55525/00

WyrokETPCz2008-02-14ECLI:CE:ECHR:2008:0214JUD005552500

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy brak możliwości uczestniczenia w pochówku martwo urodzonego dziecka oraz transport jego zwłok w nieodpowiednim pojeździe, bez wiedzy i zgody matki, stanowi naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego gwarantowanego przez art. 8 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że pojęcia „życia prywatnego” i „życia rodzinnego” są szerokie i obejmują prawo rodziców do decydowania o pochówku dziecka oraz do godnego traktowania jego zwłok. Stwierdził, że działania władz szwajcarskich, polegające na pochowaniu dziecka bez konsultacji z matką i bez jej udziału, a także transport zwłok w nieodpowiednim pojeździe, stanowiły ingerencję w te prawa. Trybunał podkreślił, że ingerencja ta nie miała wystarczającej podstawy prawnej, ponieważ była sprzeczna z lokalnymi przepisami dotyczącymi konsultacji z rodzicami i organizacji ceremonii pogrzebowej, a także z przepisami o transporcie zwłok. Dobra wiara urzędników nie zwalnia państwa z odpowiedzialności za naruszenie Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżąca, Dalila Hadri-Vionnet, obywatelka Algierii, urodziła martwe dziecko w Szwajcarii w kwietniu 1997 roku. Będąc w szoku, początkowo odmówiła zobaczenia ciała dziecka. Władze komunalne, bez konsultacji z nią i bez jej udziału, zarządziły pochówek dziecka w zbiorowej mogile dla martwo urodzonych dzieci, a jego ciało zostało przetransportowane w zwykłej furgonetce dostawczej. Skarżąca dowiedziała się o pochówku po fakcie i nie miała możliwości uczestniczenia w ceremonii ani decydowania o jej formie.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie artykułu 8 Konwencji. Zasądza na rzecz skarżącej 3 000 EUR za szkodę moralną oraz 5 000 EUR za koszty i wydatki. Oddala pozostałą część roszczenia o słuszne zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

CONSIGLIO D’EUROPA   CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO   QUINTA SEZIONE   HADRI-VIONNET c. SVIZZERA   (Ricorso n. 55525/00)   SENTENZA   STRASBURGO   febbraio 2008   Questa sentenza diventerà definitiva conformemente alle disposizioni dell’articolo   § 2 della Convenzione. Essa può subire ritocchi di forma.   traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo   SENTENZA HADRI-VIONNET c. SVIZZERA   Nel caso Hadri-Vionnet c. Svizzera,   La Corte europea dei diritti dell’uomo (quinta sezione), riunita in una   camera composta da :   Peer Lorenzen, presidente,   Karel Jungwiert,   Volodymyr Butkevych,   Margarita Tsatsa-Nikolovska,   Javier Borrego Borrego,   Mark Villiger,   Giorgio Malinverni, giudici,   e da Claudia Westerdiek, cancelliere di sezione,   Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 22 gennaio 2008,   Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data :   PROCEDURA   1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 55525/00) diretto contro la   Confederazione svizzera, con il quale una cittadina algerina, la Sig.ra Dalila   Hadri-Vionnet (« la ricorrente »), ha adito la Corte il 7 dicembre 1999 in   virtu dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti   dell’uomo e delle libertà fondamentali (« la Convenzione »).   2. La ricorrente è rappresentata dalla Sig.ra I. Poncet Carnice, avvocato   in Ginevra. Il Governo svizzero (« il Governo ») è stato rappresentato   inizialmente dal suo agente, Sig. Ph. Boillat, ex vice-direttore dell'Ufficio   federale della giustizia, in seguito dal Sig. F. Schürmann, capo della sezione   dei diritti dell’uomo e del Consiglio d’Europa presso l'Ufficio federale della   giustizia.   3. La ricorrente sostiene che l'impossibilità di assistere alla sepoltura del   figlio nato morto così come il trasporto del suo cadavere in una camionetta   per le consegne ordinarie avevano leso il suo diritto al rispetto della vita   privata e familiare ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.   4. Con una decisione del 2 maggio 2006, la quinta sezione ha dichiarato   il ricorso ricevibile.   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA HADRI-VIONNET c. SVIZZERA   FATTO   I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO   5. La ricorrente è nata nel 1970 e risiede a Lignon (cantone di Ginevra).   A. I fatti all’origine del caso   6. I fatti della causa, così come sono stati esposti dalle parti, possono   riassumersi come segue.   7. La ricorrente arrivò in Svizzera il 10 giugno 1996 in qualità di   richiedente asilo.   8. Il 17 giugno 1996, fu collocata in un centro di accoglienza per   richiedenti asilo nel cantone di Argovie.   9. Il 12 marzo 1997, fu spostata in un altro centro, il centro   d’accoglienza « Thorfeld 2 », a Buchs (Argovie).   10. Il 4 aprile 1997, la ricorrente diede la nascita ad un bambino nato   morto, il cui padre era un cittadino svizzero. L'autopsia stabilì più tardi che   il feto era morto due giorni prima del parto e che aveva 26 settimane e due   giorni. Su domanda della levatrice, la ricorrente, sotto shock, fu condotta dal   centro di accoglienza di « Thorfeld 2 » all'ospedale del cantone di Argovie.   Alla domanda della levatrice che gli chiedeva se desiderasse vedere il corpo   del suo bambino, la ricorrente, così come il padre, risposero negativamente.   11. Lo stesso giorno, l'assistente sociale (Sozialarbeiter) e l'ufficiale   dello stato civile (Zivilstandsbeamter) del comune di Buchs furono   informati della nascita del bambino. Ritenendo che una sepoltura con   cerimonia non era obbligatoria nel caso di un bambino nato morto all’inizio   della 27sima settimana di gravidanza, ordinarono una sepoltura senza   cerimonia, in assenza della ricorrente. Essi tennero in particolar modo in   considerazione il fatto che i genitori del bambino avevano espresso il   desiderio di non vedere il corpo prima della sua autopsia e ritennero che,   tenuto conto del suo stato psichico, la ricorrente non era in grado di assistere   alla sua sepoltura.   12. L’8 aprile 1997, dopo essere stato collocato in una bara in legno da   un’impresa di pompe funebri, il corpo del bambino, su ordine dell’assistente   sociale del comune, fu trasportato su una camionetta per le consegne al   cimitero del comune di Buchs, per esservi interrato nella fossa comune dei   bambini nati morti (Grabstelle für Totgeburten).   13. Risulta che la ricorrente abbia lasciato l’ospedale nello stesso giorno   (vedi le decisioni del tribunale superiore del cantone di Argovie del 14   maggio 1999, più sotto, il paragrafo 23).   14. Il 10 aprile 1997, la ricorrente fu condotta al cimitero da una   assistente del servizio psichiatrico per deporvi dei fiori.   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA HADRI-VIONNET c. SVIZZERA   15. Secondo il Governo, la ricorrente fu informata, il 15 aprile 1997,   della possibilità di organizzare più tardi una cerimonia di sepoltura per il   suo bambino. Nelle sue deposizioni alla data del 1º luglio 1997 (vedi più   sotto, al paragrafo 19), la ricorrente contestò tali asserzioni.   16. Il 22 aprile 1997, si recò al cimitero, visitò il luogo in cui il suo   bambino era stato sepolto, accompagnata dal parroco, e vi depositò alcune   pietre e dei fiori.   B. I procedimenti intrapresi dalla ricorrente   17. Il 13 maggio 1997, la ricorrente sporse querela contro X presso   l’ufficio del distretto (Bezirksamt) di Aarau e si costituì parte civile. Un   procedimento penale fu avviato contro l'assistente sociale e l'ufficiale dello   stato civile del comune di Buchs per abuso d’ufficio, violazione della pace   dei defunti e, in via sussidiaria, per sottrazione di cosa mobile ai sensi   dell’articolo 141 del codice penale. La ricorrente sostenne che il cadavere   del suo bambino gli era stato sottratto in maniera illecita e che il suo   trasporto era avvenuto su di un veicolo inappropriato e senza   l’autorizzazione necessaria per questo tipo di trasporto. In questo contesto,   si lamentò di una violazione della sua libertà personale, garantita dalla   Costituzione federale e che protegge, secondo la ricorrente, i sentimenti di   un individuo nei riguardi di un membro della sua famiglia deceduto (vedi,   più sotto, il paragrafo 33).   18. Il 15 maggio 1997, la ricorrente si trasferì a Ginevra dove viveva il   suo compagno.   19. Il 1º luglio 1997, la ricorrente ed il suo compagno furono interrogati   dalla polizia cantonale di Ginevra in merito alla nascita del loro bambino ed   alle circostanze che l’avevano accompagnata. Degli estratti del colloquio   con la ricorrente sono riprodotti qui di seguito :   « Domanda (in seguito : « Q ») 17 : E’ stata informata dei diversi tipi di sepoltura   (interramento, cremazione o altro) per i bambini nati morti ?   Risposta (in seguito : « R ») 17 : La levatrice, e poi il Dr. R., mi hanno domandato   cosa desideravo fare con il corpo del mio bambino.   Q 18 : Per quale tipo di sepoltura ha optato ?   R 18 : Ho scelto il normale interramento con una cerimonia.   Q 19 : Le è stato detto che poteva vedere il corpo del suo bambino ?   R 19 : La levatrice mi ha proposto di vedere il bambino.   Q 20 : Ha visto il corpo del bambino ?   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA HADRI-VIONNET c. SVIZZERA   R 20 : Io ero sotto shock ed ho rifiutato, perchè non avevo il coraggio di vedere il   mio bambino morto.   (...)   Q 32 : E’ stata orientata in merito alle esequie dal personale dell’ospedale ?   R 32 : Si. Le formalità sono state decise con C. [l'impresa di pompe funebri] Solo il   giorno non mi è stato comunicato.   Q 33 : E’ stata informata della sepoltura da parte del servizio dello stato civile di   Buchs ?   R 33 : No.   Q 34 : Le sono stati comunicati il luogo, la data e l’ora della sepoltura ?   R 34 : No.   Q 35 : In caso affermativo, da chi ?   R 35 : ---   Q 36 : In caso negativo, ha chiesto informazioni al riguardo al padre del bambino o   ad altre persone, in particolare al sig. H. (il direttore del centro di accoglienza a   Buchs) ?   R 36 : Ho ricevuto la visita del Dr. H. il martedì seguente, salvo errore, verso le   14h00. Mi ha annunciato che il mio bimbo era stato sepolto il giorno stesso alle   13h00. Io ero molto arrabbiata per non essere stata presente. Ha dichiarato di non   essere al corrente del sistema.   Q 37 : Si sentiva in grado di assistere alla sepoltura del suo bambino ?   R 37 : Io mi ci preparavo perché per convincermi della sua morte, io dovevo vederlo   messo sotto terra.   Q 38 : Perché non ha assistito alla sepoltura ?   R 38 : Non ne ho avuto la possibilità.   (...)   Q 40 : Il personale ospedaliero le ha proposto di assistere alla sepoltura in presenza   di una infermiera ?   R 40 : No. Non ho ricevuto alcuna proposta al riguardo.   Q 41 : E’ andata alla tomba del suo bambino e con chi ?   R 41 : Giovedì 10 aprile 1997, ho incontrato il Sig. B., assistente sociale. Lui mi ha   dichiarato che non avevo diritto a sapere dove si trovava il mio bimbo. Io gli ho   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA HADRI-VIONNET c. SVIZZERA   ribattuto che benché sia una richiedente asilo, ero prima di tutto una madre e che   avevo il diritto di vedere la tomba di mio figlio.   Poiché si è rifiutato di dirmi qualunque cosa, sono andata dalla polizia dove sono   stata ricevuta dalla Sig.ra B. Mi ha dichiarato che questo tipo di problema non era di   sua competenza. Io ho insistito e dopo essersi informata, mi ha detto che era il   « comune » che aveva deciso così.   Sul punto, ho contattato il prete della Chiesa cattolica di Aarau oltre che una   assistente pastorale. Erano stupiti del fatto che io non avessi ottenuto risposte. Loro   hanno tentato di ottenere delle informazioni ma senza successo.   Q 42 : Ha la sensazione di aver subito un pregiudizio dovuto alla mancanza di   informazioni in merito alla sepoltura ?   R 42 : Un grande pregiudizio. Ho subito lo shock di perdere il mio bambino ed in   più, non so dove sia sepolto.   Q 43 : Che tipo di pregiudizio ha subito ?   R 43 : Ritengo di non essere stata rispettata nella mia qualità di madre. Sono stata   tenuta all’oscuro di ogni cosa.   Q 44 : Avrebbe assistito alla sepoltura se ne avesse conosciuto ora e luogo ?   R 44 : Si.   Q 45 : E’ stata informata del fatto che dei funerali in intimità erano ancora   possibili ?   R 45 : No.   (...) »   20. Ecco ancora qualche estratto del colloquio con il compagno della   ricorrente :   « Q 11 : E’ stato informato dei tipi di sepoltura (interramento, cremazione, altro) ?   R 11 : La levatrice mi ha domandato che tipo di sepoltura desiderassi per il   bambino. Io gli ho risposto che in quanto cattolico, desideravo l’interramento   (sepoltura e cerimonia). Lei mi ha detto di contattare la società C.   (...)   Q 13 : E’ stato informato della possibilità di vedere il suo bambino morto ?   R 13 : Si, la levatrice me l’ha proposto.   Q 14 : Ha visto il suo bambino morto ?   R 14 : No, io non ho avuto il coraggio di vederlo. Tuttavia ho visto delle fotografie   del bimbo all’ospedale cantonale.   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA HADRI-VIONNET c. SVIZZERA   (...)   Q 27 : Si sentiva in grado di assistere ad una sepoltura ?   R 27 : Si   (...)   Q 30 : Si è recato al cimitero sulla tomba del suo bambino e chi la ha   accompagnato ?   R 30 : Io sono andato con una mia amica al cimitero degli « ignoti » di Buchs verso   il 20 maggio 1997. Per me, non si tratta di un cimitero ma di un parco pubblico. Non   c’è una croce che indichi che si tratta di un cimitero. Ci sono due statue ed alcune   lastre con dei nomi. Il mio bambino è, sulla base delle indicazioni fornite dal servizio   sociale di Buchs, interrato al filare di alberi. Non c’è alcuna prova.   Q 31 : Ha la sensazione di aver subito un pregiudizio dovuto alla mancanza di   informazioni in merito alla sepoltura ?   R 31 : Si, ho subito un pregiudizio. Infatti, il bambino morto era mio figlio.   Q 32 : Che genere di pregiudizio ?   R 32 : Un pregiudizio morale e umano.   Q 33 : Avrebbe assistito alla sepoltura se avesse avuto conoscenza del luogo e della   data ?   R 33 : Si, assolutamente.   Q 34 : E’ stato informato del fatto che una cerimonia funebre può essere tenuta   posteriormente ?   R 34 : Non ho ricevuto alcuna informazione al riguardo.   (...). »   21. Il 4 agosto 1998, basandosi sui rapporti finali dell’ufficio del   distretto (Bezirksamt) di Aarau del 1º luglio 1998, la procura del cantone di   Argovie emise due ordinanze di archiviazione relative ai due incolpati. Per   quanto riguarda il delitto di violazione della pace dei defunti, ritenne che   uno degli elementi costitutivi della violazione, l’intenzione degli autori,   difettava nel caso di specie. Quanto al trasporto inadeguato del corpo del   bambino, la procura ammette un errore di diritto da parte dell'ufficiale dello   stato civile del comune. Una parte delle spese di procedura fu tuttavia posta   a carico degli accusati.   22. La ricorrente propose due ricorsi contro le ordinanze del 4 agosto   dinanzi al tribunale superiore (Obergericht) del cantone di Argovie.   Sostenne che i due incolpati avevano commesso una violazione della pace   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA HADRI-VIONNET c. SVIZZERA   dei defunti con « dolo eventuale » (Eventualvorsatz) e che dovevano,   perciò, risponderne penalmente. In merito al ricorso nei confronti   dell’ufficiale dello stato civile, la ricorrente si lamentava più specificamente   di una lesione alla sua libertà personale così come al diritto ad una sepoltura   dignitosa in quanto diritti indìviduali protetti dalla Costituzione federale, in   ragione in particolar modo del fatto che non era stata invitata ad assistere   alla sepoltura di suo figlio. Infine, per quanto riguarda il trasporto del   bambino, la ricorrente contestò la tesi della procura, che aveva ammesso un   errore di diritto.   23. Con due sentenze in data 14 maggio 1999, il tribunale superiore   dichiarò i ricorsi irricevibili. Per quanto concerne la violazione della pace   dei defunti, giudicò che gli elementi costitutivi dell’infrazione nel caso di   specie non sussistevano, ma considerò tuttavia che ordinando la sepoltura   del bambino senza cerimonia, le due persone incolpate avevano infranto la   legislazione in materia. In effetti, così come l'ordinanza sulle pompe funebri   del cantone di Argovie, nel suo articolo 11 comma 1, anche il regolamento   sul cimitero e le pompe funebri del comune di Buchs, nel suo articolo 8   comma 1, avrebbero permesso la sepoltura dopo due giorni a partire dalla   nascita del bambino nato morto. Inoltre, quest’ultima disposizione   prevedeva, nel suo comma 4, l'organizzazione di un’altra cerimonia (vedi   più sotto, il paragrafo 40). Su questo punto, il tribunale superiore ritenne che   vi era a priori stata lesione del diritto della ricorrente a tenere una   cerimonia. D’altro canto, lo stato psichico e fisico della ricorrente non gli   avrebbe impedito di assistere alla sepoltura del suo bambino, dal momento   che proprio in quello stesso giorno aveva lasciato l’ospedale. Il tribunale   superiore precisò tuttavia che una cerimonia avrebbe potuto aver luogo dopo   l’inumazione (articolo 12 § 1 del regolamento sul cimitero e le pompe   funebri del comune di Buchs ; vedi più sotto, il paragrafo 41), ma che la   ricorrente non aveva formulato alcuna domanda in questo senso.   24. In merito all’accusa relativa al trasporto del bambino, il tribunale   superiore ammise che l’ufficiale dello stato civile aveva violato l'articolo 75   dell'ordinanza sulla circolazione stradale, poichè nessuna autorizzazione,   come previsto nel comma 2, era stata concessa. Esso stimò nondimeno che   bisognasse relativizzare la colpa dell'agente competente, poco esperto nella   materia, così come gli effetti reali (Tatfolge) del suo comportamento.   Pertanto, la procura, fondandosi sul principio dell’opportunità delle azioni,   aveva legalmente potuto rinunciare a perseguire le persone sotto accusa.   25. Il 25 giugno 1999, la ricorrente introdusse dinanzi al Tribunale   federale (Bundesgericht) due ricorsi di diritto pubblico così come due ricorsi   di nullità. Per quanto riguarda il delitto di violazione della pace dei defunti,   la ricorrente insistette sul fatto che tutti gli elementi, sia oggettivi che   soggettivi, sussistevano nel caso di specie. In seguito, sostenne che le sue   argomentazioni relative al diritto ad una sepoltura dignitosa ed alla lesione   della libertà personale non erano state certamente prese in considerazione   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA HADRI-VIONNET c. SVIZZERA   dalle giurisdizioni inferiori. Su questo punto, chiese al Tribunale federale di   trasmettere la parte dei ricorsi relativa al diritto ad una sepoltura dignitosa al   Consiglio federale, l’unica istanza competente sulla materia. In merito alla   lesione alla sua libertà personale, la ricorrente sostenne che, per la famiglia   di un defunto, il processo di lutto costituiva una manifestazione elementare   dello sviluppo della personalità, ai sensi della giurisprudenza in materia del   Tribunale federale. Infine, contestò le motivazioni sostenute dalle istanze   cantonali in merito al trasporto inadeguato del bambino.   26. Con due sentenze del 12 agosto 1999, il Tribunale federale rigettò i   quattro ricorsi della ricorrente. Esso dichiarò irricevibile il ricorso tratto dal   diritto ad una sepoltura dignitosa e giudicò temeraria (« geradezu   mutwillig ») la domanda di trasmettere al Consiglio federale una parte dei   suoi ricorsi, rammentando che esisteva una speciale via di ricorso dinanzi a   questa istanza per far valere quel tipo di richiesta.   27. In seguito, lasciando aperta la questione relativa alla sussistenza   degli elementi oggettivi del delitto di violazione della pace dei defunti, il   Tribunale federale ritenne che ad ogni modo, l'elemento intenzionale   difettava in capo alle persone incolpate. In merito, infine, alla violazione   della libertà personale che la ricorrente denunciava per essergli stato   impedito di compiere il proprio processo di lutto, così come la lesione al   diritto ad una sepoltura dignitosa, il Tribunale federale ritenne che queste   allegazioni erano fondate, o per lo meno potevano esserlo, ma che non   fossero pertinenti nel quadro della procedura azionata, in cui la sola   questione da vagliare era quella della colpevolezza degli autori degli atti in   contestazione.   28. Parallelamente a queste procedure, in virtù della legge federale   sull’aiuto alle vittime di infrazioni, la ricorrente depositò una domanda per il   versamento di una indennità per il danno morale subito dalla lesione alla   personalità.   29. Questa domanda fu rigettata, dapprima da parte dei servizi sociali   del cantone di Argovie e dal tribunale amministrativo di questo cantone e, in   ultima istanza, dal Tribunale federale il 24 novembre 2000. Pur   riconoscendo che un’infrazione commessa per negligenza poteva,   all’occorrenza, soddisfare i requisiti dell’articolo 2 § 1 della legge federale   sull’aiuto alle vittime di infrazioni anche quando non sarebbe, come tale,   punibile penalmente per carenza dell’elemento intenzionale, l’alta   giurisdizione ritenne che la violazione in causa nel caso di specie, più   precisamente l’abuso d’ufficio, si sottraeva per sua natura al campo di   applicazione della detta legge.   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA HADRI-VIONNET c. SVIZZERA   C. L'esumazione ed il trasferimento a Ginevra della spoglia del   bambino   30. Con una decisione del 23 marzo 1998, il consiglio comunale di   Buchs autorizzò – a spese del comune – l'esumazione del corpo del   bambino. Essa ebbe luogo il 20 maggio 1998 e fu seguita dal trasferimento   del corpo al nuovo domicilio della ricorrente a Ginevra, dove fu sepolto a   seguito di una cerimonia cattolica.   31. Ad una data non indicata, la ricorrente si sposò con il suo compagno.   II. LA NORMATIVA E LA PRATICA INTERNE RILEVANTI   32. Prima del 1° gennaio 2000, data dell’entrata in vigore della nuova   Costituzione, la protezione della sfera privata non figurava espressamente   nella Costituzione federale. Il Tribunale federale gli accordava tuttavia un   valore costituzionale in quanto elemento della libertà personale (o   individuale), a seguito di una sentenza del 20 marzo 1963 (ATF 89 I 92).   33. In una sentenza del 18 settembre 1985 (ATF 111 Ia 231), il   Tribunale federale ha riconosciuto più specificamente che la libertà   personale comprende anche il sentimento di pietà dei genitori e, pertanto, il   loro diritto ad opporsi ad un intervento ingiustificato sulla spoglia di un   defunto della famiglia.   34. La nuova Costituzione federale protegge la sfera privata nel suo   articolo 13, che è così formulato :   « 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, della   propria corrispondenza e delle relazioni che stabilisce per mezzo della posta e delle   telecomunicazioni.   2. Ogni persona ha diritto ad essere protetta contro l'impiego abusivo dei dati che la   riguardano. »   35. L’obbligo della autorità di assicurare una sepoltura dignitosa ai   defunti era previsto all’articolo 53 comma 2 della vecchia Costituzione   federale :   « Il diritto a disporre dei luoghi di sepoltura appartiene all’autorità civile. Essa deve   provvedere a che ogni persona deceduta possa essere sepolta in maniera dignitosa. »   La nuova Costituzione non ha ripreso esplicitamente questa disposizione.   36. Ai sensi del vecchio articolo 73 comma 1, lettera a), § 4 della legge   federale sul procedimento amministrativo, in vigore all’epoca dei fatti, il   Consiglio federale era la sola istanza competente a conoscere dei ricorsi   rivolti contro gli atti cantonali in materia di luoghi di sepoltura. Questo   comma era così formulato :   « Il ricorso al Consiglio federale è ricevibile contro le decisioni prese in ultima   istanza cantonale e contro gli atti legislativi cantonali per violazione :     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA HADRI-VIONNET c. SVIZZERA   a. delle disposizioni seguenti della costituzione federale o delle disposizioni   corrispondenti delle costituzioni cantonali :   (...)   4. Articolo 53, 2° comma (della Costituzione federale), riguardante i luoghi di   sepoltura.   (...). »   Questa disposizione è stata abrogata con effetto dal 1° marzo 2000, in   relazione all’entrata in vigore della nuova Costituzione federale.   37. L'articolo 262 del Codice penale svizzero, relativo alla violazione   della pace dei defunti, punisce nel suo comma 2 la sottrazione di cadaveri   umani. Questa disposizione si legge come segue :   « Colui che, contro la volontà dell’avente diritto, avrà sottratto un cadavere umano,   una parte di un cadavere umano, o le ceneri di un morto sarà punito con   l’imprigionamento o l’ammenda. »   38. L'articolo 75 dell'ordinanza sulla circolazione stradale è così   formulato :   « Le automobili non serviranno al trasporto dei cadaveri se non specialmente   equipaggiate a questo scopo ; fa eccezione il trasporto delle vittime dal luogo di un   incidente.   L'autorità cantonale può permettere l’utilizzazione di un altro veicolo quando è certo   che il trasporto si farà con decenza e nelle condizioni di igiene irreprensibili. »   39. L'articolo 11 comma 1 dell'ordinanza sulle pompe funebri del   cantone di Argovie (Verordnung über das Bestattungswesen) è formulato   come segue (traduzione non ufficiale) :   « L'inumazione deve intervenire in un termine corrispondente all'uso locale e come   regola generale non prima di 48 ore a partire dal decesso. »   40. L'articolo 8 comma 1 del regolamento sul cimetero e le pompe   funebri (Bestattungs- und Friedhofreglement) del comune di Buchs pone   una regola simile. I suoi commi 2 e 4 sono formulati come   segue (traduzione non ufficiale) :   « L'inumazione deve in principio aver luogo il terzo giorno successivo al decesso   (...).   A seguito di una consultazione dei parenti e della curia, il servizio dello stato civile   regola la cerimonia e la sepoltura (...). »   41. L'articolo 12 comma 1 dello stesso regolamento è formulato come   segue (traduzione non ufficiale) :   « L'inumazione o la cremazione del feretro al cimetero devono essere organizzate   dai parenti direttamente con l’ufficiale dello stato civile e la curia. Esse hanno     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA HADRI-VIONNET c. SVIZZERA   normalmente luogo prima della cerimonia. Su domanda, esse possono essere fissate in   un altro momento. »   DIRITTO   I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA   CONVENZIONE   42. La ricorrente si lamenta di una lesione alla sua vita privata e   familiare, motivando che, da una parte, il cadavere del suo bambino nato   morto gli è stato sottratto ed è stato sepolto a sua insaputa nella fossa   comune del cimitero e che, d'altra parte, esso è stato trasportato   dall'ospedale al cimitero all’interno di un veicolo inappropriato. E’in gioco   l’articolo 8 della Convenzione, così formulato :   « 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del   proprio domicilio e della propria corrispondenza.   2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a   meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una   società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al   benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla   protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà   altrui. »   A. Argomenti delle parti   1. La ricorrente   43. Secondo la ricorrente, trasportando la bara del suo bambino in una   semplice camionetta e privandola del diritto di assistere ad una cerimonia   funebre, le autorità competenti hanno leso la sua vita privata e familiare ai   sensi dell’articolo 8 della Convenzione. A suo dire, i diritti di un genitore   sulla spoglia del suo bambino, ed in particolare quello di decidere il luogo,   l’ora e le modalità della sepoltura sono protette da questa disposizione in   quanto elementi della vita privata e familiare. Nel caso di specie, questi   diritti sarebbero stati calpestati, poichè il corpo del bambino della ricorrente   è stato trasportato come un volgare rifiuto ed interrato in gran fretta, senza   una cerimonia degna di questo nome e senza che i genitori siano stati   consultati, nè informati.     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA HADRI-VIONNET c. SVIZZERA   2. Il Governo   44. Il Governo si oppone alla tesi della ricorrente. Esso afferma che,   condotta all’ospedale di Aarau, avrebbe dichiarato di non voler vedere il   corpo del bambino e avrebbe acconsentito ad un’autopsia. Informato di   questi fatti dall’assistente sociale del comune, l'ufficiale dello stato civile ne   ha dedotto che la madre non desiderasse assistere alla sepoltura del   bambino, ed ha dunque ordinato di procedervi, senza cerimonia. Secondo il   Governo, questa decisione è stata anche influenzata dalla supposizione che   – secondo il dire dell’assistente sociale – lo stato fisico e psichico della   ricorrente, che era ricoverata, era tale che non avrebbe potuto ristabilirsi in   tempo utile per assistere all’inumazione. In effetti, l'articolo 8 § 2 del   Regolamento comunale sul cimitero e le pompe funebri del comune di   Buchs prevede che l’inumazione deve, in principio, aver luogo nel terzo   giorno successivo alla morte (vedi più sopra, il paragrafo 40).   45. Secondo il Governo, un elemento ulteriore deve ugualmente essere   tenuto in conto per meglio comprendere il comportamento dell’ufficiale   dello stato civile, e che dimostra che costui ha agito in buona fede : il padre   del bambino si è recato l’indomani all’ospedale dove si trovava la ricorrente   ed anch’egli avrebbe rifiutato di vedere il corpo del bambino.   46. Inoltre, il Governo sostiene che il comune denominatore perchè le   misure di stato possano essere qualificate ingerenza nella vita privata e   familiare – quali il rifiuto di riconoscere il legame biologico tra un bambino   e sua madre o suo padre, gli interventi nei rapporti personali di un bambino   con i suoi genitori, l'espulsione di un membro di una famiglia, o ancora le   misure motivate per l’orientamento sessuale di una persona – è il fatto che   esse sono prese tutte sia contro la volontà, sia all’insaputa di almeno una   delle persone coinvolte. Bisognerebbe così chiaramente distinguerle dalle   circostanze del caso di specie, nel quale le persone in causa, vale a dire   l’assistente sociale e l’ufficiale dello stato civile, sarebbero parti considerato   che agivano in accordo con la volontà espressa dalla ricorrente. L'ufficiale   dello stato civile avrebbe dunque preso in buona fede la decisione di   ordinare la sepoltura del bambino nato morto in sua assenza, stimando che   questa decisione corrispondeva alla volontà dei suoi genitori.   47. D’altra parte, la difesa afferma che la sepoltura si è svolta in maniera   dignitosa, l’8 aprile 1997, indipendentemente dall’assenza dei genitori del   bambino. A ciò si aggiunge che il consiglio comunale di Buchs ha dato   seguito ad una domanda ulteriore della ricorrente, il 23 marzo 1998, volta   all’esumazione del corpo. Quest’ultima ha avuto luogo il 20 maggio 1998 –   a spese del comune di Buchs – così come il suo trasferimento al nuovo   domicilio della ricorrente a Ginevra, dove il corpo fu sepolto alla fine di una   cerimonia cattolica.   48. Secondo il Governo, non si potrebbe dunque qualificare come   ingerenza nell’esercizio del diritto della ricorrente al rispetto della sua vita   privata o familiare la decisione dell’ufficiale dello stato civile di ordinare la     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA HADRI-VIONNET c. SVIZZERA   sepoltura del bambino nato morto senza aver preso contatto con i suoi   genitori.   49. Se la Corte dovesse nondimeno concludere per un’ingerenza nel   caso di specie, il Governo farebbe allora valere, essenzialmente per le stesse   ragioni esposte qui sopra, che l’atto o l’omissione in discussione non   comporta una violazione dell'articolo 8 della Convenzione. Esso riafferma   in particolare che alla luce delle informazioni in suo possesso, l’ufficiale   dello stato civile poteva presumere che la sua decisione era conforme alla   volontà espressa dalla ricorrente all’ospedale e che quest’ultima non poteva   essere ristabilita in tempo al fine di assistere alla sepoltura.   B. La valutazione della Corte   1. Applicabilità dell'articolo 8 al caso di specie   50. Il Governo non contesta l'applicabilità dell'articolo 8 al caso di   specie.   51. La Corte ricorda che le nozioni di vita privata e di vita familiare   sono delle nozioni ampie che non possono essere oggetto di una definizione   esaustiva (vedi, per esempio, Pretty c. Regno Unito, no 2346/02, § 61,   CEDH 2002-III). Così, la vecchia Commissione aveva ritenuto che il   desiderio di vedere le proprie ceneri disperse sulla propria proprietà   rientrava nella prima nozione (X c. Repubblica federale di Germania,   decisione del 10 marzo 1981, no 8741/79, Decisioni e rapporti 24, p. 137).   Più tardi, nel caso Znamenskaya c. Russia (no 77785/01, § 27, 2 giugno   2005), la Corte ha considerato come applicabile la parte « vita privata »   dell'articolo 8 alla domanda rivolta a conoscere se una madre aveva il diritto   di modificare il nome di famiglia iscritto sulla pietra tombale del suo   bambino nato morto. Nel caso Pannullo e Forte c. Francia (no 37794/97, §   36, CEDH 2001-X), la Corte ha qualificato come ingerenza nella vita   privata e familiare dei ricorrenti il ritardo eccessivo impiegato dalle autorità   francesi per restituire il corpo del loro bambino a seguito di un’autopsia.   Infine, nel caso Elli Poluhas Dödsbo c. Svezia (no 61564/00, § 24, CEDH   2006-...), la Corte ha considerato il rifiuto di autorizzare il trasferimento   dell’urna contenente le ceneri del marito della ricorrente come un fatto   rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 8, senza tuttavia precisare   se l'ingerenza constatata si riferiva alla nozione di vita privata o a quella di   vita familiare.   52. Alla luce di questa giurisprudenza, la Corte considera l'articolo 8   applicabile alla domanda volta a conoscere se la ricorrente aveva il diritto di   assistere alla sepoltura del suo bambino, eventualmente accompagnata da   una cerimonia, e di vedere la sua spoglia trasportata all’interno di un veicolo   appropriato.     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA HADRI-VIONNET c. SVIZZERA   2. Ingerenza nell’esercizio dei diritti protetti dall'articolo 8   53. Per i motivi esposti più sopra (vedi i paragrafi 44-48), il Governo   ritiene che non si potrebbe qualificare come ingerenza nell’esercizio del   diritto della ricorrente al rispetto della propria vita privata o familiare la   decisione delle autorità competenti di ordinare la sepoltura del bambino   senza aver preso contatto con i suoi genitori. Il Governo fa essenzialmente   valere che l’agente comunale responsabile avrebbe agito in buon fede,   presumendo che, tenuto conto delle circostanze, la madre non voleva   assistere alla sepoltura. Inoltre, la Corte constata che il Governo non si   pronuncia in merito all’esistenza di un’ingerenza nel godimento dei diritti   enunciati nell’articolo 8 in merito al trasporto del corpo del bambino   all’interno di un veicolo inadatto.   54. La Corte non ha assolutamente intenzione di mettere in dubbio la   buona fede dell’agente incaricato di ordinare il trasporto e la sepoltura del   corpo del bambino, compito particolarmente sensibile, tenuto conto in   particolare del fatto che la ricorrente si trovava in stato di shock e che   conveniva agire con una certa rapidità.   55. Ciò premesso, la Corte ricorda che l’assoluzione penale di un   funzionario non libera necessariamente uno Stato dalle sue obbligazioni in   virtù della Convenzione. La responsabilità che gli incombe a titolo di   quest’ultima deriva dalle sue disposizioni, che devono essere interpretate ed   applicate in conformità all’oggetto ed allo scopo della Convenzione ed alla   luce dei principi rilevanti del diritto internazionale (vedi, a questo proposito,   Ribitsch c. Austria, sentenza del 4 dicembre 1995, serie A no 336, p. 26,   § 34, e Avşar c. Turchia, no 25657/94, § 284, CEDH 2001-VII (estratti)).   56. In altri termini, la Corte ritiene che, nel presente caso, l'assenza   d’intenzione o di mala fede degli agenti comunali responsabili non libera in   alcun modo la Svizzera dalla propria responsabilità internazionale derivante   dalla Convenzione. In circostanze senza dubbio differenti da quelle del caso   di specie, la Corte ha avuto occasione di stabilire il principio secondo il   quale spetta agli Stati contraenti organizzare i propri servizi e formare i   propri agenti in maniera tale da permettere loro di rispondere alle esigenze   della Convenzione (vedi, mutatis mutandis, Dammann c. Svizzera,   no 77551/01, § 55, 25 aprile 2006, in merito alla divulgazione di   informazioni confidenziali ; o ancora Scordino c. Italia (no 1) [GC], no   36813/97, § 183, CEDH 2006-V, e Bottazzi c. Italia [GC], no 34884/97, §   22, CEDH 1999-V, in merito al rispetto del tempo ragionevole). Secondo la   Corte, ciò che è valido in questi campi lo è ancor più in un campo così   intimo e sensibile quale l’amministrazione del decesso di un parente, nel   quale è opportuno dar prova di un grado di prudenza e di diligenza   particolarmente elevato.   57. Tenuto conto di ciò che precede, la Corte ritiene che vi è stata   ingerenza nel godimento dei diritti garantiti alla ricorrente dall'articolo 8     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA HADRI-VIONNET c. SVIZZERA   della Convenzione, sia in merito alla sepoltura del suo bambino che al   trasporto della sua spoglia.   3. Giusitificazione dell’ingerenza nell'esercizio del diritto protetto   dall'articolo 8   58. Un’ingerenza nell’esercizio del diritto al rispetto della vita privata o   familiare non può giustificarsi se non si soddisfano le condizioni del   secondo paragrafo dell'articolo 8. Resta dunque da stabilire se l'ingerenza   era « prevista dalla legge », ispirata da uno o più fini legittimi secondo   questo paragrafo e « necessaria in una società democratica » per perseguirli   (Smith e Grady c. Regno Unito, nn. 33985/96 e 33986/96, § 72, CEDH   1999-VI).   59. La Corte è dunque portata ad esaminare in primo luogo se i   comportamenti degli agenti comunali poggiavano su una base legale   sufficiente. Per quanto riguarda dapprima il diritto dei genitori ad assistere   alla sepoltura e ad una cerimonia, la Corte rileva una contraddizione tra un   testo legislativo chiaro e la pratica seguita nel caso di specie (vedi, mutatis   mutandis, Kopp c. Svizzera, sentenza del 25 marzo 1998, Raccolta delle   sentenze e decisioni 1998-II, § 73). In effetti, contrariamente a ciò che   prescrive l’articolo 8 comma 4 del regolamento sul cimitero e le pompe   funebri del comune di Buchs, l’ufficiale dello stato civile ha proceduto alla   sepoltura senza aver consultato i genitori. Così come, in contraddizione con   la formulazione chiara dell'articolo 12 comma 1 dello stesso regolamento,   l’inumazione non è stata organizzata dai genitori (vedi più sopra, i paragrafi   e ss.).   60. Per quanto riguarda l’accusa relativa al trasporto della spoglia del   bambino, la Corte ricorda che il tribunale superiore del cantone di Argovie   ha ammesso che il trasporto era intervenuto in violazione dell'articolo 75   comma 1 dell'ordinanza sulla circolazione stradale, non essendo stata   concessa alcuna autorizzazione ai sensi del comma 2 di questa disposizione   (vedi più sopra, il paragrafo 38). Il Tribunale federale non ha assolutamente   posto in questione tale constatazione.   61. Tenuto conto di ciò che precede, le ingerenze nei diritti protetti   dall’articolo 8 non poggiano su una base legale.   62. La Corte conclude, quindi, che vi è stata violazione dell’articolo 8   della Convenzione.     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA HADRI-VIONNET c. SVIZZERA   II. SULL’APPLICAZIONE   CONVENZIONE   DELL’ARTICOLO     DELLA   63. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,   « Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi   protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo   imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del   caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa. »   A. Danno   64. La ricorrente lamenta un danno materiale, che ammonta a 2 000   CHF (all’incirca 1 208 EUR), corrispondente a spese non rimborsate da   parte delle assiurazioni. Queste spese riguardano il decorso ginecologico,   medico e psicologico che si sarebbe rivelato necessario a seguito degli   avvenimenti che sono all’origine del presente caso. La stessa precisa che i   documenti giustificativi sono stati sfortunatamente smarriti.   65. Inoltre, la ricorrente chiede alla Corte che gli sia concesso « un   ammontare equo » a titolo di danno morale.   66. Secondo il Governo, le condizioni dell'articolo 60 del Regolamento   della Corte non sono soddisfatte per quanto concerne le spese mediche   richieste. Pare pertanto ad esso giustificato il rigetto delle pretese formulate   a questo titolo.   67. Per quanto riguarda il danno morale, il Governo ritiene che la   constatazione di una violazione della Convenzione costituirebbe di per sé   una riparazione equa. Al riguardo, esso ricorda che la sepoltura del bambino   si è svolta in maniera dignitosa l’8 aprile 1997 a Ginevra e che le misure   prese ulteriormente dal comune di Buchs, che hanno autorizzato   l’esumazione ed il trasferimento a Ginevra del bambino nato morto, hanno   permesso alla ricorrente di assistere ad una sepoltura con cerimonia secondo   secondo le sue convinzioni.   68. La Corte condivide il parere del Governo per quanto riguarda le   spese non rimborsate dalle assicurazioni, dal momento che la ricorrente non   è pervenuta a stabilirne la realtà. Inoltre, essa nota che non esiste un nesso di   causalità sufficiente tra la violazione della Convenzione constatata dalla   Corte e le spese dichiarate.   69. In compenso, la Corte non è convinta dalla tesi del Governo secondo   il quale l’esumazione del corpo del bambino ed il suo trasferimento al   cimitero presso il nuovo domicilio della ricorrente a Ginevra, dove il corpo   è stato sepolto durante una cerimonia cattolica, costituisce, in combinazione   con la presente constatazione di violazione, una riparazione adeguata e   sufficiente. La Corte ricorda che nella sua decisione del 2 maggio 2006 sulla   ricevibilità del presente caso ha considerato che, intervenute a distanza di   oltre un anno dalla nascita e dalla sepoltura iniziale del bambino, queste     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA HADRI-VIONNET c. SVIZZERA   misure non erano suscettibili di cancellare integralmente le sofferenze patite   dalla ricorrente durante questo lasso di tempo, tanto che esse lasciavano   integro il danno morale causato dal trasporto inadeguato del corpo del   bambino.   70. Statuendo con equità, la Corte accorda alla ricorrente la somma di   000 EUR a titolo di danno morale.   B. Spese e costi   71. La ricorrente reclama la somma di 17 216 CHF (all’incirca   397 EUR) a titolo di onorari per la procedura dinanzi alla Corte, ossia 40   ore a 400 CHF (all’incirca 242 EUR), alla quale si aggiunge l’IVA.   72. Alla luce in particolar modo del grado di complessità del presente   caso, il Governo ritiene che le spese ed i costi che la ricorrente fa valere non   potrebbero essere qualificati come necessariamente incorsi ai sensi della   giurisprudenza della Corte. Quindi, la somma revendicata dalla ricorrente   gli sembra eccessiva. Esso propone di accordare a titolo di spese e costi una   somma di 8 000 CHF (all’incirca 4 831 EUR).   73. La Corte ricorda che, quando essa constata una violazione della   Convenzione, può accordare ai ricorrenti il rimborso delle spese e dei costi   che hanno sostenuto per scongiurare o rimediare alla detta violazione   (Zimmermann et Steiner c. Svizzera, sentenza del 13 luglio 1983, serie A no   66, p. 14, § 36 ; Hertel c. Svizzera, sentenza del 25 agosto 1998, Raccolta   1998-VI, p. 2334, § 63). Bisogna tuttavia che siano accertate la realtà di   queste spese, la loro necessità ed il carattere ragionevole dei loro tassi   (Bottazzi c. Italia, cit., § 30, CEDH 1999-V, Linnekogel c. Svizzera, no   43874/98, § 49, 1° marzo 2005).   74. La Corte considera la domanda riguardo ai costi ed alle spese   esagerata. Tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri ricavati   dalla sua giurisprudenza, accorda alla ricorrente la somma di 5 000 EUR a   titolo di spese e costi.   C. Interessi moratori   75. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora   sul tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di   tre punti percentuali.   PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITA’,   1. Ritiene che vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione ;     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA HADRI-VIONNET c. SVIZZERA   2. Ritiene   a) che lo Stato difensore debba versare alla ricorrente, entro tre mesi a   partire dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva in   conformità dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme,   da convertire nella moneta dello Stato difensore al tasso applicabile alla   data del regolamento :   i. 3 000 EUR (tremila euro) per danno morale ;   ii. 5 000 EUR (cinquemila euro) per spese e costi ;   iii. ogni importo che possa essere dovuto a titolo di imposta sulle dette   somme ;   b) che a partire dallo spirare del suddetto termine e fino al pagamento,   tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a   quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale   periodo, aumentato di tre punti percentuali ;   3. Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione.   Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 14 febbraio 2008 in   applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.   Claudia Westerdiek   Cancelliere   Peer Lorenzen   Presidente     Copyright © 2008 UFTDU

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło