52515/99
WyrokETPCz2008-05-13ECLI:CE:ECHR:2008:0513JUD005251599
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przymusowe badanie ginekologiczne zatrzymanej osoby bez jej wolnej i poinformowanej zgody stanowi naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego (art. 8) lub zakazu nieludzkiego i poniżającego traktowania (art. 3)? Czy proces karny przed Sądem Bezpieczeństwa Państwa z udziałem sędziego wojskowego narusza prawo do rzetelnego procesu przed niezależnym i bezstronnym sądem (art. 6 ust. 1)?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że badanie ginekologiczne skarżącej, choć nie było fizycznie wymuszone, odbyło się bez jej wolnej i poinformowanej zgody, ponieważ skarżąca początkowo stawiała opór, była w stanie szczególnej wrażliwości jako zatrzymana incommunicado, a informacja o „konieczności” badania mogła wprowadzać w błąd. Taka ingerencja w integralność fizyczną i życie prywatne nie była „przewidziana przez prawo”, gdyż prawo tureckie zabraniało takich interwencji bez medycznej konieczności lub wyraźnych przepisów, a badanie nie było standardową procedurą, lecz dyskrecjonalną decyzją mającą chronić policjantów. Cel ten, choć potencjalnie uzasadniony, nie usprawiedliwiał tak inwazyjnej ingerencji wbrew woli zatrzymanej. W odniesieniu do art. 6 ust. 1, Trybunał podtrzymał swoje wcześniejsze orzecznictwo, zgodnie z którym obecność sędziego wojskowego w składzie Sądu Bezpieczeństwa Państwa narusza zasadę niezależności i bezstronności sądu.Stan faktyczny
Skarżąca, obywatelka niemiecka, została aresztowana w Turcji w 1997 roku pod zarzutem przynależności do organizacji terrorystycznej PKK. Podczas zatrzymania, bez jej wolnej i poinformowanej zgody, została poddana badaniu ginekologicznemu, które władze uzasadniały chęcią ochrony policjantów przed fałszywymi oskarżeniami o gwałt. Skarżąca była sądzona przez Sąd Bezpieczeństwa Państwa w Van, w którego skład wchodził sędzia wojskowy, i została skazana na 15 lat więzienia, później karę zmniejszono. Po zwolnieniu i wydaleniu do Niemiec, skarżąca złożyła skargę do ETPCz, zarzucając naruszenie art. 3, 5, 6, 8, 13 i 14 Konwencji.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie dopuścił zarzuty dotyczące przymusowego badania ginekologicznego (Art. 3, 8 i 14), prawa do rzetelnego procesu przed niezależnym i bezstronnym sądem (Art. 6) oraz braku skutecznego środka krajowego w związku z badaniem ginekologicznym (Art. 13), a pozostałą część skargi odrzucił jako niedopuszczalną. Stwierdził 5 głosami przeciwko 2, że nie doszło do naruszenia Art. 3 Konwencji. Stwierdził 5 głosami przeciwko 2, że doszło do naruszenia Art. 8 Konwencji. Stwierdził jednogłośnie, że doszło do naruszenia Art. 6 § 1 Konwencji w związku z brakiem niezależności i bezstronności Sądu Bezpieczeństwa Państwa. Jednogłośnie uznał, że nie ma potrzeby rozpatrywania pozostałych zarzutów z Art. 6, 13 i 14 Konwencji. Zasądził od państwa pozwanego na rzecz skarżącej 4000 EUR za szkody niemajątkowe, powiększone o odsetki, a pozostałe roszczenia o słuszne zadośćuczynienie odrzucił.Pełny tekst orzeczenia
CONSIGLIO D’EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
QUARTA SEZIONE
CASO JUHNKE c. TURCHIA
(Ricorso n. 52515/99)
SENTENZA
STRASBURGO maggio 2008
FINALE
13/08/2008
Questa sentenza diventerà definitiva nei termini indicati all’articolo 44 § 2 della
Convenzione. Può subire ritocchi di forma.
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo
JUHNKE c. TURCHIA SENTENZA
Nel caso Juhnke c. Turchia,
La Corte europea dei diritti dell’Uomo (quarta sezione) riunita in camera
composta da :
Nicolas Bratza, Presidente,
Lech Garlicki,
Rıza Türmen,
Stanislav Pavlovschi,
Ljiljana Mijović,
David Thór Björgvinsson,
Päivi Hirvelä, giudici,
e Fatoş Aracı, vice-cancelliere di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 24 aprile 2008,
Rende la seguente sentenza, adottata in tale data :
PROCEDURA
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 52515/99) diretto contro la
Turchia presentato il 16 agosto 1999 da una cittadina tedesca, signora Eva
Tatjiana Ursula Junke1 (« la ricorrente »), in virtù dell’articolo 34 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (« la Convenzione »).
2. La ricorrente era rappresentata dagli avvocati R. Yalçındağ Baydemir,
C. Aydın e E. Keskin, avvocati che sono, rispettivamente del foro di
Diyarbakır e Istanbul. Il Governo turco (« il Governo ») è rappresentato dal
proprio agente addetto al contenzioso davanti alla Corte.
3. Il 5 luglio 2005, la Corte decise di comunicare il ricorso al Governo.
In una lettera del 3 aprile 2007, la Corte informò le parti che, come previsto
dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, avrebbe deciso allo stesso tempo
sulla ammissibilità e il merito del caso.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO
4. La ricorrente è nata nel 1965 e vive in Germania.
Nei documenti ufficiali il cognome della ricorrente è scritto Juhnke - Özkul o Juhnke
(Özkul).
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JUHNKE c. TURCHIA SENTENZA
A. L’arresto e la detenzione della ricorrente
5. La ricorrente afferma che fu arrestata da soldati turchi vicino al fiume
Awaşin nel nord dell’Iraq nel contesto di un’operazione militare condotta
oltre i confini dall’esercito turco in quell’area il 5 e 6 ottobre 1997.
6. Secondo il verbale di arresto, la ricorrente fu arrestata in una grotta tra
le regioni Ayranlı e Meşelik di Şemdinli, Hakkari il 15 ottobre 1997. I
documenti ufficiali nel dossier menzionano anche che era disarmata e che
portava uno zaino contenente un kit di pronto soccorso e fotografie e
documenti riguardanti il PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan),
un’organizzazione armata illegale1.
7. Il 24 ottobre 1997 la ricorrente fu consegnata agli agenti di polizia del
Comando di polizia di Hakkari. Secondo il verbale di perquisizione redatto
quello stesso giorno, in suo possesso furono trovati ventisei fotografie, un
blocco per appunti, alcuni documenti manoscritti, un ago da sutura, undici
siringhe e due bisturi.
8. Lo stesso giorno la ricorrente fu interrogata da due poliziotti alla
presenza di un interprete. La ricorrente rifiutò di firmare il documento che si
suppone contenesse le sue dichiarazioni.
9. Lo stesso giorno la ricorrente fu visitata da un medico, il signor A. Y.,
un ostetrico, che non trovò segni di maltrattamento sul corpo. Questo
medico effettuò anche una visita ginecologica. Il referto redatto dal medico
descriveva la ricorrente come aggressiva e con segni di leggera depressione.
Il referto indicava se la ricorrente fosse o non fosse vergine.
10. Il 26 ottobre 1997 la ricorrente fu esaminata da un altro medico, il
signor M.G. che non trovò segni di maltrattamenti sul corpo.
11. Successivamente la ricorrente fu portata davanti a un giudice presso
la Corte di sicurezza dello Stato di Van, dove rese delle dichiarazioni con
l’aiuto di un interprete. Rifiutò di rispondere a molte domande e affermò di
essere stata arrestata dodici giorni prima in Awaşin. La ricorrente ritrattò le
dichiarazioni fatte durante l’arresto, affermando che erano dichiarazioni
confuse scritte direttamente dai poliziotti. La Corte convalidò il suo arresto.
B. Il procedimento penale nei confronti della ricorrente
12. Il 28 ottobre 1997 il pubblico ministero presso la Corte di sicurezza
dello Stato di Van formulò il capo di imputazione accusando la ricorrente di
far parte di una organizzazione armata illegale, denominata PKK (Il partito
dei lavoratori del Kurdistan).
In merito a questo, il procuratore affermò che la ricorrente era stata
trovata in possesso di materiale medico utilizzato dai membri del PKK e che
nelle fotografie trovatele addosso era ritratta con il capo del PKK e altri Il Governo produce una copia di queste foto e documenti.
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terroristi. Chiedeva che venisse giudicata e dichiarata colpevole ai sensi
dell’articolo 168 § 2 del codice penale.
13. La prima udienza, tenutasi davanti alla Corte di sicurezza dello Stato
di Van il 4 novembre 1997, in assenza della ricorrente, riguardò questioni
procedurali, quali le misure da adottare per assicurare la presenza
dell’imputata e di un traduttore, il signor E.A.
14. All’udienza tenutasi il 4 dicembre 1997, la ricorrente comparve
davanti alla Corte dove rifiutò di dare informazioni su se stessa salvo la data
di nascita e il nome della madre. Un traduttore fu presente durante
l’udienza. La ricorrente non fu assistita da un avvocato. Dichiarò di essere
stata arrestata il 6 ottobre 1997 e non il 15 ottobre 1997. Fece inoltre
presente di non sapere dove fosse stata catturata ma che doveva essere stato
in un posto chiamato Awaşin vicino a un fiume. La ricorrente non rispose
alle domande poste dalla Corte. Quando la Corte le domandò dei documenti
e delle fotografie trovate in suo possesso, la ricorrente rispose solamente che
erano sue. La ricorrente rifiutò anche la richiesta della Corte di fornire un
campione della sua grafia. Al termine dell’udienza la Corte adottò alcuni
provvedimenti per assicurarsi un campione della scrittura della ricorrente e
per ricevere informazioni sul luogo ove la ricorrente era stata arrestata. La
Corte dispose anche una perizia psichiatrica.
15. Il 30 dicembre 1997 la Corte prese atto che l’avvocato che aveva
precedentemente esaminato il fascicolo l’aveva informata di non voler
assumere la difesa. La ricorrente chiese alla Corte di assegnarle un
avvocato. La Corte respinse tale richiesta per il motivo che non era
contemplata tra le condizioni previste all’articolo 138 del codice di
procedura penale (il “CPP”) come applicato dalle Corti Statali di sicurezza.
Invece alla ricorrente fu lasciato nominare un avvocato e le fu detto di
contattare il signor O.F. all’Ambasciata tedesca. Durante questa udienza, su
richiesta della ricorrente, il capo di imputazione fu tradotto oralmente alla
ricorrente.
16. All’udienza successiva, tenutasi il 5 febbraio 1998, l’avvocato M.K.
si presentò alla Corte in qualità di difensore della ricorrente. Furono letti ad
alta voce documenti di diverse autorità, incluso un referto medico
proveniente dall’Ospedale statale di Van; la ricorrente e il suo difensore
insistettero che, nonostante la raccomandazione nell’ultimo rapporto, non
c’era bisogno che la ricorrente venisse sottoposta ad ulteriori indagini
psicologiche. L’avvocato chiese alla Corte che gli venisse concesso un
ulteriore termine per esaminare il fascicolo e parlare con la sua cliente.
17. Nel frattempo, l’Interpol tedesca trasmise alle autorità turche delle
informazioni riguardanti la ricorrente, in particolare il fatto che fosse un
membro di un’organizzazione di estrema sinistra.
18. Il 19 marzo 1998 la ricorrente, riferendosi alle informazioni fornite
dall’Interpol tedesca, dichiarò in turco di non essere membro di alcuna
organizzazione. La ricorrente affermò, in tedesco, di essere stata arrestata
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vicino al fiume Awaşin in Kurdistan. Quando la Corte disse alla ricorrente
che non esisteva un tale Stato secondo la legge internazionale, la ricorrente
dichiarò che c’era uno Stato chiamato Kurdistan e che lei era stata arrestata
là. La tesi difensiva della ricorrente fu letta ad alta voce da un traduttore,
durante ciò la Corte constatò che la ricorrente interrompeva costantemente e
dichiarava che il traduttore non stava traducendo le sue parole
correttamente. La ricorrente e il suo avvocato richiesero un altro traduttore e
fecero notare che in aula c’erano amici stretti della ricorrente che avrebbero
potuto tradurre meglio. L’avvocato della ricorrente affermò che la ricorrente
era stata arrestata in Iraq e che pertanto la Turchia non aveva giurisdizione
per giudicare la ricorrente. La Corte rigettò la tesi della difesa della
ricorrente, osservando in particolare che in ogni caso la Turchia aveva la
giurisdizione per processare la ricorrente, per il reato di cui era accusata ai
sensi dell’articolo 4 del codice penale.
19. Nel frattempo la richiesta di visitare la ricorrente in prigione da parte
di un certo signor Hermann fu respinta dalle autorità per il motivo che i
detenuti potevano ricevere visite solo dai membri della famiglia, dai loro
rappresentanti legali o dagli agenti consolari conformemente all’articolo 152
della direttiva sull’esecuzione delle pene.
20. All’udienza del 30 aprile 1998, l’avvocato della ricorrente chiese il
permesso alla Corte affinché il giudizio venisse filmato. La Corte osservò
che le udienze erano pubbliche e che la stampa poteva prendere appunti. Fu
considerato peraltro che fotografare e filmare avrebbe disturbato lo
svolgimento dell’udienza. La Corte respinse pertanto la richiesta del
difensore della ricorrente. Il risultato del test calligrafico fu letto a voce alta,
in risposta al quale la ricorrente affermò, in turco, che la maggior parte dei
documenti erano scritti da lei, tanto che non conosceva il numero esatto.
L’avvocato della ricorrente affermò che la detenzione della ricorrente aveva
superato il termine legale, e che la stessa aveva subito maltrattamenti ed era
stata obbligata ad una visita ginecologica in violazione del suo diritto al
rispetto della propria vita privata. La Corte lasciò che l’avvocato della
ricorrente denunciasse il presunto maltrattamento.
21. L’11 giungo 2008 l’avvocato della ricorrente affermò che la sua
assistita era stata sottoposta ad una visita ginecologica senza il suo consenso
e che era stata torturata durante la detenzione. Il procuratore affermò che la
ricorrente era stata arrestata durante un’operazione delle forze di sicurezza,
che aveva avuto luogo anche nella parte nord dell’Iraq e che la stessa era
stata sottoposta ad una visita ginecologica perché le donne terroriste
affermano di essere violentate durante l’arresto. Il procuratore dunque
presentò le proprie osservazioni nel merito. La ricorrente chiese un termine
per presentare le proprie conclusioni difensive.
22. Il 23 luglio 1998 l’avvocato della ricorrente affermò che la ricorrente
era stata interrogata in violazione dell’articolo 135 del codice penale e che
pertanto le sue dichiarazioni rese alla polizia non dovevano essere inserite
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nel fascicolo. Erano assoggettabili all’articolo 3 della Convenzione. Il
difensore affermò anche che la ricorrente voleva esporre la propria difesa
politica nella propria lingua. La ricorrente, su richiesta della Corte, affermò
che sapeva parlare, leggere e scrivere in turco in modo limitato ma che
voleva difendersi utilizzando la propria lingua madre. La ricorrente lesse
quindi ad alta voce le proprie difese, prima in tedesco e poi in turco. La
Corte rilevò che la ricorrente gridò “lunga vita al PKK, lunga vita al nostro
capo politico Abdullah Öcalan”.
23. All’ultima udienza, tenutasi il 17 settembre 1998, la Corte statale di
sicurezza di Van, basandosi sulle prove materiali e sulle precedenti
dichiarazioni in favore del PKK, dichiarò la ricorrente colpevole dei fatti
ascrittegli condannandola a quindici anni di reclusione. Né la ricorrente né il
suo avvocato assistettero a questa udienza.
24. Il 6 gennaio 1999 la ricorrente si appellò.
25. Il 10 marzo 1999, la Corte di Cassazione tenne un’udienza
e
confermò la sentenza di primo grado. Questa decisione venne registrata
presso la Corte statale di sicurezza di Van il 7 aprile 1999.
C. Le indagini promosse a seguito della denuncia della ricorrente di
una visita ginecologica forzata
26. Nel frattempo la ricorrente presentò un’istanza all’ufficio del
pubblico ministero di Hakkari, dichiarando di essere stata sottoposta ad una
visita ginecologica senza il suo consenso. Inoltre affermò che era stata
denudata e molestata sessualmente da sei o sette poliziotti presenti durante
la visita. La ricorrente chiese che si procedesse contro i poliziotti e il
medico.
27. Il 22 ottobre 1998 il procuratore chiese alla direzione della sicurezza
di identificare sia i medici in servizio presso l’ospedale statale ad Hakkari il ottobre 1997, che i poliziotti che l’avevano condotta alla visita
ginecologica.
28. Il 30 novembre 1998 il procuratore sentì il signor A.Y., il medico
che aveva esaminato la ricorrente, che affermò che la visita era stata chiesta
dalla Questura provinciale di Hakkari e che nessun poliziotto era stato
presente durante la visita medica. Dichiarò anche che la stessa non era stata
obbligata a sottoporsi alla visita medica.
29. L’8 gennaio 1999 il procuratore sentì il signor Y.Y., uno dei
poliziotti indagati, il quale negò ogni addebito. In particolare, dichiarò che
era stato responsabile della ricorrente durante la sua detenzione e che
l’aveva accompagnata dal medico.
30. Lo stesso giorno il procuratore sentì anche il signor A.K., uno dei
poliziotti indagati, il quale negò ogni addebito. Dichiarò in particolare che la
ricorrente era stata sottoposta ad una visita ginecologica per prevenire
l’accusa di stupro.
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31. Il 22 aprile 1999 il procuratore sentì il signor A.S., un altro poliziotto,
che dichiarò di non aver avuto alcun coinvolgimento con la ricorrente.
32. L’8 giugno 1999, il pubblico ministero di Hakkari si dichiarò
incompetente ratione materiae e trasmise il fascicolo delle indagini
riguardante i poliziotti al Consiglio amministrativo di Hakkari.
33. Il 12 luglio 1999, le dichiarazioni rese dalla signora B.D., una
levatrice, furono raccolte dalla polizia. La signora B.D. affermò che quando
i poliziotti arrivarono con la ricorrente avevano detto al personale che la
ricorrente avrebbe tentato di scappare o di suicidarsi. La stessa notò che la
ricorrente aveva rifiutato la visita ginecologica prima di essere persuasa. La
levatrice sostenne che la ricorrente non era stata maltrattata o molestata dai
poliziotti o dal personale e che i poliziotti non erano stati presenti durante la
visita.
34. Il 13 luglio 1999, le dichiarazioni rese dalla signora N.A.,
un’infermiera, furono raccolte dalla polizia. La stessa dichiarò che la
ricorrente resistette inizialmente alla visita medica, ma che il medico le
aveva parlato e l’aveva convinta. Asserì che nessun poliziotto era stato
presente nella stanza durante la visita e che la denuncia di molestie era
infondata.
35. Il 28 luglio 1999, le dichiarazioni dalla signora S.K., una levatrice,
furono raccolte dal Vice direttore della salute. La signora S.K. affermò che
la ricorrente non era stata costretta, ma persuasa a sottoporsi alla visita
medica. Asserì inoltre che alcun poliziotto era presente nella stanza durante
la visita.
36. Il 12 agosto 1999, le dichiarazioni dalla signora F.F.C., una levatrice,
furono raccolte dal vice direttore della salute. Dichiarò di non avere alcuna
informazione riguardante la questione perchè non era presente la notte della
visita medica della ricorrente
37. Il 13 agosto 1999, i poliziotti incaricati delle indagini raccolsero le
dichiarazioni dei signori Y.Y e A.K.. Il signor Y.Y. dichiarò di non sapere
nulla della visita medica della ricorrente, dato che la sua unica
responsabilità era stata quella di ricevere la ricorrente in carcere dopo che la
stessa era stata visitata. Il signor A.K. affermò che la ricorrente non era stata
obbligata a sottoporsi alla visita medica come sosteneva.
38. Il 10 settembre 1999, il maggiore C.V., in qualità di investigatore
(muhakkik), redasse un rapporto di raccomandazione (fezleke) in cui
suggeriva di non procedere nei confronti dei tre poliziotti, in quanto non vi
era alcuna indicazione che gli stessi avessero abusato della loro autorità. Nel
suo rapporto si affermava che la ricorrente aveva rifiutato di fornire
dichiarazioni.
39. In una lettera datata 8 ottobre 1999, il comandante della questura
provinciale informò l’investigatore, tra l’altro, che i poliziotti, i signori
A.K., A.S. e Y.Y. avevano chiesto al medico di effettuare la visita
ginecologica sulla ricorrente senza un’autorizzazione scritta da parte del
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procuratore dopo che la stessa era stata interrogata, per il motivo che
quest’ultima avrebbe potuto in seguito denunciare di aver subito uno stupro.
40. L’8 ottobre 1999, i poliziotti incaricati delle indagini raccolsero le
dichiarazioni del signor A.K., uno dei poliziotti indagati, e delle signore
H.A. e B.D., infermiere in servizio all’ospedale il giorno dell’accadimento
dei fatti.
41. Il signor A.K. dichiarò che la ricorrente era consenziente alla visita
medica e che nessuno dei poliziotti era stato presente nella stanza dove si
effettuava la visita.
42. La signora H.A. dichiarò che la ricorrente aveva inizialmente resistito
a sottoporsi alla visita medica, ma che vi aveva acconsentito
successivamente essendo stata persuasa dal medico. Affermò che i poliziotti
non erano presenti nella stanza della visita e che nessuno molestò la
ricorrente.
43. La signora B.D. ripeté le sue prime dichiarazioni rese alla polizia.
44. Il 13 ottobre 1999, il maggiore C.V. redasse un’altro rapporto di
raccomandazione, in cui riportò nuovamente i suoi precedenti accertamenti,
includendo che la ricorrente aveva rifiutato di fare dichiarazioni. Ancora,
dato che la circolare del Ministero della Giustizia che prevedeva
l’autorizzazione scritta da parte del giudice o del pubblico ministero era
stata emessa in data 21 ottobre 1998, dopo l’asserito incidente, lo stesso
considerò che, non si poteva ritenere che i poliziotti avessero abusato del
loro potere inviando la ricorrente ad una visita ginecologica senza
autorizzazione.
45. Il 23 dicembre 1999, il signor A.Y., il medico che aveva visitato la
ricorrente, rese una dichiarazione davanti al Vice Direttore della Salute.
Sostenne, in particolare, che la ricorrente conosceva il turco e che era
estremamente aggressiva. Dichiarò che le aveva detto che una simile visita
era necessaria secondo i documenti ufficiali (“gelen evraklara göre”) e, allo
stesso tempo, che i suoi diritti erano garantiti. Affermò che solo lui e una
infermiera donna erano stati presenti durante la visita medica, e che era stata
esaminata dieci quindici minuti dopo essere stata convinta.
46. Ad una data non specificata il maggiore C.V., l’investigatore,
trasmise un rapporto di raccomandazione supplementare in cui si riportò, in
modo quasi identico, al precedente rapporto. Ancora una volta riferì che non
vi era stata alcuna dichiarazione da parte della ricorrente e che lei si era
rifiutata di farne.
47. Il 18 gennaio 2000, il Consiglio amministrativo di Hakkari decise di
non autorizzare il procedimento nei confronti dei tre poliziotti per mancanza
di prove quanto all’aver abusato della loro autorità nel costringere la
ricorrente a sottoporsi ad una visita ginecologica. Venne rilevato, in
particolare, che la circolare del Ministero della Giustizia n. 27/123
riguardante, tra l’altro, visite vaginali e anali erano stato pubblicate dopo i
fatti lamentati. Questa decisione venne utilizzata anche dagli avvocati della
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ricorrente, la signora Keskin, il 20 febbraio 2000 e il signor Kilavuz il aprile 2000. Gli avvocati della ricorrente non presentarono alcuna
obiezione avverso questa decisione e tali decisioni vennero trasmesse
d’ufficio alla Corte regionale amministrativa.
48. Il 18 aprile 2002, la Suprema Corte Amministrativa sospese l’esame
del fascicolo per cinque anni, conformemente all’art. 1 § 4 della legge sulla
liberazione condizionale e sul procedimento per il differimento delle pene
(n. 4616).
D. Sviluppi successivi
49. In seguito all’adozione del nuovo codice penale, l’esecuzione della
pena della ricorrente fu sospesa dalla Corte d’Assise di Van il 30 novembre
2004.
50. Il 2 dicembre 2004 la ricorrente venne rilasciata e espulsa verso la
Germania.
51. Il 29 luglio 2005 con un’ulteriore sentenza, la Corte d’Assise di Van
ridusse l’iniziale pena della ricorrente a sette anni e sei mesi di reclusione.
II. IL DIRITTO INTERNO E INTERNAZIONALE PERTINENTE
A. Il diritto interno
52. Il diritto interno pertinente in vigore all’epoca è delineato nelle
seguenti sentenze: Batı e altri c. Turchia (nn. 33097/96 e 57834/00,
§§ 96-100, 3 giugno 2004), Y.F. c. Truchia, (n. 24209/94, §§ 23-26, ECHR
2003-IX), Özel c. Turchia (n. 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002), e
Gençel c. Turchia (n. 53431/99, §§ 11 -12, 23 ottobre 2003).
53. Legge n. 5190 del 16 giugno 2004, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale il 30 giugno 2004, abrogativa delle Corti statali di sicurezza.
54. Secondo l’art. 70 della legge di pratica medica (n. 1219) un
intervento medico può essere effettuato solo dopo che la persona interessata
abbia prestato il proprio consenso.
55. Gli articoli 24-31 del regolamento n. 23420 dei diritti dei pazienti
riguarda il consenso in caso di intervento medico. Si stabilisce, tra l’altro,
che un intervento medico può essere effettuato solo dopo che la persona
interessata abbia dato il suo consenso e che la persona interessata ha il
diritto di essere informata sulla natura e le conseguenze dell’intervento
medico prima che presti il proprio consenso.
B. Il diritto internazionale pertinente
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56. La disposizione generale statuita all’art. 5 della Convenzione del
Consiglio d’Europa sui diritti dell’Uomo e la biomedicina si legge come
segue:
“Un intervento nel campo della salute può essere effettuato solo dopo che la persona
interessata vi abbia dato il proprio consenso libero ed informato.
Questa persona riceve anticipatamente un’informazione adeguata quanto alla natura
dell’intervento nonché alle sue conseguenze e rischi.
La persona interessata può, in ogni momento, ritirare liberamente il consenso.”
IN DIRITTO
I. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 8 DELLA
CONVENZIONE
57. La ricorrente, in primis, si lamenta ai sensi dell’articolo 3 della
Convenzione di essere stata sottoposta a tortura e a trattamenti inumani
durante la sua detenzione. A riguardo la ricorrente afferma, in particolare,
di essere stata minacciata di morte, costretta a stare in piedi per lunghi
periodi di tempo e di essere stata bendata. Si lamenta inoltre che la cella
dove era ristretta misurava sei metri quadri, che non c’era ventilazione e che
le luci erano accese per ventiquattro ore al giorno. In secondo luogo, la
ricorrente afferma che le modalità con cui fu sottoposta ad una visita
ginecologica il 24 ottobre 1997 costituivano una violazione degli articoli 3 e della Convenzione. In questo contesto, la ricorrente si lamentò che durante
la visita, effettuata da un medico uomo, i poliziotti le tolsero i vestiti, la
fecero coricare e la toccarono in ogni parte del corpo senza che lei fosse
consenziente.
58. Gli articoli della Convenzione applicabili si leggono come segue:
Articolo 3
“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degra-danti.”
Articolo 8
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata …, Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a
meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una
società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al
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benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla
protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà
altrui.”
A. Le argomentazioni delle parti
1. Il Governo
59. Il Governo sostiene che ai sensi dell’art. 35 § 1 della Convenzione il
ricorso deve essere respinto per non esaurimento delle vie di ricorso interne
o, in alternativa, per non essere stato rispettato il termine dei sei mesi. Su
questo punto, si argomenta in primo luogo che la ricorrente ha depositato il
ricorso prima di aver esaurito i rimedi previsti dalla legge civile e penale.
Inoltre si afferma che la ricorrente doveva presentare il ricorso entro sei
mesi dall’accadimento dei fatti.
60. Riguardo al merito, il Governo sostiene che la denuncia di
maltrattamenti della ricorrente è priva di fondamento. Si fa presente che la
visita ginecologica a cui venne sottoposta la ricorrente è stata effettuata con
il suo consenso e non in presenza dei poliziotti. Si afferma che questa visita
aveva lo scopo di proteggere i poliziotti da una possibile denuncia di stupro.
Il Governo sostiene pertanto che questa allegazione non raggiunge la soglia
minima prevista dall’articolo 3 della Convenzione.
61. In aggiunta, ai sensi dell’articolo 8, il Governo ribadisce che la visita
ginecologica della ricorrente è stata effettuata per evitare una possibile falsa
accusa di violenza sessuale contro le forze di polizia e che il referto medico
redatto dopo quest’esame costituisce la prova che poteva essere utilizzato
per confutare una denuncia diffamatoria. Il Governo nota inoltre che il
rapporto del CPT redatto a seguito della sua visita in Turchia nel 1999 ha
enfatizzato l’importanza delle visite mediche sui detenuti come una garanzia
contro la violenza sessuale e che nel più recente rapporto è stata evidenziata
l’urgenza che le autorità nazionali prendano le misure necessarie al fine di
proteggere i detenuti dalle violenze sessuali. Ritiene che la lamentata
interferenza riguardo alla vita privata della ricorrente nel caso di specie
rientri nel margine di apprezzamento riconosciuto allo Stato. Il Governo
ribadisce che la visita medica fu effettuata con il consenso della stessa,
come hanno dichiarato i testimoni.
2. La ricorrente
62. La ricorrente contesta le argomentazioni del Governo e ribadisce le
proprie richieste garantite dagli articoli 3 e 8 della Convenzione.
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B. Valutazione della Corte
1. Ammissibilità
a) La denunciata visita medica forzata
63. Riguardo alle obiezioni avanzate dal Governo circa il mancato
esaurimento dei rimedi interni previsti dalla legge penale, la Corte ribadisce
che l’ultimo stadio dei rimedi nazionali può intervenire a breve dopo il
deposito del ricorso, ma prima che la Corte sia chiamata a pronunciarsi
sull’ammissibilità (vedasi per esempio, Sağat, Bayram e Berk c. Turchia
(dec.), n. 8036/02, 6 marzo 2007, e Yıldırım c. Turchia (dec.), n. 0074/98, marzo 2006). La Corte osserva che la procedura penale riguardante la
visita ginecologica forzata si concluse il 18 aprile 2002, ossia prima che la
Corte emettesse la propria decisione sulla ammissibilità. La Corte pertanto
respinge l’obiezione del Governo sotto questo profilo.
64. Riguardo alle obiezioni del Governo relative al mancato esaurimento
dei rimedi interni previsti dalla legge civile, la Corte osserva che, nel caso di
specie, la ricorrente presentò un’istanza all’ufficio del pubblico ministero di
Hakkari chiedendo che si procedesse nei confronti di entrambi i poliziotti e
il medico che l’avevano esaminata. Le indagini penali intraprese nei
confronti dei poliziotti furono sospese dalla Corte amministrativa suprema il aprile 2002 conformemente all’art. 1 della legge n. 4616. Nessuna
informazione fu fornita dal Governo riguardo all’eventuale esito delle
indagini svolte nei confronti del medico. In tali circostanze, la Corte
respinge le argomentazioni del Governo e riconosce che la ricorrente non
fosse tenuta ad intraprendere un’altra iniziativa al fine di ottenere
riparazione con una causa civile (si veda, per esempio, mutatis mutantis,
Akpınar e Altun v. Turchia, n. 56760/00, § 68, ECHR 2007-... (estratti)).
65. Per le considerazioni di cui sopra e ribadendo che il termine di
decadenza di sei mesi stabilito dall’arti. 35 § 1 della Convenzione esige che
i ricorrenti presentino le loro istanze entro sei mesi dalla decisione finale
relativa al procedimento di esaurimento dei rimedi nazionali, la Corte ritiene
che la richiesta depositata il 16 agosto 1999, fu presentata nel rispetto del
termine di decadenza di sei mesi previsto dall’art. 35 § 1 della Convenzione.
Si respinge l’eccezione del Governo anche sotto questo profilo.
66. La Corte osserva che l’allegazione della ricorrente ai sensi degli
articoli 3 e 8 della Convenzione riguardante la lamentata visita medica
forzata a cui la stessa fu sottoposta il 24 ottobre 1997 non è manifestamente
infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro
che non vi è contrasto con altri motivi di ammissibilità. Pertanto deve essere
dichiarata ammissibile.
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b) Il dedotto maltrattamento durante la detenzione e le condizioni di
detenzione della ricorrente
67. La Corte osserva che, senza pregiudicare l’allegazione della
ricorrente di cui sopra, le prove documentali presentate dalle parti non
dimostrano la fondatezza della doglianza della ricorrente secondo cui
durante la detenzione fu sottoposta ad un genere di maltrattamento di
gravità tale da essere ricompreso nell’articolo 3. Neppure vi è, prima facie,
alcuna prova che supporti le sue allegazioni quanto alle condizioni in cui fu
tenuta mentre era detenuta. Pertanto questa parte del ricorso sotto il profilo
dell’articolo 3 è manifestamente infondato e deve essere respinto
conformemente all’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
2. Nel merito
68. Resta da determinare se la doglianza della ricorrente riguardante la
visita ginecologica riveli una violazione per altri rilevanti articoli della
Convenzione.
a) Principi rilevanti
69. Come la Corte ha affermato in molte occasioni, l’articolo 3 della
Convenzione racchiude uno dei valori fondamentali in una società
democratica. Vieta in termini assoluti la tortura o una trattamento o una
pena inumana o degradante, indipendentemente dalle circostanze della
condotta della vittima (vedasi Labita c. Italia [GC], n. 26772/95, § 119,
ECHR 2000-IV). In questo contesto, si ribadisce che il maltrattamento deve
superare una soglia minima di severità per rientrare nella sfera di
applicazione dell’articolo 3 della Convenzione. La valutazione di questo
livello minimo è relativa; essa dipende da tutte le circostanze del caso, come
la durata del trattamento, i suo effetti psicologici e mentali e, in alcuni casi,
il sesso, l’età, lo stato di salute della vittima (si veda, tra altre sentenze,
Mouisel c. Francia, n. 67263/01, § 37, ECHR 2002-IX, e Gennadi
Naoumenko c. Ucraina, n. 42023/98, § 108, 10 febbraio 2004).
70. Il trattamento è stato ritenuto dalla Corte “inumano” perché, tra
l’altro, fu premeditato, fu applicato per ore ripetutamente e causò
un’effettiva lesione fisica o un’intensa sofferenza fisica e mentale (vedasi
Labita, sopraccitata, § 120). Il trattamento è stato ritenuto “degradante” in
quanto capace di destare nelle sue vittime sensazioni di paura, angoscia e
inferiorità in grado di umiliarle e svilirle e in modo di spezzare la loro
resistenza fisica e morale (vedasi Hurtado c Svizzera, Rapporto della
Commissione dell’8 luglio 1993, Serie A n. 280, p. 14, § 67), o quando
capace di indurre la vittima ad agire contro la propria coscienza o volontà
(vedasi, per esempio, Danimarca, Norvegia, Svezia e Paesi Bassi c. Grecia
(“il caso Greco”), nn. 3321/67 e al., Rapporto della Commissione del
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JUHNKE c. TURCHIA SENTENZA novembre 1969, Yearbook 12, p. 186, e Keenan c. Regno Unito, n.
27229/95, § 110, ECHR 2001-III). Inoltre, per considerare che un
trattamento sia “degradante” ai sensi dell’articolo 3, uno dei fattori che la
Corte prende in considerazione è la questione se lo scopo era quello di
umiliare e avvilire la persona interessata, anche se l’assenza di una di questi
obiettivi non può escludere in modo decisivo l’accertamento di una
violazione dell’articolo 3 (vedasi Raninen c. Finlandia, sentenza del dicembre 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-VIII, pp.
2821-22, § 55, e Peers c. Grecia, n. 28524/95, §§ 68 e 74, ECHR 2001-III).
Perché la pena o il trattamento ad essa associato siano “inumani” o
“degradanti”, la sofferenza o l’umiliazione causati devono in ogni caso
andare al di là dell’inevitabile elemento di sofferenza o umiliazione
collegate ad una certa forma di trattamento o pena legittimi (vedasi, Labita,
sopraccitata, § 120). In questo contesto, la Corte ribadisce di aver constatato
che il mero fatto di essere condotte all’ospedale per una visita ginecologica
non raggiunge il livello di gravità minimo richiesto ai sensi dell’articolo della Convenzione (vedasi Turan c. Turchia, n. 879/02, § 21, 2 marzo
2006).
71. Riguardo agli interventi medici a cui una persona detenuta viene
sottoposta contro la sua volontà, l’articolo 3 della Convenzione impone allo
Stato l’obbligo di proteggere il benessere fisico delle persone private di
libertà, per esempio fornendo loro la necessaria assistenza medica. Le
persone interessate tuttavia rimangono sotto la protezione dell’articolo 3, i
cui requisiti non ammettono alcuna deroga (vedasi Mouisel, sopra citata,
§ 40, e Gennadi Naoumenko, sopra citata, § 112). Una misura che è
terapeuticamente necessaria dal punto di vista di provati principi medici non
può in principio essere considerata come inumana o degradante (vedasi, in
particolare, Herczegfalvy c. Austria, sentenza del 24 settembre 1992, Series
A n. 244, pp. 25-26, § 82, e Gennadi Naoumenko, sopra citata, § 112). Ciò
nondimeno la Corte deve persuadersi che sia stato provato in modo
convincente l’esistenza di una necessità medica e che delle garanzie
procedurali per l’intervento, per esempio l’alimentazione forzata, sussistano
e siano state soddisfatte (vedasi Nevmerzhitsky c Ucraina, n. 54825/00,
§ 94, 5 aprile 2005).
Quando una misura non rientra sotto il profilo dell’articolo 3, essa può
comunque rientrare in quello dell’articolo 8 della Convenzione che, tra
l’altro, prevede la protezione dell’integrità fisica e morale sotto il profilo
del rispetto della vita privata (vedasi, per esempio, Wainwright c. Regno
Unito, n. 12350/04, § 43, ECHR 2006-...). In questo contesto, la Corte
ribadisce che la decisione di imporre un intervento medico senza tener conto
della volontà del paziente potrebbe comportare un’interferenza rispetto al
rispetto della sua vita privata e, in particolare, al suo diritto all’integrità
fisica (vedasi, mutatis mutandis, Glass c. Regno Unito, n. 61827/00, § 70,
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ECHR 2004-II, Pretty c. Regno Unito, n. 2346/02, §§ 61 e 63, ECHR 2002-
III, e Y.F. c. Turchia, sopra citata, § 33).
72. Anche quando non è motivato da ragioni di necessità medica, gli
articoli 3 e 8 della Convenzione non proibiscono il ricorso alla procedura
medica in assenza della volontà di un sospetto per ottenere dallo stesso una
prova del suo coinvolgimento nella commissione di un crimine. Tuttavia, il
ricorso ad un intervento medico forzato per ottenere la prova di un crimine
deve essere giustificato in modo convincente dai fatti di un particolare caso
e il modo in cui una persona è sottoposta ad una procedura medica forzata
non deve eccedere il livello minimo di gravità prescritto dalla Corte nei casi
ricadenti sotto l’articolo 3 della Convenzione (vedasi Jalloh c. Germania
[GC], n. 54810/00, §§ 70-71, ECHR 2006-...).
73. Infine, deve essere ribadito che le allegazioni di maltrattamenti
devono essere supportate da elementi di prova appropriati (vedasi, in
particolare Tanrıkulu e altri c. Turchia (dec.), n. 45907/99, 22 ottobre
2002). Per valutare una tale prova, la Corte addotta il principio della prova
“oltre ogni ragionevole dubbio”, ma una tale prova può peraltro risultare da
un insieme di indizi, o di presunzioni non confutate, sufficientemente gravi,
precise e concordanti (vedasi Labita, sopra citata, § 121).
b) Applicazione di questi principi al presente caso
74. Nel caso di specie non è contestato che la ricorrente sia stata
sottoposta ad una visita ginecologica il 24 ottobre 1997. Le parti non sono
d’accordo sulle modalità di esecuzione e se la ricorrente vi avesse
consentito.
75. Innanzitutto, la Corte ritiene che le allegazioni della ricorrente
riguardanti la natura forzata della visita ginecologica siano prive di
fondamento. La Corte trova che non vi siano, prima facie, elementi di prova
che supportino la versione della ricorrente per quanto riguarda le modalità
con cui fu sottoposta all’esame (vedasi paragrafo 57 qui sopra). La Corte
non trova neppure, tra gli elementi alla sua attenzione, che nell’effettuare
l’esame le autorità non abbiano tenuto conto della decisione della ricorrente
di rifiutarla. Riguardo a ciò si nota che, in casi simili promossi contro la
Turchia, dove una persona aveva rifiutato di essere esaminata, i medici non
avevano effettuato alcuna visita ginecologica (vedasi, per esempio, Devrim
Turan c. Turchia, sopra citata, Özalp c. Turchia (dec.), n. 74300/01, ottobre 2007, e Sız c. Turchia (dec.), n. 895/02, 26 maggio 2005). Per
tale ragione, la Corte ritiene che il caso di specie non comporti una
violazione dell’articolo 3 della Convenzione.
76. Peraltro, la Corte ritiene che sia stato dimostrato che la ricorrente
abbia resistito alla visita ginecologica prima di essere persuasa a dare il
proprio consenso. Si ammette anche che, in determinate circostanze, non ci
si può attendere che una persona detenuta continui a resistere all’essere
sottoposta ad una visita ginecologica, in considerazione della sua
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vulnerabilità nelle mani delle autorità, che esercitano un controllo completo
durante la sua detenzione (vedasi, Y. F. c. Turchia, sopra citata, § 34). Se
questo è il caso, dipenderà da circostanze particolari, incluse quelle
personali lamentate dalla vittima e il contesto in cui la visita è stata
effettuata. Nel presente caso la Corte considera che, come in Y.F. c.
Turchia, questa questione vada esaminata più appropriatamente sotto il
profilo dell’articolo 8 della Convenzione, alla luce della giurisprudenza
consolidata della Corte che prevede che ogni intervento medico contro la
volontà del paziente, o senza un suo libero, informato o espresso consenso
costituisca un’ingerenza alla sua vita privata (vedasi, per esempio, Glass,
sopra citata, § 82). Una simile ingerenza può costituire una violazione
dell’articolo 8, a meno che questa non possa essere giustificata ai sensi del
secondo paragrafo, vale a dire “prevista dalla legge” e “necessaria in una
società democratica” per uno o più degli scopi legittimi ivi indicati. Secondo
la giurisprudenza consolidata, la nozione di necessità implica che
l’ingerenza corrisponda ad un bisogno sociale urgente e, in particolare, che
esso sia proporzionato allo scopo legittimo perseguito (vedasi Wainwright,
sopra citata, § 43).
77. La Corte nota che nel caso di specie la ricorrente fu detenuta
incommunicado per almeno nove giorni prima dell’intervento medico
impugnato e che, al momento dell’esame, era in uno stato mentale
particolarmente vulnerabile (vedasi paragrafo 9). Non si insinua che non ci
fossero ragioni mediche per questo esame o che essa fosse stata disposta in
risposta a una denuncia per molestie sessuali presentata dalla ricorrente. Né
si insinua che la stessa ricorrente non abbia richiesto questo esame; al
contrario, come sopra notato, la ricorrente oppose resistenza a questo esame
fino a quando non fu persuasa dal dott. A. Y. (si vedano i paragrafi 33, 34, 42 e 45). Non è chiaro, dagli elementi di prova forniti alla Corte, se la
ricorrente fu adeguatamente informata sulla natura e le ragioni di questo
esame. Inoltre, secondo il riferimento del dott. A.Y. quanto alla necessità
dell’esame nel rispetto della documentazione ufficiale (vedasi paragrafo
45), la Corte ritiene che la ricorrente potrebbe essere stata indotta a credere
ingiustificatamente che l’esame fosse obbligatorio. Tenuto conto dei fatti di
cui sopra, non si può concludere con certezza che il consenso prestato dalla
ricorrente fosse libero e informato. La Corte ritiene peraltro che
l’imposizione di una visita ginecologica sulla ricorrente in quelle
circostanze abbia comportato un’ingerenza nel suo diritto al rispetto della
sua vita privata e, in particolare, nel suo diritto all’integrità fisica (vedasi,
mutatis mutandis, Glass, sopraccitata, § 70).
78. Riguardo alla questione se l’ingerenza fosse “prevista dalla legge”,
la Corte ribadisce che questa espressione richiede innanzitutto che la misura
contestata debba essere prevista dalla legge nazionale; si fa anche
riferimento alla qualità della legge in questione, che richiede che debba
essere accessibile alla persona interessata, che deve per di più essere capace
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di prevedere le conseguenze che avrà per se stessa, ed essere compatibile
con i principi di diritto (vedasi, per esempio, Narinen c. Finlandia, n.
45027/98, § 34, 1 giugno 2004). Questi ultimi implicano che deve esserci un
sistema di protezione nella legge nazionale contro le interferenze arbitrarie
per i diritti garantiti dal paragrafo 1 dell’articolo 8. Se una legge conferisce
alla pubblica autorità una discrezionalità, deve essere indicato lo scopo di
tale discrezionalità, benché il grado di precisione richiesto possa dipendere
dal particolare argomento (vedasi, Herczegfalvy c. Austria, sopraccitato,
§ 89).
79. La Corte ribadisce che nel sopraccitato caso Y.F., riscontrò che
l’esame ginecologico su una detenuta, in quel momento, non fosse conforme
alla legge. La Corte non riscontra alcuna particolare circostanza per il caso
in esame che permetta di allontanarsi dai propri convincimenti elaborati nel
caso citato. Secondo la legge turca, qualsiasi ingerenza riguardante
l’integrità fisica di una persona è vietata salvo in caso di necessità medica e
in circostanze definite dalla legge. Nel caso di specie, il Governo non ha
presentato alcuna argomentazione che giustificasse l’ingerenza in questione,
in osservanza di una prescrizione o di una norma legittima. Appare inoltre
dai fatti del caso che l’esame medico impugnato non facesse parte della
procedura ordinaria di esami medici previsti per le persone arrestate e
detenute. Appare piuttosto che sia stata una decisione discrezionale – non
soggetta ad alcuna esigenza procedurale – presa dalle autorità al fine di
salvaguardare i membri delle forze di polizia, che avevano arrestato e
detenuto la ricorrente, contro una potenziale falsa accusa di molestie
sessuali.
80. La Corte ritiene conformemente che l’ingerenza in questione non
fosse “prevista dalla legge” per gli scopi del paragrafo 2 dell’articolo 8 e
che per questa ragione sia in violazione di questo articolo. Comunque, la
Corte ritiene appropriato nel caso di specie andare oltre ed esaminare se
l’ingerenza in questione perseguisse uno scopo legittimo e fosse “necessaria
in una società democratica”.
81. La sola argomentazione invocata dal Governo per giustificare le
visite ginecologiche di queste durante la detenzione è quella di proteggere
le forze di polizia contro le false denunce di molestie sessuali. Anche se
questo in principio potrebbe essere visto come uno scopo legittimo, la Corte
non può trovare che l’esame condotto nel caso di specie fosse proporzionato
a questo scopo. Mentre in una situazione dove una detenuta si lamenta di
molestie sessuale e richiede una visita ginecologica, l’obbligo delle autorità
di condurre un’inchiesta accurata ed effettiva riguardo alla denuncia
potrebbe includere il dovere di effettuare l’esame (vedasi per esempio,
Aydın c. Turchia, sentenza del 25 settembre 1997, Reports 1997-VI, § 107),
una detenuta non può essere costretta o sottoposta a pressioni per effettuare
una tale visita contro la sua volontà. Come sopra notato, la ricorrente in
questo caso non presentò alcuna denuncia di molestie sessuali contro coloro
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che la detenevano e non richiese alcuna visita ginecologica. Non è stato
avanzato alcun motivo che suggerisse che probabilmente la stessa volesse
sottoporvisi. La Corte ritiene che la protezione dei poliziotti contro false
denunce è, in ogni caso, non tale da giustificare di contravvenire al rifiuto di
una detenuta di sottostare ad un’ingerenza invadente e grave alla sua
integrità fisica o, come nel caso presente, cercando di persuaderla
nonostante la sua espressa avversione a tale esame.
82. In conclusione, la Corte ritiene che non sia stato provato che la visita
ginecologica che venne imposta alla ricorrente senza il suo consenso libero
e informato fosse “prevista dalla legge” o “necessaria in una società
democratica”. In conseguenza c’è stata violazione del diritto della ricorrente
previsto dall’articolo 8 della Convenzione.
II. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO
CONVENZIONE
DELLA
83. La ricorrente si lamenta innanzitutto che il suo arresto nel nord
dell’Iraq fu illegale. Afferma inoltre di non essere stata informata in lingua
tedesca dei motivi del suo arresto e delle contestazioni a suo carico. Infine,
la ricorrente sostiene di essere stata tenuta in detenzione per diciannove
giorni senza essere portata davanti ad un giudice, e che durante questo
tempo fu minacciata di morte e non ebbe accesso a un avvocato o alla sua
famiglia. La ricorrente si riporta all’articolo 5 della Convenzione, le cui
parti rilevanti si leggono come segue:
“1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato
della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
(c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria
competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso
un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di
commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei
comprensibile, dei motivi dell’arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.
3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal
paragrafo 1(c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un
giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni
giudiziarie …”
84. Il Governo, riportandosi alle medesime argomentazioni di cui sopra
(vedasi paragrafo 57), chiede alla Corte di dichiarare questa parte del ricorso
inammissibile per la mancanza del requisito dell’esaurimento delle vie di
ricorso interne o, in alternativa, per il non rispetto del termine di sei mesi.
85. Riguardo alle obiezioni del Governo relative all’esaurimento delle
vie di ricorso interne, la Corte nota che non è stato indicato un particolare
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rimedio capace di riparare alle richieste della ricorrente sotto il profilo
dell’articolo 5 della Convenzione. Conseguentemente si respinge
l’obiezione del Governo sotto questo profilo.
86. Riguardo all’obiezione del Governo relativa al termine dei sei mesi,
la Corte ribadisce che, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza
costante degli organi della Convenzione, dove non esiste un rimedio
interno disponibile, il periodo di sei mesi decorre dalla data dell’atto
impugnato costituente una violazione della Convenzione; peraltro, se si
tratta di una situazione continuata, il periodo di sei mesi decorre dalla fine di
tale situazione (vedasi, tra altre pronunce, Yüksektepe c. Turchia,
n. 62227/00, § 31, 24 ottobre 2006).
87. La Corte nota che la detenzione della ricorrente presso le forze di
polizia terminò quando venne disposta la custodia cautelare il 26 ottobre
1997, mentre queste denunce furono presentate alla Corte il 16 agosto 1999,
oltre il termine di sei mesi. Per tali circostanze, la Corte accoglie l’obiezione
del Governo secondo cui la ricorrente non ha rispettato il termine dei sei
mesi. Ne consegue che questa parte del ricorso deve essere respinta ai sensi
dell’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.
III. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 DELLA
CONVENZIONE
88. La ricorrente si lamenta che le sia stata negata un’udienza pubblica
davanti ad un tribunale indipendente e imparziale per la presenza di un
giudice militare facente parte della Corte di sicurezza dello Stato di Van che
la giudicò e condannò. Inoltre la stessa denuncia che sono stati violati i suoi
diritti ad una pubblica udienza e ad un’assistenza legale libera. La ricorrente
denuncia infine che il principio della “parità delle armi” non è stato
rispettato, dal momento che il capo di imputazione non era redatto in una
lingua che potesse capire. La ricorrente si riporta all’articolo 6 della
Convenzione, che nelle sue parti rilevanti si legge come segue:
“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente
…da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato
a pronunciarsi … sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.
3. In particolare, ogni accusato ha diritto di::
(a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui
comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a
suo carico;
...
(c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se
non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un
avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
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(e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la
lingua usata in udienza.”
A. Ammissibilità
89. La Corte nota che questa parte del ricorso non è manifestamente
infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Nota inoltre che
non è inammissibile per altri motivi. Pertanto deve essere dichiarata
ammissibile.
B. Nel merito
90. Il Governo contesta le allegazioni della ricorrente.
91. La ricorrente ribadisce le proprie pretese.
1. L’indipendenza e l’imparzialità della Corte di Sicurezza dello Stato
di Van
92. La Corte ha esaminato un largo numero di casi similari a quello
presente accertando la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione
(vedasi Özel, sopraccitata, §§ 33-34, e Özdemir c. Turchia, n. 59659/00,
§§ 35-36, 6 febbraio 2003).
93. La Corte non trova alcuna ragione per giungere ad una diversa
conclusione nel caso di specie. Conseguentemente, la Corte conclude che vi
è stata violazione dell’articolo 6 § 1.
2. Imparzialità della procedura
94. Tenendo presente le proprie pronunce riguardo alla violazione del
diritto della ricorrente ad un’udienza equa davanti a un tribunale
indipendente e imparziale, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare
la restante parte del ricorso sotto il profilo dell’articolo 6 della Convenzione
con riferimento all’imparzialità delle procedure (vedasi, tra altre pronunce,
Incal c. Turchia, sentenza del 9 giugno 1998, Reports 1998-IV, p. 1568,
§ 74).
IV. ALTRE PRETESE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE
95. La ricorrente si lamenta inoltre ai sensi dell’articolo 13 che
l’inadeguatezza della risposta del procuratore alla propria denuncia relativa
ai fatti riguardanti il suo arresto e la sua detenzione avrebbero ostacolato il
suo diritto a promuovere un procedimento in risarcimento contro le persone
responsabili. In aggiunta, la stessa denuncia che il trattamento a cui fu
sottoposta mentre era nelle mani delle autorità fu determinato dal suo sesso
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e dalle sue opinioni politiche, in violazione dell’articolo 14 della
Convenzione.
96. La Corte ritiene che la pretesa violazione di cui sopra, formulata ai
sensi dell’articolo 13 della Convenzione, debba essere esaminata
congiuntamente agli articoli 3 e 8 della Convenzione.
97. Il Governo, richiamando le medesime argomentazioni di cui sopra
(vedasi paragrafo 57), chiede alla Corte di respingere la pretesa della
ricorrente sotto il profilo dell’articolo 14, essendo inammissibile per
mancanza del requisito dell’esperimento delle vie di ricorso interne, o, in
alternativa, per mancanza del rispetto del termine di sei mesi.
98. La Corte ritiene che l’argomentazione del Governo di cui sopra sia
strettamente collegata alla doglianza della ricorrente sotto questo profilo e
che non possa essere esaminata separatamente da essa. Perciò, per evitare di
pregiudicare nel merito tale doglianza, tali questioni devono essere
esaminate insieme. Non essendo le pretese della ricorrente inammissibili per
altro motivo, esse devono perciò essere dichiarate ammissibili.
99. Tenendo presente i fatti di causa, le osservazioni delle parti e le
proprie pronunce in fatto di violazione sotto il profilo dell’articolo 8 qui
sopra, la Corte ritiene di aver esaminato la questione principale sollevata
con il presente ricorso riguardante la visita ginecologica della ricorrente,
effettuata contro la sua volontà. Si conclude perciò che non c’è la necessità
di giudicare separatamente la restante parte del ricorso della ricorrente sotto
il profilo degli articoli 13 e 14 della Convenzione (vedasi, per esempio,
Uzun c. Turchia, n. 37410/97, § 64, 10 maggio 2007, Mehmet e Suna Yiğit
c. Turchia, n. 52658/99, § 43, 17 luglio 2007, e K.Ö. c. Turchia, n.
71795/01, § 50, 11 dicembre 20071).
V. APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
100. L’articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Pro-
tocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente interessata non permette che
una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte
lesa un’equa soddisfazione.”
A. Danno
101. La ricorrente chiede 40.000 euro (EUR) per danni patrimoniali e
non patrimoniali. Riguardo ai danni patrimoniali la ricorrente afferma che
rimase disoccupata a causa del suo stato mentale e fisico.
102. Il Governo contesta l’ammontare. La sentenza non è ancora definitiva.
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103. La Corte non distingue alcun nesso di causalità tra la violazione
riscontrata e il danno invocato; perciò respinge questa richiesta. D’altra
parte, considerando tutti gli elementi in suo possesso, la Corte ritiene che la
ricorrente abbia subito un danno non patrimoniale sotto forma di sofferenza
mentale come conseguenza della visita ginecologica a cui fu sottoposta
contro la sua volontà. Giudicando in equità, riconosce pertanto alla
ricorrente 4.000 EUR a tale titolo.
B. Spese e competenze
104. La ricorrente chiede inoltre 9.301 EUR per competenze legali, costi
e spese sostenute davanti alla Corte di Sicurezza di Stato e davanti alla
Corte. La ricorrente fa riferimento al minimo delle competenze legali
raccomandate dall’Ordine degli Avvocati di Diyarbakir e ad una nota spese
preparata dai suoi difensori. Produce anche una lettera proveniente dal sig.
Bayhan, un traduttore, che dichiara di aver ricevuto 1.350 nuove lire turche
(approssimativamente 726 EUR) per la traduzione. La ricorrente, tuttavia
non presenta alcuna ricevuta o altri documenti rilevanti.
105. Il Governo contesta l’ammontare.
106. Non avendo la ricorrente fornito alcuna prova, attraverso
giustificativi o ricevute dei costi pretesi, così come previsto dall’articolo del Regolamento della Corte, la Corte non assegna alcuna somma a tale
titolo.
C. Interessi di mora
107. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di
mora sul tasso d’interesse dell’agevolazione del prestito marginale della
Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE
1. Dichiara ammissibili all’unanimità le allegazioni riguardanti la visita
ginecologica forzata (articoli 3, 8 e 14), il diritto della ricorrente ad
un’udienza equa davanti ad un tribunale indipendente e imparziale
(articolo 6) e la mancanza di un rimedio interno effettivo relativamente
alla sua denuncia riguardante la visita ginecologica forzata (articolo 13),
dichiarando il ricorso inammissibile per il resto;
2. Decide per 5 voti contro 2 che non c’è stata violazione dell’articolo 3
della Convenzione;
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3. Decide per 5 voti contro 2 che c’è stata violazione dell’articolo 8 della
Convenzione;
4. Decide all’unanimità che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della
Convenzione relativamente alla mancanza di indipendenza e imparzialità
della Corte statale di Sicurezza che giudicò e condannò la ricorrente;
5. Decide all’unanimità che non è necessario esaminare le altre richieste
della ricorrente sotto il profilo dell’articolo 6 della Convenzione;
6. Decide all’unanimità che non è necessario esaminare le richieste della
ricorrente sotto il profilo degli articoli 13 e 14 della Convenzione;
7. Decide all’unanimità
(a) che la Stato convenuto debba versare alla ricorrente, entro tre mesi
dalla data in cui la sentenza diviene definitiva, conformemente
all’articolo 44 § 2 della Convenzione, 4.000 EUR (quattromila euro) per
danno non patrimoniale, oltre ogni ulteriore somma dovuta a titolo di
imposta;
(b) che a partire dalla decorrenza del termine di tre mesi e fino al
versamento, tale somma sarà maggiorata di un interesse semplice a un
tasso uguale a quello dell’agevolazione del prestito marginale della
Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, maggiorato
di tre punti percentuali;
8. Rigetta all’unanimità la domanda di equa soddisfazione per il sovrappiù.
Redatta in inglese, e pubblicata per iscritto il 13 maggio 2008, ai sensi
dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Fatoş Aracı
Vice Cancelliere
Nicolas Bratza
Presidente
Alla presente sentenza si trova allegata, conformemente agli articoli 45 § 2
della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, la seguente opinione separata:
opinione parzialmente dissenziente del giudice David Thór Björgvinsson, a
cui aderisce il giudice Garlicki;
N.B.
F.A.
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OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL
GIUDICE DAVID THÓR BJÖRGVINSSON A CUI
ADERISCE IL GIUDICE GARLICKI
La ricorrente lamenta che le circostanze a cui fu sottoposta durante la
visita ginecologica costituiscono una violazione dell’articolo 3 e
dell’articolo 8 della Convenzione. La maggioranza ha trovato una
violazione dell’articolo 8 sotto questo profilo, ma non una violazione
dell’articolo 3.
D’altra parte, rispettosamente, ritengo che l’articolo 3 sia stato violato e
che non vi sia bisogno di esaminare il ricorso sotto il profilo dell’articolo 8.
Concordo con la maggioranza nel ritenere che sia da esaminare la sola
parte del ricorso della ricorrente che solleva la questione di avvenuta
violazione sia legata alla visita ginecologica imposta contro la sua volontà
mentre era detenuta presso le forze di polizia, e che le altre richieste fondate
sull’articolo 3 debbano essere respinte in quanto manifestamente infondate
perché non sufficientemente provate (si vedano i paragrafi 67 e 68 della
sentenza). Concordo ancora con la maggioranza nel ritenere che il consenso
dato dalla ricorrente non fosse libero e informato (vedasi paragrafo 77 della
sentenza).
Pertanto nel caso in esame fu imposta alla ricorrente una visita
ginecologica, durante la detenzione presso le forze di polizia, senza il suo
consenso libero e informato. È questo che il giudizio deve valutare, ossia se
il trattamento a cui fu sottoposta possa ricadere sotto l’articolo 3 o l’articolo della Convenzione.
Gli interventi medici a cui una persona detenuta è sottoposta con o senza
il suo consenso libero e informato deve essere giustificato a diversi livelli.
In primo luogo, e molto ovvio, un’assistenza medica alle persone detenute è
necessaria. In secondo luogo, il ricorso ad un intervento medico o ad una
procedura contro la volontà (o in assenza di un consenso libero e informato)
di una persona detenuta può, a certe condizioni, essere giustificato per
ottenere un elemento di prova relativa al suo coinvolgimento nella
commissione di un crimine (vedasi, peraltro, Jalloh c. Germania, §§ 99 e
seguenti).
Niente suggerisce, nel caso in esame, che vi fosse una specifica necessità
di assistenza medica sollecitata dalla ricorrente per l’intervento contestato.
Non può essere giustificato sotto questo profilo.
Anche assumendo che ci possano essere situazioni in cui può essere
giustificata una visita ginecologica senza un consenso libero e informato,
una tale situazione non era presente nel caso in esame.
Come spiegato nel paragrafo 61, la principale motivazione delle autorità
nel sottoporre la ricorrente alla visita era quella di proteggersi da possibile
denunce di violenza o altre molestie sessuali o abusi. Peraltro, la ricorrente
non ha presentato alcuna denuncia di questo tipo. Pertanto era una misura
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puramente preventiva per proteggere le autorità da una possibile falsa
accusa.
Vorrei far notare che questa non è la prima volta che il Governo
convenuto ha avanzato questo ragionamento, ma l’ha usato in casi simili
citati in questa sentenza. Dal mio punto di vista questo ragionamento non
giustifica il fatto che una detenuta possa, come conseguenza naturale, essere
sottoposta dalle autorità al tipo di trattamento medico in questione.
Sorge dunque la questione se il trattamento superi il livello di gravità
richiesto dall’articolo 3. Qui si deve fare riferimento alla natura psicologica
e fisica dell’intervento nel suo insieme. In questo caso le autorità persuasero
la ricorrente, che si trovava in una situazione molto vulnerabile, a prestare il
“consenso” che non fu “libero e informato”, “consenso” a un trattamento
che da con tutta probabilità era per lei completamente ripugnante. Credo che
una visita ginecologica in quelle situazioni desti sentimenti di inferiorità e
avvilimento e che, senza una giustificazione razionalmente accettabile, può
essere capito dalla paziente come eseguito esclusivamente per umiliarla e
degradarla. Di conseguenza, credo che in questa situazione il tipo di visita a
cui la ricorrente fu sottoposta fu degradante e, in quanto tale, susciti
sentimenti di paura, angoscia e inferiorità capaci di umiliarla e degradarla.
Ritengo perciò che l’articolo 3 della Convenzione sia stato violato.
Vorrei anche aggiungere che se la ricorrente avesse presentato il proprio
ricorso solamente sotto il profilo dell’articolo 8, avrei certamente seguito la
maggioranza nel trovare una tale violazione. Tuttavia trovo che la situazione
sia trattata più correttamente sotto il profilo dell’articolo 3 della
Convenzione.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło