67021/01

WyrokETPCz2009-01-27ECLI:CE:ECHR:2009:0127JUD006702101

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy brak odpowiedniej oceny ryzyka, niewystarczające informowanie społeczeństwa i brak skutecznych środków odwoławczych w kontekście działalności przemysłowej zagrażającej środowisku i zdrowiu ludzkiemu stanowi naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz mieszkania, chronionego przez art. 8 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że zanieczyszczenie generowane przez działalność fabryki Aurul S.A. mogło pogorszyć jakość życia skarżących i naruszyć ich prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz mieszkania. Stwierdził, że państwo miało pozytywny obowiązek ustanowienia ram legislacyjnych i administracyjnych dla skutecznej prewencji szkód środowiskowych i zdrowotnych, co obejmowało odpowiednie badania, ocenę ryzyka, dostęp społeczeństwa do informacji oraz skuteczne środki odwoławcze. Władze rumuńskie nie wywiązały się z tych obowiązków, nie dokonując wystarczającej oceny ryzyka przed autoryzacją działalności, nie udostępniając publicznie wyników badań i nie informując społeczeństwa o ryzykach i środkach zapobiegawczych po katastrofie ekologicznej z 2000 roku, co doprowadziło do stanu niepokoju i niepewności wśród mieszkańców.
Stan faktyczny
Skarżący, Vasile Gheorghe Ttar i Paul Ttar (ojciec i syn), mieszkali w Baia Mare w Rumunii, około 100 metrów od zakładu wydobywczego i basenu dekantacyjnego kopalni złota Aurul S.A., która stosowała technologię ługowania cyjankiem sodu. W styczniu 2000 roku doszło do katastrofy ekologicznej, w wyniku której duża ilość zanieczyszczonej wody z cyjankiem i metalami ciężkimi wylała się do rzek, dotykając Rumunię, Węgry i Serbię. Drugi skarżący cierpiał na astmę od 1996 roku, a skarżący twierdzili, że jego stan zdrowia pogorszył się z powodu zanieczyszczenia. Pomimo licznych skarg pierwszego skarżącego, władze krajowe nie podjęły skutecznych działań ani nie udzieliły odpowiednich informacji.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdził naruszenie artykułu 8 Konwencji. Jednogłośnie zasądził skarżącym 6 266 EUR tytułem kosztów i wydatków. Pięcioma głosami przeciwko dwóm oddalił żądanie słusznego zadośćuczynienia w pozostałym zakresie.

Pełny tekst orzeczenia

CONSIGLIO D'EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO PRECEDENTE TERZA SEZIONE TTAR c. ROMANIA (Ricorso no 67021/01) SENTENZA STRASBURGO 27 gennaio 2009 Questa sentenza diventer� definitiva alle condizioni stabilite all'articolo 44 � 2 della Convenzione. Pu� subire dei ritocchi di forma. traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN Nel caso Ttar c. Romania, La Corte europea dei diritti dell'uomo (terza sezione), riunita in una Camera composta da : Bostjan M. Zupancic, presidente, Corneliu B�rsan, Elisabet Fura-Sandstr�m, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Isabelle Berro-Lef�vre, giudici, e da Stanley Naismith, cancelliere aggiunto di sezione, Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 9 dicembre 2008, Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data : PROCEDURA 1. Il caso trae origine da un ricorso (no 67021/01) diretto contro la Romania con il quale due cittadini di tale Stato, Vasile Gheorghe Ttar e Paul Ttar (� i ricorrenti �), hanno adito la Corte il 17 luglio 2000 in virt� dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali (� la Convenzione �). 2. I ricorrenti, che sono stati ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria, sono rappresentati da Diana Olivia Hatneanu e Raluca Cojocaru Stncescu, avvocati presso il foro di Bucarest, e Stephen Fietta e Ram Murali, avvocati presso il foro di Londra. Il Governo rumeno (� il Governo �) � rappresentato dal suo agente, Rzvan Horatiu Radu, del Ministero degli affari esteri. 3. I ricorrenti hanno sostenuto che il procedimento tecnologico utilizzato dalla societ� S.C. Aurul Baia Mare S.A. ha rappresentato un pericolo per la loro vita. Essi si sono inoltre lamentati dell'atteggiamento passivo che le autorit� hanno mostrato nel caso di specie nonostante le numerose doglianze rivolte dal primo ricorrente. 4. Con una decisione del 5 luglio 2007, la Camera ha dichiarato il ricorso ricevibile ed ha deciso che sarebbe stata opportuna un'udienza dedicata alle questioni di merito (articolo 54 � 3 del regolamento). 5. Sia i ricorrenti che il Governo hanno depositato ulteriori memorie scritte (articolo 59 � 1 del regolamento). Ciascuna delle parti ha replicato per iscritto alle memorie avversarie. 6. Il 23 ottobre 2007 si � tenuta un'udienza pubblica presso il Palazzo dei diritti dell'uomo, a Strasburgo (articolo 59 � 3 del regolamento). Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN Sono comparsi : � per il Governo R.-H. RADU, agente del Governo, H. ROGOVEANU, I. ILIE, I. POPESCU, I. CHIDU avvocato, consulenti ; � per i ricorrenti D.-O. HATNEANU, S. FIETTA, R. STNCESCU-COJOCARU, R. MURALI, V.G. TTAR, T avvocati, consulenti ; ricorrente. FATTO I. LE CIRCONSTANZE DEL CASO 7. I ricorrenti, Vasile Gheorghe Ttar e Paul Ttar, padre e figlio, sono cittadini rumeni nati rispettivamente nel 1947 e nel 1979. All'epoca dei fatti, essi risiedevano a Baia Mare, in un quartiere con abitazioni situate in prossimit� della zona di sfruttamento della miniera d'oro della societ� � Aurul � Baia Mare S.A., a 100 metri dalla fabbrica di estrazione ed il bacino di decantazione Ssar (25 ettari) ed a 8,5 km dagli altri bacini di decantazione. Nel 2005, il secondo ricorrente ha lasciato Baia Mare. Egli vive attualmente a Cluj-Napoca. A. L'attivit� della societ� � Aurul � Baia Mare S.A. ed il contesto ambientale 8. S.C. Aurul Baia Mare S.A. (in seguito � la societ� Aurul �) era una societ� per azioni, creata il 4 aprile 1996 e detenuta da cinque societ� : Esmeralda Exploration Limited, societ� australiana, Regia Autonom a Plumbului i Zincului, societ� pubblica amministratrice dei beni dello Stato, ed altre tre societ� di capitali rumene, Geomin S.A., Institutul de cercetri i proiectri miniere S.A. e Uzina de utilaj minier i reparaii S.A. L'oggetto dell'attivit� della scoiet� Aurul era lo sfruttamento delle miniere sterili non ferrose. Il 18 dicembre 2001, la societ� Aurul � stata sostituita, a seguito di cessioni di attivi, da una nuova societ�, Transgold S.A. A seguito di una nuova cessione di attivi, l'estrazione dei minerali sterili non ferrosi pass�, Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN nel gennaio 2006, ad una nuova societ� commerciale, S.C. Romaltyn Mining S.R.L. 9. Secondo una valutazione di impatto ambientale realizzata dall'Istituto di ricerca del Ministero dell'ambiente nel 1993, il suolo e le acque sotterranee di tale regione erano gi� molto inquinate nel 1990; la quantit� di polveri industriali e di diossido di zolfo (all'origine delle piogge acide) contenuta nell'aria era largamente superiore a quella ammessa a livello mondiale ; la quantit� di metalli pesanti nel suolo superava allo stesso modo le soglie ammesse ; le acque dei fiumi erano considerate in degrado. La situazione era la stessa per le acque sotterranee. Un'altra valutazione di impatto ambientale, realizzata nel 2001, ha confermato il superamento delle soglie di inquinamento, in particolare nella regione di estrazione della fabbrica Ssar (inquinamento dei suoli, dell'aria e delle acque sotterranee e di superficie). Dal punto di vista climatico, la regione presa in considerazione � una regione con precipitazioni abbondanti (all'incirca 900 mm/anno, con una media annuale di 140 giorni di pioggia). 10. Un rapporto del Programma della Nazioni unite per l'ambiente /Ufficio di coordinamento delle questioni umanitarie (UNEP/OCHA) realizzato nel marzo 2000 al fine di identificare le conseguenze dell'incidente ecologico del gennaio 2000 (vedi i paragrafi 21-29 pi� sotto), descrive tale regione come inquinata a causa di una intensa attivit� industriale. Secondo lo stesso rapporto, in uno studio intitolato � Concerns for Europe Tomorrow �, l'Organizzazione mondiale della salute (� OMS �) ha identificato la Baia Mare come un � punto caldo � per quanto riguarda l'inquinamento. B. La tecnologia per l'estrazione e le norme per la gestione ambientale dell'industria mineraria 11. L'estrazione dei minerali nei bacini di decantazione di Ssar, Flotatia Centrala e Bozinta (circa 15 milioni di tonnellate) si basava su una nuova tecnologia, detta � a circuito chiuso �, che, in principio, doveva impedire ogni riversamento di rifiuti nell'ambiente. Prima di essere trattato all'interno della fabbrica, il minerale doveva essere depositato in uno dei bacini e sottoposto alla separazione ed al lavaggio (prelavaggio) con il cianuro di sodio. Infine, il minerale fuoriuscito da quest'ultimo processo doveva arrivare alla fabbrica di Ssar, per essere sottoposto al procedimento di estrazione. Secondo gli autori di una delle valutazioni di impatto ambientale, tale tecnologia doveva gi� essere utilizzata dalla societ� commerciale australiana in Canada, in Africa del Sud, in Ghana ed in Australia. 12. Nel 1995, l'Agenzia australiana per la protezione dell'ambiente aveva formulato una serie di norme per la gestione ambientale dell'industria mineraria in generale (� Best practice environmental management in Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN mining �). Tali norme definivano le regole da rispettare in merito alla gestione dei rifiuti, alla scelta della localizzazione dell'attivit� tecnologica, alla verifica della sua compatibilit� con il terreno e l'acqua, il suo svolgimento ed il suo seguito. C. La valutazione di impatto ambientale realizzata nel 1993 (riassunto) 13. Tale studio comporta una valutazione generale sull'impatto ambientale della tecnologia utilizzata per il trattamento dei minerali d'oro nella regione di Baia Mare. Come sottolineato dai suoi autori, tale studio rappresentava una condizione per l'ottenimento dell'autorizzazione ambientale al funzionamento. Secondo le sue conclusioni, la documentazione presentata dalla societ� commerciale australiana impegnata nell'elaborazione ed esecuzione del progetto tecnologico non era conforme alle norme legislative rumene. Il suo adeguamento alle norme interne � stato affidato all'Istituto per le ricerche minerarie di Baia Mare. 14. Al capitolo intitolato � Abitazioni e paesaggio �, si indicava che lo stagno di separazione e la fabbrica di estrazione di Ssar erano situati a 100 m da una strada nazionale confinante con un quartiere abitato e che Flotatia Centrala era situata a nord, vicino ad una ferrovia, in prossimit� delle abitazioni del villaggio Tutii de Sus, e a sud in prossimit� delle abitazioni del villaggio di Satul Nou. Per quanto riguarda lo stagno di decantazione Bozinta, esso era situato a 5 km dalla citt� di Baia Mare ed a 500 m dal villaggio di Bozinta Mare. 15. Quanto al livello di inquinamento gi� esistente, gli autori dello studio riconobbero Baia Mare come una citt� industriale inquinata, a causa di una intensa attivit� industriale, nello specifico nel campo minerario. Per gli autori dello studio, la vecchia fabbrica di estrazione Ssar gi� costituiva una fonte di inquinamento per l'aria ed il suolo ed arrecava pregiudizio alla qualit� della vita nella citt� di Baia Mare. 16. Tra i rischi ed i pericoli legati all'utilizzo delle tecnologie nel caso di specie, gli autori dello studio menzionavano la contaminazione delle acque superficiali e sotterranee a causa del cianuro di sodio. Secondo essi, una tale contaminazione poteva prodursi seguito di un incidente (per esempio sprofondamento) che riguardasse le dighe dello stagno, di una infiltrazione di acqua contaminata dal cianuro nel fondo dello stagno o di fughe di acqua contaminata lungo il passaggio per le condotte. 17. Lo stagno Ssar, a causa della prossimit� al quartiere abitato di Baia Mare, era considerato una fonte potenziale di inquinamento acustico (per il funzionamento dei motori dei differenti macchinari) ed atmosferico (per le bombole contenenti cianuro di sodio e le polveri, gli uni e le altre aventi effetto irritante per le vie respiratorie). In funzione della direzione e dell'intensit� del vento, le gocce d'acqua contaminate da cianuro, secondo Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN lo studio, potevano dirigersi verso le zone abitate situate in prossimit� dello sfruttamento ed avere effetti dannosi per la salute umana. 18. Tuttavia, nella loro analisi degli effetti del cianuro di sodio sulla salute umana, gli autori dello studio non avevano identificato alcun rischio di intossicazione, a condizione che lo sfruttamento avvenisse in maniera conforme alle norme ed in assenza di incidenti. Erano stati espressi dei dubbi sull'impatto di tale tecnologia sull'ambiente, legati soprattutto all'impossibilit� di valutare l'intensit� delle sostanze nocive generate dall'attivit� della fabbrica (bombole contenenti cianuro di sodio, polveri, rumori e vibrazioni). Era stato espresso un dubbio in merito al contatto degli uccelli migratori con l'acqua degli stagni di decantazione, contenenti cianuro di sodio. Questo avrebbe potuto esporli ad una mortalit� di massa. 19. Le conclusioni degli specialisti dell'Istituto si basavano sui menzionati vantaggi economici e sociali e sul fatto che, nel dipartimento di Baia Mare - regione dotata di una grande rete stradale che gi� accoglieva altre attivit� industriali (industria mineraria e fabbrica di minerali non ferrosi) o agricole, ed in cui la densit� di popolazione era elevata - l'attivit� in questione non poteva influenzare in � maniera significativa le caratteristica attuali della regioni �. D. Gli interessi ed i vantaggi economici ed ecologici attribuiti al progetto 20. Secondo gli specialisti che avevano realizzato la valutazione di impatto ambientale del 1993, l'investimento della societ� australiana doveva giudicarsi opportuno poich�, secondo le loro stime, in tal modo si sarebbero potuti estrarre 8 035 chilogrammi di oro e 76 135 chilogrammi di argento, essendo il profitto per lo Stato rumeno stimato in 8,8 milioni di dollari americani (� USD �). Erano elencati da parte degli autori dello studio anche altri vantaggi diversi da quelli di ordine economico, ed in particolare la creazione di all'incirca 54 nuovi posti di lavoro, la formazione del personale a metodi di lavoro moderni e l'affluenza di investitori nella regione di Baia Mare. Secondo le conclusioni dello studio, la bonifica di una grande superficie di terreno destinata al deposito dei minerali, i 70 ettari occupati dai bacini Ssar e Flotatia Centrala, ed il trasferimento di tali minerali al di fuori della citt� di Baia Mare rappresentavano i principali vantaggi ecologici di tale progetto industriale. Gli autori dello studio vedevano un altro vantaggio nella limitata durata del progetto (2 anni e mezzo per il bacino Ssar e 7 anni e mezzo per la fabbrica di estrazione Ssar oltre che per il nuovo bacino Bozinta). Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN E. L'accesso alle informazioni e la partecipazione pubblica al processo decisionale preventivo per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento 21. Il 23 aprile 1997, � stata rilasciata un'autorizzazione per la ricostruzione dei bacini Ssar e Bozinta. Il 30 dicembre 1998, i Ministeri del lavoro e della salute hanno autorizzato la societ� Aurul ad utilizare il cianuro di sodio ed altre sostanze chimiche nel procedimento tecnologico di estrazione. Il 3 giugno 1999 � stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (� Monitorul Oficial �) una decisione del Governo che rilasciava una concessione per lo sfruttamento dei bacini di decantazione Ssar e Flotatia Centrala (che rappresentavano una superficie totale di 71,4 ettari) a beneficio della societ� Aurul. Conformemente all'articolo 16 della concessione per lo sfruttamento, il titolare era tenuto a proteggere l'ambiente attraverso una serie di misure quali l'utilizzo di una tecnologia adeguata per la protezione dell'acqua, la depurazione delle acque utilizzate, l'utilizzo di un procedimento tecnologico che non generasse sostanze nocive o acido cianidrico, etc. 22. Il 4 febbraio 1999, la societ� Aurul aveva pubblicato, in un giornale locale, l'esistenza di una richiesta di una autorizzazione ambientale per il funzionamento, formulata relativamente ai bacini Bozinta e Ssar, oltre che per la fabbrica di estrazione. Si evince da una perizia tecnica redatta il 15 giugno 2001, su domanda della polizia di Maramures, che l'attivit� effettiva di sfruttamento sarebbe cominciata dopo l' 11 giugno 1999 e che la capacit� produttiva era gi� stata superata del 75 % verso la fine dell'anno. Copia di tale rapporto � stata depositata nel fascicolo da parte del Governo. Il 23 agosto 1999, il Comune di Baia Mare ha autorizzato il funzionamento dello sfruttamento sotto riserva dell'ottenimento di un'autorizzazione ambientale per il funzionamento. Tale ultima autorizzazione � stata rilasciata il 21 dicembre 1999. Tale data segna il momento in cui la societ� Aurul ha ufficialmente cominciato la sua attivit� di sfruttamento. 23. A seguito dell'udienza dinanzi alla Corte, il Governo ha depositato nel dossier copia di due processi verbali (parzialmente illeggibili), redatti il 24 novembre 1999 ed il 3 dicembre 1999, in merito al pubblico dibattito sull'autorizzazione al funzionamento. Il primo processo verbale non menziona il suo autore e non � firmato. Si evince dal suo contenuto che dieci persone avevano partecipato al pubblico dibattito e che almeno cinque di esse avevano affrontato questioni legate al pericolo per l'ambiente derivante dall'utilizzo della tecnologia in questione, oltre che per la salute. Non sembrerebbe dal dossier che gli organizzatori avessero risposto a tali questioni. 24. Il secondo processo verbale sembra essere stato redatto da un rappresentante dell'Autorit� per la protezione dell'ambiente, ma non contiene alcuna firma n� alcun simbolo dell'istituzione in causa. Da esso si Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN evince che undici persone hanno sollevato diverse questioni, relative in particolare alla qualit� dell'acqua in caso di autorizzazione dell'attivit� industriale in oggetto. I partecipanti V.S. e P.A. hanno espresso i loro dubbi quanto agli effetti di tale attivit� sulla flora e sulla fauna. Infine, un'altra questione aveva ad oggetto l'esistenza di una valutazione di impatto ambientale. Dalla copia del processo verbale si evince che il rappresentante dell'Autorit� per la protezione dell'ambiente aveva assicurato ai partecipanti che non vi era alcun indizio che lasciasse supporre l'esistenza di polveri in sospensione nell'atmosfera. Nessuna valutazione di impatto ambientale � stata presentata in tale occasione. F. L'incidente ecologico del 30 gennaio 2000, le sue conseguenze e le sue cause 25. Il 30 gennaio 2000, una grande quantit� di acqua inquinata (stimata all'incirca in 100 000 m3) contenente, tra gli altri, cianuro di sodio, si � riversata nel fiume Ssar, ed in seguito nei fiumi Lpu e Some. Le acque inquinate del Some si sono riversate nel fiume Tisa. Muovendosi ad una velocit� di 2,1�2,4 km/h, esse hanno attraversato il confine tra la Romania e l'Ungheria (a Tszalok), sono passate in prossimit� di Szolnok, attraversato il confine tra la Romania e la Serbia Montenegro, in prossimit� di Belgrado, e rientrate in Romania, a Porile de Fier, per riversarsi in seguito nel Danubio. In 14 giorni, le acque inquinate hanno percorso 800 km. Esse si sono infine riversate nel Mar Nero, attraverso il delta del Danubio. 26. Secondo il rapporto UNEP/OCHA la quantit� di cianuro di sodio in tali acque industriali era all'incirca di 400 mg/l, di cui 120 mg/l di cianuri liberi. La quantit� di cianuro liberata era stimata tra le 50 e le 100 tonnellate, alle quali si aggiungeva la liberazione di metalli pesanti. Nella regione di sfruttamento dei bacini appartenenti alla societ� Aurul, vi era una grande concentrazione di cianuro libero (tra i 66 mg/l e gli 81 mg/l), oltre che di zinco, rame, ferro e magnesio. Eccetto la concentrazione di cianuro di sodio rilevata in Ungheria ed in Serbia Montenegro, la squadra delle Nazioni Unite ha rilevato un certo livello di cianuro nel delta del Danubio (a Cheatal Izmaiol, una concentrazione di 0,058 mg/l). 27. Secondo il rapporto Task Force Baia Mare, realizzato nel dicembre 2000 su domanda del Commissario dell'ambiente dell'Unione europea, i metalli abbandonati rappresentano un rischio grave e reale per la salute umana, in particolare per le popolazioni che vivono nelle vicinanze (vedi � 21 e seguenti pi� sotto). Secondo la delegazione che ha realizzato tale studio, gli Stati devono, di norma, prendere ogni misura necessaria al fine di assicurare una protezione adeguata dell'ambiente in tale situazione (sorveglianza, chiusura e riparazione immediata). Un comunicato stampa allegato a tale studio includeva l'attivit� della societ� Aurul nella categoria delle attivit� minerarie � ad alto rischio �. Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN 28. Secondo le conclusioni del rapporto Task Force, non vi erano prove dirette delle conseguenze sulla salute della popolazione. Secondo le stime fatte dagli autori del rapporto, all'incirca 1 000 tonnellate di pesci sono stati contaminati nei fiumi Lpu, Tisza e Some. L'Ungheria ha subito importanti danni nel campo della pesca. 1 240 tonnellate di pesce sono risultate contaminate : soprattutto le carpe, ma anche specie protette in via di estinzione, come il salmone del Danubio, o alcune specie di storione. Secondo le conclusioni del rapporto, altre tre specie di pesci sono state del tutto eliminate. Alcune specie di organismi viventi come il plancton, sono state contaminate e sono sparite completamente. Altre, come i molluschi, sono sparite in parte. Anche le lontre sono state vittime dell'incidente. 29. Anche la Serbia Montenegro ha dovuto patire tale incidente ecologico, ma, secondo gli autori del rapporto Task Force, in minor grado per quanto riguarda gli effetti diretti sull'ambiente. Esami di laboratorio hanno rivelato una contaminazione parziale di alcune specie di pesci. 30. Il rapporto Task Force indica anche una contaminazione delle fonti nella regione di Bozinta Mare, ma precisa che le autorit� hanno fornito acqua potabile agli abitanti. Un dubbio sussiste, secondo il rapporto, sugli effetti a lungo termine degli incidenti, in ragione della dispersione del cianuro di sodio (che non � tuttavia biodegradabile) oltre che dei metalli pesanti depositatisi nel suolo a seguito dell'incidente. Gli autori del rapporto delle Nazioni Unite hanno anche indicato che, nella regione del villaggio Bozinta Mare, l'inquinamento dovuto alle attivit� minerarie avrebbe potuto avere un forte impatto, a lungo termine, sulla salute della popolazione, a causa di una esposizione eccessiva al cianuro ed ai metalli pesanti. 31. I principali effetti socio-economici immediati dell'incidente si sono manifestati principalmente nel mercato del lavoro (in particolare per gli impiegati della societ� Aurul e delle societ� contraenti), nel campo della pesca (sopratutto in Ungheria, per la diminuzione del numero delle licenze di pesca), nel turismo (per la diffusione dell'incidente da parte dei media). Le operazioni che le autorit� hanno dovuto intraprendere (trasporto di pesci morti, distribuzione di acqua potabile, il perpetrarsi delle conseguenze e delle ricerche) hanno comportato anch'esse dei costi immediati. 32. Quanto alle cause dell'incidente, gli autori del rapporto Task Force ne hanno rilevate tre. Una prima causa sarebbe stata l'utilizzo di una tecnologia per l'estrazione dell'oro basata su un particolare progetto di costruzione dei bacini di decantazione. La principale critica riguardava l'assenza di un sistema di riversamento in casi di urgenza. Una seconda causa sarebbe stata l'autorizzazione dei progetti di costruzione non adeguati e non adatti alle condizioni climatiche specifiche della regione. La stessa conclusione � ripresa dal rapporto UNEP/OCHA, che pone in evidenza l'esistenza, contraria al principio di base della tecnologia � a circuito chiuso �, di due � aperture � nei bacini. Ci� permetterebbe, secondo gli autori del rapporto, a quantit� incontrollate di cianuro di sodio di essere Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN liberate nell'aria o nelle acque sotterranee. Infine, una terza causa sarebbe stato il controllo inadeguato della sistemazione dei bacini, del funzionamento della tecnologia utilizzata e la manutenzione degli impianti. Secondo gli autori del rapporto, il fattore meteo � solo in parte responsabile del sopravvenuto incidente e le condizioni meteorologiche erano difficili ma non eccezionali. Il controllo delle operazioni, in particolare il controllo del livello delle acque nei bacini, sarebbe stato effettuato dagli impiegati della societ� Aurul, la quale ha effettuato una sorveglianza semplicemente visuale. G. Raccomandazioni di buona pratica 33. A seguito di tale incidente ecologico, sono stati organizzati vari seminari e conferenze internazionali aventi ad oggetto i rischi che l'attivit� di estrazione dei minerali non ferrosi pu� comportare per la salute umana e per l'ambiente. Sono stati organizzati anche una serie di studi e rapporti scientifici che analizzavano le conseguenze dell'incidente di Baia Mare del 30 gennaio 2000 a partire dal maggio 2000, su iniziativa dell'UNEP. Uno di tali studi, realizzati il 25 maggio 2000 dalla Scuola dei minerali di Parigi, ha posto le basi per la creazione di un codice che riunisce i principi direttori della gestione delle attivit� implicanti l'utilizzo del cianuro di sodio. Sempre su iniziativa dell'UNEP � stato istituito, nel maggio 2002, un codice internazionale per la gestione del cianuro, che riguarda esclusivamente la gestione in sicurezza del cianuro prodotto, trasportato ed utilizzato per il recupero dell'oro nei residui della cianurazione e dei prodotti della lisciviazione. Tale strumento definisce anche gli obblighi legati alle garanzie finanziarie, alla prevenzione degli incidenti, ai soccorsi d'urgenza, alla formazione, alla comunicazione delle informazioni, al coinvolgimento delle parti che vi partecipano ed alle procedure di verifica della conformit�. 34. Il 24 settembre 2007, il Governo ha depositato nel fascicolo vari documenti in vista dell'udienza del 23 ottobre 2007. Si tratta di circa 2 000 pagine di documenti, la maggior parte facente parte di un fascicolo penale di inchiesta (no 139/P/2002) avente ad oggetto indagini relative all'incidente ecologico del gennaio 2000 : valutazioni di impatto ambientale, ordinanze delle diverse procure, dichiarazioni dei testimoni, processi verbali sull'inizio dell'attivit� della societ� Aurul, copia del rapporto Task Force, comunicazioni tra le autorit� rumene ed ungheresi, copie di studi di impatto realizzate da una societ� di capitali rumena CAST SA. Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN H. Il contenzioso relativo all'attivit� della fabbrica � Aurul � Baia Mare SA a) I ricorsi amministrativi 35. Nel 2000, a seguito dell'incidente ecologico, il primo ricorrente ha presentato varie denunce ad alcune autorit� amministrative (il Ministero dell'ambiente, il comune di Baia Mare, la delegazione della Commissione Europea in Romania, il gabinetto del Primo Ministro, il Presidente della Romania, la Prefettura di Maramure) in relazione al rischio al quale lui e la sua famiglia erano esposti in ragione dell'utilizzo da parte della societ� Aurul (parte dell'attivit� della quale era situata in prossimit� del loro domicilio) di un procedimento tecnologico che utilizzava il cianuro di sodio. 36. Nelle sue denunce, egli richiedeva alle autorit� di condurre un'inchiesta al fine di verificare se l'attivit� in questione si conformava alle disposizioni di legge e se la societ� Aurul deteneva una valida licenza per lo sfruttamento. 37. Con una lettera del 5 marzo 2002, il Consiglio dipartimentale di Maramure ha informato il primo ricorrente che la societ� Transgold non aveva ancora ottenuto la licenza per lo sfruttamento. 38. Il 1mo aprile 2002, i rappresentanti del Ministero dell'ambiente gli hanno risposto che la societ� Transgold operava in funzione di una regolare licenza per lo sfruttamento. 39. Il 29 aprile 2002, il comune di Baia Mare invi� a quest'ultima societ� una lettera per invitarla a compiere le formalit� necessarie per l'ottenimento di una licenza di sfruttamento. 40. Il 26 settembre 2003, la Commissione di sorveglianza dell'ambiente (� Garda de mediu �) ha informato il primo ricorrente del fatto che il procedimento tecnologico utilizzato dalla societ� era molto evoluto e che, essendo in gioco la protezione dell'ambiente, lo sfruttamento veniva effettuato in tutta sicurezza. 41. Con una lettera del 27 novembre 2003, il Ministero dell'ambiente ha informato il primo ricorrente del fatto che le attivit� della societ� Transgold non rappresentavano alcun pericolo per la salute pubblica e che la tecnologia utilizzata era la stessa in altri paesi. b) I procedimenti penali 42. Nel 2000, il primo ricorrente ha depositato degli esposti contro i membri della direzione della fabbrica presso la procura del tribunale di Maramure, presso la procura del tribunale dipartimentale di Maramure, presso la procura generale della Corte suprema di giustizia e presso il Ministero della giustizia. 43. Egli denunciava in tutte le occasioni il pericolo rappresentato dall'utilizzo della tecnologia controversa per la salute degli abitanti della Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN citt� di Baia Mare, i rischi per l'ambiente e l'aggravamento dello stato di salute dei suoi figli, i quali soffrivano di asma. 44. Il 5 dicembre 2000, la procura della Corte suprema di giustizia ha informato il primo ricorrente del fatto che il suo esposto era stato trasmesso alla procura presso il tribunale dipartimentale di Maramure per ivi essere istruita. 45. Con lettera del 20 dicembre 2000, la procura del tribunale dipartimentale, dopo aver sollecitato informazioni presso il Ministero dell'ambiente, ha inviato copia della risposta ottenuta al primo ricorrente. Secondo le informazioni fornite dal Ministero dell'ambiente il 18 dicembre 2000, non vi era alcun rischio di inquinamento legato al procedimento tecnologico utilizzato dalla societ�. 46. Il 9 febbraio 2001, il Ministero della giustizia ha informato il primo ricorrente del fatto che il suo esposto era stato trasmesso alla procura della Corte suprema di giustizia per la sua istruzione. 47. Con ordinanza del 20 novembre 2001, la procura del tribunale dipartimentale di Maramure ha deciso per il non luogo a procedere relativamente all'incidente del 30 gennaio 2000, dal momento che i fatti lamentati dal primo ricorrente non costituivano reato ai sensi del codice penale. 48. Il 22 febbraio, l'11 marzo ed il 28 marzo 2002, la Corte suprema di giustizia ha dichiarato la sua incompetenza e rigettato il ricorso del primo ricorrente. 49. Con due ordinanze del 6 e dell'8 marzo 2002, la procura della Corte suprema di giustizia ha trasmesso l'esposto del primo ricorrente alla procura della Corte d'Appello di Cluj per la sua istruzione. 50. Un nuovo esposto del 2005 depositato dal primo ricorrente con il quale denunciava il pericolo che l'attivit� tecnologica in questione rappresentava per la salute e la vita della popolazione � stato oggetto di un procedimento penale (67/III/2005). Nessuna ordinanza � stata emessa in relazione a tale esposto. c) Il fascicolo d'inchiesta penale no 139/P/2002 51. Il 22 febbraio 2000, la procura presso il tribunale dipartimentale di Maramure ha avviato d'ufficio un'inchiesta per inquinamento accidentale (art. 85, 1mo comma, lettera c, della legge no 137/1995). Tale inchiesta interessava i membri del consiglio di amministrazione della societ� Aurul. Il 25 luglio 2002, la procura della Corte suprema di giustizia ha annullato la decisione di non luogo a procedere del 3 dicembre 2001 ed ordinato alla procura della Corte d'Appello di Cluj di riesaminare il caso. 52. Il 12 dicembre 2002, la procura della Corte d'Appello di Cluj, rilevando la forza maggiore dovuta alle condizioni meteo sfavorevoli (aumento brusco della temperatura seguito da una forte pioggia) ha ordinato il non luogo a procedere per M.N.N. (dirigente della societ� Aurul S.A.). Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN 53. Il 29 gennaio 2003, il Procuratore capo della procura della Corte suprema di giustizia ha annullato quest'ultima ordinanza ed invitato la procura a continuare le indagini. I. La valutazione di impatto ambientale realizzata nel 2001 (riassunto) 54. Nel 2001, su domanda della societ� Aurul, � stata realizzata una seconda valutazione di impatto ambientale da parte del Centro per l'ambiente e la salute di Cluj, l'Istituto per la salute pubblica di Bucarest, l'Istituto di ricerca e sviluppo dell'ecologia industriale di Bucarest e l'Ufficio per la medicina e l'ambiente di Cluj-Napoca. Relativamente all'impatto che il cianuro di sodio poteva avere sulla salute umana, gli autori di tale studio sostenevano che la presenza di tale sostanza nell'organismo umano contribuiva all'alterazione dei sistemi cardiovascolare e nervoso centrale ; l'intossicazione da cianuro di sodio provocava coma, convulsioni e aritmia cardiaca. Un'esposizione al cianuro poteva allo stesso modo provocare problemi neurologici e ipotiroidismo. Era anche precisato che l'esposizione eccessiva dell'apparato respiratorio al cianuro di sodio poteva avere effetti negativi sulla salute (asma professionale e polmoniti) e che l'esposizione a grandi quantit� di isocianato e le infezioni alle vie respiratorie superiori erano fattori che agevolavano la comparsa di asma. Secondo le conclusioni del rapporto, un'esposizione ad una quantit� di 0,020 ppm di isocianto era sufficiente per porre in pericolo l'apparato respiratorio. 55. Facendo riferimento specifico all'attivit� della societ� Aurul, lo studio, dopo aver analizzato nel dettaglio il procedimento tecnologico, identificava alcuni rischi potenziali per la salute umana e per l'ecosistema. Un rischio eventuale riguardava il � trasporto � delle bombole contenenti cianuro di sodio verso le zone abitate. Quanto alle acque sotterranee, il rapporto concludeva per una contaminazione eccessiva, soprattutto nelle vicinanze dei bacini di decantazione Ssar e Bozinta, a causa della presenza di piombo. Era stato constatato un superamento della soglia limite di inquinamento da cianuro per le acque sotterranee. Relativamente all'inquinamento del suolo in prossimit� della fabbrica Ssar, il rapporto concludeva per un � superamento delle concentrazioni massime ammesse �. Per quanto riguarda l'esposizione al piombo dei bambini da 0 a 7 anni che abitavano in prossimit� della fabbrica Ssar, dei bacini Ssar e Bozanta e dei villaggi Busag e Merisor, le concentrazioni erano superiori ai limiti ammessi a livello mondiale. 56. Tuttavia, secondo lo stesso studio, l'esposizione della popolazione al cianuro contenuto nel suolo non poteva influenzare la maggior parte delle malattie delle vie respiratorie. Quanto al livello delle polveri industriali, esso non era di misura tale da aggravare lo stato di salute della popolazione Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN che viveva in prossimit� delle aree di sfruttamento industriale suindicate. Le stesse conclusioni erano indicate relativamente alle concentrazioni di cadmio e arsenico. 57. Lo studio conteneva anche una lista di controllo sull'impatto dell'attivit� industriale in questione sullo stato di salute della popolazione. Essa non escludeva, tra i rischi dello sfruttamento, la sopravvenienza di un incidente i cui effetti negativi non sarebbero potuti essere attenuati dalle abituali misure di protezione. Secondo le risposte fornite dagli autori del rapporto, l'attivit� in questione era situata in un'importante zona abitativa. Quanto alle condizioni meteo, gli autori del rapporto descrivevano la localizzazione dell'attivit� controversa come una zona sottoposta a condizioni meteo sfavorevoli (cambiamenti bruschi di temperatura, nebbia, venti). 58. Una valutazione dello stato di salute dei ragazzi che abitavano nella zona di sfruttamento industriale di Baia Mare, che era stata inclusa nel detto rapporto, attestava un aumento delle malattie alle vie respiratorie relativamente al periodo 1995 � 1999. 59. Tuttavia, secondo lo stesso studio, a seguito di un certo numero di denunce relative all'aggravamento dello stato di salute di una parte della popolazione che si presumeva derivassero dal funzionamento della tecnologia in questione in prossimit� delle abitazioni, le autorit� mediche avevano effettuato analisi mediche sui nuovi nati e su tre adulti. Esse avevano concluso per dei valori normali, eccetto per il livello di piombo che era abbastanza elevato. 60. Lo studio concludeva che le ricerche in tal modo effettuate non avevano posto in evidenza alcun effetto significativo sullo stato di salute della popolazione che viveva in prossimit� delle zone in questione. Esso segnalava tuttavia la persistenza di malattie all'apparato respiratorio, in particolare a partire dall'anno 1999. Esso aggiungeva che l'esistenza dei bacini di decantazione oltre che il loro sfruttamento potrebbe rappresentare un rischio per la salute della popolazione che viveva nelle sue vicinanze, oltre che per la fauna. Al fine di prevenire gli effetti nocivi sullo stato di salute della popolazione di tale regione, gli autori dello studio formulavano una serie di raccomandazioni all'indirizzo delle autorit�. 61. Lo studio indicava infine che nessuna influenza maggiore della tecnologia controversa sullo stato di salute degli impiegati della fabbrica di Baia Mare aveva potuto essere svelata. Esso precisava tuttavia che una irritazione delle vie respiratorie superiori era stata rilevata presso molti impiegati. J. Altre valutazioni di impatto ambientale (riassunto) 62. Altre otto valutazioni di impatto ambientale sono state realizzate, in date non precisate, su domanda della societ� Aurul, da parte di una societ� Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN specializzata, CAST SA. Tali studi riaffermano l'esistenza di un certo inquinamento del suolo e dell'acqua ed indicano la possibilit� di trasporto dei vapori contenenti cianuro verso le zone di vegetazione situate in prossimit� dei bacini. Essi concludono tuttavia per l'inesistenza di rischi di inquinamento del suolo legati all'attivit� della societ� Aurul. Essi attirano invece l'attenzione dei responsabili della societ� Aurul sulla necessit� di effettuare lavori di riparazione alle condotte di trasporto. 63. Uno studio relativo alla qualit� delle acque sotterranee realizzato nel 2004 da parte del Ministero dell'ambiente rumeno precisa che sui luoghi di sfruttamento il livello di cianuro oltrepassa il livello consentito. Altri metalli superano di pi� volte il livello consentito : di quindici volte lo zinco e di cento il rame. K. L'autorizzazione al funzionamento 64. Il 18 dicembre 2001, l'Agenzia nazionale delle risorse minerarie (� Agenia national pentru resurse minerale �) ha aggiunto una clausola alla licenza iniziale (vedi il paragrafo 15 pi� sopra) modificando il nome del titolare della licenza di concessione, che era quindi S.C. Transgold S.A. 65. Tre autorizzazioni al funzionamento (� autorizaia de mediu �) sono state rilasciate dal Ministero dell'ambiente in favore di quest'ultima societ�. Una prima autorizzazione, rilasciata l'8 agosto 2002, riguardava il bacino di decantazione Ssar. Essa autorizzava anche un deposito dei residui (� depozitul de sterile �) e lo sfruttamento del bacino e delle costruzioni attinenti. La seconda, rilasciata lo stesso giorno, riguardava la fabbrica di estrazione dei metalli preziosi (� Uzina de extragere a metalelor preioase �) incaricata dell'estrazione e della preparazione dei minerali non ferrosi (ad esclusione dei minerali radioattivi). Una terza autorizzazione, rilasciata il 12 agosto 2002, riguardava il trasporto dei minerali tra la fabbrica e lo stagno di decantazione Ssar. L. Il cianuro di sodio e la salute umana 66. Documenti ufficiali attestano la tossicit� del cianuro di sodio. Tale sostanza reagisce in maniera violenta con gli ossidanti forti come i nitrati ed i clorati, provocando rischi di incendio e di esplosione. La sostanza si decompone in presenza di aria, di umidit� e di diossido di carbonio, producendo un gas molto tossico ed infiammabile (il cianuro di idrogeno). Esso pu� essere assorbito dall'organismo per inalazione, attraverso la pelle e gli occhi, e per ingestione. Esso pu� essere pericoloso per l'ambiente. Una particolare attenzione deve essere prestata ai pesci. Si raccomanda fortemente di non lasciare contaminare l'ambiente da tale prodotto, in ragione della sua persistenza. Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN 67. Secondo uno studio intitolato � Hydrogen Cyanide and Cyanides : Human Health Aspects �, realizzato nel 2004 dall'OMS, non vi sarebbero informazioni sugli eventuali effetti nocivi del cianuro di sodio sulla salute umana, esclusa la sua elevata tossicit�. Un'esperienza effettuata su dei ratti avrebbe dimostrato l'assenza di effetti nocivi dell'inalazione della sostanza (vedi p. 6 del rapporto). Gli sfruttamenti minerari che utilizzano il cianuro di sodio sarebbero una delle fonti del cianuro presente nell'atmosfera. Secondo lo stesso studio, non vi sarebbero rischi di tumori legati al cianuro di sodio e solo dosi con una concentrazione molto elevata potrebbero avere effetti nocivi sulle donne incinte. Infine, non vi sarebbero sufficienti informazioni per concludere per un rapporto causa-effetto nei casi di intossicazione cronica al cianuro di sodio. Copia del rapporto in questione � stata depositata nel fascicolo da parte dei ricorrenti. 68. Secondo le conclusioni di un altro studio scientifico, realizzato dall'Agenzia americana per le sostanze tossiche (� ATSDR �) nel luglio 2006, il cianuro pu� essere assimilato dall'organismo umano in ragione dell'esposizione delle vie respiratorie all'aria contenente cianuro di sodio. Un altro studio invocato dai ricorrenti, realizzato da un gruppo di consulto sulle norme relative alla qualit� dell'aria operante sotto l'egida del Governo britannico (� EPAQS �), sostiene che l'esposizione ai cianuri provochi, tra le altre, difficolt� respiratorie. Il cianuro di idrogeno sarebbe, secondo gli autori di tale studio, una sostanza irritante per le vie respiratorie. Un'altra delle raccomandazioni in caso di trattamento dell'asma sarebbe quella di evitare il contatto con i cianuri. Tuttavia, secondo lo stesso rapporto, anche se l'esposizione a livelli elevati di sostanze irritanti pu� provocare asma, i dati relativi alle dosi necessarie per provocare una malattia alle vie respiratorie sono insufficienti. Copie di tali due studi sono state depositate nel fascicolo da parte dei ricorrenti. 69. Secondo il Governo convenuto, lo studio realizzato nel 2001 dimostra l'assenza di un nesso di causalit� tra l'utilizzo del cianuro di sodio e le malattie dell'apparato respiratorio, in particolare l'asma. Malgrado il carattere ipotetico dei risultati dello studio realizzato nel 1993, un'attivit� di controllo condotta dal Ministero dell'ambiente tra il 2001 ed il 2005 avrebbe posto in evidenza l'assenza totale di cianuro di sodio. Il Governo afferma che il cianuro di sodio � un prodotto utilizzato in molti altri campi dell'industria, senza che ci� rappresenti un rischio per la salute delle popolazioni in contatto con tale sostanza. M. Lo stato di salute del secondo ricorrente 70. Nel 1996, il secondo ricorrente ha manifestato i primi sintomi dell'asma. Secondo i ricorrenti, tale infezione si � aggravata nel 2001, a causa dell'inquinamento generato dalla societ� Aurul. Gli interessati hanno depositato nel fascicolo un certificato medico datato 21 novembre 2001 che Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN attesta un'asma moderata persistente. L'autore di tale certificato, il Dr D.M., ha anche raccomandato al secondo ricorrente di smettere di fumare. Il 18 giugno 2002, un terzo certificato medico ha attestato l'esistenza della detta infezione e dichiarato il secondo ricorrente inadatto a compiere il servizio militare obbligatorio. Il 14 agosto 2007, l'infezione del secondo ricorrente � stata confermata (asma moderata persistente). Copia dei certificati medici � stata depositata nel fascicolo. II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI ED INTERNAZIONALI RILEVANTI A. Il diritto e la pratica interni rilevanti a) La Costituzione enuncia : Articolo 35 � 1) Lo Stato riconosce ad ogni persona il diritto ad un ambiente sano ed equilibrato. 2) Lo Stato predispone un quadro legislativo per assicurare l'esercizio di tale diritto. 3) Le persone fisiche e giuridiche hanno il dovere di proteggere e migliorare l'ambiente � (...) � b) La legge no 137/1995 per la protezione dell'ambiente, del 29 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (� Monitorul Oficial �), prima parte, no 70, del 17 febbraio 2000, come vigente all'epoca dei fatti, si leggeva come segue : Articolo 5 � Lo Stato riconosce ad ogni persona il diritto ad un ambiente sano e garantisce : a) l'accesso alle informazioni relative alla qualit� dell'ambiente ; b) il diritto di associarsi in organizzazioni per la difesa dell'ambiente ; (...) d) il diritto di rivolgersi, direttamente o per tramite di associazioni, alle autorit� amministrative o giudiziarie per il fine della prevenzione o in caso di pregiudizio diretto o indiretto ; e) il diritto ad un risarcimento per il danno subito. � Articolo 6 � La protezione dell'ambiente � un dovere delle autorit� dell'amministrazione centrale oltre che di ogni persona fisica o giuridica. � Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN Articolo 7 � La responsabilit� per la protezione dell'ambiente incombe sull'autorit� centrale per la protezione dell'ambiente e le sue agenzie territoriali. (...) � Articolo 9 � L'autorizzazione ambientale per il funzionamento non sar� rilasciata qualora una variazione del programma di conformit� non preveda una soluzione conforme alle regolamentazioni ed agli standards in vigore per eliminare gli effetti negativi sull'ambiente. � Articolo 10 � (...) L'autorizzazione ambientale per il funzionamento � sospesa, dopo la notifica, in caso di mancata conformit� dell'attivit� alle condizioni dell'autorizzazione, e fino a quando persiste tale non-conformit�, senza tuttavia che la sospensione possa superare i sei mesi. Trascorso tale termine, le autorit� possono ordinare l'arresto dell'attivit� in questione. (...) � Articolo 81 � La responsabilit� per colpa ha carattere oggettivo (....). In caso di concorso di pi� autori, si ha una responsabilit� collettiva. (...) � Articolo 85 � Costituiscono reato e saranno puniti: 1. con la pena della reclusione da tre mesi ad un anno o con un'ammenda da 250 000 lei a 1 500 000 lei se sono stati di natura tale da porre in pericolo la vita o la salute umana, animale o vegetale : (...) c) il fatto di provocare un inquinamento in maniera accidentale, per la mancata sorveglianza durante l'esecuzione di nuovi lavori, il funzionamento delle installazioni, degli equipaggi tecnologici e per il trattamento e la neutralizzazione menzionati nelle condizioni previste dall'autorizzazione ambientale per il funzionamento (...). � Articolo 86 � L'accertamento dei reati ed i procedimenti saranno avviati d'ufficio dall'autorit� competente. � c) L'11 aprile 1996 � entrata in vigore al momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale una procedura di regolamentazione delle attivit� economiche e sociali aventi un impatto sull'ambiente, elaborata conformemente alla legge no 137/1995 per la protezione dell'ambiente. Tale regolamentazione � stata abrogata il 5 agosto 2004, con una decisione del Governo (no 1076/2004). Cos� come applicabili all'epoca dei fatti, le sue disposizioni rilevanti si leggono come segue : � 1. Gli scopi di un pubblico dibattito sono : l'ottenimento di informazioni ulteriori relative all'impatto del progetto sull'attivit� della popolazione che vive in prossimit� e su beni di pubblica utilit� ; la messa in rilievo degli aspetti non previsti dalla legislazione sulla protezione dell'ambiente ; l'ottenimento di informazioni non Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN dichiarate relative all'attivit� di specie e suscettibili di chiarire il suo possibile impatto sull'ambiente ; la creazione della possibilit� di una presentazione di proposte per il miglioramento del progetto o dell'attivit�, con effetti favorevoli sull'ambiente, i quali potranno fungere da base per l'assunzione della decisione da parte dell'autorit� competente. 2. Modalit� di pubblico dibattito. Senza limitarsi ad essi, un dibattito pubblico pu� includere i seguenti elementi : l'affissione in prossimit� delle opere di cui � causa e presso la sede dell'amministrazione locale ; la pubblicit� sui giornali conosciuti dalla popolazione ; la presentazione alla televisione o alla radio ; comunicazioni scritte, inviate direttamente alle persone o alle associazioni interessate ; l'organizzazione di un pubblico dibattito in un luogo accessibile alla popolazione interessata. Senza riguardo delle modalit� utilizzate, l'Autorit� territoriale per la protezione dell'ambiente affigge presso la propria sede una breve presentazione del progetto o dell'azione proposta nel pubblico dibattito. Se le informazioni relative al progetto dell'attivit� formano un segreto di Stato al quale si applica la norma di secretazione, esse non saranno sottoposte ad un dibattito pubblico. 3. Tra le informazioni comunicate devono come minimo figurare : i dati di identificazione della societ� che ha richiesto l'autorizzazione ; la denominazione del progetto o il suo profilo di attivit�, oltre che il luogo della collocazione ; il fine dell'azione proposta ; una breve presentazione del progetto o dell'attivit� ; informazioni generali sulle misure di protezione dell'ambiente e l'eventuale impatto sui fattori ambientali ; le coordinate dell'Autorit� per la protezione dell'ambiente, affinch� gli interessati possano ottenere ulteriori informazioni o depositare eventuali contestazioni e suggerimenti (...). Tutte le discussioni avvenute all'interno di un pubblico dibattito saranno riassunte per iscritto e faranno, con gli altri documenti, da base della decisione. 4. I criteri di base per l'assunzione della decisione sono i seguenti : il rischio per la popolazione che vive in prossimit� ; la possibilit� di effetti nocivi sullo stato di salute della popolazione ; il rispetto dei limiti massimi ammessi per le concentrazioni inquinanti emesse ; il miglioramento della qualit� dei fattori ambientali ; il rispetto delle condizioni di sicurezza per il funzionamento ; la risoluzione di alcuni problemi di ordine sociale ; l'utilit� pubblica ; la valorizzazione razionale ed efficace delle risorse e dei rifiuti nel contesto di uno sviluppo durevole ; la realizzazione di piani ed obiettivi approvati con procedimenti speciali (...). Per le situazioni che presentano un elevato grado di difficolt� per l'assunzione delle decisioni, � raccomandata la consultazione preventiva, per iscritto, delle autorit� della pubblica amministrazione centrale implicate. 5. Precisazioni procedurali. Prima della discussione pubblica del rapporto relativo allo studio di impatto ambientale, l'Autorit� territoriale per la protezione dell'ambiente, in accordo con il soggetto che richiede l'autorizzazione, stabilir� un calendario per tale azione ; tale calendario dovr� contenere le seguenti tappe : la redazione di un bando, la sua pubblicazione, la centralizzazione e l'analisi delle contestazioni o delle proposte, le ulteriori verifiche sulle opere, se necessario ; la consultazione di altre autorit�, la presentazione di una proposta, l'assunzione della decisione, la sua pubblicit� e la relativa comunicazione al beneficiario (...). � d) Il 23 ottobre 2001, giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, � entrata in vigore la legge no 544/2001 sull'accesso alle informazioni di pubblico interesse. I testi per l'applicazione di tale legge sono stati pubblicati l'8 marzo 2002. La legge definisce i principi che Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN reggono la comunicazione delle informazioni di pubblico interesse da parte delle Autorit� dello Stato. e) L'ordinanza del Governo no 195/2005 sulla protezione dell'ambiente � stata approvata dalla legge no 265/2006. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, prima parte, no 586 del 6 luglio 2006, ed entrata in vigore il 9 luglio 2006, essa abroga la legge no 137 del 29 dicembre 1995 sulla protezione dell'ambiente. Essa riafferma i principi di base che reggono la protezione dell'ambiente, ridefinisce alcuni termini specifici ed il regime di alcune sostanze, rafforza la protezione delle acque e del suolo ed aumenta la responsabilit� delle autorit� centrali e locali e quelle delle persone fisiche e giuridiche. f) L'ordinanza del Governo no 68/2007 sulla responsabilit� per la prevenzione e la riparazione dei pregiudizi in materia ambientale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, prima parte, no 446 del 29 giugno 2007, ed entrata in vigore nella stessa data, traspone, nel diritto interno, i principi definiti nella direttiva no 2004/35/CE. Essa prevede l'adattamento della legislazione nazionale per permettere l'assunzione della responsabilit� per la prevenzione e la riparazione dei pregiudizi in tale ambito, ed una stretta collaborazione con gli Stati membri dell'Unione europea. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (� A.N.P.M. �) dovr� presentare, entro il 31 dicembre 2012, un rapporto sulla messa in opera di tale ordinanza. Tale rapporto dovr� essere inviato, entro il 31 dicembre 2013, alla Commissione europea. B. Il diritto e la pratica internazionali rilevanti a) La Dichiarazione finale della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente, a Stoccolma, del 5 � 16 giugno 1972, contiene le seguenti disposizioni : (...) Principio 1 L'uomo ha un diritto fondamentale alla libert�, all'uguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignit� e nel benessere. Egli ha il dovere solenne di proteggere e migliorare l'ambiente a favore delle generazioni presenti e future. A questo fine, le politiche che incoraggiano o che mantengono l'apartheid, la segregazione razziale, la discriminazione, le forme coloniali o simili di oppressione e di dominazione straniera, sono condannate e devono essere eliminate. Principio 2 Le risorse naturali della Terra, ivi comprese l'aria, l'acqua , la terra, la flora, la fauna, e particolarmente i campioni rappresentativi degli ecosistemi naturali, devono essere Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN preservati nell'interesse delle generazioni presenti e future, attraverso un'adeguata pianificazione e gestione. Principio 3 La capacit� della Terra di produrre risorse rinnovabili essenziali deve essere mantenuta e, sempre che sia possibile, ristabilita e migliorata. Principio 4 L'uomo ha particolare responsabilit� nella salvaguardia e nella saggia amministrazione del patrimonio costituito dalla flora e dalla fauna selvatiche, e dal loro habitat, che sono oggi gravemente minacciati da un insieme di fattori sfavorevoli. La conservazione della natura, e in particolare della flora e della fauna selvatica, deve pertanto avere un posto importante nella pianificazione per lo sviluppo economico. (...) Principio 6 Lo scarico di sostanze tossiche o di altre sostanze e lo sprigionamento di calore in quantit� o in concentrazioni tali che l'ambiente non sia in grado di neutralizzare gli effetti devono essere arrestati in modo da evitare che gli ecosistemi subiscano danni gravi o irreversibili. La giusta lotta dei popoli di tutti i paesi contro l'inquinamento deve essere incoraggiata. Principio 7 Gli Stati devono prendere tutte le misure possibili per impedire l'inquinamento dei mari dovuto a sostanze che rischiano di mettere in pericolo la salute dell'uomo, di nuocere alle risorse biologiche e alla vita degli organismi marini, di danneggiare o pregiudicare altre utilizzazioni dello stesso ambiente marino. (...) Principio 13 Al fine di razionalizzare l'amministrazione delle risorse e di migliorare l'ambiente, gli Stati dovrebbero adottare un concezione integrata e sviluppata delle loro pianificazioni dello sviluppo in modo tale che il loro progresso sia compatibile con la necessit� di proteggere e di migliorare l'ambiente, negli interessi della loro popolazione. (...) Principio 17 Istituzioni nazionali adeguate devono essere incaricate di pianificare, di amministrare e di controllare l'utilizzazione delle risorse dell'ambiente. Principio 18 La scienza e la tecnica, nell'ambito del loro contributo allo sviluppo economico e Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN sociale, devono essere applicate per identificare, evitare e controllare i pericoli che minacciano l'ambiente e risolvere i problemi posti allo stesso per il bene dell'umanit�. Principio 19 � essenziale impartire l'insegnamento sulle questioni ambientali tanto alle giovani generazioni che a quelle adulte, tenendo conto dei meno favoriti al fine di sviluppare le basi necessarie per illuminare l'opinione pubblica, e dare agli individui, alle imprese e alla collettivit�, il senso della loro responsabilit� per quanto concerne la protezione ed il miglioramento dell'ambiente in tutta la sua dimensione umana. � inoltre essenziale che i mezzi di comunicazione di massa evitino di contribuire al deterioramento dell'ambiente, ma divulghino al contrario informazioni di tipo educativo sulla necessit� di mettere gli uomini in grado di compiere progressi sotto ogni aspetto. (...) Principio 21 In conformit� allo Statuto delle Nazioni Unite ed ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse secondo le loro politiche in materia di ambiente e hanno il dovere di assicurarsi che le attivit� esercitate entro i limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danno all'ambiente di altri Stati o a regioni che non sono sottoposte ad alcuna giurisdizione nazionale. Principio 22 Gli Stati devono collaborare per sviluppare maggiormente il diritto internazionale in ci� che concerne la responsabilit� ed il risarcimento delle vittime dell'inquinamento e di altri danni ecologici che le attivit� svolte nei limiti della giurisdizione di questi Stti o sotto il loro controllo causano a regioni situate al di fuori dei limiti della propria giurisdizione. (...) Principio 24 I problemi internazionali riguardanti la protezione ed il miglioramento dell'ambiente dovrebbero essere affrontati in uno spirito di cooperazione da parte di tutti gli Stati, grandi o piccoli, su un piano d'uguaglianza. Una cooperazione attraverso accordi multilaterali o bilaterali, o attraverso altri mezzi idonei, � indispensabile per prevenire, eliminare o ridurre e limitare efficacemente i pericoli all'ambiente, risultanti da attivit� esercitate in tutti i campi, e ci� nel rispetto della sovranit� e degli interessi di tutti gli Stati. Principio 25 Gli Stati devono assicurarsi che le organizzazioni internazionali svolgano un ruolo coordinato, efficace e dinamico nella preservazione e nel miglioramento dell'ambiente. (...) �. Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN b) La Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, del 3-14 giugno 1992, contiene le seguenti disposizioni : (...) Principio 2 Conformemente alla Carta delle Nazioni Unite ed ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le loro politiche ambientali e di sviluppo, ed hanno il dovere di assicurare che le attivit� sottoposte alla loro giurisdizione o al controllo non causino danni all'ambiente di altri Stati o di zone situate oltre i limiti della giurisdizione nazionale. (...) Principio 10 Il modo migliore di trattare le questioni ambientali � quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati, ai diversi livelli. Al livello nazionale, ciascun individuo avr� adeguato accesso alle informazioni concernenti l'ambiente in possesso delle pubbliche autorit�, comprese le informazioni relative alle sostanze ed attivit� pericolose nella comunit�, ed avr� la possibilit� di partecipare ai processi decisionali. Gli Stati faciliteranno ed incoraggeranno la sensibilizzazione e la partecipazione del pubblico rendendo ampiamente disponibili le informazioni. Sar� assicurato un accesso effettivo ai procedimenti giudiziari ed amministrativi, compresi i mezzi di ricorso ed indennizzo. (...) Principio 13 Gli Stati svilupperanno il diritto nazionale in materia di responsabilit� e risarcimento per i danni causati dall'inquinamento e altri danni all'ambiente e per l'indennizzo delle vittime. Essi coopereranno, in modo rapido e pi� determinato, allo sviluppo progressivo del diritto internazionale in materia di responsabilit� e di indennizzo per gli effetti nocivi del danno ambientale causato da attivit� svolte nell'ambito della loro giurisdizione o sotto il loro controllo in zone situate al di fuori della loro giurisdizione. (...) Principio 14 Gli Stati dovranno cooperare efficacemente per scoraggiare o prevenire la ricollocazione o il trasferimento in altri Stati di tutte le attivit� e sostanze che provocano un degrado ambientale o si dimostrano nocive per la salute umana. Principio 15 Al fine di proteggere l'ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo le loro capacit�, il principio di precauzione. In caso di rischio o di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale. (...) Principio 17 La valutazione di impatto ambientale, come strumento nazionale, sar� effettuata nel Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN caso di attivit� proposte che siano suscettibili di avere effetti negativi rilevanti sull'ambiente e dipendano dalla decisione di un'autorit� nazionale competente. (...) �. c) La Convenzione internazionale del 25 giugno 1998 (Aarhus, Danimarca) sull'accesso all'informazione, sulla partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia di ambiente, � stata ratificata dalla Romania con la legge no 86/2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, prima parte, no 224 del 22 maggio 2000. Le sue disposizioni rilevanti si leggono come segue : (...) Articolo 3 � 1. Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi, regolamentari gli altri provvedimenti necessari, compresi i provvedimenti destinati ad assicurare la compatibilit� tra le disposizioni adottate per dare attuazione alla presente convenzione in tema di accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia, nonch� le opportune misure di esecuzione, al fine di stabilire e mantenere un quadro normativo chiaro, trasparente e coerente per l'attuazione della presente Convenzione. 2. Ciascuna Parte si adopera affinch� i funzionari e le autorit� forniscano assistenza e orientamento al pubblico, agevolandone l'accesso alle informazioni, la partecipazione ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale. (...) 7. Ciascuna Parte promuove l'applicazione dei principi della presente Convenzione nei processi decisionali internazionali in materia ambientale e in seno alle organizzazioni internazionali per le questioni riguardanti l'ambiente. (...) 9. Nei limiti del campo di applicazione delle disposizioni rilevanti della presente Convenzione, il pubblico ha accesso alle informazioni, pu� partecipare ai processi decisionali e ha accesso alla giustizia in materia ambientale senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, sulla nazionalit� o sulla residenza o, qualora si tratti di persone giuridiche, sull'ubicazione della sede legale o del centro effettivo delle loro attivit�. � Articolo 4 � 1. Fatti salvi i paragrafi che seguono, ciascuna Parte provvede affinch�, nel quadro della legislazione nazionale, le autorit� pubbliche mettano a disposizione del pubblico le informazioni ambientali loro richieste, ivi compreso il rilascio, ove richiesto e ferma restando la lettera b), di copie dei documenti contenenti tali informazioni : a) senza che il pubblico debba far valere un interesse al riguardo ; b) nella forma richiesta, salvo qualora : i) l'autorit� abbia validi motivi per renderle accessibili in altra forma, nel qual caso tali motivi devono essere specificati ; o ii) le informazioni siano gi� pubblicamente disponibili in altra forma. Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN 2. Le informazioni ambientali di cui al paragrafo 1 devono essere messe a disposizione del pubblico non appena possibile e comunque entro un mese dalla presentazione della richiesta, a meno che il loro volume e la loro complessit� non giustifichi una proroga del termine, che in ogni caso non pu� essere superiore a due mesi dalla presentazione della richiesta. Il richiedente deve essere informato delle eventuali proroghe e dei motivi che le giustificano (...). � Articolo 9 � 1. Nel quadro della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinch� chiunque ritenga che la propria richiesta di informazioni formulata ai sensi dell'articolo 4 sia stata ignorata, immotivatamente respinta in tutto o in parte, non abbia ricevuto una risposta adeguata o comunque non sia stata trattata in modo conforme alle disposizioni di tale articolo, abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o una altro organo indipendente o imparziale istituito dalla legge. La Parte che preveda il ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale dispone affinch� l'interessato abbia anche accesso a una procedura stabilita dalla legge, rapida e gratuita o poco onerosa, ai fini del riesame della propria richiesta da parte dell'autorit� pubblica o da parte di un organo indipendente e imparziale di natura non giurisdizionale. Le decisioni definitive prese a norma del presente paragrafo sono vincolanti per l'autorit� pubblica in possesso delle informazioni. Esse sono motivate per iscritto almeno quando l'accesso alle informazioni viene negato in forza del presente paragrafo. � d) La sentenza resa dalla Corte internazionale di giustizia il 27 settembre 1997 relativamente al caso del progetto Gabcikovo Nagymaros (Ungheria Slovacchia), nella sua parte rilevante si legge come segue : � (...) ... l'ambiente non � un'astrazione, ma lo spazio in cui vivono gli esseri umani da cui dipende la qualit� della loro vita e della loro salute, compresa quella delle future generazioni (...). La consapevolezza che l'ambiente � vulnerabile ed il riconoscimento del fatto che bisogna continuamente valutare i rischi ecologici si sono sempre pi� affermate (...). La Corte riconosce (...) la necessit� di preoccuparsi seriamente dell'ambiente e di prendere le misure precauzionali che necessarie (...) �. e) La risoluzione no 1430/2005 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa sui rischi industriali, nella sua parte rilevante, cos� dispone : � 1. Alcune strutture industriali presentano, per la natura delle attivit� e delle sostanze utilizzate, rischi sempre pi� crescenti con la vicinanza alle zone abitate, poich� queste ultime ed i loro abitanti sono particolarmente esposti in caso di incidenti. 2. L'Assemblea parlamentare � del parere che disporre di una legislazione adeguata in materia di installazione di infrastrutture industriali � una condizione indispensabile per condurre una politica efficace di prevenzione e di limitazione dei maggiori Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN incidenti. Nel 1976, l'incidente chimico di Seveso (Italia) � stato all'origine della prima direttiva delle Comunit� Europee in materia. Il suo campo di applicazione � stato progressivamente ampliato. Si possono richiamare al riguardo gli incidenti industriali a Baia Mare (Romania) nel 2000, a Enschede (Olanda) nel 2000 oltre che a Tolosa (Francia) nel 2001. Ancora pi� recentemente, la catastrofe di Ghislenghien (Belgio), avvenuta nel luglio 2004, ha accresciuto la necessit� di una legislazione adeguata che sia rigorosamente applicata. (...) 8. Di conseguenza, l'Assemblea invita con insistenza gli Stati membri : i. a concludere e/o ratificare, se non l'hanno ancora fatto, la Convenzione no 174 dell'OIT sulla prevenzione dei pi� gravi incidenti industriali ; ii. a concludere e/o ratificare, se non l'hanno ancora fatto, la Convenzione CEEOnu sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali ; iii. ad elaborare o aggiornare rapidamente una legislazione nazionale in materia di prevenzione e di limitazione dei maggiori incidenti di alcune attivit� industriali, conformemente alle Convenzioni internazionali su citate ed ispirandosi alla direttiva 96/82/CE dell'Unione europea ; iv. a migliorare la diffusione dell'informazione sulle buone pratiche di prevenzione e di limitazione dei pi� gravi incidenti, gi� messe in opera da alcuni Stati membri ; v. a sviluppare una politica di limitazione dei rischi di gravi incidenti legati ad attivit� che non rientrano nella regolamentazione internazionale ed europea citate, in particolare, nel quadro delle attivit� industriali che comportano l'utilizzo di sostanze pericolose presenti in quantit� inferiori delle soglie previste nella regolamentazione o per quanto riguarda il trasporto di sostanze pericolose attraverso condutture ; vi. a definire chiaramente le competenze delle differenti autorit� coinvolte per la politica di governo del territorio, in particolare in materia di prevenzione e gestione dei rischi industriali ; vii. a sviluppare regolamentazioni appropriate, in particolare per quanto riguarda : a. l'autorizzazione di nuove localizzazioni di abitazioni nelle vicinanze di stabilimenti industriali esistenti ; b. il rilascio di permessi di costruire a nuovi stabilimenti a rischio o per importanti estensioni di questi ultimi, soprattutto quando vi si trovino abitazioni nelle vicinanze; c. il controllo delle attivit� industriali negli stabilimenti a rischio, per quanto riguarda l'organizzazione di regolari ed approfondite ispezioni ; d. l'interdizione dello sfruttamento se sono riscontrate gravi carenze ; viii. ad intensificare gli sforzi per riassorbire rapidamente il considerevole ritardo constatato nella elaborazione e la messa in prova dei piani d'urgenza per gli stabilimenti interessati ; ix. ad incitare le loro collettivit� territoriali a concludere accordi di cooperazione transfrontaliera in materia di prevenzione di rischi industriali e di collaborazione in casi di incidente, ispirandosi a modelli di accordo previsti dalla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettivit� o autorit� territoriali (STE no 106). 9. L'Assemblea invita anche : Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN i. gli Stati membri dell'Accordo parziale aperto del Consiglio d'Europa EUR-OPA sui Rischi maggiori a sviluppare i lavori e la cooperazione per quanto riguarda la valutazione, la prevenzione e la gestione dei rischi industriali pi� rilevanti ; ii. la Conferenza europea dei ministri responsabili del governo del territorio (Cemat) a rivolgersi in maniera approfondita alla localizzazione degli stabilimenti industriali a rischio in rapporto alle zone abitate e ad avanzare proposte miranti ad una armonizzazione delle politiche europee di governo del territorio nella materia. 10. L'Assemblea invita inoltre la Commissione europea e gli Stati membri dell'Unione europea: i. ad aprire per la realizzazione rapida della banca dei dati tecnici previsti all'articolo 19 della direttiva 96/82/CE ; ii. a mettere tutte le conoscenze accumulate a livello comunitario a disposizione degli altri Stati membri del Consiglio d'Europa. � Strumenti dell'Unione Europea f) La Commissione europea ha pubblicato una comunicazione relativa alla sicurezza delle attivit� minerarie : studio per il controllo dei recenti incidenti minerari (COM/2000/0664 finale), in virt� del quale il Parlamento europeo il 5 luglio 2001 ha adottato una risoluzione (JO C 65 E del 14.3.2002, p. 382). La Comunicazione della Commissione nella sua parte rilevante si legge come segue : � (...) L'inquinamento del Danubio provocato a Baia Mare, in Romania, da una fuga di cianuro conseguente ad una rottura di una diga che circondava un bacino degli sterili, aggiunto ad un incidente prodottosi nel 1998 ad Aznalc�llar, in Spagna, dove un cedimento di una diga si � trasformato in un avvelenamento del territorio del parco nazionale di Coto Do�ana, hanno sensibilizzato il pubblico sui rischi che possono sorgere dalle attivit� minerarie per l'ambiente e la sicurezza. L'incidente di Baia Mare ha rilevato che la popolazione conosceva e comprendeva molto poco i rischi inerenti allo sfruttamento delle miniere ed ai processi industriali che vi sono legati nella regione interessata. Esso ha allo stesso tempo mostrato l'insufficienza della comunicazione tra le autorit� ai vari livelli oltre che tra le autorit�, le organizzazioni non governative (ONG) e la popolazione per quanto riguarda le possibili opzioni in materia di preparazione alle situazioni di urgenza, di reazione alle urgenze e di prevenzione dei pericoli. Tali incidenti hanno anche sollevato la questione dell'efficacia delle politiche comunitarie di prevenzione di tali disastri, ed attirato l'attenzione sulla necessit� di esaminare la politica ambientale in tale ambito. La Commissione ha gi� arrestato la sua politica al fine di promuovere lo sviluppo durevole dell'industria estrattiva non energetica nell'UE, che ingloba anche l'estrazione dei minerari metallici, nella sua comunicazione del 3 maggio 2000. La presente comunicazione, che deve essere esaminata all'interno di tale contesto, mira a presentare gli incidenti e ad informare il Consiglio ed il Parlamento europeo in maniera pi� approfondita su alcune delle azioni annunciate nella precedente comunicazione, ponendo l'accento sulla prevenzione degli incidenti nel campo dell'estrazione dei minerali metallici. Essa mira allo stesso tempo a permettere alle principali parti interessate, in particolare l'industria, le ONG, gli Stati membri e le altre parti interessate, di esporre i loro punti di vista su tali azioni. La comunicazione � Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN stata redatta con il parere della Task Force "Baia Mare" (vedi capitolo 3.1.). Per le informazioni tecniche relative all'incidente di Baia Mare, la presente comunicazione ha ampiamente utilizzato il rapporto del PNUE/OCHA. (...) �. g) La direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti dell'industria estrattiva e che modificava la direttiva 2004/35/CE prevede misure, procedure e orientamenti destinati a prevenire o ridurre per quanto possibile gli effetti nefasti della gestione dei rifiuti delle industrie estrattive sull'ambiente, in particolare sull'acqua, l'aria, la fauna, la flora ed i paesaggi, oltre che sulla salute umana. La gestione di tali specifici rifiuti deve avvenire presso strutture specializzate e deve rispettare particolari restrizioni. Tale attivit� � suscettibile di portare all'assunzione della responsabilit� dello sfruttatore in caso di danni causati all'ambiente, conformemente alla direttiva 2004/35/CE. Il principio di precauzione h) In virt� del principio di precauzione, l'assenza di certezza tenuto conto delle conoscenze scientifiche e tecniche del momento non potrebbe giustificare un ritardo da parte dello Stato nell'adozione di misure effettive e proporzionate al fine di prevenire un rischio di danni gravi e irreversibili all'ambiente. Nella storia della costruzione europea, il principio di precauzione � stato introdotto dal Trattato di Maastricht (art. 130 R divenuto 174 con il Trattato di Amsterdam). Tale tappa segna, a livello europeo, l'evoluzione del principio di una concezione filosofica verso una norma giuridica. Le linee direttrici del principio sono state fissate dalla Commissione europea nella sua comunicazione del 2 febbraio 2000 sul ricorso al principio di precauzione. La giurisprudenza comunitaria ha applicato tale principio in casi relativi soprattutto alla salute, dato che il trattato enuncia il principio solo per quanto riguarda la politica della Comunit� nel campo dell'ambiente. La Corte di giustizia delle comunit� europee (� CJCE �) considera tale principio, alla luce dell'articolo 17 � 2, 1mo comma, CE, come uno dei fondamenti della politica di protezione ad un grado elevato perseguito dalla Comunit� nel campo dell'ambiente. Secondo la giurisprudenza della CJCE, quando � sussistono dubbi in merito all'esistenza o alla portata dei rischi per la salute delle persone, le istituzioni possono prendere misure senza dover attendere che la realt� e la gravit� di tali rischi siano pienamente dimostrate � (CJCE, 5 maggio 1998, Regno Unito/Commissione, Aff C-180/96, Rec. I-2265 et CJCE, 5 maggio 1998, National Farmer's Union, C-157/96, Rec. I-2211). Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN DIRITTO I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE 71. Invocando l'articolo 2 della Convenzione, i ricorrenti sostengono che il procedimento tecnologico utilizzato dalla societ� Aurul Baia Mare S.A. rappresenta un pericolo per la loro vita. Essi si lamentano inoltre della passivit� delle autorit� dinanzi alla situazione ed ai numerosi esposti presentati dal primo ricorrente in merito ai rischi per la loro vita, per l'ambiente e per la salute del secondo ricorrente, che soffre d'asma. 72. La Corte ricorda di aver indicato nella sua decisione sulla ricevibilit� del 5 luglio 2007 che le doglianze dei ricorrenti dovevano essere esaminate sotto l'angolo dell'articolo 8 della Convenzione, ai sensi del quale : � 1. Ogni persona ha rispetto al diritto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non pu� esservi ingerenza di un'autorit� pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una societ� democratica, � necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libert� altrui. � A. Argomenti delle parti 1. I ricorrenti 73. I ricorrenti lamentano la passivit� delle autorit� nazionali, che erano tenute, secondo essi, a diffondere informazioni adeguate per permettere loro di valutare i rischi che potevano sorgere per essi ed i loro familiari dal mantenimento del domicilio nelle vicinanze dello sfruttamento della miniera d'oro della societ� Aurul. Di tale fatto lo Stato rumeno sarebbe responsabile per non aver adottato le precauzioni necessarie per proteggere la salute della popolazione e l'ambiente, obbligo che sarebbe previsto all'articolo 8 della Convenzione. Gli interessati invocano la giurisprudenza Guerra e altri c. Italia (sentenza del 19 febbraio 1998, Raccolta di sentenze e decisioni, 1998-I, p. 223, � 58). In particolare, il primo ricorrente afferma che non aveva possibilit� di avvalersi di un rimedio effettivo contro la decisione di autorizzare l'attivit� in questione e contro il funzionamento di quest'ultima. Egli ritiene, infatti, di non aver ricevuto alcuna informazione ufficiale in merito al grado di pericolo che il funzionamento di tale attivit� implicava. 74. Secondo i ricorrenti, non vi � stata una consultazione efficace della popolazione prima dell'inizio del funzionamento dell'impianto. I due � dibattiti pubblici � hanno avuto luogo, il primo a novembre, l'altro a dicembre 1999, mentre l'attivit� tecnologica aveva avuto inizio nel mese di Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN maggio 1999, ed essi non hanno informato la popolazione interessata in maniera efficace, dal momento che nessuna informazione relativa ai rischi eventuali era stata diffusa in tale occasione. I ricorrenti rimproverano alle autorit� rumene la mancata vigilanza della messa in opera, del funzionamento e del controllo di tale attivit�, qualificata come pericolosa da vari rapporti ufficiali. Tale carenza di vigilanza si sarebbe tradotta nell'incidente ecologico del gennaio 2000. La realizzazione dei piani di costruzione ed un controllo dell'attivit� di estrazione inadeguate sarebbero le cause principali di tale incidente ecologico. I ricorrenti invocano al riguardo i casi Giacomelli c. Italia (sentenza del 2 novembre 2006, � 83), Hatton e altri c. Regno Unito ([GC], no 36022/97, � 128, ECHR 2003-VIII), Guerra e altri cit. (� 60) e Takin e altri c. Turchia (no 46117/99, � 119, CEDH 2004-X). 75. Pur riconoscendo che lo Stato convenuto disponeva in materia di un certo margine di apprezzamento, i ricorrenti sostengono che nel caso di specie le autorit� non hanno saputo bilanciare il giusto equilibrio tra l'interesse del benessere economico della comunit� ed il godimento effettivo da parte dei ricorrenti del diritto al rispetto del loro domicilio e della loro vita privata e familiare. In tal senso, essi invocano il caso L�pez Ostra c. Spagna (sentenza del 9 dicembre 1994, � 51, serie A no 303-C). Essi ritengono che l'inefficacia delle norme interne imposte dalle autorit� rumene, direttamente interessate all'attivit� in questione, in particolare per quanto riguarda la prevenzione di un riversamento di cianuro di sodio, � interpretato come una violazione del principio di precauzione. 76. Essi ritengono che autorizzando il funzionamento dei bacini di decantazione, senza una adeguata protezione, nelle immediate vicinanze delle loro abitazioni, le autorit� li hanno esposti ad un rischio di contatto con una sostanza pericolosa presente nell'aria, nel suolo e nelle acque sotterranee. Secondo loro, un insieme di prove dirette ed indirette e di presunzioni chiaramente concordanti dimostravano l'aggravamento dello stato di salute del secondo ricorrente, che soffre di asma bronchiale. Prendendo in considerazione gli effetti di un contatto con il cianuro di sodio, sostanza che blocca l'ingestione dell'ossigeno da parte dell'organismo umano, si potrebbe ragionevolmente rilevare una causa di aggravamento dell'infezione di cui soffre il secondo ricorrente. I ricorrenti invocano in tal senso il caso Fadeyeva c. Russia (no 55723/00, � 88, CEDH 2005-IV). Per quanto riguarda il nesso di causalit�, essi fanno riferimento ai certificati medici che attestano la malattia del secondo ricorrente, sulla scorta delle conclusione dello studio realizzato nel 2004 dall'OMS, su quelle dello studio realizzato dal gruppo britannico di informazione sulle norme sulla qualit� dell'aria (� EPAQS �) e quelle relative allo studio realizzato dall'agenzia per le sostanze tossiche e la classificazione delle malattie (� ATSR �), oltre che su una statistica fatta dall'ospedale di de Baia Mare che mostra una crescita di tale tipo di malattia nel periodo 1999-2001. Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN 77. Secondo i ricorrenti, i vantaggi economici derivati dall'attivit� controversa sono stati minimi (l'impiego di 150 persone) rispetto all'incidenza economica dell'incidente ecologico. Lo scopo iniziale evocato dagli studi preliminari, vale a dire il trattamento dei rifiuti tossici, non avrebbe mai potuto essere raggiunto. I ricorrenti ritengono che l'impossibilit� per il Governo rumeno di dimostrare di aver effettuato un controllo adeguato della realizzazione dei progetti di costruzione e del funzionamento dell'attivit� � sufficiente per giustificare l'applicazione della giurisprudenza Ledyayeva, Dobrokhotova, Zolotareva e Romashina c. Russia (53157/99, 53247/99, 53695/00 e 56850/00, � 104, 26 ottobre 2006). 2. Il Governo 78. Il Governo ritiene che l'articolo 8 della Convenzione si applica nei casi di inquinamento grave, direttamente imputabile ad uno Stato, come nel caso Lopez Ostra cit.. Sottoscrivendo ci� che la Corte ha detto nel citato caso Hatton, il Governo ammette che, nel campo particolarmente sensibile della protezione dell'ambiente, studi ed inchieste approfondite ed esaustive devono precedere l'attivit� economica interessata, al fine di trovare un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti dell'individuo e quelli della societ� nel suo insieme. Dunque, nel caso di specie, contrariamente al Governo convenuto nel citato caso Lopez Ostra, il Governo potrebbe avvalersi della realizzazione di valutazioni di impatto ambientale : innanzitutto quella realizzata nel 1993, che poneva in evidenza, tra gli altri, gli svantaggi di natura ecologica ed economica del progetto, in seguito quelle realizzate dalla societ� CAST (vedi il paragrafo 62 pi� sopra) nel 1999, che riguardava i bacini di decantazione e che avrebbe concluso per l'assenza di inquinamento atmosferico con l'acido cianidrico, ed infine quella realizzata nel 2001, che avrebbe provato l'inesistenza di un nesso di causalit� tra le malattie dell'apparato respiratorio (asma, bronchite, polmonite) e l'utilizzo del cianuro di sodio. Quest'ultimo studio avrebbe anche concluso per l'assenza di un inquinamento atmosferico da cianuro di sodio. 79. Il Governo rinvia a due casi in cui l'assenza di un nesso di causalit� tra la dedotta violazione ed il danno alla vita privata che avrebbero subito i ricorrenti si avvicinerebbe al presente caso: i casi Asselbourg c. Lussemburgo ((dec.), no 29121/95, CEDH 1999-VI) e Gronus c. Polonia (no 29695/96, 28 maggio 2002). 80. Per quanto riguarda l'accesso alle informazioni, il Governo sostiene che il caso di specie � simile al caso McGinley e Egan c. Regno Unito (sentenza del 9 giugno 1998, Raccolta 1998-III) ed al citato caso Guerra, in cui i ricorrenti si erano imbattuti nell'assenza di una via di ricorso interna. Come quelli del caso McGinley, i ricorrenti del caso di specie non avrebbero compiuto le formalit� necessarie per l'ottenimento delle informazioni relative ai rischi che poteva presentare l'inquinamento regnante a Baia Mare Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN per la loro salute. In virt� della legge no 137/1995, essi avrebbero potuto rivolgersi, direttamente o per mezzo di associazioni, alle autorit� amministrative o giudiziarie per lamentarsi di un pregiudizio diretto o indiretto. Essi avrebbero inoltre potuto avvalersi della legge no 544/2001 sull'accesso alle informazioni pubbliche. 81. Il Governo afferma che i documenti sulla cui base era stata rilasciata l'autorizzazione al funzionamento potevano essere consultati presso la sede dell'Autorit� per la protezione dell'ambiente. Tale autorizzazione poteva anche, secondo esso, essere oggetto di ricorso. Attualmente, la legislazione interna sarebbe rafforzata dall'esistenza di due ordinanze d'urgenza (nn. 195/2005 e 152/2005), che risponderebbero alle esigenze della Convenzione internazionale di Aarhus. La giurisprudenza interna sarebbe univoca in tale senso. Il Governo ricorda inoltre che i ricorrenti non hanno partecipato ai pubblici dibattiti del 24 novembre e del 3 dicembre 1999, all'interno dei quali avrebbero potuto esprimere opinioni relative all'autorizzazione per il funzionamento della societ� Aurul. Esso si avvale ancora dell'esistenza della legge no 544/2001 sull'accesso alle informazioni di interesse pubblico. 82. All'udienza, il Governo ha specificato che i cianuri sono utilizzati nel campo minerario all'incirca in 90 paesi in tutto il mondo, di cui tre situati in Europa : Spagna, Finlandia e Svezia. Esso ha rinviato al riguardo alla direttiva 2006/21/CE, la quale, nel suo articolo 13, stabilisce dei valori limite per le concentrazioni di cianuro. Il Governo precisa che i ricorrenti abitano ad un distanza di svariati chilometri dalla dedotta fonte di inquinamento. Secondo esso, l'utilizzo dei cianuri nell'industria mineraria non potrebbe rappresentare un pericolo per la salute umana se non in caso di mancato rispetto delle norme imposte per il funzionamento dei differenti procedimenti tecnologici. L'esposizione ai cianuri sarebbe trascurabile per alcuni mestieri e l'esposizione della popolazione che vive nelle vicinanze di tali attivit� di sfruttamento sarebbe inoffensiva. 83. Per ci� che concerne la malattia della quale soffre il secondo ricorrente, il Governo sostiene che la diagnosi dell'asma � datata 1996, vale a dire un periodo di molto anteriore all'inizio dell'attivit� della societ� Aurul. Esso aggiunge che i dati forniti dall'Autorit� per la salute pubblica a seguito di un'inchiesta effettuata tra il 2001 ed il 2005 indicano l'assenza di cianuro nell'aria, anche in prossimit� dell'abitazione dei ricorrenti. 84. Il Governo sostiene che nessun caso di malattia professionale � stato rilevato nella regione di Baia Mare e che in generale le malattie croniche presentano una causalit� multifattoriale. Ci� renderebbe quasi impossibile l'esistenza di un nesso di causalit� tra l'asma del secondo ricorrente e l'attivit� della fabbrica Ssar. Inoltre, l'interessato non soffrirebbe che di una forma leggera di tale malattia ed il suo medico gli avrebbe formalmente raccomandato di smettere di fumare. Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN B. Valutazione della Corte a) Principi generali 85. Nel citato caso L�pez Ostra, che riguardava l'inquinamento acustico e gli odori provenienti da una stazione di depurazione, la Corte ha ritenuto che � gravi danni all'ambiente [potevano] ledere il benessere di una persona e privarla del godimento del suo domicilio in maniera tale da nuocere alla sua vita privata e familiare, senza pertanto porre in pericolo la salute dell'interessato � (paragrafo 51). Nel citato caso Guerra, essa ha ritenuto che � l'incidenza diretta delle emissioni di sostanze nocive sul diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare permetteva di concludere per l'applicabilit� dell'articolo 8 � (paragrafo 60). Nel caso Surugiu c. Romania (no 48995/99, 20 aprile 2004), che riguardava diversi atti, tra cui l'ingresso di terze persone nel cortile della casa del ricorrente ed il riversamento da parte di queste persone di varie carrette di letame dinanzi alla porta e sotto le finestre della casa, la Corte ha ritenuto che tali atti costituivano delle ingerenza ripetute nell'esercizio del diritto al rispetto del domicilio del ricorrente ed ha concluso per l'applicabilit� dell'articolo 8 della Convenzione. 86. Quando una persona patisce direttamente ed in maniera grave rumori o altre forme di inquinamento, si pu� porre una questione sotto l'angolo dell'articolo 8. Cos�, nel caso Powell e Rayner c. Regno Unito (sentenza del 21 febbraio 1990, serie A no 172, p. 18, � 40), nella quale i ricorrenti si lamentavano dei disturbi sonori generati dai voli degli aerei durante la giornata, la Corte ha ritenuto che l'articolo 8 entrava in gioco poich� � il rumore degli aerei dell'aeroporto di Heathrow aveva diminuito la qualit� della vita privata e le comodit� domestiche dei ricorrenti �. In un caso relativo ad una questione di inquinamento acustico (Moreno G�mez c. Spagna, no 4143/02, CEDH 2004-X), la Corte ha di nuovo ritenuto che i disturbi denunciati avevano incidenza tanto sulla vita privata che sul domicilio della ricorrente. 87. L'articolo 8 pu� dunque essere applicato nei casi relativi all'ambiente, sia che l'inquinamento sia direttamente causato dallo Stato sia che la responsabilit� di quest'ultimo derivi dall'assenza di una regolamentazione adeguata del settore privato. Se l'articolo 8 ha essenzialmente per oggetto quello di premunire l'individuo dalle ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici, non si accontenta di obbligare lo Stato ad astenersi da simili ingerenze : a tale obbligo piuttosto negativo possono accompagnarsi obblighi positivi inerenti ad un rispetto effettivo della vita privata o familiare (sentenza Airey c. Irlanda del 9 ottobre 1979, serie A no 32, p. 17, � 32). Che si esamini il caso sotto l'angolo di un obbligo positivo a carico dello Stato che consisterebbe nell'adottare misure ragionevoli ed adeguate per proteggere i diritti che i ricorrenti domandano in virt� del paragrafo 1 dell'articolo 8, o sotto quello di un'ingerenza da Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN parte di un'autorit� pubblica da giustificare in virt� del paragrafo 2, i principi applicabili sono molto vicini. 88. L'obbligo positivo di adottare tutte le misure ragionevoli ed adeguate per proteggere i diritti che i ricorrenti ritrovano nel paragrafo 1 dell'articolo 8 implica, prima di tutto, per gli Stati, il dovere primordiale di porre in essere un quadro legislativo ed amministrativo per una prevenzione efficace dei danni all'ambiente ed alla salute umana (Budayeva c. Russia, nn. 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 e 15343/02, �� 129-132, 20 marzo 2008). Quando uno Stato deve trattare questioni complesse di politica ambientale ed economica, ed in particolare quando si tratta di attivit� pericolose, bisogna, inoltre, riservare un posto particolare ad una regolamentazione adattata alle specificit� dell'attivit� in considerazione in particolare relativamente al rischio che potrebbe derivarne. Tale obbligo deve determinare l'autorizzazione, la messa in funzione, lo sfruttamento, la sicurezza ed il controllo dell'attivit� in questione oltre che imporre ad ogni persona interessata da quest'ultima l'adozione di misure di ordine pratico adatte ad assicurare la protezione effettiva dei cittadini la cui vita rischia di essere esposta ai pericoli inerenti all'attivit� di specie (Oneryildiz c. Turchia, [GC], no 48939/99, � 90, CEDH 2004-XII). Bisogna anche sottolineare che il processo decisionale deve innanzitutto comportare la realizzazione di inchieste e studi adeguati, tali da prevenire e valutare il prodursi degli effetti delle attivit� che possono danneggiare l'ambiente ed i diritti degli individui, e cos� permettere lo stabilimento di un giusto equilibrio tra i diversi interessi concorrenti in gioco (Hatton e altri, cit., � 128). L'importanza dell'accesso del pubblico alle conclusioni di tali studi ed alle informazioni che permettono di valutare il pericolo al quale esso � esposto non � in dubbio (vedi, mutatis mutandis, Guerra cit., � 60, e McGinley e Egan cit., � 97). Infine, gli individui interessati devono anche poter introdurre un ricorso contro ogni decisione, ogni atto od omissione dinanzi ai tribunali se ritengono che i loro interessi o le loro osservazioni non siano state sufficientemente tenute in considerazione nel processo decisionale (vedi, Hatton, cit., � 128, e Takin, cit., �� 118-119). b) Sull'applicabilit� dell'articolo 8 nel caso di specie 89. La Corte osserva che gli interessati risiedevano, all'epoca dei fatti, nella citt� di Baia Mare, in un quartiere abitato situato all'incirca a 100 metri dalla fabbrica di estrazione e dal bacino Ssar (vedi il paragrafo 7 pi� sopra), da elementi di sfruttamento minerario della societ� Aurul, che utilizzava una tecnologia per l'estrazione dell'oro e dell'argento che implicava la lisciviazione al cianuro di sodio (vedi il paragrafo 11 pi� sopra). 90. La Corte rileva che, come indicato dal Governo in udienza, una valutazione di impatto ambientale realizzata nel 1993 presentava la futura attivit� della societ� Aurul come complessivamente vantaggiosa. Essa Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN constata che � sulla base di tale studio che le autorit� amministrative hanno rilasciato alla societ� in questione un'autorizzazione per il funzionamento (vedi il paragrafo 13 pi� sopra). 91. Esaminando le conclusioni di tale studio preliminare, la Corte osserva che i suoi autori, medici, ingegneri, biologi, avevano segnalato che l'attivit� in questione non era senza rischi per l'ambiente e la salute umana (vedi in particolare i paragrafi 15-18 pi� sopra). Essa rileva ugualmente che nel 2001, vale a dire otto anni dopo la realizzazione di tale primo studio, altri specialisti lanciarono un segnale d'allarme relativamente al superamento delle soglie di inquinamento ammesse nella regione in causa (vedi i paragrafi 55, 57 e 58 pi� sopra). 92. La Corte prende in considerazione anche l'incidente ecologico del gennaio 2000, le cui conseguenze nocive per l'ambiente sono ampiamente descritte nel rapporto Task Force (redatto su iniziativa dell'Unione europea) cos� come nel rapporto delle Nazioni Unite (vedi i paragrafi 25-32 pi� sopra). Lo studio realizzato nel 2001 rafforza la tesi di un inquinamento che oltrepassava i limiti ammessi nelle vicinanze della zona di sfruttamento della fabbrica Ssar (vedi il paragrafo 55 pi� sopra). Inoltre, la Corte osserva che � incontestabile che all'origine dell'incidente vi sia la societ� Aurul della quale lo Stato rumeno era uno degli azionisti (vedi il paragrafo 8 pi� sopra). 93. La Corte rileva che a differenza di altri casi simili, in cui i ricorrenti si avvalevano di decisioni giurisprudenziali che riconoscevano le attivit� in corso come pericolose per l'ambiente e la salute della popolazione (Takin e altri cit., � 112), sulla base di decisioni amministrative che dichiaravano tali attivit� incompatibili con le normative ambientali (Giacomelli cit., �� 38 e 41) o su rapporti accessibili al pubblico indicanti un determinato grado di inquinamento per una certa attivit� (Fadeyeva cit., �� 31-32), essa si trova nel caso di specie dinanzi ad un difficolt�, data l'assenza di decisioni interne o di ogni altro documento ufficiale che indichi in maniera sufficientemente chiara il grado di pericolo che l'attivit� della societ� Aurul rappresentava per la salute umana e l'ambiente. 94. Su tale punto, la Corte ricorda, come ha gi� fatto nella sua decisione sulla ricevibilit� del 5 luglio 2007, che il primo ricorrente ha cercato, senza successo, a pi� riperse di utilizzare le vie di ricorso interne disponibili (vedi la decisione sulla ricevibilit�, 5 luglio 2007). 95. La Corte osserva che per lo meno per un certo lasso di tempo dopo l'incidente ecologico del gennaio 2000 diversi elementi inquinanti (cianuri, piombo, zinco, cadmio) che superavano le norme interne ed internazionali ammesse sono stati rilevati nell'ambiente, in particolare in prossimit� dell'abitazione dei ricorrenti. � ci� che confermano le conclusioni dei rapporti ufficiali redatti a seguito dell'incidente dalle Nazioni Unite (UNEP/OCHA), l'Unione europea (Task Force) ed il Ministero rumeno dell'ambiente (vedi i paragrafi 26, 28 e 63 pi� sopra). Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN 96. La Corte non rileva alcuna ragione per dubitare della verit� delle osservazioni fatte dai ricorrenti al riguardo. Certamente, da quanto risulta da una prima analisi della situazione di fatto, questi ultimi non sono riusciti ad ottenere dalle autorit� interne alcun documento ufficiale attestante che l'attivit� della societ� Aurul rappresentava un pericolo per la loro salute (vedi i paragrafi 35-53 pi� sopra). L'esistenza di un pericolo di inquinamento da sostanze chimiche pericolose per la salute umana pu� tuttavia essere ricavato senza dubbi dalle valutazioni di impatto ambientale depositate dal Governo convenuto dopo la comunicazione del ricorso. 97. In tali condizioni, la Corte, prendendo in considerazioni le osservazioni dei rapporti ufficiali e quelli delle citate valutazioni di impatto ambientale, conclude che l'inquinamento generato dall'attivit� della fabbrica Ssar poteva causare un deterioramento della qualit� della vita dei vicini e, in particolare, ledere il benessere dei ricorrenti e privarli del godimento del loro domicilio in maniera tale da nuocere alla loro vita privata e familiare. L'articolo 8 si applica quindi al presente caso (vedi, mutatis mutandis, Lopez Ostra cit., �� 50, 52). c) Sul rispetto dell'articolo 8 della Convenzione 98. La Corte ricorda che nel caso di specie i ricorrenti si lamentano in sostanza non tanto di un atto, quanto di una omissione da parte dello Stato. Essi denunciano la mancata realizzazione da parte delle autorit� nazionali di inchieste e studi adeguati che avrebbero permesso di valutare in anticipo e di prevenire gli effetti dell'attivit� della societ� Aurul che potevano ledere l'ambiente ed i loro diritti. Essi sostengono di non aver goduto di alcuna via di ricorso effettiva contro la decisione di autorizzare l'attivit� in questione e contro il funzionamento di quest'ultima. Infine, il secondo ricorrente afferma che il suo stato di salute si � aggravato a causa dell'inquinamento prodotto dall'attivit� in questione. 99. La Corte osserva innanzitutto che lo Stato convenuto ha autorizzato il funzionamento della societ� Aurul, della quale era azionista e che aveva come oggetto principale lo sfruttamento delle miniere presenti, da svariati anni, all'interno dei bacini di decantazione situati in prossimit� della citt� di Baia Mare. 100. La Corte rileva in seguito che tale societ� era all'origine dell'incidente ecologico del gennaio 2000, che � stato ampiamente descritto dai mezzi di informazione internazionali e che � stato oggetto di un rapporto dell'Unione europea e di un altro delle Nazioni Unite. � a seguito di tale incidente che il primo ricorrente ha cominciato le prime azioni per informarsi sul pericolo dell'attivit� in causa per la sua vita e quella di suo figlio, il secondo ricorrente, che soffre d'asma (vedi i paragrafi 35 e 42 pi� sopra). 101. Alla luce dei principi enunciati pi� sopra e tenuto conto della specificit� del caso, la Corte considera che sia necessario determinare se il Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN processo decisionale culminato con l'autorizzazione del funzionamento della societ� Aurul si � basato su studi ed inchieste tali da permettere la valutazione anticipata degli eventuali rischi dell'attivit� in questione e se le conclusioni degli studi condotti sono state rese accessibili al pubblico. La Corte analizzer� anche se successivamente alla sopravvenienza dell'incidente del gennaio 2000 le autorit� nazionali hanno informato la popolazione della citt� di Baia Mare, tra cui i ricorrenti, degli eventuali rischi e delle conseguenze per la salute umana e l'ambiente. Nello stesso contesto, conviene anche analizzare se le autorit� nazionali hanno informato la popolazione delle misure di prevenzione per un futuro incidente simile a quello del gennaio 2000. Infine, la Corte esaminer� se le autorit� nazionali hanno informato la popolazione della citt� di Baia Mare sulle misure idonee ad eliminare i rischi per la salute umana e per l'ambiente, in caso di riproduzione di un tale avvenimento. 102. Prima di procedere a tale analisi, la Corte ritiene necessario analizzare se vi siano degli elementi che permettano di sostenere che la malattia di cui soffre il secondo ricorrente possa essere stata aggravata dall'attivit� della societ� Aurul, che utilizza una tecnologia di lisciviazione del minerale al cianuro di sodio in prossimit� della sua abitazione. 103. In primo luogo, la Corte non rileva ragioni per dubitare dell'esistenza della malattia del secondo ricorrente, essendo tale malattia stata diagnosticata per la prima volta nel 1996, vale a dire prima del funzionamento dell'attivit� della societ� Aurul. Tale malattia risulta attestata da certificati medici. In secondo luogo, � incontestabile che il cianuro di sodio sia una sostanza tossica che pu�, in certe condizioni, porre in pericolo la salute umana (vedi il paragrafo 66 pi� sopra). In terzo luogo, come constatato dalla Corte al paragrafo 95 pi� sopra, non vi � dubbio che un elevato grado di inquinamento sia stato rilevato in prossimit� delle abitazioni dei ricorrenti in seguito all'incidente ecologico del gennaio 2000. 104. La Corte ha esaminato gli studi scientifici depositati dai ricorrenti. Per quanto riguarda lo studio realizzato dall'OMS nel 2004 (vedi il paragrafo 67 pi� sopra) esso rileva come sia difficile per gli specialisti stabilire un legame di causa-effetto in casi di ingestione di cianuro di sodio. Il secondo studio, realizzato dall'Agenzia per le sostanze tossiche nel 2006 (vedi il paragrafo 68 pi� sopra), sposa la tesi secondo la quale il contatto con il cianuro di sodio pu� avere effetti irritanti per le vie respiratorie, precisando che non � disponibile alcuna informazione relativamente alla dose di cianuro a partire dalla quale vi possa essere un'incidenza sulle malattie respiratorie (pagina 4 del rapporto). Infine, il terzo studio non fa che confermare le conclusioni dei primi due : non si conosce ancora la dose di cianuro di sodio a partire dalla quale le infezioni delle vie respiratorie, come l'asma, possono aggravarsi (vedi il paragrafo 68 pi� sopra in fine). 105. In assenza di elementi di prova al riguardo, la Corte potrebbe eventualmente avvalersi di un ragionamento di tipo statistico, dato che le Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN patologie moderne si caratterizzano per la pluralit� delle loro cause. Ci� sarebbe possibile in caso di incertezza scientifica accompagnata da elementi statistici sufficienti e convincenti. 106. La Corte considera tuttavia che nel caso di specie l'incertezza scientifica non � accompagnata da elementi statistici sufficienti e convincenti. Il documento redatto da un ospedale di Baia Mare e che attesta un dato accrescimento del numero delle malattie delle vie respiratorie non basta, da solo, a creare una probabilit� causale. La Corte constata dunque che i ricorrenti non sono riusciti a dimostrare l'esistenza di un nesso di causalit� sufficiente tra l'esposizione a certe dosi di cianuro di sodio e l'aggravamento dell'asma. 107. Essa ritiene tuttavia che malgrado l'assenza di una probabilit� causale nel caso di specie, l'esistenza di un rischio serio e sostanziale per la salute e per il benessere dei ricorrenti faceva pesare sullo Stato l'obbligo positivo di adottare misure ragionevoli ed adeguate capaci di proteggere i diritti degli interessati al rispetto della loro vita privata e del loro domicilio e, pi� in generale, al godimento di un ambiente sano e protetto. Nel caso di specie, tale obbligo sussisteva a carico delle autorit� sia prima della messa in funzione della fabbrica Sasar che dopo l'incidente del gennaio 2000. Al riguardo, la Corte osserva che nel 1992 lo Stato rumeno ha invitato l'Istituto di ricerca del Ministero dell'ambiente a condurre una valutazione di impatto ambientale. Sette anni pi� tardi, lo Stato convenuto, azionista della societ� Aurul, ha deciso di autorizzare la messa in funzione di quest'ultima, basandosi principalmente sulle conclusioni di tale studio, realizzato nel 1993. 108. La Corte ritiene di non possedere le qualit� necessarie per sostituire il proprio punto di vista a quello delle autorit� locali in merito alla migliore politica da adottare in materia ambientale ed industriale : ci� rientra nell'ampio margine di apprezzamento che la sua giurisprudenza riconosce agli Stati in campo sociale e delle tecniche complesse, quali sono quelle in causa (Hatton cit., �� 100-101). Analizzando le conclusioni del detto studio, la Corte rileva che la citt� di Baia Mare era gi� un luogo molto inquinato, a causa di una intensa attivit� industriale, in particolare nel campo minerario (vedi i paragrafi 9, 10 pi� sopra). Inoltre, la Corte rileva che si trattava di una nuova tecnologia, mai utilizzata in Romania, e le cui conseguenze per l'ambiente erano sconosciute. Lo studio realizzato nel 1993 evocava anche la vicinanza dell'attivit� alle zone abitate della citt� di Baia Mare per sottolineare i rischi potenziali di inquinamento acustico ed atmosferico. Nel caso di specie, le misure preventive richieste erano quelle che rientravano tra i poteri conferiti alle autorit� e che potevano essere ragionevolmente considerate adatte ad eliminare i rischi di cui erano venute a conoscenza. 109. La Corte ricorda che nel diritto rumeno il diritto ad un ambiente sano � un principio di valenza costituzionale. Tale principio � stato ripreso dalla legge no 137/1995 sulla protezione dell'ambiente, che era in vigore Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN all'epoca dei fatti (vedi pp. 16-17, a e b). Inoltre, il principio di precauzione raccomanda agli Stati di non ritardare l'adozione di misure effettive e proporzionate che mirano a prevenire un rischio di danni gravi ed irreversibili all'ambiente in assenza di certezza scientifica o tecnica (vedi p. 27, h). 110. La Corte osserva che non risulta da alcun elemento del fascicolo che le autorit� rumene abbiano dibattuto sui rischi che, secondo il citato studio, l'attivit� industriale in causa rappresentava per l'ambiente e per la salute della popolazione. Quanto agli otto studi che la CAST SA avrebbe realizzato, la Corte non potrebbe tenerli in considerazione, poich� non vi � certezza sulla data della loro realizzazione (vedi il paragrafo 62 pi� sopra). 111. La Corte rileva inoltre che, contrariamente al citato caso Hatton, in cui vari studi avevano concluso per l'incidenza minima dell'attivit� controversa sugli aspetti della vita privata dei ricorrenti, il pericolo per l'ambiente ed il benessere della popolazione era nel caso di specie prevedibile. Inoltre, l'incidente ecologico del gennaio 2000 ha confermato la tesi di una contaminazione da metalli pesanti in caso di cedimenti delle dighe dei bacini, gi� evocata dagli autori dello studio del 1993 (vedi il paragrafo 16 pi� sopra). Anche altri due Paesi (l'Ungheria e la Serbia Montenegro) sono stati colpiti da tale incidente. In merito all'ultimo aspetto, la Corte ricorda, secondo lo spirito dei principi no 21 della Dichiarazione di Stoccolma e no 14 della Dichiarazione di Rio, vi � il dovere generale delle autorit� di scoraggiare e prevenire i trasferimenti in altri Stati di sostanze che provocano un grave deterioramento dell'ambiente (vedi pp. 21 e 23 pi� sopra). 112. La Corte osserva anche che al di l� del quadro legislativo instaurato dalla legge sulla protezione dell'ambiente, esistevano norme internazionali specifiche che avrebbero potuto essere applicate dalle autorit� rumene (vedi il paragrafo 12 pi� sopra). Contrariamente al citato caso Asselbourg, che il Governo convenuto invoca, le condizioni di sfruttamento fissate dalle autorit� rumene nel caso di specie si sono rivelate insufficienti per prevenire una situazione grave di conseguenze per l'ambiente ed il benessere della popolazione (cf. Budayeva cit., � 149). La Corte conclude che le autorit� rumene sono venute meno al loro obbligo di valutare in maniera sufficiente prima di tutto i rischi eventuali legati all'attivit� in questione e di prendere le misure adeguate capaci di proteggere i diritti degli interessati al rispetto della loro vita privata e del loro domicilio e, pi� in generale, al godimento di un ambiente sano e protetto. 113. Nel quadro degli obblighi positivi derivanti dall'articolo 8 della Convenzione, la Corte tiene a sottolineare l'importanza del diritto del pubblico all'informazione, come consacrato dalla sua giurisprudenza (vedi, mutatis mutandis, Takin cit., � 119, e Giacomelli cit., 83). Essa ricorda che � fuor di dubbio l'importanza dell'accesso del pubblico alle conclusioni delle preliminari valutazioni ambientali oltre che delle informazioni che Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN permettono di valutare il pericolo al quale � esposto (vedi, mutatis mutandis, Guerra cit., p. 223, � 60, e McGinley e Egan cit., � 97). 114. Al riguardo, la Corte osserva che, come fatto valere dal Governo convenuto, un dibattito pubblico ha avuto luogo il 24 novembre ed il 3 dicembre 1999. Al di l� della questione dell'autenticit� delle copie dei due processi verbali allegati dal Governo alle sue memorie, la Corte rileva che non � stata presentata alcuna valutazione di impatto ambientale ai partecipanti dei due dibattiti. Inoltre, si evince dal contenuto del processo verbale datato 24 novembre 1999 che i partecipanti che hanno richiesto precisazioni sul pericolo che il funzionamento della tecnologia in questione poteva rappresentare non hanno ottenuto risposta (vedi il paragrafo 23 pi� sopra). Sono rimaste allo stesso modo senza risposta anche le questioni sollevate dai partecipanti durante il dibattito organizzato il 3 novembre 1999 (vedi il paragrafo 24 pi� sopra). 115. La Corte rileva che secondo la procedura di regolamentazione delle attivit� economiche e sociali aventi un impatto sull'ambiente, elaborata conformemente alla legge no 137/1995 sulla protezione dell'ambiente, come era in vigore all'epoca dei fatti, le autorit� nazionali dovevano, all'interno di un dibattito pubblico, informare gli interessati sull'impatto che l'attivit� industriale poteva avere sull'ambiente (vedi p. 18, c., terzo paragrafo). Per di pi�, la valutazione di impatto ambientale doveva essere resa pubblica in occasione di tale dibattito (vedi p. 19, c., quinto paragrafo). La Corte rileva in particolare che le autorit� nazionali si sono astenute dal rendere pubbliche le conclusioni dello studio preliminare realizzato nel 1993, che � alla base dell'autorizzazione per il funzionamento della societ� Aurul (vedi, mutatis mutandis, Guerra cit., � 60). 116. Contrariamente ai casi Hatton e altri, cit. (� 120), e Takin e altri, cit. (� 120), i partecipanti al detto dibattito non hanno avuto accesso alle conclusioni dello studio alla base dell'ottenimento dell'autorizzazione per il funzionamento della societ� e non � stata presentata nessuna altra informazione ufficiale su tale oggetto. Si evince dai documenti depositati dal Governo che le disposizioni interne in materia di dibattiti pubblici non � stata rispettata nel caso di specie. Una situazione simile � stata sanzionata nel citato caso Guerra (� 60). Tenuto conto di tale constatazione, non potrebbe essere accolto l'argomento del Governo relativo alla mancata partecipazione al dibattito dei ricorrenti (vedi, a contrario, McGinley e Egan cit., � 102). 117. Per quanto riguarda la legge no 544/2001 relativa all'accesso alle informazioni di interesse pubblico, la Corte constata che tale testo � entrato in vigore il 22 ottobre 2001 e che le sue norme di applicazione sono state pubblicate l' 8 marzo 2002, quando sono cominciate le attivit� del primo ricorrente nel 2000, a seguito dell'incidente. Al riguardo, la Corte ricorda, come ha gi� fatto nella sua decisione sulla ricevibilit� del 5 luglio 2007, che un ricorrente che ha utilizzato una via di ricorso legale apparentemente Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN effettiva e sufficiente non potrebbe vedersi eccepire di non aver cercato di utilizzarne altre che erano disponibili ma non presentavano maggiori possibilit� di successo (vedi, mutatis mutandis, le sentenze A. c. Francia del 23 novembre 1993, serie A no 277-B, p. 48, � 32, e De Moor c. Belgio del 23 giugno 1994, serie A no 292-A, p. 16-17, � 50). 118. In ambito internazionale, la Corte ricorda che l'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale sono consacrati dalla Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, ratificata dalla Romania il 22 maggio 2000 (vedi p. 23, c). Nello stesso senso, la risoluzione no 1430/2005 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sui rischi industriali rafforza, tra gli altri, il dovere degli Stati membri di migliorare la diffusione delle informazioni in tal ambito (vedi p. 25, f). 119. Quanto alla possibilit� per i ricorrenti di contestare dinanzi ai tribunali i risultati degli studi effettuati nel caso di specie e di avere accesso ai documenti rilevanti, la Corte ritiene che tale questione sia strettamente legata alle precedenti conclusioni, relative alla partecipazione della popolazione residente in prossimit� della zona di sfruttamento della fabbrica Ssar al processo decisionale (vedi il paragrafo 115 pi� sopra). 120. Per quanto riguarda le conseguenze dell'incidente del gennaio 2000, la Corte osserva che si evince dagli elementi del fascicolo che l'attivit� industriale in questione non � stata arrestata dalle autorit�, che hanno continuato ad utilizzare la stessa tecnologia (vedi il paragrafo 8 pi� sopra, in fine). In tal senso, la Corte richiama l'importanza del principio di precauzione (consacrato per la prima volta nella Dichiarazione di Rio), che � deve applicarsi al fine di assicurare un livello di protezione elevato della salute, della sicurezza dei consumatori e dell'ambiente, nell'insieme delle attivit� della Comunit� �. 121. La Corte rileva che gli obblighi positivi inerenti al rispetto della vita privata o familiare a carico delle autorit� nazionali si estendevano anche ed a fortiori al periodo successivo a quello dell'incidente del gennaio 2000. 122. Essendo stabilite le conseguenze sanitarie ed ambientali dell'incidente ecologico, cos� come constatate dagli studi e dai rapporti internazionali, la Corte ritiene che la popolazione della citt� di Baia Mare, inclusi i ricorrenti, ha dovuto vivere in uno stato di angoscia ed incertezza accentuate dalla passivit� delle autorit� nazionali, che avevano il dovere di fornire informazioni sufficienti e dettagliate in merito alle conseguenze passate, presenti e future dell'incidente ecologico sulla loro salute, sull'ambiente, sulle misure di prevenzione e le raccomandazioni per la difesa della popolazione che sarebbe stata sottoposta ad avvenimenti comparabili nell'avvenire. A ci� si aggiunge il timore dovuto alla continuazione dell'attivit� ed alla possibilit� di ripetizione, in futuro, dello stesso incidente. Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN 123. La Corte osserva che egli ha compiuto, senza alcun successo, numerose pratiche amministrative e penali al fine di conoscere i rischi potenziali a seguito dell'incidente ecologico del gennaio 2000, ai quali lui e la sua famiglia erano esposti e di veder punire i responsabili di tale incidente (vedi �� 35-53 pi� sopra). 124. Nello stesso contesto successivo all'incidente del gennaio 2000, la Corte � convinta, dopo aver analizzato gli atti del fascicolo, del fatto che le autorit� nazionali sono venute meno al loro dovere di informare la popolazione della citt� di Baia Mare, e pi� in particolare i ricorrenti. Questi ultimi si sono trovati nell'impossibilit� di conoscere le eventuali misure di prevenzione di un incidente simile o le misure di azione nel caso del ripetersi di un tale incidente. Tale tesi � anche sostenuta dalla Comunicazione della Commissione europea relativa alla sicurezza delle attivit� minerarie (vedi p. 27, g). 125. La Corte constata dunque che lo Stato convenuto � venuto meno al suo obbligo di garantire il diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione. II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE 126. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, � Se la Corte dichiara che vi � stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa. � A. Danno 127. Il secondo ricorrente domanda la somma di 146 789 euro (� EURO �) a titolo di danno materiale per il deterioramento del suo stato di salute che sarebbe derivato dall'attivit� della societ� Aurul. Egli ha depositato a sostegno un rilevamento dettagliato delle spese incorse per il trattamento della sua asma. Egli invita la Corte a tenere in considerazione, nel valutare il suo pregiudizio, la necessit�, costitutiva a suo dire di un pregiudizio futuro, della prosecuzione di tale trattamento per l'avvenire. Egli invoca al riguardo il caso Mikheyev c. Russia (no 77617/01, �� 159161, 26 gennaio 2006). 128. I ricorrenti richiedono inoltre 50 000 EURO a titolo di danno morale per la messa in funzione, in prossimit� del loro domicilio, di un'attivit� di sfruttamento industriale dannosa per la vita umana. Essi rilevano nell'autorizzazione di messa in funzione di tale sfruttamento un inadempimento delle autorit� nazionali all'obbligo di prendere le misure adeguate al fine di proteggere il loro diritto al rispetto della vita privata. Essi Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN sostengono anche che il mancato rispetto delle garanzie procedurali legate al processo decisionale � culminato nell'ottenimento della detta autorizzazione (assenza di valutazioni di impatto adeguate che avrebbero potuto permettere loro di valutare il pericolo eventuale dell'attivit� in causa, mancanza di accesso del pubblico alle informazioni ufficiali sul punto, assenza di ricorsi effettivi contro le decisioni relative al funzionamento dell'attivit�). Essi sostengono che tali carenze hanno causato loro sofferenze psichiche, angoscia ed un sentimento di ingiustizia. Essi invocano al riguardo le citate sentenze Lopez Ostra e Guerra. 129. Per quanto riguarda la domanda del secondo ricorrente per il danno materiale, il Governo prega la Corte di rigettare tale pretesa. Innanzitutto, esso ritiene che il caso di specie si distingua dal citato caso Mikheyev, dal momento che in quest'ultimo caso si trattava di una violazione dell'articolo 3 della Convenzione a seguito della quale il ricorrente aveva perduto la sua capacit� lavorativa. Quindi il secondo ricorrente nel caso di specie non sarebbe riuscito a dimostrare di aver perduto la sua capacit� lavorativa. Inoltre, non vi sarebbe alcun nesso di causalit� tra l'aggravamento del suo stato di salute e la sostenuta violazione. 130. Quanto alla domanda di indennizzo per il danno morale, il Governo ritiene la pretesa dei ricorrenti eccessiva ed insiste sull'assenza di un nesso di causalit� tra le sostenute violazioni ed il pregiudizio morale richiesto dagli interessati. Per quanto riguarda la somma richiesta a tale titolo, il Governo invoca una serie di casi simili in cui la Corte avrebbe riconosciuto somme nettamente inferiori rispetto a quelle richieste dai ricorrenti (3 000 EURO nel caso Lemke c. Turchia (no 17381/02, � 62, 5 giugno 2007), 12 000 EURO nel citato caso Giacomelli (� 104), 3 000 EURO nel caso Ockan c. Turchia (no 46771/99, � 62, 28 marzo 2006) e 3 000 EURO nel citato caso Taskin). Infine, il Governo sostiene che la semplice constatazione di una violazione costituirebbe di per s� una riparazione equa ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione. 131. Per quanto riguarda il sostenuto pregiudizio materiale del secondo ricorrente, la Corte condivide l'opinione del Governo secondo la quale non vi � alcun nesso di causalit� tra la violazione della Convenzione ed il sostenuto pregiudizio (vedi il paragrafo 106 pi� sopra). 132. Invece, per quanto riguarda il pregiudizio morale lamentato dai ricorrenti, la Corte ricorda di aver concluso per la violazione dell'articolo 8. Tuttavia, nelle circostanze di specie essa decide di non riconoscere alcuna somma a titolo di danno morale. B. Spese e costi 133. I ricorrenti sollecitano il rimborso di una somma di 7 916 EURO che specificano come segue : 7 616 EURO corrispondenti agli onorari del loro avvocato (somma da corrispondere direttamente al loro avvocato) e Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN 300 EURO per spese varie (posta, telefono, corriere elettronico, cancellerie). Essi producono a sostegno copia di una dettagliata nota spese, oltre che un contratto per l'assistenza giudiziaria. Invece, essi non domandano il rimborso degli onorari di rappresentanza ed assistenza da parte degli avvocati della societ� Latham & Watkins, eccezion fatta per quelli per l'udienza del 23 ottobre 2007, che sono ricompresi nella somma totale di 7 616 EURO. Per quanto riguarda la somma di 300 EURO reclamata per spese varie, i ricorrenti non producono alcuna ricevuta. Essi invocano la giurisprudenza dei casi Iosub Caras c. Romania (no 7198/04, � 65, 27 luglio 2006) e Buzescu c. Romania (no 61302/00, � 116, 25 maggio 2005), secondo la quale le spese non giustificate possono nondimeno essere rimborsate se corrispondono ad un necessit� e se il loro ammontare sembrerebbe ragionevole. 134. Il Governo sostiene che la domanda dei ricorrenti relativa al rimborso delle spese e dei costi non pu� essere ritenuta � ragionevole � ai sensi della giurisprudenza della Corte. Esso fa osservare che l'avvocato degli interessati non � intervenuto se non dopo la comunicazione del ricorso, come nel caso Karov c. Bulgaria (no 45964/99, � 104, 16 novembre 2006). Esso ritiene inoltre che la somma richiesta a tale titolo sia eccessiva avuto riguardo delle somme accordate dalla Corte in casi simili : 4 500 EURO nel caso Moreno Gomez c. Spagna, (no 4143/02, � 70, 16 novembre 2004), 3 598 EURO nel citato caso Giacomelli (� 108), 5 000 EURO (per la rappresentazione dei 311 ricorrenti) nel citato caso Ockan (� 65), e 6 500 EURO (per i tre avvocati russi) e 5 540 sterline (per i due avvocati inglesi) nel citato caso Fadeyeva (� 150). 135. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, le spese ed i costi cui fa riferimento il ricorrente non possono essergli rimborsati che nella misura in cui siano dimostrati la loro realt�, la loro necessit� ed il carattere ragionevole del loro tasso (vedi, tra molti altri, Belziuk c. Polonia, sentenza del 25 marzo 1998, Raccolta 1998-II, p. 573, � 49, e Sardinas Albo c. Italia, no 56271/00, � 110, 17 febbraio 2005). 136. Nel caso di specie, la Corte rileva il volume importante dei documenti depositati nel fascicolo (pi� di 2000 pagine) e ritiene che anche se l'avvocato dei ricorrenti � intervenuto solamente dopo la comunicazione del ricorso, il suo lavoro � stato importante. Come nel citato caso Buzescu, la Corte osserva che il Governo non � riuscito a dimostrare l'assenza di necessit� delle spese dichiarate ed il carattere irragionevole della dettagliata nota spese prodotta dai ricorrenti. Prendendo in considerazione l'insieme degli elementi in suo possesso e la complessit� del caso, la Corte, decidendo secondo equit�, ritiene ragionevole la somma di 7 916 EURO, dalla quale si conviene di dedurre 1 650 EURO accordati dal Consiglio d'Europa per l'assistenza giudiziaria. Di conseguenza, essa riconosce ai ricorrenti 6 266 EURO, somma da versare, conformemente alle autorizzazioni rilasciate dai Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN ricorrenti, sul conto corrente bancario del loro avvocato, Diana Olivia Hatneanu. C. Interessi moratori 137. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora sul tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali. PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE 1. Ritiene, all'unanimit�, che vi � stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione ; 2. Ritiene, all'unanimit�, a) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti congiuntamente, entro il termine di tre mesi dalla data in cui tale sentenza diventer� definitiva conformemente all'articolo 44 � 2 della Convenzione, 6.266 EURO (seimiladuecentosessantasei euro), oltre ogni importo che possa essere dovuto a titolo di tassa, per le spese ed i costi, da convertire nella moneta nazionale dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data del regolamento ; b) che a partire dallo spirare del detto termine e sino al versamento, tale importo sar� maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali ; 4. Rigetta per cinque voti contro due la domanda di equa soddisfazione per il resto. Fatta in francese e comunicata per iscritto il 27 gennaio 2009 conformemente all'articolo 77 �� 2 e 3 del regolamento. Stanley Naismith Bostjan M. Zupancic Cancelliere Presidente Alla presente sentenza � unita, conformemente agli articoli 45 � 2 della Convenzione e 74 � 2 del regolamento, l'esposizione dell'opinione parzialmente dissenziente del giudice Zupancic, alla quale aderisce il giudice Gyulumyan. B.M.Z. S.H.N Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN Concordo con la maggiorana nel sostenere che vi � stata una violazione procedurale dell'articolo 8 della Convenzione. Tuttavia, sono in disaccordo con quanto sostenuto nel paragrafo 106 della sentenza secondo il quale il secondo ricorrente non � riuscito a dimostrare � il nesso di causalit� � tra l'esposizione a determinate dosi di cianuro di sodio e l'aggravamento della sua malattia. Bisogna innanzitutto osservare che l'approccio statistico adottato dalla Corte nel paragrafo 105 della sentenza (� (...) propria dell'ambito delle malattie aventi [come quella del secondo ricorrente] una pluralit� di cause �) � sostituito, senza alcuna spiegazione, dal classico approccio causale (che non ricomprende la nozione di incertezza). Dei sociologi hanno sottolineato che � la mania del nesso causale � � � una caratteristica propria della mentalit� primitiva mistica e prelogica �, particolarmente presente nella stregoneria (descritta come una teoria delle cause) e che si oppone alla mentalit� � civilizzata �, ben pi� disposta a esaminare la causalit� all'interno di un quadro statistico (P. Peretti-Watel, Sociologia del rischio, Parigi, A. Colin, 2000). Quanto agli effetti derivanti dalla probabilit�, gli studi scientifici esistenti hanno rimesso in causa l'approccio proprio del senso comune allorquando pi� fattori sono all'origine di un danno : quando l'approccio � di buon senso � esamina la � ripartizione � tra vari fattori, la scienza stabilisce che tali fattori non si sommano, ma si moltiplicano. Si pu� parlare di un potenziamento degli effetti. Quando non vi � una prova evidente di un fattore causale, l'approccio individuo per individuo nel caso di patologie come quelle evocate pi� sopra si rivela obsoleto, inappropriato ; non si pu� dimostrare con certezza che una persona abbia una certa malattia perch� � stata esposta ad una fonte tossica, ma si pu� stabilire che una popolazione esposta ad una certa fonte tossica presenti, rispetto ad un'altra popolazione che non vi sia stata esposta, un significativo incremento statistico di tale malattia o un aggravamento della malattia preesistente. Un esempio eloquente � quello del cancro ai polmoni : non si pu� mai affermare con certezza perch� un individuo qualsiasi sia colpito da un cancro ai polmoni, ma � scientificamente stabilito che il 92 % delle persone che presentano tale cancro sono fumatori e/o anziani fumatori. Contrariamente al pericolo derivante da un incidente stradale (le cui lesioni possono apparire immediatamente o poco dopo il fatto dannoso ed essere imputabili senza discussioni alla collisione), i danni tossici possono non essere immediati e soprattutto restare invisibili per molti anni. Tale tipo Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN di lesione pu� essere imputabile ad una serie di fattori e non per forza ad un'unica causa. � risaputo che la specificit� delle patologie moderne risiede nell'assenza di � firma � dell'agente causale. Per lungo tempo le vittime hanno dovuto sopportare, pagandone il prezzo con la propria vita o della propria salute, una presunzione di responsabilit�. In Francia, � la direzione indicata dalla camera sociale della Corte di cassazione il 28 febbraio 2002 nelle sentenze � amianto �, oggi sostituite dalla giurisprudenza della seconda camera civile, premessa di un diritto alla riparazione integrale delle vittime di AT-MP che la Corte ha ritrovato anche all'interno del contratto di lavoro. Le giurisdizioni francesi hanno gi� riconosciuto l'esistenza di una correlazione, dopo aver stabilito quella di un nesso statistico e di un danno. In una sentenza del 30 aprile 2004, la corte d'appello di Versailles ha riconosciuto la responsabilit� di un laboratorio in un caso in cui la vittima era stata esposta in utero al distilb�ne e soffriva di un tumore maligno alla vagina (CA Versailles, 30 aprile 2004, D. 2004, IR p. 1502). Essa ha ritenuto che se anche era difficile riconoscere nel distilb�ne il carattere di una conditio sine qua non nel caso di specie, l'assunzione di tale farmaco costituiva indiscutibilmente un fattore importante della malattia, rilevato anche dagli esperti. Per quanto riguarda la necessit� di accompagnare l'incertezza degli elementi statistici, bisogna osservare che il compito pi� difficile spetta al giudice, che deve valutare � dopo aver consultato le conclusioni degli epidemiologi � se un aumento del 7 % o del 30 % della frequenza di una malattia suggerisca una correlazione. In generale (e infelicemente), nei casi di � nuovi rischi � (salute pubblica/ambiente), il ripetersi di avvenimenti passati manca a tal punto che � impossibile definire una frequenza statistica prima di un lasso di tempo abbastanza lungo. Nel caso di specie, come constatato dalla Corte � non vi sarebbero sufficienti informazioni per concludere per un rapporto causa-effetto nei casi di intossicazione cronica al cianuro di sodio � (paragrafo 67). Il rischio per la salute umana esiste ; studi scientifici affermano che � l'esposizione ai cianuri provoca, tra le altre, difficolt� respiratorie � (paragrafo 68). Inoltre, gli stessi studi scientifici citati dalla Corte pongono in evidenza l'incertezza in merito al � rapporto di causa-effeto nei casi di intossicazione cronica al cianuro di sodio � (paragrafi 67 e 68 in fine). Non ci si trova in questo caso, come in altri casi (amianto, esposizione al rischio nucleare), di fronte ad una particolare categoria di lesione che si potrebbe definire � tossica �. L'industria moderna ha spesso utilizzato sostanze senza prendere o senza essere tenuta a prendere in considerazione gli effetti sulla salute (diossina, amianto, cadmio, etere di glicole, piombo ed altre sostanze cancerogene o mutagene). Il cianuro di sodio � una sostanza tossica che pu� essere Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN assorbita dall'organismo per inalazione, attraverso la pelle e gli occhi, e per ingestione (paragrafo 66). Nel caso di specie, la valutazione di impatto ambientale del 2001, depositata dal Governo convenuto, attesta un aumento del numero delle malattie dell'apparato respiratorio nei bambini residenti in prossimit� della zona di sfruttamento (vedi il paragrafo 58), in particolare nel 1999, anno in cui la societ� Aurul ha iniziato ad utilizzare il procedimento tecnologico in questione. Certamente, l'esposizione ad un certo prodotto non costituisce una condizione sufficiente del danno. Ma una causa assolutamente sufficiente � quasi introvabile nella realt� concreta : la maggior parte delle cause suppone, per produrre i propri effetti, la presenza di altri fattori che non comportano sempre la responsabilit� civile. La presenza di una circostanza che favorisce combinata con l'assenza di una causa individuabile rende, agli occhi del giudice, la causalit� sufficientemente probabile per quello che pu� essere acquisito. La soluzione contraria presenterebbe un doppio inconveniente : il primo sarebbe quello di affermare con una decisione giudiziaria un'assenza di causalit�, allorquando, scientificamente parlando, esista una possibilit�, di modo che concludere in maniera negativa corrisponderebbe per il giudice a rinunciare all'utilizzo della tecnica classica portante della presunzione ; il secondo sarebbe di privare di ogni indennizzo la vittima, che all'occorrenza � quasi sempre la parte pi� debole. Il fatto che nel caso di specie un rapporto ufficiale indicasse un aumento del numero delle malattie all'apparato respiratorio nelle vicinanze della zona di sfruttamento (paragrafo 58) non era sufficiente a suggerirci una correlazione ? La prova dell'assenza di nocivit� avrebbe dovuto essere data, per principio, dallo Stato, senza imporre ai ricorrenti un fardello impossibile (probatio diabolica), soprattutto in assenza di informazioni relative agli effetti nocivi del cianuro di sodio sull'organismo umano. Inoltre, la Corte denuncia nel caso di specie l'assenza di informazioni da parte delle autorit� dello Stato. Non sarebbe eccessivo richiedere ai ricorrenti di provare una causa assolutamente sufficiente, soprattutto all'interno di un contesto di carenza di informazioni ufficiali ? Questa situazione non � tale da generare una disparit� delle armi ? Bisogna essere coscietni del fatto che in presenza di rischi invisibili la concezione classica del nesso di causalit� rappresenta un arcaismo ; per convincersene basta applicarlo al campo medico (comparazione particolarmente appropriata per tale genere di rischi) : esigere prima di prendere misure di prevenzione una assoluta certezza causale significherebbe sopprimere tutta la medicina preventiva, in particolare quella delle malattie cardiovascolari, poich� le azioni di prevenzione sono tutte basate su un approccio statistico. Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA TTAR c. ROMANIA � OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZUPANCIC, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE GYULUMYAN Infine, desidererei far riferimento all'origine del trattamento formalista della causalit�. Nel sistema accusatorio, la colpa deve necessariamente essere attribuita ad una delle parti. In un senso molto realistico, la feticizzazione del nesso di causalit� � il prodotto secondario del bisogno di ripartire la colpa, in maniera discreta, secondo il modello dell'alternativa. Il processo giuridico, nel quale la ricerca della verit� � semplicemente un mezzo per risolvere la controversia, e non uno scopo in s� stesso, ha una tendenza a deformare la percezione della realt�. Altrimenti detto, l'approccio scientifico oggettivo non soffre del bisogno di incastrare la parte responsabile ; essa pu� anche permettersi di restare pi� sfumata. I linguaggi della scienza e del diritto sono spesso in disaccordo. Ci� � ancor pi� evidente quando gli esperti che prendono parte al processo giuridico, in particolare nei casi penali, sfidano le interpretazioni � nero o bianco � che i giuristi ed i tribunali si attendono da essi. Il rispetto della vita privata � un valore primordiale, la cui difesa, da parte del giudice europeo, non potrebbe essere limitata dall'assenza di una certezza assoluta, soprattutto nel campo delle malattie moderne. Quanto all'articolo 41 della Convenzione, ritengo scandaloso che non sia accordato ai ricorrenti nessun indennizzo per il pregiudizio morale, dato che anche il Governo era d'accordo per riconoscere un certo ammontare a tale titolo ai ricorrenti (paragrafo 130). Combinato con gli sforzi (di natura procedurale) fatti dai ricorrenti, lo stato di incertezza nel quale gli interessati sono stati lasciati durante gli anni rappresenta una sofferenza morale che meriterebbe di essere indennizzata ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione. Ci troveremmo dinanzi all'unico caso di tale genere in cui la Corte ha deciso di non riconoscere alcuna somma a titolo di danno morale. Copyright � 2009 UFTDU

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło