50550/06
WyrokETPCz2008-06-10ECLI:CE:ECHR:2008:0610JUD005055006
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy utrzymywanie w detencji ciężko chorego i niepełnosprawnego więźnia, którego stan zdrowia został uznany przez sąd krajowy za niekompatybilny z warunkami więziennymi, stanowi nieludzkie i poniżające traktowanie w rozumieniu art. 3 Konwencji, zwłaszcza gdy władze nie zapewniły odpowiednich alternatyw?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że utrzymywanie skarżącego w detencji w warunkach nieodpowiednich dla jego ciężkiego stanu zdrowia, pomimo orzeczenia sądu krajowego o konieczności przeniesienia go do placówki medycznej lub na areszt domowy, stanowiło naruszenie art. 3 Konwencji. ETPCz podkreślił, że państwo ma pozytywny obowiązek zapewnienia więźniom warunków zgodnych z godnością ludzką i odpowiedniej opieki medycznej. Brak skutecznego działania władz w celu znalezienia odpowiedniego rozwiązania po tym, jak areszt domowy okazał się niemożliwy do zrealizowania z przyczyn niezależnych od skarżącego, doprowadził do sytuacji, która wywołała u niego cierpienie i upokorzenie, przekraczające nieodłączny poziom cierpienia związany z pozbawieniem wolności.Stan faktyczny
Skarżący, Franco Scoppola, urodzony w 1940 roku, został skazany na dożywocie w 2002 roku za zabójstwo żony i zranienie syna. Od 1986 roku nie był w stanie samodzielnie chodzić, a w 2006 roku złamał kość udową, co uniemożliwiło mu poruszanie się bez wózka inwalidzkiego. Cierpiał na liczne schorzenia, w tym choroby serca, metaboliczne, cukrzycę i depresję. Mimo orzeczenia sądu nadzorczego w Rzymie z czerwca 2006 roku, że jego stan zdrowia jest niekompatybilny z detencją i wymaga aresztu domowego lub leczenia w placówce zewnętrznej, skarżący nie był w stanie znaleźć odpowiedniego miejsca zamieszkania, co doprowadziło do cofnięcia decyzji o areszcie domowym. Przez ponad rok pozostawał w więzieniu Regina Coeli, które sąd uznał za nieodpowiednie, zanim we wrześniu 2007 roku został przeniesiony do więzienia w Parmie, rzekomo lepiej przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
1. Uznaje skargę za dopuszczalną.
2. Stwierdza naruszenie art. 3 Konwencji.
3. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu w ciągu trzech miesięcy:
a) 5 000 EUR (pięć tysięcy euro) tytułem szkody niemajątkowej, powiększone o wszelkie należne podatki.
b) 5 000 EUR (pięć tysięcy euro) tytułem kosztów i wydatków, powiększone o wszelkie należne podatki.
4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
CONSIGLIO D’EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE
SCOPPOLA c. ITALIA
(Ricorso n. 50550/06)
SENTENZA
STRASBURGO giugno 2008
Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni fissate dall’art. 44 § 2
della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo
SENTENZA SCOPPOLA c. ITALIA
Nel caso Scoppola c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una
Camera composta da:
Françoise Tulkens, presidente,
Antonella Mularoni,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, giudici,
e da Sally Dollé, Cancelliere di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 20 maggio 2008,
Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:
PROCEDURA
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 50550/06) diretto contro la
Repubblica italiana, con il quale un cittadino di tale Stato il Sig. Franco
Scoppola (“il ricorrente”), ha adito la Corte il 19 dicembre 2006 in virtù
dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il ricorrente è rappresentato dagli avvocati N. Paoletti e A. Mari,
entrambi del foro di Roma. Il Governo italiano (“il Governo”) è
rappresentato dal suo agente I.M. Braguglia, e dal suo co-agente M. F.
Crisafulli.
3. Il ricorrente sostiene che la sua detenzione in carcere è incompatibile
con il suo stato di salute.
4. Il 13 febbraio 2007, la presidentessa della seconda sezione della Corte
ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. Avvalendosi dell’articolo 29
§ 3 essa ha altresì deciso che la ricevibilità ed il merito del caso siano
esaminati congiuntamente.
FATTO
5. IL ricorrente è nato nel 1940 ed è attualmente detenuto presso il
penitenziario di Parma.
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO
6. Nel settembre 1999, in seguito ad un litigio con i suoi figli, il
ricorrente uccideva la propria moglie e feriva uno dei figli.
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SENTENZA SCOPPOLA c. ITALIA
7. Nel gennaio 2002, il ricorrente veniva condannato dalla Corte di
assise di appello di Roma alla pena della reclusione all’ergastolo, e scontava
parte della pena presso l’ospedale del carcere di Regina Coeli in Roma.
8. Nel dicembre 2003, il ricorrente, che nel frattempo non era in grado
più di spostarsi se non su di una sedia a rotelle, richiedeva di essere
trasferito ad un’altra prigione di Roma in cui, grazie all’assenza di barriere
architettoniche, avrebbe potuto beneficiare delle ore di aria libera e di
condizioni di detenzione più umane.
9. Il 5 aprile 2004, il Dipartimento regionale dell’amministrazione
penitenziaria del Lazio respingeva la richiesta di trasferimento invocando
come giustificazione le difficoltà derivanti dalla presa in consegna del
ricorrente a causa del suo precario stato di salute.
10. In base ad una relazione medica del 9 gennaio 2006, effettuata su
richiesta del collegio difensivo del ricorrente, le condizioni di salute di
quest’ultimo venivano definite come “ampiamente incompatibili con la
detenzione in carcere ed imponenti l’adozione di misure ad esse alternative,
quali il trasferimento ad un ospedale esterno alla prigione idoneo a fornire al
ricorrente le cure adeguate e necessarie, oppure presso una struttura
specializzata nella cura e riabilitazione dei detenuti di lungo corso
necessitanti assistenza continuativa 24 ore su 24”.
11. Il 2 marzo 2006 il ricorrente richiedeva al tribunale di sorveglianza
di Roma la concessione degli arresti domiciliari o, in alternativa, il ricovero
presso una struttura ospedaliera esterna alla prigione.
12. L’11 aprile 2006 il ricorrente veniva ricoverato presso l’ospedale
civile Sandro Pertini a causa della frattura di un femore.
13. Da una relazione medica del 6 giugno 2006 risulta che, sebbene
ipotizzato all’atto del ricovero del paziente, un intervento chirurgico di
applicazione di una protesi all’anca, non fu realizzato in quanto, visto che
l’interessato non era più in grado di deambulare dal 1987, tale intervento
sarebbe stato inutile e, soprattutto, pericoloso. Secondo il medico che aveva
stilato la relazione, il ricorrente poteva lasciare l’ospedale a condizione che
fosse trasferito in una struttura specializzata e questo al fine di fornirgli le
cure necessarie (ed in particolare, assistenza continua, utilizzo di un
materasso speciale atto a prevenire le piaghe da decubito, kinesiterapia
passiva).
14. Con ordinanza del 16 giugno 2006, depositata in cancelleria il 21
giugno 2006, il tribunale di sorveglianza di Roma accordava al ricorrente gli
arresti domiciliari per la durata di un anno (con l’obbligo di residenza a
Roma, l’autorizzazione a recarsi presso l’ospedale per le cure mediche, e
con il divieto di detenzione di armi). Il tribunale fondava la sua decisione
sulle conclusioni della relazione medica del 6 giugno 2006 e riteneva che le
condizioni di salute del ricorrente esigevano, da un lato, delle terapie che
non potevano essere prestate in prigione, e, dall’altro lato, potevano
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originare “una inutile violazione del divieto di trattamenti inumani nei
riguardi del detenuto.”
15. Il 23 giugno 2006 il collegio difensivo del ricorrente richiedeva al
direttore del carcere di Regina Coeli di volerne autorizzare il trasferimento
presso la clinica in cui la sorella del loro cliente aveva riservato una camera.
16. Il 7 luglio 2006, il collegio difensivo del ricorrente informava il
direttore del carcere che la clinica che era stata precedentemente individuata
si era rifiutata di accogliere il loro cliente. Si richiedeva, pertanto,
l’autorizzazione a far visitare il ricorrente da un medico di un’altra clinica al
fine di stabilire se, alla luce dello stato di salute del paziente, la nuova
struttura individuata avesse il necessario equipaggiamento.
17. L’8 settembre 2006, il tribunale di sorveglianza revocava la sua
decisione del 16 giugno poiché non era stato possibile dare avvio al
programma di arresti domiciliari a causa dell’impossibilità per il ricorrente
di individuare un domicilio adatto alle proprie condizioni.
18. Da una nota del Ministero della Giustizia del 13 marzo 2007, risulta
che il ricorrente era stato trasferito al centro clinico del penitenziario di
Regina Coeli di Roma al fine di tenere sotto controllo il suo stato di salute,
ed in particolare le sue patologie metaboliche, e per assicurare la
realizzazione delle sedute di kinesiterapia, necessarie per evitare il calo
della massa muscolare e di preservare la mobilità delle gambe. Il ricorrente
era costretto a spostarsi su di una sedia a rotelle a causa di una frattura del
femore destro. Dalla nota si evince che il carcere di Regina Coeli disponeva
dei mezzi per eliminare le barriere architettoniche; un materasso anti-piaghe
era stato messo a disposizione del ricorrente. Inoltre, erano stati effettuati
tutta una serie di controlli endocrinologici finalizzati a ridurre la
somministrazione di insulina sostituendola con una terapia orale e una
adeguata alimentazione. La realizzazione di controlli cardiologici non aveva
evidenziato alcuna anomalia; invece i controlli urologici avevano
evidenziato una ipertrofia prostatica. Conseguentemente, era stato deciso di
avviare un sostegno psichiatrico al fine di mantenere sotto controllo la
depressione di cui soffriva il ricorrente. Risulta, infine, che il carcere di
Regina Coeli aveva richiesto al garante dei diritti del detenuto della Regione
Lazio di studiare la possibilità di trasferire il ricorrente presso strutture
esterne al penitenziario; in effetti, il ricorrente venne trasferito più volte
presso strutture ospedaliere civili.
19. Il 29 dicembre 2006 la Direzione Generale dei detenuti e del
trattamento del Ministero della Giustizia ordinava il trasferimento del
ricorrente presso il penitenziario di Parma, poiché quest’ultimo disponeva di
strutture adeguate alle esigenze di persone disabili. Il trasferimento fu
effettuato il 23 settembre 2007. In un fax del 1 ottobre 2007 il ricorrente
sosteneva che il trasferimento gli aveva provocato una profonda angoscia,
privandolo della possibilità di ricevere visite regolari da parte della sorella e
del suo avvocato, entrambi residenti in Roma.
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20. In una nota del
novembre 2007, il Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria del Ministero di giustizia fa presente che
il trasferimento del ricorrente presso il penitenziario di Parma si giustificava
proprio in base alle sue difficoltà di movimento. In effetti, in seguito ad una
caduta dal letto che occupava nel carcere di Roma, il ricorrente aveva
riportato una frattura del femore sinistro. Conseguentemente, il ricorrente
era stato ricoverato in ospedale, ma i medici avevano ritenuto che il paziente
non potesse essere operato a causa delle sue patologie cardiache. A Parma,
il ricorrente era stato sottoposto a dei controlli clinici al fine di predisporre i
trattamenti terapeutici più adeguati alle sue malattie. Nel settembre e
nell’ottobre 2007, il ricorrente veniva sottoposto ad una radiografia nasale e
ad una serie di esami neurologici, urologici e cardiologici. Questi ultimi
esami non evidenziavano alcuna significativa patologia. Una endoscopia
nasale, ed un ulteriore esame urologico finalizzato a determinare l’eventuale
esistenza di calcoli alla vescica, sono in programma. Tra l’altro il ricorrente
era stato ricoverato in ospedale in seguito ad alcuni episodi di occlusione
intestinale che lo stesso ricorrente aveva dichiarato di aver avuto nel corso
della sua detenzione presso il carcere di Regina Coeli. Il ricorrente aveva
deciso di lasciare l’ospedale, nonostante il parere contrario dei medici.
Conseguentemente, un medico del penitenziario di Parma era stato
incaricato di eseguire una colonscopia.
21. In un’altra nota del 28 gennaio 2008, il Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria del Ministero di giustizia, ha
ulteriormente precisato che il trasferimento del ricorrente al penitenziario di
Parma ha avuto luogo solamente il 23 settembre 2007 poiché nel corso del
soggiorno presso il carcere di Regina Coeli, l’interessato era stato sottoposto
ad un ciclo di esami e di terapie che la direzione sanitaria avevano ritenuto
opportuno non interrompere. Ancora, nel corso della detenzione il ricorrente
era stato ricoverato in ospedali civili nei seguenti periodi: del 22 al 23
gennaio 2002 in seguito ad un malore; dall’11 aprile al 14 giugno 2006 in
seguito alla fratture del femore; dal 18 gennaio al 13 febbraio 2007 e dall’11
al 13 settembre 2007 in seguito a delle occlusioni intestinali; dal 19 maggio
al 19 giugno 2007 per valutare l’opportunità di un intervento chirurgico al
femore.
22. Il ricorrente ritiene che i chiarimenti forniti dal Governo nella nota di
cui sopra sono incoerenti, egli sottolinea che il suo stato di salute non ha
fatto che aggravarsi nel corso della sua detenzione. Il ricorrente sostiene che
il suo trasferimento a Parma non ha comportato alcun miglioramento,
sprofondandolo, al contrario, in una situazione di depressione causata
dall’allontanamento da sua sorella e dal suo legale. Il ricorrente ritiene che
lo Stato, invece di trasferirlo in un altro penitenziario, avrebbe dovuto
affidarlo alle cure di una struttura ospedaliera esterna alla prigione.
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II. LA NORMATIVA INTERNA RILEVANTE
23. La sospensione facoltativa dell’esecuzione della pena è prevista
dall’articolo 147 § 1 n. 2) del codice penale, in base al quale
“L’esecuzione di una pena può essere differita: (...)
2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si
trova in condizioni di grave infermità fisica (...). »
24. Ai sensi dell’articolo 678 del codice di procedura penale la decisione
di sospendere l’esecuzione della pena può essere adottata anche d’ufficio da
parte del tribunale di sorveglianza.
DIRITTO
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA
CONVENZIONE
25. Il ricorrente ritiene che il suo mantenimento in detenzione in carcere
costituisca una trattamento inumano. Invoca a tal fine l’articolo 3 della
Convenzione, che recita:
“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o
degradanti.”
26. Il Governo si oppone a tale tesi.
A. Sulla ricevibilità
27. Il Governo eccepisce in primo luogo l’inammissibilità del ricorso, in
base alla considerazione che esso è essenzialmente identico al ricorso n.
10249/03, depositato dal medesimo ricorrente. Nell’ambito di tale ultimo
ricorso infatti, la Corte ha respinto, con decisione parziale dell’8 dicembre
2005, una doglianza relativa alla violazione degli articolo 3 e 14 della
Convenzione che deriverebbe dalle condizioni di vita del ricorrente in
prigione.
28. Il ricorrente osserva che il ricorso n. 10249/03 era relativo alla sua
situazione sino al 2003. Ebbene, da allora il suo stato di salute è gravemente
peggiorato a causa, tra le altre cose, dell’incidente di cui egli è stato vittima
l’11 aprile 2006. Ne deriva che i fatti oggetto di denuncia di questo ricorso
sono differenti rispetto a quelli ad oggetto del ricorso n. 10249/03.
29. La Corte tiene a ricordare che ai sensi dell’articolo 35 § 2 b) della
Convenzione, essa non può accogliere nessun ricorso individuale che sia
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“essenzialmente identico ad uno precedentemente esaminato dalla Corte
(…) e non contiene fatti nuovi.” Nel caso in esame, nell’ambito del ricorso
n. 10249/03, la Corte si è pronunciata relativamente alla compatibilità tra lo
stato di salute del ricorrente ed il suo mantenimento in carcere in base ad
informazioni che erano disponibili al momento della decisione sulla
ricevibilità adottata l’8 settembre 2005. Ebbene, nell’ambito del presente
ricorso, il ricorrente ha prodotto certificati medici successivi a siffatta data e
delle decisioni giudiziarie sono state adottate il 16 giugno e l’8 settembre
2006. La Corte ritiene che questi elementi costituiscono dei “fatti nuovi” ai
sensi dell’articolo 35 § 2 b).
30. Ne deriva che l’eccezione del Governo deve essere respinta.
31. La Corte osserva, inoltre, che il ricorso non è manifestamente
infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Esso, parimenti,
non evidenzia nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene, pertanto,
dichiararlo ricevibile.
B. Sul merito
1. Argomenti delle parti
(a) Il ricorrente
32. Il ricorrente ritiene che a causa del suo stato di salute, la cui gravità è
riconosciuta dalle stesse autorità statali, egli avrebbe dovuto essere trasferito
presso una struttura ospedaliera in grado di garantire l’assistenza di persone
anziane non autonome. Il ricorrente fa presente che in seguito alla frattura di
un femore, è costretto a trascorrere tutte le giornate a letto ed in totale
mancanza di autonomia. Conseguentemente, egli non è in grado di avviare
le ricerche per individuare una struttura terapeutica appropriata al suo stato
di salute. In presenza di tali circostanze, sostiene il ricorrente, spetta allo
Stato di trovare tale struttura. A tal riguardo, il ricorrente ricorda che una
violazione dell’articolo 3 della Convenzione può risultare anche dalla
inazione o dalla mancanza di diligenza da parte delle autorità pubbliche.
33. Il ricorrente sottolinea che nell’ordinanza del 16 giugno 2006, il
tribunale di sorveglianza di Roma ha affermato che la continuazione della
sua detenzione avrebbe originato un trattamento inumano e degradante. Il
ricorrente considera, altresì, che il suo caso sia del tutto simile al caso
Farbthus c. Lettonia (n. 4672/02, del 2 dicembre 2004), in cui la Corte ha
concluso per la violazione dell’articolo 3.
34. Tra l’altro, la protezione dei detenuti dagli abusi della
amministrazione penitenziaria è un compito che è affidato al garante dei
diritti del detenuto; non è consentito, al contrario, sostituirsi a siffatta
amministrazione e alle autorità nazionali per colmare le loro lacune.
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35. Infine, il ricorrente afferma che il suo trasferimento al carcere di
Parma l’ha privato del conforto delle visite della sorella, suo unico legame
familiare.
(b) Il Governo
36. Il Governo osserva che sia l’amministrazione carceraria sia il giudice
di sorveglianza hanno posto in essere tutte le misure possibili e necessarie
per garantire al ricorrente delle condizioni di vita compatibili con l’articolo della Convenzione e per fornirgli le cure necessarie. Il ricorrente è stato
trasferito dal carcere di Rebibbia a quello di Regina Coeli, che è munito
delle attrezzature necessarie per eliminare le barriere architettoniche nonché
di un centro medico. Il ricorrente ha potuto beneficiare di un materasso anti-
piaghe, di una sorveglianza medica continuativa, di terapie farmacologiche
e di assistenza psichiatrica. Il ricorrente è stato più volte trasferito presso
strutture ospedaliere civili. In seguito al fallimento della misura della
detenzione domiciliare, l’amministrazione si è attivata per garantire al
ricorrente una possibilità di accoglienza in una struttura adeguata alle sue
necessità.
37. Anzi, l’attenzione delle autorità verso il caso del ricorrente è
testimoniata dal provvedimento di assegnazione agli arresti domiciliari.
Sfortunatamente, siffatta misura non ha potuto essere eseguita per cause non
imputabili alle autorità. Tra l’altro, non sembra che il ricorrente avrebbe
potuto vivere in un domicilio senza una costanze assistenza medica e
paramedica.
38. Il Governo sottolinea che allorquando un detenuto è autorizzato a
vivere al di fuori del carcere, spetta all’interessato trovare una sistemazione
adeguata. In effetti, l’assegnazione agli arresti domiciliari è subordinata
all’esistenza di un luogo d’accoglienza. In mancanza di ciò, le autorità non
potevano fare altro che revocare la misura, non potendosi di certo
abbandonare il ricorrente alla sua sorte senza un alloggio e senza assistenza.
39. Il Governo, infine, ricorda che il ricorrente è stato recentemente
trasferito presso il penitenziario di Parma proprio perché quest’ultimo è
dotato dell’equipaggiamento necessario per accogliere detenuti disabili.
2. La valutazione della Corte
(a) Principi generali
40. In conformità con la consolidata giurisprudenza della Corte, per
ricadere nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, un maltrattamento deve
raggiungere un minimo di gravità. La valutazione di tale minimo è relativa
per definizione; essa dipende dalla globalità dei dati della causa, in
particolare dalla durata del trattamento, e dai suoi effetti fisici o mentali,
nonché talvolta dal sesso, dall’età, dalle condizioni di salute della vittima (si
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veda, tra le altre, Price c. Regno Unito, n. 33394/96, § 24, CEDH 2001-VII,
Mouisel c. Francia, n. 67263/01, § 37, CEDH 2002-IX, e Gennadi
Naoumenko c. Ucraina, n. 42023/98, § 108, 10 febbraio 2004). Le
affermazioni di maltrattamento devono essere confortate da elementi di
prova appropriati (si veda, mutatis mutandis, Klaas c. Germania, sentenza
del 22 settembre 1993, Serie A n. 269, § 30). Quanto alla valutazione di tali
elementi, la Corte si rifà al principio della prova “al di là di ogni
ragionevole dubbio”, ma aggiunge altresì che tale prova può risultare da un
fascio di indizi, o di presunzioni non confutate, sufficientemente gravi
precise e concordanti (Irlanda c. Regno Unito, sentenza del 18 gennaio
1978, Serie A n. 25, § 161 in fine, e Labita c. Italia [GC], n. 26772/95, §
121, CEDH 2000-IV).
41. Affinché una pena ed il trattamento che ad essa si accompagni
possano essere definiti “inumani” o “degradanti”, la sofferenza o
l’umiliazione devono collocarsi ad un livello particolare e differenziarsi
dall’ordinaria componente di sofferenza e di umiliazione che derivano
inevitabilmente da ciascuna forma di trattamento o di pena legittima (Jalloh
c. Germania [GC], n. 54810/00, § 68, 11 luglio 2006).
42. Con particolare riguardo alle persone private della libertà, l’articolo 3
impone allo Stato l’obbligo positivo di assicurarsi che ogni prigioniero sia
detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le
modalità di esecuzione della misura non sottopongano l’interessato ad un
logorio o ad una afflizione di tali intensità da eccedere il livello inevitabile
di sofferenze inerente alla detenzione e che, con riguardo alle esigenze
pratiche della detenzione, la salute ed il benessere del detenuto siano
assicurati in modo adeguato anche attraverso la somministrazione delle
terapie mediche richieste (Kudła c. Polonia [GC], n. 30210/96, § 94, CEDH
2000-XI, e Riviere c. Francia, n. 33834/03, § 62, 11 luglio 2006). Pertanto,
anche la mancanza di cure mediche appropriate, e più generalmente la
detenzione di una persona malata in condizioni inadeguate, può in linea di
principio costituire un trattamento contrario all’articolo 3 (si veda, in via
esemplificativa, İlhan c. Turchia [GC], n. 22277/93, § 87, CEDH 2000-VII,
e Gennadi Naumenko citata supra, § 112). Il che equivale a dire che, oltre la
salute del detenuto, ciò che deve essere protetto in maniera adeguata è il suo
benessere (Mouisel citata supra, § 40).
43. Le condizioni di detenzione di una persona malata devono garantire
la protezione della salute con riguardo agli avvenimenti ordinari e
ragionevoli della detenzione. Sebbene non sia possibile dedurre un obbligo
generale di rimettere in libertà un detenuto, o anche di trasferirlo presso un
ospedale civile, anche in presenza di una persona affetta da una malattia
particolarmente difficile da curare (Mouisel citata supra, § 40), l’articolo 3
della Convenzione impone in ogni caso allo Stato di proteggere l’integrità
fisica delle persone private della libertà. Conseguentemente, la Corte non
può escludere che dinanzi a condizioni particolarmente gravi, ci si possa
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trovare in presenza di situazioni in cui la buona amministrazione della
giustizia penale esige l’adozione di misure di natura umanitaria (Matencio c.
Francia, n. 58749/00, § 76, 15 gennaio 2004, nonché Sakkopoulos c.
Grecia, n. 61828/00, § 38, 15 gennaio 2004).
44. Nell’applicare i principi suindicati la Corte ha già altre volte
concluso che il mantenimento in detenzione prolungata di una persona di età
avanzata, e per giunta malata, può ricadere nell’ambito di azione della
garanzia di cui all’articolo 3 (Papon c. Francia (n. 1) (dec.), n. 64666/01,
CEDH 2001-VI ; Sawoniuk c. Regno Unito (dec.), n. 63716/00, CEDH
2001-VI, e Priebke c. Italia (dec.), n. 48799/99, 5 aprile 2001). Inoltre la
Corte ha ritenuto che mantenere in detenzione una persona tetraplegica, in
presenza di condizioni non adeguate al suo stato di salute, costituisce un
trattamento degradante (Price citata supra, § 30). La Corte ha anche ritenuto
che certi trattamenti possono violare l’articolo 3 per il solo fatto che essi
siano inflitti nei confronti di una persona sofferente di disturbi mentali
(Keenan c. Regno Unito, n. 27229/95, §§ 111-115, CEDH 2001-III). Ne
consegue che, al fine di valutare la compatibilità di un precario stato di
salute con il regime di detenzione di un ricorrente, la Corte deve tenere
conto in modo particolare di tre elementi, sarebbe a dire: a) le condizioni del
detenuto, b) la qualità delle cure somministrate e c) l’appropriatezza del
mantenimento della misura detentiva alla luce dello stato di salute del
ricorrente (Farbtuhs c. Lettonia, n. 4672/02, § 53, 2 dicembre 2004, e
Sakkopoulos citata supra, § 39).
(b) Applicazione di questi principi al caso di specie
45. Il caso in esame pone la questione della compatibilità dello Stato di
salute del ricorrente con il suo mantenimento in detenzione nonché quella
relativa al se siffatta situazione raggiunga un livello sufficiente di gravità
per ricadere nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della Convenzione.
46. La Corte osserva innanzitutto che il ricorrente, che non è più in
grado di deambulare dal 1986 e ha subito nell’aprile del 2006 la frattura ad
un femore, può spostarsi solo con l’ausilio di una sedia a rotelle. Il
ricorrente è privo di qualsivoglia autonomia e afferma di essere costretto a
trascorrere tutte le sue giornata a letto, la qual cosa non è stata contestata dal
Governo. Il ricorrente, un uomo di 67 anni, soffre di patologie cardiache e
del metabolismo, di diabete e di depressione. La visita specialistica
commissionata dal ricorrente ha concluso che il suo stato di salute è
incompatibile con la detenzione in prigione, e ciò tenuto conto dell’esigenza
per l’interessato di essere continuamente assistito (paragrafo 10, supra).
Tale opinione sembra suffragata dal rapporto medico del 6 giugno 2006, che
suggeriva il trasferimento del ricorrente in una struttura sufficientemente
equipaggiata (paragrafo 13, supra).
47. Sulla scorta di tali perizie mediche, il 16 giugno 2006 il tribunale di
sorveglianza di Roma concedeva al ricorrente gli arresti domiciliari, e
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sottolineava che i trattamenti di cui il ricorrente aveva bisogno non
potevano essere forniti in prigione e che la continuazione della sua
detenzione in un penitenziario costituiva un trattamento inumano (paragrafo
14, supra). La Corte non vede alcun motivo per respingere tale conclusione
alla quale le stesse autorità interne sono pervenute in base all’esame del
fascicolo del ricorrente.
48. La Corte osserva analogamente che la decisione di far scontare al
ricorrente la pena al di fuori del carcere, ispirata dalla necessità di evitare
una violazione del divieto di trattamenti inumani, è stata revocata l’8
settembre 2006, in base alla circostanza che il ricorrente non è stato in grado
di individuare un domicilio adatto al suo stato di salute (paragrafo 17,
supra). Il ricorrente, pertanto, ha continuato ad essere detenuto in un
carcere.
49. La Corte non ignora gli sforzi compiuti dalle autorità nazionali;
queste hanno assegnato il ricorrente ad un penitenziario, quello di Parma,
munito di un centro clinico nonché delle attrezzature necessarie per
eliminare le barriere architettoniche. In tale penitenziario il ricorrente è stato
sottoposto a numerosi esami clinici, finalizzati alla determinazione di una
terapia per le sue patologie del metabolismo; egli ha anche beneficiato di
sedute di kinesiterapia. Tuttavia, l’assenza presso le autorità nazionali della
volontà di umiliare o di degradare il ricorrente non vale ad escludere in via
definitiva la violazione dell’articolo 3; in effetti, tale disposizione può
senz’altro essere violata grazie alla inazione o alla mancanza di diligenza da
parte della autorità pubbliche (Farbthus citata supra, § 58).
50. Nel caso di specie, l’esigenza, evidenziata dal tribunale di
sorveglianza di Roma, di consentire la sistemazione del ricorrente in un
alloggio al di fuori del carcere è rimasta lettera morta per delle ragioni che
non possono certo essere imputate all’interessato. Agli occhi della Corte, in
presenza di circostanze quali quelle del caso in esame, una volta accertato
che il tentativo di assegnare il ricorrente agli arresti domiciliari non poteva
sortire effetto, spettava alle autorità nazionali di attivarsi per soddisfare
l’obbligo su di loro incombente di assicurare delle condizioni di detenzione
rispettose della dignità umana. In particolare, dal momento che il ricorrente
non poteva essere curato presso un proprio domicilio e poiché nessun centro
di cure era disposto ad accoglierlo, lo Stato avrebbe dovuto trasferire senza
indugi l’interessato presso una prigione meglio equipaggiata al fine di
escludere qualsiasi rischio di trattamenti inumani, e avrebbe dovuto
sospendere l’esecuzione di una pena che costituiva ormai un trattamento
contrario all’articolo 3 della Convenzione. Ciononostante, nella sua
decisione con cui revocava la concessione degli arresti domiciliari al
ricorrente, il tribunale di sorveglianza di Roma non ha preso affatto in
considerazione tale ultima possibilità che, in base alla normativa interna
rilevante, poteva essere adottata anche d’ufficio (paragrafo 24 supra).
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51. Conseguentemente, il ricorrente ha continuato ad essere detenuto nel
penitenziario di Roma-Regina Coeli, penitenziario che il tribunale di
sorveglianza aveva considerato non adeguato alla luce delle patologie
dell’interessato. È solamente il 23 settembre 2007, ovverosia più di un anno
dopo la data in cui il tribunale di sorveglianza aveva accertato
l’impossibilità di assegnare il ricorrente agli arresti domiciliari, che il
ricorrente è stato trasferito ad altra prigione, quella di Parma, dotata delle
strutture che, secondo il Ministero di Giustizia potevano far fronte alle
difficoltà di mobilità del detenuto. La Corte ritiene di non disporre al
momento di elementi sufficienti per valutare la qualità di queste strutture, o
più in generale, le condizioni della detenzione del ricorrente presso il
carcere di Parma. Essa si limita ad osservare che la continuazione della
detenzione presso il carcere di Regina Coeli nelle circostanze indicate più
sopra non ha sortito altro effetto che quello di porre il ricorrente in una
situazione suscettibile di suscitare in lui angoscia, inferiorità ed umiliazione
sufficientemente intensi da costituire un “trattamento inumano o
degradante”, ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione. Le spiegazioni
avanzate dal Governo per giustificare il ritardo nel trasferimento al
penitenziario di Parma – sarebbe a dire l’inopportunità di una interruzione
delle terapie in corso presso la prigione di Regina Coeli (paragrafo 21
supra) –, sono in contraddizione con le conclusione del tribunale di
sorveglianza.
52. Pertanto, vi è stata una violazione di tale disposizione.
II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
53. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione :
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi
protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo
imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda se del
caso, un equa soddisfazione alla parte lesa.”
A. Danno
54. Il ricorrente reclama 35 000 Euro (EUR) per il danno morale
sofferto.
55. Il Governo ritiene che tale somma sia eccessiva. Pertanto si rimette
alla saggezza della Corte e la prega di tenere in considerazione l’insieme
delle particolari circostanze del caso.
56. La Corte considera che il ricorrente ha subito un danno morale certo.
Tuttavia essa considera eccessiva la somma complessiva richiesta.
Decidendo in base ad equità, la Corte decide di concedere al ricorrente la
somma di 5000 Euro a titolo di danno morale
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B. Spese e costi
57. Il ricorrente richiede la somma di 5000 Euro per i costi e le spese
legali sostenute nella procedura dinanzi alla Corte. Tuttavia il ricorrente non
deposita a tal fine alcuna nota spese relativa agli onorari dei suoi avvocati.
58. Il Governo considera che la somma richiesta debba essere ridotta
tenuto conto della semplicità del caso e che esso non ha richiesto nessuna
attività particolarmente lunga o complicata.
59. Alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte il rimborso
delle spese e dei costi sostenuti dal ricorrente può essere concesso solo nella
misura in cui siano dimostrate la realtà, la necessità e la ragionevolezza del
loro importo (Belziuk c. Polonia, sentenza del 25 marzo 1998, Recueil des
arrêts et décisions 1998-II, § 49). Nel caso in esame, avuto riguardo agli
elementi in suo possesso e ai criteri suindicati, la Corte ritiene che sia
ragionevole accordare la somma di 5000 Euro per le spese e costi della
procedura e li accorda al ricorrente.
C. Interessi moratori
60. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora
in base al tasso marginale di interesse della Banca centrale europea
maggiorato di tre punti percentuali
PER QUESTI MOTIVI, LA COURTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Dichiara il ricorso ricevibile;
2. Ritiene che vi è stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione;
3. Ritiene
a) che lo stato convenuto debba versare al ricorrente, entro il termine di
tre mesi dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva in
conformità a quanto previsto dall’articolo 44 § 2 della Convenzione, le
somme seguenti:
i. 5 000 EUR (cinquemila Euro), più ogni altra somma
eventualmente dovuta a titolo di imposta, per danno morale;
ii. 5 000 EUR (cinquemila Euro), più ogni altra somma
eventualmente dovuta a titolo di imposta, per spese e costi;
b) che dal momento dello spirare del predetto termine e fino al
pagamento, tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice
calcolato in base al tasso corrispondente a quello di interesse ufficiale
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marginale della Banca centrale europea applicabile in tale periodo,
maggiorato di tre punti percentuali;
4. Rigetta per il resto la domanda di equo soddisfazione.
Redatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 10 giugno 2008 in
applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Sally Dollé
Cancelliere
Françoise Tulkens
Presidente
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło