44599/98
WyrokETPCz2001-02-06ECLI:CE:ECHR:2001:0206JUD004459998
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy deportacja schizofrenika do kraju, w którym opieka medyczna i warunki bezpieczeństwa są gorsze, stanowi naruszenie art. 3 i 8 Konwencji, a także czy skarżący miał dostęp do skutecznego środka odwoławczego zgodnie z art. 13?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że ryzyko pogorszenia stanu zdrowia skarżącego lub braku odpowiedniej opieki medycznej w Algierii jest w dużej mierze spekulatywne, a fakt, że warunki mogą być mniej korzystne niż w Wielkiej Brytanii, nie jest decydujący dla art. 3. W odniesieniu do art. 8, Trybunał stwierdził, że choć deportacja może ingerować w życie prywatne, to ingerencja ta była zgodna z prawem i konieczna w demokratycznym społeczeństwie dla ochrony dobrobytu ekonomicznego, porządku publicznego i zapobiegania przestępczości. Trybunał uznał również, że kontrola sądowa w sądach angielskich stanowiła skuteczny środek odwoławczy w rozumieniu art. 13, ponieważ pozwalała na merytoryczną i proceduralną kontrolę decyzji o wydaleniu.Stan faktyczny
Skarżący, Abdel Kader Bensaid, obywatel Algierii cierpiący na schizofrenię, przybył do Wielkiej Brytanii w 1989 roku. Po ślubie z obywatelką brytyjską uzyskał bezterminowe pozwolenie na pobyt. W 1996 roku opuścił Wielką Brytanię, a po powrocie odmówiono mu wjazdu, uznając, że małżeństwo było fikcyjne. Władze podjęły decyzję o jego wydaleniu. Skarżący odwołał się od tej decyzji, twierdząc, że deportacja do Algierii narazi go na ryzyko pogorszenia stanu zdrowia psychicznego z powodu braku odpowiedniej opieki medycznej i zagrożeń bezpieczeństwa w regionie.Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia art. 3 Konwencji. Stwierdza brak naruszenia art. 8 Konwencji. Stwierdza brak naruszenia art. 13 Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
© Traduzione eseguita da Eduardo De Cunto
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Bensaid c. Regno Unito
In materia di espulsione, sussiste violazione dell’art. 3 non solo nei casi in cui il
rischio che la persona venga sottoposta ad un trattamento disumano e degradante
sia il risultato di atti intenzionali delle autorità pubbliche del Paese di destinazione,
ma, data l'importanza fondamentale della norma, altresì quando detto rischio derivi
da fattori che non coinvolgono, direttamente o indirettamente, la responsabilità
delle autorità pubbliche di tale Paese o che, presi singolarmente, non violano le
norme di questo articolo. In quest’ultima ipotesi, tuttavia, deve procedersi ad un
esame rigoroso di tutte le circostanze del caso, compresa la situazione personale
del richiedente nello Stato che lo espelle (nel caso di specie, la Corte esclude
che vi sia stata violazione dell’art. 3 della Convenzione proprio sulla base
di detta analisi).
Può costituire violazione dell’art. 8, sotto l’aspetto della vita privata, un trattamento
che, pur non avendo la gravità richiesta dall’articolo 3, sia tale da compromettere
l'integrità fisica e morale della persona. L'articolo 8 protegge, infatti, il diritto
all’identità e allo sviluppo personale e quello a stabilire e sviluppare relazioni con
altri esseri umani ed il mondo esterno. La conservazione della stabilità mentale è, in
questo contesto, un presupposto indispensabile per il godimento effettivo del diritto
al rispetto della vita privata.
Fatto:
Il caso in esame trae origine dal ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo promosso da un cittadino algerino, M.
Abdel Kader Bensaid, contro il Regno Unito e l’Irlanda del Nord.
Il ricorrente, un soggetto schizofrenico affetto da psicosi, arrivò nel Regno Unito nel1989 in qualità di visitatore,
ottenendo un permesso di soggiorno per sei mesi, successivamente prorogato per motivi di studio.
La schizofrenia è una malattia che colpisce il linguaggio, la capacità predittiva, le emozioni, le percezioni e il movimento.
Gli episodi psicotici acuti sono spesso accompagnati da “sintomi positivi” (tra cui deliri, allucinazioni, pensiero
disorganizzato o frammentario e movimenti catatonici). Tra i sintomi negativi, che possono apparire nel lungo periodo, si
annoverano il sentimento di ottundimento affettivo, la difficoltà di comunicare con gli altri, l’assenza di motivazione e
l’incapacità di intraprendere o completare i compiti quotidiani.
L’8 aprile 1993 il sig. Bensaid sposò una cittadina britannica, ottenendo l’autorizzazione a rimanere nel Regno Unito, a
causa del suo matrimonio, e, successivamente, un permesso di soggiorno di durata indeterminata in qualità di coniuge
straniero.
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Il 10 agosto 1996, il ricorrente lasciò il Regno Unito per ritornare in Algeria; di conseguenza, il suo permesso di
soggiorno divenne inefficace; a settembre 1996, il sig. Bensaid ritornò nel Regno Unito, chiedendo l’autorizzazione ad
entrare come residente di ritorno.
I servizi d’immigrazione, tuttavia, dopo aver effettuato delle indagini, rifiutarono la richiesta del ricorrente ritenendo che il
permesso di soggiorno di durata indeterminata fosse stato ottenuto con dolo, costituendo il matrimonio un’unione di mera
convenienza. Al sig. Bensaid fu pertanto comunicata la decisione di espellerlo dal Regno Unito, decisione che avrebbe
potuto appellare solo una volta lasciato detto Stato. Il ricorrente sollecitò allora il rinvio della sua espulsione per ragioni
mediche, ma il ministro rifiutò di emettere un’ordinanza in tal senso.
Il 7 aprile 1997, Bensaid richiese il controllo giurisdizionale della decisione di espulsione, ritenendo che la stessa
avrebbe determinato una ricaduta dei suoi disturbi mentali e quindi avrebbe rappresentato un trattamento inumano e
degradante, in quanto tale vietato dall’art. 3 della Convenzione.
L’Alta Corte, tuttavia, respinse la richiesta del ricorrente, che si rivolse pertanto alla Corte d’Appello, la quale sospese il
procedimento per consentire al Governo di riconsiderare la posizione di Bensaid alla luce delle ulteriori osservazioni sulla
sua salute prodotte dall’interessato.La Corte d’appello ritenne, altresì, che il Governo avrebbe potuto decidere di
procedere esso stesso ad un esame medico dell’interessato.
Il Governo, invece, manifestò che non era sua intenzione procedere in tal senso ed evidenziò che in Algeria vi era un
ospedale presso il quale il ricorrente avrebbe potuto essere ammesso e vedersi somministrate le cure necessarie.
L’ospedale si trovava a Blida, a circa 75-80 chilometri da Rouina, città del ricorrente.
In una lettera del 15 luglio 1997, i Servizi di immigrazione, sulla base delle indicazioni del Ministero degli Esteri e del
Commonwealth, affermarono che spostarsi da Rouina a Blida non rappresentava un particolare pericolo. Quanto allo
stato di salute del ricorrente, essi precisarono che lo avrebbero rimandato in Algeria solo se un medico avesse certificato
che era atto a viaggiare e fosse stato accompagnato da personale sanitario durante il viaggio. Potendo beneficiare in
Algeria delle cure e dei farmaci necessari, i servizi di immigrazione conclusero che la situazione del ricorrente non era
eccezionale o imperiosa e quindi tale da vedersi accordato il permesso ad entrare nel territorio.
Il ricorrente, allora, richiese al proprio psichiatra un parere circa gli effetti che il suo ritorno in Algeria rischiava di avere. Il
dott. Johnson dichiarò che, se fosse stato rinviato nel suo paese, i sintomi psicotici del ricorrente avrebbero rischiato
fortemente di ricomparire. L’obbligo di intraprendere regolarmente un viaggio difficile in una regione in preda ai disordini
avrebbero aggravato questo rischio. Il medico evidenziò anche che quando un individuo affetto da disordini psicotici ha
una ricaduta, ha grande difficoltà ad organizzarsi per chiedere aiuto o per viaggiare. Era dunque necessario che il sig.
Bensaid beneficiasse delle cure necessarie sul posto.
Il ricorrente assunse anche il parere del sig. Joffè, direttore aggiunto dell’Istituto reale degli affari internazionali, circa la
situazione in Algeria, il quale dichiarò che la regione nella quale si trovava Rouina e Blida era sede di violenze ed atti
terroristici dal 1994.
Nel 1998La Corte d’Appello respinse il ricorso di Bensaid, richiamando gli elementi prodotti dal Governo circa la
possibilità di trattamento e l’assenza di rischi a percorrere di giorno la strada da Rouina a Blida.
Il ricorrente si rivolse, pertanto, alla Corte di Strasburgo, affermando che il suo ritorno in Algeria lo avrebbe esposto al
rischio di trattamenti inumani e degradati in violazione dell’art. 3 della Convenzione. In particolare, egli sostenne che il
ritorno in Algeria, ove non avrebbe potuto beneficiare dello stesso sostegno e delle stesse cure mediche di quelle che
riceveva nel Regno Unito, l’avrebbe esposto ad un rischio reale di ricaduta della sua malattia e, ancora, che il gruppo
d’opposizione GIA era attivo nella regione in cui era situata la sua città, il che rendeva gli spostamenti pericolosi e
aggiungeva ulteriori tensioni al suo stato mentale già precario. Bensaid contestò altresì il fatto che in Algeria avrebbe
potuto contare sull’olanzapina, il farmaco necessario per dominare i sintomi della sua malattia, ritenendo che altro
prodotto farmaceutico avrebbe compromesso il suo stato di salute. Inoltre, il ricorrente affermò che non poteva ottenere
alcuna prestazione di sicurezza sociale per pagare i farmaci che gli avrebbero prescritto e non avrebbe potuto avere
l’olanzapina in visita esterna dall’ospedale più vicino che si trovava a 75-80 chilometri dalla sua città, non possedendo la
sua famiglia un’automobile.
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Il Governo respinse le accuse del ricorrente, affermando che lo stesso soffriva di una malattia mentale i cui effetti
potevano essere durevoli indipendentemente dal fatto che l’interessato risiedesse nel Regno Unito o in Algeria; il
governo, inoltre, evidenziò che il ricorrente avrebbe potuto raggiungere di giorno in sicurezza l’ospedale di Blida e che,
secondo quando indicato dal professor Ridouth dell’ospedale in questione, avrebbe potuto beneficiare del farmaco
gratuitamente, se ricoverato, o avere diritto al rimborso in caso di visita esterna, se iscritto al sistema nazionale di
sicurezza sociale. Secondo il Governo era dunque da escludere che il ritorno in Algeria avrebbe esposto il ricorrente al
rischio di trattamenti contrari all’art. 3 della Convenzione.
Diritto:
Sulla violazione dell’art. 3 – Proibizione della tortura
La Corte Europea ricorda anzitutto che gli Stati contraenti, in virtù di un principio di diritto internazionale ben preciso, e
fatti salvi gli impegni assunti con i trattati internazionali, tra cu ila Convenzione, hanno diritto di controllare l'ingresso, il
soggiorno e l'espulsione degli stranieri. Quando esercitano il loro diritto di espulsione, tuttavia, essi devono tener
presente l'articolo 3 della Convenzione, che sancisce uno dei valori fondamentali di una società democratica. Per questo
motivo, la Corte ha ripetutamente sottolineato, nelle precedenti sentenze in materia di estradizione, espulsione o
allontanamento di persone verso paesi terzi, che l'articolo 3 vieta in termini assoluti la tortura, le pene o i trattamenti
inumani o degradanti, benché possa considerarsi sbagliato il comportamento del soggetto interessato (vedi, ad esempio,
la sentenza Ahmed c. Austria del 17 dicembre 1996 e la sentenza Chahal c. Regno Unito del 15 novembre 1996).
La Corte, quindi, afferma che detto principio trova applicazione anche in relazione all’espulsione del ricorrente,
sottolineando che lo stesso si trovava fisicamente nel Regno Unito dal 1989 e godeva in questo Stato delle cure mediche
e dell’assistenza per i disturbi mentali dal 1994-1995.
Secondo la Corte, benché l'articolo 3 venga frequentemente applicato nei casi in cui il rischio che la persona venga
sottoposta ad un trattamento vietato sia il risultato di atti intenzionali delle autorità pubbliche del Paese di destinazione,
data l'importanza fondamentale della norma, la stessa non può non venire in rilievo altresì quando detto rischio derivi da
fattori che non coinvolgono, direttamente o indirettamente, la responsabilità delle autorità pubbliche di tale Paese o che,
presi singolarmente, non violano le norme di questo articolo. In tali contesti, tuttavia, secondo la Corte deve procedersi
ad un esame rigoroso di tutte le circostanze del caso, compresa la situazione personale del richiedente nello Stato che lo
espelle (sentenza D. c. Regno Unito dal 2 maggio 1997).
La Corte passa, quindi, ad esaminare se vi è un rischio reale che l’espulsione del ricorrente sia contraria alle norme di
cui all'articolo3 inconsiderazione del suo stato di salute attuale.
La Corte osserva che il ricorrente può avere una ricaduta anche se rimane nel Regno Unito, dato che la sua malattia è di
lunga durata e richiede un monitoraggio costante e, ancora, che il ricorrente ha diritto a cure mediche anche in Algeria. Il
fatto che la situazione in questo Paese sia meno favorevole di quella riscontrabile nel Regno Unito non è determinante
dal punto di vista dell’art. 3 della Convenzione. La Corte, pertanto, ritiene che il rischio che il ricorrente, se rimpatriato in
Algeria, possa vedere il suo stato di salute deteriorarsi o possa non ricevere l’assistenza o le cure adeguate sia in gran
parte speculativo, così come gli argomenti relativi all'atteggiamento della sua famiglia, alle difficoltà di recarsi a Blida e
agli effetti che questi fattori possono avere sulla sua salute. La Corte rileva, altresì, che, dalle informazioni fornite dalle
parti, non sia chiaro se la situazione presente nella regione impedisca effettivamente di recarsi in ospedale; in ogni caso
ritiene che il ricorrente non sia un probabile bersaglio di atti terroristici. Secondo la Corte, inoltre, il fatto che la famiglia
del sig. Bensaid non possegga un’automobile non esclude la possibilità di organizzarsi in altro modo.
La Corte, in conclusione, pur ammettendo che lo stato di salute del sig. Bensaid sia grave, ritiene non sussistere, in
queste circostanze, il rischio concreto che la sua espulsione risulti incompatibile con le norme di cui all'articolo 3.
I giudici di Strasburgo, pertanto, escludono che l'esecuzione della decisione di rinviare il ricorrente in Algeria violi
l'articolo 3 della Convenzione.
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Secondo il giudice Bratza, che esprime opinione dissenziente, benché non sussistano nel caso di specie circostanze
eccezionali che consentano di ritenere che il rimpatriato in Algeria del ricorrente lo avrebbe esposto al rischio di un
trattamento contrario all’art. 3, preminenti ragioni umanitarie giustificherebbero una riconsiderazione delle decisione delle
Autorità nazionali di rinviare il ricorrente in Algeria.
Art. 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare
La Corte afferma, preliminarmente, che le azioni o decisioni dannose per l'integrità fisica o morale di una persona non
necessariamente pregiudicano il diritto al rispetto della vita privata, garantito dell'articolo 8.
Non è da escludere, tuttavia, che un trattamento, pur non rivestendo la gravità dei trattamenti vietati ai sensi dell'articolo
3, possa compromettere l'integrità fisica e morale fino a violare l'articolo 8 sotto l'aspetto della vita privata.
L’espressione vita privata è ampia e non si presta ad una definizione esaustiva. La salute mentale può essere
considerata una parte essenziale della vita privata. L'articolo 8 protegge, infatti, il diritto all’identità e allo sviluppo
personale e quello a stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani ed il mondo esterno. La conservazione della
stabilità mentale costituisce al riguardo un presupposto indispensabile per il godimento effettivo del diritto al rispetto della
vita privata.
Per quanto riguarda il caso di specie, la Corte ritiene che l’affermazione del ricorrente, secondo la quale il ritorno in
Algeria avrebbe rappresentato per la sua salute un più alto rischio di danno, sia basata su fattori in gran parte ipotetici, e
che non vi sia, dunque, alcuna prova circa la probabilità del realizzarsi di un trattamento inumano e degradante.
Non è accertato neppure che la sua integrità morale avrebbe subito un attacco di gravità tale da rientrare nell'articolo 8
della Convenzione. Anche a voler riconoscere che lo sconvolgimento che il ricorrente subirebbe a seguito della sua
espulsione dal Regno Unito, dove ha vissuto gli ultimi undici anni, attenti di per sé alla sua vita privata (tenuto conto
anche delle relazioni e del sostegno che ha ricevuto in questo paese),la Corte ritiene, tuttavia, che tale ingerenza
soddisfi i requisiti del secondo comma dell'articolo 8; in altre parole, è una misura "prevista dalla legge", volta a
proteggere il benessere economico del paese, la difesa dell’ordine e la prevenzione del crimine ed è "necessaria in una
società democratica" per questi scopi.
La Corte conclude, pertanto, che l'esecuzione della decisione di rinviare il ricorrente in Algeria non è in contrasto con
l’art. 8 della Convenzione.
Sulla violazione dell’art. 13 – Diritto ad un ricorso effettivo
La Corte, dopo aver riconosciuto la rilevanza, ai fini dell’art. 13, dell’affermazione del ricorrente circa la sussistenza, se
rimandato in Algeria, di un rischio di subire trattamenti disumani e degradanti, si pone la questione se l’interessato
avesse a sua disposizione un rimedio effettivo per contestare l'ordine di espulsione.
In precedenti sentenze (Vilvarajah ed altri c. Regno Unito e Soering c. Regno Unito)la Corte ha ritenuto che un ricorso
giurisdizionale costituisce un rimedio efficace per far valere un’eventuale violazione dell’art.3 in materia di espulsione e di
estradizione.
In relazione al caso di specie, la Corte ritiene che gli organi giurisdizionali inglesi possono effettivamente controllare la
legittimità delle decisioni prese dall’esecutivo nell'esercizio del suo potere discrezionale, sia in relazione alle norme
sostanziali che in relazione alle norme di procedura, e hanno la facoltà, se necessario, di annullarne le decisioni. La
Corte ha, quindi, riconosciuto che il giudice impegnato in tale controllo giurisdizionale è competente ad annullare l’ordine
di espulsione verso un paese dove l'interessato potrebbe essere esposto ad un grave rischio di trattamenti inumani e
degradanti.
La Corte esclude, inoltre, che detta procedura sia privata della sua efficacia per il fatto che il controllo viene effettuato
sulla base di criteri - irrazionalità ed arbitrarietà - applicati in materia di controllo giurisdizionale delle decisioni
amministrative.
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La Corte, in conclusione, osserva che la denuncia del ricorrente è stata esaminata dalla Corte di Appello, che aveva il
potere di concedergli ciò che richiedeva. Il fatto chela Corte d'Appello non abbia accolto la sua richiesta è del tutto
irrilevante, perché l'efficacia di un rimedio, ai fini dell'articolo 13, non dipende dalla certezza di un esito favorevole per il
richiedente.
La Corte, pertanto, esclude la violazione dell’art. 13, ritenendo che il ricorrente avesse disposto di un rimedio efficace per
far valere una eventuale violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione.
Informazioni aggiuntive
Tipo di decisione:Sentenza (Merito)
Emessa da:Camera
Stato convenuto:Regno Unito
Numero ricorso:44599/98
Data:06.05.2001
Articoli:3 ; 8 ; 13
Op. separate:Si
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło