65687/01
WyrokETPCz2008-07-17ECLI:CE:ECHR:2008:0717JUD006568701
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy niewystarczające odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości oraz retroaktywne zastosowanie ustawy obniżającej to odszkodowanie naruszyły prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1) oraz prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji)?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że wywłaszczenie miało charakter „izolowany” i nie było częścią szerszej reformy, co oznaczało, że skarżący mieli prawo do odszkodowania odpowiadającego pełnej wartości rynkowej nieruchomości. Odszkodowanie było znacznie niższe od wartości rynkowej i dodatkowo obciążone 20% podatkiem, co stanowiło nieproporcjonalne obciążenie. Ponadto, retroaktywne zastosowanie nowej ustawy (art. 5 bis l. 359/1992) do toczących się postępowań, które znacząco obniżyło odszkodowanie w porównaniu do wcześniejszych przepisów, naruszyło zasadę praworządności i rzetelnego procesu, zwłaszcza w braku nadrzędnego interesu publicznego uzasadniającego taką ingerencję.Stan faktyczny
W 1975 roku władze regionalne zezwoliły na pilne zajęcie działki o powierzchni 104 560 mkw. należącej do skarżących w celu budowy mieszkań. W 1979 roku teren został formalnie wywłaszczony, a w 1983 roku zaoferowano skarżącym zaliczkę na odszkodowanie, obliczoną na podstawie wartości gruntu rolnego. Skarżący kwestionowali wysokość odszkodowania, a w trakcie postępowania krajowego weszła w życie nowa ustawa (nr 359/1992), która wprowadziła nowe kryteria obliczania odszkodowania za grunty budowlane, stosowane również do toczących się postępowań, co znacząco obniżyło należną kwotę.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 1 Protokołu nr 1 do Konwencji. Stwierdza naruszenie artykułu 6 ust. 1 Konwencji. Zasądza odszkodowanie majątkowe w wysokości odpowiadającej różnicy między wartością gruntu w momencie wywłaszczenia a otrzymanym odszkodowaniem, powiększone o indeksację i odsetki. Zasądza kwotę 10 000,00 EUR na pokrycie kosztów i wydatków.Pełny tekst orzeczenia
MATTEONI c. ITALIA ricorso n. 65687/01
sezione II^, 17 luglio 2008
FATTO Con un provvedimento dell'8 gennaio 1975, l'amministrazione regionale autorizzava l'ufficio degli alloggi popolari (� I.A.C.P. �) ad occupare d'urgenza un pezzo di terreno, pari a 104.560 mq., di propriet� dei ricorrenti, Sig.ri Romano Matteoni, Osvaldo Matteoni, Francesco Matteoni, Sandro Matteoni e Riccardo Mattoni, per costruirvi delle abitazioni. Con successivo provvedimento del 21 agosto 1979, il terreno veniva formalmente espropriato e in data 24 maggio 1983 la I.A.C.P. offriva ai ricorrenti una somma a titolo di acconto sull'indennit� di esproprio, determinata sulla base dei valori relativi ad un terreno agricolo e con riserva di stabilire l'indennizzo definitivo dopo l'adozione di una legge contenente i criteri per calcolare l'indennizzo relativo ai terreni edificabili. Nelle more, la Corte costituzionale dichiarava l'incostituzionalit� della legge 385/1980 per aver rimesso il calcolo dell'indennizzo all'adozione di una legge futura. Per effetto di tale sentenza, la legge n. 2359/1865 � che prevedeva la liquidazione di un indennizzo corrispondente al valore di mercato del bene � spiegava nuovamente i suoi effetti. Nel 1983, i ricorrenti citavano in giudizio la I.A.C.P. dinanzi la Corte di Appello di Roma, contestando la somma offerta loro a titolo di indennit� di esproprio. Con sentenza del 21 gennaio 1987, la Corte di Appello adita dichiarava il ricorso inammissibile perch� tardivo. Successivamente, con atto di citazione notificato in data 25 novembre 1987, i ricorrenti convenivano in giudizio il Comune di Roma e la I.A.C.P. facendo valere il loro diritto a percepire un indennizzo pari al valore venale del bene, come previsto dalla legge n. 2359/1865 ma, in data 10 dicembre 1990, il Tribunale civile di Roma dichiarava la propria incompetenza in favore della Corte di Appello di Roma, la quale, a sua volta, rimetteva la questione sulla competenza alla Corte di cassazione, che con sentenza del 24 gennaio 1998, dichiarava che il ricorso doveva essere introdotto dinanzi la Corte di Appello di Roma. In data 8 agosto 1992, entrava in vigore la legge n. 359 del 1992, la quale prevedeva nuovi criteri per determinare l'indennit� di esproprio per i terreni edificabili e che trovava applicazione anche per i procedimenti in corso. Con atti notificati in data 28 e 29 maggio 1998, i ricorrenti convenivano nuovamente il Comune di Roma e la I.A.C.P. dinanzi la Corte di Appello di Roma, che con sentenza del 14 ottobre 1998, dichiarava che il valore del bene era quello indicato dal Consulente del Comune di Roma e che i ricorrenti avevano diritto ad un indennit� di esproprio calcolata secondo i criteri indicati dall'art. 5 bis della legge n. 359/92 senza, tuttavia, l'applicazione dell'abbattimento del 40%, in quanto al momento dell'entrata in vigore della legge l'esproprio era gi� avvenuto. I ricorrenti impugnavano tale decisione in Cassazione contestando la somma riconosciuta loro in applicazione della legge n. 359/1992 ed, inoltre, sostenendo un errore di calcolo. Con sentenza del 20 agosto 2000, la Suprema corte rigettava il ricorso e riteneva che l'errore di calcolo fosse un mero errore di fatto che, in quanto tale, esulava dalla propria competenza e che, comunque, riduceva di poco l'importo liquidato. Dal fascicolo � emerso che l'indennit� di esproprio riconosciuta ai ricorrenti � stata assoggetta ad un'imposta alla fonte del 20 %, in conformit� con le previsioni della legge n 413/1991.
DIRITTO Con ricorso introdotto in data 19 gennaio 2001, i ricorrenti hanno lamentato davanti alla Corte europea le seguenti violazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali (di seguito la CEDU):
1. articolo 1 Protocollo 1 alla CEDU in relazione al diritto al rispetto dei propri beni per l'inadeguatezza dell'indennit� di espropriazione;
2. articolo 6 � 1 CEDU in relazione alla mancanza di equit� del procedimento interno, per l'applicazione dell'art. 5 bis della l. 359/1992 ai procedimenti pendenti.
La Corte ha dichiarato il ricorso ricevibile in relazione a tutte le doglianze sollevate dai ricorrenti. Nel merito, la Corte ha osservato che si trattava di un caso di espropriazione "isolato" � in quanto non inserito nel contesto di una riforma economica, sociale o politica avente uno scopo legittimo di
"pubblica utilit�" � e, pertanto, i ricorrenti avevano il diritto di vedersi riconoscere il valore integrale del bene. La somma riconosciuta ai ricorrenti, infatti, oltre ad essere ampiamente inferiore al valore di mercato del bene � stata assoggettata ad un imposta "alla fonte" pari al 20%. Ne consegue che i ricorrenti hanno dovuto sopportare un carico sproporzionato ed eccessivo non giustificato da un interesse generale legittimo perseguito dalle autorit� (cfr. Corte eur., sent. 29 marzo 2006, Scordino c. Italia (n. 1), �� 99-103). Sotto il profilo dell'articolo 6 � 1 CEDU la Corte ha affermato che, se in via di principio in ambito civile il potere legislativo ben pu� emanare norme applicabili retroattivamente, tuttavia, il principio della preminenza del diritto e la nozione di processo equo si oppongono ad un ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia al solo fine di influenzare lo svolgimento dei processi. Nella specie, la Corte ha rilevato che l'applicazione del nuovo regime indennitario, disciplinato dall'art. 5 bis, ai procedimenti pendenti ha comportato una decurtazione sostanziale dell'indennizzo per i soggetti espropriati, i quali in base alla legge previgente (art. 39 della l. n. 2359/1865) avevano invece diritto ad un importo pari al valore di mercato del bene. Tale circostanza, in mancanza di un interesse generale evidente e superiore tale da giustificare l'effetto retroattivo, ha comportato la violazione dell'art. 6 � 1 CEDU.
APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 CEDU A. Danno A titolo di danno patrimoniale, i ricorrenti chiedono la differenza tra il valore venale del bene al momento dell'esproprio e l'indennit� ottenuta in applicazione dei criteri indicati dall'art. 5 bis della legge n. 359/1992, compresa la somma sottratta a titolo di imposta, oltre rivalutazione ed interessi, nonch� un'ulteriore somma a titolo di indennit� per il periodo di occupazione del terreno anteriore al decreto di esproprio. I ricorrenti chiedono alla Corte una consulenza tecnica al fine di determinare il valore venale del bene A titolo di danno morale, i ricorrenti chiedono la somma complessiva di 800.000,00 Per quanto riguarda il danno patrimoniale, la Corte ha ricordato che una sentenza con la quale viene riconosciuta la violazione di una delle disposizioni della CEDU implica di per s� l'obbligo per lo Stato convenuto di porre fine alla violazione e di cancellarne le conseguenze al fine di riportare, fin dove possibile, la situazione allo status quo ante. La Corte ha poi ricordato i principi generali enunciati nella sua giurisprudenza relativa all'art. 1 del Protocollo n. 1, secondo cui nella specie, per essere ritenuta adeguata, l'indennit� di esproprio avrebbe dovuto essere pari al valore di mercato del bene al momento della sua privazione. Pertanto, la Corte, decidendo secondo equit�, ha riconosciuto una somma corrispondente alla differenza tra il valore del terreno al momento dell'esproprio nel 1979 (pari a 1.591.563,61) e l'indennit� riconosciuta dalla Corte di appello (pari a 800.641,87), oltre indicizzazione ed interessi. Per la Corte detti interessi devono corrispondere al tasso di interesse legale applicato al capitale via via rivalutato. Per quanto riguarda l'imposta del 20% applicata all'indennit� di esproprio, la Corte ha tenuto conto di tale elemento nella valutazione del caso (cfr. Corte eur. 29 marzo 2006, Scordino c. Italia (n. 1), � 258).
B. Spese I ricorrenti hanno chiesto la somma di 153.135,00, a titolo di spese legali calcolati sulla base del tariffario forense. La Corte, richiamando la sua giurisprudenza secondo cui il rimborso delle spese legali pu� essere ottenuto solo allorquando viene stabilita la loro effettivit�, necessit� ed il carattere ragionevole degli importi richiesti, ha liquidato ai ricorrenti la somma complessiva di 10.000,00, oltre qualsiasi somma eventualmente dovuta a titolo di imposta su tale importo.
C. Interessi moratori La Corte ha ritenuto che il calcolo degli interessi moratori deve essere effettuato secondo il tasso di interessi pari a quello marginale della Banca Centrale Europea, maggiorato di tre punti percentuali.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło