42722/02

WyrokETPCz2008-03-04ECLI:CE:ECHR:2008:0304JUD004272202

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy złe traktowanie skarżącego przez funkcjonariuszy policji, nieskuteczne dochodzenie w tej sprawie oraz rasistowskie motywy naruszyły art. 3 i art. 14 Konwencji? Czy skarżący miał skuteczny dostęp do sądu cywilnego (art. 6 ust. 1) oraz skuteczny środek odwoławczy od decyzji prokuratora (art. 13)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że obrażenia skarżącego były wystarczająco poważne, by uznać je za złe traktowanie w rozumieniu art. 3. Stwierdził naruszenie art. 3 w aspekcie materialnym, ponieważ rząd nie przedstawił wystarczających wyjaśnień, że obrażenia powstały w inny sposób niż w wyniku traktowania przez policję. Naruszenie art. 3 w aspekcie proceduralnym wynikało z nieskuteczności dochodzenia, które nie zidentyfikowało sprawców i nie zbadało należycie wszystkich dowodów. Trybunał stwierdził również naruszenie art. 14 w związku z art. 3, uznając, że incydent miał podłoże rasistowskie, a władze krajowe nie zbadały tego aspektu z należytą starannością, co doprowadziło do przeniesienia ciężaru dowodu na rząd. Skarga z art. 6 ust. 1 została uznana za niedopuszczalną z powodu niewyczerpania środków krajowych, ponieważ skarżący mógł wnieść skargę cywilną. Nie stwierdzono naruszenia art. 13 w odniesieniu do możliwości zaskarżenia decyzji prokuratora, ponieważ po zmianach w prawie rumuńskim wprowadzono skuteczny środek odwoławczy, z którego skarżący nie skorzystał.
Stan faktyczny
Skarżący, Constantin Decebal Stoica, urodzony w 1987 roku, Romskiego pochodzenia, został pobity przez funkcjonariuszy policji w Rumunii 3 kwietnia 2001 roku, gdy miał 14 lat i był po operacji głowy. Do zdarzenia doszło podczas interwencji policji w barze, gdzie zgromadziło się 20-30 Romów. Skarżący doznał obrażeń, w tym stłuczeń i otarć. Władze krajowe (policja i prokuratura wojskowa) przeprowadziły dochodzenie, które zakończyło się decyzją o nieściganiu sprawców, uznając, że dowody nie potwierdzają zarzutów, a zeznania świadków na korzyść skarżącego były niewiarygodne.
Rozstrzygnięcie
1. Uznaje skargi dotyczące artykułów 3 i 13, samodzielnie lub w połączeniu z artykułem 14 Konwencji, za dopuszczalne, a pozostałą część skargi za niedopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie artykułu 3 Konwencji zarówno w jego aspekcie materialnym, jak i proceduralnym. 3. Stwierdza, że nie doszło do naruszenia artykułu 13 Konwencji w odniesieniu do możliwości skarżącego do zaskarżenia ostatecznej decyzji prokuratora wojskowego. 4. Stwierdza naruszenie artykułu 14 w związku z artykułem 3 Konwencji. 5. Uznaje, że nie ma potrzeby badania skargi na podstawie artykułu 13, samodzielnie lub w związku z artykułem 14 Konwencji, w odniesieniu do braku skutecznego dochodzenia. 6. Zasądza na rzecz skarżącego 15 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej. 7. Zasądza na rzecz przedstawicieli skarżącego, ERRC, 2 278 EUR tytułem kosztów i wydatków. 8. Odrzuca pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

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CONSIGLIO D'EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO Terza Sezione STOICA c. ROMANIA (Ricorso no. 42722/02) SENTENZA STRASBURGO 4 Marzo 2008 DEFINITIVA 04/06/2008 Questa sentenza pu� subire ritocchi di forma traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo STOICA c. ROMANIA Nel caso Stoica C.Romania, La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (terza sezione), riunita in una Camera composta da: Josep Casadevall, Presidente, Corneliu B�rsan, Bostjan M. Zupancic, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Luis L�pez Guerra, giudice, e Santiago Quesada, giureconsulto, Dopo aver deliberato in Camera di Consiglio il 12 Febbraio 2008, Emette la sentenza qui presente, deliberata in quest'ultima data: PROCEDURA 1 Il caso trae origine da un ricorso (no. 42722/02) diretto contro la Romania con il quale un cittadino Rumeno di origini Rom, il Sig. Constantin Decebal Stoica ("il ricorrente"), ha adito la Corte ai sensi dell' articolo 34 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali ("la Convenzione") il 19 Novembre 2002. 2. Il ricorrente � rappresentato dai genitori, la signora Floarea Stoica ed il signore Marin Dumitru Stoica, il Centro Europeo per i Diritti dei Rom ("l'ERRC") (European Roma Rights Center) di Budapest, Centro Ungherese e Rom per Interventi e Studi Sociali [Hungary and the Roma Center for Social Intervention and Studies] ("il Romani CRISS") di Bucarest. Il Governo rumeno (il Governo) � rappresentato dal proprio agente, Mr R.-H. Radu, del Ministero degli Affari Esteri . 3. In particolare, il ricorrente sostiene di aver subito dei maltrattamenti da parte di agenti di polizia, in violazione dell'art. 3, e che la relativa indagine sugli incidenti, non sarebbe stata effettiva. Egli sosteneva, inoltre, che gli eventi dedotti e i vizi nell'indagine sarebbero stati motivati da un pregiudizio razziale, in violazione dell'art. 14 letto congiuntamente all'art. 3. Ai sensi dell'art. 6 � 1 della Convenzione, egli lamenta inoltre di non aver avuto accesso ad un tribunale per chiedere una riparazione per maltrattamenti da lui subiti da parte degli agenti di polizia. Infine, il ricorrente sostiene di non aver avuto accesso ad alcun ricorso effettivo contro la decisione del procuratore militare. 4. L'8 Novembre 2005 la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. Secondo le disposizioni dell'art. 29 � 3 della Convenzione, la Corte ha deciso di esaminare il merito e la ricevibilit� del ricorso congiuntamente. Copyright � 2008 UFTDU STOICA c. ROMANIA FATTO I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO 5. Il ricorrente � nato nel 1987 e vive a Giulia, un villaggio in cui l'80% della popolazione � Rom, nel comune di Dolhasca, nella regione della Suceava. A. I maltrattamenti inflitti al ricorrente 6. Il 3 aprile 2001 il vice-sindaco, 4 agenti della forza di polizia di Dolhasca ed i loro capi, sei guardie pubbliche di Dolhasca ed un autista, sono partiti in tre macchine per dare applicazione ad una legge locale contro i proprietari i cui bovini pascolavano su un pascolo pubblico. Tre delle guardie pubbliche indossavano uniformi nere e portavano manganelli. Alle 20 circa, durante il loro ritorno alla stazione di polizia di Dolhasca, sono entrati nel bar di C.C. per controllare i documenti del proprietario. Un contrasto � sorto fra le autorit� e 20-30 Rom riuniti di fronte al bar. Le tesi delle parti contrastano quanto alla sequenza degli eventi. 1. La versione dei fatti del ricorrente 7. F.L., un abitante del villaggio di origini Rom, stava lasciando il bar quando la polizia � entrata. Il sergente T.D. gli ha chiesto se egli fosse "uno zingaro (tigan) o un Rumeno". Quando F.L. ha risposto di essere uno zingaro, il vice-sindaco ha chiesto agli agenti di polizia e alla guardie pubbliche di dare a lui e agli altri Rom, una lezione. La polizia e le guardie pubbliche hanno cominciato a picchiare F.L. ed altri Rom che si trovavano per caso nelle vicinanze del bar 8. Il ricorrente, che aveva appena comprato qualcosa nel negozio vicino, � scappato insieme ad altri bambini, ma � stato fatto inciampare da D.T. che ha cominciato a picchiarlo, dargli calci e colpirlo dietro alla testa e lo ha spinto in un fossato. Il ricorrente ha detto che aveva appena subito un'operazione alla testa e che le percosse avrebbero potuto mettere in pericolo la sua vita. D.T ha continuato a picchiarlo fino a che il ricorrente non ha perso conoscenza. Diverse persone fra cui i compagni di scuola del ricorrente hanno assistito all'incidente. Il vice-sindaco e gli agenti di polizia urlavano commenti razzisti. 9. Gli agenti hanno abbandonato l'edificio, lasciando il ricorrente privo di coscienza per terra. A.S., V.D. e I.C., testimoni dell'incidente, lo hanno portato a casa dei suoi genitori. 2. La versione dei fatti del Governo 10. Il vice-sindaco � entrato nel bar di C.C. con un ufficiale di polizia, lamentandosi delle condizioni insalubri dell'edificio e del fatto che C.C. permetteva alle persone di bere in maniera eccessiva. 