39814/02
WyrokETPCz2008-07-22ECLI:CE:ECHR:2008:0722JUD003981402
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego oraz opóźnienie w wykonaniu krajowego orzeczenia o zadośćuczynieniu za przewlekłość naruszyły prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie cywilne, które trwało ponad dziesięć lat w jednej instancji, było nadmiernie długie. Ponadto, Trybunał stwierdził, że wypłata zadośćuczynienia zasądzonego przez sąd krajowy za przewlekłość postępowania, która nastąpiła ponad trzydzieści cztery miesiące po wydaniu orzeczenia, przekroczyła rozsądny sześciomiesięczny termin. W konsekwencji, zarówno długość postępowania, jak i opóźnienie w wykonaniu orzeczenia, stanowiły naruszenie prawa do rzetelnego procesu.Stan faktyczny
Skarżący, Flaviano Parella, w 1991 roku wniósł pozew o odszkodowanie za wypadek drogowy. Postępowanie cywilne trwało do 2002 roku, czyli dziesięć lat i dwa miesiące. W 2001 roku skarżący złożył skargę na przewlekłość postępowania na podstawie tzw. 'ustawy Pinto', w wyniku której w 2002 roku sąd krajowy przyznał mu 2 000 EUR zadośćuczynienia. Kwota ta została wypłacona dopiero w czerwcu 2005 roku, ponad trzydzieści cztery miesiące po wydaniu orzeczenia.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał uznaje pozostałe skargi za niedopuszczalne jako oczywiście bezzasadne. Trybunał zasądza skarżącemu 6 200 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową oraz 1 000 EUR tytułem zwrotu kosztów postępowania przed Trybunałem.Pełny tekst orzeczenia
FLAVIANO PARELLA c. ITALIA ricorso n. 39814/02
sezione II^, 22 luglio 2008
FATTO Il ricorrente � nato nel 1973 e risiede a Benevento. Il 14 dicembre 1991, il ricorrente citava in giudizio il signore e la signora N., e la compagnia di assicurazioni F., dinanzi al Tribunale di Benevento, al fine di ottenere il risarcimento dei danni materiali e fisici, valutati nella misura di 45 000 000 lire [ovvero 23 240,56 euro (EUR)], subiti a causa di un incidente stradale. A seguito di un cospicuo numero di udienze, il 16 giugno 2000, in applicazione della legge n� 276 del 22 luglio 1997 (� sezioni stralcio �), il magistrato che presiedeva il collegio investiva del caso un Giudice Onorario Aggregato. A seguito di un'udienza tenutasi il 19 gennaio 2001, il procedimento subiva due successivi rinvii a causa dell'assenza delle parti. Il 15 febbraio 2002 il giudizio veniva radiato dal ruolo. Il 16 ottobre 2001, il ricorrente presentava ricorso dinanzi alla Corte d'appello di Roma ai sensi della legge n� 89 del 24 marzo 2001, detta "legge Pinto", al fine di lamentare la durata eccessiva della procedura appena descritta. La Corte d'appello adita, con una decisione depositata in cancelleria il 29 luglio 2002, constatava il superamento della durata ragionevole e riconosceva al ricorrente la somma di 2 000 EUR a titolo di risarcimento dei danni morali subiti e 1 750 EUR per le spese legali. Contro il decreto della Corte d'appello presentava ricorso in cassazione il Ministero della Giustizia. Con sentenza del 25 giugno 2003, depositata il 21 gennaio 2004, la Suprema Corte rigettava il ricorso e confermava le statuizioni della Corte d'appello. La somma liquidata al ricorrente a titolo di risarcimento per la durata eccessiva della procedura veniva effettivamente versata il 24 giugno 2005.
DIRITTO Il ricorrente, con ricorso introdotto in data 14 ottobre 2002, ha lamentato dinanzi alla Corte la violazione dell'articolo 6 � 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali a causa della durata eccessiva della procedura e del ritardo nell'esecuzione della decisione della Corte d'appello. Egli ha altres� lamentato la violazione degli articoli 14, 17 e 34 CEDU deducendo di essere stato vittima di una discriminazione fondata sulla ricchezza, in considerazione delle spese anticipate per intentare il ricorso "Pinto", nonch� del rischio di essere condannato a pagare le spese legali relative alla predetta procedura in caso di rigetto del ricorso. La Corte ritiene che tali ultime doglianze siano da analizzare sotto il profilo del diritto di accesso a un tribunale, ai sensi dell'articolo 6 CEDU. Il giudice di Strasburgo, tuttavia considera dette doglianze irricevibili in quanto manifestamente infondate. Quanto, invece, alla durata eccessiva della procedura interna, la Corte constata che la procedura � durata, per un solo grado di giudizio dieci anni e due mesi e nota che la somma riconosciuta a titolo di risarcimento � stata versata solamente il 24 giugno 2005, ovvero pi� di trentaquattro mesi dopo il deposito della sentenza della Corte d'appello. La Corte ritiene che la durata ragionevole per il versamento della somma riconosciuta in
giustizia sia di sei mesi. Secondo la Corte il fatto che la procedura Pinto, specialmente in ordine alla fase esecutiva non abbia fatto perdere al ricorrente la qualit� di vittima costituisce una circostanza aggravante che dovr� essere presa in considerazione nell'esame delle domande ex articolo 41. Infine, la Corte, richiamando la sua giurisprudenza precedente relativa alla stessa materia, riconosce che la procedura interna ha avuto una durata del tutto irragionevole. Ne consegue che vi � stata violazione dell'art. 6 � 1 CEDU.
APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 CEDU a. Danni Il ricorrente, a titolo di risarcimento del danno morale subito, ha chiesto la somma di 8.231 EUR. La Corte, basandosi sui parametri della sua giurisprudenza precedente, riconosce che avrebbe potuto accordare al ricorrente la somma di 12 000 EUR ciascuno. Il fatto che la Corte d'appello di Roma abbia riconosciuto circa il 17% di questa somma conduce a un risultato manifestamente irragionevole. Di conseguenza la Corte, tenuto conto delle caratteristiche del ricorso "Pinto", del fatto che � pervenuta alla constatazione di una violazione e tenuto conto altres� della giurisprudenza precedente nella stessa materia, riconosce al ricorrente un risarcimento di 3 400 EUR e di 2 800 EUR per la frustrazione supplementare derivante dal ritardo nel versamento della somma di 2 000 EUR liquidata dalla Corte d'appello, avvenuto solo oltre trentaquattro mesi dopo il deposito della sentenza. b. Spese La Corte liquida, inoltre, al ricorrente la somma di 1 000 EUR per le spese sostenute nella procedura dinanzi al giudice di Strasburgo e rigetta le domande relative alle spese sostenute nel giudizio interno.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło