58858/00

WyrokETPCz2008-10-21ECLI:CE:ECHR:2008:1021JUD005885800

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Jak należy obliczać słuszne zadośćuczynienie, w szczególności szkodę materialną, w przypadku bezprawnego wywłaszczenia pośredniego (ingerencji w prawo własności) stwierdzonego na podstawie art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał zmienił swoją jurysprudencję dotyczącą obliczania szkody materialnej w sprawach o bezprawne wywłaszczenie pośrednie. Stwierdził, że data wyceny nieruchomości powinna być datą, w której sąd krajowy uznał utratę prawa własności, a nie datą wyroku ETPCz. Ponadto, Trybunał uznał, że koszt budowy obiektów wzniesionych na gruncie przez państwo nie powinien być brany pod uwagę przy obliczaniu odszkodowania, aby uniknąć nierówności w traktowaniu skarżących i nadania odszkodowaniu charakteru karnego. Zmiana ta była również motywowana nowym podejściem władz krajowych, w tym orzeczeniami włoskiego Sądu Konstytucyjnego i nową ustawą finansową, które dążą do zapewnienia pełniejszego odszkodowania na poziomie krajowym.
Stan faktyczny
Skarżącymi są trzej obywatele Włoch, Stefano Guiso-Gallisay, Gian Francesco Guiso-Gallisay i Antonella Guiso-Gallisay. Ich sprawa dotyczy bezprawnego wywłaszczenia pośredniego ich nieruchomości przez państwo włoskie. Sąd krajowy w Nuoro stwierdził nielegalność wywłaszczenia w 1997 roku i przyznał odszkodowanie, które jednak Trybunał uznał za niewystarczające w głównym wyroku z 2005 roku, stwierdzając naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji. Obecny wyrok dotyczy wyłącznie kwestii słusznego zadośćuczynienia.
Rozstrzygnięcie
Trybunał, sześcioma głosami do jednego, orzekł, że: a) Państwo pozwane ma zapłacić skarżącym łącznie, w terminie trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku, następujące kwoty: i. 1 803 374,00 euro za szkodę materialną; ii. 45 000 euro za szkodę niematerialną; iii. 30 000 euro za koszty i wydatki; iv. wszelkie należne podatki. b) Od upływu powyższego terminu do dnia zapłaty, kwota ta będzie powiększona o odsetki proste według stopy równej krańcowej stopie procentowej Europejskiego Banku Centralnego, powiększonej o trzy punkty procentowe. Trybunał, sześcioma głosami do jednego, oddalił pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CONSIGLIO D'EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO SECONDA SEZIONE GUISO-GALLISAY c. ITALIA (Ricorso no 58858/00) SENTENZA (Equa soddisfazione) STRASBURGO 21 ottobre 2008 La seguente sentenza diventer� definitiva alle condizioni stabilite dall'articolo 44 � 2 della Convenzione. Essa pu� subire dei ritocchi di forma traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo SENTENZA GUISO-GALLISAY c. ITALIA OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE TULKENS Nel caso Guiso-Gallisay c. Italia, La Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), riunitasi in una camera composta da : Fran�oise Tulkens, presidente, Antonella Mularoni, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danut Jocien, Andr�s Saj�, Iil Karaka, giudici, e da Sally Doll�, cancelliere di sezione, dopo aver deliberato in camera di consiglio il 29 settembre 2008, emette seguente sentenza, adottata in tale data: PROCEDURA 1. Il caso trae origine da un ricorso (no 58858/00) rivolto contro la Repubblica italiana con il quale tre cittadini di questo Stato, il signor Stefano Guiso-Gallisay, Gian Francesco Guiso-Gallisay e la signora Antonella Guiso-Gallisay (� i ricorrenti �), hanno adito la Corte il 7 aprile 2000 ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali ("la Convenzione"). 2. Con sentenza dell' 8 dicembre 2005 ("la sentenza principale"), la Corte ha ritenuto l'ingerenza nel diritto al rispetto dei beni del ricorrente incompatibile con il principio di legalit� e che, pertanto, vi fosse stata una violazione dell'articolo 1 del protocollo n. 1 (Guiso-Gallisay c. Italia, no 58858/00, �� 96-97 e punto 2 del dispositivo, 8 dicembre 2005). 2. Fondandosi sull'articolo 41 della Convenzione, i ricorrenti hanno richiesto una somma corrispondente al valore del terreno oggetto di contestazione, detratta dell'indennit� ottenuta a livello nazionale, e aumentata del valore degli immobili costruiti sul loro terreno. I ricorrenti hanno domandato inoltre una somma a titolo di rimborso della tassa che era stata inizialmente imposta alle somme riconosciute dal tribunale. Essi hanno inoltre richiesto un'altra indennit� per il danno morale. Infine hanno rivendicato il rimborso delle spese di giustizia dinanzi le giurisdizioni nazionali e delle spese sostenute dinanzi alla Corte europea. 4. Non si pone la questione dell'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione; la Corte, infatti, l'ha accantonata, invitando il Governo e i ricorrenti a presentare per iscritto, nei successivi tre mesi a partire dal giorno in cui la sentenza sarebbe diventata definitiva, le loro memorie sulla questione precedentemente menzionata, in particolare, al fine di informarla Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA GUISO-GALLISAY c. ITALIA OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE TULKENS circa gli accordi eventualmente raggiunti (ibidem, � 108, e punto 3 del dispositivo). 3. Il termine concesso alle parti per raggiungere un accordo amichevole � decorso senza che le parti siano riuscite a raggiungere l'accordo stesso. Il ricorrente ha depositato delle memorie, che sono state poi trasmesse al Governo. 6. Il 9 ottobre 2006, il Presidente della camera, al quale era stato attribuito il prosieguo del procedimento (punto 3 c) del dispositivo della sentenza principale), ha deciso di richiedere a ciascuna delle parti di nominare un esperto incaricato di quantificare il danno morale e di depositare una perizia entro il 4 gennaio 2007. 4. Il 22 gennaio 2008, la Corte ha comunicato alle parti l'intenzione di rimettere il caso alla Grande Camera (articoli 72 � 2 del regolamento e 30 della Convenzione). 5. Il 28 febbraio 2008, i ricorrenti si sono opposti a tale spossessamento, mentre il Governo non ha formulato alcuna obiezione. 9. Il 27 maggio 2008, la Corte ha deciso di non spogliarsi del caso, ritenendo che l'opposizione dei ricorrenti soddisfacesse le condizioni previste dall'articolo 72 � 2 del regolamento. DIRITTO 6. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, � Se la Corte dichiara che vi � stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, all'occorrenza, un'equa soddisfazione alla parte lesa.� A. Danno materiale 1. Argomenti dei ricorrenti 7. I ricorrenti hanno chiesto alla Corte che venisse loro accordata una equa soddisfazione sulla base della giurisprudenza in una materia di espropriazione indiretta (Carbonara e Ventura c. Italia (equa soddisfazione), no 24638/94, 11 dicembre 2003; Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia (equa soddisfazione), no 31524/96, 30 ottobre 2003). Hanno chiesto di essere risarciti integralmente, previa sottrazione della somma ricevuta al livello nazionale, ed hanno richiesto una somma corrispondente al valore attuale dei terreni, aumentata del plus valore derivato dall'esistenza degli edifici, nonch� la perdita del godimento del bene. Hanno inoltre Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA GUISO-GALLISAY c. ITALIA OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE TULKENS richiesto una somma a titolo di rimborso della tassa iniziale alla quale erano state sottoposte le somme riconosciute dal tribunale. 12. A sostegno delle loro pretese, i ricorrenti hanno depositato una perizia. La stima riguarda una superficie totale di 77.808 metri quadrati. Su tali terreni sono stati costruiti due edifici, diverse abitazioni e una sala da sport, per un volume di 149.826 metri cubi. Il perito ha quantificato in 9 890 000,00 euro il valore dei terreni al momento dello spossessamento ed ha indicizzato tale valore alla data della perizia (28 novembre 2006). A questa stessa data, ha stabilito il valore dei terreni in 21 486 000,000 euro. Inoltre, l'esperto ha indicato che il lucro cessante per i ricorrenti ammonta a 46 250 000,00 euro, calcolando anche il costo di costruzione degli immobili realizzati sul terreno. Basandosi sulla perizia, e dopo aver detratto la somma ottenuta al livello nazionale a titolo di indennit� di espropriazione, i ricorrenti hanno chiesto 15 360 641,01 euro a titolo di danno materiale. Essi hanno altres� invitato la Corte a non prendere in considerazione la perizia del Governo, in quanto tardiva. 8. Per riassumere le conclusioni del perito : 1. Valore dei terreni indicizzato al 9 890 000,00 euro 31 ottobre 2006 a (data della perizia) + interessi 2. Valore dei terreni secondo il 21 486 000,00 euro mercato immobiliare alla data della perizia 3. Costo di costruzione degli edifici realizzati sui terreni 4. Lucro cessante calcolando anche il costo di costruzione degli edifici realizzati 604 715,17 euro 46 250 000,00 euro 2. Argomenti del Governo 9. Il Governo sostiene che il valore finale dei terreni � stato valutato nel corso della procedura dinanzi le giurisdizioni interne. Qualora la Corte calcolasse il danno materiale sulla base del valore venale, i ricorrenti dovrebbero percepire unicamente una somma corrispondente alla differenza tra tale valore e l'ammontare dell'indennit� calcolata ai sensi della legge n. 662 del 1996. Il Governo ritiene che la decisione con la quale i tribunali nazionali hanno constatato l'illecito commesso dall'amministrazione ha per effetto quello di legalizzare la situazione dal momento che essa sostituisce l'atto di espropriazione viziato. Di conseguenza, la perdita della disponibilit� Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA GUISO-GALLISAY c. ITALIA OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE TULKENS dei terreni non ha provocato delle conseguenze eccessivamente gravi per i ricorrenti. Il danno materiale dovrebbe pertanto corrispondere al valore venale dei beni al momento della trasformazione irreversibile del terreno o alla data della sentenza nazionale che ha dichiarato avvenuto il trasferimento di propriet�. Inoltre, tale valore dovrebbe essere calcolato sulla base delle perizie realizzate nel corso della procedura nazionale. 15. D'altro canto, il Governo ritiene che i ricorrenti non hanno diritto ad una indennit� corrispondente all'aumento del valore venale dei terreni in seguito alla realizzazione delle opere pubbliche n� ad una indennit�, a titolo di rimborso della tassa inizialmente imposta alle somme riconosciute dal tribunale. 16. Il Governo ha inoltre presentato una perizia. Il perito ha stabilito in 3 458 307,24 euro il valore dei terreni al momento dello spostamento e indicizzato tale valore alla data della perizia. Esso ha fissato il valore attuale dei terreni a 6 503 622,02 euro. D'altro canto, secondo il perito, la somma ricevuta dai ricorrenti al livello nazionale a titolo di indennit� di espropriazione sarebbe di gran lunga superiore rispetto al valore commerciale dei terreni e compenserete dunque le perdite subite. 17. Per riassumere le conclusioni del perito: 1. Valore dei terreni indicizzato al 3 458 307,24 euro 31 ottobre 2006 + interessi 2. Valore dei terreni secondo il 6 503 622,02 euro mercato immobiliare alla data della perizia 3. Decisione della Corte 10. Innanzitutto, la Corte affronta la questione di sapere se sia o meno necessario prendere in considerazione la perizia del Governo. A tale riguardo, essa ricorda che le parti sono state invitate a presentare le loro perizie entro il 4 gennaio 2007. Dal fascicolo relativo al caso, si evince che il Governo ha depositato la sua perizia entro il termine stabilito. Tale perizia non pu� quindi essere considerata tardiva. 19. La Corte ricorda in seguito che una sentenza che riconosce una violazione comporta per lo Stato convenuto l'obbligo di porre fine alla violazione e di eliminarne le conseguenze in modo tale da ristabilire, per quanto possibile, la situazione ad essa anteriore (Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione) [GC], no 31107/96, � 32, CEDU 2000-XI). Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA GUISO-GALLISAY c. ITALIA OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE TULKENS 11. Gli Stati contraenti coinvolti in un ricorso sono, in linea di principio, liberi di scegliere le modalit� da impiegare per conformarsi ad una sentenza con cui viene constatata una violazione. Tale potere di valutazione, per quanto riguarda le modalit� di esecuzione di una sentenza, traduce la libert� di scelta che caratterizza l'obbligo primordiale imposto dalla Convenzione agli Stati contraenti: assicurare il rispetto dei diritti e delle libert� garantite (articolo 1). Se la natura della violazione permette una restitutio in integrum, lo Stato convenuto � tenuto ad attuarla, dal momento che la Corte non ha n� competenza n� la possibilit� pratica di realizzarla. Se, al contrario, il diritto nazionale non permette o permette solo in maniera imperfetta di eliminare le conseguenze della relazione, l'articolo 41 consente alla Corte, qualora ne ricorda la necessit�, di accordare alla parte danneggiata l'equa soddisfazione che ad essa sembra maggiormente appropriata (Brumrescu c. Romania (equa soddisfazione) [GC], no 28342/95, � 20, CEDU 2000-I). 12. Nella sua sentenza principale, la Corte ha ritenuto che l'ingerenza di cui si trattava non soddisfaceva la condizione di legalit� (paragrafi 93-97). L'azione dello Stato convenuto che la Corte ha ritenuto contraria alla Convenzione, nel caso di specie, non era una violazione che sarebbe stata legittima se fosse stato corrisposto un indennizzo adeguato; al contrario, si trattava di una presa di possesso da parte dello Stato sul terreno dei ricorrenti (paragrafi 94- '95 della sentenza principale). 22. A tale riguardo, la Corte ha evidenziato che, il 14 luglio 1997, il tribunale di Nuoro ha accertato la situazione di illegalit� ed ha riconosciuto che i ricorrenti fossero stati privati dei propri beni a favore dell'occupante (paragrafo 94 della sentenza principale). Nell'esecuzione di tale sentenza, confermata il 17 luglio 2003, ciascun ricorrente ha ricevuto, il 25 marzo 1998, 970 746 447 lire (circa 501 349 euro). Trattandosi di un indennizzo, la Corte ha ritenuto che l'applicazione retroattiva della legge sul bilancio n. 162 del 1996 al caso di specie avesse privato i ricorrenti di una riparazione integrale del pregiudizio subito (paragrafo 95 della sentenza principale). 23. Da tali elementi, si evince chiaramente che la Corte ha riconosciuto la qualit� di "vittima" dei ricorrenti, per poi giungere in seguito ad una constatazione di violazione dell'articolo 1 del protocollo n. 1 (Eckle c. Germania, sentenza del 15 luglio 1982, serie A no 51, p. 32, �� 69 e succ. ; Amuur c. Francia, 25 giugno 1996, Raccolta 1996-III, p. 846, � 36 ; Dalban c. Romania [GC], no 28114/95, � 44, CEDU 1999-VI e Jensen c. Danimarca (dec.), no 48470/99, CEDU 2001-X). D'altro canto, i ricorrenti restano comunque delle "vittime", dal momento che la loro situazione � rimasta immutata in seguito alla pronuncia della sentenza principale. 24. Inoltre, la Corte ritiene che l'espropriazione indiretta tende a determinare, in ogni caso, una situazione di fatto derivante dagli atti illeciti commessi dall'amministrazione, permettendo cos� a quest'ultima di trarre vantaggio dal proprio comportamento illecito. L'espropriazione indiretta Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA GUISO-GALLISAY c. ITALIA OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE TULKENS non pu� dunque rappresentare una alternativa ad una espropriazione realizzata in maniera adeguata e corretta, n� sulla base ad un principio giurisprudenziale n� sulla base di un testo di legge, come l'articolo 43 del Repertorio (si veda Serrao c. Italia, no 67198/01, � 81, 13 ottobre 2005). 13. La Corte ricorda di aver fondato la propria giurisprudenza in materia di equa soddisfazione, in presenza di uno spossessamento arbitrario di beni, seguendo i principi elaborati dalla Corte permanente di giustizia internazionale, che, nella sentenza del 13 settembre 1938, in un caso relativo allo stabilimento di Chorz�w, ha cos� giudicato : � (...) il risarcimento, per quanto possibile, deve cancellare tutte le conseguenze dell'atto illecito e ristabilire la situazione che sarebbe verosimilmente esistita se tale atto non fosse stato commesso. Restituzione in natura, o, qualora questa non sia possibile, il pagamento di una somma corrispondente al valore che avrebbe la restituzione in natura; riconoscimento, qualora ne ricorda la necessit�, dei danni per le perdite subite e che non sarebbero compensate dalla restituzione in natura o dall'eventuale pagamento; tali sono i principi che devono ispirare la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo dovuto a causa di un fatto contrario al diritto internazionale. � (Raccolta di sentenze, serie A no 17, p. 47) 14. La Corte ha adottato una posizione molto simile nel caso Papamichalopoulos e altri c. Grecia ((articolo 50), serie A no 330-B, �� 36 e 39). Qui la Corte ha riconosciuto una violazione derivante da una espropriazione di fatto illecita (occupazione di terre da parte della marina greca, a partire dal 1967), che era durata per pi� di vent'anni alla data della sentenza principale emessa il 24 giugno 1993. La Corte ha quindi imposto allo stato greco di versare ai ricorrenti, come risarcimento per la perdita di godimento in seguito alla sottrazione dei terreni da parte delle autorit�, una somma equivalente al valore attuale dei terreni aumentata del plus valore apportato dall'esistenza di alcuni edifici che erano stati realizzati successivamente all'occupazione. 27. Applicando la giurisprudenza Papamichalopoulos e altri c. Grecia, in numerosi casi riguardanti l'Italia (Carbonara e Ventura c. Italia (equa soddisfazione), no 24638/94, 11 dicembre 2003 ; Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia (equa soddisfazione), no 31524/96, 30 ottobre 2003 ; Scordino c. Italia (no 3) (equa soddisfazione), no 43662/98, CEDU 2007-... ; Pasculli c. Italia (equa soddisfazione), no 36818/97, 4 dicembre 2007), la Corte ha riconosciuto delle somme comprendenti il valore del terreno al momento della pronuncia della sentenza rispetto al mercato immobiliare, nonch� il costo della costruzione delle opere realizzate da parte dello Stato, allo scopo di compensare la perdita di godimento dei beni. La Corte, dopo una lunga riflessione, ha ritenuto che non pu� essere ammessa l'estensione della giurisprudenza Papamichalopoulos e altri c. Grecia ai casi di espropriazione indiretta, di cui la giurisprudenza precedentemente citata rappresenta la conseguenza. Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA GUISO-GALLISAY c. ITALIA OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE TULKENS 15. Da una parte, la data aleatoria della sentenza della Corte non ha alcun legame con la determinazione del danno materiale subito dai ricorrenti. D'altra parte, occorre prendere in considerazione l'elemento fondamentale secondo cui, nel caso Papamichalopoulos e altri c. Grecia, tutte le giurisdizioni avevano riconosciuto il titolo di propriet� in capo ai ricorrenti senza che lo Stato avesse offerto una compensazione pecuniaria, seppure parziale. Al contrario, nel caso di specie, la propriet� dei beni non era contestata ed i ricorrenti non hanno richiesto la restituzione del bene, nell'ambito della procedura nazionale. Il tribunale di Nuoro, adito in base ad una azione di risarcimento, ha dichiarato l'illegittimit� della espropriazione riconoscendo il trasferimento della propriet� ed il risarcimento dei ricorrenti spossessati (paragrafi 16- 19 della sentenza principale). Secondo la Corte, la data da prendere in considerazione � quella in cui la perdita della propriet� dei beni � stata riconosciuta nell'ambito del sistema nazionale, vale a dire, nel caso della espropriazione indiretta, la data della sentenza della giurisdizione nazionale. 29. La Corte ha adottato, fino a questo momento, ai fini della determinazione della indennit� da riconoscere ai ricorrenti, il criterio di compensare le perdite subite che non sarebbero state coperte dalla corresponsione di una somma corrispondente al valore di mercato dei beni ed al non godimento del bene in oggetto, quantificando automaticamente tali perdite in maniera corrispondente all'effettivo valore delle opere realizzate dallo Stato, cui andrebbe aggiunto il valore attualizzato dei terreni. Ora, la Corte ritiene che tale metodo di risarcimento, cos� come � stato applicato, tra l'altro, nei casi Carbonara e Ventura, Scordino e Pasculli precedentemente citati, non trova giustificazione e pu� determinare delle disuguaglianze di trattamento tra i ricorrenti, in ragione della natura della opera realizzata dall'amministrazione pubblica, la quale non � necessariamente ricollegata al valore del terreno nella sua qualit� originaria. Per esempio, due ricorrenti che abbiano perso la propriet� dei loro terreni adiacenti, che avevano un simile valore al momento dello spossessamento, otterrebbero un risarcimento diverso del danno subito in ragione delle diverse opere realizzate dall'espropriante (prendiamo ad esempio l'ipotesi di un comune che ha costruito, su un lotto di terreno edificabile, delle abitazioni ed ha realizzato, su un altro lotto adiacente, degli spazi verdi; appare evidente, in tal caso, la mancanza di una giustificazione delle due diverse forme di risarcimento eventualmente accordate). A ci� va aggiunto che il metodo di calcolo del pregiudizio materiale, in funzione della data della pronuncia della sentenza della Corte, nonch� del valore delle opere realizzate dallo Stato, lascia spazio ad un margine di discrezionalit�. Inoltre, essa attribuisce all'indennizzo per il danno materiale uno scopo punitivo o dissuasivo nei confronti dello Stato convenuto, e non una funzione risarcitoria per i ricorrenti. Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA GUISO-GALLISAY c. ITALIA OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE TULKENS 30. La Corte ritiene sia giunto il momento di prendere in considerazione un ulteriore elemento all'interno del sistema nazionale interessato, oltre ai motivi sopra esposti, che, secondo la Corte, giustifica un repentino cambiamento di giurisprudenza, per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione nei casi di espropriazione indiretta. 31. La Corte rammenta che, con le sentenze n. 348 e 349 del 22 ottobre 2007, la Corte Costituzionale ha stabilito che la legislazione nazionale deve essere conforme alla Convenzione cos� come interpretata dalla giurisprudenza della Corte e, di conseguenza, ha dichiarato incostituzionale l'articolo 5 bis del decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992, cos� come modificato dalla legge n. 662 del 1996. In seguito, le legge finanziaria n. 244 del 24 dicembre 2007 ha stabilito che l'indennit� di espropriazione per un terreno edificabile deve corrispondere al valore venale del bene. Se l'espropriazione rientra nell'ambito di una riforma economica e sociale, sar� applicata una riduzione del 25%. Tale disposizione � applicabile a tutte le procedure di espropriazione in corso, a partire dal primo gennaio del 2008, fatta eccezione per quelle in cui la decisione sull'indennit� di espropriazione sia stata accettata o sia diventata definitiva. � importante sottolineare il nuovo approccio delle autorit� nazionali, volto ad apportare una risposta adeguata al problema evidenziato dai ricorsi in materia di espropriazione indiretta proposti contro l'Italia. D'altro canto sembra evidente che il metodo di calcolo dell'indennit� d'espropriazione sulla base del valore dei beni, alla data della sentenza della Corte, impedirebbe alle autorit� nazionali di conformarsi alla giurisprudenza della stessa Corte, per cui il principio di sussidiariet� non potrebbe trovare applicazione. 32. La Corte, pertanto, ha ritenuto che, per poter valutare il pregiudizio subito dal ricorrente, � necessario prendere in considerazione la data in cui l'interessato ha avuto la certezza giuridica di aver perso il suo diritto di propriet� sul bene oggetto del contendere. Il complessivo valore venale del bene stabilito in tale data dalle giurisdizioni nazionali deve successivamente essere rivalutato e maggiorato degli interessi, al giorno dell'emanazione della sentenza della Corte. Dalla somma cos� ottenuta, occorrer� dedurre la somma versata al ricorrente dalle autorit� del suo paese. Il costo della costruzione dell'opera edificata sul terreno non potrebbe pi� essere preso in considerazione ai fini della riparazione del pregiudizio subito e ci� per le ragioni indicate precedentemente (paragrafi 28 e 29 di cui sopra). 33. Nel caso di specie, la data da prendere in considerazione � il 14 luglio 1997, data in cui il tribunale di Nuoro ha dichiarato l'illegittimit� della espropriazione dei terreni dei ricorrenti ed ha quantificato il valore venale dei beni in circa 1 298 363 349 lire italiane (670 549 ) per i 3 ricorrenti congiuntamente (paragrafo 15 della sentenza principale). Rivalutata e maggiorata degli interessi (al 31 agosto 2008) ed in seguito alla deduzione di quanto gi� precedentemente ottenuto dagli interessati, tale somma ammonta a 1 803 374 per i 3 ricorrenti congiuntamente e rappresenta, Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA GUISO-GALLISAY c. ITALIA OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE TULKENS secondo la Corte, una riparazione adeguata del pregiudizio materiale subito dagli interessati. B. Danno morale 16. Il ricorrenti chiedono ciascuno 200.000. 17. Il Governo si rimette alla saggezza della Corte, ritenendo esorbitante la somma indicata da i ricorrenti. 36. La Corte ritiene che il sentimento di impotenza e di frustrazione dinanzi l'illecito spossessamento dei propri beni ha cagionato ai ricorrenti in un serio pregiudizio morale, che merita di essere risarcito in modo adeguato. Pronunciandosi secondo equit�, conformemente all'articolo 41 della Convenzione, la Corte ha deciso di riconoscere, a ciascuno dei ricorrenti 15.000, vale a dire 45.000 come somma totale. C. Costi e spese 18. I ricorrenti hanno chiesto 251 513, 31 , come rimborso delle spese sostenute dinanzi il tribunale di Nuoro, e di 48 190 , comprensiva di IVA, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il procedimento dinanzi alla Corte. 38. Per quanto riguarda le spese di procedura dinanzi il tribunale di Nuoro, il Governo rammenta che i ricorrenti hanno gi� ottenuto il rimborso di tali spese al livello nazionale ed, a tal proposito, ricorda anche che la decisione relativa al rimborso di tali spese rientra unicamente nell'ambito della competenza delle giurisdizioni nazionali. Per quanto riguarda le spese del procedimento introdotto dinanzi la Corte, il Governo si rimette alla saggezza della Corte stessa. 39. La Corte ricorda che il riconoscimento delle spese e dei costi, ai sensi dell'articolo 41, impone che sia effettivamente dimostrata la veridicit�, la necessit� ed il carattere ragionevole del relativo tasso (Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione) [GC], no 31107/96, � 54, CEDU 2000-XI). Inoltre, le spese di giustizia possono essere recuperate solamente quando riguardano la accertata violazione (Van de Hurk c. Paesi Bassi, sentenza del 19 aprile 1994, serie A no 288, � 66). 19. La Corte non mette in discussione il fatto che siano state sostenute delle spese, ma ritiene eccessivi gli onorari totali richiesti a tale titolo. Ritiene, pertanto, che questi debbano essere rimborsati solo in parte. Tenuto conto delle circostanze della causa, e pronunciandosi secondo equit� conformemente all'articolo 41 della Convenzione, la Corte ritiene ragionevole riconoscere una somma di 30.000, IVA esclusa, per l'insieme delle spese sostenute. Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA GUISO-GALLISAY c. ITALIA OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE TULKENS D. Interessi moratori 20. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali . PER TALI MOTIVI, LA CORTE 1. Ritiene, per sei voti contro uno, a) che lo Stato convenuto debba versare congiuntamente ai ricorrenti, entro tre mesi a partire dal giorno in cui la sentenza sar� diventata definitiva conformemente a quanto stabilito dall'articolo 44 � 2 della Convenzione, le seguenti somme: i. 1 803 374,00 (un milione ottocento tremila trecento settantaquattro euro) per il danno materiale ; ii. 45 000 (quarantacinque mila) per il danno morale ; iii. 30 000 (trenta mila euro), per i costi e le spese ; iv. oltre ad ogni altra somma eventualmente dovuta a titolo d'imposta ; b) che a partire dalla spirare del suddetto termine e sino al pagamento, tale importo sar� maggiorato di un interesse semplice ed un tasso pari a quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali ; 2. Rigetta, per sei voti contro uno,la domanda di equa soddisfazione per la restante parte. Scritta in francese, successivamente comunicata per iscritto il 21 ottobre 2008, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 77 �� 2 e 3 del regolamento. Sally Doll� Fran�oise Cancelliere Presidente Tulkens Alla presente sentenza � allegata l'esposizione dell'opinione dissenziente del giudice Tulkens, conformemente a quanto stabilito dall'Articolo 45 � 2 della Convenzione e dell'articolo 74 � 2 del Regolamento della Corte. F.T. S.D. Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA GUISO-GALLISAY c. ITALIA OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE TULKENS OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE TULKENS Non condivido la decisione della maggioranza per quanto riguarda la valutazione e la quantificazione del danno materiale. Se, a dispetto del palese problema di sicurezza giuridica che una tale situazione potrebbe determinare, la Camera poteva sicuramente prendere le distanze dalla giurisprudenza anteriore, dal momento che i ricorrenti si sono opposti allo spossessamento (paragrafi 7-9), sarebbe stato comunque necessario che fossero state presentate delle argomentazioni giuridiche pi� decisive. Tuttavia ci� non sembra essere avvenuto. 1. Secondo consolidata giurisprudenza, analogamente conforme ai principi generali della responsabilit� internazionale degli Stati rispetto ai diritti dell'uomo, una sentenza che riconosce una violazione della Convenzione comporta a carico dello Stato l'obbligo di porre fine alla accertata violazione, di cancellarne le conseguenze e di evitare violazioni simili. 2. Non vi � dubbio che, nel caso di specie, siamo in presenza di una arbitraria privazione di beni. Pi� precisamente, il comportamento dello Stato convenuto che la Corte ha ritenuto contrario alla Convenzione non sarebbe diventato lecito se fosse stata corrisposta una adeguata indennit�; al contrario, si trattava di una presa di possesso illegittima dello Stato del terreno dei ricorrenti (paragrafi 94-95 della sentenza principale dell'8 dicembre 2005). 3. La Corte ha dato inizio alla propria giurisprudenza in materia di sottrazione arbitraria di beni con la sentenza Papamichalopoulos e altri c. Grecia (articolo 50) del 31 ottobre 1995. In tale sentenza, la Corte ha stabilito che lo Stato dovesse versare agli interessati, a titolo di risarcimento del danno per la perdita di godimento del bene successivamente allo spossessamento dei terreni ad opera delle autorit�, una somma corrispondente al valore attuale dei terreni stessi, aumentata del plus valore dovuto all'esistenza degli edifici (paragrafo 39). Tale giurisprudenza � stata ripresa nelle sentenze Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia (equa soddisfazione) del 30 ottobre 2003 e Carbonara e Ventura c. Italia (equa soddisfazione) dell' 11 dicembre 2003, entrambe relative a casi di illecito spossessamento, cos� come il caso di specie. La Corte ha riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno materiale a causa della mancata restituzione dei terreni, delle somme che comprendevano il valore attuale degli edifici rispetto al mercato immobiliare, al momento della pronuncia della sentenza. Inoltre, ha cercato di compensare le perdite subite che non sarebbero state compensate dal versamento di tali somme, tenendo conto delle potenzialit� Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA GUISO-GALLISAY c. ITALIA OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE TULKENS del terreno di cui si discuteva, calcolate, all'occorrenza, a partire dal costo di costruzione degli immobili edificati dallo Stato. 4. Le sentenze Scordino c. Italia (no 3) del 6 marzo 2007 e Pasculli c. Italia del 4 dicembre 2007 hanno confermato tale giurisprudenza. In caso di illecito spossessamento di un bene, la Corte rammenta che il relativo indennizzo deve riflettere l'idea di una eliminazione totale delle conseguenze dell'accertata ingerenza. Essa ritiene che la natura della violazione constatata nella sentenza principale consente l'applicazione del principio di una restitutio in integrum e che, concretamente, la restituzione dei terreni interessati, compresi gli edifici esistenti, avrebbe posto i ricorrenti in una situazione quanto pi� possibile equivalente a quella in cui si sarebbero trovati se non si fosse verificata una carenza da parte dello Stato rispetto alle esigenze previste dall'articolo 1 del protocollo 1. Dinnanzi alla mancata restituzione, la Corte ha deciso che lo Stato dovr� versare agli interessati una somma corrispondente al valore attuale del terreno e che a tale somma dovr� esserne aggiunta un'altra, corrispondente al plus valore apportato dalla presenza di edifici. Il Governo italiano ha chiesto il rinvio alla Grande Camera di queste sentenze � che riguardano, ancora una volta, la medesima questione di cui si discute nel caso di specie � invitando espressamente la Corte a rivedere la propria giurisprudenza in materia. Con delle decisioni del 9 luglio 2007 e del 2 giugno 2008, il collegio della Grande Camera non ha accolto tali richieste. 5. Ci� nonostante, la Camera ritiene di dover abbandonare l'insieme di tale giurisprudenza, giustificando tale inversione di tendenza attraverso tre ragioni principali. Innanzitutto, il timore di introdurre delle differenze di trattamento tra i ricorrenti in funzione della natura dell'opera realizzata dall'amministrazione pubblica, che non � necessariamente collegata alle potenzialit� del terreno rispetto alla sua qualit� originaria (paragrafo 29). Appare quantomeno singolare voler correggere una di carenza di trattamento, nel caso di specie pi� virtuale che reale, diminuendo, in maniera arbitraria, le indennit� applicabili a tutte le persone interessate da un illecito spossessamento. Inoltre, nel cercare di eliminare un'eventuale disuguaglianza di trattamento, la maggioranza ne ha semplicemente introdotta un'altra, che colpisce i ricorrenti rispetto alla loro situazione attuale e non rispetto agli altri ricorrenti i cui casi sono stati trattati precedentemente. Infine, merita di essere evidenziato che tale pratica della "espropriazione indiretta", un eufemismo per qualificare di fatto una espropriazione illecita, non porta a dei risultati irreversibili ed arbitrari che privano le persone interessate di una protezione efficace dei propri diritti. Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA GUISO-GALLISAY c. ITALIA OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE TULKENS Il secondo argomento � il rifiuto di attribuire all'indennizzo per il danno materiale uno scopo punitivo o dissuasivo rispetto allo Stato convenuto. Non si tratta di ci�. Il danno materiale avrebbe un simile obiettivo o una simile natura se la somma riconosciuta non avesse pi� alcun legame con il danno constatato. Ora, ci� non avviene nel caso di specie per il fatto che non � assolutamente messa in dubbio la funzione risarcitoria del danno lamentato. Infatti, se fossero rimasti in possesso dei loro terreni, i ricorrenti avrebbero evidentemente potuto utilizzarli o comunque farli fruttare in un modo o in un altro. Infine, sebbene ci� non sia determinante ai fini della decisione, la maggioranza ritiene di dover prendere in considerazione un "fatto nuovo" all'interno del sistema nazionale. Infatti, con le sentenze n. 348 e 349 del 22 ottobre 2007, la Corte Costituzionale ha stabilito che la legislazione interna deve conformarsi alla Convenzione, cos� come interpretata dalla giurisprudenza della Corte; pertanto, essa ha dichiarato incostituzionale l'articolo 5 bis del decreto-legge n. 333 dell'11 luglio 1992, cos� come modificato dalla legge n. 662 del 1996. Successivamente la legge finanziaria n. 244 del 24 dicembre 2007 ha stabilito che l'indennit� di espropriazione per un terreno edificabile deve corrispondere al valore venale del bene. Il metodo di calcolo dell'indennizzo adottato dalla Corte in caso di espropriazione indiretta non sembra essere contraddetto n� dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che sembra riguardare soprattutto il ruolo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo anche all'interno del sistema costituzionale italiano, n� dalla nuova legge finanziaria, dal momento che, in entrambi i casi, gli ulteriori danni non sono presi in considerazione. 6. In questa situazione particolare dell'espropriazione "indiretta", ritengo che la giurisprudenza che la Corte ha sviluppato fino ad oggi sia fondata su elementi solidi. Dal momento che l'intrinseca illiceit� della presa di possesso dei terreni � all'origine dell'accertata violazione sotto il profilo dell'articolo 1 del protocollo 1, l'indennit� deve riflettere l'idea di una eliminazione totale delle conseguenze dell'ingerenza contestata e rappresentare il valore pieno ed intero dei beni. Del resto, la decisione con la quale una giurisdizione nazionale prende atto dell'illecita occupazione di un terreno e riconosce l'espropriazione indiretta non comporta di per s� la legalizzazione della situazione denunciata. Essa, infatti, si limita ad interinare una situazione illegale, situazione cui non � possibile porre riparo in mancanza di un risarcimento che sia conforme ai criteri impiegati nei casi di illecita privazione dei beni. A contrario, lo Stato trarrebbe profitto o Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA GUISO-GALLISAY c. ITALIA OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE TULKENS beneficio da tale comportamento illecito. Ora questo � il dubbio risultato a cui giunge la Camera . 7. Vi �, infine, un ultimo punto che vorrei chiarire. Sebbene ci� non riguardi il caso di specie, non metto assolutamente in discussione il carattere di pubblica utilit� dei beni o delle altre opere che sarebbero state costruite sui terreni contestati. Pi� precisamente, ritengo che, in certi casi, il pubblico interesse debba prevalere sull'interesse individuale, per quanto riguarda il diritto di propriet� poich�, a mio avviso, il diritto di propriet� deve essere anche un diritto finalizzato, vale a dire rivolto verso la soddisfazione dei bisogni sociali che vanno al di l� del solo interesse personale del suo titolare. Ritengo semplicemente che, in uno Stato di diritto, lo Stato sia tenuto a prendere tutte le misure di espropriazione necessarie al bene pubblico, che sono previste dalla legge. Copyright � 2009 UFTDU

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