11. C.C. ha chiesto ai suoi clienti di lasciare il bar. Durante la discussione con le autorit�, C.C. e la moglie hanno incitato i loro clienti, che erano riuniti davanti al bar, ad opporsi alle autorit�. I clienti sono diventati aggressivi. Gli agenti di polizia hanno circondato il vice-sindaco per proteggerlo, poi sono ritornati velocemente alle loro macchine e hanno Copyright � 2008 UFTDU STOICA c. ROMANIA lasciato l'edificio immediatamente. La macchina del vice-sindaco che � stata l'ultima a partire � stata attaccata dai locali con dei bastoni. B. L'esame medico del ricorrente 12. La sera del 3 aprile 2001, il ricorrente � stato portato dai sui genitori all'Ospedale Sf�nta Maria Hospital a Iai. 13. Il 6 aprile 2001 � stato esaminato da un dottore dell'Istituto forense di Iai. Il certificato emesso riscontrava i dati seguenti: "- Sul lato esterno superiore sinistro del gomito: un'escoriazione discontinua di 1,2x1 cm con crosta ematica rossa. - Lo spazio fra la scapola e le vertebre: ecchimosi lineari viola da 9x3,2 cm a 5,52x2,8 cm, due sul lato destre e una sul lato sinistro. - Sul lato esterno del braccio destro: un'ecchimosi lineare rossa trasversale di 5,5x2 cm. - Il soggetto afferma di soffrire di un dolore nell'epicranio destro trasversale, ma non vi sono lesioni visibili post-traumatiche... Conclusione: Stoica Constantin presenta ecchimosi, concussioni toraciche ed escoriazioni inflitte con uno strumento lineare e smussato, che potrebbero risalire al 3 Aprile 2001. Ha bisogno di un'assistenza medica da tre a cinque giorni per guarire." 14. Riguardo alla sua storia clinica, al ricorrente � stata diagnosticata una malattia cerebrale ed � stato operato il 20 Dicembre 1999. Il 12 aprile 2001, la Commissione per la Protezione delle Persone Handicappate ha stabilito che egli aveva una disabilit� di terzo grado e che aveva bisogno di una supervisione permanente e di una assistenza personale. C. Indagini sugli incidenti 15. Il 4 aprile 2001, gli incidenti avvenuti fra i Rom e le autorit� il 3 aprile sono stati discussi nel gabinetto del Sindaco con i rappresentanti dell'ufficio del Prefetto, il Governo ed il Partito dei Rom. Diverse persone hanno testimoniato, inclusa la madre del ricorrente e dei testimoni oculari. Il 5 aprile � stato inviato un rapporto all'Ispettorato della Polizia di Suceava ("la Polizia di Suceava") 16. Il 9 aprile 2001, il Romani CRISS, agendo in nome del ricorrente, chiede al comandante della polizia di Suceava di aprire un'indagine penale sugli incidenti. Lo stesso giorno essi hanno espresso al Prefetto la loro preoccupazione circa le motivazioni razziste retrostanti agli incidenti. 17. Il 18 Aprile 2001 il Prefetto ha informato il Romani CRISS che le indagini del Sindaco sugli incidenti del 4 Aprile a cui il suo rappresentante aveva preso parte, avevano escluso la possibilit� di ogni motivazione razzista dietro a quegli stessi incidenti. 17. Il 18 Aprile 2001, il padre del ricorrente ha presentato a nome del figlio una denuncia presso il Giudice Militare di Bacu, contro T.D., gli altri agenti di polizia e il vicesindaco. Copyright � 2008 UFTDU STOICA c. ROMANIA 18. Il 5 giugno 2001, l'Ombudsman, informato degli eventi dal Romani CRISS, ha chiesto la riapertura delle indagini alla polizia di Suceava, al giudice militare di Bacu, all'Agenzia per la protezione del bambino di Suceava e al Consiglio della Regione di Suceava e ha richiesto un risarcimento per la famiglia del ricorrente. 19. Il 20 Agosto 2001 l'Agenzia per la protezione del bambino di Suceava ha informato l'Ombudsman che le procedure di conciliazione erano iniziate e che erano stati consegnati alla famiglia del ricorrente 2,000,000 vecchi lei rumeni (ROL) come sostegno per l'assistenza nella guarigione psicologica e medica del ricorrente 20. Il 29 Maggio 2001 il Romani CRISS ha sporto denuncia presso il procuratore militare di Bacu contro D.T. e le altre persone presumibilmente responsabili degli incidenti, accusandoli di maltrattamenti. 1. Indagini della Polizia di Suceava 21. La polizia di Suceava, gerarchicamente superiore alla Forza di polizia di Dolhasca, ha iniziato le indagini sul caso. 22.Il 7 maggio 2001 gli abitanti del villaggio D.D., F.L., il testimone oculare, F.S., la madre del ricorrente e A.S. il padre di un'altra presunta vittima hanno reso le loro deposizioni. Essi hanno affermato che o gli agenti di polizia o le guardie pubbliche avevano fatto inciampare e avevano picchiato il ricorrente. 23.Due agenti di polizia e il vice-sindaco hanno testimoniato l'8 maggio 2001. Essi hanno affermato che C.C. ha criticato il vice-sindaco sostenendo che egli aveva ottenuto i voti dei Rom facendo delle false promesse che avrebbe disatteso una volta eletto. Queste parole avrebbero incitato i Rom riuniti davanti al bar a protestare contro gli agenti, ad insultarli in Romani e ad attaccare le loro macchine mentre stavano partendo. Essi affermavano che nessun abitante del villaggio era stato picchiato da nessuno degli agenti della polizia e che tutti gli agenti avevano lasciato l'edificio di fretta in macchina. 24. L'abitante del villaggio L.D. lo stesso giorno ha testimoniato di aver visto D.T. picchiare il ricorrente sulla schiena e sul petto e che l'ufficiale avrebbe smesso quando ha visto il testimone avvicinarsi. 25. Il 16 Maggio 2001, la polizia ha ascoltato la deposizione del ricorrente. Egli ha ribadito che era stato fatto inciampare e che era caduto e che D.T. lo aveva preso a pugni nello stomaco, gli aveva dato dei calci nella schiena e lo aveva picchiato con un manganello. 26. Lo stesso giorno, D.T. ha reso la sua deposizione, ha negato di aver picchiato il ricorrente e ha dichiarato che quel giorno non portava neppure il manganello. Egli ha fornito la stessa versione dei fatti degli altri agenti di polizia e delle guardie pubbliche. 27. Due agenti di polizia e tre passanti hanno fornito la medesima versione lo stesso giorno, tutti affermando che le autorit� non avevano fatto uso di alcuna violenza. 28. Il 1� giugno 2001 la Polizia di Suceava ha inviato il suo rapporto finale al procuratore militare di Bacu e ha chiesto di non mantenere le accuse contro le persone indagate. 29. L'11 giugno 2001 la polizia di Suceava ha informato il Romani CRISS che i procedimenti riguardo ai maltrattamenti contro il sergente D.T. erano in corso e che la decisione finale sarebbe stata adottata dall'Ufficio Copyright � 2008 UFTDU STOICA c. ROMANIA del procuratore militare. L'11 luglio 2001 la Polizia di Suceava ha informato l'Ombudsman che il caso era stato inviato al Procuratore Militare di Bacu con la raccomandazione di non mantenere le accuse. 2. Indagini del Procuratore Militare 30. Il 20, 21 e 31 Agosto, 3 e 13 Settembre 2001 il procuratore ha ascoltato le deposizioni di diverse persone: C.C., il proprietario del pub, e E.C., sua moglie, il ricorrente, suo padre, D.S., sua Madre, D.F.; quattro abitanti del villaggio che avevano assistito al conflitto, il vice-sindaco (due volte), gli undici agenti di polizia e le guardie, incluso D.T. e quattro passanti. Tutti hanno confermato la versione dei fatti che avevano dato alla polizia di Suceava. I Rom coinvolti affermavano, principalmente, di aver visto gli agenti di polizia e le guardie pubbliche usare la violenza contro alcuni dei bambini Rom presenti, mentre gli agenti negavano le accuse. I passanti sostenevano la versione delle autorit�. Il Preside della scuola ed il capo del Partito dei Rom affermavano che i Rom si erano rifiutati di inviare i loro figli a scuola in seguito agli incidenti per paura di rappresaglie. 31. C.C. ha affermato quanto segue: "20 o 30 Rom armati di bastoni, asce etc. si riunirono intorno alle tre macchine. Io gridai al vicesindaco : "Abbiamo votato per te alle elezioni e adesso vieni ad uccidere la nostra gente!"' Quando la situazione divenne pi� tesa io urlai ai Rom di non avvicinarsi alle tre macchine e poi cercai di proteggere il vicesindaco e gli altri agenti fino a quando essi raggiunsero le loro macchine e partirono per Dolhasca. Le macchine non furono colpite, ma i Rom insultarono gli occupanti delle macchine fino a quando non partirono. Non ho visto nessun Rom picchiato dalla polizia o dalle guardie pubbliche quella sera, ma pi� tardi sentii che il figlio di D.S. era stato picchiato dai agenti di polizia. Mentre ero presente, nessuno degli agenti di polizia o delle guardi colp�, insult� o minacci� i Rom. Non � vero che il conflitto di quella sera era di natura razziale. 32. Sua moglie, E.C., ha confermato le sue affermazioni. 33. Il padre del ricorrente in particolare ha affermato che: "Spaventato da ci� che stava accadendo di fronte al pub... mio figlio corse fuori (dal negozio) e cominci� a correre verso casa, ma una guardia pubblica lo fece inciampare ed il Sergente D.T. lo picchi� selvaggiamente Mio figlio...corse a casa la sera del 3 Aprile 2001, fuori di s� dalla paura, sebbene sapesse che non gli era permesso correre ( a causa delle sue condizioni di salute) 34. Il ricorrente ha dichiarato che: " Vedendo quello che stava accadendo mi impaurii e cominciai a correre verso casa. Dopo 4 o 5 scalini, il poliziotto D.T. mi fece inciampare e io caddi al suolo. Dopo che fui caduto, vidi che il poliziotto D.T. voleva colpire la mia testa con il manganello, dunque gli dissi "Non colpirmi la testa, sono stato operato". Lui non mi ascolt� e mi colp� diverse volte con il manganello e con in suoi pugni e mi prese a calci in tutto il corpo, sulla schiena e sul petto" 35. Il 23 Agosto del 2001 la Polizia di Suceava ha informato il Procuratore militare che gli agenti di polizia di Dolhasca non avevano presentato un rapporto per l'apertura di indagini penali a carico dei Rom per i seguenti motivi: "Il modo in cui alcuni dei Rom hanno agito � un puro comportamento zingaro e non costituisce un reato di comportamento offensivo." Copyright � 2008 UFTDU STOICA c. ROMANIA 36. Il 2 ottobre 2001, il procuratore militare di Bacu ha deciso di non richiedere il rinvio a giudizio poich� le prove non confermavano la presunta violenza a danno del ricorrente. Le parti rilevanti di questa decisione affermano quanto segue: "Ad un certo punto, infastidito dalle critiche (del vice-sindaco), C.C. divenne verbalmente aggressivo, lamentandosi con il vicesindaco riguardo ad alcuni aspetti della sua attivit� professionale. C.C. usc� dal suo bar e parlando in Romani, incit� i venti- trenta Rom l� presenti contro I due agenti (il vicesindaco e uno dei agenti di polizia che lo accompagnava) Considerando che la situazione avrebbe potuto degenerare, dal momento che i Rom stavano diventando estremamente aggressivi e violenti, e dal momento che erano armati di oggetti contundenti, gli agenti di polizia circondarono il vicesindaco per proteggerlo poi salirono in macchina e partirono di fretta verso il centro di Dolhasca. I cittadini Rom (ceteni) attaccarono l'ultimo veicolo, dove il vicesindaco era seduto, con oggetti senza punta, ma nessun danno fu causato fino a quando il veicolo stava lasciando l'area. C.C. dichiar� di non aver visto nessun Rom essere picchiato dalla polizia quella sera. Egli neg� inoltre che gli incidenti potessero essere assimilati ad un conflitto razziale. La sua dichiarazione corrobora quelle degli agenti di polizia e delle guardie pubbliche (che hanno testimoniato nel caso). Il testimone a sostegno del ricorrente deve essere trascurato in quanto non attendibile, dal momento che le prove nel dossier dimostrano che le persone arrivarono sulla scena degli incidenti dopo che le tre macchine erano partite. Inoltre le dichiarazioni dei testimoni sono contraddittorie e non confermano le dichiarazioni fatte dal ricorrente (il ricorrente e suo padre) che allegano che il ricorrente � stato preso a pugni, a calci e picchiato con il manganello, compreso sulla testa... Questa conclusione combacia con il certificato medico nel dossier... Le dichiarazioni dei testimoni (del ricorrente) mostrano che quando l'incidente cominci� il ricorrente corse a casa, contrariamente a quanto gli era stato raccomandato dal medico..." Il procuratore riteneva inoltre che le dichiarazioni di C.C., supportate da quelle rilasciate dagli agenti di polizia e dalle guardie pubbliche, confermavano che il conflitto non aveva motivazioni razziali. 37. Il 3 Ottobre, il procuratore militare ha informato il Romani CRISS della sua decisione, stabilendo che "le prove raccolte mostravano che il ricorrente non fu ferito o minacciato dagli agenti di polizia". 38. La madre del ricorrente e il Romani CRISS hanno contestato la conclusione raggiunta nelle indagini. 39. Il 14 maggio 2002 la decisione del procuratore fu confermata dall'ufficio del procuratore militare annessa alla Corte Suprema di Giustizia sulla base del fatto che nessuna violenza era stata inflitta a persone di origine Rom. 3. Altri ricorsi 40. Il 19 febbraio 2002 il padre del ricorrente ha chiesto al Romani CRISS di presentare un ricorso presso le autorit� competenti riguardo alcuni episodi avvenuti durante le indagini. Egli sosteneva che, il 3 settembre 2001, il procuratore militare che aveva esaminato il caso aveva cercato di intimidire i testimoni ed aveva aggredito fisicamente il rappresentante del Copyright � 2008 UFTDU STOICA c. ROMANIA Romani CRISS. In conseguenza di ci�, alcuni testimoni si erano rifiutati di testimoniare. Inoltre, egli affermava che i membri della polizia stavano cercando di convincerli a rinunciare alle denunce molestando la famiglia. Il 7 dicembre del 2001 una pattuglia della polizia si � recata a casa del ricorrente a mezzanotte circa, ma se n'� andata quando gli � stato detto che il padre del ricorrente non era in casa. Nel febbraio del 2002 D.T. avrebbe presumibilmente preso a pugni il nonno del ricorrente. 41. Il 19 febbraio del 2002 il Romani CRISS ha presentato una denuncia alla Polizia di Suceava, ma quest'ultima � stata respinta il 20 marzo 2002 in quanto l'accaduto non era suffragato da alcuna prova. II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE 42. Le disposizioni pertinenti del Codice di Procedura penale e del regolamento del procuratore di polizia e militare sono definite nel caso Dumitru Popescu c. Romania ((no. 1), no. 49234/99, �� 43-46, 26 Aprile 2007) e Barbu Anghelescu c.Romania (no. 46430/99, � 40, 5 Ottobre 2004). 43. Le rilevanti disposizioni del Codice di procedura penale e civile riguardo ai mezzi per ottenere un risarcimento per i presunti maltrattamenti sono stabilite nel caso Kalanyos e altri c.Romania ((dec.), no. 57884/00, 19 maggio 2005). 44. Quest'ultima decisione, cos� come i par 43-45 della sentenza Dumitru Popescu (no. 1), citata supra, contiene una descrizione dell'evoluzione della legge riguardo ai ricorsi contro le decisioni del procuratore (Articolo278 del Codice di Procedura Penale a art. 2781 introdotto dalla Legge no. 281/24 del Giugno del 2003 applicabile dal 1 Gennaio 2004). IN DIRITTO I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART 3 DELLA CONVENZIONE 45. Il ricorrente lamenta il maltrattamento che gli sarebbe stato inflitto il 3 aprile 2001 dalla polizia e ritiene che la conseguente indagine penale non sarebbe stata effettiva. Egli si basa sull'art 3 della Convenzione il quale � cos� formulato: "Nessuno pu� essere sottoposto a tortura n� a pene o trattamenti inumani o degradanti" .A. Sulla ricevibilit� 46. La Corte nota che questo ricorso non � manifestamente infondato secondo quanto previsto dall'art. 35 � 3 della Convenzione. La Corte osserva, inoltre, che il ricorso non pu� considerarsi irricevibile sotto nessun altro profilo e deve perci� essere dichiarato ammissibile. Copyright � 2008 UFTDU STOICA c. ROMANIA B. Nel merito 1. Argomentazioni delle parti 47. Il Governo non contesta le ferite riportate dal ricorrente ma contesta il fatto che, sulla base delle conclusioni delle indagini interne, la presunta violenza sia stata commessa dagli agenti, dal momento che n� l'identit� dei responsabili n� la data esatta in cui la violenza � stata commessa hanno potuto essere stabilite con certezza. 48. Citando Klaas c. Germany (sentenza 22 Settembre 1993, Serie A no. 269, p. 17, � 29 in fine) e Ribitsch c. Austria (Sentenza del 4 Dicembre 1995, Serie A no. 336, p. 24, � 32), il Governo sostiene che normalmente non rientra nella giurisdizione della Corte sostituire il proprio giudizio dei fatti a quello dei tribunali interni e che, come regola generale, � competenza dei tribunali interni giudicare le prove presentate dinanzi a questi ultimi. 49. Secondo l'opinione del Governo, il procuratore ha avuto ragione a ignorare le dichiarazioni dei testimoni oculari in sostegno al ricorrente dal momento che essi erano evidentemente parziali e meno credibili. Essi hanno altres� evidenziato le contraddizioni fra le dichiarazioni dei testimoni e quelle dei ricorrenti. 50. Inoltre, il Governo considerava che l'indagine condotta dalle autorit� fosse stata adeguata e effettiva. Esse hanno sottolineato il fatto che i procuratori avevano ascoltato la testimonianza delle parti e dei testimoni, che il ricorrente era stato esaminato da un dottore e che i fatti erano stati accuratamente soppesati. La decisione del procuratore militare di Bacau � stata riesaminata e confermata dal procuratore militare presso la Corte Suprema di Giustizia. Essi hanno basato le loro argomentazioni sul caso Velikova c. Bulgaria (no. 41488/98, � 80, ECHR 2000-VI). 51. Oltre a ci�, il Governo nota che non vi � stato nessun collegamento gerarchico o istituzionale fra gli agenti di polizia oggetto delle accuse, tutti appartenenti alla Polizia di Dolhasca, e gli investigatori della Polizia di Suceava e contesta che il mero fatto che sia il procuratore che gli agenti oggetto dell'accusa facessero parte delle forze militari non possa da solo provare la mancanza di imparzialit� e di indipendenza degli investigatori (vedi Bursuc c.Romania, no. 42066/98, �� 103, 12 Ottobre 2004). 52. Il ricorrente ritiene che i dossiers investigativi contenevano elementi sufficienti per concludere che la violenza era stata inflitta dalla polizia. In questa ottica, la decisione di scartare i testimoni oculari appariva infondata. In ogni caso, le autorit� non erano riuscite a fornire una credibile spiegazione alternativa riguardo all'origine delle ferite. Secondo lui i seguenti elementi dovevano essere presi in considerazione come aggravanti rispetto alla livello di gravit� dei maltrattamenti a cui era stato sottoposto: il fatto che aveva 14 anni al momento dell'accaduto; che era gravemente malato; che nella sua particolare condizione l'attacco da lui subito gli aveva fatto seriamente temere per la sua vita; e che era di origine Rom (in un contesto di molestie organizzate dalle autorit� rumene contro i Rom). Egli notava tra l'altro che le autorit� avevano agito a tarda notte e che l'uso della forza non era stato necessario n� proporzionato nelle circostanze del caso. 53. Riguardo alle indagini realizzate, il ricorrente sosteneva che esse non erano state conformi agli standard definiti dalla Corte nel caso Assenov e Copyright � 2008 UFTDU STOICA c. ROMANIA Altri, e che erano state troppo lunghe (vedi Assenov e Altri c. Bulgaria, sentenza 28 Ottobre 1998, Rapporti di sentenze e decisioni1998-VIII). 54. Nella sua ottica, la polizia di Suceava non avrebbe potuto essere imparziale nelle indagini poich� era gerarchicamente superiori alla polizia di Dolhasca. Inoltre, egli metteva in dubbio l'imparzialit� del procuratore militare. 55. Il ricorrente ribadiva che nella decisone del 2 ottobre 2001, il procuratore militare di Bacau aveva solamente riassunto le dichiarazioni degli agenti di polizia che erano in certi punti identici, parola per parola e aveva ignorato senza nessuna ragione plausibile, le dichiarazioni dei testimoni oculari. Egli affermava anche che solo ad alcuni dei Rom presenti era stato chiesto di testimoniare e che alcuni di loro erano stati oggetto di intimidazioni da parte della polizia ed era stato impedito loro di testimoniare. 56. Infine, il ricorrente notava che sebbene gli agenti di polizia avessero dichiarato di essere stati attaccati dai Rom con di bastoni, riguardo a questa accusa non era stata condotta alcuna indagine ufficiale. Egli concludeva che queste dichiarazioni erano semplicemente un tentativo di giustificare l'azione della polizia. 2. Il giudizio della Corte 57. La Corte nota fin dall'inizio che � pensiero comune il fatto che il ricorrente abbia subito delle lesioni che possono farsi risalire alla data degli incidenti od in una vicina ad essa. Tuttavia le autorit� hanno ignorato se le lesioni fossero state inferte dai agenti di polizia. 58. La Corte reitera che l'art. 3 consacra uno dei valori fondamentali della societ� democratica. Anche nella pi� difficile delle circostanze, quali la lotta al terrorismo o al crimine, la Convenzione vieta in termini assoluti la tortura o i trattamenti o pene inumane o degradanti. A differenza di molte delle clausole sostanziali della Convenzioni e dei Protocolli n. 1 e 4 , l'art. 3 non contiene nessuna disposizione riguardo alle eccezioni, e nessuna deroga a quanto da esso stabilito � possibile secondo l'art 15 della Convenzione anche in caso di una emergenza pubblica minacciante la vita della nazione (vedi Assenov e Altri, sopra citato, p. 3288, � 93). 59. Ogni maltrattamento deve raggiungere un minimo di gravit� per rientrare negli obiettivi dell'art 3. Questo giudizio dipende da tutte le circostanze del caso, quali la durata del trattamento, i suoi effetti fisici o mentali, e, in certi casi, il sesso, l'et� e lo stato di salute della vittima (vedi Ireland c.Regno Unito, sentenza del 18 Gennaio 1978, Serie A no. 25, p. 65, � 162; Kudla c. Polonia [GC], no. 30210/96, � 91, ECHR 2000-XI; e Peers c. Greece, no. 28524/95, � 67, ECHR 2001-III). La Corte ha considerato un trattamento come "inumano" perch�, inter alia, era premeditato, era stato applicato per ore di seguito e aveva causato delle lesioni sul corpo o delle sofferenze fisiche e mentali intense. E' stato giudicato un trattamento come "degradante" perch� ha causato nelle vittime sentimenti di paura, angoscia e inferiorit�, capaci di umiliarli e degradarli. (vedi Kudla, citato sopra, � 92). 60. Nel considerare se una particolare forma di trattamento sia "degradante", la Corte dovr� verificare se il suo obiettivo sia di umiliare e degradare la persona interessata, se ha influenzato avversamente la sua personalit� in un modo incompatibile con l'Articolo 3 (vedi Raninen Copyright � 2008 UFTDU STOICA c. ROMANIA c. Finland, sentenza del 16 dicembre 1997, Reports 1997-VIII, pp. 2821, � 55). Comunque, l'assenza di ciascuno di questi scopi, non pu� escludere in maniera definitiva la constatazione di una violazione dell'art. 3 ( Peers, sopra citato, � 74). Le sofferenze e l'umiliazione implicate devono in ogni caso oltrepassare il livello di sofferenza o di umiliazione necessariamente connesso ad ogni data forma di trattamento o pena legittima. 61. La Corte considera che il grado di contusioni riscontrate dal medico che ha esaminato il ricorrente (si veda il paragrafo 13 infra ) indica che le lesioni di quest'ultimo, causate dalla polizia o da qualcun'altro, erano abbastanza gravi da essere considerate come un maltrattamento ricadente negli scopi dell'art. 3. (vedi ad esempio, A. c . il Regno Unito, sentenza del 23 Settembre 1998, Reports 1998-VI, p. 2699, � 21, e Ribitsch, infra, pp. 9 e 26, �� 13 e 39). Rimane da considerare se lo Stato debba essere ritenuto responsabile di queste lesioni secondo l'art.3. 62. La Corte ribadisce la sua giurisprudenza confermando lo standard della prova "oltre ogni ragionevole dubbio" nel giudicare le prove. (Avar c. Turchia, no. 25657/94, � 282, ECHR 2001). Questa prova pu� scaturire dalla coesistenza di deduzioni sufficientemente forti, chiare e concordanti o da simili presunzioni di fatto non confutate. 63. La Corte � consapevole della natura sussidiaria del proprio ruolo e riconosce di dover essere cauta nell'assumere il ruolo di un tribunale di primo grado in fatto, quando ci� si renda inevitabile dalle circostanze di un caso determinato (ad esempio, McKerr c. il Regno Unito (dec.), no. 28883/95, 4 April 2000). Ciononostante, quando le accuse riguardano l'art 3 della Convenzione la Corte deve operare uno scrutinio particolarmente accurato, (si veda Cobzaru c. Romania, no. 48254/99, � 65, 26 July 2007) sebbene certi procedimenti interni e indagini abbiano gi� avuto luogo. 64. Nel presente caso la Corte nota che il ricorrente � stato ammesso all'ospedale poco dopo il prodursi degli eventi e che il referto medico riporta le lesioni sostenute dal ricorrente. Il ricorrente ha sporto denuncia contro gi agenti di polizia che sono stati accusati di averlo picchiato. Le sue dichiarazioni sono coerenti con i referti medici ed alcune deposizioni dei testimoni. Ci� nonostante � vero che i testimoni hanno reso dichiarazioni contrastanti; tutti gli agenti e alcuni dei passanti hanno negato che sia accaduta alcuna violenza, mentre gli abitanti del villaggio hanno affermato che si sono verificate delle violenze. Infine l'indagine penale condotta sul caso ha concluso che gli agenti non erano responsabili delle lesioni. 65. Non vi � stata alcuna ammissione ufficiale di alcun atto di violenza contro il ricorrente. 66. Tuttavia, la Corte ribadisce che quando un individuo presenta una dichiarazione suscettibile di essere discussa in cui si afferma di essere stato severamente maltrattato dalla polizia o da altri agenti dello Stato illegalmente ed in violazione dell'art. 3, questa norma, letta congiuntamente con l'obbligo generale degli stati secondo l'art 1 della Convenzione "Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libert� enunciati nel (la) (...) presente Convenzione" richiede implicitamente che sia effettuata una indagine ufficiale effettiva. Questa indagine, ai sensi dall'art. 2 dovrebbe essere in grado di portare all'identificazione e alla condanna dei responsabili. Se ci� non si verificasse, Copyright � 2008 UFTDU STOICA c. ROMANIA il generale divieto legale di trattamenti o pene inumane o degradanti, nonostante la sua fondamentale importanza, risulterebbe nella pratica non effettivo e sarebbe dunque possibile in alcuni casi per gli agenti dello Stato di ledere i diritti di coloro che si trovino sotto il loro controllo in una virtuale impunit� (Assenov e Altri, infra , � 102). 67. La Corte nota che l'indagine penale � stata realizzata in questo caso. Resta da giudicare se essa sia stata effettiva, come richiesto dall'art. 3 68. In principio, la Corte nota che le indagini sono durate un anno e considera che questa durata non � di per se problematica (infra paragrafo 54). 69. Riguardo all'efficacia delle indagini, la Corte nota quanto segue. 70. Sebbene fossero presenti sul luogo dell'incidente da venti a trenta abitanti del villaggio, soltanto tre hanno testimoniato davanti alla polizia di Suceava e cinque davanti al procuratore militare. Tutti gli agenti di polizia erano presenti ed hanno fornito delle prove. 71. Non vi sono spiegazioni riguardo alla motivazione per cui gli altri abitanti del villaggio non hanno testimoniato davanti all'indagine. O non sono stati chiamati a testimoniare o, come sostiene il ricorrente, hanno subito delle intimidazioni da parte della polizia. In ciascuno dei casi, il fatto che non abbiano testimoniato getta dei dubbi su quanto accuratamente la polizia abbia condotto le indagini sul caso. 72. La Corte � anche preoccupata dal modo in cui le testimonianze degli abitanti del villaggio siano state ignorate dal procuratore militare. In primo luogo, secondo il Governo (vedi infra paragrafo 50), il procuratore aveva avuto ragione nello scartare quelle dichiarazioni dal momento che esse erano evidentemente parziali e poco credibili. Tuttavia, la Corte non pu� non notare che il procuratore non ha spiegato perch� le dichiarazioni degli abitanti del villaggio sarebbero state meno credibili di quelle degli agenti di polizia, dal momento che tutti i partecipanti avrebbero dovuto essere considerati come ugualmente parziali date le loro opposte posizioni nei procedimenti (presunte vittime e presunti responsabili) 73. Inoltre, la conclusione del procuratore che quegli abitanti del villaggio non erano presenti durante gli incidenti � contraddetta dalle prove del caso, incluse le testimonianze di quelle stesse persone dinnanzi allo stesso procuratore 74. La Corte considera che le presunte contraddizioni fra le dichiarazioni del ricorrente e quelle dei testimoni non sono state adeguatamente analizzate dal procuratore che ha notato solo brevemente le differenze riguardo alle presunte percosse subite dal ricorrente sulla testa. Egli ha mancato di affrontare i punti comuni delle dichiarazioni, inclusi quelli su cui il procuratore si � basato (vedi infra 32 e 37) dai quali si sarebbe potuto dedurre che il ricorrente aveva in effetti subito delle lesioni sul proprio corpo. 75. Infine, la Corte considera, concordemente con il ricorrente, che il fatto che i agenti di polizia non avessero fatto rapporto sul comportamento offensivo dei Rom getta dei dubbi sulla loro versione dei fatti. La spiegazione degli agenti di polizia in riferimento ad un comportamento "puramente zingaro" sar� esaminato di seguito (vedi infra par 111-132). 76. Un altro punto di interesse � il fatto che gli investigatori si sono limitati a esonerare gli agenti di polizia e mancando in tal modo di Copyright � 2008 UFTDU STOICA c. ROMANIA identificare i responsabili delle lesioni del ricorrente. Ci� � particolarmente grave, tenendo presente che il ricorrente era minorenne all'epoca dei fatti e anche gravemente disabile. 77. E' vero che se la violenza non fossa stata perpetrata dagli agenti di polizia ma da un individuo privato, l'indagine penale della persona responsabile sarebbe potuta iniziare solo dietro richiesta della vittima (pl�ngere prealabil, Articolo 180 del Codice di Procedura Penale Rumeno). Tuttavia, nessuna denuncia pu� essere inoltrata se la polizia non identifica i presunti responsabili dei reati. Perci�, nel caso in esame, il ricorrente non ha potuto immediatamente sporgere denuncia contro coloro che lo avevano presumibilmente picchiato. 78. Infine la Corte ricorda che � gi� stato stabilito che la legge in vigore all'epoca rende dubbiosa l'indipendenza gerarchica e istituzionale del procuratore militare (vedi Barbu Anghelescu, �� 40-30 e 70; Bursuc, �� 104 e 107; e Dumitru Popescu (no. 1), �� 74-78,sentenze citate infra). 79. Alla luce di quanto detto e sulla base di tutto il materiale presentato davanti alla Corte, la Corte considera che il Governo non ha fornito sufficienti chiarimenti in merito al fatto che le lesioni dallo stesso subite fossero state causate in maniera diversa rispetto ai trattamenti ad egli inflitti dalla polizia e conclude che queste lesioni sono state il risultato di un trattamento inumano e degradante (vedi anche Cobzaru, citato infra, � 74).Conseguentemente, vi � stata una violazione dell'art. 3 della Convenzione. 80. Avendo riguardo leale summenzionate mancanze emerse nell'indagine, la Corte conclude che le autorit� statali hanno fallito nel condurre una indagine appropriata in merito alle doglianze del ricorrente di trattamenti inumani ( vedi anche Cobzaru, citato infra, � 75). Quindi, vi � stata una violazione dell'Articolo 3 della Convenzione anche sotto il profilo procedurale. II. LA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 � 1 DELLA CONVENZIONE 81. Il ricorrente lamenta inoltre che, a causa della decisione di non luogo a procedere il 2 ottobre 2001, egli non pot� intraprendere un'azione civile per un risarcimento contro gli agenti di polizia che lo avevano picchiato. Egli si basa sull'articoli 6 � 1 della convenzione che stabilisce quanto segue: "Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (...)da un tribunale indipendente (...)il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile(...)" A. Argomenti delle Parti 82. Il Governo ha affermato che le indagini condotte dalle autorit� sono state effettive e che gli agenti di polizia accusati di maltrattamenti sono stati scagionati sulla base di prove addotte nel dossier. 83. Il Governo afferma che in seguito alla decisione del procuratore militare del 2 ottobre 2001, il ricorrente avrebbe potuto sporgere una denuncia press il tribunale civile sulla base degli art. 998-999 del Codice Copyright � 2008 UFTDU STOICA c. ROMANIA Civile. Una tale azione avrebbe avuto una prospettiva di successo, dal momento che i tribunali non erano legati dal giudizio del procuratore. Ci� avrebbe permesso al ricorrente di stabilire la responsabilit� civile degli agenti di polizia. 85. Fondandosi sul caso Van Oosterwijck c. Belgium (sentenza del 6 novembre 1980, Serie A no. 40, pp. 18-19, � 37), il Governo ha evidenziato che l'opinione negativa del ricorrente riguardo alla prospettiva di successo non pu� in quanto tale giustificare o scusare il mancato esercizio di un rimedio. 84. Il ricorrente sosteneva che i risultati di un' indagine penale erano vincolanti per i tribunali civili dal momento che riguardavano l'esistenza di fatti presunti, la persona responsabile o la sua responsabilit�, cosa che avrebbe reso il ricorso non effettivo nel caso di specie. B. La Valutazione della Corte 85. La Corte ribadisce che lo scopo della regola del previo esaurimento delle vie di ricorso interno � di offrire alle Parti Contraenti l'opportunit� di prevenire o di rimediare alle violazioni di cui sono accusate e prima che tali accuse siano sottoposte alla Corte (vedi, fra molte altre sentenze, Selmouni C Francia[GC], no. 25803/94, � 74, ECHR 1999-IV). 86. La Corte si riferisce alle sue conclusioni secondo l'art 13 infra, secondo cui, l'appello dinnanzi ai tribunali contro la decisione del procuratore costituisce un rimedio effettivo in questo caso (99-110 infra). 87. In queste circostanze, la Corte considera che il ricorrente avrebbe dovuto ricorrere contro la decisione del procuratore del 2 Ottobre 2001 e non � rilevante per questa Corte speculare n� sul risultato di tale appello n� sulla sua influenza sui tribunali civili chiamati a decidere sul risarcimento (vedi, mutatis mutandis, Moldovan e Altri (no. 2), no. 41138/98 e 64320/01, � 120, ECHR 2005-VII (estratti); Menesheva c. Russia, no. 59261/00, � 76, 9 marzo 2006; e Corsacov c. Moldova, no. 18944/02, � 82, 4 aprile 2006). 88. Ne consegue che questo ricorso deve essere respinto secondo l'articolo 35 �� 1 e 4 della Convenzione per il mancato esaurimento dei ricorsi interni. II. DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART.13 DELLA CONVENZIONE 89. Il ricorrente lamentava che il fatto che le autorit� abbiano fallito nel condurre a termine una indagine capace di fornire rimedi per i maltrattamenti subiti dal ricorrente, costituisse una violazione dell'art.13 della Convenzione. Oltre a ci�, egli lamentava di non potere effettivamente impugnare davanti al Tribunale la decisione di non luogo a procedere adottata dal procuratore militare in favore dell'agente di polizia che gli aveva presumibilmente causato delle lesioni. L'articolo 13 recita come segue: Ogni persona i cui diritti e le cui libert� riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni . Copyright � 2008 UFTDU STOICA c. ROMANIA 90. La Corte nota che questo ricorso ha due parti distinte: l'ineffettivit� dell'indagine penale e la mancanza di appello davanti al procuratore militare. Saranno affrontate ciascuna separatamente A. Effettivit� dell'indagine 1. Sulla ricevibilit� 91. La Corte nota che questi aspetti del ricorso sono legati al ricorso esaminato riguardo alla parte procedurale dell'articolo 3 e deve dunque allo stesso modo essere dichiarato ricevibile. 2. Sul merito 92. Sul merito, la Corte ricorda che � stato stabilito che vi � stata una violazione procedurale dell'art.3 riguardo agli stessi aspetti (vedi par. 81 infra). Di conseguenza, non ritiene necessario nel presente caso giungere ad una conclusione separata rispetto all'articolo 13 della Convezione per questa parte del ricorso (vedi, mutatis mutandis, Seci c. Croazia no. 40116/02, � 61, ECHR 2007-...). B. Appello contro la decisione del procuratore 95. La Corte considera che sia sollevata una questione separata riguardo all'art.13 dal momento che il ricorrente lamentava che non avrebbe potuto depositare un ricorso avverso la decisione del procuratore di non attivare un procedimento penale, in particolare tenendo presente che il ricorrente adduceva che la decisione del procuratore gli impediva di chiedere un risarcimento davanti al tribunale civile. Questo punto non � stato esaminato nel giudizio sulla parte procedurale dell'art.3, infra. La Corte lo esaminer� dunque ulteriormente. 1. Gli argomenti delle parti 93. Il Governo sosteneva il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, dal momento che il ricorrente non si era servito della possibilit� di ricorrere davanti ad un tribunale contro la decisione del procuratore di non luogo a procedere. Notava che questo nuovo ricorso, previsto dall'art. 2781 del Codice di Procedura Penale, era stato introdotto dalla Legge no. 281 del 24 Giugno del 2003 ed era accessibile al ricorrente dal 1 luglio 2003. 94. Citando Brusco c. Italia ((dec.), no. 69789/01, ECHR 2001-IX) e Nogolica c. Croazia ((dec.), no. 77784/01, ECHR 2002-VIII), il Governo considerava che il ricorrente doveva esaurire questo rimedio, sebbene esso fosse stato accessibile solo dopo che il presente caso era stato depositato dinnanzi alla Corte 95. Il ricorrente sosteneva che non vi erano circostanze speciali in questo caso che permettessero un'eccezione alla regola che il ricorso debba esistere prima della presentazione del ricorso dinnanzi alla Corte. Egli sosteneva inoltre che il Governo non aveva provato l'effettivit� di questo ricorso. Copyright � 2008 UFTDU STOICA c. ROMANIA 2. La valutazione della Corte a) Sulla ricevibilit� 96. La Corte considera che gli argomenti del Governo sollevano dubbi riguardo all'effettivit�, secondo la prospettiva del ricorrente, del ricorso contro la decisione del procuratore. E' perci� strettamente legato al merito del ricorso in esame. Di conseguenza la Corte si unisce alla obiezione preliminare riguardo al merito del ricorso del ricorrente. 97. La Corte nota che questo ricorso non � manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 � 3 della Convenzione. La Corte nota inoltre che non � irricevibile su ogni altro aspetto. Deve perci� essere dichiarato ricevibile. b) Sul merito 98. Come la Corte ha sostenuto in molte occasioni, l'Articolo 13 della Convenzione garantisce la disponibilit� al livello nazionale, di un ricorso per far osservare la sostanza dei diritti e delle libert� della Convenzione, in qualsiasi forma essi siano tutelati nell'ordinamento giuridico interno. L'effetto dell'Articolo 13 della Convenzione � quindi di richiedere la disposizione di un ricorso interno per esaminare la sostanza di un "ricorso discutibile" ai sensi della Convezione e di garantire una riparazione appropriate, sebbene sia riconosciuta alle Parti Contraenti un certo margine di apprezzamento riguardo al modo in cui essi devono conformarsi agli obblighi della Convenzione secondo quanto stabilito da questa disposizione. Lo scopo dell'obbligo ai sensi dell'Articolo 13 della Convenzione varia a seconda della natura del ricorso del ricorrente ai sensi della Convenzione. Cionondimeno, il ricorso previsto dall'articolo 13 deve essere "effettivo" nella pratica cos� come in diritto. (si veda Aksoy c. Turchia Sentenza del 18 Dicembre 1996, Reports 1996-VI, p. 2285, � 95; Aydin c.Turchia , sentenza del 25 Settembre 1997, Reports 1997-VI, pp. 1895-96, � 103; and Kayac. Turchia, sentenza del 19 Febbraio1998, Reports 1998-I, pp. 329-30, � 106). 99. In considerazione del verdetto della Corte riguardo all'art.3, infra, questo ricorso � chiaramente "sindacabile" ai sensi dell'art 13 (vedi Boyle e Rice contro Regno Unito, sentenza del 27 Aprile 1988, Series A no. 131, � 52). Quindi rimane da stabilire se il ricorrente disponeva un ricorso effettivo ai sensi del diritto Rumeno tale da poter opporsi alla decisione del procuratore di non incriminare gli agenti di polizia. 100. La Corte ricorda che nel presente caso gli incidenti fra il ricorrente e la polizia hanno avuto luogo il 3 Aprile 2001, la denuncia penale � stata depositata il 18 Aprile 2001 e il procuratore militare ha deciso di non procedere il 2 ottobre 2001, decisione confermata dall'Ufficio del Procuratore ad esso gerarchicamente superiore il 15 Maggio 2002. Il 1mo gennaio 2004, la legge no. 281/2003 � diventata applicabile 101. La Corte ribadisce che la regola dell'esaurimento dei ricorsi interni si bassa sul presupposto, che si ritrova nell'articolo 13 della Convenzione, con cui ha una forte affinit�, che esista un ricorso effettivo quanto alla violazione nel sistema interno. In tal modo, � un aspetto importante del principio che il meccanismo di protezione stabilito dalla Convenzione sia sussidiario ai sistemi nazionali di salvaguardia dei diritti umani (Vedi Akdivar e Altri c. Turchia sentenza del 16 September 1996, Reports 1996IV, p. 1210, � 65, e Aksoy, citato infra, p. 2275, � 51). Copyright � 2008 UFTDU STOICA c. ROMANIA E' vero anche che, affinch� la regola dell'esaurimento dei ricorsi interni sia operativa, il ricorso effettivo deve esistere alla data in cui il ricorso � presentato alla Corte. Tuttavia questa regola � soggetta a eccezioni che devono essere giustificate dalle circostanze specifiche di ogni caso (si veda Baumann c. Francia, no 33592/96, 22 maggio 2001, � 47, non pubblicata, Brusco, citato infra). La Corte ha accettato che si sarebbe dovuto procedere in tal senso quando, al livello nazionale una nuova legge, specificatamente designata a provvedere alla riparazione di una violazione dei diritti fondamentali procedurali, era introdotta con effetto retroattivo e quindi per porre fine ad un problema strutturale che esisteva nel sistema giuridico nazionale prima della sua adozione (vedi I�yer c. Turchia (dec.), no. 18888/02, �� 83-84, ECHR 2006-I; Charzyski c. Polonia (dec.), no. 15212/03, �� 40-41, ECHR 2005-V; e mutatis mutandis Ismayilov c. Azerbaijan, no. 4439/04, � 38, 17 Gennaio 2008). 102. Tornando al presente caso, la Corte ha gi� stabilito che prima degli emendamenti al codice di procedura penale del 2003(Legge n. 281/2003), le parti interessate non avevano un'effettiva possibilit� di ricorrere contro la decisione del procuratore dinnanzi ad un tribunale (vedi Rupa c.Romania (dec.), no. 58478/00, 14 dicembre 2004; and Kalanyose Altri, citato infra). 103. Al contrario, dopo l'introduzione degli emendamenti di cui sopra, le persone nella situazione del ricorrente potevano avvalersi un nuovo ricorso introdotto dalla no. 281/2003 che stabiliva un anno di tempo limite per le parti interessate per ricorrere in appello contro una decisione di un procuratore presa prima dell'entrata in vigore di questa legge. Le nuove norme introdotte descrivevano nel dettaglio la procedura da seguire dinnanzi ai tribunali e i limiti di tempo applicabili. Questo dava ai tribunali il potere di controllare le indagini realizzate dal procuratore nel caso e di ascoltare le testimonianze. 104. La Corte nota che questa nuova disposizione ha rimosso gli ostacoli che erano decisivi quando la Corte ha ritenuto che i meccanismi di ricorso disponibili prima del 2003 non si conformavamo con tutti i requisiti di un ricorso effettivo (si veda anche, mutatis mutandis, Nogolica, citato infra). Oltre a ci�, il nuovo ricorso in appello era specificatamente concepito per fornire una riparazione diretta per dei ricorsi simili a quelli sollevati dal ricorrente 105. Inoltre questo ricorso � diventato applicabile meno di tre anni dopo la data degli incidenti. La Corte considera che questo periodo non � sufficientemente lungo da alterare gravemente la ricostruzione dei fatti da parte di coloro che sono stati coinvolti e quindi tale da ridurre l'effettivit� dell'esame dei fatti da parte dei tribunali (si veda, mutatis mutandis, Dumitru Popescu (no. 1), citato infra, � 56). 106. Alla luce di queste circostanze e ricordando il carattere sussidiario del meccanismo della Convenzione, la Corte considera che il ricorrente avrebbe dovuto opporsi al verdetto del procuratore sul caso, una volta che il ricorso previsto dalla legge 281/2003 fosse entrato in vigore. 107. Di conseguenza, la Corte considera che nel presente caso non vi � stata una violazione dell'art.13 quando si riferisce all'impossibilit� di introdurre un ricorso contro il verdetto del procuratore militare di non mantenere le accuse. Copyright � 2008 UFTDU STOICA c. ROMANIA IV. DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART.14 DELLA CONVENZIONE LETTO CONGIUNTAMENTE CON GLI ARTICOLI 3 E 13 DELLA CONVENZIONE 108. Il ricorrente lamentava che i maltrattamenti che aveva subito e la decisione di non procedere contro gli agenti di polizia che lo avevano percosso era prevalentemente dovuta alla sua etnia Rom, ed ci� era contrario al principio di non discriminazione stabilito dall'art.14 della Convenzione letto congiuntamente con gli articoli 3 e 13. L'articolo 14 recita come segue: Il godimento dei diritti e delle libert� riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione. A. Argomenti delle parti 109. Il Governo considera che niente nel dossier pu� provare una discriminazione nei confronti del ricorrente. Essi contestano che i presunti vizi dell'indagine non erano stati causati dall'etnia dei ricorrenti 110. Infine, il governo sosteneva che la parola " Zingaro" "Gypsy"avesse una connotazione peggiorativa solo in certi contesti, e, anche se fosse, soltanto nel linguaggio parlato. 111. Il ricorrente aveva fatto riferimento alla pi� ampia situazione dei Rom in Romania, come riferito in diversi rapporti delle ONG, del Consiglio d'Europa e della Commissione Europea (per un riassunto di questi rapporti si veda Cobzaru, infra citato, �� 44-52). Egli sosteneva che la parola "igan" fosse offensiva, in particolare quando usata per differenziare da una persona di etnia rumena, come � accaduto nel presente caso (si veda paragrafo 7 infra). 112. Il ricorrente contestava anche che le considerazioni razziste nei documenti della polizia non erano state notate dai procuratori (paragrafo 36 infra) e considerava che il Prefetto era stato indebitamente rapido nell'escludere le motivazioni razziste dietro gli incidenti( par 17 infra) B. La valutazione della Corte 1. Ricevibilit� 113. La Corte nota che questo ricorso � legato a quelli esaminati riguardo all' art. 3 e 13 e deve allo stesso modo essere dichiarata ricevibile . 2. Sul Merito 114. La giurisprudenza della Corte sull'art. 14 stabilice che si deve intedere per discriminazione il trattare differentemente, senza un obiettivo ed una giustificazione ragionevole, persone che si trovano in situazioni notevolmente simili. (Willis c. Regno Unito, no. 36042/97, � 48, ECHR 2002-IV). La violenza razziale � un affronto particolare alla dignit� umana e, in vista delle sue pericolose conseguenza, richiede un'attenzione Copyright � 2008 UFTDU STOICA c. ROMANIA speciale e una reazione vigorosa da parte delle autorit�. E' per questa ragione che le autorit� debbono usare tutti i mezzi disponibili per combattere il razzismo e la violenza, rinforzando quindi una visione della democrazia di una societ� in cui la diversit� non � percepita come una minaccia ma come una fonte di arricchimento (si veda Nachova e altri c. Bulgaria [GC], n. 43577/98 e 43579/98, � 145, ECHR 2005-VII). 115. Confrontandosi con il ricorso del ricorrente per la violazione dell'articolo 14, cos� come formulato, il compito della Corte � di stabilire se il razzismo fosse o meno un fattore casuale nella condotta tenuta da parte delle autorit� durante gli eventi e le conseguenti indagini, tale da generare una violazione dell'articolo 14 della Convenzione letto congiuntamente con l'articolo 3. 116. La Corte inizier� con il l'analisi delle presunte motivazioni razziali che avrebbero determinato la condotta delle indagini. In questo contesto, ribadisce che quando si indaga su incidenti violenti, le autorit� statali hanno l'ulteriore dovere di intraprendere tutti i passi per smascherare ogni motivazione razzista e di stabilire se l'odio o il pregiudizio razziale possano aver giocato un ruolo negli eventi. Trattare la violenza e la brutalit� indotta da motivi razziali sullo stesso piano dei casi che non presentano sfumature razziste, equivarrebbe a chiudere un occhio davanti alla natura specifica degli atti che sono particolarmente distruttivi dei diritti fondamentali. Mancare di operare una distinzione riguardo al modo in cui queste situazioni che sono essenzialmente diverse sono affrontate, potrebbe costituire un ingiustificato trattamento inconciliabile con l'articolo 14 della Convenzione. Bisogna pur riconoscere che provare una motivazione razziale sar� spesso nella pratica molto difficile. L'obbligo dello Stato convenuto di indagare su possibili sfumature razziste di un particolare atto violento, pur non essendo un obbligo assoluto implica l'uso del massimo sforzo; le autorit� devono fare ci� che � ragionevole nelle circostanze del caso (vedi Nachova e Altri, � 160, and Seci, �� 66-67, sentenza citata infra). 117. Nel presente caso il procuratore militare ha affrontato, fino a un certo punto, le potenziali implicazioni razziste degli incidenti. Rimane da stabilire se le autorit� hanno usato il massimo sforzo per giudicare gli aspetti razzisti del caso. 118. La Corte nota che il procuratore militare ha concluso che non vi erano aspetti razziali negli incidenti, basandosi solamente sulle valutazioni di C.C. e degli agenti di polizia riguardo al conflitto . Il procuratore ha trascurato il fatto che gli stessi testimoni hanno dichiarato che C.C si era lamentato con il vice-sindaco che si era presentato prima delle elezioni per guadagnarsi i voti dei Rom e aveva rinnegato le proprie promesse una volta eletto. La Corte stima che questa considerazione non possa essere valutata come completamente neutra da un punto di vista razziale. Inoltre, ritiene problematico che solo le dichiarazioni degli abitanti del villaggio, prevalentemente Rom, fossero considerate parziali durante le indagini, mentre le affermazioni degli agenti di polizia sono state integrate nel ragionamento e nella conclusione del procuratore militare. (vedi paragrafo 73 infra). 119. La Corte � insoddisfatta del fatto che il procuratore militare non abbia esaminato in alcun modo le dichiarazioni del rapporto della polizia di Suceava in cui si descriveva il presunto comportamento aggressivo degli Copyright � 2008 UFTDU STOICA c. ROMANIA abitanti del villaggio come "puramente zingaro", sebbene queste considerazioni siano chiaramente stereotipate. 120. La Corte � ugualmente preoccupata, cos� come lo � il ricorrente, della leggerezza con cui il Prefetto ha concluso che gli incidenti del 3 aprile 2001 non avevano una motivazione razzista. 121. Conseguentemente, la Corte considera che le autorit� non hanno fatto tutto quello che era in loro potere per indagare sulle possibili motivazioni razziste che erano dietro al conflitto. 122. La Corte esaminer� in seguito le conseguenze di questa conclusione per l'analisi delle accuse di una violazione "sostanziale" dell'articolo 14. 123. La Corte ribadisce che, nel valutare le prove, ha adottato lo standard della prova "oltre ogni ragionevole dubbio" (si veda paragrafo 63 infra); cionondimeno, non ha escluso la possibilit� che in certi casi di presunta discriminazione si debba chiedere al Governo convenuto di confutare una discutibile accusa di discriminazione e, qualora il Governo non lo faccia, di constatare una violazione dell'art.14 della Convenzione su questa base. (vedi Nachova e Altri, infra, � 157, and Bekos e Koutropoulos c. Grecia, no. 15250/02, � 65, ECHR 2005-XIII (estratti)). 124. Infine, la Corte riconosce che qualora si presuma, come in questo caso, che un atto violento sia stato motivato da un pregiudizio razziale, spostare il carico della prova sul Governo convenuto, pu� equivalere a richiedere a quest'ultimo di provare l'assenza di un atteggiamento particolare soggettivo da parte della persona coinvolta (vedi Nachova and Altri, � 157, and Bekos e Koutropoulos, � 65, infra). 125. Nel caso di specie non � in discussione che gli incidenti del 3 aprile 2001 abbiano avuto luogo fra cittadini Rom e le forze di polizia. Il ricorrente � egli stesso di origine Rom. I poliziotti si sono fermati davanti al bar di C.C., di etnia Rom, e la discussione che � scaturita, come riportata dagli abitanti del villaggio e, come riportata fino ad un cento punto anche dagli agenti di polizia, non era neutra da un punto di vista razziale. La Corte ribadisce che gli abitanti del villaggio sostengono che gli agenti di polizia hanno chiesto a F.L. se egli fosse "Zingaro o Rumeno" prima di picchiarlo e che il vicesindaco ha chiesto di dare ai Rom "una lezione" (vedi paragrafo 7 infra). Allo stesso modo, quella sera la discussione di C.C. con il vicesindaco, aveva al centro degli elementi razzisti. Inoltre, la Corte considera che quelle considerazioni del rapporto della polizia di Suceava, in cui si descriveva il presunto comportamento degli abitanti del villaggio come "puramente zingaro", sono chiaramente degli stereotipi e provano che gli agenti di polizia non erano neutrali dal punto di vista razziale, n� durante gli incidenti, n� durante le indagini. 126. La Corte non trova nessuna ragione per considerare che l'aggressione del ricorrente da parte degli agenti di polizia era staccata dal suo contesto razziale. 127. Per tutte queste ragioni, avendo tenuto conto di tutte le prove di discriminazione ignorate dalla polizia e dal procuratore militare e la conclusione soprammenzionata di una indagine degli incidenti orientata su base razziale, la Corte considera che il carico della prova spetta al Governo. 128. Di conseguenza, nel caso di specie, le prove che indicano motivi razziali dietro alle azioni degli agenti di polizia sono chiare e n� il procuratore incaricato dell'indagine, n� il Governo hanno potuto spiegare gli Copyright � 2008 UFTDU STOICA c. ROMANIA incidenti in altro modo, o a quel fine, far valere delle argomentazioni che mostravano che gli incidenti erano neutri da un punto di vista razziale 129. Di conseguenza vi � stata una violazione dell'Articolo 14 letto congiuntamente con l'articolo 3. 130. Infine, per quel che riguarda la conclusione ai sensi dell'Articolo 13 della Convenzione, (si veda il paragrafo 94 infra), la Corte considera che nessun particolare interesse deriva dall'articolo 14 letto congiuntamente con l'articolo 13. V. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE 131. L'Articolo 41 della Convenzione recita come segue: "Se la Corte dichiara che vi � stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa." A. Danno 132. Il ricorrente chiedeva 1000 euro per i danni pecuniari corrispondenti ai soldi spediti dalla sua famiglia per i suoi ripetuti ricoveri in ospedale dopo le percosse subite il 3 aprile 2001. Egli richiedeva inoltre 70,000 euro per i danni non materiali. 133. Il Governo richiedeva alla Corte di rigettare le richieste del ricorrente riguardo ad un'equa riparazione. Il Governo riteneva che la responsabilit� dello Stato non poteva essere chiamata in causa quanto ai i costi dei ricoveri del ricorrente e che le richieste di danni non pecuniari da parte di queste erano esagerate e prive di fondamento. 134. La Corte nota che le richieste del ricorrente per i danni pecuniari sono prive di fondamento e le rigetta di conseguenza. 135. Allo stesso tempo, riconosce al ricorrente 15,000 euro per i danni non materiali. B. Costi e spese 136. L' ERRC richiedeva EUR 2,278 per i costi le spese sostenute davanti alla Corte, in particolare per la preparazione del caso, per 10 ore di riesame delle dichiarazioni precedenti, per i contatti con i partners e con il cliente, per 22 ore di scrittura del ricorso presso la Corte. L'ERRC ha chiesto che lo spettante gli sia pagato direttamente, su un conto corrente separato da quello del ricorrente. 137. Il Governo sostiene che il contratto firmato dal ricorrente con l'ERRC non aveva stabilito un compenso orario. 138. La Corte ribadisce che affinch� i costi e le spese siano rimborsate ai sensi dell'articolo 41, si deve stabilire se essi erano effettivamente e necessariamente incorsi e che erano ragionevoli riguardo al quantum ( si veda per esempio, Nilsen e Johnsen c. Norvegia [GC], no. 23118/93, � 62, ECHR 1999-VIII, and Boicenco c. Moldova, no. 41088/05, � 176, 11 Luglio 2006). In conformit� con il regolamento 60 � 2 del Regolamento Copyright � 2008 UFTDU STOICA c. ROMANIA della Corte, i dettagli di ogni voce di tutte le richieste devono essere rimessi alla Corte, in mancanza dei quali la Camera pu� rigettarli in tutto o in parte 139. Nel caso presente, riguardo ai criteri summenzionati, avendo a mente i criteri di cui sopra, dati i dettagli di ogni voce forniti dal rappresentante del ricorrente, dati il numero e la complessit� delle questioni affrontate con l'input sostanziale dell' ERRC, la Corte riconosce che la cifra richiesta di EUR 2,278 sia pagata in un conto bancario indicato dal rappresentante del ricorrente. C. Interessi moratori 140. La Corte considera appropriato che gli interessi moratori siano basati su un tasso pari a quello marginale applicabile della Banca centrale europea, aumentato di tre punti percentuali; PER QUESTE RAGIONI, ALL'UNANIMINTA' LA CORTE 1. Dichiara i ricorsi riguardo all'articolo 3 e 13, da solo o in combinato disposto con l'art. 14 della Convenzione, ricevibili e la restante parte del ricorso irricevibile; 2. Ritiene che vi sia stata una violazione dell'articolo 3 della Convenzione sia nella sua parte sostanziale che procedurale; 3. Ritiene che non vi sia stata una violazione dell'articolo 13 della Convenzione quanto alla possibilit� per il ricorrente di opporsi al giudizio finale del procuratore militare. 4. Ritiene che vi sia stata una violazione dell'articolo 14 letto congiuntamente con l'articolo 3 della Convenzione 5. Ritiene che non vi sia necessit� di esaminare il ricorso ai sensi dell'art. 13, da solo o letto congiuntamente con l'articolo 14 della Convenzione, riguardo alla mancanza di una indagine effettiva. 6. Ritiene (a) che spetta allo Stato convenuto pagare il ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva e in conformit� all'articolo 44 � 2 della Convenzione EUR 15,000 (quindicimila euro per i danni non pecuniari oltre ad ogni importo che possa essere dovuto dal ricorrente a titolo di imposta) (b) che spetta allo Stato pagare i rappresentanti del ricorrente, l'ERRC, entro tre mesi dalla data nella quale la sentenza diventa definitiva in conformit� all'articolo 44 � 2 della Convenzione EUR 2,278 (duemiladuecentosettantotto euro ) in costi e spese oltre ad ogni importo che possa essere dovuto dal ricorrente a titolo di imposta. Copyright � 2008 UFTDU STOICA c. ROMANIA (c) che a partire dallo spirare del suddetto termine e fino al pagamento, tale importo sar� maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali; 7. Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione Redatto in inglese, e notificato per iscritto il 4 Marzo 2008, secondo l'art.77 �� 2 e 3 del Regolamento della Corte Redatto in Inglese, e trasmesso per iscritto il 4 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 77 �� 2 e 3 del Regolamento della Corte. Santiago Quesada Giureconsulto Josep Casadevall Presidente Copyright � 2008 UFTDU

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