7170/02

WyrokETPCz2008-04-08ECLI:CE:ECHR:2008:0408JUD000717002

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy postępowanie karne przeciwko zmarłemu mężowi skarżącej, zakończone jego skazaniem, było rzetelne w rozumieniu art. 6 ust. 1 Konwencji, w szczególności w kontekście braku odpowiedniego uzasadnienia przez sądy wyższej instancji dla odrzucenia ustaleń sądu pierwszej instancji dotyczących poważnych naruszeń proceduralnych i alibi?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że sądy wyższej instancji, akceptując samooskarżające zeznania oskarżonych jako „decydujący dowód”, zignorowały liczne i poważne naruszenia prawa procesowego oraz kluczowe ustalenia faktyczne sądu pierwszej instancji, takie jak nielegalne aresztowanie, brak gwarancji procesowych podczas przesłuchań, wymuszone zeznania, alibi oskarżonych oraz sfałszowane zeznania świadków. Brak odpowiedniego uzasadnienia dla odrzucenia tych ustaleń przez sądy apelacyjne doprowadził do naruszenia prawa skarżącej do rzetelnego procesu, ponieważ jej własne prawa cywilne (do odszkodowania i rehabilitacji) były bezpośrednio zależne od wyniku postępowania karnego przeciwko jej zmarłemu mężowi.
Stan faktyczny
Skarżąca, Nina Grdinar, działała w imieniu swojego zmarłego męża, Petru Grdinara (G.), oskarżonego o morderstwo. G. miał konflikt z lokalną policją i był wcześniej oskarżany o przestępstwa. Po uniewinnieniu w pierwszej instancji i apelacji, Sąd Najwyższy nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy. G. został zamordowany w 1999 roku, ale skarżąca nalegała na kontynuowanie postępowania w celu udowodnienia jego niewinności. W ponownym procesie sąd pierwszej instancji uniewinnił G., wskazując na liczne naruszenia proceduralne i wymuszone zeznania, jednak sądy wyższej instancji (apelacyjny i najwyższy) uznały go za winnego, ignorując te ustalenia.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie uznaje skargi na podstawie art. 2 i 18 Konwencji za niedopuszczalne. Pięcioma głosami do dwóch uznaje skargę na podstawie art. 6 Konwencji za dopuszczalną. Pięcioma głosami do dwóch stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał nie przyznaje zadośćuczynienia na podstawie art. 41 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

CONSIGLIO D'EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO QUARTA SEZIONE GRDINAR c. MOLDOVA (Ricorso n. 7170/02) SENTENZA STRASBURGO 8 aprile 2008 Questa sentenza diventer� definitiva alle condizioni fissate dall'art. 44 � 2 della Convenzione. Pu� subire ritocchi di forma. traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo GRDINAR v. MOLDOVA JUDGMENT - DISSENTING OPINION OF JUDGE PAVLOVSCHI Nel caso Grdinar c. Moldova, La Corte europea dei diritti dell'uomo (Quarta Sezione), riunita in una Camera composta da: Nicolas Bratza, Presidente, Josep Casadevall, Giovanni Bonello, Stanislav Pavlovschi, Lech Garlicki, J�n Sikuta, P�ivi Hirvel�, giudici, e Lawrence Early, cancelliere di sezione, Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 18 marzo 2008, Pronuncia la seguente sentenza, adottata in quella data: PROCEDURA 1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 7170/02) contro la Repubblica di Moldova, presentato alla Corte ai sensi dell'art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali ("la Convenzione") dalla sig.ra Nina Grdinar ("la ricorrente"), in data 28 novembre 2000. 2. La ricorrente � rappresentata dal sig. N. Arnut, avvocato in Chiinu. Il governo moldavo ("il Governo") � rappresentato dal suo agente pro tempore, il sig. V. P�rlog. 3. La ricorrente si � lamentata, in particolare, dell'incapacit� delle autorit� di proteggere la vita del suo defunto marito e dell'ingiustizia del procedimento penale nei confronti dello stesso. 4. Il ricorso � stato assegnato alla Quarta Sezione della Corte (art. 52 � 1 del Regolamento). In data 11 aprile 2006 una Camera di tale Sezione ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. Ai sensi dell'art. 29 � 3 della Convenzione, essa ha deciso di esaminare il merito del ricorso unitamente alla sua ricevibilit�. Copyright � 2008 UFTDU GRDINAR v. MOLDOVA JUDGMENT - DISSENTING OPINION OF JUDGE PAVLOVSCHI FATTO I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO 5. La ricorrente � nata nel 1956 e vive a Comrat. Agisce in giudizio nell'interesse del marito defunto, il sig. Petru Grdinar ("G."). 6. Le circostanze del caso, come allegate dalle parti, possono riassumersi come segue. 1. L'antefatto del caso 7. G. era in contrasto con parecchi poliziotti di Comrat e secondo quanto si dice veniva perseguitato da quei poliziotti perch� li criticava ed aiutava le presunte vittime di abusi da parte della polizia. Nel 1993 G. venne presumibilmente rapito dalla polizia locale e venne chiesto un riscatto. Dopo essere stato tenuto prigioniero per quindici giorni nel bosco, venne liberato ed il 24 dicembre 1993 present� una denuncia contro parecchi agenti della polizia locale, compreso D., il vicecapo della polizia di Comrat. Venne aperta un'inchiesta penale, ma la stessa venne poi abbandonata per mancanza di prove. 8. L'11 marzo 1995 M., un subalterno di D., present� una denuncia contro G. per resistenza agli ordini legittimi della polizia. Nello stesso giorno, G. present� una denuncia contro D., M. ed un altro poliziotto per aver abusato del loro potere pestandolo in casa sua e chiese l'apertura di un'inchiesta penale. Il giudice che indagava sui due casi archivi� il primo per mancanza di prove. L'inchiesta penale sulla denuncia di G. venne abbandonata qualche tempo dopo. 9. Il 4 maggio 1995 il personale della stazione di polizia locale scrisse una lettera a varie autorit� a sostegno dei tre funzionari e contro D.C. (uno dei tre imputati in questo caso). Il Procuratore Generale ritenne che molte delle affermazioni fatte dai poliziotti in quella lettera fossero infondate e tendenziose e contenessero accuse gratuite contro G., D.C. ed il pubblico ministero che aveva aperto l'inchiesta penale. C'era un cenno a discorsi tra i poliziotti a proposito del possibile ricorso a "metodi illegali di lotta" contro i sospettati. 10. Il 16 settembre 1995 in un bosco vicino a Comrat venne trovata un'auto completamente distrutta dal fuoco. La polizia trov� i resti di una persona nel bagagliaio della macchina. Venne aperta un'inchiesta penale e questa condusse alla conclusione che la vittima era D. Tre persone divennero i principali sospettati: i fratelli C. (D.C. e G.C.) e G. 11. Secondo il pubblico ministero, i seguenti fatti condussero all'omicidio di D. nella notte tra il 15 ed il 16 settembre 1995. Nel 1994 D. aveva aperto un'inchiesta penale contro G.C. per "teppismo aggravato". I fratelli C. e G. erano in serio contrasto con D. Il 15 settembre 1995 D. and� Copyright � 2008 UFTDU GRDINAR v. MOLDOVA JUDGMENT - DISSENTING OPINION OF JUDGE PAVLOVSCHI in un bar di Comrat, dove si scontr� con i fratelli C. e con G., venne da loro insultato e sbattuto fuori dal bar. Si misero d'accordo per incontrarsi intorno alle 4 del mattino ad una rotonda per terminare la lite. 12. Quando si incontrarono alle 4 del mattino, i fratelli C. e G. picchiarono D. e poi lo fecero salire a forza sul sedile posteriore della sua auto della polizia e si recarono in un bosco, seguiti da G. con la sua macchina. Nel bosco continuarono a picchiare D. e poi lo caricarono dentro il bagagliaio della sua automobile, sparsero benzina dappertutto e appiccarono il fuoco alla macchina. La ricorrente ha contestato questa versione dei fatti. 13. Il 20 maggio 1997 la Corte regionale di Chiinu assolse tutti e tre i sospettati. Il 21 ottobre 1997 la Corte d'Appello conferm� quella sentenza. 14. Il 5 dicembre 1997 una bomba esplose vicino all'abitazione di G., ma nessuno rimase ferito. G. present� una denuncia e chiese misure di protezione. L'inchiesta penale avviata dietro sua richiesta non riusc� ad identificare gli attentatori e venne archiviata nel febbraio 1998. Il Ministero dell'Interno si rifiut� di applicare misure di protezione per G., perch� egli non aveva ricevuto alcuna minaccia e non c'era motivo di aspettarsi una replica dell'attentato dinamitardo. 15. Il 12 gennaio 1998 la Suprema Corte di Giustizia cass� le sentenze delle corti inferiori del 20 maggio e del 21 ottobre 1997 e dispose un riesame completo del caso. 16. In data 11 giugno 1999 G. e suo figlio vennero uccisi nella loro auto da persone armate di pistola. L'inchiesta penale conseguentemente avviata non rivel� l'identit� degli assassini. Il 6 luglio 1999 la ricorrente insistette per la continuazione del nuovo processo del suo defunto marito al fine di provarne l'innocenza. Venne riconosciuta come suo rappresentante legale e le venne concesso di presentare richieste ai tribunali in aggiunta a quelle fatte dall'avvocato che aveva nominato. 2. Conclusioni della Corte regionale di Chiinu (sentenza del 16 settembre 1999) 17. Il 16 settembre 1999 la Corte regionale di Chiinu ("il tribunale di prima istanza"), l'unica ad esaminare direttamente i testimoni nel processo (tranne P.O., il medico ospedaliero del carcere), accert� i seguenti fatti: (a) Procedimenti amministrativi nei confronti di D.C. e G. 18. Il 17 settembre 1995 D.C. venne condotto nella stazione della polizia locale e interrogato come testimone sui fatti della notte tra il 15 ed il 16 settembre 1995. Il 18 settembre 1995 G. venne condotto nella medesima stazione di polizia e anch'egli venne interrogato come testimone sugli stessi fatti. 19. Essi non furono informati sui loro diritti e non vennero assistiti da avvocati. Essi furono ammanettati durante gli interrogatori. Dopo Copyright � 2008 UFTDU GRDINAR v. MOLDOVA JUDGMENT - DISSENTING OPINION OF JUDGE PAVLOVSCHI l'interrogatorio, vennero aperti dei fascicoli amministrativi sulla base dei loro presunti insulti a D. al bar e un giudice ordin� il loro arresto per dieci giorni a titolo di sanzione amministrativa. Durante la detenzione amministrativa si svolse un ulteriore interrogatorio e vennero prese altre iniziative procedurali, che conducevano alla raccolta di prove in seguito utilizzate contro di loro nel processo penale. In particolare, durante questo periodo (18-22 settembre 1995), G. e D.C. confessarono di avere assassinato D. 20. La corte ritenne che i rapporti iniziali, che avevano costituito la base per l'arresto amministrativo, fossero stati formati in violazione delle procedure appropriate. Non c'era stato alcun fondamento per l'arresto amministrativo, perch� i due uomini erano sospettati in un procedimento penale e qualsivoglia forma di detenzione avrebbe dovuto essere disposta su quella base. 21. Il 19 settembre 1995 G. e D.C. vennero portati in un centro di carcerazione preventiva a Chiinu, dove vennero nuovamente interrogati fino al 21 settembre 1995 come testimoni e senza assistenza legale. Durante l'interrogatorio fecero dichiarazioni in cui ammettevano la loro colpevolezza. 22. Il 21 settembre 1995, per la prima volta, furono interrogati come indiziati (e non come testimoni), sempre senza che venissero loro spiegati i loro diritti e senza accesso ad un avvocato. (b) Presunti maltrattamenti 23. Il 9 ottobre 1995 sia D.C. che G. furono interrogati per la prima volta alla presenza dei loro avvocati e ciascuno dei due confess� di aver commesso il delitto. Tuttavia, al momento di sottoscrivere il verbale dell'interrogatorio, ciascuno scrisse che non ammetteva alcuna responsabilit�. La stessa cosa accadde il 7 novembre 1995 con riguardo a G.C., che era stato arrestato in Russia ed estradato in Moldova. Nella sua deposizione G.C. accenn� al fatto che G. e D. si erano picchiati nel bosco ed erano entrambi caduti a terra prima che D. venisse immobilizzato e bruciato nella sua automobile. D.C. sottoline� che dopo aver portato C.S. all'ospedale dove ella lavorava dopo le 3 del mattino, tornarono indietro in macchina passando vicino all'edificio della stazione di polizia e dirigendosi verso la rotonda. Tuttavia, la corte ritenne che ci� fosse contraddetto dal poliziotto P.V., che era stato su un'auto della polizia parcheggiata vicino alla stazione di polizia e che non aveva visto nessuna macchina passare oltre la stazione a quell'ora. 24. All'inizio dell'ottobre 1995 G. present� due denunce per maltrattamenti da parte della polizia. Il 15 dicembre 1995 il giudice istruttore chiese al pubblico ministero di indagare sulle accuse. Il 1� marzo 1996 il pubblico ministero rispose, con riguardo ad una denuncia, che la versione dei fatti non era stata confermata, ma non alleg� nessun documento Copyright � 2008 UFTDU GRDINAR v. MOLDOVA JUDGMENT - DISSENTING OPINION OF JUDGE PAVLOVSCHI dell'inchiesta, come prescritto dalla legge. Non c'era nessuna prova dello svolgimento di alcuna inchiesta sulla seconda denuncia. 25. Nell'ottobre 1995 G. venne ricoverato in un ospedale per carcerati, dove il 13 ottobre 1995 fu visitato dal dott. P.O.. Il dott. P.O. testimoni� dinanzi alla corte che G. si era lamentato con lui di maltrattamenti da parte della polizia, ma, poich� non vi era alcun segno visibile, ci� non era stato annotato nella cartella clinica. La corte osserv� che la cartella clinica era stata redatta quasi un mese dopo i presunti maltrattamenti, il che imped� la verifica della veridicit� delle accuse. Tuttavia, la cartella clinica di G. attestava che egli si era lamentato di avere male ai reni e di avere riportato fratture delle ossa del torace e di essere stato medicato per trauma cranico e lesioni ad una gamba ("nevrite post-traumatica della gamba destra"). Il dott. P.O. rese una deposizione secondo cui tale lesione alla gamba si manifestava normalmente come una conseguenza di botte o contusioni in quell'area. La conclusione del medico che non era stata trovata nessuna frattura delle ossa del torace non era suffragata da nessuna prova radiologica, come richiesto invece dalla legge. Le successive radiografie erano di qualit� troppo scadente per stabilire se le ossa fossero intere. 26. Il 20 marzo 1996 venne eseguita un'altra visita medica di G. a richiesta dell'inquirente. Sebbene non venissero trovati segni di maltrattamento, la diagnosi fu "lievi conseguenze di trauma cranico con sindrome ipertonica" e a G. venne consigliato di sottoporsi ad una cura ospedaliera. Egli si rifiut�, ma nel maggio 1996 dovette essere ricoverato in ospedale in conseguenza del trauma cranico e della nevrite nella gamba. Rimase in ospedale fino al dicembre 1996. 27. La corte ritenne anche che, a causa di parecchie violazioni delle norme di procedura penale, compreso l'impiego di maltrattamenti al fine di ottenere una confessione, le dichiarazioni autoincriminanti rese dal terzo sospettato, G.C., che era stato arrestato in Russia, non potessero essere ammesse come prova. Nessuna richiesta appropriata di interrogare G.C. era stata formulata dalle autorit� moldave alle loro controparti russe ed egli non poteva essere sottoposto ad un interrogatorio in senso stretto dalle autorit� russe, perch� non era cittadino russo. 28. La corte ritenne che in tutte le deposizioni fatte dai sospettati non vi era alcun fatto di cui la pubblica accusa non fosse gi� a conoscenza prima dell'interrogatorio. Per di pi�, la denuncia di G. che gli era stata mostrata una videoregistrazione delle dichiarazioni di D.C., comprese quelle rilasciate durante l'inchiesta sul luogo del delitto, era stata fatta in un periodo in cui egli era ancora un testimone e non aveva alcun diritto di accesso al fascicolo processuale; non si poteva nemmeno supporre che egli avesse avuto conoscenza dell'esistenza di quella videoregistrazione. La corte concluse che l'unico modo per G. di essere venuto a conoscenza della registrazione fosse averla vista, il che confermava la sua affermazione che la Copyright � 2008 UFTDU GRDINAR v. MOLDOVA JUDGMENT - DISSENTING OPINION OF JUDGE PAVLOVSCHI registrazione gli era stata mostrata per assicurarsi che la sua confessione coincidesse con quelle di D.C. 29. Sulla base di tutte le prove, la corte ritenne che le deposizioni fatte dai sospettati durante l'interrogatorio non fossero state rilasciate spontaneamente, ma che fossero state loro estorte illegalmente sotto coercizione e non potessero costituire prove valide. (c) Deposizioni dei testimoni 30. La corte si occup� poi delle deposizioni dei testimoni. I testimoni avevano deposto su tre fatti: (i) la lite al bar; (ii) l'esistenza di rapporti ostili tra gli imputati e D. (movente del delitto); e (iii) i fatti intorno alle 4 del mattino presso l'abitazione dei genitori dei fratelli C. (alibi per G.). (i) Deposizioni dei testimoni per quanto riguarda la lite al bar 31. La corte interrog� parecchi testimoni, le cui dichiarazioni scritte rese presso la stazione di polizia sui fatti accaduti al bar apparentemente confermavano che gli imputati avevano cominciato la lite ed erano stati aggressivi nei confronti di D. Parecchi di quei testimoni dichiararono in tribunale di essere stati minacciati o in altro modo costretti dalla polizia a sottoscrivere dichiarazioni in qualit� di testimoni, quando in realt� essi non erano stati presenti ai fatti descritti nelle deposizioni. Uno di questi testimoni era C.E., che dichiar� di aver firmato sotto pressione da parte della polizia una falsa testimonianza di aver visto l'automobile degli imputati andare in direzione della rotonda intorno alle 3 del mattino nella data del delitto. 32. Le deposizioni raccolte dalla polizia nel 1995 da altri sette testimoni vennero lette in giudizio, compresa quella di M.E., che era stato con C.E. e ne aveva confermato la deposizione (si veda il paragrafo precedente). Esse si riferivano per la maggior parte ai fatti accaduti al bar. Dal momento che questi testimoni si trovavano all'estero incontattabili e gli imputati non potevano metterli a confronto ed adeguatamente contrastarli, ed in virt� delle garanzie previste nell'art. 6 della Convenzione, la corte si rifiut� di considerare le loro dichiarazioni come prove. 33. Un altro testimone, un ex collega di D., il quale era stato accusato da G. di averlo malmenato nel 1995, conferm� le sue precedenti dichiarazioni che attribuivano l'avvio della lite agli imputati. Egli era andato alla stazione di polizia con D. e, anzich� parlare di tornare indietro per un ulteriore incontro, avevano convenuto di tornare a casa dopo essere andati alla stazione di polizia. La testimone C.S. dichiar� in tribunale di aver assistito a parte di una lite al bar tra gli imputati e D., ma che dopo (intorno alle 3 e 30 del mattino), quando era stata portata al lavoro dagli imputati sulla loro automobile, essi erano stati tranquilli e non avevano parlato del poliziotto. 34. La corte concluse che non un solo testimone, compresi i colleghi di D., aveva confermato la versione della pubblica accusa secondo cui D. ed i Copyright � 2008 UFTDU GRDINAR v. MOLDOVA JUDGMENT - DISSENTING OPINION OF JUDGE PAVLOVSCHI sospettati si erano messi d'accordo dopo l'episodio al bar per incontrarsi pi� tardi vicino alla rotonda per continuare la lite. 35. Alcuni poliziotti dichiararono che G.C. aveva minacciato D. con veemenza a causa del fascicolo amministrativo aperto nei suoi confronti. La corte non � riuscita a comprendere per quale ragione, in simili circostanze e dopo essere stato pretesamente minacciato quella stessa sera dai sospettati, D. sarebbe stato d'accordo di ritornare per una lite, solo e senza avvisare nessuno, compreso il poliziotto in servizio alla stazione di polizia, e senza prendere la sua arma dall'armadietto. 36. Il collega di D., un agente di polizia che era presente durante l'intero svolgimento dei fatti al bar, non aveva informato i suoi superiori di un simile incontro, anche se sarebbe stato tenuto a segnalare qualunque cosa sospetta. Effettivamente, non conferm� che fosse stato preso un simile accordo. Inoltre, dopo avere telefonato a sua moglie dalla stazione di polizia, era uscito fuori per essere portato a casa da D. sulla sua automobile, ma non aveva visto D. n� la sua auto della polizia. Era sceso lungo la strada sperando di incontrarlo, ma passando dalla rotonda diversi minuti pi� tardi, non aveva visto l� D. n� nessun altro. 37. La conclusione della corte fu nel senso che l'episodio al bar, nella misura in cui era successo, era finito l�. (ii) Deposizioni dei testimoni per quanto riguarda l'esistenza di rapporti ostili tra gli imputati e D. (movente del delitto) 38. Altre deposizioni di testimoni si riferivano ai presunti moventi del delitto, per esempio al fatto che i rapporti tra i sospettati e D. fossero ostili a causa del fascicolo penale aperto nei confronti di G.C. ed al fatto che D. fosse preoccupato di una vendetta da parte loro. Tuttavia, la corte non trov� alcuna conferma oggettiva di simili timori. Al contrario, D. aveva dichiarato, durante l'interrogatorio nel processo in cui G. lo aveva accusato di sequestro di persona nel 1993, di essere in buoni rapporti con G. 39. Inoltre, quando D. aveva aperto un'indagine penale con riguardo a G.C. il 16 giugno 1994, non aveva adottato alcuna misura nei suoi confronti prima di passare il caso ad un altro investigatore il 1� luglio 1994. Non c'era alcuna prova nel fascicolo che lasciasse intendere che G.C. avesse consultato i documenti presenti nel fascicolo stesso e si fosse quindi reso conto del coinvolgimento di D. nel caso, ed il caso era stato chiuso da un altro investigatore nel dicembre 1994 a seguito della confessione di G.C. di aver commesso atti di teppismo. La corte non individu� quindi alcun ragionevole motivo per una vendetta da parte di G.C. fondata su quell'inchiesta. 40. Altri testimoni citati dalla pubblica accusa non soltanto smentirono l'affermazione che G.C. avesse parlato loro dell'uccisione di D. mentre viaggiavano in Russia, ma dichiararono di aver visto G.C. mentre veniva picchiato per ottenere da lui una confessione. La corte, inoltre, disattese la Copyright � 2008 UFTDU GRDINAR v. MOLDOVA JUDGMENT - DISSENTING OPINION OF JUDGE PAVLOVSCHI testimonianza di un ex poliziotto della stazione di polizia di Comrat, dove D. aveva lavorato, secondo cui gli era stato raccontato dell'omicidio e dei suoi dettagli da parte di G.C. La corte ritenne che il testimone non fosse imparziale. (iii) Deposizioni dei testimoni per quanto riguarda i fatti intorno alle 4 del mattino presso l'abitazione dei genitori dei fratelli C. (alibi per G.). 41. Un altro gruppo di testimoni depose sui fatti presso l'abitazione dei genitori dei fratelli C.. Questi testimoni (non soltanto i genitori) dichiararono che essi avevano macellato e trattato con conservanti un maiale per circa due ore e avevano poi portato la carne al mercato intorno alle 5 e 30 del mattino. Due di loro dichiararono di essere stati costretti a firmare deposizioni che non corrispondevano del tutto a ci� che avevano testimoniato, in particolare ricevendo pressioni dalla polizia perch� indicassero che la macellazione era cominciata ad un'ora diversa e dichiarassero che G. non era stato presente. Un venditore di carne al mercato conferm� di aver ricevuto la carne da G.C. intorno alle 5 e 30 del mattino e che, a giudicare dal suo peso, la macellazione aveva richiesto tra un'ora e mezzo e due ore. 42. Tenuto conto di tutte le suddette deposizioni, la corte ritenne che intorno alle 4 del mattino, l'ora dell'omicidio secondo la pubblica accusa, i sospettati erano stati a casa dei genitori dei fratelli C. e non potevano essere stati nel bosco a commettere il delitto come sostenuto. (d) Verbali delle indagini sulla scena del delitto 43. Il verbale delle indagini sulla scena del delitto, insieme ad una videoregistrazione delle operazioni investigative, descriveva ciascuno degli imputati mostrando il luogo ed il modo in cui essi avevano presumibilmente commesso il delitto. Secondo la deposizione di uno dei poliziotti che vi avevano partecipato, le indagini erano state svolte il 18 settembre 1995. 44. La corte individu� parecchie violazioni delle norme di procedura penale nelle indagini sulla scena del delitto. In particolare, il verbale era stato sottoscritto ed inserito nel fascicolo processuale soltanto in una fase di gran lunga successiva, mentre a norma di legge avrebbe dovuto essere sottoscritto durante o subito dopo le indagini. I testimoni presenti alle indagini sulla scena del delitto confermarono di aver sottoscritto il verbale, ma affermarono di non essere stati ammessi vicino alla scena del delitto e di aver visto l'automobile distrutta dalle fiamme solamente da lontano. Contrariamente agli obblighi di legge, non avevano ricevuto alcuna spiegazione dei loro diritti ed obblighi in qualit� di testimoni, non avevano visto che cosa la polizia avesse trovato sul posto e non avevano visto la videoregistrazione del fatto prima di firmare il verbale e la piantina. 45. Per di pi�, sebbene fosse stato trovato sulla scena del delitto un segno di pneumatico di automobile, non ne era stata fatta una riproduzione. Copyright � 2008 UFTDU GRDINAR v. MOLDOVA JUDGMENT - DISSENTING OPINION OF JUDGE PAVLOVSCHI I documenti di D., ritrovati intatti e "disposti in modo ben visibile" nelle vicinanze, non erano stati esaminati per rilevare impronte digitali, anche se avevano un contenitore di plastica che poteva aver conservato le impronte. 46. Era stato descritto un pezzo di stoffa trovato su un cespuglio, ma non era stato localizzato sulla piantina e non era stato sottoposto all'esame di un perito. La perizia sui vestiti che i sospettati avevano indossato quella notte non rivel� alcun elemento che lasciasse intendere che erano stati sulla scena del delitto. Allo stesso modo, non era stata esaminata dai periti una tanica di benzina trovata sul luogo. 47. La pubblica accusa non aveva prodotto in giudizio la videoregistrazione delle indagini sulla scena del delitto. La piantina disegnata non indicava l'esatta ubicazione di parecchi oggetti e tracce annotati nel verbale come rinvenuti sulla scena del delitto. Ci� rese impossibile per la corte verificare se quel che gli imputati avevano indicato sulla scena del delitto coincidesse con la piantina e con le tracce ritrovate. 48. Il verbale delle indagini descriveva il ritrovamento di un tubo di plastica nel settembre 1995, ma non venne fornito alcun dettaglio o misura. Fu soltanto in data 28 febbraio 1996 che l'investigatore offr� come prova un pezzo di tubo di plastica che era stato pretesamente trovato sulla scena del delitto e che era stato utilizzato per estrarre del carburante dall'automobile di D. al fine di dare fuoco alla macchina. La corte non ammise quella prova, insieme con la conclusione di un esperimento giudiziario che dimostrava semplicemente la possibilit� di fare uscire carburante dal serbatoio dell'automobile in quel modo. 49. Alla luce di queste conclusioni, la corte escluse il verbale delle indagini sul luogo del delitto nel suo complesso dal materiale probatorio a causa di gravi violazioni procedurali. (e) Una pista alternativa inesplorata 50. La corte prese in esame ulteriori fatti accertati durante l'inchiesta. Un testimone depose che egli lavorava come addetto alla sicurezza in un bar vicino alla rotonda e che aveva visto un'auto della polizia ed un'altra macchina fermarsi l� e aveva visto svolgersi una lite tra i loro occupanti. Erano poi tornati tutti nelle loro automobili e si erano uditi degli spari. Un'auto era partita, seguita da quella della polizia, in direzione di Chiinu. Non aveva visto nessuna delle due macchine ritornare nella direzione del bosco dove l'automobile distrutta dalle fiamme venne ritrovata pi� tardi. 51. Altri testimoni confermarono in tribunale di aver sentito degli spari quella notte, ma non furono in grado di confermare la loro localizzazione. 52. La difesa sostenne che, dopo una breve inchiesta iniziale sulla sparatoria, comprensiva di una perizia balistica, le relative prove erano state stralciate ed esaminate in un nuovo procedimento penale, al fine di evitare l'esame di piste alternative nel processo a carico degli imputati. La corte Copyright � 2008 UFTDU GRDINAR v. MOLDOVA JUDGMENT - DISSENTING OPINION OF JUDGE PAVLOVSCHI non trov� nessuna traccia di una perizia balistica, ma si accorse della presenza di verbali di interrogatori di testimoni che avevano udito gli spari. Inoltre, nell'automobile di D. venne trovata una giberna, della quale non era stata chiarita la provenienza. La corte concluse che inizialmente vi era stata un'altra pista nel caso, sulla quale non erano state fatte indagini in modo completo. 53. La corte esamin� anche le prove relative all'identificazione dei resti umani trovati nell'automobile e stabil� che l'identit� della vittima non era stata accertata. 54. La corte si rese pure conto, dalle dichiarazioni di parecchi testimoni, compresi dei poliziotti, che l'assunto che i tre sospettati avessero commesso il delitto era emerso subito ed era rimasto non soltanto il principale scenario in esame, ma in realt� il solo scenario esaminato durante l'intero corso delle indagini. Secondo la corte, ci� era confermato dal mancato esame in ogni dettaglio del fatto certo della sparatoria nella zona della rotonda. 55. La corte sottoline� anche l'atteggiamento generale degli agenti della polizia locale nei confronti dei sospettati manifestato nella loro lettera del 4 maggio 1995 (si veda sopra il paragrafo 9), che l'aveva indotta a concludere che la polizia locale avesse preso una posizione fortemente negativa nei confronti dei sospettati addirittura prima che il delitto fosse stato commesso. In aggiunta a ci� vi era la perdita subita dalla stazione di polizia in termini di auto della polizia che era stata distrutta. La corte concluse che quella stazione di polizia non avrebbe dovuto affatto essere coinvolta nell'inchiesta sul delitto. Ci� nonostante, la maggior parte delle iniziative procedurali nella fase iniziale dell'inchiesta sul caso era stata compiuta da agenti di quella stazione di polizia. (f) Relazioni peritali 56. La corte esamin� le perizie su vari oggetti trovati nell'automobile ed intorno ad essa. Concluse che la maggior parte di quelle relazioni era stata formata in grave violazione delle norme di procedura penale (in particolare, la presunta identit� dei resti umani trovati nell'auto distrutta dal fuoco era gi� stata scritta sui materiali presentati ai periti, che si trovavano ad avere l'impressione che la verit� fosse gi� stata stabilita) o era stata gravemente inficiata dal modo scorretto in cui erano stati raccolti i campioni durante le indagini sulla scena del delitto. 57. La corte concluse che queste relazioni non confermavano, n� smentivano l'identit� della vittima. Gli oggetti trovati nell'automobile e riconosciuti come appartenenti alla presunta vittima non potevano non essere allontanati dalla vittima stessa e avrebbero potuto essere stati collocati l� apposta. Inoltre, il pubblico ministero non aveva fornito alcuna spiegazione quanto al perch� coloro che avevano commesso il delitto, pur avendo preso delle misure per distruggere completamente ogni indizio, avessero lasciato i documenti personali di D. intatti in uno spazio aperto Copyright � 2008 UFTDU GRDINAR v. MOLDOVA JUDGMENT - DISSENTING OPINION OF JUDGE PAVLOVSCHI nelle vicinanze, "disposti in modo ben visibile" con la sua fotografia attaccata. (g) Conclusione globale della Corte regionale di Chiinu 58. La corte ritenne che potesse essere attribuita credibilit� alle dichiarazioni rese da parte degli imputati che forme illecite di pressione erano state adoperate su di loro e a quelle rese da alcuni testimoni circa il fatto di essere stati costretti dalla polizia a fare deposizioni false. 59. La corte ritenne pure che l'inchiesta fosse stata unilaterale e prevenuta nei confronti dei sospettati. Giudic� che non fosse stato provato che i resti nell'automobile distrutta dalle fiamme appartenessero alla presunta vittima. Sebbene fosse stato dimostrato che era stato commesso un delitto incendiando la macchina ed una persona non identificata al suo interno, non c'era alcuna prova a dimostrare che i sospettati fossero gli autori del delitto. La maggior parte delle prove raccolte era inaffidabile a causa delle violazioni della procedura penale e non poteva fungere da fondamento per una condanna. Sulla base delle sue conclusioni, la corte assolse tutti e tre i condannati. 3. Sentenza della Corte d'Appello di Chiinu (31 gennaio 2000) 60. Il 31 gennaio 2000 la Corte d'Appello annull� la sentenza della Corte regionale di Chiinu e ne adott� una nuova, giudicando colpevoli D.C., G.C. e G. Non condann� G. a causa della sua morte nel 1999. 61. La corte narr� minuziosamente la successione dei fatti come proposta dalla pubblica accusa. Esamin� poi gli argomenti delle parti e la documentazione nel fascicolo processuale ed escusse un testimone (il dott. P.O.). La corte richiam� i contenuti degli interrogatori di ciascuno degli imputati durante l'inchiesta (di G.C. il 1� ed il 7 novembre 1995, di D.C. dal 17 al 20 settembre, il 9 ottobre ed il 10 novembre 1995 e di G., senza indicare alcuna data precisa nel suo caso, ma anzi indicando che egli aveva reso confessioni genuine "lungo tutto il corso delle indagini"). 62. Giudic� che i tre sospettati avessero in numerose occasioni reso confessioni genuine e coerenti in presenza dei loro avvocati e che G.C. stesso avesse scritto una delle sue confessioni. La confessione di D.C. del 19 e 20 settembre 1995 era stata filmata. 63. La corte ritenne che tutto quanto sopra escludesse la possibilit� di maltrattamenti e che le confessioni dei sospettati fossero state erroneamente escluse dal materiale probatorio da parte del tribunale di prima istanza. I sospettati avevano modificato le loro dichiarazioni verso la fine dell'inchiesta soltanto per evitare la responsabilit� penale. 64. Secondo la corte, non c'era alcuna prova di maltrattamenti sugli imputati. I poliziotti interrogati a quel riguardo negarono tutti di aver praticato un trattamento del genere e la cartella clinica personale di G. a Copyright � 2008 UFTDU GRDINAR v. MOLDOVA JUDGMENT - DISSENTING OPINION OF JUDGE PAVLOVSCHI partire dalle sue cure ospedaliere nell'ottobre 1995 non forn� alcuna prova di maltrattamenti. Il dott. P.O. non conferm� i maltrattamenti. 65. Il poliziotto che aveva interrogato G.C. dopo il suo arresto in Russia testimoni� il fatto che G.C. era stato interrogato legittimamente e che non era stato sottoposto ad alcuna forma di maltrattamento. Poich� G.C. aveva nel suo passaporto per il 1995 un visto russo per il soggiorno, le autorit� inquirenti russe lo avevano trattato come un cittadino russo e perci� non c'era stato alcun bisogno di una richiesta specifica a tale effetto da parte di nessuna autorit� moldava. 66. La corte osserv� che tutti e tre i sospettati avevano fatto dichiarazioni simili, che si distinguevano soltanto per quanto riguarda i loro rispettivi ruoli nel commettere il delitto. La corte ritenne che il loro successivo diniego di aver commesso il reato ed i lievi cambiamenti nelle loro versioni dei fatti costituissero un tentativo di evitare la responsabilit� penale. 67. Le indagini sul luogo del delitto erano state condotte alla presenza di testimoni e dell'avvocato di G. ed erano state filmate. Sia D.C. che G. erano stati in grado di indicare chiaramente il luogo ed il modo dell'uccisione di D.. 68. La moglie di D. aveva riconosciuto gli oggetti trovati nell'automobile distrutta dalle fiamme e aveva dichiarato che gli imputati avevano minacciato spesso suo marito e la sua famiglia a causa di un'inchiesta penale aperta da suo marito contro G.C.. Il 17 settembre 1995 la polizia locale l'aveva chiamata per informarla che il cadavere di suo marito era stato trovato carbonizzato nel bosco, con le sue chiavi e documenti. La corte accert� che effettivamente D. aveva aperto un'inchiesta penale contro G.C. il 16 giugno 1994. 69. L'automobile trovata sulla scena del delitto apparteneva alla stazione della polizia locale. I campioni di sangue raccolti intorno all'automobile coincidevano con il gruppo sanguigno di D.. Inoltre, non era stata denunciata nessun'altra scomparsa nella regione nel relativo periodo. Secondo la Corte d'Appello, non c'era alcun dubbio che il cadavere trovato nell'automobile fosse quello di D. 70. La corte afferm�, senza fornire ulteriori dettagli, che parecchi testimoni avevano "direttamente ed indirettamente dimostrato che gli imputati erano collegati al delitto". Le dichiarazioni di altri due testimoni, stralciate dall'insieme delle prove da parte del tribunale di prima istanza, furono ritenute ammissibili dalla Corte d'Appello, sebbene non venisse specificato il perch�, o che cosa quelle dichiarazioni contenessero. 71. Inoltre, le deposizioni dei testimoni M.F. e S.P. erano state lette in tribunale, ma illegittimamente escluse dalle prove da parte del tribunale di prima istanza. 72. La corte ritenne anche che il tribunale di primo grado non avesse motivato la propria decisione di escludere dal fascicolo diversi tipi di prova. Copyright � 2008 UFTDU GRDINAR v. MOLDOVA JUDGMENT - DISSENTING OPINION OF JUDGE PAVLOVSCHI La corte scart� come non provate, senza dare alcuna spiegazione, tutte le altre prove tenute in conto dal tribunale di prima istanza a favore degli imputati. Giudic� ciascuno degli imputati, compreso G., colpevoli del reato ascritto e decise di interrompere il procedimento contro G. a causa della sua morte. 5. Sentenza della Suprema Corte di Giustizia (30 maggio 2000) 73. Il 30 maggio 2000 la Suprema Corte di Giustizia conferm� la sentenza della Corte d'Appello. 74. La corte dapprima narr� dettagliatamente la versione dei fatti della pubblica accusa, le conclusioni delle corti inferiori nel processo e le argomentazioni presentate dalla difesa, comprensive di un alibi per gli imputati. 75. La corte dichiar� di ammettere come fondamento della sua decisione soltanto le prove raccolte legittimamente, prove che giudic� "sufficienti a confermare la colpevolezza degli imputati [G.C.], [D.C.] e [G.] nella commissione degli atti di cui sono accusati". Fece riferimento ai contenuti delle dichiarazioni autoincriminanti fatte dagli imputati il 9 ottobre ed il 7 novembre 1995 ed osserv� che quelle dichiarazioni erano state rese in presenza dei loro difensori. Conferm� l'accettazione da parte della Corte d'Appello delle dichiarazioni autoincriminanti come la "prova decisiva" nel processo. Gli imputati avevano reso dichiarazioni simili; le discrepanze relative al ruolo di ciascuno nella commissione del delitto erano il risultato del loro tentativo di far ricadere sugli altri la maggior parte della colpa. 76. La corte ritenne anche che gli imputati non avessero ritrattato le loro dichiarazioni fino al 6 marzo 1996, quando dichiararono di essere stati maltrattati. Il tribunale di prima istanza: "ha dato credito alle dichiarazioni degli imputati, anche se esse non erano state provate, al momento di decidere, senza alcuna base, che i testimoni che avevano deposto che non c'era stato alcun maltrattamento erano persone portatrici di un interesse proprio e la loro testimonianza avrebbe quindi dovuto essere esclusa." 77. La corte richiam� l'attenzione anche sulle dichiarazioni di diversi testimoni, che confermarono che vi era stata la lite al bar, che l'avevano cominciata gli imputati e che essi se ne erano andati diretti all'ospedale, mentre D. era andato verso la stazione di polizia dopo le 3 del mattino. Le testimonianze coincidevano in larga misura, per quanto riguarda l'orario e la successione dei fatti, con le prime dichiarazioni rese dagli imputati. 78. La testimone C.S. conferm� che gli imputati l'avevano accompagnata in macchina all'ospedale dopo le 3 del mattino e conferm� la lite al bar. Le sue dichiarazioni coincidevano in larga misura con quelle rese da D.C. il 17 settembre 1995. I testimoni C.E. e M.E. affermarono di aver visto gli imputati sulla loro macchina e di aver visto l'automobile della polizia andare verso la rotonda poco dopo le 3 del mattino. Copyright � 2008 UFTDU GRDINAR v. MOLDOVA JUDGMENT - DISSENTING OPINION OF JUDGE PAVLOVSCHI 79. Il poliziotto che era stato in servizio quella notte alla stazione di polizia si era accorto che D. ed il suo collega M. erano venuti in stazione all'incirca alle 3 e 22 del mattino e che qualche minuto dopo D. era andato via in macchina. 80. Il poliziotto M. (si veda sopra il paragrafo 8) si ricord� che uno degli imputati aveva urlato in lingua gagauza "Ti brucer�". Il poliziotto non parlava quella lingua, ma ricordava la parola e ne aveva in seguito scoperto il significato. 81. La corte osserv� che D. aveva aperto un'inchiesta penale contro G.C., il che potrebbe aver costituito una ragione per vendicarsi. 82. La corte esamin� varie prove che dimostravano, a suo avviso, che i resti umani trovati sulla scena del delitto erano quelli di D.: una perizia aveva ritenuto che il cadavere fosse, con ogni probabilit�, quello di un uomo; le macchie di sangue ritrovate coincidevano con il gruppo sanguigno di D.; e gli oggetti trovati nell'automobile ed intorno ad essa, come chiavi e documenti, appartenevano a D. ed erano stati riconosciuti da sua moglie. 83. Infine, la corte dichiar� che le suddette prove ed "altre prove tenute in conto dalla Corte d'Appello" dimostravano la colpevolezza degli imputati. Non vennero forniti ulteriori dettagli. II. LA NORMATIVA INTERNA PERTINENTE 84. Le disposizioni pertinenti del codice di procedura penale in vigore al tempo dei fatti sono formulate come segue: Sezione 5 "Non si pu� avviare un procedimento penale, e quelli gi� aperti devono essere interrotti: ... (8) contro una persona deceduta, tranne che in quei casi in cui il procedimento � necessario al fine della riabilitazione del defunto ..." Sezione 55 "... Le prove raccolte in violazione del presente codice o non correttamente esaminate nel corso del processo non possono costituire il fondamento di una condanna o di altri documenti processuali." Copyright � 2008 UFTDU GRDINAR v. MOLDOVA JUDGMENT - DISSENTING OPINION OF JUDGE PAVLOVSCHI Sezione 59 "... Un testimone che si rifiuta di deporre � responsabile ai sensi della Sezione 197 del codice penale, ed � responsabile per falsa testimonianza ai sensi della Sezione 196 del codice penale. ..." Sezione 62 "... Allorch� l'imputato viene interrogato per la prima volta dopo essere stato arrestato, l'interrogatorio pu� tenersi soltanto in presenza di un avvocato difensore, di fiducia o nominato d'ufficio." Sezione 115 "Il verbale delle indagini deve essere inserito nel fascicolo durante le indagini stesse o subito dopo. ... Dopo la fine dell'interrogatorio la registrazione fonografica o la videoregistrazione devono essere riprodotte per intero per la persona interrogata. ... La riproduzione fonografica o la videoregistrazione devono terminare con una dichiarazione da parte della persona interrogata che confermi la correttezza della registrazione." Sezione 365 "... Hanno il diritto di presentare una richiesta di revisione i seguenti soggetti: ... (b) il coniuge ed altri prossimi congiunti di una persona condannata, anche dopo la sua morte." 85. Le disposizioni pertinenti della legge sul risarcimento del danno cagionato da atti illeciti delle autorit� investigative penali, delle autorit� giudiziarie inquirenti e delle corti (n. 1545 (1998)) sono formulate come segue: Sezione 3 "(1) Ai sensi della presente legge, deve essere corrisposto un risarcimento per il danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato ad una persona fisica o giuridica in conseguenza di: (a) detenzione o arresto illegittimi ...; (b) condanna illegittima ...; ... Copyright � 2008 UFTDU GRDINAR v. MOLDOVA JUDGMENT - DISSENTING OPINION OF JUDGE PAVLOVSCHI (d) detenzione o arresto amministrativi illegittimi ..." Sezione 7 "(1) Allorch� viene data comunicazione di ... un proscioglimento ..., alla persona fisica (o, in caso di morte, ai suoi eredi) ... deve essere consegnato un avviso in una forma standard che spieghi il loro diritto e la procedura per chiedere un risarcimento per il danno cagionato." Sezione 12 "(1) Il procuratore responsabile dell'inchiesta o il procuratore gerarchicamente superiore devono porgere scuse ufficiali in nome dello Stato alla persona perseguita senza motivo. (2) Le scuse ufficiali del procuratore devono essere presentate nel caso in cui: ... (c) un proscioglimento diviene definitivo; ... (3) Il procuratore deve porgere scuse in forma scritta alla vittima di atti illeciti o ai prossimi congiunti di quest'ultima." DIRITTO 86. La ricorrente ha sostenuto che lo Stato era incorso in responsabilit� per non essere riuscito a proteggere suo marito G. dall'attentato, malgrado le sue denunce contro la polizia locale, in violazione dell'art. 2 della Convenzione, il cui primo paragrafo afferma: "Il diritto alla vita di ogni persona � protetto dalla legge. Nessuno pu� essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena." 87. Si � lamentata anche dell'ingiustizia del procedimento contro G., deducendo una violazione dell'art. 6 � 1 della Convenzione, la cui parte pertinente � formulata come segue: "Ogni persona ha diritto ad un'equa ... udienza ... davanti ad un tribunale ..., al fine della determinazione ... della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. ..." 88. Ella ha pure considerato che l'incapacit� delle autorit� di proteggere suo marito si � tradotta in una violazione dell'art. 18 della Convenzione, che afferma: Copyright � 2008 UFTDU GRDINAR v. MOLDOVA JUDGMENT - DISSENTING OPINION OF JUDGE PAVLOVSCHI "Le limitazioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libert� non possono essere applicate che per lo scopo per il quale sono state previste." I. SULLA RICEVIBILITA' DELLE DOGLIANZE A. Doglianze ai sensi degli artt. 2 e 18 della Convenzione 89. La Corte ritiene che la ricorrente non abbia dimostrato la fondatezza delle sue doglianze ai sensi degli artt. 2 e 18 della Convenzione. Osserva che � stata aperta un'inchiesta penale sull'attentato del 1997, ma che si � dovuto archiviare la stessa per mancanza di informazioni sugli autori dell'attentato (si vedano sopra i paragrafi 14 e 16). Non c'� stato alcun seguito all'attentato, n� vi sono state minacce o altre informazioni circa un attentato imminente o una specifica fonte di pericolo per G.. Un'altra inchiesta penale � stata condotta sull'omicidio di G. La ricorrente non ha prodotto prove per dimostrare che entrambe le inchieste fossero state superficiali o inefficienti. Le autorit� non possono, in tali circostanze, essere ritenute responsabili per non essere riuscite a proteggere G. (cfr., ad esempio, Osman c. Regno Unito, sentenza del 28 ottobre 1998, Raccolta delle sentenze e decisioni 1998-VIII). Di conseguenza, la Corte conclude che le doglianze ai sensi degli artt. 2 e 18 della Convenzione sono manifestamente infondate ai sensi dell'art. 35 � 3 della Convenzione e devono essere respinte conformemente all'art. 35 � 4 della Convenzione. B. Doglianze ai sensi dell'art. 6 della Convenzione 90. La Corte osserva anche che il presente ricorso � stato proposto dalla ricorrente dopo la morte di suo marito (G.). Ricorda che una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di individui deve, al fine di poter presentare un ricorso conformemente all'art. 34, pretendere "di essere vittima di una violazione ... dei diritti riconosciuti nella Convenzione ...". Per quanto sia vero che le condizioni di ricevibilit� disciplinate dall'art. 35 devono essere applicate con un certo grado di flessibilit� e senza un eccessivo formalismo, l'art. 34 esige che un ricorrente persona fisica debba pretendere di essere stato effettivamente toccato dalla violazione dedotta (si vedano Karner c. Austria, n. 40016/98, � 25, ECHR 2003-IX e Fairfield e altri c. Regno Unito (dec.), 24790/04, 8 marzo 2005). 91. La Corte ha costantemente respinto come irricevibili ratione personae ricorsi proposti dai parenti di persone defunte con riguardo a presunte violazioni di diritti diversi da quelli tutelati dagli artt. 2 e 3 della Convenzione (si vedano, per esempio, Fairfield, sopra citata, e Bi� e altri c. Copyright � 2008 UFTDU GRDINAR v. MOLDOVA JUDGMENT - DISSENTING OPINION OF JUDGE PAVLOVSCHI Turchia, n. 55955/00, � 24, 2 febbraio 2006 e l'ulteriore giurisprudenza ivi citata). Da questo punto di vista essa ha distinto tra ricorsi portati avanti dai parenti dei ricorrenti che li avevano proposti di persona e che sono morti durante il procedimento dinanzi alla Corte (si veda Dalban c. Romania [GC], n. 28114/95, � 39, ECHR 1999-VI) e quelli presentati dai parenti dopo la morte dei ricorrenti. 92. Tuttavia, nella giurisprudenza della Corte si � anche stabilito che "il diritto a godere di una buona reputazione ed il diritto all'accertamento dinanzi ad un tribunale della giustificazione delle offese ad una simile reputazione devono essere considerati diritti di natura civile ai sensi dell'art. 6 � 1 della Convenzione" (Werner c. Polonia, n. 26760/95, � 33, 15 novembre 2001; Kurzac c. Polonia (dec.), n. 31382/96, ECHR 2000-VI). Di conseguenza, l'art. 6 della Convenzione pu� applicarsi sotto il suo capo civile a procedimenti che incidono sulla reputazione di una persona, anche se, come accaduto nel caso Kurzac, i procedimenti riguardano una decisione su un'imputazione penale a carico di un'altra persona. 93. E' importante, in tali situazioni, verificare se vi sia stata una "controversia" ("contestation") sul diritto di natura civile cos� invocato che si possa supporre, perlomeno sulla base di argomenti sostenibili, che possa essere riconosciuto secondo il diritto interno. La Corte deve anche essere convinta che l'esito del procedimento in questione sia stato proprio decisivo per il diritto rivendicato (si vedano, mutatis mutandis, la sentenza Georgiadis c. Grecia del 29 maggio 1997, Raccolta 1997-III, p. 958-59, � 30, e la sentenza Rolf Gustafson c. Svezia del 1� luglio 1997, Raccolta 1997-IV, p. 1160, � 38). 94. La Corte ribadisce anche la sua conclusione nel caso N�lkenbockhoff c. Germania (n. 10300/83, 25 agosto 1987, � 33), secondo cui il principio della presunzione di innocenza � volto a tutelare "ogni persona accusata di un reato" dalla pronuncia di un verdetto di colpevolezza nei sui confronti, senza che quest'ultima sia stata legalmente accertata. Non ne discende, tuttavia, che una decisione, per mezzo della quale viene messa in discussione l'innocenza di un uomo "accusato di un reato", dopo la sua morte non possa essere contestata dalla sua vedova ai sensi dell'art. 25. Ella pu� essere in grado di dimostrare sia un legittimo interesse materiale nella sua qualit� di erede del defunto, sia un interesse morale, per conto proprio e della sua famiglia, a vedere il suo defunto marito prosciolto da ogni verdetto di colpevolezza (si veda, mutatis mutandis, la sentenza Deweer del 27 febbraio 1980, Serie A n. 35, pp. 19-20, � 37). 95. Passando alle circostanze del caso di specie, la Corte osserva che G., il marito defunto della ricorrente, � morto dopo che era stato disposto un completo riesame del suo caso e prima che venissero pronunciate sentenze nei nuovi processi. Nonostante la sua morte, G. � stato giudicato colpevole del reato ascritto. La Corte ritiene che il presente caso assomigli al caso N�lkenbockhoff, sopra citato, quanto allo status di vittima della ricorrente, dato che la condanna di G. a morte avvenuta ha interessato la ricorrente in un modo diretto. Da questo punto di vista, la Corte osserva che il solo Copyright � 2008 UFTDU GRDINAR v. MOLDOVA JUDGMENT - DISSENTING OPINION OF JUDGE PAVLOVSCHI motivo per cui le corti avevano proseguito nell'esame delle accuse contro G. � stata l'espressa richiesta della vedova di dimostrare che il suo defunto marito non aveva commesso alcun delitto. Nelle sue osservazioni aggiuntive del 10 settembre 2007 il Governo ha confermato ci�, affermando che il fine ultimo del procedimento contro G. dopo la sua morte era stato quello di stabilire la verit� e che, ove si fosse dimostrato in quel procedimento che G. era innocente, egli sarebbe stato pienamente riabilitato, con importanti conseguenze per qualsivoglia pretesa sul piano del diritto civile. 96. La Corte deve verificare se il diritto interno abbia attribuito alla ricorrente specifici diritti che possano essere considerati "di natura civile" ai sensi dell'art. 6 della Convenzione. Osserva che il diritto moldavo (si veda l'art. 5 (8) del codice di procedura penale ("CCP"), paragrafo 84 sopra) vieta l'instaurazione o la prosecuzione di un procedimento penale contro una persona deceduta, tranne quando ci� sia necessario per la sua riabilitazione. Questo sembra essere stato il caso con riguardo a G. (si veda il paragrafo precedente). 97. Inoltre, la legge n. 1545 (si veda sopra il paragrafo 85) consentiva alla ricorrente, se fosse riuscita a provare l'innocenza del suo defunto marito, di esigere un risarcimento e pubbliche scuse dalla procura per la detenzione e la condanna illegittime di G. Entrambi questi diritti rientrano nella nozione di "diritti di natura civile" ai sensi dell'art. 6 della Convenzione. 98. Ne consegue che il diritto interno ha attribuito alla ricorrente distinti diritti esercitabili in suo nome, allorch� le ha consentito di intervenire nel procedimento che � seguito alla morte di suo marito. 99. La Corte ricorda anche che l'interpretazione del diritto interno non costituisce il suo compito principale. Osserva che i tribunali interni non hanno contestato lo status di vittima della ricorrente e le hanno consentito di intervenire nel procedimento, riconoscendole numerosi diritti processuali, quali il diritto di proporre appello, di indicare prove e di presentare domande risarcitorie in sede civile. Tale riconoscimento di diritti della ricorrente da parte dei tribunali interni fa sorgere una presunzione semplice che ella godesse effettivamente dei relativi diritti, e che, dal momento che il diritto interno le ha concesso di fare esaminare il caso dai tribunali, l'art. 6 della Convenzione trovi applicazione (cfr., mutatis mutandis, Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia [GC], n. 63235/00, � 57, ECHR 2007-...). 100. Tenuto conto delle chiare disposizioni di legge, come interpretate dai tribunali interni, in virt� delle quali la ricorrente poteva esercitare i propri diritti nel procedimento penale contro G., la Corte conclude che la ricorrente poteva fare affidamento sull'art. 6 della Convenzione sotto il suo capo civile (si veda Kurzac, sopra citata). 101. Inoltre, la Corte considera che l'esercizio dei diritti della ricorrente, cos� come la tutela del buon nome dell'ex marito della ricorrente in conformit� con la presunzione di innocenza (come nel caso N�lkenbockhoff, Copyright � 2008 UFTDU GRDINAR v. MOLDOVA JUDGMENT - DISSENTING OPINION OF JUDGE PAVLOVSCHI sopra citato), dipendeva esclusivamente dall'esito del procedimento penale contro G. Il verdetto di colpevolezza nei confronti di G. in quel procedimento ha precluso ogni azione civile, dal momento che tutte tali azioni erano condizionate alla prova dell'illegittimit� della detenzione o della condanna di G. (si veda sopra il paragrafo 85), una questione che � divenuta res iudicata una volta che G. era stato condannato da una sentenza definitiva. La Corte ritiene quindi che ogni mancanza suscettibile di impedire il corretto esame del caso contro il defunto marito della ricorrente e che conduca ad una condanna ingiusta si tradurrebbe inevitabilmente in violazioni dei diritti civili della ricorrente stessa, dato che tutte le sue pretese erano subordinate all'accertamento della colpevolezza o dell'innocenza di G.. 102. La Corte osserva anche che il Governo moldavo non ha sollevato alcuna eccezione in relazione allo status di vittima della ricorrente, o al difetto dello stesso. 103. In conclusione, la Corte ritiene che, per le suddette ragioni e date le circostanze eccezionali del caso di specie, la ricorrente sia legittimata a proporre il presente ricorso. 104. La Corte ritiene che la doglianza della ricorrente ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sollevi questioni di fatto e di diritto che sono sufficientemente serie al punto che la sua decisione debba dipendere da un esame del merito. Non sono stati individuati motivi per dichiararla irricevibile. Pertanto la Corte dichiara questa doglianza ricevibile. In conformit� con la sua decisione di applicare l'art. 29 � 3 della Convenzione (si veda sopra il paragrafo 4), la Corte passa subito ad esaminare il merito del ricorso. II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 6 � 1 DELLA CONVENZIONE A. Argomenti delle parti 105. La ricorrente si � lamentata del fatto che il procedimento penale contro suo marito fosse stato ingiusto. Ha sostenuto che oltre cento diverse disposizioni di legge erano state violate durante l'inchiesta penale ed il processo, come chiaramente confermato dalla Corte regionale di Chiinu. 106. Il Governo ha sostenuto che i tribunali interni avevano adottato sentenze motivate dopo l'esame di tutte le prove presenti nel fascicolo e una completa valutazione delle circostanze del caso. A suo avviso, la Corte non potrebbe sostituirsi ai tribunali interni riesaminando le prove. I tribunali interni che hanno esaminato il caso di G. erano stati "indipendenti ed imparziali" conformemente ai requisiti dell'art. 6, assicurando la "parit� delle parti" ed altre garanzie processuali per i rappresentanti di G.. Copyright � 2008 UFTDU GRDINAR v. MOLDOVA JUDGMENT - DISSENTING OPINION OF JUDGE PAVLOVSCHI B. La valutazione della Corte 1. Principi generali 107. La Corte ribadisce che l'effetto dell'art. 6 � 1 �, inter alia, quello di obbligare un "tribunale" a condurre un esame preciso delle affermazioni, argomentazioni e prove, senza pregiudizio per la sua valutazione o per la questione se esse siano pertinenti per la sua decisione, dato che la Corte non � chiamata ad esaminare se le argomentazioni siano adeguatamente affrontate (si vedano Perez c. Francia [GC], n. 47287/99, � 80, ECHR 2004-I, e Buzescu c. Romania, n. 61302/00, � 63, 24 maggio 2005). Tuttavia, sebbene l'art. 6 � 1 obblighi i tribunali a motivare le loro decisioni, esso non pu� essere interpretato come se imponesse una risposta dettagliata ad ogni argomentazione (si vedano Van de Hurk c. Paesi Bassi, sentenza del 19 aprile 1994, Serie A n. 288, p. 20, �� 59 e 61, e Burg c. Francia (dec.), n. 34763/02, ECHR 2003-II). Il punto fino al quale si applica questo obbligo di motivazione pu� variare a seconda della natura della decisione e deve essere determinato alla luce delle circostanze del caso (si vedano Ruiz Torija c. Spagna e Hiro Balani c. Spagna, sentenze del 9 dicembre 1994, Serie A n. 303-A e 303-B, p. 12, � 29, e pp. 29-30, � 27, rispettivamente, e Helle c. Finlandia, sentenza del 19 dicembre 1997, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-VIII, � 55). 108. Per esempio, nel caso Ruiz Torija c. Spagna (sentenza del 9 dicembre 1994, Serie A n. 303-A, �� 29 e 30) la Corte ha ritenuto che il mancato esame da parte del tribunale interno dell'assunto della ricorrente che l'azione giudiziaria contro di lei si era prescritta si sia tradotto in una violazione dell'art. 6 della Convenzione. Omissioni simili nel dare sufficienti motivazioni sono sfociate in accertamenti relativi a violazioni dell'art. 6 della Convenzione nei casi Hiro Balani (sopra citato, �� 27 e 28), Suominen c. Finlandia (n. 37801/97, �� 34-38, 1� luglio 2003), Salov c. Ucraina (n. 65518/01, � 92, ECHR 2005-... (estratti), Popov c. Moldova (n. 2), (n. 19960/04, �� 49-54, 6 dicembre 2005), Melnic c. Moldova (n. 6923/03, �� 39-44, 14 novembre 2006) ed in altri casi simili. 2. Applicazione di questi principi al caso di specie 109. Nel caso di specie, sebbene sia morto prima del riesame del processo contro di lui, G. � stato ritenuto colpevole del reato che gli era stato ascritto. La Corte ha pesanti riserve per quanto riguarda un sistema giuridico che consente il processo e la condanna di persone decedute, data l'ovvia impossibilit� per tali persone di difendersi. Tuttavia, le circostanze decisamente straordinarie del caso comprendono una richiesta da parte della ricorrente, in qualit� di congiunto e di rappresentante legale della persona deceduta, di continuare il procedimento al fine di dimostrarne l'innocenza. Tenuto conto di questa richiesta e delle sue conclusioni pi� avanti, la Corte Copyright � 2008 UFTDU GRDINAR v. MOLDOVA JUDGMENT - DISSENTING OPINION OF JUDGE PAVLOVSCHI non reputa necessario decidere se la condanna di G. dopo la sua morte abbia costituito di per s� una violazione dell'art. 6 della Convenzione nel caso di specie. 110. La Corte osserva che nelle sue allegazioni la ricorrente ha fatto affidamento sulle conclusioni della Corte regionale di Chiinu a conferma delle pretese violazioni del diritto processuale interno durante l'inchiesta penale. Di conseguenza, la Corte verificher� se il procedimento nel suo complesso, compreso il modo in cui le corti superiori hanno affrontato specifiche conclusioni della corte inferiore, sia stato conforme all'art. 6 � 1 della Convenzione. 111. La Corte osserva che numerose conclusioni della Corte regionale di Chiinu non sono state contraddette dalle sentenze delle corti superiori e che, di conseguenza, devono essere considerate come fatti certi (si veda Bimer S.A. c. Moldova, n. 15084/03, �� 57-59, 10 luglio 2007). Questi ultimi includono il fatto che G. e gli altri imputati sono stati arrestati e detenuti sulla base di un illecito amministrativo inventato, e che durante il relativo periodo di detenzione essi sono stati interrogati e hanno reso dichiarazioni autoincriminanti in mancanza di ogni garanzia processuale (si vedano sopra i paragrafi da 18 a 22). Non c'� stata alcuna risposta alla conclusione che a G. era stata illegittimamente mostrata la videoregistrazione della dichiarazione di D.C. sul luogo del delitto (si veda sopra il paragrafo 28), al fine di ottenere dichiarazioni coerenti da parte di tutti gli imputati. 112. La Corte osserva anche che le corti superiori non si sono occupate della conclusione della corte inferiore che G. e gli altri coimputati avevano un alibi per la presunta ora del delitto (si vedano sopra i paragrafi 41-42), e che numerose e gravi violazioni procedurali hanno reso inaffidabili la maggior parte delle perizie (si vedano sopra i paragrafi 56-57). 113. Le corti superiori hanno pure fatto affidamento sulla maggior parte delle deposizioni dei testimoni nel processo a carico di G.. Tuttavia, la Corte osserva che non � stata fatta nessuna osservazione sull'accertamento da parte della corte inferiore che alcune di queste deposizioni sono state falsificate dalla polizia (si vedano sopra i paragrafi 31 e 41). 114. La Corte conclude che mentre hanno accettato le dichiarazioni autoincriminanti rese dagli imputati come "prova decisiva" (si veda sopra il paragrafo 75), i tribunali interni hanno scelto semplicemente di rimanere in silenzio con riguardo a numerose gravi violazioni della legge fatte rilevare dalla corte inferiore e a certe questioni fondamentali, come il fatto che gli imputati avessero un alibi per la presunta ora dell'omicidio. La Corte non � riuscita a trovare alcuna spiegazione per tale omissione nelle decisioni delle corti interne e nemmeno il Governo ha fornito alcun chiarimento da questo punto di vista. 115. Alla luce delle suddette osservazioni e prendendo in considerazione il procedimento nel suo insieme, la Corte ritiene che i tribunali interni Copyright � 2008 UFTDU GRDINAR v. MOLDOVA JUDGMENT - DISSENTING OPINION OF JUDGE PAVLOVSCHI abbiano omesso di dare motivazioni sufficienti per giudicare G. colpevole e quindi non abbiano soddisfatto i requisiti di equit� prescritti dall'art. 6 della Convenzione. 116. La Corte richiama la sua conclusione secondo cui il procedimento contro G. ha riguardato direttamente i diritti propri della ricorrente (si veda sopra il paragrafo 101). Conclude che la dichiarazione di colpevolezza di G., in difetto di sufficienti motivazioni, ha inevitabilmente violato il diritto della ricorrente ad un processo equo. 117. Di conseguenza, la Corte giudica che vi sia stata una violazione dell'art. 6 � 1 della Convenzione. III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 41 DELLA CONVENZIONE 118. L'art. 41 della Convenzione prevede: "Se la Corte dichiara che vi � stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte Contraente interessata non permette che una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte lesa un'equa soddisfazione." 119. Pur essendo stata invitata dalla Corte a presentare richieste per un'equa soddisfazione ai sensi dell'art. 41 della Convenzione, la ricorrente non ha presentato richieste di questo tipo. Di conseguenza, la Corte non attribuisce alcun risarcimento ai sensi di questo capo. PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE 1. Dichiara all'unanimit� irricevibili le doglianze ai sensi degli artt. 2 e 18 della Convenzione; 2. Dichiara per cinque voti a due ricevibile la doglianza ai sensi dell'art. 6 della Convenzione; 3. Ritiene per cinque voti a due che vi sia stata una violazione dell'art. 6 � 1 della Convenzione. Redatta in inglese e comunicata per iscritto l'8 aprile 2008, conformemente all'art. 77 �� 2 e 3 del Regolamento. Copyright � 2008 UFTDU GRDINAR v. MOLDOVA JUDGMENT - DISSENTING OPINION OF JUDGE PAVLOVSCHI Lawrence Early Cancelliere Nicolas Bratza Presidente Alla presente sentenza sono allegate, conformemente all'art. 45 � 2 della Convenzione e all'art. 74 � 2 del Regolamento, le seguenti opinioni separate: (a) opinione concordante congiunta dei Giudici Garlicki e Sikuta; (b) opinione dissenziente del Giudice Bratza cui si associa il Giudice Pavlovschi; (c) opinione dissenziente del Giudice Pavlovschi. N.B. T.L.E. Copyright � 2008 UFTDU GRDINAR v. MOLDOVA JUDGMENT - DISSENTING OPINION OF JUDGE PAVLOVSCHI OPINIONE CONCORDANTE CONGIUNTA DEI GIUDICI GARLICKI E SIKUTA Mentre conveniamo che vi sia stata una violazione dell'art. 6 � 1 della Convenzione, siamo dell'opinione che la violazione derivi proprio dal fatto che il nuovo processo di G. si sia svolto dopo la sua morte. Possiamo accettare che, in alcune situazioni, ci possa essere un'esigenza di esame giudiziario di capi di imputazione anche con riguardo ad una persona deceduta. Ci� pu� accadere, in particolare, nel caso del cosiddetto procedimento di riabilitazione, il cui fine � quello di correggere una condanna ingiusta. Il diritto moldavo sembra essere in linea con quanto sopra, quando afferma, all'art. 5 (8) del codice di procedura penale: "Non si pu� avviare un procedimento penale, e quelli gi� aperti devono essere interrotti:....contro una persona deceduta, tranne che in quei casi in cui il procedimento � necessario al fine della riabilitazione del defunto....". Tuttavia, riteniamo che la prosecuzione del procedimento penale con riguardo a G. nel caso di specie non potesse essere considerata come un vero e proprio procedimento di "riabilitazione", per le ragioni seguenti. In primo luogo, un procedimento di riabilitazione pu� avere luogo soltanto in una situazione in cui ci sia stata una precedente condanna. In assenza di tale precedente condanna, si applica la presunzione di innocenza e non c'� alcuno spazio per una riabilitazione. Nel caso di specie, G. non era stato condannato da alcun tribunale prima della sua morte e perci� nel suo caso trovava applicazione la presunzione di innocenza. In secondo luogo, riabilitazione significa ristabilire, riparare una reputazione infranta. I processi di riabilitazione sono procedimenti distinti da quelli che conducono alla condanna di una persona. I processi di riabilitazione spesso riguardano situazioni in cui, sotto un precedente regime totalitario, una persona viene condannata sulla base di regole non democratiche. Tali procedimenti di riabilitazione conducono a verdetti che riabilitano una persona e la assolvono da tutte le imputazioni, ristabilendo la sua reputazione come persona priva di precedenti penali. Il procedimento in questione nel presente caso non pu� essere considerato come un procedimento di riabilitazione. Anzi, sembra essere stato adattato all'obiettivo di terminare quel procedimento penale che era stato instaurato contro G. prima della sua morte. Infine, ogni prosecuzione postuma di un processo penale contiene rischi intrinseci di ingiustizia, dal momento che la persona accusata non pu� esercitare il diritto di difendersi. Nell'ambito dei processi penali non si verificano risurrezioni. Perci�, quando un processo si conclude con la condanna di una persona che � al tempo della sua morte � godeva del Copyright � 2008 UFTDU GRDINAR v. MOLDOVA JUDGMENT - DISSENTING OPINION OF JUDGE PAVLOVSCHI beneficio della presunzione di innocenza, ci� � di per s� incompatibile con l'insieme delle garanzie offerte dall'art. 6 � 1 della Convenzione. E' vero che il processo a carico di G. ha avuto luogo in conseguenza di una formale richiesta della sua vedova, e che una conferma del suo proscioglimento avrebbe potuto dare a quest'ultima il diritto al risarcimento. Ma se l'unico modo di conseguire tale diritto era processare una persona morta, ci� non pu� legittimare un simile processo e dimostra semplicemente l'insufficienza del sistema dei rimedi giuridici interni. Copyright � 2008 UFTDU GRDINAR v. MOLDOVA JUDGMENT - DISSENTING OPINION OF JUDGE PAVLOVSCHI OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE BRATZA CUI SI ASSOCIA IL GIUDICE PAVLOVSCHI 1. Mi spiace di non riuscire ad essere d'accordo con la maggioranza della Camera che il ricorso sia ricevibile e che siano stati violati i diritti della ricorrente ai sensi dell'art. 6. A mio avviso, il ricorso dovrebbe essere dichiarato irricevibile, non per il fatto che la ricorrente non potrebbe pretendere di essere una vittima � un punto che, per le ragioni esposte sotto, preferirei lasciare aperto � ma per il fatto che il ricorso ha essenzialmente una natura di "quarta istanza", non essendo la ricorrente in grado di dimostrare che la definizione del procedimento penale contro suo marito, G., sia stata viziata da ingiustizia o che, sulla base della documentazione a disposizione della Corte, la sua dichiarazione di colpevolezza possa essere qualificata arbitraria o irragionevole. (i) Status di vittima 2. Al tempo della sua morte nel giugno 1999, G. ed i suoi due coimputati (D.C. e G.C.) erano stati assolti dalla Corte regionale di Chisinau in relazione all'omicidio di D. e questa assoluzione era stata confermata dalla Corte d'Appello. Nel gennaio 1999, la Corte Suprema aveva cassato le sentenze delle corti inferiori e ordinato un riesame completo del caso. La morte di G., in linea di principio, avrebbe comportato che il procedimento contro di lui venisse interrotto ai sensi della sezione 5 (8) del codice di procedura penale. Tuttavia, a quanto pare su insistenza della sua vedova (la ricorrente), G. � stato sottoposto ad un nuovo processo, insieme ai due fratelli C.. Sembra che la ricorrente sia stata riconosciuta dalla Corte regionale come "rappresentante legale" di G. nel processo penale e che le sia stato concesso di presentare richieste alle varie corti che hanno giudicato la controversia, in aggiunta a quelle formulate dall'avvocato che ella aveva nominato. 3. Pur essendo stato assolto dalla Corte regionale in primo grado nel corso del nuovo processo, il 31 gennaio 2000 G. � stato ritenuto colpevole dalla Corte d'Appello e questa sentenza � stata confermata dalla Corte Suprema il 30 maggio 2000. Nella sua sentenza, la Corte d'Appello, nel giudicare G. colpevole dei reati di cui era stato accusato, ha interrotto il processo contro di lui ai sensi della sezione 5 (8) del codice di procedura penale a causa della sua morte. 4. E' del procedimento dinanzi alle due corti investite delle impugnazioni che la ricorrente si lamenta che sia stato iniquo ed in violazione dei suoi diritti secondo l'art. 6 della Convenzione. Il punto principale in discussione � se ella possa pretendere di essere "vittima di una violazione" dei suoi diritti ai sensi dell'art. 34 della Convenzione, vale a dire se ella possa affermare di essere stata individualmente interessata dalla Copyright � 2008 UFTDU GRDINAR v. MOLDOVA JUDGMENT - DISSENTING OPINION OF JUDGE PAVLOVSCHI pretesa mancanza di equit� del procedimento penale contro il suo defunto marito. 5. Pur avendo lo status di "rappresentante legale" di suo marito nei procedimenti interni, la ricorrente non � stata in nessuna fase essa stessa soggetta ad un'"accusa penale" per i fini dell'art. 6 e non pu� sostenere di essere stata direttamente interessata da alcuna pretesa iniquit� nel procedimento penale. N�, dal momento che G. era morto prima che venisse presentato un ricorso alla Corte, la ricorrente pu� sostenere di proseguire per conto di suo marito un procedimento gi� iniziato da quest'ultimo. Come viene sottolineato nella sentenza (� 91), la Corte ha a questo riguardo tracciato una distinzione tra i casi in cui i congiunti cercano di riassumere un ricorso introdotto a tempo debito da un ricorrente che � morto durante il procedimento dinanzi alla Corte (come nel caso Dalban c. Romania [GC], n. 28114/95, ECHR 1999-VI) e quelli in cui il ricorso stesso � stato proposto dai congiunti dopo la morte della presunta vittima (come nei casi Bi� e altri c. Turchia, n. 55955/00 e Fairfield e altri c. Regno Unito (dec.) 24790/04, 8 marzo 2005). Nel primo caso, la Corte ha di regola acconsentito ad una richiesta da parte dei congiunti di proseguire il procedimento dinanzi alla Corte, nel secondo, con l'eccezione di casi riguardanti pretese violazioni degli artt. 2 e 3 della Convenzione, la prassi costante della Corte � stata quella di respingere il ricorso come irricevibile ratione personae, anche in un caso come quello di specie in cui ai congiunti � stata concessa nell'ordinamento interno la legittimazione ad agire per conto della presunta vittima (si veda, per esempio, il caso Fairfield ed altri, sopra citato). 6. Nel concludere che nel caso di specie la ricorrente pu� sostenere di essere vittima di una violazione dell'art. 6, la maggioranza della Camera ha fatto affidamento sull'aspetto civile piuttosto che su quello penale di quell'articolo. Viene sostenuto, in primo luogo, che il diritto a godere di una buona reputazione � un diritto di natura civile e che l'art. 6 possa applicarsi quanto alla sua componente civilistica a procedimenti che interessano la reputazione di un ricorrente, anche se quei procedimenti riguardano un'accusa penale contro un'altra persona, in questo caso il marito della ricorrente. In secondo luogo, si fa affidamento sul fatto che la ricorrente, in qualit� di vedova di G., avesse un interesse legittimo, morale e materiale, nel procedimento contro G., poich�, se G. fosse stato giudicato innocente, sarebbe stato riabilitato con importanti conseguenze per qualunque azione in sede civile, in particolare un'azione risarcitoria e pubbliche scuse per la sua detenzione e la sua dichiarazione di colpevolezza illegittime. Due precedenti soprattutto sono invocati a sostegno dell'argomentazione della maggioranza � la decisione della Corte che dichiara ricevibile il ricorso nel caso Kurzac c. Polonia ((dec.), n. 31382/96, ECHR 2000-VI) e la sentenza della Corte nel caso N�lkenbockhoff c. Germania (sentenza del 25 agosto 1987, Serie A n. 123). Copyright � 2008 UFTDU GRDINAR v. MOLDOVA JUDGMENT - DISSENTING OPINION OF JUDGE PAVLOVSCHI 7. Nonostante il valore persuasivo di questi precedenti autorevoli, ho un forte dubbio che essi costituiscano una base sufficientemente solida sulla quale fondare lo status di vittima dell'attuale ricorrente. Il caso Kurzac ha riguardato le disposizioni speciali di una legge polacca che ha espressamente riconosciuto ai prossimi congiunti di una vittima della repressione politica deceduta il diritto di chiedere per suo conto una revisione della sua condanna penale e alle stesse condizioni previste per la vittima stessa. Come ha osservato la Corte, la legge "riconosce e tutela il diritto di ottenere, retroattivamente, il proscioglimento di un membro defunto di una famiglia, se la sua condanna di fatto non � stata il risultato di un accertamento legittimo che egli era colpevole di un reato, ma una forma di persecuzione statale per attivit� contro il regime totalitario". E' vero che la Corte � andata avanti affermando che, anche se il ricorrente, in qualit� di fratello della vittima deceduta, non aveva diritto ad alcun risarcimento in denaro in conseguenza di un proscioglimento, i suoi diritti di natura civile erano interessati, dal momento che un proscioglimento gli consentiva di "riabilitare il nome di suo fratello" e di "ristabilire l'onore e la reputazione della sua famiglia, che a lungo sono inevitabilmente caduti in disgrazia e sono stati gettati nel discredito dalla condanna ingiusta di suo fratello.". Tuttavia, ritengo che questa affermazione debba essere letta nel contesto particolare in cui � stata fatta, riguardante un procedimento promosso per il fine specifico di riabilitare le vittime della repressione politica. A mio avviso, l'affermazione della Corte non pu� essere utilizzata in via generale per accordare lo status di vittima ad una vedova che sostiene che il suo defunto marito � stato giudicato colpevole di un reato a seguito di un processo iniquo, e tanto meno in un caso come quello di specie in cui, al tempo della sua morte, G. non era stato condannato per alcun reato. 8. La maggioranza sembra ritenere che il nuovo processo nel presente caso sia un procedimento di riabilitazione (� 96) e, da questo punto di vista, trova sostegno nelle affermazioni del Governo convenuto, in cui si asserisce che il fine ultimo del procedimento contro G. dopo la sua morte era stato quello di stabilire la verit� e che "ove si fosse dimostrato in quel procedimento che G. era innocente, egli sarebbe stato pienamente riabilitato, con importanti conseguenze per qualsivoglia pretesa sul piano del diritto civile" (� 95). Condivido i dubbi dei Giudici Garlicki e Sikuta nella loro opinione concordante congiunta quanto al fatto se il procedimento contro G. possa, in qualche modo, essere considerato come un procedimento di riabilitazione, che, come essi correttamente fanno rilevare, ricorre soltanto laddove ci sia stata una precedente condanna. Inoltre, nelle sentenze delle corti interne non c'� niente che lasci intendere che il procedimento contro G. fosse considerato come un procedimento di riabilitazione e il fatto che la Corte d'Appello abbia invocato la sezione 5 (8) del codice di procedura penale per interrompere il procedimento contro G. in ragione del fatto che Copyright � 2008 UFTDU GRDINAR v. MOLDOVA JUDGMENT - DISSENTING OPINION OF JUDGE PAVLOVSCHI egli era morto, suggerisce anzi il contrario. Perci�, non ritengo che la decisione Kurzac sia di alcun vero aiuto nel caso di specie. 9. Lo stesso vale per l'autorevole precedente pi� recente della Corte nel caso Brudnicka e altri c. Polonia (n. 54723/00, ECHR 2005-II) che allo stesso modo ha fatto sorgere una questione sullo status di vittima dei ricorrenti, parti di un particolare tipo di procedimento. I ricorrenti erano gli eredi di membri di un equipaggio che erano morti in un naufragio ed il procedimento in questione si � svolto dinanzi alle camera marittime, organi amministrativi la cui funzione era, tra l'altro, quella di stabilire la causa del sinistro. I ricorrenti hanno partecipato ai procedimenti, nei quali i membri dell'equipaggio sono stati criticati dalle camere marittime e ritenuti in parte responsabili dell'incidente. In qualit� di eredi dei membri dell'equipaggio deceduti, i ricorrenti sono stati ritenuti dalla Corte titolari dello status di vittima ai sensi dell'art. 6 per sostenere che le camere marittime non erano tribunali indipendenti ed imparziali. Per quanto, nel pervenire a questa conclusione, la Corte si sia basata di nuovo sul diritto di natura civile dei ricorrenti di difendere la propria reputazione e quella dei loro congiunti deceduti, non reputo che l'argomentazione della Corte possa essere estesa oltre quel particolare contesto sino ad abbracciare procedimenti penali che sfociano nella condanna di un congiunto del ricorrente. 10. La sentenza N�lkenbockhoff sembra a prima vista essere di maggior aiuto per la ricorrente, interessata com'era dalla legittimazione di una vedova a lamentarsi di un procedimento penale contro suo marito. Nel passaggio citato al paragrafo 94 della presente sentenza la legittimazione della ricorrente in qualit� di vedova a promuovere azioni dinanzi alla Corte � data per certa su due basi � "il legittimo interesse materiale" della vedova nella sua qualit� di erede del defunto e "un interesse morale per conto proprio e della sua famiglia, a vedere il suo defunto marito prosciolto da ogni verdetto di colpevolezza". Tuttavia, questo passaggio della sentenza della Corte deve essere letto anche sullo sfondo dell'antefatto di quel caso. Il defunto marito della ricorrente era stato giudicato colpevole di diverse imputazioni di abuso di fiducia, bancarotta e truffa ed era stato condannato alla reclusione. Fece appello, ma mor� prima che venisse presa una decisione sul suo appello. La vedova fece istanza alla Corte regionale per ottenere un ordine in forza del quale l'erario dovesse farsi carico del costo sostenuto da suo marito con riferimento al procedimento che aveva condotto alla sua condanna e, in alternativa, che una decisione sulla sua istanza dovesse essere differita fino al momento in cui fosse stata pronunciata una sentenza sull'appello di uno dei coimputati di suo marito. La Corte regionale respinse la sua istanza e, nel corso della sentenza, osserv� che "se suo marito non fosse morto, sarebbe pressoch� sicuramente stato condannato o la sua condanna sarebbe quasi certamente stata confermata". La ricorrente impugn� la decisione dinanzi alla Corte d'Appello, lamentando che la decisione della Corte regionale prima che la sentenza Copyright � 2008 UFTDU GRDINAR v. MOLDOVA JUDGMENT - DISSENTING OPINION OF JUDGE PAVLOVSCHI contro suo marito fosse divenuta definitiva violava la Costituzione e la presunzione di innocenza. La Corte d'Appello respinse il suo appello e la Corte Costituzionale si rifiut� di prendere in considerazione il ricorso costituzionale della ricorrente. 11. Nel suo procedimento a Strasburgo, la ricorrente nel caso N�lkenbockhoff si � lamentata di numerose violazioni della Convenzione. Queste ultime comprendevano una doglianza secondo cui il procedimento penale contro suo marito era stato iniquo ed eccessivamente lungo in violazione dell'art. 6 � 1 e il rifiuto di rimborso dei costi e delle spese legali di suo marito aveva violato il principio della presunzione di innocenza ai sensi dell'art. 6 � 2, poich� erano fondati sull'argomentazione che suo marito sarebbe stato, o sarebbe rimasto, condannato. La prima doglianza � stata dichiarata irricevibile, giudicando la Commissione, tra l'altro, che "... queste doglianze sono strettamente collegate con il defunto marito della ricorrente in persona e la ricorrente ... di per s� non ha un interesse legittimo sufficiente a giustificare il loro esame a suo nome." (DR 50, pagina 187). La doglianza ai sensi dell'art. 6 � 2 � stata dichiarata ricevibile dalla Commissione per il fatto che "... i prossimi congiunti di un imputato, in particolare il suo coniuge ed i figli hanno un interesse proprio a che il principio della presunzione di innocenza sia rispettato nel caso in cui l'imputato muoia prima di una condanna definitiva, dal momento che ogni dichiarazione che violi questo principio incide non solo sulla reputazione dell'imputato, ma in una certa misura anche su quella della sua famiglia." (ibid.) E' soltanto a questa seconda doglianza che la Corte si stava rivolgendo nel confermare lo status di vittima della ricorrente nel passaggio citato. 12. Nonostante la somiglianza superficiale tra i due casi, non sono convinto che l'argomentazione della Corte nel caso N�lkenbockhoff abbia alcuna diretta attinenza con il presente caso. Sebbene la sentenza della Camera nel presente caso sembri assimilarli tutti e due asserendo che la ricorrente stava chiedendo di tutelare il buon nome di suo marito "in linea con la presunzione di innocenza" (� 101), l'art. 6 � 2 non viene in rilievo nel presente caso. La doglianza della ricorrente non � nel senso che la presunzione dell'innocenza di G. sia stata violata senza che sia stata dimostrata la sua colpevolezza, ma, al contrario, � nel senso che la sua colpevolezza sia stata provata in un processo che non � stato equo, una doglianza che � stata ritenuta essere inammissibile nello stesso caso N�lkenbockhoff. Ho dubbi simili per quanto riguarda l'affidamento della maggioranza sul "legittimo interesse materiale" della ricorrente, in qualit� di erede di G., a provare l'innocenza di suo marito, essendo l'argomentazione nel senso che ella avrebbe avuto diritto a chiedere un risarcimento da parte della procura per l'illegittima detenzione e dichiarazione di colpevolezza di G.. Per quanto, come osservato sopra, il Governo sembri riconoscere che, se Copyright � 2008 UFTDU GRDINAR v. MOLDOVA JUDGMENT - DISSENTING OPINION OF JUDGE PAVLOVSCHI G. fosse stato assolto, ci� avrebbe avuto "importanti conseguenze per qualsivoglia pretesa sul piano del diritto civile", rimango scettico se sia cos�. Nel caso N�lkenbockhoff l'assoluzione definitiva del marito della ricorrente le avrebbe attribuito il diritto di recuperare i costi e le spese in cui era incorso suo marito nel sostenere il processo; nel presente caso, � tutt'altro che chiaro per me che l'assoluzione di G. nel suo nuovo processo avrebbe dato diritto a lui o ai suoi eredi al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale ai sensi della legge n. 1545, essendo tale risarcimento limitato a casi in cui la detenzione o la condanna � stata "illegittima". 13. La natura speculativa di ogni interesse patrimoniale che la ricorrente pu� avere avuto rispetto all'esito del nuovo processo di suo marito serve a distinguere questo caso anche dal caso Ressegatti c. Svizzera (n. 17671/02, sentenza del 13 luglio 2006), nel quale una Camera ha ritenuto che gli eredi di una persona che aveva agito in giudizio, e che era morta dopo aver chiesto senza successo in giudizio una quota dei profitti derivanti dallo sfruttamento di un porticciolo turistico, potessero pretendere di essere vittime di una violazione dell'art. 6 a causa del fatto che il procedimento ha avuto un effetto diretto sui loro diritti successori, dato che essi erano vincolati dalla sentenza e non potevano, tenuto conto della regola della res iudicata, cercare di ottenere un risultato diverso. 14. Per questi motivi, sono molto in dubbio se, malgrado le caratteristiche insolite del procedimento seguito nel presente caso, le circostanze siano tali da giustificare la Corte ad allontanarsi dalla sua costante giurisprudenza, che respinge i ricorsi introdotti dai congiunti di presunte vittime di una violazione dell'art. 6 che sono morte. Osservo, tuttavia, che il Governo non soltanto non � riuscito a sollevare nessuna eccezione rispetto allo status di vittima della ricorrente, ma sembra persino che abbia incoraggiato la Corte ad accettare che ella goda di tale status. Stando cos� le cose, preferirei alla fine lasciare la questione aperta e basare la mia decisione sulla ricevibilit� del ricorso su ragioni di sostanza. (ii) Equit� del processo 15. All'inizio dovrei dire che sono abbastanza d'accordo con l'opinione dei Giudici Garlicki e Sikuta esposta nella loro opinione concordante congiunta che il processo penale di una persona che � morta � per sua intrinseca natura ingiusto e costituisce una violazione dell'art. 6 della Convenzione. Tuttavia, non mi sento in grado di seguire il loro approccio in questo caso, dal momento che non � questa la natura della doglianza della ricorrente; n� potrebbe esserla, dato che � stato dietro l'insistenza propria della ricorrente che suo marito � stato nuovamente processato. 16. Nel concludere che l'art. 6 � stato violato, gli altri membri della Camera che compongono la maggioranza fanno affidamento sull'inadeguatezza delle motivazioni fornite dai giudici investiti delle Copyright � 2008 UFTDU GRDINAR v. MOLDOVA JUDGMENT - DISSENTING OPINION OF JUDGE PAVLOVSCHI impugnazioni per dichiarare G. colpevole, con la conseguenza che, secondo loro, il procedimento non ha soddisfatto i requisiti di equit�. 17. Non ho niente contro l'affermazione dei principi generali relativi all'indicazione delle motivazioni, che � contenuta nei paragrafi 107 e 108 della sentenza. In particolare, accetto che l'art. 6 �1 sia stato interpretato come vincolante le corti e i tribunali a fornire le motivazioni delle loro decisioni. Tuttavia, come � correttamente sottolineato nella sentenza, l'art. 6 non pu� essere interpretato come se imponesse una risposta dettagliata ad ogni argomentazione. In modo ugualmente importante, il punto fino al quale vale l'obbligo di motivare varier� inevitabilmente a seconda della natura della decisione in questione e delle particolari circostanze del caso. Inoltre, sebbene l'equit� richieda che un tribunale conduca un esame preciso delle affermazioni, argomentazioni e prove a sua disposizione, spetta al tribunale valutare il limite entro il quale esse sono pertinenti per la sua decisione e, in via di principio, la Corte interverr� soltanto in un caso in cui quella valutazione sia manifestamente arbitraria o irragionevole. 18. Nel concludere che sono state date motivazioni insufficienti per giudicare G. colpevole, si fa soprattutto affidamento su quattro aspetti delle decisioni delle corti investite delle impugnazioni: l'incapacit� di quelle corti di mettere in dubbio le conclusioni non contraddette della Corte regionale per cui G. era stato arrestato sulla base di "un illecito amministrativo inventato" e aveva reso dichiarazioni autoincriminanti in mancanza di garanzie processuali e secondo cui a G. era stato illecitamente mostrata la videoregistrazione della dichiarazione di D.C. sulla scena del delitto; l'incapacit� della corte di affrontare la conclusione della Corte regionale secondo cui G. aveva un alibi per la presunta ora del delitto e di occuparsi della pretesa inaffidabilit� delle perizie; la mancanza di osservazioni sulla conclusione della corte inferiore che alcune delle deposizioni dei testimoni erano state falsificate; e l'incapacit� di esprimere un giudizio su "numerose gravi violazioni della legge sottolineate dalla corte inferiore". 19. Bench� insoddisfatta dell'esito dei procedimenti di impugnazione, la ricorrente non si lamenta dell'iniquit� dei procedimenti dinanzi alla Corte d'Appello e alla Corte Suprema. Tutti gli imputati erano legalmente rappresentati dinanzi ad entrambe le corti e non viene ipotizzato che vi sia stata alcuna violazione del principio della parit� delle parti o che la ricorrente non sia stata in grado di presentare tramite il suo difensore le argomentazioni e le tesi che voleva. 20. Non � chiaro dalla sentenza della Corte d'Appello quale peso, se ne hanno avuto, sia stato assegnato dagli imputati a varie conclusioni della Corte regionale riportate sopra al paragrafo 18. Quel che � chiaro dalla sentenza � che il punto fondamentale dell'appello dinanzi a quella corte come pure dinanzi alla Corte Suprema ha riguardato le dichiarazioni rese da ciascuno dei ricorrenti che ammettevano il loro coinvolgimento nell'omicidio di D., che dalla Corte d'Appello sono state ritenute essere "la Copyright � 2008 UFTDU GRDINAR v. MOLDOVA JUDGMENT - DISSENTING OPINION OF JUDGE PAVLOVSCHI prova decisiva" nel processo. In quelle dichiarazioni, gli imputati hanno raccontato dettagliatamente i fatti della notte del 15-16 settembre 1995 � la lite con D. al bar di Comrat; l'accordo con D. di rivedersi pi� tardi quella notte; la cattura di D. con la forza da parte degli imputati alla rotonda ed il fatto di averlo condotto sull'auto della polizia nel bosco di Feranpont; e le botte a D. e l'incendio della sua automobile nel bosco. 21. La Corte regionale ha ritenuto che le dichiarazioni degli imputati non fossero state rilasciate spontaneamente, ma fossero state estorte sotto coercizione e fossero inammissibili in sede istruttoria. La Corte d'Appello e la Corte Suprema hanno scartato questa conclusione, concludendo sulla base delle prove a loro disposizione che i tre sospettati avevano in diverse occasioni fatto confessioni genuine e coerenti che erano state ottenute legalmente. Nel pervenire a questa conclusione, le due corti investite delle impugnazioni hanno fatto assegnamento in particolare su parecchi elementi: (i) G. e D.C. avevano dapprima reso dichiarazioni che ammettevano la loro colpevolezza il 19 ed il 20 settembre 1995, e le confessioni di D.C. sono state filmate. Le confessioni erano state ripetute nelle dichiarazioni fatte alla presenza dei loro avvocati il 9 ottobre 1995. G.C., che era stato arrestato in Russia, aveva allo stesso modo confessato in dichiarazioni rese il 1� ed il 7 novembre 1995 alla presenza di un avvocato e aveva scritto egli stesso una delle confessioni. (ii) Non c'erano prove di alcun maltrattamento degli imputati. I sette poliziotti che avevano interrogato G. e D.C. e che avevano deposto al processo, ma le cui deposizioni erano state escluse dalla Corte regionale per il fatto che essi erano portatori di un interesse proprio, avevano tutti negato un trattamento del genere. Inoltre, la cartella clinica personale di G. successiva al suo ricovero in ospedale non ha svelato alcuna prova di maltrattamento. Le accuse di maltrattamenti della ricorrente non erano state confermate dal dott. P.O., che era stato riconvocato a deporre dinanzi alla Corte d'Appello. Soltanto a partire dal 6 marzo 1996 gli imputati avevano chiesto per la prima volta di ritrattare le loro dichiarazioni perch� le stesse erano state ottenute mediante maltrattamenti. (iii) Le dichiarazioni degli imputati per quanto riguarda lo scontro al bar erano state confermate dalle deposizioni di diversi testimoni; altri testimoni avevano deposto nel senso che essi avevano visto gli imputati andare in macchina in direzione della rotonda intorno alle 3 del mattino e che D., dopo essere tornato dal bar alla stazione di polizia, era andato via di nuovo in macchina dopo le 3 del mattino. (iv) Le indagini sulla scena del delitto erano state condotte in presenza di testimoni e dell'avvocato di G. e sono state filmate. D.C. e G. erano stati in grado di indicare con chiarezza il luogo ed il modo dell'uccisione di D. (v) La deposizione della moglie di D. ha confermato che gli imputati avevano minacciato spesso suo marito e la sua famiglia a causa di un'inchiesta penale che era stata aperta da suo marito contro G.C.. La Corte Copyright � 2008 UFTDU GRDINAR v. MOLDOVA JUDGMENT - DISSENTING OPINION OF JUDGE PAVLOVSCHI d'Appello ha confermato che D. aveva aperto una simile inchiesta nel giugno 1994. 22. Sulla base della documentazione a disposizione della Corte, la conclusione unanime delle corti investite delle impugnazioni che la confessione del delitto da parte di G. sia stata genuina e spontanea non pu� a mio avviso essere considerata arbitraria o irragionevole. Inoltre, contrariamente all'opinione della maggioranza della Camera, le motivazioni date dalla corte d'appello sono state, io penso, sufficienti a giustificare la dichiarazione di colpevolezza di G.. Per quanto sia vero che la Corte Suprema non si � specificamente occupata di ciascuna delle censure proposte dagli avvocati degli imputati e per quanto potesse esser stato consigliabile che facesse cos�, non sono persuaso che questa omissione abbia provocato una violazione dell'art. 6. Avendo le corti investite dei giudizi di impugnazione spiegato perch� hanno accettato la validit� delle confessioni rese dagli imputati, contrariamente all'opinione della Corte regionale, a mio avviso era inutile occuparsi di ciascuna delle altre questioni sulle quali aveva fatto affidamento la Corte regionale e che sono state invocate dagli imputati nel processo d'appello. Copyright � 2008 UFTDU GRDINAR v. MOLDOVA JUDGMENT - DISSENTING OPINION OF JUDGE PAVLOVSCHI OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE PAVLOVSCHI Mi spiace parecchio che sia per me impossibile condividere la conclusione della maggioranza che vi sia stata una violazione dell'art. 6 nel caso dinanzi a noi. Sono pienamente d'accordo con la posizione del Giudice Bratza, esposta nella sua opinione dissenziente, e mi associo a lui prontamente e di buon grado. Al tempo stesso trovo necessario aggiungere poche parole mie riguardanti la natura di quarta istanza di questo ricorso. E' generalmente accettato che il criterio di prova applicabile nei processi penali quando si giudica una persona colpevole � "al di l� di ogni ragionevole dubbio". Questo � il criterio processuale che i giudici devono applicare dopo aver correttamente condotto l'esame giudiziario del caso. Ai giudici internazionali non � consentito fare una nuova valutazione dei fatti e del diritto al posto dei tribunali interni, perch� i giudici internazionali non hanno la possibilit� di esaminare in modo completo le accuse contestate ad un imputato, in quanto non hanno una conoscenza sufficiente della lingua dello Stato membro, o del suo diritto interno o dell'applicazione pratica di questo. Ma esaminare questa questione in astratto, a mio avviso, andrebbe contro i principi fondamentali della giustizia. Nella misura in cui la doglianza della ricorrente pu� essere intesa a riguardare la valutazione delle prove e l'esito del procedimento dinanzi ai tribunali interni, � necessario ribadire che, ai sensi dell'art. 19 della Convenzione, il compito della Corte � quello di assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Parti Contraenti dalla Convenzione. In particolare, non � suo compito occuparsi di errori di fatto o di diritto pretesamente commessi da un tribunale interno, a meno che e nella misura in cui essi possano aver violato diritti e libert� protetti dalla Convenzione. Inoltre, per quanto l'art. 6 garantisca il diritto ad un processo equo, esso non stabilisce alcuna regola sull'ammissibilit� delle prove o sul modo in cui debbano essere valutate, che sono quindi questioni primariamente disciplinate dal diritto interno e dai tribunali interni (si veda Garc�a Ruiz c. Spagna [GC], n. 30544/96, � 28, ECHR 1999-I). Ecco perch� non � per caso che la Corte europea dei diritti dell'uomo si � costantemente rifiutata di operare come una corte "di quarta istanza". La stessa questione si presenta dinanzi a noi ancora una volta nel caso Gradinar c. Moldova. In sostanza, la ricorrente si � lamentata soprattutto della valutazione delle prove e dell'esito del procedimento dinanzi ai tribunali interni. Questa Corte ha gi� affermato in numerose occasioni che non � suo compito operare come una corte d'appello di "quarta istanza" mettendo in dubbio l'esito dei procedimenti interni. I tribunali interni sono in una posizione migliore per Copyright � 2008 UFTDU GRDINAR v. MOLDOVA JUDGMENT - DISSENTING OPINION OF JUDGE PAVLOVSCHI valutare la credibilit� dei testimoni e la pertinenza delle prove rispetto alle questioni che si pongono nel processo e per interpretare ed applicare le norme del diritto sostanziale e processuale (si veda, tra molti precedenti autorevoli, Vidal c. Belgio, sentenza del 22 aprile 1992, Serie A n. 235-B, pp. 32-33, � 33). Nel corso dei procedimenti interni la ricorrente ha goduto del beneficio di una procedura in contraddittorio. E' stata difesa da un legale per tutto il corso del processo e ha potuto illustrare la sua posizione e chiamare testimoni a sostegno delle sue ragioni. Non � riuscita a fornire alcuna prova che le autorit� giudiziarie interne avessero in qualche modo compresso i suoi diritti o agito in qualche altro modo arbitrario. I tribunali interni hanno tenuto udienze sul merito del caso, hanno ascoltato deposizioni da parte di tutti i testimoni indispensabili e degli imputati, e hanno esaminato e valutato tutte le prove a loro disposizione. Inoltre, le motivazioni di fatto e di diritto delle sentenze sono state esposte in modo esauriente sia nella sentenza della Corte d'Appello del 31 gennaio 2000 che in quella della Suprema Corte di Giustizia del 30 maggio 2000. Nelle loro sentenze le autorit� giudiziarie interne hanno fornito un'analisi molto convincente e dettagliata di tutte le circostanze pertinenti del caso. Le loro conclusioni non possono in alcun modo essere ritenute "arbitrarie" o "irragionevoli". Inoltre, anche la maggioranza nella sua conclusione nel senso che vi sia stata una violazione in questo caso, non afferma che la dichiarazione di colpevolezza di G. sia stata "arbitraria o irragionevole". Nella misura in cui le decisioni interne pertinenti non rivelano alcuna motivazione manifestamente arbitraria, ritengo che la doglianza della ricorrente ai sensi dell'art. 6 � 1 sia manifestamente infondata e che avrebbe dovuto essere respinta conformemente all'art. 35 �� 3 e 4 della Convenzione o, in alternativa, che non si sarebbe dovuto rinvenire nessuna violazione nel presente caso. Copyright � 2008 UFTDU

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło