71399/01

WyrokETPCz2008-06-10ECLI:CE:ECHR:2008:0610JUD007139901

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy zastosowanie z mocą wsteczną nowej ustawy obniżającej odszkodowanie za wywłaszczenie, w połączeniu z jego nieadekwatnością i opodatkowaniem, naruszyło prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1) oraz prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji)?
Ratio decidendi
W odniesieniu do art. 1 Protokołu nr 1, Trybunał uznał, że wywłaszczenie było „izolowane” i nie wpisywało się w kontekst reformy gospodarczej, społecznej czy politycznej, co uzasadniało prawo skarżących do pełnej wartości rynkowej nieruchomości. Stwierdzono, że zasądzone odszkodowanie, znacznie niższe od wartości rynkowej i dodatkowo obciążone 20% podatkiem, nałożyło na skarżących nieproporcjonalne i nadmierne obciążenie, nieuzasadnione żadnym uzasadnionym interesem publicznym. W kwestii art. 6 ust. 1, Trybunał podkreślił, że choć ustawodawca może co do zasady wydawać normy z mocą wsteczną w sprawach cywilnych, to zasada praworządności i pojęcie rzetelnego procesu sprzeciwiają się ingerencji władzy ustawodawczej w wymiar sprawiedliwości wyłącznie w celu wpływania na przebieg toczących się postępowań. Zastosowanie nowego reżimu odszkodowawczego z mocą wsteczną, które znacząco obniżyło odszkodowanie bez wyraźnego i nadrzędnego interesu publicznego, naruszyło prawo do rzetelnego procesu.
Stan faktyczny
W 1980 roku grunty, których właścicielami byli poprzednicy skarżących, zostały zajęte przez Gminę Parma. Po zawarciu umowy o dobrowolne zrzeczenie się nieruchomości za tymczasowe odszkodowanie, a następnie po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, skarżący wnieśli sprawę do sądu krajowego. Trybunał w Parmie w 1993 roku zasądził odszkodowanie w wysokości wartości rynkowej, jednak Sąd Apelacyjny w Bolonii w 1999 roku zastosował nową ustawę (L. 359/92) z mocą wsteczną, znacznie obniżając odszkodowanie. Ostatecznie zasądzone odszkodowanie zostało również obciążone 20% podatkiem.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji. Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał zasądził skarżącym 1 800 000,00 EUR tytułem szkody majątkowej, powiększone o ewentualne podatki. Trybunał uznał, że stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową. Trybunał nie zasądził kosztów postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

BORTESI E ALTRI c. ITALIA   ricorso n. 71399/01   sezione II^, 10 giugno 2008   FATTO   Nel 1980 i terreni di cui i ricorrenti, Sig.ri Antonio Bortesi, Giorgio Bortesi e Severina Bevilacqua,   eredi di Aristide Bortesi, erano proprietari per i 3/4, venivano occupati dal Comune di Parma.   Il 17 dicembre 1980, il signor Aristide Bortesi concludeva un accordo di cessione volontaria del   terreno con il Comune occupante, in cambio di un’indennità provvisoria ai sensi dell’art. 1 della l.   385/1980. Il Comune versava la somma di Lit. 451.113.750,00 a titolo di acconto, con riserva di   determinare l’indennità definitiva una volta adottata una legge che avrebbe stabilito i criteri per   calcolare l’indennizzo per i terreni edificabili.   Nelle more, la Corte costituzionale dichiarava l’incostituzionalità della legge 385/1980 per aver rimesso   il calcolo dell’indennizzo all’adozione di una legge futura. Per effetto di tale sentenza, la legge n.   2359/1865 – che prevedeva la liquidazione di un indennizzo corrispondente al valore di mercato del   bene – spiegava nuovamente i suoi effetti.   In data 21 aprile 1981, Aristide Bortesi citava in giudizio il Comune espropriante chiedendo la   liquidazione di una somma a titolo di risarcimento del danno pari al valore venale del bene, in   conformità con le disposizioni della legge n. 2359/1865. Con sentenza dell’8 luglio 1993, il Tribunale   di Parma condannava il Comune convenuto a liquidare al signor Bortesi una somma pari al valore   venale del bene a titolo di indennità di esproprio, pari a Lit. 6.213.000.000,00 – determinata in base alle   risultanze dalla perizia d’ufficio - dalla quale andava sottratto l’acconto di Lit. 451.113.750,00 già   versato.   Avverso tale decisione, il signor Bortesi proponeva appello per la mancata rivalutazione della somma   liquidata alla data di pubblicazione della sentenza, nonché per non aver calcolato gli interessi. Anche il   Comune impugnava la decisione in questione chiedendo l’applicazione della legge n. 359/92, entrata in   vigore nelle more.   Con sentenza del 24 maggio 1999, la Corte di appello di Bologna accoglieva la domanda del Comune e   liquidava al signor Bortesi la somma di Lit. 1.388.592.250,00 quale risultante dall’applicazione dell’art. 5   bis della legge n. 359/92 nonché in considerazione dei valori risultanti dalla CTU integrativa espletata   in appello. Tale decisione passava in giudicato in data 24 novembre 1999.   Emerge dal fascicolo che, al fine di ottenere il pagamento di detta somma, i ricorrenti rinunciavano al   rimborso della somma di Lit. 40 milioni per le spese legali.   L’indennità di esproprio riconosciuta ai ricorrenti veniva poi assoggetta ad un’imposta alla fonte del   %, in conformità con le previsioni della legge n 413/1991.   DIRITTO   Con ricorso introdotto in data 18 maggio 2000, i ricorrenti hanno lamentato davanti alla Corte europea   le seguenti violazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà   fondamentali (di seguito la CEDU):   1. articolo 1 Protocollo 1 alla CEDU in relazione al diritto al rispetto dei propri beni per   l’inadeguatezza dell’indennità di espropriazione;   2. articolo 6 § 1 CEDU in relazione alla mancanza di equità del procedimento interno, per   l’applicazione dell’art. 5 bis della l. 359/1992 ai procedimenti pendenti.   La Corte ha dichiarato il ricorso ricevibile in relazione a tutte le doglianze sollevate dai ricorrenti. Nel   merito, la Corte ha osservato che si trattava di un caso di espropriazione “isolato” – in quanto non   inserito nel contesto di una riforma economica, sociale o politica avente uno scopo legittimo di   “pubblica utilità” – e, pertanto, i ricorrenti avevano il diritto di vedersi riconoscere il valore integrale   del bene. La somma riconosciuta ai ricorrenti, infatti, oltre ad essere ampiamente inferiore al valore di   mercato del bene è stata assoggettata ad un imposta “alla fonte” pari al 20%. Ne consegue che i   ricorrenti hanno dovuto sopportare un carico sproporzionato ed eccessivo non giustificato da un   interesse generale legittimo perseguito dalle autorità (cfr. Corte eur., sent. 29 marzo 2006, Scordino c.   Italia (n. 1), §§ 99-103).   Sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 CEDU la Corte ha affermato che, se in via di principio, in ambito   civile il potere legislativo ben può emanare norme applicabili retroattivamente, tuttavia, il principio   della preminenza del diritto e la nozione di processo equo si oppongono ad un ingerenza del potere   legislativo nell’amministrazione della giustizia al solo fine di influenzare lo svolgimento dei processi.   Nella specie, la Corte ha rilevato che l’applicazione del nuovo regime indennitario, disciplinato dall’art.   bis, ai procedimenti pendenti ha comportato una decurtazione sostanziale dell’indennizzo per i   soggetti espropriati, i quali in base alla legge previgente (art. 39 della l. n. 2359/1865) avevano invece   diritto ad un importo pari al valore di mercato del bene. Tale circostanza, in mancanza di un interesse   generale evidente e superiore tale da giustificare l’effetto retroattivo, ha comportato la violazione   dell’art. 6 § 1 CEDU.   APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 CEDU   A. Danno   A titolo di danno patrimoniale, i ricorrenti chiedono una somma corrispondente a quella che   avrebbero ottenuto se l’art. 5 bis della legge n. 359/92 non fosse stato applicato al loro caso,   equivalente alla differenza tra il valore venale del bene e la somma riconosciuta a titolo di indennità,   oltre gli interessi.   A titolo di danno morale, i ricorrenti si rimettono alla saggezza della Corte.   Per quanto riguarda il danno patrimoniale, la Corte ha ricordato i principi generali enunciati nella sua   giurisprudenza relativa all’art. 1 del Protocollo n. 1, secondo cui nella specie, per essere ritenuta   adeguata, l’indennità di esproprio avrebbe dovuto essere pari al valore di mercato del bene al momento   della sua privazione.   Pertanto la Corte, decidendo secondo equità, ha riconosciuto una somma corrispondente alla   differenza tra il valore del terreno al momento dell’esproprio nel 1979 (pari a € 1.591.563,61) e   l’indennità riconosciuta dalla Corte di appello (pari a € 800.641,87), oltre indicizzazione ed interessi.   Per la Corte detti interessi devono corrispondere al tasso di interesse legale applicato al capitale via via   rivalutato. Per quanto riguarda l’imposta del 20% applicata all’indennità di esproprio, la Corte ha   tenuto conto di tale elemento nella valutazione del caso (cfr. Corte eur. 29 marzo 2006, Scordino c. Italia   (n. 1), § 258).   Tuttavia la Corte deve tener conto del fatto che il signor Aristide Bortesi era proprietario solo dei ¾   del terreno espropriato e, pertanto, ha ritenuto contro riconoscere ai ricorrenti una somma a titolo di   equa soddisfazione pari al 75% del valore del terreno.   In considerazione di tali elementi, la Corte ha riconosciuto ai ricorrenti la somma complessiva di €   1.800.000,00, oltre qualsiasi somma eventualmente dovuta a titolo di imposta su tale importo.   Con riferimento al danno morale, la Corte ha ritenuto che lo stesso possa considerarsi riparato per   effetto della constatazione di violazione.   B. Spese   I ricorrenti hanno chiesto la liquidazione delle spese di lite sostenute nell’ambito del procedimento ex   lege Pinto nei confronti del Ministero della Giustizia, pari ad € 4.478,73.   La Corte, richiamando la sua giurisprudenza secondo cui il rimborso delle spese legali può essere   ottenuto solo allorquando viene stabilita la loro effettività, necessità ed il carattere ragionevole degli   importi richiesti, ha altresì ricordato che le spese di lite possono essere liquidate solo quando si   riferiscono alla violazione sollevata. Sul punto la Corte ricorda che, con decisione del 1 aprile 2004,   aveva dichiaro irricevibile la doglianza relativa alla eccessiva durata della procedura.   C. Interessi moratori   La Corte ha ritenuto che il calcolo degli interessi moratori deve essere effettuato secondo il tasso di   interessi pari a quello marginale della Banca Centrale Europea, maggiorato di tre punti percentuali.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło