52515/99

WyrokETPCz2008-05-13ECLI:CE:ECHR:2008:0513JUD005251599

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przymusowe badanie ginekologiczne zatrzymanej osoby bez jej wolnej i poinformowanej zgody stanowi naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego (art. 8) lub zakazu nieludzkiego i poniżającego traktowania (art. 3)? Czy proces karny przed Sądem Bezpieczeństwa Państwa z udziałem sędziego wojskowego narusza prawo do rzetelnego procesu przed niezależnym i bezstronnym sądem (art. 6 ust. 1)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że badanie ginekologiczne skarżącej, choć nie było fizycznie wymuszone, odbyło się bez jej wolnej i poinformowanej zgody, ponieważ skarżąca początkowo stawiała opór, była w stanie szczególnej wrażliwości jako zatrzymana incommunicado, a informacja o „konieczności” badania mogła wprowadzać w błąd. Taka ingerencja w integralność fizyczną i życie prywatne nie była „przewidziana przez prawo”, gdyż prawo tureckie zabraniało takich interwencji bez medycznej konieczności lub wyraźnych przepisów, a badanie nie było standardową procedurą, lecz dyskrecjonalną decyzją mającą chronić policjantów. Cel ten, choć potencjalnie uzasadniony, nie usprawiedliwiał tak inwazyjnej ingerencji wbrew woli zatrzymanej. W odniesieniu do art. 6 ust. 1, Trybunał podtrzymał swoje wcześniejsze orzecznictwo, zgodnie z którym obecność sędziego wojskowego w składzie Sądu Bezpieczeństwa Państwa narusza zasadę niezależności i bezstronności sądu.
Stan faktyczny
Skarżąca, obywatelka niemiecka, została aresztowana w Turcji w 1997 roku pod zarzutem przynależności do organizacji terrorystycznej PKK. Podczas zatrzymania, bez jej wolnej i poinformowanej zgody, została poddana badaniu ginekologicznemu, które władze uzasadniały chęcią ochrony policjantów przed fałszywymi oskarżeniami o gwałt. Skarżąca była sądzona przez Sąd Bezpieczeństwa Państwa w Van, w którego skład wchodził sędzia wojskowy, i została skazana na 15 lat więzienia, później karę zmniejszono. Po zwolnieniu i wydaleniu do Niemiec, skarżąca złożyła skargę do ETPCz, zarzucając naruszenie art. 3, 5, 6, 8, 13 i 14 Konwencji.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie dopuścił zarzuty dotyczące przymusowego badania ginekologicznego (Art. 3, 8 i 14), prawa do rzetelnego procesu przed niezależnym i bezstronnym sądem (Art. 6) oraz braku skutecznego środka krajowego w związku z badaniem ginekologicznym (Art. 13), a pozostałą część skargi odrzucił jako niedopuszczalną. Stwierdził 5 głosami przeciwko 2, że nie doszło do naruszenia Art. 3 Konwencji. Stwierdził 5 głosami przeciwko 2, że doszło do naruszenia Art. 8 Konwencji. Stwierdził jednogłośnie, że doszło do naruszenia Art. 6 § 1 Konwencji w związku z brakiem niezależności i bezstronności Sądu Bezpieczeństwa Państwa. Jednogłośnie uznał, że nie ma potrzeby rozpatrywania pozostałych zarzutów z Art. 6, 13 i 14 Konwencji. Zasądził od państwa pozwanego na rzecz skarżącej 4000 EUR za szkody niemajątkowe, powiększone o odsetki, a pozostałe roszczenia o słuszne zadośćuczynienie odrzucił.

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CONSIGLIO D’EUROPA   CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO   QUARTA SEZIONE   CASO JUHNKE c. TURCHIA   (Ricorso n. 52515/99)   SENTENZA   STRASBURGO   maggio 2008   FINALE   13/08/2008   Questa sentenza diventerà definitiva nei termini indicati all’articolo 44 § 2 della   Convenzione. Può subire ritocchi di forma.   traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo   JUHNKE c. TURCHIA SENTENZA   Nel caso Juhnke c. Turchia,   La Corte europea dei diritti dell’Uomo (quarta sezione) riunita in camera   composta da :   Nicolas Bratza, Presidente,   Lech Garlicki,   Rıza Türmen,   Stanislav Pavlovschi,   Ljiljana Mijović,   David Thór Björgvinsson,   Päivi Hirvelä, giudici,   e Fatoş Aracı, vice-cancelliere di sezione,   Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 24 aprile 2008,   Rende la seguente sentenza, adottata in tale data :   PROCEDURA   1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 52515/99) diretto contro la   Turchia presentato il 16 agosto 1999 da una cittadina tedesca, signora Eva   Tatjiana Ursula Junke1 (« la ricorrente »), in virtù dell’articolo 34 della   Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà   fondamentali (« la Convenzione »).   2. La ricorrente era rappresentata dagli avvocati R. Yalçındağ Baydemir,   C. Aydın e E. Keskin, avvocati che sono, rispettivamente del foro di   Diyarbakır e Istanbul. Il Governo turco (« il Governo ») è rappresentato dal   proprio agente addetto al contenzioso davanti alla Corte.   3. Il 5 luglio 2005, la Corte decise di comunicare il ricorso al Governo.   In una lettera del 3 aprile 2007, la Corte informò le parti che, come previsto   dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, avrebbe deciso allo stesso tempo   sulla ammissibilità e il merito del caso.   IN FATTO   I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO   4. La ricorrente è nata nel 1965 e vive in Germania.   Nei documenti ufficiali il cognome della ricorrente è scritto Juhnke - Özkul o Juhnke   (Özkul).   Copyright © 2008 UFTDU     JUHNKE c. TURCHIA SENTENZA   A. L’arresto e la detenzione della ricorrente   5. La ricorrente afferma che fu arrestata da soldati turchi vicino al fiume   Awaşin nel nord dell’Iraq nel contesto di un’operazione militare condotta   oltre i confini dall’esercito turco in quell’area il 5 e 6 ottobre 1997.   6. Secondo il verbale di arresto, la ricorrente fu arrestata in una grotta tra   le regioni Ayranlı e Meşelik di Şemdinli, Hakkari il 15 ottobre 1997. I   documenti ufficiali nel dossier menzionano anche che era disarmata e che   portava uno zaino contenente un kit di pronto soccorso e fotografie e   documenti riguardanti il PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan),   un’organizzazione armata illegale1.   7. Il 24 ottobre 1997 la ricorrente fu consegnata agli agenti di polizia del   Comando di polizia di Hakkari. Secondo il verbale di perquisizione redatto   quello stesso giorno, in suo possesso furono trovati ventisei fotografie, un   blocco per appunti, alcuni documenti manoscritti, un ago da sutura, undici   siringhe e due bisturi.   8. Lo stesso giorno la ricorrente fu interrogata da due poliziotti alla   presenza di un interprete. La ricorrente rifiutò di firmare il documento che si   suppone contenesse le sue dichiarazioni.   9. Lo stesso giorno la ricorrente fu visitata da un medico, il signor A. Y.,   un ostetrico, che non trovò segni di maltrattamento sul corpo. Questo   medico effettuò anche una visita ginecologica. Il referto redatto dal medico   descriveva la ricorrente come aggressiva e con segni di leggera depressione.   Il referto indicava se la ricorrente fosse o non fosse vergine.   10. Il 26 ottobre 1997 la ricorrente fu esaminata da un altro medico, il   signor M.G. che non trovò segni di maltrattamenti sul corpo.   11. Successivamente la ricorrente fu portata davanti a un giudice presso   la Corte di sicurezza dello Stato di Van, dove rese delle dichiarazioni con   l’aiuto di un interprete. Rifiutò di rispondere a molte domande e affermò di   essere stata arrestata dodici giorni prima in Awaşin. La ricorrente ritrattò le   dichiarazioni fatte durante l’arresto, affermando che erano dichiarazioni   confuse scritte direttamente dai poliziotti. La Corte convalidò il suo arresto.   B. Il procedimento penale nei confronti della ricorrente   12. Il 28 ottobre 1997 il pubblico ministero presso la Corte di sicurezza   dello Stato di Van formulò il capo di imputazione accusando la ricorrente di   far parte di una organizzazione armata illegale, denominata PKK (Il partito   dei lavoratori del Kurdistan).   In merito a questo, il procuratore affermò che la ricorrente era stata   trovata in possesso di materiale medico utilizzato dai membri del PKK e che   nelle fotografie trovatele addosso era ritratta con il capo del PKK e altri   Il Governo produce una copia di queste foto e documenti.   Copyright © 2008 UFTDU     JUHNKE c. TURCHIA SENTENZA   terroristi. Chiedeva che venisse giudicata e dichiarata colpevole ai sensi   dell’articolo 168 § 2 del codice penale.   13. La prima udienza, tenutasi davanti alla Corte di sicurezza dello Stato   di Van il 4 novembre 1997, in assenza della ricorrente, riguardò questioni   procedurali, quali le misure da adottare per assicurare la presenza   dell’imputata e di un traduttore, il signor E.A.   14. All’udienza tenutasi il 4 dicembre 1997, la ricorrente comparve   davanti alla Corte dove rifiutò di dare informazioni su se stessa salvo la data   di nascita e il nome della madre. Un traduttore fu presente durante   l’udienza. La ricorrente non fu assistita da un avvocato. Dichiarò di essere   stata arrestata il 6 ottobre 1997 e non il 15 ottobre 1997. Fece inoltre   presente di non sapere dove fosse stata catturata ma che doveva essere stato   in un posto chiamato Awaşin vicino a un fiume. La ricorrente non rispose   alle domande poste dalla Corte. Quando la Corte le domandò dei documenti   e delle fotografie trovate in suo possesso, la ricorrente rispose solamente che   erano sue. La ricorrente rifiutò anche la richiesta della Corte di fornire un   campione della sua grafia. Al termine dell’udienza la Corte adottò alcuni   provvedimenti per assicurarsi un campione della scrittura della ricorrente e   per ricevere informazioni sul luogo ove la ricorrente era stata arrestata. La   Corte dispose anche una perizia psichiatrica.   15. Il 30 dicembre 1997 la Corte prese atto che l’avvocato che aveva   precedentemente esaminato il fascicolo l’aveva informata di non voler   assumere la difesa. La ricorrente chiese alla Corte di assegnarle un   avvocato. La Corte respinse tale richiesta per il motivo che non era   contemplata tra le condizioni previste all’articolo 138 del codice di   procedura penale (il “CPP”) come applicato dalle Corti Statali di sicurezza.   Invece alla ricorrente fu lasciato nominare un avvocato e le fu detto di   contattare il signor O.F. all’Ambasciata tedesca. Durante questa udienza, su   richiesta della ricorrente, il capo di imputazione fu tradotto oralmente alla   ricorrente.   16. All’udienza successiva, tenutasi il 5 febbraio 1998, l’avvocato M.K.   si presentò alla Corte in qualità di difensore della ricorrente. Furono letti ad   alta voce documenti di diverse autorità, incluso un referto medico   proveniente dall’Ospedale statale di Van; la ricorrente e il suo difensore   insistettero che, nonostante la raccomandazione nell’ultimo rapporto, non   c’era bisogno che la ricorrente venisse sottoposta ad ulteriori indagini   psicologiche. L’avvocato chiese alla Corte che gli venisse concesso un   ulteriore termine per esaminare il fascicolo e parlare con la sua cliente.   17. Nel frattempo, l’Interpol tedesca trasmise alle autorità turche delle   informazioni riguardanti la ricorrente, in particolare il fatto che fosse un   membro di un’organizzazione di estrema sinistra.   18. Il 19 marzo 1998 la ricorrente, riferendosi alle informazioni fornite   dall’Interpol tedesca, dichiarò in turco di non essere membro di alcuna   organizzazione. La ricorrente affermò, in tedesco, di essere stata arrestata   Copyright © 2008 UFTDU   JUHNKE c. TURCHIA SENTENZA   vicino al fiume Awaşin in Kurdistan. Quando la Corte disse alla ricorrente   che non esisteva un tale Stato secondo la legge internazionale, la ricorrente   dichiarò che c’era uno Stato chiamato Kurdistan e che lei era stata arrestata   là. La tesi difensiva della ricorrente fu letta ad alta voce da un traduttore,   durante ciò la Corte constatò che la ricorrente interrompeva costantemente e   dichiarava che il traduttore non stava traducendo le sue parole   correttamente. La ricorrente e il suo avvocato richiesero un altro traduttore e   fecero notare che in aula c’erano amici stretti della ricorrente che avrebbero   potuto tradurre meglio. L’avvocato della ricorrente affermò che la ricorrente   era stata arrestata in Iraq e che pertanto la Turchia non aveva giurisdizione   per giudicare la ricorrente. La Corte rigettò la tesi della difesa della   ricorrente, osservando in particolare che in ogni caso la Turchia aveva la   giurisdizione per processare la ricorrente, per il reato di cui era accusata ai   sensi dell’articolo 4 del codice penale.   19. Nel frattempo la richiesta di visitare la ricorrente in prigione da parte   di un certo signor Hermann fu respinta dalle autorità per il motivo che i   detenuti potevano ricevere visite solo dai membri della famiglia, dai loro   rappresentanti legali o dagli agenti consolari conformemente all’articolo 152   della direttiva sull’esecuzione delle pene.   20. All’udienza del 30 aprile 1998, l’avvocato della ricorrente chiese il   permesso alla Corte affinché il giudizio venisse filmato. La Corte osservò   che le udienze erano pubbliche e che la stampa poteva prendere appunti. Fu   considerato peraltro che fotografare e filmare avrebbe disturbato lo   svolgimento dell’udienza. La Corte respinse pertanto la richiesta del   difensore della ricorrente. Il risultato del test calligrafico fu letto a voce alta,   in risposta al quale la ricorrente affermò, in turco, che la maggior parte dei   documenti erano scritti da lei, tanto che non conosceva il numero esatto.   L’avvocato della ricorrente affermò che la detenzione della ricorrente aveva   superato il termine legale, e che la stessa aveva subito maltrattamenti ed era   stata obbligata ad una visita ginecologica in violazione del suo diritto al   rispetto della propria vita privata. La Corte lasciò che l’avvocato della   ricorrente denunciasse il presunto maltrattamento.   21. L’11 giungo 2008 l’avvocato della ricorrente affermò che la sua   assistita era stata sottoposta ad una visita ginecologica senza il suo consenso   e che era stata torturata durante la detenzione. Il procuratore affermò che la   ricorrente era stata arrestata durante un’operazione delle forze di sicurezza,   che aveva avuto luogo anche nella parte nord dell’Iraq e che la stessa era   stata sottoposta ad una visita ginecologica perché le donne terroriste   affermano di essere violentate durante l’arresto. Il procuratore dunque   presentò le proprie osservazioni nel merito. La ricorrente chiese un termine   per presentare le proprie conclusioni difensive.   22. Il 23 luglio 1998 l’avvocato della ricorrente affermò che la ricorrente   era stata interrogata in violazione dell’articolo 135 del codice penale e che   pertanto le sue dichiarazioni rese alla polizia non dovevano essere inserite   Copyright © 2008 UFTDU   JUHNKE c. TURCHIA SENTENZA   nel fascicolo. Erano assoggettabili all’articolo 3 della Convenzione. Il   difensore affermò anche che la ricorrente voleva esporre la propria difesa   politica nella propria lingua. La ricorrente, su richiesta della Corte, affermò   che sapeva parlare, leggere e scrivere in turco in modo limitato ma che   voleva difendersi utilizzando la propria lingua madre. La ricorrente lesse   quindi ad alta voce le proprie difese, prima in tedesco e poi in turco. La   Corte rilevò che la ricorrente gridò “lunga vita al PKK, lunga vita al nostro   capo politico Abdullah Öcalan”.   23. All’ultima udienza, tenutasi il 17 settembre 1998, la Corte statale di   sicurezza di Van, basandosi sulle prove materiali e sulle precedenti   dichiarazioni in favore del PKK, dichiarò la ricorrente colpevole dei fatti   ascrittegli condannandola a quindici anni di reclusione. Né la ricorrente né il   suo avvocato assistettero a questa udienza.   24. Il 6 gennaio 1999 la ricorrente si appellò.   25. Il 10 marzo 1999, la Corte di Cassazione tenne un’udienza   e confermò la sentenza di primo grado. Questa decisione venne registrata   presso la Corte statale di sicurezza di Van il 7 aprile 1999.   C. Le indagini promosse a seguito della denuncia della ricorrente di   una visita ginecologica forzata   26. Nel frattempo la ricorrente presentò un’istanza all’ufficio del   pubblico ministero di Hakkari, dichiarando di essere stata sottoposta ad una   visita ginecologica senza il suo consenso. Inoltre affermò che era stata   denudata e molestata sessualmente da sei o sette poliziotti presenti durante   la visita. La ricorrente chiese che si procedesse contro i poliziotti e il   medico.   27. Il 22 ottobre 1998 il procuratore chiese alla direzione della sicurezza   di identificare sia i medici in servizio presso l’ospedale statale ad Hakkari il   ottobre 1997, che i poliziotti che l’avevano condotta alla visita   ginecologica.   28. Il 30 novembre 1998 il procuratore sentì il signor A.Y., il medico   che aveva esaminato la ricorrente, che affermò che la visita era stata chiesta   dalla Questura provinciale di Hakkari e che nessun poliziotto era stato   presente durante la visita medica. Dichiarò anche che la stessa non era stata   obbligata a sottoporsi alla visita medica.   29. L’8 gennaio 1999 il procuratore sentì il signor Y.Y., uno dei   poliziotti indagati, il quale negò ogni addebito. In particolare, dichiarò che   era stato responsabile della ricorrente durante la sua detenzione e che   l’aveva accompagnata dal medico.   30. Lo stesso giorno il procuratore sentì anche il signor A.K., uno dei   poliziotti indagati, il quale negò ogni addebito. Dichiarò in particolare che la   ricorrente era stata sottoposta ad una visita ginecologica per prevenire   l’accusa di stupro.   Copyright © 2008 UFTDU   JUHNKE c. TURCHIA SENTENZA   31. Il 22 aprile 1999 il procuratore sentì il signor A.S., un altro poliziotto,   che dichiarò di non aver avuto alcun coinvolgimento con la ricorrente.   32. L’8 giugno 1999, il pubblico ministero di Hakkari si dichiarò   incompetente ratione materiae e trasmise il fascicolo delle indagini   riguardante i poliziotti al Consiglio amministrativo di Hakkari.   33. Il 12 luglio 1999, le dichiarazioni rese dalla signora B.D., una   levatrice, furono raccolte dalla polizia. La signora B.D. affermò che quando   i poliziotti arrivarono con la ricorrente avevano detto al personale che la   ricorrente avrebbe tentato di scappare o di suicidarsi. La stessa notò che la   ricorrente aveva rifiutato la visita ginecologica prima di essere persuasa. La   levatrice sostenne che la ricorrente non era stata maltrattata o molestata dai   poliziotti o dal personale e che i poliziotti non erano stati presenti durante la   visita.   34. Il 13 luglio 1999, le dichiarazioni rese dalla signora N.A.,   un’infermiera, furono raccolte dalla polizia. La stessa dichiarò che la   ricorrente resistette inizialmente alla visita medica, ma che il medico le   aveva parlato e l’aveva convinta. Asserì che nessun poliziotto era stato   presente nella stanza durante la visita e che la denuncia di molestie era   infondata.   35. Il 28 luglio 1999, le dichiarazioni dalla signora S.K., una levatrice,   furono raccolte dal Vice direttore della salute. La signora S.K. affermò che   la ricorrente non era stata costretta, ma persuasa a sottoporsi alla visita   medica. Asserì inoltre che alcun poliziotto era presente nella stanza durante   la visita.   36. Il 12 agosto 1999, le dichiarazioni dalla signora F.F.C., una levatrice,   furono raccolte dal vice direttore della salute. Dichiarò di non avere alcuna   informazione riguardante la questione perchè non era presente la notte della   visita medica della ricorrente   37. Il 13 agosto 1999, i poliziotti incaricati delle indagini raccolsero le   dichiarazioni dei signori Y.Y e A.K.. Il signor Y.Y. dichiarò di non sapere   nulla della visita medica della ricorrente, dato che la sua unica   responsabilità era stata quella di ricevere la ricorrente in carcere dopo che la   stessa era stata visitata. Il signor A.K. affermò che la ricorrente non era stata   obbligata a sottoporsi alla visita medica come sosteneva.   38. Il 10 settembre 1999, il maggiore C.V., in qualità di investigatore   (muhakkik), redasse un rapporto di raccomandazione (fezleke) in cui   suggeriva di non procedere nei confronti dei tre poliziotti, in quanto non vi   era alcuna indicazione che gli stessi avessero abusato della loro autorità. Nel   suo rapporto si affermava che la ricorrente aveva rifiutato di fornire   dichiarazioni.   39. In una lettera datata 8 ottobre 1999, il comandante della questura   provinciale informò l’investigatore, tra l’altro, che i poliziotti, i signori   A.K., A.S. e Y.Y. avevano chiesto al medico di effettuare la visita   ginecologica sulla ricorrente senza un’autorizzazione scritta da parte del   Copyright © 2008 UFTDU   JUHNKE c. TURCHIA SENTENZA   procuratore dopo che la stessa era stata interrogata, per il motivo che   quest’ultima avrebbe potuto in seguito denunciare di aver subito uno stupro.   40. L’8 ottobre 1999, i poliziotti incaricati delle indagini raccolsero le   dichiarazioni del signor A.K., uno dei poliziotti indagati, e delle signore   H.A. e B.D., infermiere in servizio all’ospedale il giorno dell’accadimento   dei fatti.   41. Il signor A.K. dichiarò che la ricorrente era consenziente alla visita   medica e che nessuno dei poliziotti era stato presente nella stanza dove si   effettuava la visita.   42. La signora H.A. dichiarò che la ricorrente aveva inizialmente resistito   a sottoporsi alla visita medica, ma che vi aveva acconsentito   successivamente essendo stata persuasa dal medico. Affermò che i poliziotti   non erano presenti nella stanza della visita e che nessuno molestò la   ricorrente.   43. La signora B.D. ripeté le sue prime dichiarazioni rese alla polizia.   44. Il 13 ottobre 1999, il maggiore C.V. redasse un’altro rapporto di   raccomandazione, in cui riportò nuovamente i suoi precedenti accertamenti,   includendo che la ricorrente aveva rifiutato di fare dichiarazioni. Ancora,   dato che la circolare del Ministero della Giustizia che prevedeva   l’autorizzazione scritta da parte del giudice o del pubblico ministero era   stata emessa in data 21 ottobre 1998, dopo l’asserito incidente, lo stesso   considerò che, non si poteva ritenere che i poliziotti avessero abusato del   loro potere inviando la ricorrente ad una visita ginecologica senza   autorizzazione.   45. Il 23 dicembre 1999, il signor A.Y., il medico che aveva visitato la   ricorrente, rese una dichiarazione davanti al Vice Direttore della Salute.   Sostenne, in particolare, che la ricorrente conosceva il turco e che era   estremamente aggressiva. Dichiarò che le aveva detto che una simile visita   era necessaria secondo i documenti ufficiali (“gelen evraklara göre”) e, allo   stesso tempo, che i suoi diritti erano garantiti. Affermò che solo lui e una   infermiera donna erano stati presenti durante la visita medica, e che era stata   esaminata dieci quindici minuti dopo essere stata convinta.   46. Ad una data non specificata il maggiore C.V., l’investigatore,   trasmise un rapporto di raccomandazione supplementare in cui si riportò, in   modo quasi identico, al precedente rapporto. Ancora una volta riferì che non   vi era stata alcuna dichiarazione da parte della ricorrente e che lei si era   rifiutata di farne.   47. Il 18 gennaio 2000, il Consiglio amministrativo di Hakkari decise di   non autorizzare il procedimento nei confronti dei tre poliziotti per mancanza   di prove quanto all’aver abusato della loro autorità nel costringere la   ricorrente a sottoporsi ad una visita ginecologica. Venne rilevato, in   particolare, che la circolare del Ministero della Giustizia n. 27/123   riguardante, tra l’altro, visite vaginali e anali erano stato pubblicate dopo i   fatti lamentati. Questa decisione venne utilizzata anche dagli avvocati della   Copyright © 2008 UFTDU   JUHNKE c. TURCHIA SENTENZA   ricorrente, la signora Keskin, il 20 febbraio 2000 e il signor Kilavuz il   aprile 2000. Gli avvocati della ricorrente non presentarono alcuna   obiezione avverso questa decisione e tali decisioni vennero trasmesse   d’ufficio alla Corte regionale amministrativa.   48. Il 18 aprile 2002, la Suprema Corte Amministrativa sospese l’esame   del fascicolo per cinque anni, conformemente all’art. 1 § 4 della legge sulla   liberazione condizionale e sul procedimento per il differimento delle pene   (n. 4616).   D. Sviluppi successivi   49. In seguito all’adozione del nuovo codice penale, l’esecuzione della   pena della ricorrente fu sospesa dalla Corte d’Assise di Van il 30 novembre   2004.   50. Il 2 dicembre 2004 la ricorrente venne rilasciata e espulsa verso la   Germania.   51. Il 29 luglio 2005 con un’ulteriore sentenza, la Corte d’Assise di Van   ridusse l’iniziale pena della ricorrente a sette anni e sei mesi di reclusione.   II. IL DIRITTO INTERNO E INTERNAZIONALE PERTINENTE   A. Il diritto interno   52. Il diritto interno pertinente in vigore all’epoca è delineato nelle   seguenti sentenze: Batı e altri c. Turchia (nn. 33097/96 e 57834/00,   §§ 96-100, 3 giugno 2004), Y.F. c. Truchia, (n. 24209/94, §§ 23-26, ECHR   2003-IX), Özel c. Turchia (n. 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002), e   Gençel c. Turchia (n. 53431/99, §§ 11 -12, 23 ottobre 2003).   53. Legge n. 5190 del 16 giugno 2004, pubblicata nella Gazzetta   ufficiale il 30 giugno 2004, abrogativa delle Corti statali di sicurezza.   54. Secondo l’art. 70 della legge di pratica medica (n. 1219) un   intervento medico può essere effettuato solo dopo che la persona interessata   abbia prestato il proprio consenso.   55. Gli articoli 24-31 del regolamento n. 23420 dei diritti dei pazienti   riguarda il consenso in caso di intervento medico. Si stabilisce, tra l’altro,   che un intervento medico può essere effettuato solo dopo che la persona   interessata abbia dato il suo consenso e che la persona interessata ha il   diritto di essere informata sulla natura e le conseguenze dell’intervento   medico prima che presti il proprio consenso.   B. Il diritto internazionale pertinente   Copyright © 2008 UFTDU   JUHNKE c. TURCHIA SENTENZA   56. La disposizione generale statuita all’art. 5 della Convenzione del   Consiglio d’Europa sui diritti dell’Uomo e la biomedicina si legge come   segue:   “Un intervento nel campo della salute può essere effettuato solo dopo che la persona   interessata vi abbia dato il proprio consenso libero ed informato.   Questa persona riceve anticipatamente un’informazione adeguata quanto alla natura   dell’intervento nonché alle sue conseguenze e rischi.   La persona interessata può, in ogni momento, ritirare liberamente il consenso.”   IN DIRITTO   I. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 8 DELLA   CONVENZIONE   57. La ricorrente, in primis, si lamenta ai sensi dell’articolo 3 della   Convenzione di essere stata sottoposta a tortura e a trattamenti inumani   durante la sua detenzione. A riguardo la ricorrente afferma, in particolare,   di essere stata minacciata di morte, costretta a stare in piedi per lunghi   periodi di tempo e di essere stata bendata. Si lamenta inoltre che la cella   dove era ristretta misurava sei metri quadri, che non c’era ventilazione e che   le luci erano accese per ventiquattro ore al giorno. In secondo luogo, la   ricorrente afferma che le modalità con cui fu sottoposta ad una visita   ginecologica il 24 ottobre 1997 costituivano una violazione degli articoli 3 e   della Convenzione. In questo contesto, la ricorrente si lamentò che durante   la visita, effettuata da un medico uomo, i poliziotti le tolsero i vestiti, la   fecero coricare e la toccarono in ogni parte del corpo senza che lei fosse   consenziente.   58. Gli articoli della Convenzione applicabili si leggono come segue:   Articolo 3   “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degra-danti.”   Articolo 8   “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata …,   Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a   meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una   società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al     Copyright © 2008 UFTDU   JUHNKE c. TURCHIA SENTENZA   benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla   protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà   altrui.”   A. Le argomentazioni delle parti   1. Il Governo   59. Il Governo sostiene che ai sensi dell’art. 35 § 1 della Convenzione il   ricorso deve essere respinto per non esaurimento delle vie di ricorso interne   o, in alternativa, per non essere stato rispettato il termine dei sei mesi. Su   questo punto, si argomenta in primo luogo che la ricorrente ha depositato il   ricorso prima di aver esaurito i rimedi previsti dalla legge civile e penale.   Inoltre si afferma che la ricorrente doveva presentare il ricorso entro sei   mesi dall’accadimento dei fatti.   60. Riguardo al merito, il Governo sostiene che la denuncia di   maltrattamenti della ricorrente è priva di fondamento. Si fa presente che la   visita ginecologica a cui venne sottoposta la ricorrente è stata effettuata con   il suo consenso e non in presenza dei poliziotti. Si afferma che questa visita   aveva lo scopo di proteggere i poliziotti da una possibile denuncia di stupro.   Il Governo sostiene pertanto che questa allegazione non raggiunge la soglia   minima prevista dall’articolo 3 della Convenzione.   61. In aggiunta, ai sensi dell’articolo 8, il Governo ribadisce che la visita   ginecologica della ricorrente è stata effettuata per evitare una possibile falsa   accusa di violenza sessuale contro le forze di polizia e che il referto medico   redatto dopo quest’esame costituisce la prova che poteva essere utilizzato   per confutare una denuncia diffamatoria. Il Governo nota inoltre che il   rapporto del CPT redatto a seguito della sua visita in Turchia nel 1999 ha   enfatizzato l’importanza delle visite mediche sui detenuti come una garanzia   contro la violenza sessuale e che nel più recente rapporto è stata evidenziata   l’urgenza che le autorità nazionali prendano le misure necessarie al fine di   proteggere i detenuti dalle violenze sessuali. Ritiene che la lamentata   interferenza riguardo alla vita privata della ricorrente nel caso di specie   rientri nel margine di apprezzamento riconosciuto allo Stato. Il Governo   ribadisce che la visita medica fu effettuata con il consenso della stessa,   come hanno dichiarato i testimoni.   2. La ricorrente   62. La ricorrente contesta le argomentazioni del Governo e ribadisce le   proprie richieste garantite dagli articoli 3 e 8 della Convenzione.     Copyright © 2008 UFTDU   JUHNKE c. TURCHIA SENTENZA   B. Valutazione della Corte   1. Ammissibilità   a) La denunciata visita medica forzata   63. Riguardo alle obiezioni avanzate dal Governo circa il mancato   esaurimento dei rimedi interni previsti dalla legge penale, la Corte ribadisce   che l’ultimo stadio dei rimedi nazionali può intervenire a breve dopo il   deposito del ricorso, ma prima che la Corte sia chiamata a pronunciarsi   sull’ammissibilità (vedasi per esempio, Sağat, Bayram e Berk c. Turchia   (dec.), n. 8036/02, 6 marzo 2007, e Yıldırım c. Turchia (dec.), n. 0074/98,   marzo 2006). La Corte osserva che la procedura penale riguardante la   visita ginecologica forzata si concluse il 18 aprile 2002, ossia prima che la   Corte emettesse la propria decisione sulla ammissibilità. La Corte pertanto   respinge l’obiezione del Governo sotto questo profilo.   64. Riguardo alle obiezioni del Governo relative al mancato esaurimento   dei rimedi interni previsti dalla legge civile, la Corte osserva che, nel caso di   specie, la ricorrente presentò un’istanza all’ufficio del pubblico ministero di   Hakkari chiedendo che si procedesse nei confronti di entrambi i poliziotti e   il medico che l’avevano esaminata. Le indagini penali intraprese nei   confronti dei poliziotti furono sospese dalla Corte amministrativa suprema il   aprile 2002 conformemente all’art. 1 della legge n. 4616. Nessuna   informazione fu fornita dal Governo riguardo all’eventuale esito delle   indagini svolte nei confronti del medico. In tali circostanze, la Corte   respinge le argomentazioni del Governo e riconosce che la ricorrente non   fosse tenuta ad intraprendere un’altra iniziativa al fine di ottenere   riparazione con una causa civile (si veda, per esempio, mutatis mutantis,   Akpınar e Altun v. Turchia, n. 56760/00, § 68, ECHR 2007-... (estratti)).   65. Per le considerazioni di cui sopra e ribadendo che il termine di   decadenza di sei mesi stabilito dall’arti. 35 § 1 della Convenzione esige che   i ricorrenti presentino le loro istanze entro sei mesi dalla decisione finale   relativa al procedimento di esaurimento dei rimedi nazionali, la Corte ritiene   che la richiesta depositata il 16 agosto 1999, fu presentata nel rispetto del   termine di decadenza di sei mesi previsto dall’art. 35 § 1 della Convenzione.   Si respinge l’eccezione del Governo anche sotto questo profilo.   66. La Corte osserva che l’allegazione della ricorrente ai sensi degli   articoli 3 e 8 della Convenzione riguardante la lamentata visita medica   forzata a cui la stessa fu sottoposta il 24 ottobre 1997 non è manifestamente   infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro   che non vi è contrasto con altri motivi di ammissibilità. Pertanto deve essere   dichiarata ammissibile.     Copyright © 2008 UFTDU   JUHNKE c. TURCHIA SENTENZA   b) Il dedotto maltrattamento durante la detenzione e le condizioni di   detenzione della ricorrente   67. La Corte osserva che, senza pregiudicare l’allegazione della   ricorrente di cui sopra, le prove documentali presentate dalle parti non   dimostrano la fondatezza della doglianza della ricorrente secondo cui   durante la detenzione fu sottoposta ad un genere di maltrattamento di   gravità tale da essere ricompreso nell’articolo 3. Neppure vi è, prima facie,   alcuna prova che supporti le sue allegazioni quanto alle condizioni in cui fu   tenuta mentre era detenuta. Pertanto questa parte del ricorso sotto il profilo   dell’articolo 3 è manifestamente infondato e deve essere respinto   conformemente all’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.   2. Nel merito   68. Resta da determinare se la doglianza della ricorrente riguardante la   visita ginecologica riveli una violazione per altri rilevanti articoli della   Convenzione.   a) Principi rilevanti   69. Come la Corte ha affermato in molte occasioni, l’articolo 3 della   Convenzione racchiude uno dei valori fondamentali in una società   democratica. Vieta in termini assoluti la tortura o una trattamento o una   pena inumana o degradante, indipendentemente dalle circostanze della   condotta della vittima (vedasi Labita c. Italia [GC], n. 26772/95, § 119,   ECHR 2000-IV). In questo contesto, si ribadisce che il maltrattamento deve   superare una soglia minima di severità per rientrare nella sfera di   applicazione dell’articolo 3 della Convenzione. La valutazione di questo   livello minimo è relativa; essa dipende da tutte le circostanze del caso, come   la durata del trattamento, i suo effetti psicologici e mentali e, in alcuni casi,   il sesso, l’età, lo stato di salute della vittima (si veda, tra altre sentenze,   Mouisel c. Francia, n. 67263/01, § 37, ECHR 2002-IX, e Gennadi   Naoumenko c. Ucraina, n. 42023/98, § 108, 10 febbraio 2004).   70. Il trattamento è stato ritenuto dalla Corte “inumano” perché, tra   l’altro, fu premeditato, fu applicato per ore ripetutamente e causò   un’effettiva lesione fisica o un’intensa sofferenza fisica e mentale (vedasi   Labita, sopraccitata, § 120). Il trattamento è stato ritenuto “degradante” in   quanto capace di destare nelle sue vittime sensazioni di paura, angoscia e   inferiorità in grado di umiliarle e svilirle e in modo di spezzare la loro   resistenza fisica e morale (vedasi Hurtado c Svizzera, Rapporto della   Commissione dell’8 luglio 1993, Serie A n. 280, p. 14, § 67), o quando   capace di indurre la vittima ad agire contro la propria coscienza o volontà   (vedasi, per esempio, Danimarca, Norvegia, Svezia e Paesi Bassi c. Grecia   (“il caso Greco”), nn. 3321/67 e al., Rapporto della Commissione del     Copyright © 2008 UFTDU   JUHNKE c. TURCHIA SENTENZA   novembre 1969, Yearbook 12, p. 186, e Keenan c. Regno Unito, n.   27229/95, § 110, ECHR 2001-III). Inoltre, per considerare che un   trattamento sia “degradante” ai sensi dell’articolo 3, uno dei fattori che la   Corte prende in considerazione è la questione se lo scopo era quello di   umiliare e avvilire la persona interessata, anche se l’assenza di una di questi   obiettivi non può escludere in modo decisivo l’accertamento di una   violazione dell’articolo 3 (vedasi Raninen c. Finlandia, sentenza del   dicembre 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-VIII, pp.   2821-22, § 55, e Peers c. Grecia, n. 28524/95, §§ 68 e 74, ECHR 2001-III).   Perché la pena o il trattamento ad essa associato siano “inumani” o   “degradanti”, la sofferenza o l’umiliazione causati devono in ogni caso   andare al di là dell’inevitabile elemento di sofferenza o umiliazione   collegate ad una certa forma di trattamento o pena legittimi (vedasi, Labita,   sopraccitata, § 120). In questo contesto, la Corte ribadisce di aver constatato   che il mero fatto di essere condotte all’ospedale per una visita ginecologica   non raggiunge il livello di gravità minimo richiesto ai sensi dell’articolo   della Convenzione (vedasi Turan c. Turchia, n. 879/02, § 21, 2 marzo   2006).   71. Riguardo agli interventi medici a cui una persona detenuta viene   sottoposta contro la sua volontà, l’articolo 3 della Convenzione impone allo   Stato l’obbligo di proteggere il benessere fisico delle persone private di   libertà, per esempio fornendo loro la necessaria assistenza medica. Le   persone interessate tuttavia rimangono sotto la protezione dell’articolo 3, i   cui requisiti non ammettono alcuna deroga (vedasi Mouisel, sopra citata,   § 40, e Gennadi Naoumenko, sopra citata, § 112). Una misura che è   terapeuticamente necessaria dal punto di vista di provati principi medici non   può in principio essere considerata come inumana o degradante (vedasi, in   particolare, Herczegfalvy c. Austria, sentenza del 24 settembre 1992, Series   A n. 244, pp. 25-26, § 82, e Gennadi Naoumenko, sopra citata, § 112). Ciò   nondimeno la Corte deve persuadersi che sia stato provato in modo   convincente l’esistenza di una necessità medica e che delle garanzie   procedurali per l’intervento, per esempio l’alimentazione forzata, sussistano   e siano state soddisfatte (vedasi Nevmerzhitsky c Ucraina, n. 54825/00,   § 94, 5 aprile 2005).   Quando una misura non rientra sotto il profilo dell’articolo 3, essa può   comunque rientrare in quello dell’articolo 8 della Convenzione che, tra   l’altro, prevede la protezione dell’integrità fisica e morale sotto il profilo   del rispetto della vita privata (vedasi, per esempio, Wainwright c. Regno   Unito, n. 12350/04, § 43, ECHR 2006-...). In questo contesto, la Corte   ribadisce che la decisione di imporre un intervento medico senza tener conto   della volontà del paziente potrebbe comportare un’interferenza rispetto al   rispetto della sua vita privata e, in particolare, al suo diritto all’integrità   fisica (vedasi, mutatis mutandis, Glass c. Regno Unito, n. 61827/00, § 70,     Copyright © 2008 UFTDU   JUHNKE c. TURCHIA SENTENZA   ECHR 2004-II, Pretty c. Regno Unito, n. 2346/02, §§ 61 e 63, ECHR 2002-   III, e Y.F. c. Turchia, sopra citata, § 33).   72. Anche quando non è motivato da ragioni di necessità medica, gli   articoli 3 e 8 della Convenzione non proibiscono il ricorso alla procedura   medica in assenza della volontà di un sospetto per ottenere dallo stesso una   prova del suo coinvolgimento nella commissione di un crimine. Tuttavia, il   ricorso ad un intervento medico forzato per ottenere la prova di un crimine   deve essere giustificato in modo convincente dai fatti di un particolare caso   e il modo in cui una persona è sottoposta ad una procedura medica forzata   non deve eccedere il livello minimo di gravità prescritto dalla Corte nei casi   ricadenti sotto l’articolo 3 della Convenzione (vedasi Jalloh c. Germania   [GC], n. 54810/00, §§ 70-71, ECHR 2006-...).   73. Infine, deve essere ribadito che le allegazioni di maltrattamenti   devono essere supportate da elementi di prova appropriati (vedasi, in   particolare Tanrıkulu e altri c. Turchia (dec.), n. 45907/99, 22 ottobre   2002). Per valutare una tale prova, la Corte addotta il principio della prova   “oltre ogni ragionevole dubbio”, ma una tale prova può peraltro risultare da   un insieme di indizi, o di presunzioni non confutate, sufficientemente gravi,   precise e concordanti (vedasi Labita, sopra citata, § 121).   b) Applicazione di questi principi al presente caso   74. Nel caso di specie non è contestato che la ricorrente sia stata   sottoposta ad una visita ginecologica il 24 ottobre 1997. Le parti non sono   d’accordo sulle modalità di esecuzione e se la ricorrente vi avesse   consentito.   75. Innanzitutto, la Corte ritiene che le allegazioni della ricorrente   riguardanti la natura forzata della visita ginecologica siano prive di   fondamento. La Corte trova che non vi siano, prima facie, elementi di prova   che supportino la versione della ricorrente per quanto riguarda le modalità   con cui fu sottoposta all’esame (vedasi paragrafo 57 qui sopra). La Corte   non trova neppure, tra gli elementi alla sua attenzione, che nell’effettuare   l’esame le autorità non abbiano tenuto conto della decisione della ricorrente   di rifiutarla. Riguardo a ciò si nota che, in casi simili promossi contro la   Turchia, dove una persona aveva rifiutato di essere esaminata, i medici non   avevano effettuato alcuna visita ginecologica (vedasi, per esempio, Devrim   Turan c. Turchia, sopra citata, Özalp c. Turchia (dec.), n. 74300/01,   ottobre 2007, e Sız c. Turchia (dec.), n. 895/02, 26 maggio 2005). Per   tale ragione, la Corte ritiene che il caso di specie non comporti una   violazione dell’articolo 3 della Convenzione.   76. Peraltro, la Corte ritiene che sia stato dimostrato che la ricorrente   abbia resistito alla visita ginecologica prima di essere persuasa a dare il   proprio consenso. Si ammette anche che, in determinate circostanze, non ci   si può attendere che una persona detenuta continui a resistere all’essere   sottoposta ad una visita ginecologica, in considerazione della sua     Copyright © 2008 UFTDU   JUHNKE c. TURCHIA SENTENZA   vulnerabilità nelle mani delle autorità, che esercitano un controllo completo   durante la sua detenzione (vedasi, Y. F. c. Turchia, sopra citata, § 34). Se   questo è il caso, dipenderà da circostanze particolari, incluse quelle   personali lamentate dalla vittima e il contesto in cui la visita è stata   effettuata. Nel presente caso la Corte considera che, come in Y.F. c.   Turchia, questa questione vada esaminata più appropriatamente sotto il   profilo dell’articolo 8 della Convenzione, alla luce della giurisprudenza   consolidata della Corte che prevede che ogni intervento medico contro la   volontà del paziente, o senza un suo libero, informato o espresso consenso   costituisca un’ingerenza alla sua vita privata (vedasi, per esempio, Glass,   sopra citata, § 82). Una simile ingerenza può costituire una violazione   dell’articolo 8, a meno che questa non possa essere giustificata ai sensi del   secondo paragrafo, vale a dire “prevista dalla legge” e “necessaria in una   società democratica” per uno o più degli scopi legittimi ivi indicati. Secondo   la giurisprudenza consolidata, la nozione di necessità implica che   l’ingerenza corrisponda ad un bisogno sociale urgente e, in particolare, che   esso sia proporzionato allo scopo legittimo perseguito (vedasi Wainwright,   sopra citata, § 43).   77. La Corte nota che nel caso di specie la ricorrente fu detenuta   incommunicado per almeno nove giorni prima dell’intervento medico   impugnato e che, al momento dell’esame, era in uno stato mentale   particolarmente vulnerabile (vedasi paragrafo 9). Non si insinua che non ci   fossero ragioni mediche per questo esame o che essa fosse stata disposta in   risposta a una denuncia per molestie sessuali presentata dalla ricorrente. Né   si insinua che la stessa ricorrente non abbia richiesto questo esame; al   contrario, come sopra notato, la ricorrente oppose resistenza a questo esame   fino a quando non fu persuasa dal dott. A. Y. (si vedano i paragrafi 33, 34,   42 e 45). Non è chiaro, dagli elementi di prova forniti alla Corte, se la   ricorrente fu adeguatamente informata sulla natura e le ragioni di questo   esame. Inoltre, secondo il riferimento del dott. A.Y. quanto alla necessità   dell’esame nel rispetto della documentazione ufficiale (vedasi paragrafo   45), la Corte ritiene che la ricorrente potrebbe essere stata indotta a credere   ingiustificatamente che l’esame fosse obbligatorio. Tenuto conto dei fatti di   cui sopra, non si può concludere con certezza che il consenso prestato dalla   ricorrente fosse libero e informato. La Corte ritiene peraltro che   l’imposizione di una visita ginecologica sulla ricorrente in quelle   circostanze abbia comportato un’ingerenza nel suo diritto al rispetto della   sua vita privata e, in particolare, nel suo diritto all’integrità fisica (vedasi,   mutatis mutandis, Glass, sopraccitata, § 70).   78. Riguardo alla questione se l’ingerenza fosse “prevista dalla legge”,   la Corte ribadisce che questa espressione richiede innanzitutto che la misura   contestata debba essere prevista dalla legge nazionale; si fa anche   riferimento alla qualità della legge in questione, che richiede che debba   essere accessibile alla persona interessata, che deve per di più essere capace     Copyright © 2008 UFTDU   JUHNKE c. TURCHIA SENTENZA   di prevedere le conseguenze che avrà per se stessa, ed essere compatibile   con i principi di diritto (vedasi, per esempio, Narinen c. Finlandia, n.   45027/98, § 34, 1 giugno 2004). Questi ultimi implicano che deve esserci un   sistema di protezione nella legge nazionale contro le interferenze arbitrarie   per i diritti garantiti dal paragrafo 1 dell’articolo 8. Se una legge conferisce   alla pubblica autorità una discrezionalità, deve essere indicato lo scopo di   tale discrezionalità, benché il grado di precisione richiesto possa dipendere   dal particolare argomento (vedasi, Herczegfalvy c. Austria, sopraccitato,   § 89).   79. La Corte ribadisce che nel sopraccitato caso Y.F., riscontrò che   l’esame ginecologico su una detenuta, in quel momento, non fosse conforme   alla legge. La Corte non riscontra alcuna particolare circostanza per il caso   in esame che permetta di allontanarsi dai propri convincimenti elaborati nel   caso citato. Secondo la legge turca, qualsiasi ingerenza riguardante   l’integrità fisica di una persona è vietata salvo in caso di necessità medica e   in circostanze definite dalla legge. Nel caso di specie, il Governo non ha   presentato alcuna argomentazione che giustificasse l’ingerenza in questione,   in osservanza di una prescrizione o di una norma legittima. Appare inoltre   dai fatti del caso che l’esame medico impugnato non facesse parte della   procedura ordinaria di esami medici previsti per le persone arrestate e   detenute. Appare piuttosto che sia stata una decisione discrezionale – non   soggetta ad alcuna esigenza procedurale – presa dalle autorità al fine di   salvaguardare i membri delle forze di polizia, che avevano arrestato e   detenuto la ricorrente, contro una potenziale falsa accusa di molestie   sessuali.   80. La Corte ritiene conformemente che l’ingerenza in questione non   fosse “prevista dalla legge” per gli scopi del paragrafo 2 dell’articolo 8 e   che per questa ragione sia in violazione di questo articolo. Comunque, la   Corte ritiene appropriato nel caso di specie andare oltre ed esaminare se   l’ingerenza in questione perseguisse uno scopo legittimo e fosse “necessaria   in una società democratica”.   81. La sola argomentazione invocata dal Governo per giustificare le   visite ginecologiche di queste durante la detenzione è quella di proteggere   le forze di polizia contro le false denunce di molestie sessuali. Anche se   questo in principio potrebbe essere visto come uno scopo legittimo, la Corte   non può trovare che l’esame condotto nel caso di specie fosse proporzionato   a questo scopo. Mentre in una situazione dove una detenuta si lamenta di   molestie sessuale e richiede una visita ginecologica, l’obbligo delle autorità   di condurre un’inchiesta accurata ed effettiva riguardo alla denuncia   potrebbe includere il dovere di effettuare l’esame (vedasi per esempio,   Aydın c. Turchia, sentenza del 25 settembre 1997, Reports 1997-VI, § 107),   una detenuta non può essere costretta o sottoposta a pressioni per effettuare   una tale visita contro la sua volontà. Come sopra notato, la ricorrente in   questo caso non presentò alcuna denuncia di molestie sessuali contro coloro     Copyright © 2008 UFTDU   JUHNKE c. TURCHIA SENTENZA   che la detenevano e non richiese alcuna visita ginecologica. Non è stato   avanzato alcun motivo che suggerisse che probabilmente la stessa volesse   sottoporvisi. La Corte ritiene che la protezione dei poliziotti contro false   denunce è, in ogni caso, non tale da giustificare di contravvenire al rifiuto di   una detenuta di sottostare ad un’ingerenza invadente e grave alla sua   integrità fisica o, come nel caso presente, cercando di persuaderla   nonostante la sua espressa avversione a tale esame.   82. In conclusione, la Corte ritiene che non sia stato provato che la visita   ginecologica che venne imposta alla ricorrente senza il suo consenso libero   e informato fosse “prevista dalla legge” o “necessaria in una società   democratica”. In conseguenza c’è stata violazione del diritto della ricorrente   previsto dall’articolo 8 della Convenzione.   II. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO   CONVENZIONE   DELLA   83. La ricorrente si lamenta innanzitutto che il suo arresto nel nord   dell’Iraq fu illegale. Afferma inoltre di non essere stata informata in lingua   tedesca dei motivi del suo arresto e delle contestazioni a suo carico. Infine,   la ricorrente sostiene di essere stata tenuta in detenzione per diciannove   giorni senza essere portata davanti ad un giudice, e che durante questo   tempo fu minacciata di morte e non ebbe accesso a un avvocato o alla sua   famiglia. La ricorrente si riporta all’articolo 5 della Convenzione, le cui   parti rilevanti si leggono come segue:   “1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato   della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:   (c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria   competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso   un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di   commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;   2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei   comprensibile, dei motivi dell’arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.   3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal   paragrafo 1(c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un   giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni   giudiziarie …”   84. Il Governo, riportandosi alle medesime argomentazioni di cui sopra   (vedasi paragrafo 57), chiede alla Corte di dichiarare questa parte del ricorso   inammissibile per la mancanza del requisito dell’esaurimento delle vie di   ricorso interne o, in alternativa, per il non rispetto del termine di sei mesi.   85. Riguardo alle obiezioni del Governo relative all’esaurimento delle   vie di ricorso interne, la Corte nota che non è stato indicato un particolare     Copyright © 2008 UFTDU   JUHNKE c. TURCHIA SENTENZA   rimedio capace di riparare alle richieste della ricorrente sotto il profilo   dell’articolo 5 della Convenzione. Conseguentemente si respinge   l’obiezione del Governo sotto questo profilo.   86. Riguardo all’obiezione del Governo relativa al termine dei sei mesi,   la Corte ribadisce che, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza   costante degli organi della Convenzione, dove non esiste un rimedio   interno disponibile, il periodo di sei mesi decorre dalla data dell’atto   impugnato costituente una violazione della Convenzione; peraltro, se si   tratta di una situazione continuata, il periodo di sei mesi decorre dalla fine di   tale situazione (vedasi, tra altre pronunce, Yüksektepe c. Turchia,   n. 62227/00, § 31, 24 ottobre 2006).   87. La Corte nota che la detenzione della ricorrente presso le forze di   polizia terminò quando venne disposta la custodia cautelare il 26 ottobre   1997, mentre queste denunce furono presentate alla Corte il 16 agosto 1999,   oltre il termine di sei mesi. Per tali circostanze, la Corte accoglie l’obiezione   del Governo secondo cui la ricorrente non ha rispettato il termine dei sei   mesi. Ne consegue che questa parte del ricorso deve essere respinta ai sensi   dell’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.   III. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 DELLA   CONVENZIONE   88. La ricorrente si lamenta che le sia stata negata un’udienza pubblica   davanti ad un tribunale indipendente e imparziale per la presenza di un   giudice militare facente parte della Corte di sicurezza dello Stato di Van che   la giudicò e condannò. Inoltre la stessa denuncia che sono stati violati i suoi   diritti ad una pubblica udienza e ad un’assistenza legale libera. La ricorrente   denuncia infine che il principio della “parità delle armi” non è stato   rispettato, dal momento che il capo di imputazione non era redatto in una   lingua che potesse capire. La ricorrente si riporta all’articolo 6 della   Convenzione, che nelle sue parti rilevanti si legge come segue:   “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente   …da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato   a pronunciarsi … sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.   3. In particolare, ogni accusato ha diritto di::   (a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui   comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a   suo carico;   ...   (c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se   non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un   avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;     Copyright © 2008 UFTDU   JUHNKE c. TURCHIA SENTENZA   (e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la   lingua usata in udienza.”   A. Ammissibilità   89. La Corte nota che questa parte del ricorso non è manifestamente   infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Nota inoltre che   non è inammissibile per altri motivi. Pertanto deve essere dichiarata   ammissibile.   B. Nel merito   90. Il Governo contesta le allegazioni della ricorrente.   91. La ricorrente ribadisce le proprie pretese.   1. L’indipendenza e l’imparzialità della Corte di Sicurezza dello Stato   di Van   92. La Corte ha esaminato un largo numero di casi similari a quello   presente accertando la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione   (vedasi Özel, sopraccitata, §§ 33-34, e Özdemir c. Turchia, n. 59659/00,   §§ 35-36, 6 febbraio 2003).   93. La Corte non trova alcuna ragione per giungere ad una diversa   conclusione nel caso di specie. Conseguentemente, la Corte conclude che vi   è stata violazione dell’articolo 6 § 1.   2. Imparzialità della procedura   94. Tenendo presente le proprie pronunce riguardo alla violazione del   diritto della ricorrente ad un’udienza equa davanti a un tribunale   indipendente e imparziale, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare   la restante parte del ricorso sotto il profilo dell’articolo 6 della Convenzione   con riferimento all’imparzialità delle procedure (vedasi, tra altre pronunce,   Incal c. Turchia, sentenza del 9 giugno 1998, Reports 1998-IV, p. 1568,   § 74).   IV. ALTRE PRETESE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE   95. La ricorrente si lamenta inoltre ai sensi dell’articolo 13 che   l’inadeguatezza della risposta del procuratore alla propria denuncia relativa   ai fatti riguardanti il suo arresto e la sua detenzione avrebbero ostacolato il   suo diritto a promuovere un procedimento in risarcimento contro le persone   responsabili. In aggiunta, la stessa denuncia che il trattamento a cui fu   sottoposta mentre era nelle mani delle autorità fu determinato dal suo sesso     Copyright © 2008 UFTDU   JUHNKE c. TURCHIA SENTENZA   e dalle sue opinioni politiche, in violazione dell’articolo 14 della   Convenzione.   96. La Corte ritiene che la pretesa violazione di cui sopra, formulata ai   sensi dell’articolo 13 della Convenzione, debba essere esaminata   congiuntamente agli articoli 3 e 8 della Convenzione.   97. Il Governo, richiamando le medesime argomentazioni di cui sopra   (vedasi paragrafo 57), chiede alla Corte di respingere la pretesa della   ricorrente sotto il profilo dell’articolo 14, essendo inammissibile per   mancanza del requisito dell’esperimento delle vie di ricorso interne, o, in   alternativa, per mancanza del rispetto del termine di sei mesi.   98. La Corte ritiene che l’argomentazione del Governo di cui sopra sia   strettamente collegata alla doglianza della ricorrente sotto questo profilo e   che non possa essere esaminata separatamente da essa. Perciò, per evitare di   pregiudicare nel merito tale doglianza, tali questioni devono essere   esaminate insieme. Non essendo le pretese della ricorrente inammissibili per   altro motivo, esse devono perciò essere dichiarate ammissibili.   99. Tenendo presente i fatti di causa, le osservazioni delle parti e le   proprie pronunce in fatto di violazione sotto il profilo dell’articolo 8 qui   sopra, la Corte ritiene di aver esaminato la questione principale sollevata   con il presente ricorso riguardante la visita ginecologica della ricorrente,   effettuata contro la sua volontà. Si conclude perciò che non c’è la necessità   di giudicare separatamente la restante parte del ricorso della ricorrente sotto   il profilo degli articoli 13 e 14 della Convenzione (vedasi, per esempio,   Uzun c. Turchia, n. 37410/97, § 64, 10 maggio 2007, Mehmet e Suna Yiğit   c. Turchia, n. 52658/99, § 43, 17 luglio 2007, e K.Ö. c. Turchia, n.   71795/01, § 50, 11 dicembre 20071).   V. APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE   100. L’articolo 41 della Convenzione prevede:   “Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Pro-   tocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente interessata non permette che   una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte   lesa un’equa soddisfazione.”   A. Danno   101. La ricorrente chiede 40.000 euro (EUR) per danni patrimoniali e   non patrimoniali. Riguardo ai danni patrimoniali la ricorrente afferma che   rimase disoccupata a causa del suo stato mentale e fisico.   102. Il Governo contesta l’ammontare.   La sentenza non è ancora definitiva.     Copyright © 2008 UFTDU     JUHNKE c. TURCHIA SENTENZA   103. La Corte non distingue alcun nesso di causalità tra la violazione   riscontrata e il danno invocato; perciò respinge questa richiesta. D’altra   parte, considerando tutti gli elementi in suo possesso, la Corte ritiene che la   ricorrente abbia subito un danno non patrimoniale sotto forma di sofferenza   mentale come conseguenza della visita ginecologica a cui fu sottoposta   contro la sua volontà. Giudicando in equità, riconosce pertanto alla   ricorrente 4.000 EUR a tale titolo.   B. Spese e competenze   104. La ricorrente chiede inoltre 9.301 EUR per competenze legali, costi   e spese sostenute davanti alla Corte di Sicurezza di Stato e davanti alla   Corte. La ricorrente fa riferimento al minimo delle competenze legali   raccomandate dall’Ordine degli Avvocati di Diyarbakir e ad una nota spese   preparata dai suoi difensori. Produce anche una lettera proveniente dal sig.   Bayhan, un traduttore, che dichiara di aver ricevuto 1.350 nuove lire turche   (approssimativamente 726 EUR) per la traduzione. La ricorrente, tuttavia   non presenta alcuna ricevuta o altri documenti rilevanti.   105. Il Governo contesta l’ammontare.   106. Non avendo la ricorrente fornito alcuna prova, attraverso   giustificativi o ricevute dei costi pretesi, così come previsto dall’articolo   del Regolamento della Corte, la Corte non assegna alcuna somma a tale   titolo.   C. Interessi di mora   107. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di   mora sul tasso d’interesse dell’agevolazione del prestito marginale della   Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.   PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE   1. Dichiara ammissibili all’unanimità le allegazioni riguardanti la visita   ginecologica forzata (articoli 3, 8 e 14), il diritto della ricorrente ad   un’udienza equa davanti ad un tribunale indipendente e imparziale   (articolo 6) e la mancanza di un rimedio interno effettivo relativamente   alla sua denuncia riguardante la visita ginecologica forzata (articolo 13),   dichiarando il ricorso inammissibile per il resto;   2. Decide per 5 voti contro 2 che non c’è stata violazione dell’articolo 3   della Convenzione;     Copyright © 2008 UFTDU   JUHNKE c. TURCHIA SENTENZA   3. Decide per 5 voti contro 2 che c’è stata violazione dell’articolo 8 della   Convenzione;   4. Decide all’unanimità che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della   Convenzione relativamente alla mancanza di indipendenza e imparzialità   della Corte statale di Sicurezza che giudicò e condannò la ricorrente;   5. Decide all’unanimità che non è necessario esaminare le altre richieste   della ricorrente sotto il profilo dell’articolo 6 della Convenzione;   6. Decide all’unanimità che non è necessario esaminare le richieste della   ricorrente sotto il profilo degli articoli 13 e 14 della Convenzione;   7. Decide all’unanimità   (a) che la Stato convenuto debba versare alla ricorrente, entro tre mesi   dalla data in cui la sentenza diviene definitiva, conformemente   all’articolo 44 § 2 della Convenzione, 4.000 EUR (quattromila euro) per   danno non patrimoniale, oltre ogni ulteriore somma dovuta a titolo di   imposta;   (b) che a partire dalla decorrenza del termine di tre mesi e fino al   versamento, tale somma sarà maggiorata di un interesse semplice a un   tasso uguale a quello dell’agevolazione del prestito marginale della   Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, maggiorato   di tre punti percentuali;   8. Rigetta all’unanimità la domanda di equa soddisfazione per il sovrappiù.   Redatta in inglese, e pubblicata per iscritto il 13 maggio 2008, ai sensi   dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.   Fatoş Aracı   Vice Cancelliere   Nicolas Bratza   Presidente   Alla presente sentenza si trova allegata, conformemente agli articoli 45 § 2   della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, la seguente opinione separata:   opinione parzialmente dissenziente del giudice David Thór Björgvinsson, a   cui aderisce il giudice Garlicki;   N.B.   F.A.     Copyright © 2008 UFTDU   JUHNKE c. TURCHIA SENTENZA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL   GIUDICE DAVID THÓR BJÖRGVINSSON A CUI   ADERISCE IL GIUDICE GARLICKI   La ricorrente lamenta che le circostanze a cui fu sottoposta durante la   visita ginecologica costituiscono una violazione dell’articolo 3 e   dell’articolo 8 della Convenzione. La maggioranza ha trovato una   violazione dell’articolo 8 sotto questo profilo, ma non una violazione   dell’articolo 3.   D’altra parte, rispettosamente, ritengo che l’articolo 3 sia stato violato e   che non vi sia bisogno di esaminare il ricorso sotto il profilo dell’articolo 8.   Concordo con la maggioranza nel ritenere che sia da esaminare la sola   parte del ricorso della ricorrente che solleva la questione di avvenuta   violazione sia legata alla visita ginecologica imposta contro la sua volontà   mentre era detenuta presso le forze di polizia, e che le altre richieste fondate   sull’articolo 3 debbano essere respinte in quanto manifestamente infondate   perché non sufficientemente provate (si vedano i paragrafi 67 e 68 della   sentenza). Concordo ancora con la maggioranza nel ritenere che il consenso   dato dalla ricorrente non fosse libero e informato (vedasi paragrafo 77 della   sentenza).   Pertanto nel caso in esame fu imposta alla ricorrente una visita   ginecologica, durante la detenzione presso le forze di polizia, senza il suo   consenso libero e informato. È questo che il giudizio deve valutare, ossia se   il trattamento a cui fu sottoposta possa ricadere sotto l’articolo 3 o l’articolo   della Convenzione.   Gli interventi medici a cui una persona detenuta è sottoposta con o senza   il suo consenso libero e informato deve essere giustificato a diversi livelli.   In primo luogo, e molto ovvio, un’assistenza medica alle persone detenute è   necessaria. In secondo luogo, il ricorso ad un intervento medico o ad una   procedura contro la volontà (o in assenza di un consenso libero e informato)   di una persona detenuta può, a certe condizioni, essere giustificato per   ottenere un elemento di prova relativa al suo coinvolgimento nella   commissione di un crimine (vedasi, peraltro, Jalloh c. Germania, §§ 99 e   seguenti).   Niente suggerisce, nel caso in esame, che vi fosse una specifica necessità   di assistenza medica sollecitata dalla ricorrente per l’intervento contestato.   Non può essere giustificato sotto questo profilo.   Anche assumendo che ci possano essere situazioni in cui può essere   giustificata una visita ginecologica senza un consenso libero e informato,   una tale situazione non era presente nel caso in esame.   Come spiegato nel paragrafo 61, la principale motivazione delle autorità   nel sottoporre la ricorrente alla visita era quella di proteggersi da possibile   denunce di violenza o altre molestie sessuali o abusi. Peraltro, la ricorrente   non ha presentato alcuna denuncia di questo tipo. Pertanto era una misura     Copyright © 2008 UFTDU   JUHNKE c. TURCHIA SENTENZA   puramente preventiva per proteggere le autorità da una possibile falsa   accusa.   Vorrei far notare che questa non è la prima volta che il Governo   convenuto ha avanzato questo ragionamento, ma l’ha usato in casi simili   citati in questa sentenza. Dal mio punto di vista questo ragionamento non   giustifica il fatto che una detenuta possa, come conseguenza naturale, essere   sottoposta dalle autorità al tipo di trattamento medico in questione.   Sorge dunque la questione se il trattamento superi il livello di gravità   richiesto dall’articolo 3. Qui si deve fare riferimento alla natura psicologica   e fisica dell’intervento nel suo insieme. In questo caso le autorità persuasero   la ricorrente, che si trovava in una situazione molto vulnerabile, a prestare il   “consenso” che non fu “libero e informato”, “consenso” a un trattamento   che da con tutta probabilità era per lei completamente ripugnante. Credo che   una visita ginecologica in quelle situazioni desti sentimenti di inferiorità e   avvilimento e che, senza una giustificazione razionalmente accettabile, può   essere capito dalla paziente come eseguito esclusivamente per umiliarla e   degradarla. Di conseguenza, credo che in questa situazione il tipo di visita a   cui la ricorrente fu sottoposta fu degradante e, in quanto tale, susciti   sentimenti di paura, angoscia e inferiorità capaci di umiliarla e degradarla.   Ritengo perciò che l’articolo 3 della Convenzione sia stato violato.   Vorrei anche aggiungere che se la ricorrente avesse presentato il proprio   ricorso solamente sotto il profilo dell’articolo 8, avrei certamente seguito la   maggioranza nel trovare una tale violazione. Tuttavia trovo che la situazione   sia trattata più correttamente sotto il profilo dell’articolo 3 della   Convenzione.     Copyright © 2008 UFTDU

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło