42211/07
WyrokETPCz2008-07-17ECLI:CE:ECHR:2008:0717JUD004221107
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy skazanie skarżącego za zniesławienie, wynikające z artykułu krytykującego publicznego urzędnika i adwokata, naruszyło jego prawo do wolności wypowiedzi zagwarantowane w art. 10 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skazanie skarżącego za zniesławienie stanowiło nieproporcjonalną ingerencję w jego wolność wypowiedzi. Podkreślono, że artykuł dotyczył kwestii o istotnym interesie publicznym – podwójnej roli polityka i adwokata broniącego oskarżonego w procesie mafijnym. Trybunał stwierdził, że choć artykuł zawierał prowokacyjne sformułowania, nie stanowiły one bezpodstawnego ataku osobistego, a wyrażone opinie miały wystarczającą podstawę faktyczną. Ponadto, wysokość zasądzonego odszkodowania i kosztów była na tyle znacząca, że mogła mieć efekt mrożący na debatę publiczną, co było nieproporcjonalne do celu ochrony reputacji.Stan faktyczny
Skarżący, Claudio Riolo, badacz nauk politycznych na Uniwersytecie w Palermo, opublikował w listopadzie 1994 roku artykuł zatytułowany „Mafia e diritto. Palermo: la Provincia contro se stessa nel processo Falcone. Lo strano caso dell’avv. Musotto e Mister Hyde” w gazecie Narcomafie, a następnie w Il Manifesto. Artykuł krytykował adwokata Francesco Musotto, który był również Prezydentem Prowincji Palermo, za jego podwójną rolę – obronę Salvatore Sbeglii, oskarżonego w sprawie zamachu bombowego w Capaci, podczas gdy Prowincja Palermo rozważała przystąpienie do procesu jako strona cywilna. Musotto wniósł pozew o zniesławienie, a sądy krajowe (Trybunał w Palermo, Sąd Apelacyjny w Palermo, Sąd Kasacyjny) uznały skarżącego winnym, nakazując mu zapłatę odszkodowania i kosztów sądowych.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną; 2. Stwierdza naruszenie art. 10 Konwencji; 3. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu 60 000 euro za szkodę majątkową oraz 12 000 euro za koszty i wydatki; 4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
CONSIGLIO D’EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE
CASO RIOLO c. ITALIA
(Ricorso n. 42211/07)
SENTENZA
STRASBURGO luglio 2008
Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni fissate dall’art. 44 § 2 della
Convenzione. Può subire ritocchi di forma.
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo
SENTENZA RIOLO c. ITALIA
Nel caso Riolo c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una
camera composta da:
Françoise Tulkens, presidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó, giudici,
e da Sally Dollé, cancelliere di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 24 giugno 2008,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 42211/07) diretto contro la
Repubblica italiana e con il quale un cittadino di questo Stato, il sig.
Claudio Riolo (« il ricorrente»), ha adito la Corte il 14 settembre 2007 in
virtù dell’art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali (« la Convenzione»).
2. Il ricorrente è stato rappresentato dinanzi alla Corte dagli avv.ti A.
Ballerini e M. Vano, avvocati del Foro di Genova. Il governo italiano (« il
Governo») è stato rappresentato dal suo agente, il sig. R. Adam, e dal suo
co-agente, il sig. F. Crisafulli.
3. Il ricorrente sosteneva che la sua condanna per diffamazione aveva
violato il suo diritto alla libertà di espressione.
4. Il 20 novembre 2007, la presidentessa della seconda sezione della
Corte ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. Avvalendosi delle
disposizioni dell’art. 29 § 3 della Convenzione, ha deciso che la ricevibilità
e il merito del caso sarebbero stati esaminati congiuntamente.
FATTO
5. Il ricorrente è nato nel 1951; il suo luogo di residenza non è noto.
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SENTENZA RIOLO c. ITALIA
A. La «strage di Capaci» e i procedimenti giudiziari contro i
presunti autori del delitto
6. Il 23 maggio 1992 esplose una bomba a Capaci, in Sicilia. La
deflagrazione uccise un magistrato impegnato nella lotta contro la mafia (il
sig. Giovanni Falcone), sua moglie e la sua scorta. Furono avviati dei
procedimenti giudiziari contro i presunti autori di questa strage. Fra gli
imputati figurava il sig. Salvatore Sbeglia, sospettato di aver procurato agli
assassini una parte del telecomando utilizzato per far scoppiare la bomba.
7. La prima udienza preliminare di questo processo ebbe luogo il 19
settembre 1994. Il sig. Sbeglia era rappresentato dall’avv. Francesco
Musotto, avvocato del Foro di Palermo e Presidente della Provincia di
Palermo. Intervistato da un giornalista del quotidiano La Repubblica, l’avv.
Musotto dichiarò che la Provincia di Palermo non si era ancora chiesta se
costituirsi parte civile nel procedimento penale condotto contro dei presunti
assassini del sig. Falcone. L’avv. Musotto affermò anche di essersi recato
all’udienza preliminare per rinunciare al mandato conferitogli dal suo
cliente perché, essendo il Presidente della Provincia, ragioni di opportunità
gli consigliavano di astenersi.
8. Dieci giorni più tardi, il 28 settembre 1994, si tenne una nuova
udienza preliminare. L’avv. Musotto, che non aveva rinunciato al suo
mandato, difese il sig. Sbeglia. Di fronte alle critiche di alcuni uomini
politici e dell’avvocato della famiglia Falcone, l’avv. Musotto dichiarò di
non avere « niente da dire ». Scoppiò una polemica sui giornali locali e
nazionali.
9. Nel febbraio 1995, la Provincia di Palermo decise di costituirsi parte
civile nel processo in questione.
B. L'articolo del ricorrente
10. Il ricorrente, ricercatore in scienze politiche all’Università di
Palermo, pubblicò sul giornale Narcomafie del novembre 1994 un articolo
intitolato « Mafia e diritto. Palermo: la Provincia contro se stessa nel
processo Falcone. Lo strano caso dell’avv. Musotto e Mister Hyde».
11. L’articolo in questione si legge come segue:
« Mentre il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, è in giro per il mondo a
minimizzare la gravità e la forza del fenomeno mafioso, un suo goffo emulo locale, il
Presidente della Provincia di Palermo, lo supera in intelligenza e fantasia. Si tratta
dell’avv. Musotto, ex socialista che si è orientato verso Forza Italia, eletto a giugno
con il sessanta per cento dei voti alla presidenza dell’amministrazione locale.
L’avv. Musotto è riuscito a dividersi in due, alla stregua del celebre personaggio di
Stevenson, al fine di non rinunciare alla difesa del costruttore Salvatore Sbeglia,
imputato nel processo per la strage di Capaci. A fronte delle pressioni
dell’opposizione volte ad ottenere che la Provincia si costituisca parte civile (come
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hanno già fatto i Comuni di Palermo e di Capaci, la Regione Sicilia e il governo
nazionale) nel processo contro i presunti responsabili dell’uccisione del Giudice
Falcone, di sua moglie Francesca Morvillo e di tre agenti della scorta, l’avv. Musotto
ha in un primo momento cercato di prendere tempo, poi ha incaricato l’azienda
provinciale per il turismo di stabilire gli eventuali pregiudizi che le stragi mafiose
hanno arrecato ai flussi turistici (incredibile, ma vero) e, infine, si è rassegnato alla
costituzione di parte civile dell’amministrazione locale, che, tuttavia, sarà
rappresentata nelle aule di giustizia dal suo vicepresidente. In questo modo, il Musotto
– presidente, fosse pure rappresentato dal suo sostituto, si sdoppierà quotidianamente
nel Musotto – avvocato, che continuerà a difendere il costruttore Sbeglia, e tutti e due
parteciperanno al processo per la strage di Capaci, ma su due lati opposti.
Di fronte ad una situazione così grottesca ci si chiede spontaneamente perché non si
sia presa in considerazione la soluzione più semplice e scontata: vale a dire la rinuncia
dell’avv. Musotto alla difesa del suo cliente. L’interessato si giustifica invocando il
principio di garanzia del diritto alla difesa e denunciando il tentativo di criminalizzare
la professione di penalista. Una risposta da vittima che non fa altro che confondere i
termini della questione, dato che qui non si discute né di innegabili principi
costituzionali, né della facoltà di un avvocato di scegliere liberamente i propri clienti,
ma soltanto dell’opportunità, e al tempo stesso della legittimità di una scelta che, in
linea di principio, subordina gli interessi privati di un individuo che esercita una libera
professione al ruolo di protezione dell’interesse collettivo, inerente al mandato di
rappresentante delle istituzioni pubbliche.
Ma nel caso di specie, poiché la costituzione di parte civile dell’amministrazione
locale in un processo di mafia ha un valore soprattutto simbolico, in quanto si traduce
in un segnale culturale e politico che rompe una lunga prassi di inerzia e di
connivenze, il rischio più grave è che la scelta di Musotto sia letta come un segnale
che va nella direzione opposta. E, come è noto, il potere mafioso è molto attento ai
segnali provenienti dal cuore delle istituzioni.
Dunque, la conclusione più probabile che si può trarre – sino a prova contraria – da
questa storia è che il rappresentante di Forza Italia non abbia voluto, o non abbia
potuto, segnare una chiara presa di distanza rispetto agli imputati nel processo e sia in
qualche modo costretto a subire l’influenza di quell’intreccio di interessi politici ed
economici al quale è dovuta, almeno in parte, la sua elezione alla presidenza della
Provincia con un’inattesa quantità di voti. Naturalmente non si intende per questo né
affermare che ci sia stata una forma di contrattazione preliminare di voti inquinati, né,
tanto meno, ridurre il successo di Forza Italia in Sicilia esclusivamente allo
spostamento dei voti controllati dalla mafia dal vecchio pentapartito verso il nuovo
polo di centrodestra. Tuttavia, non è possibile negare che un tale spostamento si sia
effettivamente verificato.
Del resto, nella storia di quella che si designa come «Prima Repubblica», non è una
novità che la mafia si adatti all’evoluzione degli equilibri politici, ossia questo
fenomeno che si verificava già tra gli anni Quaranta e Cinquanta, allorché i gruppi
mafiosi (cosche) passavano, a ondate successive, dal separatismo e dalla destra
liberale (liberal-qualunquista) alla Democrazia Cristiana. Fenomeno questo che, in
seguito, si è di nuovo verificato, come ormai dimostrano le dichiarazioni dei pentiti
prodotte agli atti del processo per l’omicidio di Salvo Lima, allorché nel 1987 Cosa
Nostra ha voluto lanciare un messaggio politico alla stessa Democrazia Cristiana,
grazie all’appoggio al Partito socialista di Claudio Martelli e al Partito radicale,
fautori di una politica di stampo «garantista». Allo stesso modo oggi, nelle recenti
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consultazioni elettorali, il voto controllato dalle organizzazioni criminali sembra
essere diretto – e ciò è confermato dalle ultime testimonianze di alcuni pentiti dei clan
di Catania – verso Forza Italia.
Quando ciò accade, anche per volontà di Cosa Nostra, è inevitabile che qualcuno
reclami, presto o tardi, la restituzione dei favori di cui un individuo ha beneficiato. La
sola cosa che si deve auspicare è che la risposta delle istituzioni e degli organismi
politici sia forte e chiara, in grado di chiudere inequivocabilmente le eventuali brecce
lasciate aperte ad un attacco criminale, impegnato nel costruire un nuovo equilibrio di
potere politico e mafioso, che non avrebbe niente da invidiare a quello che si
sostituisce. Sfortunatamente, non si può nascondere il fatto che i primi segnali
provenienti dai nuovi governanti sono tutto tranne che rassicuranti. »
C. L'azione civile proposta dall’avv. Musotto
1. Il processo di primo grado
12. Il 24 aprile 1995, l’avv. Musotto, sostenendo di essere stato
diffamato, propose un’azione civile per il risarcimento dei danni contro il
ricorrente. Chiese l’elargizione della somma complessiva di 700 milioni di
lire (circa 361.519 euro).
13. L’articolo del ricorrente fu pubblicato una seconda volta sul giornale
Narcomafie del maggio 1995 e sul quotidiano nazionale Il Manifesto del 3
maggio 1995. Esso fu firmato dal ricorrente e da ventotto altre persone, tra
le quali uomini politici, rappresentanti di organizzazioni non governative,
giuristi e giornalisti.
14. Con sentenza del 19 marzo 2000, il cui testo venne depositato in
cancelleria il 21 novembre 2000, il Tribunale di Palermo condannò il
ricorrente a pagare all’avv. Musotto 70 milioni di lire (circa 36.151 euro)
per danni morali, oltre interessi legali a partire dal novembre 1994. Il
ricorrente fu inoltre condannato a pagare una somma a titolo di riparazione
di 10 milioni di lire (circa 5.164 euro) e a rimborsare le spese processuali di
parte attrice, che ammontavano a 6.390.000 lire (circa 3.300 euro).
15. Il tribunale osservò innanzitutto che, al fine di stabilire se ci fosse
stata diffamazione o legittimo esercizio del diritto di critica giornalistica,
bisognava prendere in considerazione l’articolo nel suo complesso, il suo
obiettivo, il suo interesse pubblico e il suo tenore. Esercitando il suo diritto
di critica, un giornalista esponeva delle opinioni che non erano
rigorosamente oggettive, essendo fondate su un’interpretazione soggettiva
dei fatti.
16. Nella fattispecie, tuttavia, il ricorrente aveva oltrepassato i limiti del
suo diritto, perché si era lanciato in un attacco personale contro l’avv.
Musotto. Un «lettore medio» traeva dall’articolo incriminato la convinzione
che l’attore fosse il garante di interessi mafiosi e fosse da questi
condizionato nella sua attività politica e professionale. Questa idea era stata
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rinforzata dalla ripubblicazione dell’articolo e da un’interrogazione
parlamentare. Era vero che il ricorrente aveva precisato che non intendeva
« affermare che ci [fosse] stata una forma di contrattazione preliminare di
voti inquinati»; nondimeno questa frase non era che un tentativo di sottrarsi
alle conseguenze derivanti dalle altre affermazioni diffamatorie. Di
conseguenza, il ricorrente aveva leso la reputazione, l’immagine
professionale e politica ed anche la vita privata dell’avv. Musotto.
2. L'appello
17. Il ricorrente fece appello. Egli sostenne, tra le altre cose, che il
Tribunale di Palermo non si era occupato della questione di sapere se i fatti
esposti nel suo articolo erano veri e non aveva debitamente tenuto conto
dell’interesse pubblico dell’argomento trattato, che nella fattispecie doveva
prevalere sulla protezione della vita privata dell’attore.
18. Con sentenza del 29 novembre 2002, il cui testo fu depositato in
cancelleria il 7 aprile 2003, la Corte d’Appello di Palermo confermò la
sentenza di primo grado e condannò il ricorrente a pagare le spese
processuali di parte convenuta, che ammontavano a 3.700 euro.
19. La Corte d’Appello osservò che, secondo la giurisprudenza della
Corte di Cassazione, l’interesse pubblico alla diffusione delle informazioni
contenute in un articolo di stampa non era che uno degli elementi da
prendere in considerazione, dovendo il giudice interessarsi anche del fine
della pubblicazione e delle espressioni utilizzate dal suo autore. Era vero
che le opinioni non si prestavano ad una dimostrazione di veridicità e che i
limiti del diritto di critica erano più ampi nei confronti delle persone che
rivestivano una carica pubblica; tuttavia, non veniva meno il fatto che gli
attacchi personali che offendevano l’integrità morale altrui si traducevano in
una diffamazione.
20. Nella fattispecie, non era in discussione che il pubblico avesse
interesse a conoscere i fatti esposti nell’articolo del ricorrente e la loro
valutazione storica e politica. Tuttavia, alcune delle espressioni utilizzate
avevano oltrepassato i limiti di una critica legittima della situazione in cui si
trovava l’avv. Musotto nell’ambito del procedimento penale riguardante la
strage di Capaci. Ciò valeva anche per il titolo dell’articolo, che evocava la
dicotomia esistente tra la «trasparenza» dell’avvocato Musotto e la
«personalità mostruosa, negativa» di Mister Hyde. L'espressione «goffo
emulo» offendeva la reputazione dell’attore allorché era letta alla luce
dell’accusa di minimizzare «la gravità e la forza del fenomeno mafioso».
21. Inoltre, risultava dall’articolo nel suo complesso che il ricorrente
mirava ad indicare l’avv. Musotto come il responsabile del fatto che la
Provincia di Palermo avesse tardato a costituirsi parte civile. Il ricorrente
aveva espresso un giudizio quanto alle ragioni del comportamento
dell’attore, accusandolo di essere condizionato dagli interessi economici e
politici ai quali era dovuta la sua elezione. Egli aveva presentato questa
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conclusione come se fosse un fatto certo, perché suscettibile di essere
confutato soltanto dalla «prova contraria». Il presunto collegamento
dell’attore con la mafia risultava anche dalla circostanza che sarebbe
«inevitabile che qualcuno reclami, presto o tardi, la restituzione dei favori di
cui un individuo ha beneficiato». Queste gravi insinuazioni non si
fondavano su alcun elemento oggettivo.
22. In queste circostanze, il ricorrente avrebbe dovuto sapere che le sue
affermazioni potevano essere offensive.
23. Il ricorrente aveva prodotto una sentenza pronunciata nei confronti
dell’avv. Musotto in un procedimento penale diverso, in cui i giudici, pur
prosciogliendo l’imputato, avevano menzionato la possibilità che il partito
al quale l’interessato apparteneva avesse beneficiato dei voti dei membri
della mafia ed il fatto che l’interessato intrattenesse dei rapporti privati con
uno degli imputati del processo per la strage di Capaci. Tuttavia, la Corte
d’Appello osservò che tale sentenza era stata pronunciata dopo la
pubblicazione dell’articolo e non poteva essere presa in considerazione.
Comunque sia, il suo contenuto non giustificava le insinuazioni del
ricorrente.
24. Infine, la circostanza che l’articolo, sottoscritto tra gli altri dal
ricorrente stesso, fosse stato ripubblicato su un quotidiano a diffusione
nazionale (Il Manifesto) aveva arrecato un pregiudizio ancor più grande alla
parte lesa.
3. Il ricorso in cassazione del ricorrente
25. Il ricorrente fece ricorso in cassazione.
26. Con sentenza del 30 gennaio 2007, il cui testo fu depositato in
cancelleria il 19 marzo 2007, la Corte di Cassazione, ritenendo che la Corte
d’Appello avesse motivato in maniera logica e corretta tutti i punti
controversi, respinse il ricorso del ricorrente.
D. Le vicissitudini giudiziarie dell’avv. Musotto.
27. Nel novembre 1995, l’avv. Musotto, accusato di aver sostenuto
dall’esterno la mafia (concorso esterno in associazione a delinquere di
stampo mafioso), venne arrestato. Fu rilasciato nel marzo 1996, e rinviato a
giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo. Con sentenza pronunciata nel
1998, quest’ultimo prosciolse l’avv. Musotto. Il ricorrente sottolinea che
questa decisione giudiziaria contiene le seguenti affermazioni:
a) la villa della famiglia Musotto era frequentata, tra il 1993 e il 1994, da
membri della mafia ed utilizzata per nascondere delle armi;
b) la probabile semplice passività dell’avv. Musotto di fronte alle
frequentazioni mafiose di suo fratello non costituiva un illecito penale;
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c) era verosimile che l’avv. Musotto avesse beneficiato dei voti di
persone «implicate in un contesto criminale», ma non c’era alcuna prova
che l’interessato avesse concluso un accordo con membri della mafia;
d) era «deontologicamente censurabile» per l’avv. Musotto aver
incontrato uno dei suoi clienti mentre questo era latitante; inoltre, sembrava
che egli intrattenesse delle relazioni di natura privata con il sig. Sbeglia.
Ciò, tuttavia, non giustificava la pronuncia di un verdetto di condanna.
28. Il ricorrente sottolinea anche i seguenti passaggi della sentenza del
Tribunale di Palermo:
« (...) Si devono mettere in risalto le discussioni che vi sono state tra i sig.ri
Cannella, Bagarella e Calvaruso Antonio all’epoca delle polemiche giornalistiche
comparse in merito alla costituzione di parte civile della Provincia di Palermo nel
procedimento in corso dinanzi all’autorità giudiziaria di Caltanissetta in seguito alla
strage di Capaci, svoltesi all’incirca nel mese di settembre del 1994. In realtà, dalle
allusioni [fatte dai] sig.ri Cannella e Calvaruso, emerge che il capo mafioso di
Corleone seguiva la suddetta polemica e aveva commentato la decisione dell’avv.
Musotto di costituirsi nel suddetto procedimento, puntualizzando, di fronte alle
critiche fatte (…) dal sig. Cannella quanto alla costante mancanza di affidabilità
dell’avv. Musotto, che quest’ultimo non avrebbe potuto riconoscere pubblicamente il
suo rapporto di amicizia con dei membri di un’associazione mafiosa.»
«Sembrò che il rapporto tra l’avv. Musotto e gli Sbeglia, padre e figlio, fosse
caratterizzato da una solidità assoluta, da una frequentazione ricorrente del tutto
particolare e da contatti telefonici, e pure dalla loro frequentazione al di fuori del
contesto del processo, se è vero che le suddette dichiarazioni, congiuntamente alle
dichiarazioni dell’imputato stesso e alla documentazione fotografica [allegata] agli
atti, hanno dimostrato la partecipazione dell’avv. Musotto al matrimonio di Sbeglia
Francesco e al battesimo del figlio di questi.»
« (...) Questo quadro di riferimento relativo al sostanziale appoggio elettorale a tutta
la formazione politica di Forza Italia da parte di diversi componenti di associazioni
mafiose è confermato anche dalla testimonianza di Lanzalaco Salvatore (…), che ha
per l’appunto indicato che, di fronte all’appoggio di numerosi rappresentanti mafiosi a
favore del Polo della Libertà, c’era un evidente difetto di consapevolezza da parte del
sig. Musotto Francesco. Ciò non esclude che il sostegno al sig. Musotto avrebbe
potuto giungere anche da una larga cricca di soggetti sicuramente implicati in un
contesto criminale (…), i quali, dopo la scomparsa dei referenti politici collocati nei
partiti tradizionali di governo, decisero di accordare tutta la loro attenzione a questo
movimento politico di recente formazione.»
29. Questa sentenza, confermata in appello nel 1999, divenne definitiva
nell’aprile 2001. Il fratello dell’avv. Musotto (paragrafo 27 b) sopra) fu
condannato ad una pesante pena privativa della libertà.
30. Nel giugno 2000, fu aperto un procedimento contro l’avv. Musotto
per aver «comprato» dei voti. L’esito di questo procedimento non è noto.
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DIRITTO
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 10 DELLA
CONVENZIONE
31. Il ricorrente si lamenta della sua condanna per diffamazione. Ritiene
di aver subito un’ingerenza ingiustificata nel suo diritto alla libertà di
espressione, come garantito dall’art. 10 della Convenzione.
Nelle sue parti conferenti, questa disposizione è così formulata:
« 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà
di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza
ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. (…).
2. L’esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere
sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla
legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, (…) per la protezione
della reputazione o dei diritti altrui (…) o per garantire l’autorità e l’imparzialità del
potere giudiziario.»
32. Il Governo si oppone a tale tesi.
A. Sulla ricevibilità
33. La Corte constata che questo ricorso non è manifestamente infondato
ai sensi dell’art. 35 § 3 della Convenzione. La Corte peraltro rileva che esso
non va incontro a nessun altro motivo di irricevibilità. Si decide quindi di
dichiararlo ricevibile.
B. Sul merito
1. Argomenti delle parti
a) Il Governo
34. Il Governo nota subito che i fatti relativi alle vicissitudini giudiziarie
dell’avv. Musotto non sono affatto conferenti per la soluzione della
controversia e prega la Corte di espungerli, tenuto conto anche che essi
sarebbero suscettibili di nuocere alla reputazione di una persona estranea al
procedimento dinanzi ad essa.
35. Il Governo ritiene che la natura, il contenuto e la portata offensiva
delle espressioni utilizzate dal ricorrente risultino chiaramente dalle
sentenze pronunciate dalle giurisdizioni interne. L’ingerenza nella libertà di
espressione del ricorrente, prevista con legge, perseguiva il fine legittimo
della tutela dei diritti altrui, ovvero il diritto all’onore e alla reputazione
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dell’avv. Musotto. Quest’ultimo è stato attaccato personalmente, ma anche
in qualità di Presidente della Provincia e difensore di un imputato.
L’attacco, dunque, riguardava anche la funzione dell’avvocato in quanto
ausiliario della giustizia. La tutela della sua dignità proteggeva al tempo
stesso il prestigio della funzione giudiziaria nel suo complesso.
36. L’articolo incriminato contiene delle affermazioni nelle quali è
difficile distinguere la parte «fattuale» dai giudizi di valore. La situazione
obiettivamente delicata in cui si trovava l’avv. Musotto era una semplice
scusa o occasione per accusarlo di essere legato ad interessi mafiosi, o
almeno di esserne ostaggio, di essere debitore della mafia per una parte dei
voti che avevano condotto alla sua elezione e di essere responsabile
dell’esitazione della Provincia a costituirsi parte civile.
37. In realtà, nel settembre 1994, cioè due mesi prima della
pubblicazione dell’articolo controverso, l’avv. Musotto aveva rinunciato al
suo mandato di difensore di tutti gli imputati, compreso il sig. Sbeglia.
L’articolo partiva dunque da elementi di fatto di cui l’autore non poteva
ignorare l’inesattezza. I giudizi di valore espressi dal ricorrente
(l’espressione «goffo emulo», il riferimento al «Mister Hyde» di
Stevenson) non avevano altro scopo se non quello di screditare ed insultare
la persona presa di mira, senza alcun riferimento a fatti specifici accertati e
senza alcuna argomentazione alla mano.
38. I problemi provocati dal doppio ruolo dell’avv. Musotto erano già
stati oggetto, a partire dal settembre 1994, di numerose informazioni date
dalla stampa. Di conseguenza, il ricorrente non potrebbe avvalersi del diritto
di comunicare informazioni, poiché il pubblico già disponeva di tutte le
informazioni necessarie a tale proposito. D’altronde, non risulta che gli altri
commenti, anche polemici, riguardanti l’avv. Musotto siano sfociati in
condanne, il che dimostra che, quando è esercitata nei limiti di una critica
civile, la libertà di stampa riceve un’accresciuta protezione in Italia.
39. Certo, era consentito al ricorrente criticare il cumulo delle funzioni
dell’avv. Musotto o le sue posizioni politiche. Tuttavia, non avrebbe dovuto
fare uso di espressioni gratuitamente offensive, tacere delle circostanze
pertinenti e accusare l’avv. Musotto di proteggere gli interessi della mafia.
Nella fattispecie, il ricorrente non era un giornalista, bensì un professore
universitario di politologia. In quanto tale, egli avrebbe a maggior ragione
dovuto esprimere le sue tesi con l’imparzialità e il distacco propri di uno
scienziato.
40. Il Governo fa anche notare che l’avv. Musotto era, all’epoca dei fatti,
il Presidente della Provincia di Palermo. Era dunque un uomo politico; a
tale titolo, si esponeva scientemente alla critica, anche severa, dei suoi
avversari e della stampa. Tuttavia, bisognerebbe tenere conto della
circostanza che, contrariamente ad altri casi giudicati dalla Corte, l’articolo
incriminato non è stato pubblicato in un periodo di accresciuto scontro
politico, come la campagna elettorale o la formazione di un nuovo governo.
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41. Il Governo considera infine che il risarcimento concesso non era
eccessivo. Ad ogni modo, questo aspetto non potrebbe essere decisivo.
Infatti, nelle cause per diffamazione, o si ritiene che i limiti alla libertà di
espressione non siano stati superati, il che rende ogni sanzione ed ogni
risarcimento contrari alla Convenzione, oppure si ritiene che sia il diritto
altrui alla dignità e all’onore a contare, nel qual caso il risarcimento non
deve essere inferiore al pregiudizio realmente subito, come stimato dal
giudice di merito nell’esercizio del suo potere di apprezzamento.
b) Il ricorrente
42. Il ricorrente ritiene che sia necessario citare i procedimenti giudiziari
in cui è stato coinvolto il sig. Musotto, i quali riguardano fatti concomitanti
alla pubblicazione dell’articolo controverso e dimostrano che quest’ultimo
conteneva delle opinioni fondate su una base fattuale autentica. In
particolare, il contenuto della sentenza del Tribunale di Palermo del 1998
confermerebbe che i rischi descritti dal ricorrente erano reali, che
riguardavano una materia di interesse pubblico e che lo scopo perseguito
dall’autore era quello di stimolare un dibattito per analizzare le modalità
tramite le quali delle organizzazioni mafiose, anche unilateralmente,
cercavano di influenzare il mondo politico ed istituzionale. L’articolo
riguardava dei fatti noti ed incontestabili, concernenti un personaggio
politico. Tutto sommato, i giudizi di valore che conteneva non si prestano
ad una dimostrazione di veridicità.
43. Il ricorrente contesta l’affermazione del Governo (paragrafo 37
sopra), secondo cui nel settembre 1994 l’avv. Musotto aveva rinunciato al
suo mandato di difensore di tutti gli imputati, compreso il sig. Sbeglia. Fa
notare che l’avv. Musotto era presente all’udienza preliminare del 28
settembre 1994, in cui aveva difeso il sig. Sbeglia. Il 30 settembre, l’avv.
Musotto aveva dichiarato al Consiglio provinciale che rinunciava alla difesa
di quattro imputati e che conservava soltanto quella del sig. Sbeglia. Questa
scelta fu confermata in un’intervista alla stampa del 18 ottobre 1994. Il
ricorrente indica che non poteva che basarsi sulle dichiarazioni pubbliche
dell’avv. Musotto.
44. L’espressione «goffo emulo locale» ed il riferimento ironico al
romanzo di Stevenson si riferivano al comportamento indiscutibilmente
irresoluto dell’avv. Musotto all’epoca della costituzione di parte civile della
Provincia di Palermo e ai rischi che ne derivavano di sottovalutare il
fenomeno mafioso. Al ricorrente non si poteva imputare alcun insulto
gratuito o intenzione diffamatoria.
45. Delle critiche di gran lunga più severe contro l’avv. Musotto,
formulate da altri uomini politici, non hanno costituito oggetto di nessun
procedimento giudiziario. Lo stesso vale per la ripubblicazione dell’articolo
sul quotidiano Il Manifesto. Nel 2001, numerose associazioni hanno lanciato
una campagna per la libertà di stampa nel settore della lotta contro la mafia,
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denunciando gli attacchi giudiziari condotti contro i giornalisti ed il clima di
intimidazione che ne è derivato.
46. Il ricorrente, ricercatore universitario e politologo, è stato contattato
dalla redazione di Narcomafie per scrivere un articolo che commentasse la
situazione dell’avv. Musotto. Ha assolto tale incarico nell’ambito delle sue
competenze scientifiche e della sua libera attività professionale. Sulla base
di considerazioni sociopolitiche, ha formulato le seguenti ipotesi, che gli
sono sembrate plausibili:
- che c’era un rischio serio e appurato che la scelta dell’avv. Musotto
fosse percepita come un «segnale di segno contrario» rispetto all’azione
dello Stato nei processi di mafia e che questo segnale fosse indirizzato al
potere mafioso, attento agli atti simbolici;
- che l’avv. Musotto non aveva preso decisamente le distanze dagli
imputati del processo e che egli era, in qualche modo e pur non
intenzionalmente, costretto a subire il condizionamento di una parte
dell’elettorato;
- che, anche senza un previo accordo, all’epoca delle elezioni del 1994
dei voti controllati dalla mafia erano passati dal vecchio pentapartito al polo
di destra, e in particolare a Forza Italia.
47. Queste ipotesi sono state formulate sulla base di un’interpretazione,
certamente soggettiva, dei nessi logici esistenti tra alcuni fatti appurati. Esse
costituiscono un esercizio del diritto di critica nel campo della politica. Tale
diritto non potrebbe essere limitato ai periodi di campagna elettorale;
comunque sia, l’articolo incriminato era stato ispirato da fatti gravi, come le
stragi degli anni 1992-1993 e lo sconvolgimento della vita democratica che
ne è conseguito.
48. L’avv. Musotto è un avvocato che ha liberamente scelto i propri
clienti, ed è anche un uomo politico. Non potrebbe essere paragonato ad un
giudice. Di conseguenza, i commenti del ricorrente non erano di natura tale
da offendere la funzione giudiziaria nel suo complesso.
49. Infine, il ricorrente sostiene che la sanzione che gli è stata inflitta era
eccessiva. A questo proposito osserva che la sentenza di primo grado era
esecutiva e che egli non aveva la somma che era stato condannato a pagare.
Perciò, a partire dal 2001, l’avv. Musotto ha ottenuto il pignoramento di un
quinto dello stipendio pagato dall’Università di Palermo. Ciò non soltanto
ha esposto il ricorrente a delle difficoltà finanziarie, ma ha anche portato a
conoscenza del suo datore di lavoro le sue liti giudiziarie.
2. La valutazione della Corte
a) Sull’esistenza di un’ingerenza
50. E’ pacifico tra le parti che la condanna del ricorrente ha costituito
un’ingerenza nel diritto di quest’ultimo alla libertà di espressione, come
garantito dall’art. 10 § 1 della Convenzione.
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b) Sulla giustificazione dell’ingerenza: la previsione da parte della legge e il
perseguimento di un fine legittimo.
51. Un’ingerenza è contraria alla Convenzione se non rispetta le
condizioni previste al paragrafo 2 dell’art. 10. Occorre dunque stabilire se
essa fosse «prevista dalla legge», se perseguisse uno o più dei fini legittimi
enunciati in tale paragrafo e se fosse «necessaria in una società
democratica» per raggiungere questo o questi fini (Pedersen e Baadsgaard
c. Danimarca [GC], n. 49017/99, § 67, CEDU 2004-XI).
52. Non è contestato che l’ingerenza fosse prevista dalla legge.
53. La Corte riconosce che l’ingerenza perseguiva un fine legittimo,
ovvero la protezione della reputazione o dei diritti altrui, nella fattispecie
quelli dell’avv. Musotto (si vedano, mutatis mutandis, Perna c. Italia [GC],
n. 48898/99, § 42, CEDU 2003-V, e Nikula c. Finlandia, n. 31611/96, § 38,
CEDU 2002-II).
54. Resta da verificare se l’ingerenza fosse «necessaria in una società
democratica».
c) Sulla necessità dell’ingerenza in una società democratica
α. Principi generali
55. La stampa gioca un ruolo eminente in una società democratica: se
non deve oltrepassare certi limiti, che derivano in particolar modo dalla
protezione della reputazione e dai diritti altrui, le spetta ciò nonostante
comunicare, nel rispetto dei suoi doveri e delle sue responsabilità,
informazioni e idee su tutte le questioni di interesse generale, comprese
quelle della giustizia (De Haes e Gijsels c. Belgio, sentenza del 24 febbraio
1997, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-I, § 37). Alla sua funzione
che consiste nel diffonderne si aggiunge il diritto, per il pubblico, di
riceverne. Se le cose andassero diversamente, la stampa non potrebbe
giocare il suo ruolo indispensabile di «cane da guardia» (Thorgeir
Thorgeirson c. Islanda, sentenza del 25 giugno 1992, serie A n. 239, § 63, e
Bladet Tromsø e Stensaas c. Norvegia [GC], n. 21980/93, § 62, CEDU
1999-III). Oltre alla sostanza delle idee e delle informazioni espresse, l’art. tutela la loro modalità di espressione (Oberschlick c. Austria (n. 1),
sentenza del 23 maggio 1991, serie A n. 204, § 57). La libertà giornalistica
comprende anche il possibile ricorso ad una certa dose di esagerazione, se
non addirittura di provocazione (Prager e Oberschlick c. Austria, sentenza
del 26 aprile 1995, serie A n. 313, § 38 ; Thoma c. Lussemburgo, n.
38432/97, §§ 45 e 46, CEDU 2001-III ; Perna cit., § 39).
56. Quanto ai limiti della critica ammissibile, essi sono più ampi nei
confronti di un uomo politico, che agisce nella sua veste di personaggio
pubblico, rispetto ad un semplice privato. L’uomo politico si espone
inevitabilmente e consapevolmente ad un controllo attento delle sue mosse,
tanto da parte dei giornalisti quanto da parte della massa dei cittadini, e deve
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dimostrare una maggiore tolleranza, soprattutto quando egli stesso si lascia
andare a dichiarazioni pubbliche che possono prestarsi a critica. Ha
senz’altro diritto a veder proteggere la sua reputazione, anche al di fuori
dell’ambito della sua vita privata, ma le esigenze di tale tutela devono essere
messe a confronto con gli interessi della libera discussione delle questioni
politiche, richiedendo le eccezioni alla libertà di espressione
un’interpretazione restrittiva (Oberschlick c. Austria (n. 2), sentenza del 1°
luglio 1997, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-IV, § 29).
57. L’aggettivo «necessario», ai sensi dell’art. 10 § 2, implica l’esistenza
di un «bisogno sociale insopprimibile». Gli Stati contraenti godono di un
certo margine di apprezzamento per giudicare circa l’esistenza di un simile
bisogno, ma tale margine va di pari passo con un controllo europeo che
verte al tempo stesso sulla legge e sulle decisioni applicative della stessa,
anche quando esse promanano da una giurisdizione indipendente. La Corte
è quindi competente a statuire in ultima istanza se una «restrizione» si
concili con la libertà di espressione tutelata dall’art. 10 (Janowski c. Polonia
[GC], n. 25716/94, § 30, CEDU 1999-I, e Association Ekin c. Francia,
n. 39288/98, § 56, CEDU 2001-VIII).
58. Nell’esercizio del suo potere di controllo, la Corte non ha affatto per
compito quello di sostituirsi alle giurisdizioni interne competenti, bensì di
controllare in relazione all’art. 10 le decisioni che esse hanno pronunciato in
virtù del loro potere di apprezzamento (Fressoz e Roire c. Francia [GC], n.
29183/95, § 45, CEDU 1999-I). Non ne consegue che essa debba limitarsi a
controllare se lo Stato convenuto abbia fatto uso di questo potere in buona
fede, con cura ed in modo ragionevole; occorre che essa consideri
l’ingerenza oggetto di controversia alla luce del caso nel suo complesso,
compresi il tenore delle parole rimproverate al ricorrente ed il contesto in
cui questi le ha pronunciate (News Verlags GmbH & Co. KG c. Austria, n.
31457/96, § 52, CEDU 2000-I).
59. In particolare, spetta alla Corte stabilire se i motivi invocati dalle
autorità nazionali per giustificare l’ingerenza appaiano «pertinenti e
sufficienti» e se la misura incriminata fosse «proporzionata ai fini legittimi
perseguiti» (Chauvy e altri c. Francia, n. 64915/01, § 70, CEDU 2004-VI).
Così facendo, la Corte deve convincersi che le autorità nazionali, basandosi
su una valutazione accettabile dei fatti, abbiano applicato delle regole
conformi ai principi consacrati dall’art. 10 (si veda, tra le tante, Zana c.
Turchia, sentenza del 25 novembre 1997, Raccolta 1997-VII, § 51; De
Diego Nafría c. Spagna, n. 46833/99, § 34, 14 marzo 2002; Pedersen e
Baadsgaard cit., § 70).
60. Per valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata,
occorre distinguere tra dichiarazioni limitate ai fatti e giudizi di valore. Se la
materialità dei fatti si può provare, i secondi non si prestano ad una
dimostrazione della loro esattezza (Oberschlick (n. 2) cit., § 33). La
qualificazione di una dichiarazione in termini di fatto o di giudizio di valore
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rientra in primo luogo nel margine di apprezzamento delle autorità
nazionali, in particolare delle giurisdizioni interne (Prager e Oberschlick
cit., § 36). Tuttavia, anche quando una dichiarazione equivale ad un giudizio
di valore, essa deve fondarsi su una base fattuale sufficiente, dato che anche
un giudizio di valore assolutamente privo di un fondamento in fatto può
rivelarsi eccessivo (Jerusalem c. Austria, n. 26958/95, § 43, CEDU 2001-
II).
61. Ciò non toglie che il diritto dei giornalisti a comunicare delle
informazioni su questioni di interesse generale sia protetto a condizione che
essi agiscano in buona fede, sulla base di fatti precisi, e forniscano delle
informazioni «affidabili e precise» nel rispetto dell’etica giornalistica (si
vedano, per esempio, le sentenze precitate Fressoz e Roire, § 54, Bladet
Tromsø e Stensaas, § 58, e Prager e Oberschlick, § 37). Il paragrafo 2
dell’art. 10 della Convenzione sottolinea che l’esercizio della libertà di
espressione comporta dei «doveri e responsabilità», che valgono anche per i
media, persino quando si tratta di questioni di un notevole interesse
generale. Inoltre, questi doveri e responsabilità possono assumere
importanza allorché si rischia di ledere la reputazione di una persona citata
per nome e di nuocere ai «diritti altrui». Dunque, devono esistere dei motivi
specifici per poter sollevare i mezzi di comunicazione dall’obbligo, che a
loro normalmente incombe, di verificare dichiarazioni relative a fatti
diffamatorie nei confronti di privati. A questo proposito, entrano in gioco
soprattutto la natura e il grado della diffamazione in questione e la questione
di sapere sino a quale punto il mezzo di comunicazione possa
ragionevolmente considerare credibili le proprie fonti per quanto riguarda le
affermazioni (si vedano, tra le altre, McVicar c. Regno Unito, n. 46311/99, §
84, CEDU 2002-III, e Standard Verlagsgesellschaft MBH (n. 2) c. Austria,
n. 37464/02, § 38, 22 febbraio 2007).
62. La natura e la gravosità delle pene inflitte sono pure degli elementi
da prendere in considerazione allorché si tratta di valutare la proporzionalità
dell’ingerenza (si vedano, per esempio, Ceylan c. Turchia [GC],
n. 23556/94, § 37, CEDU 1999-IV, e Tammer c. Estonia, n. 41205/98, § 69,
CEDU 2001-I). Se gli Stati contraenti hanno la facoltà, se non addirittura il
dovere, in virtù dei loro obblighi positivi ai sensi dell’art. 8 della
Convenzione, di disciplinare l’esercizio della libertà di espressione in modo
da assicurare una tutela adeguata, da parte della legge, della reputazione
degli individui, devono evitare così facendo di adottare delle misure atte a
dissuadere i mezzi di comunicazione dall’adempiere al loro ruolo di
allertare il pubblico in caso di abusi visibili o presunti dei pubblici poteri
(Cumpănă e Mazăre c. Romania [GC], n. 33348/96, § 113, CEDU 2004-
XI).
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β. Applicazione di tali principi al caso di specie
63. La Corte nota subito che il ricorrente non esercita regolarmente la
professione di giornalista, ma è un ricercatore in scienze politiche
all’Università di Palermo. Tuttavia, poiché l’interessato ha scritto un
articolo destinato ad essere pubblicato sul giornale Narcomafie, e che,
inoltre, è stato ripreso dal quotidiano nazionale Il Manifesto (paragrafo 13
sopra), le sue parole, alla stregua di quelle di ogni altra persona che si trovi
in una situazione equiparabile, devono essere assimilate a quelle di un
giornalista e godere della stessa protezione sotto il profilo dell’art. 10 della
Convenzione.
64. La Corte osserva per di più che l’articolo incriminato è stato ispirato
dalla situazione nella quale si trovava, all’epoca dei fatti, il Presidente della
Provincia di Palermo, l’avv. Musotto. Allorché ci si poneva la questione di
sapere se la suddetta provincia stesse per costituirsi in un procedimento
giudiziario riguardante l’assassinio di un magistrato, l’avv. Musotto
difendeva, in qualità di avvocato, uno degli imputati in questo processo.
Non spetta alla Corte occuparsi dell’esistenza di un’incompatibilità tra i
ruoli svolti dall’interessato; ciò non toglie che si trattava, indubbiamente, di
una situazione che poteva dar luogo a dei dubbi sull’opportunità delle scelte
operate da un alto rappresentante dell’amministrazione locale di fronte ad
un processo relativo a fatti di una gravità estrema. Il Governo peraltro
riconosce che l’avv. Musotto si trovava in una «situazione obiettivamente
delicata» (paragrafo 36 sopra). L’articolo del ricorrente si inseriva quindi in
un dibattito di interesse pubblico, concernente una questione di interesse
generale.
65. Ciò è confermato anche dalla circostanza che, dal settembre 1994, il
doppio ruolo dell’avv. Musotto aveva costituito l’oggetto di numerose
informazioni date dalla stampa. La Corte non potrebbe tuttavia sottoscrivere
la tesi del Governo secondo la quale l’esistenza di queste informazioni
comporterebbe l’impossibilità, per il ricorrente, di avvalersi del diritto di
informare il pubblico (paragrafo 38 sopra). Agli occhi della Corte,
l’esistenza di un ampio dibattito sulla questione affrontata dal ricorrente non
esclude affatto che quest’ultimo abbia potuto avvertire l’esigenza di
esprimere e comunicare il suo parere in materia, al fine di stimolare delle
riflessioni più approfondite.
66. E’ opportuno sottolineare che l’avv. Musotto era un uomo politico
che occupava, all’epoca dei fatti, un posto chiave nell’amministrazione
locale. Doveva quindi aspettarsi che i suoi atti fossero sottoposti ad un
esame scrupoloso da parte della stampa. Inoltre, sapeva o avrebbe dovuto
sapere che, continuando a difendere uno degli imputati in un importante
processo di mafia, nel quale l’amministrazione di cui era presidente avrebbe
potuto intervenire, si esponeva a delle critiche severe. Allo stesso tempo,
questa circostanza non potrebbe privare l’avv. Musotto del diritto alla
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presunzione di innocenza e a non costituire l’oggetto di accuse sprovviste di
ogni fondamento in fatto.
67. La Corte ha esaminato l’articolo incriminato senza trovarvi
espressioni che lascino supporre apertamente che l’avv. Musotto avesse
commesso degli illeciti o proteggesse gli interessi della mafia. E’ vero che il
ricorrente ha affermato che era «probabile (…) che [l’avv. Musotto] non
abbia voluto, o non abbia potuto, segnare una chiara presa di distanza
rispetto agli imputati nel processo e sia in qualche modo costretto a subire
l’influenza di quell’intreccio di interessi politici ed economici al quale è
dovuta, almeno in parte, la sua elezione alla presidenza della Provincia con
un’inattesa quantità di voti» (paragrafo 11 sopra). Tuttavia, agli occhi della
Corte, queste affermazioni non potrebbero essere lette nel senso che l’avv.
Musotto si sarebbe volontariamente legato ad ambienti mafiosi. Il ricorrente
ha piuttosto espresso la tesi che un rappresentante locale potrebbe essere
influenzato, almeno in parte, dagli interessi di cui i suoi elettori sono
portatori. Si tratta di un’opinione che non oltrepassa i limiti della libertà di
espressione in una società democratica. A questo proposito, la Corte nota
che il ricorrente ha avuto cura di precisare che non intendeva affermare che
ci fosse stata «una forma di contrattazione preliminare di voti inquinati» e
che il controllo dei voti poteva essere deciso unilateralmente da parte di
organizzazioni criminali. Così facendo, ha chiaramente precisato ai lettori
che, anche ammesso che l’avv. Musotto abbia beneficiato di certi voti
provenienti da ambienti mafiosi, ciò non era necessariamente imputabile
all’interessato.
68. E’ vero che alcune delle espressioni utilizzate dal ricorrente possono,
a prima vista, sembrare mirate a suscitare scherno contro l’avv. Musotto.
Così è per la locuzione «goffo emulo locale» e per il paragone con i
personaggi del romanzo di Stevenson «Lo strano caso del dottor Jekill e di
mister Hyde». Tuttavia, come la Corte ha appena ricordato (paragrafo 55
sopra), la libertà giornalistica può comprendere il possibile ricorso ad una
certa dose di provocazione. D’altra parte, nella presente fattispecie, le
espressioni ironiche utilizzate dal ricorrente non sono sfociate in insulti e
non potrebbero essere giudicate come gratuitamente offensive; infatti,
presentavano un collegamento con la situazione che l’interessato
commentava.
69. La Corte osserva anche che nessuno contesta la veridicità delle
principali informazioni limitate ai fatti contenute nell’articolo incriminato.
Quanto alla circostanza, accennata dal Governo, che nel settembre 1994
l’avv. Musotto aveva rinunciato al suo mandato di difensore del sig. Sbeglia
(paragrafo 37 sopra), la Corte osserva che essa era contraddetta da due
dichiarazioni pubbliche dell’avv. Musotto, risalenti, rispettivamente, al 30
settembre e al 18 ottobre 1994 (paragrafo 43 sopra). Di conseguenza, al
tempo della pubblicazione del suo articolo (novembre 1994), il ricorrente
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poteva ragionevolmente credere che l’interessato persistesse nel mantenere
il suo «doppio ruolo».
70. Date le condizioni, la Corte ritiene che, pur contenendo una certa
dose di provocazione, l’articolo del ricorrente non potrebbe tradursi in un
attacco personale gratuito contro l’avv. Musotto (si vedano, mutatis
mutandis, Kwiecień c. Polonia, n. 51744/99, § 54, 9 gennaio 2007, e
Ormanni c. Italia, n. 30278/04, § 73, 17 luglio 2007), e che le espressioni
utilizzate dall’interessato presentavano un legame sufficientemente stretto
con i fatti del caso di specie (si veda, mutatis mutandis, Feldek c.
Slovacchia, n. 29032/95, § 86, CEDU 2001-VIII). Ciò esime la Corte
dall’esaminare, come vorrebbe il ricorrente (paragrafo 42 sopra), se le sue
opinioni siano state in seguito confermate dalle vicissitudini giudiziarie
dell’avv. Musotto (paragrafi 27-30 sopra), e se questa circostanza possa
essere pertinente dal punto di vista dell’art. 10 della Convenzione.
71. Le considerazioni che precedono bastano a condurre la Corte a
concludere che l’ingerenza nella libertà di espressione del ricorrente non sia
stata conforme alla Convenzione. Tutto sommato, essa ritiene che anche
l’importo dei danni morali e del risarcimento che il ricorrente è stato
condannato a pagare (in totale, circa 41.315 euro, oltre interessi legali
sull’ammontare di 36.151 euro a partire dal novembre 1994 – si veda il
paragrafo 14 sopra) sia di natura tale da alterare il giusto equilibrio richiesto
in materia (si vedano, mutatis mutandis, Steel e Morris c. Regno Unito, n.
68416/01, §§ 96-97, CEDU 2005-II, e Ormanni cit., § 76). A ciò si sono
aggiunte le spese processuali di parte convenuta, che, per il primo ed il
secondo grado di giudizio, sono state computate in circa 7.000 euro
(paragrafi 14 e 18 sopra). Tenuto conto della situazione finanziaria del
ricorrente (paragrafo 49 sopra), la condanna al pagamento di queste somme
era suscettibile di dissuaderlo dal continuare ad informare il pubblico su
temi di interesse generale.
72. Alla luce di quanto precede, le motivazioni avanzate a sostegno della
condanna del ricorrente non bastano per convincere la Corte che l’ingerenza
nell’esercizio del diritto dell’interessato alla libertà di espressione fosse
«necessaria in una società democratica»; in particolare, i mezzi impiegati
erano sproporzionati rispetto al fine perseguito, vale a dire «la protezione
della reputazione o dei diritti altrui».
73. Di conseguenza, la suddetta condanna ha violato l’art. 10 della
Convenzione.
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II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ART. 41 DELLA CONVENZIONE
74. Ai sensi dell’art. 41 della Convenzione,
« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi
protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo
imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del
caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»
A. Danno
75. Il ricorrente chiede 20.000 euro a titolo di danno morale che egli
avrebbe subito. Quanto al danno patrimoniale, esso ammonterebbe a 70.000
euro, di cui 29.658 euro quale somma già corrisposta all’avv. Musotto e
40.342 euro per il resto del risarcimento ancora da pagare.
76. Il Governo contesta il diritto del ricorrente ad un risarcimento per
danno patrimoniale. In via subordinata, sostiene che le somme di cui tener
conto per il computo di questo tipo di danno sono soltanto quelle portate
dalla sentenza di condanna del Tribunale di Palermo. Queste somme sono
poi aumentate a causa della condotta del ricorrente, che non ha inteso
conformarsi a tale decisione giudiziaria.
77. Per quanto concerne il danno morale, il Governo ritiene che la
constatazione della violazione costituisca un’equa soddisfazione sufficiente.
In ogni caso, le somme richieste a questo titolo sono eccessive.
78. Nelle circostanze del caso di specie, la Corte ritiene che la
constatazione della violazione costituisca di per sé un’equa soddisfazione
sufficiente per il danno morale subito dal ricorrente.
79. Ritiene invece che vi sia un nesso di causalità tra la violazione
accertata in questo caso e le sanzioni, penalità e spese processuali della
persona offesa che il ricorrente è stato condannato a pagare (si vedano,
mutatis mutandis, Tønsbergs Blad AS and Haukom c. Norvegia, n. 510/04,
§ 107, 1° marzo 2007, e Ormanni cit., § 83). In particolare, il Tribunale di
Palermo ha condannato il ricorrente a pagare all’avv. Musotto circa 36.151
euro per danni morali, oltre ad ogni somma dovuta a titolo di interessi legali
a partire dal novembre 1994, e così pure circa 5.164 euro a titolo di
risarcimento. Per il primo ed il secondo grado di giudizio, il ricorrente è
stato condannato a rifondere le spese processuali della persona offesa per un
totale di 7.000 euro. La Corte sottolinea a questo proposito che non si
potrebbe rimproverare al ricorrente di non aver accettato la sentenza di
primo grado, dato che la ricevibilità del suo ricorso dipende
dall’esaurimento delle vie di ricorso interne.
80. Alla luce di quanto precede, la Corte accorda al ricorrente la somma
complessiva di 60.000 euro per danno patrimoniale, oltre ad ogni importo
che possa essere dovuto a titolo di imposta.
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B. Spese e costi
81. Basandosi su delle note spese dei suoi avvocati, il ricorrente chiede
anche 7.943,03 euro per le spese ed i costi sostenuti dinanzi alle
giurisdizioni interne e 13.172,65 euro per quelli sostenuti dinanzi alla Corte.
82. Il Governo ripropone la sua osservazione secondo cui certe somme
richieste dal ricorrente dipendono dalla condotta dell’interessato sul piano
interno (paragrafo 76 sopra). Tenuto conto della «semplicità e della brevità
del procedimento», le spese indicate per il procedimento dinanzi alla Corte
sarebbero manifestamente eccessive.
83. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente non può
ottenere la rifusione dei suoi costi e spese, se non nella misura in cui essi
siano reali, necessari e ragionevoli. La Corte rileva che il ricorrente, prima
di rivolgersi a lei, ha dovuto affrontare un procedimento civile per
diffamazione, nell’ambito del quale ha dovuto assicurare la propria difesa
attraverso tre gradi di giudizio, invocando argomenti simili a quelli che ha
utilizzato per sostenere la sua doglianza fondata sull’art. 10 della
Convenzione. La Corte riconosce quindi che l’interessato ha sostenuto delle
spese per evitare la violazione della Convenzione nell’ordinamento
giuridico interno (si vedano, mutatis mutandis, Rojas Morales c. Italia,
n. 39676/98, § 42, 16 novembre 2000; Sannino c. Italia, n. 30961/03, § 75, aprile 2006; Ormanni cit., § 88). Tenuto conto degli elementi in suo
possesso, come pure della sua esperienza in materia, essa ritiene equo
accordare al ricorrente a tale titolo la somma forfettaria di 7.000 euro.
84. La Corte ritiene eccessivo l’importo richiesto per i costi e le spese
afferenti al procedimento dinanzi ad essa (13.172,65 euro) e decide di
accordare 5.000 euro a questo titolo.
85. Alla luce di quanto precede, la Corte accorda al ricorrente la somma
complessiva di 12.000 euro per spese e costi.
C. Interessi moratori
86. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora
sul tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di
tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITA’
1. Dichiara il ricorso ricevibile;
2. Ritiene che vi sia stata violazione dell’art. 10 della Convenzione;
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3. Ritiene
a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi a
partire dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva in
conformità dell’art. 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 60.000 euro (sessantamila euro), oltre ad ogni importo che possa
essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale;
ii. 12.000 euro (dodicimila euro), oltre ad ogni importo che possa
essere dovuto dal ricorrente a titolo di imposta, per spese e costi;
b) che a partire dallo spirare del suddetto termine e fino al pagamento,
tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a
quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale
periodo, aumentato di tre punti percentuali;
4. Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione.
Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 17 luglio 2008, in
applicazione dell’art. 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.
Sally Dollé
Cancelliere
Françoise Tulkens
Presidente
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