75951/01

WyrokETPCz2008-12-09ECLI:CE:ECHR:2008:1209JUD007595101

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy długotrwałe nieotrzymanie zwrotu skonfiskowanej ziemi lub odszkodowania za nią, pomimo uznania prawa do rekompensaty przez władze krajowe, stanowi naruszenie prawa do poszanowania mienia gwarantowanego przez art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że prawo skarżącego do odszkodowania, potwierdzone decyzjami administracyjnymi, stanowiło „dobro” w rozumieniu art. 1 Protokołu nr 1, a brak jego realizacji przez ponad osiem lat stanowił ingerencję w to prawo. Trybunał stwierdził, że ingerencja ta, choć teoretycznie służąca interesowi publicznemu, nie zachowała sprawiedliwej równowagi między wymogami interesu ogólnego a ochroną praw własności skarżącego. Trybunał podkreślił, że powtarzające się zmiany legislacyjne i brak skutecznych mechanizmów wykonawczych stworzyły stan niepewności prawnej i nieproporcjonalne obciążenie dla skarżącego, co doprowadziło do naruszenia Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący, Gheorghe State Viaşu, został w 1962 r. zmuszony do oddania 18,62 hektara ziemi w Rumunii. Po upadku reżimu komunistycznego, w 2000 r. jego wniosek o zwrot 16,63 hektara został przyjęty, a w 2002 r. jego prawo do odszkodowania za tę ziemię zostało potwierdzone przez władze. Mimo to, do dnia wydania wyroku, skarżący (który zmarł w 2006 r.) ani jego syn nie otrzymali ani zwrotu ziemi, ani należnego odszkodowania. Władze rumuńskie wielokrotnie zmieniały przepisy dotyczące restytucji i odszkodowań, co prowadziło do niepewności prawnej i braku skutecznych mechanizmów realizacji praw.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji. 3. Orzeka, że pozwane państwo ma zapłacić skarżącemu, w terminie trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku, 115 000 EUR (sto piętnaście tysięcy euro) tytułem wszystkich poniesionych szkód, powiększone o wszelkie należne podatki, z odsetkami ustawowymi. 4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CONSIGLIO D’EUROPA   CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO   TERZA SEZIONE   CASO VIAŞU C. ROMANIA   (Ricorso n o 75951/01)   SENTENZA   STRASBURGO   dicembre 2008   Questa sentenza diventerà definitiva in base alle condizioni definite   all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.   traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo   SENTENZA VIAŞU c. ROMANIA   Nel caso Viaşu c. Romania,   La Corte europea dei diritti dell'uomo (sezione terza), riunitasi in una   camera composta da:   Josep Casadevall, presidente,   Elisabet Fura-Sandström,   Corneliu Bîrsan,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra, giudici,   e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,   Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 18 novembre 2008,Pronuncia   la seguente sentenza, adottata in questa data   PROCEDURA   1. All'origine del caso vi è il ricorso (no 75951/01) diretto contro la   Romania e di cui un cittadino di questo Stato, il sig. Gheorghe State Viaşu   (“il ricorrente”), ha investito la Corte il 27 febbraio 2001 ai sensi   dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e   delle libertà fondamentali (“la Convenzione”). Il 14 luglio 2006, il   cancelliere è stato informato del decesso del ricorrente il 1° luglio 2006,   quindi del desiderio del di lui figlio, Gheorghe Crinel Viaşu, di proseguire   la procedura in suo luogo e per suo conto.   2. Il ricorrente, che è stato ammesso al beneficio dell'assistenza   giudiziaria, è rappresentato dalla società civile professionale di avvocati   “Oancea, Răduleţu e Gherghe”. Il Governo rumeno (“il Governo”) è   rappresentato dal suo agente, Horaţiu-Răzvan Radu, sottosegretario di Stato   al Ministero degli Affari Esteri   3. Il ricorrente adduceva un danno al suo diritto di proprietà   garantito dall'articolo 1 del protocollo no 1 della Convenzione, tenuto conto   dell'impossibilità nella quale si trovava di usufruire del suo diritto alla   indennizzo per un terreno, ai sensi della legislazione interna sulle   restituzioni.   4. Il 21 settembre 2004, la Corte ha deciso di trasmettere il ricorso al   Governo. Il 12 dicembre 2006, avvalendosi delle disposizioni dell'articolo   § 3 della Convenzione, essa ha deciso che sarebbero stati esaminati allo   stesso tempo l'ammissibilità ed il buon fondamento del caso.   IN FATTO   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA VIAŞU c. ROMANIA   I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO   5. Il ricorrente nacque nel 1924 e risiedeva a Drobeta Turnu   Severin.   6. Proprietario di un terreno di 18,62 ettari sito nel comune di   Cătunele (dipartimento di Gorj), il ricorrente fu obbligato nel 1962 a cederlo   alla cooperativa agricola di produzione di Cătunele, creata nel quadro della   riforma dell'agricoltura intrapresa dal regime comunista installatosi nel   1945.   7. Verso il 1980 una parte di questo terreno fu destinata alla   produzione mineraria carbonifera della regione, e ceduta dalla cooperativa   all'impresa mineraria di Stato di Motru (l'impresa M. di qui in seguito).   A. Restituzione in natura di una parte del terreno confiscato   8. Dopo la caduta del regime comunista il 22 dicembre 1989, il   ricorrente formulò una domanda di restituzione del terreno di cui era stato   privato dallo Stato comunista, fondata sulla legge no 18/1991. In risposta,   ricevette in proprietà una parte del terreno che gli era appartenuto, il resto   non potendogli essere restituito a causa dell’utilizzo da parte di un'impresa   di Stato.   9. La legge no 18/1991 subì numerose modifiche (cfr. infra la parte   sul Diritto nazionale, §§ 30-46). Tra l'altro, ai sensi della modifica apportata   dalla legge no 169/1997 del 27 ottobre 1997, la superficie di terreno che può   essere restituita ad un privato fu portata a 50 ettari (cfr. infra paragrafo 31).   10. Tenuto conto del notevole numero di domande di restituzione   accolte dalle autorità, ma non potendo essere soddisfatte in mancanza di   terreni disponibili, la legge no 18/1991 fu modificata nuovamente l'11   gennaio 2000 dalla legge no 1/2000. Conformemente a quest'ultima, i   beneficiari di decisioni di restituzione che non potevano ottenere la   restituzione integrale in natura in mancanza di terreno disponibile potevano   vedersi accordare una compensazione in cambio della parte non restituita   (cfr. infra paragrafo 34).   11. All'inizio del 2000, non avendo ancora ottenuto la restituzione   dell'insieme del terreno, il ricorrente depositò molte domande supplementari   di restituzione di un altro terreno equivalente o, in caso contrario, di   compensazione per la parte non restituita, cioè 16,63 ettari. Faceva valere   che l'impresa M. utilizzava il lotto del terreno e che esperti indipendenti   avevano concluso che il terreno non era più utilizzabile a fini agricoli a   causa dei rifiuti carboniferi ivi depositati.   B. Decisione di restituzione del resto del terreno   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA VIAŞU c. ROMANIA   12. Il 14 giugno 2000, il municipio di Cătunele informò il ricorrente   della decisione della commissione locale per l'applicazione della legge no   1/2000 di restituirgli un lotto di terreno che misurava 10,42 ettari o in   mancanza di terreno disponibile, del suo diritto di beneficiare di una   compensazione pecuniaria. Tempo più tardi, il ricorrente si vide confermare   il diritto alla restituzione di un altro lotto di 6,21 ettari.   13. In una lettera indirizzata al ricorrente il 19 settembre 2000, il   municipio gli confermò nuovamente che era legittimato a ricevere in   proprietà il terreno in questione.   14. Poiché il ricorrente aveva sollecitato l'applicazione effettiva   delle decisioni di restituzione e la sua messa in possesso, il 6 ottobre 2000,   il municipio di Cătunele lo informò che non aveva più terreni disponibili e,   quindi, che spettava all'impresa M., utilizzatrice dell'insieme del terreno che   era appartenuto al ricorrente, di indennizzarlo.   15. Molte domande di indennizzo presentate nell'agosto 2000 dal   ricorrente ad M. furono respinte, quest'ultima prendendo a pretesto   inizialmente che il ricorrente non gli aveva trasmesso i documenti che gli   davano diritto alla restituzione, ed in seguito che il terreno in questione non   poteva essergli restituito, poiché era utilizzato per lo sfruttamento del   carbone.   16. In diverse lettere di risposta, il ricorrente precisò che chiedeva   l’indennizzo per il terreno che non poteva essergli restituito.   17. Con diverse lettere datate 19, 20 e 30 ottobre 2000, il ricorrente   fu informato dalle autorità e dall'impresa M. che nessuna disposizione   regolamentare che precisasse le modalità ed i mezzi con i quali doveva farsi   la compensazione prevista dalla legge no 1/2000 era stata adottata e che   quindi, nessuna indennità poteva essergli concessa.   18. A intervalli regolari, il ricorrente si rivolse alla prefettura di   Gorj, chiedendo che gli indennizzi di cui alla legge n° 1/2000 gli fossero   pagati. Con lettere del 6 marzo, 31 agosto, 10 settembre 2001 e 30 gennaio   2002, il prefetto del dipartimento di Gorj gli comunicò che in mancanza di   disposizioni di applicazione della legge no 1/2000, nessun indennizzo   poteva essergli concesso ma lo rassicurò informandolo che tali disposizioni   sarebbero state adottate presto dal Governo.   19. Con lettere del 31 agosto e 10 settembre 2001, il prefetto   confermò il credito del ricorrente per un terreno che totalizzava 16,63 ettari   e gli indicò di fare iscrivere il credito che aveva nei confronti dello Stato   nella tabella citata nel regolamento di applicazione della legge no 18/1991   con i successivi emendamenti.   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA VIAŞU c. ROMANIA   20. Il ricorrente si conformò. Con due decisioni amministrative del   aprile e 17 maggio 2002, la commissione dipartimentale per l'applicazione   della legge no 18/1991 convalidò l'iscrizione dei crediti dovuti dallo Stato al   ricorrente per i due lotti di 10,42 ettari e 6,21 ettari rispettivamente, nella   tabella dei crediti redatta ai sensi della legge no 1/2000.   C. Domande di esecuzione dei crediti del ricorrente nei confronti dello   Stato   21. Non avendo ancora percepito un indennizzo, l'interessato   continuò ad indirizzare memorie alle autorità, chiedendo il pagamento dei   crediti che gli erano dovuti per il terreno non restituito che totalizzava 16,63   ettari.   22. Queste memorie furono indirizzate alla prefettura del   dipartimento di Gorj, che informò il ricorrente con lettere datate 24 gennaio,   marzo, 2 aprile, 16 maggio, 12 settembre e 29 ottobre 2003, del   raggruppamento delle sue domande, tenuto conto del loro carattere   ripetitivo.   23. Il 10 dicembre 2003 e il 27 gennaio 2004, il ministero   dell'amministrazione pubblica gli inviò una risposta simile.   24. Il 15 agosto 2003, il ministero delle finanze informò il ricorrente   che la legge no 389/2002 aveva prorogato al 30 giugno 2004 il termine per   l'applicazione della legge no 1/2000.   25. In una lettera indirizzata al prefetto di Gorj il 20 ottobre 2004, il   ricorrente chiese di vedersi assegnare 1000 euro per ettaro di terreno non   restituito, dei risarcimenti per il periodo durante il quale era stato privato del   terreno, a partire dall'entrata in vigore della legge no 1/2000, l'adeguamento   di queste somme per tenere conto dell'inflazione per il periodo 2000-2004,   che ammontava, secondo l'Istituto nazionale di statistica, al 262,7%, come   pure dei danni morali. Si lamentò in questa occasione del metodo di calcolo   del valore dei terreni fissato dal decreto no 1546/2004 di applicazione   dell'articolo 40 della legge no 1/2000, che aveva per risultato di diminuire   drasticamente il valore dei terreni, poiché prendeva come base il prezzo dei   cereali alla borsa di Chicago, anziché tenere conto dei prezzi praticati   nell'Unione europea. Concludeva che il prezzo del suo terreno valutato dalle   autorità a 391 euro per ettaro non era un prezzo serio.   26. Peraltro come si evince da una lettera depositata dal Governo il   marzo 2007, la prefettura di Gorj informò quest'ultimo il 12 marzo 2007   che la vecchia impresa M   ., rinominata Société nationale du lignite   Olténie (“SNLO”), effettuava lavori al fine di poter rendere al circuito   agricolo alcuni terreni che si trovano nella sua amministrazione. Di   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA VIAŞU c. ROMANIA   conseguenza, il ricorrente poteva vedersi restituire in natura prima della fine   del 2007 i terreni ai quali aveva diritto, di guisa che i crediti che aveva nei   confronti dello Stato non sarebbero (stati ndt) più esigibili.   27. Fino ad oggi, il terreno non è stato restituito. Nessuna indennità   è stata versata né al ricorrente, morto il 1° luglio 2006, né al suo figlio,   unico erede.   II. IL DIRITTO E LA PRATICA NAZIONALI PERTINENTI   A. La Costituzione   28. Le disposizioni pertinenti della Costituzione rumena   stabiliscono così:   Articolo 1   Lo Stato rumeno   “[...]   (5) In Romania, il rispetto della Costituzione, della sua supremazia e delle leggi è   obbligatorio”.   Articolo 44   Il diritto di proprietà privata   “[...]   (3) Nulla può essere espropriato, se non per causa di utilità pubblica, alle condizioni   previste dalla legge, e concedendo un giusto e previo indennizzo.   [...]   (5) Le autorità pubbliche possono utilizzare il sottosuolo di qualsiasi proprietà per lavori di   interesse generale. Sono obbligate in cambio a compensare il proprietario per i danni   causati al suolo, alle piantagioni ed alle costruzioni, come pure per qualsiasi altro danno   che è loro imputabile.   (6) Le indennità previste ai paragrafi 3 e 5 saranno fissate in comune accordo con il   proprietario o, in caso di disaccordo, in giudizio”.   Articolo 52   Il diritto di una persona danneggiata da un'autorità pubblica   “(1) Ogni persona danneggiata nell'esercizio di uno dei suoi diritti o di un interesse   legittimo, da un'autorità pubblica, tramite un atto amministrativo o a causa dell'assenza di   soluzione ad una domanda entro il termine legale, ha diritto di ottenere il riconoscimento   del diritto o dell'interesse legittimo preteso, all'annullamento dell'atto ed alla riparazione del   pregiudizio.   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA VIAŞU c. ROMANIA   [...]”   Articolo 108   Gli atti del Governo   “(1) Il Governo emette decreti ed ordinanze.   (2) I decreti sono emessi per organizzare l'applicazione delle leggi.   (3) Le ordinanze sono emesse ai sensi di una legge speciale di abilitazione, nei limiti e alle   condizioni previste da essa.   [...]”   Articolo 115   La delegazione legislativa   “(1) Il Parlamento può adottare una legge speciale di abilitazione del Governo ad adottare   ordinanze in settori che non riguardino l’ambito della legge organica.   (2) La legge di abilitazione determinerà il settore e la data fino alla quale possono essere   adottate tali ordinanze.   (3) Se la legge di abilitazione lo esige, le ordinanze sono sottoposte al Parlamento per   l’approvazione, secondo la procedura legislativa, prima della scadenza del termine di   abilitazione. L'inosservanza di questo termine ha per effetto la cessazione degli effetti   dell'ordinanza.   [...]   (7) Le ordinanze sulle quali il Parlamento è stato richiesto di pronunciarsi sono approvate o   respinte da una legge che identificherà anche le ordinanze i cui effetti sono cessati ai sensi   del paragrafo 3 suddetto.   [...]”   B. Le disposizioni legali pertinenti che autorizzano il Governo ad   emettere ordinanze di emergenza   29. Nel 2007, il Parlamento si riunisce in due sessioni, dal 5   febbraio al 28 giugno e dal 3 settembre al 20 dicembre 2007. Al di fuori di   queste sessioni, il Governo fu autorizzato ad emettere ordinanze così: per il   periodo che va della dal 1° gennaio al 5 febbraio 2007, con la legge no 502   del 28 dicembre 2006, e per il periodo che va del 26 luglio al 3 settembre   2007, con la legge no 266 del 20 luglio 2007.   C. Le disposizioni riguardanti il diritto alla restituzione di terreni   agricoli   30. Dopo la caduta del regime comunista, nel dicembre 1989, molte   leggi di restituzione di beni immobili confiscati o nazionalizzati tra il 6   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA VIAŞU c. ROMANIA   marzo 1945 ed il 22 dicembre 1989 furono adottate. Il diritto alla   restituzione di terreni fu realizzato dalla legge no 18/1991 sui beni fondiari,   entrata in vigore il 20 febbraio 1991. Così, i vecchi proprietari di terreni   passati in proprietà dello Stato o delle cooperative agricole si videro   concedere un diritto alla restituzione fino ad un massimo di dieci ettari, o in   caso contrario, la concessione in proprietà di un altro terreno avente la   stessa superficie. La decisione di restituzione doveva essere presa, su   domanda del beneficiario, da una commissione locale stabilita presso il   municipio del luogo di restituzione e, in caso di contestazione, da una   commissione dipartimentale presso la prefettura. In caso di contestazione   della decisione della commissione dipartimentale, i tribunali erano incaricati   di definire le controversie derivate dall'applicazione di questa legge.   31. La legge no 18/1991 è stata modificata fino ad oggi da più di   settanta atti normativi. Furono così modificate varie volte tanto la   dimensione del diritto alla restituzione, che non cessò di aumentare,   arrivando fino a 50 ettari per un privato, quanto le procedure di restituzione:   i termini della presentazione delle domande, la procedura d'esame della   domanda, la procedura di concessione dei titoli di proprietà, gli organismi   competenti per la concessione in proprietà, la loro composizione ed il loro   funzionamento, la fissazione della compensazione in caso di non   restituzione e gli organismi competenti a questo proposito, ecc. tutti questi   cambiamenti furono di applicazione immediata, così influendo sulla sorte   delle domande già depositate ma non risolte.   32. Cambiamenti essenziali furono operati nell'ottobre 1997, dalla   legge no 169/1997, nel gennaio 2000, dalla legge no 1/2000 e nel luglio   2005, dalla legge no 247/2005.   33. La legge no 169/1997 del 27 ottobre 1997 portò il diritto alla   restituzione a 50 ettari di terreno per un privato, dovendosi la restituzione   realizzare sia nella vecchia ubicazione, sia altrove, in funzione delle   disponibilità del comune. Coloro che si erano già visti restituire superfici   fino a 10 ettari ai sensi della legge no 18/1991, si videro accordare un nuovo   termine per chiedere la differenza fino a 50 ettari.   34. La legge no 1/2000 dell'11 gennaio 2000, entrata in vigore il 15   gennaio 2000, dispose la concessione di una compensazione in caso di   impossibilità della restituzione integrale in natura. Inoltre, un nuovo termine   fu assegnato alle persone che non avessero formulato domande di   restituzione oltre i dieci ettari ai sensi della legge no 169/1997. Le   disposizioni pertinenti di questa legge così stabiliscono:   Articolo 3   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA VIAŞU c. ROMANIA   [...] “(3) Quando non è possibile restituire l'integrità del terreno [...] delle   compensazioni saranno assegnate per la parte del terreno che non può essere   attribuito in proprietà;   (4) Le compensazioni saranno accordate a cominciare da quelle dovute per i   terreni non restituiti di superficie inferiore”. [...]   Articolo 4   “(1) Come compensazione per i terreni (...) appartenuti a persone fisiche, di cui lo   Stato si era appropriato scorrettamente, destinati attualmente a sistemazioni o   miglioramenti idrotecnici di altra natura, sarà assegnato ai vecchi proprietari o ai   loro eredi un terreno della riserva comunale o del settore privato dello Stato. In   mancanza di terreno disponibile, i vecchi proprietari o i loro eredi si vedranno   assegnata una compensazione.   (...)„   Articolo 40   “Per i terreni agricoli o forestali che sono stati oggetto di domande accolte dalle   autorità competenti, registrate entro i termini e secondo la procedura prevista dalla   legge no 18/1991, come modificata dalla legge no 169/1997, cioè i terreni che non   hanno potuto essere restituiti (...), il Governo fisserà mediante decisione, entro 45   giorni a partire dall'entrata in vigore della presente legge, il metodo di valutazione   dei terreni, le fonti di finanziamento e le modalità di pagamento delle indennità.„   35. Nonostante le disposizioni dell'articolo 40 della legge no 1/2000,   nessuna decisione fu adottata entro 45 giorni dall'entrata in vigore di questa   legge, il 15 gennaio 2000.   36. Il regolamento di applicazione della legge no 18/1991 fu   modificato una prima volta il 17 marzo 2000 per tenere conto delle   disposizioni della legge no 1/2000. Fu realizzata una tabella dei crediti nei   confronti dello Stato risultante dalle leggi di restituzione, nella quale le   autorità dovevano iscrivere i nomi dei beneficiari di una decisione di   restituzione che era impossibile effettuare, come pure l'importo delle   indennità dovute per il terreno non restituito. Il regolamento fu modificato   varie volte, tra l'altro nel dicembre 2001 e nell’agosto 2005.   37. Molti atti normativi adottati tra agosto 2000 e giugno 2002   prorogarono a luglio 2004 il termine accordato al Governo per il   finanziamento delle restituzioni e compensazioni assegnate in applicazione   della legge di restituzione no 18/1991. Il 23 settembre 2004, il Governo   adottò il decreto no 1546/2004 che fissa le norme di applicazione   dell'articolo 40 della legge no 1/2000. Entrato in vigore nell'ottobre 2004,   questo decreto fissò il metodo di valutazione dei terreni ai fini della   concessione di compensazioni ai sensi delle leggi di restituzione di terreni   agricoli. Ai sensi dell'articolo 2 del suddetto decreto, le somme necessarie   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA VIAŞU c. ROMANIA   per il pagamento di compensazioni dovevano essere trasferite ogni anno dal   bilancio dello Stato ai dipartimenti.   38. Il 19 luglio 2005, fu adottata la legge no 247/2005 sulla riforma della   giustizia e della proprietà, che modificò in modo sostanziale la legge no   18/1991. Così, un nuovo termine fu accordato ai vecchi proprietari per   formulare domande supplementari per le superfici non restituite ai sensi   della legge no 18/1191, la procedura d'esame delle domande fu modificata e   nuovi organismi competenti in previsione dell'esame delle domande e della   concessione dei titoli di proprietà e delle indennità furono creati. Nel suo   capitolo VII, la legge pose come principio che l'indennità da pagare doveva   essere “giusta ed equa, secondo la pratica e gli standard interni ed   internazionali in materia di compensazione per le costruzioni e case   acquisite scorrettamente dallo Stato” (articolo 4 a), in mancanza di qualsiasi   limite massimo che limita queste compensazioni (articolo 4 b). Definisce   anche le fonti che devono finanziare il pagamento delle indennità, le   procedure da seguire per la fissazione dell'importo e per il pagamento   effettivo delle indennità. Il ruolo decisorio della commissione   dipartimentale per l'applicazione della legge no 18/1991, competente in   ultima istanza a prendere le decisioni di restituzione e di concessione di   indennità (cfr. paragrafo 30 supra), fu eliminato. Le commissioni   dipartimentali si videro assegnare soltanto un ruolo di trasmissione della   domanda del beneficiario alla Commissione centrale per le compensazioni   (“la Commissione centrale”) che doveva essere realizzata. È quest'ultima,   nell'ambito della quale fu creata un'autorità nazionale per la restituzione   delle proprietà (“ANRP”), che si vide accordare la competenza per   convalidare le somme finali da pagare ed emettere titoli di proprietà o di   pagamento, su proposta di “esperti scelti” per determinare il valore dei beni   (articolo 16). In previsione del pagamento delle indennità assegnate dalla   Commissione centrale ai sensi delle leggi di restituzione, un organismo di   sistemazione collettiva dei valori mobiliari fu creato, detto fondo   Proprietatea. L'articolo 12 § 4 della legge no 247/2005 ordinò al fondo   Proprietatea di adottare, entro 30 giorni a partire dalla sua messa in atto, le   misure necessarie in previsione della quotazione in borsa delle sue azioni,   affinché i beneficiari delle decisioni di compensazione emesse ai sensi delle   leggi di restituzione potessero venderle e ritoccare il prezzo in qualsiasi   momento.   39. Il 15 settembre 2005, il Governo adottò il regolamento di   applicazione della legge no 247/2005.   40. Il fondo Proprietatea fu realizzato nel dicembre 2005, con [lett.:   essendo ndt] il suo capitale costituito per lo più da attivi dello Stato in varie   imprese. Fino ad oggi, le azioni del fondo Proprietatea non sono state   ancora quotate in Borsa.     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA VIAŞU c. ROMANIA   41. L'ordinanza di emergenza del Governo no 136/2006 del 22   dicembre 2006 sottolineava nella sua relazione alcune ragioni, in   particolare, che “l'Autorità nazionale per la restituzione delle proprietà   incontra alcune difficoltà nell'applicazione della legislazione in materia,   mettendo così in pericolo la messa in possesso dei proprietari e dunque il   rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Romania [...]„ e decise,   per garantire l'uguaglianza tra tutti i lavoratori dipendenti o gli eletti che   occupano un posto di lavoro pubblico tanto a livello nazionale quanto   locale, implicati direttamente nell'applicazione degli atti normativi in   materia di restituzione, di assegnare loro, in regime di emergenza, un   premio mensile di difficoltà che può andare fino al 50% del trattamento di   base.   42. Dal luglio 2005, la legge no 247/2005 fu modificata più di una   decina di volte, tanto quanto al funzionamento ed al finanziamento del   fondo Proprietatea, quanto per quel che riguarda le modalità di calcolo e le   procedure di concessione delle indennità.   43. Il 28 giugno 2007, il Governo adottò l'ordinanza di emergenza   no 81/2007, che operò un cambiamento importante nell'organizzazione e nel   funzionamento del fondo Proprietatea. Tra l'altro, la suddetta ordinanza   accordò ai beneficiari di decisioni di compensazione in azioni Proprietatea   la possibilità di riceverne una parte sotto forma di indennità pecuniaria.   Adottata senza autorizzazione del Parlamento sotto la forma di una legge di   abilitazione, l'ordinanza no 81/2007 non è stata approvata dal Parlamento   secondo la procedura prevista dall'articolo 115 § 7 della Costituzione (cfr.   supra paragrafo 28).   44. Il 6 febbraio 2008, il Governo modificò il regolamento di   applicazione della legge no 247/2005 per tenere conto delle modifiche   apportate dall'ordinanza di emergenza no 81/2007.   45. Secondo un'informazione trasmessa dal Governo alla Corte, al 7   dicembre 2007, la Commissione centrale per le compensazioni aveva   rilasciato 5188 titoli di compensazione, di cui 506 sono stati effettivamente   effettuati dalla ANRP.   46. In mancanza di statistiche globali ufficiali, l'organizzazione non   governativa “Societatea Academica din Romania” effettuò uno studio sulla   situazione delle domande di restituzione, che pubblicò nel settembre 2008.   Secondo questa relazione, più di duecentomila domande di restituzione   erano state depositate su tutto il territorio, di cui soltanto quarantaseimila   erano state trasmesse, fino alla data della relazione, dagli enti locali alla   ANRP. Quest'ultima aveva assegnato compensazioni a 3620 persone. La     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA VIAŞU c. ROMANIA   relazione mise in evidenza che più di 30000 cartelle riguardanti le leggi di   restituzione erano pendenti dinanzi ai tribunali della città di Bucarest.   D. La giurisprudenza interna in materia di restituzioni   47. Nel settembre 2004, dinanzi al numero crescente di domande   formulate dai beneficiari di una decisione di restituzione in natura   impossibile da effettuare, e tenuto conto dell'assenza di un decreto che   fissasse le modalità di calcolo del valore dei terreni, molti tribunali fissarono   essi stessi l'importo delle indennità da pagare, affidandosi su valutazioni ed   applicando per analogia alcune disposizioni in materia di espropriazione.   Condannarono le autorità a pagare le indennità così fissate. Alcuni di questi   giudizi furono annullati dalle giurisdizioni superiori, che giudicarono che in   mancanza di un decreto del Governo, i tribunali non erano competenti per   procedere alla valutazione dei beni da restituire.   48. In una sentenza del 4 aprile 2006, la Corte di cassazione (Inalta   Curte de Casaţie si Justiţie) giudicò che in mancanza di risposta da parte   delle autorità amministrative, la fissazione da parte dei tribunali, dopo avere   ordinato una stima, dell'importo delle indennità da pagare era conforme alla   legge no 10/2001, che aveva assegnato ai tribunali la competenza esclusiva   per definire le controversie derivate dalla sua applicazione. Inoltre, ciò   permetteva “di sancire la mancanza di diligenza da parte delle autorità   competenti nel rispondere alle notifiche”. Secondo la Corte di cassazione,   tale interpretazione era fondata sulla responsabilità attribuita ai tribunali   dalle leggi di restituzione e “sulla volontà del legislatore, che desiderava una   soluzione rapida e capace di eliminare non appena possibile l'incertezza   delle situazioni giuridiche e risarcire i danni causati dalle misure abusive   adottate dallo Stato comunista” (sentenza no 3541/2006).   49. Tuttavia, con un'inversione parziale di giurisprudenza, la Corte   di cassazione giudicò in una sentenza del 9 marzo 2007 che i tribunali non   erano competenti a fissare l'importo delle indennità da pagare ai beneficiari   di una decisione di restituzione. L'alta giurisdizione giudicò che questa   norma comportava soltanto una sola eccezione: quando i beneficiari   avevano ottenuto, prima dell'entrata in vigore della legge no 247/2005, una   decisione fissante l'importo delle indennità, potevano contestare questo   importo dinanzi ad un tribunale, essendo quest’ultimo competente a   modificarlo e a fissare l'importo delle indennità da pagare (sentenza no   2230/2007 del 9 marzo 2007). La Corte di cassazione giudicò d'altra parte   che una decisione che determina l'importo delle indennità da pagare non   fosse esecutoria, poiché doveva essere trasmessa alla Commissione centrale   (cfr. supra paragrafo 37), sola competente a convalidare le somme da   pagare ed emettere i titoli di pagamento (decisione no 1685/del 21 febbraio   2007). Tuttavia, alcuni mesi più tardi, la Corte d'appello di Constanţa, si     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA VIAŞU c. ROMANIA   riferì alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e constatò   che lo Stato rumeno non aveva adempiuto al suo obbligo positivo di reagire   tempestivamente e con coerenza sulla questione d'interesse generale che era   la restituzione dei beni entrati nel patrimonio dello Stato per l'effetto di   decreti di nazionalizzazione. Giudicò allora che quando era impossibile   restituire in natura una costruzione ai sensi della legge no 10/2001, lo Stato   doveva compensare il beneficiario del diritto alla restituzione coprendogli   completamente il pregiudizio subìto. Di conseguenza, ordinò allo Stato di   pagare al beneficiario del diritto alla restituzione il prezzo del bene al valore   di mercato (decisione no 520/C del 3 dicembre 2007).   III. I TESTI DEL CONSIGLIO D'EUROPA   50. Nella sua Risoluzione Res(2004)3 relativa alle sentenze che   rivelano un problema strutturale di fondo, adottata 12 maggio 2004, il   Comitato dei Ministri ha indicato ciò che segue:   “Il Comitato dei Ministri, ai sensi dell'articolo 15.b dello Statuto del Consiglio   d'Europa,   Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta tra i   suoi membri, e che uno dei mezzi più importanti per raggiungere questo scopo è la   salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;   Ribadendo la sua convinzione che la Convenzione per salvaguardia dei diritti dell'uomo e   delle libertà fondamentali (qui di seguito denominata “la Convenzione”) deve rimanere il   punto di riferimento essenziale nel settore della tutela dei diritti dell'uomo in Europa e   ribadendo il suo impegno ad adottare misure tendenti a garantire l'efficacia a lungo termine   del sistema di controllo istituito dalla Convenzione;   Ricordando il carattere sussidiario del meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione,   che presuppone, ai sensi del suo articolo primo, che i diritti e libertà garantiti dalla   Convenzione siano protetti innanzitutto dal diritto nazionale ed applicati dalle autorità   nazionali;   Rallegrandosi a questo proposito de fatto che la Convenzione è oggi parte integrante   dell'ordinamento giuridico interno dell'insieme degli Stati parte;   Ricordando che, ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, le alte parti contraenti si   impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell'uomo   (qui di seguito denominata “la Corte”) nelle controversie nelle quali essi sono parti e che la   sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia   l'esecuzione;   Sottolineando l'interesse di aiutare lo Stato interessato ad identificare i problemi di fondo e   le misure d'esecuzione necessarie;   Ritenendo che l'attuazione delle sentenze sarebbe facilitata se l'esistenza di un problema   strutturale fosse già identificata nella sentenza della Corte;   Tenendo presenti le osservazioni fatte sulla questione dalla Corte stessa nel corso della   sessione del Comitato dei Ministri del 7 novembre 2002;     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA VIAŞU c. ROMANIA   Invita la Corte:   I. nella misura del possibile, ad identificare nelle sentenze in cui constata una violazione   della Convenzione ciò che, secondo essa, rivela un problema strutturale di fondo e la fonte   di questo problema, in particolare quando è suscettibile di dare luogo a numerosi ricorsi, in   modo da aiutare gli Stati a trovare la soluzione adeguata ed il Comitato dei Ministri a   sorvegliare l'esecuzione delle sentenze;   II. a segnalare specialmente ogni sentenza che comporti indicazioni sull'esistenza di un   problema strutturale e sulla fonte di questo problema non soltanto allo Stato interessato ed   al Comitato dei Ministri, ma anche all'Assemblea parlamentare, al Segretario Generale del   Consiglio d'Europa ed al Commissario ai Diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa, e   segnalare in modo adeguato queste sentenze nella raccolta dati della Corte.   51. La Raccomandazione del Comitato dei Ministri Rec(2004)6 sul   miglioramento dei ricorsi interni, adottata il 12 maggio 2004, così statuisce:   “Il Comitato dei Ministri, ai sensi dell'articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d'Europa,   Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta tra i   suoi membri, e che uno dei mezzi più importanti per raggiungere questo scopo è la   salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;   Ribadendo la sua convinzione che la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo   e delle libertà fondamentali (qui di seguito denominata “la Convenzione”) deve rimanere il   punto di riferimento essenziale nel settore della tutela dei diritti dell'uomo in Europa e   ribadendo il suo impegno di adottare misure tendenti a garantire l'efficacia a lungo termine   del sistema di controllo istituito dalla Convenzione;   Ricordando il carattere sussidiario del meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione,   che presuppone, ai sensi del suo articolo primo, che i diritti e libertà garantiti dalla   Convenzione siano protetti innanzitutto dal diritto nazionale ed applicati dalle autorità   nazionali;   Rallegrandosi a questo proposito del fatto che la Convenzione è oggi parte integrante   dell'ordinamento giuridico interno dell'insieme degli Stati parte;   Sottolineando che, come pure l'articolo 13 della Convenzione lo esige, gli Stati membri si   sono impegnati affinché ogni persona che può addurre in modo giustificabile una   violazione dei suoi diritti e libertà riconosciuti nella Convenzione abbia diritto ad un   ricorso effettivo dinanzi ad un'istanza nazionale;   Ricordando che, oltre all'obbligo di garantire l'esistenza di tali ricorsi effettivi ai sensi della   giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (qui di seguito denominata “la   Corte”), gli Stati hanno l'obbligo generale di rimediare ai problemi sottostanti alle   violazioni constatate;   Sottolineando che spetta agli Stati membri garantire che i ricorsi interni siano effettivi nel   diritto e nella pratica, e che possano arrivare ad una decisione sul buon fondamento   dell'obiezione e ad un rimedio adeguato di ogni violazione constatata;   Notando che la natura ed il numero dei ricorsi presentati dinanzi alla Corte e le sentenze   che essa pronuncia dimostrano più che mai la necessità, per gli Stati membri, di assicurarsi     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA VIAŞU c. ROMANIA   in modo efficace e regolare che tali ricorsi esistano in qualsiasi circostanza in particolare   nel caso di durata eccessiva delle procedure giurisdizionali;   Ritenendo che la disponibilità di ricorsi interni effettivi per tutte le asserzioni giustificabili   di violazioni della Convenzione dovrebbe permettere di ridurre il carico di lavoro della   Corte, in ragione, da un lato, della riduzione del numero delle cause che le giungono e,   d'altra parte, per il fatto che il trattamento circostanziato delle cause sul piano nazionale è   tale da facilitare il loro esame ulteriore da parte della Corte;   Sottolineando che il miglioramento dei ricorsi a livello nazionale, in particolare in materia   di cause ripetitive, dovrebbe anche contribuire a ridurre il carico di lavoro della Corte;   Raccomanda agli Stati membri, considerando gli esempi di buone pratiche che figurano   nell'allegato:   I. di assicurarsi con un seguito costante, alla luce della giurisprudenza della Corte, che   ricorsi interni esistano per ogni persona che adduce in modo giustificabile una violazione   della Convenzione e che questi ricorsi siano effettivi, nella misura in cui permettono di   arrivare ad una decisione sul buon fondamento dell'obiezione e ad un rimedio adeguato di   ogni violazione constatata;   II. di riesaminare, a seguito di sentenze della Corte che rivelano debolezze strutturali o   generali nel diritto o nella pratica dello Stato, l'efficacia dei ricorsi interni esistenti e, se   necessario, organizzare ricorsi effettivi per evitare che cause ripetitive siano presentate   dinanzi alla Corte;   III. di portare un'attenzione particolare, nel quadro dei punti I e II sopra, all'esistenza di   ricorsi effettivi in caso di lamentele giustificabili circa la durata eccessiva delle procedure   giurisdizionali;   Incarica il Segretario Generale del Consiglio d'Europa di spiegare i mezzi necessari per   concedere un'assistenza adeguata agli Stati membri che lo chiedessero, per aiutarli ad   attuare la presente Raccomandazione”.   IN DIRITTO   I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 1 DEL   PROTOCOLLO NO 1 ALLA CONVENZIONE   52. Il ricorrente lamenta che fino ad ora non ha potuto usufruire del   suo diritto ad una compensazione come riconosciuto con due decisioni del 5   aprile e 17 maggio 2002 da parte della commissione dipartimentale per   l'applicazione della legge no 18/1991, in violazione del suo diritto al rispetto   dei suoi beni. Invoca l'articolo 1 del protocollo n o 1 alla Convenzione, così   formulato:   “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può   essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle   condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.   Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in   vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA VIAŞU c. ROMANIA   conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di   altri contributi o delle ammende”.   53. Il Governo si oppone a questa tesi.   A. Sull'ammissibilità   54. La Corte constata che il ricorso non è manifestamente infondato   ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte d’altra parte rileva   che non si è dinanzi ad alcuna altra delle ragioni di irricevibilità. Occorre   dunque dichiararla ammissibile.   B. Sul fondo   1. Argomentazioni delle parti   55. Il ricorrente considera generalmente che lo Stato rumeno ha   infranto doppiamente il diritto al rispetto dei beni dei beneficiari delle leggi   sulla restituzione: in primo luogo, cambiando in maniera ripetuta le   procedure fissate da queste leggi ed in secondo luogo, omettendo di adottare   rapidamente regolamenti di applicazione, in modo che gli interessati non   abbiano potuto, nel corso di anni, entrare in possesso dei loro beni o   percepire indennità. Secondo il ricorrente, il suo diritto alla restituzione o   compensazione è un diritto patrimoniale protetto dall'articolo 1 del   Protocollo no 1, poiché il suo diritto di credito nei confronti dello Stato è   stato chiaramente riconosciuto da tutte le autorità. A partire dal momento in   cui lo Stato ha stabilito le condizioni da soddisfare per beneficiare del diritto   alla restituzione, norme che permettono di usufruire di questo diritto   avrebbero dovuto essere adottate rapidamente. In caso contrario, avrebbe   dovuto essere autorizzato sia a negoziare il prezzo delle compensazioni in   cambio del suo terreno sia ad ottenere queste compensazioni per via   giudiziaria. Ma, non soltanto le modifiche ripetute delle procedure di   fissazione e di concessione delle compensazioni hanno esautorato della sua   sostanza il suo diritto, rendendolo illusorio, ma inoltre, queste procedure   hanno infranto le norme a carattere generale contenute negli articoli 44 e 52   della Costituzione. Infine, il ricorrente sostiene che fino ad ora, non ha   ancora ottenuto compensazioni in cambio del suo terreno, né ha potuto   ottenere un'indennità che copra il pregiudizio risultante dall'assenza di   godimento del suo diritto alla restituzione dal 2000 fino ad oggi.   56. Il Governo esprime il suo accordo con il fatto che il diritto del   ricorrente ad una compensazione trae la sua origine delle decisioni   amministrative del 5 aprile e 17 maggio 2002. Tuttavia, il valore delle   compensazioni doveva essere determinato da disposizioni di applicazione   delle leggi di restituzione, che il Governo si è impegnato ad adottare al più   tardi il 30 giugno 2004. Queste misure sono state finalmente adottate con     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA VIAŞU c. ROMANIA   decisione dell'esecutivo no 1546 del 6 ottobre 20004. Di conseguenza, il   Governo ritiene che l'interesse patrimoniale di cui disponeva il ricorrente   non poteva essere esecutorio prima dell'adozione di quest'ultima decisione.   Tuttavia, poiché né l'importo della compensazione, né la data nella quale il   pagamento doveva essere effettuato sono stati definiti nel caso del   ricorrente, il credito di cui dispone non è né esigibile né certo ai sensi della   legge interna e dunque non costituisce un bene ai sensi dell'articolo 1 del   Protocollo no 1.   57. Il Governo ritiene che il presente caso non può essere comparato   con il caso Broniowski c. Polonia ([GC], n. 31443/96, CEDU 2004-V),   poiché, contrariamente alle autorità polacche, che, con il loro atteggiamento,   avevano imposto limitazioni successive al diritto del ricorrente di essere   accreditato, rendendolo così illusorio e distruggendo la sua essenza stessa, le   autorità rumene hanno adempiuto il loro dovere di creare un quadro   legislativo per l'attuazione del diritto del ricorrente di ottenere le   compensazioni. Inoltre, tutti gli atti normativi adottati a norma dell'articolo   della legge n° 1/2000 fissano un metodo oggettivo di calcolo delle   compensazioni, che si fonda sulla pratica economica a livello   internazionale, cioè il prezzo medio dei cereali alla borsa di Chicago. In tal   modo, il livello delle compensazioni così fissate può essere definito   ragionevole. In ogni caso, il Governo considera che il ritardo nella   fissazione delle compensazioni che il ricorrente è legittimato ad ottenere è   giustificato, dunque “necessario in una società democratica”, a causa della   difficoltà della riorganizzazione dell'agricoltura a seguito delle leggi di   restituzione, riorganizzazione nella quale molti ministeri sono stati   implicati: il ministero dell'Interno e dell'amministrazione, il ministero   dell'Agricoltura, delle foreste e dello sviluppo rurale, come pure il ministero   delle Finanze. Insomma, il Governo ritiene che il ricorrente non si sia mai   trovato in uno stato di incertezza quanto al suo diritto, che non è mai   diventato né illusorio né privo di qualsiasi contenuto.   2. Valutazione della Corte   a) Sull'esistenza di un'ingerenza nel diritto al rispetto “dei beni” del   ricorrente   58. La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, un   ricorrente può addurre una violazione dell'articolo 1° del Protocollo no 1 alla   Convenzione soltanto nella misura in cui le decisioni che incrimina si   riferiscono a suoi “beni” ai sensi di questa disposizione. Il concetto di   “beni” può coprire tanto “beni attuali” quanto valori patrimoniali, tra cui, in   alcune situazioni ben definite, crediti il cui titolare dimostra che essi hanno   una base sufficiente nel diritto nazionale ed in virtù dei quali il ricorrente   può pretendere di avere almeno una “speranza legittima” di ottenere il     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA VIAŞU c. ROMANIA   godimento effettivo di un diritto di proprietà (cfr. Draon c. Francia [GC], no   1513/03, § 65, CEDU 2005-IX). La Corte ha anche detto che la speranza di   vedersi riconoscere la sopravvivenza di un vecchio diritto di proprietà che è   da lungo impossibile esercitare effettivamente non può essere considerato   come un bene ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n o 1. Lo stesso dicasi di   un credito condizionato che si estingue a causa della non realizzazione della   condizione (cfr. Principe Hans-Adam II di Liechtenstein c. Germania [GC],   no 42527/98, § 83, CEDU 2001-VIII). In compenso, quando uno Stato   contraente, dopo aver ratificato la Convenzione, compreso il Protocollo no   1, adotta una legislazione che prevede la restituzione totale o parziale di   beni confiscati ai sensi di un regime precedente, simile legislazione può   essere considerata come generante un nuovo diritto di proprietà protetto   dall'articolo 1 del Protocollo no 1 in capo alle persone che soddisfano le   condizioni per la restituzione. Lo stesso principio può applicarsi in relazione   ai dispositivi di restituzione o di compensazione stabiliti ai sensi di una   legislazione adottata prima della ratifica della Convenzione così simile   legislazione rimane in vigore dopo la ratifica del Protocollo no 1 (cfr., tra   l'altro, Kopecký c. Slovacchia [GC], no 44912/98, §§ 35 e 48 a 52, CEDU   2004-IX, Broniowski c. Polonia [GC], no 31443/96, § 125, CEDU 2004-V).   Nello stesso contesto, la Corte ha già giudicato che quando il principio di   restituzione delle proprietà scorrettamente confiscati è stato già adottato da   uno Stato, l'incertezza quanto alla messa in pratica di questo principio, che   sia legislativa, amministrativa o tenendo alle pratiche applicate dalle   autorità, è tale da generare, quando è persistente nel tempo ed in mancanza   di reazione coerente e rapida dello Stato, un inadempimento di questo   ultimo al suo obbligo di garantire il piacere effettivo del diritto di proprietà   o garantito dall'articolo 1 del protocollo n   (sentenza Broniowski   summenzionata, § 151; Păduraru c. Romania, no 63252/00, §§ 92 e 112, 1°   dicembre 2005).   59. Nella fattispecie, il ricorrente fu informato nel giugno 2000 che   la sua domanda di restituzione formulata ai sensi della legge no 1/2000 di un   terreno che misura 16,63 ettari era stata accolta. Essendo stato il diritto del   ricorrente alla restituzione successivamente confermato costantemente e   regolarmente dalle autorità, dunque chiaramente stabilito nel diritto   nazionale, come lo era anche l'obbligo di compensazione in caso di non   restituzione, come pure ciò risulta dalle decisioni del 5 aprile e 17 maggio   che convalidano l'iscrizione dei crediti del ricorrente per tutto il   terreno. Del resto, quest'aspetto non è contestato dal Governo. In queste   circostanze, la Corte considera che il ricorrente aveva un “interesse   patrimoniale” sufficientemente stabilito nel diritto nazionale, certo, non   destituibile ed esigibile, che considera rientrante della nozione di bene ai   sensi dell'articolo 1 del Protocollo no 1 alla convenzione. Di conseguenza, la   non restituzione del terreno fino ad oggi, in mancanza di qualsiasi     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA VIAŞU c. ROMANIA   compensazione, costituisce un'ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto   dei suoi beni.   60. La Corte ricorda che secondo la sua giurisprudenza consolidata,   l'inadempienza di una decisione che riconosce un diritto di proprietà   costituisce un'ingerenza ai sensi della prima frase del primo capoverso   o dell'articolo 1 del Protocollo n 1, che enuncia il principio generale del   rispetto della proprietà (cfr. Burdov c. Russia, no 59498/00, § 40, CEDU   2002-III, Ramadhi e 5 altri c. Albania, no 38222/02, §§ 76-77, 13 novembre   2007).   61. La Corte deve di conseguenza esaminare se l'ingerenza   denunciata si giustifica dal punto di vista di questa disposizione.   b) Sulla giustificazione dell'ingerenza   62. L'articolo 1 del Protocollo no 1 esige, anzitutto e soprattutto, che   un'ingerenza dell'autorità pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei   beni sia legale. La Corte tiene a ricordare che la preminenza del diritto, uno   dei princìpi fondamentali di una società democratica, è inerente all'insieme   degli articoli della Convenzione. Il principio della legalità presuppone anche   l'esistenza di norme di diritto nazionale sufficientemente accessibili, precise   e prevedibili nella loro applicazione (cfr. Ex-re di Grecia ed altri c. Grecia   [GC], no 25701/94, § 79, CEDU CEDU 2000-XII, (Beyeler c. Italia [GC],   no 33202/96, § 109-110, CEDU 2000-I; Fener Rum Patrikliği c. Turchia, no   14340/05, § 70, 8 luglio 2008). [La ripetizione della parola CEDU prima del   numero 2000, così come subito dopo l’omissione della parentesi tonda dopo   il numero XII sono presenti nel testo francese ndt].   63. La Corte rileva che se la possibilità di trasformare il credito di   restituzione in un credito di compensazione fosse chiaramente prevista dagli   articoli 3 e 4 della legge no 1/2000 (paragrafo 34 supra), la situazione   sarebbe meno chiara per l'inadempienza del credito di compensazione, e lo   sarebbe ancora meno per la trasformazione di questo credito nuovamente, al   termine di sei anni di inadempienza, in un credito di restituzione (paragrafo   supra).   64. Per quanto riguarda il credito di compensazione, la Corte   osserva, senza aver bisogno di provvedere ad una interpretazione del diritto   nazionale, per la quale il giudice interno è più portato, che la sua esecuzione   era disciplinata dalla legge no 1/2000. Tuttavia, questa norma ha subìto   cambiamenti tali, tanto nel loro numero quanto nella loro portata (cfr.   paragrafi 34-44 supra), che la precisione e la prevedibilità imposte dal   concetto di “legalità” ne sono state seriamente influenzate.     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA VIAŞU c. ROMANIA   65. Così, le disposizioni pertinenti della legge no 1/2000 non   definiscono con precisione il momento della nascita del diritto ad una   compensazione. Alla luce della procedura applicata dalla legge no 1/2000   (paragrafo 34 supra) e per le necessità del presente caso, la Corte è pronta   tuttavia a considerare che il credito del ricorrente è sorto piuttosto quando   quest'ultimo è stato informato dell'assenza di terreno disponibile, cioè il 6   ottobre 2000, ed al più tardi in occasione della convalida dell'iscrizione di   questo credito nel registro dei crediti, cioè il 5 aprile e il 17 maggio 2002   rispettivamente.   66. Per quanto riguarda il valore del credito, la Corte nota che   questa avrebbe dovuto essere citata nella tabella dei crediti al momento   della sua convalida (paragrafo 36 supra). Ora, non vi è nulla nella specifico   e fino ad ora, e lo Stato non ha fissato né liberato il credito dovuto al   ricorrente per il terreno non restituito. A tale riguardo, la Corte rileva che il   termine legale per l'adozione delle norme di applicazione dell'articolo 40   della legge no 1/2000 è stato prorogato espressamente varie volte, fino al   luglio 2004, senza che fosse rispettato alla fine, poiché è soltanto in ottobre   che le norme adottate sono entrate in vigore. Successivamente, nel luglio   2005, tutte le disposizioni sulle restituzioni, anche sulla determinazione   dell'importo e del pagamento delle indennità sono state riformulate dalla   legge no 247/2005 e dal suo regolamento di applicazione adottato il 15   settembre 2005 (paragrafi 38-39 supra), che sono stati modificati   nuovamente in modo sostanziale dall'ordinanza di emergenza del Governo   no 81/2007.   67. Quanto alla ri-trasformazione del credito di indennità in un   obbligo a carico dello Stato di restituzione in natura (paragrafo 27 supra), la   Corte nota che il Governo non ha invocato alcuna disposizione legale che   permetta tale cambiamento, che appare dunque come completamente   sprovvisto di base legale.   68. Queste considerazioni potrebbero essere in esse stesse sufficienti   per permettere alla Corte di concludere che l'ingerenza nel diritto del   ricorrente al rispetto dei suoi beni non era “prevista dalla legge”. Tuttavia,   non reputa necessario giudicare se l'ingerenza in questione fosse legale ai   sensi della nozione di preminenza del diritto, tenuto conto delle sue   conclusioni qui di seguito.   69. Per determinare se un corretto equilibrio è stato fornito tra le   esigenze dell'interesse generale della Comunità e gli imperativi della   salvaguardia del diritto al rispetto dei beni del ricorrente, la Corte è   incaricata di esaminare se il termine necessario alle autorità rumene per   restituire il terreno al ricorrente o pagargli un'indennità non abbia posto   sull'interessato un carico sproporzionato ed eccessivo. La Corte ribadisce     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA VIAŞU c. ROMANIA   che gli stati dispongono di un margine di apprezzamento esteso per   determinare ciò che è nell'interesse pubblico, soprattutto quando si tratta di   adottare e di applicare misure di riforma economica o di giustizia sociale   (sentenza Ramadhi e 5 altro summenzionato, § 79).   70. Nella fattispecie, oltre otto anni sono passati dalla decisione di   restituire al ricorrente 16,63 ettari di terreno, ed oltre sei anni dalla   convalida dell'iscrizione del suo credito nei confronti dello Stato, senza che   abbia ottenuto l'applicazione di queste decisioni o la compensazione in   subordine ai terreni e per il ritardo nell'esecuzione. Agendo in tal modo, le   autorità hanno impedito al ricorrente di usufruire del bene al quale ha diritto   da molti anni.   71. Il Governo ha fornito come giustificazione le difficoltà legate   all'organizzazione dell'amministrazione, obbligata ad attuare le leggi di   restituzione. Tuttavia, la Corte rileva che le difficoltà di ordine   organizzativo delle autorità competenti ad attuare le restituzioni sono la   conseguenza dei cambiamenti ripetuti per via legislativa del meccanismo di   restituzione. Questi cambiamenti sono stati già giudicati dalla Corte come   inefficaci sul piano pratico e come generatori di un clima di incertezza   giuridica (cfr., fra le numerose sentenze contro la Romania, Străin ed altri,   no 57001/00, § 56, CEDU 2005-VII, 21 luglio 2005; Păduraru cit., §§ 98-   99; Porteanu no 4596/03, § 34, 16 febbraio 2006; Radu, no 13309/03, § 34,   luglio 2006). La Corte coglie l'occasione per rilevare che questa   incertezza è stata denunciata da diverse giurisdizioni rumene, compresa la   giurisdizione suprema (cfr. paragrafi 48 e 49 in fine supra), che hanno   tentato, senza successo duraturo, di eliminare “l'equivoco delle situazioni   giuridiche dubbie” e “sanzionare la mancanza di diligenza da parte delle   autorità competenti”.   72. Non essendo stato avanzato alcun elemento da parte del   Governo per giustificare l’aver messo in dubbio il diritto del ricorrente, la   Corte non trova alcuna ragione per distaccarsi dall'analisi che essa ha   elaborato negli casi summenzionati. Può soltanto constatare che l'origine   della situazione summenzionata deriva da un'attività normativa   sovrabbondante ed alla fine in gran parte inefficace, come dimostrano le   statistiche pubblicate sull'argomento (paragrafo 46 supra).   73. In queste condizioni, ammettendo anche che il Governo avesse   potuto dimostrare che l'ingerenza nel diritto del ricorrente era prevista dalla   legge e serviva per una causa di utilità pubblica, la Corte ritiene che il   corretto equilibrio da fornire tra la tutela della proprietà del ricorrente e le   esigenze di interesse generale è stato infranto e che il ricorrente ha sostenuto   un carico straordinario ed esorbitante. Perciò, vi è stata violazione   dell'articolo 1 del protocollo no 1.     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA VIAŞU c. ROMANIA   II. SULL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 46 E 41 DELLA   CONVENZIONE   A. Articolo 46 della Convenzione   74. Ai sensi di questa disposizione:   “1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive   della Corte sulle controversie nelle quali sono parti.   2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne   sorveglia l’esecuzione.   75. La Corte constata che la violazione del diritto del ricorrente così   come garantito dall'articolo 1 del Protocollo no 1 trae la sua origine da un   problema a grande scala che deriva da una disfunzione della legislazione   rumena e di una pratica amministrativa che ha riguardato, e può ancora   interessare in futuro, un grande numero di persone (cfr. paragrafo 46 supra).   L'ostacolo ingiustificato all'esercizio da parte del ricorrente del suo “diritto   al rispetto dei beni” non è stato causato da un incidente isolato né è   imputabile al verso che hanno preso gli eventi nel suo caso particolare;   deriva da un quadro legale, regolamentare ed amministrativo che si è   rivelato insufficiente, realizzati dalle autorità nei confronti di una categoria   precisa di cittadini, cioè i beneficiari delle misure di restituzione di beni   nazionalizzati o confiscati dallo Stato comunista.   76. L'esistenza di questo problema ed il suo carattere sistematico è   stato già riconosciuto dalle autorità rumene, come hanno confermato molte   decisioni della Corte di cassazione e l'ordinanza di emergenza del Governo   citate nella presente sentenza (paragrafi 41 e 48 supra). Così, nella sua   sentenza del 4 aprile 2006, la Corte di cassazione ha denunciato la   mancanza di diligenza delle autorità competenti in materia di restituzione ed   ha giudicato che occorreva “eliminare non appena possibile l'equivoco delle   situazioni giuridiche dubbie”. A sua volta, il Governo ha sottolineato le   difficoltà esistenti nella messa in possesso dei beneficiari delle leggi di   restituzione ed inoltre, nel rispetto degli impegni internazionali assunti dalla   Romania. Sottoscrivendo queste valutazioni, la Corte conclude che i fatti   della causa rivelano l'esistenza nell'ordinamento giuridico rumeno di una   debolezza, in conseguenza della quale una categoria intera di individui si è   vista, o si vede ancora, violata nel godimento dei propri beni.   77. Il numero di ricorsi dinanzi alla Corte, delle sentenze che   concludono con la violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 e, in alcuni   casi, dell'articolo 6 della Convenzione, come pure le migliaia di cartelle di   restituzione presentate alla ANRP e non trattate entro un termine   ragionevole dimostrano che il meccanismo scelto per restituire i beni   confiscati o nazionalizzati dallo Stato per il periodo comunista non è stato   attuato in modo compatibile con l'articolo 1 del Protocollo no 1. Infatti, la     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA VIAŞU c. ROMANIA   Corte ha già reso dal 28 ottobre 1999, data della sentenza Brumărescu c.   Romania [GC] (n° 28342/95, § CEDH 1999-VII), molte decine di sentenze   che sono arrivate alla constatazione di una violazione dell'articolo 1 del   Protocollo no 1 a causa del funzionamento giudicato incompatibile con il   suddetto articolo del meccanismo di restituzione dei beni che riguardano i   beneficiari di un diritto alla restituzione di costruzioni. La ripetizione di   violazioni constatate, raddoppiate dalla presente constatazione della   disfunzione del meccanismo di restituzione riguardante questa volta i   beneficiari di un diritto alla restituzione di terreni, mostra che c'è accumulo   di inadempimenti di natura identica che riflettono una situazione che   perdura, alla quale non è stato ancora posto rimedio e per la quale i   ricorrenti non dispongono di alcun mezzo di ricorso interno.   78. Inoltre, più di uno centinaio di ricorsi pendenti dinanzi alla   Corte introdotti da persone interessate dalle leggi di restituzione potrebbero   dare luogo in futuro a nuove sentenze che concludano nel senso della   violazione della Convenzione. È non solo un fattore aggravante quanto alla   responsabilità dello Stato nei confronti della Convenzione in ragione di una   situazione passata o attuale, ma anche una minaccia per l'efficacia in futuro   del dispositivo di controllo realizzato dalla Convenzione, tenuto conto del   sovraccarico di lavoro che questa situazione genera.   79. A tale riguardo, la Corte ricorda che ai sensi dell'articolo 46 le   Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive   pronunciate dalla Corte nelle controversie delle quali sono parti, e che il   Comitato dei Ministri è [lett.: essendo ndt] incaricato di sorvegliare   l'esecuzione di queste sentenze. Ne deriva in particolare che, quando la   Corte constata una violazione, lo Stato convenuto ha l'obbligo giuridico non   soltanto di versare agli interessati le somme assegnate a titolo di equa   soddisfazione prevista dall'articolo 41, ma anche scegliere, sotto il controllo   del Comitato dei Ministri, le misure generali e/o, se necessario, individuali   da integrare nel suo ordinamento giuridico interno per mettere un termine   alla violazione constatata dalla Corte e cancellarne per quanto possibile le   conseguenze. Lo Stato convenuto rimane libero, sotto il controllo del   Comitato dei Ministri, di scegliere i mezzi per liberarsi dal suo obbligo   giuridico alla luce dell'articolo 46 della Convenzione (Scozzari e Giunta c.   Italia [GC], n° 39221/98 e 41963/98, § 249, CEDU 2000-VIII; Broniowski   cit., § 192), nel rispetto del principio di sussidiarietà, affinché la Corte non   sia obbligata a ribadire la sua constatazione della violazione in una lunga   serie di casi identici.   80. Inoltre, discende dalla Convenzione, ed in particolare dal suo   articolo 1, che ratificando la Convenzione, gli Stati contraenti si impegnano   a fare in modo che il loro diritto nazionale sia compatibile con essa (Maestri   c. Italia [GC], no 39748/98, § 47, CEDU 2004-I).     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA VIAŞU c. ROMANIA   81. Per quanto riguarda le misure volte a garantire l'efficacia del   meccanismo stabilito dalla Convenzione, la Corte richiama l'attenzione sulla   Risoluzione (Res(2004)3) e la Raccomandazione (Rec(2004)6) del   Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa adottati il 12 maggio 2004   (cfr. paragrafi 50 e 51 supra).   82. Benché normalmente non spetti alla Corte definire quali possano   essere le misure di correzione idonee perché lo Stato convenuto si liberi dai   suoi obblighi con riguardo all'articolo 46 della Convenzione, considerando   la situazione a carattere strutturale che constata (cfr. paragrafo 71 supra), la   Corte osserva che misure generali a livello nazionale si impongono senza   dubbio nel quadro dell'esecuzione della presente sentenza.   83. Per aiutare lo Stato convenuto ad adempiere ai suoi obblighi ai   sensi dell'articolo 46, la Corte ha cercato di indicare, a titolo puramente   indicativo, il tipo di misure che lo Stato rumeno potrebbe adottare per   mettere un termine alla situazione strutturale constatata nel caso di specie.   Essa considera che lo Stato convenuto debba, soprattutto, sia eliminare ogni   ostacolo che si oppone all'esercizio effettivo del diritto delle molte persone   interessate dalla situazione giudicata da essa contraria alla Convenzione,   come nel caso del ricorrente, o in caso contrario, apprestare una modifica   adeguata. Lo Stato convenuto deve dunque garantire con misure legali ed   amministrative idonee la realizzazione effettiva e rapida del diritto alla   restituzione, sia che si tratti di una restituzione in natura che della   concessione di un'indennità, conformemente ai princìpi della preminenza   del diritto e della legalità della tutela dei diritti patrimoniali enunciati   all'articolo 1 del Protocollo no 1, considerando i princìpi enunciati dalla   giurisprudenza della Corte in materia di compensazione (sentenza   Broniowski cit., §§ 147-151, 176 e 186). Questi obiettivi potrebbero essere   raggiunti, ad esempio, dall'emendamento del meccanismo di restituzione   attuale, di cui la Corte ha rilevato alcune debolezze, e la messa in atto   d’urgenza di procedure semplificate ed efficaci, fondate su misure   legislative e regolamentari coerenti, in grado di fornire un corretto equilibrio   tra i diversi interessi in gioco.   B. Articolo 41 della Convenzione   84. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,   “Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi   protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in   modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda,   se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa”.   1. Danno     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA VIAŞU c. ROMANIA   85. L'erede del ricorrente richiede 190 000 000 euro (EUR) per compensare   la perdita del suo diritto patrimoniale. Secondo la sua stima, quest'importo   corrisponde al valore del terreno non restituito di una superficie di 16,63   ettari, per il quale non ha ottenuto riparazione. Chiede inoltre 75 000 000   EUR per mancato profitto sul periodo di più di dieci anni durante il quale né   egli né suo padre hanno potuto trarre vantaggio dal loro bene. Fa anche   valere che i problemi incontrati durante molti anni dal ricorrente per   prendere possesso del bene che gli era appartenuto hanno contribuito   all'aggravarsi del suo stato di salute e dunque al suo decesso. Prega la Corte   di concedergli una indennità di 191 000 EUR per il danno morale che   avrebbe subìto a causa delle sensazioni di incertezza e di frustrazione come   pure della tensione provata da lui e suo padre a causa della impossibilità di   usufruire del loro diritto patrimoniale.   86. Il Governo ha depositato una perizia effettuata sulla base di   informazioni fornite dal municipio di Cătunele quanto ai prezzi dei terreni   adibiti a sfruttamento minerario situati nel dipartimento di Gorj. Così, il   terreno del ricorrente è stimato in 78 170 lei (RON), cioè 20 517 EUR. Il   Governo ritiene inoltre che sulla base della giurisprudenza della Corte, il   ricorrente non può chiedere un'indennità a titolo di difetto di godimento.   Infine, fa valere che essendo il ricorrente morto, suo figlio non possa   invocare alcun pregiudizio morale a causa dell'assenza di restituzione del   terreno.   87. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione   comporta per lo Stato convenuto l'obbligo di mettere un termine alla   violazione e cancellare le conseguenze in modo da ristabilire il più possibile   la situazione precedente ad essa (Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione)   [GC], no 31107/96, § 32, CEDU 2000-XI). Se la natura della violazione   permette una restitutio in integrum, incombe allo Stato difensore di   realizzarla, non avendo la Corte né la competenza né la possibilità pratica di   compierla. Se, in compenso, il diritto nazionale non permette o permette   soltanto imperfettamente di cancellare le conseguenze della violazione,   l'articolo 41 autorizza la Corte ad accordare, eventualmente, alla parte   danneggiata la soddisfazione che gli sembra adeguata (Brumărescu c.   Romania (soddisfazione equa) [GC], no 28342/95, § 20, CEDU 2000-I).   Nell'esercizio di questo potere, dispone di una certa libertà; l'aggettivo   “equo” e la porzione di frase “se occorre” lo testimoniano.   Fra gli elementi presi in considerazione dalla Corte, quando delibera in   materia, appaiono il danno materiale, cioè le perdite effettivamente subite   quale conseguenza diretta della violazione addotta, ed il danno morale, cioè   la riparazione dello stato di angoscia, incomodi ed incertezze che derivano   da questa violazione, come pure altri danni non materiali (cfr., tra l'altro,   Ernestina Zullo c. Italia, no 64897/01, § 25 novembre 2004). Inoltre, dove i     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA VIAŞU c. ROMANIA   diversi elementi che costituiscono il pregiudizio non si prestano ad un   calcolo esatto o dove la distinzione tra danno materiale e danno morale si   rivela difficile, la Corte può essere portata ad esaminarli globalmente (cfr.   Comingersoll c. Portogallo [GC], no 35382/97, § 29, CEDU 2000-IV).   88. Nella fattispecie, tenuto conto della natura della violazione   constatata, la Corte considera che il ricorrente ha subìto un pregiudizio   materiale e morale considerevole e che questo pregiudizio non è   sufficientemente compensato dalle constatazioni di violazione.   89. La Corte ritiene che la restituzione del terreno o il pagamento   delle indennità convalidate con decisioni del 5 aprile e 17 maggio 2002 e   fissate conformemente ai criteri fissati dalla legislazione rumena (paragrafo   supra), metterebbero il ricorrente, per quanto possibile, in una situazione   equivalente a quella in cui si troverebbe se gli obblighi stabiliti dall'articolo   del Protocollo no 1 non fossero stati trascurati. Tuttavia, tenuto conto delle   constatazioni della presente sentenza da cui risulta che il sistema attuale di   restituzione non è efficace, la Corte ritiene che non vi sia un'altra opzione   che assegnare la somma che, secondo essa, costituirebbe un rimedio   definitivo e completo della presente controversia patrimoniale (cfr., tra   l'altro, Ramadhi e 5 altri c. Albania cit., § 101).   90. Sulla base degli elementi che si trovano in suo possesso e   deliberando secondo equità, in base all'articolo 41 della Convenzione, la   Corte assegna al ricorrente la somma di 115 000 EUR, tenendo presente   ogni pregiudizio.   2. Spese e costi   91. Il ricorrente non ha presentato alcuna domanda per le spese e i   costi affrontati dinanzi alle autorità interne e dinanzi alla Corte.   3. Interessi moratori   92. La Corte giudica adeguato calcolare il tasso degli interessi   moratori sul tasso d'interesse di tendenza del prestito marginale della Banca   centrale europea aumentato di tre punti percentuali.   PER   QUESTE   RAGIONI,   LA   CORTE,   ALL'UNANIMITÀ,   1. Dichiara il ricorso ammissibile;     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA VIAŞU c. ROMANIA   2. Dichiara che vi è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 alla   Convenzione;   3. Dichiara   a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a   partire dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva ai sensi   dell'articolo 44 § 2 della Convenzione, 115 000 EUR (centoquindicimila   euro), da convertire in lei rumeni, per tutti i pregiudizi subiti, più ogni   importo che può essere dovuto a titolo d'imposta;   b) che a partire dalla scadenza del suddetto termine e fino al   pagamento, questo ammontare dovrà essere aumentato di un interesse   semplice ad un tasso uguale a quello della tendenza del prestito marginale   della Banca centrale europea applicabile per questo periodo, aumentato di   tre punti percentuali;   4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per l'eccedenza.   Elaborato in francese, quindi comunicato per iscritto il 9 dicembre 2008, a   norma dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.   Santiago Quesada   Cancelliere   Jose Casadevall   Presidente     Copyright © 2009 UFTDU

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło