46598/06

WyrokETPCz2009-01-15ECLI:CE:ECHR:2009:0115JUD004659806

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy państwo chorwackie naruszyło pozytywne obowiązki wynikające z art. 2 Konwencji, nie podejmując odpowiednich środków w celu ochrony życia M.T. i V.T. przed znanym zagrożeniem ze strony M.M., oraz czy zapewniło skuteczny środek odwoławczy w rozumieniu art. 13 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że władze chorwackie naruszyły materialny aspekt art. 2 Konwencji, ponieważ nie podjęły odpowiednich i rozsądnych środków w celu ochrony życia M.T. i V.T., mimo że były świadome realnego i bezpośredniego zagrożenia ze strony M.M. Wskazano na brak przeszukania mieszkania i pojazdu M.M. pomimo jego gróźb posiadania bomby, nieskuteczne zarządzanie obowiązkowym leczeniem psychiatrycznym M.M. w więzieniu oraz brak oceny ryzyka przed jego zwolnieniem. Trybunał podkreślił również systemowe braki w regulacjach dotyczących obowiązkowego leczenia psychiatrycznego, które ograniczały jego czas trwania do okresu kary pozbawienia wolności, uniemożliwiając skuteczną resocjalizację i ochronę społeczeństwa. W konsekwencji, nie było potrzeby odrębnego badania proceduralnego aspektu art. 2 ani art. 13.
Stan faktyczny
M.T. i M.M. mieli córkę V.T. M.M. wielokrotnie groził M.T. i V.T. bombą. M.T. złożyła skargę karną, co doprowadziło do aresztowania M.M. i skazania go na pięć miesięcy więzienia za groźby. Sąd nakazał obowiązkowe leczenie psychiatryczne w trakcie odbywania kary, ale sąd apelacyjny ograniczył je do czasu trwania kary. Po zwolnieniu M.M. zamordował M.T. i V.T., a następnie popełnił samobójstwo. Skarżący, rodzice i rodzeństwo M.T., zarzucili władzom chorwackim brak ochrony życia ofiar i brak skutecznego dochodzenia.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 2 Konwencji w jego aspekcie materialnym. 3. Uznaje, że nie ma potrzeby odrębnego badania skargi w aspekcie proceduralnym art. 2 Konwencji. 4. Uznaje, że nie ma potrzeby odrębnego badania skargi na podstawie art. 13 Konwencji. 5. Zasądza skarżącym wspólnie 40 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 1 300 EUR tytułem kosztów i wydatków. 6. Oddala pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CONSIGLIO D’EUROPA   CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO   PRIMA SEZIONE   BRANKO TOMAŠIĆ ET AL. c. CROAZIA   (Ricorso n. 46598/06)   SENTENZA   STRASBURGO   gennaio 2009   Questa sentenza diventerà definitiva nei casi stabiliti dall’art. 44 § 2 della   Convenzione. Essa può subire ritocchi di forma.   traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo   SENTENZA BRANKO TOMAŠIĆ ET AL. c. CROAZIA – OPINIONE   CONCORDANTE DEL GIUDICE NICOLAOU   Nel caso Branko Tomašic et al. c. Croazia,   La Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in una   Camera composta da:   Christos Rozakis, presidente,   Nina Vajić,   Anatoly Kovler,   Elisabeth Steiner,   Dean Spielmann,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, giudici,   e S. NIELSEN, Cancelliere di sezione,   Dopo aver deliberato in camera di consiglio l’11 dicembre 2008,   Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:   PROCEDURA   1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 46598/06) contro la Repubblica   di Croazia presentato alla Corte in virtù dell’art. 34 della Convenzione per   la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (« la   Convenzione ») da cinque cittadini croati, il Sig. Branko Tomašić, la Sig.ra   Ðurđa Tomašić, il Sig. Marko Tomašić, il Sig. Tomislav Tomašić e la   Sig.na Ana Tomašić (« i ricorrenti »), il 30 ottobre 2006.   2. I ricorrenti sono rappresentati da I. Bojić, avvocato del foro di   Zagabria. Il Governo croato («il Governo») è rappresentato dal suo Agente,   Š. Stažnik.   3. Il 7 maggio 2007 la Corte ha deciso di informare il Governo del   ricorso. Sulla base delle disposizioni dell’art. 29 § 3 della Convenzione,   essa ha deciso di esaminare il merito del ricorso contestualmente alla sua   ricevibilità.   FATTO   I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO   4. I ricorrenti sono nati nel 1956, 1963, 1985, 1995 e 2001   rispettivamente e vivono a Čakovec. Il primo ed il secondo ricorrente sono   marito e moglie ed i ricorrenti dal terzo al quinto sono loro figli.   5. Nel 2004 M.T., figlia del primo e del secondo ricorrente e sorella dei   ricorrenti dal terzo al quinto, ha iniziato una relazione con un certo M.M. I   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA BRANKO TOMAŠIĆ ET AL. c. CROAZIA – OPINIONE   CONCORDANTE DEL GIUDICE NICOLAOU   due hanno cominciato a vivere insieme ai ricorrenti nella loro casa. Il 1°   marzo 2005 essi hanno avuto una bambina, V.T. Dopo poco M.M. ha avuto   una serie di litigi con i membri della famiglia e spesso ha minacciato   verbalmente M.T., il che ha portato al suo abbandono della casa nel luglio   del 2005. Il 4 gennaio 2006 il Centro di assistenza sociale di Čakovec   Centar za socijalnu skrb Čakovec – di seguito «il Centro di assistenza») ha   compilato un rapporto con il Dipartimento di polizia Međimurje (Policijska   uprava međimurska) che stabiliva, tra l’altro, che il 2 gennaio 2006 M.M. si   era recato al Centro e aveva dichiarato di avere una bomba e che la avrebbe   «lanciata contro la sua ex moglie [ossia M.T.] e la figlia».   6. Il 5 gennaio 2006 M.T. ha presentato una denuncia penale presso la   Procura di Stato di Čakovec contro M.M. Essa sosteneva che in varie   occasioni dal luglio del 2005 M.M. si era recato presso la casa dei suoi   genitori dove anch’ella viveva con sua figlia e aveva minacciato di uccidere   lei e sua figlia con una bomba a meno che non avesse acconsentito a   ritornare con lui. Egli le aveva anche spesso telefonato ed inviato messaggi   SMS con il cellulare ripetendo le stesse minacce.   7. Il 3 febbraio 2006 M.M. è stato arrestato a seguito dell’avvio, il 27   gennaio 2006, del procedimento penale contro di lui presso la Corte   municipale di Čakovec (Općinski sud u Čakovcu). Un parere psichiatrico   reso durante il procedimento sosteneva che il 2 gennaio 2006 M.M. aveva   dichiarato di fronte agli impiegati del Centro di assistenza di avere una   bomba e che le sue minacce erano serie. Egli aveva ripetuto la stessa   dichiarazione il 19 gennaio 2006 di fronte agli agenti di polizia del   Dipartimento di polizia di Međimurje. Le parti rilevanti delle conclusioni   della perizia stabiliscono:   “1. L’imputato M.M. è una persona che soffre di profondi disturbi della personalità   etiologicamente collegati ad un innato malfunzionamento del cervello ed alle   circostanze pedagogiche altamente sfavorevoli della sua infanzia. Diagnosi: disturbo   misto della personalità …   2. Nel contesto di detto disturbo della personalità la reazione dell’imputato ad una   situazione problematica era un meccanismo di difesa inadeguato e patologico con idee   eclatanti e relative azioni. Tali idee eclatanti non si configurano come malattia   mentale.   3. Non ho riscontrato elementi di malattia mentale innata permanente o temporanea,   capacità intellettuale ridotta o epilessia che potrebbero essere collegate ai reati di cui è   accusato l’imputato.   4. Egli non è dipendente da alcool, droghe o altre sostanze …   5. Alla luce di quanto affermato ai punti 1, 2 e 3 ed alla luce di tutte le altre   informazioni ad oggi raccolte collegate ai reati, ritengo che la sua capacità di   controllare volontariamente e comprendere il significato e le conseguenze delle sue   azioni erano ridotte tempore criminis, ma che egli non era pienamente privo di   qualsiasi responsabilità.   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA BRANKO TOMAŠIĆ ET AL. c. CROAZIA – OPINIONE   CONCORDANTE DEL GIUDICE NICOLAOU   6. È altamente probabile che egli ripeterà gli stessi o simili reati. Al fine di evitarlo,   raccomando che la corte, oltre alle altre misure, ordini un trattamento psichiatrico   obbligatorio con un approccio prevalentemente psicoterapeutico per fare in modo che   egli sviluppi capacità di risolvere situazioni di vita complesse in modo più   costruttivo.”   8. Il 15 marzo 2006 la Corte municipale ha ritenuto M.M. colpevole di   avere minacciato M.T. in varie occasioni nel periodo tra luglio ed il 30   dicembre del 2005 sia dinanzi alla casa della sua famiglia che nel   parcheggio vicino al cimitero della città quando M.T. era sola. Egli la aveva   minacciata urlando di uccidere lei, se stesso e la bambina con una bomba; al   Centro di assistenza il 2 gennaio 2006 aveva affermato che le sue minacce   erano serie, che egli aveva davvero una bomba e che avrebbe ucciso se   stesso e la bambina con una bomba il giorno del suo primo compleanno, il 1   marzo 2006. Egli fu condannato a cinque mesi di reclusione e fu ordinata   una misura di sicurezza consistente nel trattamento psichiatrico obbligatorio   durante la sua carcerazione e dopo, se necessario. Nell’ordinare il   trattamento psichiatrico per l’imputato la corte si era basata completamente   sulle conclusioni della perizia psichiatrica. La parte rilevante della sentenza   statuisce:   “... per tutto il periodo in questione l’imputato aveva detto alla vittima che avrebbe   gettato una bomba contro se stesso e la loro bambina nonché contro di lei [la vittima]   se si fosse trovata nei paraggi. Questi eventi sono giunti ad una crisi decisiva il 30   dicembre. L’imputato non si è astenuto dal parlare della bomba né di fronte agli   impiegati del Centro di assistenza né di fronte alla polizia. Inoltre, egli ha affermato   dinanzi alla polizia che avrebbe fatto saltare in aria se stesso e la bambina con una   bomba il giorno del compleanno di quest’ultima. Quindi, non c’è dubbio che sia la   vittima che i testimoni avessero inteso queste minacce come serie … Per cui i timori   della vittima per la sua sicurezza e per quella di sua figlia erano fondati …   … ... tutte le condizioni per ordinare una misura di sicurezza [di trattamento   psichiatrico obbligatorio] sono state rispettate dato che l’accusato ha commesso un   crimine mentre la sua capacità di intendere era ridotta ed è probabile che egli ripeta lo   stesso crimine o uno simile. È necessario ordinare il trattamento psichiatrico   obbligatorio durante la sua detenzione e dopo il suo rilascio. Detto trattamento avrà un   approccio prevalentemente psicoterapeutico, come raccomandato dagli esperti, per   fare in modo che [il ricorrente] affronti situazioni di vita complesse in modo più   costruttivo.”   9. Il 28 aprile 2006 la Corte della Contea di Čakovec (Županijski sud u   Čakovcu) ha ridotto la misura di sicurezza alla durata della pena detentiva di   M.M. ed ha confermato la restante parte della sentenza. La parte rilevante   della sentenza prevede:   “... non c’è dubbio che frequenti minacce di omicidio con … una bomba avrebbero   dovuto essere intese come serie ad un esame obiettivo e che [tali minacce] avrebbero   causato un reale senso di inquietudine, timore ed ansia in una persona media, in   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA BRANKO TOMAŠIĆ ET AL. c. CROAZIA – OPINIONE   CONCORDANTE DEL GIUDICE NICOLAOU   particolare in una situazione in cui la vittima conosce l’esecutore quale persona   aggressiva senza controllo, come nel caso della vittima nel caso di specie.   Non c’è neppure dubbio che … le minacce dell’accusato sono state reiterate per un   periodo di sei mesi nei quali la vittima ha temuto, date le continue minacce, non solo   per la sua sicurezza ma anche per la sicurezza ed il benessere della sua bambina che a   quel tempo non aveva nemmeno un anno. La vittima si trovava quindi senza dubbio in   una situazione difficile e non invidiabile temendo ogni giorno per la sua vita e per   quella di sua figlia, come confermato non solo nella sua testimonianza ma anche dal   fatto che ha cercato assistenza presso le autorità competenti [quali] la polizia, il   Centro di assistenza sociale e il Procuratore di Stato.   … Nell’esaminare … la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 379 paragrafo 1 (2) del   Codice di procedura penale questa corte d’appello ha stabilito che la corte di prima   istanza ha violato le disposizioni prescritte dalla legge a svantaggio dell’accusato   quando ha ordinato che una misura di trattamento psichiatrico obbligatorio dovesse   continuare dopo la scarcerazione dell’accusato, il che è in contrasto con l’art. 75 del   Codice penale in base al quale il trattamento psichiatrico obbligatorio può durare   finché persstono le ragioni per la sua applicazione ma non più della durata della   carcerazione.   ...   … questa corte non concorda con le argomentazioni dell’accusato che nel suo caso   lo scopo della punizione sarebbe stato raggiunto attraverso una sentenza sospensiva,   specialmente in considerazione del fatto che il ricorrente … non aveva mostrato   alcuna autocritica in merito alle sue azioni o alcun sentimento di rimorso per quanto   aveva detto …”   10. M.M. ha scontato la sua pena presso il carcere di Varaždin ed è stato   rilasciato il 3 luglio 2006. Il 15 agosto 2006 egli ha sparato a M.T., a sua   figlia V. T. e a se stesso. Prima dello sparo era stato visto dal vicino di M.T.   portare un fucile automatico e lasciare la sua bicicletta nel bosco adiacente.   Il vicino aveva immediatamente chiamato la polizia. La polizia era arrivata   sulla scena veni minuti dopo, proprio dopo il tragico evento.   11. Il 15 agosto 2006 la polizia ha interrogato il vicino di M.T., I.S., che   aveva visto M.M. avvicinarsi alla casa di M.T. immediatamente prima   dell’evento critico. Su richiesta della polizia, il 17 agosto 2006 un giudice   investigativo della Corte della Contea di Varaždin ha emesso un mandato di   perquisizione dell’appartamento e dell’automobile di un certo M.G. che era   sospettato di aver procurato armi a M.M. Il mandato fu eseguito lo stesso   giorno, ma non fu stabilito alcun collegamento tra M.G. e le armi usate da   M.M. Il giudice istruttore non fece altro nel caso in questione.   12. Il 18 agosto 2006 la polizia ha presentato un rapporto alla Procura di   Stato della Contea di Čakovec in cui erano indicate nel dettaglio le   circostanze del tragico evento.   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA BRANKO TOMAŠIĆ ET AL. c. CROAZIA – OPINIONE   CONCORDANTE DEL GIUDICE NICOLAOU   13. Il 28 novembre 2006 la Procura di Stato ha deciso il non luogo a   procedere nei confronti della denuncia penale contro M.M. per l’omicidio di   M.T. e di V.T. sulla base del fatto che egli era morto. Non è chiaro chi   avesse presentato quella denuncia, ma una copia di questa decisione fu   mandata ai ricorrenti. In una lettera dello stesso giorno la Procura di Stato   chiese al Dipartimento di polizia di Međimurje di raccogliere tutte le   informazioni relative al trattamento psichiatrico ricevuto da M.M. presso il   carcere di Varaždin. La parte rilevante del rapporto redatto il 13 dicembre   dalle autorità carcerarie di Varaždin sancisce:   “M.M. era stato tenuto in detenzione dopo l’appello presso il carcere di Varaždin   dal 3 febbraio al 22 maggio 2006 dove fu mandato per scontare la sua pena detentiva   … che ebbe fine il 3 luglio 2006.   Un esame psichiatrico di M.M. condotto durante la sua permanenza in detenzione ha   mostrato che egli soffriva di un disordine misto della personalità che derivava da un   innato malfunzionamento del cervello e da circostanze pedagogiche sfavorevoli della   sua infanzia. Nella stessa opinione l’esperto psichiatra raccomandava che fosse   ordinato un trattamento psichiatrico obbligatorio con un approccio prevalentemente   psicoterapeutico per fare in modo [che M.M.] sviluppasse capacità di risolvere   situazioni di vita complesse in modo più costruttivo.”   Mentre M.M. scontava la sua pena detentiva, fu previsto un trattamento intensivo   consistente in sedute di conversazioni individuali, in base al programma individuale di   custodia. Egli raramente si recava alle sedute di sua spontanea volontà e gli fu, quindi,   chiesto di farlo da parte dello staff, [al fine di soddisfare] la necessità di trattamento.   … Mentre si trovava in carcere, M.M. vide il medico cinque volte, talora di sua   spontanea volontà, talaltra su richiesta del dottore. Egli non insisteva sulla sua terapia   psichiatrica e quindi il suo trattamento si basò, come raccomandato dall’esperto, su un   trattamento psicoterapeutico intensivo da parte dello staff, del direttore del carcere e   di altri che gli parlavano. Egli era una persona molto introversa, quindi la sua vera   personalità non poteva essere compresa in condizioni di detenzione o di   incarceramento.”   14. L’11 dicembre 2006 il Dipartimento di polizia di Međimurje ha   interrogato il direttore del carcere di Varaždin, P.L. La parte rilevante di un   rapporto sull’interrogatorio redatto il 2 dicembre 2006 stabilisce:   “Il summenzionato è il direttore del carcere di Varaždin e dichiara che M.M. ha   scontato la sua pena detentiva nel carcere di Varaždin dal 3 febbraio al 3 luglio 2006   … Mentre si trovava in carcere, M.M. è stato sottoposto a trattamento psichiatrico in   ottemperanza a quanto indicato nel parere e nelle raccomandazioni dell’esperto. Il   trattamento è stato basato su un trattamento psicoterapeutico intensivo di M.M.   consistente in sessioni di conversazioni tra M.M. e lo staff del carcere, lui stesso [il   direttore] ed il medico del carcere. Nel corso del trattamento M.M. non ha ricevuto né   ha chiesto terapie farmacologiche. È stato inoltre stabilito che M.M. era una persona   molto introversa che non voleva cooperare nel corso del trattamento.   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA BRANKO TOMAŠIĆ ET AL. c. CROAZIA – OPINIONE   CONCORDANTE DEL GIUDICE NICOLAOU   Durante la sua permanenza in carcere M.M. ha visto il medico del carcere cinque   volte in occasione di altri problemi, ossia di malattia.   Egli inoltre ritiene che non ci sono regole interne sull’esecuzione di misure di   sicurezza e che tutto il trattamento è svolto in base alla Legge sull’esecuzione delle   sentenze di condanna a pene detentive.”   15. Secondo il Governo, dato che non era stato riscontrato nessun errore   da parte delle persone incaricate dell’esecuzione della condanna detentiva e   della misura di sicurezza di M.M., l’indagine si poteva ritenere conclusa,   sebbene nessuna decisione formale fosse stata a tale scopo adottata.   16. Il rapporto medico del carcere relativo ad M.M., presentato dal   Governo, non menziona alcun trattamento psichiatrico o psicoterapeutico.   17. Il 6 novembre 2006 i ricorrenti hanno presentato alla Procura di   Stato una proposta di soluzione richiesta di risarcimento per i danni non   pecuniari collegati alla morte di M.T. e di V.T. Essi sostenevano che le   autorità competenti non avevano preso misure adeguate a protezione delle   vite di M.T. e di V.T. e che le indagini sulla loro morte erano state   inadeguate. Essi chiedevano 1.105.000 kune croate (HRK) come   risarcimento e 13.481 HRK per le spese. Essi non hanno ricevuto risposta.   In base alla sezione 186(a) del Codice di procedura civile, laddove siffatta   richiesta venga rigettata o non sia presa alcuna decisione entro tre mesi dalla   sua presentazione, la persona interessata può intraprendere un’azione presso   il giudice competente. I ricorrenti non hanno intrapreso un’azione civile.   II. LA NORMATIVA E LA PRATICA INTERNE RILEVANTI   18. L’art. 21 della Costituzione (Ustav Republike Hrvatske, Gazzette   Ufficiali nn. 56/1990, 135/1997, 8/1998, 113/2000, 124/2000 e 28/2001)   stabilisce:   «Ogni essere umano ha diritto alla vita.   …»   19. La parte rilevante dello Statuto della Corte costituzionale (Ustavni   zakon o Ustavnom sudu, Gazzetta Ufficiale n. 29/2002) prevede:   Sezione 38   «Ognuno ha il diritto di chiedere l’apertura di un procedimento per la revisione   costituzionale delle leggi …»   Sezione 55   «(1) La Corte costituzionale può annullare una legge o le sue disposizioni se   riscontra che sono incompatibili con la Costituzione …»   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA BRANKO TOMAŠIĆ ET AL. c. CROAZIA – OPINIONE   CONCORDANTE DEL GIUDICE NICOLAOU   20. La parte rilevante dell’art. 75 del Codice penale (Kaznenei zakon   Republike Hrvatske, Gazzette Ufficiali nn. 110/1997, 28/1998, 50/2000,   129/2000, 51/2001, 11/2003 e 105/2004) prevede:   «La misura di sicurezza consistente in un trattamento psichiatrico obbligatorio può   essere imposta solo riguardo all’esecutore che, al momento in cui ha commesso il   crimine, aveva una capacità notevolmente limitata [e] laddove vi sia il rischio che i   fattori che hanno determinato l’insorgere dello stato [di capacita limitata] potrebbero   stimolare la futura commissione di un altro crimine.   La misura di sicurezza consistente in un trattamento psichiatrico obbligatorio può   essere imposta, alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, durante   l’esecuzione di una pena detentiva, al posto di una pena detentiva o insieme alla   sospensione della pena.   Il trattamento psichiatrico obbligatorio può essere imposto fintanto che le condizioni   per la sua applicazione sussistono, ma [non dovrà] in ogni caso superare i termini   della detenzione. … Il trattamento psichiatrico obbligatorio non dovrà in nessun caso   superare i tre anni.   …»   21. Le disposizioni rilevanti del Codice di procedura penale (Zakon o   kaznenom postupku, Gazzette Ufficiali nn. 110/1997, 27/1998, 58/1999,   112/1999, 58/2002, 143/2002, 63/2002, 62/2003 e 115/2006) prevedono:   Articolo 174(2)   «Al fine di … decidere se avviare un’indagine … il Procuratore di Stato dovrà   ordinare alla polizia di raccogliere le informazioni necessarie e prendere altre misure   relative al crimine [in questione] con l’obiettivo di identificare il responsabile …»   Articolo 177   «Se c’è il sospetto che è stato commesso un crimine passibile di processo pubblico,   la polizia prenderà le misure necessarie al fine di identificare il responsabile … e   raccogliere tutte le informazioni di eventuale rilevanza per la conduzione del processo   penale …»   Articolo 187   «(1) Un’indagine sarà aperta contro un particolare individuo se vi sia sospetto che   egli o ella abbia commesso un crimine.   (2) Durante l’indagine dovranno essere raccolte le prove e le informazioni   necessarie a decidere se un’accusa debba essere avanzata o se il procedimento debba   essere interrotto …»   22. Le disposizioni rilevanti della Legge sulle obbligazioni civili (Zakon   o obveznim odnosima, Gazzetta Ufficiale n. 35/2005) prevedono:   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA BRANKO TOMAŠIĆ ET AL. c. CROAZIA – OPINIONE   CONCORDANTE DEL GIUDICE NICOLAOU   Sezione 19   «(1) Ogni persona giuridica ed ogni persona fisica ha il diritto al rispetto della   propria integrità personale alle condizioni indicate dalla presente Legge.   (2) Il diritto al rispetto della propria identità personale nel senso di cui alla presente   Legge include il diritto alla vita, al benessere fisico e mentale, alla buona reputazione   e onore, il diritto ad essere rispettato, il diritto al rispetto per il proprio nome e per la   privacy della propria vita personale e familiare, la libertà et alia.   …»   Sezione 1100   «(1) Laddove un tribunale lo ritenga giustificabile, in considerazione della gravità di   una violazione del diritto al rispetto dell’integrità personale e delle circostanze   particolari del caso, potrà riconoscere il risarcimento del danno non pecuniario, a   prescindere dal risarcimento del danno pecuniario o del fatto che suddetto danno ci sia   stato.   …»   Sezione 1101   «(1) Nel caso di morte o di invalidità particolarmente grave di un individuo il diritto   al risarcimento dei danni non pecuniari viene assegnato ai membri più prossimi della   sua famiglia (coniuge, figli e genitori).   (2) Il risarcimento di tali danni può essere assegnato ai fratellastri, ai nonni, ai nipoti   ed al coniuge di fatto laddove questi individui ed il deceduto vivevano   permanentemente nella stessa abitazione.   …»   23. La Sezione 13 della Legge sull’amministrazione dello Stato (Zakon   o ustrojstvu državne uprave, Gazzette Ufficiali nn. 75/1993, 48/1999,   15/2000 e 59/2001) stabilisce:   «La Repubblica di Croazia risarcisce il danno causato ad un cittadino, ad una   persona giuridica o ad altra parte da una condotta illecita o errata da parte di un   organo dell’amministrazione dello Stato, di un organo locale di autogoverno o   amministrazione …»   24. La parte rilevante della sezione 186(a) della Codice di procedura   civile (Zakon o parničnom postupku, Gazzette Ufficiali nn. 53/91, 91/92,   58/93, 112/99, 88/01 e 117/03) prevede:   «Una persona che intenda intentare una causa civile contro la Repubblica di Croazia   deve previamente presentare una richiesta di composizione presso il competente   ufficio della la Procura di Stato.   … Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA BRANKO TOMAŠIĆ ET AL. c. CROAZIA – OPINIONE   CONCORDANTE DEL GIUDICE NICOLAOU   Laddove la richiesta venga rigettata o non sia presa alcuna decisione nei tre mesi   successivi alla sua presentazione, la persona coinvolta può avviare un’azione presso il   tribunale competente.   …»   25. Le disposizioni rilevanti della Legge sull’esecuzione delle sentenze   di condanna a pene detentive (Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Gazzette   Ufficiali nn. 128/1999 e 190/003) stabiliscono:   SCOPO DI UNA PENA DETENTIVA   Sezione 2   «Lo scopo principale di una pena detentiva, oltre al trattamento umano ed al rispetto   dell’integrità personale dell’individuo che sconta una pena detentiva, … è lo sviluppo   della sua capacità di vivere dopo il rilascio in ottemperanza alle leggi ed alle   consuetudini della società.»   PREPARAZIONE AL RILASCIO ED ASSISTENZA DOPO IL RILASCIO   Sezione 13   «Durante l’esecuzione della condanna alla detenzione un penitenziario o un carcere,   insieme alle istituzioni e ad altre entità incaricate dell’assistenza dopo il rilascio,   devono assicurare la preparazione del detenuto al suo rilascio [dal carcere].»   PRGRAMMI INDIVIDUALI PER L’ESECUZIONE DI UNA CONDANNA ALLA   DETENZIONE   Sezione 69   (1) Il programma individuale per l’esecuzione di una pena detentiva (di seguito «il   programma di esecuzione») consiste in una combinazione di attività e misure di tipo   pedagogico, lavorative, relative al tempo libero, alla salute, psicologiche e connesse   con la sicurezza allo scopo di organizzare il tempo trascorso in carcere secondo i tratti   caratteristici ed i bisogni del detenuto e sulla base delle possibilità offerte dallo   specifico penitenziario o carcere. Il programma di esecuzione è concepito per   rispondere agli scopi della pena detentiva di cui alla sezione 7 della presente Legge.   (2) Il programma di esecuzione sarà definito dal direttore del carcere su proposta di   un team di esperti del penitenziario o del carcere …   (3) Il programma di esecuzione conterrà informazioni sulle … procedure speciali   (… assistenza psicologica e psichiatrica … misure speciali di sicurezza …)   …»     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA BRANKO TOMAŠIĆ ET AL. c. CROAZIA – OPINIONE   CONCORDANTE DEL GIUDICE NICOLAOU   TUTELA DELLA SALUTE   Sezione 103   «(1) Ai detenuti saranno forniti trattamenti medici e cure regolari per la loro salute   fisica e mentale …»   26. La Sezione 22 della Legge sul Procuratore di Stato (Zakon o   državnom odvjetništvu, Gazzetta Ufficiale 75/1995) prevede:   «(1) La Procura di Stato è competente a compensare le spese legali di   rappresentanza dinanzi alle corti e ad altri organi competenti in base al regolamento   sull’onorario degli avvocati …   (2) I fondi ottenuti come spese legali di rappresentanza gravano sul bilancio dello   Stato.»   27. Riguardo al processo civile per danni il Governo ha presentato varie   decisioni della Corte suprema in cui era espressa la sua opinione in merito   alla responsabilità dello Stato per danni causati dalle autorità   amministrative.   Le parti rilevanti della decisione n. Rev 2203/1991-2 del 30 dicembre   stabiliscono:   «Gli impiegati del Penitenziario aperto V.-P. e della Prigione di Stato L. hanno   causato il danno in questione attraverso la loro condotta illegale ed erronea   permettendo a D.P. di scappare dal penitenziario anziché prevenire la sua evasione   attraverso l’uso della forza se necessario (sezioni 175 e 176, par. 10, della Legge di   esecuzione delle sanzioni penali e per illeciti minori, Gazzette Ufficiali nn. 21/74 e   39/74).   L’esecuzione di una sentenza, ed in particolare l’esecuzione di una condanna   detentiva, risponde allo scopo punitivo definito per legge che include, tra l’altro,   prevenire che il responsabile commetta un [altro] crimine limitando la sua libertà di   movimento. Nelle circostanze del presente caso gli impiegati dei suddetti penitenziari,   per il comportamento dei quali il convenuto [lo Stato] è responsabile, hanno mancato   di [prevenire l’evasione] di un condannato che ha poi ripetuto lo stesso atto di   violenza (in circostanze anche più gravi) del crimine per il quale era stato condannato   e messo in carcere … Il fatto che egli abbia commesso un reato di rapina e causato   danni al ricorrente ed a numerose altre persone attraverso atti di violenza durante la   sua evasione mostra che egli è un pericolo per la società e che si sarebbe dovuto   impedire che commettesse crimini tenendolo in carcere. Lo stesso emerge dalla sua   fedina penale …   Quindi, nel caso in questione c’è un collegamento giuridicamente rilevante tra la   condotta illegale ed erronea degli impiegati del convenuto, l’evasione e le azioni   dannose ... che tutte insieme concorrono alla responsabilità del convenuto.»   La parte rilevante della decisione n. Rev 186/04-2 del 10 gennaio 2006   stabilisce:   «Ai sensi della sezione 13 della Legge sull’amministrazione dello Stato (Gazzette   Ufficiali nn. 75/93, 48/99, 15/00 e 59/01) la Repubblica di Croazia è obbligata a     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA BRANKO TOMAŠIĆ ET AL. c. CROAZIA – OPINIONE   CONCORDANTE DEL GIUDICE NICOLAOU   risarcire il danno derivante dalla condotta illegale o erronea degli organi   dell’amministrazione dello Stato, degli enti locali di autogoverno   amministrazione …   e di   … Un comportamento o un’omissione che siano contrari alla legge o ad ogni altro   regolamento si configura quale atto illecito … se vi sia l’intento di causare danno ai   diritti o agli interessi di terzi o accettarne le conseguenze.»   28. I ricorrenti hanno presentato varie decisioni della Corte suprema   relative alla stessa questione.   La parte rilevante della decisione n. Rev 713/1998 del 13 settembre 2000   stabilisce:   « Un comportamento o un’omissione che siano contrari alla legge o ad ogni altro   regolamento si configura quale atto illecito se vi sia l’intento di causare danno ai   diritti o agli interessi di terzi o accettarne le conseguenze. Lo stesso vale per un   comportamento o ad una mancanza di agire, contrari al modo di agire comune o   prescritto, che si configurino quali comportamenti erronei.»   La parte rilevante della decisione Rev 218/04-2 del 27 ottobre 2004   stabilisce:   «La denuncia del ricorrente per danni contro la Repubblica di Croazia è giustificata   solo laddove le condizioni stabilite per legge siano soddisfatte, in particolare il danno   sia conseguenza di una condotta illecita o erronea di una persona o di un organo   pubblico. Condotta illecita significa agire contro la legge o ogni altro regolamento o   omettere di applicare un regolamento con l’intento di causare un danno ad una   persona terza o accettarne le conseguenze. Condotta erronea è un atto o un’omissione   contraria al modo comune o prescritto di agire e dal quale si può concludere che c’è   stato l’intento di causare danno ai diritti e agli interessi di terzi o accettarne le   conseguenze»   La parte rilevante della decisione n. Rev 730/04-2 del 16 novembre 2005   stabilisce:   «… condotta illecita significa agire contro la legge o omettere di applicare   disposizioni normative con l’intento di causare un danno ad una persona terza o   accettarne le conseguenze. Condotta erronea è un atto o un’omissione contraria al   modo comune o prescritto di agire … L’onere della prova è a carico del ricorrente. …   Il ricorrente che lamenta il danno è obbligato a dimostrare l’esistenza del danno, un   atto dannoso da parte del convenuto (in questo caso la condotta illecita o erronea degli   organi dell’Amministrazione dello Stato ai sensi della sezione 13 della Legge   sull’amministrazione dello Stato) ed un nesso causale tra l’atto dannoso ed il danno   effettivo. »   La parte rilevante della decisione n. Rev 257/06-2 del 18 maggio 2006   stabilisce:   «Lo scopo della sezione 13 della Legge sull’amministrazione dello Stato è [rendere]   lo Stato responsabile dei danni causati dall’agire scientemente contro la legge con   l’intento di causare danno ad altri.»     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA BRANKO TOMAŠIĆ ET AL. c. CROAZIA – OPINIONE   CONCORDANTE DEL GIUDICE NICOLAOU   DIRITTO   I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART.   CONVENZIONE   DELLA   29. I ricorrenti hanno presentato una doppia denuncia ai sensi dell’art. 2   della Convenzione. Essi affermano in primo luogo che lo Stato ha mancato   di rispettare il suo obbligo positivo al fine di prevenire la morte di M.T. e di   V.T. ed in secondo luogo che lo Stato ha mancato di condurre un’indagine   approfondita sulla possibile responsabilità dei suoi agenti per la morte di   M.T. e di V.T.   L’art. 2 della Convenzione stabilisce:   «1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere   intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale   pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale   pena.   2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il   risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:   (a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;   (b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona   regolarmente detenuta;   (c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un’insurrezione.»   A. Sulla ricevibilità   Argomenti delle parti   30. Il Governo sostiene che i ricorrenti avevano vari mezzi di ricorso a   disposizione che non hanno esaurito. In primo luogo, non hanno presentato   una denuncia penale contro chiunque ritenessero responsabile della morte di   M.T. e di V.T., cosa che li avrebbe messi in grado di presentare prove e di   proporre le misure investigative da intraprendere. Se lo avessero fatto, la   competente Procura di Stato avrebbe presentato una decisione motivata   sulla loro denuncia. Anche se tale denuncia fosse stata rigettata, i ricorrenti   avrebbero potuto far continuare il processo penale su loro mozione.   31. In secondo luogo, i ricorrenti avrebbero potuto avviare un’azione   civile di risarcimento contro lo Stato ai sensi delle sezioni 1100 e 1101 della   Legge sulle obbligazioni civili e ai sensi della Convenzione, che è   direttamente applicabile in Croazia.     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA BRANKO TOMAŠIĆ ET AL. c. CROAZIA – OPINIONE   CONCORDANTE DEL GIUDICE NICOLAOU   32. Infine, il fatto che la responsabilità dello Stato sussista solo laddove   sia provato un nesso causale tra un atto dannoso ed il danno effettivo è un   principio universalmente accettato di responsabilità per danno non specifico   dell’ordinamento giuridico croato.   33. I ricorrenti sostengono che in base al diritto interno i ricorrenti dal   terzo al quinto non hanno diritto a pretendere il risarcimento per la morte di   V.T. Un’azione civile per il risarcimento da parte dello Stato, che è   probabilmente aperta a tutti i ricorrenti relativamente alla morte di M.T. e al   primo e al secondo ricorrente relativamente alla morte di V.T. non avrebbe   avuto esito positivo. Il motivo è che sarebbe stato impossibile dimostrare i   requisiti stabiliti dalla Corte suprema, in particolare, che gli atti delle   autorità responsabili fossero stati illeciti e che avessero agito con   l’intenzione di causare danni a terzi o che almeno ne avessero accettato le   conseguenze. Inoltre, se essi avessero perso, avrebbero dovuto sopportare le   spese legali di rappresentanza dello Stato nel processo tenuto dalla Procura   di Stato, cui sono dovute le spese stabilite nel Tariffario degli Avvocati. In   base agli standard della giurisprudenza della Corte suprema, i ricorrenti   avrebbero potuto pretendere circa 800.000 HRK a titolo di risarcimento.   Dato che le spese legali di rappresentanza dello Stato avrebbero dovuto   essere definite in base al valore della denuncia, sarebbero ammontate a circa   80.000 HRK. Tali spese, quindi, avrebbero ecceduto il reddito annuale   congiunto dei ricorrenti, che è di circa 14.000 HRK, dato che il solo   membro della famiglia che vive nella stessa casa ad avere un reddito è il   primo ricorrente. In considerazione del fatto che le loro possibili denunce   non avevano prospettive di successo, il rischio di dover sostenere le spese   per l’onorario del Procuratore di Stato, dalle quali non avevano diritto di   esenzione, era molto alto. Sostenere questi costi li avrebbe rovinati   finanziariamente, il che spiega perché non avevano avviato un’azione civile   contro lo Stato.   34. Con riferimento all’obiezione del Governo secondo la quale   avrebbero dovuto presentare una denuncia penale contro le persone che   ritenevano responsabili per la morte dei loro parenti prossimi, i ricorrenti   sostengono che tutte le informazioni a loro disposizione erano note anche   alle autorità dello Stato competenti e che in tali circostanze era dovere delle   autorità fare passi appropriati nell’indagare sulla morte di M.T. e di V.T.   La valutazione della Corte   35. La Corte sostiene che lo scopo dell’art. 35 è fornire agli Stati   contraenti l’opportunità di prevenire o di porre rimedio alle violazioni   presunte a loro carico prima che tali accuse siano presentate alle istituzioni   della Convenzione. Di conseguenza, gli Stati sono dispensati dal rispondere   per le loro azioni di fronte ad un istituto internazionale prima di avere avuto   l’opportunità di rimettere le questioni a posto attraverso il proprio sistema   giuridico interno. Il ruolo dell’esaurimento dei ricorsi interni di cui all’art.     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA BRANKO TOMAŠIĆ ET AL. c. CROAZIA – OPINIONE   CONCORDANTE DEL GIUDICE NICOLAOU   della Convenzione richiede che il ricorrente abbia presentato normale   ricorso con riferimento ai ricorsi afferenti le presunte violazioni e che al   contempo siano disponibili e sufficienti. L’esistenza di siffatti mezzi di   ricorso deve essere sufficientemente certa non solo in teoria, ma anche in   pratica, altrimenti essi non soddisfano i requisiti di accessibilità e di   efficacia; spetta allo Stato convenuto stabilire se queste varie condizioni   sono soddisfatte (v. caso Selmouni c. Francia [GC], n. 25803/94, §§ 74 e   75, ECHR 1999-V).   36. L’art. 35 prevede una distribuzione dell’onere della prova. Spetta al   Governo che sostiene il non esaurimento convincere la Corte che il mezzo   di ricorso era effettivo e disponibile in teoria e in pratica al momento   opportuno, ossia, che era accessibile, che era in grado di fornire riparazione   in riferimento alle denunce invocate ed offriva ragionevoli prospettive di   successo (v. caso Akdivar et al. c. Turchia, 16 settembre 1996, Raccolta   delle sentenze e decisioni 1996-IV, § 68).   37. La Corte evidenzierebbe che l’applicazione di questa disposizione   deve tenere conto del contesto. Invero, essa ha riconosciuto che l’art. 35   deve essere applicato con un certo grado di flessibilità e senza eccessivo   formalismo (v. caso Cardot c. Francia, 19 marzo 1991, Serie A n. 200, §   34). Essa ha inoltre riconosciuto che la norma sull’esaurimento dei ricorsi   interni non è né assoluta né suscettibile di applicazione automatica; nel   riconsiderare se le norma è stata osservata, è essenziale tenere conto delle   particolari circostanze del singolo caso (v. caso Van Oosterwijck c. Belgio, 6   novembre 1980, Serie A n. 40, § 35). Ciò significa, tra le altre cose, che la   Corte deve realisticamente considerare non solo l’esistenza di mezzi di   ricorso formali nell’ordinamento giuridico della Parte contraente coinvolta   ma anche il contesto generale giuridico e politico nel quale operano così   come le circostanze personali dei ricorrenti (v. caso Akdivar et Al., sopra   citato, § 69).   38. In riferimento ad una denuncia sostanziale contro lo Stato di non   aver preso misure positive adeguate a proteggere la vita di un individuo in   violazione dell’art. 2, la possibilità di ottenere un risarcimento per la morte   di una persona costituisce, generalmente, ed in circostanze normali, un   mezzo di ricorso adeguato e sufficiente (v. casi E. et Al. c. Regno Unito, n.   33218/96, § 110 e, mutatis mutandis, Caraher c. Regno Unito (dec.), n.   24520/94, ECHR 2000-I).   39. La Corte rileva al principio che le sezioni di recente introduzione   e 1101 della Legge sulle obbligazioni civili, entrate in vigore il 1°   gennaio 2006, forniscono la possibilità di chiedere risarcimento in relazione   alla morte del coniuge, dei figli o dei genitori e che il risarcimento può   anche essere riconosciuto ai fratellastri, ai nonni, ai nipoti e al coniuge di   fatto laddove queste persone e il deceduto vivessero in modo permanente   nella stessa abitazione. La Corte quindi ritiene che in base al diritto interno i   ricorrenti dal terzo al quinto, essendo suoi zii e zie, non hanno il diritto al     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA BRANKO TOMAŠIĆ ET AL. c. CROAZIA – OPINIONE   CONCORDANTE DEL GIUDICE NICOLAOU   risarcimento per l’assassinio di V.T. Ne consegue che l’obiezione del   Governo relativa ai ricorrenti dal terzo al quinto in connessione alla morte di   V.T. deve essere respinta.   40. Con riferimento al diritto al risarcimento per il primo ed il secondo   ricorrente per la morte sia di M.T. che di V.T. ed il diritto al risarcimento   dei ricorrenti dal terzo al quinto per la morte di M.T., la Corte rileva che le   sezioni 1100 e 1101 della Legge sulle obbligazioni civili fornisce la base   giuridica per la richiesta allo Stato di un risarcimento. La Corte esaminerà   ora se il Governo ha dimostrato che un’azione civile per risarcimento contro   lo Stato sia un ricorso che deve essere esperito nelle circostanze del presente   caso.   41. La Corte rileva che dopo che M.M. aveva assassinato M.T. e V.T.   non fu stabilita alcuna responsabilità in capo ad agenti dello Stato coinvolti   con riferimento al dovere da parte delle autorità competenti di proteggere la   vita delle vittime. In tali circostanze si potrebbe sostenere che un’azione   civile per danni contro lo Stato non avrebbe avuto prospettive di successo,   in particolare in considerazione del requisito in base al diritto ed alla prassi   interni che la responsabilità dello Stato può essere sollevata solo nel caso di   condotta illecita da parte delle autorità o di illegittima inattività e di   illegittimi intento da parte delle autorità di causare danni a terzi o accettarne   le conseguenze.   42. Tuttavia, e nonostante le possibilità di successo di una potenziale   azione civile relativa alla legittimità degli atti delle autorità competenti, la   Corte rileva che in ogni caso qui la questione non è se le autorità abbiano   agito illegittimamente o se vi sia stata la responsabilità personale di un   agente dello Stato su qualunque base. Molto più ampiamente, la questione   centrale del presente caso sono le presunte carenze del sistema nazionale a   protezione della vita degli altri da atti di criminali pericolosi che sono stati   identificati come tali dalle autorità competenti ed il trattamento di tali   individui, incluso il contesto giuridico nel quale le autorità competenti   devono operare ed i meccanismi a disposizione per farlo. A tale riguardo la   Corte rileva che il Governo non ha mostrato che tali questioni, ed in   particolare la denuncia dei ricorrenti sulla base dell’art. 2 della Convenzione   relativa alle insufficienze del diritto e della prassi interni precedenti alla   morte di M.T. e di V.T., avrebbero potuto essere esaminate in qualunque   procedimento cui il Governo si fosse affidato.   43. Con riferimento all’argomentazione del Governo che dopo gli   assassini di M.T. e di V.T. i ricorrenti potevano anche aver presentato   denuncia penale, la Corte rileva che un passo in avanti in proposito è stato   fatto dal giudice per le indagini della Corte della Contea di Varaždin   quando, il 17 agosto 2006, ha ordinato le ricerche di un appartamento e di   un veicolo di un certo M.G., che era sospettato di avere procurato armi a   M.M. e dalla Procura di Stato di Čakovec quando, il 28 novembre 2006,   chiese al Dipartimento di polizia di Međimurje di raccogliere tutte le     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA BRANKO TOMAŠIĆ ET AL. c. CROAZIA – OPINIONE   CONCORDANTE DEL GIUDICE NICOLAOU   informazioni relative al trattamento psichiatrico ricevuto da M.M. mentre   stava scontando la sua pena detentiva. Tuttavia tali passi non hanno portato   ad alcun processo penale o di altro tipo contro alcuna delle persone   coinvolte. La Corte non comprende come un’ulteriore denuncia penale sulla   stessa questione presentata dai ricorrenti avrebbe potuto condurre a diversi   risultati. A tale riguardo la Corte riafferma che nei casi relativi alla morte in   circostanze che potrebbero dare adito a responsabilità dello Stato le autorità   devono agire di propria iniziativa una volta che la questione sia giunta alla   loro attenzione. Esse non possono lasciare all’iniziativa dei parenti prossimi   né la presentazione di una denuncia penale né prendersi la responsabilità di   condurre procedure investigative (v., per esempio, casi McKerr c. Regno   Unito, n. 28883/95, § 111, ECHR 2001-III, e Slimani c. Francia, n.   57671/00, § 29, ECHR 2004-IX (estratti)).   44. Ne consegue che i mezzi di ricorso proposti dal Governo non   dovevano essere esperiti. Nel giungere a questa conclusione, la Corte ha   tenuto conto delle specifiche circostanze del presente caso e del fatto che si   tratta di un diritto fondamentale quale il diritto alla vita (v., tra le altre fonti,   caso McCann et al. c. Regno Unito, 27 settembre 1995, Serie A n. 324, §   147) e che la Convenzione vuole garantire diritti che non sono teorici o   fittizi, ma pratici ed effettivi (v., per esempio, caso Matthews c. Regno   Unito [GC], n. 24833/94, § 34, ECHR 1999-I). Di conseguenza, l’obiezione   del Governo deve essere respinta.   45. La Corte rileva che questa parte del ricorso non è manifestamente   infondata ai sensi dell’art. 35 § 3 della Convenzione. Essa inoltre rileva che   non è irricevibile su altre basi. Deve quindi essere dichiarato ammissibile.   B. Sul merito   Argomenti delle parti   46. I ricorrenti lamentano che lo Stato ha mancato di ottemperare ai suoi   obblighi positivi perché, sebbene fosse ben noto alle autorità che le minacce   di M.M. contro M.T. e V.T. erano serie, ha mancato di ordinare e portare   avanti una ricerca nel suo appartamento e nel suo veicolo nel corso dei   primi procedimenti penali contro di lui nei quali era stato accusato di   minacciare gravemente M.T. e V.T. Essi sostengono che, prima del suo   rilascio dalla prigione, le autorità competenti non avevano propriamente   gestito il suo trattamento psichiatrico e valutato la sua condizione mentale e   la probabilità che avrebbe dato seguito alle sue minacce. Essi sostengono   che vi siano carenze nel regolamento relativo all’esecuzione di una pena   detentiva ed asseriscono che il diritto interno è carente dato che è possibile   sottoporre un accusato ritenuto colpevole di un crimine a trattamento   psichiatrico obbligatorio solo per la durata della sua detenzione. I ricorrenti     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA BRANKO TOMAŠIĆ ET AL. c. CROAZIA – OPINIONE   CONCORDANTE DEL GIUDICE NICOLAOU   lamentano anche che le autorità nazionali non hanno condotto un’indagine   approfondita e adeguata sulla possibile responsabilità dello Stato per la   morte dei loro parenti prossimi.   47. Il Governo sostiene che le autorità nazionali hanno preso seriamente   le minacce di M.M. e per questo motivo lo hanno messo sotto custodia,   dove era rimasto per l’intera durata del processo. Egli era stato condannato   ad una pena detentiva commisurata alla gravità della sua condanna e   all’interno dell’ambito prescritto dalla legge per il crimine di cui era   accusato. Inoltre, il suo trattamento psichiatrico obbligatorio era stato   ordinato durante la sua detenzione, come previsto dal diritto interno.   48. Con riferimento ai suoi obblighi procedurali ai sensi dell’art. 2, il   Governo contesta che la Procura di Stato competente aveva ordinato alla   polizia di raccogliere le informazioni rilevanti concernenti la morte di M.T.   e di V.T. La polizia, tra l’altro, aveva interrogato il direttore del carcere, e   questi aveva mostrato come era stata condotta la misura di trattamento   psichiatrico obbligatorio. La Procura di Stato non ha riscontrato alcuna   mancanza da parte delle autorità carcerarie che avesse rilevanza penale. In   merito alla loro partecipazione all’indagine, i ricorrenti non hanno   presentato una denuncia penale separata e non hanno mostrato di avere mai   cercato di essere informati dell’indagine.   La valutazione della Corte   a. Aspetto sostanziale dell’art. 2 della Convenzione   Principi generali   49. La Corte ribadisce che l’art. 2 richiede allo Stato di prendere misure   appropriate per salvaguardare la vita di coloro che si trovano sotto la sua   giurisdizione (v. caso L.C.B. c. Regno Unito, 9 giugno 1998, Raccolta delle   sentenze e decisioni 1998-III, § 36). Ciò implica un dovere primario in capo   allo Stato di assicurare il diritto alla vita mettendo in atto disposizioni di   diritto penale efficaci a prevenire la commissione di crimini contro la   persona accompagnati da un meccanismo di esecuzione delle leggi per la   prevenzione, la soppressione e le punizione di violazioni di tali disposizioni   (v. Nachova et al. c. Bulgaria [GC], nn. 43577/98 e 43579/98, § 160, ECHR   2005-VII).   50. Inoltre, in talune circostanze si configura quale obbligo positivo in   capo alle autorità intraprendere misure operative preventive per proteggere   un individuo la cui vita sia a rischio da azioni criminose di un altro   individuo. Tenendo presenti le difficoltà nel vigilare le società moderne,   l’imprevedibilità della condotta umana e le scelte operative che devono   essere fatte in termini di priorità e di risorse, la Corte è anche attenta, nel     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA BRANKO TOMAŠIĆ ET AL. c. CROAZIA – OPINIONE   CONCORDANTE DEL GIUDICE NICOLAOU   considerare obblighi positivi, a non interpretare l’art. 2 in modo che   imponga un vincolo impossibile o sproporzionato alle autorità (v. caso   Osman c. Regno Unito, 28 ottobre 1998, Raccolta delle sentenze e decisioni   1998-VIII, § 116). Quindi, non ogni rischio per la vita denunciato può   comportare per le autorità un obbligo derivante dalla Convenzione di   intraprendere misure operative per prevenire che quel rischio si materializzi.   51. Un obbligo positivo nasce laddove sia stato stabilito che le autorità   sapevano o avrebbero dovuto sapere dell’esistenza di un rischio reale ed   immediato per la vita di uno specifico individuo derivante da azioni di terzi   e che, ciononostante, non abbiano intrapreso misure di loro competenza che,   valutate ragionevolmente, avrebbero potuto evitare quel rischio (v. caso   Osman, sopra citato, § 116; caso Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito, n.   46477/99, § 55, ECHR 2002-III; e caso Bromiley c. Regno Unito (dec.), n.   33747/96, 23 novembre 1999).   Applicazione di questi principi al presente caso   52. La Corte ha in primo luogo esaminato se le autorità competenti   erano o avrebbero dovuto essere al corrente che M.M. rappresentasse un   rischio per la vita di M.T. e di V.T. La Corte rileva che la Procura di Stato   competente aveva istituito un procedimento penale contro M.M. con   l’accusa di minacciare gravemente M.T. e V.T., con la conclusione che   M.M. fu ritenuto colpevole e condannato a cinque mesi di prigione. Le corti   nazionali hanno stabilito che M.M. aveva minacciato M.T. e V.T. per un   lungo periodo di tempo, in particolare, dal luglio al dicembre del 2005. Esse   hanno inoltre ritenuto che egli non aveva mancato di ripetere quelle minacce   sia dinanzi agli impiegati del Centro di assistenza di Čakovec che dinanzi   alla polizia, compreso l’annuncio che avrebbe fatto esplodere M.T. e V.T.   con una bomba il giorno del primo compleanno di quest’ultima, che era il 1°   marzo 2006. Egli aveva ripetutamente dichiarato di essere in possesso di   una bomba e che avrebbe ben potuto avere altre armi. Che queste minacce   fossero state prese sul serio dalle autorità nazionali è dimostrato dal fatto   che M.M. fu condannato alla detenzione senza condizionale. Inoltre, un   esame psichiatrico di M.M. svolto nel corso del procedimento penale aveva   stabilito che egli soffriva di una forma di disturbo misto della personalità ed   aveva bisogno di trattamento psichiatrico obbligatorio al fine di sviluppare   capacità di affrontare situazioni di vita complesse in modo più costruttivo.   Fu inoltre stabilito che c’era il pericolo che avrebbe ripetuto le stesse o   simili azioni criminali, il che sembra di importanza cruciale per il caso di   specie.   53. Le conclusioni suddette delle corti interne e le conclusioni   dell’esame psichiatrico indubbiamente mostrano che le autorità nazionali   erano consapevoli che le minacce contro la vita di M.T. e di V.T. erano   gravi e che tutte le misure ragionevoli avrebbero dovuto essere intraprese   per proteggerle da quelle minacce. La Corte esaminerà ora se le autorità     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA BRANKO TOMAŠIĆ ET AL. c. CROAZIA – OPINIONE   CONCORDANTE DEL GIUDICE NICOLAOU   competenti abbiano intrapreso misure ragionevoli alla luce delle circostanze   del presente caso per proteggere la vita si M.T. e di V.T.   54. La Corte rileva in primo luogo che sebbene M.M. avesse dichiarato   più volte di avere una bomba, e avrebbe ben potuto avere altre armi, non fu   ordinata alcuna ricerca nel suo appartamento e nel suo veicolo nel corso del   procedimento penale iniziale contro di lui. Nessuna di queste ricerche fu   ordinata o svolta, sebbene le autorità competenti fossero al corrente delle   sue suddette dichiarazioni fin dal 4 gennaio 2006, quando il Centro di   assistenza sociale di Čakovec presentò un rapporto contenente tali accuse al   Dipartimento di polizia di Međimurje.   55. La Corte inoltre rileva che un rapporto psichiatrico redatto per gli   scopi del procedimento penale contro M.M. sottolineava la necessità di un   trattamento psichiatrico continuativo al fine di aiutarlo a sviluppare la   capacità di affrontare situazioni di vita complesse in modo più costruttivo.   Quando la decisione che ordinava il suo trattamento psichiatrico   obbligatorio divenne definitiva ed esecutiva a seguito dell’adozione della   sentenza della corte di appello del 28 aprile 2006, M.M. aveva già trascorso   due mesi e venticinque giorni in carcere. Dato che era stato condannato a   cinque mesi di pigione, ne consegue che il suo trattamento psichiatrico   avrebbe potuto avere una durata di soli due mesi e cinque giorni prima del   suo rilascio di prigione. La Corte ritiene che in tale breve periodo i problemi   psichici di M.M., alla luce della loro gravità come stabilita nell’esame   psichiatrico svolto durante il procedimento penale contro di lui,   difficilmente avrebbero potuto essere affrontati.   56. Inoltre, il Governo non ha dimostrato che il trattamento psichiatrico   obbligatorio ordinato in riferimento a M,.M. durante il periodo in carcere   era stato gestito realmente e propriamente. La documentazione presentata   mostra che il trattamento di M.M. in carcere è consistito in sessioni di   conversazione con lo staff del carcere, nessuno dei quali era uno psichiatra.   Inoltre, il Governo non ha dimostrato che era stato previsto un programma   individuale per l’esecuzione della pena detentiva di M.M. da parte del   direttore del carcere di Varaždin come richiesto dalla sezione 69 della   Legge sull’esecuzione delle sentenze di condanna a pene detentive. Siffatto   programma individuale in riferimento a M.M. assume maggiore rilevanza in   considerazione del fatto che il suo periodo di detenzione era combinato con   una misura rilevante quanto un trattamento psichiatrico obbligatorio   ordinato dalle corti nazionali in relazione alle gravi minacce di morte che   egli aveva fatto al fine di aiutarlo a sviluppare la capacità di affrontare   situazioni di vita complesse in modo più costruttivo.   57. La Corte rileva inoltre che il regolamento relativo all’esecuzione di   una misura di trattamento psichiatrico obbligatorio, in particolare le   disposizioni rilevanti della Legge sull’esecuzione delle sentenze di   condanna a pene detentive, è di natura molto generale. Secondo la Corte, il   caso presente dimostra che queste regole generali non si riferiscono     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA BRANKO TOMAŠIĆ ET AL. c. CROAZIA – OPINIONE   CONCORDANTE DEL GIUDICE NICOLAOU   propriamente all’esecuzione di trattamento psichiatrico obbligatorio in   quanto misura di sicurezza, lasciando quindi completamente alla   discrezionalità delle autorità carcerarie la decisione su come agire. Tuttavia,   la Corte ritiene che tali regolamenti devono essere in grado di assicurare che   lo scopo delle sanzioni penali sia soddisfatto opportunamente. Nel presente   caso né il regolamento sulla questione né la sentenza della corte che   ordinava il trattamento psichiatrico obbligatorio per M:M. forniscono   sufficienti dettagli sulla gestione di questo trattamento.   58. Dato che non è stato somministrato alcun trattamento psichiatrico   idoneo a M.M. in carcere, non c’era alcuna valutazione delle sue condizioni   immediatamente precedente al suo rilascio di prigione che potesse stabilire   il rischio che, una volta libero, egli avrebbe potuto concretizzare le minacce   precedenti contro la vita di M.T. e di V.T. La Corte ritiene questa mancanza   particolarmente evidente dato che le sue minacce erano state prese   seriamente dalle corti e che il rapporto psichiatrico precedente stabiliva   espressamente che c’era una alta probabilità che egli potesse ripetere le   stesse o simili azioni. A tale riguardo, la Corte rileva che la corte di appello   ha stabilito nella sua sentenza del 28 aprile 2006 che M.M. non aveva   mostrato alcuna autocritica per le proprie azioni o alcun rimorso per quello   che aveva detto. Inoltre, la Corte rileva che M.M. aveva detto in varie   occasioni che intendeva uccidere M.T. e V.T. il giorno del primo   compleanno di quest’ultima che era il 1° marzo 2006. In considerazione del   fatto che M.M. aveva trascorso quel giorno in prigione, sembra che una   nuova valutazione delle minacce che egli aveva fatto alla vita di M.T. e di   V.T. sarebbe stata necessaria prima del suo rilascio definitivo.   59. La Corte rileva inoltre che la corte di prima istanza aveva ordinato   una misura di trattamento psichiatrico obbligatorio contro M.M. durante il   periodo in carcere e dopo se così raccomandato dallo psichiatra (v. supra §   7). Tuttavia, la corte di appello aveva ridotto quella misura alla durata della   sua pena detentiva dato che ai sensi del diritto croato non c’è possibilità di   estendere il trattamento psichiatrico obbligatorio oltre il periodo di   detenzione per coloro che ne abbiano bisogno.   60. Alla luce di quanto sopra la Corte ritiene che non sia stata presa   alcuna misura adeguata per ridurre la probabilità che M.M. mettesse in   pratica le sue minacce una volta rilasciato di prigione (v. caso Osman c.   Regno Unito, sopra citato, § 116).   61. Le circostanze di questo caso, come stabilito sopra, sono sufficienti a   mettere in grado la Corte di riscontrare una violazione dell’aspetto   sostanziale dell’art. 2 della Convenzione in considerazione della mancanza   da parte delle autorità nazionali competenti di intraprendere tutte le misure   necessarie e ragionevoli alla luce delle circostanze del presente caso per   fornire protezione alla vita di M.T. e di V.T.     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA BRANKO TOMAŠIĆ ET AL. c. CROAZIA – OPINIONE   CONCORDANTE DEL GIUDICE NICOLAOU   b. Aspetti procedurali dell’art. 2 della Convenzione   62. La Corte riafferma che l’obbligo di proteggere la vita di cui all’art. 2   della Convenzione richiede che siano messe in pratica alcune forme di   indagine ufficiale efficaci quando degli individui sono stati uccisi a seguito   dell’uso della forza, sia da parte di agenti dello Stato che di individui privati   (v., mutatis mutandis, caso McCann et al. c. Regno Unito, sopra citato, §   161, e caso Kaya, sopra citato, p. 329, § 105). Lo scopo fondamentale di   tale indagine è assicurare l’efficace esecuzione delle leggi interne a   protezione del diritto alla vita (v., mutatis mutandis, Paul e Audrey   Edwards, sopra citato, § 69). Le autorità devono intraprendere le azioni   necessarie a loro disponibili per assicurarsi le prove relative all’incidente.   Ogni mancanza nelle indagini che mini la loro capacità di stabilire le cause   della morte, di identificare la persona o le persone responsabili, rischia di   violare questo standard. Qualunque modo sia utilizzato, le autorità devono   agire di propria iniziativa una volta che la questione sia portata alla loro   attenzione (v., per esempio, mutatis mutandis, caso Ilhan c. Turchia [GC],   n. 22277/93, ECHR 2000-VII, § 63).   63. Nel presente caso era chiaro fin dall’inizio che chi aveva perpetrato   le azioni in questione era un individuo privato, M.M., e la sua responsabilità   a tale riguardo non è mai stata messa in discussione. Tuttavia, M.M. si è   suicidato e quindi ogni ulteriore applicazione dei meccanismi di diritto   penale nei suoi confronti sono diventati inutili.   64. Rimane ora da stabilire se nelle circostanze del presente caso lo   Stato aveva un ulteriore obbligo positivo di indagare sulla responsabilità   penale di altri agenti dello Stato coinvolti. La Corte in primo luogo   riafferma che sebbene il diritto di processare e condannare terzi per illeciti   penali non può essere affermato indipendentemente (v. caso Perez c.   Francia [GC], n. 47287/99, § 70, ECHR 2004-I), essa ha stabilito in varie   occasioni che un sistema giuridico efficiente, come richiesto dall’art. 2, può,   ed in alcune circostanze deve, includere il ricorso di diritto penale. Tuttavia,   se la violazione del diritto alla vita o all’integrità fisica non è causata   intenzionalmente, l’obbligo positivo imposto dall’art. 2 di istituire un   sistema giuridico efficiente non richiede necessariamente la previsione di un   ricorso di diritto penale in ogni caso. La Corte ha già sostenuto che nella   sfera specifica della negligenza medica, l’obbligo può per esempio essere   soddisfatto se l’ordinamento giuridico fornisce la possibilità di ricorrere alle   corti penali, facendo in modo che sia stabilita qualunque responsabilità dei   medici coinvolti e che sia ottenuto ogni risarcimento civile, quale un ordine   di risarcimento dei danni e di pubblicazione della decisione. Possono anche   essere previste misure disciplinari (v. caso Vo c. Francia [GC], n. 53924/00,   § 90, ECHR 2004-VIII; caso Calvelli e Ciglio c. Italia [GC], n. 32967/96, §   51, ECHR 2002-I; caso Lazzarini e Ghiacci c. Italia (dec.), n. 53749/00, 7   novembre 2002; caso Mastromatteo c. Italia [GC], n. 37703/97, § 90,   ECHR 2002-VIII e caso Tarariyeva c. Russia, n. 4353/03, § 75, ECHR     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA BRANKO TOMAŠIĆ ET AL. c. CROAZIA – OPINIONE   CONCORDANTE DEL GIUDICE NICOLAOU   2006-... (estratti)). Lo stesso dovrebbe applicarsi rispetto alla possibile   responsabilità degli agenti dello Stato per la morte avvenuta in conseguenza   della loro negligenza. Tuttavia, la denuncia dei ricorrenti in relazione   all’aspetto sostanziale dell’art. 2 della Convenzione non è se fosse   configurabile una responsabilità degli agenti dello Stato su qualunque base.   La Corte ritiene che la denuncia centrale si concentra sulle mancanze del   sistema nazionale a protezione della vita degli altri da azioni di criminali   pericolosi che sono stati identificati come tali dalle autorità competenti ed il   trattamento di tali individui, incluso l’ambito giuridico nel quale le autorità   competenti devono operare ed i meccanismi previsti.   65. In considerazione della natura della denuncia dei ricorrenti in base   agli aspetti sostanziali dell’art. 2 della Convenzione e delle conclusioni della   Corte al riguardo, che implicano che le procedure messe in atto sono   necessariamente insufficienti dal punto di vista dell’aspetto sostanziale   dell’art. 2, la Corte ritiene che non c’è bisogno di esaminare separatamente   la denuncia dei ricorrenti sulla base degli aspetti procedurali dell’art. 2 della   Convenzione.   II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 13 DELLA   CONVENZIONE   66. I ricorrenti hanno anche denunciato di non avere a disposizione   metodi di ricorso effettivi per le loro denunce relative all’art. 2. Essi si sono   rifatti all’art. 13 della Convenzione, che dispone:   «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione   siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale,   anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio   delle loro funzioni ufficiali.»   A. Sulla ricevibilità   67. La Corte ritiene che questa denuncia non è manifestamente infondata   ai sensi dell’art. 35 § 3 della Convenzione. Essa inoltre ritiene che non è   inammissibile su altre basi. Deve quindi essere dichiarata ammissibile.   B. Sul merito   68. Il Governo sostiene che i ricorrenti hanno richiesto un’indagine   penale sulla morte di M.T. e di V.T. e che hanno anche fatto istanza civile   per il risarcimento contro lo Stato ai sensi delle sezioni 1100 e 1101 della   Legge sulle obbligazioni civili.   69. In risposta alle osservazioni del Governo, i ricorrenti hanno   dichiarato che non c’era bisogno che loro presentassero una denuncia penale     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA BRANKO TOMAŠIĆ ET AL. c. CROAZIA – OPINIONE   CONCORDANTE DEL GIUDICE NICOLAOU   separata perché le autorità erano al corrente di tutti i fatti relativi alla morte   di M.T. e di V.T. In relaizone al ricorso civile cui ha fatto riferimento il   Governo, essi sostengono che non era loro accessibile.   70. La Corte rileva in conclusione che la denuncia dei ricorrenti in base   all’art. 13 della Convenzione è collegata alle loro denunce in base all’art. 2   della Convenzione, che sono doppie (v. sopra par. 29). La Corte procede   con l’esaminare questi due aspetti delle presunte violazioni dell’art. 13   separatamente.   71. In riferimento alla denuncia dei ricorrenti del fatto di non avere a   disposizione mezzi di ricorso effettivi in merito alle loro denunce relative   all’aspetto procedurale dell’art. 2 della Convenzione, la Corte ritiene che   alla luce delle sue conclusioni su questo aspetto dell’art. 2, non vi è nessuna   questione separata da esaminare ai sensi dell’art. 13 della Convenzione.   72. In riferimento alla denuncia dei ricorrenti del fatto di non avere a   disposizione mezzi di ricorso effettivi in merito alle loro denunce relative   alla violazione sostanziale dell’art. 2 della Convenzione, la Corte sostiene   che ciò che i ricorrenti lamentano è il sistema a protezione della vita delle   persone contro azioni di pericolosi criminali nel suo complesso, incluso   l’ambito giuridico nel quale le autorità nazionali competenti devono   operare. Secondo l’opinione della Corte, si tratta di questioni più di generale   vigilanza nel sistema nazionale per la prevenzione dei crimini che non di   questioni a cui potrebbe propriamente farsi riferimento in un particolare   processo dinanzi alle corti ordinarie. Non spetta ad una corte ordinaria   stabilire se gli standard normativi in opera siano giusti o no, ma decidere sui   singoli casi applicando le leggi esistenti.   73. In proposito la Corte ribadisce che l’art. 13 non garantisce un mezzo   di ricorso effettivo permettendo che le leggi di uno Stato contraente in   quanto tali possano essere contestate dinanzi ad un’autorità nazionale in   quanto contrarie alla Convenzione o a norme interne equivalenti (v. caso   James et al. c. Regno Unito, 21 febbraio 1986, Serie A n. 98, § 85 e caso   Leander c. Svezia, 26 marzo 1987, Serie A n. 116, § 77). In Croazia la   Convenzione è stata incorporata nell’ordinamento giuridico nazionale e il   diritto alla vita è garantito anche dalla Costituzione ed è prevista la   possibilità di contestare la costituzionalità delle leggi dinanzi alla Corte   costituzionale. Tuttavia, la principale denuncia dei ricorrenti in base   all’aspetto sostanziale dell’art. 2 della Convenzione non è che le leggi e la   prassi vigenti sono incostituzionali, ma che sono carenti alla luce dei   requisiti stabiliti dall’art. 2 della Convenzione, una denuncia che non può   essere portata dinanzi alle corti nazionali, dato che spetta ai legislatori e ai   politici coinvolti nella definizione della politica penale generale occuparsi di   tali questioni.   74. Tuttavia, il ruolo di una corte internazionale per la protezione dei   diritti umani è alquanto diverso da quello delle corti nazionali e spetta alla   prima esaminare gli standard vigenti a protezione della vita delle persone,     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA BRANKO TOMAŠIĆ ET AL. c. CROAZIA – OPINIONE   CONCORDANTE DEL GIUDICE NICOLAOU   incluso l’ambito giuridico di un dato Stato. In tali circostanze, la Corte   ritiene che dopo aver stabilito la responsabilità dello Stato per la morte di   M.T. e di V.T. riscontrando una violazione dell’aspetto sostanziale dell’art.   della Convenzione, non deve essere analizzata alcuna questione separata   sulla base dell’art. 13 della Convenzione.   III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ART. 41 DELLA CONVENZIONE   75. L’art. 41 della Convenzione dispone:   «Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi   protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo   imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del   caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»   A. Danno   76. Ogni ricorrente ha chiesto 60.000 Euro (EUR) a titolo di danno non   pecuniario.   77. Il Governo ha considerato la richiesta di equa soddisfazione da parte   dei ricorrenti inconsistente ed infondata.   78. La Corte rileva di avere riscontrato che le autorità, in relazione alla   morte di due parenti stretti dei ricorrenti, hanno violato la Convenzione.   Alla luce di queste circostanze, la Corte ritiene che i ricorrenti devono aver   subito un danno non pecuniario. Decidendo su una base di equità ed avendo   in considerazione quanto corrisposto in casi simili, essa riconosce ai   ricorrenti 40.000 Euro unitamente su questa base, oltre ad ogni importo che   possa essere da loro dovuto a titolo di imposta.   B. Spese e costi   79. I ricorrenti chiedono anche 9.150 HRK per i costi e le spese connessi   al ricorso dinanzi alla Corte.   80. Il Governo non ha commentato.   81. In base alla prassi della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso dei   costi e delle spese solo nella misura in cui dimostri di averli realmente e   necessariamente affrontati e laddove l’importo sia ragionevole. Nel presente   caso, in considerazione delle informazioni a sua diposizione e dei suddetti   criteri, la Corte ritiene ragionevole versare la somma di 1.300 Euro per il   procedimento dinanzi alla Corte, oltre ad ogni importo che possa essere da   loro dovuto a titolo di imposta.     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA BRANKO TOMAŠIĆ ET AL. c. CROAZIA – OPINIONE   CONCORDANTE DEL GIUDICE NICOLAOU   C. Interessi moratori   82. La Corte giudica appropriato calcolare gli interessi moratori sul tasso   marginale di interesse della Banca Centrale Europea maggiorato di tre punti   percentuali.   PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ   1. Dichiara il ricorso ricevibile;   2. Ritiene che c’è stata violazione dell’art. 2 della Convenzione nel suo   aspetto sostanziale, in considerazione della mancanza di azioni idonee a   prevenire la morte di M.T. e di V.T.   3. Ritiene che non c’è bisogno di esaminare separatamente la denuncia   sotto l’aspetto procedurale dell’art. 2 della Convenzione;   Ritiene che non c’è bisogno di esaminare la denuncia sulla base dell’art.   della Convenzione;   Ritiene   (a) che lo Stato convenuto deve pagare ai ricorrenti congiuntamente,   entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva ai sensi   dell’art. 44 § 2 della Convenzione, il seguente importo che deve essere   convertito nella moneta nazionale dello Stato convenuto al tasso   applicabile alla data della liquidazione:   (i) 40,000 Euro (quarantamila euro) come danno non pecuniario,   oltre ad ogni importo che possa essere dovuto dai ricorrenti a titolo   di imposta;   (ii) 1.300 Euro (milletrecento euro) per spese e costi, oltre ad ogni   importo che possa essere dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta;   (b) che a partire dallo spirare del suddetto termine di tre mesi e fino al   pagamento, tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un   tasso pari a quello marginale della Banca centrale europea applicabile   durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali;   6. Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione.   Redatta in inglese, e notificata per iscritto il 15 gennaio 2009, ai sensi   dell’art. 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA BRANKO TOMAŠIĆ ET AL. c. CROAZIA – OPINIONE   CONCORDANTE DEL GIUDICE NICOLAOU   Søren Nielsen   Cancelliere   Christos Rozakis   Presidente   Conformemente all’art. 45 §2 della Convenzione e all’art. 74 § 2 del   Regolamento della Corte, si allega alla presente sentenza l’opinione   concordante del giudice Nicolaou.     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA BRANKO TOMAŠIĆ ET AL. c. CROAZIA – OPINIONE   CONCORDANTE DEL GIUDICE NICOLAOU   OPINIONE CONOCORDANTE DEL GIUDICE NICOLAOU   Mi sembra che ciò che si richiede in primo luogo e urgentemente nel   presente caso è una efficace protezione di polizia delle vittime, madre e   figlia. Ciò non vuol dire che l’aiuto psichiatrico, insieme a misure di   sostegno sociale, diretto nei confronti dell’esecutore del crimine non   avrebbe dovuto essere tentato nella ricerca della migliore soluzione a ciò   che era, ovviamente, una situazione difficile.   Non c’è naturalmente modo di sapere se un trattamento psichiatrico   obbligatorio con un «approccio prevalentemente psicoterapeutico», come   prescritto dall’esperto incaricato, sarebbe stato efficace almeno per   prevenire la perdita della vita. Tuttavia, ciò che è importante qui è se le   corti, e di prima istanza e di appello, hanno ritenuto necessario emanare tale   ordine, descritto nella normativa rilevante come «misura di sicurezza».   Bisogna considerare che le corti erano consapevoli dell’ambito legislativo in   cui l’ordine avrebbe avuto effetto, comprese le possibili difficoltà per la sua   applicazione a causa della mancanza di regole dettagliate. Nondimeno,   dovevano attendersi il rispetto dell’ordine in mancanza del quale questo   sarebbe stato privo di significato e di scopo. Non c’è stata, sfortunatamente,   reale ottemperanza. Come affermato al par. 56 della sentenza, non è stato   dimostrato «che il trattamento psichiatrico obbligatorio ordinato era stato   gestito realmente e propriamente».   Indubbiamente, sarebbe stato utile avere regole specifiche che   indicassero i passi pratici da compiere per l’esecuzione di un trattamento   psichiatrico. Ma trovo difficile accettare che senza suddette regole l’ordine   in questione fosse, fin dall’inizio, inefficace. Le autorità non hanno spiegato   in modo convincente di aver fatto tutto il possibile per fornire un ambiente   nel quale l’ordine potesse avere successo. Non c’è infatti alcuna indicazione   che l’aiuto psichiatrico specialistico sia stato messo a disposizione di M.M.   e non c’è neppure alcuna indicazione che siano stati fatti sforzi per dare   esecuzione all’ordine. È stato detto che M.M. stesso era riluttante a   cooperare; ma non si può presupporre che ciò sarebbe durato o che ciò   avrebbe prevalso se, in un contesto adeguato, fosse stato disponibile un   idoneo aiuto da parte di esperti. Quindi, non posso sottoscrivere il punto di   vista, espresso al par. 42 della sentenza, che «in ogni caso qui la questione   non è se le autorità abbiano agito illegittimamente o se vi sia stata la   responsabilità di un agente dello Stato su qualunque base».   In Croazia, in base ad una regola fissata dalla giurisprudenza interna, il   fatto che una persona nell’esercizio delle sue funzioni è in errore, sia per   azioni che per omissioni, non rende lo Stato responsabile in sua vece del     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA BRANKO TOMAŠIĆ ET AL. c. CROAZIA – OPINIONE   CONCORDANTE DEL GIUDICE NICOLAOU   risarcimento a meno che non sia dimostrato «che c’era l’intenzione da parte   delle autorità di causare un danno ad una persona terza o accettarne le   conseguenze». Tale restrizione mi sembra incoerente con la piena   responsabilità dello Stato che deve essere ritenuta una componente   indispensabile nella protezione della vita ai sensi dell’art. 2.   Considerando le circostanze del presente caso, l’idea di responsabilità   civile non deve essere collegata alle supposizioni su quale avrebbe dovuto   essere la durata di un trattamento sufficiente perché se ne decretasse il   successo o il fallimento. In assenza di reale esperienza, che avrebbe potuto   essere ottenuta gestendo il trattamento in modo idoneo, non è stata possibile   alcuna valutazione. Quindi, le disposizioni interne relative alla durata del   trattamento non possono qui essere direttamente rilevanti; un problema che   riguardi la durata nascerebbe solo se si dimostrasse positivamente che era   stato richiesto un periodo più lungo di trattamento.   Infine e forse la cosa più rilevante, avrebbe dovuto essere chiaro, se i   responsabili avessero riflettuto attentamente sulla situazione, che le vittime   di omicidio avevano, dopo il rilascio di prigione di M.M., un bisogno   imperativo della protezione della polizia senza la quale le loro vite sono   rimaste in pericolo mortale. Purtroppo, niente è stato fatto in questa   direzione e, pare, nessuno è stato ritenuto responsabile in alcun modo. In   siffatte circostanze, la colpa individuale non avrebbe dovuto essere   completamente esclusa adducendo motivazioni legate alle imperfezioni   delle disposizioni legislative relative all’esecuzione degli ordini di   trattamento psichiatrico.     Copyright © 2009 UFTDU

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło