5629/03;3028/04

WyrokETPCz2008-06-03ECLI:CE:ECHR:2008:0603JUD000562903

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy sprzedaż przez państwo nieruchomości, której zwrot został prawomocnie orzeczony na rzecz skarżących, połączona z brakiem skutecznego odszkodowania, stanowi naruszenie prawa do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że sprzedaż przez państwo nieruchomości osobom trzecim w dobrej wierze, nawet jeśli nastąpiła przed ostatecznym sądowym potwierdzeniem prawa własności skarżących, kwalifikuje się jako pozbawienie mienia. W połączeniu z całkowitym brakiem odszkodowania, takie pozbawienie nałożyło na skarżących nieproporcjonalne i nadmierne obciążenie, niezgodne z art. 1 Protokołu nr 1. Trybunał podkreślił, że ani ustawa nr 10/2001, ani jej nowelizacja nr 247/2005, nie uwzględniały szkody wynikającej z długotrwałego braku odszkodowania, co czyniło krajowe środki nieskutecznymi.
Stan faktyczny
Skarżący, bracia Valentin i Constantin Grigore Ioan Dimitrescu, byli właścicielami nieruchomości w Bukareszcie, która została znacjonalizowana w 1950 roku. W 1994 roku wszczęli postępowanie o zwrot nieruchomości, które zakończyło się prawomocnym wyrokiem nakazującym zwrot w 1999 roku. Pomimo tego, państwo sprzedało dwa mieszkania w tej nieruchomości osobom trzecim w 1996 i 1997 roku. Skarżący podjęli dalsze kroki prawne przeciwko nabywcom, z różnym skutkiem, a ich wniosek administracyjny o zwrot na podstawie ustawy nr 10/2001 nie został rozpatrzony.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: połączył skargi; skreślił z listy spraw skargi dotyczące Constantina Grigore Ioana Dimitrescu; uznał skargi za dopuszczalne w zakresie zarzutu dotyczącego art. 1 Protokołu nr 1 i niedopuszczalne w pozostałym zakresie; stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji; orzekł, że państwo pozwane musi zwrócić skarżącemu dwa mieszkania i przynależne do nich grunty w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku lub, w przypadku braku zwrotu, zapłacić 210 000 EUR tytułem szkody majątkowej; orzekł, że państwo pozwane musi zapłacić skarżącemu 4 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej; ustalił zasady naliczania odsetek za zwłokę; oddalił pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CONSIGLIO D’EUROPA   CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO   TERZA SEZIONE   CASO DIMITRESCU c. ROMANIA   (Ricorsi n° 5629/03 e 3028/04)   SENTENZA   STRASBURGO   giugno 2008   Questa sentenza diventerà definitiva nei termini indicati all’articolo 44 § 2   della Convenzione. Può subire ritocchi di forma.   traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo   SENTENZA DIMITRESCU c. ROMANIA   Nel caso Dimitrescu c. Romania,   La Corte europea dei diritti dell’uomo (terza sezione), riunita in camera   composta da :   Josep Casadevall, presidente,   Elisabet Fura-Sandström,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra, juges,   e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,   Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 13 maggio 2008,   Rende la seguente sentenza, adottata in tale data :   PROCEDURA   1. Il caso trae origine da due ricorsi (nn. 5629/03 e 3024/04) diretti   contro la Romania con cui due cittadini di questo Stato, i sig.ri Valentin   Dimitrescu e Constantin Grigore Ioan Dimitrescu (« i ricorrenti »), hanno   adito la Corte rispettivamente il 13 luglio 2002 e il 18 agosto 2003 in virtù   dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e   delle libertà fondamentali (« la Convenzione »).   2. I ricorrenti sono rappresentati da I. Cazacu, avvocato del foro di   Bucarest. Il Governo rumeno (« il Governo ») è rappresentato dal proprio   agente, Răzvan-Horaţiu Radu, del ministero degli Affari esteri.   3. Il 7 dicembre 2005, la Corte ha deciso di comunicare i ricorsi al   Governo. Come previsto dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, ha inoltre   deciso che la ricevibilità e il merito del caso saranno esaminati allo stesso   tempo.   IN FATTO   I. LE CIRCOSANZE DEL CASO   4. I ricorrenti, fratelli, sono nati rispettivamente nel 1931 e 1929 e   risiedono a Bucarest.   5. Nel corso del 1947, il padre dei ricorrenti acquistò un bene immobile   sito in Bucarest, in Via Mendeleev 22 (già Via N. Bălcescu), prima   circoscrizione. Il bene era costituito da due fabbricati composti da diversi   appartamenti.   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA DIMITRESCU c. ROMANIA   6. Nel 1950, lo Stato nazionalizzò il bene.   7. Il 7 marzo 1994, i ricorrenti promossero avanti il Tribunale di primo   grado di Bucarest (« il Tribunale di primo grado ») un’azione di   rivendicazione nei confronti del Consiglio municipale, al fine di ottenere la   restituzione del bene.   8. Nel frattempo, il 5 luglio 1996, i ricorrenti chiesero alla sociètà che   amministrava gli immobili dello Stato delle informazioni sul bene   soprammenzionato notificandole l’intimazione a non venderlo ad eventuali   locatari, avendo promosso un’azione in rivendicazione. Nonostante la   notifica, lo Stato vendette gli appartamenti ai terzi che vi abitavano in veste   di locatari (paragrafi 11, 15 e 19 qui sotto). Fu venduto anche il terreno (« il   terreno pertinente ») su cui si trovavano gli appartamenti   9. Dopo la cassazione con rinvio, con sentenza definitiva del 14 febbraio   1999, il Tribunale di primo grado accolse la domanda condannando il   Consiglio municipale a restituire i beni ai ricorrenti.   10. I ricorrenti promossero delle azioni giudiziarie contro gli acquirenti,   alcune furono accolte con decisioni definitive, altre invece ebbero esito   negativo.   A. La situazione dell’appartamento venduto a G.I.   11. Con contratto del 12 dicembre 1996, lo Stato vendette a G.I. un   appartamento sito al piano terra dell’immobile.   12. Il 15 novembre 1999, i ricorrenti promossero avanti il Tribunale   dipartimentale di Bucarest (« il Tribunale dipartimentale ») un’azione di   rivendicazione nei confronti di G.I.   13. Con sentenza del 21 settembre 2001, il Tribunale dipartimentale   rigettò l’azione. Con sentenza del 13 marzo 2002, la Corte d’Appello di   Bucarest (« la Corte d’Appello ») accolse l’appello dei ricorrenti ordinando   a G.I. di restituire l’appartamento.   14. Con sentenza del 16 maggio 2003, la Corte Suprema di giustizia   accolse il ricorso di G.I. respingendo l’impugnazione, motivando che G.I. al   momento della conclusione del contratto di vendita era in buona fede.   B. La situazione dell’appartamento venduto a B.C.C.   15. Con contratto del 9 gennaio 1997, lo Stato vendette a B.C.C. un   appartamento sito al primo piano dell’immobile.   16. Il 10 novembre 1999, i ricorrenti promossero avanti il Tribunale di   primo grado un’azione nei confronti di B.C.C. e il Consiglio municipale, al   fine di farsi restituire l’appartamento e di far annullare il contratto di   vendita.   17. Con sentenza del 5 giugno 2001, il Tribunale di primo grado accolse   in parte la domanda, ordinando a B.C.C. di restituire l’appartamento ai   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA DIMITRESCU c. ROMANIA   ricorrenti, ma respingendo la richiesta d’annullamento del contratto di   vendita. Con sentenza del 12 dicembre 2001, il Tribunale dipartimentale   accolse l’appello proposto da B.C.C. respingendo in toto la richiesta dei   ricorrenti.   18. Questa sentenza fu confermata, a seguito di ricorso presentato dai   ricorrenti, da una sentenza del 24 maggio 2002 della Corte d’Appello.   C. La situazione degli appartamenti venduti a A.M. e D.M.   19. Il 17 gennaio e l’11 giugno 1997, lo Stato vendette due appartamenti   dell’immobile rispettivamente a D.M. e a A.M.   20. Con sentenze definitive del 13 novembre 2000 e 13 marzo 2001, il   Tribunale dipartimentale accolse le domande in rivendicazione presentate   dai ricorrenti rispettivamente contro A.M. e D.M. condannando gli   acquirenti a restituire loro gli appartamenti in causa.   D. Richiesta amministrativa volta alla restituzione del bene   21. Il 26 giugno 2001, i ricorrenti richiesero al Comune, in virtù della   legge n° 10/2001, la restituzione del bene.   22. Il 28 febbraio 2006, il Comune informò il Governo che a quella data   la richiesta non era stata esaminata in quanto i ricorrenti non avevano   fornito alcuni documenti.   II. LA NORMATIVA INTERNA RILEVANTE   23. Le disposizioni legali e la giurisprudenza interna rilevante sono   descritte nelle sentenze Brumărescu c. Romania ([GC], no 28342/95, CEDH   1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-33), Străin e altri c. Romania (no 57001/00,   CEDH 2005-VII, §§ 19-26) e Păduraru c. Romania (no 63252/00, §§ 38-53,   1o dicembre 2005).   24. La legge no 10/2001 del 14 febbraio 2001 sul regime giuridico dei   beni immobili acquisiti abusivamente dallo Stato tra il 6 marzo 1945 e il   dicembre 1989 è stata modificata dalla legge n° 247 pubblicata sulla   Gazzetta ufficiale del 22 luglio 2005. La nuova legge amplia le forme di   indennizzo permettendo ai beneficiari di scegliere tra una compensazione   sotto forma di beni e servizi e una compensazione sotto forme di riparazione   pecuniaria, equivalente al valore di mercato del bene che non può più essere   restituito in natura al momento della concessione della somma.   25. Le disposizioni rilevanti della legge no 10/2001 (ripubblicata) cosi   come modificate dalla legge no 247/2005 sono così formulate :   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA DIMITRESCU c. ROMANIA   Articolo 1   « 1. Gli immobili di cui lo Stato (…) si è appropriato abusivamente tra il 6 marzo   e il 22 dicembre 1989, come per quelli occupati dallo Stato in virtù della legge   n° 139/1940 relativa alle requisizioni, e non ancora restituiti, saranno oggetto di   restituzione in natura.   2. Se la restituzione in natura non è possibile, si dovranno adottare delle misure di   risarcimento in equivalenza. Si può trattare della compensazione con altri beni o   servizi (…) con l’accordo del richiedente, o di un risarcimento pecuniario accordato   secondo le disposizioni speciali riguardanti la determinazione e il pagamento dei   risarcimenti per i beni immobili acquisiti abusivamente.   (...) »   Articolo 10   « 1) Nel caso in cui gli edifici finiti nel patrimonio dello Stato in modo abusivo   siano stati demoliti totalmente o parzialmente, la restituzione in natura è ordinata per   il terreno libero e per le costruzioni che non sono state demolite, mentre misure   ristoratrici in equivalenza saranno fissate per i terreni occupati e per le costruzioni   demolite.   (...)   8) Il valore delle costruzioni di cui lo Stato si è abusivamente appropriato e che   sono state demolite è determinato in funzione del loro valore venale al giorno in cui   l’amministrazione decide sulla richiesta, stabilito secondo le norme internazionali di   valutazione a partire dalle informazioni a disposizione degli stimatori.   9) Il valore delle costruzioni che sono state demolite e dei terreni loro pertinenti di   cui lo Stato si è abusivamente appropriato e che non possono essere restituite in natura   è determinato in funzione del valore venale al giorno in cui l’amministrazione decide   sulla richiesta, conformemente alle norme internazionali di valutazione. »   Articolo 20   « 1) Le persone che si sono viste accordare un risarcimento in virtù della legge   n° 112/1995 possono, salvo nel caso in cui l’immobile sia stato venduto [a terzi]   prima dell’entrata in vigore della presente legge, richiederne la restituzione in natura,   previo il rimborso da parte loro della somma ricevuta a titolo di risarcimento, corretta   in funzione del tasso di inflazione.   2) Nel caso in cui l’immobile sia stato venduto [a terzi] secondo le condizioni   previste dalla legge n° 112/1995 (…) il richiedente ha diritto a delle misure di ristoro   per equivalenza, per il valore venale dell’immobile, includente il terreno e le   costruzioni, determinato conformemente alle norme internazionali di valutazione. Nel   momento in cui il richiedente ha ricevuto il risarcimento in virtù della legge n°   112/1995, questi ha diritto alla differenza tra il valore venale del bene e l’ammontare   ricevuto a titolo di tale risarcimento, corretto in funzione del tasso di inflazione.   (...) »   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA DIMITRESCU c. ROMANIA   26. Gli articoli 13 e 16 del titolo VIII della legge n° 247/2005, pure   rilevanti per il presente caso, sono così formulati :   Articolo 13   « 1) Al fine di fissare l’ammontare finale dei risarcimenti da riconoscere secondo la   presente legge, sarà creata una Commissione centrale dei risarcimenti, sottoposta   all’autorità del primo ministro (...) »   Articolo 16   « 1) Le decisioni rilasciate dalle autorità competenti per la restituzione del bene   indicanti delle somme a titolo di risarcimento (…) saranno inviate al segretariato della   Commissione centrale entro il termine massimo di sessanta giorni dall’entrata in   vigore della presente legge.   2) Le domande di restituzione depositate in virtù della legge n° 10/2001 (…) che   non hanno ricevuto risposta al momento dell’entrata in vigore della legge saranno   inviate (…) al segretariato della Commissione centrale (…) entro il termine di dieci   giorni a far data dal rilascio delle decisioni delle autorità competenti per la   restituzione del bene.   5) Il segretariato della Commissione centrale stilerà una lista dei fascicoli   menzionati ai paragrafi 1 e 2 per i quali la domanda di restituzione in natura è stata   respinta. Questi fascicoli saranno in seguito trasmessi all’autorità incaricata della   valutazione, che stilerà un rapporto estimativo.   6) (...) L’autorità incaricata della valutazione redigerà il rapporto estimativo   secondo la procedura prevista a tale effetto e lo trasmetterà alla Commissione   centrale. Il rapporto indicherà l’ammontare del risarcimento da accordare.   7) Sulla base del rapporto estimativo, la Commissione centrale emetterà la   decisione d’assegnazione del risarcimento o rinvierà il fascicolo per una nuova   valutazione.»   27. Il funzionamento della società per azioni « Proprietatea » è descritto   nel caso Radu c. Romania (no 13309/03, §§ 18-20, 20 luglio 2006).   28. La legge no 247/2005 è stata in ultimo modificata dall’ordinanza   d’urgenza del Governo n° 81 del 28 giugno 2007, pubblicata sulla Gazzetta   Ufficiale del 29 giugno 2007 e vertente sull’accelerazione della procedura   d’indennizzo per gli immobili occupati abusivamente dallo Stato.   29. Secondo l’articolo 181 del titolo I dell’ordinanza, quando la   Commissione centrale ha deciso sull’assegnazione del risarcimento il cui   importo non superi i 500.000 nuovi lei romeni (« RON »), i beneficiari   possono optare tra delle azioni di « Proprietatea » e la liquidazione del   risarcimento pecuniario. Per gli importi superiori ai 500.000 RON, gli   interessati possono pretendere il risarcimento pecuniario fino ai 500.000   RON e si vedranno riconoscere delle azioni di « Proprietatea » per la   differenza.   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA DIMITRESCU c. ROMANIA   30. Secondo l’articolo 7 del titolo II dell’ordinanza, entro sei mesi dalla   data dell’entrata in vigore dell’ordinanza, il Governo dovrà stabilire le   regole di designazione della società gerente di « Proprietatea ».   IN DIRITTO   I. OSSERVAZIONE PRELIMINARE   31. Con contratto autentico di cessione dei diritti litigiosi (« contract de   cesiune de drepturi litigioase ») dell’8 giugno 2004, il ricorrente Constantin   Grigore Ioan Dimitrescu ha ceduto al ricorrente Dimitrescu i proprio diritti   aventi come oggetto i presenti ricorsi. Le parti rilevanti del contratto erano   cosi formulati:   « Io sottoscritto Dimitrescu Constantin Grigore Ioan dichiaro di cedere a mio   fratello, Dimitrescu Valentin, tutti i miei diritti contesi aventi ad oggetto i seguenti   fascicoli :   (...)   – fascicolo no 3028/2004 CEDH, avente come oggetto la rivendicazione   dell’immobile sito in Bucarest, 22 Via Mendeleev, prima circoscrizione ;   – fascicolo no 5629/2003 CEDH, avente come oggetto la rivendicazione   dell’immobile sito in Bucarest, 22 Via Mendeleev, prima circoscrizione ;   (...)   Io sottoscritto Dimitrescu Constantin Grigore Ioan dichiaro (...) che assicuro il   cessionario dell’esistenza e della validità del credito (...)   Cosi il cessionario è surrogato in tutti i diritti del cedente, acquisendo la qualità   processuale attiva nei fascicoli sopramenzionati.   (...)   Il prezzo della cessione, così come convenuto dalle parti, è di 100.000.000 ROL, che   io, sottoscritto il cedente, dichiaro di avere integralmente ricevuto da parte del   cessionario oggi alla data di autenticazione del presente contratto.   Io sottoscritto Dimitrescu Valentin dichiaro di ricevere da parte di mio fratello   Dimitrescu Constantin Grigore Ioan, tutti i diritti contesi aventi ad oggetto i fascicoli   sopramenzionati al prezzo e secondo le condizioni del presente contratto, con cui   dichiaro di essere d’accordo. »   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA DIMITRESCU c. ROMANIA   32. Tenuto conto di questo contratto, il Governo ritiene che il ricorrente   Constantin Grigore Ioan Dimitrescu ha rinunciato ai propri diritti contesi a   beneficio del fratello e che, nella fattispecie, non ha più pertanto la qualità   di vittima. In conseguenza invita la Corte a rigettare i ricorsi nella parte   riguardante il sig. Constantin Grigore Ioan Dimitrescu.   33. In risposta, con lettera del 10 maggio 2006, il ricorrente Valentin   Dimitrescu rileva che suo fratello non ha rinunciato ai propri diritti ma che   glieli ha trasmessi. Le parti rilevanti di questa lettera sono così formulate:   « Riconosco che mio fratello non ha più il diritto di ottenere la compensazione da   parte del governo rumeno ma d’altra parte sono rimasto la sola persona avente diritto   a tale compensazione in virtù della cessione.   Conseguentemente invito la Corte a riconoscermi la qualità di beneficiario unico dei   risarcimenti, tenuto conto delle conseguenze legali della cessione. »   34. La Corte osserva che con contratto autentico il ricorrente Constantin   Grigore Ioan Dimitrescu ha trasmesso al ricorrente Valentin Dimitrescu tutti   i diritti contesi oggetto dei presenti ricorsi. Con lo stesso contratto, le parti   hanno convenuto che il sig. Valentin Dimitrescu era surrogato anche in tutti   i diritti del sig. Costantin Grigore Ioan Dimitrescu. La Corte non vede nella   fattispecie niente in contrario nel tener conto dell’accordo delle parti e per   considerare pertanto che il sig. Valentin Dimitrescu come l’unico ricorrente.   Questi verrà pertanto indicato con la parola « il ricorrente ». Peraltro, la   Corte ritiene che il ricorrente Constantin Grigore Ioan Dimitrescu non ha   più locus standi nella fattispecie e ritiene che è opportuno cancellare dal   ruolo i ricorsi che lo riguardano.   II. RIUNIONE DEI RICORSI   35. Tenuto conto dell’analogia dei ricorsi per quanto riguarda i fatti e la   questione di merito che pongono, la Corte ritiene necessario riunirli, in virtù   dell’articolo 42 § 1 del proprio regolamento.   III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART.   PROTOCOLLO No 1 DELLA CONVENZIONE   DEL   36. Il ricorrente si lamenta della violazione del diritto al rispetto dei   propri beni, in ragione della vendita dei due appartamenti del proprio   immobile ai locatari B.C.C. e G.I., vendite convalidate dalle sentenze del   maggio 2002 della Corte d’Appello di Bucarest e del 16 maggio 2003   della Corte suprema di giustizia, oggetto rispettivamente dei ricorsi   nn. 5629/03 e 3028/04, che la Corte ha appena riunito. Egli invoca l’articolo   del Protocollo n° 1, cosi formulato:   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA DIMITRESCU c. ROMANIA   « Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può   essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni   previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.   Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in   vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo   conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri   contributi o delle ammende. »   A. Sulla ricevibilità   37. La Corte costata che questa lamentela non è manifestamente   infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro   che non è in contrasto con nessun altro motivo d’irricevibilità. Pertanto si   decide di dichiararla ricevibile.   B. Sul merito   38. Il Governo osserva che il ricorrente si è avvalso della procedura   prevista dalla legge n° 10/2001, rivolgendosi alle autorità amministrative   allo scopo di farsi riconoscere il risarcimento dei danni. Il Governo   riconosce un’importanza particolare alle disposizioni della legge   n° 10/2001, così come modificate dalla legge n° 247/2005 e aventi   l’obiettivo di accelerare la procedura di restituzione e, in caso in cui tale   restituzione non sia più possibile, di riconoscere un indennizzo   comprendente una partecipazione, in qualità d’azionista, ad un ente di   collocamento di valori mobiliari, « Proprietatea », organizzato in società per   azioni. Secondo il Governo, il ristoro previsto dalla legislazione rumena   risponde alle esigenze della giurisprudenza della Corte.   39. Il ricorrente ritiene da parte sua che la legge n° 247/2005 non   produce alcun miglioramento per i proprietari che cercano di recuperare i   loro beni. Aggiunge che le autorità non l’hanno mai informato sulla   necessità di presentare dei documenti supplementari a sostegno della propria   domanda basata sulla legge n° 10/2001. Secondo lui, in ogni caso, non c’è   alcuna possibilità reale di ottenere un risarcimento equo in virtù della legge   n° 247/2005, dal momento che ritiene che il Fondo « Proprietatea » è, ad   oggi, solamente un “contenitore vuoto”.   40. La Corte osserva che il ricorrente possiede una decisione giudiziaria   definitiva e irrevocabile che ordina alle autorità di restituirgli il bene, ivi   compreso dunque i due appartamenti e i terreni pertinenti, oggetto dei   presenti ricorsi (paragrafi 8 in fine e 9 qui sopra). Come la Corte ha già   costatato (Străin precitata, § 38), l’esistenza del diritto di proprietà in virtù   di una pronuncia definitiva non è condizionata ad altre formalità.   41. La Corte ha trattato a più riprese casi aventi questioni analoghe a   quelle del caso di specie e ha costatato la violazione dell’articolo 1 del   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA DIMITRESCU c. ROMANIA   Protocollo n° 1 alla Convenzione (vedasi, tra gli altri, Porteanu   c. Roumania, no 4596/03, §§ 32-35, 16 febbraio 2006).   42. In particolare la Corte riafferma che, nel quadro legislativo rumeno   regolante le azioni in rivendicazione di beni immobili e la restituzione dei   beni nazionalizzati dal regime comunista, la vendita da parte dello Stato di   un bene altrui a terzi in buona fede, anche quando è anteriore   all’accertamento giudiziario definitivo del diritto di proprietà altrui, si   qualifica come privazione del bene (vedasi Porteanu precitato, § 32). Una   tale privazione, combinata con l’assenza totale di indennizzo, è contraria   all’articolo   del Protocollo n°   (vedasi in particolare   Străin precitato, §§ 39, 43 e 59). Per di più, né la legge n° 10/2001, né   quella di modifica n° 247/2005, tengono conto del pregiudizio subito, a   causa del prolungato mancato indennizzo dalle persone che, come il   ricorrente, si sono viste privare dei loro beni (Porteanu precitato, § 34).   43. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la   Corte ritiene che il Governo non ha dedotto alcun fatto o argomento che, nel   presente caso, possa portare ad una conclusione diversa.   44. Tenuto conto della propria giurisprudenza in materia, la Corte ritiene   che nella fattispecie, la negazione del diritto di proprietà subita dal   ricorrente riguardo ai suoi appartamenti e ai terreni pertinenti, combinata   con l’assenza totale d’indennizzo, gli ha fatto subire un carico   sproporzionato ed eccessivo, incompatibile con il diritto al rispetto dei suoi   beni garantiti dall’articolo 1 del Protocollo n° 1.   45. Pertanto, nella fattispecie c’è stata violazione di questa disposizione.   IV. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 6 § 1 DELLA   CONVENZIONE   46. Sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, il ricorrente si   lamenta dell’iniquità delle procedure definite con le sentenze del 24 maggio   della Corte d’Appello di Bucarest e del 16 maggio 2003 della Corte   suprema di giustizia allegando di aver vinto in procedure analoghe,   promosse nei confronti di acquirenti di altri appartamenti dell’immobile.   47. Tenuto conto degli elementi in suo possesso, ed essendo competente   per conoscere delle allegazioni formulate, la Corte non riscontra alcuna   violazione apparente dei diritti garantiti dall’articolo 6 § 1 della   Convenzione.   48. Ne consegue che questa doglianza dovrà essere rigettata come   manifestamente infondata, in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della   Convenzione.   V. SULL’APPLICAZIONE DELL’ART. 41 DELLA CONVENZIONE   49. Ai sensi dell’art. 41 della Convenzione,     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA DIMITRESCU c. ROMANIA   « Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi   Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente interessata non permette che   una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte   lesa un’equa soddisfazione. »   A. Danno   50. A titolo di danno materiale, il ricorrente chiede 400.000 EUR, ossia   200.000 EUR per ciascun appartamento. Fa presente di trovarsi   nell’impossibilità di produrre una perizia, dato che i due appartamenti sono   occupati dagli acquirenti, ma precisa che l’importo domandato si basa sui   prezzi del mercato immobiliare, tenendo conto del fatto che gli appartamenti   si trovano nella « migliore zona residenziale della città ».   51. Chiede inoltre 10.000 EUR a titolo di danno morale, ossia   5.000 EUR per ciascun appartamento. Sottolinea in proposito che a causa   delle numerose procedure giudiziarie ad esito negativo, la sua malattia   cardiaca si è aggravata e che ha dovuto subire anche diversi interventi   chirurgici.   52. Riguardo al danno materiale, il Governo rileva che il ricorrente non   ha fornito una perizia tecnica. Ritiene che solo una perizia tecnica potrebbe   stabilire il valore reale degli appartamenti oggetto di causa. Secondo il   Governo, i prezzi di vendita degli appartamenti situati nella stessa zona   possono essere un riferimento, ma non possono rappresentare una base per   la quantificazione di una somma a titolo di danno materiale.   53. Il Governo allega al fascicolo una perizia del novembre 2007   secondo cui il valore dei due appartamenti oggetto di causa, compresi i   terreni loro pertinenti, è di 207.027 EUR, di cui 99.634 EUR per   l’appartamento sito al piano rialzato e il terreno pertinente e 107.393 EUR   per l’appartamento sito al primo piano e il terreno pertinente.   54. Riguardo al danno morale, il Governo ritiene che non sia stato   stabilito il nesso di causalità tra la dedotta violazione e il pregiudizio morale   lamentato. Rileva inoltre che la somma richiesta a questo titolo è eccessiva e   considera che in ogni caso, un’eventuale sentenza di condanna potrebbe   costituire di per se una riparazione sufficiente per il pregiudizio morale che   il ricorrente pretende di aver subito.   55. La Corte ricorda di aver concluso che vi è stata violazione   dell’articolo 1 del Protocollo n° 1 alla Convenzione per la vendita a terzi, da   parte dello Stato, dei due appartamenti oggetto di causa e dei loro terreni   pertinenti, combinata con l’assenza totale di indennizzo.   56. Nelle circostanze di causa, essa ritiene peraltro che la restituzione   dei due appartamenti e dei terreni pertinenti, venduti a G.I. e a B.C.C. e siti   rispettivamente al pianterreno e al primo piano dell’immobile sito a   Bucarest in Via Mendeleev 22 (già via N. Bălcescu), prima circoscrizione,   metterà il ricorrente, nella misura del possibile, in una situazione     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA DIMITRESCU c. ROMANIA   equivalente a quella in cui si troverebbe se le esigenze dell’articolo 1 del   Protocollo n° 1 fossero state rispettate.   57. Nel caso in cui lo Stato convenuto non dovesse procedere a tale   restituzione entro il termine di tre mesi a far data dal giorno in cui la   presente sentenza sarà divenuta definitiva, la Corte decide che il Governo   dovrà versare all’interessato, per danni materiali, una somma corrispondente   al valore attuale dei due appartamenti sopramenzionati e i loro terreni   pertinenti.   58. Nella fattispecie, trattandosi di determinare l’ammontare di questa   somma, la Corte nota che il Governo ha trasmesso una perizia tecnica che   permette di determinare il valore degli appartamenti. Secondo questa   perizia, questo valore è pari a 207.027 EUR. Tenuto conto che il ricorrente   non ha fornito alcuna perizia tecnica, la Corte valuta in equità il valore di   mercato attuale totale dei due appartamenti e dei loro terreni pertinenti a   210.000 EUR.   59. Riguardo al danno morale, la Corte ritiene che gli avvenimenti in   causa hanno comportato per il ricorrente delle contrarietà e incertezze, per le   quali la somma globale di 4.000 EUR rappresenta un equo risarcimento per   il pregiudizio morale subito.   B. Spese e costi   60. Il ricorrente non ha domandato il rimborso delle spese e dei costi.   61. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il   rimborso delle spese e dei costi solo se li ha richiesti. Quindi, nella   fattispecie, la Corte non riconosce al ricorrente alcuna somma a tale titolo.   C. Interessi moratori   62. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora   sul tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di   tre punti percentuali.   PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,   1. Decide di riunire i ricorsi ;   2. Decide di cancellare dal ruolo i ricorsi per quanto riguarda il ricorrente   Constantin Grigore Ioan Dimitrescu ;   3. Dichiara i ricorsi ricevibili per quanto riguarda l’allegazione riguardante   l’art. 1 del Protocollo n° 1 e irricevibile per il resto;     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA DIMITRESCU c. ROMANIA   4. Ritiene che c’è stata violazione dell’art. 1 del Protocollo n° 1 della   Convenzione ;   5. Ritiene   a) che lo Stato convenuto deve restituire al ricorrente i due appartamenti   e i terreni loro pertinenti venduti a G.I. e B.C.C., appartamenti siti   rispettivamente al piano terra e al primo piano dell’immobile sito in   Bucarest in Via Mendeleev 22 (già via N. Bălcescu), prima   circoscrizione, entro tre mesi dal giorno in cui la sentenza sarà   definitiva, conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione;   b) che in mancanza di tale restituzione, lo Stato convenuto deve versare   al ricorrente, entro lo stesso termine di tre mesi, 210.000 EUR   (duecentodiecimila euro), oltre ogni ulteriore somma dovuta a titolo di   imposta, come danno materiale;   c) che in ogni caso, lo Stato convenuto deve corrispondere al ricorrente,   entro lo stesso termine, 4.000 EUR (quattromila euro), oltre ogni   ulteriore somma dovuta a titolo di imposta, come danno morale;   d) che le somme in questione dovranno essere convertite in valuta dello   Stato convenuto al tasso applicabile alla data del pagamento;   e) che a partire dall’espirazione di tale termine e fino al versamento,   questi importi saranno maggiorati di un interesse semplice ad un tasso   pari a quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante   tale periodo, aumentato di tre punti percentuali;   6. Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione.   Redatta in francese, quindi comunicata per iscritto il 3 giugno 2008,   conformemente all’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.   Santiago Quesada   Cancelliere   Josep Casadevall   Presidente     Copyright © 2008 UFTDU

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