37637/05
WyrokETPCz2008-07-17ECLI:CE:ECHR:2008:0717JUD003763705
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy niewystarczające odszkodowanie za wywłaszczenie oraz retroaktywne zastosowanie ustawy obniżającej odszkodowanie w toku postępowania sądowego naruszyły prawo do poszanowania mienia oraz prawo do rzetelnego procesu sądowego?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1, ponieważ odszkodowanie za wywłaszczenie, które nie było częścią szerokiej reformy, było znacznie niższe od wartości rynkowej nieruchomości i dodatkowo obciążone podatkiem, co nałożyło na skarżącą nadmierny ciężar. Trybunał uznał również naruszenie art. 6 ust. 1, ponieważ retroaktywne zastosowanie nowej ustawy obniżającej odszkodowanie w toku postępowania sądowego stanowiło niedopuszczalną ingerencję władzy ustawodawczej w wymiar sprawiedliwości, mającą na celu wyłącznie wpłynięcie na wynik sprawy bez uzasadnionego interesu publicznego.Stan faktyczny
Skarżąca, współwłaścicielka działki budowlanej we Włoszech, została pozbawiona swojej własności w wyniku pilnego zajęcia terenu przez gminę w 1981 roku w celu budowy szkoły i mieszkań. Pomimo niezgodnego z prawem przedłużenia zajęcia, sądy krajowe ostatecznie przyznały jej odszkodowanie za wywłaszczenie, które było znacznie niższe od wartości rynkowej nieruchomości, stosując nową ustawę (art. 5 bis ustawy 359/1992) retroaktywnie do toczącego się postępowania. Skarżąca otrzymała 40 520 EUR, podczas gdy wartość rynkowa była znacznie wyższa.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji oraz naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał zasądził na rzecz skarżącej 163 000 EUR tytułem szkody majątkowej i 5 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej. Nie zasądzono kosztów i wydatków.Pełny tekst orzeczenia
SARNELLI c. ITALIA
ricorso n. 37637/05
sezione II^, 17 luglio 2008
FATTO
La ricorrente era comproprietaria assieme ad altri 22 soggetti di un terreno edificabile di 10 004 mq
sito a Villaricca (NA), per la quota di 3 125 mq.
Con un provvedimento del 24 luglio 1981, il Comune di Villaricca ordinava l’occupazione
d’urgenza del terreno in questione in vista della sua espropriazione, al fine di costruirvi una scuola
e degli alloggi ed il 16 settembre successivo prendeva possesso del bene.
Il 19 gennaio 1990, la ricorrente citava in giudizio il Comune di Villaricca dinanzi il Tribunale di
Napoli per ottenere il risarcimento del danno, rilevando l’illegittimità dell’occupazione in quanto la
stessa si era protratta al di là del termine previsto per ottenere il decreto di esproprio. La ricorrente
chiedeva la liquidazione di una somma pari al valore venale del bene oltre ad un’indennità per
l’occupazione.
Nel corso del procedimento si costituivano anche gli altri comproprietari e venivano espletate due
consulenze tecniche.
Con sentenza definitiva del 30 luglio 2002, il Tribunale adito statuiva che i ricorrenti dovessero
ormai ritenersi privati dei loro beni, nonostante la mancanza di legalità dell’occupazione, in virtù
del principio dell’accessione invertita. Pertanto, il Tribunale condannava il Comune convenuto a
versare alla signora Sarnelli la somma di € 120.324,72, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di
risarcimento per la perdita del terreno, calcolata ai sensi della legge n. 662/1996, nonché ad
un’indennità di occupazione pari alla somme degli interessi dovuti con riferimento al risarcimento
per il periodo compreso tra il 16 novembre 1981 ed il 31 dicembre 1991.
Il Comune di Villaricca impugnava tale decisione sostenendo che il terreno in questione era stato
formalmente espropriato con un provvedimento del 24 maggio 1983. La Corte di Appello di
Napoli accoglieva l’appello proposto e dichiarava che il principio dell’espropriazione indiretta non
poteva trovare applicazione al caso di specie. Il giudice di seconde cure dichiarava altresì che il
valore venale complessivo del terreno al momento dell’espropriazione era di € 258.303,28, pari ad
€ 25,82 al mq e, pertanto, condannava il Comune di Villaricca a versare alla ricorrente ed agli altri
comproprietari la somma di € 129.667,00 a titolo di indennità di esproprio, calcolata ai sensi della
legge n. 359/1992, oltre ad un’indennità per l’occupazione di € 11.886,14.
E’ emerso dal fascicolo che la parte di tale indennità destinata alla ricorrente era pari ad €
40.520,00. Secondo la ricorrente, tale sentenza è passata in giudicato in data 21 maggio 2005.
DIRITTO
Con ricorso introdotto in data 4 ottobre 2005, la ricorrente ha lamentato davanti alla Corte
europea le seguenti violazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali (di seguito la CEDU):
1. articolo 1 Protocollo 1 alla CEDU in relazione al diritto al rispetto dei propri beni per
l’inadeguatezza dell’indennità di espropriazione;
2. articolo 6 § 1 CEDU in relazione alla mancanza di equità del procedimento interno, per
l’applicazione dell’art. 5 bis della l. 359/1992 ai procedimenti pendenti.
La Corte ha dichiarato il ricorso ricevibile con riferimento a tali doglianze.
Nel merito, la Corte ha osservato che si trattava di un caso di espropriazione “isolato” – in quanto
non inserito nel contesto di una riforma economica, sociale o politica avente uno scopo legittimo
di “pubblica utilità” – e, pertanto, la ricorrente aveva il diritto di vedersi riconoscere il valore
integrale del bene. La somma riconosciuta alla ricorrente, infatti, oltre ad essere ampiamente
inferiore al valore di mercato del bene è stata assoggettata ad un imposta “alla fonte” pari al 20%.
Ne consegue che la ricorrente ha dovuto sopportare un carico sproporzionato ed eccessivo non
giustificato da un interesse generale legittimo perseguito dalle autorità (cfr. Corte eur., sent. 29
marzo 2006, Scordino c. Italia (n. 1), §§ 99-103).
Sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 CEDU la Corte ha affermato che, se in via di principio in ambito
civile il potere legislativo ben può emanare norme applicabili retroattivamente, tuttavia, il principio
della preminenza del diritto e la nozione di processo equo si oppongono ad un ingerenza del
potere legislativo nell’amministrazione della giustizia al solo fine di influenzare lo svolgimento dei
processi. Nella specie, la Corte ha rilevato che l’applicazione del nuovo regime indennitario,
disciplinato dall’art. 5 bis, ai procedimenti pendenti ha comportato una decurtazione sostanziale
dell’indennizzo per la ricorrente, la quale in base alla legge previgente (art. 39 della l. n. 2359/1865)
aveva invece diritto ad un importo pari al valore di mercato del bene. Tale circostanza, in
mancanza di un interesse generale evidente e superiore tale da giustificare l’effetto retroattivo, ha
comportato la violazione dell’art. 6 § 1 CEDU.
APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 CEDU
A. Danno
A titolo di danno patrimoniale, la ricorrente chiede la somma di € 485.478,95 pari alla differenza
tra il valore venale del bene e la somma riconosciuta a titolo di indennità, oltre interessi e
rivalutazione, basando le sue pretese sulla prima perizia effettuata in primo grado e non presa in
considerazione dalla Corte.
A titolo di danno morale, la ricorrente chiede la somma di € 25.000,00.
Per quanto riguarda il danno patrimoniale, la Corte ha ricordato i principi generali enunciati nella
sua giurisprudenza relativa all’art. 1 del Protocollo n. 1, secondo cui nella specie, per essere ritenuta
adeguata, l’indennità di esproprio avrebbe dovuto essere pari al valore di mercato del bene al
momento della sua privazione.
La Corte ritiene di riconoscere una somma corrispondente alla differenza tra il valore della parte di
terreno di cui la ricorrente era proprietaria nel 1983, all’epoca dell’esproprio, e l’indennità
riconosciuta a livello nazionale. Alla somma così ottenuta dovranno essere aggiunti gli interessi al
fine compensare almeno in parte il lungo lasso di tempo intercorso dallo spossessamento del bene.
Per la Corte detti interessi devono corrispondere al tasso di interesse legale applicato al capitale via
via rivalutato. Per quanto riguarda l’imposta del 20% applicata all’indennità di esproprio, la Corte
ha tenuto conto di tale elemento nella valutazione del caso (cfr. Corte eur. 29 marzo 2006, Scordino
c. Italia (n. 1), § 258).
La Corte ha quindi riconosciuto la somma di € 163.000,00 a titolo di danno patrimoniale.
Inoltre, la Corte ha riconosciuto la somma di € 5.000,00 a titolo di danno morale per il pregiudizio
subito in relazione alla mancata riparazione adeguata della constatazione di violazione.
B. Spese
La ricorrente ha chiesto la liquidazione di € 20.000,00 per le spese di lite sostenute dinanzi le
giurisdizioni interne ed altri € 20.000,00 per quelle sostenute dinanzi la Corte.
La Corte, richiamando la sua giurisprudenza secondo cui il rimborso delle spese legali può essere
ottenuto solo allorquando viene stabilita la loro effettività, necessità ed il carattere ragionevole
degli importi richiesti, ha tuttavia ritenuto di non riconoscere alcuna somma a titolo di spese legali
in quanto la ricorrente non ha prodotto alcun giustificativo delle stesse.
C. Interessi moratori
La Corte ha ritenuto che il calcolo degli interessi moratori deve essere effettuato secondo il tasso
di interessi pari a quello marginale della Banca Centrale Europea, maggiorato di tre punti
percentuali.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło