5629/03;3028/04
WyrokETPCz2008-06-03ECLI:CE:ECHR:2008:0603JUD000562903
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy sprzedaż przez państwo nieruchomości, której zwrot został prawomocnie orzeczony na rzecz skarżących, połączona z brakiem skutecznego odszkodowania, stanowi naruszenie prawa do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że sprzedaż przez państwo nieruchomości osobom trzecim w dobrej wierze, nawet jeśli nastąpiła przed ostatecznym sądowym potwierdzeniem prawa własności skarżących, kwalifikuje się jako pozbawienie mienia. W połączeniu z całkowitym brakiem odszkodowania, takie pozbawienie nałożyło na skarżących nieproporcjonalne i nadmierne obciążenie, niezgodne z art. 1 Protokołu nr 1. Trybunał podkreślił, że ani ustawa nr 10/2001, ani jej nowelizacja nr 247/2005, nie uwzględniały szkody wynikającej z długotrwałego braku odszkodowania, co czyniło krajowe środki nieskutecznymi.Stan faktyczny
Skarżący, bracia Valentin i Constantin Grigore Ioan Dimitrescu, byli właścicielami nieruchomości w Bukareszcie, która została znacjonalizowana w 1950 roku. W 1994 roku wszczęli postępowanie o zwrot nieruchomości, które zakończyło się prawomocnym wyrokiem nakazującym zwrot w 1999 roku. Pomimo tego, państwo sprzedało dwa mieszkania w tej nieruchomości osobom trzecim w 1996 i 1997 roku. Skarżący podjęli dalsze kroki prawne przeciwko nabywcom, z różnym skutkiem, a ich wniosek administracyjny o zwrot na podstawie ustawy nr 10/2001 nie został rozpatrzony.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: połączył skargi; skreślił z listy spraw skargi dotyczące Constantina Grigore Ioana Dimitrescu; uznał skargi za dopuszczalne w zakresie zarzutu dotyczącego art. 1 Protokołu nr 1 i niedopuszczalne w pozostałym zakresie; stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji; orzekł, że państwo pozwane musi zwrócić skarżącemu dwa mieszkania i przynależne do nich grunty w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku lub, w przypadku braku zwrotu, zapłacić 210 000 EUR tytułem szkody majątkowej; orzekł, że państwo pozwane musi zapłacić skarżącemu 4 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej; ustalił zasady naliczania odsetek za zwłokę; oddalił pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
CONSIGLIO D’EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
TERZA SEZIONE
CASO DIMITRESCU c. ROMANIA
(Ricorsi n° 5629/03 e 3028/04)
SENTENZA
STRASBURGO giugno 2008
Questa sentenza diventerà definitiva nei termini indicati all’articolo 44 § 2
della Convenzione. Può subire ritocchi di forma.
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo
SENTENZA DIMITRESCU c. ROMANIA
Nel caso Dimitrescu c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (terza sezione), riunita in camera
composta da :
Josep Casadevall, presidente,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra, juges,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 13 maggio 2008,
Rende la seguente sentenza, adottata in tale data :
PROCEDURA
1. Il caso trae origine da due ricorsi (nn. 5629/03 e 3024/04) diretti
contro la Romania con cui due cittadini di questo Stato, i sig.ri Valentin
Dimitrescu e Constantin Grigore Ioan Dimitrescu (« i ricorrenti »), hanno
adito la Corte rispettivamente il 13 luglio 2002 e il 18 agosto 2003 in virtù
dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali (« la Convenzione »).
2. I ricorrenti sono rappresentati da I. Cazacu, avvocato del foro di
Bucarest. Il Governo rumeno (« il Governo ») è rappresentato dal proprio
agente, Răzvan-Horaţiu Radu, del ministero degli Affari esteri.
3. Il 7 dicembre 2005, la Corte ha deciso di comunicare i ricorsi al
Governo. Come previsto dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, ha inoltre
deciso che la ricevibilità e il merito del caso saranno esaminati allo stesso
tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSANZE DEL CASO
4. I ricorrenti, fratelli, sono nati rispettivamente nel 1931 e 1929 e
risiedono a Bucarest.
5. Nel corso del 1947, il padre dei ricorrenti acquistò un bene immobile
sito in Bucarest, in Via Mendeleev 22 (già Via N. Bălcescu), prima
circoscrizione. Il bene era costituito da due fabbricati composti da diversi
appartamenti.
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SENTENZA DIMITRESCU c. ROMANIA
6. Nel 1950, lo Stato nazionalizzò il bene.
7. Il 7 marzo 1994, i ricorrenti promossero avanti il Tribunale di primo
grado di Bucarest (« il Tribunale di primo grado ») un’azione di
rivendicazione nei confronti del Consiglio municipale, al fine di ottenere la
restituzione del bene.
8. Nel frattempo, il 5 luglio 1996, i ricorrenti chiesero alla sociètà che
amministrava gli immobili dello Stato delle informazioni sul bene
soprammenzionato notificandole l’intimazione a non venderlo ad eventuali
locatari, avendo promosso un’azione in rivendicazione. Nonostante la
notifica, lo Stato vendette gli appartamenti ai terzi che vi abitavano in veste
di locatari (paragrafi 11, 15 e 19 qui sotto). Fu venduto anche il terreno (« il
terreno pertinente ») su cui si trovavano gli appartamenti
9. Dopo la cassazione con rinvio, con sentenza definitiva del 14 febbraio
1999, il Tribunale di primo grado accolse la domanda condannando il
Consiglio municipale a restituire i beni ai ricorrenti.
10. I ricorrenti promossero delle azioni giudiziarie contro gli acquirenti,
alcune furono accolte con decisioni definitive, altre invece ebbero esito
negativo.
A. La situazione dell’appartamento venduto a G.I.
11. Con contratto del 12 dicembre 1996, lo Stato vendette a G.I. un
appartamento sito al piano terra dell’immobile.
12. Il 15 novembre 1999, i ricorrenti promossero avanti il Tribunale
dipartimentale di Bucarest (« il Tribunale dipartimentale ») un’azione di
rivendicazione nei confronti di G.I.
13. Con sentenza del 21 settembre 2001, il Tribunale dipartimentale
rigettò l’azione. Con sentenza del 13 marzo 2002, la Corte d’Appello di
Bucarest (« la Corte d’Appello ») accolse l’appello dei ricorrenti ordinando
a G.I. di restituire l’appartamento.
14. Con sentenza del 16 maggio 2003, la Corte Suprema di giustizia
accolse il ricorso di G.I. respingendo l’impugnazione, motivando che G.I. al
momento della conclusione del contratto di vendita era in buona fede.
B. La situazione dell’appartamento venduto a B.C.C.
15. Con contratto del 9 gennaio 1997, lo Stato vendette a B.C.C. un
appartamento sito al primo piano dell’immobile.
16. Il 10 novembre 1999, i ricorrenti promossero avanti il Tribunale di
primo grado un’azione nei confronti di B.C.C. e il Consiglio municipale, al
fine di farsi restituire l’appartamento e di far annullare il contratto di
vendita.
17. Con sentenza del 5 giugno 2001, il Tribunale di primo grado accolse
in parte la domanda, ordinando a B.C.C. di restituire l’appartamento ai
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ricorrenti, ma respingendo la richiesta d’annullamento del contratto di
vendita. Con sentenza del 12 dicembre 2001, il Tribunale dipartimentale
accolse l’appello proposto da B.C.C. respingendo in toto la richiesta dei
ricorrenti.
18. Questa sentenza fu confermata, a seguito di ricorso presentato dai
ricorrenti, da una sentenza del 24 maggio 2002 della Corte d’Appello.
C. La situazione degli appartamenti venduti a A.M. e D.M.
19. Il 17 gennaio e l’11 giugno 1997, lo Stato vendette due appartamenti
dell’immobile rispettivamente a D.M. e a A.M.
