42184/05

WyrokETPCz2008-11-04ECLI:CE:ECHR:2008:1104JUD004218405

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odmowa indeksacji państwowych emerytur dla obywateli brytyjskich mieszkających za granicą, w krajach bez dwustronnych umów o indeksacji, stanowi dyskryminację naruszającą art. 14 Konwencji w związku z art. 1 Protokołu nr 1?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć miejsce zwykłego pobytu może być traktowane jako aspekt statusu osobistego w rozumieniu art. 14, skarżący nie znajdowali się w sytuacji porównywalnej do emerytów mieszkających w Zjednoczonym Królestwie lub w krajach z umowami dwustronnymi. System zabezpieczenia społecznego Zjednoczonego Królestwa ma na celu zapewnienie minimalnego standardu życia dla rezydentów, a indeksacja jest powiązana z inflacją w UK. Nawet jeśli przyjęto by porównywalność, różnica w traktowaniu była obiektywnie i racjonalnie uzasadniona, ponieważ wybór miejsca zamieszkania jest kwestią wyboru, a państwo posiada szeroki margines oceny w polityce gospodarczej i społecznej, zwłaszcza w zakresie umów międzynarodowych.
Stan faktyczny
Trzynastu skarżących to obywatele brytyjscy, którzy przez wiele lat pracowali i opłacali składki na ubezpieczenie społeczne w Zjednoczonym Królestwie, zanim wyemigrowali do krajów takich jak RPA, Kanada i Australia. Po przejściu na emeryturę zaczęli otrzymywać państwowe emerytury. W przeciwieństwie do emerytów mieszkających w Zjednoczonym Królestwie lub w krajach, z którymi UK ma dwustronne umowy, ich emerytury nie były indeksowane do inflacji, co prowadziło do spadku ich realnej wartości. Skarżący zaskarżyli tę politykę w sądach krajowych, argumentując, że jest ona dyskryminująca.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: - uznaje skargę dotyczącą art. 14 w związku z art. 1 Protokołu nr 1 za dopuszczalną; - uznaje skargę dotyczącą art. 1 Protokołu nr 1 samodzielnie za niedopuszczalną; - stwierdza, sześcioma głosami do jednego, że nie doszło do naruszenia art. 14 Konwencji w związku z art. 1 Protokołu nr 1; - jednogłośnie stwierdza, że nie jest konieczne rozpatrywanie skargi dotyczącej art. 14 Konwencji w związku z art. 8.

Pełny tekst orzeczenia

CONSIGLIO D’EUROPA   CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO   QUARTA SEZIONE   CARSON E ALTRI c. REGNO UNITO   (Ricorso n. 42184/05)   SENTENZA   STRASBURGO   Novembre 2008   La presente sentenza diventerà definitiva alle condizioni stabilite dall’art. 44 § 2   della Convenzione. Essa può subire dei ritocchi di forma   traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo   CARSON c. REGNO UNITO – OPINIONE DISSENZIENTE   DEL GIUDICE GARLICKI   Nel caso Carson e Altri c. Regno Unito,   la Corte europea dei diritti dell’uomo(quarta sezione), riunitasi in una   camera composta da :   Lech Garlicki, Presidente,   Nicolas Bratza,   Giovanni Bonello,   Ljiljana Mijović,   David Thór Björgvinsson,   Ledi Bianku,   Mihai Poalelungi, giudici,   e Fatoş Aracı, Cancelliere di sezione,   dopo aver deliberato in camera di consiglio il 3 maggio 2007 e il 7   ottobre 2008, emette la seguente sentenza, che è stata adottata in questa   stessa data:   PROCEDURA   1. Il caso trae origine da un ricorso (42184/ 05) proposto contro il   Regno Unito e l'Irlanda del Nord dinanzi la corte ai sensi della Chicco 34   della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà   fondamentali (la “Convenzione”) da 13 cittadini britannici: Annette Carson,   Bernard Jackson, Venice Stewart, Ethel Kendall, Kenneth Dean, Robert   Buchanan, Terrance Doyle, John Gould, Geoff Dancer, Penelope Hill,   Bernard Shrubsole, Lothar Markiewicz e Rosemary Godfrey.   2. I ricorrenti erano rappresentati da T. Otty Q.C. e B.Olbourne,   avvocati del foro di Londra, e da M. P. Tunley e H. Gray, avvocati del foro   di Toronto. Il governo del Regno Unito ("il Governo") era rappresentato   dalla propria agente Agent, D. Walton, del dipartimento degli affari esteri e   del Commonwealth.   3. I ricorrenti lamentano di essere stati vittime di un trattamento   discriminatorio, ai sensi dell'articolo 14 letto in combinato disposto con   l'articolo 8 della Convenzione e dell’articolo 1 del protocollo n.1, nonché   dell’articolo 1 del protocollo n.1 considerato singolarmente, a causa del   rifiuto da parte delle autorità del Regno Unito di indicizzare le loro pensioni   rispetto al tasso di inflazione   4. Il 17 febbraio 2006 la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al   Governo. Inoltre, avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 29 § 3   della Convenzione, essa ha deciso che la ricevibilità ed il merito del ricorso   siano esaminati congiuntamente.   Copyright © 2009 UFTDU   CARSON c. REGNO UNITO – OPINIONE DISSENZIENTE   DEL GIUDICE GARLICKI   5. Il 18 settembre 2007 e la Corte ha deciso di rinviare l'esame del caso   in attesa della decisione della Grande Camera relativamente al caso Burden   c. Regno Unito, no. 13378/05.   6. Il 24 gennaio 2008, è stata concessa all’organizzazione non   governativa “Age Concern England” la possibilità di intervenire nell'ambito   del procedimento come parte terza (Articolo 36 § 2 della Convenzione).   I FATTI   I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE   A. I ricorrenti   1. Annette Carson   7. La Sig.na Carson è nata nel 1931. Ha trascorso la maggior parte della   propria vita nel Regno Unito, dove ha lavorato e versato pienamente i   contributi al sistema previdenziale nazionale, prima di emigrare in Sudafrica   nel 1989, dove ha vissuto a partire dal 1990. Dalla 1989 al 1999 ella ha   versato volontariamente ulteriori contributi al sistema previdenziale   nazionale allo scopo di conservare il pieno diritto ad una pensione di   anzianità statale.   8. Nel 2000 ella ha maturato il diritto ad una tensione statale e ad una   pensione aggiuntiva, così come previsto dalle sistema previdenziale   complementare del regno unito. Ella percepisce un totale di 103.62 sterline   a settimana, comprensivo di 67.50 sterline di pensione statale di base. La   sua attenzione è rimasta fissa a tale somma a partire dal 2000. Se avesse   usufruito della indicizzazione rispetto al tasso di inflazione, l'attenzione   oggi ammonterebbe a 82.05 sterline a settimana.   9. Non esistendo un sistema previdenziale nazionale in densità ottica, la   Sig.na Carson sostiene di avere bisogno della propria pensione britannica   per potersi sostentare durante la attenzione, dal momento che non ha altre   fonti di reddito oltre ad alcune forme di entrata legate alla propria attività di   scrittrice.   10. La Sig.na Carson ha avviato i procedimenti interni allo scopo di   contestare il rifiuto di indicizzare la propria pensione: si vedano i paragrafi   -36 qui di seguito   Copyright © 2009 UFTDU   CARSON c. REGNO UNITO – OPINIONE DISSENZIENTE   DEL GIUDICE GARLICKI   2. Bernard Jackson   11. Il Sig. Mr Jackson è nato nel 1922. Ha lavorato 50 anni nel Regno   Unito, pagando per intero i contributi previsti dal sistema previdenziale   nazionale. È emigrato in Canada nel 1986, una volta in pensione, ed ha   maturato il diritto alla pensione statale nel 1987. Il suo stipendio statale di   base era di 39.50 sterline a settimana ed è rimasto fisso a tale cifra dal 1987.   Se la tensione statale avesse beneficiato degli indicizzazione a partire dal   1987, adesso ammonterebbe a 82.05 sterline a settimana.   3. Venice Stewart   12. La Sig.ra Stewart è nata nel 1931. Ha lavorato per quindici anni nel   Regno Unito, pagando interamente contributi previsti dal sistema   previdenziale nazionale, prima di emigrare in Canada nel 1964. Ha maturato   il diritto alla pensione statale nel 1991. Il suo stipendio statale di base era di   15.48 sterline a settimana ed è rimasto fisso a tale cifra dal 1991. Se la   pensione statale avesse beneficiato dell'indicizzazione, adesso   ammonterebbe a 22.50 sterline a settimana.   4. Ethel Kendall   13. La Sig.ra Kendall è nata nel 1913. Ha lavorato 45 anni nel Regno   Unito, versando i contributi al sistema previdenziale nazionale, prima di   andare in pensione nel 1976. Ha maturato il diritto alla pensione statale nel   1973, è poi emigrata in Canada nel 1986, ed in quel periodo la sua pensione   statale ammontava a 38.70 a settimana. Questa è rimasta fissa a tale cifra. Se   avesse beneficiato degli indicizzazione, ora ammonterebbe a 82.05 sterline a   settimana.   5. Kenneth Dean   14. Il Sig. Dean è nato nel 1923. Ha lavorato per le 51 anni nel Regno   Unito, versando in pieno i contributi al sistema previdenziale nazionale,   prima di andare in pensione nel 1991. Ha maturato il diritto alla pensione   statale nel 1988 ed è poi emigrato in Canada nel 1986, quando la sua   pensione ammontava a 57.60 sterline a settimana. La pensione è rimasta   invariata a tale cifra, sin dal 1994. Se avesse beneficiato dell'adeguamento,   ora ammonterebbe approssimativamente a 82.05 a settimana. .   6. Robert Buchanan   15. Il Sig. Buchanan è nato nel 1924. Ha lavorato per 47 anni nel Regno   Unito, versando in pieno i contributi al sistema previdenziale nazionale,   prima di emigrare in Canada nel 1985. Ha maturato il diritto alla pensione   statale nel 1989. La sua pensione di base era allora di 41.15 sterline a   settimana, ed è rimasta fissa a tale cifra a partire dal 1989. Se la pensione   Copyright © 2009 UFTDU   CARSON c. REGNO UNITO – OPINIONE DISSENZIENTE   DEL GIUDICE GARLICKI   statale avesse beneficiato dell’indicizzazione, ora ammonterebbe   approssimativamente a 82.05 a settimana.   7. Terence Doyle   16. Il Sig. Doyle è nato nel 1937. Ha lavorato quarantadue anni nel   Regno Unito, versando in pieno i contributi al sistema previdenziale   nazionale, prima di andare in pensione nel 1995 e di emigrare in Canada nel   1998. Ha maturato il diritto alla pensione statale nel 2002. La sua pensione   di base in quel momento era di 75.50 sterline a settimana, ed è rimasta fissa   a tale cifra. Se la pensione avesse beneficiato dell’indicizzazione, ora   ammonterebbe approssimativamente a 82.05 a settimana.   8. John Gould   17. Il Sig. Gould è nato nel 1933. Ha lavorato quarantaquattro anni nel   Regno Unito, versando in pieno i contributi al sistema previdenziale   nazionale, prima di andare in pensione e di emigrare in Canada nel 1994. Ha   maturato il diritto ad una pensione statale nel 1998. La sua pensione statale   di base allora ammontava 64.70 a settimana, ed è rimasta fissa a tale cifra.   Se   avesse   beneficiato   dell’indicizzazione,   ora   ammonterebbe   approssimativamente relativamente a 82.05 a settimana.   9. Geoff Dancer   18. Il Sig. Dancer è nato nel 1921. Ha lavorato quarantaquattro anni nel   Regno Unito, versando in pieno i contributi al sistema previdenziale   nazionale, prima di emigrare in Canada nel 1981. Ha maturato il diritto alla   pensione statale nel 1986, che allora ammontava a 38.30 sterline a settimana   ed è rimasta fissa a tale cifra. Se avesse beneficiato della indicizzazione, ora   ammonterebbe approssimativamente a 82.05 sterline a settimana.   10. Penelope Hill   19. La Sig.a Hill è nata in Australia nel 1940; risulta che sia ancora   cittadina australiana. Ha vissuto e lavorato nel Regno Unito tra il 1963 e il   1982, versando pienamente i contributi al sistema previdenziale nazionale,   prima di rientrare in Australia nel 1982. Ha versato ulteriori contributi al   sistema previdenziale nazionale per gli anni fiscali 1992 -1999, ed ha   maturato il diritto alla pensione statale britannica nel 2000. La sua pensione   statale di base era di 38.05 a settimana..   20. Tra l'agosto 2002 e il dicembre 2004, ha trascorso più della metà del   tempo a Londra. Durante questo periodo, la sua pensione è aumentata a   58.78 sterline, somma che includeva un’indicizzazione della pensione   statale di base. Quando è tornata in Australia, la sua pensione è ritornata al   livello precedente, consistente in una pensione statale di base di 38.05   sterline ed è successivamente è rimasta tale. Se la sua pensione statale   Copyright © 2009 UFTDU   CARSON c. REGNO UNITO – OPINIONE DISSENZIENTE   DEL GIUDICE GARLICKI   avesse   beneficiato   dell'indicizzazione,   ora   ammonterebbe   approssimativamente a 43.08 sterline a settimana.   11. Bernard Shrubshole   21. Il Sig. Shrubshole è nato nel 1933. I contributi da lui versati nel   Regno Unito hanno fatto sì che egli maturasse a pieno titolo diritto ad una   pensione statale di base nel 1998. Egli è emigrato in Australia nel 2000, ed   in quel momento la sua pensione statale ammontava a 67.40 sterline a   settimana. Fatta eccezione per un periodo di sette settimane in cui egli ha   fatto ritorno nel Regno Unito (periodo durante il quale la sua pensione è   aumentata in considerazione degli adeguamenti annuali), la sua pensione   statale è rimasta fissa a tale cifra a partire dal 2000. Se avesse beneficiato   dell'indicizzazione, la pensione ora ammonterebbe approssimativamente a   82.05 sterline a settimana.   12. Lothar Markiewicz   22. Il Sig. Markiewicz è nato nel 1924. Ha trascorso 51 anni nel Regno   Unito dove ha lavorato e versato in pieno i contributi al sistema   previdenziale nazionale, ed ha maturato il diritto ad una pensione statale nel   1989. Nel 1993 è emigrato in Australia. La sua pensione statale di base   allora ammontava a 56.10 sterline a settimana, ed è rimasta fissa a tale cifra.   Se   avesse   beneficiato   dell’indicizzazione,   ora   ammonterebbe   approssimativamente a 82.05 sterline a settimana.   13. Rosemary Godfrey   23. La Sig.ra Godfrey è nata nel 1234. Ha lavorato dieci anni nel Regno   Unito tra il 1954 e il 1965, versando pienamente i contributi al sistema   previdenziale nazionale, prima di emigrare in Australia nel 1965. Ha   maturato il diritto alla pensione statale nel 1994. La sua pensione statale di   base allora era di 14.40 sterline a settimana, ed è rimasta fissa a tale cifra. Se   avesse   beneficiato   dell'indicizzazione   ora   ammonterebbe   approssimativamente a 20.51 sterline a settimana. La Sig.ra Godfrey   sostiene di non aver maturato diritto ad alcuna pensione di anzianità presso   il governo australiano e, pertanto, di dipendere dalla pensione statale   britannica quale unica fonte di sostentamento.   2. Le procedure interne avviate dalla Sig.na Carson   24. Nel 2002 la Sig.na Carson ha avviato alcuni procedimenti,   richiedendo una revisione giudiziale, allo scopo di mettere in discussione il   mancato adeguamento della sua pensione al costo della vita. In primo grado,   è stata supportata dal governo australiano quale terza parte interveniente, ma   Copyright © 2009 UFTDU   CARSON c. REGNO UNITO – OPINIONE DISSENZIENTE   DEL GIUDICE GARLICKI   il governo australiano si poi è ritirato dal procedimento dinnanzi alla Corte   d'appello ed alla camera dei Lord.   1. La Suprema Corte   25. Dinnanzi alla Suprema Corte, la Sig.na Carson ha fondato le proprie   argomentazioni sull'articolo 1 del protocollo n. 1, considerato singolarmente   ed in combinato disposto con l'articolo 14 della Convenzione. Stanley   Burnton jr. ha rigettato la sua richiesta di revisione giudiziale, in una   sentenza emessa il 22-05-2002 (R. (Carson) c. Dipartimento statale del   lavoro e delle pensioni – 2202 – EWHC (Admin)).   26. Applicando i principi ricavati dalla decisione della Corte, il giudice   ha evidenziato che la portata pecuniaria del diritto, che rientrava nell'ambito   dell'applicazione dell'articolo 1 del protocollo n.1, dovesse essere definita   con riferimento alla normativa interna che ha previsto il diritto stesso. Egli   ha cioè sottolineato che, in base alla normativa interna, la Sig.na Carson non   aveva mai maturato alcun diritto all'indicizzazione della propria pensione.   In tal modo, non vi sarebbe stata alcuna violazione dell'articolo 1 protocollo   n. 1 considerato singolarmente.   27. La questione nondimeno ricadeva nell'ambito di applicazione   dell'articolo 1 protocollo n.1, a tal punto che il giudice era chiamato a   valutare se la Sig.na Carson avesse subito una discriminazione contraria a   quanto previsto dall'articolo 14. Egli ha sostenuto che la residenza, utilizzata   come criterio per differenziare il trattamento dei cittadini, rientrava   nell'ambito di applicazione dell'articolo 14 (in quanto rappresenta un aspetto   dello status personale di ciascun individuo), come il domicilio e la   nazionalità e ciò non era contestato dal Dipartimento di Stato. Tuttavia,   Stanly Bunton jr. ha rigettato il ricorso seguendo il ragionamento della   Commissione europea dei diritti dell'uomo in JW e EW c. Regno Unito   (no. 9776/82, decisione del 3 Ottobre 1983, Decisioni e Raccolte (DR) 34,   p. 153) e Corner c. Regno Unito (no. 11271/84, decisione del 17 Maggio   1985, non pubblicata), sostenendo che la ricorrente non si ritrovava in una   posizione comparabile a quella dei pensionati nei paesi in cui viene attuata   l’indicizzazione. Le diverse condizioni economiche dei diversi Stati, così   come la diversa legislazione previdenziale e fiscale locale, hanno reso   impossibile un confronto dell'ammontare economico ricevuto dai pensionati   28. Stanley Burnton Jr ha evidenziato che, in alternativa, anche qualora   la ricorrente potesse sostenere di essere in una posizione analoga a quella di   un pensionato del Regno Unito o di un paese in cui è prevista   l’indicizzazione, in base ad un accordo bilaterale, la differenza di   trattamento potrebbe essere giustificata. Egli ha, infatti, ritenuto che il   Governo dispone di un considerevole margine di apprezzamento, che c’era   stata una mancanza di coerenza nella pratica dello Stato, e che tale   limitazione era stata resa nota per un considerevole periodo di tempo. Egli   ha negato che il pagamento di una pensione adeguata all'interno di un paese   Copyright © 2009 UFTDU   CARSON c. REGNO UNITO – OPINIONE DISSENZIENTE   DEL GIUDICE GARLICKI   (o diversi paesi) possa implicare l'esistenza di un obbligo, ai sensi   dell'articolo 14, di pagare pensioni adeguate a tutti i pensionati soggiornanti   all'estero. Ha ritenuto che l’illogicità della prospettiva degli accordi   bilaterali riflette la natura politica degli stessi, la relativa complessità della   materia e i fattori storici. Pertanto, ha concluso che "il rimedio dei   pensionati espatriati dal Regno Unito che non ricevono pensioni adeguate è   politico, non è giudiziale. La decisione di corrispondere a questi pensioni   indicizzate deve essere presa dal Parlamento".   2. La Corte d'Appello   29. La Sig.na Carson si è rivolta alla Corte d'appello, che ha rigettato il   suo appello il 17-06-2003 (R (Carson e Reynolds) c. il Dipartimento di   Stato per il lavoro e le pensioni [2003] EWCA Civ 797). Per ragioni simili a   quelle illustrate dalla Suprema Corte, la Corte d’Appello (Lord. Justice   Simon Brown, Laws e Rix) ha ritenuto che, dal momento che l'articolo 1 del   protocollo n.1 non conferisce alcun diritto di acquistare la proprietà, la   mancata indicizzazione della pensione non ha dato luogo ad alcuna   violazione di tale norma.   30. Per quanto concerne la doglianza relativa all'articolo 14 in   combinato disposto con l'articolo 1 protocollo n.1, la Corte d'appello ha   ritenuto che il Dipartimento di Stato abbia considerato tale luogo di   residenza come indicante uno "status” secondo i criteri stabiliti dall'articolo   stesso. Tuttavia, essa ha evidenziato che la ricorrente si trovava in una   posizione materialmente diversa da quella in cui ella stessa asseriva si   trovavano coloro ai quali si comparava. In tale contesto, risultava   significativo che l'intero sistema legislativo era adattato all'impatto   dell'inflazione dei prezzi nel Regno Unito a tal punto che sarebbe stato   “inspiegabile che [un’indicizzazione annuale] venisse riconosciuta a tutti   pensionati che si trovassero nella posizione della Sig.na Carson”.   31. La Corte d'appello ha considerato, in alternativa, la questione della   giustificazione, ed ha ritenuto che la "vera" giustificazione nel rifiuto di   riconoscere l’indicizzazione era che la Sig.na Carson e coloro i quali si   trovavano nella sua stessa posizione avevano scelto di vivere in una società,   o un’economia, altra rispetto al Regno Unito, in cui non può trovare   facilmente applicazione la ragione che giustifica l’indicizzazione. La Corte   d'appello ha pertanto considerato la decisione come obiettivamente   giustificata, senza fare alcuna menzione di ciò che (sarebbe considerato) "il   costo non invidiabile" di estendere la indicizzazione a coloro che si trovano   nella posizione della Sig.na Carson. Inoltre, le implicazioni di tale costo   erano "nel contesto di questo caso, un legittimo fattore di giustificazione   della posizione del Dipartimento di Stato", poiché l’accoglimento delle   ragioni della Sig.na Carson avrebbe comportato un'interferenza giudiziale   nella decisione politica relativa all'impiego dei fondi pubblici, non prevista   né dal patto sui diritti umani del 1998, né dalla giurisprudenza di questa   Copyright © 2009 UFTDU   CARSON c. REGNO UNITO – OPINIONE DISSENZIENTE   DEL GIUDICE GARLICKI   Corte e né tanto meno da "un imperativo legale" in grado di giustificare la   limitazione e la circoscrizione delle politiche macroeconomiche del governo   eletto.   3. La Camera dei Lord   32. La Sig.na Carson si è rivolta alla camera dei Lord, richiamando   l'articolo 1 del protocollo n.1, letto in combinato disposto con l'articolo 14.   Il suo ricorso è stato rigettato in data 26 maggio 2005 da una maggioranza   di quattro a uno (R (Carson e Reynolds) c. Dipartimento di Sttao per il   lavoro e le pensioni [2005] UKHL 37).   33. La maggioranza (Lord Nicholls di Birkenhead, Hoffmann, Rodger   di Earlsferry e Walker di Gestinghope) ha ammesso che una pensione di   anzianità rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del protocollo n.1   e che l'articolo 14 era pertanto applicabile al caso di specie. Essi hanno,   inoltre, ammesso che un luogo di residenza rappresenta una caratteristica   personale, come "qualsiasi altro status", secondo quanto stabilito   dall’articolo 14, e può dare pertanto origine ad una discriminazione   contraria alla legge. Tuttavia, dal momento che una persona può scegliere   dove vivere, dovrebbero essere richieste delle ragioni meno importanti per   poter giustificare una differenza di trattamento basata sulla residenza   rispetto ad una basata su una caratteristica personale, come ad esempio la   razza o il sesso.   34. La maggioranza ha evidenziato che in certi casi non sarebbe normale   trattare separatamente alcune questioni, come quella di sapere se un   individuo che lamenta una discriminazione sia o meno in una posizione   analoga a quella di una persona trattata in maniera più favorevole, o quella   di comprendere se la differenza di trattamento sia ragionevolmente ed   oggettivamente giustificata. Nel caso di specie, secondo la maggioranza, la   ricorrente non si trova in una posizione analoga o comparabile con quella di   un pensionato residente nel Regno Unito o residente in un paese che ha   stipulato con il Regno Unito un accordo bilaterale. La pensione statale   rappresenta un elemento del sistema di imposizione fiscale e dell’insieme   dei vantaggi dal punto di vista previdenziale, posto in essere allo scopo di   fornire uno standard minimo di vita per gli abitanti del Regno Unito. Esso è   stato finanziato in parte dai contributi versati al sistema previdenziale   nazionale da coloro che in un particolare momento hanno svolto una attività   lavorativa e dai loro dipendenti, ed in parte dalle imposte generali. La   pensione non è sottoposta a procedure di controllo; tuttavia, è previsto che i   pensionati con un reddito elevato proveniente da altre fonti versino parte di   tali somme nuovamente allo stato, sotto forma di tasse sul reddito. Coloro   che hanno un reddito basso possono ricevere altri vantaggi, sotto forma di   sostegno al reddito. La normativa relativa alla indicizzazione è stata ideata   allo scopo di preservare il valore della pensione, in considerazione della   situazione economica del Regno Unito, ed in particolare il costo della vita   Copyright © 2009 UFTDU   CARSON c. REGNO UNITO – OPINIONE DISSENZIENTE   DEL GIUDICE GARLICKI   ed il tasso di inflazione. All'interno degli altri paesi vi possono essere   condizioni economiche alquanto differenti: ad esempio, in sud Africa, dove   ha vissuto la Sig.na Carson, sebbene non sia previsto una sistema di   previdenza sociale, il costo della vita è molto più basso rispetto al Regno   Unito ed il valore della moneta negli ultimi anni è diminuito rispetto alla   sterlina.   35. Lord Hoffmann, che ha reso una delle opinioni della maggioranza, ha   fornito i seguenti argomenti   “18. Il rifiuto di riconoscere il beneficio della indicizzazione alla Sig.na Carson,   sulla base della considerazione che questa vive all'estero, non può assolutamente   essere considerato come una discriminazione basata sulla razza o sul sesso. Non si   tratta di una mancanza di rispetto verso la stessa in quanto individuo. Questa non era   obbligata a trasferirsi in sud Africa, lo ha fatto volontariamente e sicuramente per   delle buone ragioni. Ma così facendo, sì è collocata al di fuori della portata e della   finalità del sistema previdenziale nazionale del Regno Unito. I vantaggi previsti dal   sistema previdenziale sociale nazionale rappresentano una parte del complesso e   articolato sistema di benessere sociale che ha come scopo principale quello di   assicurare dei livelli minimi di vita per i cittadini di un dato paese. Essi rappresentano   una espressione di ciò che sarebbe stato chiamato solidarietà sociale o fraternité; al   dovere di qualsiasi comunità di aiutare coloro che versano in condizioni di bisogno è   generalmente riconosciuta una accezione di carattere nazionale. Tale dovere non si   estende cioè anche tra gli abitanti di paesi stranieri. Ciò è riconosciuto in alcuni trattati   come la Convenzione del 1952 sulla previdenza sociale dell’OIL (Minimum   Standards) (article 69) e dal Codice europeo della previdenza sociale del 1961)   19. Il Sig. Blake QC, che era comparso per la Sig.na Carson, ha riconosciuto la forza   di questo argomento. Tuttavia egli ha replicato che la Sig.na Carson non avrebbe   avuto alcun motivo di lamentarsi se il Regno Unito avesse applicato in maniera   rigorosa il principio secondo cui il sistema di previdenza sociale del paese varrebbe   unicamente per i residenti del Regno Unito, e non avesse pagato alcuna pensione alle   persone andate a vivere all'estero. Egli non ha messo in dubbio il fatto che la   ricorrente non aveva diritto ad altri vantaggi previdenziali, come ad esempio il   sussidio di disoccupazione o di sostegno al reddito. Ma egli ha ritenuto illogico   riconoscere alla Sig.na Carson il diritto alla pensione sulla base dei contributi versati   al sistema previdenziale nazionale e poi non aver fornito a questa la stessa pensione   riconosciuta ai residenti del Regno Unito che avevano versato gli stessi contributi.   20. Il principale argomento su cui la Sig.na Carson fonda la propria doglianza   relativa ad un trattamento discriminatorio (unicamente con riferimento alla pensione)   è quello secondo cui ella avrebbe versato al sistema previdenziale nazionale gli stessi   contributi degli altri soggetti residenti nel Regno Unito. Il suo ricorso si fonda   unicamente su questo. Tuttavia, secondo me, concentrarsi su tale singolo argomento   significherebbe procedere ad una eccessiva semplificazione del paragone. La   situazione di coloro i quali hanno beneficiato del sistema di pubblica previdenza del   Regno Unito è, per citare la Corte europea nel caso Van der Mussele c Belgio (1983) 6   EHRR 163, 180, para. 46, ' caratterizzata da un insieme di diritti e doveri da cui   sarebbe difficile isolare uno specifico'.   21. In effetti, la principale argomentazione della Sig.na Carson è che, dal momento   che i contributi sono una condizione necessaria per poter maturare il diritto ad una   pensione di anzianità, normalmente versata ai residenti nel Regno Unito, il fatto stesso     Copyright © 2009 UFTDU   CARSON c. REGNO UNITO – OPINIONE DISSENZIENTE   DEL GIUDICE GARLICKI   di aver versato tale contributi dovrebbe rappresentare una condizione di per sè   sufficiente a ricevere la pensione stessa. Nessuna altra questione dovrebbe essere   presa in considerazione, come ad esempio la questione di sapere se una persona viva o   meno nel Regno Unito e provveda al pagamento delle tasse e alla previdenza sociale.   Questo, secondo me, rappresenta un errore lampante. I contributi al sistema di   previdenza nazionale non presentano alcun legame esclusivo con le pensioni di   anzianità, così come avviene per i contributi versati ad un sistema di contribuzione   privato. Infatti il legame è alquanto debole. I contributi al sistema previdenziale   nazionale costituiscono solo una parte delle entrate destinate a finanziare tutti i   vantaggi derivanti dalla previdenza sociale ed il Servizio Sanitario Nazionale (il resto   deriva dalla tassazione ordinaria). Se il pagamento dei contributi rappresenta una   condizione sufficiente per maturare il diritto ad un vantaggio dal punto di vista della   contribuzione, la Sig.na Carson avrebbe diritto a tutti i benefici contributivi, come la   maternità e l’indennità di disoccupazione. Ma ella non ritiene di aver maturato tale   diritto.   22. La natura ad incastro del sistema rende impossibile estrarre un solo elemento per   un trattamento particolare. La ragione principale che giustifica l’esistenza della   normativa delle pensioni statali è il riconoscimento che la maggioranza delle persone   di età pensionabile avrà bisogno di soldi. Non vi è un accertamento delle fonti di   reddito di tali soggetti, ma ciò solo poichè l’accertamento del reddito è dispendioso e   scoraggia il godimento del vantaggio, persino da parte di persone che ne hanno   bisogno. Pertanto le pensioni statali sono pagate a tutti, indipendentemente dal fatto   che essi abbiano o meno degli adeguati redditi provenienti da altre fonti. Da una parte,   essi sono soggetti a tassazione. In tal modo, lo Stato recupererà parte della pensione   da coloro che hanno un reddito sufficiente a pagare le tasse, riducendo così il costo   netto della pensione. D’altra parte, coloro che sono interamente privi di reddito   maturano il diritto ad un indennità di sostegno, un beneficio non contributivo. Così il   costo netto del pagamento di una pensione a tali soggetti viene valutato considerando   il fatto che la pensione controbilancerà la loro richiesta di sostegno al reddito.   23. Nessuna di tali caratteristiche ad incastro può essere applicata ad un non   residente, come la Sig.na Carson. Ella non paga alcuna tassa sul reddito all’interno del   Regno Unito e pertanto lo Stato non sarà in grado di recuperare alcunché, anche   qualora ella disponesse di un reddito addizionale sostanziale (ovviamente io non   ritengo che questo sia il caso; non ho alcuna idea di quali eventuali ulteriori redditi la   Sig.na abbia, ma ci saranno pensionati espatriati che hanno altre entrate).   Analogamente, se versasse in stato di bisogno, non vi sarebbe alcun risparmio che   potrebbe essere impiegato come sostegno al reddito. Al contrario, la pensione   ridurrebbe i benefici legati alla previdenza sociale (qualora ne sia previsto alcuno) a   cui avrebbe eventualmente diritto nel suo nuovo Paese.   Pensioni statali e private   24. Suppongo che i termini “assicurazione” e “contributi” suggeriscano una analogia   con uno schema pensionistico privato. Ma, dal punto di vista dei cittadini che   contribuiscono, i contributi al sistema di previdenza nazionale sono alquanto diversi   dalla tassazione generica che scompare all’interno del comune contenitore di un fondo   consolidato. La differenza è solamente una questione di contabilità pubblica. E   sebbene le pensioni di anzianità siano attualmente legate alle contribuzioni, non vi è   una ragione particolare per cui debba essere così. Infatti (soprattutto a causa del fatto   che il sistema attuale svantaggia seriamente le donne che hanno trascorso un certo   periodo di tempo svolgendo un lavoro senza percepire alcuna remunerazione, vale a     Copyright © 2009 UFTDU   CARSON c. REGNO UNITO – OPINIONE DISSENZIENTE   DEL GIUDICE GARLICKI   dire accudendo la famiglia), vi sono alcune proposte di cambiamento. Le pensioni   contributive potrebbero essere sostituite con una pensione non contributiva per i   cittadini, pagabile a tutti gli abitanti del paese in età pensionabile. Ma non vi è alcuna   ragione per cui ciò dovrebbe indicare un cambiamento nella raccolta delle   contribuzioni nazionali per finanziare la pensione dei cittadini, così come tutti gli altri   benefici contributivi. Ad ogni modo, secondo le argomentazioni della Sig.na Carson,   un cambiamento ad una pensione non contributiva farebbe la differenza. Se la   pensione fosse non contributiva, scomparirebbe il fondamento della sua   argomentazione secondo cui ella avrebbe “guadagnato” il diritto ad un eguale   trattamento. Ma ella avrebbe pagato esattamente gli stessi contributi al sistema   previdenziale nazionale durante il periodo in cui ha lavorato qui ed i suoi contributi   avrebbero avuto, con il suo diritto alla pensione, lo stesso (o quasi) rapporto causale   che hanno oggi.   Scelta parlamentare   25. Per tali ragioni, a me sembra che la posizione di un non residente è   materialmente e sostanzialmente diversa da quella di un individuo residente nel Regno   Unito. Io non credo, con tutto il rispetto per il mio nobile ed autorevole amico, Lord   Carswell, che le ragioni siano impercettibili ed arcane. Esse sono concrete e giuste.   Inoltre, ritengo che questo sia il tipico caso in cui il Parlamento ha diritto di decidere   se le differenze giustificano una diversità di trattamento. Non può essere la legge ad   impedire al Regno Unito di trattare i pensionati espatriati in maniera generosa, a meno   che essi non siano trattati esattamente nello stesso modo in cui sono trattati i   pensionati che risiedono ancora lì. Una volta ammesso che la posizione della Sig.na   Carson è sostanzialmente diversa da quella di un residente nel Regno Unito e che   questa non può pertanto esigere una parità di trattamento, la decisione circa la somma   (se ve n’è alcuna) che ella può eventualmente ricevere deve essere appannaggio del   Parlamento. Deve essere possibile ammettere che le sue contribuzioni passate le   abbiano conferito idoneo titolo per una parte della pensione, ferme restando le ragioni   per cui ella non può pretendere di essere trattata ugualmente. E, nel decidere quali   pensionati espatriati debbano essere pagati, il Parlamento, deve essere legittimato a   prendere in considerazione degli analoghi reclami relativi ai fondi pubblici. È   sicuramente vero che la ragione per cui i pensionati espatriati non ricevono gli   adeguamenti annuali è quella di risparmiare denaro, tuttavia ciò ha poca importanza:   qualsiasi decisione di non spendere di più in qualcosa è volta a risparmiare denaro allo   scopo di ridurre le tasse o di spendere tale denaro in altro modo.   26. Ritengo alquanto spiacevole che l’argomento del Dipartimento di Stato ha posto   l’accento su questioni come quelle secondo cui le variazioni dei tassi di inflazione nei   vari paesi avrebbe reso inappropriato applicare lo stesso aumento ai pensionati   residenti all’estero. Ciò distoglie l’attenzione dall’argomento principale. Una volta   ammesso, come ha fatto anche il Sig. Blake, che le persone residenti al di fuori del   Regno Unito sono sostanzialmente diverse ed alle stesse può essere negata una   pensione in assoluto, il Parlamento non è tenuto a giustificare ai tribunali le ragioni   per cui questi ricevono una certa somma di denaro piuttosto che un’altra. La libertà   non deve necessariamente avere una spiegazione logica. E’ sufficiente che il   Dipartimento di stato affermi che, stando così le cose, il Parlamento considera   l’attuale sistema dei pagamento un giusto strumento di allocazione delle risorse   disponibili.     Copyright © 2009 UFTDU   CARSON c. REGNO UNITO – OPINIONE DISSENZIENTE   DEL GIUDICE GARLICKI   27. A me sembra che per tali ragioni il paragone con i residenti all’interno del   Regno Unito non possa sussistere. Il Sig. Blake ha riferito alle dichiarazioni del   governo il fatto che non vi fosse alcuno schema logico negli accordi con i paesi del   Regno Unito. Essi rappresentavano ciò che il Regno Unito era riuscito con il tempo a   negoziare senza tuttavia porsi in una situazione economica svantaggiosa. Ma a me ciò   sembra un fondamento assolutamente razionale di differenza di trattamento. La   situazione di un pensionato espatriato dal Regno Unito in un paese che abbia inteso   stipulare degli accordi per una reciproca previdenza sociale è sostanzialmente diversa   da quella di un pensionato che vive in un paese che non ha fatto lo stesso. Il trattato   abilita il governo a migliorare i benefici della previdenza sociale dei cittadino del   Regno Unito in un paese straniero, secondo delle condizioni che ritiene favorevoli   o quanto meno indebitamente gravose. Sarebbe molto strano se al governo venisse   proibito di stipulare accordi reciproci con un paese (ad esempio, come è avvenuto con   I Paesi dell’EEA ) a meno che questo non garantisca gli stessi benefici previdenziali a   tutti coloro che sono espatriati in qualsiasi parte del mondo”.   34. Lord Carswell, dissentendo, ha ritenuto che la Sig.na Carson possa   essere giustamente paragonata agli altri contribuenti pensionati che vivono   nel Regno Unito o in altri paesi in cui le pensioni sono indicizzate. Ha così   continuato:   “Come e dove ciascuno decida di spendere le proprie entrate, è una scelta personale.   Alcuni possono scegliere di vivere in un paese in cui il costo della vita è basso ed il   cambio di valuta è favorevole, un’usanza alquanto diffusa tra le precedenti   generazioni, che può o non può necessariamente portare con sé degli svantaggi, ma   ciò è rimesso comunque alla scelta personale di ciascuno. Il fattore comune di   ciascuno paragone risiede nel fatto che tutti i pensionati, in qualsiasi paese risiedano,   hanno debitamente versato i contributi richiesti, allo scopo di qualificare le proprie   pensioni. Se alcuni di essi non ricevono pensioni secondo lo stesso tasso degli altri,   ciò secondo me integra una discriminazione ai sensi Articolo 14 ...”     Copyright © 2009 UFTDU   CARSON c. REGNO UNITO – OPINIONE DISSENZIENTE   DEL GIUDICE GARLICKI   Lord Carswell ha pertanto ritenuto che il ricorso vertesse   principalmente sulla questione della giustificazione. Egli ha ritenuto che   i tribunali dovessero essere cauti nell’intervenire nell’ambito di   questioni di politica macro economica. Egli ha inoltre ritenuto che, se il   governo avesse addotto delle valide ragioni di ordine economico o di   politica statale per giustificare la differenza di trattamento, avrebbe   dovuto essere adeguatamente pronto a cedere il proprio potere di   decisione in tali settori. Ad ogni modo, nel caso di specie, la differenza   di trattamento non era giustificata: come ammesso dallo stesso   Dipartimento di sicurezza previdenziale, la ragione per cui non tutti i   pensionati non hanno beneficiato della indicizzazione della propria   pensione è risparmiare denaro, e non è stato giusto bersagliare la   ricorrente ed altri che si trovano nella sua posizione.   A. La pensione statale di ansianità   35. Nel Regno Unito, la pensione statale rappresenta un vantaggio   contributivo, che viene pagato a partire dall’inizio dell’età pensionabile ad   ogni individuo che, per il necessario periodo di anni durante la sua “vita   lavorativa”, ha versato o gli sono stati accreditati dei contributi presso il   fondo previdenziale nazionale (si veda il Social Security Contributions and   Benefits Act del 1992: “L’atto del 1992”). I contributi al sistema   previdenziale nazionale, che sono versati da parte di coloro che hanno una   forma di guadagno, impiegati ed altri, secondo quanto stabilito nell’Atto del   1992, insieme alla tassazione generale, finanziano il pagamento di una serie   di benefici, come la pensione di anzianità, l’indennità di disoccupazione, il   sussidio di incapacità, l’indennità di maternità ed i benefici previsti per i   superstiti. I contributi, inoltre, finanziano parte del sistema sanitario   nazionale.   B. Normativa che regola l’indicizzazione all’interno del Regno Unito   36. Il livello della pensione statale di base per un determinato anno è   indicato nella sezione 44(4) dell’Atto del 1992. Durante ciascun anno   fiscale, il Dipartimento di Stato è obbligato, ai sensi della sezione 150   dell’Atto relativo all’organizzazione del sistema di previdenza pubblica, a   rivedere le somme specificate nella sezione 44(4) dell’Atto del 1992 “allo   scopo di valutare se questi hanno mantenuto il loro valore rispetto al livello   generale dei prezzi che si è raggiunto nel Regno Unito “ ed allo scopo di   predisporre un ordine di indicizzazione delle pensioni da presentare al   Parlamento, di modo che a questi possa sembrare che il livello generale dei   prezzi, al termine della revisione, sia superiore rispetto a quanto non fosse   all’inizio di tale periodo. La bozza di ordine deve aumentare la somma     Copyright © 2009 UFTDU   CARSON c. REGNO UNITO – OPINIONE DISSENZIENTE   DEL GIUDICE GARLICKI   specificata nella sezione 44(4) di una percentuale che non è inferiore a detto   aumento. Se il Parlamento approva tale ordine, la pensione statale di base è   aumentata annualmente in maniera conforme all’inflazione nel Regno   Unito, secondo quanto stabilito alla sezione 150(9) dell’Atto del 1992 .   C. Pagamento della pensione statale a coloro che sono espatriati   37. La sezione 113(1) dell’Atto del 1992 crea una regola generale   comportante alcuni benefici, tra cui le pensioni, per tutti gli espatriati:   “Salvo ove diversamente disposto, ad ogni individuo devono essere negati taluni   benefici [tra i quali il diritto alla pensione statale] per tutti i periodi durante i quali la   persona –   si trovi al di fuori del Regno Unito; ...”   38. Ad ogni modo, la sezione 113(3) dell’Atto del 1992 stabilisce che il   Dipartimento di Stato possa adottare una normativa secondaria che consenta   ad un individuo residente oltreoceano di ricevere taluni vantaggi ai quali   egli o ella avrebbe diritto, se fosse residente all’interno del Regno Unito. Il   Regolamento 4(1), che rientra tra quelli relativi ai benefici previdenziali   (per le persone che si trovano all’estero) del 1975 (SI 1975 No. 563: “i   Regolamenti 1975 ”), che è stato emesso nell’ambito di una simile   normativa in una precedente legislazione, in grosso, prevede che:   “Ai sensi delle norme contenute all’interno del presente regolamento e del   regolamento n. 5 di cui sotto, ad un individuo non può essere negato…ad esempio il   diritto a ricevere una pensione di anzianità di qualsiasi categoria…per il fatto di non   trovarsi all’interno del Regno Unito .”   D. Mancato pagamento degli aumenti della pensione agli espatriati   39. Il Regolamento n. 5 dei Regolamenti del 1975, ad ogni modo,   stabilisce che il diritto all’aumento della pensione deve essere negato ad un   individuo normalmente non residente nel Regno Unito, a meno che lui/lei   non diventi nuovamente residente.   40. I Regolamenti applicabili al tempo in cui la Sig.na Carson ha   presentato il suo ricorso dinanzi ai tribunali del Regno Unito erano i   Regolamenti del 2001 SI 2001/910 (“i Regolamenti del 2001”) relativi ai   benefici di indicizzazione della previdenza sociale. Il Regolamento 3 dei   Regolamenti del 2001 prevedevano l’esclusione del beneficio aggiuntivo   riconosciuto ai sensi dell’Ordine 2000, SI 2001 No. 207 dell’indicizzazione   dei benefici della previdenza pubblica, in cui è compreso l’indicizzazione   della pensione di anzianità introdotto dall’articolo 4 dell’ordine del 2001,   con effetti a partire dal 9 Aprile 2001 :     Copyright © 2009 UFTDU   CARSON c. REGNO UNITO – OPINIONE DISSENZIENTE   DEL GIUDICE GARLICKI   “Il Regolamento 5 dei Regolamenti del 1975 (per le persone residenti all’estero)   relativi ai benefici di previdenza sociale (esclusione del beneficio dell’indicizzazione)   deve essere applicato a qualsiasi beneficio aggiuntivo pagabile ai sensi dell’Ordine di   indicizzazione ” .   I Regolamenti sono stati resi noti attraverso una serie di volantini   prodotti dal Dipartimento di previdenza sociale ed inviati d’ufficio ai   residenti nel Regno Unito il quale, ad esempio, avevano presentato richiesta   per versare volontariamente dall’estero i contributi al sistema previdenziale   nazionale.   E. Accordi reciproci   41. Ai sensi della sezione 179(1) dell’Atto di amministrazione della   previdenza sociale, la Regina è incaricata, tramite ordine del Consiglio, a   formulare proposte per modificare o adattare la legislazione relativa a casi   specifici, per i quali è previsto un accordo con un Paese al di fuori del   Regno Unito, determinante una reciprocità in questioni relative ai   pagamenti previsti per delle finalità analoghe o comparabili a quelle previste   dall’Atto 1992. La finalità di un accordo reciproco è quella di fornire una   base reciproca per una copertura previdenziale per i lavoratori e le loro   famiglie, che si spostano da un Paese parte dell’accordo all’altro, più ampia   di quella prevista dalla legislazione sola legislazione nazionale. Gli accordi   reciproci non sono stipulati unicamente allo scopo di consentire il   pagamento delle indicizzazioni annuali a coloro che sono residenti all’estero   e percepiscono una pensione nel Regno Unito. La copertura, secondo gli   accordi reciproci, varia. Ciascuno di essi è il risultato delle negoziazioni tra   il Regno Unito e lo Stato partner, tenendo in considerazione l’obiettivo di   reciprocità tra i due sistemi di previdenza sociale.   42. Tra il 1948 ed il 1992, il Regno Unito ha stipulato degli accordi   bilaterali, o accordi reciproci in material di previdenza sociale, con un certo   numero di Stati esteri, principalmente gli Stati Uniti di America, il   Giappone, le Mauritius, la Turchia, Bermuda, Jamaica e Israele. Con una   sola eccezione, gli accordi, entrati in vigore dopo il 1979, adempivano a   precedenti impegni assunti dal governo del Regno Unito. Alcuni accordi   con l’ Australia, la Nuova Zelanda e Canada, dove vivono la maggior parte   dei pensionati britannici espatriati, sono entrati in vigore rispettivamente nel   1953, 1956 e 1959; ad ogni modo, questi non prevedevano l'indicizzazione   delle pensioni. L’accordo con l’Australia è stato interrotto dall’Australia con   effetti a partire dal 1 Marzo 2001, a causa del rifiuto del governo del Regno   Unito di pagare le indicizzazione delle pensioni ai suoi pensionati residenti   in Australia. L’aumento non è mai stato corrisposto a coloro che vivono in   Sud Africa, Australia, Canada e Nuova Zelanda.     Copyright © 2009 UFTDU   CARSON c. REGNO UNITO – OPINIONE DISSENZIENTE   DEL GIUDICE GARLICKI   43. I regolamenti comunitari in materia di previdenza sociale per i   lavoratori migranti (Regolamento (EEC) No 1408/71, così come aggiornato)   prevede un adeguamento dei benefici in tutta l’Unione europea.   44. L’esistenza di un accordo bilaterale non è necessario per il   pagamento dell’indicizzazione, dal momento che la questione è regolata   unicamente dalla legislazione interna. Ad ogni modo, questo è il caso in cui   l’indicizzazione non è riconosciuta ai pensionati non residenti, ad eccezione   del caso in cui sussista un accordo bilaterale.   45. Nel Terzo Report (Gennaio 1997) del Comitato per la previdenza   sociale della Camera dei Comuni (aggiornamento delle pensioni statali di   anzianità pagabili alle persone residenti all’estero; HC Paper 143), il   Comitato ha riportato che:   “E’ impossibile discernere qualsiasi modello dietro la selezione dei paesi con cui   sono stati realizzati degli accordi bilaterali per il pagamento dell’adeguamento.”   In data 13 Novembre 2000, il Ministro di Stato (Mr Jeff Rooker) in una   dichiarazione resa alla Camera dei Comuni (356 HC Raccolta Ufficiala (VI   Serie) col 628) concludeva quanto segue:   “Ho già detto di non essere preparato a difendere la logica della situazione attuale.   E’ illogica. Non vi è un modello coerente. Non rileva se un Paese faccia o meno parte   del Commonwealth. Abbiamo degli accordi con alcuni Paesi del Commonwealth e   non con altri. Invero, vi sono differenze tra gli stessi Paesi dei Caraibi. Si tratta di una   questione storica e tale situazione esiste da anni. Costerebbe qualcosa come 300   milioni di sterline per cambiare la politica per tutti gli interessati”.   F. Normativa internazionale   46. La Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro per   la previdenza sociale del 1952 (Standard minimi) stabilisce, all’articolo 69:   Articolo 69   “Un beneficio a cui avrebbe altrimenti diritto un individuo protetto ai sensi delle   parti da II a X di questa Convenzione potrebbe essere sospeso secondo quanto   prescritto–   (a) finchè la persona interessata non sia residente all’interno del Membro; ...”   47. La summenzionata disposizione è richiamata nell’Articolo 68 del   Codice Europeo della Previdenza Sociale, 1964, che è uno dei principali   strumenti di base del Consiglio d’Europa nel settore della previdenza   sociale:   “Un beneficio a cui avrebbe altrimenti diritto un individuo protetto ai sensi delle   parti da II a X di questa Convenzione possono essere sospese secondo quanto   prescritto;   finchè la persona interessata non sia residente all’interno dello Stato contraente   interessato; ...”     Copyright © 2009 UFTDU   CARSON c. REGNO UNITO – OPINIONE DISSENZIENTE   DEL GIUDICE GARLICKI   G. Indicizzazione delle pensioni: prassi internazionale   48. Molti Stati impongono delle restrizioni alla corresponsione di   benefici al di fuori del loro territorio. Sembra, tuttavia, che il Regno Unito   sia il solo a continuare a pagare una pensione agli espatriati limitando allo   stesso tempo la misura in cui gli espatriati che vivono in certi Paesi   possono beneficiare dall’indicizzazione.   49. I ricorrenti devono, inoltre, allegare al proprio ricorso delle   dichiarazioni testimoniali da parte di funzionari statali che lavorano per il   governo australiano o canadese.   La prima è stata prodotta nell’ambito delle procedure interne avviate   dalla Sig.na Carson; l’ultima è stata prodotta nel quadro nel presente ricorso   dinanzi questa Corte. Dalla dichiarazione australiana si evince che: (1)   l’approccio del governo del Regno Unito ha un effetto devastante su gran   parte dei 220,000 pensionati del Regno Unito residenti in Australia; (2) la   visione globale del governo australiano è che l’approccio del Regno Unito   integra una discriminazione illegittima; (3) nel 2001 l’Australia ha interrotto   il suo accordo in materia di previdenza sociale con il Regno Unito a causa   del rifiuto del governo del Regno Unito di fornire le indicizzazioni delle   pensioni ai suoi nazionali residenti in Australia; e (4) i pensionati australiani   residenti nel Regno Unito usufruiscono della stessa indicizzazione delle loro   pensioni rispetto a coloro che sono residenti in Australia.   50. Dalla dichiarazione canadese si evince che: (1) l’approccio del   governo del Regno Unito coinvolge direttamente e virtualmente tutti I circa   151,000 pensionati britannici residenti in Canada; (2) l’indicizzazione è una   caratteristica universale dei sistemi di previdenza sociale e la politica del   Regno Unito di restrizione arbitraria della sua applicazione nei confronti di   alcuni individui è chiaramente discriminatoria e contraria alla pratica   internazionale accettabile nel regno delle pubbliche; e (3) il fallimento del   Regno Unito nell’indicizzare le pensioni in Canada è la ragione per cui nelle   Convenzioni stipulate in materia di previdenza sociale tra il Canada ed il   Regno Unito non è prevista alcuna disposizione regolante i benefici o la   rimozione di barriere relative all’esportabilità.   IL DIRITTO   I. LAMENTATA   VIOLAZIONE   DELL'ARTICOLO   DEL   PROTOCOLLO N. 1 CONSIDERATO SINGOLARMENTE ED IN   COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 14 DELLA   CONVENZIONE   51. I ricorrenti lamentano una violazione dell'articolo 1 del protocollo   n.1 considerato singolarmente ed in combinato disposto con l'articolo 14     Copyright © 2009 UFTDU   CARSON c. REGNO UNITO – OPINIONE DISSENZIENTE   DEL GIUDICE GARLICKI   della convenzione, e gli articoli 8 e14 considerati congiuntamente, a causa   della mancata indicizzazione delle proprie pensioni.   L’Articolo 1 del protocollo n.1 stabilisce:   “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può   essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni   previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.   Le disposizioni Precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in   vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo   conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri   contributi o delle ammende.”   L'articolo 14 della convenzione stabilisce quanto segue:   “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve   essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul   sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere,   l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza,   la nascita o ogni altra condizione.”   A. Gli argomenti delle parti   1. Il Governo   52. Il Governo ha ammesso che il ricorso dei ricorrenti rientra   nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del protocollo n.1.   53. Il Governo non è stato d'accordo con la Camera dei Lord, secondo   cui la residenza straniera della Sig.a Carson rappresenta un elemento   protetto ai sensi dell'articolo 14, poiché rientrante nell'ambito   dell'espressione "o altro status". La Camera dei Lord ha evidenziato che,   secondo consolidata giurisprudenza della Corte, il termine "status", ai sensi   dell'articolo 14, indica "una caratteristica personale… in base alla quale   persone o gruppi di persone sono distinguibili gli uni dagli altri " (Kjeldsen,   Busk Madsen e Pedersen c. Danimarca, sentenza del 7 Dicembre 1976,   Serie A no. 23). Una simile interpretazione è stata recentemente ripresa   dalla Corte nel caso Budak c. Turchia ((dec.), no. 57345/00, 7 Settembre   ) e Beale c. Regno Unito ((dec.) no. 16743/03, 12 ottobre 2004). La   scelta della residenza non è una caratteristica personale. I Lord hanno   sottolineato che la decisione di vivere al di fuori del Regno Unito   rappresentava una questione di scelta piuttosto che di nascita, e non è stata   una scelta dettata dalla coscienza individuale o da una convinzione   profondamente radicata. E’ stato difficile, secondo i Lord, comprendere   quale intrinseco valore espresso della Convenzione richieda la protezione di   una scelta circa la residenza personale. Inoltre, nella maggior parte dei casi,   la scelta della residenza comporta inevitabilmente una serie di differenze   con riguardo alla posizione della persona interessata, che consistono in delle     Copyright © 2009 UFTDU   CARSON c. REGNO UNITO – OPINIONE DISSENZIENTE   DEL GIUDICE GARLICKI   differenze tra i sistemi nazionali, tra cui i sistemi di previdenza sociale. Le   differenze tra la posizione della Sig.na Carson e le due persone scelte come   termine di paragone non sono derivate da alcuna caratteristica personale in   base alla quale delle persone o dei gruppi di persone possono essere   differenziati l'uno dall'altro, bensì dai differenti sistemi e condizioni nelle   quali ciascun individuo ha scelto di vivere. In alternativa, anche nel caso in   cui la residenza possa essere considerata come una caratteristica rientrante   nell'ambito della nozione di "altro status", il fatto che si tratta di una   questione di scelta implica che, diversamente ad esempio dal sesso o dalla   razza, non sia necessario un particolare scrutinio o delle "ragioni molto   importanti" per giustificare la differenza di trattamento.   54. La Sig.na Carson e gli altri pensionati residenti al di fuori del Regno   Unito non si trovano in una situazione analoga ai residenti all'interno del   Regno Unito o, anche se lo fossero, la differenza di trattamento sarebbe   ragionevolmente ed obiettivamente giustificata, così come hanno ritenuto i   tribunali nazionali. I benefici previdenziali, compresa la pensione statale,   rientrano in un complicato sistema ad incastro che include il benessere   sociale e il sistema di imposizione fiscale, che ha lo scopo di assicurare un   certo numero di standard di vita minimi per coloro che vivono nel Regno   Unito. I contributi al sistema previdenziale nazionale non possono essere   equiparati ai contributi versati ad un fondo previdenziale privato, dal   momento che, nel primo caso, il denaro è utilizzato, insieme al denaro   proveniente dalla tassazione generale, per finanziare tutta una serie di altri   benefici ed indennità. Il sistema di previdenza sociale e di imposizione   fiscale in altri paesi sono ugualmente complessi e sono stati adattati alle   condizioni locali, tra cui il costo della vita. Le differenze tra i paesi per   quanto concerne i tassi di inflazione, di interessi e di cambio di valuta hanno   poi reso difficile comparare la posizione dei residenti a quella dei non   residenti ed ha giustificato le differenze di trattamento per quanto riguarda,   ad esempio, l’indicizzazione delle pensioni. Per esempio, a causa della   svalutazione in Sud Africa, la pensione della Sig.na Carson, pagata in   sterline, valeva 20% in più nell’ Aprile 2002 che nell’aprile 2001.   55. Lord Hoffmann aveva ragione nel ritenere che il dovere di qualsiasi   comunità di aiutare coloro che versano in stato di bisogno è “generalmente   riconosciuto una caratteristica nazionale…e non si estende agli abitanti dei   paesi stranieri”. Tale riconoscimento si è riflettuto nella legislazione   nazionale, che ha stabilito come regola generale che i benefici finanziati dal   sistema previdenziale nazionale siano pagati soltanto a coloro che sono   residenti in Gran Bretagna. Inoltre, il dovere di revisione imposto al   Dipartimento di Stato dalla sezione 150 dell’Atto del 1992 (I veda il   paragrafo 38 di cui sopra) ha lo “scopo di stabilire se [i benefici] hanno   mantenuto il loro valore rispetto al livello generale dei prezzi raggiunto in   Gran Bretagna”. Il carattere nazionale degli indicatori di benessere è stato   riconosciuto anche dalla normativa internazionale, in alcuni trattati come la     Copyright © 2009 UFTDU   CARSON c. REGNO UNITO – OPINIONE DISSENZIENTE   DEL GIUDICE GARLICKI   Convenzione del OIL in materia di previdenza sociale (Standards minimi)   del 1952 (Articolo 69) e dal Codice Europeo della previdenza sociale del   (si vedano i paragrafi 48-49 di cui sopra). Il modello degli accordi   bilaterali è stato il risultato della storia e delle percezioni all’interno di   ciascun paese dei costi e dei benefici avvertiti con riferimento a tali accordi.   E’ stato il caso della Sig.na Carson dinanzi la Camera dei Lord, secondo cui   la stessa non avrebbe avuto motivo di lamentare una violazione ai sensi   dell’Articolo 14 se il Governo avesse scelto di non predisporre alcuna   normativa in materia pensionistica per coloro che hanno deciso di vivere   all’estero. Il Governo è stato d’accordo con Lord Hoffmann nel ritenere che   deve essere la legge a proibire che nel Regno Unito i pensionati espatriati   possano essere trattati in maniera generosa sebbene questi non siano trattati   alla stessa maniera di quelli che sono residenti all’interno del Paese.   56. I Governi hanno dovuto regolarmente prendere delle decisioni   difficili per quanto riguarda l’allocazione delle risorse e l’imposizione   fiscale richiesta per finanziare tali spese; la politica di previdenza sociale si   fonda inevitabilmente sulle distinzioni tra diversi gruppi, allo scopo di   indirizzare delle risorse limitate per raggiungere un determinato risultato   ritenuto particolarmente importante in quel dato momento. Tali decisioni   sono principalmente rimesse ai governi eletti, poiché questi sono a diretto   contatto con le condizioni locali di ciascun paese.   2. I ricorrenti   57. I ricorrenti hanno sostenuto che il diritto ad una pensione statale di   base costituisce un “possesso”, ai sensi dell’Articolo 1 del Protocollo n. 1.   Sezione 113(1)(a) dell’Atto del 1992 (si veda il paragrafo 39 di cui sopra)   che ha dato luogo ad un’interferenza o ad una privazione di tale possesso,   dal momento che esiste un diritto di carattere generale all’aumento della   pensione, che è stato negato ad una persona residente all’estero in un paese   che non ha stipulato un accordo bilaterale con il Regno Unito (un paese   “congelato”). Con il passare del tempo, la residenza continuata in un paese   “congelato” di ciascuno dei ricorrenti, combinata con gli effetti   dell’inflazione, ha condotto alla erosione del valore della propria pensione a   tal punto che la sua essenza come possesso è stata o sarebbe stata entro   breve distrutta. In tal modo, verrebbe annullato lo scopo per cui i ricorrenti   hanno pagato i propri contributi pensionistici nel corso della propria vita   lavorativa, vale a dire l’ottenimento della pensione di base. Tale   interferenza è priva di qualsiasi giustificazione e pertanto integra una   violazione dei diritti dei ricorrenti ai sensi dell’ Articolo 1 del Protocollo   n.1.   58. Inoltre, dal momento che il ricorso rientra nell’ambito di   applicazione dell’Articolo 1 del Protocollo n. 1, tale articolo trova   applicazione. I ricorrenti sostengono che l’interpretazione in senso stretto   del termine “status”, nel caso Kjeldsen (sopra citato), è stata sostituita da     Copyright © 2009 UFTDU   CARSON c. REGNO UNITO – OPINIONE DISSENZIENTE   DEL GIUDICE GARLICKI   successive decisioni della Corte e che le circostanze della inammissibilità   delle decisioni sollevate dal Governo sono completamente diverse da quelle   relative al presente caso. I ricorrenti ritengono di essere stati vittime di una   differenza di trattamento basata sulle caratteristiche personali. La decisione   di dove andare a vivere, una volta in pensione, rientra nell’autonomia di   ciascun individuo e molto spesso non è dettata da una libera scelta bensì è   condizionata da alcuni fattori, come ad esempio il desiderio o il bisogno di   avvicinarsi ai propri figli, divenuti adulti. In casi come quello di cui si tratta,   in cui la discriminazione basata sulla residenza è suscettibile di incidere   fortemente sul godimento dei diritti umani fondamentali, come il diritto ad   una vita familiare alla libertà di movimento e alla dignità umana di base,   con diversi impatti con riguardo alle donne (in ragione della loro longevità)   ed alle persone anziane, ben si può comprendere il fatto che la Corte abbia   voluto analizzare in maniera meticolosa le azioni del Governo.   59. I ricorrenti hanno richiesto alla Corte di fare attenzione a non   dimenticare l'esigenza, da parte di un governo, di fornire una giustificazione   per un diverso trattamento, sostenendo fermamente che non può sussistere   un paragone tra diversi gruppi. Il diritto dei ricorrenti ad una pensione di   base è stato assicurato in maniera diversa e meno favorevole rispetto ad   almeno altri due gruppi di individui che si trovano in una situazione analoga   o comparabile a quella dei primi, vale a dire i pensionati con un lavoro   identico ed identiche storie contributive, residenti sia all'interno del Regno   Unito che in altri paesi in cui è prevista l'indicizzazione. I tribunali nazionali   hanno errato nel ritenere che la situazione di uno dei ricorrenti analoga a   quella di un individuo nell'ambito di una di queste altre due categorie. In   particolare, ciascuno di essi ha trascorso esattamente lo stesso tempo   lavorando nel Regno Unito; ciascuno di essi ha pagato gli stessi contributi   durante la propria vita lavorativa, e ciò allo scopo di ottenere una pensione   statale di base; ciascuno di essi ha maturato il diritto alla stessa pensione   statale una volta raggiunta l'età pensionabile; ciascuno di essi ha lo stesso   interesse a mantenere un identico stile di vita successivamente alla   pensione.   60. Il Governo è stato dell'onere di fornire una giustificazione oggettiva   e ragionevole per ogni diverso trattamento. Tuttavia, il Governo, nelle sue   dichiarazioni pubbliche, ha sostenuto che la lista di paesi i cui residenti   beneficiano dell'aumento della pensione di base è ricollegabile ad una   questione storica, in cui manca un percorso logico o preciso. Paesi vicini,   come gli Stati Uniti d'America e il Canada, la Jamaica o la Trinidad o il   Tobago, sono trattati in maniera diversa nonostante le loro condizioni   economiche simili, mentre a paesi, come il Canada e l'Australia, che hanno   unilateralmente provveduto all’indicizzazione delle pensioni non è stato   offerto alcun accordo bilaterale reciproco. Il mancato riconoscimento della   indicizzazione delle pensioni ai pensionati britannici residenti nei paesi   "congelati" non può essere giustificato sulla base di differenze oggettive     Copyright © 2009 UFTDU   CARSON c. REGNO UNITO – OPINIONE DISSENZIENTE   DEL GIUDICE GARLICKI   riguardanti le loro pensioni rispetto ai pensionati residenti nel Regno Unito,   poiché il Governo non ha condotto alcun tipo di analisi inerente alle loro   rispettive posizioni. Non si può semplicemente affermare che i sistemi di   previdenza sociale sono essenzialmente nazionali, poiché all'interno di paesi   nei quali i pensionati britannici risiedono devono esistere adeguati sistemi   per garantire a questi un adeguato livello di previdenza sociale. Tali   elementi, secondo i ricorrenti, sono fortemente supportati dalle   testimonianze presentate da Age Concern (si veda i paragrafi 64-67 di cui   sotto), che hanno mostrato che, in molti paesi nei quali sono immigrati, i   pensionati britannici hanno dovuto sopportare la perdita di benessere, di   assistenza sanitaria e di benefici di previdenza sociale, che avrebbero   ricevuto se fossero rimasti nel Regno Unito, senza poter accedere a dei   benefici similari all'interno del paese che li ha accolti.   3. La terza parte   61. Age Concern England ha sottolineato che la forza della famiglia di   una persona anziana e di altre forme di sostegno sociale hanno fortemente   influenzato la capacità di quest'ultima di gestire la propria crescente   fragilità. Alcune reti di parentele hanno svolto ruoli vitali per le persone   anziane, ad esempio nella fornitura di assistenza informale, nella   prevenzione dell'isolamento e dell'esclusione, nell'appoggio diretto volto ad   aiutare le persone anziane ad esercitare i propri diritti, nonchè ad accedere ai   servizi più appropriati. L'istituto di ricerca politica ha dimostrato in uno   studio pubblicato nel 2006 che circa un quinto delle persone anziane che   risiedono all'estero si sono spostate principalmente per ragioni familiari e   personali.   62. Ad ogni modo, le considerazioni finanziarie ed il loro impatto sulla   famiglia svolgono un ruolo determinante nella decisione delle persone   anziane di emigrare. Alcuni studi condotti da Age Concern England, con la   collaborazione di membri più anziani della comunità cinese, hanno   dimostrato che l'accesso ai benefici ed alla indicizzazione della pensione   statale hanno svolto un ruolo significativo nella decisione di ciascun   individuo di non ritornare nel proprio paese di origine durante la vecchiaia.   La pensione statale del Regno Unito non è stata indicizzata in cinque dei   dieci più famosi paesi in cui si è verificata una emigrazione da parte di   nazionali britannici, come ad esempio la Cina, l'Australia, il Canada, il   Sudafrica e la Nuova Zelanda. Si potrebbe pertanto dedurre che la maggior   parte della popolazione anziana ha la propria famiglia residente in paesi nei   quali la pensione statale non è prevista la indicizzazione e che il rifiuto di   fornire l'aumento può, pertanto, avere rappresentato un limite per alcune   persone anziane di ricongiungersi con le proprie famiglie all'estero.   63. La ricerca condotta da Age Concern England ha dimostrato che in   molti paesi un emigrante più anziano non vedrebbe la perdita di benessere e   di benefici dal punto di vista sanitario e previdenziale del Regno Unito     Copyright © 2009 UFTDU   CARSON c. REGNO UNITO – OPINIONE DISSENZIENTE   DEL GIUDICE GARLICKI   ricompensata pienamente da nessun tipo di guadagno all'interno del paese   che li ospita. Coloro che non hanno scelto di trasferirsi all'estero hanno di   frequente incontrato grandi difficoltà finanziarie a causa della mancata   indicizzazione della pensione statale e Age Concern England è stato spesso   contattato da emigranti più anziani che si trovavano in difficoltà. Per un   gran numero di questi, i problemi sono divenuti insopportabili a tal punto da   costringerli a rientrare nel Regno Unito. La principale ragione per cui le   persone di età superiore ai cinquant'anni sono stati rimpatriati è stata   l'indigenza ed un trasferimento in circostanze del genere è stato senza   dubbio molto traumatico.   64. La politica di congelare la pensione statale ha avuto un effetto   particolarmente negativo sui pensionati di sesso femminile. Avendo infatti   questi trascorso un certo periodo di tempo senza lavorare per potersi   occupare della famiglia o dei bambini, come gruppo questi non hanno   maturato un diritto alla pensione piena, ancora meno che gli uomini, o non   hanno maturato il diritto della pensione privata. Inoltre, in Gran Bretagna, le   donne di età superiore ai 65 anni hanno un'aspettativa di vita di 19. 7 anni   mentre gli uomini della stessa età hanno un'aspettativa di vita pari a 16.9   anni.   B. L’opinione della Corte   1. Ammissibilità   65. La Corte sottolinea che l’articolo 1 del Protocollo n. 1 trova   applicazione unicamente con riferimento ai beni già esistenti di un individuo   e non garantisce, invece, il diritto di acquisire dei beni. (si veda Marckx c.   Belgio, sentenza del 13 Giugno 1979, Serie A no. 31, § 50). Ne consegue   che, ai sensi dell’Articolo 1 del Protocollo n.1, non esiste alcun diritto a   ricevere un beneficio previdenziale o il pagamento di una pensione di   qualsiasi tipo o ammontare, a meno che non sia la legislazione nazionale a   stabilire un simile diritto. (si veda Stec e Altri c. il Regno Unito (dec.) [GC],   n. 65731/01 e n. 65900/01, § 55, ECHR 2005-II).   66. Nel caso di specie, la legge nazionale non prevede che l’aumento   indicizzato della pensione debba essere pagato ai pensionati del Regno   Unito, come i ricorrenti, che però siano residenti in Paesi che non abbiano   concluso accordi bilaterali reciproci con il Regno Unito(si veda il paragrafo   di cui sopra). Il fatto che i ricorrenti abbiano versato contributi al fondo   previdenziale nazionale, da cui le pensioni statali d’anzianità sono   parzialmente finanziate (si veda il paragrafo 37 di cui sopra), non conferisce   un diritto secondo la normativa nazionale, comparabile ad un diritto   contrattuale previsto da un sistema pensionistico privato, ad una pensione   d’anzianità statale di un determinato importo (si veda i commenti di Lord   Hoffmann nella Camera dei Lord: paragrafo 35 di cui sopra).     Copyright © 2009 UFTDU   CARSON c. REGNO UNITO – OPINIONE DISSENZIENTE   DEL GIUDICE GARLICKI   67. Ne consegue che il ricorso del ricorrente sotto il profilo dell’articolo   del protocollo n.1 considerato singolarmente, è incompatibile ratione   materiae.   68. Per quanto riguarda la doglianza relativa alla discriminazione per il   rifiuto dell’aumento della pensione, la Corte evidenzia che l’Articolo 14 è   complementare rispetto ad altre disposizioni sostanziali della Convenzione e   dei Protocolli. Non ha una propria esistenza autonoma dal momento che ha   efficacia solamente con riferimento al “godimento dei diritti e delle libertà”   salvaguardati dalle disposizioni della Convenzione. L’applicazione   dell’articolo 14 non presuppone necessariamente la violazione di uno degli   articoli sostanziali garantiti dalla Convenzione. E’ necessario ma è altresì   sufficiente che i fatti del caso di cui si tratta ricadano nell’ambito di   applicazione di uno o più articoli della Convenzione. (si veda Stec e altri   (dec.), sopra citata, § 39; Burden c. Regno Unito [GC], n. 13378/05, § 58,   ECHR 2008). Il divieto di discriminazione previsto dall’Articolo 14 si   estende così al di là del godimento dei diritti e delle libertà che la   Convenzione ed i Protocolli richiedono che ciascuno Stato garantisca. Esso   si applica anche a quei diritti aggiuntivi, che rientrano nell’ambito generale   di applicazione di un qualsiasi articolo della Convenzione, che lo Stato ha   volontariamente deciso di garantire (Stec e altri (dec.), sopra citato, § 40).   69. Mentre, come precedentemente affermato, non c'è un'obbligazione   dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del protocollo n.1 di creare un benessere o   un sistema previdenziale, la Corte ha ritenuto che se uno Stato contraente   decide di porre in essere una legislazione che riconosca il pagamento   dell’indicizzazione della pensione come un diritto al benessere o alla stessa   pensione - che sia o meno condizionato dal previo versamento dei   contributi - si deve ritenere che la normativa da origine ad un interesse alla   proprietà che ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del protocollo   n. 1 per le persone che soddisfino tali condizioni (Stec e Altri (dec.), sopra   citata, § 54). In casi, come quello di cui trattiamo, relativi a doglianze che   ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 14 letto in combinato   disposto con l'articolo 1 del protocollo n. 1, in cui al ricorrente è stato   negato in tutto o in parte un beneficio tutelato dall'articolo 14, la questione   fondamentale è capire, al fine di verificare se sussistono le condizioni in   base alle quali il ricorrente avrebbe motivo di lamentarsi, se questi avrebbe   avuto il diritto di ricevere il beneficio di cui si tratta, sulla base della   normativa interna. Sebbene il protocollo n.1 non preveda il diritto di   ricevere il pagamento di una pensione di qualsiasi tipo, qualora lo Stato   decida di creare un simile sistema di benefici, è tenuto a farlo nel rispetto   dell’articolo 14 (Stec e altri (dec.), sopra citata, § 55).     Copyright © 2009 UFTDU   CARSON c. REGNO UNITO – OPINIONE DISSENZIENTE   DEL GIUDICE GARLICKI   70. Nel caso di specie, si riscontra una chiara differenza di trattamento   tra diverse categorie di pensionati del Regno Unito, sulla base del proprio   paese di residenza. La Corte ritiene che la doglianza dei ricorrenti, con   riferimento all'Articolo 14 della Convenzione letto in combinato disposto   con l'Articolo 1 del Protocollo n.1, solleva complesse questioni di diritto e   di fatto, la cui determinazione dovrebbe dipendere dall'esame del merito .   La Corte, pertanto, conclude che tale parte del ricorso non è   manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione.   Non è stato sollevata alcuna altra eccezione di inammissibilità ed il ricorso   deve pertanto essere dichiarato ammissibile.   2. I meriti   71. La Corte ha ritenuto, nell'ambito della propria giurisprudenza, che le   differenze di trattamento fondate su una caratteristica identificabile, o   “status”, sono suscettibili di integrare una discriminazione ai sensi   dell'articolo 14 (Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen, sopra citate, § 56).   Inoltre, affinché una determinata questione possa rientrare nell'ambito di   applicazione dell'articolo 14, deve sussistere una differenza di trattamento   tra persone che si trovano in situazioni analoghe o morto simili. (D.H. e   Altri c. Repubblica Ceca [GC], n. 57325/00, § 175, ECHR 2007). Una tale   differenza di trattamento è discriminatoria se non ha una giustificazione   oggettiva e ragionevole; in altre parole, se la stessa non persegue uno scopo   legittimo o se non vi è un ragionevole rapporto di proporzionalità tra   l'obiettivo che si intendeva raggiungere e le modalità impiegate per fare ciò.   Lo Stato contraente dispone di un certo margine di valutazione nello   stabilire se e fino a che punto delle differenze in situazioni che sarebbero   altrimenti simili tra di loro possa giustificare una differenza di trattamento   (Burden sopra citata, § 60). La portata di questo margine può variare a   seconda delle circostanze, dell'oggetto di cui si tratta e del contesto. La   Convenzione generalmente riconosce allo Stato un ampio margine di   valutazione quando si tratta di adottare misure di strategia economica o   sociale di carattere generale. In ragione della conoscenza diretta delle   proprie società e dei relativi bisogni, le autorità nazionali si trovano in linea   di principio nella posizione maggiormente idonea ad individuare quale   possa essere l’interesse pubblico nel settore economico o sociale,   sicuramente più di un giudice internazionale, e la Corte generalmente   rispetta la scelta politica della legislatura, a meno che questa non sia   “manifestamente priva di alcun ragionevole fondamento” (Stec e Altri c.   Regno unito, [GC], n. 65731/01 e 65900/01, § 52, ECHR 2006).   72. Dinnanzi alla Suprema Corte e alla Corte di appello, il Governo ha   ammesso che un luogo di residenza costituisce uno “status” ai sensi   dell'articolo 14 della Convenzione; dinanzi alla Camera dei Lord, il   Governo ha ugualmente ammesso che le questioni relative alla residenza   possono rientrare nell'ambito di applicazione dell’articolo 14 e le decisioni     Copyright © 2009 UFTDU   CARSON c. REGNO UNITO – OPINIONE DISSENZIENTE   DEL GIUDICE GARLICKI   della Camera hanno ritenuto che il fatto di essere regolarmente residente in   un paese al di fuori del Regno Unito rappresenta una “caratteristica   personale” per le ragioni illustrate nel caso Kjeldsen (si veda si veda il   paragrafo 33 di cui sopra).   73. La Corte ricorda che la lista contenuta nell'articolo 14 è illustrativa   ma non esaustiva, com'è dimostrato dall'espressione “qualsiasi ambito   relativo a” (in francese “notamment”) (si veda Engel e altri c. Olanda,   sentenza dell’ 8 Giugno 1976, Serie A n. 22, § 72). Questa ricorda inoltre   che all’espressione “altro status” è stato conferito un significato ampio, fino   a comprendere, in alcune circostanze, una distinzione fondata sul luogo di   residenza (e a fortiori il francese “toute autre situation”). Così, in   precedenti casi esaminati dalla Corte sotto il profilo dell'articolo 14 basati   sulla legittimità della discriminazione lamentata, inter alia, sul domicilio   (Johnston c. Irlanda, decisione del 18 Dicembre 1986, Serie A n. 112, §§   59-61) e sulla registrazione della residenza (Darby c. Sweden, decisione del   Ottobre 1990, Serie A n. 187, §§ 31-34). Inoltre, la Commissione ha   esaminato le doglianze relative alle discrepanze della legge che vengono in   rilievo in diverse aree di ciascuno Stato contraente (Lindsay e Altri c. Regno   Unito, n. 8364/78, decisione della Commissione 8 Marzo 1979, Decisioni e   Report 15, p. 247; Gudmundsson c. Islanda, n. 23285/94, decisione della   Commissione del 17 Gennaio 1996, non riportata). E’ vero che le differenze   di trattamento a livello regionale, che risultano dall'applicazione di diverse   normative a seconda della collocazione geografica del ricorrente, sono state   mantenute e considerate come caratteristiche personali (si veda, ad esempio,   Magee c. Regno Unito, sentenza del 6 Giugno 2000, n. 28135/95, § 50,   ECHR 2000-I). In ogni caso, così come è stato sottolineato da Stanley   Burnton J., questi casi non sono paragonabili al caso di specie, che riguarda   diverse applicazioni della stessa normativa previdenziale ad alcune persone,   in ragione della residenza e presenza all'estero di queste.   74. La Corte ritiene che, nelle circostanze del caso di specie, la   residenza ordinaria, come il domicilio e la nazionalità, devono essere   considerata un aspetto dello status personale e che il luogo di residenza,   considerato come criterio per una differenza di trattamento fra i cittadini nel   perseguimento delle pensioni statali, è una questione che rientra nell'ambito   di applicazione dell'Articolo 14 .   75. Discriminazione vuol dire non trattare ugualmente situazioni   analoghe; non vi è discriminazione quando le situazioni sono diverse in   maniera rilevante. I ricorrenti sostengono di trovarsi in una stazione simile a   quella dei pensionati del Regno Unito che vivono all'interno del Regno   Unito o in paesi in cui è prevista l'indicizzazione, sulla base della   considerazione, in primo luogo, che essi hanno lavorato per lo stesso   periodo di tempo nel Regno Unito ed hanno versato gli stessi contributi al   fondo previdenziale nazionale e, in secondo luogo, che il loro bisogno ad un   ragionevole tenore di vita in età avanzata è lo stesso. Tutti i giudici che     Copyright © 2009 UFTDU   CARSON c. REGNO UNITO – OPINIONE DISSENZIENTE   DEL GIUDICE GARLICKI   hanno esaminato i reclami dei ricorrenti, ad eccezione di Lord Carswell (si   veda i paragrafi 24-36 di cui sopra), hanno ritenuto che i ricorrenti non si   trovano in una situazione analoga o molto simile ad un pensionato della   stessa età e con lo stesso livello di contributi che però vive nel Regno Unito   o in un paese in cui è prevista l'indicizzazione.   76. La Corte valuterà innanzitutto se i ricorrenti si trovano in una   situazione analoga a quella dei pensionati britannici che hanno deciso di   restare nel Regno Unito. A tale riguardo essa ricorda che il sistema di   previdenza sociale statale, compreso il sistema diretto a provvedere a coloro   che sono ritenuti troppo anziani per un impiego remunerato, è tenuto a   garantire un livello minimo di vita a coloro che risiedono sul territorio (e   questo è tutto ciò che è richiesto ai sensi delle Convenzioni   dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e del Consiglio d'Europa si   vedano i paragrafi 48-49 di cui sopra). Per tale ragione, sebbene la Corte   abbia ritenuto che l'espressione “altro status” possa essere intesa in senso   abbastanza ampio da comprendere anche il luogo di residenza, essa ritiene   che gli individui originariamente residenti in uno Stato contraente non si   trovano in una situazione significativamente analoga a quella di coloro che   risiedono al di fuori del territorio, per quanto riguarda i sistemi e le   operazioni in materia di previdenza sociale. Come la Commissione ha   affermato in J.W. e E.W. c. Regno Unito (n. 9776/82, decisione della   Commissione del 3 Ottobre 1983, Decisioni e Report 34, p. 156),   esaminando un ricorso presentato da un pensionato britannico al quale era   stato negato che l'aumento della pensione poiché si era trasferito in   Australia:   “è quasi inevitabile che quando una persona passa da un sistema di previdenza   sociale ad un altro, possa scoprire che i suoi diritti differiscono da quelli delle persone   negli altri paesi. Tali differenze possono essere più o meno favorevoli a seconda delle   circostanze.   Inoltre la Commissione evidenzia che i ricorrenti perderanno unicamente il   vantaggio di un aumento futuro delle proprie pensioni, il cui obiettivo generalmente è   quello di compensare gli aumenti del costo della vita nel Regno Unito. Dal momento   che questi non vivono più le Regno Unito appare ragionevole che questo aspetto dei   loro diritti previdenziali sia in modo particolare sostituito dalla possibilità di   beneficiare di altri vantaggi nell'ambito del paese in cui si trasferiscono.”   Inoltre, la Corte sottolinea che la Sig.na Carson non avrebbe potuto   sollevare alcuna doglianza ai sensi dell'articolo 14, se il Governo avesse   deciso di non accordare alcuna pensione a coloro che avevano scelto di   vivere all'estero.   77. La Corte è, altresì, restia a riconoscere un'analogia tra le posizioni di   ricorrenti, che vivono in paesi “congelati”, ed i pensionati britannici che   risiedono in paesi al di fuori del Regno Unito nei quali è prevista   l'indicizzazione. Con riferimento a ciò, la Corte evidenzia che i contributi al   sistema previdenziale nazionale sono solo una parte del complesso sistema     Copyright © 2009 UFTDU   CARSON c. REGNO UNITO – OPINIONE DISSENZIENTE   DEL GIUDICE GARLICKI   di imposizione fiscale del Regno Unito e che il fondo previdenziale   nazionale è solo una delle fonti di entrata utilizzate per finanziare il sistema   previdenziale nazionale ed il sistema sanitario nazionale. Esso non   attribuisce al versamento di contributi, da parte dei ricorrenti al sistema   previdenziale nazionale durante la loro vita lavorativa nel Regno Unito, un   importanza maggiore rispetto al fatto che questi possono aver pagato le   tasse sul reddito o altre forme di tributi mentre erano lì domiciliati (si veda   Stec e Altri (dec) [GC], sopra citata, § 50). Per quanto riguarda il secondo   argomento della ricorrente (si veda il paragrafo 75 di cui sopra), la Corte è   dell’avviso che anche tra Paesi geograficamente vicini gli uni agli altri,   come gli Stati Uniti di America e Canada, il Sud Africa, le Mauritius, o la   Giamaica e Trinidad e Tobago, le differenze per quanto concerne il sistema   previdenziale nazionale, l’imposizione fiscale, i tassi di inflazione e di   interesse, il cambio di valuta rendono difficile procedere ad un confronto   delle rispettive posizioni dei residenti.   78. In ogni caso, anche se si ammette che i ricorrenti si trovano in una   situazione analoga ai residenti in paesi in cui è prevista l'indicizzazione   delle pensioni, sulla base di reciproci accordi, la Corte ritiene che la   differenza di trattamento ha una giustificazione oggettiva e ragionevole.   Sebbene sia riscontrabile una certa forza negli argomenti delle parti,   secondo cui la decisione di una persona anziana di trasferirsi all’estero può   essere dettata da una serie di fattori, tra cui il desiderio di avvicinarsi ai   membri della propria famiglia, così come è stato evidenziato anche da Age   Concern, il luogo di residenza è, ciononostante, una caratteristica che può   essere cambiata, poiché consiste in una scelta. Pertanto, la Corte concorda   con il Governo ed i tribunali nazionali nel ritenere che non si può pretendere   lo stesso livello di protezione contro differenze di trattamento fondate sul   luogo di residenza rispetto a quello previsto per le differenze di trattamento   basate, ad esempio, sul genere, la razza o l’origine etnica (si veda, ad   esempio, Van Raalte c. Olanda, decisone del 21 Febbraio 1997, Raccolta di   sentenze e decisioni 1997-I, § 39; D.H. e altri, sopra citati, § 176, e si   confronti con Magee, sopra citata, § 50). A tale riguardo, occorre, altresì,   evidenziare che lo Stato ha provveduto ad informare i residenti del Regno   Unito, che si sono trasferiti all’estero, della mancata indicizzazione delle   pensioni per i pensionati di alcuni Paesi (si veda il paragrafo 42 di cui   sopra). In tal modo, ciascun ricorrente avrebbe potuto prendere in   considerazione tale fattore, tra le varie ragioni pro e contro relative alla   scelta del paese di residenza.   79. Come ha evidenziato Lord Hoffmann, il modello degli accordi   reciproci è il risultato della storia e delle percezioni dei costi e dei benefici   percepiti relativamente ad un tale accordo, all’interno di ciascun paese.   Questi rappresentano ciò che lo Stato contraente è riuscito, con il passare   del tempo, a negoziare senza essersi esso stesso collocato in una situazione   economicamente svantaggiosa, e che è riuscito ad attuare per garantire la     Copyright © 2009 UFTDU   CARSON c. REGNO UNITO – OPINIONE DISSENZIENTE   DEL GIUDICE GARLICKI   reciprocità della copertura previdenziale a tutti i livelli, non solo con   riferimento alla questione dell’indicizzazione delle pensioni. Secondo la   Corte, lo Stato non oltrepassa il suo già molto ampio margine di   valutazione, stipulando simili accordi reciproci con alcuni paesi e non con   altri.   80. Ne deriva che, con riferimento ai fatti del caso di specie, non vi è   stata alcuna violazione dell’ articolo 14 considerato in combinato disposto   con l’Articolo 1 del Protocollo n.1.   II. LAMENTATA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 14 DELLA   CONVENZIONE LETTO IN COMBINATO DISPOSTO CON   L’ARTICOLO 8   81. I ricorrenti hanno inoltre ritenuto che la mancanza di un aumento   della pensione integri una violazione dei loro diritti ai sensi dell’articolo 14   letto in combinato disposto con l’articolo 8, anche per il fatto che alcuni di   essi sono stati costretti a scegliere tra il rinunciare ad una parte   considerevole del proprio diritto alla pensione o vivere lontano dalle proprie   famiglie.   “ 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo   domicilio e della sua corrispondenza.   2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a   meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una   società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica   sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la   prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la   protezione dei diritti e delle libertà altrui..”   82. La Corte ritiene che, con riferimento all’articolo 8, letto in   combinato disposto con l’articolo 14, trovano applicazione gli stessi   argomenti espressi con riferimento all’articolo 1 del Protocollo n. 1 letto in   combinato disposto con l’articolo 14. Pertanto, la Corte non ritiene   necessario trattare le due questioni in maniera separata.   PER TALI RAGIONI, LA CORTE   1. Dichiara all’unanimità ammissibile il ricorso relativo all’articolo 14 letto   in combinato disposto con all’articolo 1 del Protocollo n. 1, ed   inammissibile il ricorso sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n.1   considerato singolarmente;     Copyright © 2009 UFTDU   CARSON c. REGNO UNITO – OPINIONE DISSENZIENTE   DEL GIUDICE GARLICKI   2. Ritiene, per sei voti ad uno, che non vi è stata violazione dell’articolo 14   della Convenzione letto in combinato disposto con l’articolo 1 del   Protocollo n.1;   3. Ritiene all’unanimità non necessario procedere all’esame del ricorso   sotto il profilo dell’articolo 14 della Convenzione letto in combinato   disposto con l’articolo 8.   Redatta in inglese, e notificata per iscritto in data 4 Novembre 2008, ai   sensi del Regolamento 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.   Fatoş Aracı,   Sostituto cancelliere   Lech Garlicki   Presidente   Alla presente sentenza è allegata l’esposizione dell’opinione dissenziente   del giudice Lech Garlicki., conformemente a quanto stabilito dall’Articolo   § 2 della Convenzione e dell’articolo 74 § 2 del Regolamento della   Corte.   L.G.   F.A.     Copyright © 2009 UFTDU   CARSON c. REGNO UNITO – OPINIONE DISSENZIENTE   DEL GIUDICE GARLICKI   OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE GARLICKI   Sono spiacente di non essere d’accordo con l’opinione della Camera,   secondo cui non vi sarebbe stata violazione.   Questo caso riguarda l’esclusione di pensionati che vivono all’estero dal   sistema di indicizzazione delle pensioni applicabile a tutti i pensionati del   Regno Unito. Non si contesta il fatto che siamo in presenza di una palese   differenza di trattamento tra varie categorie di pensionati, in ragione   dell’attuale paese di residenza di questi. Non si contesta, altresì, che, con   riferimento alle circostanze del caso, il fatto che la residenza sia stata   utilizzata come criterio su cui si fonda la differenza di trattamento, fa sì che   il caso rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 14.   In ogni caso, secondo me, la differenza di trattamento non trova alcuna   giustificazione oggettiva e ragionevole. Sono sicuramente validi gli   argomenti presentati dalla maggioranza , i quali riproducono a grandi linee   la posizione assunta dalla Camera dei Lord. Ad ogni modo, vi sono almeno   quattro argomenti che possono portare ad una conclusione diversa.   Innanzitutto, il sistema di pensione statale è obbligatorio ed è basato sul   principio dei contributi. Se non c’è un legame diretto tra l’ammontare dei   contributi e l’ammontare delle pensioni future, l’idea di fondo è la   distribuzione degli obblighi: coloro che lavorano devono contribuire al   fondo previdenziale nazionale e lo Stato deve pagare le pensioni a coloro   che hanno superato l’età lavorativa. La Sig.na Carson, così come gli altri   ricorrenti, ha pienamente adempiuto ai doveri che questo patto le imponeva:   ha pagato i contributi (e le tasse) durante gran parte della sua vita lavorativa   e tali contributi sono stati pienamente accettati dallo Stato. I suoi contributi   sono stati spesi (come ci auspichiamo) per finanziare le pensioni dei   pensionati attuali e gli aggiornamenti annuali di tali pensioni. Non vi è   assolutamente alcuna differenza tra le sue pensioni e quelle di altre persone   che lavoravano nel Regno Unito in quel tempo. Ora che ella non è più in età   lavorativa, spetta allo Stato far fronte ai propri doveri. In ogni caso, lo Stato   tratta la ricorrente in maniera diversa dagli altri contribuenti unicamente a   causa del suo nuovo luogo di residenza. Il fatto che ella non risieda più nel   Regno Unito non comporta alcun costo supplementare per lo Stato. Se è   vero che ella non paga più le tasse nel Regno Unito, è anche vero che non vi   sono proibizioni - secondo la nostra Convenzione – a che venga imposta   dal Regno Unito una tassa sulle sue entrate nel Regno Unito, qualunque sia   l’ammontare di queste ultime. Tuttavia, a differenza di coloro che sono   rimasti nel Regno Unito, ella è stata privata del privilegio dell’adeguamento.   Considerazioni di giustizia sociale ed equità impongono che delle persone   che abbiano debitamente contribuito alle pensioni degli altri non dovrebbero   essere trattate in maniera diversa, nel successivo calcolo della loro propria   pensione. Un diverso trattamento basato unicamente sull’attuale residenza     Copyright © 2009 UFTDU   CARSON c. REGNO UNITO – OPINIONE DISSENZIENTE   DEL GIUDICE GARLICKI   non ha alcun legame con la natura contributiva delle pensioni e, pertanto, è   priva di una giustificazione ragionevole.   In secondo luogo, uno degli argomenti sollevati sia dalla Camera dei   Lord che dalla nostra Corte riguarda le differenze economiche tra il Regno   Unito e gli effettivi Paesi di residenza. E’ vero che ci sono diversi livelli di   inflazione, diversi ritmi di crescita e diversi tassi di cambio rispetto alla   valuta del Regno Unito. Ma vi è una caratteristica comune per tutti i paesi   coinvolti, e tale caratteristica è l’inflazione. Così, è difficile accettare che la   situazione dei residenti nel Regno Unito è sostanzialmente diversa da quella   dei non residenti nel Regno Unito. La legislatura, ovviamente, non ha alcun   obbligo di adeguare le pensioni al tasso di inflazione del paese che ospita la   persona. Essa ha il diritto di adeguare l’indicizzazione allo scopo di   prendere in considerazione le differenze tra paesi particolari, ma non può   semplicemente ignorare l’esistenza della stessa inflazione come   caratteristica economica del mondo moderno. Una tale normativa penalizza   le persone che, dopo aver adempiuto i propri doveri dal punto di vista   contributivo, si trasferiscono all’estero. Una tale penalizzazione contrasta   con il principio di libertà individuale e, pertanto, non può essere considerata   come ragionevolmente giustificata.   In terzo luogo, l’attuale sistema non è basato su un sistema cogente. Così   come è stato evidenziato dalle autorità nazionali, (si veda paragrafo 47 della   sentenza), sarebbe difficile “difendere la logica della situazione attuale   ...Non c’è un modello consistente”. Pertanto, la situazione dei pensionati   britannici varia da paese a paese. Ciò rende meno convincenti i riferimenti   della maggioranza alla teoria del margine del valutazione (si veda paragrafo   della sentenza). Secondo tale teoria, allo Stato sarebbe consentito di   escogitare dei modi di affrontare i propri problemi economici e sociali. Se il   Regno Unito avesse trovato una soluzione logica e coerente al problema   dell’indicizzazione delle pensioni per i residenti all’estero, sarebbe stato più   facile accettare ciò. Ma la dottrina del margine di apprezzamento non può   legittimare una situazione di carattere illogico e, pertanto, arbitrario.   Infine, ho pieno rispetto per la posizione della Camera dei Lord secondo   cui il problema è molto più di natura legislativa che giudiziale. Ad ogni   modo, un tale argomento, se può convincere sul piano nazionale, non può   prevalere dinnanzi alla nostra Corte. Una violazione che deriva da omissioni   legislative può ancora essere oggetto di supervisione legislativa.   La Corte, in numerose occasioni, ha ritenuto che delle differenze nel   conseguimento di benefici sociali, basate sulla nazionalità sono certamente   sospette. In particolare, nel caso Gaygusuz c. Austria (16 Settembre 1996,   Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-IV), Koua Pouirrez c. Francia   (n. 40892/98, ECHR 2003-X) e Luczak v. Polonia (n. 77782/01, ECHR   2007-...), una differenza di trattamento tra residenti basata sulla nazionalità   (cittadinanza) è stata ritenuta in violazione dell’Articolo 14. Non sono   convinto che la differenza tra cittadini basata sul luogo di residenza sia     Copyright © 2009 UFTDU   CARSON c. REGNO UNITO – OPINIONE DISSENZIENTE   DEL GIUDICE GARLICKI   fondamentalmente diversa a tal punto che la Sig.na Carson dovrebbe   beneficiare di una protezione inferiore rispetto a quella offerta ai ricorrenti   nei casi summenzionati.     Copyright © 2009 UFTDU

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