72001/01

WyrokETPCz2008-10-02ECLI:CE:ECHR:2008:1002JUD007200101

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy umorzenie postępowania karnego z powodu przedawnienia, wynikające z nadmiernych opóźnień ze strony władz, oraz odmowa rozpatrzenia roszczenia cywilnego skarżącej w ramach tego postępowania, naruszyły jej prawo do skutecznego dostępu do sądu zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji? Czy długość postępowania była zgodna z wymogiem „rozsądnego terminu” z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć art. 6 nie gwarantuje prawa do ścigania karnego osób trzecich, to w przypadku, gdy prawo krajowe przewiduje możliwość dochodzenia roszczeń cywilnych w postępowaniu karnym, państwo ma obowiązek zapewnić, że strona cywilna korzysta z gwarancji art. 6. W niniejszej sprawie, nadmierne opóźnienia w postępowaniu karnym, przypisywane władzom, doprowadziły do przedawnienia przestępstwa i uniemożliwiły rozpatrzenie roszczenia cywilnego skarżącej. Wymaganie od skarżącej wszczęcia nowego postępowania cywilnego po tak długim czasie, z koniecznością ponownego zbierania dowodów, sprawiłoby, że dostęp do sądu byłby iluzoryczny, a nie skuteczny. Ponadto, Trybunał stwierdził, że prawie ośmioletnie postępowanie, naznaczone długimi okresami bezczynności i wielokrotnymi odesłaniami sprawy, było nadmiernie długie.
Stan faktyczny
Skarżąca, Radka Hristova Atanasova, została ranna w wypadku drogowym w 1992 roku, doznając złamania miednicy. W 1994 roku, po postawieniu zarzutów kierowcy, skarżąca przystąpiła do postępowania karnego jako strona cywilna, domagając się odszkodowania. Sąd pierwszej instancji zasądził odszkodowanie za obrażenia fizyczne, ale sąd regionalny uchylił wyrok i odesłał sprawę do prokuratury z powodu uchybień proceduralnych. Po latach opóźnień w śledztwie, postępowanie karne zostało ostatecznie umorzone z powodu przedawnienia, a sądy krajowe odmówiły rozpatrzenia roszczenia cywilnego skarżącej w ramach postępowania karnego, sugerując, że może ona dochodzić swoich praw przed sądami cywilnymi.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie uznał skargę za dopuszczalną. Stwierdził, większością 5 głosów do 2, naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji w zakresie braku skutecznego dostępu do sądu. Jednogłośnie stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji z powodu nadmiernej długości postępowania. Zasądził 4 000 EUR za szkody niemajątkowe oraz 16,35 EUR za koszty i wydatki, wraz z odsetkami. Odrzucił pozostałe roszczenia o słuszne zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

CONSIGLIO D'EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO QUINTA SEZIONE CASO ATANASOVA c. BULGARIA (Ricorso no 72001/01) SENTENZA STRASBURGO 2 ottobre 2008 Questa sentenza diventer� definitiva in base alle condizioni definite all'articolo 44 � 2 della Convenzione. Essa pu� subire modifiche di forma traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo ARR�T ATANASOVA c. BULGARIE Nel caso Atanasova c. Bulgaria, La Corte europea dei diritti dell'uomo (quarta sezione), riunita in una camera composta da : Peer Lorenzen, Presidente, Rait Maruste, Karel Jungwiert, Renate Jaeger, Mark Villiger, Isabelle Berro-Lef�vre, Zdravka Kalaydjieva, giudici, e da Claudia Westerdiek, cancelliera, Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 2 settembre 2008, Pronuncia la seguente sentenza, adottata in questa data: PROCEDURA 1. Il caso trae origine da un ricorso (no 72001/01) presentato contro la Repubblica di Bulgaria da una cittadina di tale Stato, Sig.ra Radka Hristova Atanasova (� la ricorrente �), che ha adito la Corte in data 6 giugno 2001 ai sensi dell'art. 34 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali (�la Convenzione�). 2. Il Governo bulgaro (� il Governo �) era rappresentato dal suo agente, Sig.ra M. Kotzeva, del Ministero della Giustizia. 3. La ricorrente si lamentava in particolare della durata della procedura, che riteneva eccessiva e, inoltre, di aver subito una lesione del suo diritto di accesso ad un tribunale. 4. Il 4 novembre 2005, la Corte ha deciso di trasmettere il ricorso al Governo. Come previsto dall'art. 29 � 3 della Convenzione, la Corte ha deciso che sarebbero stati esaminati in contemporanea la ricevibilit� ed il merito del caso. IN FATTO I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE 5. La ricorrente � nata nel 1958 e risiede a Montana. 6. Il 13 gennaio 1992, la ricorrente e un'altra persona venivano ferite in un incidente stradale. Il certificato medico rilasciato alla ricorrente accertava una frattura del pube che ne comportava un'artrosi dell'anca sinistra. Copyright � 2009 UFTDU ARR�T ATANASOVA c. BULGARIE 7. Il 16 luglio 1993, il guidatore veniva indagato con l'accusa di lesioni colpose causate a pi� persone. 8. Alcuni testimoni venivano interrogati nei giorni 15 settembre 1993 e 16 marzo 1994. Il guidatore venne ascoltato in data 18 marzo 1994. Inoltre, il 16 marzo 1994, veniva ordinata una perizia medica sulla seconda vittima. L'esperto consegnava il suo rapporto nel mese di aprile 1994. 9. Il 16 maggio 1994, il P.M. formulava l'accusa e rinviava la causa a giudizio. 10. All'udienza del 29 giugno 1994, la ricorrente si costituiva parte civile e chiedeva la riparazione del pregiudizio fisico da lei subito quantificato in 200 000 levs (BGL), nonch� del pregiudizio patrimoniale pari a 27 422 BGL. Il caso veniva trattenuto in decisione e, con una sentenza resa lo stesso giorno, il Tribunale del distretto ( ) di Montana riconosceva l'imputato colpevole e lo condannava a una pena in carcere con la condizionale. Inoltre, lo condannava a versare alla ricorrente la somma di 100 000 BGL per il pregiudizio fisico subito. Con riguardo al pregiudizio materiale, il Tribunale decideva di non potersi pronunciare, nella misura in cui tale questione richiedeva l'espletamento di una perizia che avrebbe ritardato il procedimento penale. 11. L'imputato proponeva appello. Il 20 ottobre 1994, il Tribunale regionale ( ) di Montana annullava la sentenza in ragione di alcune irregolarit� della procedura e per insufficienza di prove, e rinviava il caso al P.M. per un'integrazione delle indagini. 12. L'imputato veniva nuovamente interrogato in data 9 febbraio 1995. 13. Con una lettera dell'8 giugno 1999, la ricorrente chiedeva informazioni sullo svolgimento delle indagini al Consiglio Superiore della Magistratura. Quest'ultimo la informava che la procedura aveva subito alcuni considerevoli ritardi a causa della morte dell'investigatore nonch� del sovraccarico di lavoro provocato dalle dimissioni di alcuni investigatori. 14. Alcuni testimoni venivano interrogati il 14 giugno 1999. Nuove perizie mediche venivano ordinate nei giorni 16 giugno e 27 agosto 1999. 15. Il guidatore veniva rinviato dinanzi al tribunale nel marzo 2000. Il 10 maggio 2000, la ricorrente introduceva una nuova domanda di risarcimento, per l'importo di 8 000 nuovi levs (BGN). 16. L'11 maggio 2000, il tribunale rinviava nuovamente il caso al P.M. in ragione di numerose irregolarit� nella procedura. 17. Con un'ordinanza del 26 maggio 2000, un magistrato della procura del distretto di Montana poneva fine alle indagini penali a causa della prescrizione della pubblica azione. L'8 giugno 2000, l'ordinanza veniva annullata dal procuratore regionale perch� il P.M. del distretto aveva calcolato male il termine di prescrizione. 18. Il 12 giugno 2000, il P.M. pronunciava un non luogo a procedere parziale con riferimento alle lesioni inflitte alla seconda vittima; veniva stilato un nuovo atto di accusa e la causa veniva rinviata a giudizio. Copyright � 2009 UFTDU ARR�T ATANASOVA c. BULGARIE 19. All'udienza del 13 luglio 2000, la ricorrente reiterava la sua domanda di risarcimento e la sua costituzione di parte civile. Con ordinanza resa lo stesso giorno, il Tribunale del distretto di Montana poneva fine alla procedura penale a causa della prescrizione della pubblica accusa. 20. La ricorrente proponeva appello avverso l'ordinanza, contestando la prescrizione dell'infrazione criticando il fatto che il tribunale non aveva esaminato la sua azione civile. Con ordinanza del 21 febbraio 2001, il Tribunale regionale di Montana confermava la chiusura della procedura penale per prescrizione, ma rinviava il caso al Tribunale del distretto, per la decisone sull'azione civile. 21. Con ordinanza resa in camera di consiglio il 20 marzo 2001, il tribunale del distretto poneva fine al procedimento sull'azione civile. La ricorrente proponeva appello avverso tale ordinanza. Il 13 giugno 2002, detta decisione veniva confermata dal tribunale regionale che, in considerazione dell'art. 64 del codice di procedura penale e della giurisprudenza della Corte suprema di cassazione in materia, considerava che l'azione civile non poteva essere esaminata, essendo stato chiuso l'aspetto penale della procedura, ma che alla ricorrente restava la possibilit� di adire le giurisdizioni civili. II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI PERTINENTI A. L'esercizio dell'azione civile 22. Ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del codice di procedura penale del 19741 (CPP), applicabile al momento dei fatti sopradescritti, la vittima di un'infrazione penale ha la facolt� di introdurre un'azione per il risarcimento del danno derivante da un infrazione, costituendosi parte civile nell'ambito del procedimento penale. La costituzione di parte civile non � ricevibile se le giurisdizioni civili sono gi� state adite con tale domanda. Tra l'altro, l'articolo 60, comma 2, CPP dispone che l'esame dell'azione civile non debba provocare ritardi nel procedimento penale ; in tali casi, la giurisdizione penale pu� rifiutare l'esame congiunto dell'azione civile. 23. La giurisdizione penale si pronuncia sull'azione civile in sentenza. Se il procedimento penale termina senza che il tribunale si sia pronunciato nel merito con sentenza, quest'ultimo non esamina la domanda civile (articolo 64 comma 3 CPP ; . 225 20.09.2004 .. 849/2003, II .. , . 2004, . 5). In tal caso, che ricorre in caso di prescrizione dell'illecito, la vittima ha la possibilit� di introdurre la sua domanda dinanzi le giurisdizioni civili. 1. Abrogato a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo codice il 29 aprile 2006. Copyright � 2009 UFTDU ARR�T ATANASOVA c. BULGARIE 24. Tra l'altro, quando un tribunale dispone il rilascio con una decisione o con sentenza, in particolare nei casi in cui l'imputato non � colpevole o l'illecito � prescritto, deve comunque decidere sulla domanda civile (articolo 305 CPP). Si tratta di ipotesi in cui la prescrizione � intervenuta durante il giudizio di appello o quello di cassazione, dopo che � stata resa una sentenza di merito di primo grado. 25. La vittima pu� anche introdurre direttamente la sua domanda di risarcimento dinanzi le giurisdizioni civili. In tali casi, poich� le giurisdizioni civili sono vincolate alle decisioni definitive delle giurisdizioni penali sotto il profilo della commissione dei fatti e della colpevolezza dell'imputato (articolo 372 comma 2 CPP, articolo 222 del codice di procedura civile del 19522, CPC), di norma la procedura viene sospesa in attesa dell'esito del procedimento penale (articolo 182 CPC). B. La prescrizione delle infrazioni penali 26. L'articolo 80 del codice penale (CP) prevede che l'azione penale si prescrive quando l'azione non � iniziata entro un certo termine. Detto termine varia in funzione della pena alla quale soggiace l'illecito e pu� andare dai due ai trentacinque anni. Pu� essere interrotto dall'esercizio di qualsiasi azione giudiziaria (articolo 81 comma 2 CP). 27. Tra l'altro, indipendentemente dalle azioni intraprese e dalle interruzioni e sospensioni della prescrizione, l'azione penale si estingue con il decorso del termine di prescrizione c.d. "assoluto", che corrisponde ad una volta e mezza il termine di prescrizione ordinario (articolo 81 comma 3 CP). In tal caso, il procedimento giudiziario deve essere chiuso (articolo 21 comma 1-3). C. La prescrizione in materia civile 28. Ai sensi dell'articolo 110 della legge sulle obbligazioni e i contratti ( ) la responsabilit� civile da illecito si prescrive nei cinque anni successivi alla commissione del fatto illecito. 29. Ai sensi dell'art. 115 (), il termine di prescrizione � sospeso e non decorre nel corso di un � procedimento giudiziario avente ad oggetto il credito �. Tale formula comprende, secondo la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, l'azione civile introdotta nell'ambito di un procedimento penale (si veda in particolare T. . 5 05.04.2006 .. 5/2005, , . 2005, . 9). 1. Abrogato a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo codice il 1 marzo 2008. Copyright � 2009 UFTDU IN DIRITTO ARR�T ATANASOVA c. BULGARIE I. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 � 1 DELLA CONVENZIONE 30. La ricorrente ritiene che la chiusura delle indagini penali nei confronti del guidatore e il mancato esame della sua domanda civile da parte delle giurisdizioni penali, costituiscano una violazione del suo diritto di accesso ad un tribunale. Si lamenta altres� della durata della procedura, ritenendo la stessa eccessiva. Richiama l'articolo 6 � 1 della Convenzione, cos� formulato: �Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (...) entro un termine ragionevole da un tribunale (...) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...) � A. Sul diritto di accesso ad un tribunale 1. Argomenti delle parti 31. La ricorrente ritiene che le decisioni delle giurisdizioni interne siano state rese senza applicare il diritto pertinente. In particolare, la stessa contesta l'abbandono delle accuse riguardo alla seconda vittima, da cui sarebbe derivata una qualificazione pi� lieve del reato e, di conseguenza, un termine di prescrizione pi� breve; osserva inoltre che in virt� dell'art. 305 c.p.p., la giurisdizione penale aveva il dovere di esaminare la sua domanda civile nonostante la chiusura delle indagini. La ricorrente ritiene, altres�, che a seguito di tale chiusura gli � stata preclusa la possibilit� di introdurre un'azione risarcitoria dinanzi le giurisdizioni civili, essendo stata tale azione estinta per effetto della prescrizione quinquennale che si applica in materia di responsabilit� da reato. 32. Il Governo eccepisce il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne ritenendo che a seguito della chiusura del procedimento penale la ricorrente aveva ancora la possibilit� di adire le giurisdizioni civili per proporre la sua domanda di risarcimento. Sottolinea sul punto che la prescrizione dell'azione civile rimane distinta rispetto a quella dei reati penali. 33. Con riferimento alla conformit� dell'ordinanza del Tribunale regionale del Montana del 13 giugno 2002 con il diritto interno, il Governo sottolinea che ai sensi dell'art. 64 c.p.p., le giurisdizioni penali non potevano decidere sull'azione civile se il procedimento penale era stato chiuso in ragione della prescrizione dell'azione pubblica. L'articolo 305 c.p.p., richiamato dalla ricorrente riguardava solo i casi in cui le Copyright � 2009 UFTDU ARR�T ATANASOVA c. BULGARIE giurisdizioni penali rilevano la prescrizione nell'ambito di un giudizio di merito, per esempio quando l'imputato ha chiesto di ottenere una sentenza nonostante la prescrizione delle azioni. 2. Valutazione della Corte a) Sulla ricevibilit� 34. Con riferimento all'eccezione del mancato esaurimento delle vie di ricorso interne sollevata dal Governo, la Corte osserva che la stessa � strettamente connessa alla fondatezza della domanda e che pertanto conviene esaminarla congiuntamente al merito. Alla luce dell'insieme degli argomenti delle parti, la Corte ritiene che tale doglianza ponga una serie di questioni di fatto e di diritto che necessitano di un esame nel merito; ne consegue che la stessa non pu� essere dichiarata manifestamente infondata, ai sensi dell'art. 35 � 3 della Convenzione. Non � stato rilevato nessun altro motivo di irricevibilit�. b) Sul merito 35. Poich� la ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di accesso ad un tribunale in vista della definizione della responsabilit� penale del guidatore, la Corte ricorda che l'articolo 6 non garantisce il diritto di far perseguire o condannare penalmente un terzo (si veda, tra le altre, Perez c. Francia [GC], no 47287/99, � 70, CEDH 2004-I). Ne consegue che sotto questo profilo, l'articolo 6 non trova applicazione. 36. La questione che si pone allora nel caso di specie � quella di sapere se il rifiuto delle giurisdizioni penali di esaminare l'azione civile della ricorrente dopo aver posto un termine alla procedura penale in ragione della prescrizione della pubblica azione ha leso il diritto dell'interessata di avere accesso ad un tribunale in materia civile. 37. A questo proposito, la Corte ricorda che l'articolo 6 � 1 prevede il diritto a un tribunale, di cui il diritto di accesso, in particolare il diritto di adire un tribunale in materia civile, rappresenta uno degli aspetti. Tuttavia non si tratta di un diritto assoluto : lo stesso si presta ad essere soggetto a delle limitazioni, ammesse implicitamente, poich�, per sua natura, richiede una regolamentazione da parte dello Stato. Gli Stati contraenti godono in materia di un certo margine di apprezzamento. Ma, la Corte ha il compito di pronunciarsi in ultima istanza sul rispetto delle esigenze imposte dalla Convenzione; in particolare deve convincersi che le limitazioni attuate non restringano l'accesso offerto all'individuo in modo o fino a un punto tale che il diritto venga leso nella sua sostanza. Inoltre, una tale limitazione si concilia con l'art. 6 � 1 solo se persegue uno scopo legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalit� tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (Lithgow e altri c. Regno-Unito, sent. dell'8 luglio 1986, serie A Copyright � 2009 UFTDU ARR�T ATANASOVA c. BULGARIE no 102, p. 71, � 194 ; Waite e Kennedy c. Germania [GC], no 26083/94, � 59, CEDH 1999-I ; Ernst e altri c. Belgio, no 33400/96, � 48, 15 luglio 2003 ; Forum Maritime S.A. c. Romania, nn. 63610/00 e 38692/05, � 88, 4 ottobre 2007). 38. Nel caso di specie, con riferimento alle contestazioni svolte dalla ricorrente sull'applicazione del diritto interno da parte dei tribunali, la Corte ricorda che tra i suoi compiti non vi � quello di sostituirsi alle giurisdizioni interne e che l'interpretazione della legislazione interna spetta in primo luogo alle autorit� nazionali, ed in particolare alle corti e ai tribunali. Il ruolo della Corte � limitato alla verifica della compatibilit� con la Convenzione degli effetti di tale interpretazione (Edificaciones March Gallego S.A. c. Spagna, sent. del 19 febbraio 1998, Raccolta delle sentenze e delle decisioni 1998-I, p. 290, � 33). Nel caso di specie, la Corte non rileva elementi che la inducano a ritenere che l'apprezzamento fatto dai tribunali riguardanti la qualificazione giuridica dell'infrazione o il termine di prescrizione applicabile sia stato arbitrario o in altro modo contrario all'articolo 6. 39. Allo stesso modo, la Corte non pu� accettare la tesi della ricorrente secondo la quale la giurisdizione penale doveva esaminare la sua domanda civile nonostante la chiusura dell'azione giudiziaria. La Corte rileva che le giurisdizioni interne hanno basato la loro decisione sull'articolo 64 comma 3 del c.p.p., che prevede esplicitamente che il tribunale � tenuto a esaminare l'azione civile quando, come nella specie, abbia messo fine alla procedura con un'ordinanza. 40. La Corte constata tra l'altro che la chiusura del procedimento penale ha lasciato intatte le pretese civili della ricorrente, la quale poteva introdurre la propria domanda dinanzi le giurisdizioni civili (paragrafi 21 e 23 supra). In particolare, emerge dal diritto interno pertinente che la prescrizione dell'azione civile decorre indipendentemente dalla prescrizione in materia penale e che la stessa viene sospesa con l'introduzione di un'azione risarcitoria promossa nell'ambito di un procedimento penale. 41. Rimane, pertanto, da esaminare se, nonostante il fatto che la ricorrente poteva formalmente introdurre la domanda di risarcimento del danno dinanzi le giurisdizioni civili, la situazione che denuncia abbia leso il suo diritto a un tribunale. 42. Sul punto la Corte ricorda che la Convenzione ha lo scopo di proteggere dei diritti non teorici o illusori, ma concreti ed effettivi (Kuti c. Croazia, no 48778/99, � 25, CEDH 2002-II). In altri casi aventi ad oggetto il mancato esame di un'azione civile per irricevibilit� o per la chiusura dell'azione giudiziaria penale nel cui contesto questa � stata introdotta, la Corte ha tenuto conto dell'esistenza di altre vie aperte ai ricorrenti per far valere le loro pretese. Nei casi in cui i ricorrenti disponevano di ricorsi accessibili ed efficaci, la Corte ha concluso per la non violazione del diritto di accesso a un tribunale (Ernst e altri c. Belgio, no 33400/96, �� 53-55, Copyright � 2009 UFTDU ARR�T ATANASOVA c. BULGARIE 15 luglio 2003 ; Forum Maritime S.A. c. Romania, nn. 63610/00 e 38692/05, �� 91-93, 4 ottobre 2007). 43. D'altra parte, la Corte ricorda che, di norma, assume come dato di fatto che la durata di una procedura non riguarda di per s� l'accesso a un tribunale (Matos e Silva, Lda., e altri c. Portogallo, sent. del 16 settembre 1996, Raccolta delle sentenze e delle decisioni 1996-IV, p. 1109, � 64 e, pi� di recente, Buonfardieci c. Italia (dec.) no 39933/03, 18 dicembre 2007). 44. Tuttavia, in un determinato numero di casi, la Corte ha constatato una violazione dell'articolo 6 allorquando la chiusura dell'azione giudiziaria penale e il mancato esame dell'azione civile sono stati dovuti a circostanze imputabili alle autorit� giudiziarie, in particolare quando i ritardi eccessivi nel corso della procedura hanno provocato la prescrizione del reato (Anagnostopoulos c. Grecia, no 54589/00, �� 31-32, 3 aprile 2003 ; Gousis c. Grecia, no 8863/03, �� 34-35, 29 marzo 2007). 45. Secondo l'opinione della Corte, il caso di specie si distingue dai casi Matos e Silva, Lda., e altri e Buonfardieci, sopracitati, nei quali le azioni dei ricorrenti erano pendenti dinanzi ad una giurisdizione interna e il principio del loro esame da parte di tali giurisdizioni non era messo in causa. In effetti, nel caso di specie, l'azione civile della ricorrente non � stata esaminata a causa della chiusura dell'azione giudiziaria penale per prescrizione del reato. Ma, la ricorrente si � avvalsa della possibilit� offerta dal diritto interno di costituirsi parte civile nel contesto di un procedimento penale e di chiedere la riparazione del pregiudizio causato dall'incidente di cui � stata vittima. La stessa aveva dunque la speranza legittima di aspettare che i tribunali decidessero su tale domanda di risarcimento, che sia in modo favorevole o sfavorevole. E' unicamente a causa del ritardo con il quale le autorit� giudiziarie hanno trattato il caso che, in fin dei conti, � derivata la prescrizione del reato e, di conseguenza, l'impossibilit� per la ricorrente di ottenere una decisione sulla sua domanda di risarcimento nel contesto del procedimento penale. 46. La Corte ritiene pertanto che il presente caso sollevi una questione distinta rispetto a quella del diritto di accesso a un tribunale. Come gi� ritenuto nella decisione cui � giunta nel caso Anagnostopoulos, la Corte considera che quando l'ordinamento giuridico interno offre un ricorso ai coloro che sono giudicabili, come ad esempio il deposito di una querela con costituzione di parte civile, lo Stato ha l'obbligo di verificare che questi godano delle garanzie fondamentali previste dall'articolo 6. Non si potrebbe, in effetti, in circostanze come quelle del caso di specie, pretendere dalla ricorrente di attendere che la responsabilit� penale dell'autore del reato di cui � stata vittima sia prescritta, per colpa delle autorit� giudiziarie per poter successivamente introdurre, otto anni dopo la sua costituzione di parte civile e oltre dieci anni dopo i fatti, una nuova azione dinanzi le giurisdizioni civili al fine di sollecitare la riparazione del suo pregiudizio (cfr. Anagnostopoulos, precit., � 32). La Corte rileva in particolare che Copyright � 2009 UFTDU ARR�T ATANASOVA c. BULGARIE l'avvio di tale procedura implicherebbe la necessit� di mettere nuovamente insieme le prove, imponendo tale onere a carico della ricorrente, con il risultato che la determinazione della responsabilit� del guidatore potrebbe risultare molto pi� difficile in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dei fatti. 47. Alla luce di tali osservazioni, la Corte ritiene che la ricorrente non ha beneficiato di un diritto di accesso effettivo ad un tribunale. Dunque, vi � stata violazione dell'articolo 6 � 1. B. Sulla durata della procedura 1. Sulla ricevibilit� 48. La Corte ritiene che questa doglianza non � manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 � 3 della Convenzione. La Corte rileva, inoltre, che non si scontra con nessun altro motivo di irricevibilit�. Pertanto conviene dichiararlo ricevibile. 2. Sulla fondatezza 49. La ricorrente lamenta l'irragionevole durata della procedura, ritenendola eccessiva, a causa della mancanza di diligenza da parte delle autorit� e, in particolare, per i ripetuti rinvii del caso in istruttoria. 50. Il Governo non ha trasmesso osservazioni sul punto. 51. La Corte considera che l'articolo 6 si applica alla procedura de quo, nella misura in cui la ricorrente ha introdotto, nell'ambito del procedimento penale, un'azione civile, per la riparazione del pregiudizio subito a causa dell'infrazione (Perez, precit., �� 57-72). 52. Per quanto riguarda il periodo da prendere in considerazione ai fini di cui all'articolo 6, la Corte osserva che questa ha avuto inizio con la costituzione di parte civile della ricorrente in data 29 giugno 1994 ed � terminata con l'ordinanza del Tribunale regionale del Montana del 13 giugno 2002 che ha confermato il diniego delle giurisdizioni penali di decidere sulla domanda di risarcimento. La procedura ha dunque avuto una durata di quasi otto anni, senza essere pervenuta ad una decisione sul merito della domanda di risarcimento della ricorrente. 53. La Corte ricorda che il carattere ragionevole della durata di una procedura si valuta tenendo conto delle circostanze della causa nonch� dei criteri enunciati dalla sua giurisprudenza, come in particolare la complessit� del caso, il comportamento dei ricorrenti e quello delle autorit� competenti e l'importanza della causa per i ricorrenti (si veda, tra gli altri, Frydlender c. Francia [GC], no 30979/96, � 43, CEDH 2000-VII). 54. Il caso di specie riguardava la domanda civile della ricorrente per il risarcimento del pregiudizio fisico subito a seguito di un incidente stradale, Copyright � 2009 UFTDU ARR�T ATANASOVA c. BULGARIE nell'ambito del procedimento penale nei confronti dell'autore dell'incidente. Il caso presentava dunque una certa complessit�. Tuttavia, tenuto conto dell'importanza per l'interessata, lo stesso esigeva di essere trattato con una diligenza speciale da parte delle autorit� (Silva Pontes c. Portogallo, sentenza del 23 marzo 1994, serie A no 286-A, p. 15, � 39). 55. Ebbene la Corte rileva che un certo di numero di ritardi sono imputabili alle autorit� nel corso della procedura. In primo luogo, osserva che in due occasioni il caso � stato rinviato dalla fase giudiziale all'istruttoria a causa di alcune irregolarit� nella procedura imputabili alle autorit�. Rileva inoltre che un termine di oltre quattro anni � da febbraio 1995 al giugno 1999 � � trascorso senza che le autorit� svolgessero alcun tipo di attivit�. Tra l'altro, sono stati necessari ben due anni per decidere la questione, puramente procedurale, di sapere se la domanda di riparazione della ricorrente poteva o no essere esaminata dalle giurisdizioni penali dopo la chiusura del procedimento nei confronti del presunto responsabile. 56. L'atteggiamento della ricorrente, invece, non pare essere stato all'origine di ritardi ingiustificati. 57. In conclusione, dopo aver esaminato tutti gli elementi che gli sono stati sottoposti e alla luce dei criteri stabiliti dalla sua giurisprudenza, la Corte ritiene che la durata della procedura nel caso di specie non abbia risposto all'esigenza della "durata ragionevole", in violazione dell'articolo 6 � 1. II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE 58. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, � Se la Corte dichiara che vi � stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa. � A. Danno 59. La ricorrente chiede la somma di 10.000,00 euro (EUR) per le sofferenze morali che avrebbe subito a causa delle violazioni sopradette. Richiede altres� la somma di 100,13 EUR a titolo di danno patrimoniale per le spese di alimenti dietetici, di medicine e per la perdita del reddito dovuta ad un adattamento del suo posto di lavoro. 60. Il Governo non ha trasmesso osservazioni. 61. Sul pregiudizio materiale sopradetto, la Corte non rileva alcun nesso di causa con la violazione riconosciuta e, pertanto, rigetta questa parte della domanda. Tuttavia, considera che la ricorrente ha sopportato un danno Copyright � 2009 UFTDU ARR�T ATANASOVA c. BULGARIE morale certo a causa delle violazioni dell'art. 6 � 1 e, pertanto, le riconosce la somma di 4.000,00 EUR a tal titolo. B. Spese 62. La ricorrente chiede inoltre la somma di 16,35 EUR per le spese postali sostenute nella procedura dinanzi la Corte e presenta i documenti giustificativi a supporto di tale richiesta. 63. Il Governo non ha trasmesso osservazioni. 64. La Corte considera tali spese stabilite nella loro realt� e giustificate e pertanto riconosce la somma di 16,35 EUR chiesto dalla ricorrente. C. Interessi moratori 65. La Corte ha ritenuto che il calcolo degli interessi moratori deve essere effettuato secondo il tasso di interessi pari a quello marginale della Banca Centrale Europea, maggiorato di tre punti percentuali. PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE 1. Dichiara, all'unanimit�, il ricorso ricevibile ; 2. Afferma, per 5 voci contro 2, che vi � stata violazione dell'articolo 6 � 1 della Convenzione riguardante l'assenza del diritto di accesso effettivo ad un tribunale ; 3. Afferma, all'unanimit�, che vi � stata violazione dell'articolo 6 � 1 della Convenzione per la durata eccessiva della procedura; 4. Afferma, all'unanimit�, a) che lo Stato difensore deve versare alla ricorrente, nei tre mesi a partire dal giorno in cui la sentenza sar� diventata definitiva in conformit� con l'articolo 44 � 2 della Convenzione, 4.000,00 EUR (quattro mila euro) per danno morale e 16,35 EUR (sedici euro e trenta cinque centesimi) per spese di lite, somme da convertire in levs bulgari secondo il tasso applicabile al momento del regolamento, oltre qualsiasi somma che pu� essere dovuta a titolo di imposta ; b) che alla fine di detto termine e sino all'effettivo soddisfo, tali somme dovranno essere maggiorate di un interesse semplice pari al tasso legale effettuato secondo il tasso di interessi pari a quello marginale della Banca Centrale Europea, maggiorato di tre punti percentuali; Copyright � 2009 UFTDU ARR�T ATANASOVA c. BULGARIE 5. Rigetta, all'unanimit�, la demanda di equa soddisfazione per il resto. Fatto in francese, successivamente comunicato per iscritto il 2 ottobre 2008, in applicazione dell'articolo 77 �� 2 e 3 del regolamento. Claudia Westerdiek Cancelliera Peer Lorenzen Presidente Alla presente sentenza � allegata, in conformit� con gli articoli 45 � 2 della Convenzione e 74 � 2 del regolamento, l'opinione dissidente comune dei giudici Jaeger e Villiger. P.L. C.W. Copyright � 2009 UFTDU ARR�T ATANASOVA c. BULGARIE OPINIONE PARZIALMENTE DISSIDENTE COMUNE AI GIUDICI JAEGER E VILLIGER Siamo spiacenti di non essere nelle condizioni di poter aderire all'opinione della maggioranza per quanto riguarda la conclusione raggiunta sulla doglianza relativa al diritto di accesso a un tribunale (�� 46-47). Nella specie, a causa della chiusura del procedimento penale, la ricorrente doveva intraprendere una nuova azione dinanzi le giurisdizioni civili se voleva che la sua domanda di risarcimento venisse esaminata. Conviene osservare che la ricorrente non ha intrapreso alcuna iniziativa in tal senso. In qualsiasi stato della causa, la ricorrente ben poteva proporre la domanda civile a partire dal momento in cui si � verificato l'incidente, in quanto una condanna per un reato non rappresenta una conditio sine qua non per svolgere una domanda di risarcimento del danno per le lesioni fisiche. La ricorrente ha scelto con la propria volont� di costituirsi parte civile, strada probabilmente pi� semplice e meno onerosa ma che va incontro al rischio di una chiusura delle indagini penali per varie ragioni, tra le quali figura la prescrizione. Il concretizzarsi di tale rischio non equivale in nessun caso ad un rifiuto di accesso a un tribunale. Siamo consci del fatto che nel caso di una chiusura tardiva, l'esame delle pretese della ricorrente, gi� notevolmente ritardato a causa dei ritardi occorsi nel procedimento penale, sarebbe stato maggiormente prolungato. Tra l'altro, l'avvio di una tale procedura era suscettibile di generare alcune difficolt� per l'interessata, connesse in particolare al recupero delle prove, di cui avrebbe avuto l'onere nel procedimento civile, o al versamento di tasse giudiziarie. Tuttavia, non disponiamo di elementi che indicano che tali difficolt� sarebbero state insormontabili nel caso di specie. Con riguardo alla durata del procedimento, ricordiamo che ci� non solleva di per s� un problema relativo all'accesso a un tribunale (Matos e Silva, Lda., e altri c. Portogallo, sentenza del 16 settembre 1996, Raccolta delle sentenze e delle decisioni 1996-IV, p. 1109, � 64 ; Buonfardieci c. Italia, no 39933/03, � 20, 18 dicembre 2007). Osserviamo, in effetti, che nel caso di specie la durata del procedimento � oggetto di un'altra doglianza sollevata dalla ricorrente sul quale la Corte ha rilevato una violazione dell'articolo 6 � 1. In queste circostanze, consideriamo che la chiusura del procedimento penale e il mancato esame della domanda civile della ricorrente nell'ambito della stessa, non erano sproporzionate rispetto ad uno scopo legittimo di buona amministrazione della giustizia e non hanno leso alla sostanza stessa del diritto della ricorrente di avere acceso a un tribunale, a maggior ragione poich� si tratta di una pretesa di carattere civile che la ricorrente non ha Copyright � 2009 UFTDU ARR�T ATANASOVA c. BULGARIE tentato di introdurre nell'ambito del procedimento specificamente apposto per le sue esigenze. Pertanto, riteniamo che non vi � stata violazione dell'articolo 6 � 1 per quanto riguarda la pretesa violazione del diritto di accesso a un tribunale della ricorrente. Copyright � 2009 UFTDU

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