20. Con sentenze definitive del 13 novembre 2000 e 13 marzo 2001, il
Tribunale dipartimentale accolse le domande in rivendicazione presentate
dai ricorrenti rispettivamente contro A.M. e D.M. condannando gli
acquirenti a restituire loro gli appartamenti in causa.
D. Richiesta amministrativa volta alla restituzione del bene
21. Il 26 giugno 2001, i ricorrenti richiesero al Comune, in virtù della
legge n° 10/2001, la restituzione del bene.
22. Il 28 febbraio 2006, il Comune informò il Governo che a quella data
la richiesta non era stata esaminata in quanto i ricorrenti non avevano
fornito alcuni documenti.
II. LA NORMATIVA INTERNA RILEVANTE
23. Le disposizioni legali e la giurisprudenza interna rilevante sono
descritte nelle sentenze Brumărescu c. Romania ([GC], no 28342/95, CEDH
1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-33), Străin e altri c. Romania (no 57001/00,
CEDH 2005-VII, §§ 19-26) e Păduraru c. Romania (no 63252/00, §§ 38-53,
1o dicembre 2005).
24. La legge no 10/2001 del 14 febbraio 2001 sul regime giuridico dei
beni immobili acquisiti abusivamente dallo Stato tra il 6 marzo 1945 e il dicembre 1989 è stata modificata dalla legge n° 247 pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale del 22 luglio 2005. La nuova legge amplia le forme di
indennizzo permettendo ai beneficiari di scegliere tra una compensazione
sotto forma di beni e servizi e una compensazione sotto forme di riparazione
pecuniaria, equivalente al valore di mercato del bene che non può più essere
restituito in natura al momento della concessione della somma.
25. Le disposizioni rilevanti della legge no 10/2001 (ripubblicata) cosi
come modificate dalla legge no 247/2005 sono così formulate :
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SENTENZA DIMITRESCU c. ROMANIA
Articolo 1
« 1. Gli immobili di cui lo Stato (…) si è appropriato abusivamente tra il 6 marzo e il 22 dicembre 1989, come per quelli occupati dallo Stato in virtù della legge
n° 139/1940 relativa alle requisizioni, e non ancora restituiti, saranno oggetto di
restituzione in natura.
2. Se la restituzione in natura non è possibile, si dovranno adottare delle misure di
risarcimento in equivalenza. Si può trattare della compensazione con altri beni o
servizi (…) con l’accordo del richiedente, o di un risarcimento pecuniario accordato
secondo le disposizioni speciali riguardanti la determinazione e il pagamento dei
risarcimenti per i beni immobili acquisiti abusivamente.
(...) »
Articolo 10
« 1) Nel caso in cui gli edifici finiti nel patrimonio dello Stato in modo abusivo
siano stati demoliti totalmente o parzialmente, la restituzione in natura è ordinata per
il terreno libero e per le costruzioni che non sono state demolite, mentre misure
ristoratrici in equivalenza saranno fissate per i terreni occupati e per le costruzioni
demolite.
(...)
8) Il valore delle costruzioni di cui lo Stato si è abusivamente appropriato e che
sono state demolite è determinato in funzione del loro valore venale al giorno in cui
l’amministrazione decide sulla richiesta, stabilito secondo le norme internazionali di
valutazione a partire dalle informazioni a disposizione degli stimatori.
9) Il valore delle costruzioni che sono state demolite e dei terreni loro pertinenti di
cui lo Stato si è abusivamente appropriato e che non possono essere restituite in natura
è determinato in funzione del valore venale al giorno in cui l’amministrazione decide
sulla richiesta, conformemente alle norme internazionali di valutazione. »
Articolo 20
« 1) Le persone che si sono viste accordare un risarcimento in virtù della legge
n° 112/1995 possono, salvo nel caso in cui l’immobile sia stato venduto [a terzi]
prima dell’entrata in vigore della presente legge, richiederne la restituzione in natura,
previo il rimborso da parte loro della somma ricevuta a titolo di risarcimento, corretta
in funzione del tasso di inflazione.
2) Nel caso in cui l’immobile sia stato venduto [a terzi] secondo le condizioni
previste dalla legge n° 112/1995 (…) il richiedente ha diritto a delle misure di ristoro
per equivalenza, per il valore venale dell’immobile, includente il terreno e le
costruzioni, determinato conformemente alle norme internazionali di valutazione. Nel
momento in cui il richiedente ha ricevuto il risarcimento in virtù della legge n°
112/1995, questi ha diritto alla differenza tra il valore venale del bene e l’ammontare
ricevuto a titolo di tale risarcimento, corretto in funzione del tasso di inflazione.
(...) »
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26. Gli articoli 13 e 16 del titolo VIII della legge n° 247/2005, pure
rilevanti per il presente caso, sono così formulati :
Articolo 13
« 1) Al fine di fissare l’ammontare finale dei risarcimenti da riconoscere secondo la
presente legge, sarà creata una Commissione centrale dei risarcimenti, sottoposta
all’autorità del primo ministro (...) »
Articolo 16
« 1) Le decisioni rilasciate dalle autorità competenti per la restituzione del bene
indicanti delle somme a titolo di risarcimento (…) saranno inviate al segretariato della
Commissione centrale entro il termine massimo di sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge.
2) Le domande di restituzione depositate in virtù della legge n° 10/2001 (…) che
non hanno ricevuto risposta al momento dell’entrata in vigore della legge saranno
inviate (…) al segretariato della Commissione centrale (…) entro il termine di dieci
giorni a far data dal rilascio delle decisioni delle autorità competenti per la
restituzione del bene.
5) Il segretariato della Commissione centrale stilerà una lista dei fascicoli
menzionati ai paragrafi 1 e 2 per i quali la domanda di restituzione in natura è stata
respinta. Questi fascicoli saranno in seguito trasmessi all’autorità incaricata della
valutazione, che stilerà un rapporto estimativo.
6) (...) L’autorità incaricata della valutazione redigerà il rapporto estimativo
secondo la procedura prevista a tale effetto e lo trasmetterà alla Commissione
centrale. Il rapporto indicherà l’ammontare del risarcimento da accordare.
7) Sulla base del rapporto estimativo, la Commissione centrale emetterà la
decisione d’assegnazione del risarcimento o rinvierà il fascicolo per una nuova
valutazione.»
27. Il funzionamento della società per azioni « Proprietatea » è descritto
nel caso Radu c. Romania (no 13309/03, §§ 18-20, 20 luglio 2006).
28. La legge no 247/2005 è stata in ultimo modificata dall’ordinanza
d’urgenza del Governo n° 81 del 28 giugno 2007, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 29 giugno 2007 e vertente sull’accelerazione della procedura
d’indennizzo per gli immobili occupati abusivamente dallo Stato.
29. Secondo l’articolo 181 del titolo I dell’ordinanza, quando la
Commissione centrale ha deciso sull’assegnazione del risarcimento il cui
importo non superi i 500.000 nuovi lei romeni (« RON »), i beneficiari
possono optare tra delle azioni di « Proprietatea » e la liquidazione del
risarcimento pecuniario. Per gli importi superiori ai 500.000 RON, gli
interessati possono pretendere il risarcimento pecuniario fino ai 500.000
RON e si vedranno riconoscere delle azioni di « Proprietatea » per la
differenza.
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30. Secondo l’articolo 7 del titolo II dell’ordinanza, entro sei mesi dalla
data dell’entrata in vigore dell’ordinanza, il Governo dovrà stabilire le
regole di designazione della società gerente di « Proprietatea ».
IN DIRITTO
I. OSSERVAZIONE PRELIMINARE
31. Con contratto autentico di cessione dei diritti litigiosi (« contract de
cesiune de drepturi litigioase ») dell’8 giugno 2004, il ricorrente Constantin
Grigore Ioan Dimitrescu ha ceduto al ricorrente Dimitrescu i proprio diritti
aventi come oggetto i presenti ricorsi. Le parti rilevanti del contratto erano
cosi formulati:
« Io sottoscritto Dimitrescu Constantin Grigore Ioan dichiaro di cedere a mio
fratello, Dimitrescu Valentin, tutti i miei diritti contesi aventi ad oggetto i seguenti
fascicoli :
(...)
– fascicolo no 3028/2004 CEDH, avente come oggetto la rivendicazione
dell’immobile sito in Bucarest, 22 Via Mendeleev, prima circoscrizione ;
– fascicolo no 5629/2003 CEDH, avente come oggetto la rivendicazione
dell’immobile sito in Bucarest, 22 Via Mendeleev, prima circoscrizione ;
(...)
Io sottoscritto Dimitrescu Constantin Grigore Ioan dichiaro (...) che assicuro il
cessionario dell’esistenza e della validità del credito (...)
Cosi il cessionario è surrogato in tutti i diritti del cedente, acquisendo la qualità
processuale attiva nei fascicoli sopramenzionati.
(...)
Il prezzo della cessione, così come convenuto dalle parti, è di 100.000.000 ROL, che
io, sottoscritto il cedente, dichiaro di avere integralmente ricevuto da parte del
cessionario oggi alla data di autenticazione del presente contratto.
Io sottoscritto Dimitrescu Valentin dichiaro di ricevere da parte di mio fratello
Dimitrescu Constantin Grigore Ioan, tutti i diritti contesi aventi ad oggetto i fascicoli
sopramenzionati al prezzo e secondo le condizioni del presente contratto, con cui
dichiaro di essere d’accordo. »
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32. Tenuto conto di questo contratto, il Governo ritiene che il ricorrente
Constantin Grigore Ioan Dimitrescu ha rinunciato ai propri diritti contesi a
beneficio del fratello e che, nella fattispecie, non ha più pertanto la qualità
di vittima. In conseguenza invita la Corte a rigettare i ricorsi nella parte
riguardante il sig. Constantin Grigore Ioan Dimitrescu.
33. In risposta, con lettera del 10 maggio 2006, il ricorrente Valentin
Dimitrescu rileva che suo fratello non ha rinunciato ai propri diritti ma che
glieli ha trasmessi. Le parti rilevanti di questa lettera sono così formulate:
« Riconosco che mio fratello non ha più il diritto di ottenere la compensazione da
parte del governo rumeno ma d’altra parte sono rimasto la sola persona avente diritto
a tale compensazione in virtù della cessione.
Conseguentemente invito la Corte a riconoscermi la qualità di beneficiario unico dei
risarcimenti, tenuto conto delle conseguenze legali della cessione. »
34. La Corte osserva che con contratto autentico il ricorrente Constantin
Grigore Ioan Dimitrescu ha trasmesso al ricorrente Valentin Dimitrescu tutti
i diritti contesi oggetto dei presenti ricorsi. Con lo stesso contratto, le parti
hanno convenuto che il sig. Valentin Dimitrescu era surrogato anche in tutti
i diritti del sig. Costantin Grigore Ioan Dimitrescu. La Corte non vede nella
fattispecie niente in contrario nel tener conto dell’accordo delle parti e per
considerare pertanto che il sig. Valentin Dimitrescu come l’unico ricorrente.
Questi verrà pertanto indicato con la parola « il ricorrente ». Peraltro, la
Corte ritiene che il ricorrente Constantin Grigore Ioan Dimitrescu non ha
più locus standi nella fattispecie e ritiene che è opportuno cancellare dal
ruolo i ricorsi che lo riguardano.
II. RIUNIONE DEI RICORSI
35. Tenuto conto dell’analogia dei ricorsi per quanto riguarda i fatti e la
questione di merito che pongono, la Corte ritiene necessario riunirli, in virtù
dell’articolo 42 § 1 del proprio regolamento.
III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART.
PROTOCOLLO No 1 DELLA CONVENZIONE
DEL
36. Il ricorrente si lamenta della violazione del diritto al rispetto dei
propri beni, in ragione della vendita dei due appartamenti del proprio
immobile ai locatari B.C.C. e G.I., vendite convalidate dalle sentenze del maggio 2002 della Corte d’Appello di Bucarest e del 16 maggio 2003
della Corte suprema di giustizia, oggetto rispettivamente dei ricorsi
nn. 5629/03 e 3028/04, che la Corte ha appena riunito. Egli invoca l’articolo del Protocollo n° 1, cosi formulato:
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« Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può
essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni
previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in
vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo
conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri
contributi o delle ammende. »
A. Sulla ricevibilità
37. La Corte costata che questa lamentela non è manifestamente
infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro
che non è in contrasto con nessun altro motivo d’irricevibilità. Pertanto si
decide di dichiararla ricevibile.
B. Sul merito
38. Il Governo osserva che il ricorrente si è avvalso della procedura
prevista dalla legge n° 10/2001, rivolgendosi alle autorità amministrative
allo scopo di farsi riconoscere il risarcimento dei danni. Il Governo
riconosce un’importanza particolare alle disposizioni della legge
n° 10/2001, così come modificate dalla legge n° 247/2005 e aventi
l’obiettivo di accelerare la procedura di restituzione e, in caso in cui tale
restituzione non sia più possibile, di riconoscere un indennizzo
comprendente una partecipazione, in qualità d’azionista, ad un ente di
collocamento di valori mobiliari, « Proprietatea », organizzato in società per
azioni. Secondo il Governo, il ristoro previsto dalla legislazione rumena
risponde alle esigenze della giurisprudenza della Corte.
39. Il ricorrente ritiene da parte sua che la legge n° 247/2005 non
produce alcun miglioramento per i proprietari che cercano di recuperare i
loro beni. Aggiunge che le autorità non l’hanno mai informato sulla
necessità di presentare dei documenti supplementari a sostegno della propria
domanda basata sulla legge n° 10/2001. Secondo lui, in ogni caso, non c’è
alcuna possibilità reale di ottenere un risarcimento equo in virtù della legge
n° 247/2005, dal momento che ritiene che il Fondo « Proprietatea » è, ad
oggi, solamente un “contenitore vuoto”.
40. La Corte osserva che il ricorrente possiede una decisione giudiziaria
definitiva e irrevocabile che ordina alle autorità di restituirgli il bene, ivi
compreso dunque i due appartamenti e i terreni pertinenti, oggetto dei
presenti ricorsi (paragrafi 8 in fine e 9 qui sopra). Come la Corte ha già
costatato (Străin precitata, § 38), l’esistenza del diritto di proprietà in virtù
di una pronuncia definitiva non è condizionata ad altre formalità.
41. La Corte ha trattato a più riprese casi aventi questioni analoghe a
quelle del caso di specie e ha costatato la violazione dell’articolo 1 del
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Protocollo n° 1 alla Convenzione (vedasi, tra gli altri, Porteanu
c. Roumania, no 4596/03, §§ 32-35, 16 febbraio 2006).
42. In particolare la Corte riafferma che, nel quadro legislativo rumeno
regolante le azioni in rivendicazione di beni immobili e la restituzione dei
beni nazionalizzati dal regime comunista, la vendita da parte dello Stato di
un bene altrui a terzi in buona fede, anche quando è anteriore
all’accertamento giudiziario definitivo del diritto di proprietà altrui, si
qualifica come privazione del bene (vedasi Porteanu precitato, § 32). Una
tale privazione, combinata con l’assenza totale di indennizzo, è contraria
all’articolo
del Protocollo n°
(vedasi in particolare
Străin precitato, §§ 39, 43 e 59). Per di più, né la legge n° 10/2001, né
quella di modifica n° 247/2005, tengono conto del pregiudizio subito, a
causa del prolungato mancato indennizzo dalle persone che, come il
ricorrente, si sono viste privare dei loro beni (Porteanu precitato, § 34).
43. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la
Corte ritiene che il Governo non ha dedotto alcun fatto o argomento che, nel
presente caso, possa portare ad una conclusione diversa.
44. Tenuto conto della propria giurisprudenza in materia, la Corte ritiene
che nella fattispecie, la negazione del diritto di proprietà subita dal
ricorrente riguardo ai suoi appartamenti e ai terreni pertinenti, combinata
con l’assenza totale d’indennizzo, gli ha fatto subire un carico
sproporzionato ed eccessivo, incompatibile con il diritto al rispetto dei suoi
beni garantiti dall’articolo 1 del Protocollo n° 1.
45. Pertanto, nella fattispecie c’è stata violazione di questa disposizione.
IV. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 6 § 1 DELLA
CONVENZIONE
46. Sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, il ricorrente si
lamenta dell’iniquità delle procedure definite con le sentenze del 24 maggio della Corte d’Appello di Bucarest e del 16 maggio 2003 della Corte
suprema di giustizia allegando di aver vinto in procedure analoghe,
promosse nei confronti di acquirenti di altri appartamenti dell’immobile.
47. Tenuto conto degli elementi in suo possesso, ed essendo competente
per conoscere delle allegazioni formulate, la Corte non riscontra alcuna
violazione apparente dei diritti garantiti dall’articolo 6 § 1 della
Convenzione.
48. Ne consegue che questa doglianza dovrà essere rigettata come
manifestamente infondata, in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della
Convenzione.
V. SULL’APPLICAZIONE DELL’ART. 41 DELLA CONVENZIONE
49. Ai sensi dell’art. 41 della Convenzione,
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« Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi
Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente interessata non permette che
una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte
lesa un’equa soddisfazione. »
A. Danno
50. A titolo di danno materiale, il ricorrente chiede 400.000 EUR, ossia
200.000 EUR per ciascun appartamento. Fa presente di trovarsi
nell’impossibilità di produrre una perizia, dato che i due appartamenti sono
occupati dagli acquirenti, ma precisa che l’importo domandato si basa sui
prezzi del mercato immobiliare, tenendo conto del fatto che gli appartamenti
si trovano nella « migliore zona residenziale della città ».
51. Chiede inoltre 10.000 EUR a titolo di danno morale, ossia
5.000 EUR per ciascun appartamento. Sottolinea in proposito che a causa
delle numerose procedure giudiziarie ad esito negativo, la sua malattia
cardiaca si è aggravata e che ha dovuto subire anche diversi interventi
chirurgici.
52. Riguardo al danno materiale, il Governo rileva che il ricorrente non
ha fornito una perizia tecnica. Ritiene che solo una perizia tecnica potrebbe
stabilire il valore reale degli appartamenti oggetto di causa. Secondo il
Governo, i prezzi di vendita degli appartamenti situati nella stessa zona
possono essere un riferimento, ma non possono rappresentare una base per
la quantificazione di una somma a titolo di danno materiale.
53. Il Governo allega al fascicolo una perizia del novembre 2007
secondo cui il valore dei due appartamenti oggetto di causa, compresi i
terreni loro pertinenti, è di 207.027 EUR, di cui 99.634 EUR per
l’appartamento sito al piano rialzato e il terreno pertinente e 107.393 EUR
per l’appartamento sito al primo piano e il terreno pertinente.
54. Riguardo al danno morale, il Governo ritiene che non sia stato
stabilito il nesso di causalità tra la dedotta violazione e il pregiudizio morale
lamentato. Rileva inoltre che la somma richiesta a questo titolo è eccessiva e
considera che in ogni caso, un’eventuale sentenza di condanna potrebbe
costituire di per se una riparazione sufficiente per il pregiudizio morale che
il ricorrente pretende di aver subito.
55. La Corte ricorda di aver concluso che vi è stata violazione
dell’articolo 1 del Protocollo n° 1 alla Convenzione per la vendita a terzi, da
parte dello Stato, dei due appartamenti oggetto di causa e dei loro terreni
pertinenti, combinata con l’assenza totale di indennizzo.
56. Nelle circostanze di causa, essa ritiene peraltro che la restituzione
dei due appartamenti e dei terreni pertinenti, venduti a G.I. e a B.C.C. e siti
rispettivamente al pianterreno e al primo piano dell’immobile sito a
Bucarest in Via Mendeleev 22 (già via N. Bălcescu), prima circoscrizione,
metterà il ricorrente, nella misura del possibile, in una situazione
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SENTENZA DIMITRESCU c. ROMANIA
equivalente a quella in cui si troverebbe se le esigenze dell’articolo 1 del
Protocollo n° 1 fossero state rispettate.
57. Nel caso in cui lo Stato convenuto non dovesse procedere a tale
restituzione entro il termine di tre mesi a far data dal giorno in cui la
presente sentenza sarà divenuta definitiva, la Corte decide che il Governo
dovrà versare all’interessato, per danni materiali, una somma corrispondente
al valore attuale dei due appartamenti sopramenzionati e i loro terreni
pertinenti.
58. Nella fattispecie, trattandosi di determinare l’ammontare di questa
somma, la Corte nota che il Governo ha trasmesso una perizia tecnica che
permette di determinare il valore degli appartamenti. Secondo questa
perizia, questo valore è pari a 207.027 EUR. Tenuto conto che il ricorrente
non ha fornito alcuna perizia tecnica, la Corte valuta in equità il valore di
mercato attuale totale dei due appartamenti e dei loro terreni pertinenti a
210.000 EUR.
59. Riguardo al danno morale, la Corte ritiene che gli avvenimenti in
causa hanno comportato per il ricorrente delle contrarietà e incertezze, per le
quali la somma globale di 4.000 EUR rappresenta un equo risarcimento per
il pregiudizio morale subito.
B. Spese e costi
60. Il ricorrente non ha domandato il rimborso delle spese e dei costi.
61. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il
rimborso delle spese e dei costi solo se li ha richiesti. Quindi, nella
fattispecie, la Corte non riconosce al ricorrente alcuna somma a tale titolo.
C. Interessi moratori
62. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora
sul tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di
tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Decide di riunire i ricorsi ;
2. Decide di cancellare dal ruolo i ricorsi per quanto riguarda il ricorrente
Constantin Grigore Ioan Dimitrescu ;
3. Dichiara i ricorsi ricevibili per quanto riguarda l’allegazione riguardante
l’art. 1 del Protocollo n° 1 e irricevibile per il resto;
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4. Ritiene che c’è stata violazione dell’art. 1 del Protocollo n° 1 della
Convenzione ;
5. Ritiene
a) che lo Stato convenuto deve restituire al ricorrente i due appartamenti
e i terreni loro pertinenti venduti a G.I. e B.C.C., appartamenti siti
rispettivamente al piano terra e al primo piano dell’immobile sito in
Bucarest in Via Mendeleev 22 (già via N. Bălcescu), prima
circoscrizione, entro tre mesi dal giorno in cui la sentenza sarà
definitiva, conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione;
b) che in mancanza di tale restituzione, lo Stato convenuto deve versare
al ricorrente, entro lo stesso termine di tre mesi, 210.000 EUR
(duecentodiecimila euro), oltre ogni ulteriore somma dovuta a titolo di
imposta, come danno materiale;
c) che in ogni caso, lo Stato convenuto deve corrispondere al ricorrente,
entro lo stesso termine, 4.000 EUR (quattromila euro), oltre ogni
ulteriore somma dovuta a titolo di imposta, come danno morale;
d) che le somme in questione dovranno essere convertite in valuta dello
Stato convenuto al tasso applicabile alla data del pagamento;
e) che a partire dall’espirazione di tale termine e fino al versamento,
questi importi saranno maggiorati di un interesse semplice ad un tasso
pari a quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante
tale periodo, aumentato di tre punti percentuali;
6. Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione.
Redatta in francese, quindi comunicata per iscritto il 3 giugno 2008,
conformemente all’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Santiago Quesada
Cancelliere
Josep Casadevall
Presidente
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