58939/00
WyrokETPCz2010-03-18ECLI:CE:ECHR:2010:0318JUD005893900
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy warunki detencji skarżącego stanowiły nieludzkie lub poniżające traktowanie w rozumieniu art. 3 Konwencji? Czy publiczne wypowiedzi i dokumenty prokuratury naruszyły domniemanie niewinności skarżącego zgodnie z art. 6 ust. 2 Konwencji? Czy skarżącemu zapewniono prawo do rzetelnego procesu i przesłuchiwania świadków zgodnie z art. 6 ust. 1 i 3 lit. d) Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że warunki detencji skarżącego w SIZO-24/1, w tym umieszczenie w celach podziemnych bez odpowiedniej wentylacji, naturalnego światła, dostępu do wody i sanitariatów, a także niewystarczająca przestrzeń życiowa (3,7 m²), stanowiły traktowanie poniżające, naruszające art. 3 Konwencji. W kwestii domniemania niewinności, Trybunał stwierdził, że publiczne wypowiedzi prominentnego polityka (kandydata na gubernatora), który nazwał skarżącego "kryminalistą" i obiecał jego uwięzienie, naruszyły art. 6 ust. 2, ponieważ zachęcały opinię publiczną do wiary w winę skarżącego i mogły uprzedzić ocenę faktów przez władze. Trybunał uznał jednak, że sformułowania w wewnętrznych dokumentach prokuratury, choć nieroztropne, nie były przeznaczone dla opinii publicznej i nie naruszyły domniemania niewinności. Wreszcie, Trybunał nie znalazł naruszenia prawa do rzetelnego procesu i przesłuchiwania świadków, ponieważ skarżący nie wykazał, że uniemożliwiono mu zgłaszanie wniosków dowodowych ani nie wyjaśnił użyteczności świadków, których rzekomo nie mógł przesłuchać.Stan faktyczny
Skarżący, Anatolii Viktorovitch Kouzmin, prokurator rejonowy w Rosji, został oskarżony o gwałt na nieletniej. W trakcie postępowania przygotowawczego i sądowego, prominentny polityk, kandydat na gubernatora, publicznie nazwał go "kryminalistą" i "szumowiną". Skarżący był przetrzymywany w areszcie śledczym w złych warunkach, w tym w celach podziemnych, bez odpowiednich sanitariatów, wentylacji i naturalnego światła, a także w niewystarczającej przestrzeni. Został skazany na 3,5 roku więzienia, a następnie zwolniony na mocy amnestii. Skarżący kwestionował również, że nie otrzymał pełnego aktu oskarżenia i nie mógł wezwać świadków obrony.Rozstrzygnięcie
Odrzuca jednogłośnie wstępne zarzuty Rządu; Stwierdza jednogłośnie naruszenie art. 3 Konwencji; Stwierdza większością głosów (czterema głosami do trzech) naruszenie art. 6 § 2 Konwencji w odniesieniu do publicznych oświadczeń M. A. Lebeda; Stwierdza jednogłośnie brak naruszenia art. 6 § 2 Konwencji w odniesieniu do sformułowań zawartych w dokumentach Prokuratury; Stwierdza jednogłośnie brak naruszenia art. 6 §§ 1 i 3 lit. d) Konwencji; Stwierdza jednogłośnie, że nie ma podstaw do przyznania zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
CONSIGLIO D’EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
QUINTA SEZIONE
CASO KOUZMIN c. RUSSIA
(Ricorso no 58939/00)
SENTENZA
STRASBURGO marzo 2010
Richiesta di rinvio davanti alla Grande Camera in corso
Questa sentenza diventerà definitiva conformemente alle disposizioni dell’Articolo 44 § della Convenzione. Può subire ritocchi di forma.
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti umani
KOUZMIN C. RUSSIA
Nel caso Kouzmin c. Russia,
La Corte Europea dei diritti dell’uomo (quinta sezione) riunita in una Camera
composta da:
Peer Lorenzen, presidente,
Renate Jaeger,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Anatoly Kovler,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, giudici,
e Claudia Westerdiek, Cancelliere di sezione
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 30 Giugno 2005 e il Febbraio 2010
Rende la seguente sentenza, adottata in quest’ultima data :
PROCEDURA
1. Il caso trae origine da un ricorso (no 58939/00) diretto contro la Federazione Russa il
cui cittadino, il Sig. Anatolii Viktorovitch Kouzmin (« il ricorrente »), il 24 ottobre ha adito la Corte in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (« la Convenzione »).
2. Il 7 dicembre 2005, il ricorrente, che difende i suoi esclusivi interessi, ha designato
V.T.Nemitichev, avvocato a Krasnoïarsk, come suo rappresentante davanti alla
Corte. Il governo russo ( « il Governo») è stato rappresentato dal Sig. M. P. Laptev,
ex rappresentante della Federazione Russa presso la Corte europea dei diritti
dell’uomo.
3. Il ricorrente in particolare asseriva di essere stato detenuto in cattive condizioni in
un istituto di custodia cautelare , di non aver beneficiato della presunzione
d’innocenza e di non essersi visto riconosciuto il suo diritto a convocare e
interrogare dei testimoni a suo discarico.
4. Con una decisione del 30 giugno 2005, la Corte ha dichiarato il ricorso parzialmente
ricevibile.
5. Tanto il ricorrente quanto il Governo hanno depositato delle osservazioni scritte
complementari (articolo 59 § 1 del regolamento).
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IL FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO
6. Il ricorrente è nato nel 1964 e risiede a Motyguino, regione di Krasnoïarsk
(Federazione Russa).
1. Procedimento penale diretto contro il ricorrente
7. Il 21 Aprile 1998, una minore di 17 anni, per intercessione di sua madre, ha
sporto denuncia sostenendo che il ricorrente, procuratore del distretto di Motyguino
l’avesse picchiata e violentata nel suo ufficio dove era stata condotta la sera del 20
Aprile 1998. Il 22 aprile 1998 è stata avviata un’azione legale.
8. Il 7, 12 e 13 maggio 1998, durante delle interviste e dei dibattiti televisivi
trasmessi sui canali nazionali « RTR» e «ORT» e sul canale locale «RTRK», il Sig.
Alexandre Lebed, candidato al posto di governatore della regione di KrasnoÏarsk e
figura pubblica molto conosciuta, (generale in pensione dell’armata russa, deputato
eletto alla Duma nel 1995, candidato alle elezioni presidenziali nel 1996, segretario del
Consiglio di sicurezza nazionale durante la presidenza di B. Eltsin, negoziatore degli
accordi di Khassavyourt con i ribelli ceceni, presidente del partito Onore e Patria da lui
fondato nel febbraio 1998, etc.) additò il ricorrente di essere «criminale», affermando
che la persona in questione avrebbe dovuto essere rinchiusa in prigione da molto tempo,
e promise che quella specie di «carogna» («cyka») si sarebbe presto ritrovata «sul
pavimento di una prigione».
Il ricorrente sostiene anche che, anche in seguito, M. A. Lebed, eletto governatore della
regione il 17 maggio 1998 e avendo occupato questo posto fino alla sua morte nel 2002,
abbia influenzato la procura regionale nella condotta dell’istruzione del suo caso.
9. Il 18 maggio 1998, il sostituto procuratore della regione decise di sollevare il
ricorrente dalle sue funzioni durante la fase d’istruzione del caso di stupro. Secondo il
paragrafo pertinente della parte «fatti» di questa decisione :
« Il 21 Aprile 1998, la Sig.ra (…) si rivolse ai servizi locali del Ministero dell’Interno informandoli di un
atto di stupro presumibilmente commesso sulla sua figlia minore di 17 anni nei locali della procura del
distretto di Motyguino nella notte tra il 20 e il 21 aprile 1998 e dell’implicazione nella vicenda del Sig.
M. A. Kouzmin, procuratore del distretto. (…) »
10. Il 22 maggio 1998, il ricorrente fu arrestato e posto in custodia cautelare. Il 27
maggio 1998 fu accusato di stupro.
11. Il 25 maggio 1998, il procuratore regionale indirizzò al procuratore generale
della Federazione Russa una richiesta di revoca del ricorrente. Per motivare la sua
richiesta, fece valere:
« (…) come stabilito dall’inchiesta, il 20 aprile 1998, (…), il Sig. Kouzmin, rimasto solo con la Sig.na
(..), commise una violenza sessuale e altri atti a carattere sessuale (…) . Interrogato il 22 Maggio 1998, il
Sig. Kouzmin depose che, effettivamente la sera del 20 aprile 1998, consumò dell’alcol nel suo ufficio in
compagnia della vittima, che tentò di avere un rapporto sessuale forzato con la vittima ma che a causa del
suo stato di ebbrezza, non poté portare a buon fine il suo tentativo. Le carte del dossier confermano la
colpevolezza del Sig. Kouzmin nel commettere il reato.(…)
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12. L’11 giugno 1998, fondandosi sui fatti esposti in questa richiesta, il procuratore
generale decise la revoca del ricorrente dalla procura. Le parti pertinenti di questa
sentenza sono redatte in tal modo :
«Il 21 aprile 1998, il procuratore del distretto di Motyguino, (…), in stato di ebbrezza, stupra la
Sign.na (…) e commette su di lei altri atti a carattere sessuale . Il Sig. Kouzmin è perseguito penalmente e
messo sotto custodia cautelare. Un tale comportamento attenta all’immagine di un procuratore, di
conseguenza il Sig. Kouzmin dovrà essere revocato. (..) Che il Sig. Kouzmin sia dunque revocato per
condotta indegna e che questa decisione sia portata a conoscenza di tutti gli agenti della procura della
regione di Krasnoïarsk.»
13. Il 26 agosto 1998, l’indagine preliminare fu chiusa. Il 6 novembre 1998, l’atto di
accusa fu notificato al ricorrente che afferma di non aver avuto accesso, in tempo
debito, alla versione integrale di questo documento (vedere il paragrafo 70 di seguito)
14. Condotto da Kirovskii davanti al tribunale di primo grado di Krasnoïarsk, il
ricorrente rivendicò la sua innocenza, affermando che alcun atto di violenza sessuale o
di tentativo di violenza sessuale fosse stato commesso e che, trovandosi in stato di
ebbrezza, avesse solo schiaffeggiato la vittima. Emerge dalle deposizioni del ricorrente
e della madre della vittima che, all’indomani del reato, il ricorrente le inviò 20 000
rubli , come risarcimento per lo schiaffo dato a sua figlia. Inizialmente la madre della
vittima non aveva voluto subito sporgere denuncia e aveva chiamato il commissariato
solo in tarda serata, affermando che la figlia fosse stata picchiata e violentata dal
ricorrente. Davanti ai giudici il ricorrente fece valere che la madre della vittima avesse
infine sporto denuncia su pressione della polizia e delle autorità incaricate delle
indagini preliminari.
15. Alle udienze del 19 e 26 novembre 1998, furono interrogati tutti i testimoni, tra
cui il poliziotto che aveva registrato telefonicamente la denuncia della madre della
vittima, numerosi poliziotti che avevano in seguito ricevuto la doglianza al
commissariato in presenza della vittima e di sua madre e avevano proceduto
all’interrogatorio, l’esperto medico che aveva esaminato la vittima, il giudice incaricato
per le indagini preliminari e il suo vice, la madre della vittima, l’autista del ricorrente
con cui quest’ultimo, la sera del 20 aprile 1998, aveva prelevato la vittima e la sua
amica B-ein prima di condurle in procura, i colleghi e i membri della famiglia del
ricorrente. Il ricorrente, il procuratore e la vittima formularono delle domande a ciascun
testimone alla conclusione della loro udienza.
16. Accusato ai sensi dell’Articolo 131 § 2 del codice penale (stupro su minore), il
ricorrente fu giudicato in base all’articolo 131 § 1 del codice penale ( stupro con
violenza o minaccia di violenza), con la motivazione che non fosse a conoscenza
dell’età della vittima. Fu in particolare dimostrato che la sera del 20 aprile 1998, il
ricorrente avesse più volte picchiato e violentato in diversi modi la vittima. Il 7
dicembre 1998 il ricorrente fu condannato a tre anni e sei mesi di prigione.
17. Il ricorrente presentò ricorso in cassazione richiedendo una nuova valutazione
giuridica dei fatti, motivandola con la sua impossibilità a portare a buon fine il tentativo
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di stupro. Il 16 marzo 1999, il tribunale regionale di Krasnoïarsk lo respinse. La
sentenza della Cassazione fu notificata al ricorrente il 13 luglio 1999.
18. Detenuto prima della sua condanna in un istituto di custodia cautelare 24/1 nella
città di Krasnoïarsk («SIZO»-24/1»), il 10 aprile 1999, il ricorrente fu trasferito nel
carcere penitenziario OUCHTCH – 349/13 di Ninjii Taguil allo scopo di scontare la sua
pena. Il 23 settembre 1999, il ricorrente beneficiò di un’amnistia e fu liberato
nell’ottobre 2000.
2. Le condizioni di detenzioni
19. Secondo il Governo, il 1 giugno 1998 il ricorrente indirizzò una richiesta scritta
al capo della SIZO- 24/1 sollecitando la sua sistemazione in una cella d’isolamento. In
seguito all’esame di questa richiesta, e conformemente alle esigenze dell’Articolo 32
della legge federale relativa alla detenzione degli indagati e imputati ( « legge del 15
luglio 1995», vedere il paragrafo 27 qui di seguito), il ricorrente fu trasferito nel box n ° della cella d’isolamento n° 173.
20. Il 19 settembre 1999, mentre era detenuto a Nijnii Taguil, il ricorrente ha adito le
autorità giudiziarie, denunciando le sue precedenti condizioni di detenzione nella SIZO-
24/1. In seguito a tale denuncia, la procura regionale procedette a un’inchiesta e rese il
suo rapporto il 6 ottobre 1999. Secondo questo rapporto, nel box n° 5 della cella
d’isolamento n° 173 mancavano un tavolo, una panca, delle grucce per i vestiti, un
ripiano per i prodotti da toeletta e un diffusore radio. I bagni « non rispondendo alle
elementari esigenze sanitarie e d’igiene » furono ugualmente contestati. Il rubinetto
d’acqua non era presente nel box, ma solamente nel corridoio e non vi era alcun sistema
d’aerazione nel box. Ciascuno dei sei box di questa cella misurava 3,7 m² ospitava, in
violazione della legge, due persone. Secondo il rapporto, in uno dei box un certo M. O-
ii era detenuto da un anno, in violazione della legge (vedere il paragrafo 40 qui sotto).
21. Il 14 ottobre 1999, il capo della SIZO -24/1 informò la procura regionale che, in
seguito al suo rapporto del 6 ottobre 1999, tutti i box della cella d’isolamento n° 173
erano stati ritinteggiati e vi erano stati sistemati dei tavoli, delle panche, dei ripiani,
delle grucce, degli specchi, delle prese elettriche e della casse radio. Inoltre era stato
installato un sistema d’aereazione.
22. A una data indeterminata, in virtù della legge del 27 aprile 1993, relativa ai
ricorsi giudiziari contro le azioni e decisioni che attentano ai diritti e alle libertà dei
cittadini («legge del 27 aprile 1993»), il ricorrente ha adito il tribunale di primo grado di
Jéléznodorjnii a KrasnoÏarsk denunciando l’illiceità delle azioni delle amministrazioni
della SIZO-24/1. Sostenne che, al suo arrivo in questo istituto, avvenuto il 31 maggio
1998, era stato sistemato su ordine diretto del capo dello stabile in una cella sotterranea
(cella n° 79) e che il relativo regime di detenzione gli era stato applicato (limitata
corrispondenza con l’esterno, impossibilità di presentare denunce, etc..). Nessuna
decisione ufficiale di collocamento in una cella sotterranea era stata presa. In seguito,
sarebbe stato collocato nella cella n° 121 facente parte del corridoio speciale, luogo di
detenzione delle persone condannate alla pena capitale. Essendo solamente sotto accusa
e non essendo stato ancora condannato, il ricorrente riteneva che questa sistemazione
comportasse la violazione dei suoi diritti garantiti dall’Articolo 33 della legge del 15
luglio 1995. Secondo lui, la stessa legge era stata disconosciuta in ragione del suo
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trattenimento, fino al 16 dicembre 1998, nella cella d’isolamento n°173 vicino ad un
certo M. O-ii, affetto da tubercolosi. Il ricorrente ha messo in evidenza che il box n° 5
della cella d’isolamento n° 173 si trovasse nei sotterranei, non avesse né una finestra
né aerazione e che a causa della bassa temperatura (tra i 5 e i 7 gradi), si fosse spesso
ammalato. Non essendo stato isolato dagli altri detenuti in quanto ex procuratore
(articolo 33 della legge del 15 luglio 1995), il ricorrente affermava che la sua vita fosse
stata messa in pericolo
23. Un rappresentante della SIZO 24/1, parte avversa, riconobbe davanti al tribunale
che, in effetti, a causa del sovraffollamento dello stabile e della mancanza di effettivi, le
condizioni «materiali» di detenzione del ricorrente non erano state sempre conformi
alla legge. In compenso, un suo trasferimento da una cella all’altra si era sempre basato
sulla decisione del capo dello stabile. Le celle erano attrezzate in maniera conforme alle
istruzioni del ministero dell’Interno e la temperatura era sufficientemente elevata.
24. Nella sentenza del 20 settembre 2001, il tribunale ricordava che un detenuto
poteva essere posto in una cella sotterranea solo se le circostanze definite dall’articolo della legge del 15 luglio 1995 fossero riunite (vedere il paragrafo 27 qui di seguito).
Contrariamente alle esigenze dell’Articolo 6 della legge del 27 aprile 1993, il
rappresentante della SIZO 24/1 non aveva presentato delle prove valide relative alla
necessità di sistemazione del ricorrente nelle celle n°7 e n°173 che costituivano delle
celle sotterranee e non aveva dimostrato che queste misure fossero state prese allo scopo
di garantire la sicurezza dell’interessato. Il tribunale concluse che questi trasferimenti
avevano avuto luogo senza alcun fondamento, senza una decisione ufficiale del capo
dello stabile e in assenza di un rapporto medico, contrariamente alle esigenze della
legge del 15 luglio 1995. Peraltro dedusse una violazione dell’articolo 33 di questa
legge che impone la detenzione separata dei funzionari del tribunale e di altre autorità
incaricate della protezione della legge.
25. Constatando che, in virtù del regime particolare di detenzione al quale era
sottoposto nella cella sotterranea, il richiedente non avesse potuto sporgere denuncia
nel termine legale di tre mesi (Articolo 5 della legge del 27 aprile 1993), il tribunale non
considerò la sua azione decaduta, e avendolo riconosciuto vittima delle azioni illecite
dell’amministrazione della SIZO-24/1, gli allocò una somma di 3 000 rubli (109 (EUR)
circa al momento dei fatti) a titolo di danno morale.
II IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
26. Codice di procedura penale della RSFSR, in vigore al momento dei fatti
Articolo 223 § 3 – esame delle istanze di procedimento da parte del tribunale (
nella fase preliminare del processo)
« Le istanze di procedimento relative alla convocazione di testimoni supplementari (…)
sono accolte in tutte le circostanze»
Articolo 237- Trasmissione dell’atto d’accusa all’imputato
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«Il tribunale deve notificare all’ imputato l’atto della sua accusa. (…)»
Articolo 276 §§ 1, 2 e 3 – Istanze di procedimento e loro esame (durante il
processo)
«Il presidente di sezione si rivolge al pubblico ministero, all’imputato e al suo rappresentante, oltre che
alla parte civile e al suo rappresentante (…), per sapere se desiderano formulare delle richieste di
convocazione di nuovi testimoni, di esperti o di specialisti, oltre che delle richieste di ottenimento di
prove materiali o documentarie. La parte che ha formulato una di queste richieste è tenuta a indicare le
circostanze precise di cui l’istituto esige le prove complementari.
Dopo aver ascoltato le altre parti, il tribunale deve esaminare ciascuna istanza di procedimento e
accoglierla allorché le circostanze che devono essere stabilite, rivestono d’importanza per il caso, o le
rigettare esprimendosi con un’ordinanza motivata.
Il rigetto da parte del tribunale di un’istanza di procedimento non priva la parte che l’ha formulata di
rinnovarla ulteriormente in funzione dell’avanzamento nella valutazione del caso.»
27. Legge federale relativa alla detenzione degli indagati e imputati in data 15
luglio 1995, tale che in vigore al momento dei fatti
Ai termini dell’Articolo 23 §§ 2 e 5 ( in vigore dal 1 gennaio 1998), ogni detenuto ha il
diritto di disporre di un letto singolo e lo spazio di ogni singola cella non deve essere
inferiore a 4 m² per persona. Secondo l’Articolo 24, l’amministrazione penitenziaria è
tenuta a rispettare le norme sanitarie e igieniche per la salvaguardia della salute dei
detenuti.
Secondo gli Articoli 32 § 1 e 33 §§ 1 e 2, gli indagati, imputati e condannati sono
detenuti in maniera separata. I detenuti affetti da malattie contagiose o che necessitano
di cure o controlli medici particolari sono sistemati in maniera separata e questa regola
si applica alle celle comuni e alle celle d’isolamento. Inoltre i detenuti che sono o sono
stati magistrati, funzionari delle autorità incaricate di far rispettare la legge (…) devono
ugualmente essere separati dagli altri detenuti.
Secondo l’Articolo 32, i detenuti possono essere sistemati in celle d’isolamento per una
durata superiore a 24 ore su decisione motivata del capo dell’istituto, fermo restando
che questa decisione deve essere avvallata dal procuratore. L’avvallo del procuratore
non è necessaria allorché sia altrimenti impossibile rispettare le regole sopramenzionate
di sistemazione separata dei detenuti, allorché gli interessi della protezione della vita e
della salute del detenuto l’esigano o ancora allorché il detenuto formuli per iscritto una
richiesta di sistemazione in una cella di isolamento.
Secondo l’Articolo 38, in caso di non rispetto dei loro obblighi, gli indagati e
imputati possono essere oggetto delle seguenti sanzioni: richiami, sistemazione in una
cella sotterranea o in una cella di isolamento per una durata massima di 15 giorni.
Conformemente all’Articolo 40, i detenuti possono essere sistemati in una cella di
isolamento o in una cella sotterranea per avere importunato o insultato gli altri detenuti ;
per aver aggredito gli agenti dello stabile di detenzione o altre persone; per non avere
ottemperato agli ordini legali o aver insultato gli agenti dello stabile di detenzione; per
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aver disconosciuto le regole d’isolamento; per ricettazione, per produzione o consumo
di bevande alcoliche, di prodotti psicotropi o altri prodotti il cui utilizzo e possesso sono
vietati; per partecipazione ai giochi o per adescamento di minori. Il dislocamento in una
cella sotterranea è disposto dal capo dello stabile, sulla base di una relazione medica
favorevole alla possibilità di un tale dislocamento a tutela della salute del detenuto
interessato. Nella cella sotterranea i detenuti dispongono di un letto singolo oltre che di
lenzuola per la durata legale di sonno. I detenuti non hanno diritto alla corrispondenza,
agli incontri (fatta eccezione per i loro legali), all’acquisto di prodotti alimentari e da
toeletta, ad invio e ritiro di pacchi postali ed a libri, giornali, riviste e altra letteratura e
alle emissioni televisive. Essi hanno diritto a una passeggiata quotidiana di 30 minuti.
28. Legge federale del 17 gennaio 1992 relativa alla procura, come in vigore al
momento dei fatti.
Articolo 13 §1
« (…) I procuratori delle entità federali della Federazione Russa sono subordinati e rendono conto al
procuratore generale della Federazione Russa. Da quest’ultimo possono essere sollevati dalle loro
funzioni.»
Articolo 17 § 1
«Il Procuratore generale dirige il sistema della procura della Federazione Russa , emette gli ordini, le
indicazioni, le istruzioni e le disposizioni che trattano delle questioni organizzative delle attività della
procura, la cui esecuzione è obbligatoria per tutti gli agenti degli organi e sezioni della procura.»
DIRITTO
I. SULLA
DEDOTTA
VIOLAZIONE
DELL’ARTICOLO
DELLA
CONVENZIONE
29. Il ricorrente lamenta le sue condizioni di detenzione avvenuta dal 31 maggio al dicembre 1998 nella SIZO–24/1. Considerato che soffriva d’osteocondrite acuta,
ritiene che tali condizioni di detenzione fossero contrarie all’Articolo 3 della
Convenzione che si legge nel modo seguente
« Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o
degradanti.»
1. Quanto all’eccezione preliminare del Governo
30. Il Governo ricorda che, durante la sua detenzione nella SIZO -24/1, il ricorrente
non ha adito le autorità della Procura delle sue condizioni di detenzione in questo
istituto e che lo ha fatto solo durante la sua detenzione nella prigione di Nijnii Taguil
(vedere il paragrafo 20 sopracitato). Inoltre, il 20 settembre 2001 il tribunale di primo
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grado di Jéléznodorjnii riconobbe il carattere insoddisfacente delle condizioni di
detenzione del ricorrente nella SIZO – 24/1 e assegnò all’interessato 3000 rubli a titolo
di danno morale ( vedere i paragrafi 24 e 25). In queste condizioni, secondo il Governo,
il ricorrente non avrebbe dovuto proclamarsi «vittima» ai sensi dell’Articolo 34 della
Convenzione.
31. Il ricorrente rigetta questa tesi definendo ridicola la somma assegnatagli e
sostenendo che il giudizio in questione intervenne dopo due anni di processo, in seguito
a una serie di rinvii del caso tra le differenti istanze.
32. Considerata una parte delle sopracitate argomentazioni del Governo, la Corte
ricorda che l’eccezione derivante dal mancato esaurimento di tutte le vie di ricorso
interne è stata dovutamente esaminata e rigettata dalla decisione del 30 giugno 2005
sulla ricevibilità della presente richiesta. Ai sensi di questa decisione,
« nella misura in cui il ricorrente si avvale dei ricorsi disponibili in diritto interno per denunciare le
sue condizioni di detenzione e, tenendo conto del fatto che questi ricorsi hanno fatto l’oggetto d’un
esame da parte delle autorità e giurisdizioni competenti, la Corte ritiene che nel momento in cui egli si
avvale di questi ricorsi, posteriori alla detenzione contestata, ciò non lo priva del loro carattere
pertinente ai sensi degli articoli 3 e 35 § 1 della Convenzione.»
Considerato che niente giustifica di giungere a questa conclusione, la Corte non ritiene
che questa parte della richiesta contrasti con l’esaurimento delle vie di ricorso interne.
33. La Corte ricorda inoltre che ai termini dell’Articolo 55 del suo regolamento, se
la difesa intende sollevare un’eccezione di irricevibilità, lo deve fare nelle sue
osservazioni scritte o orali sulla ricevibilità della richiesta; in caso contrario, vi è
decadenza. Nel caso di specie era quindi permesso al Governo di formulare le sue
argomentazioni relative alla qualità di vittima del ricorrente durante la fase di
ricevibilità, ciò che non è stato fatto. Vista l’assenza di motivi particolari giustificanti
tale omissione, la Corte ritiene che il Governo sia considerato escluso dal farlo oggi. (
Kornakovs c. Lettonia, n° 61005/00, § 83, 15 giugno 2006; mutatis mutandis, Partito
della libertà e della democrazia (ÖZDEP) contro Turchia (GC), n° 23885/94, § 25,
CEDU 1999-VIII).
34. In ogni caso, anche se il giudizio del 20 settembre 2001 contiene un
riconoscimento della violazione dei diritti del ricorrente, agli occhi della Corte, non è
abilitato a fornire all’interessato una «sufficiente» rettifica tale da privarlo dello status di
vittima ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione ( Cocchiarella c. Italia (GC), n°
64886/01, § 72, CEDU 2006- V; Holzinger c. Austria (n° 1), n° 23459/94, § 21,
CEDU 2001-I ; Trepachkine c. Russia, n° 36898/03, §§ 69-74, 19 luglio 2007). In
effetti, questo riconoscimento della violazione riguarda solo la liceità e l’opportunità di
dislocamento del ricorrente nelle celle di isolamento che costituiscono delle celle
sotterranee e non sulle sue condizioni di detenzione in quanto tali nelle differenti tre
celle nelle quali l’interessato aveva soggiornato (vedere il paragrafo 24 sopracitato).
Inoltre vista la sua giurisprudenza in materia ( vedere, tra gli altri, Mayzit c. Russia, n°
63378/00, §§ 39-42 e 88, 20 gennaio 2005; Trepachkine, summenzionato, §§ 95 e 101 ;
Starokadomoski contro Russia, n° 42239/02, § 91, 31 luglio 2008; Novosselov c.
Russia, n° 66460/01, § 50, 2 giugno 2005), la Corte non ritiene che una somma di 109
Euro abbia potuto offrire al ricorrente una soddisfazione intera e sufficiente a titolo di
danno morale subito. Di conseguenza, anche se non bisognerà perdere di vista
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quest’aspetto del caso nell’apprezzamento dell’estensione del pregiudizio subito
dall’interessato (vedere, mutatis mutandis , Eckle c. Germania, sentenza del 15 luglio
1982, serie A n° 51,§ 66 : oltre che il paragrafo 87 qui di seguito), la Corte conclude che
il ricorrente può sempre reclamarsi vittima di una violazione dei suoi diritti garantiti
dall’Articolo 3 della Convenzione.
35. Con riguardo all’insieme delle precedenti considerazioni, l’eccezione del
Governo non può essere ritenuta e deve quindi essere rigettata.
2. Sul merito del caso
a. Argomenti delle parti
36. Il Governo afferma che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, questo
non fu mai posto in una cella sotterranea durante la sua detenzione nella SIZO – 24/1
prolungatasi fino al 10 aprile 1999.
37. Secondo il Governo, in questo istituto, il ricorrente fu prima tenuto in una cella
di 10, 2 m² (n° 121). Il Governo ha prodotto un video mostrando questa cella nella quale
erano stati sistemati due letti in metallo, un tavolo e due sedie. I bagni sono di tipo
aperto, senza separazione dal resto dello spazio. Secondo il commento che accompagna
il video, nella cella vi è il riscaldamento, l’aerazione e le casse radio.
38. Secondo il Governo, il ricorrente fu posto nel box n° 5 della cella di isolamento
n° 173 in conformità alla sua propria richiesta scritta del 1 giugno 1998 (vedere il
paragrafo 19). Egli vi fu detenuto da solo.
Il Governo sostiene che, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, non fu detenuto
in questa cella con altri detenuti che soffrono di tubercolosi.
I diversi box di questa cella erano inoltre separati da muri in mattoni. Nel box del
ricorrente vi era una finestra e il riscaldamento. E la temperatura era mantenuta sempre
al livello richiesto. Le misure sanitarie ed epidemiologiche erano state regolarmente
prese. La registrazione video prodotta dal Governo mostra ugualmente il box n° 5 nel
quale erano stati sistemati un letto, un tavolo e un mobiletto. Si può vedere un lavabo
senza poter tuttavia rilevare se vi è un rubinetto. A quanto pare il box non dispone di
toilette. Invece una bacinella (un vaso da notte), abbastanza grande, è visibile sotto il
letto. La luce naturale non raggiunge il box. Se si suppone che l’apertura visibile nel
muro sia una finestra che dà sull’esterno, è totalmente condannabile. Questo box è
separato dai box vicini da alcuni muri massicci. Secondo il commento che accompagna
la registrazione, il box misura 4,5m² .
39. Per ciò che riguarda la malattia del ricorrente, il Governo ammette che in effetti,
l’interessato si era più volte rivolto al servizio medico della SIZO- 24/1 per lamentarsi
dell’osteocondrite dei lombari. In seguito ad una delle sue lamentele, il 4 febbraio 1999
il ricorrente fu trasferito all’ospedale interregionale dove fu confermata la diagnosi di
osteocondrite dei lombari (certificato medico del 21 giugno 1999). L’11 febbraio 1999,
il ricorrente fu ricondotto alla SIZO – 24/1, con la motivazione che il trattamento
stazionario non fosse più necessario (certificato medico del 10 settembre 2002). In
seguito, durante la sua detenzione a Nijnii Taguil, il ricorrente fu ugualmente seguito
dal punto di vista medico. Due volte, dal 21 giugno al 10 luglio 1999 e dal 15 marzo al aprile 2000, fu sistemato nell’ospedale somatico presso l’interessato stabile
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penitenziario allo scopo di seguire un trattamento. Visto il trattamento dispensato
all’interessato, il Governo ritiene che il fatto di soffrire d’osteocondrite non sia
sufficiente da solo per conferire alla sua detenzione nella SIZO- 24/1 un carattere
inumano.
40. Il ricorrente rigetta la tesi del Governo e ribadisce le sue argomentazioni
presentate davanti al tribunale di primo grado di Jéléznodorjnii (vedere il paragrafo 22).
Rileva inoltre che il Governo non ha prodotto alcuna informazione riguardo alla cella n°
7, una cella sotterranea, nella quale fu detenuto fin dal suo arrivo nella SIZO -24/1. In
questa cella, nella quale non penetrava la luce naturale, le condizioni sarebbero state le
stesse di quelle del box n° 5 nella cella n° 173.
Il ricorrente ribadisce che, in quest’ultima cella, fu detenuto con M.O-ii che era affetto
da tubercolosi e insieme a cui era stato portato a fare il bagno e le passeggiate. Il
ricorrente rigetta la tesi del Governo secondo cui fu posto nel box n°5 sopramenzionato
su sua propria richiesta (vedere i paragrafi 19 e 38). Ritiene che tale sistemazione
intervenne su ordine di un vice- procuratore regionale.
b) Apprezzamento della Corte
41. La Corte ritiene che l’Articolo 3 consacri uno dei valori fondamentali delle
società democratiche e che non ammetta alcuna eccezione (Selmouni c. Francia [GC], n
25803/94, § 95, ECHR 1999-V).
L’Articolo 3 della Convenzione impone allo Stato di vigilare affinché tutti i prigionieri
siano detenuti in condizioni di detenzione che risultino compatibili con il rispetto della
dignità umana e che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano
l’interessato a uno stato di afflizione o a una prova di un’intensità tale che ecceda un
livello inevitabile di sofferenza connesso alla detenzione. (vedere, tra gli altri, Ostrovar
c. Moldavia, n° 35207/03, § 79, 13 settembre 2005 ; Kafkaris c. Cipro [GC], n°
21906/04, § 96, CEDU 2008-…). Peraltro, oltre alla salute del detenuto , è il suo
benessere che deve essere assicurato in maniera adeguata con riguardo per le esigenze
pratiche della reclusione ( Sakkopoulos c. Grecia, n 61828/00, § 38, 15 gennaio 2004 ;
Kudka c. Polonia [GC], n 30210/96, § 94, CEDU 2000-XI).
Lo Stato è così tenuto, nonostante i problemi logistici e finanziari, a organizzare il suo
sistema penitenziario di maniera tale da assicurare ai detenuti il rispetto della loro
dignità umana (Soukhovoy c. Russia, n 63955/00, § 31, 27 marzo 2008; Benediktov c.
Russia , n° 106/02, § 37, 10 maggio 2007).
Allorché si valutano le condizioni di detenzione, è necessario prendere in conto i loro
effetti cumulativi oltre che le asserzioni specifiche del richiedente (Dougoz c. Grecia, n
40907/98, § 46 CEDU 2001-II).
42. La Corte ricorda ugualmente che, per cadere nell’ambito dell’Articolo 3, un
trattamento inumano deve raggiungere una soglia minima di gravità.
L’apprezzamento di questo minimo è relativo nella sostanza e dipende dall’insieme
degli elementi della causa (Labita c. Italia, sentenza del 6 aprile 200, Raccolta 2000-IV,
§ 120), e soprattutto dalla natura e dal contesto del trattamento, dalla sua durata e dai
suoi effetti fisici e mentali, oltre, a volte , dal sesso, l’età, e dallo stato di salute della
vittima (Price c. Regno Unito, n 33394/96, § 24, CEDU 2001-VII; Mikadzé c. Russia,
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n° 52697/99, § 108, 7 giugno 2007). Per apprezzare le prove, la Corte adotta il criterio
della prova «al di là di ogni ragionevole dubbio» ( vedere, tra gli altri, Chamaiev e altri
c. Georgia e Russia, n° 36378/02, § 338, CEDU 2005- III).
43. Nel caso di specie, il ricorrente mette in discussione le sue condizioni di
detenzione nella SIZO-24/1 nel periodo che va dal 31 maggio al 16 dicembre 1998.
Questo periodo corrisponde alla fase di indagine preliminare, essendo le contestate
condizioni di detenzione rette dalla legge del 15 luglio 1995 (vedere il paragrafo 27).
44. Secondo il ricorrente, dal suo arrivo nella SIZO -24/1, egli fu sistemato, su
ordine personale del capo dello stabile, nella cella n° 7 che costituisce una cella
sotterranea. Il regime di detenzione corrispondente gli fu applicato (limitata
corrispondenza con l’esterno, impossibilità di depositare delle doglianze, etc.…). Non è
stata presa nessuna decisione ufficiale sul suo trasferimento nella cella sotterranea. Il
Governo passò sotto silenzio questo periodo di detenzione del ricorrente. Di
conseguenza, e viste nell’insieme le condizioni materiali della detenzione nell’istituto
interessato (vedere il paragrafo 23), la Corte ritiene che le condizioni nelle quali il
ricorrente fu sottoposto nella cella sotterranea n° 7 non avrebbero potuto differire da
quelle sussistenti nel box n° 5 della cella n° 173, che era ugualmente una cella
sotterranea. La Corte inoltre non condivide la tesi del Governo secondo cui, in nessun
momento della sua detenzione all’interno della SIZO- 24/1, il ricorrente fu mai
sistemato in una cella sotterranea. In effetti i fatti stabiliti dal tribunale di primo grado di
Jéléznodorojnii dimostrano il contrario (vedere il paragrafo 24).
45. Dopo la cella d’isolamento n° 7, il ricorrente fu sistemato nella cella n° 121 che,
secondo l’interessato, faceva parte del corridoio speciale, luogo di detenzione delle
persone condannate alla pena capitale. La registrazione sottoposta dal Governo mostra
una cella abbastanza ampia con all’interno due letti. Il ricorrente non si lamentò di un
sovraffollamento in questa cella. In compenso la Corte si interroga seriamente se i bagni
aperti, senza alcuna separazione dal resto della cella, fossero tali da offrire una reale
intimità al ricorrente. ( Aliev c. Georgia, n° 522/04, § 79, 13 Gennaio 2009 ;
Kalachnikov c. Russia, n 47095/99, § 99, CEDU 2002-VI e , a contrario, Valasinas
contro Lituania, n 44558/98, § 104, CEDH 2001-VIII) e potessero quindi risultare
conformi alle esigenze dell’Articolo 3 della Convenzione.
46. Infine, fino al 16 dicembre 1998, il ricorrente fu detenuto nel box n° 5 della
cella d’isolamento n° 173 che, come stabilito dal tribunale di primo grado di
Jéléznodorjinii ( vedere il paragrafo 24), costituiva una cella sotterranea. Il Governo
afferma che questa sistemazione ebbe luogo in seguito a una richiesta scritta
dell’interessato presentata il 1 giugno 1998. Tuttavia non è stata prodotta alcuna copia
di questa richiesta. In ogni caso, secondo il tribunale summenzionato, questa
sistemazione non si fondava su una decisione ufficiale del capo dello stabile e non era
peraltro né conforme alla legge né giustificata.
47. La Corte sottolinea che, secondo l’inchiesta condotta dalla Procura nell’ottobre
del 1999 (vedere il paragrafo 20), nel box n° 5 della cella d’isolamento n° 173, non
erano presenti né un tavolo, né una panca, né delle grucce per gli abiti, né dei ripiani
per i prodotti da toeletta, né dei diffusori radio, né dei rubinetti d’acqua e né dei sistemi
d’aerazione. I bagni non rispondevano alle elementari esigenze sanitarie e d’igiene.
Secondo i risultati di questa inchiesta il box in questione come gli altri box della stessa
cella, misuravano 3,7 m² (contrariamente ai 4,5 m² sostenuti dal Governo).
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Conformemente alla legge del 15 luglio 1995, lo spazio nelle celle non deve essere
inferiore a 4 m² per persona. A tale riguardo, conviene ricordare che il Comitato per la
prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) ha
fissato a 7 m² per persona la superficie minima approssimativa per una cella di
detenzione (vedere il secondo rapporto generale- CPT/Inf (92) 3, § 43).
48. Inoltre, allorché, in seguito ad un’inchiesta della Procura, l’amministrazione
della SIZO- 24/1 ha intrapreso nell’ottobre 1999 i lavori di miglioramento delle
condizioni di detenzione nel box n° 5, tra cui l’installazione di un sistema d’aerazione,
il ricorrente non vi era più detenuto dal 10 aprile 1999. Di conseguenza, il video
prodotto dal Governo in seguito alla comunicazione della richiesta mostra lo stato del
box dopo questi lavori. Tuttavia, anche dopo questi lavori, la luce naturale non penetra
nell’ambiente. Non vi sono bagni e si può dedurre che il vaso che si vede sotto il letto
serva a sostituirlo. Al di là di un problema d’igiene che tale sistema pone, esso non
offre al detenuto la possibilità di soddisfare i suoi bisogni naturali in delle condizioni di
decenza. Se si suppone invece che non sia questa l’utilità del vaso in questione, la
persona detenuta nel box non ha allora alcuna possibilità di soddisfare i propri bisogni
al momento opportuno.
49. In tal modo, la promiscuità nella quale il ricorrente fu evidentemente detenuto,
unitamente al regime d’isolamento al quale era stato sottoposto e l’assenza di un sistema
d’aerazione, di acqua e di luce naturale permette di concludere che il ricorrente fu
detenuto nel box n° 5 della cella d’isolamento n° 173 in delle condizioni non conformi
all’Articolo 3 della Convenzione. Sulla base di questa constatazione, la Corte non
ritiene necessario appurare se M. O-ii fosse malato di tubercolosi, se condividesse con
il ricorrente questa cella o vi entrasse in contatto in altri momenti della vita
quotidiana.(vedere i paragrafi 20 in fine, 22 e 40 ).
50. Tenendo conto dell’insieme delle considerazioni precedenti, la Corte ritiene che,
durante la sua contestata detenzione nella SIZO -24/1, il ricorrente fu sottoposto a delle
condizioni di natura tali da costituire un trattamento degradante.
51. Vi è stata dunque violazione dell’Articolo 3 della Convenzione.
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 & 2 DELLA
CONVENZIONE
52. Il ricorrente ritiene che le parole proferite dal Sig. Alexandre Lebed oltre che i
termini utilizzati nella richiesta e nell’ordinanza della sua revoca del 25 maggio e
dell’11 giugno 1998 implicano violazione dell’articolo 6 § 2 della Convenzione che è
stata così redatto:
« 2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la
sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.»
1. Argomenti delle parti
a) Parole proferite dal Sig. M. A. Lebed
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53. La Corte ricorda che il Governo ha opposto a questa rimostranza un’eccezione
tratta dal mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. In particolare ammettendo
che, durante le sue interviste televisive del 7, 12 e 13 maggio 1998, M. A. Lebed si era
permesso di proferire le parole poi denunciate dal ricorrente (il Governo parla della
parola «cane» e non «carogna»), il Governo ha fatto valere che, al momento dei fatti, M.
A. Lebed non fosse governatore della regione di KrasnoÏarsk, ma conduceva
semplicemente una campagna in vista della sua elezione a questo posto. Avendo vinto
queste elezioni solo il 17 maggio 1998, M. A. Lebed era, secondo il Governo, una
persona privata al momento delle interviste in questione. Di conseguenza, il ricorrente
avrebbe dovuto citare il medesimo in giudizio per far valere il suo diritto all’onore e
alla dignità, ciò che avrebbe invece omesso di fare.
54. Considerando che questa eccezione fosse direttamente legata con il merito del
caso, la Corte l’ha allegata al merito nella sua decisione sulla ricevibilità del ricorso.
55. Quanto al merito del caso, il Governo sostiene che le espressioni utilizzate da M.
A. Lebed non abbiano avuto alcun impatto sull’istruzione e l’esame giudiziario del
caso.
56. Il ricorrente rigetta gli argomenti del Governo.
b) Termini contenuti nei documenti della Procura
57. Il Governo sostiene che i documenti della procura in questione non furono
utilizzati come elementi di prova durante l’esame del caso e che non ebbero da allora
alcun impatto sull’apprezzamento dei fatti da parte delle autorità interne.
58. Il ricorrente ha continuato a sostenere la sua doglianza senza tuttavia
controbattere a questa argomentazione.
2. Apprezzamento della Corte
I. Principi generali
59. La Corte ricorda che, se il principio della presunzione d’innocenza consacrato
dal paragrafo 2 dell’Articolo 6 figura tra gli elementi di un equo processo penale
richiesto dal paragrafo 1 della stessa disposizione (Kamasinski c. Austria, sentenza del dicembre 1989, serie A n° 168, pp. 31-32, § 62), non si limita ad una semplice
garanzia procedurale in materia penale. La sua portata è più estesa ed esige che nessun
rappresentante dello Stato o di un’autorità pubblica dichiari una persona colpevole di un
reato prima che la sua colpevolezza sia stata appurata da parte di un tribunale.(Viorel
Burzo c Romania, n° 75109/01 e 12639/02, §156, 30 giugno 2009; Moullet c Francia
(dec.), n° 27521/04, 13 settembre 2007). Tuttavia una distinzione deve essere fatta tra le
decisioni o le dichiarazioni che riflettono un sentimento di colpevolezza della persona in
questione e quelle che si limitano a descrivere uno stato di sospetto. Le prime violano la
presunzione d’innocenza, mentre le seconde sono state più volte considerate come
conformi allo spirito dell’articolo 6 della Convenzione (Marziano c. Italia, n 45313/99,
§ 31, 28 novembre 2002). Inoltre una violazione della presunzione d’innocenza può
provenire non solo da un giudice o da un tribunale, ma anche da altri agenti dello Stato
(Allenet de Ribemont c. Francia, sentenza del 10 febbraio 1995, serie A n° 308, § 36;
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Daktaras c. Lituania, n° 42095/98, §§ 41-42, CEDU 2000-X) e da personalità pubbliche
( pubblici ufficiali, Buktevičius c. Lituania, n° 48297/99, § 53, CEDU 2002- II
(estratti)).
II. Parole proferite da M. A Lebed
60. La Corte sottolinea che M. A. Lebed formulò le dichiarazioni incriminate
durante delle interviste accordate ai media e diffuse il 7, 12 e 13 maggio 1998 su dei
canali televisivi nazionali e locali. All’epoca, il processo nel caso di stupro
presumibilmente commesso dal ricorrente era stato istruito da una ventina di giorni e il
ricorrente figurava solo come indagato. Il Governo conferma che M. A. Lebed proferì le
parole in questione, ma sostiene che, in compenso, al momento dei fatti, questa persona
fosse solo un candidato alle elezioni per governatore della regione di KrasnoÏarsk, in
altre parole, una persona privata e che la sua azione non potesse ingaggiare la
responsabilità dello Stato.
61. La Corte rileva che il ricorrente era il procuratore del distretto nella regione di
KrasnoÏarsk e che il caso di stupro in questione era stato istruito dalla procura di questa
regione. Considera che da quel momento l’opinione pubblica locale manifestò un certo
interesse verso questa questione morale e se ne interessò, in piena campagna elettorale,
in seguito alla notifica dei candidati che concorrevano per il posto di governatore della
regione. Conviene quindi ricordare che l’Articolo 6 § 2 non impedisce alle autorità di
informare il pubblico su delle inchieste penali in corso, ma richiede che esse lo facciano
con tutta la discrezione e tutta la riservatezza che impone il rispetto della presunzione
d’innocenza (Allenet de Ribemont, soprammenzionato, § 38). Un’importanza
considerevole si accorda quindi alla scelta dei termini impiegati. Tuttavia, la questione
di sapere se una dichiarazione implichi una violazione del principio di presunzione
d’innocenza deve essere adottata tenendo conto delle circostanze particolari nelle quali
questa dichiarazione è stata formulata (vedere,tra gli altri, Daktaras, sopramenzionato,
§§ 41 e 43).
62. Nel caso di specie, non bisogna perdere di vista che al di fuori del suo stato di
candidato per il posto di governatore della regione di KrasnoÏarsk, M. A. Lebed era, al
momento dei fatti, un generale dell’esercito in pensione, una figura importante della
società russa che aveva occupato diversi posti di alto funzionario e un uomo politico
molto conosciuto (vedere il paragrafo 8 ). A differenza del Governo, la Corte non
ritiene che il 7, 12 e 13 maggio 1998, esprimendosi in televisione, M. A. Lebed abbia
proferito le parole incriminate in qualità di «persona privata». Il Governo inoltre non ha
affermato che, additando il ricorrente come «criminale», che già da molto tempo
meritava la «gattabuia», e promettendo agli elettori di sbattere presto questa «carogna»
sul «pavimento di una prigione», M. A. Lebed non facesse riferimento al procedimento
penale relativo al ricorso nel caso di stupro diretto contro il ricorrente in data 22 aprile (Geerings c. Paesi Bassi, n° 30810/03, 1 marzo 2007, § 43, CEDU 2007-III). La
Corte ricorda a tal riguardo che una campagna mediatica virulenta è in certi casi
suscettibile di nuocere all’equità del processo, influenzando l’opinione pubblica e,
attraverso la medesima, le giurisdizioni chiamate a pronunciarsi sulla colpevolezza di un
imputato.(vedere mutatis mutandis, Viorel Burzo, sopracitato, § 158). Secondo la
Corte, le dichiarazioni di M. A. Lebed contenenti, tra le altre cose, una promessa di
arresto del ricorrente, potevano essere ben interpretate come conferma che, secondo lui,
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il ricorrente avesse commesso il reato di cui era sospettato. D’altronde, quando qualche
giorno dopo le interviste contestate, M. A.Lebed fu eletto governatore, il ricorrente,
indagato fino a quel momento, fu rapidamente arrestato e messo sotto accusa di stupro
su minore(confrontare mutatis mutandis, Mircea c. Romania, n 41250/02, §§ 74 et 75, marzo 2007). Di particolare importanza era dunque in questa fase preliminare, ossia
prima della stessa messa sotto accusa del ricorrente nell’ambito della procedura diretta
contro di lui, di non formulare delle dichiarazioni pubbliche suscettibili di essere
interpretate come conferma che degli alti vertici ritenessero il ricorrente colpevole.
63. Così, visto il contesto delle circostanze molto particolari nelle quali le
controverse dichiarazioni di M. A. Lebed furono formulate durante delle interviste
televisive, la Corte ritiene che si trattasse di dichiarazioni di una personalità pubblica
(«public official ») che ebbero come effetto d’incoraggiare il pubblico a credere nella
colpevolezza del ricorrente e pregiudicarono l’apprezzamento dei fatti che le autorità
competenti si apprestavano a compiere (confrontare Butkevičius, soprammenzionato, §
53).
64. In considerazione di tutte le motivazioni soprammenzionate, la Corte ritiene che
le dichiarazioni incriminate non rilevassero dalla protezione contro la diffamazione ad
opera di una «persona privata» e dal diritto di adire i tribunali per una contestazione che
porta su dei diritti di carattere civile. (vedere , al contrario, Zollman c. Regno Unito
(dec.), n 62902/00, CEDU 2003 – XII), supponendo ovviamente che una tale via di
ricorso esistesse in diritto interno. (v. Marchiani contro Francia) (dec.), n 30392/03,
CEDU 2008-… (estratti), relativi alla pubblicazione sul giornale Le Monde). In ogni
caso, il Governo non spiegò né la natura esatta della via di ricorso di cui rimprovera al
ricorrente il mancato esaurimento né le modalità del suo utilizzo. La sua eccezione
dedotta dal non esaurimento delle vie di ricorso deve essere allora rigettata.
65. In conclusione, su questo punto si è verificata una violazione dell’Articolo 6 § 2
della Convenzione
III. Termini contenuti nei documenti della Procura
66. Quanto alla richiesta di revoca del ricorrente, indirizzata dal procuratore
regionale al procuratore generale della Federazione Russa, la Corte ritiene che la frase
«come l’inchiesta ha stabilito, (…) il Sig. Kouzmin commise(…) uno stupro e altri atti
di carattere sessuale » serviva a esporre la sostanza dell’accusa diretta contro il
ricorrente, mentre la conclusione secondo la quale i documenti del dossier
confermavano «la sua colpevolezza» nell’aver commesso il reato, erano finalizzate a
indicare che delle sufficienti prove di colpevolezza fossero state raccolte affinché la
revoca del ricorrente fosse giustificata. Secondo la Corte, anche se il tono affermativo
adottato dal procuratore regionale suscitò qualche preoccupazione, la controversa
richiesta descriveva piuttosto uno stato di sospetto, facendo appello alla revoca
dell’interessato e non implicava una constatazione di colpevolezza (confrontare
Daktaras, sopramenzionato §§ 13 e 44; Viorel Burzo sopramenzionato, § 163 in fine;
Buktevičius, sopramenzionato § 52; Marchiani, decisione soprammenzionata, relativa al
rapporto di un procuratore generale francese trasmesso al presidente del Parlamento
europeo).
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67. Per ciò che riguarda l’ordinanza di revoca del ricorrente, emessa dal procuratore
generale, la Corte ritiene che i frammenti di frase tale che «stuprò», «commise su di lei
altri atti di carattere sessuale», «un tale comportamento attenta all’immagine del
procuratore» e «deve essere revocato in ragione di un inadempimento indegno»
costituiscono delle affermazioni prive di qualsiasi sfumatura e di precauzioni e che il
loro uso fu inappropriato. Nondimeno, conviene tener conto del contesto specifico nel
quale questi termini furono usati e che in realtà questi ultimi non erano finalizzati a
dichiarare il ricorrente colpevole, ma a farlo dimettere dalle sue funzioni di garante del
rispetto della legge in ragione di procedimenti penali diretti contro di lui e della sua
messa sotto accusa per stupro intervenuta nel frattempo (vedere i paragrafi 10 e 12
sopracitati) In effetti, con riguardo all’Articolo 6 § 2 della Convenzione, ciò che conta è
il senso reale delle dichiarazioni in questione, e non la loro forma letterale (Lavents
contro Lettonia, n° 58442/00, § 126, 28 novembre 2002). La Corte attribuisce
importanza al fatto che queste affermazioni non furono formulate dal Procuratore
generale nella sua qualità di alto funzionario che informa il pubblico sul caso penale in
corso. In effetti il procuratore generale utilizzò dei termini controversi nel quadro di una
decisione motivata, a uso interno della Procura, nella sua qualità di superiore gerarchico
del ricorrente e di dirigente dell’insieme delle procure della Federazione Russa. (vedere
il paragrafo 28). E poiché questa ordinanza non era destinata al pubblico, non risulta
dal dossier che i suoi termini siano potuti divenire di dominio pubblico.
68. In queste condizioni, la Corte ritiene che, anche se fu incauto l’impiego di
termini controversi nella richiesta e nell’ordinanza di revoca del ricorrente, non erano,
nelle circostanze specifiche del caso, di natura tale da indurre l’opinione pubblica a
credere nella colpevolezza del ricorrente o a pregiudicare l’apprezzamento dei fatti da
parte delle giurisdizioni competenti (v. a contrario, Samoila e Cionca c. Romania, n
33065/03,§§ 93-95, 4 marzo 2008; Ismoilov e altri c. Russia, n° 2947706, §168, 24
aprile 2008).
69. Non vi è stata dunque violazione dell’Articolo 6 § 2 della Convenzione su
questo punto.
IV. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 3 d) DELLA
CONVENZIONE
70. Affermando di non aver ricevuto, prima dell’inizio del processo, l’atto di accusa
completo che comportava infine la lista dei testimoni che i giudici avrebbero dovuto
convocare, il ricorrente ritiene che i suoi diritti garantiti dall’Articolo 6 § 3 d) della
Convenzione non furono riconosciuti.
71. Considerato che i diversi diritti enumerati all’Articolo 6 § 3 in termini non
esaustivi rappresentano degli aspetti, tra gli altri, della nozione di processo equo in
materia penale (Georgios Papageorgiou c. Grecia, n 59506/00, § 35, CEDU 2003- VI
(estratti), la Corte esaminerà il ricorso del ricorrente sotto l’angolo dei paragrafi 1 e 3
dell’Articolo 6 della Convenzione (vedere, tra molti altri, Lucà c. Italia, n ° 333354/96,
§ 37, CEDU 2001-II) le cui disposizioni pertinenti si leggono così:
«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (…) da un tribunale (…) il quale
sia chiamato a pronunciarsi (…) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti ;
(…)»
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3. Ogni accusato ha diritto di : (…)
d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a
discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; (…)»
1. Argomenti delle parti
72. Il 6 novembre 1998 il Governo presentò una ricevuta di consegna firmata dal
ricorrente per dimostrare che, conformemente all’Articolo 237 del codice di procedura
penale (CPP), una copia integrale dell’ atto d’accusa era stato trasmesso all’interessato
nei termini stabiliti. Il ricorrente avrebbe lui stesso confermato questo fatto durante la
prima udienza di giudizio. E dunque non si sarebbe mai lamentato, né prima né dopo il
suo rinvio a giudizio, riguardo alla trasmissione di un atto di accusa incompleto. Alla
prima udienza di giudizio, riprendendo la lista dei testimoni allegata all’atto di accusa, il
tribunale avrebbe enumerato nella sua ordinanza i nomi dei testimoni da convocare e
tutti questi sarebbero dovuti essere interrogati in seguito. In nessun momento, il
ricorrente e il suo rappresentante avrebbero richiesto la convocazione di testimoni
supplementari (Articolo 223 § 3 del CPP). A sostegno delle sue affermazioni, il
Governo produsse i processi verbali delle udienze tenute davanti ai primi giudici.
73. Il ricorrente spiega che l’atto di accusa completo prodotto davanti alla Corte
oltre che la ricevuta di consegna risultano essere dei documenti diversi da quelli da lui
ricevuti. Alla conclusione dell’istruzione gli era stato trasmessa solo la prima pagina
dell’atto di accusa , e in seguito alle sue reiterate richieste, durante un’udienza di
giudizio aveva ricevuto la versione completa di questo documento accompagnato dalla
lista dei testimoni. Il ricorrente produsse davanti alla Corte copia di un’ordinanza
manoscritta risultante di pessima qualità e quasi illeggibile. La data non era visibile. Si
tratterebbe di un’ordinanza attraverso la quale, probabilmente durante l’istruzione il
processo( vedere il paragrafo 26 ), il tribunale di primo grado attira l’attenzione delle
autorità d’istruzione su certe irregolarità commesse durante l’indagine preliminare. Vi si
potrebbe effettivamente leggere che l’atto di accusa preparato dalle autorità d’istruzione
non portasse l’avvallo del procuratore e che non fosse stata allegata la lista dei testimoni
che i giudici avrebbero dovuto convocare. Il ricorrente ne deduce che il fatto di non
aver a disposizione , alla chiusura dell’indagine preliminare, la lista dei testimoni da
convocare davanti ai giudici gli impedì di far interrogare molteplici testimoni a
discarico, ossia la Sign.ra O.A.b-ein (vedere il paragrafo 15), la Sign.ra I. V. P-va
(persona presso cui il ricorrente e il suo autista si recarono nella notte in questione dopo
che il ricorrente aveva commesso i fatti incriminati), il Sig. A. V. V-kh (capo del
commissariato di polizia che ha registrato la doglianza della madre della vittima), le
Signore S.G. S-va (persona presso cui l’autista del ricorrente si recò, cosa che permise
al ricorrente di rimanere solo con la vittima nel palazzo della Procura) e E. A. L- va
(sorella della vittima), oltre che quattro persone che avevano assistito, in qualità di
testimoni, all’ispezione del luogo del reato. Il ricorrente sostiene che, durante l’esame
giudiziario del caso, formulò per iscritto e oralmente diverse richieste di convocazione
di questi testimoni. Il tribunale avrebbe, ogni volta, rinviato l’esame delle sue richieste a
una fase ulteriore della procedura senza mai esaminarlo.
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74. Nelle sue osservazioni complementari, il ricorrente aggiunse alla lista dei
testimoni sopracitati, i nomi di K-in, C-ov, C-va e K-va, rinviando una pagina del suo
dossier penale che li riguardava, lamentandosi dell’assenza della loro convocazione.
2. Apprezzamento della Corte
75. La Corte ricorda, da una parte, che l’Articolo 6 § 3 della Convenzione lascia alle
autorità interne il compito di giudicare l’utilità di un’offerta di prova da parte dei
testimoni nel senso «autonomo» del termine, e che dall’altra parte, non esige la
convocazione e l’interrogatorio di ogni testimone a discarico (Vidal c. Belgio, sentenza
del 22 aprile 1992, serie A n° 235-B, § 33). L’Articolo 6 § 3 ha come scopo essenziale
una «completa uguaglianza delle armi» e ciò che risulta rilevante è di apprezzare se la
procedura contestata dal ricorrente, considerata nel suo insieme, rivesta il carattere di
equità richiesto dal paragrafo 1 dello stesso Articolo.
76. La Corte sottolinea che , secondo la ricevuta di consegna prodotta dal Governo,
l’atto di accusa è stato trasmesso al ricorrente il 6 novembre 1998. Né davanti alle
giurisdizioni interne né davanti alla Corte, il ricorrente ha messo in discussione
l’autenticità della firma apposta su questo documento. In queste condizioni, la Corte
dubita che l’interessato possa aver ricevuto unicamente, come egli afferma , la prima
pagina dell’ atto di accusa senza formulare commenti appropriati sull’avviso di
consegna corrispondente o senza semplicemente rifiutare di ricevere un documento così
importante che risultava incompleto. Inoltre, dal processo verbale dell’udienza del 19
novembre 1998, risulta che il presidente di sezione rese noti diversi elementi del caso
penale, compresa la data di trasmissione dell’atto di accusa al ricorrente. Quest’ultimo
non si oppose a una tale affermazione né denunciò che il documento che gli era stato
trasmesso il 6 novembre 1998 fosse incompleto. Allo stesso tempo, nel dossier figura
l’ordinanza manoscritta, menzionata al paragrafo 73, la quale, da quello che si può
leggere, mostrerebbe che la lista dei testimoni non fosse effettivamente allegata all’atto
di accusa preparato dalle autorità d’istruzione. Tuttavia, agli occhi della Corte, il fatto
che, durante il rinvio del caso a giudizio, il tribunale si sia visto trasmettere dalle
autorità d’istruzione un atto d’accusa incompleto non dimostra affatto che questo stesso
tribunale, mentre egli denunciava questa irregolarità, notificò al ricorrente la versione
difettosa del documento in questione (Articolo 237 del CPP).
77. Quale che sia la verità su questo punto, la Corte accorda un’importanza decisiva
ai due aspetti seguenti. In primo luogo, perfino in caso di ricevuta di un atto di accusa
senza la lista dei testimoni da convocare, né il diritto né la pratica giudiziaria interni
impedivano al ricorrente d’indirizzare, per iscritto o oralmente, al tribunale adito del
caso tutte le richieste di convocazione dei testimoni le cui deposizioni potevano ,
secondo lui, rivestire una certa importanza per la determinazione della fondatezza
dell’accusa diretta contro di lui (Articoli 222 § 3 e 276 CPP). Ma nessuna richiesta
scritta di questo genere fu presentata davanti alla Corte. I processi verbali delle udienze
non menzionano richieste orali di convocazione dei testimoni che il ricorrente avrebbe
formulato davanti ai giudici. Se è vero che, secondo questi processi verbali, ad un certo
punto, il ricorrente richiese ai giudici di includere nel dossier una «richiesta di
procedura scritta» che aveva loro trasmesso, niente prova che si trattasse di una richiesta
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di convocazione dei testimoni. In ogni caso, il presidente della sezione dichiarò seduta
stante che la richiesta di procedura in questione era, come lo desiderava il ricorrente,
inclusa nel dossier. Il ricorrente non formulò , né in questo momento né in seguito, una
rivendicazione specifica riguardo a tale decisione. Da allora, secondo i documenti del
dossier in suo possesso, la Corte non ha stabilito che, aditi di una richiesta da parte del
ricorrente di convocare dei testimoni, i giudici non reagirono . In secondo luogo, il
ricorrente non spiegò quale fosse l’utilità delle prove che i testimoni in questione
potessero fornire (vedere i paragrafi seguenti).
78. Risulta dall’atto di accusa prodotto dal Governo che le autorità d’istruzione
ritenevano necessaria la convocazione da parte dei giudici di 36 testimoni, tra cui le
signore O. A. B-ein, S.G. S-va e E.- A. L.va e il Sig. A. V. V-kh (vedere il paragrafo
73). Di conseguenza, pur supponendo perfino che il ricorrente, prima dell’inizio del
processo, sia entrato in possesso solo della prima pagina dell’atto di accusa, ciò non
impedisce che, nei fatti, la convocazione dei quattro testimoni della difesa che egli
voleva fossero interrogati sia stata prevista a partire da questa fase del procedimento.
Secondo i documenti del dossier, la Sig.ra O.A. B-ein, il Sig. a.V. V-kh, le signore S. G.
S-va furono effettivamente convocati dai giudici in conformità all’avviso delle autorità
d’istruzione ed è in presenza del ricorrente, nell’udienza del 19 novembre 1998, che il
presidente della sezione notificò alle parti la mancata comparizione di questi testimoni
in ragione della loro lontananza geografica, motivazione legittima secondo la pratica
giudiziaria interna. Non risulta dal dossier che il ricorrente abbia contestato tale
motivazione di non comparizione e che abbia chiesto che il tribunale ordinasse di
condurre queste persone, spiegando l’importanza delle deposizioni che avrebbero potuto
rendere in suo favore (Articolo 73 del CPP). D’altronde, perfino alla Corte, il ricorrente
non ha spiegato l’utilità delle prove che i testimoni in questione sarebbero stati chiamati
a fornire in vista della dimostrazione della verità (Tarau c. Romani, n 3584/02, § 71, 24
febbraio 2009).
79. In ragione dell’assenza dei tre testimoni sopramenzionati, i giudici nazionali
furono portati a fondarsi sulle deposizioni fatte da queste persone davanti alle autorità
d’istruzione. Secondo queste deposizioni, la signora O. A. B-ein confermava soprattutto
il fatto che, la sera in questione, lei stessa e la vittima erano salite sulla macchina di
servizio del ricorrente, guidata dall’autista della Procura; che in seguito si erano recati
tutti e quattro in Procura per consumare dell’alcol; che ella stessa e l’autista erano andati
via abbastanza presto e che la vittima e il ricorrente erano rimasti soli. La Sig.ra S.G. S-
va confermò che, la sera in questione, l’autista si era recato nel suo negozio prima di
ritornare in procura. Ed è durante questa assenza dell’autista che il ricorrente era rimasto
solo con la vittima. Né davanti alle giurisdizioni interne né davanti alla Corte, i fatti qui
soprammenzionati furono smentiti dal ricorrente. L’autista e la vittima, ascoltati dai
giudici e confrontati con il ricorrente, confermarono d’altro canto questi fatti. In queste
condizioni, resta sconosciuta quale offerta di prova supplementare l’interessato volesse
ottenere da questi testimoni durante la fase di giudizio. Nessuna precisione a tale
proposito fu fornita dall’interessato alla Corte. Il Sig. M.A.V.-kh confermò il fatto che
passando dal commissariato, la madre della vittima non avesse subito voluto sporgere
denuncia ma l’avesse fatto qualche ora più tardi.
