4279/03

WyrokETPCz2008-07-22ECLI:CE:ECHR:2008:0722JUD000427903

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego trwającego ponad 21 lat w jednej instancji naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji? Czy niewystarczające zadośćuczynienie przyznane na mocy krajowej „ustawy Pinto” oraz opóźnienie w jego wypłacie pozbawiło skarżących statusu ofiary w rozumieniu art. 34 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie krajowe, które trwało 21 lat i 4 miesiące w jednej instancji, było nadmiernie długie i naruszało wymóg „rozsądnego terminu” z art. 6 ust. 1 Konwencji. Ponadto, Trybunał stwierdził, że krajowe zadośćuczynienie przyznane na mocy ustawy Pinto było niewystarczające (stanowiło około 11% kwoty, którą Trybunał mógłby przyznać) oraz zostało wypłacone z opóźnieniem (ponad 38 miesięcy od wydania decyzji), co oznaczało, że skarżący nadal mogli uważać się za ofiary w rozumieniu art. 34 Konwencji. W konsekwencji, Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji.
Stan faktyczny
W 1979 r. skarżący (Crescenzo i Giuseppe Sanzari oraz Letizia Salvatore) pozwali D.L. przed Pretorem w Benevento o odszkodowanie za szkody wynikłe z wadliwego wykonania prac remontowych na ich nieruchomości oraz o zapłatę za prace rolne. Postępowanie to trwało od 2 marca 1979 r. do 3 lipca 2000 r., czyli 21 lat i 4 miesiące, w jednej instancji, po czym zostało umorzone z powodu rezygnacji stron. W 2001 r. skarżący wnieśli skargę na przewlekłość postępowania do Sądu Apelacyjnego w Rzymie na mocy „ustawy Pinto”, który w 2002 r. uznał przewlekłość, ale przyznał im jedynie 7 500 EUR zadośćuczynienia i kosztów. Kwoty te zostały wypłacone po 24 sierpnia 2005 r., czyli z opóźnieniem.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Stwierdza niedopuszczalność skarg dotyczących art. 14, 17 i 34 Konwencji. Zasądza na rzecz każdego ze skarżących kwotę 7 400 EUR tytułem szkody moralnej oraz 3 200 EUR tytułem dodatkowej frustracji wynikającej z opóźnienia w wypłacie zadośćuczynienia krajowego. Zasądza na rzecz każdego ze skarżących kwotę 350 EUR tytułem kosztów i wydatków poniesionych przed Trybunałem. Ustala odsetki za zwłokę według stopy równej krańcowej stopie oprocentowania Europejskiego Banku Centralnego powiększonej o trzy punkty procentowe.

Pełny tekst orzeczenia

SANZARI E SALVATORE c. ITALIA ricorso n. 4279/03 sezione II^, 22 luglio 2008 FATTO In data 2 marzo 1979, il ricorrenti, Sig.ri Crescenzo e Giuseppe Sanzari e Sig.ra Letizia Salvatore, citavano in giudizio il sig. D.L. dinanzi al Pretore di Benevento al fine di ottenere il risarcimento per i danni subiti a causa della inesatta esecuzione dei lavori di ristrutturazione eseguiti su un immobile di loro propriet�. I ricorrenti chiedevano inoltre il pagamento della somma di Lit. 239 250,00 (pari ad 123,56) per dei lavori agricoli effettuati sui fondi di propriet� del convenuto in compensazione. La trattazione del caso iniziava il 21 marzo 1979. Tra il 9 maggio 1979 ed il 26 settembre 1990 si svolgevano 40 udienze di cui una veniva rinviata in accordo tra le parti per tentare di trovare un accordo amichevole. La causa veniva trattenuta in decisione il 14 novembre 1990 ma con ordinanza del 2 marzo 1993, il giudice fissava un'udienza il 9 giugno 1993 al fine di pervenire ad una transazione. Tra il 10 novembre 1993 ed il 1� giugno 2000 si svolgevano 20 udienze. Con l'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, la causa veniva assegnata al Giudice di pace di Guardia Sanframondi (in provincia di Benevento) e all'udienza del 3 luglio 2000, il GdP radiava la causa dal ruolo per rinuncia delle parti. In data 9 ottobre 2001, i ricorrente impugnavano tale decisione dinanzi la Corte di Appello di Roma ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, c.d. "Legge Pinto", al fine di lamentare l'irragionevole durata della procedura sopradescritta, in violazione dell'art. 6 � 1 della Convenzione ed ottenere la condanna dello Stato italiano al ristoro dei pregiudizi, patrimoniali e non patrimoniali, subiti, quantificati nella somma di Lit. 72.000.000,00 (pari ad 37 184,90). Con decreto del 18 febbraio 2002, depositato in data 29 maggio 2002, la Corte di Appello adita dichiarava l'irragionevole durata del procedimento sopradescritto, ma rigettava la domanda sul danno patrimoniale ritenendo lo stesso non provato, e riconosceva in via equitativa la somma complessiva di 7.500,00, ossia 2.500,00 per ciascun ricorrente a titolo di danno morale ed 1.500,00 per le spese legali. Tale decisione passava in giudicato in data 14 luglio 2003. Con lettera del 6 dicembre 2002, i ricorrenti informavano la Corte dell'esito del procedimento interno e, nel contempo, chiedevano la riapertura del proprio caso dinanzi tale organismo. Con una lettera successiva del 21 gennaio 2003, i ricorrenti informavano altres� la Corte della loro intenzione di non impugnare la decisione della Corte di Appello di Roma in Cassazione. Le somme riconosciute in esito al procedimento ex lege Pinto venivano riconosciute dopo la data del 24 agosto 2005. DIRITTO Con ricorso introdotto in data 23 dicembre 1998, i ricorrenti hanno lamentato davanti alla Corte europea le seguenti violazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali (di seguito la CEDU): 1. articolo 6 � 1 CEDU per l'eccessiva durata del procedimento interno; 2. articolo 14, 17 e 34 CEDU, per la discriminazione basata sulla ricchezza subita dai ricorrenti in relazione alle spese anticipate per intentare il procedimento ex lege Pinto e per il rischio di essere condannati a pagare le spese di lite in caso di mancato accoglimento del ricorso. La Corte ha ritenuto il ricorso ricevibile sotto il profilo dell'art. 6 CEDU per l'insufficienza della riparazione riconosciuta ai ricorrenti e per il ritardo con cui sono state liquidate le somme riconosciute ai sensi della legge Pinto, per cui i ricorrenti possono sempre pretendersi vittime ai sensi dell'art. 34 CEDU. La Corte ha, inoltre, ritenuto tali doglianze non manifestamente infondate ai sensi dell'art. 35 CEDU. Nel merito, la Corte ha ritenuto che il periodo da prendere in considerazione va dal 2 marzo 1979 fino al 3 luglio 2000, per cui la procedura � durata ventuno anni e quattro mesi per un solo grado di giurisdizione. Con riferimento al ritardo occorso nella liquidazione delle somme riconosciute ai sensi della legge Pinto, la Corte ha rilevato di non essere in possesso di alcun documento comprovante la data esatta di tale versamento, ma che al momento della comunicazione del ricorso al Governo, avvenuto in data 24 agosto 2005, le stesse non erano state liquidate. Pertanto, la Corte ha ritenuto che il periodo da prendere in considerazione in relazione al pagamento � di trentotto mesi in quanto si tratta del periodo di tempo intercorso tra la data di deposito del decreto e la data del 25 agosto 2005, il che costituisce un'aggravante ai fini del riconoscimento della qualit� di vittima dei ricorrenti. Alla luce delle informazioni fornite dalle parti, ed in conformit� con la sua giurisprudenza sul punto, la Corte ha ritenuto la durata del procedimento eccessiva e non rispondente ad una "durata ragionevole" e ha dichiarato la violazione dell'art. 6 �1 CEDU Con riferimento invece alle doglianze sollevate in relazione agli artt. 14, 17 e 34 CEDU, la Corte ha ritenuto le stesse devono essere esaminate sotto il profilo del diritto di accesso ad un tribunale ai sensi dell'art. 6 CEDU. Tuttavia la Corte ha dichiarato tali doglianze manifestamente irricevibili in quanto i ricorrenti non si sono avvalsi del beneficio del gratuito patrocinio e che la Corte di Appello di Roma ha riconosciuto loro una somma in relazione alle spese di lite, per cui non � possibile rilevare alcun diniego di accesso alla giustizia (cfr. dec. 10 aprile 1997, Nicoletti c. Italia). APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 CEDU A. Danno I ricorrenti hanno chiesto la somma di 16.955,00 a titolo di danno morale. La Corte ha osservato che avrebbe potuto riconoscere ai ricorrenti in assenza di un rimedio interno la somma di 22.000,00 ciascuno. Tuttavia, in considerazione dell'esistenza del rimedio Pinto e del fatto che la Corte di Appello di Roma ha riconosciuto circa l'11% di tale somme, ed inoltre della giurisprudenza adotta nel caso Cocchiarella c. Italia del 29 marzo 2006, �� 139-142 e 146, la Corte ha riconosciuto, in via equitativa, la somma di 7.400,00 ciascuno, oltre alla somma di 3.200,00 per la frustrazione supplementare derivata dal ritardo nel versamento della somme di 2.500,00 B. Spese I ricorrenti hanno chiesto la somma di 5.440,72 per le spese sostenute nel giudizio interno e nel giudizio dinanzi la Corte, allegando i giustificativi dell'importo richiesto. La Corte, ha richiamato la sua giurisprudenza secondo cui il rimborso delle spese legali pu� essere ottenuto solo allorquando viene stabilita la loro effettivit�, necessit� ed il carattere ragionevole degli importi richiesti e, con riferimento alle spese sostenute per il giudizio dinanzi la Corte di Appello di Roma, ha ritenuto ragionevole la somma riconosciuta dal giudice nazionale a tal titolo. Con riferimento alle spese sostenute davanti a s� stessa ha riconosciuto in via equitativa la somma di 350,00 per ciascun ricorrente. C. Interessi moratori La Corte ha ritenuto che il calcolo degli interessi moratori deve essere effettuato secondo il tasso di interessi pari a quello marginale della Banca Centrale Europea, maggiorato di tre punti percentuali.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło