35772/03
WyrokETPCz2008-07-29ECLI:CE:ECHR:2008:0729JUD003577203
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego dotyczącego odszkodowania za wypadek przy pracy oraz opóźnienie w wypłacie zadośćuczynienia krajowego naruszyły prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skarżący nadal posiada status "ofiary" naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji, pomimo przyznania mu zadośćuczynienia na mocy ustawy Pinto, ze względu na niewystarczającą wysokość tego zadośćuczynienia oraz znaczne opóźnienie w jego wypłacie. Stwierdził, że łączny czas trwania postępowania krajowego (ponad 8 lat i 7 miesięcy) był nadmierny i nie spełniał wymogu "rozsądnego terminu". Dodatkowo, opóźnienie w wypłacie zadośćuczynienia krajowego (ponad 44 miesiące) stanowiło okoliczność obciążającą, co potwierdziło naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, Steve Gardisan, wniósł w 1995 roku pozew o odszkodowanie za wypadek przy pracy. Postępowanie w dwóch instancjach trwało ponad osiem lat i siedem miesięcy, zakończone w 2003 roku. Równolegle, w 2002 roku, skarżący złożył wniosek na podstawie ustawy Pinto, skarżąc się na przewlekłość postępowania, w wyniku czego w 2003 roku przyznano mu zadośćuczynienie. Kwoty te zostały wypłacone dopiero w 2006 roku, ponad 44 miesiące po decyzji.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Zasądził na rzecz skarżącego kwotę 600,00 EUR za szkodę niemajątkową, kwotę 3 800,00 EUR za dodatkową frustrację wynikającą z opóźnienia w wypłacie kwot zasądzonych przez sąd krajowy oraz kwotę 1 000,00 EUR na pokrycie kosztów i wydatków.Pełny tekst orzeczenia
GARDISAN c. ITALIA ricorso n. 35772/03
sezione II^, 29 luglio 2008
FATTO In data 6 aprile 1995, il ricorrente, sig. Steve Gardisan, conveniva in giudizio la societ� agricola D. dinanzi il Pretore di Codroipo, in funzione di Giudice del Lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto ad un indennizzo per un incidente sul lavoro. In data 26 aprile 1995, il Pretore fissava la prima udienza al 21 giugno 1995. Con sentenza del 12 aprile 2001, depositata in data 15 giugno 2001, il Pretore accoglieva la domanda del ricorrente. Il 14 giugno 2002, la parte soccombente proponeva appello avverso tale decisione dinanzi il Tribunale di Trieste. La prima udienza veniva fissata al 26 luglio 2002 e la causa veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni al 6 novembre 2003. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 20 novembre 2003, il cui testo veniva depositato il 26 novembre 2003, il Tribunale rigettava l'appello proposto. In data 27 novembre 2002, il ricorrente adiva la Corte di Appello di Bologna in virt� della legge n. 89/2001 al fine di lamentare l'eccessiva durata del procedimento in questione chiedendo la somma di 4.001,0 a titolo di danno morale. Con decreto del 24 gennaio 2003, depositato in data 10 febbraio 2003, la Corte di Appello rilevava che al momento della sua decisione vi era stato il superamento di una durata ragionevole, e riconosceva, in via equitativa, la somma di 3.000,00 per il danno morale e l'ulteriore somma di 1.298,00 per le spese di lite. Tale decisione non veniva notificata e passava in giudicato in data 25 marzo 2004. Con lettera del 24 ottobre 2003, il ricorrente informava la Corte dell'esito della procedura nazionale e la pregava di riprendere l'esame del suo ricorso. Il ricorrente comunicava, altres�, alla Corte che non aveva impugnato la decisione in Cassazione in considerazione del fatto che tale rimedio pu� essere introdotto solo per questioni di diritto. Le somme riconosciute in esecuzione della decisione ex lege Pinto sono state liquidate in data 6 novembre 2006.
DIRITTO Con ricorso introdotto dinanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo in data 24 ottobre 2003, il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 6 � 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali (di seguito la CEDU) per l'eccessiva durata del procedimento interno. La Corte ha ritenuto il ricorso ricevibile sotto il profilo dell'art. 6 � 1 CEDU per l'insufficienza della riparazione riconosciuta al ricorrente nonch� per il ritardo con cui sono state liquidate le somme riconosciute dalla Corte di Appello di Bologna e del lasso di tempo occorso per ottenere la liquidazione delle stesse, per cui ha dichiarato la sussistenza della qualit� di "vittima" ai sensi dell'art. 34 CEDU (cfr. sent. 5 giugno 2007, Delle Cave e Corrado c. Italia, �� 26-31, e sent. 29 marzo 2006, Cocchiarella c. Italia). La Corte ha, inoltre, ritenuto tale doglianza non manifestamente infondata ai sensi dell'art. 35 CEDU. Sotto il profilo dell'art. 6 � 1 CEDU, la Corte ha osservato che il procedimento di cui si lamenta l'irragionevole durata ha avuto una durata complessiva di oltre otto anni e sette mesi per due gradi di giudizio. Tuttavia la Corte ha tenuto conto del fatto che la Corte di Appello adita ha valutato la durata della procedura al momento in cui era giunto alla data della sua decisione, per cui un periodo di nove mesi non � stato preso in considerazione. Inoltre, la Corte ha osservato che il ricorrente non ha avuto la possibilit� di far valere dinanzi altra Corte di appello il nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione adottato con la sentenza n. 1339 del 2004. La Corte ha quindi ritenuto che il ricorrente pu� ancora considerarsi "vittima" e che quindi pu� prendere in considerazione l'intera durata della procedura nazionale e non solo quella esaminata dalla Corte di appello. La Corte ha altres� rilevato che la somma riconosciuta dalla Corte di Appello di Bologna � stata liquidata oltre quarantaquattro mesi dopo la data di deposito di detta pronuncia, il che rappresenta un circostanza aggravante in un contesto di violazione dell'art. 6 � 1 per irragionevole durata. Pertanto, in conformit� con la sua giurisprudenza sul punto, la Corte ha ritenuto tale durata eccessiva e non rispondente ad una "durata ragionevole" e ha dichiarato la violazione dell'art. 6 � 1 CEDU.
APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 CEDU A. Danno Il ricorrente ha chiesto la somma 5.650,00 a titolo di danno non patrimoniale. La Corte ha osservato che in mancanza di un rimedio interno, e tenuto conto dell'oggetto della controversia, avrebbe potuto liquidare la somma di 8.000,00, mentre la Corte di Appello di Bologna ha riconosciuto circa il 37,5% di tale importo. Tuttavia, in considerazione dell'esistenza del rimedio Pinto, nonch� della giurisprudenza adottata nel caso Cocchiarella c. Italia del 29 marzo 2006, �� 139-142 e 146, la Corte ha riconosciuto al ricorrente, in via equitativa, la somma di 600,00 ed, inoltre, la somma di 3.800,00 per la frustrazione supplementare derivata dal ritardo nel versamento delle somme liquidate dalla Corte di Appello di Bologna.
B. Spese Il ricorrente ha chiesto la somma di 2.276,00 a titolo di spese legali relative alla procedura dinanzi la Corte. La Corte, ha ricordato la sua giurisprudenza secondo cui il rimborso delle spese legali pu� essere ottenuto solo allorquando viene stabilita la loro effettivit�, necessit� ed il carattere ragionevole degli importi richiesti (cfr. sent. 24 gennaio 2008, Can e altri c. Turchia, � 22). Alla luce di tali considerazioni, la Corte, decidendo in via equitativa come previsto dall'art. 41 CEDU, ha ritenuto ragionevole liquidare la somma complessiva di 1.000,00 per le spese della procedura a Strasburgo.
C. Interessi moratori La Corte ha ritenuto che il calcolo degli interessi moratori deve essere effettuato secondo il tasso di interessi pari a quello marginale della Banca Centrale Europea, maggiorato di tre punti percentuali.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło