58243/00

WyrokETPCz2008-07-01ECLI:CE:ECHR:2008:0701JUD005824300

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy brytyjskie prawo dotyczące przechwytywania komunikacji zewnętrznej, w szczególności brak publicznie dostępnych i szczegółowych procedur dotyczących selekcji, wykorzystywania i przechowywania przechwyconych danych, było „przewidziane przez prawo” w rozumieniu art. 8 ust. 2 Konwencji, zapewniając odpowiednią ochronę przed arbitralnością?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że ustawa z 1985 r. (Interception of Communications Act 1985), w szczególności jej sekcja 3(2) dotycząca przechwytywania komunikacji zewnętrznej, przyznawała władzy wykonawczej praktycznie nieograniczoną dyskrecję w zakresie materialnego przechwytywania i późniejszej selekcji komunikacji. Kluczowe procedury dotyczące selekcji, badania, udostępniania, przechowywania i niszczenia przechwyconego materiału (tzw. „środki” z sekcji 6) nie były publicznie dostępne ani wystarczająco szczegółowe w przepisach prawa. Brak tych publicznie dostępnych i precyzyjnych gwarancji proceduralnych uniemożliwiał zapewnienie odpowiedniej ochrony przed arbitralną ingerencją, co jest wymogiem zasady „przewidziane przez prawo” z art. 8 ust. 2 Konwencji. Trybunał podkreślił, że choć obawy o bezpieczeństwo narodowe są uzasadnione, inne państwa demokratyczne (jak Niemcy w sprawie Weber i Saravia) wykazały, że możliwe jest publikowanie szczegółów dotyczących metod strategicznej inwigilacji bez narażania bezpieczeństwa.
Stan faktyczny
Skarżącymi są trzy organizacje zajmujące się prawami obywatelskimi (Liberty, British Irish Rights Watch, Irish Council for Civil Liberties). Twierdziły one, że ich komunikacja telefoniczna, faksowa i e-mailowa była przechwytywana przez brytyjski program Electronic Test Facility (ETF) w latach 1990-1997. Program ETF miał przechwytywać wszystkie publiczne komunikacje między Dublinem, Londynem a kontynentem. Skarżący utrzymywali stałe kontakty i świadczyli pomoc prawną za pośrednictwem tych kanałów, wierząc, że ich komunikacja była bezprawnie przechwytywana. Złożyli skargi do krajowych organów kontrolnych, ale nie uzyskali satysfakcjonujących odpowiedzi na temat legalności i zakresu ewentualnych przechwyceń.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie artykułu 8 Konwencji. 3. Uznaje, że nie ma potrzeby odrębnego badania skargi dotyczącej naruszenia artykułu 13. 4. Orzeka, że pozwane państwo ma zapłacić skarżącym, w terminie trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku, kwotę 7 500,00 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększoną o wszelkie należne podatki, a odsetki za zwłokę będą naliczane według stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego powiększonej o trzy punkty procentowe. 5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CONSIGLIO D'EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO QUARTA SEZIONE LIBERTY E ALTRI c. REGNO UNITO (Ricorso n. 58243/00) SENTENZA STRASBURGO 1 luglio 2008 FINALE 01/10/2008 La presente sentenza diverr� definitiva alle condizioni stabilite dall'art. 44 � 2 della Convenzione. Pu� subire ritocchi di forma traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo SENTENZA LIBERTY E ALTRI c. REGNO UNITO Nel caso Liberty e Altri c. Regno Unito, La Corte europea dei diritti dell'uomo (Quarta Sezione), riunita in una camera composta da: Lech Garlicki, Presidente, Nicolas Bratza, Ljiljana Mijovi, David Th�r Bj�rgvinsson, J�n Sikuta, P�ivi Hirvel�, Mihai Poalelungi, giudici, e da Lawrence Early, Cancelliere di Sezione, Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 10 giugno 2008, Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data: PROCEDURA 1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 58243/00) diretto contro il Regno Unito di gran Bretagna e Irlanda del Nord con cui Liberty, British Irish Rights Watch, e Irish Council for Civil Liberties (una associazione britannica e due associazioni irlandesi attive nel settore delle libert� civili e aventi rispettivamente sede in Londra ed in Dublino) hanno adito la Corte il 9 settembre 1999 in virt� dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali ("la Convenzione"). 2. I ricorrenti sono rappresentati dal Sig. A. Gask, avvocato del foro di Londra. Il Governo del Regno Unito ("il Governo") � rappresentato dal suo Agente, Sig. D. Walton, del Foreign and Commonwealth Office. 3. Il 25 giugno 2002 la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al Governo; diverse sono le osservazioni depositate in proposito dalle parti. Il 22 marzo 2005 la Corte ha deciso di sospendere l'esame del caso in attesa della conclusione del processo pendente dinanzi all'Investigatory Powers Tribunal (cfr. i paragrafi da 11 a 15 infra). Il 27 febbraio 2006, la Corte ha disposto la riassunzione dell'esame del caso e, avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 29 � 3 della Convenzione, essa ha deciso che la ricevibilit� ed il merito del caso sarebbero stati esaminati congiuntamente. Conseguentemente le parti hanno depositato nuove ed ulteriori osservazioni. 4. I ricorrenti hanno richiesto lo svolgimento di una udienza pubblica; tuttavia la Corte non ha ritenuto necessaria siffatta udienza. Copyright � 2009 UFTDU FATTO SENTENZA LIBERTY E ALTRI c. REGNO UNITO LE CIRCOSTANZE DEL CASO 1. Le intercettazioni delle comunicazioni 5. I ricorrenti sostengono che nel corso degli anni '90 il Ministero della Difesa diede inizio, a Capenhurst, nel Cheshire, al programma Electronic Test Facility ("ETF"), finalizzato all'intercettazione simultanea di 10.000 canali telefonici che mettevano in comunicazione Dublino con Londra e queste due citt� con il continente. I ricorrenti sostengono che nel periodo intercorrente tra il 1990 ed il 1997 il programma ETF abbia intercettato tutte le comunicazioni pubbliche ivi incluse, le comunicazioni telefoniche, quelle via fax ed e-mail, trasportate su onde corte radio tra le due stazioni radio della British Telecom (stazioni site a Clwyd e Chester), uno snodo attraverso cui passava altres� gran parte del traffico di telecomunicazioni diretta da e verso l'Irlanda. Durante tale periodo le organizzazioni ricorrenti non solo intrattenevano continui contatti telefonici tra di loro ma attraverso tali mezzi di comunicazione prestavano spesso assistenza legale a quanti ne facevano richiesta. I ricorrenti sostengono che gran parte delle loro comunicazioni sarebbe transitata attraverso le summenzionate stazioni radio della Britsh Telecom e conseguentemente sarebbe stata illegittimamente intercettata dal servizio EFT. 2. Il ricorso al Tribunale di controllo sulle intercettazioni delle comunicazioni ("ICT") 6. Il 9 settembre 1999, dopo un reportage televisivo riguardante le attivit� svolte nell'ambito del programma ETF, le organizzazioni ricorrenti depositavano un ricorso presso il Tribunale di controllo sulle intercettazioni delle comunicazioni (cd. "ICT": cfr. i paragrafi da 28 a 30 pi� avanti) e lo invitavano a verificare la legittimit� di eventuali provvedimenti di autorizzazione all'intercettazione delle comunicazioni dei ricorrenti in Inghilterra, in Galles ed in Irlanda. Il 19 ottobre 1999 un funzionario dell'ICT confermava l'avvio di una indagine in proposito e aggiungeva: "... Mi corre obbligo di segnalarVi che il Tribunale non ha modo di sapere prima dello svolgimento di una indagine se relativamente ad un caso specifico sia stata rilasciata una determinata autorizzazione. In tutti i ricorsi lui sottoposti, il Tribunale svolge le proprie indagini in base alla sezione 7 della [legge del 1985 sulla Intercettazione delle comunicazioni `la legge del 1985', cfr. i paragrafi 16-33 pi� in avanti] che definisce i casi in cui sussistono un'autorizzazione, o un altro tipo di atto, ai sensi della legge de qua e, in tale eventualit�, se si sia verificata una violazione delle sezioni da 2 a 5. Nel caso in cui ... giunga a conclusione che si sia verificata una violazione delle sezioni da 2 a 5, il Tribunale pu� adottare le misure previste dalle Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA LIBERTY E ALTRI c. REGNO UNITO sezioni 7(4), (5) e (6). Ad ogni modo nel caso in cui il Tribunale ritenga che in una determinata fattispecie non si sia verificata alcuna violazione, esso non pu� rendere di dominio pubblico se in quella fattispecie una autorizzazione all'intercettazione delle comunicazioni sia stata concessa oppure no. In tali situazioni i ricorrenti sono informati solamente del fatto che nessuna autorizzazione all'intercettazione, o nessun altro atto simile, ha violato le sezioni da 2 a 5." 7. Con una lettera del 16 dicembre 1999 l'ICT informava le organizzazioni ricorrenti di aver svolto indagini approfondite e di aver accertato che nessuna autorizzazione o nessuna altro atto analogo avevano violato, relativamente al caso sottoposto, le sezioni 2 a 5 della legge del 1985. 3. Il ricorso al Procuratore generale ("DPP") 8. Con lettera del 9 settembre le organizzazioni ricorrenti depositavano una denuncia al Procuratore generale (Director of Public Prosecution "DPP") per l'illegittima intercettazione delle loro comunicazioni e richiedevano che i responsabili venissero processati. La Procura generale investiva della questione le autorit� di polizia per lo svolgimento delle indagini. Con lettera del 7 ottobre 1999 le autorit� di polizia informavano i ricorrenti che nessuna indagine poteva essere svolta fino a quando fosse stata in corso l'indagine da parte dell'ICT; aggiungevano, inoltre, che le indagini di polizia avrebbero potuto essere effettuate solo se l'inchiesta dell'ICT accertava il verificarsi di intercettazioni illegittime o in presenza di una delle altre condizioni previste nella sezione 1(2)-(4) della legge del 1985. Con lettera del 12 ottobre 1999, i ricorrenti mettevano in evidenza che la risposta dell'ICT, vaga, e per certi versi standardizzata, comportava che essi non potevano sapere se una autorizzazione all'intercettazione fosse stata rilasciata, oppure, in caso affermativo, se ad essa fosse stata data esecuzione. Conseguentemente, essi non sarebbero mai stati in grado di presentare una denuncia alla polizia in seguito alle indagini dell'ICT. Nella lettera, inoltre, i ricorrenti si interrogavano se, e se si in che modo, la polizia aveva il potere di accertare se una autorizzazione fosse stata rilasciata oppure no, in modo da decidere se la fattispecie richiedeva una indagine; essi si interrogavano anche sul come polizia avrebbe potuto svolgere tale indagine, nel caso in cui mancasse qualsiasi autorizzazione. 9. Il Procuratore generale replicava in data 19 ottobre 1999 che le autorit� di polizia erano obbligate ad attendere la decisione dell'ICT; a loro volta la polizia faceva presente, il 9 novembre 1999, che le istanze dei ricorrenti avevano ricevuto la massima considerazione, ma che non era possibile discutere questioni riguardanti le procedure e le modalit� interne di indagine. 10. Il 21 Dicembre 1999, i ricorrenti scrivevano alla polizia ed evidenziavano che, nonostante la decisione resa dall'ICT, essi non erano stati messi in condizione di sapere se vi era stata o meno una autorizzazione Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA LIBERTY E ALTRI c. REGNO UNITO o se erano state eseguite o meno intercettazioni illegittime. La risposta delle autorit� di polizia, datata 17 gennaio 2000, provvedeva ad assicurare i ricorrenti relativamente al fatto che i funzionari di polizia stavano svolgendo accurate indagini presso le istituzioni interessate al fine di accertare l'eventuale violazione della sezione 1 della legge del 1985 ed al fine di identificare l'eventuale autorit� investigativa procedente alle intercettazioni Con lettera del 31 marzo 2000 la polizia informava i ricorrenti che le indagini erano ancora in corso e, successivamente, con lettera del 13 aprile 2000 che le indagini non avevano evidenziato alcuna violazione della sezione 1 della legge del 1985. 4. Il ricorso depositato presso l'Investigatory Powers Tribunal ("IPT") 11. Il 15 dicembre 2000 la vecchia normativa recante la disciplina delle intercettazioni delle comunicazioni veniva novellata dalla legge del 2000 dal titolo "Regulation of Investigatory Powers Act" (cfr. i paragrafi da 34 a 39 pi� in avanti), la nuova legge prevedeva l'istituzione di un nuovo tribunale (il cd. Investigatory Powers Tribunal, IPT). 12. Il 13 agosto 2001 i ricorrenti depositavano presso l'IPT un ricorso contro le agenzie di sicurezza e di intelligence del Regno Unito; i ricorrenti lamentavano la violazione del loro diritto alla privacy a causa delle intercettazioni effettuate sulle loro comunicazioni telefoniche e di altro tipo a partire dall'ottobre 2000 in poi (cfr. British-Irish Rights Watch and others v. The Security Service and others, IPT/01/62/CH). L'IPT, nella sua formazione collegiale, composta da un Presidente ed un Vice-Presidente (un giudice della Corte di appello ed un giudice della High Court) non � limitato dal segreto per ragioni di sicurezza e pu� procedere oltre che sulla base degli elementi di prova depositati dalle parti anche sulla base di prove confidenziali, che non potrebbero essere rese pubbliche per ragioni di sicurezza nazionale. 13. Il 9 dicembre 2004 l'IPT adottava tutta una serie di decisioni preliminari. In particolare, sebbene i ricorrenti avessero formulato inizialmente diversi tipi di doglianze, il tribunale decideva di riunirle in un unico motivo di ricorso avente ad oggetto la legittimit� del "processo di filtraggio", con cui le comunicazioni tra il Regno Unito e una fonte esterna, sottoposte a controllo in base ad una autorizzazione rilasciata ai sensi della sezione 8(4) della legge del 2000 (sezione che aveva sostituito la sezione 3(2) della legge del 1985: cfr. i paragrafi 34-39 pi� avanti), erano state intercettate ed oggetto di accesso, in base a criteri di selezione del tutto segreti. Il punto risiedeva, conseguentemente, nello stabilire se "il processo di filtraggio delle comunicazioni telefoniche intercettate dirette dal Regno Unito all'estero... fosse contrario all'articolo 8 � 2 [della Convenzione] in quanto non "prevista dalla legge". Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA LIBERTY E ALTRI c. REGNO UNITO 14. L'IPT concludeva nel senso di ritenere giustificabile l'esistenza di differenze tra il procedimento di autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni interne e quello riguardante le comunicazioni esterne; ci� si giustificava, secondo l'IPT, in quanto l'interferenza di autorit� di governo nel diritto alla privacy in relazione a telecomunicazioni nazionali richiedeva un particolare cura a causa del sostanziale controllo da esse esercitato in tale area; al contrario, la conoscenza, ed il controllo, sulle comunicazioni esterne era, in genere, molto meno intenso ed esteso. 15. Per quanto riguarda il requisito della accessibilit� e quello della prevedibilit� della legge ai fini della garanzia di cui all'articolo 8 � 2, l'IPT osservava: "I criteri di selezione in relazione all'accesso ad una larga quantit�, indistinta, di informazioni ottenute in base ad una autorizzazione rilasciata ai sensi della sezione 8(4) (cos� come in relazione a quelli ottenuti in base ad una autorizzazione rilasciata ai sensi della sezione 8(1)), sono sanciti dalla sezione 5(3). La parte ricorrente lamenta il fatto che non vi sia alcuna `disposizione attraverso cui � possibile controllare pubblicamente se un accesso ad una data comunicazione telefonica di un individuo rispetti il principio di proporzionalit�'. La parte convenuta, invece, sostiene che tale disposizione esiste ed � da rinvenire in modo specifico nella disciplina della sezione 6(1) dello Human Rights Act che richiede alle autorit� pubbliche di operare in conformit� con le garanzie previste dalla Convenzione, e che conseguentemente, sostiene la convenuta, impone il dovere di agire in modo proporzionato quando si applicano i criteri della sezione 5(3) al materiale summenzionato. A tale dovere si aggiungono sette ulteriori garanzie elencate dai rappresentanti della convenuta, e precisamente (1) la criminalizzazione delle intercettazioni illegittime (2) il coinvolgimento del Segretariato di Stato (3) il ruolo di guida affidato al Joint Intelligence Committee (`JIC') (4) il codice di condotta (cd. Code of Practice) (5) la vigilanza affidata al Commissario sulle intercettazioni delle comunicazioni (6) la possibilit� di avviare azioni giudiziarie dinanzi siffatto tribunale, nonch� (7) la supervisione ed il controllo generali affidati al Comitato di Intelligence e di Sicurezza, commissione mista composta da nove parlamentari ed istituita dalla legge sui Servizi di Intelligence del 1994... � evidente che, sebbene nei fatti l'esistenza di tali garanzie sia pubblicamente conosciuta, non � necessario ai fini dei requisiti della accessibilit� e della prevedibilit� che sia reso noto ciascun singolo dettaglio di siffatte garanzie. I rappresentanti dei ricorrenti hanno evidenziato come risulti dagli stessi argomenti di prova presentati dalla parte convenuta che esistono procedure operative aggiuntive, come ci si aspetterebbe alla luce del fatto che sussistono garanzie ulteriori previste dalla sezione 16 della legge, e del connesso obbligo del Segretariato di Stato di assicurarne il rispetto in base alla sezione 15(1)(b). La parte ricorrente non intende suggerire che la natura di quelle procedure operative sia resa pubblica, ma piuttosto, e cosa che si legge gi� tra le righe delle tesi della parte convenuta, che sia la loro stessa esistenza ad essere pubblicata nel codice di condotta. Noi non siamo persuasi di ci�. In primo luogo, una tale menzione nel codice di condotta, e precisamente una formale indicazione dell'esistenza di tali procedure, non porterebbe la questione molto oltre di quanto essa non vada in base alle disposizioni della legge. Ma ad ogni modo, l'esistenza di tali procedure � solo una delle tante Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA LIBERTY E ALTRI c. REGNO UNITO garanzie sostanziali la cui esistenza � risaputa. I requisiti dell'accessibilit� e della prevedibilit� sono soddisfatti dalla conoscenza dei criteri e dalla conoscenza dell'esistenza di tali molteplici garanzie. ... la prevedibilit� pu� essere richiesta solo nella misura in cui ci� sia ragionevole in base alle circostanze, e le circostanze nella fattispecie sono quelle relative alla sicurezza nazionale... In tale circostanza la legislazione risulta adeguata e le linee guida sono chiare. La prevedibilit� non impone che una persona che telefoni all'estero sappia che la sua conversazione sar� intercettata in base ad una valida autorizzazione rilasciata ai sensi della sezione 8(4). ... Le disposizioni normative, nella fattispecie in esame il diritto di intercettare e di avere accesso alle comunicazioni e altro materiale sottoposto ad una autorizzazione rilasciata in base alla sezione 8(4), nonch� i criteri alla luce dei quali tale potere � esercitato, sono a nostro giudizio sufficientemente accessibili e prevedibili ai fini della loro conformit� alla legge. Le modalit� con cui � stata attuata la discrezionalit� nella esecuzione delle intercettazioni, in relazione alla sezione 5(3) e alle garanzie previste in tale sezione, sono a ben vedere conformi alla legge. Alla luce della complessit� e delicatezza del settore in cui ci muoviamo nella fattispecie in esame, sarebbe a dire quello della sicurezza nazionale, e sia considerando da un lato la necessit� di una interpretazione necessariamente restrittiva dell'articolo 8 � 2 e sia considerando, dall'altro lato che l'onere della prova risulta spostato sulla parte convenuta, siamo convinti che il corretto bilanciamento sia rispettato." B. La normativa e la prassi interni rilevanti 1. La legge sulla intercettazione delle comunicazioni del 1985 16. Durante il periodo ad oggetto del presente ricorso, la normativa rilevante era quella prevista nelle sezioni da 1 a 10 della Legge sulla intercettazione delle comunicazioni del 1985 ("la legge del 1985") entrata in vigore il 10 aprile 1986 e che � stata novellata dalla legge del 2000 dal titolo Regulation of Investigatory Powers ("la legge del 2000"). 17. Ai sensi della sezione 1 della legge del 1985, ogni persona che intenzionalmente intercetti una comunicazione trasmessa via posta o attraverso qualsiasi altro mezzo adibito alle telecomunicazioni pubbliche � penalmente responsabile. La legge prevedeva una certo numero di eccezioni, tra le quali la pi� importante riguardava l'intercettazione di comunicazioni effettuata in base ad una autorizzazione rilasciata dal Segretario di Stato ai sensi della sezione 2 della legge del 1985 e in base ad un certificato rilasciato ai sensi della sezione 3(2)(b) della legge del 1985. Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA LIBERTY E ALTRI c. REGNO UNITO (a) Autorizzazione all'intercettazione (i) Le tre condizioni per il rilascio dell'autorizzazione 18. Il potere spettante Segretario di Stato di rilasciare una autorizzazione ai sensi della sezione 2 della legge del 1985 pu� essere esercitato solo se tale autorizzazione sia necessaria: "(a) nell'interesse della sicurezza nazionale; (b) per prevenire il compimento di o per sventare gravi crimini; oppure (c) allo scopo di salvaguardare il benessere economico del Regno Unito." 19. La definizione della terminologia "gravi crimini " era contenuta nella sezione 10(3) della legge secondo cui: "Ai fini della [legge del 1985] una condotta che viene posta in essere nel Regno Unito e che costituisce o che potrebbe costituire uno o pi� illeciti penali, pu� essere considerata come grave crimine solo se � (a) tale condotta comporti l'uso di violenza, oppure si traduca in un rilevante guadagno finanziario oppure se essa sia posta in essere da un largo numero di persone agenti in funzione di un disegno comune; o (b) l'illecito, o uno degli illeciti, costituiscono un atto per il quale la persona responsabile, che abbia raggiunto l'et� di ventuno anni e non abbia precedenti condanne, pu� ragionevolmente aspettarsi di essere condannato alla pena di tre anni, o pi�, di carcere." 20. Quanto all'ambito di applicazione della terminologia "sicurezza nazionale", tale nozione � stata chiarita dal Commissario nominato ai sensi della legge del 1985. Nel rapporto del 1986, in fatti, quest'ultimo ha dichiarato (� 27) di adottare la seguente definizione: attivit� "che minacciano la sicurezza od il benessere dello Stato, e che sono destinate a minare o sovvertire la democrazia parlamentare attraverso l'uso di mezzi politici, economici o violenti". 21. Nel determinare se un'autorizzazione all'intercettazione fosse necessaria in base ad una delle tre condizioni indicate dalla sezione 2(2) della legge del 1985, il Segretario di Stato era obbligato a valutare se le informazioni la cui acquisizione era considerata necessaria non potessero essere ottenute in altro modo (sezione 2(3)). In aggiunta, le autorizzazioni fondate sull'esigenza di salvaguardare il benessere economico del Regno Unito non potevano essere rilasciate a meno che le informazioni da acquisire non riguardassero azioni o finalit� perseguite da persone che si trovavano al di fuori delle isole britanniche (sezione 2(4)). Infine ogni autorizzazione doveva indicare in modo dettagliato, a coloro che materialmente conducevano le operazioni d'intercettazione delle trasmissioni postali o di altre telecomunicazioni pubbliche, le comunicazioni che rientravano nell'oggetto dell'autorizzazione. Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA LIBERTY E ALTRI c. REGNO UNITO (ii) I due tipi di autorizzazione 22. Due erano le tipologie di autorizzazione consentite dalla sezione 3 della legge del 1985. La prima, nota anche come "autorizzazione ai sensi della sezione 3(1)", era un'autorizzazione in base alla quale si richiedeva l'intercettazione di: "(a) tutte quelle comunicazioni trasmesse da uno o pi� indirizzi indicati specificamente nell'atto di autorizzazione, quando tale indirizzo o indirizzi siano usati per la trasmissione di comunicazioni a o da(i) una determinata persona individuata e specificata nell'autorizzazione; o (ii) un determinato luogo individuato e specificato allo stesso modo; e (b) ogni altra eventuale comunicazione che sia necessario acquisire al fine di intercettare le comunicazioni rientranti nel suddetto paragrafo (a)." La sezione 10(1) della legge del 1985, definiva il termine "persona" includendovi qualsiasi organizzazione o gruppo di persone; essa provvedeva a definire anche il termine "indirizzo" intendendo con esso qualsiasi indirizzo postale o di altra forma di telecomunicazione. 23. La seconda tipologia di autorizzazione, l'autorizzazione ai sensi della sezione 3(2), aveva ad oggetto la richiesta di intercettazione, durante una trasmissione mediante sistemi pubblici di telecomunicazione, di: "(i) ogni comunicazione esterna cos� come descritta nell'autorizzazione; e (ii) ogni altra comunicazione la cui intercettazione sia necessaria perch� sia possibile intercettare le comunicazioni esterne cos� come descritte...". 24. Il Segretario di Stato, quando rilasciava un'autorizzazione in base alla sezione 3(2), era tenuto a rilasciare altres� un certificato contenente una descrizione dell'oggetto dell'intercettazione e la cui acquisizione egli considerava necessaria, nell'interesse della sicurezza nazionale, per prevenire la commissione di o per sventare crimini gravi o per salvaguardare il benessere economico dello Stato (sezione 3(2)(b)). Una autorizzazione resa ai sensi della sezione 3(2) non poteva avere ad oggetto uno specifico indirizzo situato presso le isole britanniche con l'obiettivo di sottoporre ad intercettazione tutte le comunicazioni inviate o ricevute da quel dato indirizzo a meno che- "3(3) (a) il Segretario di Stato non consideri che l'acquisizione delle comunicazioni inviate o ricevute da quel determinato indirizzo sia necessaria per prevenire o sventare atti di terrorismo; e (b) le comunicazioni inviate o ricevute da quel determinato indirizzo siano incluse nel materiale da sottoporre ad intercettazione nella misura in cui esse siano inviate entro il periodo, non eccedente i tre mesi, indicato nel certificato." 25. Le autorizzazioni ai sensi della sezione 3(2) potevano essere validamente rilasciate solo se sottoscritte dal Segretario di Stato o da un funzionario autorizzato all'uopo per iscritto dal Segretario di Stato stesso. Le autorizzazioni sottoscritte dal Segretario di Stato avevano una validit� di Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA LIBERTY E ALTRI c. REGNO UNITO due mesi; quelle sottoscritte da un altro funzionario avevano una validit� di due giorni. Solo il Segretario di Stato aveva il potere di rinnovare una autorizzazione. Nel momento in cui il Segretario di Stato si rendeva conto che una autorizzazione all'intercettazione non era pi� necessaria nell'interesse della sicurezza nazionale, per prevenire o sventare un crimine o per salvaguardare il benessere economico dello Stato, egli aveva l'obbligo di ritirare l'autorizzazione (sezione 4). 26. Il rapporto annuale del 1986 del Commissario illustrava le differenze intercorrenti tra le autorizzazioni rilasciate ai sensi della sezione 3(1) e quelle rilasciate ai sensi della sezione 3(2): "Ci sono diverse differenze... Tuttavia le differenze essenziali sono le seguenti: (i) Le autorizzazioni rese in base alla sezione 3(2) si applicano solamente alle telecomunicazioni esterne; (ii) se da un lato le autorizzazioni rese in base alla sezione 3(1) si applicano soltanto alle comunicazioni indirizzate a o provenienti da una particolare persona ... o un determinato luogo, le autorizzazioni rese in base alla sezione 3(2) non sono sottoposte a tali limiti; tuttavia (iii) nel momento in cui il Segretario di Stato rilascia una autorizzazione ai sensi della sezione 3(2), egli � obbligato ad emanare altres� un certificato in cui deve essere descritto il tipo di informazioni che si intende intercettare e che egli consideri necessario acquisire per gli scopi indicati dalla sezione 2(2). Conseguentemente il potere di autorizzare intercettazioni riconosciuto al Segretario di Stato ai termini della sezione 3(2) � limitato non tanto in relazione al tipo di finalit� perseguita, quanto piuttosto in relazione alla tipologia di comunicazioni intercettate. Ne deriva che in relazione alla sezione 3(2), chi scrive ha dovuto dapprima verificare se l'autorizzazione riceva applicazione alle comunicazioni esterne ed in secondo luogo, se l'oggetto dell'intercettazione risponde ai criteri previsti dalla sezione 2(2). ... Esiste una ulteriore ed importante limitazione alle autorizzazioni ex sezione 3(2). Ho gi� evidenziato che il potere di autorizzare intercettazioni riconosciuto al Segretario di Stato � limitato non tanto in relazione al tipo di finalit� perseguita, quanto piuttosto in relazione alla tipologia di comunicazioni intercettate. Siffatta distinzione � messa in ulteriore risalto dalla sezione 3(3) secondo cui le autorizzazioni all'intercettazione non possono avere ad oggetto indirizzi situati presso le isole britanniche, al fine di avere accesso alle comunicazioni eventualmente inviate o ricevute da siffatti indirizzi, e questo fatto salvo le esigenze connesse alla lotta contro il terrorismo. Conseguentemente, se per esempio i Servizi di sicurezza, per prevenire una cospirazione, intendano intercettare le comunicazioni esterne inviate o ricevute da una persona residente nelle isole britanniche, essi non potranno farlo di certo in base ad una autorizzazione ex sezione 3(2) richiedente l'intercettazione delle comunicazioni inviate o ricevute dall'indirizzo di tale persona. Tuttavia, ci� che i Servizi di sicurezza non possono ottenere in modo diretto potr� essere ottenuto in modo indiretto, attraverso l'acquisizione e l'esame delle comunicazioni legittimamente intercettate. In tali casi � prassi che, in aggiunta dell'autorizzazione rilasciata in base alla sezione 3(2), venga fatta richiesta di una ulteriore e separata autorizzazione ai sensi della sezione 3(1) e che � generalmente considerata una autorizzazione integrativa. Non Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA LIBERTY E ALTRI c. REGNO UNITO esiste disposizione alcuna [della legge del 1985] che preveda tale possibilit�. Tuttavia, si tratta a ben vedere di una prassi che � perfettamente compatibile con la ratio legis sottostante la sezione 3(3). Conseguentemente chi scrive raccomanda che quando si desideri intercettare separatamente le comunicazioni inviate o ricevute da un individuo residente nelle isole britanniche, allora in tutti i casi in cui non viene in rilievo l'esigenza di prevenzione del terrorismo sar� necessario ottenere una separata autorizzazione ai sensi della sezione 3(1) anche quando le comunicazioni da intercettare possano essere gi� coperte da una autorizzazione ai sensi dell'articolo 3(3). Il punto non � privo di importanza pratica. In effetti alla luce della definizione di "autorizzazione" e di "certificato" contenuta nella sezione 7(9) della legge, risulta che, se il Tribunale ha il potere di avviare indagini relativamente alle autorizzazioni rese ai sensi della sezione 3(1) ed ai certificati resi ai sensi della sezione 3(2) qualora il certificato specifichi un determinato indirizzo da intercettare, tale potere di indagine del Tribunale non sussiste in relazione alle autorizzazioni rilasciate ai sensi della sezione 3(2) e prive dell'indicazione specifica dell'indirizzo da intercettare." (iii) L'utilizzo e la custodia delle informazioni 27. La sezione 6 della legge del 1985 rubricata con il titolato "misure di garanzia" prevedeva: "(1) Quando il Segretario di Stato rilascia una autorizzazione questi provveder� ad adottare, se non siano gi� state adottate, le misure necessarie allo scopo di assicurare- (a) che siano rispettate le condizioni previste dalle sottosezioni (2) e (3) di sotto citate, per quanto riguarda le informazioni intercettate; nonch� (b) nel caso in cui relativamente ad una determinata autorizzazione sia stato rilasciato anche un certificato, che quella parte del materiale intercettato che non � inclusa nel certificato non venga letta, vista o ascoltata da nessuno. (2) Le condizioni di questa sottosezione sono rispettate in relazione a qualsivoglia materiale intercettato allorch� - (a) il livello di divulgazione del materiale (b) il numero delle persone alle quali � consentito l'accesso al materiale; (c) il livello di duplicazione del materiale; e (d) il numero delle copie fatte del materiale; siano limitati esclusivamente al minimo necessario come indicato nella sezione 2 (2) pi� sopra. (3) Le condizioni di questa sottosezione sono rispettate in relazione a qualsiasi tipo di materiale intercettato se ogni copia che � stata fatta del materiale in questione venga distrutta al pi� presto possibile una volta che la sua conservazione non sia pi� necessaria come indicato nella summenzionata sezione 2 (2)." Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA LIBERTY E ALTRI c. REGNO UNITO (b) Il Tribunale di controllo sulle intercettazioni delle comunicazioni ("ICT") 28. La sezione 7 della legge del 1985 stabiliva l'istituzione di un Tribunale competente a ricevere ed indagare le doglianze depositate da qualsiasi persona che avesse un motivo per ritenere che delle comunicazioni da lui inviate o ricevute fossero state oggetto di intercettazione. La giurisdizione del Tribunale era limitata, quanto al materiale intercettato, ad indagare se relativamente a siffatto materiale esistesse o meno una "autorizzazione" o un "certificato" o, al contrario, se si fosse verificata una violazione delle sezioni da 2 a 5 della legge del 1985. La sezione 7, nelle sue parti rilevanti prevedeva quanto segue: "Ai fini della presente sezione � (a) una autorizzazione � da considerare legittimamente rilasciata in relazione ad un determinato ricorrente se � (i) il ricorrente � specificato ed individuato nell'autorizzazione; o (ii) l'indirizzo utilizzato per la trasmissione da o verso una determinata localit� nelle isole britanniche in cui risiede o lavora il ricorrente � analogamente specificato; (b) un certificato � da considerare legittimamente rilasciato in relazione ad un determinato ricorrente se e nella misura in cui l'indirizzo utilizzato come indicato nel paragrafo (a)(ii) pi� sopra � specificato ed individuato nel certificato al fine di includere le comunicazioni in partenza od in arrivo presso tale indirizzo nel materiale oggetto del certificato stesso." 29. L'ICT era competente ad applicare i principi ordinariamente applicabili dagli organismi esercitanti funzioni giurisdizionali. Nel caso in cui esso avesse concluso una data indagine ritenendo sussistente una violazione delle disposizioni della legge, esso era tenuto a notificare la decisione al ricorrente, a redigere un rapporto in materia al Primo ministro e al Commissario nominato ai sensi della medesima legge e, se del caso, rendere un ordinanza con cui annullava l'autorizzazione, disponeva la distruzione del materiale intercettato, e/o disponeva il versamento da parte del Segretario di Stato di una somma a titolo di indennizzo. In tutti gli altri casi, il tribunale inviava al ricorrente la decisione in cui riteneva non sussistente una violazione delle sezioni 2 o 5 della legge. 30. L'ICT era composto da cinque membri, avvocati con almeno dieci anni di esperienza professionale. Il mandato dei cinque membri dell'ICT durava cinque alla scadenza dei quali poteva essere rinnovato. Contro le decisioni rese dall'ICT non era possibile proporre appello. Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA LIBERTY E ALTRI c. REGNO UNITO (c) Il Commissario 31. La sezione 8 prevedeva l'istituzione di un Commissario nominato dal Primo ministro. Tale incarico poteva essere affidato solo a persone che avessero ricoperto i pi� alti incarichi giudiziali. Le funzioni assegnate al Commissario erano quelle di: � controllare le modalit� di esercizio delle funzioni svolte da parte del Segretario di Stato ai sensi delle sezioni da 2 a 5 della legge del 1985; � fornire all'ICT l'assistenza ed il supporto necessari per consentirne il pieno esercizio delle funzioni; � verificare la correttezza e l'adeguatezza delle misure adottate ai sensi della sezione 6 al fine di salvaguardare il materiale intercettato e distruggerlo quando la sua conservazione non fosse pi� necessaria; � depositare rapporti al Primo Ministro nel caso in cui il Commissario sospettasse il verificarsi di violazioni delle sezioni da 2 a 5 non riferite dall'ICT o nel caso in cui le misure adottate ai sensi della sezione 6 fossero inadeguate; � relazionare annualmente al Primo Ministro relativamente all'esercizio delle funzioni di Commissario. Il relativo rapporto annuale doveva essere presentato dinanzi alle camere del Parlamento. Il Primo Ministro aveva il potere di escludere determinate materie dal rapporto nel caso in cui la loro pubblicazione avrebbe potuto costituire un pregiudizio alla sicurezza nazionale, od ostacolare la prevenzione di crimini particolarmente gravi o diretti contro il benessere del Regno Unito. Il rapporto, tuttavia, doveva indicare se tale potere di esclusione fosse stato esercitato. 32. Nel suo primo rapporto redatto nel 1992 dall'allora Commissario, Sir Thomas Bingham, questi descriveva il suo ruolo nel sistema di garanzia creato dalla legge del 1985 nei termini seguenti: "La terza maggiore salvaguardia � rappresentata dal Commissario medesimo. Se in teoria nulla osterebbe alla consultazione del Commissario prima che una autorizzazione sia rilasciata, nella pratica un tale tipo di consultazione non avviene e comunque una regolare consultazione di tale tipo non sarebbe praticabile. Conseguentemente, le funzioni esercitate dal Commissario non possono che essere retrospettive, e cio� controllare che le autorizzazioni non siano state rilasciate in violazione della legge e che le appropriate procedure siano state seguite. A tal fine, chi scrive ha visitato, e in molti casi pi� di una volta, tutte le istituzioni che hanno rilasciato delle autorizzazioni nominate nel presente rapporto e ha a lungo discusso relativamente al fondamento delle richieste di autorizzazione. Chi scrive ha anche discusso, a vari livelli, con i funzionari delle istituzioni dell'amministrazione pubblica richiedenti le autorizzazioni, delle procedure utilizzate per la richiesta di queste ultime. Chi scrive ha controllato un numero significativo di autorizzazioni, alcune di queste sono state scelte a caso, altre sono state sottoposte al sottoscritto perch� si riteneva necessario un loro controllo. Sebbene il sottoscritto abbia descritto ... un certo numero di situazioni in cui sono stati fatti degli errori, non sono mai emerse delle fattispecie in cui le garanzie legislative sono state volutamente evase o aggirate. il Commissario ha adottato la prassi saltuaria, di concentrare la propria attenzione su Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA LIBERTY E ALTRI c. REGNO UNITO quei casi in cui sia emersa una violazione della legge: conseguentemente, il sottoscritto ritiene che tra questi non esista un solo caso di cui non sia pienamente consapevole." Conclusioni del tutto simili circa il sostanziale rispetto della legge da parte delle amministrazioni dello Stato, venivano raggiunte da tutti i Commissari nei rispettivo rapporti adottati lungo tutti gli anni '90. 33. in effetti, in ciascuno dei rapporti annuali presentati ai termini della legge del 1985 ogni Commissario affermava di ritenere che le misure adottate ai sensi della sezione 6 del 1985 erano adeguate e ne rispettavano le disposizioni; nessuno per� indicava di che tipo di misure si trattasse. Nel rapporto del 1989 il Commissario evidenziava che vi erano stati notevoli progressi tecnologici nel settore delle telecomunicazioni, la qual cosa "aveva richiesto l'adozione di ulteriori misure da parte del Segretario di Stato al fine di salvaguardare qualsiasi tipo di materiale derivante dalle intercettazioni fatte ai sensi della sezione 6 [della legge del 1985]. Il Commissario dichiarava di aver verificato l'adeguatezza delle nuove misure. Nel rapporto riguardante l'anno 1990, il Commissario annotava che, in conseguenza di una nuova prassi in uso presso la polizia, e consistente nella comunicazione ai Servizi di Sicurezza di parte delle informazioni derivanti dalle intercettazioni, era stato necessario un ulteriore adeguamento della sezione 6. Nello stesso rapporto del 1990 il Commissario dichiarava di essere "soddisfatto dell'adeguatezza delle nuove misure" (Rapporto del � 18). Nel rapporto del 1991, il Commissario rilevava il verificarsi di piccole modifiche alle misure di cui alla sezione 6 e confermava di essere soddisfatto dalle stesse (cfr. � 29 del Rapporto del 1991). Nel Rapporto del 1993, al paragrafo 11, il Commissario dichiarava: "Alcune delle istruzioni scritte di cui alle misure di salvaguardia previste dalla sezione 6 che ho personalmente controllato richiedevano di essere aggiornate alla luce delle novit� introdotte nel mercato delle telecomunicazioni pubbliche, successivamente alla loro adozione. Altre istruzioni potrebbero, o almeno cos� credo, essere migliorate attraverso una maggiore regolamentazione sia delle circostanze sia delle modalit� con cui il materiale intercettato possa essere considerato sottoponibile a copia. Mi pare, inoltre, che sarebbe vantaggioso, sempre che non sia gi� stato fatto, che a tutte le persone che maneggino regolarmente materiale derivante da intercettazioni, siano ricordate le misure di salvaguardia cui essi sono vincolati, e che essi ricevano istruzioni scritte relativamente a tali misure e che queste istruzioni siano lette e comprese. Questi suggerimenti sembrano essere stati prontamente accettati dalle istituzioni interessate. A mio parere non vi erano indizi di alcuna violazione della sezione 6 della legge." Nel suo primo anno in qualit� di Commissario, Lord Nolan annotava le seguenti valutazioni relativamente alle misure di salvaguardia della sezione 6 (Rapporto del 1994, � 6): "Cos� come i miei predecessori, nel corso di ogni mia ispezione ho considerato e discusso le misure prese dal Segretario di Stato alla luce della sezione 6 allo scopo di limitare la divulgazione e la conservazione del materiale derivante dalle intercettazioni solamente a ci� che � strettamente necessario ai termini della sezione 2. Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA LIBERTY E ALTRI c. REGNO UNITO Ogni amministrazione ha la propria tipologia di tali misure, ed esistono comprensibili variazioni tra queste. Per esempio, le considerazioni pratiche che devono essere valutate per decidere cosa sia necessario nell'interesse della sicurezza nazionale, o per il benessere economico del Regno Unito (le due aree in cui sono maggiormente coinvolti i Servizi di Sicurezza e i Servizi Segreti) sono in qualche modo differenti dalle considerazioni che devono essere valutate per prevenire e per sventare la commissione di gravi crimini (area in cui sono maggiormente coinvolte le forze di polizia). Mi ritengo soddisfatto del fatto che tutte le procedure utilizzate rispettano le garanzie approvate ai sensi delle misure adottate ..." 2. La legge del 2000 dal titolo "Regulation of Investigatory Powers Act" 34. La legge del 2000 � entrata in vigore il 15 dicembre del 2000. Il rapporto esplicativo della legge ne descrive le finalit� individuandole nell'esigenza di assicurare che i poteri investigativi siano utilizzati in modo conforme alle norme sui diritti umani. In relazione all'intercettazione delle comunicazioni, la legge del 2000 modificava, inter alia, le sezioni da 1 a 10 della legge del 1985 e prevedeva l'istituzione di un nuovo sistema di disciplina delle intercettazioni delle comunicazioni. 35. La legge del 2000, in modo particolare, disciplina gli obiettivi che legittimano l'utilizzo dei poteri investigativi de qua agitur, quali autorit� possono esercitare siffatti poteri, chi dovrebbe autorizzare l'esercizio di ciascun singolo potere, l'uso che pu� essere fatto del materiale ottenuto attraverso l'esercizio di siffatti poteri, nonch� le garanzie giurisdizionali e le altre misure di tutela esperibili dall'individuo. 36. La legge, inoltre, ha provveduto alla creazione di un nuovo Tribunale il cd. Investigatory Powers Tribunal ("IPT") nel quale sono assommate le funzioni esercitate dal precedente tribunale ICT, dal Tribunale dei Servizi di Sicurezza ed il Tribunale dei Servizi di Intelligence. Al contrario, la legge del 2000 conferma l'istituto del Commissario per la vigilanza sull'intercettazione delle comunicazioni e le relative funzioni di controllo tanto dell'azione del Segretario di Stato in relazione alle autorizzazioni e ai certificati, quanto dell'adeguatezza delle misure adottate per l'esecuzione di tali autorizzazioni. Il Commissario, come gi� in passato, esercita, altres�, funzioni di assistenza al Tribunale. In aggiunta, la legge introduce una funzione consultiva del Segretario di Stato, che � altres� competente a pubblicare codici di buone prassi in relazione alle modalit� di esecuzione degli obblighi inerenti, tra le altre cose, l'intercettazione delle comunicazioni. 37. La sezione 2(2) della legge del 2000 fornisce la definizione di intercettazione: "Agli scopi della presente legge, e in base alle disposizioni successive della presente sezione, una persona intercetta una comunicazione trasmessa nell'ambito di un sistema di telecomunicazioni se, e sole se, costui � (a) modifica o interferisce con siffatto sistema o con il suo funzionamento, Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA LIBERTY E ALTRI c. REGNO UNITO (b) sorveglia le trasmissioni effettuate attraverso siffatto sistema, o (c) sorveglia le trasmissioni da e verso strumentazioni comprese nel sistema, in modo tale da rendere accessibile in tutto o in parte il contenuto delle comunicazioni, nel corso della trasmissione di queste ultime, a persone diverse dal mittente o dal destinatario della trasmissione." 38. La sezione 5(2) prevede che il Segretario di Stato non possa rilasciare una autorizzazione all'intercettazione a meno che non ritenga che tale autorizzazione sia necessaria, tra le altre cose, nell'interesse della sicurezza nazionale, allo scopo di prevenire o sventare la commissione di gravi crimini oppure allo scopo di salvaguardare il benessere economico del Regno Unito, e sempre che la condotta autorizzata sia proporzionata al fine da raggiungere. 39. In aggiunta alle garanzie di ordine generale contenute nella sezione 15 della legge, la sezione 16 prevede ulteriori garanzie nel caso di cosiddette autorizzazioni certificate (sarebbe a dire autorizzazioni all'intercettazione di comunicazioni esterne integrate da un certificato). In particolare la sezione 16(1) prevede che il materiale intercettato venga letto, visionato o ascoltato dalle persone alle quali esso sia divenuto accessibile in virt� di una autorizzazione, solo nella misura in cui esista un certificato che consenta l'accesso al materiale in questione in quanto necessario per uno dei fini summenzionati e sempre che ricorra una delle condizioni previste dalla sottosezione (2). Il materiale intercettato ricade all'interno delle fattispecie previste dalla sottosezione (2) solo nella misura in cui esso sia selezionato per essere letto, visionato o ascoltato per esigenze differenti da quelle riguardanti situazioni che possono essere riferite ad un individuo che � risaputo risiedere nelle isole britanniche ed ha come suo obiettivo l'identificazione delle informazioni presenti nelle comunicazioni inviate da tale individuo o a lui dirette. 40. Nella decisione resa il 9 dicembre 2004 (si vedano i paragrafi da 13 a 15 pi� sopra), l'IPT provvedeva ad evidenziare i seguenti estratti dal Codice di condotta sulle intercettazioni di comunicazioni emanato ai sensi della sezione 71 della legge del 2000 (il "Codice di condotta"). Il sottoparagrafo 4(2) del Codice di condotta nell'esaminare la questione delle richieste di autorizzazione all'intercettazione ai sensi della sezione 8(1), prevede: "La richiesta di autorizzazione deve essere sottoposta al Segretario di Stato ... Ogni richiesta di autorizzazione, una copia della quale deve restare al richiedente, deve contenere le seguenti informazioni: � la descrizione delle circostanze sottostanti la fattispecie in questione. � La persona o i luoghi ai quali la richiesta si riferisce (nonch� la descrizione e la giustificazione della loro rilevanza ai fini dell'operazione di intercettazione). Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA LIBERTY E ALTRI c. REGNO UNITO � La descrizione delle comunicazioni da intercettare, i dati di chi fornisce i servizi di comunicazione e, dove rilevante, una valutazione della fattibilit� dell'operazione di intercettazione. � La descrizione, se necessario, della condotta da autorizzare e necessaria per realizzare l'intercettazione. � L'indicazione dei motivi in base ai quali l'intercettazione � considerata necessaria ai sensi delle disposizioni della sezione 5(3). � L'indicazione del perch� la condotta che deve essere autorizzata � considerata proporzionata al fine che si intende perseguire. � L'indicazione del livello di ogni eventuale ed inusuale interferenza collaterale e l'indicazione del perch� tale interferenza � giustificabile nella fattispecie. In modo particolare, allorquando le comunicazioni in esame hanno ad oggetto il segreto religioso, quello medico, quello giornalistico o altri privilegi legali, ci� deve risultare in modo chiaro nell'atto di richiesta. � Quando una richiesta � considerata urgente, deve essere depositata anche la documentazione che comprova tale carattere. � L'assicurazione che tutto il materiale intercettato sar� maneggiato in conformit� con le garanzie previste dalla sezione 15 della legge. L'IPT continuava: "Le richieste di autorizzazione ai sensi della sezione 8(4) sono trattate nel sottoparagrafo 5.2 del Codice di condotta: `La richiesta di autorizzazione � depositata presso il Segretario di Stato ... ogni richiesta, una copia della quale resta al richiedente, deve contenere le seguenti informazioni: � la descrizione delle circostanze sottostanti la fattispecie in questione [requisito identico a quello previsto dal primo capoverso del sottoparagrafo 4.2]. � La descrizione delle comunicazioni da intercettare... [questa parte � sostanzialmente identica al terzo capoverso del sottoparagrafo 4.1] . � La descrizione, se necessario, della condotta da autorizzare, che deve essere limitata all'intercettazione delle comunicazioni esterne, o di quanto altro � necessario per intercettare le comunicazioni esterne [si compari con la terminologia del quarto capoverso del sottoparagrafo 4.2]. � Il certificato che disciplina l'accesso al materiale intercettato. � L'indicazione dei motivi in base ai quali l'intercettazione � considerata necessaria ai sensi delle disposizioni della sezione 5(3). [identico al quinto capoverso del sottoparagrafo 4 .2]. � L'indicazione del perch� la condotta che deve essere autorizzata � considerata proporzionata. . . [identico al sesto capoverso del sottoparagrafo 4 .2]. Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA LIBERTY E ALTRI c. REGNO UNITO � L'indicazione del livello di ogni eventuale ed inusuale interferenza collaterale . . . [identico al settimo capoverso del sottoparagrafo 4 .2]. � Quando una richiesta � considerata urgente. . . [identico all'ottavo capoverso del sottoparagrafo 4 .2]. � L'assicurazione che il materiale intercettato sar� letto, visionato o ascoltato solo in quanto sia stato rilasciato a tal fine un certificato, e questo in conformit� alle condizioni delle sezioni da 16(2) a 16(6) della legge. � L'assicurazione che tutto il materiale intercettato sar� maneggiato in conformit� con le garanzie previste dalla sezione 15 e 16 della legge [questi due capoversi sono naturalmente equivalenti all'ultimo capoverso del sottoparagrafo 4 .2]. ... Alla luce del sottoparagrafo 4(8), le misure relative alle autorizzazioni di cui alla sezione 8(l) devono contenere `il nome o la descrizione di chi � sottoposto all'intercettazione o dei luoghi in relazione ai quali viene eseguita l'intercettazione' e alla luce del sottoparagrafo 4(9) deve essere fatto rinvio alle modalit� richieste dalla sezione8(2) della [legge del 2000]. Le disposizioni equivalenti del sottoparagrafo 5(9), e relative alle autorizzazioni rese ai sensi della sezione 8(4) ovviamente non provvedono ad identificare un particolare soggetto sottoposto alle intercettazioni o una localit� precisa piuttosto esse richiedono l'inclusione nell'autorizzazione della `descrizione del tipo di comunicazioni da sottoporre ad intercettazione'. DIRITTTO I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE 41. I ricorrenti lamentano che l'intercettazione delle proprie comunicazioni, sarebbe avvenuta secondo modalit� contrarie all'articolo 8 della Convenzione: "1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. 2. Non pu� esservi ingerenza della pubblica autorit� nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una societ� democratica, � necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libert� altrui." Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA LIBERTY E ALTRI c. REGNO UNITO A. Argomenti delle parti 1. I ricorrenti 42. I ricorrenti sostengono che nel periodo intercorrente tra il 1990 ed il 1997 le loro comunicazioni telefoniche, via fax, via e-mail e di altro tipo sono state oggetto di intercettazioni dai servizi dell'ETF in Capenhurst; le intercettazioni includevano materiale sottoposto a privilegi legali e di carattere confidenziale. 43. Attraverso le dichiarazioni rese dal Sig. Duncan Campbell, un esperto di telecomunicazioni, i ricorrenti sostengono che il procedimento che si applicava alle autorizzazioni esterne rese ai sensi della sezione 3(2) della legge del 1985 comprendeva cinque fasi. In primo luogo, occorreva che fosse rilasciata una autorizzazione che specificasse una o pi� linee di transito di comunicazioni esterne che si voleva fisicamente intercettare. Tali autorizzazioni coprivano una ampia gamma di comunicazioni come, ad esempio, "tutte le linee sottomarine aventi un terminale nel Regno Unito e trasportanti comunicazioni commerciali esterne verso l'Europa". Ad ogni modo, tutte le comunicazioni che rientravano nella categoria specificata venivano fisicamente intercettate senza distinzione alcuna. In secondo luogo, il Segretario di Stato doveva rilasciare un certificato in cui era descritta la tipologia di informazioni cui si poteva avere legittimamente accesso rispetto al volume totale di comunicazioni intercettate in base ad una determinata autorizzazione. I certificati erano formulati in termini generici, e avevano ad oggetto solo funzioni e priorit� collegate ai servizi di intelligence; essi non provvedevano di solito ad identificare specifici obiettivi o destinatari. I certificati, inoltre, non necessitavano di essere molto pi� dettagliati rispetto alla generica categoria di informazioni che erano richieste ai sensi della legge del 1985 come, per esempio, "sicurezza nazionale", "prevenire o sventare gravi crimini" o "salvaguardare il benessere economico del Regno Unito". La combinazione di un certificato e di una autorizzazione costituiva una "autorizzazione certificata". La terza fase del procedimento aveva ad oggetto le operazioni di filtraggio. La fase di filtraggio ruotava intorno ad un sistema di selezione automatica, come quello di un comune motore di ricerca, operante sotto controllo umano, che selezionava le comunicazioni contenenti specifici termini o combinazioni degli stessi. I termini ricercati erano contenuti in uno pi� certificati rilasciati per l'autorizzazione all'intercettazione delle comunicazioni in transito quel determinato nodo. Nei certificati, i termini da ricercare erano generalmente descritti come "lista di parole chiave", o "database tecnico" o come "Dizionario". Tanto i termini da ricercare, quanto i criteri di filtraggio, non erano indicati in modo specifico nei Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA LIBERTY E ALTRI c. REGNO UNITO certificati, ma erano selezionati ed amministrati da funzionari statali senza alcun controllo da parte delle autorit� giurisdizionali. In quarto luogo, esisteva un sistema di regole finalizzato a ridurre al minimo l'impatto sulla privacy degli individui che poteva derivare dalle intercettazioni; pi� precisamente, tali regole disciplinavano come procedere alla revisione dei rapporti sulle intercettazioni delle comunicazioni e rimuovere i nomi o altri elementi identificativi di cittadini o enti i cui dati sensibili erano stati inclusi incidentalmente nel materiale derivante da intercettazioni effettuate in modo legittimo. In effetti, nel caso in cui l'inclusione di tali dati nel rapporto finale non era proporzionata o necessaria alla luce degli obiettivi perseguiti dall'autorizzazione all'intercettazione essi sarebbero stati rimossi. La quinta ed ultima fase del procedimento era la fase della "divulgazione". Le informazioni ottenute attraverso un'intrusione nella privacy di determinate comunicazioni potevano essere divulgate e rese accessibili a terzi solo nella misura in cui gli scopi perseguiti dai tali destinatari fossero proporzionati e necessari in base alle circostanze del caso. I controlli sulla divulgazione costituivano parte integrante delle garanzie sancite dall'articolo 8 della Convenzione. 44. I ricorrenti sostengono che poich� la procedura di cui alla sezione 3(2) consentiva l'intercettazione di tutte le comunicazioni rientranti all'interno di una categoria particolarmente ampia indicata in ogni autorizzazione, la sola garanzia per coloro le cui comunicazioni erano oggetto di intercettazioni era rappresentata dal dovere incombente sul Segretario di Stato, ai sensi della sezione 6(1) della legge, di adottare "le misure necessarie per assicurare che ... quella parte di materiale intercettato non rientrante nel certificato non fosse letto, visionato o ascoltato da nessuno",, e ci� a meno che non fossero soddisfatti i requisiti previsti dalla sezione 6(2). I ricorrenti evidenziano, a tal proposito, sia che la natura ed il contenuto di siffatte misure non erano certo state rese note al pubblico, sia che non esisteva alcuna procedura a disposizione degli individui per verificare che misure fossero state effettivamente poste in essere. In effetti, il Tribunale non aveva alcuna competenza giurisdizionale per conoscere tale questione, e quanto al Commissario, sebbene costui fosse autorizzato dalla sezione 8 a procedere al riesame, in generale, della adeguatezza delle "misure", egli non aveva poteri per controllare se queste ultime fossero state rispettate in un determinato caso. 45. � evidente, secondo i ricorrenti, che le intercettazioni delle comunicazioni in oggetto costituivano una interferenza nel godimento del diritto dei ricorrenti di cui all'articolo 8 � 1. A ben vedere, ogni intercettazione, per essere conforme alle disposizioni dell'articolo 8 � 2, deve essere "prevista dalla legge" e conseguentemente deve avere una base giuridica di diritto interno adeguatamente accessibile e che sia formulata con sufficiente precisione e prevedibilit�. I ricorrenti fanno presente che la Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA LIBERTY E ALTRI c. REGNO UNITO legislazione del Regno Unito abbia violato proprio il requisito della prevedibilit�. Secondo il loro punto di vista, in effetti, la comunicazione al pubblico della natura e del contenuto delle misure adottate per la realizzazione delle operazioni di filtraggio e di divulgazione del materiale intercettato, non avrebbe di certo potuto compromette la sicurezza nazionale; anzi, a tal proposito essi evidenziano che la pubblicazione di informazioni dettagliate relativamente al funzionamento di sistemi del tutto analoghi � prevista in numerosi di altri paesi democratici, come gli Stati Uniti d'America, l'Australia, la Nuova Zelanda, il Canada, a la Germania. Le lacune del sistema inglese sono, invece, messe in risalto dalla decisione della Corte nel caso Weber e Saravia c. Germania (dec.), n. 54934/00, del 29 giugno 2006, in cui la Corte ha evidenziato che la legislazione tedesca prevede dettagliate disposizioni normative disciplinanti, tra le altre cose: le modalit� con le quali le comunicazioni individuali sono selezionate dal materiale complessivo derivante dalle "intercettazioni strategiche"; le modalit� di divulgazione del materiale selezionato presso le diverse amministrazioni dello Stato tedesco e quelle relative all'utilizzo appropriato che ciascuna di esse pu� farne; le modalit� di conservazione e di distruzione del materiale. Inoltre, alla luce della legislazione tedesca, la discrezionalit� delle autorit� di governo � ulteriormente disciplinata e limitata dalle decisioni della Corte costituzionale federale che hanno esaminato la questione della compatibilit� delle disposizioni de qua con la costituzione. Al contrario, allo stato attuale nel Regno Unito non risulta alcuna disciplina legislativa relativamente ad una qualsiasi delle fasi del procedimento successivo all'intercettazione iniziale, e questo a parte il dovere del Segretario di Stato di adottare misure non meglio precisate. Le misure stesse non sono rese pubbliche. Non esiste alcun documento di carattere legale che sia accessibile al pubblico e che indichi come sia regolato il potere delle autorit� di selezionare, divulgare, utilizzare o conservare specifiche comunicazioni. La condotta delle autorit� non � stata conforme al diritto poich� essa non si fonda su nessuna prevedibile base giuridica che soddisfi il principio dell'accessibilit�. 46. I ricorrenti, in aggiunta, negano che le interferenze abbiano perseguito uno scopo legittimo o siano state proporzionate ad un qualsiasi scopo legittimo, dal momento che la legge del 1985 consentiva l'intercettazione di una larga categoria di comunicazioni per qualsivoglia fine, e solo successivamente a ci� il materiale derivante dalle intercettazioni veniva esaminato per determinare se esso ricadesse all'interno dell'ambito di applicazione delle autorizzazioni rese ai sensi della sezione 3(2). 2. Il Governo 47. Per ragioni di sicurezza, le autorit� di Governo hanno adottato come linea politica generale quella di non confermare n� negare le affermazioni fatte in relazione alle attivit� di sorveglianza. Ai fini del presente ricorso, Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA LIBERTY E ALTRI c. REGNO UNITO comunque, esse hanno accettato che la Corte procedesse nell'esame del caso sulla base ipotetica che i ricorrenti potevano sostenere correttamente che le comunicazioni da e verso i loro uffici siano state intercettate, nel corso del periodo in questione, presso la stazione di Capenhurst. Invero, il Governo fa presente che, in linea di principio, qualsiasi persona che, nel corso del periodo in questione, abbia inviato o ricevuto qualsiasi forma di telecomunicazione da o verso le isole britanniche potrebbe essere stata oggetto di una misura di intercettazione disposta in base ad una autorizzazione ai sensi della sezione 3(2). Ad ogni buon conto, il Governo nega enfaticamente che qualsiasi intercettazione sia stata condotta senza le necessarie autorizzazioni e sostiene la posizione secondo cui, se intercettazione delle comunicazioni dei ricorrenti vi � stata, essa � stata legittimamente permessa in base ad una appropriata autorizzazione resa ai termini della sezione 3(2) della legge del 1985. 48. Il Governo ha allegato al primo gruppo di Osservazioni depositate alla Corte in data 28 novembre 2002, una dichiarazione del Sig. Stephen Boys Smith, un vecchio funzionario del Ministero dell'interno, in cui quest'ultimo affermava: "... La divulgazione delle misure comporterebbe la rivelazione di importanti informazioni circa le metodologie usate per le intercettazioni. � per questo motivo che il Governo non pu� divulgare tutti i dettagli delle misure adottate ai termini della sezione 6 per le autorizzazioni rilasciate in base alla sezione 3(2) ed esistenti in quel determinato periodo. Le metodologie alle quali fanno riferimento i documenti adottati in quel periodo, costituiscono ancora la parte centrale delle metodologie tutt'ora impiegate. Conseguentemente, secondo il punto di vista del Governo, che io condivido in pieno, la divulgazione delle misure sarebbe contraria all'interesse della sicurezza nazionale. Essa consentirebbe alle persone di adattare le proprie condotte al fine di minimizzare l'effettivit� dei metodi di intercettazione che si ritenga necessario applicare nei loro confronti. Inoltre i manuali operativi e le istruzioni aventi ad oggetto le garanzie previste dalla sezione 6 e le relative misure sono in gran parte difficilmente comprensibili per coloro che non abbiano ricevuto il tirocinio specifico cui ho fatto riferimento pi� sopra oppure che non abbiano, quanto meno, beneficiato di dettagliate spiegazioni. A ben vedere esse sono redatte secondo una terminologia tecnica e fanno riferimento a specifiche tecniche e specifici procedimenti operativi che non possono essere compresi attraverso la semplice lettura dei documenti. Esse contengono istruzioni dettagliate, proprio allo scopo di assicurare che le misure della sezione 6 ed i requisiti della sezione 3(2) siano pienamente compresi dai funzionari competenti e siano pertanto effettivi. Qualsivoglia spiegazione fornita dal Governo relativamente a siffatte tecniche e siffatti procedimenti comporterebbe, come rilevato pi� sopra, il problema di minare l'efficacia operativa del sistema e delle tecniche applicate in conseguenza di una autorizzazione." Il Governo ha tenuto a sottolineare, comunque, che le misure sono state oggetto di un riesame indipendente da parte dei Commissari che si sono succeduti dopo la loro adozione; questi ultimi hanno tutti concluso che tali Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA LIBERTY E ALTRI c. REGNO UNITO misure rappresentavano delle robuste garanzie per i diritti individuali (cfr. paragrafi da 31 a 33, supra). 49. Il Governo ha allegato alle sue Ulteriori Osservazioni, depositate il 23 maggio 2003, una seconda dichiarazione resa dal Sig. Boys Smith, in risposta alle dichiarazioni rilasciate dal Sig. Campbell (cfr. il paragrafo 48 pi� sopra), con cui forniva, nei limiti in cui ci� non mettesse a repentaglio la sicurezza nazionale, maggiori dettagli relativamente alle misure adottate dal Segretario di Stato ai termini della sezione 6 della legge. Il Governo fa presente che la Corte dovrebbe procedere in base al presupposto secondo cui, e in assenza di prove contrarie, all'interno dell'ordinamento del Regno Unito, un ordinamento democratico, le autorit� di governo, i funzionari, i Commissari e gli altri organismi di controllo abbiano adempiuto in modo conforme alla legge al proprio dovere istituzionale di verificare l'esistenza delle garanzie necessarie per rispettare quanto previsto dalla sezione 6. Soprattutto, le dichiarazioni rese dal Sig. Boys hanno evidenziato, secondo il Governo, che durante il lasso temporale in questione erano operativi tutta una serie di strumenti di garanzia destinati ad assicurare che il processo di selezione del materiale (la fase descritta dai ricorrenti come "fase di filtraggio") si svolgesse in modo rigorosamente conforme con il quadro normativo e con i requisiti fissati nell'autorizzazione e nel certificato (il che equivale a dire che ci� poteva avvenire solo se necessario nell'interesse della sicurezza nazionale, o allo scopo di prevenire o sventare gravi crimini oppure allo scopo di salvaguardare il benessere economico del Regno Unito), senza alcun tipo di abuso o di arbitrariet�. 50. Secondo quanto dichiarato dal Sig. Boys Smith, a tutte le persone coinvolte nel processo di selezione veniva sottolineata l'importanza delle garanzie e dei limiti fissati dalla legge; e tali garanzie ricevevano una rigorosa applicazione. In secondo luogo, tutte queste persone ricevevano, altres�, una specifica formazione finalizzata ad evidenziare la necessit� di un rigoroso rispetto delle procedure operative e alle garanzie in vigore. In terzo luogo, lungo l'intero periodo temporale in questione erano esistenti tutta una serie di procedure operative finalizzate ad assicurare che non fosse possibile per un singolo individuo procedere, in modo arbitrario e senza alcun controllo, alla selezione e all'accesso al materiale derivante dalle intercettazioni. Nel caso in cui un funzionario, nell'esercizio delle sue funzioni di intelligence, intendesse intercettare e selezionare un determinato tipo di informazioni, costui non poteva eseguire di persona le intercettazioni. Al contrario, egli doveva presentare la richiesta di intercettazione e di selezione ad un funzionario operativo presso una sezione diversa dello stesso ufficio; era a quest'ultimo che spettava il separato compito di avviare le procedure tecniche necessarie per l'intercettazione e la selezione. Il funzionario richiedente, inoltre, doveva indicare nella sua richiesta i motivi per i quali richiedeva l'accesso. In aggiunta, la richiesta e di accesso era annotata in un registro in modo da Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA LIBERTY E ALTRI c. REGNO UNITO consentire a terzi (ad esempio i funzionari di grado pi� alto e il Commissario) di verificare la richiesta di accesso e assicurarsi che essa fosse giustificata. Al contrario, non era possibile per i funzionari operanti nella sezione tecnica responsabile della esecuzione delle intercettazioni ricevere il materiale derivante da ciascuna procedura di intercettazione e di accesso da costoro eseguita. Conseguentemente, essi non potevano condurre intercettazioni o avere accesso al materiale derivante da queste senza alcuna preventiva autorizzazione. In quarto luogo, era operativo un controllo giornaliero di coloro che conducevano il procedimento di selezione e di accesso in base alle autorizzazioni rilasciate ai termini della sezione 3(2) ("gli ufficiali richiedenti"); tale controllo era svolto da funzionari che lavoravano fisicamente nella medesima stanza e che, se del caso, avevano la facolt� ed il dovere di domandare in qualsiasi momento agli ufficiali richiedenti di spiegare e giustificare cosa essi stessero facendo. I funzionari in questione, inoltre, svolgevano funzioni di controllo qualit� relativamente alle relazioni scritte dagli ufficiali richiedenti; essi procedevano anche alla revisione periodica dei rapporti di intelligence in cui veniva trascritto il contenuto delle intercettazioni e che erano redatti dagli ufficiali richiedenti per la divulgazione a terzi. In quinto luogo, lungo l'intero periodo di cui al presente caso, una cosa che veniva comunicata al personale coinvolto nelle operazioni di intercettazione, il Commissario indipendente aveva un illimitato diritto di verifica e controllo delle operazioni svolte nel corso del procedimento di selezione, nonch� il diritto di esaminare il materiale ottenuto. L'esame dei registri permetteva di controllare le intercettazioni avviate dai funzionari e, se necessario, richiedere chiarimenti a costoro. Ciascuno dei Commissari succedutisi nel corso del periodo temporale di cui al presente caso (Lords Lloyd, Bingham e Nolan) ha esercitato il proprio diritto di verificare le operazioni dei procedimenti di selezione, e ciascun Commissario ha sempre concluso nel senso di ritenersi soddisfatto quanto alla compatibilit� dei procedimenti di selezione con le disposizioni della legge del 1985. Grazie all'insieme di siffatte misure esistevano, secondo il punto di vista del Governo, effettive garanzie contro qualsiasi rischio di condotte illecite (individuali istituzionali e di ogni altro tipo) e di azioni contrarie alle disposizioni di legge a quelle dell'autorizzazione. In ultimo luogo, in seguito all'entrata in vigore il 15 dicembre 1994 dell'Intelligence Services Act, era stata introdotta la possibilit� per quanti avessero eventualmente subito una lesione ricorrere al Tribunale previsto da tale legge. 51. In relazione ai procedimenti descritti dai ricorrenti come di "minimizzazione" e di "divulgazione", esistevano, nel corso del periodo in questione, tutta una serie di garanzie finalizzate ad assicurare che l'accesso al materiale derivante dalle intercettazioni e la sua custodia cos� come ogni rapporto di intelligence fondato su tale materiale fossero custoditi solo per il Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA LIBERTY E ALTRI c. REGNO UNITO tempo strettamente necessario, con riguardo all'interesse pubblico perseguito. Le informazioni rilevanti contenute nel materiale selezionato ed esaminato erano divulgate attraverso rapporti di intelligence, che erano usualmente compilati dagli ufficiali richiedenti. Nel periodo in esame, come parte integrante delle garanzie previste dalla legge del 1985, era operativo un regolamento interno che disciplinava le modalit� con cui i rapporti di intelligence dovevano essere predisposti; le prescrizioni del regolamento erano indirizzate a tutte le persone che partecipavano alle procedure di stesura di rapporti di intelligence aventi ad oggetto il materiale selezionato da comunicazioni intercettate grazie alle autorizzazioni rese ai termini della sezione 3(2). Il regolamento stabiliva, tra le altre cose, che nessuna informazione poteva essere acclusa nel rapporto a meno che essa non contribuisse ad un determinato obiettivo di intelligence conforme ad uno degli scopi indicati nella sezione 2(2) della legge del 1985. Il regolamento, inoltre, disciplinava in modo specifico le circostanze in presenza delle quali era opportuno indicare nel rapporto di intelligence il nome di determinati individui o organizzazioni. Durante il periodo relativo al caso in esame, a ben vedere, era operativo un esteso sistema di sicurezza finalizzato alla corretta gestione di qualsiasi tipo di materiale classificato come riservato. L'accesso ai contenuti di siffatta tipologia di materiale era ristretta esclusivamente a quanti potevano dimostrare una genuina "necessit� di informazione", ed era ulteriormente limitata a persone la cui affidabilit� erano oggetto di verifica e che, inoltre, erano istruite relativamente a come maneggiare il materiale; tutto ci� aveva lo scopo di assicurarne una duratura riservatezza. 52. Il Governo contesta la tesi secondo la quale, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 8 � 2, le stesse garanzie adottate relativamente al materiale oggetto di intercettazioni dovrebbero essere "previste dalla legge" come da criterio previsto in siffatto articolo. In ogni caso, il Governo evidenzia che le funzioni del Commissario e del Tribunale sono previste da disposizioni legislative dotate di un sufficiente grado di certezza e di accessibilit�, e nell'apprezzare se il requisito della "prevedibilit�" dell'articolo 8 � 2 sia stato rispettato, occorre prendere in considerazione anche l'esistenza di garanzie generali, come quelle in esame, fissate per prevenire eventuali abusi (il Governo rinvia al caso Association for European Integration and Human Rights and Ekimzhiev c. Bulgaria, n. 62540/00, �� 77-94, 28 giugno 2007 nonch� Christie c. Regno Unito, n. 21482/93, decisione della Commissione del 27 giugno 1994). Soprattutto, sostiene il Governo, la legge del 1985 non fissava solo il principio secondo cui l'effettuazione di intercettazioni costituiva un reato a meno che non vi fosse una autorizzazione del Segretario di Stato, ma le sezioni 2 e 3(2) stabilivano in modo chiaro anche che, nel corso del periodo in esame, qualsiasi persona che nel Regno Unito avesse ricevuto od inviato una qualsiasi forma di telecomunicazione estera avrebbe potuto essere Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA LIBERTY E ALTRI c. REGNO UNITO potenzialmente intercettato in base a tale autorizzazione. Secondo il Governo, le disposizioni legislative, dunque, erano pi� che sufficienti per informare ragionevolmente gli individui secondo il grado richiesto in tale particolare contesto, e fornivano, pertanto, una adeguata protezione contro eventuali arbitrarie interferenze. Secondo il Governo, ancora, l'articolo 8 � 2 della Convenzione non richiede che la natura delle misure adottate dal Segretario di Stato alla luce della sezione 6 della legge del 1985 sia specificata nella legge (cfr. Malone c. the United Kingdom, sentenza del 2 agosto 1984, Serie A n. 82, � 68), e per motivi di sicurezza non � stato possibile rivelare siffatte informazioni al pubblico; ciononostante le misure adottate sono state soggetto di riesame e di scrutinio da parte dei Commissari, ciascuno dei quali le ha trovate soddisfacenti (cfr. paragrafo 33 supra). 53. Il Governo sostiene che il regime di autorizzazione disciplinato dalla sezione 3(2) � senz'altro proporzionato e "necessario in una societ� democratica". Gli Stati democratici hanno dovuto fare fronte alla crescente minaccia del terrorismo; ebbene, con lo sviluppo di reti e sistemi di comunicazione sempre pi� estesi e sofisticati, le organizzazione terroristiche hanno potuto anch'esse accrescere la proprio portata e cooperare tra loro su scala transnazionale. Omettere di predisporre le misure di intelligence necessarie per accedere ad informazioni utili ai fini di prevenzione del terrorismo, oppure mettere in qualsiasi altro modo a rischio l'effettivit� operativa dei metodi di sorveglianza a loro disposizione, costituirebbe da parte delle autorit� del Regno Unito una grave violazione dei doveri loro incombenti di salvaguardare la sicurezza nazionale nonch� la vita ed il benessere della popolazione. All'interno del territorio del Regno Unito, il Governo possiede quei poteri e quelle risorse necessarie per sottoporre ad indagine individui ed organizzazioni che possano costituire una minaccia per gli interessi della sicurezza nazionale o che possano commettere gravi crimini; in tale ipotesi, dunque, � possibile e ragionevole pretendere che gli individui destinatari delle intercettazioni siano identificati prima della esecuzione di queste ultime. Al contrario, al di fuori del territorio del Regno Unito, la capacit� del Governo di scoprire l'identit� e il luogo in cui si trovino individui ed organizzazioni che possano costituire una minaccia per gli interessi della sicurezza nazionale � drasticamente ridimensionata ed � richiesto, pertanto, un approccio pi� ampio. In presenza di tali circostanze, applicare la massima effettivit� operativa significa non solo mantenere il necessario grado di segretezza circa il contenuto delle intercettazioni, ma anche mantenere il necessario grado di segretezza relativamente alle metodologie con cui tali intercettazioni sono realizzate, e ci� al fine di evitare la perdita di importanti fonti di informazione. 54. Il Regno Unito non � l'unica Parte Contraente della Convenzione a fare uso di regimi di sorveglianza che prevedono prima l'intercettazione di una quantit� indistinta di comunicazioni e poi una procedura operativa di Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA LIBERTY E ALTRI c. REGNO UNITO selezione al fine di trarre il materiale che sar� analizzato dalle agenzie governative. Tuttavia, � difficoltoso comparare il diritto e la prassi di altri Stati democratici (cos�, ad esempio, il sistema tedesco di monitoraggio strategico esaminato dalla Corte nel caso Weber e Saravia citato pi� sopra), e questo dal momento che ciascun singolo paese prevede differenti sistemi di garanzia. Ad esempio, il Regno Unito non consente che il materiale derivante dalle intercettazioni sia utilizzato in tribunale, laddove molti altri Stati lo permettono; similmente esistono pochi equivalenti diretti del sistema britannico del Commissario indipendente istituito dalla legge del 1985. Inoltre, � ben comprensibile che l'ambito operativo del sistema del Regno Unito sia stato esteso, a causa del crescere di livello della minaccia terroristica nei confronti del Regno Unito nel periodo in questione. A. Sulla ricevibilit� 55. La Corte osserva che il presente motivo ricorso non � manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 � 3 della Convenzione. La Corte nota, peraltro, che esso non contrasta con nessun altro motivo di irricevibilit�. Si decide, pertanto, di dichiararne la ricevibilit�. B. Sul merito 1. Sul se vi sia stata una ingerenza 56. Le comunicazioni telefoniche, facsimile e via e-mail rientrano nella nozione di "vita privata" ed in quella di "corrispondenza" secondo i termini dell'articolo 8 (cfr. Weber e Saravia c. Germany (dec.), n. 54934/00, � 77, 29 giugno 2006, e la giurisprudenza ivi citata). La Corte tiene a richiamare le conclusioni raggiunte in casi precedenti e cio� che anche la semplice esistenza di una normativa che consente un sistema di monitoraggio segreto delle comunicazioni, implica una minaccia di sorveglianza per tutti coloro ai quali la essa pu� essere applicata. Siffatta minaccia contrasta inevitabilmente con il principio della libert� di comunicazione fra gli utenti dei servizi di telecomunicazione e, conseguentemente, essa costituisce di per s� una ingerenza nell'esercizio del diritto dei ricorrenti sancito dall'articolo 8, e ci� indipendentemente dalle misure adottate nei loro confronti (cfr. Weber e Saravia, citata supra, � 78). 57. La Corte nota che il Governo non contesta, ai fini del presente ricorso, che i ricorrenti possano ritenersi vittime di una ingerenza nelle loro comunicazioni inviate dai rispettivi uffici situati nel Regno Unito ed in Irlanda. Ad ogni modo, alla luce della sezione 3(2) della legge del 1985, le autorit� di governo erano autorizzate ad intercettare tutte le comunicazioni rientranti nell'ambito di applicazione di una autorizzazione rilasciata dal Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA LIBERTY E ALTRI c. REGNO UNITO Segretario di Stato e ad ascoltare ed esaminare le comunicazioni rientranti nelle fattispecie contemplate da un certificato rilasciato anch'esso dal Segretario di Stato (cfr. paragrafi 23-24 supra). La sezione 6 della legge del 1985 imponeva l'adozione di una serie di misure disciplinanti l'accesso, la riproduzione e la conservazione del materiale intercettato (si veda il paragrafo 27 supra). La Corte ritiene che l'esistenza di siffatti poteri ed in modo particolare quelli che consentivano l'esame, l'utilizzo e la conservazione delle comunicazioni intercettate costituisse una ingerenza con i diritti dei ricorrenti ai sensi dell'articolo 8, poich� questi ultimi rientravano nella categoria delle persone alle quali siffatti poteri potevano essere applicati (cfr. Weber e Saravia, citata supra, �� 78-79). 2. Sul se l'ingerenza sia giustificata 58. Una siffatta ingerenza � giustificata ai termini del paragrafo 2 dell'articolo 8 solo quando essa sia "prevista dalla legge", persegua uno o pi� degli scopi legittimi cui fa riferimento il paragrafo 2 e sia "necessaria in una societ� democratica" per raggiungere lo scopo o gli scopi suddetti (cfr. Weber e Saravia, citata supra, � 80). 3. Sul se l'ingerenza sia "prevista dalla legge" a. Principi generali 59. L'espressione "prevista dalla legge" ai sensi dell'articolo 8 � 2 richiede, in primo luogo, che la misura impugnata abbia una qualche base nel diritto interno; essa rinvia, inoltre, alla qualit� della normativa in questione, poich� richiede che essa sia compatibile con il principio della preminenza del diritto ed accessibile alla persona interessata, che deve, inoltre, essere in grado di poter prevedere le conseguenze che ne discendono per lui (si veda, tra le tante, Kruslin c. Francia, sentenza del 24 aprile 1990, Serie A n. 176-A, � 27; Huvig c. Francia, sentenza del 24 aprile 1990, Serie A n. 176-B, � 26; Lambert c. Francia, sentenza del 24 agosto 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-V, � 23; Perry c. Regno Unito, n. 63737/00, � 45, ECHR 2003-IX; Dumitru Popescu c. Romania (No. 2), n. 71525/01, � 61, 26 aprile 2007). 60. Non � oggetto di contestazione il fatto che l'interferenza in esame avesse una sua base giuridica nelle sezioni da 1 a 10 della legge del 1985 (si vedano i paragrafi da 16 a 27 pi� sopra). I ricorrenti, tuttavia, sostengono che la legge de qua non era sufficientemente dettagliata e precisa per soddisfare il requisito della prevedibilit� dell'articolo 8 � 2, e ci� perch� la natura delle "misure" adottate ai sensi della sezione 6(1)(b) non era accessibile dal pubblico. Il Governo contesta tale punto di vista ed eccepisce, rinviando al paragrafo 68 del caso Malone (citato supra), che sebbene l'ambito di applicazione del potere discrezionale dell'esecutivo di Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA LIBERTY E ALTRI c. REGNO UNITO procedere a misure di sorveglianza deve essere indicato nella legge, "le procedure dettagliate e le condizioni che devono essere osservate non devono necessariamente essere incluse in norme di diritto sostanziale". 61. La Corte osserva in primo luogo, che il citato estratto della sentenza Malone costituisce esso stesso una citazione del caso Silver e altri, anch'esso citato pi� sopra, �� 88-89. In quest'ultimo caso la Corte accettava che istruzioni o circolari amministrative che fissavano i criteri dettagliati della procedura di scrematura della corrispondenza dei detenuti, ma prive, tuttavia, di qualsivoglia forza di legge, potessero essere prese in considerazione per valutare se il requisito della prevedibilit� fosse soddisfatto nell'applicazione delle norme primarie o secondarie rilevanti; ci� tuttavia poteva avvenire solo "entro il limite ristretto in cui le persone interessate fossero state sufficientemente consapevoli del loro contenuto". Era solo su tale fondamento � e cio� che il contenuto delle istruzioni e delle circolari fosse reso noto ai detenuti � che la Corte ha potuto rigettare l'assunto dei ricorrenti in base al quale le condizioni e le procedure che disciplinavano le interferenze nella corrispondenza, ed in particolare le direttive impartite attraverso le istruzioni e le circolari, avrebbero dovuto essere inserite in norme legislative di diritto positivo. 62. Pi� recentemente nella decisione sulla ammissibilit� del caso Weber e Saravia, citato pi� sopra, �� 93-95, la Corte ha ricostruito la sua giurisprudenza relativamente al requisito della "prevedibilit�" in questa materia, nei termini seguenti (ma si veda anche Association for European Integration and Human Rights and Ekimzhiev, citata supra, �� 75-77): "93. .... la nozione di prevedibilit� nello specifico settore di misure di sorveglianza adottate segretamente, come ad esempio quelle di intercettazione delle comunicazioni, non pu� assumere il significato in base al quale un individuo debba essere in grado di prevedere quando le autorit� possono intercettarne le comunicazioni in modo tale che questi possa adattare in conseguenza la propria condotta (cfr., inter alia, Leander [c. Svezia, sentenza del 26 agosto 1987, Serie A n. 116], p. 23, � 51). A ben vedere, soprattutto quando un potere spettante all'esecutivo � esercitato in segreto, i pericoli di arbitrariet� sono evidenti (cfr., inter alia, Malone, citata supra, p. 32, � 67; Huvig, citata supra, pp. 54-55, � 29; nonch� Rotaru [c. Romania [GC], n. 28341/95, � 55, ECHR 2000-V]). Conseguentemente, � essenziale che esistano regole di intercettazione delle conversazioni telefoniche chiare e dettagliate, e questo a maggior ragione in considerazione del fatto che la tecnologia in uso in questo settore diviene di giorno in giorno sempre pi� sofisticata (cfr. Kopp c. Switzerland, sentenza del 25 marzo 1998, Reports 1998-II, pp. 542-43, � 72, nonch� Valenzuela Contreras c. Spagna, sentenza del 30 luglio 1998, Reports 1998-V, pp. 1924-25, � 46). Il diritto interno deve essere sufficientemente chiaro nelle sue disposizioni in modo tale da fornire ai cittadini una indicazione adeguata relativamente alle circostanze in cui e alle condizioni in base alle quali le autorit� di governo sono legittimate a ricorrere a ciascuna di siffatte misure (cfr. Malone, ibid.; Kopp, citata supra, p. 541, � 64; Huvig, citata supra, pp. 54-55, � 29; e Valenzuela Contreras, ibid.). 94. Inoltre, dal momento che l'esecuzione materiale di misure di sorveglianza delle comunicazioni adottate segretamente non � soggetta allo scrutinio degli individui interessati n� di quello dell'opinione pubblica pi� in generale, sarebbe contrario al Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA LIBERTY E ALTRI c. REGNO UNITO principio della preminenza del diritto se il margine di discrezionalit� attribuito all'esecutivo o ad un giudice fosse espresso in termini di potere illimitato. Conseguentemente, spetta alla legge il compito di indicare l'ambito di applicazione di qualsivoglia tipo di potere discrezionale che sia attribuito ad autorit� competenti e le modalit� del suo esercizio e tutto ci� con quel sufficiente grado di chiarezza da fornire agli individui interessati una protezione adeguata dalle interferenze arbitrarie (cfr., tra le tante altre, Malone, citata supra, pp. 32-33, � 68; Leander, citata supra, p. 23, � 51; nonch� Huvig, citata supra, pp. 54-55, � 29). 95. Nella sua giurisprudenza in tema di misure di sorveglianza adottate segretamente, la Corte ha specificato le garanzie minime che devono essere inserite nella legislazione al fine di evitare abusi di potere; si tratta dei seguenti requisiti: occorre che si indicata la natura delle condotte illecite che possono giustificare una autorizzazione all'intercettazione; occorre che sia definita la categoria delle persone che possano essere soggette a provvedimenti di intercettazione telefonica; occorre sia fissato un limite relativamente alla durata delle misure di intercettazione telefonica; occorre sia indicata la procedura seguita per l'esame, l'utilizzo e la conservazione dei dati ottenuti dalle intercettazioni; occorre siano indicate le misure di precauzione adottate nel ipotesi di comunicazione dei dati a terzi; occorre siano indicate le circostanze in cui le registrazioni possono essere cancellate o i supporti audio distrutti (cfr., inter alia, Huvig, citata supra, p. 56, � 34; Amann, citata supra, � 76; Valenzuela Contreras, citata supra, pp. 1924-25, � 46; e Prado Bugallo v. Spain, n. 58496/00, � 30, 18 febbraio 2003)." 63. � senz'altro vero che i requisiti summenzionati sono stati sviluppati dalla Corte per la prima volta in riferimento a misure di sorveglianza destinate a determinati individui o a determinati indirizzi (in sostanza ci� equivale, quanto alla legislazione del Regno Unito, al regime previsto dalla sezione 3(1)). Ad ogni buon conto, anche il caso Weber e Saravia aveva ad oggetto una fattispecie di generalizzato "monitoraggio strategico", piuttosto che il monitoraggio di specifici individui (citato supra, � 18). A ben vedere, la Corte non ritiene che sussistano fondati motivi per giustificare l'applicazione di principi differenti alla questione dell'accessibilit� e della chiarezza delle regole che governano, da un lato, l'intercettazione di comunicazioni individuali, e, dall'altro, i pi� generali programmi di sorveglianza. L'approccio della Corte al requisito della prevedibilit� in tali fattispecie si �, conseguentemente, evoluto da quando la Commissione ha provveduto ad esaminare il procedimento di sorveglianza nella summenzionata decisione relativa il caso Christie c. the United Kingdom. b. Applicazione dei principi generali al caso di specie 64. La Corte ricorda che la sezione 3(2) della legge del 1985, quanto alle intercettazioni delle comunicazioni in transito tra il Regno Unito e un utente esterno, conferiva all'esecutivo una discrezionalit� molto ampia, e precisamente quella di intercettare "le comunicazioni esterne come descritte nell'autorizzazione". Quindi, non era fissato alcun limite al tipo di comunicazioni esterne che potevano essere incluse in una autorizzazione rilasciata ai termini della sezione 3(2). Secondo il punto di vista dei Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA LIBERTY E ALTRI c. REGNO UNITO ricorrenti, le autorizzazioni potevano avere ad oggetto tipologie di comunicazioni molto ampie come, per esempio, "tutte le linee sottomarine aventi un terminale nel Regno Unito e trasportanti comunicazioni commerciali esterne verso l'Europa", con la conseguenza che tutte le comunicazioni rientranti nella categoria cos� descritta potevano essere fisicamente intercettate (cfr. paragrafo 43 supra). Nelle sue osservazioni il Governo dichiara di riconoscere che, in linea di principio, qualsiasi persona che abbia inviato all'estero o ricevuto dall'estero qualsiasi forma di telecomunicazione durante il periodo in questione, potrebbe essere stata oggetto di una misura di intercettazione disposta in base ad una autorizzazione ai sensi della sezione 3(2) (cfr. paragrafo 47 supra). La discrezionalit� di cui godeva il potere esecutivo nell'intercettazione materiale di comunicazioni esterne era, conseguentemente, virtualmente illimitata. 65. La legge del 1985, inoltre, conferiva ampia discrezionalit� alle autorit� dello Stato anche in relazione alla selezione, all'interno del totale complessivo di comunicazioni materialmente intercettate, di quelle che dovevano poi essere ascoltate o lette. Nel momento in cui rilasciava una autorizzazione all'intercettazione ai sensi della sezione 3(2) il Segretario di Stato doveva provvedere altres� al rilascio di un certificato contenente una descrizione del materiale intercettato che egli riteneva necessario esaminare. Anche in questo caso, sostengono i ricorrenti, siffatti certificati erano formulati in termini del tutto generici e facevano riferimento solo ad esigenze e priorit� di intelligence contenute in espressioni del tipo "sicurezza nazionale", "prevenzione o smascheramento di gravi crimini", "salvaguardia del benessere economico del Regno Unito" (cfr. paragrafo 43 supra). Alla luce della legge del 1985, solo le comunicazioni provenienti da un determinato indirizzo nel Regno Unito non potevano essere incluse in un certificato ai fini dell'accesso alle stesse a meno che il Segretario di Stato non ritenesse ci� necessario per la prevenzione o l'individuazione di atti di terrorismo (cfr. i paragrafi 23 e 24 supra). In tutti gli altri casi la legge stabiliva che quella tipologia di materiale poteva essere incluso in un certificato ,e conseguentemente ascoltato o letto, quando il Segretario di Stato lo ritenesse necessario nell'interesse della sicurezza nazionale, o per la prevenzione di gravi crimini, o per la protezione dell'economia del Regno Unito. 66. Ai termini della sezione 6 della legge del 1985, quando il Segretario di Stato rilasciava una autorizzazione per l'intercettazione di comunicazioni esterne, era chiamato ad "adottare le misure necessarie" per assicurare che il materiale non coperto dal certificato non fosse esaminato e che il materiale coperto dal certificato e che doveva essere esaminato venisse divulgato e riprodotto sono nello stretto necessario. I ricorrenti sostengono che ai fini dell'accesso, il materiale era selezionato da un motore di ricerca e che le parole chiave, individuate in base alle categorie generiche contenute nei Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA LIBERTY E ALTRI c. REGNO UNITO certificati, erano applicate da funzionari adibiti specificamente a ci� (cfr. paragrafo 43 supra). Il Governo, invece, sostiene (cfr. paragrafi da 48 a 51 supra), che esistevano tutta una serie di regolamenti interni, di manuali e di istruzioni che si applicavano ai procedimenti di selezione, di divulgazione e di conservazione del materiale intercettato, e che costituivano una garanzia contro qualsiasi abuso di potere. La Corte osserva, comunque, che i dettagli di siffatte "misure" adottate ai sensi della sezione 6 non erano contenuti nella legge o resi noti al pubblico in altro modo. 67. Secondo la Corte, il fatto che il Commissario nel suo rapporto annuale avesse concluso che le misure adottate dal Segretario di Stato erano state rispettate (cfr. i paragrafi 32 e 33 supra), se costituiva da un lato una importante garanzia contro eventuali abusi di potere, dall'altro lato non contribuiva affatto a garantire l'accessibilit� e la trasparenza della procedura, dal momento che il Segretario di Stato non poteva rivelare in cosa consistessero le "misure". Da tale punto di vista, la Corte rinvia alla gi� menzionata giurisprudenza da lei sviluppata relativamente alla necessit� che le procedure da seguire per l'esame, l'utilizzo e la conservazione del materiale intercettato siano contenute in atti accessibili dal pubblico. 68. La Corte nota le preoccupazioni del Governo circa l'eventualit� che la pubblicazione delle informazioni riguardanti le misure adottate del Segretario di Stato per l'esame, l'utilizzo, la conservazione, la divulgazione e la distruzione del materiale intercettato durante il periodo in questione, avrebbe potuto pregiudicare l'efficacia del sistema di intelligence e originare un rischio di sicurezza. Ad ogni buon conto, la Corte evidenzia che le autorit� tedesche hanno considerato non costituire un rischio per la sicurezza, la pubblicazione nella cosiddetta legge G10, come visto nel caso Weber e Saravia (citato supra), di disposizioni specifiche relative al trattamento del materiale derivante dalle operazioni di intercettazione strategica applicate alle comunicazione telefoniche estere. In particolare la legge G10 stabiliva che il Servizio di Intelligence Federale era autorizzato ad eseguire il monitoraggio delle comunicazioni solo attraverso l'utilizzo di parole chiave che erano utilizzate ai fini dello svolgimento delle indagini circa i pericoli descritti nella autorizzazione di intercettazione e sempre che tali parole chiave fossero indicate espressamente nell'autorizzazione (op. cit., � 32). Inoltre, le norme disciplinanti la conservazione e la distruzione dei dati ottenuti attraverso le attivit� di monitoraggio strategico erano indicate in dettaglio nella sezione 3(6) e (7) e nella sezione 7(4) nelle disposizioni di emendamento della legge in questione (cfr. Weber e Saravia, citata supra, � 100). Alla luce di tali disposizioni, le autorit� tedesche incaricate della conservazione dei dati avevano l'obbligo di verificare ogni sei mesi se la conservazione di siffatti dati fosse ancora necessaria per raggiungere gli scopi che avevano legittimato l'accesso agli stessi. Nel caso la conservazione dei dati si fosse rivelata non pi� necessaria, questi dovevano essere distrutti e i files ad essi relativi cancellati o, al limite, Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA LIBERTY E ALTRI c. REGNO UNITO l'accesso agli stessi doveva essere bloccato; l'operazione doveva essere registrata in appositi registri e, nei casi previsti dalla sezione 3(6) e dalla sezione 7(4), essa doveva essere supervisionata da un funzionario abilitato a ricoprire incarichi giudiziali. La legge G10, inoltre, fissava disposizioni dettagliate disciplinanti la trasmissione e l'utilizzo dei dati ottenuti mediante l'intercettazione di comunicazioni esterne (op. cit., �� 33-50). Nel Regno Unito, ampi estratti del Codice di condotta sulle intercettazioni adottato in base alla sezione 71 della legge del 2000 sono oggigiorno di pubblico dominio (cfr. il paragrafo 40 supra), cosa che suggerisce che � senz'altro possibile per uno Stato rendere pubblici certi dettagli relativamente alle modalit� di esecuzione delle operazioni di sorveglianza esterna senza che ci� costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale. 69. In conclusione, la Corte ritiene che il diritto interno esistente all'epoca dei fatti non indicava con sufficiente chiarezza, come richiesto invece dall'esigenza di prevenire eventuali abusi di potere, l'ambito di applicazione e le modalit� con cui veniva esercitata l'ampia discrezionalit� conferita alle autorit� nell'intercettazione e nell'esame delle comunicazioni estere. Pi� in particolare, in contrasto con quanto fissato dalla Corte nella sua giurisprudenza, la normativa interna non indicava in una forma accessibile al pubblico alcuna indicazione della procedure seguita per la selezione, l'esame, la condivisione, la conservazione, e la distruzione della materiale intercettato. L'interferenza nei diritti garantiti ai ricorrenti dall'articolo 8 non pu� essere considerata, conseguentemente, "prevista dalla legge". 70. Ne deriva, dunque, che vi � stata in tale caso una violazione dell'articolo 8. II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE 71. I ricorrenti lamentano anche di aver subito una violazione dei diritti garantiti in base all'articolo 13, che prevede: "Ogni persona i cui diritti e le cui libert� riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali." I ricorrenti fanno presente che l'articolo 13 impone la predisposizione sul piano nazionale di rimedi interni che consentano alle competenti autorit� nazionali di accertare l'eventuale violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione e garantire, in tal caso, un ristoro. La legge del 1985, invece, non prevedeva alcun rimedio con cui dolersi a livello nazionale di quelle interferenze che avevano comportato, in uno specifico caso, una violazione delle misure previste dalla sezione 6. Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA LIBERTY E ALTRI c. REGNO UNITO A. Sulla ricevibilit� 72. La Corte osserva che tale motivo di ricorso non � manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 � 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che esso non contrasta con nessun altro motivo di irricevibilit�. Si decide, pertanto, di dichiararne la ricevibilit�. B. Sul merito 73. Ad ogni modo, e alla luce della constatazione fatta pi� sopra dalla Corte secondo cui il sistema di intercettazione delle comunicazioni esterne alla luce della legge del 1985 non era formulata con sufficiente chiarezza da fornire agli individui una protezione adeguata da eventuali arbitrii, la Corte non ritiene che sia necessario esaminare separatamente il motivo di ricorso relativo alla violazione dell'articolo 13. III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE 74. L'articolo 41 della Convenzione prevede: "Se la Corte dichiara che vi � stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente interessata non permette che una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte lesa un'equa soddisfazione." A. Danno 75. I ricorrenti fanno presente che il ricorso ha ad oggetto l'intercettazione illecita di comunicazioni lungo un arco temporale di circa sette anni (1990-1997), e reclamano a titolo di danno morale la somma di Euro 3.000,00 ciascuno, per un totale Euro 9.000,00. 76. Il Governo, invece, rinvia a tutta una serie di precedenti resi dalla Corte in materia di sorveglianza segreta ed in cui la Corte ha ritenuto che la semplice constatazione di violazione fosse sufficiente ai fini dell'equa soddisfazione (cfr. Khan c. Regno Unito, n. 35394/97, ECHR 2000-V; Armstrong c. Regno Unito, n. 48521/99, 16 luglio 2002; Taylor-Sabori c. Regno Unito, n. 47114/99, 22 ottobre 2002; Hewitson c. Regno Unito, n. 50015/99, 29 maggio 2003; Chalkley c. Regno Unito, n. 63831/00, 12 giugno 2003) e sostengono che nel caso di specie non sia necessaria una compensazione finanziaria del danno morale. 77. Alla luce delle circostanze del caso, la Corte considera che la semplice constatazione della violazione costituisca una sufficiente equa soddisfazione per qualsiasi tipo di danno morale cagionato ai ricorrenti. Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA LIBERTY E ALTRI c. REGNO UNITO B. Spese e costi 78. Il ricorrente reclama la somma di 7,596 sterline, oltre ad ogni importo dovuto a titolo di imposta per spese e costi sostenuti per il procedimento dinanzi alla Corte. 79. Il Governo fa presente che il collegio difensivo dei ricorrenti ha agito pro bono, ed evidenzia che il calcolo del compenso orario sulla base di 180 sterline per ora, come sostenuto da Liberty, sia eccessivo. Secondo il Governo sarebbe pi� ragionevole applicare un compenso orario di 120 sterline per un totale pari a 5,064 sterline. 80. La Corte ritiene di dover concedere la somma di Euro 7.500,00 oltre ogni altro importo dovuto dal ricorrente a titolo di imposta. C. Interessi moratori 81. La Corte considera appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora in base al tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali. PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL'UNANIMIT� 1. Dichiara il ricorso ricevibile; 2. Ritiene che vi sia stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione; 3. Ritiene che non sia necessario esaminare separatamente il motivo di ricorso relativo alla violazione dell'articolo 13; 4. Ritiene (a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui tale sentenza diventa definitiva in base a quanto previsto dall'articolo 44 � 2 della Convenzione, la somma di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento Euro) per spese e costi, che dovr� essere convertita in sterline britanniche al tasso in vigore al momento del pagamento, oltre ogni altro importo dovuto dal ricorrente a titolo di imposta; (b) che a partire dallo spirare del suddetto termine e fino al pagamento, tale importo sar� maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a quello marginale della Banca centrale europea, applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali; 5. Rigetta quanto al resto la domanda di equa soddisfazione. Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA LIBERTY E ALTRI c. REGNO UNITO Redatta in inglese e notificata per iscritto il 1 luglio 2008, ai sensi dell'articolo 77 �� 2 e 3 del Regolamento della Corte. Lawrence Early Cancelliere Lech Garlicki Presidente Copyright � 2009 UFTDU

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