40383/04

WyrokETPCz2008-07-03ECLI:CE:ECHR:2008:0703JUD004038304

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego w Chorwacji naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji, oraz czy brak skutecznego środka odwoławczego w tym zakresie naruszył art. 13 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie cywilne o odszkodowanie, trwające ponad dziewięć lat i trzy miesiące po ratyfikacji Konwencji przez Chorwację, było nadmiernie długie, co stanowiło naruszenie art. 6 ust. 1. Dodatkowo, Trybunał stwierdził, że choć skarga konstytucyjna na przewlekłość postępowania jest co do zasady skutecznym środkiem odwoławczym, to w niniejszej sprawie jej rozpatrzenie przez Sąd Konstytucyjny zajęło ponad trzy lata, co podważyło jej efektywność i doprowadziło do naruszenia art. 13 Konwencji. Wysokość przyznanego przez Sąd Konstytucyjny odszkodowania (ok. 700 EUR) również uznano za niewystarczającą, co pozwoliło skarżącemu zachować status ofiary.
Stan faktyczny
Stipe Vidas, po wypadku w pracy w 1994 r. i przejściu na rentę inwalidzką, w 1995 r. wniósł pozew cywilny o odszkodowanie. Postępowanie to toczyło się przed sądami krajowymi przez wiele lat, z kilkukrotnym przekazywaniem sprawy między sądami i uchylaniem wyroków. W 2002 r. skarżący złożył skargę konstytucyjną na przewlekłość postępowania, a Sąd Konstytucyjny w 2005 r. stwierdził naruszenie prawa do rozsądnego terminu, zasądził 5200 HRK i nakazał szybkie rozstrzygnięcie. Mimo to, postępowanie cywilne zakończyło się dopiero w 2007 r. odrzuceniem roszczenia skarżącego.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargi dotyczące długości postępowania cywilnego i braku skutecznego środka odwoławczego za dopuszczalne, a pozostałą część skargi za niedopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 3. Stwierdza naruszenie art. 13 Konwencji. 4. Nakazuje Państwu pozwanemu zapłacić skarżącemu 2300 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 1560 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o wszelkie należne podatki. 5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

PRIMA SEZIONE   VIDAS c. CROAZIA   (Ricorso n. 40383/04)   SENTENZA   STRASBURGO   luglio 2008   DEFINITIVA   10/10/2008   Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni stabilite all’articolo 44   § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma   traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo   SENTENZA VIDAS c. CROAZIA   Nel caso Vidas c. Croazia,   La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in una   Camera composta da:   Christos Rozakis, Presidente,   Nina Vajić,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, giudici,   e Søren Nielsen, cancelliere di sezione,   Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 12 giugno 2008,   Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:   PROCEDURA   1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 40383/04) diretto contro la   Repubblica di Croazia con il quale un cittadino di tale Stato, Stipe Vidas (“il   ricorrente”), il 25 ottobre 2004, ha adito la Corte in virtù dell’articolo 34   della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle   libertà fondamentali (“la Convenzione”).   2. Il ricorrente é rappresentato da I. Debelić, avvocato del foro di Rab. Il   Governo croato (“il Governo”) é rappresentato dal suo agente, Š. Stažnik.   3. Il 31 gennaio 2007 la Corte ha deciso di comunicare al Governo le   doglianze relative alla durata dei procedimenti ed alla mancanza di un   ricorso di un ricorso effettivo. In virtù dell’articolo 29 § 3 della   Convenzione, ha deciso di esaminare il merito del ricorso insieme alla sua   ricevibilità.   FATTO   I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO   4. Il ricorrente è nato nel 1947 e vive a Rab.   5. Mentre lavorava provvisto di permesso di circolazione, il 16 maggio   il ricorrente ha subito un infortunio sul lavoro riportando la perdita di   due dita. Le lesioni sono state di tale rilevanza che il 29 marzo 1995 il   ricorrente è dovuto andare in pensione e gli è stata riconosciuta una   pensione di invalidità.   6. Il 22 settembre 1995 il ricorrente ha avviato un’azione civile nei   confronti della società, S., presso la Corte municipale di Rab (Općinski sud   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA VIDAS c. CROAZIA   u Rabu) per i danni relativi all’incidente di cui sopra. Il ricorrente   successivamente ha citato la società J. in qualità di convenuta in quanto ha   considerato che la suddetta fosse succeduta alla società S., fallita e   cancellata dal registro delle imprese nel 1996.   7. Con la sentenza del 15 maggio 2000 la Corte municipale di Rab ha   dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di giurisdizione ed ha   trasmesso il caso alla Corte commerciale di Rijeka (Trgovački sud u Rijeci).   Il ricorrente ha proposto appello ed il 4 ottobre 2000 la Corte provinciale di   Rijeka (Županijski sud u Rijeci) ha annullato la decisione di primo grado e   trasmesso il caso alla Corte municipale di Crikvenica (Općinski sud u   Crikvenici) quale tribunale competente.   8. Il 25 ottobre 2002 la Corte municipale di Crikvenica ha reso la   sentenza respingendo il ricorso proposto. La sentenza é stata annullata a   seguito dell’appello introdotto il 29 gennaio 2003 presso la Corte   provinciale di Rijeka ed il caso é stato rimesso alla Corte di prima istanza.   9. Nel frattempo, il 28 marzo 2002 il ricorrente ha depositato un ricorso   presso la Corte costituzionale (Ustavni sud Republike Hrvatske)   relativamente alla lentezza dei detti procedimenti. Il 13 aprile 2005 la Corte   costituzionale ha rilevato una violazione del diritto costituzionalmente   riconosciuto ad un processo in un tempo ragionevole, gli ha accordato 5,200   kuna croate (HRK) come risarcimento, ed ha ordinato alla Corte municipale   di Crikvenica di decidere il caso nel più breve tempo possibile, non più tardi   di dodici mesi dalla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta ufficiale. La   sentenza della Corte costituzionale é stata pubblicata il 2 maggio 2005.   10. A seguito della riassunzione del procedimento, il 10 febbraio 2006 la   Corte municipale di Crikvenica ha ancora una volta reso una sentenza di   rigetto del ricorso. Il ricorrente ha ancora una volta proposto appello ed il 5   luglio 2006 la Corte provinciale di Rijeka ha rigettato l’appello e   confermato la sentenza di primo grado.   11. Il 5 settembre 2006 il ricorrente ha proposto ricorso su alcuni punti   di diritto (revizija) presso la Corte suprema che è stato rigettato il 21   febbraio 2007.   II. DIRITTO INTERNO RILEVANTE   12. La parte rilevante della legge sulla Corte costituzionale (Ustavni   zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Gazzetta Ufficiale n. 49/2002   del 3 maggio 2002 – “legge sulla Corte costituzionale”) così dispone:   Articolo 63   “(1) La Corte costituzionale esamina un ricorso di rilevanza costituzionale anche   quando non siano stati esperiti tutti i ricorsi interni quando il tribunale competente non   decide un ricorso relativo ai diritti e doveri del ricorrente o ad una imputazione penale   nei suoi confronti in un tempo ragionevole ...   (2) Se un ricorso di rilevanza costituzionale ... in virtù del paragrafo 1 di tale articolo   è accolto, la Corte costituzionale stabilisce un termine massimo entro il quale il   tribunale competente deve decidere il merito del caso...   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA VIDAS c. CROAZIA   (3) In una decisione presa in virtù del paragrafo 2 di tale articolo, la Corte   costituzionale stabilisce un adeguato indennizzo per il ricorrente per la violazione dei   suoi diritti costituzionali ... L’indennizzo deve essere corrisposto dallo Stato entro tre   mesi dalla data in cui é formulata la richiesta di pagamento.”   DIRITTO   I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA   CONVENZIONE   13. Il ricorrente si lamenta della durata del procedimento civile in virtù   dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, la cui parte rilevante così dispone:   “Ogni persona ha diritto a che … la sua causa sia esaminata entro un termine   ragionevole da … un tribunale … chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi   diritti e doveri di carattere civile ...”   14. Il Governo riconosce, alla luce della sentenza della Corte   costituzionale, che vi é stata una violazione del diritto del ricorrente ad una   decisione in un tempo ragionevole. Tuttavia, ha sostenuto che sono stati   offerti rimedi adeguati a livello nazionale.   15. La Corte considera che il periodo che deve essere tenuto in   considerazione ha inizio il 6 novembre 1997, il giorno successivo all’entrata   in vigore della Convenzione per la Croazia. Tuttavia, nella valutazione della   ragionevolezza del termine trascorso da quella data, il conto deve aver inizio   dallo stato del procedimento a quel tempo. A tal proposito la Corte rileva   che il procedimento ha avuto inizio il 22 settembre 1995, quando il   ricorrente ha introdotto l’azione civile. Quindi, é stato pendente per quasi un   anno e dieci mesi prima della ratifica.   16. La causa era ancora pendente il 13 aprile 2005 quando la Corte   costituzionale ha reso la sentenza. In tal modo il procedimento è durato,   dopo la ratifica, sette anni e cinque mesi per due gradi di giurisdizione.   17. I procedimenti si sono conclusi con la sentenza della Corte suprema   del 21 febbraio 2007. Essi sono poi durati un altro anno, dieci mesi ed otto   giorni dalla sentenza della Corte costituzionale. Durante quel periodo la   causa é stata esaminata da tre gradi di giurisdizione. Quindi,   complessivamente, la causa é stata pendente per più di nove anni e tre mesi   dopo la ratifica.   A. Ricevibilità   18. Il Governo ha sostenuto che il ricorrente non potrebbe lamentare di   essere una vittima ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione se non dal   momento in cui la Corte costituzionale ha accolto il suo ricorso, rilevato una   violazione del suo diritto costituzionale all’esame in un termine ragionevole,   e riconosciuto un indennizzo. Per la violazione di cui si lamenta ha quindi   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA VIDAS c. CROAZIA   avuto a disposizione un ricorso dinanzi alle autorità interne ed il ricorrente   ha perso il suo status di vittima.   19. Il ricorrente si oppone.   20. La Corte osserva che nel caso di specie lo status di vittima del   ricorrente ai sensi della Convenzione dipende dalla valutazione se i rimedi   di cui ha potuto usufruire in ambito nazionale sono stati adeguati e   sufficienti avuto riguardo dell’articolo 41 della Convenzione. Tale   valutazione deve essere fatta alla luce dei principi stabiliti ai sensi della   giurisprudenza della Corte (vedi, più recentemente, Scordino c. Italia (n. 1)   [GC], n. 36813/97, §§ 178-213, ECHR 2006-... e Cocchiarella c. Italia   [GC], n. 64886/01, §§ 69-98, ECHR 2006-...).   21. Al riguardo, la Corte rileva che il 13 aprile 2005 la Corte   costituzionale ha accordato al ricorrente in via approssimativa l’equivalente   di 700 euro (EURO) ed ordinato alla Corte municipale di Crikvenica di   rendere una sentenza entro dodici mesi. L’indennizzo riconosciuto dalla   Corte costituzionale non può essere considerato sufficiente avuto riguardo   della giurisprudenza della Corte, in particolare tenendo in considerazione   che i procedimenti in questione riguardavano un’azione per danni in   relazione ad un incidente sul lavoro che ha reso il ricorrente inadatto ad altri   lavori. Di conseguenza, il ricorrente può ancora dolersi di essere una   “vittima” di una violazione del suo diritto ad un processo in un termine   ragionevole, e l’obiezione del Governo deve quindi essere respinta.   22. La Corte inoltre ricorda che, se il modo in cui la Corte costituzionale   ha interpretato ed applicato le disposizioni rilevanti del diritto interno   produce conseguenze inconsistenti relativamente ai principi della   Convenzione, come interpretati alla luce della giurisprudenza della Corte, la   Corte è chiamata ad esaminare la durata complessiva dei procedimenti in   oggetto (vedi, mutatis mutandis, Kozlica c. Croazia, n. 29182/03, § 23, 2   novembre 2006). Una volta riconosciuto che il ricorrente può lamentare di   essere una “vittima” della dedotta violazione, è garantito l’esame dell’intera   durata (vedi Solárová ed altri c. Slovacchia, n. 77690/01, §§ 41 e 43, 5   dicembre 2006).   23. Al riguardo la Corte esamina, come detto sopra, i procedimenti   durati un altro anno e dieci mesi dopo la sentenza della Corte costituzionale.   La Corte deve tenere in considerazione tale periodo nella decisione del   merito del caso e, se adeguata, la doglianza del ricorrente per una giusta   soddisfazione in virtù dell’articolo 41 della Convenzione (vedi Solárová ed   altri c. Slovacchi, su citati, § 42; Rišková c. Slovacchia, n. 58174/00, § 90,   agosto 2006).   24. Avuto riguardo dei fatti sopra descritti la Corte ritiene che il ricorso   non sia manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della   Convenzione. Essa rileva inoltre che non sia inammissibile sotto ogni altro   aspetto. Esso deve quindi essere dichiarato ammissibile.   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA VIDAS c. CROAZIA   B. Merito   25. La Corte ripete che la ragionevolezza della durata dei procedimenti   deve essere valutata alla luce delle circostanze del caso e con riferimento ad   i seguenti criteri: la complessità del caso, la condotta dei ricorrenti e delle   autorità e ciò che era in gioco per i ricorrenti nella disputa (vedi, tra le altre,   Frydlender c. Francia [GC], n. 30979/96, § 43, ECHR 2000-VII).   26. La Corte ha frequentemente rilevato violazioni dell’articolo 6 § 1   della Convenzione in casi che sollevavano questioni simili a quelle del   presente caso (vedi Tatjana Marinović c. Croazia, n. 9627/03, 6 ottobre   2005).   27. Esaminato tutto il materiale depositato presso di essa, la Corte   concorda con la Corte costituzionale sul fatto che nel caso di specie la   durata dei procedimenti era stata eccessiva e non era stato rispettato il   requisito del “termine ragionevole”.   28. Riguardo al periodo successivo alla decisione della Corte   costituzionale, la Corte rileva che i procedimenti sono stati esaminati in tutti   i tre gradi di giurisdizione ed infine conclusi nel febbraio 2007. Sebbene   non siano incorsi ulteriori ingiustificati ritardi in quel periodo, avuto   riguardo dell’intera durata dei procedimenti e dei ritardi occorsi prima della   decisione della Corte costituzionale, la Corte ritiene che al ricorrente non sia   stato garantito il diritto allo svolgimento di un processo in un termine   ragionevole.   29. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Corte conclude che vi   è stata una violazione dell’articolo 6 § 1.   II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 13 DELLA   CONVENZIONE   30. Il ricorrente ha lamentato in virtù dell’articolo 13 della Convenzione   di non aver avuto un rimedio effettivo per contrastare la lentezza dei   procedimenti dal momento che alla Corte costituzionale sono occorsi più di   tre anni per decidere il suo ricorso. Egli ha fatto riferimento all’articolo 13   della Convenzione, che così dispone:   “Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione   siano stati violate, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale,   anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio   delle loro funzioni ufficiali.”   31. Il Governo ha contestato tale tesi.   A. Ricevibilità   32. La Corte considera che tale ricorso sia legato a quello sopra   esaminato e debba quindi essere allo stesso modo dichiarato ammissibile.   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA VIDAS c. CROAZIA   B. Merito   33. Il Governo sostiene che il ricorso alla Corte costituzionale riguardo   alla durata dei procedimenti fosse un rimedio effettivo, così come é già stato   riconosciuto dalla Corte.   34. Il ricorrente contesta tale tesi.   35. L’articolo 13 della Convenzione garantisce la disponibilità a livello   nazionale di un ricorso per rafforzare la sostanza dei diritti e delle libertà   della Convenzione in qualsiasi forma siano assicurati nell’ordinamento   giuridico interno. L’effetto dell’articolo 13 è quello di richiedere la   previsione di un rimedio interno che si occupi della sostanza di un “reclamo   valutabile” ai sensi della Convenzione e di garantire un appropriato risultato   (vedi, tra le altre, Kudła c. Polonia [GC], n. 30210/96, § 157, ECHR 2000-   XI).   36. Il fine degli obblighi degli Stati contraenti in virtù dell’articolo 13   varia a seconda della natura della doglianza del ricorrente; tuttavia, il ricorso   richiesto dall’articolo 13 deve essere “effettivo” nella pratica così come in   diritto (vedi, per esempio, İlhan c. Turchia [GC], n. 22277/93, § 97,   ECHR 2000-VII). Il termine “effettivo” significa anche che il ricorso deve   essere adeguato ed accessibile (Paulino Tomás c. Portogallo (dec.), n.   58698/00, ECHR 2003-...). In aggiunta, particolare attenzione dovrebbe   essere prestata, inter alia, alla speditezza del ricorso stesso, non essendo   escluso che la natura adeguata del ricorso possa essere determinata dalla sua   durata eccessiva (Tomé Mota c. Portugal (dec.), n. 32082/96, ECHR 1999-   IX, e Paulino Tomás, cit.).   37. La Corte ricorda che essa ha già rilevato che un ricorso   costituzionale ai sensi dell’articolo 63 della legge sulla Corte costituzionale   rappresenta un rimedio effettivo riguardo alla durata dei procedimenti   ancora pendenti (vedi Slaviček c. Croazia (dec.), n. 20862/02, ECHR   2002-VII). Come nel caso di specie la Corte rileva che il procedimento   dinanzi alla Corte costituzionale su ricorso del ricorrente in merito alla   durata dei procedimenti civili é durato tre anni e quindici giorni. La Corte   ritiene che un rimedio destinato a rivolgersi alla durata dei procedimenti può   essere considerato effettivo solo se prevede una riparazione adeguata in   tempi rapidi. Nelle circostanze del caso di specie essa ritiene che l’effettività   del ricorso costituzionale quale rimedio per la durata di procedimenti civili   pendenti fosse viziato dalla sua eccessiva durata.   Ne consegue che vi é stata una violazione dell’articolo 13 della   Convenzione.   III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL   PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE   38. Infine, relativamente all’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla   Convenzione e senza ulteriormente specificare tale doglianza, il ricorrente   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA VIDAS c. CROAZIA   ha sostenuto che i fatti di causa hanno anche sollevato una violazione del   suo diritto al pacifico godimento della proprietà “nel senso più ampio”.   39. Alla luce di tutto il materiale in suo possesso, e nella misura in cui   l’oggetto della sua doglianza rientra nella sua competenza, la Corte   considera che tale doglianza non contenga alcuna apparenza di violazione   della Convenzione. Ne segue che essa é inammissibile in virtù   dell’articolo 35 § 3 poiché manifestamente infondata e che deve essere   rigettata conformemente all’articolo 35 § 4 della Convenzione.   IV SULL’APPLICAZIONE   CONVENZIONE   DELL’ARTICOLO     DELLA   40. L’articolo 41 della Convenzione dispone:   “Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi   protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo   imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del   caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”   A. Danno   41. Il ricorrente richiede EURO 11,500 a titolo di danno patrimoniale ed   EURO 21,775 a titolo di danno non patrimoniale.   42. Il Governo considera l’importo richiesto a titolo di danno   patrimoniale svincolato dai fatti del caso di specie e l’ammontare a titolo di   danno non patrimoniale eccessivo.   43. La Corte non rileva alcun nesso di causalità tra la violazione   accertata ed il danno patrimoniale richiesto; per tale motivo rigetta tale   richiesta. Dall’altro lato, riconosce al ricorrente EURO 2,300 a titolo di   danno non patrimoniale, oltre ogni importo che possa essere dovuto a titolo   di imposta dal ricorrente.   B. Spese e costi   44. Il ricorrente ha anche richiesto EURO 12,546 per le spese ed i costi   sostenuti dinanzi ai tribunali interni ed alla Corte.   45. Il Governo non si é opposto.   46. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha   diritto al rimborso delle spese e dei costi solo nella misura in cui abbia   dimostrato che questi sono stati realmente e necessariamente sostenuti e   ragionevoli in merito al quantum. Nel caso di specie, avuto riguardo delle   informazioni in suo possesso e dei suddetti criteri, la Corte considera   ragionevole riconoscere la somma di EUR 1,560 oltre ogni importo che   possa essere dovuto dal ricorrente a titolo di imposta dal ricorrente.   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA VIDAS c. CROAZIA   C. Interessi moratori   47. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora   sul tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di   tre punti percentuali.   PER TALI MOTIVI, LA CORTE ALL’UNANIMITÁ   1. Dichiara il ricorso relative alla durata del procedimento civile e la   sostenuta carenza di un ricorso effettivo per il suo rispetto ammissibile   ed il resto del ricorso inammissibile;   2. Ritiene che vi é stata una violazione dell’articolo 6 § 1 della   Convenzione;   3. Ritiene che vi é stata una violazione dell’articolo 13 della Convenzione;   4. Ritiene   (a) che lo Stato convenuto debba pagare al ricorrente, entro tre mesi   dalla data in cui tale sentenza diviene definitiva conformemente   all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme da convertire   nella moneta nazionale dello Stato convenuto al tasso applicabile alla   data dell’accordo:   (i) EUR 2,300 (duemilatrecento euro) a titolo di danno non   patrimoniale;   (ii) EUR 1,560 (millecinquecentosessanta euro) per spese e costi;   (iii) oltre ogni importo che possa essere dovuto a titolo di imposta   dal ricorrente;   (b) che a partire dallo spirare del detto termine e sino al versamento,   tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a   quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale   periodo, aumentato di tre punti percentuali;   5. Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione.   Redatta in inglese, e comunicata per iscritto il 3 luglio 2008,   conformemente all’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte.   Søren Nielsen   Cancelliere   Christos Rozakis   Presidente   Copyright © 2009 UFTDU

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło