46598/06
WyrokETPCz2009-01-15ECLI:CE:ECHR:2009:0115JUD004659806
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy państwo chorwackie naruszyło pozytywne obowiązki wynikające z art. 2 Konwencji, nie podejmując odpowiednich środków w celu ochrony życia M.T. i V.T. przed znanym zagrożeniem ze strony M.M., oraz czy zapewniło skuteczny środek odwoławczy w rozumieniu art. 13 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że władze chorwackie naruszyły materialny aspekt art. 2 Konwencji, ponieważ nie podjęły odpowiednich i rozsądnych środków w celu ochrony życia M.T. i V.T., mimo że były świadome realnego i bezpośredniego zagrożenia ze strony M.M. Wskazano na brak przeszukania mieszkania i pojazdu M.M. pomimo jego gróźb posiadania bomby, nieskuteczne zarządzanie obowiązkowym leczeniem psychiatrycznym M.M. w więzieniu oraz brak oceny ryzyka przed jego zwolnieniem. Trybunał podkreślił również systemowe braki w regulacjach dotyczących obowiązkowego leczenia psychiatrycznego, które ograniczały jego czas trwania do okresu kary pozbawienia wolności, uniemożliwiając skuteczną resocjalizację i ochronę społeczeństwa. W konsekwencji, nie było potrzeby odrębnego badania proceduralnego aspektu art. 2 ani art. 13.Stan faktyczny
M.T. i M.M. mieli córkę V.T. M.M. wielokrotnie groził M.T. i V.T. bombą. M.T. złożyła skargę karną, co doprowadziło do aresztowania M.M. i skazania go na pięć miesięcy więzienia za groźby. Sąd nakazał obowiązkowe leczenie psychiatryczne w trakcie odbywania kary, ale sąd apelacyjny ograniczył je do czasu trwania kary. Po zwolnieniu M.M. zamordował M.T. i V.T., a następnie popełnił samobójstwo. Skarżący, rodzice i rodzeństwo M.T., zarzucili władzom chorwackim brak ochrony życia ofiar i brak skutecznego dochodzenia.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 2 Konwencji w jego aspekcie materialnym. 3. Uznaje, że nie ma potrzeby odrębnego badania skargi w aspekcie proceduralnym art. 2 Konwencji. 4. Uznaje, że nie ma potrzeby odrębnego badania skargi na podstawie art. 13 Konwencji. 5. Zasądza skarżącym wspólnie 40 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 1 300 EUR tytułem kosztów i wydatków. 6. Oddala pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
CONSIGLIO D’EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
BRANKO TOMAŠIĆ ET AL. c. CROAZIA
(Ricorso n. 46598/06)
SENTENZA
STRASBURGO gennaio 2009
Questa sentenza diventerà definitiva nei casi stabiliti dall’art. 44 § 2 della
Convenzione. Essa può subire ritocchi di forma.
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo
SENTENZA BRANKO TOMAŠIĆ ET AL. c. CROAZIA – OPINIONE
CONCORDANTE DEL GIUDICE NICOLAOU
Nel caso Branko Tomašic et al. c. Croazia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in una
Camera composta da:
Christos Rozakis, presidente,
Nina Vajić,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Dean Spielmann,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, giudici,
e S. NIELSEN, Cancelliere di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio l’11 dicembre 2008,
Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:
PROCEDURA
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 46598/06) contro la Repubblica
di Croazia presentato alla Corte in virtù dell’art. 34 della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (« la
Convenzione ») da cinque cittadini croati, il Sig. Branko Tomašić, la Sig.ra
Ðurđa Tomašić, il Sig. Marko Tomašić, il Sig. Tomislav Tomašić e la
Sig.na Ana Tomašić (« i ricorrenti »), il 30 ottobre 2006.
2. I ricorrenti sono rappresentati da I. Bojić, avvocato del foro di
Zagabria. Il Governo croato («il Governo») è rappresentato dal suo Agente,
Š. Stažnik.
3. Il 7 maggio 2007 la Corte ha deciso di informare il Governo del
ricorso. Sulla base delle disposizioni dell’art. 29 § 3 della Convenzione,
essa ha deciso di esaminare il merito del ricorso contestualmente alla sua
ricevibilità.
FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO
4. I ricorrenti sono nati nel 1956, 1963, 1985, 1995 e 2001
rispettivamente e vivono a Čakovec. Il primo ed il secondo ricorrente sono
marito e moglie ed i ricorrenti dal terzo al quinto sono loro figli.
5. Nel 2004 M.T., figlia del primo e del secondo ricorrente e sorella dei
ricorrenti dal terzo al quinto, ha iniziato una relazione con un certo M.M. I
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due hanno cominciato a vivere insieme ai ricorrenti nella loro casa. Il 1°
marzo 2005 essi hanno avuto una bambina, V.T. Dopo poco M.M. ha avuto
una serie di litigi con i membri della famiglia e spesso ha minacciato
verbalmente M.T., il che ha portato al suo abbandono della casa nel luglio
del 2005. Il 4 gennaio 2006 il Centro di assistenza sociale di Čakovec
Centar za socijalnu skrb Čakovec – di seguito «il Centro di assistenza») ha
compilato un rapporto con il Dipartimento di polizia Međimurje (Policijska
uprava međimurska) che stabiliva, tra l’altro, che il 2 gennaio 2006 M.M. si
era recato al Centro e aveva dichiarato di avere una bomba e che la avrebbe
«lanciata contro la sua ex moglie [ossia M.T.] e la figlia».
6. Il 5 gennaio 2006 M.T. ha presentato una denuncia penale presso la
Procura di Stato di Čakovec contro M.M. Essa sosteneva che in varie
occasioni dal luglio del 2005 M.M. si era recato presso la casa dei suoi
genitori dove anch’ella viveva con sua figlia e aveva minacciato di uccidere
lei e sua figlia con una bomba a meno che non avesse acconsentito a
ritornare con lui. Egli le aveva anche spesso telefonato ed inviato messaggi
SMS con il cellulare ripetendo le stesse minacce.
7. Il 3 febbraio 2006 M.M. è stato arrestato a seguito dell’avvio, il 27
gennaio 2006, del procedimento penale contro di lui presso la Corte
municipale di Čakovec (Općinski sud u Čakovcu). Un parere psichiatrico
reso durante il procedimento sosteneva che il 2 gennaio 2006 M.M. aveva
dichiarato di fronte agli impiegati del Centro di assistenza di avere una
bomba e che le sue minacce erano serie. Egli aveva ripetuto la stessa
dichiarazione il 19 gennaio 2006 di fronte agli agenti di polizia del
Dipartimento di polizia di Međimurje. Le parti rilevanti delle conclusioni
della perizia stabiliscono:
“1. L’imputato M.M. è una persona che soffre di profondi disturbi della personalità
etiologicamente collegati ad un innato malfunzionamento del cervello ed alle
circostanze pedagogiche altamente sfavorevoli della sua infanzia. Diagnosi: disturbo
misto della personalità …
2. Nel contesto di detto disturbo della personalità la reazione dell’imputato ad una
situazione problematica era un meccanismo di difesa inadeguato e patologico con idee
eclatanti e relative azioni. Tali idee eclatanti non si configurano come malattia
mentale.
3. Non ho riscontrato elementi di malattia mentale innata permanente o temporanea,
capacità intellettuale ridotta o epilessia che potrebbero essere collegate ai reati di cui è
accusato l’imputato.
4. Egli non è dipendente da alcool, droghe o altre sostanze …
5. Alla luce di quanto affermato ai punti 1, 2 e 3 ed alla luce di tutte le altre
informazioni ad oggi raccolte collegate ai reati, ritengo che la sua capacità di
controllare volontariamente e comprendere il significato e le conseguenze delle sue
azioni erano ridotte tempore criminis, ma che egli non era pienamente privo di
qualsiasi responsabilità.
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6. È altamente probabile che egli ripeterà gli stessi o simili reati. Al fine di evitarlo,
raccomando che la corte, oltre alle altre misure, ordini un trattamento psichiatrico
obbligatorio con un approccio prevalentemente psicoterapeutico per fare in modo che
egli sviluppi capacità di risolvere situazioni di vita complesse in modo più
costruttivo.”
8. Il 15 marzo 2006 la Corte municipale ha ritenuto M.M. colpevole di
avere minacciato M.T. in varie occasioni nel periodo tra luglio ed il 30
dicembre del 2005 sia dinanzi alla casa della sua famiglia che nel
parcheggio vicino al cimitero della città quando M.T. era sola. Egli la aveva
minacciata urlando di uccidere lei, se stesso e la bambina con una bomba; al
Centro di assistenza il 2 gennaio 2006 aveva affermato che le sue minacce
erano serie, che egli aveva davvero una bomba e che avrebbe ucciso se
stesso e la bambina con una bomba il giorno del suo primo compleanno, il 1
marzo 2006. Egli fu condannato a cinque mesi di reclusione e fu ordinata
una misura di sicurezza consistente nel trattamento psichiatrico obbligatorio
durante la sua carcerazione e dopo, se necessario. Nell’ordinare il
trattamento psichiatrico per l’imputato la corte si era basata completamente
sulle conclusioni della perizia psichiatrica. La parte rilevante della sentenza
statuisce:
“... per tutto il periodo in questione l’imputato aveva detto alla vittima che avrebbe
gettato una bomba contro se stesso e la loro bambina nonché contro di lei [la vittima]
se si fosse trovata nei paraggi. Questi eventi sono giunti ad una crisi decisiva il 30
dicembre. L’imputato non si è astenuto dal parlare della bomba né di fronte agli
impiegati del Centro di assistenza né di fronte alla polizia. Inoltre, egli ha affermato
dinanzi alla polizia che avrebbe fatto saltare in aria se stesso e la bambina con una
bomba il giorno del compleanno di quest’ultima. Quindi, non c’è dubbio che sia la
vittima che i testimoni avessero inteso queste minacce come serie … Per cui i timori
della vittima per la sua sicurezza e per quella di sua figlia erano fondati …
…
... tutte le condizioni per ordinare una misura di sicurezza [di trattamento
psichiatrico obbligatorio] sono state rispettate dato che l’accusato ha commesso un
crimine mentre la sua capacità di intendere era ridotta ed è probabile che egli ripeta lo
stesso crimine o uno simile. È necessario ordinare il trattamento psichiatrico
obbligatorio durante la sua detenzione e dopo il suo rilascio. Detto trattamento avrà un
approccio prevalentemente psicoterapeutico, come raccomandato dagli esperti, per
fare in modo che [il ricorrente] affronti situazioni di vita complesse in modo più
costruttivo.”
9. Il 28 aprile 2006 la Corte della Contea di Čakovec (Županijski sud u
Čakovcu) ha ridotto la misura di sicurezza alla durata della pena detentiva di
M.M. ed ha confermato la restante parte della sentenza. La parte rilevante
della sentenza prevede:
“... non c’è dubbio che frequenti minacce di omicidio con … una bomba avrebbero
dovuto essere intese come serie ad un esame obiettivo e che [tali minacce] avrebbero
causato un reale senso di inquietudine, timore ed ansia in una persona media, in
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particolare in una situazione in cui la vittima conosce l’esecutore quale persona
aggressiva senza controllo, come nel caso della vittima nel caso di specie.
Non c’è neppure dubbio che … le minacce dell’accusato sono state reiterate per un
periodo di sei mesi nei quali la vittima ha temuto, date le continue minacce, non solo
per la sua sicurezza ma anche per la sicurezza ed il benessere della sua bambina che a
quel tempo non aveva nemmeno un anno. La vittima si trovava quindi senza dubbio in
una situazione difficile e non invidiabile temendo ogni giorno per la sua vita e per
quella di sua figlia, come confermato non solo nella sua testimonianza ma anche dal
fatto che ha cercato assistenza presso le autorità competenti [quali] la polizia, il
Centro di assistenza sociale e il Procuratore di Stato.
…
Nell’esaminare … la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 379 paragrafo 1 (2) del
Codice di procedura penale questa corte d’appello ha stabilito che la corte di prima
istanza ha violato le disposizioni prescritte dalla legge a svantaggio dell’accusato
quando ha ordinato che una misura di trattamento psichiatrico obbligatorio dovesse
continuare dopo la scarcerazione dell’accusato, il che è in contrasto con l’art. 75 del
Codice penale in base al quale il trattamento psichiatrico obbligatorio può durare
finché persstono le ragioni per la sua applicazione ma non più della durata della
carcerazione.
...
… questa corte non concorda con le argomentazioni dell’accusato che nel suo caso
lo scopo della punizione sarebbe stato raggiunto attraverso una sentenza sospensiva,
specialmente in considerazione del fatto che il ricorrente … non aveva mostrato
alcuna autocritica in merito alle sue azioni o alcun sentimento di rimorso per quanto
aveva detto …”
10. M.M. ha scontato la sua pena presso il carcere di Varaždin ed è stato
rilasciato il 3 luglio 2006. Il 15 agosto 2006 egli ha sparato a M.T., a sua
figlia V. T. e a se stesso. Prima dello sparo era stato visto dal vicino di M.T.
portare un fucile automatico e lasciare la sua bicicletta nel bosco adiacente.
Il vicino aveva immediatamente chiamato la polizia. La polizia era arrivata
sulla scena veni minuti dopo, proprio dopo il tragico evento.
11. Il 15 agosto 2006 la polizia ha interrogato il vicino di M.T., I.S., che
aveva visto M.M. avvicinarsi alla casa di M.T. immediatamente prima
dell’evento critico. Su richiesta della polizia, il 17 agosto 2006 un giudice
investigativo della Corte della Contea di Varaždin ha emesso un mandato di
perquisizione dell’appartamento e dell’automobile di un certo M.G. che era
sospettato di aver procurato armi a M.M. Il mandato fu eseguito lo stesso
giorno, ma non fu stabilito alcun collegamento tra M.G. e le armi usate da
M.M. Il giudice istruttore non fece altro nel caso in questione.
12. Il 18 agosto 2006 la polizia ha presentato un rapporto alla Procura di
Stato della Contea di Čakovec in cui erano indicate nel dettaglio le
circostanze del tragico evento.
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13. Il 28 novembre 2006 la Procura di Stato ha deciso il non luogo a
procedere nei confronti della denuncia penale contro M.M. per l’omicidio di
M.T. e di V.T. sulla base del fatto che egli era morto. Non è chiaro chi
avesse presentato quella denuncia, ma una copia di questa decisione fu
mandata ai ricorrenti. In una lettera dello stesso giorno la Procura di Stato
chiese al Dipartimento di polizia di Međimurje di raccogliere tutte le
informazioni relative al trattamento psichiatrico ricevuto da M.M. presso il
carcere di Varaždin. La parte rilevante del rapporto redatto il 13 dicembre dalle autorità carcerarie di Varaždin sancisce:
“M.M. era stato tenuto in detenzione dopo l’appello presso il carcere di Varaždin
dal 3 febbraio al 22 maggio 2006 dove fu mandato per scontare la sua pena detentiva
… che ebbe fine il 3 luglio 2006.
Un esame psichiatrico di M.M. condotto durante la sua permanenza in detenzione ha
mostrato che egli soffriva di un disordine misto della personalità che derivava da un
innato malfunzionamento del cervello e da circostanze pedagogiche sfavorevoli della
sua infanzia. Nella stessa opinione l’esperto psichiatra raccomandava che fosse
ordinato un trattamento psichiatrico obbligatorio con un approccio prevalentemente
psicoterapeutico per fare in modo [che M.M.] sviluppasse capacità di risolvere
situazioni di vita complesse in modo più costruttivo.”
Mentre M.M. scontava la sua pena detentiva, fu previsto un trattamento intensivo
consistente in sedute di conversazioni individuali, in base al programma individuale di
custodia. Egli raramente si recava alle sedute di sua spontanea volontà e gli fu, quindi,
chiesto di farlo da parte dello staff, [al fine di soddisfare] la necessità di trattamento.
…
Mentre si trovava in carcere, M.M. vide il medico cinque volte, talora di sua
spontanea volontà, talaltra su richiesta del dottore. Egli non insisteva sulla sua terapia
psichiatrica e quindi il suo trattamento si basò, come raccomandato dall’esperto, su un
trattamento psicoterapeutico intensivo da parte dello staff, del direttore del carcere e
di altri che gli parlavano. Egli era una persona molto introversa, quindi la sua vera
personalità non poteva essere compresa in condizioni di detenzione o di
incarceramento.”
14. L’11 dicembre 2006 il Dipartimento di polizia di Međimurje ha
interrogato il direttore del carcere di Varaždin, P.L. La parte rilevante di un
rapporto sull’interrogatorio redatto il 2 dicembre 2006 stabilisce:
“Il summenzionato è il direttore del carcere di Varaždin e dichiara che M.M. ha
scontato la sua pena detentiva nel carcere di Varaždin dal 3 febbraio al 3 luglio 2006
…
Mentre si trovava in carcere, M.M. è stato sottoposto a trattamento psichiatrico in
ottemperanza a quanto indicato nel parere e nelle raccomandazioni dell’esperto. Il
trattamento è stato basato su un trattamento psicoterapeutico intensivo di M.M.
consistente in sessioni di conversazioni tra M.M. e lo staff del carcere, lui stesso [il
direttore] ed il medico del carcere. Nel corso del trattamento M.M. non ha ricevuto né
ha chiesto terapie farmacologiche. È stato inoltre stabilito che M.M. era una persona
molto introversa che non voleva cooperare nel corso del trattamento.
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Durante la sua permanenza in carcere M.M. ha visto il medico del carcere cinque
volte in occasione di altri problemi, ossia di malattia.
Egli inoltre ritiene che non ci sono regole interne sull’esecuzione di misure di
sicurezza e che tutto il trattamento è svolto in base alla Legge sull’esecuzione delle
sentenze di condanna a pene detentive.”
15. Secondo il Governo, dato che non era stato riscontrato nessun errore
da parte delle persone incaricate dell’esecuzione della condanna detentiva e
della misura di sicurezza di M.M., l’indagine si poteva ritenere conclusa,
sebbene nessuna decisione formale fosse stata a tale scopo adottata.
16. Il rapporto medico del carcere relativo ad M.M., presentato dal
Governo, non menziona alcun trattamento psichiatrico o psicoterapeutico.
17. Il 6 novembre 2006 i ricorrenti hanno presentato alla Procura di
Stato una proposta di soluzione richiesta di risarcimento per i danni non
pecuniari collegati alla morte di M.T. e di V.T. Essi sostenevano che le
autorità competenti non avevano preso misure adeguate a protezione delle
vite di M.T. e di V.T. e che le indagini sulla loro morte erano state
inadeguate. Essi chiedevano 1.105.000 kune croate (HRK) come
risarcimento e 13.481 HRK per le spese. Essi non hanno ricevuto risposta.
In base alla sezione 186(a) del Codice di procedura civile, laddove siffatta
richiesta venga rigettata o non sia presa alcuna decisione entro tre mesi dalla
sua presentazione, la persona interessata può intraprendere un’azione presso
il giudice competente. I ricorrenti non hanno intrapreso un’azione civile.
II. LA NORMATIVA E LA PRATICA INTERNE RILEVANTI
18. L’art. 21 della Costituzione (Ustav Republike Hrvatske, Gazzette
Ufficiali nn. 56/1990, 135/1997, 8/1998, 113/2000, 124/2000 e 28/2001)
stabilisce:
«Ogni essere umano ha diritto alla vita.
…»
19. La parte rilevante dello Statuto della Corte costituzionale (Ustavni
zakon o Ustavnom sudu, Gazzetta Ufficiale n. 29/2002) prevede:
Sezione 38
«Ognuno ha il diritto di chiedere l’apertura di un procedimento per la revisione
costituzionale delle leggi …»
Sezione 55
«(1) La Corte costituzionale può annullare una legge o le sue disposizioni se
riscontra che sono incompatibili con la Costituzione …»
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20. La parte rilevante dell’art. 75 del Codice penale (Kaznenei zakon
Republike Hrvatske, Gazzette Ufficiali nn. 110/1997, 28/1998, 50/2000,
129/2000, 51/2001, 11/2003 e 105/2004) prevede:
«La misura di sicurezza consistente in un trattamento psichiatrico obbligatorio può
essere imposta solo riguardo all’esecutore che, al momento in cui ha commesso il
crimine, aveva una capacità notevolmente limitata [e] laddove vi sia il rischio che i
fattori che hanno determinato l’insorgere dello stato [di capacita limitata] potrebbero
stimolare la futura commissione di un altro crimine.
La misura di sicurezza consistente in un trattamento psichiatrico obbligatorio può
essere imposta, alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, durante
l’esecuzione di una pena detentiva, al posto di una pena detentiva o insieme alla
sospensione della pena.
Il trattamento psichiatrico obbligatorio può essere imposto fintanto che le condizioni
per la sua applicazione sussistono, ma [non dovrà] in ogni caso superare i termini
della detenzione. … Il trattamento psichiatrico obbligatorio non dovrà in nessun caso
superare i tre anni.
…»
21. Le disposizioni rilevanti del Codice di procedura penale (Zakon o
kaznenom postupku, Gazzette Ufficiali nn. 110/1997, 27/1998, 58/1999,
112/1999, 58/2002, 143/2002, 63/2002, 62/2003 e 115/2006) prevedono:
Articolo 174(2)
«Al fine di … decidere se avviare un’indagine … il Procuratore di Stato dovrà
ordinare alla polizia di raccogliere le informazioni necessarie e prendere altre misure
relative al crimine [in questione] con l’obiettivo di identificare il responsabile …»
Articolo 177
«Se c’è il sospetto che è stato commesso un crimine passibile di processo pubblico,
la polizia prenderà le misure necessarie al fine di identificare il responsabile … e
raccogliere tutte le informazioni di eventuale rilevanza per la conduzione del processo
penale …»
Articolo 187
«(1) Un’indagine sarà aperta contro un particolare individuo se vi sia sospetto che
egli o ella abbia commesso un crimine.
(2) Durante l’indagine dovranno essere raccolte le prove e le informazioni
necessarie a decidere se un’accusa debba essere avanzata o se il procedimento debba
essere interrotto …»
22. Le disposizioni rilevanti della Legge sulle obbligazioni civili (Zakon
o obveznim odnosima, Gazzetta Ufficiale n. 35/2005) prevedono:
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Sezione 19
«(1) Ogni persona giuridica ed ogni persona fisica ha il diritto al rispetto della
propria integrità personale alle condizioni indicate dalla presente Legge.
(2) Il diritto al rispetto della propria identità personale nel senso di cui alla presente
Legge include il diritto alla vita, al benessere fisico e mentale, alla buona reputazione
e onore, il diritto ad essere rispettato, il diritto al rispetto per il proprio nome e per la
privacy della propria vita personale e familiare, la libertà et alia.
…»
Sezione 1100
«(1) Laddove un tribunale lo ritenga giustificabile, in considerazione della gravità di
una violazione del diritto al rispetto dell’integrità personale e delle circostanze
particolari del caso, potrà riconoscere il risarcimento del danno non pecuniario, a
prescindere dal risarcimento del danno pecuniario o del fatto che suddetto danno ci sia
stato.
…»
Sezione 1101
«(1) Nel caso di morte o di invalidità particolarmente grave di un individuo il diritto
al risarcimento dei danni non pecuniari viene assegnato ai membri più prossimi della
sua famiglia (coniuge, figli e genitori).
(2) Il risarcimento di tali danni può essere assegnato ai fratellastri, ai nonni, ai nipoti
ed al coniuge di fatto laddove questi individui ed il deceduto vivevano
permanentemente nella stessa abitazione.
…»
23. La Sezione 13 della Legge sull’amministrazione dello Stato (Zakon
o ustrojstvu državne uprave, Gazzette Ufficiali nn. 75/1993, 48/1999,
15/2000 e 59/2001) stabilisce:
«La Repubblica di Croazia risarcisce il danno causato ad un cittadino, ad una
persona giuridica o ad altra parte da una condotta illecita o errata da parte di un
organo dell’amministrazione dello Stato, di un organo locale di autogoverno o
amministrazione …»
24. La parte rilevante della sezione 186(a) della Codice di procedura
civile (Zakon o parničnom postupku, Gazzette Ufficiali nn. 53/91, 91/92,
58/93, 112/99, 88/01 e 117/03) prevede:
«Una persona che intenda intentare una causa civile contro la Repubblica di Croazia
deve previamente presentare una richiesta di composizione presso il competente
ufficio della la Procura di Stato.
…
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Laddove la richiesta venga rigettata o non sia presa alcuna decisione nei tre mesi
successivi alla sua presentazione, la persona coinvolta può avviare un’azione presso il
tribunale competente.
…»
25. Le disposizioni rilevanti della Legge sull’esecuzione delle sentenze
di condanna a pene detentive (Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Gazzette
Ufficiali nn. 128/1999 e 190/003) stabiliscono:
SCOPO DI UNA PENA DETENTIVA
Sezione 2
«Lo scopo principale di una pena detentiva, oltre al trattamento umano ed al rispetto
dell’integrità personale dell’individuo che sconta una pena detentiva, … è lo sviluppo
della sua capacità di vivere dopo il rilascio in ottemperanza alle leggi ed alle
consuetudini della società.»
PREPARAZIONE AL RILASCIO ED ASSISTENZA DOPO IL RILASCIO
Sezione 13
«Durante l’esecuzione della condanna alla detenzione un penitenziario o un carcere,
insieme alle istituzioni e ad altre entità incaricate dell’assistenza dopo il rilascio,
devono assicurare la preparazione del detenuto al suo rilascio [dal carcere].»
PRGRAMMI INDIVIDUALI PER L’ESECUZIONE DI UNA CONDANNA ALLA
DETENZIONE
Sezione 69
(1) Il programma individuale per l’esecuzione di una pena detentiva (di seguito «il
programma di esecuzione») consiste in una combinazione di attività e misure di tipo
pedagogico, lavorative, relative al tempo libero, alla salute, psicologiche e connesse
con la sicurezza allo scopo di organizzare il tempo trascorso in carcere secondo i tratti
caratteristici ed i bisogni del detenuto e sulla base delle possibilità offerte dallo
specifico penitenziario o carcere. Il programma di esecuzione è concepito per
rispondere agli scopi della pena detentiva di cui alla sezione 7 della presente Legge.
(2) Il programma di esecuzione sarà definito dal direttore del carcere su proposta di
un team di esperti del penitenziario o del carcere …
(3) Il programma di esecuzione conterrà informazioni sulle … procedure speciali
(… assistenza psicologica e psichiatrica … misure speciali di sicurezza …)
…»
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TUTELA DELLA SALUTE
Sezione 103
«(1) Ai detenuti saranno forniti trattamenti medici e cure regolari per la loro salute
fisica e mentale …»
26. La Sezione 22 della Legge sul Procuratore di Stato (Zakon o
državnom odvjetništvu, Gazzetta Ufficiale 75/1995) prevede:
«(1) La Procura di Stato è competente a compensare le spese legali di
rappresentanza dinanzi alle corti e ad altri organi competenti in base al regolamento
sull’onorario degli avvocati …
(2) I fondi ottenuti come spese legali di rappresentanza gravano sul bilancio dello
Stato.»
27. Riguardo al processo civile per danni il Governo ha presentato varie
decisioni della Corte suprema in cui era espressa la sua opinione in merito
alla responsabilità dello Stato per danni causati dalle autorità
amministrative.
Le parti rilevanti della decisione n. Rev 2203/1991-2 del 30 dicembre stabiliscono:
«Gli impiegati del Penitenziario aperto V.-P. e della Prigione di Stato L. hanno
causato il danno in questione attraverso la loro condotta illegale ed erronea
permettendo a D.P. di scappare dal penitenziario anziché prevenire la sua evasione
attraverso l’uso della forza se necessario (sezioni 175 e 176, par. 10, della Legge di
esecuzione delle sanzioni penali e per illeciti minori, Gazzette Ufficiali nn. 21/74 e
39/74).
L’esecuzione di una sentenza, ed in particolare l’esecuzione di una condanna
detentiva, risponde allo scopo punitivo definito per legge che include, tra l’altro,
prevenire che il responsabile commetta un [altro] crimine limitando la sua libertà di
movimento. Nelle circostanze del presente caso gli impiegati dei suddetti penitenziari,
per il comportamento dei quali il convenuto [lo Stato] è responsabile, hanno mancato
di [prevenire l’evasione] di un condannato che ha poi ripetuto lo stesso atto di
violenza (in circostanze anche più gravi) del crimine per il quale era stato condannato
e messo in carcere … Il fatto che egli abbia commesso un reato di rapina e causato
danni al ricorrente ed a numerose altre persone attraverso atti di violenza durante la
sua evasione mostra che egli è un pericolo per la società e che si sarebbe dovuto
impedire che commettesse crimini tenendolo in carcere. Lo stesso emerge dalla sua
fedina penale …
Quindi, nel caso in questione c’è un collegamento giuridicamente rilevante tra la
condotta illegale ed erronea degli impiegati del convenuto, l’evasione e le azioni
dannose ... che tutte insieme concorrono alla responsabilità del convenuto.»
La parte rilevante della decisione n. Rev 186/04-2 del 10 gennaio 2006
stabilisce:
«Ai sensi della sezione 13 della Legge sull’amministrazione dello Stato (Gazzette
Ufficiali nn. 75/93, 48/99, 15/00 e 59/01) la Repubblica di Croazia è obbligata a
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risarcire il danno derivante dalla condotta illegale o erronea degli organi
dell’amministrazione dello Stato, degli enti locali di autogoverno
amministrazione …
e
di
…
Un comportamento o un’omissione che siano contrari alla legge o ad ogni altro
regolamento si configura quale atto illecito … se vi sia l’intento di causare danno ai
diritti o agli interessi di terzi o accettarne le conseguenze.»
28. I ricorrenti hanno presentato varie decisioni della Corte suprema
relative alla stessa questione.
La parte rilevante della decisione n. Rev 713/1998 del 13 settembre 2000
stabilisce:
« Un comportamento o un’omissione che siano contrari alla legge o ad ogni altro
regolamento si configura quale atto illecito se vi sia l’intento di causare danno ai
diritti o agli interessi di terzi o accettarne le conseguenze. Lo stesso vale per un
comportamento o ad una mancanza di agire, contrari al modo di agire comune o
prescritto, che si configurino quali comportamenti erronei.»
La parte rilevante della decisione Rev 218/04-2 del 27 ottobre 2004
stabilisce:
«La denuncia del ricorrente per danni contro la Repubblica di Croazia è giustificata
solo laddove le condizioni stabilite per legge siano soddisfatte, in particolare il danno
sia conseguenza di una condotta illecita o erronea di una persona o di un organo
pubblico. Condotta illecita significa agire contro la legge o ogni altro regolamento o
omettere di applicare un regolamento con l’intento di causare un danno ad una
persona terza o accettarne le conseguenze. Condotta erronea è un atto o un’omissione
contraria al modo comune o prescritto di agire e dal quale si può concludere che c’è
stato l’intento di causare danno ai diritti e agli interessi di terzi o accettarne le
conseguenze»
La parte rilevante della decisione n. Rev 730/04-2 del 16 novembre 2005
stabilisce:
«… condotta illecita significa agire contro la legge o omettere di applicare
disposizioni normative con l’intento di causare un danno ad una persona terza o
accettarne le conseguenze. Condotta erronea è un atto o un’omissione contraria al
modo comune o prescritto di agire … L’onere della prova è a carico del ricorrente. …
Il ricorrente che lamenta il danno è obbligato a dimostrare l’esistenza del danno, un
atto dannoso da parte del convenuto (in questo caso la condotta illecita o erronea degli
organi dell’Amministrazione dello Stato ai sensi della sezione 13 della Legge
sull’amministrazione dello Stato) ed un nesso causale tra l’atto dannoso ed il danno
effettivo. »
La parte rilevante della decisione n. Rev 257/06-2 del 18 maggio 2006
stabilisce:
«Lo scopo della sezione 13 della Legge sull’amministrazione dello Stato è [rendere]
lo Stato responsabile dei danni causati dall’agire scientemente contro la legge con
l’intento di causare danno ad altri.»
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DIRITTO
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART.
CONVENZIONE
DELLA
29. I ricorrenti hanno presentato una doppia denuncia ai sensi dell’art. 2
della Convenzione. Essi affermano in primo luogo che lo Stato ha mancato
di rispettare il suo obbligo positivo al fine di prevenire la morte di M.T. e di
V.T. ed in secondo luogo che lo Stato ha mancato di condurre un’indagine
approfondita sulla possibile responsabilità dei suoi agenti per la morte di
M.T. e di V.T.
L’art. 2 della Convenzione stabilisce:
«1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere
intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale
pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale
pena.
2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il
risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
(a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
(b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona
regolarmente detenuta;
(c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un’insurrezione.»
A. Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
30. Il Governo sostiene che i ricorrenti avevano vari mezzi di ricorso a
disposizione che non hanno esaurito. In primo luogo, non hanno presentato
una denuncia penale contro chiunque ritenessero responsabile della morte di
M.T. e di V.T., cosa che li avrebbe messi in grado di presentare prove e di
proporre le misure investigative da intraprendere. Se lo avessero fatto, la
competente Procura di Stato avrebbe presentato una decisione motivata
sulla loro denuncia. Anche se tale denuncia fosse stata rigettata, i ricorrenti
avrebbero potuto far continuare il processo penale su loro mozione.
31. In secondo luogo, i ricorrenti avrebbero potuto avviare un’azione
civile di risarcimento contro lo Stato ai sensi delle sezioni 1100 e 1101 della
Legge sulle obbligazioni civili e ai sensi della Convenzione, che è
direttamente applicabile in Croazia.
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32. Infine, il fatto che la responsabilità dello Stato sussista solo laddove
sia provato un nesso causale tra un atto dannoso ed il danno effettivo è un
principio universalmente accettato di responsabilità per danno non specifico
dell’ordinamento giuridico croato.
33. I ricorrenti sostengono che in base al diritto interno i ricorrenti dal
terzo al quinto non hanno diritto a pretendere il risarcimento per la morte di
V.T. Un’azione civile per il risarcimento da parte dello Stato, che è
probabilmente aperta a tutti i ricorrenti relativamente alla morte di M.T. e al
primo e al secondo ricorrente relativamente alla morte di V.T. non avrebbe
avuto esito positivo. Il motivo è che sarebbe stato impossibile dimostrare i
requisiti stabiliti dalla Corte suprema, in particolare, che gli atti delle
autorità responsabili fossero stati illeciti e che avessero agito con
l’intenzione di causare danni a terzi o che almeno ne avessero accettato le
conseguenze. Inoltre, se essi avessero perso, avrebbero dovuto sopportare le
spese legali di rappresentanza dello Stato nel processo tenuto dalla Procura
di Stato, cui sono dovute le spese stabilite nel Tariffario degli Avvocati. In
base agli standard della giurisprudenza della Corte suprema, i ricorrenti
avrebbero potuto pretendere circa 800.000 HRK a titolo di risarcimento.
Dato che le spese legali di rappresentanza dello Stato avrebbero dovuto
essere definite in base al valore della denuncia, sarebbero ammontate a circa
80.000 HRK. Tali spese, quindi, avrebbero ecceduto il reddito annuale
congiunto dei ricorrenti, che è di circa 14.000 HRK, dato che il solo
membro della famiglia che vive nella stessa casa ad avere un reddito è il
primo ricorrente. In considerazione del fatto che le loro possibili denunce
non avevano prospettive di successo, il rischio di dover sostenere le spese
per l’onorario del Procuratore di Stato, dalle quali non avevano diritto di
esenzione, era molto alto. Sostenere questi costi li avrebbe rovinati
finanziariamente, il che spiega perché non avevano avviato un’azione civile
contro lo Stato.
34. Con riferimento all’obiezione del Governo secondo la quale
avrebbero dovuto presentare una denuncia penale contro le persone che
ritenevano responsabili per la morte dei loro parenti prossimi, i ricorrenti
sostengono che tutte le informazioni a loro disposizione erano note anche
alle autorità dello Stato competenti e che in tali circostanze era dovere delle
autorità fare passi appropriati nell’indagare sulla morte di M.T. e di V.T.
La valutazione della Corte
35. La Corte sostiene che lo scopo dell’art. 35 è fornire agli Stati
contraenti l’opportunità di prevenire o di porre rimedio alle violazioni
presunte a loro carico prima che tali accuse siano presentate alle istituzioni
della Convenzione. Di conseguenza, gli Stati sono dispensati dal rispondere
per le loro azioni di fronte ad un istituto internazionale prima di avere avuto
l’opportunità di rimettere le questioni a posto attraverso il proprio sistema
giuridico interno. Il ruolo dell’esaurimento dei ricorsi interni di cui all’art.
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CONCORDANTE DEL GIUDICE NICOLAOU della Convenzione richiede che il ricorrente abbia presentato normale
ricorso con riferimento ai ricorsi afferenti le presunte violazioni e che al
contempo siano disponibili e sufficienti. L’esistenza di siffatti mezzi di
ricorso deve essere sufficientemente certa non solo in teoria, ma anche in
pratica, altrimenti essi non soddisfano i requisiti di accessibilità e di
efficacia; spetta allo Stato convenuto stabilire se queste varie condizioni
sono soddisfatte (v. caso Selmouni c. Francia [GC], n. 25803/94, §§ 74 e
75, ECHR 1999-V).
36. L’art. 35 prevede una distribuzione dell’onere della prova. Spetta al
Governo che sostiene il non esaurimento convincere la Corte che il mezzo
di ricorso era effettivo e disponibile in teoria e in pratica al momento
opportuno, ossia, che era accessibile, che era in grado di fornire riparazione
in riferimento alle denunce invocate ed offriva ragionevoli prospettive di
successo (v. caso Akdivar et al. c. Turchia, 16 settembre 1996, Raccolta
delle sentenze e decisioni 1996-IV, § 68).
37. La Corte evidenzierebbe che l’applicazione di questa disposizione
deve tenere conto del contesto. Invero, essa ha riconosciuto che l’art. 35
deve essere applicato con un certo grado di flessibilità e senza eccessivo
formalismo (v. caso Cardot c. Francia, 19 marzo 1991, Serie A n. 200, §
34). Essa ha inoltre riconosciuto che la norma sull’esaurimento dei ricorsi
interni non è né assoluta né suscettibile di applicazione automatica; nel
riconsiderare se le norma è stata osservata, è essenziale tenere conto delle
particolari circostanze del singolo caso (v. caso Van Oosterwijck c. Belgio, 6
novembre 1980, Serie A n. 40, § 35). Ciò significa, tra le altre cose, che la
Corte deve realisticamente considerare non solo l’esistenza di mezzi di
ricorso formali nell’ordinamento giuridico della Parte contraente coinvolta
ma anche il contesto generale giuridico e politico nel quale operano così
come le circostanze personali dei ricorrenti (v. caso Akdivar et Al., sopra
citato, § 69).
38. In riferimento ad una denuncia sostanziale contro lo Stato di non
aver preso misure positive adeguate a proteggere la vita di un individuo in
violazione dell’art. 2, la possibilità di ottenere un risarcimento per la morte
di una persona costituisce, generalmente, ed in circostanze normali, un
mezzo di ricorso adeguato e sufficiente (v. casi E. et Al. c. Regno Unito, n.
33218/96, § 110 e, mutatis mutandis, Caraher c. Regno Unito (dec.), n.
24520/94, ECHR 2000-I).
39. La Corte rileva al principio che le sezioni di recente introduzione e 1101 della Legge sulle obbligazioni civili, entrate in vigore il 1°
gennaio 2006, forniscono la possibilità di chiedere risarcimento in relazione
alla morte del coniuge, dei figli o dei genitori e che il risarcimento può
anche essere riconosciuto ai fratellastri, ai nonni, ai nipoti e al coniuge di
fatto laddove queste persone e il deceduto vivessero in modo permanente
nella stessa abitazione. La Corte quindi ritiene che in base al diritto interno i
ricorrenti dal terzo al quinto, essendo suoi zii e zie, non hanno il diritto al
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risarcimento per l’assassinio di V.T. Ne consegue che l’obiezione del
Governo relativa ai ricorrenti dal terzo al quinto in connessione alla morte di
V.T. deve essere respinta.
40. Con riferimento al diritto al risarcimento per il primo ed il secondo
ricorrente per la morte sia di M.T. che di V.T. ed il diritto al risarcimento
dei ricorrenti dal terzo al quinto per la morte di M.T., la Corte rileva che le
sezioni 1100 e 1101 della Legge sulle obbligazioni civili fornisce la base
giuridica per la richiesta allo Stato di un risarcimento. La Corte esaminerà
ora se il Governo ha dimostrato che un’azione civile per risarcimento contro
lo Stato sia un ricorso che deve essere esperito nelle circostanze del presente
caso.
41. La Corte rileva che dopo che M.M. aveva assassinato M.T. e V.T.
non fu stabilita alcuna responsabilità in capo ad agenti dello Stato coinvolti
con riferimento al dovere da parte delle autorità competenti di proteggere la
vita delle vittime. In tali circostanze si potrebbe sostenere che un’azione
civile per danni contro lo Stato non avrebbe avuto prospettive di successo,
in particolare in considerazione del requisito in base al diritto ed alla prassi
interni che la responsabilità dello Stato può essere sollevata solo nel caso di
condotta illecita da parte delle autorità o di illegittima inattività e di
illegittimi intento da parte delle autorità di causare danni a terzi o accettarne
le conseguenze.
42. Tuttavia, e nonostante le possibilità di successo di una potenziale
azione civile relativa alla legittimità degli atti delle autorità competenti, la
Corte rileva che in ogni caso qui la questione non è se le autorità abbiano
agito illegittimamente o se vi sia stata la responsabilità personale di un
agente dello Stato su qualunque base. Molto più ampiamente, la questione
centrale del presente caso sono le presunte carenze del sistema nazionale a
protezione della vita degli altri da atti di criminali pericolosi che sono stati
identificati come tali dalle autorità competenti ed il trattamento di tali
individui, incluso il contesto giuridico nel quale le autorità competenti
devono operare ed i meccanismi a disposizione per farlo. A tale riguardo la
Corte rileva che il Governo non ha mostrato che tali questioni, ed in
particolare la denuncia dei ricorrenti sulla base dell’art. 2 della Convenzione
relativa alle insufficienze del diritto e della prassi interni precedenti alla
morte di M.T. e di V.T., avrebbero potuto essere esaminate in qualunque
procedimento cui il Governo si fosse affidato.
43. Con riferimento all’argomentazione del Governo che dopo gli
assassini di M.T. e di V.T. i ricorrenti potevano anche aver presentato
denuncia penale, la Corte rileva che un passo in avanti in proposito è stato
fatto dal giudice per le indagini della Corte della Contea di Varaždin
quando, il 17 agosto 2006, ha ordinato le ricerche di un appartamento e di
un veicolo di un certo M.G., che era sospettato di avere procurato armi a
M.M. e dalla Procura di Stato di Čakovec quando, il 28 novembre 2006,
chiese al Dipartimento di polizia di Međimurje di raccogliere tutte le
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informazioni relative al trattamento psichiatrico ricevuto da M.M. mentre
stava scontando la sua pena detentiva. Tuttavia tali passi non hanno portato
ad alcun processo penale o di altro tipo contro alcuna delle persone
coinvolte. La Corte non comprende come un’ulteriore denuncia penale sulla
stessa questione presentata dai ricorrenti avrebbe potuto condurre a diversi
risultati. A tale riguardo la Corte riafferma che nei casi relativi alla morte in
circostanze che potrebbero dare adito a responsabilità dello Stato le autorità
devono agire di propria iniziativa una volta che la questione sia giunta alla
loro attenzione. Esse non possono lasciare all’iniziativa dei parenti prossimi
né la presentazione di una denuncia penale né prendersi la responsabilità di
condurre procedure investigative (v., per esempio, casi McKerr c. Regno
Unito, n. 28883/95, § 111, ECHR 2001-III, e Slimani c. Francia, n.
57671/00, § 29, ECHR 2004-IX (estratti)).
44. Ne consegue che i mezzi di ricorso proposti dal Governo non
dovevano essere esperiti. Nel giungere a questa conclusione, la Corte ha
tenuto conto delle specifiche circostanze del presente caso e del fatto che si
tratta di un diritto fondamentale quale il diritto alla vita (v., tra le altre fonti,
caso McCann et al. c. Regno Unito, 27 settembre 1995, Serie A n. 324, §
147) e che la Convenzione vuole garantire diritti che non sono teorici o
fittizi, ma pratici ed effettivi (v., per esempio, caso Matthews c. Regno
Unito [GC], n. 24833/94, § 34, ECHR 1999-I). Di conseguenza, l’obiezione
del Governo deve essere respinta.
45. La Corte rileva che questa parte del ricorso non è manifestamente
infondata ai sensi dell’art. 35 § 3 della Convenzione. Essa inoltre rileva che
non è irricevibile su altre basi. Deve quindi essere dichiarato ammissibile.
B. Sul merito
Argomenti delle parti
46. I ricorrenti lamentano che lo Stato ha mancato di ottemperare ai suoi
obblighi positivi perché, sebbene fosse ben noto alle autorità che le minacce
di M.M. contro M.T. e V.T. erano serie, ha mancato di ordinare e portare
avanti una ricerca nel suo appartamento e nel suo veicolo nel corso dei
primi procedimenti penali contro di lui nei quali era stato accusato di
minacciare gravemente M.T. e V.T. Essi sostengono che, prima del suo
rilascio dalla prigione, le autorità competenti non avevano propriamente
gestito il suo trattamento psichiatrico e valutato la sua condizione mentale e
la probabilità che avrebbe dato seguito alle sue minacce. Essi sostengono
che vi siano carenze nel regolamento relativo all’esecuzione di una pena
detentiva ed asseriscono che il diritto interno è carente dato che è possibile
sottoporre un accusato ritenuto colpevole di un crimine a trattamento
psichiatrico obbligatorio solo per la durata della sua detenzione. I ricorrenti
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lamentano anche che le autorità nazionali non hanno condotto un’indagine
approfondita e adeguata sulla possibile responsabilità dello Stato per la
morte dei loro parenti prossimi.
47. Il Governo sostiene che le autorità nazionali hanno preso seriamente
le minacce di M.M. e per questo motivo lo hanno messo sotto custodia,
dove era rimasto per l’intera durata del processo. Egli era stato condannato
ad una pena detentiva commisurata alla gravità della sua condanna e
all’interno dell’ambito prescritto dalla legge per il crimine di cui era
accusato. Inoltre, il suo trattamento psichiatrico obbligatorio era stato
ordinato durante la sua detenzione, come previsto dal diritto interno.
48. Con riferimento ai suoi obblighi procedurali ai sensi dell’art. 2, il
Governo contesta che la Procura di Stato competente aveva ordinato alla
polizia di raccogliere le informazioni rilevanti concernenti la morte di M.T.
e di V.T. La polizia, tra l’altro, aveva interrogato il direttore del carcere, e
questi aveva mostrato come era stata condotta la misura di trattamento
psichiatrico obbligatorio. La Procura di Stato non ha riscontrato alcuna
mancanza da parte delle autorità carcerarie che avesse rilevanza penale. In
merito alla loro partecipazione all’indagine, i ricorrenti non hanno
presentato una denuncia penale separata e non hanno mostrato di avere mai
cercato di essere informati dell’indagine.
La valutazione della Corte
a. Aspetto sostanziale dell’art. 2 della Convenzione
Principi generali
49. La Corte ribadisce che l’art. 2 richiede allo Stato di prendere misure
appropriate per salvaguardare la vita di coloro che si trovano sotto la sua
giurisdizione (v. caso L.C.B. c. Regno Unito, 9 giugno 1998, Raccolta delle
sentenze e decisioni 1998-III, § 36). Ciò implica un dovere primario in capo
allo Stato di assicurare il diritto alla vita mettendo in atto disposizioni di
diritto penale efficaci a prevenire la commissione di crimini contro la
persona accompagnati da un meccanismo di esecuzione delle leggi per la
prevenzione, la soppressione e le punizione di violazioni di tali disposizioni
(v. Nachova et al. c. Bulgaria [GC], nn. 43577/98 e 43579/98, § 160, ECHR
2005-VII).
50. Inoltre, in talune circostanze si configura quale obbligo positivo in
capo alle autorità intraprendere misure operative preventive per proteggere
un individuo la cui vita sia a rischio da azioni criminose di un altro
individuo. Tenendo presenti le difficoltà nel vigilare le società moderne,
l’imprevedibilità della condotta umana e le scelte operative che devono
essere fatte in termini di priorità e di risorse, la Corte è anche attenta, nel
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considerare obblighi positivi, a non interpretare l’art. 2 in modo che
imponga un vincolo impossibile o sproporzionato alle autorità (v. caso
Osman c. Regno Unito, 28 ottobre 1998, Raccolta delle sentenze e decisioni
1998-VIII, § 116). Quindi, non ogni rischio per la vita denunciato può
comportare per le autorità un obbligo derivante dalla Convenzione di
intraprendere misure operative per prevenire che quel rischio si materializzi.
51. Un obbligo positivo nasce laddove sia stato stabilito che le autorità
sapevano o avrebbero dovuto sapere dell’esistenza di un rischio reale ed
immediato per la vita di uno specifico individuo derivante da azioni di terzi
e che, ciononostante, non abbiano intrapreso misure di loro competenza che,
valutate ragionevolmente, avrebbero potuto evitare quel rischio (v. caso
Osman, sopra citato, § 116; caso Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito, n.
46477/99, § 55, ECHR 2002-III; e caso Bromiley c. Regno Unito (dec.), n.
33747/96, 23 novembre 1999).
Applicazione di questi principi al presente caso
52. La Corte ha in primo luogo esaminato se le autorità competenti
erano o avrebbero dovuto essere al corrente che M.M. rappresentasse un
rischio per la vita di M.T. e di V.T. La Corte rileva che la Procura di Stato
competente aveva istituito un procedimento penale contro M.M. con
l’accusa di minacciare gravemente M.T. e V.T., con la conclusione che
M.M. fu ritenuto colpevole e condannato a cinque mesi di prigione. Le corti
nazionali hanno stabilito che M.M. aveva minacciato M.T. e V.T. per un
lungo periodo di tempo, in particolare, dal luglio al dicembre del 2005. Esse
hanno inoltre ritenuto che egli non aveva mancato di ripetere quelle minacce
sia dinanzi agli impiegati del Centro di assistenza di Čakovec che dinanzi
alla polizia, compreso l’annuncio che avrebbe fatto esplodere M.T. e V.T.
con una bomba il giorno del primo compleanno di quest’ultima, che era il 1°
marzo 2006. Egli aveva ripetutamente dichiarato di essere in possesso di
una bomba e che avrebbe ben potuto avere altre armi. Che queste minacce
fossero state prese sul serio dalle autorità nazionali è dimostrato dal fatto
che M.M. fu condannato alla detenzione senza condizionale. Inoltre, un
esame psichiatrico di M.M. svolto nel corso del procedimento penale aveva
stabilito che egli soffriva di una forma di disturbo misto della personalità ed
aveva bisogno di trattamento psichiatrico obbligatorio al fine di sviluppare
capacità di affrontare situazioni di vita complesse in modo più costruttivo.
Fu inoltre stabilito che c’era il pericolo che avrebbe ripetuto le stesse o
simili azioni criminali, il che sembra di importanza cruciale per il caso di
specie.
53. Le conclusioni suddette delle corti interne e le conclusioni
dell’esame psichiatrico indubbiamente mostrano che le autorità nazionali
erano consapevoli che le minacce contro la vita di M.T. e di V.T. erano
gravi e che tutte le misure ragionevoli avrebbero dovuto essere intraprese
per proteggerle da quelle minacce. La Corte esaminerà ora se le autorità
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competenti abbiano intrapreso misure ragionevoli alla luce delle circostanze
del presente caso per proteggere la vita si M.T. e di V.T.
54. La Corte rileva in primo luogo che sebbene M.M. avesse dichiarato
più volte di avere una bomba, e avrebbe ben potuto avere altre armi, non fu
ordinata alcuna ricerca nel suo appartamento e nel suo veicolo nel corso del
procedimento penale iniziale contro di lui. Nessuna di queste ricerche fu
ordinata o svolta, sebbene le autorità competenti fossero al corrente delle
sue suddette dichiarazioni fin dal 4 gennaio 2006, quando il Centro di
assistenza sociale di Čakovec presentò un rapporto contenente tali accuse al
Dipartimento di polizia di Međimurje.
55. La Corte inoltre rileva che un rapporto psichiatrico redatto per gli
scopi del procedimento penale contro M.M. sottolineava la necessità di un
trattamento psichiatrico continuativo al fine di aiutarlo a sviluppare la
capacità di affrontare situazioni di vita complesse in modo più costruttivo.
Quando la decisione che ordinava il suo trattamento psichiatrico
obbligatorio divenne definitiva ed esecutiva a seguito dell’adozione della
sentenza della corte di appello del 28 aprile 2006, M.M. aveva già trascorso
due mesi e venticinque giorni in carcere. Dato che era stato condannato a
cinque mesi di pigione, ne consegue che il suo trattamento psichiatrico
avrebbe potuto avere una durata di soli due mesi e cinque giorni prima del
suo rilascio di prigione. La Corte ritiene che in tale breve periodo i problemi
psichici di M.M., alla luce della loro gravità come stabilita nell’esame
psichiatrico svolto durante il procedimento penale contro di lui,
difficilmente avrebbero potuto essere affrontati.
56. Inoltre, il Governo non ha dimostrato che il trattamento psichiatrico
obbligatorio ordinato in riferimento a M,.M. durante il periodo in carcere
era stato gestito realmente e propriamente. La documentazione presentata
mostra che il trattamento di M.M. in carcere è consistito in sessioni di
conversazione con lo staff del carcere, nessuno dei quali era uno psichiatra.
Inoltre, il Governo non ha dimostrato che era stato previsto un programma
individuale per l’esecuzione della pena detentiva di M.M. da parte del
direttore del carcere di Varaždin come richiesto dalla sezione 69 della
Legge sull’esecuzione delle sentenze di condanna a pene detentive. Siffatto
programma individuale in riferimento a M.M. assume maggiore rilevanza in
considerazione del fatto che il suo periodo di detenzione era combinato con
una misura rilevante quanto un trattamento psichiatrico obbligatorio
ordinato dalle corti nazionali in relazione alle gravi minacce di morte che
egli aveva fatto al fine di aiutarlo a sviluppare la capacità di affrontare
situazioni di vita complesse in modo più costruttivo.
57. La Corte rileva inoltre che il regolamento relativo all’esecuzione di
una misura di trattamento psichiatrico obbligatorio, in particolare le
disposizioni rilevanti della Legge sull’esecuzione delle sentenze di
condanna a pene detentive, è di natura molto generale. Secondo la Corte, il
caso presente dimostra che queste regole generali non si riferiscono
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propriamente all’esecuzione di trattamento psichiatrico obbligatorio in
quanto misura di sicurezza, lasciando quindi completamente alla
discrezionalità delle autorità carcerarie la decisione su come agire. Tuttavia,
la Corte ritiene che tali regolamenti devono essere in grado di assicurare che
lo scopo delle sanzioni penali sia soddisfatto opportunamente. Nel presente
caso né il regolamento sulla questione né la sentenza della corte che
ordinava il trattamento psichiatrico obbligatorio per M:M. forniscono
sufficienti dettagli sulla gestione di questo trattamento.
58. Dato che non è stato somministrato alcun trattamento psichiatrico
idoneo a M.M. in carcere, non c’era alcuna valutazione delle sue condizioni
immediatamente precedente al suo rilascio di prigione che potesse stabilire
il rischio che, una volta libero, egli avrebbe potuto concretizzare le minacce
precedenti contro la vita di M.T. e di V.T. La Corte ritiene questa mancanza
particolarmente evidente dato che le sue minacce erano state prese
seriamente dalle corti e che il rapporto psichiatrico precedente stabiliva
espressamente che c’era una alta probabilità che egli potesse ripetere le
stesse o simili azioni. A tale riguardo, la Corte rileva che la corte di appello
ha stabilito nella sua sentenza del 28 aprile 2006 che M.M. non aveva
mostrato alcuna autocritica per le proprie azioni o alcun rimorso per quello
che aveva detto. Inoltre, la Corte rileva che M.M. aveva detto in varie
occasioni che intendeva uccidere M.T. e V.T. il giorno del primo
compleanno di quest’ultima che era il 1° marzo 2006. In considerazione del
fatto che M.M. aveva trascorso quel giorno in prigione, sembra che una
nuova valutazione delle minacce che egli aveva fatto alla vita di M.T. e di
V.T. sarebbe stata necessaria prima del suo rilascio definitivo.
59. La Corte rileva inoltre che la corte di prima istanza aveva ordinato
una misura di trattamento psichiatrico obbligatorio contro M.M. durante il
periodo in carcere e dopo se così raccomandato dallo psichiatra (v. supra §
7). Tuttavia, la corte di appello aveva ridotto quella misura alla durata della
sua pena detentiva dato che ai sensi del diritto croato non c’è possibilità di
estendere il trattamento psichiatrico obbligatorio oltre il periodo di
detenzione per coloro che ne abbiano bisogno.
60. Alla luce di quanto sopra la Corte ritiene che non sia stata presa
alcuna misura adeguata per ridurre la probabilità che M.M. mettesse in
pratica le sue minacce una volta rilasciato di prigione (v. caso Osman c.
Regno Unito, sopra citato, § 116).
61. Le circostanze di questo caso, come stabilito sopra, sono sufficienti a
mettere in grado la Corte di riscontrare una violazione dell’aspetto
sostanziale dell’art. 2 della Convenzione in considerazione della mancanza
da parte delle autorità nazionali competenti di intraprendere tutte le misure
necessarie e ragionevoli alla luce delle circostanze del presente caso per
fornire protezione alla vita di M.T. e di V.T.
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b. Aspetti procedurali dell’art. 2 della Convenzione
62. La Corte riafferma che l’obbligo di proteggere la vita di cui all’art. 2
della Convenzione richiede che siano messe in pratica alcune forme di
indagine ufficiale efficaci quando degli individui sono stati uccisi a seguito
dell’uso della forza, sia da parte di agenti dello Stato che di individui privati
(v., mutatis mutandis, caso McCann et al. c. Regno Unito, sopra citato, §
161, e caso Kaya, sopra citato, p. 329, § 105). Lo scopo fondamentale di
tale indagine è assicurare l’efficace esecuzione delle leggi interne a
protezione del diritto alla vita (v., mutatis mutandis, Paul e Audrey
Edwards, sopra citato, § 69). Le autorità devono intraprendere le azioni
necessarie a loro disponibili per assicurarsi le prove relative all’incidente.
Ogni mancanza nelle indagini che mini la loro capacità di stabilire le cause
della morte, di identificare la persona o le persone responsabili, rischia di
violare questo standard. Qualunque modo sia utilizzato, le autorità devono
agire di propria iniziativa una volta che la questione sia portata alla loro
attenzione (v., per esempio, mutatis mutandis, caso Ilhan c. Turchia [GC],
n. 22277/93, ECHR 2000-VII, § 63).
63. Nel presente caso era chiaro fin dall’inizio che chi aveva perpetrato
le azioni in questione era un individuo privato, M.M., e la sua responsabilità
a tale riguardo non è mai stata messa in discussione. Tuttavia, M.M. si è
suicidato e quindi ogni ulteriore applicazione dei meccanismi di diritto
penale nei suoi confronti sono diventati inutili.
64. Rimane ora da stabilire se nelle circostanze del presente caso lo
Stato aveva un ulteriore obbligo positivo di indagare sulla responsabilità
penale di altri agenti dello Stato coinvolti. La Corte in primo luogo
riafferma che sebbene il diritto di processare e condannare terzi per illeciti
penali non può essere affermato indipendentemente (v. caso Perez c.
Francia [GC], n. 47287/99, § 70, ECHR 2004-I), essa ha stabilito in varie
occasioni che un sistema giuridico efficiente, come richiesto dall’art. 2, può,
ed in alcune circostanze deve, includere il ricorso di diritto penale. Tuttavia,
se la violazione del diritto alla vita o all’integrità fisica non è causata
intenzionalmente, l’obbligo positivo imposto dall’art. 2 di istituire un
sistema giuridico efficiente non richiede necessariamente la previsione di un
ricorso di diritto penale in ogni caso. La Corte ha già sostenuto che nella
sfera specifica della negligenza medica, l’obbligo può per esempio essere
soddisfatto se l’ordinamento giuridico fornisce la possibilità di ricorrere alle
corti penali, facendo in modo che sia stabilita qualunque responsabilità dei
medici coinvolti e che sia ottenuto ogni risarcimento civile, quale un ordine
di risarcimento dei danni e di pubblicazione della decisione. Possono anche
essere previste misure disciplinari (v. caso Vo c. Francia [GC], n. 53924/00,
§ 90, ECHR 2004-VIII; caso Calvelli e Ciglio c. Italia [GC], n. 32967/96, §
51, ECHR 2002-I; caso Lazzarini e Ghiacci c. Italia (dec.), n. 53749/00, 7
novembre 2002; caso Mastromatteo c. Italia [GC], n. 37703/97, § 90,
ECHR 2002-VIII e caso Tarariyeva c. Russia, n. 4353/03, § 75, ECHR
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2006-... (estratti)). Lo stesso dovrebbe applicarsi rispetto alla possibile
responsabilità degli agenti dello Stato per la morte avvenuta in conseguenza
della loro negligenza. Tuttavia, la denuncia dei ricorrenti in relazione
all’aspetto sostanziale dell’art. 2 della Convenzione non è se fosse
configurabile una responsabilità degli agenti dello Stato su qualunque base.
La Corte ritiene che la denuncia centrale si concentra sulle mancanze del
sistema nazionale a protezione della vita degli altri da azioni di criminali
pericolosi che sono stati identificati come tali dalle autorità competenti ed il
trattamento di tali individui, incluso l’ambito giuridico nel quale le autorità
competenti devono operare ed i meccanismi previsti.
65. In considerazione della natura della denuncia dei ricorrenti in base
agli aspetti sostanziali dell’art. 2 della Convenzione e delle conclusioni della
Corte al riguardo, che implicano che le procedure messe in atto sono
necessariamente insufficienti dal punto di vista dell’aspetto sostanziale
dell’art. 2, la Corte ritiene che non c’è bisogno di esaminare separatamente
la denuncia dei ricorrenti sulla base degli aspetti procedurali dell’art. 2 della
Convenzione.
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 13 DELLA
CONVENZIONE
66. I ricorrenti hanno anche denunciato di non avere a disposizione
metodi di ricorso effettivi per le loro denunce relative all’art. 2. Essi si sono
rifatti all’art. 13 della Convenzione, che dispone:
«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione
siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale,
anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio
delle loro funzioni ufficiali.»
A. Sulla ricevibilità
67. La Corte ritiene che questa denuncia non è manifestamente infondata
ai sensi dell’art. 35 § 3 della Convenzione. Essa inoltre ritiene che non è
inammissibile su altre basi. Deve quindi essere dichiarata ammissibile.
B. Sul merito
68. Il Governo sostiene che i ricorrenti hanno richiesto un’indagine
penale sulla morte di M.T. e di V.T. e che hanno anche fatto istanza civile
per il risarcimento contro lo Stato ai sensi delle sezioni 1100 e 1101 della
Legge sulle obbligazioni civili.
69. In risposta alle osservazioni del Governo, i ricorrenti hanno
dichiarato che non c’era bisogno che loro presentassero una denuncia penale
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separata perché le autorità erano al corrente di tutti i fatti relativi alla morte
di M.T. e di V.T. In relaizone al ricorso civile cui ha fatto riferimento il
Governo, essi sostengono che non era loro accessibile.
70. La Corte rileva in conclusione che la denuncia dei ricorrenti in base
all’art. 13 della Convenzione è collegata alle loro denunce in base all’art. 2
della Convenzione, che sono doppie (v. sopra par. 29). La Corte procede
con l’esaminare questi due aspetti delle presunte violazioni dell’art. 13
separatamente.
71. In riferimento alla denuncia dei ricorrenti del fatto di non avere a
disposizione mezzi di ricorso effettivi in merito alle loro denunce relative
all’aspetto procedurale dell’art. 2 della Convenzione, la Corte ritiene che
alla luce delle sue conclusioni su questo aspetto dell’art. 2, non vi è nessuna
questione separata da esaminare ai sensi dell’art. 13 della Convenzione.
72. In riferimento alla denuncia dei ricorrenti del fatto di non avere a
disposizione mezzi di ricorso effettivi in merito alle loro denunce relative
alla violazione sostanziale dell’art. 2 della Convenzione, la Corte sostiene
che ciò che i ricorrenti lamentano è il sistema a protezione della vita delle
persone contro azioni di pericolosi criminali nel suo complesso, incluso
l’ambito giuridico nel quale le autorità nazionali competenti devono
operare. Secondo l’opinione della Corte, si tratta di questioni più di generale
vigilanza nel sistema nazionale per la prevenzione dei crimini che non di
questioni a cui potrebbe propriamente farsi riferimento in un particolare
processo dinanzi alle corti ordinarie. Non spetta ad una corte ordinaria
stabilire se gli standard normativi in opera siano giusti o no, ma decidere sui
singoli casi applicando le leggi esistenti.
73. In proposito la Corte ribadisce che l’art. 13 non garantisce un mezzo
di ricorso effettivo permettendo che le leggi di uno Stato contraente in
quanto tali possano essere contestate dinanzi ad un’autorità nazionale in
quanto contrarie alla Convenzione o a norme interne equivalenti (v. caso
James et al. c. Regno Unito, 21 febbraio 1986, Serie A n. 98, § 85 e caso
Leander c. Svezia, 26 marzo 1987, Serie A n. 116, § 77). In Croazia la
Convenzione è stata incorporata nell’ordinamento giuridico nazionale e il
diritto alla vita è garantito anche dalla Costituzione ed è prevista la
possibilità di contestare la costituzionalità delle leggi dinanzi alla Corte
costituzionale. Tuttavia, la principale denuncia dei ricorrenti in base
all’aspetto sostanziale dell’art. 2 della Convenzione non è che le leggi e la
prassi vigenti sono incostituzionali, ma che sono carenti alla luce dei
requisiti stabiliti dall’art. 2 della Convenzione, una denuncia che non può
essere portata dinanzi alle corti nazionali, dato che spetta ai legislatori e ai
politici coinvolti nella definizione della politica penale generale occuparsi di
tali questioni.
74. Tuttavia, il ruolo di una corte internazionale per la protezione dei
diritti umani è alquanto diverso da quello delle corti nazionali e spetta alla
prima esaminare gli standard vigenti a protezione della vita delle persone,
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incluso l’ambito giuridico di un dato Stato. In tali circostanze, la Corte
ritiene che dopo aver stabilito la responsabilità dello Stato per la morte di
M.T. e di V.T. riscontrando una violazione dell’aspetto sostanziale dell’art. della Convenzione, non deve essere analizzata alcuna questione separata
sulla base dell’art. 13 della Convenzione.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ART. 41 DELLA CONVENZIONE
75. L’art. 41 della Convenzione dispone:
«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi
protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo
imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del
caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»
A. Danno
76. Ogni ricorrente ha chiesto 60.000 Euro (EUR) a titolo di danno non
pecuniario.
77. Il Governo ha considerato la richiesta di equa soddisfazione da parte
dei ricorrenti inconsistente ed infondata.
78. La Corte rileva di avere riscontrato che le autorità, in relazione alla
morte di due parenti stretti dei ricorrenti, hanno violato la Convenzione.
Alla luce di queste circostanze, la Corte ritiene che i ricorrenti devono aver
subito un danno non pecuniario. Decidendo su una base di equità ed avendo
in considerazione quanto corrisposto in casi simili, essa riconosce ai
ricorrenti 40.000 Euro unitamente su questa base, oltre ad ogni importo che
possa essere da loro dovuto a titolo di imposta.
B. Spese e costi
79. I ricorrenti chiedono anche 9.150 HRK per i costi e le spese connessi
al ricorso dinanzi alla Corte.
80. Il Governo non ha commentato.
81. In base alla prassi della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso dei
costi e delle spese solo nella misura in cui dimostri di averli realmente e
necessariamente affrontati e laddove l’importo sia ragionevole. Nel presente
caso, in considerazione delle informazioni a sua diposizione e dei suddetti
criteri, la Corte ritiene ragionevole versare la somma di 1.300 Euro per il
procedimento dinanzi alla Corte, oltre ad ogni importo che possa essere da
loro dovuto a titolo di imposta.
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C. Interessi moratori
82. La Corte giudica appropriato calcolare gli interessi moratori sul tasso
marginale di interesse della Banca Centrale Europea maggiorato di tre punti
percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ
1. Dichiara il ricorso ricevibile;
2. Ritiene che c’è stata violazione dell’art. 2 della Convenzione nel suo
aspetto sostanziale, in considerazione della mancanza di azioni idonee a
prevenire la morte di M.T. e di V.T.
3. Ritiene che non c’è bisogno di esaminare separatamente la denuncia
sotto l’aspetto procedurale dell’art. 2 della Convenzione; Ritiene che non c’è bisogno di esaminare la denuncia sulla base dell’art. della Convenzione; Ritiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ai ricorrenti congiuntamente,
entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva ai sensi
dell’art. 44 § 2 della Convenzione, il seguente importo che deve essere
convertito nella moneta nazionale dello Stato convenuto al tasso
applicabile alla data della liquidazione:
(i) 40,000 Euro (quarantamila euro) come danno non pecuniario,
oltre ad ogni importo che possa essere dovuto dai ricorrenti a titolo
di imposta;
(ii) 1.300 Euro (milletrecento euro) per spese e costi, oltre ad ogni
importo che possa essere dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta;
(b) che a partire dallo spirare del suddetto termine di tre mesi e fino al
pagamento, tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un
tasso pari a quello marginale della Banca centrale europea applicabile
durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali;
6. Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione.
Redatta in inglese, e notificata per iscritto il 15 gennaio 2009, ai sensi
dell’art. 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
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Søren Nielsen
Cancelliere
Christos Rozakis
Presidente
Conformemente all’art. 45 §2 della Convenzione e all’art. 74 § 2 del
Regolamento della Corte, si allega alla presente sentenza l’opinione
concordante del giudice Nicolaou.
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OPINIONE CONOCORDANTE DEL GIUDICE NICOLAOU
Mi sembra che ciò che si richiede in primo luogo e urgentemente nel
presente caso è una efficace protezione di polizia delle vittime, madre e
figlia. Ciò non vuol dire che l’aiuto psichiatrico, insieme a misure di
sostegno sociale, diretto nei confronti dell’esecutore del crimine non
avrebbe dovuto essere tentato nella ricerca della migliore soluzione a ciò
che era, ovviamente, una situazione difficile.
Non c’è naturalmente modo di sapere se un trattamento psichiatrico
obbligatorio con un «approccio prevalentemente psicoterapeutico», come
prescritto dall’esperto incaricato, sarebbe stato efficace almeno per
prevenire la perdita della vita. Tuttavia, ciò che è importante qui è se le
corti, e di prima istanza e di appello, hanno ritenuto necessario emanare tale
ordine, descritto nella normativa rilevante come «misura di sicurezza».
Bisogna considerare che le corti erano consapevoli dell’ambito legislativo in
cui l’ordine avrebbe avuto effetto, comprese le possibili difficoltà per la sua
applicazione a causa della mancanza di regole dettagliate. Nondimeno,
dovevano attendersi il rispetto dell’ordine in mancanza del quale questo
sarebbe stato privo di significato e di scopo. Non c’è stata, sfortunatamente,
reale ottemperanza. Come affermato al par. 56 della sentenza, non è stato
dimostrato «che il trattamento psichiatrico obbligatorio ordinato era stato
gestito realmente e propriamente».
Indubbiamente, sarebbe stato utile avere regole specifiche che
indicassero i passi pratici da compiere per l’esecuzione di un trattamento
psichiatrico. Ma trovo difficile accettare che senza suddette regole l’ordine
in questione fosse, fin dall’inizio, inefficace. Le autorità non hanno spiegato
in modo convincente di aver fatto tutto il possibile per fornire un ambiente
nel quale l’ordine potesse avere successo. Non c’è infatti alcuna indicazione
che l’aiuto psichiatrico specialistico sia stato messo a disposizione di M.M.
e non c’è neppure alcuna indicazione che siano stati fatti sforzi per dare
esecuzione all’ordine. È stato detto che M.M. stesso era riluttante a
cooperare; ma non si può presupporre che ciò sarebbe durato o che ciò
avrebbe prevalso se, in un contesto adeguato, fosse stato disponibile un
idoneo aiuto da parte di esperti. Quindi, non posso sottoscrivere il punto di
vista, espresso al par. 42 della sentenza, che «in ogni caso qui la questione
non è se le autorità abbiano agito illegittimamente o se vi sia stata la
responsabilità di un agente dello Stato su qualunque base».
In Croazia, in base ad una regola fissata dalla giurisprudenza interna, il
fatto che una persona nell’esercizio delle sue funzioni è in errore, sia per
azioni che per omissioni, non rende lo Stato responsabile in sua vece del
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risarcimento a meno che non sia dimostrato «che c’era l’intenzione da parte
delle autorità di causare un danno ad una persona terza o accettarne le
conseguenze». Tale restrizione mi sembra incoerente con la piena
responsabilità dello Stato che deve essere ritenuta una componente
indispensabile nella protezione della vita ai sensi dell’art. 2.
Considerando le circostanze del presente caso, l’idea di responsabilità
civile non deve essere collegata alle supposizioni su quale avrebbe dovuto
essere la durata di un trattamento sufficiente perché se ne decretasse il
successo o il fallimento. In assenza di reale esperienza, che avrebbe potuto
essere ottenuta gestendo il trattamento in modo idoneo, non è stata possibile
alcuna valutazione. Quindi, le disposizioni interne relative alla durata del
trattamento non possono qui essere direttamente rilevanti; un problema che
riguardi la durata nascerebbe solo se si dimostrasse positivamente che era
stato richiesto un periodo più lungo di trattamento.
Infine e forse la cosa più rilevante, avrebbe dovuto essere chiaro, se i
responsabili avessero riflettuto attentamente sulla situazione, che le vittime
di omicidio avevano, dopo il rilascio di prigione di M.M., un bisogno
imperativo della protezione della polizia senza la quale le loro vite sono
rimaste in pericolo mortale. Purtroppo, niente è stato fatto in questa
direzione e, pare, nessuno è stato ritenuto responsabile in alcun modo. In
siffatte circostanze, la colpa individuale non avrebbe dovuto essere
completamente esclusa adducendo motivazioni legate alle imperfezioni
delle disposizioni legislative relative all’esecuzione degli ordini di
trattamento psichiatrico.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło