35785/03
WyrokETPCz2008-07-22ECLI:CE:ECHR:2008:0722JUD003578503
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy zakwalifikowanie gruntu skarżącego jako publicznego obszaru leśnego, bez wypłaty odszkodowania, stanowiło nieproporcjonalną ingerencję w jego prawo do poszanowania mienia, naruszając art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji? Czy postępowanie krajowe w sprawie kwalifikacji gruntu było sprawiedliwe, zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że zakwalifikowanie gruntu skarżącego jako publicznego obszaru leśnego, bez wypłaty odszkodowania, stanowiło naruszenie art. 1 Protokołu nr 1. Kluczowe było to, że skarżący nabył grunt w dobrej wierze w 1993 roku, posiadając ważny tytuł własności, który nie zawierał żadnych ograniczeń w księdze wieczystej. Mimo że cel ochrony środowiska (lasów) jest uzasadniony i leży w interesie publicznym, Trybunał stwierdził, że ingerencja w prawo własności skarżącego była nieproporcjonalna. Skarżący został pozbawiony możliwości korzystania z gruntu i dysponowania nim, a brak skutecznych środków odwoławczych w celu uzyskania odszkodowania spowodował, że musiał ponieść nadmierny i wygórowany ciężar, naruszając "sprawiedliwą równowagę" między interesem ogólnym a ochroną praw jednostki. Trybunał podkreślił, że rząd nie przedstawił żadnych wyjątkowych okoliczności uzasadniających całkowity brak odszkodowania.Stan faktyczny
Skarżący, Halil İbrahim Köktepe, urodzony w 1955 roku, mieszka w Çanakkale. W 1993 roku nabył działkę o powierzchni 21200 m², która w 1953 roku została sprzedana przez Ministerstwo Skarbu jako grunt rolny. W 1990 roku, przed zakupem przez skarżącego, komisja katastralna zakwalifikowała część tej działki jako publiczny obszar leśny, ale informacja ta nie została wpisana do księgi wieczystej. Skarżący zaskarżył tę kwalifikację, ale sądy krajowe, po wielu ekspertyzach, podtrzymały ją, a Sąd Kasacyjny potwierdził, że grunt jest leśny ze względu na jego nachylenie. Skarżący został również skazany w postępowaniu karnym za nielegalne wylesianie i uprawę gruntu. W 2007 roku Ministerstwo Leśnictwa wszczęło postępowanie o unieważnienie tytułu własności skarżącego i wpisanie gruntu na rzecz Skarbu Państwa.Rozstrzygnięcie
Skarga w zakresie naruszenia prawa do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1) uznana za dopuszczalną jednogłośnie; pozostałe zarzuty uznane za niedopuszczalne. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 (pięcioma głosami do dwóch). Decyzja w sprawie stosowania art. 41 Konwencji nie jest jeszcze gotowa; Trybunał odracza decyzję w tej kwestii, zaprasza strony do przedstawienia uwag w ciągu sześciu miesięcy i informowania o ewentualnych ugodach.Pełny tekst orzeczenia
CONSIGLIO D’EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
VECCHIA SECONDA SEZIONE
KÖKTEPE c. TURCHIA
(Ricorso n. 35785/03)
SENTENZA
(merito)
STRASBURGO luglio 2008
La presente sentenza diverrà definitiva alle condizioni stabilite dall’art. 44 § 2
della Convenzione. Può subire ritocchi di forma.
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo
ARRÊT KÖKTEPE c. TURQUIE –
OPINION DISSIDENTE DES JUGES CABRAL BARRETO ET TÜRMEN
Nel caso Köktepe c. Turchia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (vecchia Seconda Sezione), riunita
in una camera composta da:
Françoise Tulkens, presidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Rıza Türmen,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović, giudici,
e da Sally Dollé, cancelliere di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 22 aprile 2008 ed il giugno 2008,
Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:
PROCEDURA
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 35785/03) diretto contro la
Repubblica della Turchia con il quale un cittadino di questo Stato, il Sig.
Halil İbrahim Köktepe (“il ricorrente”), ha adito la Corte il 17 ottobre 2003
in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il ricorrente è rappresentato da il Sig. Öztok, avvocato del foro di
Çanakkale. Il governo turco (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente.
3. Il richiedente lamenta la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
4. L’8 novembre 2005, la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al
Governo. Avvalendosi delle disposizioni di cui all’articolo 29 § 3, essa ha
deciso che la ricevibilità ed il merito del caso sarebbero stati esaminati
congiuntamente.
5. Tanto il richiedente che il Governo hanno depositato delle
osservazioni scritte supplementari (articolo 59 § 1 del regolamento).
6. Un’udienza si è svolta in pubblico presso il Palazzo dei diritti
dell’uomo, a Strasburgo, il 22 aprile 2008 (articolo 59 § 3 del regolamento).
Sono comparsi:
– per il Governo
I sig.ri A.M. Özmen,
H.T. Ceyhan,
A. Demir,
co-agente,
Le sig.re E. Demir,
A. Emüler,
V. Sirmen,
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Ş. Pala,
E. Esin,
Ö. Gazialem,
H. Ardor,
consiglieri;
– per il ricorrente
M. M. Öztok,
avvocato,
M. H.İ. Köktepe,
ricorrente.
La Corte ha ascoltato le dichiarazioni rese da i Sig.ri Özmen et Öztok.
FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO
7. Il richiedente è nato nel 1955 e risiede a Çanakkale.
A. La procedura relativa alla qualificazione di «demanio forestale
pubblico» conferita al terreno del ricorrente
8. Il 30 gennaio 1953, il Ministero del Tesoro, previa decisone della
commissione per il demanio (Toprak Komisyonu) del 15 giugno 1952,
procedeva alla vendita ad un privato di un terreno di 21200 m² sito a
Saricali (Çanakkale). La vendita si realizzava nell’ambito di un programma
che aveva come obiettivo quello di consentire ai contadini l’acquisto della
terra. Il terreno veniva trascritto a nome della persona in questione nel
registro fondiario (parcella n. 745); il terreno era qualificato come campo
agricolo (tarla).
9. Dal 1953 al 1993, la proprietà del terreno cambiava per quattro volte.
Il 26 luglio 1993, il ricorrente acquisiva la proprietà del terreno. Come già
avvenuto per i tre acquirenti precedenti, la Direzione generale dei titoli e dal
catasto gli rilasciava un titolo di proprietà.
10. Nel frattempo, il 24 agosto 1990, la commissione catastale aveva
proceduto alla delimitazione del demanio forestale pubblico, una procedura
alla cui conclusione l’appezzamento in questione era stato, in parte (la parte
nord, segnalata sugli schizzi coi punti 20 a 24) ricondotto nel novero
demanio forestale pubblico. Alla luce degli elementi del fascicolo, le
conclusioni della commissione erano state rese pubbliche il 19 novembre
1990, ma all’epoca nessuna menzione veniva iscritta nel registro fondiario.
11. Il 17 luglio 1996, il richiedente depositava presso la Corte d’appello
(tribunal de grande instance) di Çanakkale (“il tribunale”) un ricorso contro
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la decisione della Direzione generale delle foreste che aveva ad oggetto la
delimitazione del demanio forestale. Il ricorrente sosteneva che l’atto della
commissione catastale era viziato da errore.
12. Il tribunale, attraverso diversi periti (del settore agricolo, forestale e
tecnico), i rappresentanti delle parti, e alcuni testimoni del posto si recavano
a più riprese presso il terreno oggetto del contenzioso per realizzare una
serie di perizie.
13. Un primo sopralluogo del terreno si svolgeva il 10 ottobre 1997. La
relazione tecnica fatta dal perito forestale veniva acquisita al fascicolo il 17
ottobre 1997. In essa il perito evidenziava che la commissione catastale
aveva delimitato il terreno con segni di demarcazione progressivi dal
numero 19 al numero 25 e che la parte A del terreno era stata classificata
come “fuori foresta” mentre la parte B era considerata come facente parte
della demanio forestale pubblico. Il perito constatava, inoltre, che all’epoca
dei fatti il terreno era privo di “copertura forestale” ma che alla luce di
quanto risultante dal fascicolo n. 1995/205, pendente dinanzi alla pretura
penale di Çanakkale, il richiedente era stato sottoposto a processo per avere
eseguito dei lavori finalizzati a distruggere la “copertura forestale”. Il perito
osservava, altresì, che in alcune zone il terreno era coperto da vegetazione a
macchia. Concludeva, pertanto, che l’intero terreno oggetto della
controversia rientrava nella categoria del demanio forestale pubblico.
14. Il 30 ottobre 1997, il perito agricolo procedeva a depositare nel
fascicolo la sua relazione tecnica. Egli osservava che il terreno non era
adibito a nessun tipo di coltivazione agricola, constatava, inoltre, l’esistenza
di un dislivello del 15-20% e concludeva che la natura del terreno conferiva
a questo le caratteristiche di terreno da pascolo.
15. Il 16 dicembre 1997, il ricorrente depositava opposizione alle
summenzionate relazioni tecniche e richiedeva una nuova perizia.
16. Nel corso della perizia del 12 aprile 1998, tre periti forestali, un
perito agricolo ed un perito tecnico procedevano all’esame del terreno
oggetto della controversia attraverso l’uso di fotografie aeree, di una mappa
dei luoghi e del piano di risistemazione, in presenza, in particolare, del
rappresentante del richiedente.
17. Nella sua relazione del 28 maggio 1998, il perito agricolo constatava
che il terreno in questione doveva essere considerato come un terreno
agricolo e ciò anche se esso era raffigurato in verde nella mappa dei luoghi
del 1957. Il perito notava che si trattava di vegetazione a macchia e di
cespugli. La mappa non poté essere acquisita al fascicolo perché era vietato
farne delle fotocopie. Per ciò che riguarda il dislivello del terreno, il perito
constatava che nella parte A esso era pari all'8-10% mentre nella parte B
esso era pari al 18-20%.
18. Il 14 luglio 1998, il collegio di tre periti forestali presentava la
propria relazione che si fondava sulla mappa dei luoghi, su di una fotografia
aerea, non acquisita al fascicolo (in quanto la sua riproduzione era vietata),
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sul piano di risistemazione forestale nonché sul piano del catasto forestale e
sul relativo verbale. Il collegio rinviava, inoltre ad una decisione resa il 22
marzo 1996 dalla camera di armonizzazione giurisprudenziale della Corte di
cassazione, secondo la quale i titoli di proprietà accordati nel 1953
dovevano essere considerati validi nella misura in cui i terreni in questione
fossero costituiti, a quell’epoca, da vegetazione a macchia e da cespugli e
sempre che non fossero annoverati al demanio forestale pubblico. Quanto al
dislivello del terreno, il collegio constatava che questo era pari al 6-10%
nella parte A ed al 15-20% nella parte B. Considerando l’insieme di questi
elementi, la perizia tecnica concludeva, a maggioranza, che il terreno
oggetto della controversia rientrava nel demanio forestale. Nella sua
opinione dissenziente, M.K, uno dei periti forestali, riteneva al contrario,
che il terreno controverso doveva essere considerato come facente parte del
demanio forestale pubblico e che il collegio dei periti non avrebbe dovuto
invocare la sentenza della Corte di cassazione.
19. Nel rapporto aggiuntivo del 13 aprile 1999, i periti precisavano che
parte del terreno in questione (ossia 13 625 m²) era coperta da vegetazione a
macchie e da cespugli mentre l’altra parte (ossia 7 525 m²) era costituita da
terreno agricolo.
20. Il 1 settembre 1999, il ricorrente metteva agli atti le sue osservazioni
relative alla perizia tecnica ed in particolare relative all’opinione
dissenziente.
21. Il 30 giugno 2000, una nuova perizia tecnica veniva realizzata da un
altro collegio di tre periti. Il rapporto concludeva, così come la commissione
di delimitazione, che il terreno oggetto della controversia apparteneva sia
pure parzialmente, al demanio forestale.
22. Il 16 novembre 2000, il tribunale constatava la divergenza tra le
conclusioni delle perizie tecniche acquisite al fascicolo. Ciononostante, esso
riteneva che la decisione della camera di armonizzazione giurisprudenziale
della Corte di cassazione non fosse di natura tale da incidere sulla validità di
una perizia effettuata sulla base di mappe. Conseguentemente, deliberando
in base alle conclusioni contenute nella relazione tecnica che aveva
classificato il terreno in questione come parzialmente rientrante nel demanio
forestale, il tribunale sottolineava che il fondo in esame, in origine foreste,
non era suscettibile di acquisizione; il tribunale, pertanto, respingeva la
domanda del ricorrente.
23. Il 6 agosto 2003, il ricorrente depositava ricorso in cassazione. Il
ricorrente sosteneva che le perizie effettuate in prima istanza presentavano
delle carenze dal momento che esse non erano fondate su mappe, fotografie
aeree e di piani di risistemazione anteriori al 1945.
24. Il 29 gennaio 2004, la Corte di cassazione respingeva il ricorso e
confermava la decisione di primo grado. La Corte evidenziava che alla luce
degli elementi di prova raccolti e dal contenuto del fascicolo di causa, la
controversia aveva ad oggetto la delimitazione del terreno in questione nel
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quadro della legge n. 6831, e che nessun elemento permetteva di concludere
che la commissione di delimitazione aveva inteso qualificare il terreno come
caratterizzato da vegetazione a macchia, ai sensi della legge n. 5653 sulle
foreste. Ebbene, in virtù della decisione della camera di armonizzazione
giurisprudenziale della Corte di cassazione, solo i terreni considerati come
macchia potevano avere un valore. La Corte constatava, altresì, che la
pendenza del terreno era pari al 18% e che, poiché tale pendenza superava il
12%, il terreno doveva classificato come terreno appartenente al demanio
forestale.
25. Il 2 luglio 2004, la Corte di cassazione respingeva l’istanza di
rettifica depositata dal ricorrente.
B. Il procedimento penale che ha condotto alla condanna del
ricorrente
26. Il 17 marzo 1995, il procuratore della Repubblica di Çanakkale
accusava il ricorrente, unitamente ad altre persone, di avere disboscato il 22
febbraio 1995, senza autorizzazione e con l’aiuto di un bulldozer, una parte
(pari a 9 280 m²) del terreno ubicato a Saricali (Çanakkale) e registrato a
nome del ricorrente sul registro fondiario (parcella n. 745).
27. Il 19 novembre 1996, il ricorrente veniva assolto in primo grado dal
tribunale penale di Çanakkale (“il tribunale penale”).
28. Il 24 dicembre 1997, la Corte di cassazione annullava la sentenza di
prima istanza.
29. Nel frattempo, il 18 gennaio 1996, il procuratore della Repubblica di
Çanakkale aveva aperto un nuovo fascicolo penale a carico del ricorrente,
accusandolo questa volta di avere coltivato del grano, il 23 dicembre 1995,
sul terreno disboscato.
30. In una data non precisata, il tribunale decideva di riunire le due
cause e di attendere la conclusione della procedura civile riguardante la
delimitazione del terreno, che pendeva dinnanzi alla corte d’appello di
Çanakkale ed il cui giudizio è diventato definitivo il 2 luglio 2004.
31. Il 13 dicembre 2005, il tribunale penale condannava per due volte il
ricorrente alla pena di un anno e tre mesi di detenzione, in virtù dell’articolo §§ 1-3 della legge n. 6831 sulle foreste. Il tribunale decideva di
sospendere l’esecuzione della pena per una durata di tre anni, in
applicazione dell’articolo 55 §§ 1 e 3 del codice penale, entrato in vigore il giugno 2005. Il tribunale fondava la sua decisione sui seguenti motivi:
«Sebbene l’imputato Halil İbrahim [Köktepe] abbia acquistato il terreno oggetto
della controversia e l’abbia fatto iscrivere a suo nome nel registro fondiario, è chiaro
che costui era a conoscenza della restrizione forestale che era divenuta definitiva nel
1991, così come accertato dalla Corte di cassazione nella sua sentenza di
annullamento. Non si può eccepire, in senso contrario, che l’interessato abbia
disboscato in buona fede, dal momento che la restrizione forestale ha per effetto di
invalidare il titolo di proprietà e cosa che avrebbe dovuto essere nota all’interessato.
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La sua difesa fondata sul carattere non intenzionale dell’infrazione non regge, visto in
particolare che l’interessato ha coltivato del grano sul terreno in questione e ciò anche
dopo la notifica di un verbale di accertamento della violazione e dopo il ricorso in
annullamento da lui depositato dinanzi al tribunale civile.
Quanto alle critiche concernenti la perdita di validità giuridica del titolo di proprietà,
esse non rientrano nell’ambito dell’esame che compete al nostro tribunale. Il tribunale
competente su questo punto, a ben vedere, ha già reso la sua decisione, e questa è
stata approvata dalla Corte di cassazione. È per questo motivo che il presente tribunale
non può in questa fase esaminare la legittimità giuridica della restrizione forestale, e
quindi la validità giuridica del titolo di proprietà dell’imputato. L’oggetto di cui è
investito il tribunale, in effetti, riguarda la questione dell’intenzionalità, sarebbe a dire
accertare se l’imputato abbia avuto un’intenzione delittuosa; come è stato spiegato più
sopra, poiché il semplice fatto di rivolgersi al tribunale civile non può avere per
effetto quello di annullare l’elemento intenzionale dell’infrazione, il presente tribunale
giunge alla conclusione che sussistono fondati motivi per sanzionare Halil İbrahim
[Köktepe], che ha agito in entrambi i casi con intenzionalità».
32. Con sentenza del 4 febbraio 2008, notificata il 28 maggio 2008, la
Corte di cassazione respingeva il ricorso del ricorrente.
C. Il procedimento riguardante l’annullamento del titolo di
proprietà del ricorrente e la sua iscrizione al registro fondiario a
nome del Tesoro
33. Il 28 settembre 2007, il Ministero delle Foreste depositava presso il
tribunale catastale di grande istanza di Çanakkale (“il tribunale”) un’azione
finalizzata ad ottenere l’annullamento del titolo di proprietà del ricorrente
sul terreno oggetto della controversia, nonché l’iscrizione di questo sul
registro fondiario a nome del Tesoro pubblico. Il Ministero richiedeva
altresì l’adozione di misure provvisorie per impedire il trasferimento del
terreno a terzi.
34. In quello stesso giorno, il tribunale accoglieva la richiesta di misure
provvisorie ed ordinava alla Direzione dei registri fondiari di inserire a
questo proposito una menzione nei registri.
35. Nel corso dell’udienza svoltasi dinanzi alla Corte europea dei diritti
dell’uomo il 22 aprile 2008, è stato precisato che la procedura risulta essere
sempre pendente presso il tribunale e che l’udienza successiva è prevista per
il 2 luglio 2008.
II. LA NORMATIVA E LA PRASSI INTERNE RILEVANTI
A. Le disposizioni costituzionali
36. L’articolo 74 della Costituzione turca del 1924 prevede:
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«Nessuno può essere espropriato dei propri beni, salvo nel caso in cui sia accertato,
in base ad un procedimento regolare, un interesse pubblico e sempre purchè sia
versato un indennizzo.
Le modalità di cambiamento delle contropartite all’espropriazione delle terre e delle
foreste e quelle relative alla disciplina delle contropartite, finalizzate a far diventare
proprietari i coltivatori e nazionalizzare le foreste, sono definite dalle leggi speciali».
37. Le disposizioni rilevanti della Costituzione turca del 1982
dispongono:
«XII. Diritto di proprietà
ARTICOLO 35: Ciascuno possiede i diritti di proprietà e di eredità. Questi diritti
possono essere limitati dalla legge, ma unicamente per motivi di interesse pubblico. Il
diritto di proprietà non può essere esercitato in modo contrario all’interesse della
società.
(...)
D. Espropriazione
ARTICOLO 46 [come modificato dalla legge n. 4709 del 3 ottobre 2001]: Lo Stato
e le persone giuridiche pubbliche sono autorizzati, nei casi in cui l’interesse pubblico
lo renda necessario, e a condizione di versare in contanti una contropartita reale, ad
espropriare, in tutto o in parte, i beni immobili che appartengono agli individui, o a
stabilire su tali beni delle servitù amministrative, conformemente alle regole e alle
procedure previste dalla legge.
L’indennità di espropriazione e l’indennità di plusvalore fissate da una decisione
passata in giudicato sono pagate in contanti. Tuttavia, la legge fissa le modalità di
pagamento delle indennità dovute in conseguenza dell’espropriazione di terreni
avvenute in applicazione della riforma agraria, o in vista della realizzazione di grandi
progetti in materia di energia e di irrigazione, o in vista della realizzazione di progetti
di edilizia abitativa, o in applicazione di programmi di rimboschimento, o per la
protezione delle rive, nonché delle espropriazioni fatte a fini turistici. In questi casi, la
legge può prevedere un pagamento rateale, ma il termine di pagamento non può
eccedere i cinque anni; se del caso, le rate del pagamento possono essere uguali.
L’indennizzo per l’espropriazione di terreni appartenenti a piccoli coltivatori e da
questi ultimi sfruttati direttamente, è pagato in ogni caso in contanti.
Le rate di pagamento, nel caso previsto dal paragrafo 2, e le indennità di
espropriazione che restano dovute, qualunque ne sia la causa, saranno aumentate di un
interesse da calcolarsi al tasso più elevato applicabile ai debiti pubblici.
E. Nazionalizzazione e privatizzazione
ARTICOLO 47 [come modificato dalla legge n. 4446 del 13 agosto 1999]: Le
imprese private che hanno il carattere di servizio pubblico possono essere
nazionalizzate nei casi in cui l’interesse pubblico lo esiga.
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La nazionalizzazione è effettuata sulla base del controvalore reale. La legge
definisce il modo ed il procedimento di calcolo di tale controvalore.
I principi e le procedure relativi alla privatizzazione delle imprese e delle ricchezze
appartenenti allo stato, alle imprese economiche pubbliche e alle altre persone
giuridiche pubbliche sono fissati dalla legge.
La legge determina quali investimenti e servizi forniti dallo Stato, le imprese
economiche pubbliche e le altre persone giuridiche pubbliche possono essere affidati
o ceduti a persone fisiche o giuridiche in virtù di contratti di diritto privato.
(...)
IV. Foreste e coltivatori delle aree forestali
A. Conservazione e sviluppo delle foreste
ARTICOLO 169: Lo Stato adotta le leggi e le misure necessarie al fine di preservare
le foreste e di ingrandire le aree forestali. Esso provvede al rimboschimento delle aree
forestali incendiate in cui è vietato avviare una qualsiasi forma di agricoltura o di
allevamento. Tutte le foreste sono poste sotto il controllo dello stato.
La proprietà delle foreste dello Stato è inalienabile. Lo Stato si occupa della gestione
e dello sfruttamento di queste foreste conformemente aalla legge. Le foreste non
possono costituire l’oggetto di una prescrizione acquisitiva e non possono essere
sottoposte a servitù, salvo che ciò non avvenga nell’interesse pubblico.
Nessun atto o attività di natura tale da causare un pregiudizio alle foreste possono
essere autorizzati. Non è possibile fare alcuna propaganda politica suscettibile di
provocare la distruzione delle foreste, né decretare un’amnistia generale o particolare
avente ad oggetto esclusivamente le infrazioni in materia forestale. Le leggi di
amnistia generale e particolare non possono includere le infrazioni compiute allo
scopo di incendiare o di distruggere una foresta o di ridurre un’area forestale.
I confini delle foreste non possono essere fatti indietreggiare, fatto salvo, da un lato,
le aree il cui mantenimento come foreste non presenti alcun interesse scientifico,
teorico o pratico, e per le quali al contrario sia accertata l’esistenza di un interesse alla
loro trasformazione in zone agricole, così ad esempio per quei terreni che, prima del dicembre 1981, hanno perso integralmente il carattere di foreste sul piano
scientifico, tanto dal punto di vista teorico che pratico, e per i quali è stato constatato
un interesse al loro sfruttamento a fini agricoli di vario tipo come, per esempio in
quanto campi, vigneti, frutteti, oliveti o per l’allevamento; e, dall’altro lato, quei
settori delle città, dei centri urbani e dei villaggi in cui sono concentrate le abitazioni».
B. Il codice civile
38. Le disposizioni rilevanti del codice civile turco dispongono:
Articolo 683 § 1: «Chiunque possieda una cosa può utilizzarla, goderne e disporne
come desidera, nei limiti previsti dal sistema giuridico».
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Articolo 705 § 1: «L’acquisto dei beni immobili si realizza con l’iscrizione».
Articolo 1007 § 1: «Lo stato è responsabile di ogni danno risultante dalla
conservazione dei registri fondiari».
C. Le leggi sulle foreste
39. Fino al 1937, le foreste non erano oggetto di nessuna
regolamentazione speciale. Tra il 3 febbraio 1937 ed il 31 agosto 1956
furono promulgate cinque leggi fondamentali riguardanti il demanio
forestale: le leggi numero 3116 (1937), 4785 (1945), 5653 (1950), 5658
(1950) e 6831 (1956).
1. La legge n. 3116 dell’8 febbraio 1937
40. L’articolo 1 di questa legge definisce la nozione di “foresta”.
Secondo l’articolo 3, esistono quattro tipi di foreste: le foreste dello Stato, le
foreste appartenenti alle collettività pubbliche, le foreste delle fondazioni e
le foreste private. Queste ultime appartengono allo Stato ma sono sfruttate
dai privati che pagano un’imposta a tale scopo.
2. La legge n. 4785 del 9 luglio 1945
41. L’articolo 1 di questa legge prevede:
«Alla data dell’entrata in vigore della presente legge, tutte le foreste concernenti le
persone reali o giuridiche, degli individui, delle fondazioni e dei villaggi, delle
municipalità, delle amministrazioni e delle persone giuridiche di dritto pubblico sono
nazionalizzate in virtù della presente legge. Le foreste sono trasferite allo stato senza
che un atto o una qualsiasi forma di notificazione siano necessari».
42. L’articolo 4 della legge de qua contempla una serie di eccezioni alla
nazionalizzazione, e ciò in modo particolare per quelle foreste contenenti
alcuni tipi di alberi piantati grazie al lavoro di individui privati.
43. L’articolo 7 di questa legge prevede, inoltre, il versamento di un
indennizzo nel caso di nazionalizzazione.
3. La legge n. 5653 del 24 marzo 1950
44. La legge n. 5653 ridefinisce la nozione di demanio forestale.
Secondo l’articolo 1 § c di questa legge, la macchia non deve essere più
considerata come foresta, a meno che i terreni coperti da macchia siano
protetti o producano dei raccolti, secondo le condizioni previste da questa
legge stessa.
45. Sempre secondo l’articolo 1, i terreni cui viene tolta la qualificazione
di foresta non saranno più considerati tali a partire dal 3 aprile 1950.
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46. La legge in questione distingue tre tipi di demanio forestale: le
foreste dello Stato, le foreste appartenenti ad enti, come i villaggi e le
municipalità, e le foreste private.
4. La legge n. 5658 del 24 marzo 1950
47. L’articolo 1 della legge n. 5658 prevede, sia pure a certe condizioni,
l’eventualità della restituzione delle foreste nazionalizzate:
«Tra le foreste nazionalizzate in base alla legge n. 4785 del 9 luglio 1945, le foreste
che non rientrano nella tipologia delle foreste dello Stato e che sono circondate da
fondi agricoli come campi, vigneti, giardini, oppure foreste private, città, borgate,
terreni di pascolo di villaggi, nonché le foreste appartenenti a villaggi, o a enti
municipali o a persone fisiche, e che sono circondate da terreni non qualificati come
foreste ai sensi dell’articolo 1 della legge sulle foreste, sono restituite previa richiesta
ai loro proprietari o ai loro eredi, a patto di essere interamente separate da foreste di
Stato».
5. La legge n. 6831 del 31 agosto 1956
48. L’articolo 1 di questa legge fornisce la nozione di «foresta» e le sue
eccezioni.
49. Secondo l’articolo 2 § B (così come novellato il 5 giugno 1986 dalla
legge n. 3302):
«I luoghi che hanno perso integralmente il loro carattere di foresta sul piano
scientifico e tecnico prima della data del 31 dicembre 1981 non costituiscono foresta,
ai sensi della presente legge, se, da una parte, sia stata accertata l’esistenza di un
interesse ad utilizzarli a fini agricoli diversi in quanto campi, vigneti, giardini,
piantagioni di alberi da frutto, di uliveti, di noccioli o di alberi da pistacchio
(pistacchi, pinoli), o a fini di allevamento del bestiame, e, dall’altra parte, se si tratta
di aree di città, di borgata o di villaggi ad alta densità abitativa.
I luoghi che non rientrano nella categoria della foresta sono sfruttati dal Tesoro
pubblico se essi appartenevano già allo Stato, oppure sono sfruttati dalle istituzioni
pubbliche dotate della personalità giuridica morale, sempre che essi fossero già
appartenenti a queste, oppure sono sfruttati dai loro proprietari se le zone in questione
costituivano delle foreste private. Le rettifiche e le trascrizioni necessarie sono
registrate definitivamente nel registro fondiario quando il procedimento [di esclusione
delle foreste] diventa definitivo.
Nessuna altra riduzione delle zone forestali può avere luogo all’infuori delle
fattispecie summenzionate (...)».
50. Ai sensi dell’articolo 4, dal punto di vista della proprietà e
dell’amministrazione esistono tre tipi di foreste: le foreste dello Stato
(articoli da 7 a 44), le foreste che appartengono a enti giuridici a carattere
amministrativo (articoli da 45 a 49) e le foreste private (articoli da 50 a 55).
51. In base all’articolo 7 della legge de qua, la natura di un dato terreno
– foresta dello Stato o foresta privata – è stabilita dalle commissioni
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catastali. Peraltro, gli articoli da 7 a 12 della legge in questione regolano le
modalità di funzionamento delle commissioni catastali.
52. Le foreste dello Stato sono poste sotto la protezione dello Stato.
Ogni atto destinato ad alterare il carattere forestale delle foreste di Stato è
vietato (cfr. in particolare gli articoli da 14 a 19) e costituisce una
infrazione. Gli articoli da 79 a 90 indicano le procedure che possono essere
applicate per perseguire gli atti contrari alla legge. Disposizioni di carattere
penale sono previste dagli articoli da 91 a 114. Le pene previste per certi tipi
di infrazione possono essere ridotte se l’autore dell’atto che costituisce
l’infrazione è il proprietario del fondo in questione (cfr., per esempio,
l’articolo 91 § 6).
53. Le foreste private sono sottoposte al potere di ispezione ed al
controllo dello stato. I loro proprietari hanno un diritto di sfruttamento
limitato. In particolare essi hanno, tra le altre cose, il diritto di costruire, su
di una superficie che non supera il 6% della superficie totale del terreno
(articolo 52 § 2), solo se la foresta privata interessata è situata in una zona
abitativa (villaggio, borgata o città).
54. La legge n. 6831 è stata modificata a più riprese, dalle leggi numero (1973), 2896 (1983), 3302 (1986), 3373 (1987), 3493 (1988), 4079
(1995), 114 (1995), 4570 (2000), 4999 (2003), 5177 (2004), 5192 (2004) e (2008).
D. La legge n. 3402 del 21 giugno 1987
55. Ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 3402 relativa al catasto,
rubricato sotto il titolo «la pubblicazione dei risultati dei lavori catastali», il
direttore del catasto fa pubblicare i risultati degli accertamenti catastali,
tramite affissione, presso la direzione del catasto e presso la casa comunale
del villaggio (muhtar), per una durata di trenta giorni. Entro tale termine, i
soggetti interessati hanno la facoltà di adire il tribunale del catasto se hanno
delle obiezioni da formulare contro tali accertamenti. Il direttore del catasto
è tenuto a compiere le formalità di pubblicità descritte, al più tardi entro i tre
mesi seguenti la fine dei lavori effettuati dal gruppo di esperti del catasto.
Le publicità effettuata nelle forme previste da questa legge ha valore di
notifica legale diretta nei confronti delle persone fisiche interessate e delle
persone giuridiche di dritto pubblico e privato.
56. Inoltre, l’articolo 12 della legge n. 3402, dal titolo «acquisizione del
carattere definitivo dei verbali del catasto e prescrizione estintiva», prevede
che le delimitazioni e gli accertamenti risultanti dai verbali di catasto contro
i quali nessuna azione venga intentata nel termine di pubblicità di trenta
giorni, diventano definitivi alla scadenza di tale termine. Le trascrizioni
necessarie sono effettuate nel registro fondiario al più tardi entro i tre mesi
successivi alla data in cui i verbali catastali, o le relative sentenze
giurisdizionali, sono diventati definitivi.
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Nessuna opposizione o azione giudiziaria, fondata su elementi di prova
antecedenti i lavori del catasto, può essere esperita una volta che sia scaduto
il termine di dieci anni decorrente dalla data in cui i verbali del catasto
hanno acquisito un carattere definitivo.
Le vecchie iscrizioni nel registro fondiario effettuate prima degli
accertamenti catastali perdono la loro validità, con la conseguenza che non è
più possibile sulla base di esse costituire e depositare degli atti dinanzi alla
Direzione generale dei titoli e del catasto.
E. La giurisprudenza nazionale
57. Il 23 giugno 1964, la Corte costituzionale decideva di annullare gli
articoli 3 e 4 della legge n. 4785 sulle foreste, in quanto contrastanti con
l’articolo 38 della costituzione dell’epoca che utilizzava come base di
calcolo dell’indennità di espropriazione, il valore reale del bene. In effetti,
l’articolo 3 indicava che il valore di una foresta oggetto di nazionalizzazione
dovesse essere stimato sulla base dalla dichiarazione d’imposta. Quanto
all’articolo 4, tale disposizione definiva i criteri relativi all’acquisto delle
costruzioni presenti in una foresta nazionalizzata. Posta dinanzi
all’interrogativo relativo al se l’annullamento delle disposizioni in questione
contribuisse a creare una lacuna nella materia, la Corte costituzionale
rispondeva nei seguenti termini:
«(...) quando le disposizioni controverse saranno annullate, l’espropriazione delle
foreste sarà disciplinata dalle disposizioni generali della legge sull’espropriazione
(...)».
58. Il 28 marzo 1995, la Corte di cassazione riconosceva che, in virtù
dell’articolo 917 del vecchio codice civile, il Tesoro pubblico dovesse
essere considerato il soggetto responsabile deputato al corretto
mantenimento dei registri fondiari. Nella sua sentenza, la Corte enumerava i
criteri che permettevano di impegnare la responsabilità del Tesoro pubblico:
l’esistenza di un danno, l’esistenza di un atto di un funzionario contrario al
diritto, e l’esistenza di un legame di causalità tra il danno e l’atto. La Corte
precisava altresì che il danno doveva essersi realizzato in modo definitivo e
che la domanda doveva essere introdotta entro un anno dal verificarsi
dell’evento dannoso e, in ogni caso, entro un termine generale di
prescrizione di dieci anni.
59. In una sentenza del 26 aprile 1999, la Corte di cassazione reiterava il
principio secondo cui il Tesoro pubblico dovesse essere considerato, in virtù
dell’articolo 917 del vecchio codice civile, il responsabile della corretta
conservazione dei registri fondiari. Nel caso concreto, il soggetto interessato
non aveva potuto fare applicare certe misure provvisorie ad un immobile del
suo debitore perché i registri fondiari non erano stati tenuti secondo le
regole.
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60. Il 7 maggio 2002, l’Assemblea generale delle camere riunite del
Consiglio di Stato (Danistay Dava Daireleri Genel Kurulu) riconosceva che
in caso di annullamento di un titolo di proprietà da parte del tribunale
catastale in base alla circostanza che il terreno oggetto della controversia era
stato parte del demanio forestale, la competenza ricadeva sul giudice
ordinario (conseguentemente, il fondo era stato escluso dal demanio
forestale pubblico dal momento che esso aveva perso il carattere di foresta).
In particolare, nella vicenda in qeustione, i giudici amministrativi avevano
respinto la domanda di indennizzo sulla base del giudizio del tribunale
catastale che aveva provveduto ad annullare il titolo di proprietà
dell’interessato. I giudici amministrativi, in effetti, avevano ritenuto che la
sentenza del tribunale catastale fosse conforme al diritto.
61. Nella sentenza resa il 7 maggio 2002, la prima camera della Corte di
cassazione procedeva ad annullare la sentenza con la quale il tribunale di
merito aveva respinto la domanda dell’interessato e accertava l’esistenza di
una responsabilità oggettiva dello Stato originata dalla condotta dei
funzionari della commissione catastale, che avevano concluso erroneamente
che il terreno oggetto della controversia non rientrasse nel demanio forestale
pubblico. In effetti, a causa di tale errore nessuna indicazione era stata
trascritta nel registro fondiario circa la natura forestale del terreno; tale
terreno, poi, era stato venduto a dei terzi i quali si erano fidati di quanto
indicato dai registri. Nella fattispecie in esame, in seguito alle conclusioni
della commissione catastale, il terreno oggetto della controversia era stato
registrato a nome dei terzi acquirenti nel 1959, e per la prima volta veniva
costituito in favore di questi un titolo di proprietà. Il ricorrente, aveva
acquisito a sua volta il terreno nel 1994 sulla base delle informazioni che
figuravano nel registro fondiario che non indicavano in nessun modo la
natura forestale del terreno. Tra il 1977 ed il 1982, la commissione catastale
conduceva dei nuovi lavori e concludeva che il fondo in questione non
faceva più parte del demanio forestale perché esso aveva perso le
caratteristiche di foresta. Pertanto, la commissione decideva di escluderlo
dal demanio forestale. Ciò veniva iscritto sul registro fondiario nel 1995.
62. Il 30 ottobre 2006, la terza camera della Corte di cassazione
confermava la sentenza del tribunale di primo grado del 12 giugno 2006
secondo la quale il giudice amministrativo era competente per le
controversie concernenti le domande di indennizzo riguardanti i vizi di
registrazione del terreno in seguito ai lavori della commissione catastale.
Nella fattispecie, il terreno era stato acquisito da un privato nel 1953. Solo
successivamente, in seguito ai lavori della commissione catastale, il terreno
veniva iscritto a nome di tale privato. Più tardi, il titolo di proprietà
dell’interessato veniva annullato dal tribunale in quanto esso faceva parte
del demanio forestale. Il tribunale respingeva la domanda in base alle
seguenti argomentazioni:
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«Il ricorrente richiede il versamento di un indennizzo e fonda tale richiesta in base a
due atti amministrativi e cioè l’emissione del titolo di proprietà e l’invalidazione di
questo attraverso la demarcazione forestale. Il ricorrente ritiene, tra le altre cose, che
l’amministrazione abbia commesso un errore nella misura in cui essa ha omesso di
notificare a lui, il titolare del titolo di proprietà, i risultati della demarcazione forestale
conseguente ai lavori effettuati. Una domanda di indennizzo di un danno causato da
un atto amministrativo può essere effettuata solo dinnanzi al tribunale amministrativo,
attraverso un ricorso a carattere contenzioso».
Il 30 gennaio 2008, il primo consiglio della presidenza della Corte di
cassazione (Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu), adito previa richiesta del 5
dicembre 2007 depositata dalla Sig.ra Öztok, l’avvocato del ricorrente nella
causa summenzionata (che è anche il rappresentante del ricorrente dinanzi la
Corte), affermava che non esisteva contraddizione alcuna tra le due sentenze
precedenti e che perciò non era necessario attivare alcuna procedura di
armonizzazione della giurisprudenza.
63. Con sentenza del 19 aprile 2006, l’Assemblea generale della Corte di
cassazione approvava il giudizio del tribunale di merito che aveva accertato
la responsabilità oggettiva dello Stato per alcuni atti compiuti da funzionari
della Direzione dei registri fondiari. Nella fattispecie in esame, nel 1976 una
terza persona, fondandosi su di una sentenza viziata da errore, aveva
venduto al ricorrente un terreno, quando tale terreno nel 1954 era stato
classificato dalla commissione catastale come pascolo (mera) ed era
diventato di conseguenza parte del demanio pubblico. Nel merito, il
tribunale aveva parzialmente accolto la domanda, ed aveva accordato un
indennizzo per la casa che il ricorrente aveva costruito e gli alberi che aveva
piantato sul terreno in questione. La Corte di cassazione sottolineava che la
possibilità per il ricorrente di rivalersi contro il terzo non esonerava per ciò
solo l’amministrazione dalla responsabilità oggettiva. Anche in assenza di
colpa, lo Stato era da considerarsi responsabile a partire dal momento in cui
si erano verificate tre condizioni: l’esistenza di un atto amministrativo
viziato da errore, l’esistenza di un danno e l’esistenza di un nesso di
causalità tra l’atto viziato da errore ed il danno cagionato. La Corte di
cassazione rinviava, tra le altre cose, alle disposizioni del codice civile poste
a tutela della buona fede di chiunque si affidi al registro fondiario.
64. Il 26 giugno 2006, il tribunale amministrativo di Bursa respingeva
una domanda di indennizzo per il danno che il ricorrente asseriva di avere
patito in seguito all’annullamento del suo titolo di proprietà, annullamento
disposto perché il suo terreno era considerato rientrare nel demanio
forestale. Il ricorrente si era rivolto al tribunale amministrativo dopo avere
adito il giudice ordinario che si era dichiarato incompetente ratione
materiae. Secondo il punto di vista del tribunale amministrativo, la
domanda era tardiva dal momento che il ricorrente avrebbe dovuto
introdurre la sua domanda entro e non oltre i sessanta giorni decorrenti dalla
data in cui la sentenza che annullava il suo titolo di proprietà era diventata
definitiva.
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65. Alla luce della documentazione versata agli atti dal Governo, la
Sig.ra Öztok (avvocato del ricorrente nella presente controversia) aveva
depositato presso il tribunale amministrativo di Bursa, a nome di uno dei
suoi clienti, una istanza con cui intendeva far valere la responsabilità
oggettiva dello Stato. Nel caso di specie, il titolo di proprietà del suo cliente
era stato annullato in base al fatto che il suo terreno faceva parte del
demanio forestale pubblico. Nell’atto di ricorso, l’avvocato evidenziava che
la domanda era stata respinta dalla pretura di Çanakkale che si era dichiarata
incompetente ratione materiae. Conseguentemente, dopo avere evidenziato
le questioni di competenza tra le differenti giurisdizioni, la Sig.ra Öztok
chiedeva al tribunale amministrativo di rinviare la causa dinanzi al tribunale
dei conflitti per evitare una nuova sentenza di incompetenza. L’avvocato
sollecitava altresì che la causa fosse rinviata alla Corte costituzionale, al fine
di risolvere una volta e per tutte i conflitti che sussistevano, a suo parere, tra
le disposizioni inerenti alla protezione del diritto di proprietà e la disciplina
delle foreste.
DIRITTO
66. Il ricorrente sostiene che l’iscrizione del suo terreno nella categoria
del demanio forestale pubblico, senza il versamento di alcun indennizzo,
costituisca un attentato sproporzionato al suo diritto al rispetto dei beni al
senso dell’articolo 1 del Protocollo n° 1. Il ricorrente lamenta altresì la
violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL
PROTOCOLLO No 1
A. Sulla ricevibilità
67. Innanzitutto, il Governo invita la Corte a dichiarare questa doglianza
irricevibile sulla base della constatazione che la causa oggetto del presente
ricorso risulta essere ancora pendente dinnanzi alle istanze nazionali alla
data di introduzione del ricorso stesso.
68. La Corte constata che la procedura interna di demarcazione del
terreno si è conclusa il 2 luglio 2004 con la sentenza resa dalla Corte di
cassazione. La Corte fa presente, inoltre, che essa deve tollerare che l’ultimo
grado dei ricorsi interni possa essere esaurito dopo il deposito del ricorso,
ma sempre che ciò avvenga prima che essa sia chiamata a pronunciarsi sulla
ricevibilità (si veda mutatis mutandis, Ringeisen c. Austria, sentenza del luglio 1971, série A n. 13, p. 38, § 91, nonché E.K. c. Turchia (dec.), n.
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28496/95, 28 novembre 2000). La Corte, pertanto, respinge tale profilo
dell’eccezione del Governo.
69. Il Governo, inoltre, chiede alla Corte di dichiarare la richiesta
irricevibile anche in quanto il ricorrente non ha formulato nessuna obiezione
contro la decisione della commissione catastale resa pubblica il 19
novembre 1990.
70. Il ricorrente si oppone alla tesi del Governo. Egli sostiene, in
particolare, di aver acquisito il terreno oggetto della controversia in buona
fede, e facendo affidamento di quanto iscritto nel registro fondiario.
71. La Corte rileva che il ricorrente non aveva, materialmente, la
possibilità di fare opposizione alle conclusioni della commissione del
catasto del 19 novembre 1990, poiché a quell’epoca egli non era ancora il
proprietario. Peraltro, la Corte nota che dal fascicolo non risulta alcun
indizio oggettivo che permetta di stabilire che, all’epoca dell’acquisto del
terreno controverso nel 1993, esistesse un’iscrizione nel registro fondiario
che lo qualificava come forestale, né che il ricorrente fosse al corrente di
tale qualificazione. Infine, la Corte ricorda che le giurisdizioni interne non
hanno dichiarato inammissibile l’istanza del ricorrente a causa del mancato
rispetto del termine. Esse, hanno proceduto all’esame del merito della
controversia, salvo poi respingere la domanda della parte attrice. Ne segue,
che l’eccezione del governo deve essere respinta anche sotto tale profilo.
72. Il Governo sostiene, infine, che il ricorrente avrebbe potuto
depositare una istanza all’amministrazione statale per domandare il
versamento di un indennizzo e, in caso di rifiuto esplicito o implicito,
intentare un’azione per il risarcimento del danno subito in seguito
all’annullamento del suo titolo di proprietà, e ciò sia in virtù delle
disposizioni della Costituzione – secondo le quali tutti gli atti e le decisioni
dell’amministrazione possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale –
sia in virtù delle disposizioni del codice di procedura amministrativa. A tal
proposito, il Governo fa rinvio alla giurisprudenza nazionale
summenzionata. Il Governo fa presente, altresì che stesso la Sig.ra Öztok
(avvocato del ricorrente nella presente causa) ha adito il tribunale
amministrativo di Bursa, l’11 dicembre 2006, proprio per far valere, sotto
tale profilo, la responsabilità oggettiva dello Stato, e che il procedimento è
tutt’ora pendente (cfr. paragrafo 65 supra).
73. Il ricorrente contesta queste affermazioni. Egli sostiene che non
esiste a livello amministrativo nessuna via interna di ricorso che possa
essere esaurita per dolersi di una sentenza definitiva avente ad oggetto la
qualificazione di un fondo come demanio forestale pubblico. In relazione
alla giurisprudenza invocata dal Governo, il ricorrente ritiene che sebbene ci
siano stati dei casi isolati, in linea di principio una simile istanza non ha
nessuna concreta speranza di successo. A sostegno di tale tesi, il ricorrente
rinvia a sua volta ad una serie di sentenze riguardanti la prassi dei tribunali
interni in questa materia.
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74. Per quanto riguarda la possibilità di chiedere il versamento di un
indennizzo in virtù del principio secondo il quale tutti gli atti e le decisioni
dell’amministrazione possono essere oggetto di un ricorso giudiziale, la
Corte ricorda che essa ha già provveduto a respingere un’eccezione similare
nella causa Doğrusöz e Aslan c. Turchia (n. 1262/02, §§ 22-23, 30 maggio
2006) in quanto tali ricorsi hanno ad oggetto esclusivamente l’ipotesi
dell’annullamento illegittimo dell’iscrizione di un titolo sul registro
fondiario. Ora, nel caso di specie, il tribunale catastale di Çanakkale ha
respinto, per quanto riguarda la delimitazione del fondo, la domanda del
ricorrente in modo conforme a quanto previsto dalla legislazione sul
demanio forestale secondo cui i fondi che fanno parte di tale demanio non
possono appartenere ad un individuo (si veda, mutatis mutandis, Mehmet Ali
Miçoogullari c. Turchia, n. 75606/01, § 17, 10 maggio 2007).
75. Per quanto riguarda il fatto di esigere che il ricorrente depositi una
nuova istanza, fondata sul principio della responsabilità oggettiva dello
Stato, e finalizzata ad ottenere l’indennizzo, solo dopo l’eventuale rigetto
della domanda iniziale avente ad oggetto l’annullamento dell’iscrizione del
fondo come demanio forestale pubblico, come da esempi succitati la Corte
ricorda che l’obbligo derivante dall’articolo 35 § 1 si limita a quello di fare
un uso normale di ricorsi verosimilmente efficaci, sufficienti ed accessibili
(Sofri ed altri c. Italia, (dec.), n. 37235/97, CEDH 2003-VIII). In
particolare, la Convenzione prescrive solo l’esaurimento di quei ricorsi al
tempo stesso relativi alle pretese violazioni, accessibili ed adeguati. Tali
ricorsi devono esistere ad un livello sufficiente di certezza, in pratica come
in teoria, senza che manchi loro l’effettività e l’accessibilità volute (Akdivar
e altri c. Turchia, sentenza del 16 settembre 1996, Recueil des arrêts et
décisions 1996-IV, p. 1210, § 66).
76. Nel caso in esame, la Corte evidenzia, in primo luogo, che, nelle
sentenze cui il Governo fa rinvio, i tribunali interni hanno concluso che le
iscrizioni nei registri fondiari che avevano causato pregiudizio ai titolari in
buona fede dei titoli di proprietà, erano state causate da un “errore”, anche
se questo non era imputabile alla colpa di funzionari statali; ora nel caso
concreto non vi è alcun indizio che dimostri che il titolo di proprietà del
ricorrente o quelli dei precedenti proprietari a decorrere dal 1953 siano stati
iscritti a causa di un errore. A ben vedere, non è oggetto di contestazione tra
le parti il fatto che nel 1953 il Tesoro pubblico abbia venduto ad un privato
il terreno in questione come campo agricolo e che il ricorrente sia stato il
quinto proprietario ad acquisirlo, e che egli abbia fatto affidamento a quanto
indicato nel registro fondiario che non conteneva alcuna indicazione del
fatto che il terreno rientrasse nel demanio forestale pubblico. I tribunali
interni, a ben vedere, hanno respinto l’istanza del ricorrente relativa alla
delimitazione in base agli elementi raccolti durante la procedura e non certo
in base all’errore compiuto dai funzionari dell’amministrazione, che nel
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OPINION DISSIDENTE DES JUGES CABRAL BARRETO ET TÜRMEN avevano qualificato il terreno come campo agricolo, bensì tenuto
conto delle disposizioni legislative applicabili in materia.
Inoltre, alla luce della giurisprudenza cui le due parti fanno rinvio, la
Corte ritiene che il Governo non sia riuscito a dimostrare in alcun modo in
quale misura un siffatto ricorso potrebbe essere efficace, adeguato ed
accessibile, in relazione alle disposizioni interne concernenti la qualifica di
demanio forestale pubblico conferita ad un fondo di proprietà privata.
Infine, e senza voler stare a speculare su quale possa essere l’esito dei
procedimenti pendenti in materia dinanzi alle giurisdizioni turche supreme,
la Corte stima che nel caso di specie non sarebbe opportuno chiedere al
ricorrente, che ha già dovuto attendere dal 1996 al 2004 una decisione circa
la natura del fondo in questione, di avviare una nuova procedura per
ottenere l’indennizzo (voir, mutatis mutandis, Guillemin c. Francia,
sentenza del 21 febbraio 1997, Recueil 1997-I, § 50).
77. In conclusione, la Corte constata che tale motivo di ricorso non è
manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione.
La Corte rileva peraltro che esso non contrasta con nessun altro motivo di
irricevibilità. Si decide, pertanto, di dichiararne la ricevibilità.
B. Sul merito
78. Il ricorrente sostiene che la qualifica di demanio forestale pubblico
attribuita al suo fondo ed le decisioni dei tribunali interni che hanno respinto
il suo ricorso contro siffatta qualifica, senza il versamento di un qualsivoglia
indennizzo, costituiscono una interferenza sproporzionata al suo diritto al
rispetto dei beni come garantito dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 che è così
formulato:
«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può
essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni
previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in
vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo
conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri
contributi o delle ammende».
1. Argomenti delle parti
a) Il ricorrente
79. Secondo il ricorrente, i tribunali nazionali hanno respinto la sua
istanza di annullamento della qualifica di demanio forestale pubblico data al
suo terreno, nonostante il fatto che fosse evidente che si trattava di un
terreno agricolo. Tale era la natura del terreno sia nel 1953, all’epoca della
prima vendita da parte Tesoro pubblico, sia nel 1993 quando lo stesso
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ricorrente aveva provveduto ad acquistarlo. Conseguentemente, tanto dal
punto di vista giuridico quanto dal punto di vista tecnico il terreno non
avrebbe dovuto essere qualificato come demanio forestale pubblico.
Tuttavia, poiché ad esso è stata conferita tale qualifica, lo Stato deve
provvedere a versargli un indennizzo e attivare una vera e propria procedura
di espropriazione, nella misura in cui la restrizione in esame sia equiparata
ad una privazione di proprietà. A tal proposito il ricorrente contesta la tesi
del Governo secondo cui la restrizione in esame costituirebbe una semplice
regolamentazione dell’uso di beni di sua proprietà come nella causa Ansay
c. Turchia (dec.), n. 49908/99, 2 marzo 2006. Il ricorrente fa presente, in
effetti, che dopo tale delimitazione, qualsivoglia utilizzo del terreno è
diventato per lui impossibile, potendo comportare a suo carico una
condanna penale. Agli occhi del ricorrente, la delimitazione del terreno
oggetto della controversia, senza il versamento di alcun indennizzo,
costituisce un’espropriazione de facto ed implica una interferenza
sproporzionata al suo diritto al rispetto dei suoi beni.
b) Il Governo
80. Il Governo rinvia alla giurisprudenza resa in materia dalla Corte
(Dagalaş e altri c. Turchia (dec.), n. 51326/99, 29 settembre 2005 ; Özden
c. Turchia (dec.), n. 11841/02, 3 maggio 2007 ; Gündüz c. Turchia (dec.), n.
50253/07, 18 ottobre 2007 ; nonché Pekinel c. Turchia, n. 9939/02, marzo 2008) e sostiene che il ricorrente non aveva né un «bene attuale»,
né una «speranza legittima» di vedersi concretizzare un qualsiasi credito
concreto ed esigibile ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, e questo dal
momento che quando egli ha acquistato il terreno nel 1993 sapeva o avrebbe
dovuto sapere che quest’ultimo era stato qualificato come demanio forestale
pubblico nel 1990. D’altronde, facendo rinvio al caso Ansay c. Turchia, il
Governo sostiene che la restrizione del diritto di proprietà del ricorrente
perseguiva uno scopo legittimo ed era proporzionata.
2. La valutazione della Corte
81. La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, l’articolo 1 del
Protocollo n° 1 che garantisce in sostanza il diritto di proprietà, contiene tre
norme distinte (si veda, in particolare, James ed altri c. Regno Unito,
sentenza del 21 febbraio 1986, serie A n. 98, pp. 29-30, § 37): la prima,
contenuta nella prima frase del primo capoverso, riveste un carattere
generale ed enuncia il principio del rispetto della proprietà; la seconda, che
figura nella seconda frase dello stesso capoverso, concerne la privazione
della proprietà e la sottopone a talune condizioni; quanto alla terza,
contenuta nel secondo capoverso, essa riconosce, tra l’altro, agli Stati
contraenti il potere di disciplinare l’uso dei beni conformemente
all’interesse generale. La seconda e la terza regola che riguardano casi
particolari di pregiudizio al diritto di proprietà, devono essere interpretate
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alla luce del principio generale consacrato dalla prima regola (Bruncrona c.
Finlandia, n. 41673/98, §§ 65-69, 16 novembre 2004, e Broniowski c.
Polonia [GC], n. 31443/96, § 134, CEDH 2004-V).
82. Per quanto riguarda l’esistenza di un bene ai sensi dell’articolo 1 del
Protocollo 1, la Corte non può seguire la tesi del Governo. La Corte nota
che il caso di specie si distingue dalla giurisprudenza richiamata dal
Governo, nella misura in cui, mancando qualsiasi annotazione nei registri
fondiari, non vi è alcun elemento obiettivo che attesti che il ricorrente aveva
avuto cognizione della delimitazione nel momento in cui egli procedeva
all’acquisto del terreno. Ad ogni buon conto, non può essere contestato che,
secondo il diritto e la prassi interni, chi possiede un idoneo titolo di
proprietà ha il diritto di agire in giudizio contro le restrizioni introdotte in
seguito ai lavori delle commissioni catastali, per un periodo di dieci anni
decorrenti dalla notificazione delle conclusioni di detti lavori. In altri
termini, chi possiede un tale titolo di proprietà può perfettamente sperare di
poter disporre di un bene non soggetto ad alcuna limitazione almeno fino al
momento in cui siffatta delimitazione non diventi definitiva in virtù di una
sentenza definitiva resa in proposito. Pertanto, il ricorrente possiede «un
bene» secondo il significato dell’articolo 1 del Protocollo n° 1 (si veda, inter
alia, Kopecký c. Slovacchia [GC], n. 44912/98, § 35, CEDH 2004-IX).
83. Per quanto attiene alla questione relativa all’esistenza di una
ingerenza, la Corte constata che le parti sono d’accordo nell’ammettere che
vi sia stata una ingerenza nel diritto al rispetto dei beni del ricorrente a causa
della qualifica di demanio forestale pubblico conferita al terreno oggetto
della controversia. Tuttavia, le parti divergono relativamente alla
valutazione degli effetti di quest’ingerenza.
84. Nel caso di specie, il ricorrente attribuisce alla delimitazione la
qualifica di una espropriazione de facto, laddove il Governo sostiene che la
fattispecie in oggetto integri una questione relativa alla regolamentazione
dell’uso dei beni.
85. La Corte evidenzia che gli effetti che discendono dalla restrizione
censurata dal ricorrente scaturiscono tutti da una grave riduzione della
disponibilità del bene in questione (paragrafo 90 infra); tale fatto deve
essere esaminato, pertanto, sotto l’angolo di visuale della prima frase del
primo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo n° 1.
86. La Corte rileva, innanzitutto, che non è affatto dimostrato che il
ricorrente non fosse in buona fede al momento dell’acquisto del terreno in
questione; essa sottolinea, inoltre, che egli era detentore di un valido titolo
di proprietà.
87. La Corte constata, inoltre, che le autorità nazionali competenti, con
una decisione giudiziale, hanno attribuito al terreno oggetto della
controversia la qualifica di demanio forestale pubblico (cfr. paragrafi 10 e supra). Malgrado l’opposizione che il ricorrente ha esercitato in base al
diritto interno relativamente alla natura del terreno, i tribunali interni hanno
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alla fine ritenuto valida la delimitazione dello stesso, fatta in applicazione
delle disposizioni costituzionali, e si sono fondati a tal fine sulle relazioni
peritali che accertavano che il terreno era parte del demanio forestale. Con
riguardo alle motivazioni rese dalle giurisdizioni nazionali, la Corte ritiene
che lo scopo della privazione imposta al ricorrente, sarebbe a dire la
protezione della natura e delle foreste, rientra nella nozione di interesse
generale ai sensi della seconda frase del primo capoverso dell’articolo 1 del
Protocollo n° 1 (Lazaridi c. Grecia, n. 31282/04, § 34, 13 luglio 2006). La
Corte ricorda a tal proposito che sebbene nessuna disposizione della
Convenzione sia destinata in modo specifico a garantire in modo generale la
protezione dell’ambiente in quanto tale (Kyrtatos c. Grecia, n. 41666/98, §
52, CEDH 2003-VI) la sua salvaguardia costituisce senz’altro uno degli
obiettivi prioritari della società contemporanea (Fredin c. Svezia (no 1),
sentenza del 18 febbraio 1991, serie A n. 192, § 48.). La Corte fa presente
che essa ha trattato in diverse occasioni questioni legate alla salvaguardia
dell’ambiente e ha sempre tenuto a sottolineare l’importanza della materia
(si veda, in via esemplificativa, Taşkın ed altri c. Turchia, n. 46117/99,
CEDH 2004-X; Moreno Gómez c. Spagna, n. 4143/02, CEDH 2004-X;
Fadeïeva c. Russia, n. 55723/00, CEDH 2005-IV; Giacomelli c. Italia, n.
59909/00, CEDH 2006 -...). La salvaguardia della natura e delle foreste, e
più generalmente quella dell’ambiente, costituisce un valore la cui difesa
suscita nell’opinione pubblica, e di conseguenza presso i pubblici poteri, un
interesse consolidato e dotato di particolare rilevanza. Interessi di natura
economica così come alcune categorie di diritti fondamentali, come il diritto
di proprietà, non dovrebbero essere considerati prioritari rispetto ad interessi
riguardanti la protezione dell’ambiente, e ciò soprattutto quando sussiste in
materia una legislazione statale (Hamer c. Belgio, n. 21861/03, § 79, CEDH -... (estratti)).
88. Prima di pronunciarsi e valutare se la restrizione in esame abbia
rispettato il giusto equilibrio che deve esistere in materia, la Corte tiene a
precisare che non può condividere le affermazioni del Governo quando
quest’ultimo sostiene che la decisione Ansay c. Turchia (n. 49908/99, del 2
marzo 2006) è rilevante ai fini dell’esame della presente controversia. In
effetti, a parte il fatto che nel caso Ansay, la Corte non disponeva di
sufficienti elementi di fatto e di diritto circa i reali effetti restrittivi che dalla
delimitazione derivavano sul diritto dei ricorrenti di godere del loro bene, la
questione principale che in quel caso la Corte doveva definire consisteva
nell’accertare se l’annullamento del permesso di costruire aveva causato ai
soggetti interessati un danno di natura tale da rendere siffatta misura
sproporzionata rispetto allo scopo legittimo perseguito. Correttamente, la
Corte, ha proceduto all’esame di questa questione alla luce della nozione di
«regolamentazione dell'uso dei beni» secondo il significato proprio del
secondo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo n° 1 mentre, nel caso di
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specie, si tratta di una misura che costituiva la fase iniziale di una privazione
di proprietà.
89. Nel caso in esame, il ricorrente ha acquistato il fondo oggetto della
controversia in buona fede nel 1993, un epoca in cui tale fondo era
qualificato, senza alcuna contestazione, come terreno agricolo (cfr. paragrafi e 9 supra) e relativamente al quale non risultavano limitazioni trascritte
nel registro fondiario, registro che è il solo che fa fede nel diritto turco
(paragrafo 38 supra). L’acquisto del terreno da parte del ricorrente, dunque,
non era viziato da nessuna irregolarità che poteva essergli opposta;
d’altronde se non fosse stato così, la Direzione generale dei titoli e del
catasto non gli avrebbe di certo rilasciato un titolo di proprietà munito di
tutti i crismi (paragrafo 9), titolo che il ricorrente fa valere adesso dinanzi
alla Corte.
90. In proposito, la Corte non ha bisogno di dilungarsi sulla tesi del
Governo secondo cui alla data di acquisizione del terreno, il ricorrente
avrebbe dovuto essere al corrente delle variazioni nella qualifica dello stesso
(paragrafo 80 supra), dal momento che non sussiste nessun elemento di
prova verificabile in grado di sostenere tale affermazione. Al contrario, la
Corte osserva che allo stato attuale delle cose, ed in contrasto con il titolo di
proprietà di cui è pur sempre titolare, il ricorrente, che aveva acquistato un
campo agricolo, non può coltivarlo né raccoglierne i frutti né stipulare
alcuna transazione su tale terreno. In breve, il ricorrente non ha nessuna
possibilità reale di goderne e disporne.
91. Conseguentemente, e sebbene debba essere sottolineato che la
presente decisione è limitata esclusivamente ai fatti del caso di specie e non
debba essere interpretata come una conclusione generale secondo cui la
qualificazione di demanio forestale equivalga sempre, indipendentemente
dalle circostanze della causa, ad una violazione del diritto al rispetto dei
beni ai sensi della prima frase dell'articolo 1 del Protocollo n° 1, la Corte è
costretta a constatare che nel caso specifico la qualifica di demanio forestale
data al terreno ha avuto per effetto di svuotare di ogni contenuto il diritto di
proprietà del ricorrente, diritto che era stato acquisito regolarmente secondo
le modalità descritte più sopra (paragrafo 9 supra). L’affermazione secondo
la quale il ricorrente sarebbe stato in grado di vendere il terreno ad un terzo
almeno fino all’adozione della misura preventiva imposta il 28 settembre (paragrafi 33-34 supra), non scardina affatto questa constatazione
nella misura in cui, da un lato, tale possibilità di vendita è puramente teorica
e, dall’altro lato, in quanto è stata attivata una procedura destinata
all’annullamento del titolo di proprietà e ad trasferimento di tale titolo in
favore della direzione delle foreste.
92. Resta da determinare se la misura in esame rispetta il giusto
equilibrio che deve sussistere in tali circostanze e, in particolare, se essa non
sia per il ricorrente eccessivamente sproporzionata. A tal fine, occorre
prendere in considerazione le modalità di indennizzo previste dalla
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legislazione interna. Da questo punto di vista, la Corte ha appena avuto
modo di accertare che non esisteva alcun ricorso interno efficace in materia
(paragrafo 74 supra). Ebbene, l’insieme delle circostanze della controversia,
e cioè il carattere definitivo della delimitazione, l’inesistenza di ricorsi
interni efficaci in grado di fornire un rimedio, l’ostacolo al pieno godimento
del diritto di proprietà e la mancanza di indennizzo, conducono la Corte a
considerare che il ricorrente ha dovuto sopportare un peso eccessivo ed
esorbitante che ha rotto il giusto equilibro che deve sussistere tra le esigenze
riconducibili all’interesse generale, da una parte, e la salvaguardia del diritto
al rispetto dei beni, dall’altra (si veda, mutatis mutandis, Terazzi S.r.l.,
succitata, § 91). La Corte nota, inoltre, che il Governo non ha invocato
nessuna circostanza eccezionale per giustificare la totale assenza di
indennizzo.
93. Conseguentemente, vi è stata una violazione dell’articolo 1 del
Protocollo no 1.
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 6 § 1 DELLA
CONVENZIONE
94. Il ricorrente lamenta l’assenza di equità e la parzialità delle
giurisdizioni nazionali, che avrebbero deliberato in base ad elementi di
prova del tutto frammentari. A tal proposito il ricorrente invoca l’articolo 6
della Convenzione la cui parte rilevante recita:
«1. Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza (...), davanti a un
tribunale indipendente e imparziale (...), al fine della determinazione sia dei suoi diritti
e dei suoi doveri di carattere civile, (...)».
95. Il Governo invita la Corte a dichiarare tale motivo di ricorso
inammissibile perché manifestamente infondato.
96. Il ricorrente sostiene che i tribunali interni, nel respingere la sua
istanza concernente la delimitazione del terreno oggetto della controversia,
si sono basati su documenti di prova frammentari. Secondo il punto di vista
del ricorrente, i tribunali interni avrebbero dovuto esaminare anche tutta una
serie di documenti più vecchi ai quali, sostiene il ricorrente, non gli è stato
consentito di avere accesso.
97. Tenuto conto delle modalità di formulazione della doglianza, la
Corte constata che il ricorrente in sostanza intende contestare il modo con
cui le giurisdizioni nazionali hanno proceduto all’apprezzamento delle
prove. In proposito, la Corte non rileva nessun indizio di arbitrarietà tale da
far ritenere che le giurisdizioni interne si siano basate su prove
frammentarie per decidere della fondatezza della domanda del ricorrente. La
Corte osserva, al contrario, che la Corte d’appello di Çanakkale ha reso il
suo giudizio in base a diverse relazioni peritali e in base ad altri elementi
oggettivi di prova (paragrafo 22 supra). La Corte evidenzia, inoltre, che la
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stessa Corte di cassazione ha esaminato tale motivo di ricorso e ha
constatato che il tribunale del merito aveva deliberato in base a disposizioni
pertinenti nonché in base ad elementi oggettivi, quale ad esempio il
dislivello presente nel terreno controverso, e ciò senza avere bisogno di fare
rinvio riferirsi a vecchie documentazioni (paragrafo 24, supra).
98. Ad ogni buon conto, nella misura in cui il ricorrente contesta nella
sostanza la soluzione adottata dai tribunali nazionali, la Corte ricorda che
non compete ad essa la valutazione degli elementi di fatto che hanno
condotto una giurisdizione ad adottare una decisione piuttosto che un’altra,
e che, se così non fosse, essa si erigerebbe a giudice di terza o quarta istanza
(Kemmache c. France (n. 3), sentenza del 24 novembre 1994, Serie A n.
296-C, § 44).
99. Ne deriva che il motivo di ricorso relativo all’assenza di equità è
manifestamente infondato e deve essere respinto ai sensi dell’articolo 35 §§ e 4 della Convenzione.
III. SULL’APPLICAZIONE
CONVENZIONE
DELL’ARTICOLO
DELLA
100. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
«Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi
Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente interessata non permette che
una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte
lesa un’equa soddisfazione».
101. Il ricorrente reclama, a titolo di danno materiale, la somma di 1 761 euro (EUR), ossia all’incirca 83 Euro/m², relativamente ad una
superficie totale di 21.200 m². A tal fine, il ricorrente utilizza come
parametro di riferimento il valore dei terreni contigui. In particolare, il
ricorrente porta all’attenzione della Corte, a mo di esempio, due promesse di
acquisto: una riguarda un terreno di 13762,44 m², per una somma di
4217500 EUR; l’altro riguarda un terreno 12026,56 m², per un importo di
2078050 EUR. Il ricorrente non rinvia ad un documento preciso quanto alla
superficie del terreno oggetto delle restrizioni, e richiede di essere
indennizzato per la totalità del terreno stesso. In effetti il ricorrente sostiene
che, sebbene sia solo una parte del terreno (pari a circa 18000 m²) ad essere
interessata dalla misura limitativa controversa, ciononostante anche la parte
rimanente del terreno perde di utilità. Inoltre, il ricorrente reclama la somma
di 352246 EUR, a titolo di mancato guadagno.
102. Il ricorrente reclama, a titolo di danno morale, la somma di 10.000
EUR.
103. Il ricorrente, inoltre, richiede il versamento della somma di 10.000
EUR, a titolo di onorario per il suo rappresentate, la somma di 3.000 EUR a
titolo di costi e spese e la somma di 5.000 EUR per le spese sostenute per la
partecipazione all’udienza pubblica che si è svolta a Strasburgo.
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104. Il Governo invita la Corte a respingere le domande di indennizzo,
in quanto eccessive e prive di fondamento. Il Governo, sostiene, tra l’altro,
che la richiesta del ricorrente, riferita alla totalità della superficie del terreno
in questione, è inaccettabile nella misura in cui la restrizione oggetto della
controversia riguarda solo parte del terreno. Il Governo, evidenzia a tal
proposito che il ricorrente non rinvia ad alcuno specifico documento per
quanto riguarda la superficie di terreno colpita dalla limitazione.
105. Per quanto riguarda il rimborso degli oneri e spese, il Governo
contesta tali pretese, sostenendo che esse non sono in alcun modo
dimostrate.
106. In presenza di tali circostanze, la Corte giudica che la decisione
circa l’applicazione dell’articolo 41 non sia ancora matura, cosicché
conviene riservarla ad un secondo momento, tenendo altresì conto
dell’eventualità di un accordo tra lo Stato convenuto ed il ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,
1. Dichiara, all’unanimità, il ricorso ricevibile quanto alla doglianza
relativa alla violazione del diritto al rispetto dei suoi beni, e irricevibile
quanto al resto dei motivi di ricorso;
2. Ritiene, con cinque voti contro due, che vi sia stata una violazione
dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Ritiene, con cinque voti contro due, che la decisione relativamente
all’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non sia ancora
matura; ed in conseguenza,
a) si riserva di decidere sul punto;
b) invita il Governo ed il ricorrente ad inviare alla Corte per iscritto,
entro un termine di sei mesi dalla notifica della presente sentenza, le loro
osservazioni su tale questione e, in modo particolare, a rendere noto alla
Corte di qualsivoglia accordo che possa sopraggiungere tra gli stessi;
c) si riserva il compimento di ogni ulteriore atto procedurale e delega a
tal fine il presidente della camera, ove necessario.
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Redatto in francese, e poi comunicato per iscritto il 15 luglio 2008 in
applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Sally Dollé
Cancelliere
Françoise Tulkens
Presidente
Alla presente sentenza sono allegate, conformemente con quanto stabilito
dall’articolo 45 § 2 della Convenzione e dall’articolo 74 § 2 del
Regolamento, l’esposizione dell’opinione dissenziente dei giudici Cabral
Barreto e Türmen.
F.T.
S.D.
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OPINIONE DISSENZIENTE DEI GIUDICI
CABRAL BARRETO E TÜRMEN
Con nostro grande rammarico, non possiamo condividere l’approccio
della maggioranza; a nostro parere, non vi è stata violazione dell’articolo 1
del Protocollo n° 1 per le seguenti ragioni.
1. Innanzitutto, il ricorrente ha acquisito il terreno in questione nel luglio
del 1993.
È ben vero che a quell’epoca nessuna trascrizione era stata fatta nel
registro fondiario relativamente alla procedura di trasformazione del fondo
in demanio forestale pubblico; tuttavia, il 20 agosto 1990, la commissione
catastale aveva proceduto alla delimitazione del demanio forestale pubblico,
con l’inserimento del terreno de qua in tale demanio, siffatta decisione è
stata resa pubblica.
I paragrafi 71, 86 e 89 della sentenza che rinviano alla “buona fede” del
ricorrente devono essere letti con una certa riserva: se prima di procedere
all’acquisto il ricorrente avesse agito con la dovuta diligenza, costui sarebbe
venuto a conoscenza della situazione catastale del terreno, e avrebbe potuto
verificare se quest’ultimo rientrava o meno nel demanio forestale.
2. In sostanza, occorre ricordare che nel diritto turco, vi sono diverse
categorie di foreste.
Alla luce dell’articolo 3 della legge n. 3116 dell’8 febbraio 1937,
esistevano quattro tipi di foreste: le foreste dello Stato, le foreste
appartenenti alle collettività pubbliche, le foreste delle fondazioni e le
foreste private.
Oggigiorno, l’articolo 4 della legge n. 6831 del 31 agosto 1956
contempla tre tipologie di foreste: le foreste dello Stato, le foreste
appartenenti a persone giuridiche amministrative e le foreste private.
Le foreste private sono sottoposte all’ispezione ed al controllo dello
Stato; i loro proprietari hanno un diritto di sfruttamento limitato (paragrafo della sentenza). Ai sensi dell’articolo 169 della Costituzione, solo la
proprietà delle foreste dello Stato è inalienabile.
La maggioranza non assegna sufficiente peso al fatto che le foreste
appartenenti a persone private possano essere trasferite liberamente a terzi
(paragrafo 91 della sentenza).
Basti prestare attenzione, a tal fine, al fatto che, nel procedimento
relativo all’annullamento del titolo di proprietà del ricorrente ed alla
trascrizione del terreno nel registro fondiario a nome del Tesoro pubblico, il
Ministero delle Foreste ha richiesto delle misure provvisorie per impedire il
trasferimento del terreno a terzi (paragrafo 33 della sentenza).
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In breve, la nostra conclusione è che al momento dell’adozione della
sentenza, il ricorrente era pur sempre proprietario di un terreno forestale.
Tale terreno era certamente sottoposto a limitazioni relative, in
particolare alla possibilità di costruire o di sfruttarlo in quanto terreno
agricolo.
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Tuttavia, il ricorrente era legittimato non solo a venderlo a terzi ma anche
a sfruttarlo in quanto terreno forestale, e ciò in conformità con le legis artis,
procedendo per esempio al suo imboschimento o ad un razionale
disboscamento.
3. In presenza di siffatte circostanze, non riusciamo a comprendere
perché la maggioranza si sia discostata da una giurisprudenza ben
conosciuta, che essa stessa ha già seguito in altre cause, e che consiste nel
ritenere giustificate e proporzionate le limitazioni al diritto di proprietà
allorquando sia in gioco l’interesse pubblico.
3.1. La maggioranza ha deciso di esaminare la doglianza del ricorrente
sotto l’angolo di visuale della prima frase dell’articolo 1 del Protocollo n° 1
che sancisce il principio del rispetto della proprietà.
A noi pare, invece, che il diritto di proprietà del ricorrente nel caso
specifico sia stato rispettato, dal momento che egli resta pur sempre il
titolare del diritto di proprietà.
In effetti, è senz’altro vero che il diritto di proprietà ha subito delle
limitazioni; ma è altrettanto vero che esso non risulta affatto svuotato nella
sostanza come invece lascia intendere la maggioranza quando indica,
secondo noi erroneamente, che il ricorrente «non ha nessuna possibilità
reale di goderne» (paragrafo 90 della sentenza).
3.2. Il diritto di godimento oggetto della presente controversia non
differisce in alcunché da quello che è all’oggetto della causa Ansay c.
Turquie (dec.), n. 49908/99, 2 marzo 2006.
Anche il caso Ansay riguardava l’acquisto in buona fede di un terreno,
per il quale era stato accordato un permesso di costruire.
Tuttavia, questo permesso era stato successivamente annullato in base al
motivo che il terreno si trovava su di un demanio forestale.
In tale controversia, i ricorrenti lamentavano che la decisione di
classificare il terreno come «foresta demaniale», con tutte le limitazioni di
utilizzo derivanti da siffatta qualificazione, costituisse una violazione del
loro diritto di proprietà.
Ebbene, in questa causa la Corte ha constatato che nel caso di specie non
si era verificata né una espropriazione formale né una espropriazione di
fatto; ed inoltre essa ha aggiunto che «il fatto che un terreno sia qualificato
come «forestale» non comporta di per se una privazione di proprietà,
perché anche dopo questa qualifica, un parte di esso può rimanere privato,
in mancanza di una procedura di annullamento del titolo di proprietà».
Nel caso Ansay, la Corte ha precisato che le limitazioni derivanti dalla
natura forestale del terreno costituivano un’ingerenza nel godimento dei
diritti che i richiedenti derivavano dalla loro qualità di proprietari e che,
conseguentemente, a tale fattispecie doveva essere applicato il secondo
capoverso dell’articolo 1 del Protocollo n° 1.
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Nel caso specifico, poi, la Corte ha ritenuto che siffatta ingerenza fosse
giustificata avuto riguardo alle esigenze di salvaguardia dell’ambiente; a
ben vedere, la misura in questione non poteva essere considerata causare ai
ricorrenti un pregiudizio di natura tale da rendere la misura sproporzionata
rispetto al legittimo scopo perseguito.
3.3. Un approccio del tutto identico è stato seguito dalla nostra sezione
nella decisione adottata il 26 giugno 2007 nel caso Longobardi ed altri c.
Italia (n. 7670/03), anch’esso esaminato sotto l’angolo di visuale del
secondo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo n° 1.
Nel caso di specie, un terreno era stato classificato come edificabile; ma
ad un dato momento il Ministero del Patrimonio e dell’Ambiente disponeva
sullo stesso un divieto assoluto di costruire a causa dell’interesse
archeologico della zona nella quale siffatto terreno si trovava e tutto ciò
senza alcun indennizzo; si trattava nella fattispecie di salvaguardare la
visibilità del mausoleo di Santa Elena.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che un giusto equilibrio fosse
stato mantenuto tra le esigenze di interesse generale e gli imperativi di
salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo, e ciò malgrado
l’assenza di qualsivoglia indennizzo.
A ben vedere anche in questi due casi ora citati, i terreni hanno subito
delle limitazioni che ne hanno ridotto il valore economico a quasi nulla e ne
hanno enormemente ridimensionato lo sfruttamento; ebbene, nonostante
tutto ciò, nel ponderare i diversi interessi in gioco, la Corte ha sempre
concluso che l’ingerenza fosse giustificata.
4. Conseguentemente, riteniamo che la soluzione da dare al caso in
esame è da rinvenire nell’applicazione della giurisprudenza relativa ai casi
Luigi Longobardi ed Ansay.
A nostro parere, la fattispecie in esame non ha ad oggetto il principio del
rispetto della proprietà (prima frase del primo capoverso dell’articolo 1 del
Protocollo n° 1, come sostiene la maggioranza) perché, nonostante le
limitazioni, il ricorrente resta pur sempre proprietario; la fattispecie ha ad
oggetto invece un problema riguardante la regolamentazione dell’uso dei
beni, come previsto dal secondo capoverso dello stesso articolo.
Inoltre, secondo il nostro punto di vista, i proprietari oggetto della
controversia nel caso Ansay e nel caso in esame si trovano nella stessa,
identica situazione; essi sono proprietari di terreni che, in un determinato
momento, sono stati classificati come terreni forestali e che devono
utilizzare nel rispetto delle limitazioni che da tale classificazione derivano,
come ad esempio il divieto di costruire o quello di sfruttare gli stessi a fini
agricoli.
Secondo una consolidata giurisprudenza, il secondo capoverso
dell’articolo 1 del Protocollo n° 1 deve essere letto alla luce del principio
consacrato dalla prima frase dell’articolo; pertanto, una misura che comporti
una ingerenza deve mantenere un «giusto equilibro» tra le esigenze di
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interesse generale e quelle relative alla salvaguardia dei diritti fondamentali
dell’individuo.
Deve esistere, dunque, un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i
mezzi impiegati e lo scopo perseguito.
Dunque, la questione principale che deve essere affrontata consiste
nell’accertare se il giusto equilibrio che deve sussistere tra le esigenze di
interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei
diritti individuali sia stato spezzato o meno a causa delle limitazioni al
diritto di proprietà del ricorrente.
Nel controllare che tale esigenza sia rispettata, la Corte riconosce allo
Stato un ampio margine di apprezzamento tanto nella scelta dei mezzi
quanto nella valutazione del se le conseguenze che discendono dai mezzi
adoperati siano legittimate, nell’interesse generale della comunità, dalle
finalità perseguite della normativa in questione (Chassagnou ed altri c.
Francia [GC], n. 25088/94, 28331/95 e 28443/95, § 75, CEDH 1999-III).
Quando si tratta di settori come quello relativo alla salvaguardia
dell’ambiente, la Corte non può che rispettare l’apprezzamento fatto a
questo riguardo dal legislatore nazionale, a meno che esso non sia
manifestamente privo di un ragionevole fondamento (si veda, mutatis
mutandis, Immobiliare Saffi c. Italia [GC], n. 22774/93, § 49, CEDH 1999-
V).
Per quanto riguarda la presente controversia, è giocoforza constatare che
la classificazione di area forestale conferita al terreno del ricorrente
discende dai piani del catasto e dalla conferma della Direzione generale
delle foreste del 1990; siffatta classificazione, contestata dall’interessato, è
stata confermata nel 2000 da una sentenza della Corte d’appello di
Çanakkale che, in seguito ad un esame approfondito di tutti gli aspetti della
controversia, ha ribadito la qualificazione di demanio forestale conferita al
terreno.
Niente nel fascicolo di causa lascia ritenere che siffatta classificazione
sia stata arbitraria o imprevedibile.
Ne deriva che l’interferenza oggetto della controversia risulta essere
perfettamente legittima.
Inoltre, lo scopo perseguito dalle limitazioni imposte al ricorrente,
sarebbe a dire la salvaguardia della natura e delle foreste, rientra a pieno
titolo nell’ambito della nozione di interesse generale come da secondo
capoverso dell’articolo 1 del Protocollo n° 1.
Per quanto attiene al requisito della proporzionalità tra l’interferenza nel
diritto di proprietà del ricorrente e lo scopo di interesse generale perseguito,
occorre sottolineare che la Corte ha più volte precisato che, in relazione alle
esigenze relative alla protezione dell’ambiente, esigenze particolarmente
presenti oggigiorno, «la misura in oggetto non può essere considerata
causare [al ricorrente] un pregiudizio di natura tale da rendere siffatta
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ARRÊT KÖKTEPE c. TURQUIE –
OPINION DISSIDENTE DES JUGES CABRAL BARRETO ET TÜRMEN
misura sproporzionata rispetto allo scopo legittimo perseguito» (Kapsalis e
Nima-Kapsali c. Grecia, (déc.), n. 20937/03, 23 settembre 2004).
In conclusione, e nonostante la mancanza di indennizzo, a noi pare che
nella fattispecie in esame il giusto equilibrio tra le esigenze di interesse
generale e gli imperativi relativi alla salvaguardia dei diritti fondamentali
dell’individuo sia stato senz’altro rispettato.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło