68294/01

WyrokETPCz2008-11-06ECLI:CE:ECHR:2008:1106JUD006829401

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy aresztowanie i zatrzymanie aktywisty politycznego za krytykę ministra sprawiedliwości, w tym użycie określenia „największy idiota”, stanowiło naruszenie prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego (art. 5 ust. 1 i 3) oraz wolności wyrażania opinii (art. 10) Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że zatrzymanie skarżącego było niezgodne z prawem krajowym i arbitralne, ponieważ zarzuty zniesławienia nie mogły stanowić podstawy do zatrzymania, a zarzuty chuligaństwa nie miały podstaw faktycznych, co potwierdził krajowy Sąd Najwyższy. Brak „uzasadnionego podejrzenia” o popełnienie przestępstwa sprawił, że pozbawienie wolności było niezgodne z art. 5 ust. 1. Ponadto, Trybunał stwierdził naruszenie art. 5 ust. 3, ponieważ skarżący nie został niezwłocznie doprowadzony przed sędziego (dopiero po prawie czterech dniach), a władze nie podjęły odpowiednich kroków w celu zapewnienia szybkiego doprowadzenia. Wreszcie, Trybunał uznał, że aresztowanie i zatrzymanie stanowiło nieproporcjonalną ingerencję w wolność wyrażania opinii skarżącego, ponieważ jego działania były pokojowe, a władze powinny wykazać powściągliwość w stosowaniu środków karnych w kontekście debaty politycznej, zwłaszcza gdy dostępne są inne środki.
Stan faktyczny
Skarżący, Aleksandar Bogdanov Kandzhov, bułgarski aktywista polityczny, w lipcu 2000 r. zorganizował zbiórkę podpisów w Pleven, domagając się dymisji Ministra Sprawiedliwości, Teodosiya Simeonov. Wywiesił transparenty nazywające ministra „największym idiotą”, co było nawiązaniem do wcześniejszej krytyki medialnej. Władze miejskie odmówiły zgody na zbiórkę, a skarżący został aresztowany i zatrzymany na prawie cztery dni pod zarzutem zniesławienia i chuligaństwa. Ostatecznie został uniewinniony przez Sąd Najwyższy.
Rozstrzygnięcie
1. Uznaje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 5 § 1 Konwencji. 3. Stwierdza naruszenie art. 5 § 3 Konwencji. 4. Stwierdza naruszenie art. 10 Konwencji. 5. Zasądza na rzecz skarżącego 4.000 euro tytułem szkody niemajątkowej oraz 2.000 euro tytułem kosztów i wydatków. 6. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CONSIGLIO D’EUROPA   CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO   QUINTA SEZIONE   CASO KANDZHOV c. BULGARIA   (Ricorso n. 68294/01)   SENTENZA   STRASBURGO   novembre 2008   Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni fissate dall’art. 44 § 2 della   Convenzione. Può subire ritocchi di forma   traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo   SENTENZA KANDZHOV c. BULGARIA   Nel caso Kandzhov c. Bulgaria,   La Corte europea dei diritti dell’uomo (Quinta Sezione), riunita in una   Camera composta da:   Rait Maruste, Presidente,   Karel Jungwiert,   Volodymyr Butkevych,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Zdravka Kalaydjieva, giudici,   e da Claudia Westerdiek, Cancelliere di Sezione,   Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 7 ottobre 2008,   Pronuncia la seguente sentenza, adottata in quella data:   PROCEDURA   1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 68294/01) diretto contro la   Repubblica di Bulgaria, con il quale il sig. Aleksandar Bogdanov   Kandzhov, un cittadino bulgaro nato nel 1971 e che vive nel paese di   Pobeda, nella regione di Pleven (“il ricorrente”) ha adito la Corte il 5   gennaio 2001 in virtù dell’art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei   diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).   2. Il ricorrente è rappresentato dal sig. Y. Grozev, avvocato del Foro di   Sofia. Il Governo bulgaro (“il Governo”) è rappresentato dal proprio agente,   la sig.ra M. Kotseva, del Ministero della Giustizia.   3. Il ricorrente sostiene che il suo arresto e la sua detenzione per   l’esposizione di uno striscione pretesamente offensivo per il Ministro della   Giustizia e per la raccolta di firme per richiedere le dimissioni del Ministro   siano stati illegittimi ed abbiano violato il suo diritto alla libertà di   espressione. Sostiene altresì di non essere stato tradotto al più presto dinanzi   ad un giudice dopo il suo arresto.   4. Il 14 novembre 2006 la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al   Governo. Ha altresì deciso di esaminare congiuntamente la ricevibilità ed il   merito del caso (art. 29 § 3 della Convenzione).   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA KANDZHOV c. BULGARIA   FATTO   I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO   1. Antefatto del caso   5. Il ricorrente è impegnato in politica sin dall’inizio dei cambiamenti   democratici in Bulgaria nel 1990 ed era un attivista di uno dei maggiori   partiti politici negli anni Novanta, l’Unione delle Forze Democratiche   (“UFD”). Svolse un ruolo attivo nella campagna dell’UFD durante le   elezioni legislative nell’aprile 1997. Dopo le elezioni, maturò gradualmente   un sentimento di disincanto per le politiche dell’UFD e verso alcuni dei suoi   dirigenti. Fu particolarmente deluso dal sig. Teodosiy Simeonov, un   deputato dell’UFD del collegio elettorale di Pleven e capo della sezione   dell’UFD in Pleven. Il 4 febbraio 1999 il ricorrente, insieme a qualche altro   membro dell’UFD, costituì il “Comitato contro la corruzione nell’UFD –   Pleven”. Nella sua qualità di presidente del comitato, il ricorrente scrisse al   Primo Ministro, che era altresì il leader dell’UFD, sostenendo che il sig.   Simeonov era stato pesantemente coinvolto in intrighi politici e corruzione.   6. Il 18 dicembre 1999 il sig. Simeonov venne rieletto alla guida della   sezione di Pleven dell’UFD e il 21 dicembre 2000 venne nominato Ministro   della Giustizia.   7. Il 1° giugno 2000, in un’intervista che parlava del processo   largamente pubblicizzato di cinque infermiere bulgare che rischiavano la   pena di morte in Libia, il sig. Simeonov espresse l’opinione che la Libia non   fosse un Paese “bianco”. Questa dichiarazione venne duramente criticata   dalla stampa e provocò una protesta da parte dell’ambasciatore libico in   Bulgaria. Il 14 giugno 2000 il quotidiano Monitor pubblicò un editoriale che   esprimeva l’opinione che con la sua affermazione il sig. Simeonov fosse   “sulla buona strada per essere classificato come 'il maggiore idiota'   dell’anno”.   8. All’inizio del luglio 2000 il ricorrente, insieme ad alcuni amici e   sostenitori politici, fondò un comitato promotore per battersi per le   dimissioni del sig. Simeonov. Il 7 luglio 2000 informò il sindaco di Pleven   che il 10, l’11 ed il 12 luglio 2000 nel centro di Pleven sostenitori dell’UFD   avrebbero raccolto firme per richiedere le dimissioni del “maggiore idiota   del Governo bulgaro – Teodosiy Simeonov”. Gli organizzatori avevano   intenzione di raccogliere firme tra le 9 e le 17 nei giorni sopra citati in   quattro stand collocati davanti al municipio, alla stazione della polizia   distrettuale, al teatro e al Monumento al Milite Ignoto – tutti nel centro di   Pleven.   9. Il 7 luglio 2000 il vicesindaco, che allora faceva le veci del sindaco, si   rifiutò di concedere l’autorizzazione per la raccolta delle firme. Il suo   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA KANDZHOV c. BULGARIA   diniego era fondato sulla mancata dimostrazione che il ricorrente fosse stato   autorizzato a rappresentare il comitato promotore. Il sindaco sostenne   inoltre che fosse necessario un coordinamento al fine di garantire “la   sicurezza dei cittadini e degli edifici conformemente al Regolamento n. 1   sul mantenimento e sulla difesa dell’ordine pubblico e dei beni pubblici nel   Comune di Pleven” e invitò il ricorrente, se insisteva nell’eseguire l’azione,   a discutere su dove esattamente potessero essere collocati i tavoli. Il 9 luglio   la polizia cercò di avvisare il ricorrente di tale diniego, ma non riuscì a   trovarlo al suo indirizzo.   2. I fatti del 10-14 luglio 2000 ed il procedimento penale contro il   ricorrente   10. Il 10 luglio 2000, alle 9 del mattino circa, mentre si recava ad uno   degli stand per la raccolta delle firme, il ricorrente venne fermato davanti   alla stazione della polizia distrettuale dal capo del dipartimento di polizia,   che lo informò del diniego del vicesindaco. Il ricorrente, che era deciso ad   andare avanti nel suo programma, si recò in municipio e si incontrò con il   vicesindaco, ma non raggiunse un accordo con lui.   11. Il ricorrente decise di portare a termine l’azione programmata. Mise   nel centro di Pleven due stand e due manifesti che recitavano “Noi,   sostenitori dell’UFD, chiediamo le dimissioni del maggiore idiota del   Governo Teodosiy Simeonov”. Molte persone, compresi alcuni poliziotti, si   raccolsero intorno agli stand.   12. Alle 11,35 nello stesso giorno un poliziotto avvisò per iscritto il   ricorrente che avrebbe dovuto rimuovere gli stand, in attesa del benestare   del vicesindaco alla loro ubicazione. Il ricorrente si rifiutò di toglierli, dal   momento che riteneva che il collocamento di stand sul suolo pubblico non   equivalesse ad una violazione dell’ordine pubblico e che la legge non gli   imponesse di chiedere l’autorizzazione da parte del sindaco per ciò.   13. Alle 12,30 un altro poliziotto ordinò l’arresto del ricorrente. L’ordine   era fondato sul paragrafo 70(1) della Legge sul Ministero dell’Interno del   e sugli artt. 148 § 1 (1) e (3) e 325 § 2 del codice penale del 1968 (si   vedano i paragrafi 27 e 30 più avanti). Esso non esponeva gli specifici fatti   dedotti contro il ricorrente. Subito dopo ciò la polizia arrestò il ricorrente e   sequestrò i due manifesti.   14. Più tardi nel corso della giornata il poliziotto che aveva ordinato   l’arresto del ricorrente aprì un’inchiesta penale contro di lui per vilipendio   del Ministro della Giustizia nella sua veste ufficiale, in contrasto con l’art.   § 1 (1) e (3) del codice penale del 1968, e per compimento di atti   osceni, con grave violazione dell’ordine pubblico e dimostrazione di   manifesta mancanza di rispetto per la collettività, caratterizzata da   eccezionale cinismo e tracotanza, in contrasto con l’art. 325 § 2 del codice   (si vedano sotto i paragrafi 27 e 30). Non specificò con precisione quali atti   il ricorrente avesse compiuto.   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA KANDZHOV c. BULGARIA   15. Il ricorrente fu sottoposto ad interrogatorio alle 18,30. Si dichiarò   innocente e si rifiutò di rilasciare dichiarazioni sino all’arrivo del suo   avvocato.   16. L’11 luglio 2000 la Procura della Repubblica distrettuale di Pleven   ricevette una querela da parte del sig. Simeonov, che chiedeva che venisse   instaurato un procedimento penale contro il ricorrente per ingiuria ai sensi   dell’art. 148 e per teppismo ai sensi dell’art. 325 del codice penale del 1968.   17. Nello stesso giorno un pubblico ministero della Procura della   Repubblica distrettuale di Pleven, agendo su proposta della polizia e in forza   dei suoi poteri ai sensi dell’art. 152a § 3 del codice di procedura penale del   (si veda sotto il paragrafo 34), ordinò che il ricorrente fosse trattenuto   per settantadue ore, a partire dalle 12,30 di quel giorno, in attesa di una   decisione da parte del Tribunale distrettuale di Pleven se egli dovesse essere   posto in stato di “detenzione provvisoria”. Osservò che il procedimento   contro il ricorrente era stato avviato per i capi di imputazione di ingiuria e   teppismo ed affermò, tra l’altro, che c’era un rischio effettivo che egli si   desse alla fuga o reiterasse i reati. Il difensore del ricorrente fece subito   ricorso contro il provvedimento alla Procura della Repubblica regionale di   Pleven. Non ricevette nessuna risposta.   18. Nello stesso giorno l’investigatore incaricato del caso interrogò il   sig. Simeonov. Egli affermò di essersi sentito molto offeso ed umiliato dalla   campagna per le sue dimissioni e dalla sua descrizione come “il maggiore   idiota”. Egli era venuto a conoscenza dei fatti da suo figlio e aveva subito   telefonato al vicesindaco, al vicepresidente dell’UFD di Pleven e al capo del   dipartimento di polizia distrettuale, insistendo affinché “garantissero   l’ordine pubblico”. L’investigatore interrogò anche due poliziotti che erano   stati testimoni oculari dei fatti del 10 luglio 2000.   19. Il 12 luglio 2000 l’investigatore interrogò il vicesindaco, il   vicepresidente dell’UFD di Pleven e il padre del ricorrente. Gli interrogatori   terminarono alle 16,45.   20. Alle 11 del mattino del 14 luglio 2000 il Tribunale distrettuale di   Pleven esaminò in una pubblica udienza la richiesta di porre il ricorrente in   stato di “detenzione provvisoria”. Esso ascoltò le richieste del pubblico   ministero e dell’avvocato del ricorrente. Ritenne che, sebbene vi fossero   indizi che il ricorrente avesse commesso il reato a lui ascritto, non fosse   necessario porlo in stato di “detenzione provvisoria”, perché non c’era alcun   rischio che egli si rendesse latitante o reiterasse il reato. Il tribunale   sottolineò anche alcuni problemi di salute sofferti dal ricorrente. Decise di   rilasciarlo dietro cauzione. Il ricorrente, a quanto pare, pagò la cauzione   subito dopo l’udienza, che terminò alle 11,30, e venne rilasciato.   21. L’inchiesta contro il ricorrente fu conclusa il 24 luglio 2000 ed il   fascicolo processuale venne inviato alla Procura della Repubblica   distrettuale di Pleven. Il 25 luglio 2000 essa incriminò il ricorrente,   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA KANDZHOV c. BULGARIA   accusandolo di teppismo aggravato. Le accuse di ingiuria, a quanto pare,   erano state abbandonate prima.   22. Dopo aver tenuto il dibattimento, in una sentenza del 23 aprile 2001   il Tribunale distrettuale di Pleven giudicò il ricorrente colpevole di teppismo   aggravato, in contrasto con l’art. 325 § 2 del codice penale del 1968 (si veda   il paragrafo 27 più avanti) e lo condannò a quattro mesi di reclusione,   sospesi per tre anni.   23. A seguito di un ricorso in appello proposto dal ricorrente, il 25   settembre 2001 il Tribunale regionale di Pleven annullò la sentenza del   tribunale inferiore e lo assolse.   24. La Procura della Repubblica regionale di Pleven propose   impugnazione su questioni di diritto. L’impugnazione fu esaminata dalla   Suprema Corte di Cassazione in una pubblica udienza che si svolse il 15   gennaio 2002. La pubblica accusa, che era rappresentata da un pubblico   ministero della Procura della Repubblica presso la Suprema Corte di   Cassazione, espresse l’opinione che l’assoluzione fosse corretta e dovesse   essere confermata.   25. Con sentenza definitiva dell’11 febbraio 2002 la Suprema Corte di   Cassazione confermò l’assoluzione del ricorrente nei seguenti termini:   “... Il tribunale di primo grado non è riuscito a fornire nessuna argomentazione, ma   ha soltanto dichiarato che le azioni [del ricorrente] erano equivalse ad 'una brutale   dimostrazione contro l’ordine costituito' e avevano provocato 'notevole danno' a   questo ordine. ... la deposizione delle persone autorizzate a difendere l’ordine   pubblico – [i poliziotti] interrogati come testimoni, e in particolare, [uno di loro], cui   erano state fatte specificamente domande su ciò – dimostra che non si era verificato   nessun 'disordine, tumulto o violazione dell’ordine pubblico' nel luogo in cui [il   ricorrente] e gli altri sostenitori dell’UFD avevano organizzato la raccolta di firme a   sostegno della rimozione dalla carica dell’allora Ministro della Giustizia T. Simeonov.   L’unica cosa che poteva essere qualificata come denigratoria è la definizione di   'maggior idiota' che accompagnava il nome del teste Simeonov sui due manifesti che   spiegavano lo scopo dell’avvenimento. Tuttavia, non c’è comunque alcuna prova che   l’uso di tali parole fosse diretto a screditare T. Simeonov indebolendo la sua   reputazione e dignità.”   26. La corte proseguì affermando che era una questione nota a tutti che   un mese prima dei fatti del 10 luglio 2000 il sig. Simeonov aveva fatto una   dichiarazione inaccettabile con riguardo alla Libia, che, tenuto conto delle   ripercussioni potenzialmente dannose per le relazioni tra i due Paesi, era   stata valutata in modo molto negativo dalla stampa e aveva infine condotto   alla perdita della sua carica. Fu la stampa a dare per prima al sig. Simeonov   del “maggiore idiota” e non c’era nessun indizio che alcun giornale fosse   stato chiamato a rispondere per questa espressione. Era perciò del tutto   naturale per il ricorrente, quando chiedeva le dimissioni del Ministro,   utilizzare la stessa espressione, così esprimendo l’atteggiamento del   pubblico – e non soltanto il proprio – verso le attività del sig. Simeonov. Su   questa base, la corte concluse che:   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA KANDZHOV c. BULGARIA   “Risulta chiaro da quanto sopra che, per quanto riguarda l’elemento soggettivo, non   è stato commesso nessun reato ai sensi dell’art. 325 §§ 1 o 2 [del codice penale del   1968], perché non ci furono atti che intendessero violare l’ordine pubblico o   dimostrare manifesta mancanza di rispetto per la collettività. Il reato ascritto al   [ricorrente] oggettivamente non fu nemmeno commesso: non ci fu nessun tumulto e la   presenza di agenti di polizia sul posto era dovuta alla necessità di prevenire possibili   incidenti. Nemmeno la manifestazione di sdegno da parte di [alcune delle persone che   erano lì presenti], che era un atto di sostegno politico a T. Simeonov, può essere   considerata come una conseguenza del teppismo.”   II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNE PERTINENTI   A. Teppismo   27. L’art. 325 §§ 1 e 2 del codice penale del 1968, come vigente al   tempo dei fatti, stabiliva:   “1. Chiunque commetta atti osceni che violino gravemente l’ordine pubblico e   dimostrino manifesta mancanza di rispetto per la collettività è punito per teppismo con   la reclusione sino a due anni o con il lavoro correzionale, così come con la pubblica   censura.   2. Se gli atti sono accompagnati da resistenza ad [un agente delle forze dell’ordine],   o sono caratterizzati da eccezionale cinismo o tracotanza, la pena è della reclusione   fino a cinque anni.”   28. In una decisione interpretativa vincolante pronunciata nel 1974   (Постановление № 2 от 29 ноември 1974 г. по н.д. № 4/1974 г., Пленум   на ВС), la Corte Suprema ha definito gli elementi del teppismo. Il primo   elemento è la perpetrazione di atti osceni, che sono descritti come   comportamenti che sono “disdicevoli o impertinenti, manifestati attraverso   bestemmie, vaneggiamento, cattive maniere o altri comportamenti che   scandalizzano la collettività”. Gli atti osceni devono sia violare gravemente   l’ordine pubblico, che dimostrare manifesta mancanza di rispetto per la   collettività. Si verifica una grave violazione dell’ordine pubblico quando   “attraverso le sue azioni l’autore fa una dura dimostrazione contro l’ordine   costituito”. Questi comportamenti violano “importanti interessi statali,   pubblici o privati o fondamentalmente offendono la morale”. La “manifesta   mancanza di rispetto per la collettività” è presente quando attraverso le sue   azioni l’autore “manifesta apertamente un elevato livello di mancanza di   rispetto per gli individui e per le regole della società”.   29. Secondo la decisione, l’“eccezionale cinismo” ai sensi del paragrafo   dell’art. 325 è presente quando “gli atti di teppismo sono particolarmente   sfrontati, violano gravemente i valori morali e colpiscono la sensibilità dei   cittadini”. Gli atti osceni che sono compiuti in pubblico e provocano sdegno   nella collettività sono anche “eccezionalmente cinici”. La “tracotanza   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA KANDZHOV c. BULGARIA   eccezionale” è presente quando “gli atti colpiscono in modo grave e   persistente interessi pubblici e privati ed esprimono un atteggiamento   sprezzante verso l’ordine pubblico o altri interessi pubblici o privati”.   Questi atti “scandalizzano la collettività e dimostrano un’insolente   sfrontatezza o provocano una grave offesa”.   B. Ingiuria   30. L’ingiuria è un reato ai sensi dell’art. 146 del codice penale del   1968. E’ aggravata se commessa in pubblico e/o con riguardo a pubblici   ufficiali nell’adempimento dei loro doveri (art. 148 § 1 (1) e (3) del codice).   Prima del marzo 2000 essa era perseguibile a querela, tranne che nei casi in   cui la vittima fosse un pubblico ufficiale (art. 161 del codice, come vigente   prima del marzo 2000). Dopo una modifica al codice del marzo 2000,   l’ingiuria è divenuta perseguibile a querela in tutti i casi e non è più stata   punibile con un periodo di reclusione. Ciò significa che non c’è alcuna   indagine preliminare (artt. 171 e 240 del codice di procedura penale del   e artt. 191 e 247 § 1 del codice di procedura penale del 2005) e che   nessuna misura preventiva, come la detenzione provvisoria o la libertà   provvisoria dietro cauzione, può essere applicata all’imputato, poiché esse   sono possibili unicamente con riguardo ai reati perseguibili d’ufficio (art.   del codice del 1974 e art. 56 § 1 del codice del 2005). La detenzione   provvisoria non è consentita anche perché può essere applicata soltanto   quando le imputazioni riguardano un reato punibile con un periodo di   reclusione o con una pena più severa (art. 152 § 1 del codice del 1974 e art.   § 1 del codice del 2005).   C. Disposizioni riguardanti il fermo di polizia e l’arresto su ordine di   un pubblico ministero   31. Ai sensi della Legge sul Ministero dell’Interno del 1997, come   vigente al tempo dei fatti, la polizia poteva, sulla base di un ordine scritto in   tal senso (paragrafo 72(1)), arrestare un individuo che avesse commesso un   reato (paragrafo 70(1)(1)). Un individuo posto in stato di fermo di polizia   aveva diritto ad essere assistito da un avvocato e a chiedere il controllo   giudiziario della sua detenzione (paragrafo 70(3) e (4)). L’istanza doveva   essere esaminata immediatamente (paragrafo 70(3) in fine). Il fermo di   polizia ai sensi del paragrafo 70(1)(1) e (1)(2) non poteva superare le   ventiquattro ore (paragrafo 71 in fine).   32. Il fermo di polizia ai sensi del paragrafo 70(1)(1) era legittimo   soltanto se precedeva immediatamente l’apertura di un’indagine preliminare   contro la persona arrestata (реш. № 9779 от 24 ноември 2004 г. по адм. д.   № 4925/2004 г., ВАС, V отд.). Esso veniva applicato con lo scopo di   instaurare una simile indagine preliminare (реш. № 3996 от 13 април 2006   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA KANDZHOV c. BULGARIA   г. по адм. д. № 9362/2005 г., ВАС, V отд.). Alla polizia era attribuito il   potere di fermare, per aiutarla nell’inchiesta sul reato (реш. № 1812 от 27   февруари 2003 г. по адм. д. № 10831/2002 г., ВАС, V отд.; реш. № 810   от 27 януари 2005 г. по адм. д. № 6185/2004 г., ВАС, V отд.; реш. №   от 21 март 2005 г. по адм. д. № 7391/2004 г., ВАС, V отд.). Tutti i   casi riportati ai sensi del paragrafo 70(1)(1) riguardano reati perseguibili   d’ufficio.   33. Gli ordini di cattura ai sensi del paragrafo 70 erano decisioni   amministrative. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte   Amministrativa (опр. № 1793 от 17 февруари 2006 г. по адм. д. №   1390/2006, ВАС, V отд.; реш. № 894 от 31 януари 2005 г. по адм. д. №   5783/2004 г., ВАС, V отд.), le persone colpite da essi potevano contestare   la loro legittimità dinanzi ad un tribunale e, se questi venivano annullati,   potevano chiedere il risarcimento dei danni ai sensi del paragrafo 1 della   Legge sulla responsabilità civile dello Stato del 1988 (si veda sotto il   paragrafo 35).   34. L’art. 152a del codice di procedura penale del 1974, che disciplina la   procedura per l’applicazione della “detenzione provvisoria” (“задържане   под стража”) ai sensi dell’art. 152 del codice, venne cambiato   integralmente con efficacia dal 1° gennaio 2000, in un tentativo di rendere il   diritto bulgaro compatibile con l’art. 5 della Convenzione (тълк. реш. № 1   от 25 юни 2002 г. по н.д. № 1/2002 г., ОСНК на ВКС). Il paragrafo 3   modificato dell’art. 152a stabiliva che le autorità inquirenti e della Procura   della Repubblica dovessero garantire l’immediata comparizione degli   indagati dinanzi al competente tribunale di primo grado e, se del caso,   trattenerli sino a quel momento. Tale detenzione non poteva durare più di   ventiquattro ore, se disposta da un investigatore, e di settantadue ore, se   ordinata da un pubblico ministero. Questa distinzione era apparentemente   diretta ad assicurare il rispetto dell’art. 30 § 3 in fine della Costituzione del   1991, che stabilisce che ogni privazione della libertà personale deve essere   controllata da un “organo del potere giudiziario” entro ventiquattro ore.   D. La Legge sulla responsabilità civile dello Stato del 1988   35. Il paragrafo 1 della Legge del 1988 sulla responsabilità dello Stato   per danni provocati ai cittadini (“la Legge sulla responsabilità civile dello   Stato – LRCS” – „Закон за отговорността на държавата за вреди,   причинени на граждани“ – questa era l’intitolazione originaria; il 12 luglio   essa venne cambiata in Legge sulla responsabilità civile dello Stato e   dei Comuni, „Закон за отговорността на държавата и общините за   вреди“), stabiliva che lo Stato fosse responsabile per il danno sofferto da   privati in conseguenza di illegittime decisioni, azioni od omissioni da parte   di dipendenti pubblici, commesse durante o in relazione all’adempimento   dei loro doveri. Il paragrafo 1(2), come vigente al tempo dei fatti, stabiliva   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA KANDZHOV c. BULGARIA   che il risarcimento del danno derivante da decisioni illegittime potesse   essere richiesto dopo che le decisioni in questione fossero state annullate in   precedenti procedimenti.   36. Il paragrafo 2 della LRCS, nella sua parte pertinente, è così   formulato:   “Lo Stato deve rispondere del danno provocato a [privati] dagli organi ... inquirenti,   dalle Procure della Repubblica, dai tribunali … per:   1. illegittima detenzione provvisoria, anche quando è applicata come misura   preventiva, quando essa è stata annullata per difetto di motivi legittimi;   2. illegittime accuse in materia penale, se la persona interessata è stata assolta, o se   il procedimento penale è stato archiviato perché il fatto non è stato commesso dalla   persona interessata o non costituiva reato ...”   37. Secondo la giurisprudenza, lo Stato risponde di ogni danno   cagionato dalla detenzione provvisoria quando l’imputato è stato assolto   (реш. № 978/2001 г. от 10 юли 2001 г. по г.д. № 1036/2001 г. на ВКС) o   il procedimento penale è stato archiviato perché le accuse non sono state   provate, il fatto commesso non costituisce reato, o il procedimento penale   era illegittimo sin dall’inizio perché è stato aperto dopo la scadenza del   relativo termine di prescrizione o dopo un’amnistia (реш. № 859/ 2001 г. от   септември 2001 г. г.д. № 2017/2000 г. на ВКС).   38. In una decisione interpretativa vincolante (тълк. реш. № 3 от 22   април 2004 г. на ВКС по тълк.д. № 3/2004 г., ОСГК), pronunciata il 22   aprile 2004 conformemente alla proposta del Presidente della Suprema   Corte di Cassazione, le Sezioni Unite civili di quella corte hanno risolto   numerose questioni controverse relative all’interpretazione di varie   disposizioni della LRCS. Al punto 13 della decisione ha stabilito che il   risarcimento liquidato con riguardo al danno morale che sorge ai sensi del   paragrafo 2(1) o (2) della LRCS deve comprendere anche il danno non   patrimoniale derivante dall’illegittima detenzione provvisoria applicata   durante il procedimento, mentre il risarcimento per il danno patrimoniale   derivante da tale detenzione deve essere liquidato a parte. Le motivazioni   che ha fornito per questa conclusione sono state formulate come segue:   “La detenzione provvisoria è illegittima quando non soddisfa i requisiti del [codice   di procedura penale].   Lo Stato risponde ai sensi del paragrafo 2(1) [della] LRCS quando la detenzione   provvisoria è stata annullata in quanto illegittima, indipendentemente da come si   svolga in seguito [il] procedimento [penale]. In tali casi il risarcimento viene stabilito   a parte.   Se la persona è stata assolta o il procedimento penale è stato archiviato, lo Stato   risponde ai sensi del paragrafo 2(2) [della] LRCS. In tal caso, il risarcimento del   danno morale deve comprendere il danno derivante dalla detenzione provvisoria   illegittima. Se si è verificato un danno patrimoniale, il risarcimento di esso non è     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA KANDZHOV c. BULGARIA   incluso, ma deve essere liquidato separatamente, tenendo conto delle particolari   circostanze di ciascun caso.”   39. Le persone che chiedono il risarcimento dei danni derivanti dalle   decisioni delle autorità inquirenti e della Procura della Repubblica o dei   tribunali in circostanze che ricadono nel campo di applicazione della LRCS   non dispongono di alcun rimedio ai sensi del diritto della responsabilità   civile in generale, poiché la Legge è una lex specialis ed esclude   l’applicazione del sistema generale (paragrafo 8(1) della Legge; реш. №   1370/1992 г. от 16 декември 1992 г., по г.д. № 1181/1992 г. на ВС, ІV   г.о.).   DIRITTO   I. SULLA RICEVIBILITA’ DEL RICORSO   40. Il Governo ha sostenuto che il ricorso sia irricevibile, perché il   ricorrente non ha esaurito i ricorsi interni con riguardo alle sue doglianze.   Ha fatto rilevare che il procedimento penale contro di lui si era risolto con   un’assoluzione e che le doglianze che ha sollevato dinanzi alla Corte   ricadevano quindi nell’ambito di applicazione del paragrafo 2(2) della   LRCS. Avrebbe perciò potuto richiedere un risarcimento per il danno   sofferto in conseguenza del procedimento penale contro di lui. All’epoca dei   fatti la giurisprudenza dei tribunali interni sull’applicazione di questa   disposizione era stata sufficientemente definita, rendendola una via di   risarcimento adeguata ed effettiva. A sostegno della propria affermazione il   Governo ha indicato parecchie sentenze interne rese ai sensi del paragrafo   2(2) della LRCS e ha attirato l’attenzione sul fatto che nel 2004 la Suprema   Corte di Cassazione avesse adottato una decisione interpretativa vincolante   sulla sua applicazione.   41. Il ricorrente ha riconosciuto che, malgrado alcune difficoltà pratiche,   egli avrebbe potuto proporre una domanda risarcitoria ai sensi del paragrafo   2(2) della LRCS. Tuttavia, per lui, una simile azione non avrebbe procurato   una riparazione con riguardo alle doglianze che egli aveva sollevato dinanzi   alla Corte. Queste doglianze erano tutte fondate sulla sua illegittima ed   ingiustificata detenzione tra il 10 ed il 14 luglio 2000, mentre una domanda   risarcitoria ai sensi del paragrafo 2(2) della LRCS sarebbe stata fondata   esclusivamente sulla sua assoluzione definitiva. In tali procedimenti i   tribunali interni non si sarebbero dedicati alle questioni proposte dinanzi alla   Corte, perché le avrebbero considerate non pertinenti. Inoltre, una simile   domanda sarebbe stata soltanto in grado di procurare un risarcimento, non di   assicurare il suo rilascio. Soltanto i ricorsi che potevano avere come     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA KANDZHOV c. BULGARIA   risultato la liberazione potevano essere considerati effettivi quanto alla   privazione della libertà. Allo stesso modo, una domanda risarcitoria ai sensi   del paragrafo 2(2) non avrebbe potuto procurare una vera e propria   riparazione per la violazione della sua libertà di espressione.   42. L’art. 35 § 1 della Convenzione stabilisce, nella sua parte pertinente:   “La Corte non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie di ricorso   interne, secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti …”   43. La Corte ha spesso affermato che la regola dell’esaurimento dei   ricorsi interni cui si fa riferimento in questa disposizione impone ai   ricorrenti di servirsi innanzitutto dei ricorsi che sono di norma disponibili e   sufficienti nell’ordinamento giuridico interno per consentire loro di ottenere   un risarcimento per le violazioni dedotte. Tuttavia, spetta al Governo che   invoca il mancato esaurimento dei ricorsi interni indicare con sufficiente   chiarezza i rimedi ai quali il ricorrente non ha fatto ricorso e persuadere la   Corte che essi fossero effettivi e disponibili in teoria e in pratica al tempo   dei fatti, cioè che essi fossero accessibili, fossero in grado di procurare un   risarcimento con riguardo alle doglianze del ricorrente e offrissero   ragionevoli prospettive di successo (si veda, come recente e pertinente   precedente autorevole, Kolev c. Bulgaria, n. 50326/99, §§ 70 e 72, 28 aprile   2005).   44. Non è necessario che la Corte risolva la questione se una domanda   risarcitoria possa essere considerata come un ricorso effettivo con riguardo   alla privazione della libertà eseguita in violazione dell’art. 5 della   Convenzione (si vedano De Jong, Baljet e Van den Brink c. Paesi Bassi,   sentenza del 22 maggio 1984, § 39, Serie A n. 77; Amuur c. Francia,   sentenza del 25 giugno 1996, § 36 in fine, Raccolta delle sentenze e   decisioni 1996-III; Steel e altri c. Regno Unito, sentenza del 23 settembre   1998, § 63, Raccolta 1998-VII; Tám c. Slovacchia, n. 50213/99, §§ 44-53,   giugno 2004; Andrei Georgiev c. Bulgaria, n. 61507/00, §§ 73-79, 26   luglio 2007; e Ladent c. Polonia, n. 11036/03, § 39, CEDU 2008-...   (estratti), che sottintendono che possa esserlo; Kokavecz c. Ungheria (dec.),   n. 27312/95, 20 aprile 1999, che afferma che lo è, dopo che sia terminata la   detenzione contestata; e Tomasi c. Francia, sentenza del 27 agosto 1992, §   79, Serie A n. 241-A; Navarra c. Francia, sentenza del 23 novembre 1993,   § 24, Serie A n. 273-B; Yağcı e Sargın c. Turchia, sentenza dell’8 giugno   1995, § 44, Serie A n. 319-A; Włoch c. Polonia, n. 27785/95, § 90, CEDU   2000-XI; e Haris c. Slovacchia, n. 14893/02, § 38, 6 settembre 2007, che   affermano che non lo è, anche dopo che il singolo interessato sia stato   rilasciato). Anche se si dovesse supporre che in certe situazioni essa possa   essere ritenuta un simile ricorso, la Corte non ritiene, per le ragioni che   seguono, che essa fosse a disposizione del ricorrente nel presente caso.   45. La Corte osserva sin dall’inizio che il Governo ha indicato soltanto il   paragrafo 2(2) della LRCS e non ha invocato nessuna altra disposizione del     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA KANDZHOV c. BULGARIA   diritto interno a sostegno della propria tesi secondo cui il ricorrente non   aveva esaurito i ricorsi interni. Non è quindi necessario che la Corte   consideri di propria iniziativa se alcune delle doglianze avrebbero dovuto   essere dichiarate parzialmente irricevibili a causa della mancata richiesta da   parte del ricorrente del controllo giudiziario del suo fermo di polizia ai sensi   del paragrafo 70(3) della Legge sul Ministero dell’Interno del 1997 e poi   della mancata richiesta del risarcimento dei danni ai sensi del paragrafo 1   della LRCS (si vedano i paragrafi 31 e 33 sopra e, mutatis mutandis, Steel e   altri, citata sopra, p. 2737, § 63, con ulteriori rimandi).   46. Passando alla disposizione sulla quale si appoggia il Governo, il   paragrafo 2(2) della LRCS, la Corte deve innanzitutto stabilire se essa fosse   suscettibile di porre rimedio alla doglianza del ricorrente ai sensi dell’art. 5   § 1 (c) della Convenzione. Su questo punto, osserva che la decisione   interpretativa vincolante della Suprema Corte di Cassazione del 2004, che   chiarisce con riguardo a quali fatti il risarcimento è dovuto conformemente   a questa disposizione, si riferisce alla “detenzione provvisoria”, un termine   preso dal codice di procedura penale del 1974 e che si riferisce   esclusivamente ad una forma di privazione della libertà applicata nel corso   del procedimento penale (si veda il paragrafo 36 sopra). Tuttavia, nel caso   in esame il ricorrente non è mai stato posto in stato di “detenzione   provvisoria”. Egli si trovò dapprima in stato di fermo di polizia ai sensi del   paragrafo 70(1) della Legge sul Ministero dell’Interno del 1997 (si vedano i   paragrafi 13 e 31 sopra) e poi in stato di arresto ordinato da un pubblico   ministero ai sensi dell’art. 152a § 3 del codice di procedura penale del 1974,   in attesa di una decisione giudiziaria sul fatto se egli dovesse essere posto o   meno in stato di “detenzione provvisoria” (si vedano i paragrafi 17 e 34   sopra). Quando venne tradotto dinanzi ad un giudice, fu rilasciato dietro   cauzione (si veda il paragrafo 20 sopra). Sembra dunque inverosimile che i   tribunali interni giudicassero che la sua privazione della libertà fosse   compresa nell’ambito del paragrafo 2(2) della LRCS e che egli avesse   diritto ad un risarcimento per essa, malgrado la sua assoluzione. Il Governo   – che è gravato dall’onere di provare l’efficacia dei rimedi che invoca – non   ha indicato nessuna sentenza di un tribunale interno ai sensi del paragrafo   2(2) della LRCS in cui un risarcimento sia stato ottenuto in simili   circostanze. La Corte non è quindi convinta che una domanda risarcitoria ai   sensi di questa disposizione possa essere vista come un ricorso effettivo con   riguardo alla doglianza del ricorrente ai sensi dell’art. 5 § 1 (c) della   Convenzione.   47. In secondo luogo, la Corte ritiene che una domanda risarcitoria ai   sensi del paragrafo 2(2) della LRCS non possa essere considerata come   suscettibile di procurare una riparazione con riguardo alla doglianza del   ricorrente ai sensi dell’art. 5 § 3 della Convenzione per non essere stato   tradotto al più presto dinanzi ad un giudice. Risulta chiaro dalla   giurisprudenza delle corti interne e dalla decisione interpretativa del 2004     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA KANDZHOV c. BULGARIA   della Suprema Corte di Cassazione che, nell’esaminare domande di   risarcimento proposte sulla base di questa disposizione, queste corti   restringono la loro attenzione al fatto se le persone interessate siano state   assolte e se prima di tale assoluzione siano state poste in stato di   “detenzione provvisoria”, e non controllano se esse siano state tradotte al   più presto dinanzi ad un giudice che si pronunci sull’esigenza iniziale della   loro detenzione (si vedano i paragrafi 37 e 38 sopra). Sembra dunque che il   paragrafo 2(2) della LRCS non faccia sorgere il diritto di agire in giudizio   con riguardo alla doglianza del ricorrente ai sensi dell’art. 5 § 3 della   Convenzione (si vedano Kolevi c. Bulgaria (dec.), n. 1108/02, 4 dicembre   2007; e, mutatis mutandis, Pavletić c. Slovacchia, n. 39359/98, § 71, 22   giugno 2004). Il Governo non ha individuato nessuna sentenza di un   tribunale interno in cui sia stato ottenuto un risarcimento sulla base di simili   fatti.   48. Infine, la Corte deve esaminare se si possa ritenere che una domanda   risarcitoria ai sensi del paragrafo 2(2) della LRCS costituisca un ricorso   effettivo con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 10 della Convenzione.   Su questo punto, essa osserva che l’affermazione del ricorrente che la sua   libertà di espressione era stata violata era fondata sul suo arresto e sulla   successiva detenzione, non sull’apertura del procedimento penale contro di   lui (si vedano i paragrafi 3 sopra e 68 più avanti). La Corte ha già ritenuto   che una simile azione non avrebbe verosimilmente condotto   all’assegnazione di un risarcimento per l’arresto e la detenzione. Non   avrebbe perciò potuto porre rimedio alla doglianza del ricorrente fondata   sull’art. 10 con riguardo a queste questioni.   49. Inoltre, la Corte osserva che l’oggetto di una simile domanda   sarebbe stato limitato a stabilire se il procedimento penale contro il   ricorrente si fosse risolto in un’assoluzione e se durante questo   procedimento egli fosse stato tenuto in stato di “detenzione provvisoria” (si   vedano i paragrafi 37 e 38 sopra). Non c’è alcun indizio – e non è stato   ipotizzato dal Governo – che nell’esaminare la domanda risarcitoria i   tribunali avrebbero sfiorato la sostanza della doglianza del ricorrente   relativa alla libertà di espressione, dal momento che essa non fa parte del   diritto di agire in giudizio. La Corte non ritiene quindi che un’azione ai   sensi del paragrafo 2(2) della LRCS si sarebbe tradotta in una via attraverso   la quale il ricorrente avrebbe potuto affermare la sua libertà di espressione   in quanto tale (si veda, mutatis mutandis, Peev c. Bulgaria, n. 64209/01, §§   e 73, 26 luglio 2007).   50. L’eccezione del Governo ai sensi dell’art. 35 § 1 della Convenzione   deve quindi essere rigettata.   51. La Corte ritiene inoltre che il ricorso non sia manifestamente   infondato a norma dell’art. 35 § 3 della Convenzione, né irricevibile per   qualsivoglia altro motivo. Esso deve quindi essere dichiarato ricevibile.     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA KANDZHOV c. BULGARIA   II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 5 § 1 DELLA   CONVENZIONE   52. Il ricorrente ha sostenuto che il suo arresto e la sua detenzione erano   stati illegittimi ed arbitrari. Ha invocato l’art. 5 § 1 (c) della Convenzione,   che stabilisce:   “1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato   della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:   ...   (c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria   competente quando vi sono motivi plausibili per sospettare che egli abbia commesso   un reato o quando vi sono fondati motivi per ritenere necessario impedirgli di   commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso.”   53. Né il Governo, né il ricorrente hanno presentato osservazioni con   riguardo al merito della doglianza.   54. La Corte osserva che nel presente caso il ricorrente fu arrestato e   detenuto come il presunto autore di due reati: teppismo e ingiuria (si vedano   i paragrafi 13 e 17 sopra). La sua privazione della libertà era perciò un   “arresto o detenzione” eseguito “per essere tradotto dinanzi all’autorità   giudiziaria competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che   egli abbia commesso un reato” a norma del sottoparagrafo (c) dell’art. 5 § 1.   55. Per la Corte, la principale questione che deve essere risolta nel   presente caso è se questa privazione della libertà fosse “legittima” a norma   dell’art. 5 § 1 (si veda Lukanov c. Bulgaria, sentenza del 20 marzo 1997, §   41, Raccolta 1997-II). Secondo la sua consolidata giurisprudenza, questa   espressione esige non soltanto la piena osservanza delle norme processuali e   sostanziali del diritto interno, ma impone anche che ogni privazione della   libertà sia coerente con lo scopo dell’art. 5 – evitare alle persone di essere   private della loro libertà in un modo arbitrario (si veda, tra molti altri   precedenti autorevoli, Steel e altri, citata sopra, § 54). Considerando che il   paragrafo 1 di questa disposizione contiene un elenco esauriente di motivi   ammissibili per la privazione della libertà, esso deve essere interpretato   restrittivamente (si veda Lukanov, citata sopra, § 41).   56. Poiché ai sensi dell’art. 5 § 1 il rispetto del diritto interno costituisce   parte integrante degli obblighi degli Stati contraenti a norma della   Convenzione, la Corte, fatti salvi i limiti inerenti alla logica del sistema   europeo di protezione dei diritti umani, può e dovrebbe esercitare un certo   potere di controllo da questo punto di vista (ibid.; e Tsirlis e Kouloumpas c.   Grecia, sentenza del 29 maggio 1997, § 57, Raccolta 1997-III).   57. La Corte ha spesso affermato che una persona può essere detenuta ai   sensi dell’art. 5 § 1 (c) soltanto quando vi sono “motivi plausibili di   sospetto” che “abbia commesso un reato”. A prescindere dal suo aspetto di   fatto, che assai spesso è in discussione, l’esistenza di un tale sospetto     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA KANDZHOV c. BULGARIA   richiede in aggiunta che i fatti su cui ci si basa possano ragionevolmente   essere considerati come una condotta incriminata a norma del diritto   interno. Di conseguenza, potrebbero evidentemente non esservi “motivi   plausibili di sospetto” se i fatti usati contro una persona detenuta non   costituivano reato al tempo in cui furono commessi (si veda Włoch, citata   sopra, §§ 108 e 109).   58. La Corte deve perciò verificare se l’arresto e la detenzione del   ricorrente sulla base delle accuse di teppismo e ingiuria fossero “legittimi” a   norma dell’art. 5 § 1 e se la sua privazione della libertà fosse fondata su   “motivi plausibili di sospetto” che egli avesse commesso un reato.   59. Per quanto concerne l’ingiuria, la Corte osserva che, a seguito delle   modifiche del marzo 2000 al codice penale del 1968, al tempo dei fatti essa   era un reato perseguibile a querela e non poteva comportare una condanna   alla reclusione (si veda il paragrafo 30 sopra). Il sollevare accuse di ingiuria   non avrebbe potuto quindi servire da fondamento per la detenzione del   ricorrente tra l’11 ed il 14 luglio 2000 ai sensi dell’art. 152a § 3 del codice   di procedura penale del 1974 (si veda, come esempio a contrario, Douiyeb   c. Paesi Bassi [GC], n. 31464/96, § 46, 4 agosto 1999). Emettendo un   ordine in questo senso la Procura della Repubblica distrettuale di Pleven ha   palesemente trascurato le chiare ed inequivoche disposizioni del diritto   interno. Non compete alla Corte ipotizzare se ciò sia successo perché la   Procura non era a conoscenza delle modifiche del marzo 2000 al codice   penale del 1968 o per altre ragioni. Per quanto concerne il periodo   immediatamente precedente, quando il ricorrente si trovava in stato di fermo   di polizia, la Corte osserva che il paragrafo 70(1)(1) della Legge sul   Ministero dell’Interno del 1997 non distingue tra reati perseguibili a querela   e reati perseguibili d’ufficio (si veda il paragrafo 31 sopra). Tuttavia, risulta   chiaramente dall’interpretazione data a questa disposizione dalla Suprema   Corte Amministrativa che i poteri che essa conferisce alla polizia sono   subordinati al suo dovere di indagare sul reato (si veda il paragrafo 32   sopra). E’ chiaro che la polizia non ha il potere di condurre indagini   preliminari con riguardo a reati perseguibili a querela come l’ingiuria.   Pertanto, anche il fermo di polizia del ricorrente su questo fondamento era   illegittimo.   60. Per quanto concerne il teppismo, la Corte osserva che le azioni del   ricorrente sono consistite nella raccolta di firme per chiedere le dimissioni   del Ministro della Giustizia e nell’esposizione di due manifesti che lo   definivano “il maggiore idiota”. Quando ha esaminato le accuse in materia   penale contro il ricorrente, la Suprema Corte di Cassazione ha   specificamente ritenuto che queste azioni fossero state del tutto pacifiche,   non avessero ostacolato nessun passante e non fossero state affatto idonee   ad incitare altre persone alla violenza. Su questa base, ha concluso che esse   non sono giunte ad integrare gli elementi costitutivi del reato di teppismo e   che nel condannare il ricorrente il Tribunale distrettuale di Pleven “non     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA KANDZHOV c. BULGARIA   aveva fornito nessuna motivazione”, ma aveva soltanto fatto affermazioni   generiche sotto questo aspetto (si vedano i paragrafi 25 e 26 sopra).   Nemmeno l’ordine di cattura del ricorrente ai sensi del paragrafo 70(1) della   Legge sul Ministero dell’Interno del 1997 e quello per la sua detenzione ai   sensi dell’art. 152a § 3 del codice di procedura penale del 1974 – i quali non   sono stati controllati da un tribunale – contenevano qualcosa cui si possa   ricorrere, per ipotizzare che le autorità potessero ragionevolmente ritenere   che la condotta in cui si era impegnato costituisse teppismo, i cui elementi   erano esaurientemente stabiliti nella decisione interpretativa vincolante della   Suprema Corte del 1974 (si vedano i paragrafi 28 e 29 sopra, così come   Lukanov, §§ 43 e 44; mutatis mutandis, Steel e altri, § 64, e, quale esempio   a contrario, Włoch, §§ 111 e 112, tutte citate sopra).   61. Sulla base di quanto precede, la Corte conclude che la privazione   della libertà subita dal ricorrente tra il 10 ed il 14 luglio 2000 non ha   costituito una “detenzione legittima” eseguita sulla base di “motivi   plausibili di sospetto” che egli avesse commesso un reato.   62. Pertanto, vi è stata una violazione dell’art. 5§ 1 della Convenzione.   III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 5 § 3 DELLA   CONVENZIONE   63. Il ricorrente si è lamentato di non essere stato tradotto subito, dopo il   suo arresto, dinanzi ad un giudice. Si è appoggiato all’art. 5 § 3 della   Convenzione, che stabilisce, nella sua parte pertinente:   “Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1 (c) del   presente articolo deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro   magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie …”   64. Né il Governo, né il ricorrente hanno presentato osservazioni con   riguardo al merito della doglianza.   65. La Corte osserva che l’art. 5 § 3 impone che un individuo arrestato   sia tradotto al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato, per   consentire la scoperta di ogni maltrattamento e per ridurre al minimo ogni   ingiustificata interferenza con la libertà individuale. Sebbene la   sollecitudine debba essere valutata in ciascun caso secondo le sue particolari   caratteristiche (si veda, tra le altre, Aquilina c. Malta, [GC], n. 25642/94, §   48, CEDU 1999-III), il rigido limite di tempo imposto da tale requisito   dell’art. 5 § 3 lascia una scarsa flessibilità nell’interpretazione, altrimenti ci   sarebbero un grave indebolimento di una garanzia processuale a discapito   dell’individuo ed il rischio di indebolire la sostanza stessa del diritto   protetto da questa disposizione (si veda, di recente, McKay c. Regno Unito   [GC], n. 543/03, § 33, CEDU 2006-X).   66. Nel presente caso il ricorrente è stato tradotto dinanzi ad un giudice   tre giorni e ventitre ore dopo il suo arresto (si vedano i paragrafi 13 e 20     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA KANDZHOV c. BULGARIA   sopra). Date le circostanze, questo non sembra essere un adempimento   sollecito. Egli venne arrestato con accuse di un reato non grave e non   violento. Egli aveva già trascorso ventiquattro ore in stato di fermo, quando   la polizia propose al pubblico ministero incaricato del caso di chiedere al   competente tribunale di porre il ricorrente in stato di detenzione provvisoria.   Esercitando i suoi poteri ai sensi dell’art. 152a § 3 del codice di procedura   penale del 1974 (si veda il paragrafo 34 sopra), il pubblico ministero ordinò   che il ricorrente fosse detenuto per ulteriori settantadue ore, senza fornire   alcuna motivazione del perché lo ritenesse necessario, tranne che per una   formula convenzionale che affermava che c’era il rischio che egli potesse   darsi alla fuga o reiterare il reato. Non sembra che nel prorogare così la   detenzione del ricorrente il pubblico ministero abbia preso dei   provvedimenti adatti per garantire la sua immediata comparizione dinanzi   ad un giudice, come imposto dalla suddetta disposizione (si veda il   paragrafo 17 sopra). Invece, la questione venne portata dinanzi al Tribunale   distrettuale di Pleven all’ultimo momento possibile, quando le settantadue   ore stavano per scadere (si veda il paragrafo 20 sopra). La Corte non vede   nessuna difficoltà straordinaria o circostanza eccezionale che avrebbe   impedito alle autorità di tradurre il ricorrente dinanzi ad un giudice molto   prima (si vedano, mutatis mutandis, Koster c. Paesi Bassi, sentenza del 28   novembre 1991, § 25, Serie A n. 221; e Rigopoulos c. Spagna (dec.), n.   37388/97, CEDU 1999-II). Questo fu particolarmente importante in   considerazione degli incerti argomenti giuridici per la sua privazione della   libertà.   67. Pertanto, c’è stata una violazione dell’art. 5 § 3 della Convenzione.   IV. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 10 DELLA   CONVENZIONE   68. Il ricorrente si è lamentato di essere stato arrestato e detenuto per   l’organizzazione di una pubblica raccolta di firme. A suo avviso, queste   misure si erano tradotte in una ingiustificata ingerenza nella sua libertà di   espressione e avevano avuto un effetto spaventoso sul suo futuro esercizio.   Si è appoggiato all’art. 10 della Convenzione, che, nella sua parte   pertinente, è così formulato:   “1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà   di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza   ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. …   2. L’esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere   sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla   legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza   nazionale, l’integrità territoriale o l’ordine pubblico, la prevenzione dei disordini e dei   reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA KANDZHOV c. BULGARIA   diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate, o per garantire   l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.”   69. Né il Governo, né il ricorrente hanno presentato osservazioni con   riguardo al merito della doglianza.   70. Per la Corte, è chiaro che, raccogliendo firme per chiedere le   dimissioni del Ministro della Giustizia ed esponendo due manifesti che   facevano affermazioni sul Ministro, il ricorrente stava esercitando il suo   diritto alla libertà di espressione (si veda, mutatis mutandis, Appleby ed altri   c. Regno Unito, n. 44306/98, § 41, CEDU 2003-VI). Il suo arresto e la   successiva detenzione per questo si sono pertanto tradotti, a prescindere del   tutto dall’apertura di un procedimento penale contro di lui, in un’ingerenza   nell’esercizio di tale diritto (si vedano Chorherr c. Austria, sentenza del 25   agosto 1993, § 23, Serie A n. 266-B; e Steel ed altri, citata sopra, §§ 92 e   93).   71. Tale ingerenza dà luogo ad una violazione dell’art. 10, a meno che   non possa essere dimostrato che essa era “prevista dalla legge”, perseguiva   uno o più fini legittimi, come definiti nel paragrafo 2, ed era “necessaria in   una società democratica” per raggiungerli.   72. La Corte ha già riconosciuto che l’arresto e la detenzione del   ricorrente non erano “legittimi” a norma dell’art. 5 § 1 (c). Poiché l’esigenza   ai sensi dell’art. 10 § 2 che un’ingerenza con l’esercizio della libertà di   espressione sia “prevista dalla legge” è simile a quella ai sensi dell’art. 5 § 1   che ogni privazione della libertà sia “legittima” (si vedano Steel ed altri,   citata sopra, p. 2742, § 94; e Hashman e Harrup c. Regno Unito [GC], n.   25594/94, § 34 in fine, CEDU 1999-VIII), ne consegue che l’arresto e la   detenzione del ricorrente non erano “previsti dalla legge” ai sensi dell’art.   § 2.   73. Inoltre, anche dando per scontato che le misure prese contro il   ricorrente possano essere adottate per perseguire i fini legittimi della   prevenzione dei disordini e della protezione dei diritti altrui (si veda Steel ed   altri, citata sopra, § 96), esse erano evidentemente sproporzionate rispetto a   questi fini. I fatti devono essere considerati nel contesto di un dibattito   politico che, sebbene critico verso il Governo, era non violento. Così, come   ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione, le azioni del ricorrente il 10   luglio 2000 furono del tutto pacifiche, non ostacolarono nessun passante e   non furono affatto idonee ad incitare altre persone alla violenza (si vedano i   paragrafi 25 e 26 sopra, e Steel ed altri, citata sopra, § 110). Tuttavia, le   autorità di Pleven scelsero di reagire energicamente ed immediatamente al   fine di costringere il ricorrente al silenzio e di mettere il Ministro della   Giustizia al riparo da ogni manifestazione pubblica di critica. Tennero anche   il ricorrente in stato di detenzione per un periodo smisurato di tempo – tre   giorni e ventitre ore – prima di tradurlo dinanzi ad un giudice, che ne ordinò   la liberazione. Queste misure erano evidentemente non “necessarie in una   società democratica”. In un ordinamento democratico le azioni od omissioni     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA KANDZHOV c. BULGARIA   del Governo e dei suoi membri devono essere soggette ad una stretta   sorveglianza da parte della stampa e dell’opinione pubblica. Inoltre, la   posizione dominante che il Governo ed i suoi membri occupano rende   necessario per loro – e per le autorità in generale – dimostrare moderazione   nel ricorrere a procedimenti penali, e alle misure detentive collegate, in   particolar modo laddove siano disponibili altri mezzi per rispondere agli   attacchi ingiustificati e alle critiche dei loro avversari (si veda, mutatis   mutandis, Castells c. Spagna, sentenza del 23 aprile 1992, § 46, Serie A n.   236).   74. Pertanto, c’è stata una violazione dell’art. 10 della Convenzione.   V. SULL’APPLICAZIONE DELL’ART. 41 DELLA CONVENZIONE   75. L’art. 41 della Convenzione stabilisce:   “Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi   protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in   modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se   del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”   A. Danno   76. Il ricorrente ha richiesto 4.000 euro per il danno morale.   77. Il Governo ha ritenuto che l’accertamento delle violazioni   equivalesse ad una sufficiente riparazione per ogni danno subito dal   ricorrente. L’importo del risarcimento, ove dovuto, doveva essere basato   sulle specifiche circostanze e rispettare i principi di equità.   78. La Corte ritiene che il ricorrente debba aver sofferto angoscia e   frustrazione a causa della sua illegittima privazione della libertà per   l’esercizio del suo diritto alla libertà di espressione. Ciò è stato aggravato   dal periodo di tempo che egli ha trascorso in stato di detenzione prima di   essere tradotto dinanzi ad un giudice. Giudicando secondo equità, come   prescritto dall’art. 41 della Convenzione, la Corte gli concede, per il danno   morale, l’intero importo richiesto. A tale somma dovrebbe aggiungersi ogni   importo che possa essere dovuto a titolo di imposta.   B. Costi e spese   79. Il ricorrente ha chiesto il rimborso di 3.000 euro spesi per la parcella   del legale per il procedimento dinanzi alla Corte. Ha presentato un accordo   sulle competenze tra lui ed il suo avvocato e un riepilogo delle ore di lavoro.   80. Secondo il Governo, la richiesta era esagerata. Ha considerato che   nel liquidare un rimborso a questo titolo la Corte doveva tenere conto delle   condizioni di vita in Bulgaria.     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA KANDZHOV c. BULGARIA   81. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, i ricorrenti hanno   diritto al rimborso dei loro costi e spese soltanto nei limiti in cui sia stato   dimostrato che questi sono stati effettivamente ed inevitabilmente sostenuti   e sono ragionevoli per quanto riguarda la loro entità. Nel presente caso,   avendo riguardo alle informazioni in suo possesso ed ai suddetti criteri, ed   osservando che al ricorrente sono stati corrisposti 850 euro per l’assistenza   giudiziaria, la Corte ritiene ragionevole accordare la somma di euro 2.000,   oltre ad ogni importo che possa essere dovuto dal ricorrente a titolo di   imposta.   C. Interessi moratori   82. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora   sul tasso marginale di interesse della Banca Centrale Europea, maggiorato   di tre punti percentuali.   PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITA’   1. Dichiara il ricorso ricevibile;   2. Ritiene che vi sia stata una violazione dell’art. 5 § 1 della Convenzione;   3. Ritiene che vi sia stata una violazione dell’art. 5 § 3 della Convenzione;   4. Ritiene che vi sia stata una violazione dell’art. 10 della Convenzione;   5. Ritiene   (a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi   dalla data in cui la sentenza divenga definitiva conformemente all’art. 44   § 2 della Convenzione, le seguenti somme, da convertire in lev bulgari al   tasso applicabile alla data del pagamento:   (i) euro 4.000 (quattromila euro), oltre ad ogni importo che possa   essere dovuto a titolo di imposta, per il danno morale;   (ii) euro 2.000 (duemila euro), oltre ad ogni importo che possa   essere dovuto dal ricorrente a titolo di imposta, per costi e spese;   (b) che a partire dalla scadenza del suddetto termine di tre mesi e sino al   pagamento, tali importi saranno maggiorati di un interesse semplice ad   un tasso pari a quello marginale della Banca Centrale Europea   applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali;   6. Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione del ricorrente.     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA KANDZHOV c. BULGARIA   Redatta in inglese e comunicata per iscritto il 6 novembre 2008,   conformemente all’art. 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.   Claudia Westerdiek   Cancelliere   Rait Maruste   Presidente     Copyright © 2009 UFTDU

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