58911/00

WyrokETPCz2008-11-06ECLI:CE:ECHR:2008:1106JUD005891100

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
1. Czy nadmierna długość postępowania sądowego przed sądami krajowymi, w szczególności przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym, naruszyła prawo skarżących do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji? 2. Czy kampania informacyjna rządu niemieckiego, opisująca stowarzyszenia skarżące jako „sekty” i „psycho-sekty”, stanowiła nieuzasadnioną ingerencję w ich prawo do wolności wyznania zgodnie z art. 9 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym, trwające ponad jedenaście lat, było nadmiernie długie i nieuzasadnione, nawet biorąc pod uwagę złożoność sprawy i specyficzną rolę sądów konstytucyjnych oraz kontekst zjednoczenia Niemiec. W kwestii wolności wyznania, Trybunał stwierdził, że państwo ma prawo informować społeczeństwo o zjawiskach uznawanych za niebezpieczne, takich jak nowe ruchy religijne, pod warunkiem zachowania neutralności i proporcjonalności. Chociaż użycie niektórych terminów mogło mieć negatywne konsekwencje, Trybunał uznał, że ingerencja była "przewidziana prawem" (Konstytucją), miała "uzasadniony cel" (ochrona bezpieczeństwa publicznego i praw innych) i była "konieczna w społeczeństwie demokratycznym", zwłaszcza po tym, jak Federalny Trybunał Konstytucyjny zakazał używania najbardziej pejoratywnych określeń.
Stan faktyczny
Pięć stowarzyszeń religijnych należących do ruchu Osho złożyło skargę przeciwko Niemcom. Rząd niemiecki prowadził kampanię informacyjną, opisującą ruch Osho i podobne nowe ruchy religijne jako „sekty”, „młode sekty”, „młode religie” i „psycho-sekty”, a także używając określeń „destrukcyjne”, „pseudo-religijne” i zarzucając manipulowanie członkami. Skarżące stowarzyszenia zaskarżyły te działania do sądów krajowych, twierdząc, że naruszają one ich wolność wyznania. Postępowanie krajowe trwało ponad 18 lat, przechodząc przez cztery instancje, w tym ponad 11 lat przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym. Ostatecznie Federalny Trybunał Konstytucyjny zakazał rządowi używania określeń „destrukcyjne”, „pseudo-religijne” i zarzutów manipulacji, ale zezwolił na używanie innych terminów.
Rozstrzygnięcie
1. Trybunał jednogłośnie odrzucił skargę w odniesieniu do czwartego i piątego stowarzyszenia skarżącego. 2. Trybunał jednogłośnie uznał pozostałą część skargi za dopuszczalną. 3. Trybunał jednogłośnie stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. 4. Trybunał pięcioma głosami przeciwko dwóm stwierdził brak naruszenia art. 9 Konwencji. 5. Trybunał jednogłośnie stwierdził brak dalszych naruszeń art. 14 w związku z art. 9 oraz art. 10 Konwencji. 6. Trybunał jednogłośnie zasądził na rzecz pierwszego, drugiego i trzeciego stowarzyszenia skarżącego 4 000 EUR tytułem kosztów i wydatków. 7. Trybunał jednogłośnie oddalił pozostałą część roszczeń skarżących dotyczących słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CONSIGLIO D’EUROPA   CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO   QUINTA SEZIONE   LEELA FÖRDERKREIS E.V. E ALTRI   c. GERMANIA   (Ricorso n. 58911/00)   SENTENZA   STRASBURGO   novembre 2008   Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni stabilite all’articolo 44   § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma   traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo   LEELA FÖRDERKREIS E.V. E ALTRI c. GERMANIA – OPINIONE PARZIALMENTE   DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA   Nel caso Leela Förderkreis E.V. e altri c. Germania,   La Corte europea dei diritti dell’uomo (quinta sezione), riunita in una   Camera composta da:   Peer Lorenzen, Presidente,   Rait Maruste,   Volodymyr Butkevych,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Zdravka Kalaydjieva, giudici,   Otto Mallmann, giudice ad hoc,   e da Claudia Westerdiek, cancelliere di sezione,   Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 30 settembre 2008,   Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:   PROCEDURA   1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 58911/00) diretto contro la   Repubblica federale di Germania con il quale cinque associazioni   riconosciute secondo il diritto tedesco, Leela Förderkreis e.V., Wies   Rajneesh Zentrum für spirituelle Therapie und Meditation e.V., Osho Uta   Lotus Commune e.V., Dharmadeep Verein für ganzheitliches Leben e.V. e   Osho Meditations Center Berlin e.V. (“le associazioni ricorrenti”), il 12   aprile 2000, hanno adito la Corte in virtù dell’articolo 34 della Convenzione   europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali   (“la Convenzione”).   2. Le associazioni ricorrenti sono rappresentate da C. Gambke, sostituito   da R. von Katzler, avvocati del foro di Gräfelfing. Il Governo tedesco (“il   Governo”) é rappresentato dai suoi agenti, A. Wittling-Vogel,   Ministerialdirigentin, del Ministero federale della giustizia.   3. Le associazioni ricorrenti sostengono, in particolare, che la durata dei   procedimenti dinanzi alle corti interne é stata eccessiva e che le autorità   tedesche si sono ingerite nel loro diritto di manifestare il proprio credo.   4. Il 26 giugno 2006 la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al   Governo. Ai sensi dell’articolo 29 § 3 della Convenzione, ha deciso di   esaminare il merito del ricorso insieme alla sua ricevibilità.   5. Le parti hanno depositato delle memorie scritte (articolo 54A del   regolamento della Corte). Inoltre, sono state ricevute le memorie di una   parte terza, la Helsinki Foundation for Human Rights (Warsaw) il cui   intervento nella fase del procedimento per iscritto é stato autorizzato dal   Presidente (articolo 36 § 2 della Convenzione e articolo 44 § 2 del   regolamento).   Copyright © 2009 UFTDU   LEELA FÖRDERKREIS E.V. E ALTRI c. GERMANIA – OPINIONE PARZIALMENTE   DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA   FATTO   I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO   6. Le associazioni ricorrenti sono associazioni religiose o associazioni di   meditazione appartenenti al movimento Osho, in precedenza conosciuto   come lo Shree Rajneesh o il movimento Bhagwan. Il movimento è stato   fondato dal mistico indiano Rajneesh Chandra Mohan, inizialmente   chiamato Bhagwan dai suoi seguaci, ed in seguito Osho. Conformemente ai   loro statuti, le associazioni ricorrenti promuovono gli insegnamenti di Osho,   il quale sostiene che il fine dello sviluppo spirituale è l’illuminazione. Una   delle condizioni era di liberarsi da ogni forma di socializzazione, attraverso   un programma comprensivo di tradizionali e nuove tecniche di meditazione   ed una serie di terapie. Le associazioni ricorrenti diffondono i centri di   meditazione Osho, organizzano seminari, celebrano eventi religiosi e   compiono dei lavori di gruppo. Esse proteggono inoltre il diritto di religione   dei loro membri contro ogni discriminazione.   7. Le associazioni ricorrenti appartengono ad un gruppo di comunità   religiose precedentemente sconosciute comparse in Germania attorno al   1960. Esse sono descritte come una “setta”, “giovane setta”, “giovane   religione”, “psico-setta”, “psico-gruppo” o simili sostantivi. I gruppi sono   presto divenuti oggetto di un pubblico dibattito critico poiché le loro azioni   erano ritenute influenzate in maniera predominante dalle loro visioni   filosofiche e religiose ed a causa del modo in cui trattavano i loro membri e   seguaci. Il punto focale della discussione riguardava il pericolo potenziale   che tali gruppi potevano costituire per lo sviluppo personale degli   adolescenti e delle loro relazioni sociali, che portavano non soltanto   all’abbandono della scuola e della carriera professionale, a cambiamenti   radicali della personalità, varie forme di dipendenza, mancanza di iniziativa   e difficoltà nella comunicazione, spesso aggravate dalla struttura che   caratterizza alcune comunità, ma anche a perdite materiali ed a danni   psicologici.   8. Sin dal 1970 il Governo federale ed i Governi dei Länder si sono   confrontati su tali problematiche. Per attirare l’attenzione sui potenziali   pericoli di tali gruppi, sia per l’individuo che per la società, il Governo   federale ha lanciato una campagna di informazione e di educazione su larga   scala volta ad accrescere la consapevolezza pubblica ed a stimolare una   discussione critica sui fini e le attività delle sette o dei gruppi segreti. Sin   dal 1979 il Governo tedesco ha lanciato vari avvertimenti ufficiali in merito   alle cosiddette sette al fine di informare la società delle pratiche di tali   gruppi. Il movimento Rajneesh, o Bhagwan, è stato menzionato come uno   dei nuovi gruppi religiosi o spirituali. Quale parte del loro compito relativo   alle pubbliche relazioni, le agenzie di Stato hanno descritto le associazioni   Copyright © 2009 UFTDU   LEELA FÖRDERKREIS E.V. E ALTRI c. GERMANIA – OPINIONE PARZIALMENTE   DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA   ricorrenti come “setta”, “giovane setta”, “giovane religione” e “psico-setta”.   Per descriverle sono spesso stati utilizzati gli aggettivi “distruttive” e   “pseudo-religiose”, e sono state sollevate accuse sul fatto che i loro membri   fossero manipolati.   9. Tali espressioni erano contenute nelle dichiarazioni del Governo, vale   a dire, nelle risposte ai membri del Parlamento Tedesco del 27 aprile 1979,   agosto 1982 e 10 ottobre 1984, in un rapporto del Governo Tedesco al   Comitato di petizione della Dieta federale sulle giovani sette nella   Repubblica federale di Germania datato febbraio 1980 e pubblicato dal   Ministero federale della gioventù, della famiglia e della salute, e in un   discorso del Ministro federale della gioventù, della famiglia e della salute   tenuto l’8 dicembre 1984.   10. Nella risposta del 27 aprile 1979 avente ad oggetto “Recenti   comunità religiose e filosofiche (cosiddette giovani sette)” il “movimento   Shree Rajneesh” era menzionato tra le cosiddette comunità religiose e   filosofiche. Il Governo federale ha affermato che queste erano etichettate   con termini generali quali “giovani sette”, “gruppi religiosi distruttivi” o   “culti distruttivi”. Lo stesso Governo federale si é riferito ad esse come   “giovani sette” “pseudo-religioni e psico-gruppi” oltre che riferirsi   generalmente ad esse come “sette”.   Nella sua risposta datata 23 agosto 1982 il Governo ha menzionato il   “movimento Bhagwan-Shree-Rajneesh” in relazione a domande sulla   struttura associativa delle “cosiddette nuove sette”. Inoltre, nelle   osservazioni preliminari il termine “cosiddette nuove sette” é stato usato, in   ogni parte del principale testo con cui il Governo ha fatto riferimento alle   “giovani religioni”.   Nella risposta del 10 ottobre 1984 relativa alle “attività economiche   delle giovani religioni e psico-sette distruttive” il Governo ha usato   principalmente i termini “giovane religione” e “psico-setta”. Il Governo   inoltre ha sostenuto che appariva difficile applicare la legislazione   lavorativa alle associazioni la condotta dei cui membri era manipolata.   Nel suo rapporto al Comitato di petizione della Dieta federale del   febbraio 1980 il Governo federale ha sottolineato nella introduzione che i   termini “giovane religione” o “giovane setta” ricomprendono un numero   estremamente vario di gruppi. Il “gruppo che fa capo a “Bhagwan (i.e. Dio)   Shree Rajneesh” é stato descritto come uno di tali gruppi, ed è stato incluso   tra gli “psico-movimenti”.   Nel discorso tenuto l’8 dicembre 1984 alla conferenza sull’argomento   “Nuove giovani religioni – Proteggere la libertà dell’individuo” il Ministro   federale della gioventù, della famiglia e della salute ha utilizzato i termini   “giovane religione”, “giovane setta”, “setta”, “culti religiosi distruttivi”,   “insegnamenti di pseudo salvezza” e “pseudo-religione” riferendosi ai   gruppi di cui si occupava.   Copyright © 2009 UFTDU   LEELA FÖRDERKREIS E.V. E ALTRI c. GERMANIA – OPINIONE PARZIALMENTE   DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA   11. Il 1mo ottobre 1984 le associazioni ricorrenti hanno avviato dei   procedimenti giudiziari dinanzi alla Corte amministrativa di Colonia   (Verwaltungsgericht). Esse hanno chiesto di vietare al Governo ulteriori   dichiarazioni simili a quelle summenzionate sui movimenti religiosi e sulle   associazioni che vi appartenevano, richiedendo inoltre di punire tali   affermazioni. Esse hanno sostanzialmente sostenuto che era stata violata la   loro libertà di religione o di credo filosofico di cui all’articolo 4 §§ 1 e 2   della Costituzione (Grundgesetz).   12. Secondo le associazioni ricorrenti, gli insegnamenti della comunità   si basavano sull’idea di raggiungere la trascendenza in ogni fase della vita.   Tali insegnamenti venivano continuamente condivisi da essi e dalle loro   comunità. Le varie dichiarazioni del Governo avevano violato l’obbligo di   neutralità previsto all’articolo 4 della Costituzione gettando discredito sugli   insegnamenti del movimento. Le espressioni utilizzate erano quindi   diffamatorie o destinate a divenirlo, e non vi erano fondamenti di diritto o di   fatto volti a giustificare i termini utilizzati. Le associazioni ricorrenti non   perseguivano alcuna attività contraria ai diritti altrui, di gruppi o di   organizzazioni. Il Governo ha frainteso il significato degli insegnamenti di   Osho ed ha in tal modo interferito con le credenze religiose fondamentali   del loro movimento.   13. Con sentenza del 21 gennaio 1986 la Corte amministrativa di   Colonia ha vietato al Governo di chiamare il movimento Rajneesh nei   discorsi ufficiali “giovane religione”, “giovane setta” o “psico-setta”, di   utilizzare gli aggettivi “distruttiva” e “pseudo-religiosa” e di sostenere che i   membri del movimento di Rajneesh sono stati manipolati.   14. La Corte amministrativa ha rilevato che tali termini evocano una   connotazione negativa dei contenuti di base delle credenze religiose delle   associazioni ricorrenti e che l’uso di tali termini viola la loro libertà di   religione garantita all’articolo 4 § 1 della Costituzione. Essa ha ritenuto,   tuttavia, che l’uso del termine “setta” non ha avuto un impatto negativo sul   credo religioso delle associazioni ricorrenti.   15. La Corte amministrativa ha sottolineato che non vi erano indicazioni   sul fatto che le associazioni ricorrenti perseguivano esclusivamente scopi   commerciali o che gli insegnamenti di Osho o i metodi impiegati dalle   associazioni ricorrenti fossero contrari alla dignità umana. Il diritto protetto   all’articolo 4 della Costituzione obbliga lo Stato a mantenere una stretta   neutralità in merito alle attività religiose e proibisce giudizi negativi su un   determinato credo religioso. Inoltre l’utilizzo di tali termini generali non era   adeguato a proteggere dal pericolo.   16. Il 28 aprile 1986 il Governo ha proposto appello contro tale   sentenza. Il 22 maggio 1990 si è tenuta un’udienza dinanzi alla Corte   amministrativa di appello del Land della Nord Rhine-Westfalia   (Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen). Con sentenza   adottata in tale ultima data la Corte amministrativa di appello ha annullato la   Copyright © 2009 UFTDU   LEELA FÖRDERKREIS E.V. E ALTRI c. GERMANIA – OPINIONE PARZIALMENTE   DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA   sentenza impugnata e rigettato per interno il ricorso delle associazioni   ricorrenti, così come gli appelli di due associazioni ricorrenti che avevano   contestato le decisioni della corte di primo grado sull’uso del termine   “setta”. Essa non ha ammesso l’appello sulle questioni di diritto.   17. La Corte amministrativa di appello ha rilevato che le valutazioni   contestate interferivano con i diritti delle associazioni ricorrenti garantiti   all’articolo 4 §§ 1 e 2 della Costituzione. Tuttavia, il diritto di religione non   era assoluto. Esso era soggetto a limitazioni da parte di altre disposizioni   della Costituzione. Le limitazioni e le ingerenze da parte dello Stato devono   essere ammesse quando importanti ragioni di interesse pubblico richiedono   la protezione dei diritti in conflitto con il diritto di libertà di religione.   Quando esiste il semplice sospetto di una possibile violazione di tali diritti,   sono necessari ed adeguati informazioni ed avvertimenti per la loro   protezione. Ai sensi dell’articolo 65 della Costituzione, che conferisce al   Governo le sue funzioni, considerato congiuntamente alle obbligazioni   positive di cui all’articolo 2 § 2, prima frase, che garantisce il diritto alla   vita ed all’inviolabilità della persona, ed all’articolo 6 della Costituzione,   che protegge i diritti della famiglia, il Governo ha il diritto di fornire   informazioni. Le affermazioni del Governo sono accettabili e rispettano il   principio di proporzionalità.   18. Il 13 marzo 1991 la Corte amministrativa federale   (Bundesverwaltungsgericht) ha rigettato il ricorso delle associazioni   ricorrenti contro la sentenza della Corte amministrativa di appello rifiutando   l’autorizzazione a ricorrere. La Corte ha ritenuto che il caso non fosse di   particolare rilevanza. Essa ha rilevato che le questioni di diritto sollevate   dalle dichiarazioni del Governo in merito ai nuovi movimenti religiosi erano   già state esaminate dalla precedente giurisprudenza e dalla Corte   costituzionale federale (Bundesverfassungsgericht). Le accuse delle   associazioni ricorrenti non sollevavano alcuna nuova questione. Il diritto   costituzionale del Governo di informare la società e di proteggere la dignità   umana e la salute dei cittadini ha giustificato l’ingerenza nel diritto di libertà   di credo o religione. Il diritto di informare la società include il diritto di   avvisarla e prendere in considerazione le condotte altrui ritenute pericolose.   19. Il 3 maggio 1991 le associazioni ricorrenti hanno depositato un   ricorso dinanzi alla Corte costituzionale contro le suddete decisioni della   corte. Il 23 aprile 1992 la Corte costituzionale federale ha informato le   associazioni ricorrenti in risposta alla loro lettera del 10 aprile 1992 che non   era in grado di indicare quando sarebbe stata adottata una sentenza. Il 13   gennaio 1993 essa ha scritto alle associazioni ricorrenti che il caso era stato   comunicato al Governo federale ed al Land della Nord-Rhine-Westfalia. Il   novembre 1993 il Governo federale ha depositato delle memorie, che sono   state comunicate alle associazioni ricorrenti il 4 novembre 1993. Il 21   settembre 1994 le associazioni ricorrenti hanno depositato delle memorie di   replica. Con lettere dell’8 marzo 1993, 6 agosto 1995, 8 luglio 1998 e 3   Copyright © 2009 UFTDU   LEELA FÖRDERKREIS E.V. E ALTRI c. GERMANIA – OPINIONE PARZIALMENTE   DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA   febbraio 2000 le associazioni ricorrenti hanno richiesto informazioni sullo   stato dei procedimenti.   20. Il 26 giugno 2002 la Corte costituzionale federale ha deciso che la   sentenza della Corte amministrativa di appello del Land Nord Rhine-   Westfalia del 22 maggio 1990 aveva violato i diritti fondamentali delle   associazioni ricorrenti garantiti all’articolo 4 §§ 1 e 2 della Costituzione. Ha   annullato la sentenza per la parte del ricorso delle associazioni ricorrenti che   era stato respinto relativa all’uso delle espressioni “distruttivo”, e “pseudo-   religioso”, e delle affermazioni secondo cui esse “manipolavano i loro   membri” e rinviarono tale parte del ricorso alla Corte amministrativa di   appello per una nuova decisione. Tuttavia, essa ha rilevato che il Governo   era autorizzato a definire il movimento delle associazioni ricorrenti come   una “setta”, “giovane religione”, “giovane setta” e “psico-setta” ed ara stato   autorizzato a proteggere la società con una adeguata informazione in merito.   21. Secondo la Corte costituzionale federale, il diritto alla libertà di   religione e di credo garantito all’articolo 4 §§ 1 e 2 della Costituzione non   vieta allo Stato di ingerirsi in una discussione pubblica e critica in merito ai   fini e le attività dei gruppi religiosi. Le limitazioni alla libertà di religione   dovevano essere fondate su altri diritti e libertà fondamentali garantiti dalla   Costituzione, come ad esempio la protezione della dignità umana, il diritto   alla vita ed all’integrità fisica e la protezione del matrimonio e della   famiglia.   22. Il potere di amministrare dello Stato deriva direttamente dalla   Costituzione e autorizza il Governo federale a fornire informazioni su ogni   argomento rientrante nell’intera sfera della responsabilità dello Stato.   Fornire informazioni pubbliche e dirette aiuta a risolvere i conflitti tra lo   Stato e la società, affrontare le sfide anche facendo ricorso ad un breve   preavviso, per reagire velocemente ed in maniera adeguata ai problemi e   alle necessità dei cittadini ed assisterli nella ricerca di una guida. Tale   attività non richiede una espressa disposizione legale, dal momento che non   costituisce una diretta ingerenza nei diritti delle associazioni ricorrenti. Essa   ha semplicemente influenzato la condotta di altri vis-à-vis alle associazioni   ricorrenti. Per di più, non è possibile stabilire delle regole per il ruolo del   Governo relativo all’impartire informazioni, data la grande varietà dei   campi di cui si occupa e dei mezzi che utilizza. Quando agisce nell’esercizio   del suo potere di amministrare, il Governo federale ha il diritto di fornire   informazioni al pubblico, anche se i diritti fondamentali ne risultano   indirettamente coinvolti.   23. Tuttavia, lo Stato deve limitarsi a termini neutri ed agire con   moderazione in materia religiosa o di credo. Sono proibiti giudizi   diffamatori, discriminatori e ingannevoli. Il Governo deve inoltre rispettare   la separazione dei poteri tra lo Stato federale ed il Länder. Il Governo é   autorizzato ad impartire informazioni relativamente a materie di competenza   sovra-regionale e nelle quali un’informazione statale aiuta a risolvere i   Copyright © 2009 UFTDU   LEELA FÖRDERKREIS E.V. E ALTRI c. GERMANIA – OPINIONE PARZIALMENTE   DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA   problemi in maniera efficiente. Fornire informazioni in tali circostanze non   esclude o indebolisce gli stessi poteri dei Governi del Länder, non   impedisce alle autorità amministrative di portare a compimento i loro   compiti.   24. Inoltre, quando il Governo federale fornisce informazioni deve   rispettare il principio di proporzionalità. Affermazioni che si scontrano con   la vera essenza del diritto garantito all’articolo 4 §§ 1 e 2 della Costituzione   devono essere proporzionate con riferimento al caso di specie.   25. Riguardo al termine “setta”, la Corte costituzionale federale ha   rilevato che al Governo non era fatto divieto di far uso di tale termine, che al   tempo dei fatti corrispondeva al generale significato di nuovi movimenti   religiosi. Allo stesso modo, l’uso dei termini “giovane religione” e “giovane   setta” descriveva la situazione prevalente al tempo dei fatti ed il termine   “psico-setta” inquadrava le pratiche di meditazione dei movimenti di Osho.   Tali termini sono stati impiegati senza differenze di trattamento   discriminatorie riferendosi ai gruppi nell’ambito della religione e del credo.   Essi si conformano all’obbligo dello Stato di neutralità in materia di credo   religioso e filosofico e non violano la vera essenza del diritto garantito   all’articolo 4 §§ 1 e 2 della Costituzione.   26. Al contrario, l’uso dei termini “distruttivo” e “pseudo- religione”, e   le affermazioni secondo le quali i membri del movimento venivano   manipolati, non ha soddisfatto i requisiti della legge costituzionale.   27. Anche se l’impiego di tali termini non potesse essere criticato   secondo il motivo per il quale ha superato i poteri del Governo federale, i   termini utilizzati hanno tuttavia violato il requisito di neutralità e non sono   quindi giustificabili alla luce del principio di proporzionalità. In particolare,   non sono state fornite ragioni sostanziali che potessero giustificare le   dichiarazioni ritenute diffamatorie dai ricorrenti, nemmeno in qualche modo   apparenti. Tale decisione è stata comunicata alle associazioni ricorrenti il 30   luglio 2002.   28. L’8 novembre 2002 il Governo federale ha rinunciato all’appello   contro la sentenza della Corte amministrativa di Colonia del   gennaio 1986 dato che l’appello era ancora pendente dinanzi alla Corte   amministrativa di appello a seguito della decisione della Corte   costituzionale federale del 26 giugno 2002.   29. Il 27 dicembre 2005 il rappresentante delle associazioni ricorrenti ha   informato la Corte del fatto che la quarta e la quinta associazioni ricorrenti,   Dharmadeep Verein für ganzheitliches Leben e.V. e Osho Meditations   Center Berlin e.V, desideravano rinunciare al loro ricorso.   Copyright © 2009 UFTDU   LEELA FÖRDERKREIS E.V. E ALTRI c. GERMANIA – OPINIONE PARZIALMENTE   DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA   II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI RILEVANTI   30. Le disposizioni rilevanti della Costituzione si leggono come segue:   Articolo 2 § 2, prima frase   “Ognuno ha diritto alla vita ed alla inviolabilità della sua persona”   Articolo 4 §§ 1 e 2   “La libertà di credo e coscienza e la libertà di professare le credenze religiose e   filosofiche sono inviolabili.   É garantita la pratica indisturbata del culto.”   Articolo 6 § 1   “Il matrimonio e la famiglia godono di una protezione speciale da parte dello Stato.”   Articolo 65   “Il Cancelliere federale determina ed é responsabile della politica generale. Entro   tali limiti ogni Ministro federale svolge i compiti del suo dipartimento in maniera   indipendente e di propria iniziativa. Il Governo federale risolve le divergenze di   opinioni tra i Ministri federali. Il Cancelliere federale dirige i procedimenti del   Governo federale conformemente alle regole di procedura adottate dal Governo ed   approvate dal Presidente federale.”   31. Con sentenza del 23 maggio 1989 la Corte amministrativa federale   ha deciso che il Governo federale tedesco aveva il diritto di fornire   informazioni e rendere pubblici gli avvertimenti in virtù della sua   responsabilità costituzionale di informare la società sulle nuove comunità   religiose ed ideologiche e sugli “psico-gruppi” (BVerwGE 7 C 2/87, vedi   sentenze e decisioni della Corte amministrativa federale, vol. 96, p. 82 e   segg.). Il 15 agosto 1989 la Corte costituzionale federale, riunita in una   Camera composta da tre giudici, non ha accolto il ricorso costituzionale   dell’organizzazione Maharishi (meditazione transcendentale), confermando   che il Governo federale aveva il diritto di fornire informazioni sulle nuove   comunità ideologiche e religiose e sugli “psico-gruppi” in conformità dei   suoi obblighi costituzionali, vale a dire esprimere le opinioni e adottare   raccomandazioni o avvertimenti pubblicamente entro i limiti dell’esercizio   dei poteri concessi dalla Costituzione (1 BvR 881/89).   32. Nel 1996 la Dieta federale (Deutscher Bundestag) ha incaricato una   commissione di esperti di preparare un rapporto sulle “cosiddette sette e   psico -culti”. Nel rapporto conclusivo pubblicato nel giugno 1998 la   Commissione di inchiesta ha sostenuto che quando veniva utilizzato il   termine “setta” erano solitamente evocati sentimenti negativi. Tuttavia, solo   un piccolo numero di movimenti che si caratterizzavano come “sette”   ponevano problemi. La Commissione ha raccomandato di non utilizzare in   Copyright © 2009 UFTDU   LEELA FÖRDERKREIS E.V. E ALTRI c. GERMANIA – OPINIONE PARZIALMENTE   DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA   futuro la parola “setta” nei rapporti ufficiali, negli opuscoli informativi o nei   testi giuridici.   DIRITTO   I. IN MERITO ALLA QUARTA ED ALLA QUINTA ASSOCIAZIONI   RICORRENTI   33. Il 27 dicembre 2005 la quarta e la quinta associazioni ricorrenti,   Dharmadeep Verein für ganzheitliches Leben e.V. ed Osho Meditations   Center Berlin e.V., hanno informato la Corte della loro intenzione di   rinunciare al ricorso.   34. La Corte rileva che tali associazioni ricorrenti non intendono   proseguire il loro ricorso ai sensi dell’articolo 37 della Convenzione che,   nella sua parte rilevante, si legge come segue:   “1. La Corte può in ogni stato del procedimento decidere di cancellare un ricorso   dal ruolo quando le circostanze portano alla conclusione che   (a) il ricorrente non intende proseguire il suo ricorso;   ...   Tuttavia, la Corte continua l’esame del ricorso se il rispetto dei diritti umani definiti   dalla Convenzione e dai suoi Protocolli lo richiede...”   35. La Corte ritiene che le condizioni dell’articolo 37 § 1 (a) sono state   soddisfatte. Inoltre, la Corte non rileva speciali circostanze relativamente al   rispetto dei diritti umani definiti nella Convenzione e nei suoi Protocolli che   richiedono di continuare nell’esame del ricorso.   Di conseguenza, il ricorso deve essere cancellato dal ruolo della Corte   per quanto riguarda tali due associazioni ricorrenti.   II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA   CONVENZIONE   36. Le restanti associazioni ricorrenti si lamentano del fatto che la durata   dei procedimenti dinanzi alle corti amministrative ed alla Corte   costituzionale federale è stata incompatibile con il requisito del “termine   ragionevole”, previsto all’articolo 6 § 1 della Convenzione, che si legge   come segue:   “Nella pronuncia sulle controversie sui suoi diritti e doveri ..., ogni persona ha   diritto a ... un esame entro un termine ragionevole da [un] ... tribunale...”     Copyright © 2009 UFTDU   LEELA FÖRDERKREIS E.V. E ALTRI c. GERMANIA – OPINIONE PARZIALMENTE   DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA   37. Il Governo contesta tale tesi.   A. Ricevibilità   1. Argomenti del Governo   38. Secondo il Governo, l’articolo 6 § 1 della Convenzione non si   applica al presente caso, dal momento che la controversia non riguarda   “diritti e doveri di carattere civile” ai sensi di tale articolo. Secondo il   Governo, l’oggetto del procedimento, vale a dire la sostenuta violazione   della libertà di religione delle associazioni ricorrenti a seguito di alcune   dichiarazioni del Governo, non comprende la violazione dei beni protetti da   tali diritti, ma riguarda interessi di natura non patrimoniale. Ed inoltre   l’esito dei procedimenti impugnati non costituiva una condizione necessaria   per introdurre un’azione per danni nei confronti del Governo dinanzi alle   corti civili.   39. Il Governo inoltre ha sostenuto che le contestate dichiarazioni fatte   dal Governo non hanno avuto effetto diretto o conseguenze sostanziali sui   diritti delle associazioni ricorrenti riconosciuti dalle leggi civili. Sebbene   non si possa escludere che singoli cittadini siano stati spinti a prendere le   distanze dalle associazioni ricorrenti a causa delle dichiarazioni del   Governo, é impossibile determinare se ciò sia avvenuto realmente e se ha   avuto ripercussioni finanziarie a danno delle associazioni ricorrenti. In ogni   caso, ogni conseguenza non potrebbe essere considerata come immediata. Il   solo fatto che le dichiarazioni possono aver avuto conseguenze finanziarie   per le associazioni ricorrenti non è sufficiente a ricondurre i procedimenti   all’interno della tutela dell’articolo 6 § 1.   40. Non si potrebbe far derivare l’applicazione dell’articolo 6 § 1 della   Convenzione nemmeno dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui il   diritto ad una buona reputazione é un “diritto civile” ai sensi di tale   disposizione. In primo luogo, le associazioni ricorrenti non hanno fatto   riferimento al diritto alla buona reputazione o all’onore in virtù del diritto   interno dinanzi alle corti interne, ma soltanto al loro diritto alla libertà di   professare e praticare in maniera indisturbata una religione senza ingerenza   statale. In secondo luogo, il diritto alla protezione della reputazione e   dell’onore può essere riconosciuto a singoli individui, ma non a gruppi di   persone quali le associazioni ricorrenti.   2. Argomenti delle restanti associazioni ricorrenti   41. Le associazioni ricorrenti hanno contestato tali tesi. Esse hanno   sostenuto che il loro diritto alla libertà di religione deve essere considerato   come un “diritto civile” ai sensi dell’articolo 6 § 1. Esse hanno rilevato che   il diritto di scegliere e professare una religione è un diritto individuale     Copyright © 2009 UFTDU   LEELA FÖRDERKREIS E.V. E ALTRI c. GERMANIA – OPINIONE PARZIALMENTE   DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA   originario che non è concesso dallo Stato. Esse hanno sostenuto inoltre che   la Convenzione non limita l’applicazione dell’articolo 6 § 1 ai diritti di   natura patrimoniale. Il campo dei “diritti civili” ricomprende   tradizionalmente un numero di diritti di carattere non patrimoniale inclusi   quelli relativi alle questioni religiose, come il diritto ad una educazione   religiosa.   42. Pur ritenendo che il diritto alla libertà di religione non dovrebbe   essere generalmente ritenuto un “diritto civile” ai sensi della Convenzione,   l’articolo 6 è applicabile a specifiche circostanze del caso di specie. Le   azioni del Governo che sono state impugnate hanno avuto lo scopo di   influenzare il comportamento dei cittadini nei confronti dei gruppi religiosi   delle associazioni ricorrenti. Inoltre, le dichiarazioni impugnate hanno avuto   un effetto diretto sull’onore e la reputazione delle associazioni ricorrenti e   dei loro membri e sulla loro possibilità di professare pubblicamente la   propria religione.   43. Le associazioni ricorrenti infine hanno sostenuto che i procedimenti   dinanzi alle corti amministrative erano una condizione necessaria per   introdurre un’azione per danni nei confronti del Governo dinanzi alle corti   civili, dal momento che le corti amministrative erano meglio attrezzate   rispetto a quelle civili per l’esame della legalità delle azioni del Governo.   3. Valutazione della Corte   44. La Corte rileva, in primo luogo, che il Governo non ha negato   l’esistenza di una controversia ai sensi dell’articolo 6 § 1. Tuttavia, esso ha   sostenuto che la disputa in questione non avesse ad oggetto la   determinazione dei diritti civili delle associazioni ricorrenti di cui   all’articolo 6 § 1 della Convenzione. La Corte ripete che, secondo la sua   giurisprudenza, il concetto di “diritti e doveri di carattere civile” non può   essere interpretato facendo unicamente riferimento al diritto interno dello   Stato convenuto. In varie occasioni, la Corte ha affermato il principio che   tali concetti sono “autonomi”, ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione   (vedi, tra le altre, König c. Germania, sentenza del 28 giugno 1978, serie A   n. 27, §§ 88-89, e Maaouia c. Francia (dec.), n. 39652/98, CEDU 1999-II).   Di conseguenza, affinché un diritto possa essere considerato o meno di   carattere “civile” si deve far riferimento in via autonoma alla sostanza del   suo contenuto e ai suoi effetti – e non solamente alla sua classificazione   legale – in virtù del diritto interno dello Stato coinvolto (vedi König, cit.,   § 89).   45. La Corte rileva che il caso di specie ha ad oggetto la questione se le   restanti associazioni ricorrenti potevano vietare al Governo l’utilizzo di   alcuni termini quando esso faceva pubblicamente riferimento ai loro gruppi   religiosi. Conformemente alla giurisprudenza delle corti interne, un simile   diritto potrebbe derivare dal diritto alla libertà di religione, come consacrato   all’articolo 4 §§ 1 e 2 della Costituzione. Resta da stabilire se tale diritto     Copyright © 2009 UFTDU   LEELA FÖRDERKREIS E.V. E ALTRI c. GERMANIA – OPINIONE PARZIALMENTE   DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA   possa essere considerato come un diritto di carattere “civile” ai sensi   dell’articolo 6 della Convenzione.   46. La Corte ritiene che le possibili conseguenze negative per la   situazione finanziaria delle associazioni ricorrenti non ha formato l’oggetto   diretto del procedimento in esame. Tuttavia, anche se la Corte ha rilevato in   varie occasioni che la natura pecuniaria del diritto che si sostiene violato dia   vita ad una controversia rientrante nell’ambito dell’articolo 6 § 1 (vedi, per   esempio, Salesi c. Italia, sentenza del 26 febbraio 1993, serie A n. 257-E,   § 19, e Woś c. Polonia, n. 22860/02, §§ 76, 77, CEDU 2006-...), ciò non   significa che le controversie di natura non patrimoniale fuoriescano   necessariamente dall’ambito di tale disposizione. In tale contesto, la Corte   rivolge l’attenzione alla sua consolidata giurisprudenza sul carattere “civile”   del diritto di godere di una buona reputazione (vedi Helmers c. Svezia,   sentenza del 29 ottobre 1991, serie A n. 212-A, p. 14, § 27, e Tolstoy   Miloslavsky c. Regno Unito, sentenza del 13 luglio 1995, serie A n. 316-B,   § 58). Inoltre, la Corte ha recentemente sostenuto che il diritto di usufruire   di autorizzazioni dello Stato per le cerimonie religiose deve essere   considerato come direttamente determinante per i “diritti ed i doveri di   carattere civile” del ricorrente, comportando di conseguenza l’applicazione   dell’articolo 6 (vedi Tserkva Sela Sosulivka c. Ucraina, n. 37878/02, § 42,   febbraio 2008).   47. La Corte non ritiene necessario determinare se il diritto alla libertà di   religione deve essere generalmente considerato come un “diritto civile” ai   sensi dell’articolo 6 § 1. Avuto riguardo delle particolari circostanze del   caso, in particolare alla sua relazione con la buona reputazione delle   associazioni ricorrenti, la Corte ritiene che la presente controversia abbia ad   oggetto un “diritto civile” ai sensi dell’articolo 6 § 1.   48. La Corte inoltre rileva che tale ricorso non é manifestamente   infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione e che non è   inammissibile sotto ogni altro aspetto. Deve quindi essere dichiarato   ricevibile.   B. Merito   49. Il periodo che deve essere tenuto in considerazione va dal 1mo   ottobre 1984, quando le associazioni ricorrenti hanno introdotto le azioni   processuali dinanzi alla Corte amministrativa di Colonia, all’8 novembre   2002, quando il Governo federale ha rinunciato all’appello, che è stato   pendente dinanzi alla Corte federale a seguito del ricorso costituzionale.   Sono quindi trascorsi diciotto anni e un mese e quattro gradi di   giurisdizione.   1. Argomenti del Governo     Copyright © 2009 UFTDU   LEELA FÖRDERKREIS E.V. E ALTRI c. GERMANIA – OPINIONE PARZIALMENTE   DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA   50. Il Governo ha sostenuto che la durata del procedimento dinanzi alla   Corte amministrativa di Colonia é stata ragionevole e che ogni ritardo   occorso in pendenza del procedimento dinanzi alla Corte amministrativa di   appello é in primo luogo imputabile alle associazioni ricorrenti, che, il 22   gennaio 1988, hanno richiesto che la nuova data di udienza non venisse   fissata per altri sei mesi, in seguito hanno depositato il 3 ottobre 1988 un   sostanziale ulteriore ricorso e richiesto per due volte la posposizione   dell’udienza e depositato inoltre lunghe memorie e dichiarazioni per iscritto.   51. Pur ammettendo che la durata del procedimento dinanzi alla Corte   costituzionale federale sia stata considerevole, il Governo ha ritenuto che   era stata giustificata dalle particolari circostanze del caso. Esso ha sostenuto   che l’oggetto della controversia deve essere considerato di particolare   complessità, poiché la suddetta questione se il Governo aveva il diritto di   rilasciare dichiarazioni è stata oggetto di vari ricorsi depositati in quel   periodo. La Corte costituzionale federale ha riunito tali casi e, seguendo la   decisione presa a sezioni riunite – inclusa la decisione del caso di specie –   ha disposto dei restanti ricorsi con decisioni prese da comitati di tre giudici.   Secondo il Governo, la complessità del caso é stata inoltre dimostrata   dall’ampia risonanza dell’oggetto sia in ambito legale che sui media. Il   Governo ha sostenuto che il procedimento si é svolto dinanzi alle sezioni   riunite – invece che di un comitato di tre giudici – cosa che non si sarebbe   verificata se la questione costituzionale fosse stata semplice, e che le   associazioni ricorrenti hanno depositato un’ampia documentazione dinanzi   alla Corte costituzionale federale.   52. Il Governo ha enfatizzato lo speciale ruolo di “guardiano della   Costituzione” della Corte costituzionale federale come riconosciuto dalla   Corte nella sua precedente giurisprudenza. Esso ha inoltre posto in rilievo   l’unicità della storia politica della riunificazione tedesca, che si è avuta   appena un anno e mezzo prima dell’introduzione di tale ricorso. Come   esempio, esso ha presentato una lista di dodici decisioni relative a questioni   sulla riunificazione adottate dalla prima Camera della Corte costituzionale   federale tra il luglio 1991 ed il luglio 1997. Inoltre, tale Corte ha dovuto   decidere un elevato numero di altri ricorsi di considerevole importanza   politica e sociale che riguardavano un gran numero di cittadini, cui è stata   attribuita priorità.   53. Il Governo ha sottolineato che la durata dei procedimenti non   potrebbe essere attribuita solo al fatto che la Corte costituzionale federale   fosse sovraccaricata o che la sua funzionalità fosse ridotta. Essa sostiene che   tale corte aveva adottato misure adeguate per affrontare il problema del suo   straordinario carico di lavoro a seguito della riunificazione, facendo si che   l’88 % dei ricorsi costituzionali depositati tra il 1994 ed il 2005 fosse stato   deciso nei primi due anni e che solo il 4.4 % fosse ancora pendente dopo più   di quattro anni.     Copyright © 2009 UFTDU   LEELA FÖRDERKREIS E.V. E ALTRI c. GERMANIA – OPINIONE PARZIALMENTE   DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA   54. Secondo il Governo, le associazioni ricorrenti stesse avevano   causato ritardi nel procedimento dinanzi alla Corte costituzionale federale   depositando le memorie solamente undici mesi dopo quelle depositate dal   Governo il 4 novembre 1992, vale a dire il 21 settembre 1993. Inoltre, esse   hanno depositato ampie memorie per iscritto durante il corso del   procedimento.   55. Considerato ciò che era in gioco per le associazioni ricorrenti, il   Governo h ritenuto che il livello della sostenuta ingerenza nella loro libertà   di religione fosse stato in confronto basso. Esso era stato inoltre diminuito   dal fatto che il Governo, seguendo le raccomandazioni di cui al rapporto   finale della commissione di esperti “detta sette e psico-culti” (vedi § 32, cit.)   nel 1998, si è astenuto dall’utilizzo di quei termini durante la controversia   nella sua campagna di informazione.   2. Argomenti delle restanti associazioni ricorrenti   56. Secondo le associazioni ricorrenti, l’eccessiva durata dei   procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale federale è il risultato di un   problema strutturale. Tale Corte é stata in sovraccarico sin dagli anni ‘70,   come sostenuto dalla prima giurisprudenza della Corte. Le associazioni   ricorrenti hanno contestato l’asserzione secondo cui la Corte costituzionale   federale aveva adottato adeguate misure per risolvere il cronico   sovraccarico della Corte Costituzionale sia prima che dopo la riunificazione.   Mentre la maggior parte delle cause è stata decisa con speditezza, ciò non è   avvenuto per quelle più importanti che sono state decise a sezioni riunite.   Esse sostengono inoltre che la maggior parte delle cause cui, secondo il   Governo, era stata concessa priorità rispetto al loro caso, sono comunque   durate eccessivamente a lungo. Non vi sono stati, inoltre, sufficienti motivi   per concedere priorità a tali cause rispetto al ricorso delle associazioni   ricorrenti.   57. Per quanto riguarda la complessità dell’oggetto, le associazioni   ricorrenti hanno ritenuto che esso fosse complesso, ma non in maniera   straordinaria. In ogni caso, é compito della Corte costituzionale federale   decidere su complesse questioni costituzionali e ciò non potrebbe   giustificare l’eccessiva durata dei procedimenti.   58. In merito alla condotta delle associazioni ricorrenti, esse ritengono   che si sono trattenute dal replicare immediatamente alle memorie del   Governo dal momento che un membro competente della Corte   Costituzionale le aveva informate del fatto che il ricorso non sarebbe stato   trattato per anni. Inoltre le memorie sono state necessarie a causa dei nuovi   sviluppi e si sarebbero potute evitare se la Corte si fosse occupata del caso   in tempi debiti. L’estensione di tali memorie é stata giustificata dalla   complessità del caso.   3. Valutazione della Corte     Copyright © 2009 UFTDU   LEELA FÖRDERKREIS E.V. E ALTRI c. GERMANIA – OPINIONE PARZIALMENTE   DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA   59. La Corte ripete che la ragionevolezza della durata dei procedimenti   deve essere valutata alla luce delle circostanze del caso facendo riferimento   ai seguenti criteri: la complessità del caso, la condotta delle associazioni   ricorrenti e delle autorità e ciò che era in gioco per le associazioni ricorrenti   nella controversia (vedi, tra le altre, Frydlender c. Francia [GC],   n. 30979/96, § 43, CEDU 2000-VII).   60. La Corte osserva che le parti concordano sul fatto che l’oggetto del   procedimento di specie relativo a questioni costituzionali fosse di una certa   complessità. La Corte condivide tale valutazione.   61. Riguardo alla condotta delle associazioni ricorrenti, la Corte prende   nota del fatto che le associazioni ricorrenti non hanno contestato di aver   causato qualche ritardo nei procedimenti dinanzi alla Corte amministrativa   di appello richiedendo alla Corte il 22 gennaio 1988 di non fissare   un’udienza entro sei mesi e richiedendo in due diverse occasioni il   differimento dell’udienza. In merito ai procedimenti dinanzi alla Corte   costituzionale federale, la Corte osserva che il Governo non ha contestato   l’affermazione delle associazioni ricorrenti secondo cui esse si erano   astenute dal replicare immediatamente alle memorie del Governo dal   momento che la Corte le aveva informate del fatto che non si sarebbe   occupata del caso per anni. Non vi sono, inoltre, indicazioni sul fatto che   l’estensione delle memorie delle associazioni ricorrenti depositate presso la   Corte costituzionale federale sia stata eccessiva, avuto riguardo della   complessità del caso. Ne segue che non si può ritenere che la condotta delle   associazioni ricorrenti abbia contribuito alla durata dei procedimenti dinanzi   alla Corte costituzionale federale.   62. Riguardo alla condotta della Corte nazionale, la Corte osserva che i   procedimenti sono stati trattati in un anno e quattro mesi dalla Corte   amministrativa di Colonia, in quattro anni ed un mese dalla Corte   amministrativa di appello e in meno di un anno dalla Corte amministrativa   federale. Avendo riguardo del contributo delle associazioni ricorrenti alla   durata dei procedimenti dinanzi alla Corte di appello (vedi paragrafo 61,   sopra) e della complessità dell’oggetto, la Corte continua a giudicare la   durata accettabile.   63. In merito al procedimento dinanzi alla Corte costituzionale federale,   che é durato all’incirca undici anni e tre mesi, la Corte osserva che ha più   volte sostenuto che l’articolo 6 § 1 impone agli Stati contraenti il dovere di   organizzare il proprio sistema giudiziario in maniera tale che le proprie corti   possano soddisfare tutte le sue condizioni, incluso l’obbligo di esaminare le   cause in un termine ragionevole. Sebbene tale obbligo si applichi ad una   Corte Costituzionale, nella sua applicazione esso non può essere interpretato   allo stesso modo in cui lo é per una corte ordinaria. Il suo ruolo di guardiano   della Costituzione rende particolarmente importante per una Corte   Costituzionale tenere in considerazione all’occorrenza ragioni diverse dal   mero ordine cronologico in cui i casi sono inseriti nei ruoli, come ad     Copyright © 2009 UFTDU   LEELA FÖRDERKREIS E.V. E ALTRI c. GERMANIA – OPINIONE PARZIALMENTE   DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA   esempio la natura della causa e la sua importanza in termini politici e   sociali. Inoltre, quando l’articolo 6 richiede che i procedimenti giudiziari   siano rapidi, esso pone anche enfasi sul più generale principio di un   adeguata amministrazione della giustizia (vedi, tra le altre, Süßmann c.   Germania, sentenza del 16 settembre 1996, Raccolte di sentenze e decisioni   1996-IV, p. 1174, §§ 55-57; Niederböster c. Germania, n. 39547/98, § 43,   CEDU 2003-IV; Wimmer c. Germania, n. 60534/00, § 30, 24 febbraio   2005; e Kirsten c. Germania, n. 19124/02, § 45, 15 febbraio 2007).   64. La Corte osserva che la durata del presente procedimento non può   essere giustificata solamente dalle circostanze eccezionali della   riunificazione tedesca, poiché non più di dodici importanti decisioni citate   dal Governo, che sono state adottate dalla prima camera della Corte   costituzionale federale tra il luglio 1991 ed il luglio 1997, riguardavano   questioni relative alla riunificazione tedesca (vedi, mutatis mutandis, Hesse-   Anger c. Germania, n. 45835/99, § 32, 6 febbraio 2003; e Kirsten, cit., §   47). L’intera durata dei procedimenti non può nemmeno essere giustificata   dal fatto che il Governo ha riunito delle cause che sollevavano questioni   simili, dal momento che tutti tali casi sono stati depositati entro un breve   periodo di tempo ed il caso delle associazioni ricorrenti è stato un caso   pilota nella materia.   65. La Corte ha in precedenza ritenuto che una durata di tre anni e nove   mesi (vedi Schwengel c. Germania (dec.), n. 52442/99, 2 marzo 2000) ed   una durata di quattro anni ed otto mesi (vedi Goretzki c. Germania (dec.), n.   5244/99, 24 gennaio 2002) dinanzi alla Corte costituzionale federale può   essere ritenuta accettabile, nel particolare contesto della riunificazione   tedesca. Tuttavia, la durata del presente procedimento, che é rimasto   pendente dinanzi alla Corte costituzionale federale per più di undici anni, ha   ecceduto il margine stabilito in tali casi precedenti.   66. Ricapitolando, la Corte non ritiene che le argomentazioni del   Governo possano giustificare la durata dei procedimenti nel caso di specie.   Ne segue che la durata dei procedimenti é stata eccessiva e non ha rispettato   la condizione del “termine ragionevole”.   Vi é di conseguenza stata una violazione dell’articolo 6 § 1.   III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 9 DELLA   CONVENZIONE   67. Le associazioni ricorrenti hanno lamentato che la campagna   informativa del Governo aveva portato un’ingerenza ingiustificata nel loro   diritto di manifestare la propria religione, come previsto all’articolo 9 della   Convenzione, che si legge come segue:   “1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale   diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di   manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente,     Copyright © 2009 UFTDU   LEELA FÖRDERKREIS E.V. E ALTRI c. GERMANIA – OPINIONE PARZIALMENTE   DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA   in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza   dei riti.   2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere   oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono state stabilite dalla legge e che   costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza,   alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei   diritti e della libertà altrui.”   68. Il Governo ha contestato tale tesi.   A. Ricevibilità   69. La Corte rileva che tale doglianza non é manifestamente infondata ai   sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Essa rileva inoltre che non é   inammissibile sotto ogni altro aspetto. Essa deve quindi essere dichiarata   ricevibile.   B. Merito   1. Argomenti delle restanti associazioni ricorrenti   70. Le associazioni ricorrenti hanno sostenuto che sin dal 1978,   riferendosi al loro movimento con i termini “giovane setta”, “giovane   religione”, “setta” e “psico-setta”, il Governo federale ha violato il suo   dovere di neutralità in ambito religioso. L’ambito del loro ricorso non   poteva essere limitato ai cinque esempi menzionati nei procedimenti interni   (vedi paragrafi 9-10, sopra) ed al periodo di tempo che va dal 1979 al 1984,   ma ricomprende anche numerose dichiarazioni fatte dal Governo prima e   dopo tale periodo. Esse hanno sottolineato che la maggior parte delle   pubblicazioni non erano state fatte in risposta alle richieste avanzate dai   membri del parlamento, ma erano avvenute su iniziativa del Governo.   71. Secondo le associazioni ricorrenti, le dichiarazioni in oggetto hanno   dato una chiara connotazione negativa e sono state fatte in un clima di   interferenza ed oppressione generato dallo Stato e dalle principali chiese, ed   hanno in sostanza impedito loro di esercitare il loro diritto alla libertà di   religione. Secondo loro, tale campagna era rivolta a denigrare gli   insegnamenti del movimento, a ridurre l’influenza del movimento nella   società, a far cessare ogni legame con i propri membri e le loro comunità   religiose ed anche ad impedire alle persone di entrare a far parte del   movimento. Esso ha quindi direttamente leso l’esercizio del diritto delle   associazioni ricorrenti in virtù dell’articolo 9.   72. Le dichiarazioni del Governo e la campagna di indottrinamento non   ha poggiato su basi legali. Nemmeno le norme costituzionali citate dal   Governo sono sufficientemente chiare nel consentire un’ingerenza nei diritti     Copyright © 2009 UFTDU   LEELA FÖRDERKREIS E.V. E ALTRI c. GERMANIA – OPINIONE PARZIALMENTE   DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA   previsti dalla Convenzione a favore delle associazioni ricorrenti. Esse   ritengono che il principio di proporzionalità non ponga limiti   sufficientemente chiari all’esercizio del potere discrezionale da parte del   Governo quando le ingerenze nella libertà di religione derivano direttamente   da altri diritti costituzionali. L’importanza del diritto alla libertà di religione   richiede il rispetto del principio di legalità e quanto meno di regole   procedurali relative al coinvolgimento delle comunità religiose nel processo   di definizione dell’ampiezza dei poteri dello Stato e delle tutele nei   confronti dell’abuso del potere. Secondo le associazioni ricorrenti le autorità   sono venute meno al loro dovere di creare una adeguata struttura legale per   assicurare tali garanzie.   73. Le associazioni ricorrenti inoltre hanno sostenuto che l’ingerenza nei   loro diritti tutelati dalla Convenzione non fosse giustificata da nessuno dei   fini previsti all’articolo 9 § 2 della Convenzione. Non vi potrebbero essere   giustificazioni per giudicare i credi dei gruppi religiosi e per contrastare le   loro azioni. Il Governo non é riuscito a provare fatti concreti che potessero   portare la Corte a verificare l’assunto secondo cui il loro movimento fosse   pericoloso o che pericoli sociali urgenti avevano reso necessarie le azioni in   questione. Il loro movimento non potrebbe essere criticato per ogni attività   ritenuta illegale o contraria all’ordine pubblico ed alla legislazione esistente.   Di conseguenza, il trattamento riservato loro dalle autorità politiche è stato   persecutorio ed ingiustificato, e non era necessario in una società   democratica.   2. Argomenti del Governo   74. Il Governo concorda sul fatto che le associazioni ricorrenti possano   far riferimento al loro diritto di libertà di religione in virtù dell’articolo 9 § 1   della Convenzione. Esso ritiene, tuttavia, che le dichiarazioni oggetto della   controversia non abbiano costituito un’ingerenza in tale diritto, poiché non   erano rivolte a limitare il diritto delle associazioni ricorrenti ad esercitare in   maniera indisturbata la loro religione né hanno apportato un qualche effetto   diretto. Ogni possibile effetto indiretto sul diritto delle associazioni   ricorrenti in virtù dell’articolo 9 non può essere considerato come una   ingerenza in tale diritto, dato che il Governo ha rispettato il suo dovere di   neutralità in materia religiosa.   75. Pur ammettendo un’ingerenza nell’articolo 9 § 1, il Governo la   considera giustificata i sensi del § 2 dello stesso articolo, dal momento che   le dichiarazioni controverse sono rimaste all’interno del margine di   apprezzamento riconosciuto agli Stati contraenti, e quindi, sono state   conformi alla legge e necessarie in una società democratica. Sulla base del   suo compito di governare previsto all’articolo 65 della Costituzione, il   Governo tedesco era allo stesso tempo legittimato ed obbligato ad informare   il Parlamento e la società della comunità religiosa delle associazioni   ricorrenti. Il Governo ed i suoi membri hanno il compito di affrontare le     Copyright © 2009 UFTDU   LEELA FÖRDERKREIS E.V. E ALTRI c. GERMANIA – OPINIONE PARZIALMENTE   DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA   questioni fondamentali che hanno un impatto considerevole sulla società.   Esso inoltre sottolinea che le dichiarazioni sono state fatte in risposta a   domande presentate dai membri del Parlamento e che il Governo era   obbligato a rispondere ad esse.   76. Il Governo ha sostenuto inoltre che le dichiarazioni controverse   hanno perseguito lo scopo legittimo di proteggere la salute dei propri   cittadini ed i loro diritti e libertà, in particolar modo la dignità umana, dai   potenziali pericoli che possono porre le nuove comunità religiose a tali   diritti.   77. Per quanto riguarda la proporzionalità dell’azione del Governo, esso   sottolinea che le dichiarazioni controverse sono state rese solo quando la   società ha richiesto al Governo di chiarire la sua politica in merito ai nuovi   gruppi religiosi. Considerata la situazione in quel tempo, il Governo aveva   avuto buoni motivi per sospettare che le attività di tali nuovi gruppi religiosi   ponessero in pericolo la salute, i diritti e le libertà altrui. Tenendo in   considerazione il grande valore degli interessi giuridici da proteggere, tale   sospetto era sufficiente a giustificare le dichiarazioni contestate. Il Governo   inoltre ha sostenuto di aver utilizzato i mezzi meno invasivi tra quelli a sua   disposizione per limitarsi a fornire informazioni oggettive – osservando   quindi il principio di neutralità in ambito religioso – e di non aver limitato   in alcun modo le attività delle associazioni ricorrenti. Considerato il   contesto storico e l’ampio utilizzo dei termini contestati, tali dichiarazioni   non contenevano alcuna rappresentazione distorta o diffamatoria delle   associazioni ricorrenti. Pur utilizzando i termini contestati, il Governo ha   chiarito che essi erano termini diffusi che sapeva essere utilizzati nel   dibattito pubblico e che non aveva coniato da sé. Esso ha inoltre sostenuto   che, nel periodo rilevante che va dal 1979 al 1984, i termini contestati erano   di utilizzo popolare nel dibattito pubblico per far riferimento alle più piccole   comunità religiose e non esprimevano alcun giudizio. Il Governo non ha   escluso che gli stessi termini al giorno d’oggi possano essere utilizzati nei   dibattiti pubblici in altri Stati parte con connotazioni chiaramente negative o   diffamatorie, come sostenuto dalla terza parte (vedi paragrafo 78, sotto). Ciò   non vale, tuttavia, per il presente caso.   3. Argomenti del terzo   78. La Helsinki Foundation ha sostenuto che le etichette di “sette” o   “culti” date ai gruppi religiosi fossero di largo uso in Polonia e negli altri   Stati europei. Essa ha sostenuto che il termine “setta” aveva un significato   poco chiaro ed una connotazione chiaramente negativa e dovrebbe essere   considerato diffamatorio quando è usato da pubblici ufficiali. Di   conseguenza, tali denominazioni dovrebbero essere considerate come delle   ingerenze indirette che non possono essere giustificate poiché non   necessarie in una società democratica.     Copyright © 2009 UFTDU   LEELA FÖRDERKREIS E.V. E ALTRI c. GERMANIA – OPINIONE PARZIALMENTE   DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA   4. Valutazione della Corte   79. La Corte ripete innanzitutto che una chiesa o un corpo ecclesiastico   può, in quanto tale, esercitare per conto dei suoi aderenti i diritti garantiti   all’articolo 9 della Convenzione (vedi Cha'are Shalom Ve Tsedek c. Francia   [GC], n. 27417/95, § 72, CEDU 2000-VII). Nel caso di specie la prima e la   seconda associazioni ricorrenti possono inoltre essere considerate ricorrenti   ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione.   80. Mentre la libertà di religione é prima di tutto una questione di   coscienza dell’individuo, essa comprende anche, inter alia, la libertà di   manifestare la propria religione, da solo ed in privato, o in comunità con   altri, in pubblico o all’interno di una comunità di quelle in cui se ne   condivide la fede. L’articolo 9 elenca le diverse forme che può assumere la   manifestazione della religione o del credo, vale a dire, il culto,   l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. Inoltre, esso include per   principio il diritto di cercare di convincere il prossimo, ad esempio per   mezzo dell’“insegnamento”, senza il quale, d’altra parte, la “libertà di   cambiare la [propria] religione o credo”, consacrata nell’articolo 9,   resterebbe probabilmente lettera morta (vedi, tra le altre, Kokkinakis c.   Greci, sentenza del 25 maggio 1993, serie A n. 260-A, p. 17, § 31, e   Buscarini e altri c. San Marino [GC], n. 24645/94, § 34, CEDU 1999-I).   Ciononostante, l’articolo 9 non protegge ogni atto motivato o ispirato da   una religione o un credo (vedi, tra le altre, Kalaç c. Turchia, sentenza del   1mo luglio 1997, Rapporti 1997-IV, p. 1209, § 27). Nella libertà di   pensiero, coscienza e religione rientrano pensieri che raggiungano un certo   livello di persuasività, serietà, coesione ed importanza (vedi Campbell e   Cosans c. Regno Unito, sentenza del 25 febbraio 1982, serie A n. 48, p. 16,   § 36).   81. Secondo i loro statuti, le associazioni ricorrenti promuovono gli   insegnamenti di Osho. Esse diffondono i centri di meditazione Osho,   organizzano seminari, celebrano eventi religiosi e compiono lavori di   gruppo. Secondo gli insegnamenti della loro comunità, il fine dello sviluppo   spirituale è l’illuminazione. La loro concezione del mondo si basa sull’idea   di raggiungere la trascendenza in tutte le fasi essenziali della vita ed è   continuamente condiviso da loro e dalla loro comunità. La Corte ritiene che   tali aspetti possano essere considerati come la manifestazione del credo   delle associazioni ricorrenti. Tali doglianze rientrano quindi nell’ambito   dell’articolo 9 della Convenzione.   82. La Corte deve valutare se vi è stata ingerenza nel diritto delle   associazioni ricorrenti di cui all’articolo 9 e, se vi è stata, se essa era   “prevista dalla legge”, perseguiva un fine legittimo ed era “necessaria in una   società democratica” ai sensi dell’articolo 9 § 2 della Convenzione.   a) Se vi è stata ingerenza     Copyright © 2009 UFTDU   LEELA FÖRDERKREIS E.V. E ALTRI c. GERMANIA – OPINIONE PARZIALMENTE   DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA   83. Le restanti associazioni ricorrenti hanno sostenuto che la campagna   di informazione e le espressioni usate per descrivere il loro movimento   hanno dimostrato l’inadempimento del Governo all’obbligo di rimanere   neutrale nell’esercizio dei suoi poteri. Le dichiarazioni controverse hanno   avuto un impatto negativo sulla loro reputazione e sulla credibilità dei loro   insegnamenti sulla società e ridotto il numero dei loro membri.   84. La Corte rileva che le misure adottate dal Governo non hanno   comportato una proibizione delle attività delle associazioni ricorrenti o di   quelle dei suoi membri. Le associazioni ricorrenti hanno conservato la loro   libertà di religione, sia per quanto riguarda la loro libertà di coscienza e la   libertà di manifestare il proprio credo attraverso il culto e la pratica.   Tuttavia, i termini utilizzati per descrivere il movimento delle associazioni   ricorrenti potrebbero aver avuto per esse conseguenze negative. Senza   indagare l’esatta estensione e natura di tali conseguenze, la Corte procede   sull’assunto che le dichiarazioni controverse del Governo hanno costituito   una ingerenza nel diritto delle associazioni ricorrenti di manifestare la loro   religione o credo, come garantito all’articolo 9 § 1 della Convenzione.   b) Se l’ingerenza era prevista dalla legge   85. Le restanti associazioni ricorrenti hanno sostenuto che la campagna   di informazione del Governo non si fondava su basi legali. Esse hanno   affermato che il principio di proporzionalità non fissava in maniera   sufficientemente chiara dei limiti all’esercizio del potere discrezionale del   Governo quando le ingerenze nella libertà di religione derivavano   direttamente da altri diritti costituzionali.   86. La Corte ricorda che secondo la sua giurisprudenza l’espressione   “prevista dalla legge” richiede in primo luogo che la misura impugnata   dovrebbe avere una base nel diritto interno. Essa fa anche riferimento alla   qualità della legge in questione, richiedendo che sia accessibile alle persone   cui si rivolge e formulata con sufficiente precisione tale da renderla capace   – se ve ne sia bisogno, con adeguata consulenza – di prevedere, con un certo   grado di ragionevolezza, le conseguenze che un’azione può comportare e   regolare quindi la propria condotta (Gorzelik e altri c. Polania [GC], n.   44158/98, § 64, CEDU 2004-I).   87. Inoltre, per quanto concerne la parole “conformemente alla legge” e   “prescritta dalla legge” che compaiono agli articoli da 8 a 11 della   Convenzione, la Corte osserva di aver sempre inteso il termine “legge” in   senso “sostanziale”, e non “formale” (De Wilde, Ooms e Versyp c. Belgio,   sentenza del 18 giugno 1971, serie A n. 12, p. 45, § 93). “Legge” deve   essere intesa come includente sia la legge statutaria che quella di origine   giurisprudenziale (vedi, tra le altre, The Sunday Times c. Regno Unito (n. 1),   sentenza del 26 aprile 1979, serie A n. 30, p. 30, § 47, e Casado Coca c.   Spagna, sentenza del 24 febbraio 1994, serie A n. 285-A, p. 18, § 43). In     Copyright © 2009 UFTDU   LEELA FÖRDERKREIS E.V. E ALTRI c. GERMANIA – OPINIONE PARZIALMENTE   DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA   breve, la “legge” é la disposizione in vigore così come interpretata dalla   Corte.   88. La Corte ripete inoltre che la portata della nozione di prevedibilità   dipende per larga parte dal contenuto dello strumento in questione, l’ambito   che é destinato a coprire ed il numero e lo status dei soggetti cui si rivolge.   Deve anche essere tenuto presente che, per quanto chiaramente redatta una   disposizione legale possa essere, la sua interpretazione comporta un   inevitabile elemento di discrezionalità giudiziale, dato che vi sarà sempre la   necessità di chiarire dei punti controversi e di adattarla alle circostanze di   specie. Un margine di dubbio relativamente a fatti limite non rende di per sé   una disposizione imprevedibile nella sua applicazione. Nemmeno il   semplice fatto che una disposizione sia passibile di diverse connotazioni   comporta che essa non soddisfi il requisito di “prevedibilità” richiesto dalla   Convenzione. Il ruolo di giudice rivestito dalla Corte consiste proprio nel   dissipare alcune interpretazioni dubbiose rimaste, tenendo in considerazione   i mutamenti della pratica quotidiana (vedi Gorzelik, cit., § 65, e Kafkaris c.   Cipro [GC], n. 21906/04, § 141, CEDU 2008-...). Inoltre è compito, in   prima battuta, delle autorità nazionali, ed in particolare della Corte,   interpretare ed applicare il diritto interno (vedi Jahn e altri c. Germania   [GC], nn. 46720/99, 72203/01 e 72552/01, § 86, CEDU 2005-).   89. La Corte rileva che nella sua decisione del 26 giugno 2002 la Corte   costituzionale federale ha rinvenuto le basi legali dell’ingerenza in esame   nella Costituzione. Il dovere di impartire informazioni su materie di   interesse pubblico é uno dei compiti del Governo direttamente conferitigli   dalla Costituzione. La Corte conviene sul fatto che esso possa trovare   difficoltoso fornire una formulazione molto precisa delle leggi in campi   come quello relativo al fornire informazioni, dove i fattori rilevanti sono in   costante evoluzione in linea con gli sviluppi della società e dei mezzi di   comunicazione, ed una scarsa regolamentazione potrebbe non essere   adeguata. In tali circostanze, la Corte ritiene che il ruolo del Governo di   impartire informazioni non richiedeva ulteriori interventi legislativi.   90. Secondo la tesi delle associazioni ricorrenti per le quali il legislatore   sarebbe venuto meno al dovere di prevedere adeguate disposizioni   legislative per proteggerle dalle ingerenze arbitrarie da parte delle pubbliche   autorità nel loro diritto di manifestare la religione o il credo, la Corte ritiene   che, conformemente alla Corte costituzionale federale, la Costituzione non   riconosceva una discrezionalità assolutamente libera al Governo   nell’impartire informazioni. Le dichiarazioni che colpiscono la vera essenza   del diritto garantito all’articolo 4 §§ 1 e 2 della Costituzione devono essere   adeguate con riferimento al caso di specie. Lo Stato deve rispettare la   neutralità in campo religioso o filosofico e gli é vietato dipingere un gruppo   religioso o filosofico in maniera distorta o diffamatoria.     Copyright © 2009 UFTDU   LEELA FÖRDERKREIS E.V. E ALTRI c. GERMANIA – OPINIONE PARZIALMENTE   DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA   91. Avuto riguardo di quanto sopra, la Corte ritiene che l’ingerenza nel   diritto delle associazioni ricorrenti di manifestare la propria religione può   essere considerata “prescritta dalla legge”.   c) Scopo legittimo   92. Le restanti associazioni ricorrenti hanno sostenuto che, in assenza di   ogni tentativo da parte loro di violare diritti altrui ed in assenza di un tale   fine nei loro statuti, la limitazione al loro esercizio del diritto di manifestare   la propria religione o credo non ha perseguito nessuno dei fini legittimi di   cui all’articolo 9 § 2 della Convenzione.   93. La Corte ripete che gli Stati hanno il diritto di verificare se un   movimento od una associazione persegua attività, in apparenza volte al   raggiungimento dei propri fini religiosi, pericolose per la popolazione e per   la sicurezza generale (vedi Metropolitan Church of Bessarabia e altri c.   Moldavia, n. 45701/99, § 113, CEDU 2001-XII).   94. La Corte ritiene che il fine degli avvertimenti del Governo era quello   di fornire informazioni capaci di contribuire ad un dibattito in una società   democratica su materie di interesse pubblico nel periodo di tempo preso in   considerazione e di attirare l’attenzione sui pericoli che nascono dai gruppi   che sono comunemente denominati sette. Considerando anche i termini in   cui la decisione della Corte costituzionale federale é stata redatta, la Corte   ritiene che l’ingerenza nel diritto delle associazioni ricorrenti è avvenuta nel   perseguimento di uno dei fini legittimi previsti all’articolo 9 § 2, vale a dire   la pubblica sicurezza e la protezione dell’ordine pubblico e dei diritti e delle   libertà altrui.   d) "Necessaria in una società democratica"   95. Le restanti associazioni ricorrenti hanno sostenuto che le   dichiarazioni controverse non fossero necessarie in una società democratica.   96. Applicando i principi stabiliti dalla sua giurisprudenza (come   riassunti in Leyla Şahin c. Turchia ([GC], no 44774/98), CEDU 2005-..., §§   104-110), la Corte deve soppesare gli interessi confliggenti dell’esercizio   del diritto da parte delle associazioni ricorrenti ed il giusto rispetto della   libertà di pensiero, coscienza e religione, ed il dovere delle autorità   nazionali di fornire alla società informazioni su temi di interesse pubblico.   97. La Corte rileva in primo luogo che la Costituzione conferisce il   potere al Governo di raccogliere e diffondere informazioni di propria   iniziativa. Nell’esame della costituzionalità della sua attività, la Corte   costituzionale federale ha sviluppato una giurisprudenza che limita il potere   del Governo in tale ambito. Il Governo, nell’adempimento delle sue   funzioni, deve aver cura del fatto che le informazioni siano comunicate in   maniera neutrale quando si occupa di credi religiosi e filosofici ed è   soggetto alle condizioni inerenti al principio di proporzionalità. Anche se   circoscritte a tale ambito, alcune informazioni non possono chiaramente     Copyright © 2009 UFTDU   LEELA FÖRDERKREIS E.V. E ALTRI c. GERMANIA – OPINIONE PARZIALMENTE   DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA   escludere certe valutazioni del Governo suscettibili di violare la sfera   religiosa o filosofica.   98. Avendo riguardo non soltanto delle particolari circostanze del caso   ma anche dei suoi precedenti, la Corte rileva che al tempo dei fatti il   crescente numero di nuovi movimenti ideologici e religiosi ha generato   conflitti e tensioni all’interno della società tedesca, sollevando questioni di   interesse generale. Le valutazioni controverse e l’altro materiale depositato   dinanzi alla Corte dimostrano che il Governo tedesco, fornendo per tempo   alle persone i chiarimenti che aveva ritenuto utili a quel tempo, mirava a   risolvere una scottante questione generale e cercava di avvertire i cittadini   dei fenomeni che riteneva pericolosi, per esempio, l’apparire di numerosi   nuovi movimenti religiosi e della loro forza attrattiva sui giovani. Le   autorità pubbliche si auguravano di consentire alle persone, se necessario, di   prendersi cura di loro stesse e di non lasciare loro od altri tra le difficoltà   unicamente a causa della mancanza di conoscenza.   99. La Corte ritiene che un qualsiasi potere di intervento preventivo da   parte di uno Stato rientra tra gli obblighi positivi degli Stati contraenti in   virtù dell’articolo 1 della Convenzione di assicurare i diritti e le libertà delle   persone nell’ambito della loro giurisdizione. Tali obblighi fanno riferimento   non soltanto ad ogni ingerenza che possa derivare da atti od omissioni   imputabili agli agenti dello Stato o avvenuti all’interno degli enti pubblici,   ma anche alle ingerenze imputabili a privati individui nei confronti di enti   non statali (vedi, mutatis mutandis, Calvelli e Ciglio c. Italia [GC],   n. 32967/96, § 49, CEDU 2002-I, e Refah Partisi (il Partito del Welfare) e   altri c. Turchia [GC], nn. 41340/98, 41342/98, 41343/98 e 41344/98, § 103,   CEDU 2003-II).   100. Un esame dell’attività del Governo in oggetto dimostra inoltre che   essa in nessun caso è equivalsa ad una proibizione della libertà delle   associazioni ricorrenti di manifestare la loro religione o il loro credo. La   Corte osserva inoltre che la Corte costituzionale federale, nella sua   decisione del 26 giugno 2002, ha attentamente analizzato le dichiarazioni   impugnate ed ha proibito l’utilizzo degli aggettivi “distruttiva” e “pseudo-   religiosa” e l’argomento secondo cui i membri del movimento fossero   manipolati in maniera tale da violare il principio di neutralità religiosa. Gli   altri termini, specialmente le denominazioni delle associazioni ricorrenti   come “sette” , “giovani sette” o “psico-sette”, anche se avevano una valenza   peggiorativa, erano utilizzati al tempo dei fatti senza discriminazioni per   ogni genere di religione non conosciuta. La Corte rileva inoltre che il   Governo si é astenuto senza discussioni da ogni ulteriore utilizzo del   termine “setta” nella sua campagna informativa a seguito della   raccomandazione contenuta nel rapporto sui “cosiddetti sette e psico-culti”   pubblicato nel 1998 (vedi paragrafo 32, sopra). In tali circostanze, la Corte   considera che le dichiarazioni del Governo così come limitate dalla Corte   costituzionale federale, per lo meno al tempo in cui erano state fatte, non     Copyright © 2009 UFTDU   LEELA FÖRDERKREIS E.V. E ALTRI c. GERMANIA – OPINIONE PARZIALMENTE   DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA   hanno comportato il superamento dei confini di quello che uno Stato   democratico può considerare come interesse pubblico.   101. Alla luce di ciò che precede e avendo riguardo del margine di   apprezzamento lasciato alle autorità nazionali, il cui compito è anche quello   di considerare all’interno di una società democratica, nei limiti della loro   giurisdizione, gli interessi della società nel suo complesso, la Corte ritiene   che l’ingerenza in discussione fosse in principio giustificata e proporzionata   allo scopo perseguito.   Non vi é stata quindi violazione dell’articolo 9 della Convenzione.   IV. ULTERIORI DEDOTTE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE   102. Le associazioni ricorrenti inoltre si lamentano del fatto che   diffamando le loro comunità religiose e imbarcandosi in una campagna   repressiva nei loro confronti, il Governo le aveva assoggettate ad un   trattamento discriminatorio contrario all’articolo 9, letto congiuntamente   all’articolo 14 della Convenzione, che così dispone:   “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve   essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul   sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro   genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la   ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.”   103. Le associazioni ricorrenti fanno anche riferimento all’articolo 10   della Convenzione, che si legge come segue:   “1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà   di opinione e la libertà di ricevere o comunicare informazioni o idee senza che vi   possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il   presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione   le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.   2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere   sottoposto alle formalità, condizioni restrizioni o sanzioni che sono previste dalla   legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza   nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e   alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione   della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazioni di informazioni   riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.”   104. La Corte rileva che tali doglianze sono collegate a quella esaminata   sopra e devono quindi allo stesso modo essere dichiarate ricevibili.   105. La Corte rileva che tali doglianze hanno ad oggetto gli stessi fatti di   quella in virtù dell’articolo 9. Avendo riguardo della decisione relativa a tale   articolo 9 (vedi paragrafi 79-101 sopra), la Corte ritiene che esse non   sollevano nuove questioni in virtù di tale disposizione.     Copyright © 2009 UFTDU   LEELA FÖRDERKREIS E.V. E ALTRI c. GERMANIA – OPINIONE PARZIALMENTE   DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA   V. SULL’APPLICAZIONE   CONVENZIONE   DELL’ARTICOLO     DELLA   106. L'articolo 41 della Convenzione è così formulato :   « Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi   protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo   imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del   caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa. »   A. Danno   107. La prima, la seconda e la terza associazioni ricorrenti richiedono   come minimo 30,000 euro (EURO) ciascuna a titolo di danno non   patrimoniale per i danni che sostengono di aver sofferto a causa delle   dichiarazioni del Governo.   108. Il Governo non si é espresso sul punto.   109. La Corte rileva che, mentre le associazioni ricorrenti hanno   richiesto un risarcimento per la sostenuta violazione del loro diritto alla   libertà di religione, esse non hanno richiesto un risarcimento per i danni non   patrimoniali sofferti a causa dell’eccessiva durata dei procedimenti. Di   conseguenza, la Corte non ritiene adeguato riconoscere alcun risarcimento a   favore delle associazioni ricorrenti sotto tale voce di danno.   B. Spese e costi   110. La prima, la seconda e la terza associazioni ricorrenti hanno anche   richiesto EURO 13,810.86 per spese e costi incorsi dinanzi alle corti interne   ed EURO 16,926.57 per quelle incorse dinanzi alla Corte . Esse hanno   depositato documenti a sostengo delle loro richieste.   111. Il Governo non si è espresso sul punto.   112. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al   rimborso delle spese e dei costi nella misura in cui é stato dimostrato che   sono stati realmente e necessariamente sostenuti e sono ragionevoli in   relazione al quantum. Nel caso di specie, avendo riguardo delle   informazioni in suo possesso e dei suddetti criteri, la Corte ritiene che le   associazioni ricorrenti non abbiano dimostrato che le spese ed i costi incorsi   per i procedimenti dinanzi alla corte siano stati da esse sostenuti al fine di   prevenire o rettificare proprio la violazione causata dall’eccessiva durata dei   procedimenti. Tuttavia, osservando che nei casi relativi alla durata dei   procedimenti il protratto esame del caso oltre un “termine ragionevole”   comporta un aumento di costi per il ricorrente (vedi, tra le altre, Sürmeli c.   Germania [GC], n. 75529/01, § 148, CEDU 2006), essa non ritiene   irragionevole riconoscere alle associazioni ricorrenti, che sono state   congiuntamente difese dall’avvocato, una somma comune di EURO 1,500     Copyright © 2009 UFTDU   LEELA FÖRDERKREIS E.V. E ALTRI c. GERMANIA – OPINIONE PARZIALMENTE   DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA   relativamente a tale doglianza. Riguardo ai costi incorsi nel procedimento   dinanzi ad essa, la Corte , decidendo con equità, riconosce congiuntamente   EURO 2,500.   C. Interessi moratori   113. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di   mora sul tasso marginale di interesse della Banca centrale europea   maggiorato di tre punti percentuali.   PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE   1. Decide all’unanimità di rigettare il ricorso per quanto riguarda le   doglianze della quarta e della quinta associazioni ricorrenti   (Dharmadeep Verein für ganzheitliches Leben e.V. and Osho   Meditations Center Berlin e.V);   2. Dichiara all’unanimità il resto del ricorso ammissibile;   3. Ritiene all’unanimità che vi é stata una violazione dell’articolo 6 § 1   della Convenzione;   4. Ritiene per cinque voti contro due che non vi é stata una violazione   dell’articolo 9 della Convenzione;   5. Ritiene all’unanimità che non vi sono state ulteriori violazioni in virtù   dell’articolo 14 letto congiuntamente all’articolo 9 ed all’articolo 10   della Convenzione;   6. Ritiene all’unanimità   (a) che lo Stato convenuto deve pagare alla prima, alla seconda ed alla   terza associazioni ricorrenti, entro il termine di tre mesi dalla data in cui   tale sentenza diventerà definitiva conformemente all’articolo 44 § 2   della Convenzione, EURO 4,000 (quattromila euro), oltre ogni importo   che possa essere dovuto a titolo di tassa, per le spese ed i costi;   (b) che a partire dallo spirare del detto termine e sino al versamento,   tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a   quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale   periodo, aumentato di tre punti percentuali;   7. Rigetta all’unanimità il resto del ricorso delle associazioni ricorrenti in   merito all’equa soddisfazione.     Copyright © 2009 UFTDU   LEELA FÖRDERKREIS E.V. E ALTRI c. GERMANIA – OPINIONE PARZIALMENTE   DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA   Fatta in inglese, e comunicata per iscritto il 6 novembre 2008,   conformemente all’articolo 77 §§ 2 ed all’articolo 3 del regolamento della   Corte.   Claudia Westerdiek   Cancelliere   Peer Lorenzen   Presidente   Conformemente all’articolo 45 § 2 della Convenzione ed all’articolo 74 §   del regolamento della Corte, sono unite tale sentenza le seguenti opinioni   parzialmente dissenzienti sono unite a tale sentenza:   (a) opinione parzialmente dissenziente del giudice Lazarova Trajkovska;   (b) opinione parzialmente dissenziente del giudice Kalaydjieva.   P.L.   C.W.     Copyright © 2009 UFTDU   LEELA FÖRDERKREIS E.V. E ALTRI c. GERMANIA – OPINIONE PARZIALMENTE   DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL   GIUDICE LAZAROVA TRAJKOVSKA   Sfortunatamente, non posso condividere l’opinione della maggiorana dei   miei colleghi della quinta sezione, e dispiace che essi non accettino di   condividere il mio punto di vista in merito all’articolo 9. Io rilevo una   violazione dei diritti del ricorrente in virtù dell’articolo 9 della   Convenzione.   Comincio facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte che ha   fatto si che la libertà di pensiero, coscienza e religione, come consacrato   all’articolo 9, divenisse uno dei fondamenti della “società democratica” ai   sensi della Convenzione. Menziono i casi Metropolitan Church of   Bessarabia e altri c. Moldavia (n. 45701/99, § 113, CEDU 2001-XII) e   Kokkinakis c. Grecia (sentenza del 25 maggio 1993, § 31, serie A n. 260-   A). La Corte ha anche sostenuto che in una società democratica in cui   coesistono più religioni all’interno della stessa popolazione, può essere   necessario stabilire dei limiti a tale libertà al fine di conciliare gli interessi   dei vari gruppi ed assicurare che siano rispettati i credi di ognuno di essi   (vedi Kokkinakis, cit., § 33).   Alla luce dell’articolo 9 della Convenzione, il pluralismo religioso é una   parte importante della società democratica. La libertà di pensiero, coscienza   e religione é anche libertà di avere o meno un credo religioso e di praticare   o meno una religione (vedi Kokkinakis c. Grecia, e Buscarini e altri c. San   Marino [GC], n. 24645/94, § 34, CEDU 1999-I). Nella Convenzione é   scritto chiaramente che tale diritto include anche il diritto di manifestare il   credo religioso nel culto, nell’insegnamento, nella pratica e l’osservanza.   Tuttavia, nell’esercizio del suo potere regolatorio in tale ambito e nelle   sue relazioni con le varie religioni, denominazioni e credi, lo Stato ha il   dovere di restare neutrale ed imparziale. Proprio ciò è stato stabilito dalla   Corte (vedi Serif c. Grecia, n. 38178/97, § 53, CEDU 1999-IX) vale a dire   che il ruolo delle autorità è di assicurare che i vari gruppi si tollerino a   vicenda. Ciò vale insieme all’idea che soltanto per mezzo di un   comportamento neutrale ed imparziale uno Stato potrà preservare il   pluralismo ed il giusto funzionamento della democrazia.   Nel caso di specie (Leela Förderkreis E.V. e altri c. Germania) l’ingerenza   del Governo risiede nella mancata osservanza del requisito della neutralità   nell’esercizio dei suoi poteri. É chiaro che le associazioni ricorrenti   appartengono ad un gruppo di comunità religiose esistite in Germania sin   dagli anni ‘60. Nonostante che l’esistenza delle associazioni ricorrenti non   sia stata ostacolata in tutti questi anni, i termini utilizzati dalle agenzie di   Stato tedesche e nelle dichiarazioni del Governo per descrivere il   movimento delle associazioni ricorrenti (“setta”, “giovane religione”,   “giovane setta” e “psico-setta”) hanno avuto conseguenze negative nei loro     Copyright © 2009 UFTDU   LEELA FÖRDERKREIS E.V. E ALTRI c. GERMANIA – OPINIONE PARZIALMENTE   DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA   confronti. Anche gli aggettivi “distruttiva” e “pseudo-religiosa” sono stati   utilizzati per descriverle. Tale ingerenza non era prescritta dalla legge   (Costituzione e Costituzione federale) ed il Governo non ha presentato   alcuna prova per dimostrare che tali comunità religiose rappresentassero un   pericolo per la società. Inoltre, le dichiarazioni del Governo rappresentano   una chiara ingerenza indiretta contraria all’obbligo di neutralità richiesto   all’articolo 4 della Costituzione e non può essere giustificata in quanto   “prescritta dalla legge” e “necessaria in una società democratica”.   Conformemente alla sua giurisprudenza, la Corte lascia agli Stati parti   della Convenzione un certo margine di apprezzamento nel decidere se ed in   quale estensione l’ingerenza sia necessaria, che va a braccetto con la   supervisione europea della legislazione rilevante e delle decisioni che la   applicano. Nel caso di specie non vi erano indicazioni sul fatto che gli   insegnamenti di Osho o i metodi impiegati dalle associazioni ricorrenti   fossero contrari ai diritti ed alle libertà altrui o che la sicurezza pubblica e   l’ordine pubblico fossero in pericolo.     Copyright © 2009 UFTDU   LEELA FÖRDERKREIS E.V. E ALTRI c. GERMANIA – OPINIONE PARZIALMENTE   DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL   GIUDICE KALAYDJIEVA   Mi dispiace non poter condividere l’opinione della maggioranza secondo   la quale la diffusione di opinioni, guide o avvertimenti su qualsiasi credo   può essere ritenuta “un potere di intervento preventivo da parte dello Stato   [...] rientrante tra gli obblighi positivi degli Stati Contraenti in virtù   dell’articolo 1 della Convenzione” (paragrafo 99). Il vero significato del   compito dello Stato di “avviare una campagna di larga scala rivolta a ...   stimolare una discussione critica” e “dare avvertimenti ufficiali“ in merito   ai “potenziali pericoli” (paragrafo 8) di certi gruppi religiosi suona   familiare a quelli che hanno avuto esperienza in merito a tale “protezione”   per decadi.   Non riesco a comprendere il ruolo attivo dello Stato di partecipante ad un   pubblico dibattito sui credi in una società pluralistica. In assenza di qualsiasi   dato sui rischi specifici, tale significato sembra in contrasto con il principio   della neutralità dello Stato in ambito religioso sostenuto in Kokkinakis c.   Grecia. Nei quindici anni successivi al 1998 la Corte ha sostenuto in   maniera costante che ogni ingerenza nella libertà di pensiero, coscienza e   religione deve aver “riguardo di ciò che é in gioco, vale a dire il bisogno di   assicurare un vero pluralismo religioso, un aspetto inerente alla nozione di   società democratica” (Kokkinakis, § 31), e del fatto che“il ruolo delle   autorità in tali circostanze non è quello di rimuovere le cause della tensione   eliminando il pluralismo, ma di assicurare che i vari gruppi si tollerino l’un   l’altro” (vedi, ad esempio, Serif c. Grecia, § 53, e Metropolitan Church of   Bessarabia c. Moldavia, § 115, tra le altre).   Nel caso di specie la maggioranza ha sottolineato che “gli Stati hanno il   diritto di verificare se un movimento o un’associazione perseguano attività,   in apparenza volte al raggiungimento dei suoi fini religiosi, pericolose per   la popolazione e la sicurezza generale”. Tuttavia, la Corte ha ripetuto che il   diritto di libertà di religione “esclude ogni discrezione da parte dello Stato   nel determinare se i credi religiosi o i mezzi utilizzati per esprimere tali   credi siano legittimi” (Manoussakis c. Grecia, § 47). Il Governo convenuto   non é riuscito a dimostrare che la “necessità di assicurare il pluralismo   religioso” sia stata sempre tenuta in considerazione sia prima che durante la   sostenuta campagna informativa. Non vi sono fatti o altre dichiarazioni, che   indichino che prima di diffondere avvertimenti ed informazioni utilizzando   le espressioni controverse le autorità abbiano tentato di verificare se le   attività delle ricorrenti fossero “pericolose per la popolazione o la pubblica   sicurezza”. Secondo la mia opinione l’osservazione secondo cui “fornendo   per tempo alle persone i chiarimenti che aveva ritenuto utili a quel tempo...   il Governo tedesco ... mirava a risolvere una scottante questione generale e   cercava di avvertire i cittadini dei fenomeni che riteneva pericolosi”     Copyright © 2009 UFTDU   LEELA FÖRDERKREIS E.V. E ALTRI c. GERMANIA – OPINIONE PARZIALMENTE   DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA   (paragrafo 94) non basta per concludere che l’ingerenza era proporzionata e   perseguiva uno dei fini legittimi previsti all’articolo 9 § 2 della   Convenzione.     Copyright © 2009 UFTDU   LEELA FÖRDERKREIS E.V. E ALTRI c. GERMANIA – OPINIONE PARZIALMENTE   DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA   Accettando le basi legali delle decisioni della Corte costituzionale   federale per quanto riguarda le informazioni impartite per iniziativa delle   autorità, la maggioranza sembra interpretare la Costituzione della Germania   non solo come se permettesse, ma anche come se richiedesse l’intervento   dello Stato in un ambito in cui la Convenzione prescrive un dovere di   neutralità in nome della difesa del pluralismo. Il dovere dello Stato di   diffondere informazioni in materie di interesse pubblico può essere   ragionevolmente interpretato come rilevante in caso di rischio urgente ed   oggettivo come nel caso di una calamità imminente e simili, che   difficilmente si può ritenere che sia costituito dai credi. Inoltre, formulare   un tale dovere in termini generici comporta poca chiarezza e prevedibilità   riguardo “al campo da ricoprire previsto ed al numero e lo status di coloro   ai quali si rivolge” (vedi, tra le altre, Hasan e Chaush c. Bulgaria, § 84, con   ulteriori riferimenti); non porta a ciò l’“indicare con sufficiente chiarezza   l’estensione della discrezione attribuita alle autorità competenti e le   modalità del suo esercizio” (vedi anche Rotaru c. Romania, § 55). In   contrasto con i requisiti della chiarezza e della precisione, dove una   ampiamente definita disposizione autorizza o addirittura richiede   un’ingerenza in materia religiosa si può legittimare l’esercizio di una di gran   lunga ampia discrezione.   Rilevando che “i ... termini [impugnati], anche se hanno una valenza   peggiorativa, sono stati utilizzati ... quasi indiscriminatamente per ogni   genere di religione non conosciuta”, la maggioranza ha concluso che   l’ingerenza “non ha portato a superare i confini di quello che uno Stato   democratico può considerare come interesse pubblico” (paragrafo 100).   Secondo me ciò é sufficiente per ammettere che le ricorrenti hanno subito   un trattamento al quale una religione conosciuta non è stata soggetta – fatto   per il quale il Governo convenuto non ha fornito giustificazioni.   Io rilevo una violazione dei diritti delle ricorrenti in virtù degli articoli 9   e 14 della Convenzione.     Copyright © 2009 UFTDU

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