80. Per ciò che riguarda la sorella della vittima e delle persone che avevano assistito
all’ispezione dei luoghi del reato, come precedentemente indicato, niente impediva al
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ricorrente di richiedere la loro convocazione alla prima udienza di giudizio o in seguito
e ciò anche in assenza della versione completa dell’atto di accusa. Non risulta dal
dossier che il ricorrente richiese ai giudici di ascoltare queste persone. Davanti alla
Corte, non spiegò in cosa la loro audizione fosse importante per la dimostrazione della
verità (Perna c. Italia (GC), n 48898/99 §§ 29 e 32, CEDH 2003-V).
81. Per ciò che riguarda i testimoni K-in, C-ov, C-ova e K-va (vedere il paragrafo
74), il ricorrente sollevava la rimostranza che li riguardava solo nelle osservazioni
complementari senza spiegare il ruolo di queste persone nel caso penale in questione e
l’utilità delle prove che esse avrebbero potuto offrire (Patsouria c. Georgia n°
30779/04, § 89, 6 novembre 2007). Rinviò semplicemente a una pagina di dossier
penale che li riguardava e che non produsse davanti alla Corte. Niente dimostra che
richiese la convocazione di questi testimoni alle giurisdizioni interne motivandone la
richiesta o che questi rigettarono questa richiesta senza averla dovutamente esaminata.
82. In assenza di spiegazioni sull’utilità delle prove che i testimoni menzionati ai
paragrafi precedenti potevano offrire, la Corte può solo supporre che, in vista delle
preoccupazioni formulate dalla difesa alle giurisdizioni interne (vedere il paragrafo 14
in fine qui sopra), il ricorrente desiderava fare interrogare alcuni di loro, in particolare
M.A.V. V-kh, per motivare la sua tesi secondo la quale la polizia e l’istruttore avevano
fatto pressioni sulla madre della vittima per farle sporgere denuncia e, in seguito alla
falsificazione di certi documenti, queste autorità erano riuscite a fare imprigionare il
ricorrente per stupro. Tuttavia ciò che conta a tale proposito è che, secondo i processi
verbali figuranti nel dossier, queste richieste furono esaminate durante le udienze, il
ricorrente fu confrontato a un certo numero di poliziotti direttamente implicati nella
registrazione della denuncia, al magistrato incaricato delle indagini preliminari oltre
che al vice di quest’ultimo e poté, nel rispetto dell’uguaglianza d’armi, difendere la sua
posizione.
83. Con riguardo all’insieme delle considerazioni precedenti, la Corte ritiene che
nel caso di specie non vi sia stata violazione dell’Articolo 6 §§ 1 e 3 d) della
Convenzione.
V. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
84. Ai sensi dell’Articolo 41 della Convenzione,
«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se
il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le
conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa»
85. Il 7 luglio 2005, informandolo della ricevibilità parziale del suo ricorso, la Corte
invitò il ricorrente a sottoporre, prima del 12 settembre 2005, le sue richieste a titolo di
riparazione equa nel caso di specie. Il ricorrente non rispose. Tuttavia dopo aver
ricevuto le osservazioni complementari del Governo, affermò che,secondo lui, lo Stato
russo doveva versargli un’indennità per riparare il pregiudizio causato. Non richiese
alcuna somma a titolo di spese e costi.
86. La Corte ribadisce che non riconosce alcuna somma a titolo di soddisfazione
equa se non dal momento in cui le cifre pretese e i giustificativi necessari non siano stati
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sottoposti nel termine impartito a tal proposito dall’Articolo 60 § 1 del regolamento
(Fadil Yilmz c. Turchia, n 28171/02, § 26, 21 luglio 2005)
87. In applicazione di questi principi, la Corte ritiene che non vi sia motivo di allocare
una somma a titolo di soddisfazione equa nel caso di specie.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,
1. Rigetta , all’unanimità, le eccezioni preliminari del Governo;
2. Dichiara, all’unanimità, che vi sia stata violazione dell’Articolo 3 della
Convenzione;
3. Dichiara, con quattro voti contro tre, che vi sia stata violazione dell’Articolo 6 § 2
della Convenzione quanto alle dichiarazioni pubbliche fatte da M. A. Lebed;
4. Dichiara, all’unanimità, che non vi sia stata violazione dell’Articolo 6 § 2 della
Convenzione quanto ai termini contenuti nei documenti della Procura;
5. Dichiara, all’unanimità, che non vi sia stata violazione dell’Articolo 6 §§ 1 e 3 d)
della Convenzione;
6. Dichiara, all’unanimità, che non vi siano le basi per allocare una somma a titolo di
soddisfazione equa nel caso di specie.
Redatto in francese, poi comunicato per iscritto il 18 marzo 2010, in applicazione
dell’Articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Claudia Westerdiek
Presidente
Peer Lorenzen Cancelliere
Alla presente sentenza si trova allegata, conformemente agli Articoli 45 § 2 della
Convenzione e 74 § 2 del regolamento, la spiegazione delle seguenti opinioni separate:
- Opinione in parte discordante del giudice Lorenzen a cui
aderiscono i giudici Maruste e Lazarova Trajkovska;
- Opinione in parte discordante del giudice Maruste
PL
CW
Copyright © 2010 UFTDU
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OPINIONE IN PARTE DISCORDANTE DEL GIUDICE LORENZEN A CUI
ADERISCONO I GIUDICI MARUSTE E LAZAROVA TRAJKOVSKA
(Traduzione)
Nel caso di specie, non posso sottoscrivere la conclusione della maggioranza
secondo la quale vi sia stata violazione dell’Articolo 6 § 2 in ragione delle dichiarazioni
fatte da M. A. Lebed. Eccone la motivazione:
Nella sua giurisprudenza, la Corte è spesso giunta ad una violazione di questa
disposizione allorché delle dichiarazioni erano state fatte riguardo alla colpevolezza del
ricorrente prima della sua condanna definitiva, per un’ reato penale, da parte di un
tribunale, ma queste soluzioni si sono fino ad ora sempre limitate alle dichiarazioni di
“agenti dello Stato”. Nella maggior parte dei casi, si trattava di proposte formulate sia
dai tribunali prima di una condanna nel quadro del processo diretto contro un ricorrente
o nel quadro di un’altra procedimento, sia da persone appartenenti all’amministrazione
pubblica, alla polizia o ad altre autorità intervenute nel procedimento penale. Le
dichiarazioni fatte da altri agenti dello Stato hanno ugualmente dato luogo talvolta a una
constatazione della violazione dell’Articolo 6 § 2 allorché vi era un legame tra l’agente
dello Stato e il procedimento penale diretto contro il ricorrente. Il caso Butkevicius c.
Lituania citato al paragrafo 63 della sentenza ne costituisce un esempio.
Nel caso di specie, M. A. Lebed deve senza alcun dubbio essere considerato come
una personalità molto conosciuta in Russia, ma ciò da solo non lo rende un agente dello
Stato. Egli ha formulato le sue dichiarazioni relative al ricorrente nell’ambito della sua
campagna elettorale al posto di governatore a un’epoca in cui non era stato ancora eletto
e niente indica che le sue proposte fossero legate ad altre funzioni ufficiali che avrebbe
esercitato in quel momento.
Di conseguenza la constatazione di una violazione in ragione delle dichiarazioni
fatte da M. A. Lebed va al di là della giurisprudenza della Corte. Si potrebbe certo
pensare di estendere questa giurisprudenza, ma a parte il fatto che tale giurisprudenza
dovrebbe emanare da una Grande Camera, non vi sarei comunque favorevole.
Prima di tutto, ne risulterebbe un’insicurezza giuridica, perché apparirebbe
difficile dare una definizione sufficientemente precisa del tipo di persone che
quest’estensione dovrebbe inglobare. In secondo luogo, non vedo come si possa
attribuire ad uno Stato una responsabilità per delle dichiarazioni formulate da persone
che non appartengono all’ amministrazione pubblica. In terzo luogo, una tale estensione
non è necessaria, poiché le disposizioni che reggono la diffamazione offrono una
protezione sufficiente contro delle dichiarazioni incriminanti fatte dai particolari e che,
a dispetto dell’applicazione di queste regole da parte delle giurisdizioni nazionali, è
possibile invocare l’Articolo 8 o -secondo le circostanze- l’Articolo 6 § 2 della
Convenzione relativamente ai motivi di una decisione giudiziaria. Il ricorrente non ha
mai rimesso in discussione le dichiarazioni di M. A. Lebed nel quadro di una
procedimento per diffamazione davanti ai tribunali russi.
OPINIONE IN PARTE DISCORDANTE DEL GIUDICE MARUSTE
(Traduzione)
Copyright © 2010 UFTDU
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Approvo senza riserve i motivi esposti dal giudice Lorenzen nella sua opinione in
parte discordante, ma tengo ad apportare una precisazione, ossia che M. A. Lebed ha
fatto la sua dichiarazione durante un dibattito o una campagna politica pubblica, nel
quadro delle quali i limiti della libertà d’espressione e d’opinione sono manifestamente
più estesi che per le dichiarazioni e opinioni formulate da agenti dello Stato su una
procedura giudiziaria pendente e sulla colpevolezza di una persona.
Copyright © 2010 UFTDU
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło