70573/01
WyrokETPCz2008-05-27ECLI:CE:ECHR:2008:0527JUD007057301
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy niewystarczające odszkodowanie za wywłaszczenie, niesprawiedliwość postępowania wynikająca z retroaktywnego zastosowania nowego prawa odszkodowawczego oraz nadmierna długość postępowania naruszyły prawa skarżących wynikające z art. 1 Protokołu nr 1 oraz art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że w przypadku "izolowanego" wywłaszczenia, które nie jest częścią szerszej reformy, odszkodowanie powinno odpowiadać pełnej wartości rynkowej nieruchomości. Odszkodowanie przyznane skarżącym było znacznie niższe od wartości rynkowej i obciążone podatkiem, co stanowiło nieproporcjonalne obciążenie naruszające art. 1 Protokołu nr 1. Ponadto, Trybunał uznał, że retroaktywne zastosowanie nowego reżimu odszkodowawczego (art. 5 bis l. 359/1992) do toczących się postępowań, które znacząco obniżyło należne odszkodowanie w porównaniu do poprzedniego prawa, naruszyło zasadę rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1, ponieważ nie było uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym. Wreszcie, Trybunał uznał, że postępowanie trwające prawie 12 lat w dwóch instancjach było nadmiernie długie, co również naruszyło art. 6 ust. 1.Stan faktyczny
W lipcu 1979 r. grunty należące do skarżących, Annamarii, Ady, Flory i Valentiny Pisacane, zostały zajęte przez gminę Benevento. W 1984 r. skarżące zawarły ugodę o dobrowolnym zbyciu gruntu za tymczasowe odszkodowanie. Po tym, jak Trybunał Konstytucyjny uznał podstawę prawną ugody za niekonstytucyjną, skarżące pozwały gminę, domagając się odszkodowania. Sądy krajowe, stosując nową ustawę (l. 359/92) z mocą wsteczną, przyznały odszkodowanie znacznie niższe niż wartość rynkowa. Postępowanie krajowe trwało prawie 12 lat.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji. Trybunał stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji w zakresie rzetelności postępowania. Trybunał stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji w zakresie rozsądnego terminu. Trybunał zasądza na rzecz skarżących łącznie 1 000 000,00 EUR tytułem szkody majątkowej, powiększone o ewentualne podatki. Trybunał zasądza na rzecz każdej skarżącej 12 000,00 EUR tytułem szkody niemajątkowej. Trybunał zasądza na rzecz skarżących łącznie 10 000,00 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o ewentualne podatki. Trybunał ustala odsetki za zwłokę.Pełny tekst orzeczenia
Camera, sentenza 27 maggio 2008, ricorso n. 70573/01, Pisacane e altri c. Italia
FATTO Nel luglio 1979 i terreni di propriet� delle ricorrenti, Sig.re Annamaria, Ada, Flora e Valentina Pisacane, venivano occupati dal Comune di Benevento. Nel 1984, le ricorrenti concludevano un accordo di cessione volontaria del terreno con il Comune occupante, in cambio di un'indennit� provvisoria ai sensi dell'art. 1 della l. 385/1980. Il Comune versava la somma di Lit. 73.575.040 a titolo di acconto, con riserva di determinare l'indennit� definitiva una volta adottata una legge che avrebbe stabilito i criteri per calcolare l'indennizzo per i terreni edificabili. Nelle more, la Corte costituzionale dichiarava l'incostituzionalit� della legge 385/1980 per aver rimesso il calcolo dell'indennizzo all'adozione di una legge futura. Per effetto di tale sentenza, la legge n. 2359/1865 � che prevedeva la liquidazione di un indennizzo corrispondente al valore di mercato del bene � spiegava nuovamente i suoi effetti. Nel 1987, le ricorrenti citavano in giudizio il Comune espropriante sostenendo da un lato l'invalidit� dell'accordo sottoscritto con il Comune alla luce della sentenza della Corte costituzionale. e, dall'altro, la privazione illegittima dei terreni di loro propriet�. Con sentenza del 21 maggio 1995 il Tribunale di Benevento in primo luogo, dichiarava l'accordo valido, nonostante il riferimento ad una legge dichiarata incostituzionale con la conseguenza che il terreno doveva considerarsi legittimamente espropriato ed, in secondo luogo, rigettava la domanda di risarcimento del danno, in quanto la domanda delle parti si riferiva esclusivamente all'indennit� di esproprio. Il 18 settembre 1995, le ricorrenti impugnavano tale decisione in appello. Nel corso di tale procedimento veniva espletata una nuova CTU dalla quale emergeva che il valore venale del terreno nel 1984 era pari a Lit 1.126.190.000,00. Con sentenza depositata in data 25 marzo 1999 � passata in giudicato l'11 maggio 2000 � la Corte di Appello di Napoli confermava la regolarit� dell'atto di cessione e, sulla scorta dei criteri indicati nella legge n. 359/92, entrata in vigore nelle more, l'indennit� alla quale le ricorrenti avevano diritto veniva calcolata in Lit. 576.739.225, previa deduzione della somma ricevuta a titolo di acconto. Le ricorrenti introducevano altres� un ricorso dinanzi la Corte di Appello di Roma per lamentate l'irragionevole durata del procedimento de quo. Con decreto del 12 novembre 2001, la Corte di Appello adita rigettava la domanda, ritenendo la durata complessiva del procedimento non irragionevole alla luce della complessit� della causa e dell'esigenza di espletare due consulenze tecniche. Con sentenza del 1 ottobre 2002, la Corte di cassazione rigettava il ricorso delle ricorrenti.
DIRITTO Con ricorso introdotto in data 23 luglio 1999, le ricorrenti hanno lamentato davanti alla Corte europea le seguenti violazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali (di seguito la CEDU):
1. articolo 1 Protocollo 1 alla CEDU in relazione al diritto al rispetto dei propri beni per l'inadeguatezza dell'indennit� di espropriazione;
2. articolo 6 � 1 CEDU in relazione alla mancanza di equit� del procedimento interno, per l'applicazione dell'art. 5 bis della l. 359/1992 ai procedimenti pendenti;
3. articolo 6 � 1 CEDU sotto il profilo della eccessiva durata del processo. La Corte ha dichiarato il ricorso ricevibile in relazione a tutte le doglianze sollevate dalle ricorrenti. Nel merito, la Corte ha osservato che si trattava di un caso di espropriazione "isolato" � in quanto non inserito nel contesto di una riforma economica, sociale o politica avente uno scopo legittimo di "pubblica utilit�" � e, pertanto, le ricorrenti avevano il diritto di vedersi riconoscere il valore integrale del bene. La somma riconosciuta alle ricorrenti, infatti, oltre ad essere ampiamente inferiore al valore di mercato del bene � stata assoggettata ad un imposta alla fonte pari al 20%. Ne consegue che le ricorrenti hanno dovuto sopportare un carico sproporzionato ed eccessivo non giustificato da un interesse generale legittimo perseguito dalle autorit� (cfr. Corte eur., sent. 26 marzo 2006, Scordino c. Italia (n. 1), �� 99-103). Sotto il profilo dell'articolo 6 � 1 CEDU la Corte ha affermato che, se in via di principio in ambito civile il potere legislativo ben pu� emanare norme applicabili retroattivamente, tuttavia, il principio della preminenza del diritto e la nozione di processo equo si oppongono ad un ingerenza del
potere legislativo nell'amministrazione della giustizia al solo fine di influenzare lo svolgimento dei processi. Nella specie, la Corte ha rilevato che l'applicazione del nuovo regime indennitario, disciplinato dall'art. 5 bis, ai procedimenti pendenti ha comportato una decurtazione sostanziale dell'indennizzo per i soggetti espropriati, i quali in base alla legge previgente (art. 39 della l. n. 2359/1865) avevano invece diritto ad un importo pari al valore di mercato del bene. Tale circostanza, in mancanza di un interesse generale evidente e superiore tale da giustificare l'effetto retroattivo, ha comportato la violazione dell'art. 6 � 1 CEDU. Da ultimo, in relazione alla durata del procedimento, la Corte ha osservato che lo stesso si � protratto per oltre 11 anni e 11 mesi per due gradi di giudizio. Pertanto, in considerazione delle informazioni fornite dalle parti ed in conformit� con la sua giurisprudenza costante, la Corte ha dichiarato la durata del procedimento eccessiva e non rispondente all'esigenza della "durata ragionevole".
APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 CEDU A. Danno A titolo di danno patrimoniale, le ricorrenti chiedono la restituzione del terreno o, in alternativa, la liquidazione di una somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato del bene al momento della espropriazione, rivalutata ed aumentata del valore dell'opera realizzata e l'indennizzo riconosciuto in conformit� con l'art. 5 bis della legge 392/92, quantificando la stessa in 4.116.420,13. A titolo di danno morale, le ricorrenti chiedono la somma di 50.000,00 ciascuna per il pregiudizio derivante dall'espropriazione del terreno oltre alla somma di 20.000,00 ciascuna per quello derivante dalla durata eccessiva del procedimento. Per quanto riguarda il danno patrimoniale, la Corte ha ricordato che una sentenza con la quale viene riconosciuta la violazione di una delle disposizioni della CEDU implica di per s� l'obbligo per lo Stato convenuto di porre fine alla violazione e di cancellarne le conseguenze al fine di riportare, fin dove possibile, la situazione allo status quo ante. La Corte ha poi ricordato i principi generali enunciati nella sua giurisprudenza relativa all'art. 1 del Protocollo n. 1, secondo cui nella specie, per essere ritenuta adeguata, l'indennit� di esproprio avrebbe dovuto essere pari al valore di mercato del bene al momento della sua privazione. Pertanto la Corte, decidendo secondo equit�, ha riconosciuto una somma corrispondente alla differenza tra il valore del terreno al momento dell'esproprio e l'indennit� riconosciuta dal tribunale nazionale, oltre indicizzazione ed interessi, nella misura complessiva di 1.000.000,00, oltre qualsiasi somma eventualmente dovuta a titolo di imposta su tale importo. Sul danno morale, in considerazione del pregiudizio certamente subito dalle ricorrenti a causa della durata e della mancanza di equit� della procedura, la Corte ha riconosciuto a ciascuna ricorrente la somma di 12.000,00.
B. Spese Le ricorrenti hanno chiesto la somma di 52.278,01 a titolo di spese legali fornendo gli elementi necessari per dimostrare la propria pretesa. La Corte, richiamando la sua giurisprudenza secondo cui il rimborso delle spese legali pu� essere ottenuto solo allorquando viene stabilita la loro effettivit�, necessit� ed il carattere ragionevole degli importi richiesti, ha liquidato alle ricorrenti in via congiunta la somma di 10.000,00, oltre qualsiasi somma eventualmente dovuta a titolo di imposta su tale importo.
C. Interessi moratori La Corte ha ritenuto che il calcolo degli interessi moratori deve essere effettuato secondo il tasso di interessi pari a quello marginale della Banca Centrale Europea, maggiorato di tre punti percentuali.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło