50550/06

WyrokETPCz2008-06-10ECLI:CE:ECHR:2008:0610JUD005055006

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy utrzymywanie w detencji ciężko chorego i niepełnosprawnego więźnia, którego stan zdrowia został uznany przez sąd krajowy za niekompatybilny z warunkami więziennymi, stanowi nieludzkie i poniżające traktowanie w rozumieniu art. 3 Konwencji, zwłaszcza gdy władze nie zapewniły odpowiednich alternatyw?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że utrzymywanie skarżącego w detencji w warunkach nieodpowiednich dla jego ciężkiego stanu zdrowia, pomimo orzeczenia sądu krajowego o konieczności przeniesienia go do placówki medycznej lub na areszt domowy, stanowiło naruszenie art. 3 Konwencji. ETPCz podkreślił, że państwo ma pozytywny obowiązek zapewnienia więźniom warunków zgodnych z godnością ludzką i odpowiedniej opieki medycznej. Brak skutecznego działania władz w celu znalezienia odpowiedniego rozwiązania po tym, jak areszt domowy okazał się niemożliwy do zrealizowania z przyczyn niezależnych od skarżącego, doprowadził do sytuacji, która wywołała u niego cierpienie i upokorzenie, przekraczające nieodłączny poziom cierpienia związany z pozbawieniem wolności.
Stan faktyczny
Skarżący, Franco Scoppola, urodzony w 1940 roku, został skazany na dożywocie w 2002 roku za zabójstwo żony i zranienie syna. Od 1986 roku nie był w stanie samodzielnie chodzić, a w 2006 roku złamał kość udową, co uniemożliwiło mu poruszanie się bez wózka inwalidzkiego. Cierpiał na liczne schorzenia, w tym choroby serca, metaboliczne, cukrzycę i depresję. Mimo orzeczenia sądu nadzorczego w Rzymie z czerwca 2006 roku, że jego stan zdrowia jest niekompatybilny z detencją i wymaga aresztu domowego lub leczenia w placówce zewnętrznej, skarżący nie był w stanie znaleźć odpowiedniego miejsca zamieszkania, co doprowadziło do cofnięcia decyzji o areszcie domowym. Przez ponad rok pozostawał w więzieniu Regina Coeli, które sąd uznał za nieodpowiednie, zanim we wrześniu 2007 roku został przeniesiony do więzienia w Parmie, rzekomo lepiej przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 3 Konwencji. 3. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu w ciągu trzech miesięcy: a) 5 000 EUR (pięć tysięcy euro) tytułem szkody niemajątkowej, powiększone o wszelkie należne podatki. b) 5 000 EUR (pięć tysięcy euro) tytułem kosztów i wydatków, powiększone o wszelkie należne podatki. 4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CONSIGLIO D’EUROPA   CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO   SECONDA SEZIONE   SCOPPOLA c. ITALIA   (Ricorso n. 50550/06)   SENTENZA   STRASBURGO   giugno 2008   Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni fissate dall’art. 44 § 2   della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.   traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo   SENTENZA SCOPPOLA c. ITALIA   Nel caso Scoppola c. Italia,   La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una   Camera composta da:   Françoise Tulkens, presidente,   Antonella Mularoni,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş, giudici,   e da Sally Dollé, Cancelliere di sezione,   Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 20 maggio 2008,   Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:   PROCEDURA   1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 50550/06) diretto contro la   Repubblica italiana, con il quale un cittadino di tale Stato il Sig. Franco   Scoppola (“il ricorrente”), ha adito la Corte il 19 dicembre 2006 in virtù   dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e   delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).   2. Il ricorrente è rappresentato dagli avvocati N. Paoletti e A. Mari,   entrambi del foro di Roma. Il Governo italiano (“il Governo”) è   rappresentato dal suo agente I.M. Braguglia, e dal suo co-agente M. F.   Crisafulli.   3. Il ricorrente sostiene che la sua detenzione in carcere è incompatibile   con il suo stato di salute.   4. Il 13 febbraio 2007, la presidentessa della seconda sezione della Corte   ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. Avvalendosi dell’articolo 29   § 3 essa ha altresì deciso che la ricevibilità ed il merito del caso siano   esaminati congiuntamente.   FATTO   5. IL ricorrente è nato nel 1940 ed è attualmente detenuto presso il   penitenziario di Parma.   I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO   6. Nel settembre 1999, in seguito ad un litigio con i suoi figli, il   ricorrente uccideva la propria moglie e feriva uno dei figli.   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA SCOPPOLA c. ITALIA   7. Nel gennaio 2002, il ricorrente veniva condannato dalla Corte di   assise di appello di Roma alla pena della reclusione all’ergastolo, e scontava   parte della pena presso l’ospedale del carcere di Regina Coeli in Roma.   8. Nel dicembre 2003, il ricorrente, che nel frattempo non era in grado   più di spostarsi se non su di una sedia a rotelle, richiedeva di essere   trasferito ad un’altra prigione di Roma in cui, grazie all’assenza di barriere   architettoniche, avrebbe potuto beneficiare delle ore di aria libera e di   condizioni di detenzione più umane.   9. Il 5 aprile 2004, il Dipartimento regionale dell’amministrazione   penitenziaria del Lazio respingeva la richiesta di trasferimento invocando   come giustificazione le difficoltà derivanti dalla presa in consegna del   ricorrente a causa del suo precario stato di salute.   10. In base ad una relazione medica del 9 gennaio 2006, effettuata su   richiesta del collegio difensivo del ricorrente, le condizioni di salute di   quest’ultimo venivano definite come “ampiamente incompatibili con la   detenzione in carcere ed imponenti l’adozione di misure ad esse alternative,   quali il trasferimento ad un ospedale esterno alla prigione idoneo a fornire al   ricorrente le cure adeguate e necessarie, oppure presso una struttura   specializzata nella cura e riabilitazione dei detenuti di lungo corso   necessitanti assistenza continuativa 24 ore su 24”.   11. Il 2 marzo 2006 il ricorrente richiedeva al tribunale di sorveglianza   di Roma la concessione degli arresti domiciliari o, in alternativa, il ricovero   presso una struttura ospedaliera esterna alla prigione.   12. L’11 aprile 2006 il ricorrente veniva ricoverato presso l’ospedale   civile Sandro Pertini a causa della frattura di un femore.   13. Da una relazione medica del 6 giugno 2006 risulta che, sebbene   ipotizzato all’atto del ricovero del paziente, un intervento chirurgico di   applicazione di una protesi all’anca, non fu realizzato in quanto, visto che   l’interessato non era più in grado di deambulare dal 1987, tale intervento   sarebbe stato inutile e, soprattutto, pericoloso. Secondo il medico che aveva   stilato la relazione, il ricorrente poteva lasciare l’ospedale a condizione che   fosse trasferito in una struttura specializzata e questo al fine di fornirgli le   cure necessarie (ed in particolare, assistenza continua, utilizzo di un   materasso speciale atto a prevenire le piaghe da decubito, kinesiterapia   passiva).   14. Con ordinanza del 16 giugno 2006, depositata in cancelleria il 21   giugno 2006, il tribunale di sorveglianza di Roma accordava al ricorrente gli   arresti domiciliari per la durata di un anno (con l’obbligo di residenza a   Roma, l’autorizzazione a recarsi presso l’ospedale per le cure mediche, e   con il divieto di detenzione di armi). Il tribunale fondava la sua decisione   sulle conclusioni della relazione medica del 6 giugno 2006 e riteneva che le   condizioni di salute del ricorrente esigevano, da un lato, delle terapie che   non potevano essere prestate in prigione, e, dall’altro lato, potevano   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA SCOPPOLA c. ITALIA   originare “una inutile violazione del divieto di trattamenti inumani nei   riguardi del detenuto.”   15. Il 23 giugno 2006 il collegio difensivo del ricorrente richiedeva al   direttore del carcere di Regina Coeli di volerne autorizzare il trasferimento   presso la clinica in cui la sorella del loro cliente aveva riservato una camera.   16. Il 7 luglio 2006, il collegio difensivo del ricorrente informava il   direttore del carcere che la clinica che era stata precedentemente individuata   si era rifiutata di accogliere il loro cliente. Si richiedeva, pertanto,   l’autorizzazione a far visitare il ricorrente da un medico di un’altra clinica al   fine di stabilire se, alla luce dello stato di salute del paziente, la nuova   struttura individuata avesse il necessario equipaggiamento.   17. L’8 settembre 2006, il tribunale di sorveglianza revocava la sua   decisione del 16 giugno poiché non era stato possibile dare avvio al   programma di arresti domiciliari a causa dell’impossibilità per il ricorrente   di individuare un domicilio adatto alle proprie condizioni.   18. Da una nota del Ministero della Giustizia del 13 marzo 2007, risulta   che il ricorrente era stato trasferito al centro clinico del penitenziario di   Regina Coeli di Roma al fine di tenere sotto controllo il suo stato di salute,   ed in particolare le sue patologie metaboliche, e per assicurare la   realizzazione delle sedute di kinesiterapia, necessarie per evitare il calo   della massa muscolare e di preservare la mobilità delle gambe. Il ricorrente   era costretto a spostarsi su di una sedia a rotelle a causa di una frattura del   femore destro. Dalla nota si evince che il carcere di Regina Coeli disponeva   dei mezzi per eliminare le barriere architettoniche; un materasso anti-piaghe   era stato messo a disposizione del ricorrente. Inoltre, erano stati effettuati   tutta una serie di controlli endocrinologici finalizzati a ridurre la   somministrazione di insulina sostituendola con una terapia orale e una   adeguata alimentazione. La realizzazione di controlli cardiologici non aveva   evidenziato alcuna anomalia; invece i controlli urologici avevano   evidenziato una ipertrofia prostatica. Conseguentemente, era stato deciso di   avviare un sostegno psichiatrico al fine di mantenere sotto controllo la   depressione di cui soffriva il ricorrente. Risulta, infine, che il carcere di   Regina Coeli aveva richiesto al garante dei diritti del detenuto della Regione   Lazio di studiare la possibilità di trasferire il ricorrente presso strutture   esterne al penitenziario; in effetti, il ricorrente venne trasferito più volte   presso strutture ospedaliere civili.   19. Il 29 dicembre 2006 la Direzione Generale dei detenuti e del   trattamento del Ministero della Giustizia ordinava il trasferimento del   ricorrente presso il penitenziario di Parma, poiché quest’ultimo disponeva di   strutture adeguate alle esigenze di persone disabili. Il trasferimento fu   effettuato il 23 settembre 2007. In un fax del 1 ottobre 2007 il ricorrente   sosteneva che il trasferimento gli aveva provocato una profonda angoscia,   privandolo della possibilità di ricevere visite regolari da parte della sorella e   del suo avvocato, entrambi residenti in Roma.   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA SCOPPOLA c. ITALIA   20. In una nota del   novembre 2007, il Dipartimento   dell’amministrazione penitenziaria del Ministero di giustizia fa presente che   il trasferimento del ricorrente presso il penitenziario di Parma si giustificava   proprio in base alle sue difficoltà di movimento. In effetti, in seguito ad una   caduta dal letto che occupava nel carcere di Roma, il ricorrente aveva   riportato una frattura del femore sinistro. Conseguentemente, il ricorrente   era stato ricoverato in ospedale, ma i medici avevano ritenuto che il paziente   non potesse essere operato a causa delle sue patologie cardiache. A Parma,   il ricorrente era stato sottoposto a dei controlli clinici al fine di predisporre i   trattamenti terapeutici più adeguati alle sue malattie. Nel settembre e   nell’ottobre 2007, il ricorrente veniva sottoposto ad una radiografia nasale e   ad una serie di esami neurologici, urologici e cardiologici. Questi ultimi   esami non evidenziavano alcuna significativa patologia. Una endoscopia   nasale, ed un ulteriore esame urologico finalizzato a determinare l’eventuale   esistenza di calcoli alla vescica, sono in programma. Tra l’altro il ricorrente   era stato ricoverato in ospedale in seguito ad alcuni episodi di occlusione   intestinale che lo stesso ricorrente aveva dichiarato di aver avuto nel corso   della sua detenzione presso il carcere di Regina Coeli. Il ricorrente aveva   deciso di lasciare l’ospedale, nonostante il parere contrario dei medici.   Conseguentemente, un medico del penitenziario di Parma era stato   incaricato di eseguire una colonscopia.   21. In un’altra nota del 28 gennaio 2008, il Dipartimento   dell’amministrazione penitenziaria del Ministero di giustizia, ha   ulteriormente precisato che il trasferimento del ricorrente al penitenziario di   Parma ha avuto luogo solamente il 23 settembre 2007 poiché nel corso del   soggiorno presso il carcere di Regina Coeli, l’interessato era stato sottoposto   ad un ciclo di esami e di terapie che la direzione sanitaria avevano ritenuto   opportuno non interrompere. Ancora, nel corso della detenzione il ricorrente   era stato ricoverato in ospedali civili nei seguenti periodi: del 22 al 23   gennaio 2002 in seguito ad un malore; dall’11 aprile al 14 giugno 2006 in   seguito alla fratture del femore; dal 18 gennaio al 13 febbraio 2007 e dall’11   al 13 settembre 2007 in seguito a delle occlusioni intestinali; dal 19 maggio   al 19 giugno 2007 per valutare l’opportunità di un intervento chirurgico al   femore.   22. Il ricorrente ritiene che i chiarimenti forniti dal Governo nella nota di   cui sopra sono incoerenti, egli sottolinea che il suo stato di salute non ha   fatto che aggravarsi nel corso della sua detenzione. Il ricorrente sostiene che   il suo trasferimento a Parma non ha comportato alcun miglioramento,   sprofondandolo, al contrario, in una situazione di depressione causata   dall’allontanamento da sua sorella e dal suo legale. Il ricorrente ritiene che   lo Stato, invece di trasferirlo in un altro penitenziario, avrebbe dovuto   affidarlo alle cure di una struttura ospedaliera esterna alla prigione.   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA SCOPPOLA c. ITALIA   II. LA NORMATIVA INTERNA RILEVANTE   23. La sospensione facoltativa dell’esecuzione della pena è prevista   dall’articolo 147 § 1 n. 2) del codice penale, in base al quale   “L’esecuzione di una pena può essere differita: (...)   2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si   trova in condizioni di grave infermità fisica (...). »   24. Ai sensi dell’articolo 678 del codice di procedura penale la decisione   di sospendere l’esecuzione della pena può essere adottata anche d’ufficio da   parte del tribunale di sorveglianza.   DIRITTO   I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA   CONVENZIONE   25. Il ricorrente ritiene che il suo mantenimento in detenzione in carcere   costituisca una trattamento inumano. Invoca a tal fine l’articolo 3 della   Convenzione, che recita:   “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o   degradanti.”   26. Il Governo si oppone a tale tesi.   A. Sulla ricevibilità   27. Il Governo eccepisce in primo luogo l’inammissibilità del ricorso, in   base alla considerazione che esso è essenzialmente identico al ricorso n.   10249/03, depositato dal medesimo ricorrente. Nell’ambito di tale ultimo   ricorso infatti, la Corte ha respinto, con decisione parziale dell’8 dicembre   2005, una doglianza relativa alla violazione degli articolo 3 e 14 della   Convenzione che deriverebbe dalle condizioni di vita del ricorrente in   prigione.   28. Il ricorrente osserva che il ricorso n. 10249/03 era relativo alla sua   situazione sino al 2003. Ebbene, da allora il suo stato di salute è gravemente   peggiorato a causa, tra le altre cose, dell’incidente di cui egli è stato vittima   l’11 aprile 2006. Ne deriva che i fatti oggetto di denuncia di questo ricorso   sono differenti rispetto a quelli ad oggetto del ricorso n. 10249/03.   29. La Corte tiene a ricordare che ai sensi dell’articolo 35 § 2 b) della   Convenzione, essa non può accogliere nessun ricorso individuale che sia   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA SCOPPOLA c. ITALIA   “essenzialmente identico ad uno precedentemente esaminato dalla Corte   (…) e non contiene fatti nuovi.” Nel caso in esame, nell’ambito del ricorso   n. 10249/03, la Corte si è pronunciata relativamente alla compatibilità tra lo   stato di salute del ricorrente ed il suo mantenimento in carcere in base ad   informazioni che erano disponibili al momento della decisione sulla   ricevibilità adottata l’8 settembre 2005. Ebbene, nell’ambito del presente   ricorso, il ricorrente ha prodotto certificati medici successivi a siffatta data e   delle decisioni giudiziarie sono state adottate il 16 giugno e l’8 settembre   2006. La Corte ritiene che questi elementi costituiscono dei “fatti nuovi” ai   sensi dell’articolo 35 § 2 b).   30. Ne deriva che l’eccezione del Governo deve essere respinta.   31. La Corte osserva, inoltre, che il ricorso non è manifestamente   infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Esso, parimenti,   non evidenzia nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene, pertanto,   dichiararlo ricevibile.   B. Sul merito   1. Argomenti delle parti   (a) Il ricorrente   32. Il ricorrente ritiene che a causa del suo stato di salute, la cui gravità è   riconosciuta dalle stesse autorità statali, egli avrebbe dovuto essere trasferito   presso una struttura ospedaliera in grado di garantire l’assistenza di persone   anziane non autonome. Il ricorrente fa presente che in seguito alla frattura di   un femore, è costretto a trascorrere tutte le giornate a letto ed in totale   mancanza di autonomia. Conseguentemente, egli non è in grado di avviare   le ricerche per individuare una struttura terapeutica appropriata al suo stato   di salute. In presenza di tali circostanze, sostiene il ricorrente, spetta allo   Stato di trovare tale struttura. A tal riguardo, il ricorrente ricorda che una   violazione dell’articolo 3 della Convenzione può risultare anche dalla   inazione o dalla mancanza di diligenza da parte delle autorità pubbliche.   33. Il ricorrente sottolinea che nell’ordinanza del 16 giugno 2006, il   tribunale di sorveglianza di Roma ha affermato che la continuazione della   sua detenzione avrebbe originato un trattamento inumano e degradante. Il   ricorrente considera, altresì, che il suo caso sia del tutto simile al caso   Farbthus c. Lettonia (n. 4672/02, del 2 dicembre 2004), in cui la Corte ha   concluso per la violazione dell’articolo 3.   34. Tra l’altro, la protezione dei detenuti dagli abusi della   amministrazione penitenziaria è un compito che è affidato al garante dei   diritti del detenuto; non è consentito, al contrario, sostituirsi a siffatta   amministrazione e alle autorità nazionali per colmare le loro lacune.   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA SCOPPOLA c. ITALIA   35. Infine, il ricorrente afferma che il suo trasferimento al carcere di   Parma l’ha privato del conforto delle visite della sorella, suo unico legame   familiare.   (b) Il Governo   36. Il Governo osserva che sia l’amministrazione carceraria sia il giudice   di sorveglianza hanno posto in essere tutte le misure possibili e necessarie   per garantire al ricorrente delle condizioni di vita compatibili con l’articolo   della Convenzione e per fornirgli le cure necessarie. Il ricorrente è stato   trasferito dal carcere di Rebibbia a quello di Regina Coeli, che è munito   delle attrezzature necessarie per eliminare le barriere architettoniche nonché   di un centro medico. Il ricorrente ha potuto beneficiare di un materasso anti-   piaghe, di una sorveglianza medica continuativa, di terapie farmacologiche   e di assistenza psichiatrica. Il ricorrente è stato più volte trasferito presso   strutture ospedaliere civili. In seguito al fallimento della misura della   detenzione domiciliare, l’amministrazione si è attivata per garantire al   ricorrente una possibilità di accoglienza in una struttura adeguata alle sue   necessità.   37. Anzi, l’attenzione delle autorità verso il caso del ricorrente è   testimoniata dal provvedimento di assegnazione agli arresti domiciliari.   Sfortunatamente, siffatta misura non ha potuto essere eseguita per cause non   imputabili alle autorità. Tra l’altro, non sembra che il ricorrente avrebbe   potuto vivere in un domicilio senza una costanze assistenza medica e   paramedica.   38. Il Governo sottolinea che allorquando un detenuto è autorizzato a   vivere al di fuori del carcere, spetta all’interessato trovare una sistemazione   adeguata. In effetti, l’assegnazione agli arresti domiciliari è subordinata   all’esistenza di un luogo d’accoglienza. In mancanza di ciò, le autorità non   potevano fare altro che revocare la misura, non potendosi di certo   abbandonare il ricorrente alla sua sorte senza un alloggio e senza assistenza.   39. Il Governo, infine, ricorda che il ricorrente è stato recentemente   trasferito presso il penitenziario di Parma proprio perché quest’ultimo è   dotato dell’equipaggiamento necessario per accogliere detenuti disabili.   2. La valutazione della Corte   (a) Principi generali   40. In conformità con la consolidata giurisprudenza della Corte, per   ricadere nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, un maltrattamento deve   raggiungere un minimo di gravità. La valutazione di tale minimo è relativa   per definizione; essa dipende dalla globalità dei dati della causa, in   particolare dalla durata del trattamento, e dai suoi effetti fisici o mentali,   nonché talvolta dal sesso, dall’età, dalle condizioni di salute della vittima (si   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA SCOPPOLA c. ITALIA   veda, tra le altre, Price c. Regno Unito, n. 33394/96, § 24, CEDH 2001-VII,   Mouisel c. Francia, n. 67263/01, § 37, CEDH 2002-IX, e Gennadi   Naoumenko c. Ucraina, n. 42023/98, § 108, 10 febbraio 2004). Le   affermazioni di maltrattamento devono essere confortate da elementi di   prova appropriati (si veda, mutatis mutandis, Klaas c. Germania, sentenza   del 22 settembre 1993, Serie A n. 269, § 30). Quanto alla valutazione di tali   elementi, la Corte si rifà al principio della prova “al di là di ogni   ragionevole dubbio”, ma aggiunge altresì che tale prova può risultare da un   fascio di indizi, o di presunzioni non confutate, sufficientemente gravi   precise e concordanti (Irlanda c. Regno Unito, sentenza del 18 gennaio   1978, Serie A n. 25, § 161 in fine, e Labita c. Italia [GC], n. 26772/95, §   121, CEDH 2000-IV).   41. Affinché una pena ed il trattamento che ad essa si accompagni   possano essere definiti “inumani” o “degradanti”, la sofferenza o   l’umiliazione devono collocarsi ad un livello particolare e differenziarsi   dall’ordinaria componente di sofferenza e di umiliazione che derivano   inevitabilmente da ciascuna forma di trattamento o di pena legittima (Jalloh   c. Germania [GC], n. 54810/00, § 68, 11 luglio 2006).   42. Con particolare riguardo alle persone private della libertà, l’articolo 3   impone allo Stato l’obbligo positivo di assicurarsi che ogni prigioniero sia   detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le   modalità di esecuzione della misura non sottopongano l’interessato ad un   logorio o ad una afflizione di tali intensità da eccedere il livello inevitabile   di sofferenze inerente alla detenzione e che, con riguardo alle esigenze   pratiche della detenzione, la salute ed il benessere del detenuto siano   assicurati in modo adeguato anche attraverso la somministrazione delle   terapie mediche richieste (Kudła c. Polonia [GC], n. 30210/96, § 94, CEDH   2000-XI, e Riviere c. Francia, n. 33834/03, § 62, 11 luglio 2006). Pertanto,   anche la mancanza di cure mediche appropriate, e più generalmente la   detenzione di una persona malata in condizioni inadeguate, può in linea di   principio costituire un trattamento contrario all’articolo 3 (si veda, in via   esemplificativa, İlhan c. Turchia [GC], n. 22277/93, § 87, CEDH 2000-VII,   e Gennadi Naumenko citata supra, § 112). Il che equivale a dire che, oltre la   salute del detenuto, ciò che deve essere protetto in maniera adeguata è il suo   benessere (Mouisel citata supra, § 40).   43. Le condizioni di detenzione di una persona malata devono garantire   la protezione della salute con riguardo agli avvenimenti ordinari e   ragionevoli della detenzione. Sebbene non sia possibile dedurre un obbligo   generale di rimettere in libertà un detenuto, o anche di trasferirlo presso un   ospedale civile, anche in presenza di una persona affetta da una malattia   particolarmente difficile da curare (Mouisel citata supra, § 40), l’articolo 3   della Convenzione impone in ogni caso allo Stato di proteggere l’integrità   fisica delle persone private della libertà. Conseguentemente, la Corte non   può escludere che dinanzi a condizioni particolarmente gravi, ci si possa   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA SCOPPOLA c. ITALIA   trovare in presenza di situazioni in cui la buona amministrazione della   giustizia penale esige l’adozione di misure di natura umanitaria (Matencio c.   Francia, n. 58749/00, § 76, 15 gennaio 2004, nonché Sakkopoulos c.   Grecia, n. 61828/00, § 38, 15 gennaio 2004).   44. Nell’applicare i principi suindicati la Corte ha già altre volte   concluso che il mantenimento in detenzione prolungata di una persona di età   avanzata, e per giunta malata, può ricadere nell’ambito di azione della   garanzia di cui all’articolo 3 (Papon c. Francia (n. 1) (dec.), n. 64666/01,   CEDH 2001-VI ; Sawoniuk c. Regno Unito (dec.), n. 63716/00, CEDH   2001-VI, e Priebke c. Italia (dec.), n. 48799/99, 5 aprile 2001). Inoltre la   Corte ha ritenuto che mantenere in detenzione una persona tetraplegica, in   presenza di condizioni non adeguate al suo stato di salute, costituisce un   trattamento degradante (Price citata supra, § 30). La Corte ha anche ritenuto   che certi trattamenti possono violare l’articolo 3 per il solo fatto che essi   siano inflitti nei confronti di una persona sofferente di disturbi mentali   (Keenan c. Regno Unito, n. 27229/95, §§ 111-115, CEDH 2001-III). Ne   consegue che, al fine di valutare la compatibilità di un precario stato di   salute con il regime di detenzione di un ricorrente, la Corte deve tenere   conto in modo particolare di tre elementi, sarebbe a dire: a) le condizioni del   detenuto, b) la qualità delle cure somministrate e c) l’appropriatezza del   mantenimento della misura detentiva alla luce dello stato di salute del   ricorrente (Farbtuhs c. Lettonia, n. 4672/02, § 53, 2 dicembre 2004, e   Sakkopoulos citata supra, § 39).   (b) Applicazione di questi principi al caso di specie   45. Il caso in esame pone la questione della compatibilità dello Stato di   salute del ricorrente con il suo mantenimento in detenzione nonché quella   relativa al se siffatta situazione raggiunga un livello sufficiente di gravità   per ricadere nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della Convenzione.   46. La Corte osserva innanzitutto che il ricorrente, che non è più in   grado di deambulare dal 1986 e ha subito nell’aprile del 2006 la frattura ad   un femore, può spostarsi solo con l’ausilio di una sedia a rotelle. Il   ricorrente è privo di qualsivoglia autonomia e afferma di essere costretto a   trascorrere tutte le sue giornata a letto, la qual cosa non è stata contestata dal   Governo. Il ricorrente, un uomo di 67 anni, soffre di patologie cardiache e   del metabolismo, di diabete e di depressione. La visita specialistica   commissionata dal ricorrente ha concluso che il suo stato di salute è   incompatibile con la detenzione in prigione, e ciò tenuto conto dell’esigenza   per l’interessato di essere continuamente assistito (paragrafo 10, supra).   Tale opinione sembra suffragata dal rapporto medico del 6 giugno 2006, che   suggeriva il trasferimento del ricorrente in una struttura sufficientemente   equipaggiata (paragrafo 13, supra).   47. Sulla scorta di tali perizie mediche, il 16 giugno 2006 il tribunale di   sorveglianza di Roma concedeva al ricorrente gli arresti domiciliari, e     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA SCOPPOLA c. ITALIA   sottolineava che i trattamenti di cui il ricorrente aveva bisogno non   potevano essere forniti in prigione e che la continuazione della sua   detenzione in un penitenziario costituiva un trattamento inumano (paragrafo   14, supra). La Corte non vede alcun motivo per respingere tale conclusione   alla quale le stesse autorità interne sono pervenute in base all’esame del   fascicolo del ricorrente.   48. La Corte osserva analogamente che la decisione di far scontare al   ricorrente la pena al di fuori del carcere, ispirata dalla necessità di evitare   una violazione del divieto di trattamenti inumani, è stata revocata l’8   settembre 2006, in base alla circostanza che il ricorrente non è stato in grado   di individuare un domicilio adatto al suo stato di salute (paragrafo 17,   supra). Il ricorrente, pertanto, ha continuato ad essere detenuto in un   carcere.   49. La Corte non ignora gli sforzi compiuti dalle autorità nazionali;   queste hanno assegnato il ricorrente ad un penitenziario, quello di Parma,   munito di un centro clinico nonché delle attrezzature necessarie per   eliminare le barriere architettoniche. In tale penitenziario il ricorrente è stato   sottoposto a numerosi esami clinici, finalizzati alla determinazione di una   terapia per le sue patologie del metabolismo; egli ha anche beneficiato di   sedute di kinesiterapia. Tuttavia, l’assenza presso le autorità nazionali della   volontà di umiliare o di degradare il ricorrente non vale ad escludere in via   definitiva la violazione dell’articolo 3; in effetti, tale disposizione può   senz’altro essere violata grazie alla inazione o alla mancanza di diligenza da   parte della autorità pubbliche (Farbthus citata supra, § 58).   50. Nel caso di specie, l’esigenza, evidenziata dal tribunale di   sorveglianza di Roma, di consentire la sistemazione del ricorrente in un   alloggio al di fuori del carcere è rimasta lettera morta per delle ragioni che   non possono certo essere imputate all’interessato. Agli occhi della Corte, in   presenza di circostanze quali quelle del caso in esame, una volta accertato   che il tentativo di assegnare il ricorrente agli arresti domiciliari non poteva   sortire effetto, spettava alle autorità nazionali di attivarsi per soddisfare   l’obbligo su di loro incombente di assicurare delle condizioni di detenzione   rispettose della dignità umana. In particolare, dal momento che il ricorrente   non poteva essere curato presso un proprio domicilio e poiché nessun centro   di cure era disposto ad accoglierlo, lo Stato avrebbe dovuto trasferire senza   indugi l’interessato presso una prigione meglio equipaggiata al fine di   escludere qualsiasi rischio di trattamenti inumani, e avrebbe dovuto   sospendere l’esecuzione di una pena che costituiva ormai un trattamento   contrario all’articolo 3 della Convenzione. Ciononostante, nella sua   decisione con cui revocava la concessione degli arresti domiciliari al   ricorrente, il tribunale di sorveglianza di Roma non ha preso affatto in   considerazione tale ultima possibilità che, in base alla normativa interna   rilevante, poteva essere adottata anche d’ufficio (paragrafo 24 supra).     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA SCOPPOLA c. ITALIA   51. Conseguentemente, il ricorrente ha continuato ad essere detenuto nel   penitenziario di Roma-Regina Coeli, penitenziario che il tribunale di   sorveglianza aveva considerato non adeguato alla luce delle patologie   dell’interessato. È solamente il 23 settembre 2007, ovverosia più di un anno   dopo la data in cui il tribunale di sorveglianza aveva accertato   l’impossibilità di assegnare il ricorrente agli arresti domiciliari, che il   ricorrente è stato trasferito ad altra prigione, quella di Parma, dotata delle   strutture che, secondo il Ministero di Giustizia potevano far fronte alle   difficoltà di mobilità del detenuto. La Corte ritiene di non disporre al   momento di elementi sufficienti per valutare la qualità di queste strutture, o   più in generale, le condizioni della detenzione del ricorrente presso il   carcere di Parma. Essa si limita ad osservare che la continuazione della   detenzione presso il carcere di Regina Coeli nelle circostanze indicate più   sopra non ha sortito altro effetto che quello di porre il ricorrente in una   situazione suscettibile di suscitare in lui angoscia, inferiorità ed umiliazione   sufficientemente intensi da costituire un “trattamento inumano o   degradante”, ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione. Le spiegazioni   avanzate dal Governo per giustificare il ritardo nel trasferimento al   penitenziario di Parma – sarebbe a dire l’inopportunità di una interruzione   delle terapie in corso presso la prigione di Regina Coeli (paragrafo 21   supra) –, sono in contraddizione con le conclusione del tribunale di   sorveglianza.   52. Pertanto, vi è stata una violazione di tale disposizione.   II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE   53. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione :   “Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi   protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo   imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda se del   caso, un equa soddisfazione alla parte lesa.”   A. Danno   54. Il ricorrente reclama 35 000 Euro (EUR) per il danno morale   sofferto.   55. Il Governo ritiene che tale somma sia eccessiva. Pertanto si rimette   alla saggezza della Corte e la prega di tenere in considerazione l’insieme   delle particolari circostanze del caso.   56. La Corte considera che il ricorrente ha subito un danno morale certo.   Tuttavia essa considera eccessiva la somma complessiva richiesta.   Decidendo in base ad equità, la Corte decide di concedere al ricorrente la   somma di 5000 Euro a titolo di danno morale     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA SCOPPOLA c. ITALIA   B. Spese e costi   57. Il ricorrente richiede la somma di 5000 Euro per i costi e le spese   legali sostenute nella procedura dinanzi alla Corte. Tuttavia il ricorrente non   deposita a tal fine alcuna nota spese relativa agli onorari dei suoi avvocati.   58. Il Governo considera che la somma richiesta debba essere ridotta   tenuto conto della semplicità del caso e che esso non ha richiesto nessuna   attività particolarmente lunga o complicata.   59. Alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte il rimborso   delle spese e dei costi sostenuti dal ricorrente può essere concesso solo nella   misura in cui siano dimostrate la realtà, la necessità e la ragionevolezza del   loro importo (Belziuk c. Polonia, sentenza del 25 marzo 1998, Recueil des   arrêts et décisions 1998-II, § 49). Nel caso in esame, avuto riguardo agli   elementi in suo possesso e ai criteri suindicati, la Corte ritiene che sia   ragionevole accordare la somma di 5000 Euro per le spese e costi della   procedura e li accorda al ricorrente.   C. Interessi moratori   60. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora   in base al tasso marginale di interesse della Banca centrale europea   maggiorato di tre punti percentuali   PER QUESTI MOTIVI, LA COURTE, ALL'UNANIMITÀ,   1. Dichiara il ricorso ricevibile;   2. Ritiene che vi è stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione;   3. Ritiene   a) che lo stato convenuto debba versare al ricorrente, entro il termine di   tre mesi dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva in   conformità a quanto previsto dall’articolo 44 § 2 della Convenzione, le   somme seguenti:   i. 5 000 EUR (cinquemila Euro), più ogni altra somma   eventualmente dovuta a titolo di imposta, per danno morale;   ii. 5 000 EUR (cinquemila Euro), più ogni altra somma   eventualmente dovuta a titolo di imposta, per spese e costi;   b) che dal momento dello spirare del predetto termine e fino al   pagamento, tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice   calcolato in base al tasso corrispondente a quello di interesse ufficiale     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA SCOPPOLA c. ITALIA   marginale della Banca centrale europea applicabile in tale periodo,   maggiorato di tre punti percentuali;   4. Rigetta per il resto la domanda di equo soddisfazione.   Redatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 10 giugno 2008 in   applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.   Sally Dollé   Cancelliere   Françoise Tulkens   Presidente     Copyright © 2008 UFTDU

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