8917/05

WyrokETPCz2008-07-08ECLI:CE:ECHR:2008:0708JUD000891705

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy system immunitetu parlamentarnego w Turcji, który zawieszał postępowania karne przeciwko posłowi, naruszył jego prawo dostępu do sądu zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że prawo dostępu do sądu, choć nie jest absolutne i podlega ograniczeniom, nie może być naruszone w swojej istocie. Stwierdził, że immunitet parlamentarny służy uzasadnionemu celowi, jakim jest zapewnienie niezależności parlamentarzystów i parlamentu oraz ochrona podziału władzy. Jednakże, w konkretnej sprawie, brak obiektywnych kryteriów dla uchylenia immunitetu, brak motywacji decyzji komisji mieszanej oraz przewlekłość postępowania (sprawa pozostawała na agendzie Zgromadzenia Plenarnego przez ponad dwa lata bez rozstrzygnięcia) doprowadziły do nieproporcjonalnego ograniczenia prawa skarżącego do sądu. Trybunał podkreślił, że taka sytuacja narusza zasadę proporcjonalności między interesem ogólnym a indywidualnym prawem do sądu.
Stan faktyczny
Skarżący, M. Atilla Kart, turecki prawnik i poseł, został wybrany do Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji w 2002 roku i ponownie w 2007 roku. Przed wyborem toczyły się przeciwko niemu dwa postępowania karne: o znieważenie prawnika i o znieważenie urzędnika. Po uzyskaniu immunitetu parlamentarnego postępowania te zostały zawieszone. Skarżący domagał się uchylenia immunitetu, aby mógł zostać osądzony, argumentując, że immunitet nie powinien być przywilejem osobistym. Mimo jego wniosków, komisja mieszana Zgromadzenia Narodowego zdecydowała o zawieszeniu postępowań do końca jego kadencji, a Zgromadzenie Plenarne nie rozpatrzyło jego sprzeciwu przez ponad dwa lata.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie odrzucił wstępny zarzut Rządu. Trybunał, czterema głosami do trzech, stwierdził naruszenie art. 6 § 1 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

CONSIGLIO D’EUROPA   CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO   GIA’ SECONDA SEZIONE   KART c. TURCHIA   (Ricorso n. 8917/05)   SENTENZA   STRASBURGO   luglio 2008   Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni stabilite all’articolo 44   § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.   traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo   SENTENZA KART c. TURCHIA   Nel caso Kart c. Turchia,   La Corte Europea dei diritti dell’uomo (vecchia seconda sezione), riunita   in una Camera composta da :   Françoise Tulkens, presidente,   András Baka,   Rıza Türmen,   Mindia Ugrekhelidze,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović, giudici,   e da Sally Dollé, cancelliere di sezione,   Dopo aver deliberato in Camera di consiglio il 15 gennaio ed il   giugno 2008,   Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data :   PROCEDURA   1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 8917/05) diretto contro la   Repubblica di Turchia con il quale un cittadino di tale Stato, M. Atilla Kart   (« il ricorrente »), ha adito la Corte l’8 febbraio 2005 in virtù dell’articolo   della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà   fondamentali (« la Convenzione »).   2. Il ricorrente è rappresentato da G. Egeli, avvocato del foro di Ankara.   Il Governo turco (« il Governo ») è rappresentato dal suo agente.   3. Il ricorrente sostiene in particolare che la mancata revoca della sua   immunità parlamentare impediva i procedimenti penali intrapresi nei suoi   confronti, così privandolo del suo diritto di accesso ad un tribunale in virtù   dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.   4. Con una decisione del 15 gennaio 2008, la camera ha dichiarato il   ricorso ricevibile, dopo un’udienza dedicata rispettivamente alle questioni di   ricevibilità ed a quelle di merito (articolo 54 § 3 del regolamento).   5. Un’udienza pubblica si è svolta presso il Palazzo dei diritti dell’uomo,   a Strasburgo, il 15 gennaio 2008 (articolo 59 § 3 del regolamento).   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA KART c. TURCHIA   Sono comparsi :   – per il Governo   M. ÖZMEN,   co-agente,   E. DEMIR,   F. NUREL UĞURAL,   Y. RENDA,   E. ESIN,   Z. GÖKŞEN ACAR,   I. NEZIROĞLU,   A. DEMIR,   L. SAVRAN,   consulenti ;   – per il ricorrente   G. EGELI,   consulente,   ricorrente.   A. KART,   La Corte ha ascoltato le dichiarazioni di Egeli e Özmen.   6. Il 1mo febbraio 2008, la Corte ha modificato la composizione delle   sue sezioni (articolo 25 § 1 del regolamento). Il presente ricorso ha tuttavia   continuato ad essere esaminato dalla Camera della vecchia seconda sezione   così come composta prima di tale data.   FATTO   I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO   7. Il ricorrente è nato nel 1954 e risiede ad Ankara.   8. Al termine dello scrutinio legislativo del 3 novembre 2002, egli è   stato eletto deputato nella circoscrizione di Konya, in qualità di membro del   partito CHP (« Partito repubblicano del popolo »), alla Grande Assemblea   Nazionale della Turchia (« l'Assemblea nazionale »).   9. Prima di tale elezione, il ricorrente era avvocato nel foro di Konya.   Nell’esercizio di tale professione, egli è stato oggetto di due procedimenti   penali, uno per oltraggio nei confronti di un avvocato e l’altro per oltraggio   nei confronti di un funzionario.   10. Essendo stato eletto deputato, egli ha ottenuto l'immunità   parlamentare.   11. Il 23 dicembre 2002, il procuratore della Repubblica di Karapınar si   è rivolto alla direzione generale del ministero della Giustizia per ottenere la   revoca dell'immunità parlamentare del ricorrente nell’ambito del   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA KART c. TURCHIA   procedimento penale promosso nei suoi confronti per oltraggio ad un   avvocato.   12. Il 17 gennaio 2003, la direzione generale del ministero della giustizia   ha trasmesso tale domanda al gabinetto del primo ministro.   13. L’11 aprile 2003, la Corte d’Assise di Konya (« la Corte d’Assise »)   ha adottato una decisione di sospensione del procedimento nei confronti del   ricorrente per oltraggio a funzionario, in virtù dell’articolo 83 della   Costituzione (relativo all'immunità parlamentare) e dell’articolo 253 § 4 del   codice di procedura penale.   14. Il 4 dicembre 2003, la Corte d’Assise ha trasmesso il fascicolo al   Ministero della giustizia al fine di ottenere la revoca dell’immunità   parlamentare del ricorrente.   15. Il 23 dicembre 2003, la direzione generale degli affari penali, presso   il Ministero della giustizia, ha informato il primo ministro della questione.   16. Il gabinetto del primo ministro ha trasmesso il fascicolo alla   commissione mista dell’Assemblea nazionale (« la commissione mista »).   17. Il 28 maggio 2004, dopo aver constatato che il ricorrente aveva   domandato la revoca della sua immunità, la commissione mista ha deciso,   avuto riguardo della natura dei fatti contestati all’interessato, di sospendere i   procedimenti intrapresi nei suoi confronti per oltraggio a funzionario, fino   allo spirare del suo mandato parlamentare. Essa ha trasmesso la sua   decisione all'Assemblea plenaria dell'Assemblea nazionale (« l'Assemblea   plenaria »).   18. Nel corso della riunione dell'Assemblea plenaria dell’8 dicembre   2004, il rapporto della commissione mista è stato letto e annesso al   processo-verbale di tale riunione.   19. Il 15 dicembre 2004, il ricorrente ha proposto opposizione contro la   decisione della commissione mista. Nella sua memoria, egli ha sottolineato   che l'immunità legislativa non era stata istituita per assicurare   l’irresponsabilità e l'impunità dei membri del Parlamento, ma per permettere   loro di esercitare la missione in totale serenità e indipendenza. Egli ha in tal   modo sostenuto che, contrariamente alla irresponsabilità, l'immunità era un   privilegio per sua natura relativo e temporaneo. Ciò considerato, la durata di   tale immunità, la procedura di revoca dalla quale essa era accompagnata e le   irregolarità nella sua messa in opera avevano portato a ledere il rispetto   dovuto all’Assemblea nazionale. Il ricorrente ha aggiunto che la   trasformazione in privilegio personale di un istituto pensato all’origine per   permettere ai parlamentari di esercitare la loro missione non poteva essere   accettata in uno Stato di diritto.   20. Ad una data non precisata, l'esame della questione della revoca   dell’immunità parlamentare del ricorrente per oltraggio ad un avvocato è   stato rinviato alla commissione mista in virtù degli articoli 131 e seguenti   del regolamento interno dell'Assemblea nazionale. Quest’ultima ha deciso la   sospensione dei procedimenti fino alla fine della 22ma legislatura.   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA KART c. TURCHIA   21. Il 31 gennaio 2005, il ricorrente ha proposto opposizione contro tale   decisione.   22. Il suo fascicolo è stato quindi trasmesso all'Assemblea plenaria.   23. Il 7 febbraio 2005, il segretariato generale della presidenza   dell’Assemblea nazionale ha informato il ricorrente che i procedimenti che   lo riguardavano erano iscritti all’ordine del giorno dell’Assemblea plenaria.   24. Nel corso della riunione dell'Assemblea plenaria del 16 febbraio   2005, il ricorrente ha chiesto nuovamente di poter beneficiare del suo diritto   ad essere giudicato all’interno di un processo equo e che gli ostacoli   all’esercizio del suo diritto fossero eliminati.   25. All’esito dello scrutinio legislativo del 22 luglio 2007, l'interessato è   stato rieletto nella circoscrizione di Konya, in qualità di deputato del CHP.   26. L’8 gennaio 2008, il presidente dell'Assemblea nazionale gli ha   inviato una lettera che lo informava dello stato di avanzamento del   procedimento di revoca dell’immunità parlamentare di cui era oggetto.   I passaggi rilevanti di tale documento possono leggersi come segue :   « (...) nel corso della 22ma legislatura [2002-2007], 299 procedimenti relativi alla   immunità sono stati trasmessi alla commissione mista. In 252 procedimenti,   quest’ultima ha deciso di sospendere i procedimenti fino alla fine del mandato   parlamentare. In 226 procedimenti, è stata proposta opposizione contro la decisione di   rinvio. I procedimenti che sono stati oggetto di tale ricorso sono stati iscritti   sull'agenda dell'Assemblea plenaria per l’esame. Tuttavia, tali procedimenti iscritti   non sono stati esaminati dall'Assemblea plenaria.   Nel corso della 22ma legislatura, vi erano due procedimenti relativi alla sua   immunità. Il primo, il procedimento n. 3/176, ha origine dai procedimenti introdotti   contro di lei dal procuratore della Repubblica di Konya-Ereğli per oltraggio ad un   avvocato ; il secondo, il procedimento n. 3/453, riguarda il processo intentato dinanzi   alla Corte d’Assise di Konya per oltraggio ad un funzionario. In tali procedimenti, la   commissione mista ha deciso di sospendere i procedimenti fino alla fine del suo   mandato parlamentare. A seguito del suo ricorso, i procedimenti in questione sono   stati iscritti sull'agenda dell'Assemblea plenaria ma non sono stati esaminati.   In tale 23ma legislatura [che ha avuto inizio nel 2007], 77 procedimenti relativi alla   revoca dell’immunità sono ancora pendenti dinanzi alla commissione mista. Due di   tali procedimenti sono a suo nome ; essi si sono visti attribuire i nn. 3/107 e 3/129 a   seguito della sua rielezione, all’esito dello scrutinio legislativo del 22 luglio 2007.   Durante tale legislatura, tutti i procedimenti, tra cui i suoi, sono stati trasmessi a tre   commissioni istruttorie create dalla commissione mista. Tali commissioni istruttorie   hanno cominciato i lavori il 27 dicembre 2007 (...) Esse devono rendere le loro   decisioni entro un mese a partire da tale data. »   27. Il 23 ed il 24 gennaio 2008, il ricorrente ha depositato due memorie   difensive in merito alla sospensione dei due procedimenti penali di cui egli   era gravato. In tali memorie, egli ha ripetuto che voleva beneficiare del suo   diritto ad un processo equo.   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA KART c. TURCHIA   II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI ED INTERNAZIONALI   RILEVANTI   A. Diritto e pratica interni rilevanti   1. Disposizioni di diritto interno   28. L'articolo 83 della Costituzione turca, dedicato all’immunità   parlamentare, così dispone :   « I membri della Grande Assemblea nazionale di Turchia non possono essere   ritenuti responsabili dei voti dati e delle parole da essi pronunciate nel corso dei lavori   dell’Assemblea, né delle opinioni espresse all'Assemblea, né della loro ripetizione o   diffusione al di fuori dell’Assemblea, a meno che l'Assemblea non abbia deciso   altrimenti nel corso di una seduta determinata su proposta dell’Ufficio di presidenza.   Nessun deputato accusato di aver commesso un delitto prima o dopo le elezioni può   essere arrestato, interrogato, detenuto o giudicato senza decisione dell'Assemblea. I   casi di flagranza passibili di una pena grave ed i casi previsti all'articolo 14 della   Costituzione, a condizione che i relativi procedimenti siano stati avviati prima delle   elezioni, fanno eccezione a tale disposizione. Tuttavia, l'autorità competente è tenuta   in tali casi ad informare la Grande Assemblea nazionale di Turchia della situazione,   senza ritardo e direttamente.   L'esecuzione di una condanna penale pronunciata nei confronti di un membro della   Grande Assemblea nazionale di Turchia prima o dopo le elezioni è sospesa fino a   quando egli perda la qualità di membro; la prescrizione non corre durante la durata del   suo mandato.   In caso di rielezione di un membro, l'inchiesta ed i procedimenti di cui è oggetto   sono subordinati ad una nuova revoca della immunità da parte dell’Assemblea.   I gruppi parlamentari dei partiti politici della Grande Assemblea nazionale di   Turchia non possono dibattere sull’immunità parlamentare né prendere decisioni al   riguardo. »   29. Il regolamento della Grande Assemblea nazionale di Turchia dispone   in particolare :   « Lavori dell’Assemblea plenaria   Ordine del giorno   Articolo 49 : L'ordine del giorno dell'Assemblea plenaria della Grande Assemblea   nazionale di Turchia si compone delle seguenti parti :   1. Presentazioni della presidenza all'Assemblea plenaria.   2. Lavori che devono essere spostati nell’ordine del giorno speciale.   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA KART c. TURCHIA   3. Votazioni.   4. Questioni che devono essere oggetto di votazione.   5. Rapporti di inchiesta parlamentare.   6. Dibattiti generali e discussioni preliminari sulle ricerche parlamentari da   effettuare.   7. Questioni orali.   8. Progetti e proposte di legge ed altri lavori sottoposti alle commissioni.   Su proposta del comitato di consultazione e con l’accordo dell'Assemblea plenaria, è   possibile riservare un giorno della settimana e concedere un tempo determinato ai   punti 6 e 7.   É ugualmente possibile riservare un giorno della settimana alle votazioni previste ai   punti 3 e 4.   L'ordine di esame delle questioni iscritte nell'agenda è determinato in funzione della   loro data di ricevimento da parte della presidenza.   Quando la presidenza lo ritenga necessario, l'ordine di esame delle questioni relative   al punto 8 può essere proposto all'Assemblea plenaria dal comitato di consultazione.   Le domande in tal senso che emanano dal Governo, dalle commissione di merito e   dagli autori di proposte di legge sono esaminate dal comitato di consultazione.   Il parere del comitato di consultazione è sottoposto all'accordo dell'Assemblea   plenaria. (...)   Nessuna questione che non sia stata sottoposta al parere del comitato di   consultazione e non sia stata confermata dall’Assemblea plenaria e annunciata   preliminarmente dalla presidenza può essere dibattuta nell'Assemblea plenaria. (...)   Immunità   Domanda di revoca dell'immunità e commissione competente per l’esame   Articolo 131 : le domande rivolte alla revoca dell'immunità parlamentare di un   deputato sono trasmesse dalla presidenza alla commissione mista, composta dai   membri delle commissione costituzionali e giudiziarie. (...)   La commissione istruttoria e le sue audizioni   Articolo 132 : il presidente della commissione mista costituisce, in vista dell’esame   dei fascicoli relativi all'immunità, una commissione istruttoria composta da cinque   membri giurati. (...)   Tale commissione esamina tutti i documenti e, all’occasione, ascolta il deputato in   causa ; essa non può sentire testimoni.   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA KART c. TURCHIA   La commissione istruttoria deve rimettere il suo rapporto nel termine di un mese a   partire dalla sua entrata in funzione.   La commissione mista termina il rapporto in un mese.   Il rapporto della commissione mista   Articolo 133 : la commissione mista esamina il rapporto e gli allegati [rimessi dal] la   commissione istruttoria.   La commissione mista decide sulla revoca dell’immunità o sulla sospensione dei   procedimenti fino alla fine del mandato parlamentare o ministeriale.   Se il rapporto della commissione mista raccomanda la sospensione dei   procedimenti, è letto dinanzi all'Assemblea generale. Se, nel termine di dieci giorni,   non è proposta opposizione per iscritto contro tale rapporto, quest’ultimo diventa   definitivo.   Se il rapporto raccomanda la revoca dell'immunità o se vi è fatta opposizione alle   condizioni previste nel paragrafo 3, esso è esaminato dall'Assemblea generale.   Se i procedimenti sono stati sospesi e tale decisione è stata presa dall'Assemblea   generale, non possono essere intrapresi dei procedimenti contro l’interessato fintanto   che duri il suo mandato parlamentare, anche quando la legislatura sia stata rinnovata.   I diritti di difesa   Articolo 134 : il deputato la cui revoca della immunità è domandata può, se lo   desidera, difendersi o farsi difendere da un membro, dinanzi alla commissione   istruttoria, la commissione mista e l'Assemblea plenaria.   È deciso allo stato degli atti quando il deputato che domanda di potersi difendere   non risponde all’invito.   La parola è in ogni caso data alla difesa.   La domanda fatta da un membro per la revoca della propria immunità non è   sufficiente. »   30. Ai sensi dell'articolo 107 del vecchio codice penale emanato con la   legge n. 765 del 1mo marzo 1936 :   « Se l'esercizio dell'azione pubblica è subordinato ad una autorizzazione,   all’adozione di una decisione o alla risoluzione di una questione pendente dinanzi ad   un’altra istanza (...), la prescrizione è sospesa sino all’ottenimento dell’autorizzazione,   all’adozione della decisione o alla risoluzione della questione. »   31. Il 27 settembre 2004 è stata adottata la legge n. 5237 che ha dato vita   al nuovo codice penale, pubblicata sulla gazzetta ufficiale il 12 ottobre   2004. L'articolo 67 di tale codice dispone :   « 1) Nei casi in cui l’istruzione ed i procedimenti che dipendono da una   autorizzazione, dall’adozione di una decisione o dalla necessaria risoluzione di una   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA KART c. TURCHIA   questione dinanzi ad un’altra istanza, la prescrizione dell'azione è sospesa fino   [all'ottenimento] dell'autorizzazione, all’adozione della decisione o alla risoluzione   della questione (...)   2) Nel caso di una infrazione, la prescrizione dell'azione è sospesa al momento :   a) della deposizione o dell'interrogatorio di una persona sospettata o di un accusato   dinanzi al procuratore ;   b) di una decisione di detenzione provvisoria di una persona sospettata o di un   accusato ;   c) della costituzione di un atto d’accusa a proposito dell’infrazione ;   d) della pronuncia di una condanna, anche quando essa non riguarda che una parte   delle accuse.   3) Quando la prescrizione dell'azione è sospesa, il termine di prescrizione   ricomincia a decorrere. Quando esiste più di un motivo di sospensione della   prescrizione, la prescrizione ricomincia a decorrere a partire dalla sopravvenienza   dell’ultimo motivo di sospensione (...) »   32. Il 21 marzo 1994, la Corte costituzionale turca ha adottato una serie   di sentenze1 in casi relativi alla revoca dell’immunità parlamentare di   diversi deputati. Tali sentenze hanno dato alla giurisdizione costituzionale   l’occasione di precisare la portata dell’immunità parlamentare. I passaggi   rilevanti di tali sentenze possono leggersi come segue :   « a) Significato dell’irresponsabilità e dell’immunità legislativa   Tutti i paesi democratici hanno riconosciuto ai membri delle assemblee legislative   certi privilegi ed immunità volti a permettere di esercitare le loro funzioni legislative   in maniera corretta. Di tutta evidenza, concedere anche ai membri delle assemblee   legislative uno status differente da quello degli altri cittadini non potrebbe essere   considerato come avente ad oggetto il farne un gruppo privilegiato che è al di sopra   delle leggi.   L'immunità legislativa non è uno scopo ; è il mezzo per permettere ai parlamentari   di compiere pienamente la volontà nazionale riflettendo perfettamente la volontà del   popolo in seno all’Assemblea.   Anche se l'articolo 83 della Costituzione porta il titolo di « immunità legislativa »,   esso stabilisce due istituti : l'irresponsabilità legislativa e l'immunità legislativa. Il   primo paragrafo dell'articolo precisa che i membri della Grande Assemblea nazionale   di Turchia non possono essere ritenuti responsabili dei voti dati e delle parole espresse   nel corso dei lavori dell'Assemblea, delle opinioni espresse all'Assemblea, della loro   ripetizione al di fuori dell'Assemblea e della loro diffusione, fino a che nessuna   decisione in senso contrario sia stata presa dall'Assemblea su proposta del presidente   dell'Assemblea.   1. Sentenze nn. 1994/11 E. 1994/30 K ; 1994/6 E. 1994/25 K. ; 1994/18 E. 1994/37 K ;   1994/13 E. 1994/32 K. ; 1994/5 E. 1994/24 K ; 1994/20 E. 1994/39 K.   Copyright © 2008 UFTDU     SENTENZA KART c. TURCHIA   Il secondo paragrafo dell'articolo pone la regola secondo la quale il parlamentare al   quale si rimprovera di aver commesso una infrazione prima o dopo le elezioni non   può essere trattenuto, interrogato, detenuto   o giudicato senza decisione   dell'Assemblea ; soltanto i casi di flagranza che prevedono una pena grave, a   condizione che i procedimenti siano stati introdotti prima delle elezioni, ed i casi   previsti all'articolo 14 della Costituzione sfuggono a tale disposizione.   L'articolo 83 della Costituzione non precisa a quali condizioni l’immunità può   essere revocata, ed il regolamento interno dell'Assemblea non contiene altre   disposizioni in merito. Ciò non significa tuttavia che l’organo legislativo goda di una   competenza assoluta in materia. I motivi dell’adozione di tale istituto qual è   l’immunità così come l’evoluzione storica di quest’ultima mostrano che la   competenza dell’organo legislativo relativa alla revoca dell’immunità non è assoluta   ma limitata. Inoltre, il fatto che l’immunità trova posto nella Costituzione richiede di   definire le regole ed i fini di tale istituto alla luce delle regole e dei fini della   Costituzione. Nessuno dubita che consacrando l’immunità nell’articolo 83 il   costituente intendeva permettere a coloro che esercitano delle funzioni legislative di   farlo essendo preservati, in maniera sicura e corretta, da ogni fine o pressione.   Altrimenti detto, lo scopo dell’immunità parlamentare è di evitare che i deputati siano   impediti di esercitare le loro funzioni, anche temporaneamente, in ragione di una   procedura penale arbitraria. In tal modo, la competenza dell'organo legislativo su tale   punto è limitata alla ragione per la quale tale istituto è stato inserito nella   Costituzione. (...)   Nell’ambito di una procedura penale, il deputato la cui immunità parlamentare è   stata revocata è come ogni cittadino. Egli può beneficiare di tutte le garanzie   riconosciute dalla Costituzione e le leggi della Repubblica di Turchia. Tutti i principi   che si applicano ai cittadini sono a lui applicati. A tal riguardo, egli può essere   piazzato in custodia a vista, essere interrogato, essere detenuto e, in fin dei conti, egli   è sottoposto come ogni altro cittadino all’insieme delle regole di procedura in vigore.   (...) »   2. Applicazione delle disposizioni di diritto interno   33. Il 29 gennaio 2008, il segretariato generale dell'Assemblea nazionale   ha formato un elenco dei casi di revoca dell’immunità parlamentare che si   sono presentati dal 1991. Secondo tale elenco, tra il 1991 ed il 2008   l'Assemblea nazionale ha pronunciato la revoca dell’immunità di diciassette   deputati. Nel corso della 22ma legislatura, sono stati trasmessi alla   commissione mista 299 casi di revoca dell’immunità. In 252 casi,   quest’ultima ha deciso di sospendere i procedimenti sino alla fine del   mandato parlamentare dell’interessato. Tale decisione è stata oggetto di   opposizione in 226 casi, i quali sono stati quindi iscritti sull’agenda   dell’Assemblea plenaria ma non sono stati esaminati.   Dall’inizio della 23ma legislatura, sono stati trasmessi alla commissione   mista 78 fascicoli di domande di revoca dell'immunità. Uno di tali casi è   stato rimesso, su domanda, al gabinetto del primo ministro ; gli altri   fascicoli sono ancora tra le mani della commissione mista.     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA KART c. TURCHIA   B. Documenti rilevanti del Consiglio d’Europa e dell'Unione   Europea   1. Disposizioni relative all'Assemblea Parlamentare del Consiglio   d’Europa   34. Ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa   (5 maggio 1949) :   « a. Il Consiglio d'Europa, i rappresentanti dei membri ed il Segretariato godono,   sui territori dei membri, delle immunità e dei privilegi necessari all’esercizio delle   loro funzioni. In virtù di tali immunità, i Rappresentanti in seno all’Assemblea   Consultiva [parlamentare] non possono in particolare essere né arrestati né perseguiti   sui territori di tutti i membri a causa delle opinioni o dei voti espressi nel corso dei   dibattiti dell'Assemblea, dei suoi comitati o commissioni. »   35. L'Accordo generale sui privilegi ed immunità del Consiglio d'Europa   (2 settembre 1949) enuncia in particolare :   « Articolo 14 : I Rappresentanti in seno all’Assemblea Consultiva [parlamentare] ed   i loro supplenti non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a causa delle   opinioni o voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni.   Articolo 15 : Durante le sessioni dell'Assemblea Consultiva [parlamentare], i   rappresentanti in seno all'Assemblea ed i loro supplenti, che siano parlamentari o   meno, beneficiano :   a. sul loro territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del   Parlamento dei loro paesi ;   b. sul territorio di ogni altro Stato membro, dell’esenzione da ogni misura di   detenzione e da ogni procedimento giudiziario.   L'immunità li copre allo stesso modo quando si rendono nel luogo di riunione   dell'Assemblea Consultiva [parlamentare] o ne provengano. Essa non può essere   invocata nei casi di flagranza e non possono nemmeno porre ostacolo al diritto   dell'Assemblea di revocare l'immunità di un rappresentante o di un supplente. »   36. Il Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le   immunità del Consiglio d'Europa (6 novembre 1952) dispone :   « Articolo 3 : Le disposizioni dell'articolo 15 dell'Accordo si applicano allo stesso   modo – che l’Assemblea [parlamentare] sia o meno riunita in sessione – ai   Rappresentanti in seno all’Assemblea così come ai loro supplenti, dal momento in cui   quelli che partecipano ad una riunione di una commissione o di una sotto-   commissione dell’Assemblea, si rechino nel luogo o ne provengano.   Articolo 5 : Tali privilegi, immunità e facilitazioni sono accordati ai rappresentanti   dei membri, non a loro vantaggio personale, ma allo scopo di assicurare in piena   indipendenza l’esercizio delle loro funzioni nel Consiglio d’Europa. Di conseguenza,   un membro non ha soltanto il diritto, ma ha il dovere di revocare l'immunità del suo   rappresentante in ogni caso in cui, a suo parere, l'immunità parlamentare impedirebbe     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA KART c. TURCHIA   che sia fatta giustizia ed in cui possa essere invocata la revoca senza venir meno allo   scopo per il quale l'immunità è accordata. »   37. Nella sua Risoluzione 1490 (2006) relativa all'interpretazione   dell'articolo 15.a dell'Accordo generale sui privilegi e le immunità del   Consiglio d'Europa, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha   dichiarato :   « 1. L'Assemblea parlamentare richiama la sua Risoluzione 1325 (2003) e la sua   Raccomandazione 1602 (2003) sulle immunità dei membri dell'Assemblea   parlamentare, nelle quali essa affermava che tali immunità sono accordate per   conservare l’integrità dell'Assemblea e per assicurare l’indipendenza dei suoi membri   nel compimento del loro mandato europeo. (...)   8. Essa decide di interpretare l'articolo 15.a come segue : quale che sia il loro   regime di immunità, i rappresentanti in seno all'Assemblea ed i loro supplenti sono   protetti contro ogni misura di detenzione ed ogni procedimento giudiziario quando   esercitano le loro funzioni in qualità di membri dell’'Assemblea o quando sono in   missione ufficiale per l'Assemblea, che ciò avvenga all’interno o all’esterno del loro   paese. Se essi non esercitano attività ai sensi di quanto definito e se essi non sono in   missione per l'Assemblea, il loro regime di immunità nazionale si applica nel loro   paese.   9. L'Assemblea giudica ugualmente opportuno che, quando essi esaminano delle   domande di revoca o di difesa dell'immunità dei suoi membri, gli organi competenti   dell'Assemblea si pongono la questione di conoscere se le autorità nazionali   competenti hanno rispettato la Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo come   interpretata dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo così come gli altri strumenti o   testi giuridici rilevanti del Consiglio d’Europa che i paesi coinvolti hanno ratificato o   accettato. L'Assemblea dovrebbe esprimere la sua preoccupazione quando delle   norme del Consiglio d’'Europa sono state manifestamente violate nei confronti di uno   dei suoi membri. (...)   11. Di conseguenza, l'Assemblea decide :   11.1. di aggiungere, dopo il paragrafo 6 dell'articolo 64 del suo Regolamento, il   seguente paragrafo :   « a. Quando essi esaminano una domanda di revoca o di difesa dell'immunità   riconosciuta per il Consiglio d'Europa a un membro dell'Assemblea, gli organi   competenti dell'Assemblea interpretano come segue l'articolo 15.a dell'Accordo   generale sui privilegi ed immunità del Consiglio d'Europa. I rappresentanti in seno   all’Assemblea ed i loro supplenti sono protetti contro ogni misura di detenzione ed   ogni procedimento giudiziario quando essi esercitano le loro funzioni in qualità di   membri dell’Assemblea o quando essi sono in missione ufficiale per l'Assemblea,   che ciò avvenga all’interno o all’esterno del loro paese. Se essi non esercitano   attività nel senso suindicato e se non sono in missione per l'Assemblea, il loro   regime di immunità nazionale si applica nei loro paesi.   b. L'espressione “quando essi esercitano le loro funzioni” riguarda ogni mansione   ufficiale compiuta negli Stati membri dai rappresentanti in seno all’Assemblea ed i   loro supplenti, in applicazione di una decisione presa da un organo competente   dell’Assemblea e con l’accordo delle autorità nazionali rilevanti.     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA KART c. TURCHIA   c. In caso di dubbio, l’Ufficio dell’Assemblea decide se le attività dei membri   dell’Assemblea rientrano nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni. »   2. L'immunità in seno al Parlamento europeo   38. Ai sensi dell'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e le immunità   delle Comunità europee (PPI) (8 aprile 1965),   « Durante le sessioni del Parlamento europeo, i membri di quest’ultimo   beneficiano :   a) sul loro territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del   parlamento dei loro paesi,   b) sul territorio di ogni altro Stato membro, dell’esenzione da ogni misura di   detenzione e da ogni procedimento giudiziario.   L'immunità li copre allo stesso modo quando essi si rendono nel luogo di riunione   del Parlamento europeo o ne provengono.   L'immunità non può essere invocata nei casi di flagranza e non può nemmeno porre   ostacolo al diritto del Parlamento europeo di revocare l'immunità di uno dei suoi   membri. »   39. L'articolo 6 del Regolamento del Parlamento europeo, che disciplina   la revoca dell’immunità parlamentare, enuncia :   « 1. Nell’esercizio dei suoi poteri relativi ai privilegi ed alle immunità, il   Parlamento mira prima di tutto a conservare la sua integrità in quanto assemblea   legislativa democratica e ad assicurare l’indipendenza dei deputati nel compimento   dei loro doveri.   2. Ogni domanda indirizzata al Presidente da un’autorità competente di uno Stato   membro al fine di revocare l'immunità di un deputato è comunicata in seduta plenaria   e rinviata alla commissione competente.   3. Ogni domanda indirizzata al Presidente da parte di un deputato o di un ex   deputato al fine di difendere l'immunità ed i privilegi è comunicata in seduta plenaria   e rinviata alla commissione competente.   Il deputato o ex deputato può essere rappresentato da un altro deputato. La domanda   non può essere inviata da un altro deputato senza l’accordo del deputato coinvolto.   4. Nei casi in cui un deputato è arrestato o privato della sua libertà di spostamento   nella ritenuta violazione dei suoi privilegi ed immunità, il Presidente può   intraprendere, in seguito alla consultazione del presidente e del relatore della   commissione competente, una iniziativa d’urgenza al fine di confermare i privilegi e   le immunità del deputato coinvolto. Il Presidente comunica la sua iniziativa alla   commissione e ne informa il Parlamento. »     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA KART c. TURCHIA   3. Lavori del Gruppo di Stati contro la corruzione   40. Il rapporto di valutazione sulla Turchia adottato dal GRECO   (Gruppo di Stati contro la corruzione) il 10 marzo 2006 (27ma seduta   plenaria) indica in particolare :   « III. DURATA E PORTATA DELLE IMMUNITÀ   a. Descrizione della situazione   80. Secondo la Costituzione, possono prevalersi delle immunità nei casi di   procedimento penale le seguenti categorie di alte personalità ufficiali :   – il Presidente della Repubblica   – i Parlamentari   – il Primo ministro ed i ministri (...)   84. L'immunità dei parlamentari è prevista all’articolo 83 della Costituzione. I   Parlamentari non potrebbero vedere coinvolta la loro responsabilità per la maniera in   cui votano né per le dichiarazioni che fanno nell’esercizio delle loro funzioni di   parlamentari o per le opinioni che essi esprimono dinanzi all’Assemblea o ancora – a   meno che l'Assemblea non decida altrimenti, su proposta dell’ufficio della sessione –   per le opinioni che essi esprimono nuovamente   dell’Assemblea (articolo 83 (1)).   o divulgano all’esterno   85. Inoltre, nessun parlamentare sospettato di aver commesso un’infrazione prima o   dopo un’elezione può essere arrestato, interrogato, detenuto o tradotto dinanzi ad una   corte a meno che l'Assemblea non decida di revocare la sua immunità. Tale   disposizione non si applicherà se un parlamentare è colto in flagranza di commissione   di un crimine passibile di una sanzione grave2 nemmeno quando una inchiesta è stata   avviata prima di una elezione al Parlamento. Tuttavia, in tali casi, l'autorità   competente deve informare il Parlamento senza ritardo (articolo 83 (2)).   86. L'esecuzione di una condanna penale pronunciata contro un parlamentare sia   prima, sia dopo la sua elezione, deve essere sospesa fino a che egli perda la sua qualità   di parlamentare ; le limitazioni non sono applicabili durante la durata del suo mandato   (articolo 83 (3)). Le inchieste ed i procedimenti contro un deputato rieletto sono   sottoposte alla revoca o meno della sua immunità parlamentare (articolo 83 (4)). (...)   88. I gruppi dei partiti politici rappresentati nel Parlamento non possono né   dibattere né prendere decisioni   a proposito dell’immunità parlamentare   (articolo 83 (5)), né a proposito delle inchieste parlamentari (articolo 100 (4)). (...)   2. « Sanzione grave » : più di dieci anni di carcere ; pronunciata da un tribunale per i reati   principali aggravati.     Copyright © 2008 UFTDU     SENTENZA KART c. TURCHIA   b. Analisi   93. L'EEG [Gruppo di valutazione del GRECO] ha espresso le sue preoccupazioni   dinanzi alla lunga lista degli agenti che possono avvalersi delle immunità di differenti   tipologie in Turchia. É opportuno notare che l'immunità parlamentare, sotto la forma   di una « inviolabilità », è oggetto di un dibattito approfondito e che essa è fortemente   contestata dalla società civile. L'estensione dell’immunità parlamentare ha potuto   essere identificata come uno dei problemi maggiori nel contesto della corruzione.   94. Il cerchio degli alti funzionari che beneficiano di una immunità (inviolabilità)   stricto sensu ai sensi della Costituzione è limitato al Presidente della Repubblica, ai   parlamentari, al Primo ministro ed ai ministri che, in principio, sono ugualmente   parlamentari. (...)   96. Secondo l'EEG, la regolamentazione della revoca dell'immunità parlamentare   (articolo 83 della Costituzione e gli articoli 131-134 del regolamento dell'Assemblea   nazionale) non stabilisce delle condizioni appropriate per garantire l'obiettività in seno   alle commissioni parlamentari coinvolte. Ogni domanda di revoca dell'immunità   formulata da un procuratore è sottoposta al ministro della Giustizia. Soltanto in   seguito essa è trasmessa al gabinetto del Primo ministro. Quest’ultimo trasmette   quindi il ricorso alla commissione parlamentare coinvolta, la quale può domandare a   delle sotto-commissioni di indagare più in dettaglio sul soggetto, prima che la   commissione deferisca il caso dinanzi all'Assemblea plenaria che prende la decisione.   Nessun criterio oggettivo è stato fissato per quanto riguarda le condizioni della revoca   dell'immunità parlamentare e sembrerebbe che le condizioni proposte in tale materia   siano prima di tutto politiche. Inoltre, è stato precisato all’EEG che il procedimento   poteva essere lungo, e durare più di un mese.   97. Dal 2002, 206 domande di revoca dell'immunità parlamentare di   Parlamentari sono state formulate, di cui 50 riguardavano casi di abuso di potere.   Nessuna ha portato alla revoca dell'immunità. Sembrerebbe dunque che il sistema   attuale dell'immunità parlamentare e della sua applicazione nella pratica costituiscono   un ostacolo insormontabile alle investigazioni, procedimenti e condanne nei casi di   infrazioni per corruzione. Di conseguenza, l'EEG raccomanda di riconsiderare il   sistema dell'immunità parlamentare in maniera tale da stabilire dei criteri specifici ed   oggettivi che saranno presi in considerazione al momento di prendere una decisione   sulla revoca delle immunità e di vigilare che le decisioni di tale tipo siano prese al di   fuori di ogni considerazione politica e non riposino che sulla fondatezza della   domanda fatta dal procuratore. (...) »   C. Diritto comparato   1. La portata dell’inviolabilità   41. La maggior parte degli Stati europei riconosce due tipi di immunità   parlamentare : da una parte, l'irresponsabilità del parlamentare, o la libertà   di espressione del parlamentare riguardo alle azioni giudiziarie per le   opinioni espresse ed i voti dati nell’esercizio delle sue funzioni; dall’altra   parte, l'inviolabilità del parlamentare, o immunità in senso stretto, che pone     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA KART c. TURCHIA   il parlamentare al riparo da ogni arresto, detenzione o procedimento   giudiziario, salvo autorizzazione della Camera alla quale egli appartiene3.   42. La portata precisa dell’inviolabilità varia molto da un paese all’altro.   La natura stessa di tale aspetto dell’immunità dà vita, per la sua messa in   opera, ad una diversità di regimi giuridici. Certi Stati non conoscono tale   istituto (Paesi Bassi, San Marino). In altri paesi, quali il Regno Unito, la sua   portata è molto limitata : l'inviolabilità non vale che in ambito civile, mentre   in ambito penale il parlamentare non gode di alcuna protezione particolare   ed è trattato allo stesso modo degli altri cittadini. In Irlanda e Norvegia,   l'inviolabilità parlamentare mira ad impedire che il deputato sia arrestato   durante una sessione e quando si reca in parlamento o ne ritorna ; essa offre   dunque una protezione minima al parlamentare.   43. Ciò detto, la maggior parte degli Stati parti alla Convenzione   accordano ai loro deputati, per la durata del loro mandato, una immunità   extra – funzionale ai procedimenti in materia penale (Albania, Germania,   Austria – se l’atto non è manifestamente estraneo alle funzioni politiche –,   Cipro, Spagna, Grecia, Ungaria, Lituania, Polonia, Russia, Serbia, Svizzera)   e/o una protezione contro la detenzione e le misure privative della libertà   (arresto o detenzione in tutti i paesi che prevedono l'immunità dai   procedimenti, ai quali si aggiungono il Belgio, la Francia, la Georgia, il   Portogallo e la Romania). In certi casi, il parlamentare è al riparo dalle   ispezioni corporali, dalle perquisizioni domiciliari o dalle intercettazioni   (Georgia, Ungaria, Italia, Romania, Svizzera). Tali procedimenti o misure   non possono essere adottate che con l’autorizzazione dell’Assemblea della   quale l’interessato fa parte, eccetto Cipro, dove tale competenza spetta al   potere giudiziario.   44. In più Stati, la portata dell’inviolabilità è stata limitata, come   testimoniano alcune recenti riforme costituzionali. Così, in Francia, con la   riforma costituzionale del 1995, l'autorizzazione della camera non è più   necessaria per l’avvio dei procedimenti penali, ma soltanto per la   detenzione, l'arresto e le altre misure di controllo giudiziario. La stessa   evoluzione si è avuta in Italia, dal momento che con la legge costituzionale   n. 3 del 29 ottobre 1993 ha escluso la necessità di una autorizzazione   preventiva della Camera affinchè i parlamentari possano essere sottoposti a   dei procedimenti penali. In Romania, dalla riforma costituzionale del 2003,   un senatore può essere oggetto di un’inchiesta giudiziaria o essere   perseguito penalmente per atti che non dipendano dai voti o dalle opinioni   politiche espresse a titolo del detto mandato.   45. In Germania, esiste al Bundestag una pratica che consiste nel   revocare, all’inizio della legislatura, l'immunità dai procedimenti per ogni   reato (ad eccezione di fatti diffamatori di carattere politico). Tale misura   3. Rapporto della Commissione di Venezia sul regime delle immunità parlamentari (1996),   § 11.     Copyright © 2008 UFTDU     SENTENZA KART c. TURCHIA   mira a proteggere la reputazione di tutti i membri del parlamento, nella   misura in cui questi ultimi non attirino su di essi l’attenzione dei media se   una procedura è intrapresa nei loro riguardi. Nel 2006, la Commissione di   Venezia ha pubblicato un parere4 riguardante un progetto di decisione   dell’Assemblea della Repubblica di Albania sulla limitazione dell'immunità   parlamentare e le condizioni nelle quali l’apertura di una inchiesta su reati di   corruzione e di abuso di potere può essere autorizzata. Tale progetto illustra   bene la tendenza attuale a limitare l’estensione dell’inviolabilità nei regimi   parlamentari europei, per lo meno per quanto riguarda l'immunità dai   procedimenti.   46. La durata dell'immunità parlamentare varia anche in funzione degli   Stati. Certi regimi parlamentari estendono tale privilegio ai procedimenti   penali intrapresi nei confronti del deputato prima della sua elezione   (Germania, Belgio, Spagna, Ungheria, Italia, Portogallo). Negli altri Stati,   anche se non si esige l’autorizzazione del parlamento per il proseguimento   dei procedimenti già introdotti prima dell’elezione del deputato,   l'Assemblea può, sia d’ufficio che su domanda dell’interessato, richiedere la   sospensione degli atti del procedimento o la revoca delle misure di   costrizione per la durata del mandato parlamentare (Francia, Polonia,   Svizzera).   47. Per quanto riguarda la portata ratione materiae dell'inviolabilità   parlamentare, vale a dire l'immunità, esiste nella maggioranza degli Stati   parti alla Convenzione una tendenza ad escludere dal beneficio   dell'immunità i casi di flagranza. In certe Costituzioni, la flagranza non   basta a giustificare la revoca dell'immunità parlamentare ; bisogna ancora   che si tratti di un crimine particolarmente grave (Cipro, Svizzera, Grecia,   Portogallo, Turchia), ciò che non impedisce all'Assemblea parlamentare in   questione di statuire ulteriormente sui procedimenti o la detenzione, per   domandarne eventualmente la sospensione o la revoca. Così, in Austria,   anche se il deputato è arrestato in flagranza, il seguito della procedura può   dipendere da un’autorizzazione della camera coinvolta. Alcune legislazioni   escludono dal campo dell’inviolabilità certi atti in ragione della loro natura   (è così che la Costituzione irlandese esclude il tradimento, i crimini e   l’attentato all’ordine pubblico) o della gravità della pena prevista (la   Costituzione portoghese esclude, a certe condizioni, i crimini intenzionali   punibili con la pena del carcere per più di tre anni).   4. Parere della Commissione di Venezia relativa al progetto di decisione dell’Assemblea   della Repubblica di Albania sulla limitazione dell’immunità parlamentare e le condizioni   nelle quali l’apertura di una inchiesta su dei reati di corruzione e di abuso di potere può   essere autorizzata, 17-18 marzo 2006, §§ 14 e 17.     Copyright © 2008 UFTDU     SENTENZA KART c. TURCHIA   2. Il procedimento di revoca dell'immunità   48. L'immunità parlamentare può essere revocata nella maggior parte   degli Stati, salvo due i quali accordano una protezione molto limitata   (Regno Unito, Irlanda e Norvegia).   49. In generale, il procedimento di revoca dell'immunità è sempre lo   stesso. Esso è normalmente previsto dal regolamento della Camera. Ha   inizio con una proposta o richiesta di autorizzazione emanante dall’autorità   pubblica competente (di solito il procuratore generale), dalla persona lesa o   dal parlamentare stesso. Essa è trasmessa al presidente dell'Assemblea, sia   direttamente sia in certi casi per intermediazione di un’altra autorità   (ministro della Gustizia, primo ministro), ed è in seguito esaminata da una   commissione parlamentare ad hoc o specializzata, che è incaricata di   emettere un parere dopo aver ascoltato il parlamentare coinvolto. Spetta alla   Camera in seduta plenaria, dopo dibattito o meno, e a porte chiuse o meno,   accordare o meno la revoca dell’immunità. La possibilità di proporre   opposizione contro la decisione della Camera di revocare l'immunità non   esiste che in pochissimi Stati (Austria, Germania).   3. La possibilità per il parlamentare di rinunciare volontariamente   all'immunità   50. La possibilità per un parlamentare di rinunciare alla sua immunità è   poco diffusa (Polonia, Svizzera) e si limita talvolta a dei reati minori (le   contravvenzioni, in Ungheria) o determinati (la diffamazione, in Irlanda). In   Polonia, la Costituzione riconosce il diritto del parlamentare di autorizzare   dei procedimenti penali. In Svizzera, la legge sull'Assemblea federale   garantisce al deputato il diritto di accettare per iscritto i procedimenti o   l’arresto.   51. Nella maggior parte degli Stati parti, l'impossibilità di rinunciare   volontariamente all'immunità nasce dall’idea che quest’ultima non è un   privilegio accordato ai parlamentari a titolo individuale, ma un privilegio   attribuito al parlamento per garantire il suo buon funzionamento. Nella   tradizione giuridica francese, le disposizioni relative all'immunità sono di   ordine pubblico ed i parlamentari non possono rinunciarvi volontariamente.   Gli atti compiuti in violazione dell'immunità sono nulli. L'immunità deve   essere sollevata d’ufficio dal giudice. A tale concezione si avvicina la   pratica del Parlamento europeo, seguendo la quale una rinuncia in materia è   sprovvista di effetti giuridici.     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA KART c. TURCHIA   DIRITTO   I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA   CONVENZIONE   52. Il ricorrente lamenta di essere stato privato del suo diritto a   beneficiare di un processo equo e della conseguente lesione dell’esercizio   dei suoi diritti di difesa, nella misura in cui egli si vede privato della   possibilità di farsi riconoscere innocente. La Corte ritiene che l’accusa deve   essere esaminata sulla base dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, che così   dispone nel suo passaggio rilevante :   « Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un   tribunale (...) che deciderà (...) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei   suoi confronti. »   53. Il Governo si oppone a tale tesi.   A. Sull'applicabilità dell'articolo 6 § 1 della Convenzione   1. Argomenti delle parti   54. Il ricorrente sottolinea che egli sarà comunque processato al termine   del suo mandato parlamentare e precisa che non è stato possibile alcun   processo per un periodo di cinque anni durante la 22ma legislatura.   Considerato che egli è stato rieletto, tale lasso di tempo potrebbe durare   nove o dieci anni dal termine della 23ma legislatura se la sua immunità non   è revocata. Secondo lui, restare sotto il colpo di un’accusa penale per un   periodo così lungo senza poter beneficiare di un processo equo costituisce in   sé una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.   55. Il Governo sostiene che i fatti controversi non riguardano in alcun   modo i diritti civili del ricorrente ; essi hanno avuto origine da procedimenti   penali avviati nei suoi confronti. Essendo questi ultimi stati sospesi, non si   pone una questione in merito ad una qualsiasi lesione al diritto   dell’interessato ad un processo equo. Pertanto, in tale stato della procedura   di diritto interno, le garanzie dell'articolo 6 della Convenzione non si   applicano. Nelle misura in cui i procedimenti penali controversi andranno a   riprendere il loro corso al termine del mandato parlamentare del ricorrente e   nel caso in cui quest’ultimo non abbia riportato a quel momento alcuna   condanna, il Governo ritiene che i fatti evocati non costituiscano   assolutamente una limitazione dei diritti dell’interessato con riferimento   all’articolo 6.     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA KART c. TURCHIA   2. La valutazione della Corte   56. La Corte sottolinea dapprima che anche se essa ha già avuto   occasione di esaminare la questione dell'immunità accordata ai membri del   Parlamento e della sua incidenza sul diritto di accesso ad un tribunale (vedi   in particolare A. c. Regno Unito, n. 35373/97, CEDH 2002-X ; Cordova c.   Italia (n. 1), n. 40877/98, CEDH 2003-I ; Cordova c. Italia (n. 2), n.   45649/99, CEDH 2003-I ; Tsalkitzis c. Grecia, n. 11801/04, 16 novembre   2006), essa non ha ancora avuto occasione di conoscere circostanze in cui è   il beneficiario dell’immunità parlamentare a lamentarsi delle conseguenze di   tale immunità sul suo diritto di accesso ad un tribunale.   57. Seppure la Corte ritiene che essa si tratti di una questione di diritto   nuova per la quale esistono pochi elementi di riferimento giurisprudenziale,   essa giudica nondimeno opportuno ricordare che il diritto di accesso ad un   tribunale costituisce un elemento inerente al diritto ad un processo equo   enunciato dall’6 § 1 della Convenzione, strettamente legato al principio di   preminenza del diritto. Dunque, la preminenza del diritto non può essere   concepita senza la possibilità di accedere ai tribunali (vedi, tra gli altri,   Golder c. Regno Unito, sentenza del 21 febbraio 1975, serie A n. 18, p. 18,   §§ 35-36).   58. La Corte ricorda ugualmente di aver avuto occasione di precisare che   « il diritto di ogni accusato a che la sua causa sia conosciuta da un tribunale   non è assoluto, nella misura in cui la Convenzione non impedisce al   pubblico ministero di rinunciare ai procedimenti (archiviazione) o al giudice   di porre fine al procedimento senza sentenza (non-luogo) » (Deweer c.   Belgio, Rapporto della Commissione del 5 ottobre 1978, Serie B, vol. 33, p.   28, § 58, al quale rinvia la sentenza del 27 febbraio 1980, serie A n. 35, §   49). Il principio così enunciato è stato in seguito ripreso ed interpretato nel   senso che « l'articolo 6 della Convenzione non consacra un diritto   all’ottenimento di un risultato determinato all’esito di un processo penale,   né, di conseguenza, alla pronuncia di una decisione espressa di condanna o   di proscioglimento in relazione alle accuse formulate ». Di conseguenza, il   fatto che i procedimenti penali non si sono conclusi con una tale decisione   espressa non costituisce una lesione alla presunzione di innocenza (Withey   c. Regno Unito (dec.), n. 59493/00, CEDH 2003-X).   59. La Corte ritiene tuttavia utile precisare che un tale principio non   potrebbe prevalere – in merito al diritto di accesso ad un tribunale – che nei   casi in cui ci sia motivo di considerare le azioni giudiziarie come terminate   o il procedimento penale chiuso, in maniera tale che esso non possa più   essere considerato come avente ripercussioni importanti sulla situazione del   ricorrente (vedi in particolare X. c. Regno Unito, n. 8233/78, decisione della   Commissione del 3 ottobre 1979, Decisioni e rapporti (DR) 17, p. 146 ;   Stoianova e Nedelcu c. Romania, nn. 77517/01 e 77722/01, §§ 20-21,   CEDH 2005-VIII).     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA KART c. TURCHIA   60. Dunque, considerati i documenti del dossier e le informazioni fornite   dalle parti, bisogna constatare che il caso di specie non corrisponde a   nessuna di tali situazioni. La Corte osserva infatti che in virtù delle   disposizioni di diritto interno l'inviolabilità parlamentare di cui gode il   ricorrente non fa che sospendere i procedimenti penali avviati nei suoi   confronti ma non pone in alcun modo fine al procedimento penale in quanto   tale. Infatti, nel caso di specie non avviene la prescrizione dei reati penali   (paragrafi 28 e 30 più sopra). Ne consegue che i procedimenti penali sono   soltanto sospesi fino alla fine del mandato parlamentare, o non avranno   luogo se non dopo essere stati autorizzati dall'Assemblea alla quale   appartiene l’interessato.   61. La Corte nota al riguardo che lo status di parlamentare di cui   beneficia il ricorrente non è che un ostacolo procedurale temporaneo   all’azione giudiziaria, limitata per la durata delle funzioni parlamentari.   L'interessato non sfuggirà quindi all’applicazione del diritto comune ed i   procedimenti nei suoi confronti potranno essere riattivati dal momento della   fine del suo mandato, circonstanza che, agli occhi della Corte, non potrebbe   essere intesa come una semplice possibilità teorica (vedi, a contrario,   Withey, cit.).   62. Nei casi A. c. Regno Unito, Cordova (n. 1), Cordova (n. 2) e   Tsalkitzis summenzionati, la Corte ha affermato il principio del controllo   della compatibilità dell'immunità dalla giurisdizione con il diritto ad un   tribunale, così come consacrato dall’articolo 6 § 1 della Convenzione. Per   ammettere tale principio, è stato necessario alla Corte, in primo luogo,   valutare l'applicabilità dell'articolo 6 in materia ed, in secondo luogo,   considerare l'immunità dalla giurisdizione nella prospettiva delle esigenze   del diritto ad un processo equo. Ritenendo l’applicabilità dell'articolo 6, la   Corte si è anche pronunciata per la giudicabilità dell'immunità, aprendo   attraverso la stessa la via ad un controllo di merito sulla compatibilità   dell'immunità della giurisdizione con il diritto di accesso ad un tribunale.   63. In questo caso, la Corte non vede alcuna ragione che possa   giustificare un approccio differente nel caso di specie, fintanto che è in   causa « una accusa in campo penale » diretta contro il ricorrente, lo stesso   nell’impossibilità di accedere ad un giudice penale. Di conseguenza, la   Corte ritiene che il procedimento rientra nel campo di applicazione   dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.   B. Sul merito   1. Argomenti delle parti   64. Il ricorrente sostiene che la revoca della sua immunità è stata   ostacolata dal gruppo di maggioranza in seno all’Assemblea nazionale,   unicamente per ragioni di « interessi personali e politici ». Al riguardo, egli     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA KART c. TURCHIA   precisa che nel corso della 22ma legislatura nessuna domanda di revoca ha   potuto essere esaminata in seno al Parlamento. Tutte le domande tendenti al   loro esame o al loro inserimento nell’ordine del giorno dei dibattiti   dell’Assemblea nazionale sono state rigettate. Per il ricorrente, poco importa   la gravità dei reati che gli sono imputati nel caso di specie, essendo questi   ultimi di natura tale da discreditarlo agli occhi dell’opinione pubblica che   non fa distinzioni al riguardo .   65. L'interessato denuncia inoltre una violazione degli articoli 133 e 134   del regolamento del Parlamento, i quali non sono assolutamente stati   concepiti per essere utilizzati in funzione di congetture politiche, come   prodottesi nel caso di specie.   66. Il Governo sottolinea che l'immunità parlamentare come prevista   all'articolo 83 della Costituzione tende ad assicurare all’Assemblea   nazionale la possibilità di esercitare le sue funzioni legislative in maniera   del tutto autonoma ed indipendente. Essa tende ugualmente a proteggere i   parlamentari, in particolare quelli dell’opposizione, da ogni molestia di   carattere politico, ed in tal modo evitare ostacoli all’esercizio delle loro   attività. Tale immunità serve inoltre a garantire la separazione dei poteri, il   mantenimento della democrazia pluralista ed il libero dibattito all’interno   del Parlamento. Essa persegue di conseguenza uno scopo di interesse   generale.   67. Ricordando che l'immunità parlamentare, in vigore nella maggior   parte degli Stati contraenti, non è un privilegio accordato ai membri del   Parlamento e non riveste un carattere di perpetuità, il Governo sottolinea   che l'inviolabilità parlamentare del ricorrente è limitata alla durata del suo   mandato o può aver fine in caso di revoca dell'Assemblea nazionale. Quindi,   l'interessato potrà assolutamente beneficiare di un processo equo. Al   riguardo, il Governo insiste sulla differenza di importanza che esiste tra la   sospensione di un procedimento penale e la sua chiusura.   68. Il Governo ricorda inoltre che il diritto di accesso ad un tribunale   non è assoluto ma suscettibile di limitazioni implicite. Essendo l'immunità   concessa al fine di permettere ai parlamentari di esercitare le loro funzioni   in tutta indipendenza, l'inviolabilità in causa deve essere considerata come   una limitazione proporzionata allo scopo legittimo perseguito. Al riguardo,   le autorità giudiziarie hanno l’obbligo di rilevare, d'ufficio, l'immunità   parlamentare.   69. Infine, la rielezione del ricorrente prova, se ve ne era bisogno, che la   sua reputazione o la sua carriera politica non sono state per nulla intaccate   dalla contestata sospensione dei procediemnti penali. Pertanto, l’accusa   relativa ad una pretesa lesione alla presunzione di innocenza apparirebbe   sprovvista di fondamento.     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA KART c. TURCHIA   2. La valutazione della Corte   a) Osservazioni preliminari   70. A titolo preliminare, la Corte osserva che la maggior parte, se non la   totalità, degli Stati firmatari della Convenzione accordano ai membri dei   loro organi legislativi nazionali una forma di immunità, le cui modalità   precise variano da Paese a Paese. Alcuni privilegi ed immunità sono   ugualmente concessi ai membri dell'Assemblea parlamentare del Consiglio   d'Europa e a quelli del Parlamento europeo (paragrafi 34-38 più sopra).   Così, il principio dell'immunità parlamentare è riconosciuto nella grande   maggioranza delle costituzioni moderne d’Europa. Nonostante una   consuetudine storica e geografica al riguardo, la Corte osserva che i dibattiti   sul tema della responsabilità parlamentare non sono mai cessati. Se il   principio dell'irresponsabilità parlamentare è generalmente accettato,   diversamente vale per l'inviolabilità parlamentare, la quale è oggetto di   dibattito quando offre una protezione non tanto all’eletto quanto alla   persona, per ogni atto commesso al di fuori dell’esercizio delle sue funzioni.   71. Al riguardo, la Corte precisa che la maggior parte dei sistemi   giuridici nazionali prevedono una doppia tutela per i parlamentari, la quale   si scompone secondo la tradizione in due regimi derogatori : l'uno, nel   merito, è l'irresponsabilità ; l'altro, di ordine procedurale, è l'inviolabilità.   Allorquando la irresponsabilità sottrae i parlamentari da ogni procedimento   giudiziario per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni così come   per i voti e le opinioni espresse nel quadro di queste ultime, l'inviolabilità,   quanto ad essa, consiste in una immunità dal procedimento per altri fatti   diversi da quelli legati all’esercizio della funzione parlamentare.   Contrariamente alla irresponsabilità, l'inviolabilità non « cancella » il reato   ma mira a ritardare i procedimenti avviati nei confronti del parlamentare e   comporta il divieto di sottoporre quest’ultimo alla detenzione o di   perseguirlo senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene.   72. Se il sistema costituzionale turco riconosce allo stesso tempo sia la   irresponsabilità che l'inviolabilità parlamentare, il ricorrente nel caso di   specie si duole unicamente delle conseguenza di quest’ultimo aspetto. Al   riguardo, la Corte precisa di primo acchito che il suo ruolo non è quello di   pronunciarsi in maniera astratta sulla compatibilità del regime   dell’inviolabilità parlamentare con la Convenzione ma di ricercare in   concreto se l'applicazione del dettato costituzionale sulla immunità   parlamentare nel caso di specie abbia violato l'articolo 6 della Convenzione.   b) Principi generali   73. Il diritto di accesso ad un tribunale, riconosciuto dall'articolo 6 § 1   della Convenzione, non è assoluto : esso si presta a dei limiti implicitamente   ammessi, dal momento che comporta per sua stessa natura una     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA KART c. TURCHIA   regolamentazione da parte dello Stato. Gli Stati contraenti godono nella   materia di un certo margine di apprezzamento. Infatti, il compito della Corte   non consiste nel sostituirsi alle giurisdizioni interne. Spetta alle autorità   nazionali, ed in prticolare alle corti ed ai tribunali, interpretare la   legislazione interna (vedi, mutatis mutandis, Brualla Gómez de la Torre c.   Spagna, sentenza del 19 dicembre 1997, Raccolta di sentenza e decisioni   1997-VIII, p. 2955, § 31 ; Saez Maeso c. Spagna, n. 77837/01, § 22, 9   novembre 2004).   74. Spetta invece alla Corte statuire in ultima istanza sul rispetto delle   esigenze della Convenzione ; essa deve verificare che le limitazioni operate   non restringano l’accesso offerto all’individuo in maniera o fino ad un punto   tale che il diritto si ritrovi leso nella sua stessa sostanza. Inoltre, una simile   limitazione del diritto di accesso ad un tribunale non si concilia con   l'articolo 6 § 1 se non quando è rivolta ad uno scopo legittimo e se esiste un   ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo   mirato (Waite e Kennedy c. Germania [GC], n. 26083/94, § 59, CEDH   1999-I ; T.P. e K.M. c. Regno Unito [GC], n. 28945/95, § 98, CEDH   2001-V). Infatti, il diritto di accesso ad un tribunale è leso quando la sua   regolamentazione cessa di servire i fini della sicurezza giuridica e della   buona amministrazione della giustizia e costituisce una sorta di barriera che   impedisce alla persona giudicabile dal tribunale di vedere la sua causa   esaminata nel merito dalla giurisdizione competente.   75. Al riguardo, la Corte osserva che quando uno Stato riconosce una   immunità ai membri del suo Parlamento, la protezione dei diritti   fondamentali può esserne colpita. Non si può, pertanto, in maniera generale,   considerare l'immunità parlamentare come una restrizione sproporzionata al   diritto di accesso ad un tribunale come consacrato dall'articolo 6 § 1. Allo   stesso modo in cui tale diritto è inerente alla garanzia di un processo equo   garantito da tale articolo, devono essere mantenute determinate restrizioni   all’accesso che sono ad esso inerenti ; si rinviene un esempio nei limiti   generalmente ammessi dagli Stati contraenti, come rilevato dalla dottrina   sull'immunità parlamentare (A. c. Regno Unito, cit., § 83 ; mutatis mutandis,   Al-Adsani c. Regno Unito [GC], n. 35763/97, § 56, CEDH 2001-XI). Al   riguardo, la Corte ha già riconosciuto che il fatto per gli Stati di accordare   generalemente una immunità più o meno estesa ai parlamentari costituisce   una pratica di lunga data, che mira a permettere la libera espressione dei   rappresentanti del popolo e ad impedire che dei procedimenti di parte   possano ledere alla funzione pubblica parlamentare (A. c. Regno Unito, cit.,   §§ 75-77 ; Cordova (nn. 1 e 2), cit., §§ 55 e 56 rispettivamente ; De Jorio c.   Italia, n. 73936/01, § 49, 3 giugno 2004). Dunque, la creazione di eccezioni   a tale immunità, la cui applicazione avverrebbe in funzione di fatti   particolari di ogni causa, avrebbe come effetto di violare considerevolmente   i fini perseguiti (A. c. Regno Unito, cit., § 88).     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA KART c. TURCHIA   76. Tuttavia, sarebbe ugualmente contario allo scopo ed all’oggetto della   Convenzione che gli Stati contraenti, adottando l’uno o l’altro dei sistemi   normalmente utilizzati per assicurare l’immunità ai membri del Parlamento,   siano in tal modo esonerati da ogni responsabilità nei riguardi della   Convenzione nel campo di attività esaminato. Vi è spazio per ricordare che   la Convenzione ha come fine proteggere diritti non teorici o illusori, ma   concreti ed effettivi. Il richiamo vale in particolare per il diritto di accesso ai   tribunali, avuto riguardo alla posizione preminente che il diritto ad un   processo equo occupa in una società democratica (Aït-Mouhoub c. Francia,   sentenza del 28 ottobre 1998, Raccolta 1998-VIII, p. 3227, § 52). Sarebbe   incompatibile con la preminenza del diritto in una società democratica e con   il principio fondamentale che sottointende l'articolo 6 § 1 che uno Stato   possa, senza riserve o senza controllo degli organi della Convenzione,   sottrarre alla competenza dei tribunali tutta una serie di azioni civili o   esonerare da ogni responsabilità delle categorie di persone (Fayed c. Regno   Unito, sentenza del 21 settembre 1994, serie A n. 294-B, p. 49, § 65).   77. Così, nel caso in cui l'immunità parlamentare ostacoli l’esercizio del   diritto di accesso alla giustizia, la Corte ricerca se gli atti esaminati erano   legati all’esercizio di funzioni parlamentari stricto sensu, al fine di   concludere per la proporzionalità o meno della misura in causa (Cordova (n.   1), cit., § 62 ; De Jorio, cit., § 53). Al riguardo, essa ricorda che l’assenza di   un legame evidente con un’attività parlamentare richiede una   interpretazione stretta della nozione di proporzionalità tra lo scopo   perseguito ed i mezzi impiegati. Ciò si verifica in particolare quando le   restrizioni al diritto di accesso derivano da una deliberazione di un organo   politico (Tsalkitzis, cit., § 49). Allo stesso modo, più una immunità è ampia,   più le ragioni che la giustificano devono essere imperiose (A. c. Regno   Unito, cit., § 78).   78. La Corte ritiene che i principi ed i criteri del controllo della   compatiblità dell'immunità dalla giurisdizione con il diritto ad un tribunale   come stabilito nella sua giurisprudenza devono essere trasposti al caso di   specie.   c) Applicazione al caso di specie   79. In virtù dell'articolo 83 della Costituione turca, nessun parlamentare   sospettato di aver commesso un reato prima o dopo la sua elezione può   essere arrestato, interrogato, detenuto o condotto dinanzi al giudice, a meno   che l'Assemblea nazionale non decida di revocare la sua immunità. Al   riguardo, la Corte osserva che la Corte costituzionale turca ha avuto   occasione di precisare che in sé l'immunità parlamentare, intesa come   inviolabilità, non era assolutamente un privilegio a vantaggio dei   parlamentari, ma un privilegio connesso al suo status. La giurisdizione   costituzionale si è inoltre pronunciata sulla legittimità della inviolabilità   parlamentare instaurata dall'articolo 83 della Costituzione. Facendo ciò, essa     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA KART c. TURCHIA   ha indicato che lo scopo perseguito dal costituente era quello di permettere a   coloro che esercitano delle funzioni legislative di farlo « essendo preservati,   in maniera sicura (...), da ogni sospetto e da ogni pressione », ed in tal modo   evitare che i deputati siano impediti di « esercitare le loro funzioni, anche   temporaneamente, a causa di un procedimento penale arbitrario » (paragrafo   più sopra).   80. In tali condizioni, la Corte non può che riconoscere la   legittimità, invocata dal Governo, dello scopo perseguito da tale regime   derogatorio al diritto comune, il quale mira essenzialmente a garantire che i   titolari di un mandato parlamentare possano esercitare tale mandato   liberamente ed in tutta serenità. Al riguardo, non vi è alcun dubbio agli   occhi della Corte – essa ha inoltre già avuto l’occasione di affermarlo (A. c.   Regno Unito, cit. §§ 75-77 ; Cordova (nn. 1 e 2), cit., §§ 55 e 56   rispettivamente ; De Jorio, cit., § 49) – che l'immunità parlamentare sia un   istituto che persegue uno scopo legittimo, ossia quello di assicurare la piena   indipendenza dei parlamentari e quella del Parlamento prevenendo ogni   eventualità di fumus persecutionis e, inoltre, proteggere l’organizzazione   costituzionale ed il mantenimento della separazione dei poteri legislativo e   giudiziario.   81. La Corte ammette infatti che i procedimenti avviati contro un   parlamentare possono ostacolare il funzionamento stesso dell'Assemblea   alla quale egli appartiene e perturbare la serenità dei lavori parlamentari.   Poco importa dunque, ai riguardi dello scopo legittimo perseguito, la natura   del fatto generatore dei procedimenti, il quale in questo caso non consiste in   un atto che forma un tutt’uno con la funzione ma ne è del tutto   indipendente.   82. Ciò considerato, la Corte non può che sottoscrivere l’apprezzamento   della Corte costituzionale turca quando essa ritiene che le esenzioni che   caratterizzano l’inviolabilità parlamentare non sono legittime che nella   misura in cui sono legate alla qualità di parlamentare, e non costituiscono un   privilegio personale ma un principio di diritto politico, che mira a   proteggere non l’individuo ma la funzione che egli esercita (paragrafi 32 più   sopra). É unicamente in tale senso che la data dei fatti incriminati riveste   una importanza del tutto relativa ed importa dunque poco che essa sia   precedente all’elezione parlamentare.   83. Dalla constatazione della legittimità dell’inviolabilità parlamentare,   la Corte non potrebbe trarne di fatto, senza aver riguardo delle circostanze   di specie, una qualunque presunzione di conformità alla convenzione di   quest’ultima. Essa deve infatti, preliminarmente, esercitare un controllo di   proporzionalità di tale misura con riguardo ai diritti del ricorrente derivanti   dall'articolo 6 della Convenzione. Tale controllo implica una valutazione del   giusto equilibrio da soddisfare tra l’interesse generale che costituisce il buon   funzionamento dell’istituzione parlamentare e l’interesse individuale del   ricorrente. Pronunciandosi sulla proporzionalità, la Corte deve prestare     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA KART c. TURCHIA   particolare attenzione all’estensione dell’inviolabilità nel caso di specie,   salvaguardandone lo spirito poiché l’assenza di un legame evidente con una   attività parlamentare richiama una interpretazione stretta della nozione di   proporzionalità (Cordova (n. 1), cit., § 63). Incombe in particolare alla Corte   esaminare se la prescrizione costituzionale, nelle circostanze del caso di   specie, abbia portato ad un diniego di giustizia per il ricorrente.   84. Al riguardo, la Corte precisa che, se essa deve pronunciarsi sui limiti   dell'immunità parlamentare riguardo ai diritti consacrati dalla Convenzione,   non vi è dubbio alcuno ai suoi occhi che la concessione di tale immunità   rientra nel margine di apprezzamento dello Stato e che non gli spetta di   sostituire ad esso il suo apprezzamento al fine di determinare se il suo   beneficio sia o meno necesario o appropriato in un caso particolare. Se la   Corte non può essere utilizzata come un meccanismo di controllo della   pertinenza delle scelte operate dai Parlamenti nazionali al riguardo, resta il   fatto che la pratica di questi ultimi deve conciliarsi con gli imperativi della   preminenza del diritto, quali consacrati dalla Convenzione. Dunque, le   garanzie dell'articolo 6 mirano a preservare una tale preminenza,   indispensabile ad un regime politico realmente democratico. Al fine di   verificare il rispetto di tale preminenza, la Corte dovrà dunque nel caso di   specie procedere ad un esame completo dell’approccio istituzionale del   regime immunitario nel diritto turco e delle condizioni della sua   applicazione pratica.   85. La Corte rileva innanzitutto che l'inviolabilità concessa ai   parlamentari turchi sembrerebbe per vari aspetti più ampia di quella   riconosciuta ai membri del corpo legislativo in altri Stati firmatari, ai   membri dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa o a quelli del   Parlamento europeo. In particolare, tale inviolabilità si applica sia al penale   che al civile, valendo allo stesso modo per gli atti commessi prima di   ottenere lo status di parlamentare che per quelli commessi durante il   mandato parlamentare ; essa preserva dagli interrogatori, dalla detenzione e   dai procedimenti giudiziari. Detto ciò, la Corte ha già avuto occasione di   affermare che l'applicazione di una regola che consacra una immunità   parlamentare assoluta non potrebbe essere considerata in sé come eccedente   il margine di apprezzamento di cui godono gli Stati per limitare il diritto di   accesso ad un tribunale (A. c. Regno Unito, cit., § 87).   86. La Corte nota in seguito che in virtù del diritto interno l'inviolabilità   riveste un carattere di ordine pubblico, ciò significa che le autorità   giudiziarie hanno l’obbligo di rilevare d’ufficio tale immunità e che gli atti   che non rispettano tale regola sono nulli. Inoltre, non essendo l'immunità   parlamentare un diritto a beneficio personale del parlamentare, ad essa il   ricorrente non può rinunciare. Gli è tuttavia riconosciuto di domandarne la   revoca all’Assemblea alla quale egli appartiene ; allo stesso tempo,   quest’ultima può essere adita dagli organi giudiziari ed ha la possibilità di   porvi un termine.     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA KART c. TURCHIA   87. Al riguardo, la Corte osserva che la procedura di revoca   dell'immunità parlamentare è prevista all'articolo 83 della Costituzione ed   agli articoli da 131 a 134 del regolamento dell'Assemblea nazionale.   Secondo tali disposizioni, quando la commissione mista è adita da una   domanda di revoca dell'immunità, essa può decidere, previo parere di una   commissione istruttoria, di proporre la revoca dell'immunità parlamentare o   la sospensione dei procedimenti penali avviati contro il parlamentare   accusato. Quando la commissione mista si pronuncia in favore della   sospensione dei procedimenti, è possibile ricorrere dinanzi all'Assemblea   plenaria, la quale deve a sua volta pronunciarsi sulla revoca o meno   dell’immunità parlamentare.   88. Alla lettura delle disposizioni richiamate più in alto, la Corte osserva   che nessun criterio oggettivo è stato fissato al fine di definire le condizioni   di revoca dell’immunità parlamentare. La Corte costituzionale turca ha così   precisato che né l'articolo 83 della Costituzione né il regolamento   dell'Assemblea nazionale precisano a quali condizioni l'immunità di un   parlamentare può essere revocata (paragrafo 32 più sopra). Così, i criteri in   materia sembrano prima di tutto politici (paragrafo 40 più sopra). Dunque,   se non spetta alla Corte valutare in abstracto le modalità di applicazione del   procedimento di revoca dell'immunità parlamentare, è necessario constatare   avuto riguardo dei passi del dossier, che la commissione mista non sembra   aver motivato la sua decisione di sospensione dei procedimenti penali in   questione. Sembrerebbe così che essa ha fatto riferimento unicamente alla   natura dei reati imputati e non ha tenuto in conto né esaminato l’eventuale   peso dell’incidenza di un processo penale sul compimento da parte del   ricorrente del suo ufficio parlamentare.   89. Agli occhi della Corte, l'assenza di una motivazione tale da rendere   conoscibile il ragionamento della commissione competente, combinata con   l’assenza di criteri oggettivi chiaramente definiti per le condizioni di revoca   dell'immunità, erano di natura tale da privare tutte le persone interessate   dalla decisione – nella specie così il ricorrente come le vittime dei reati   presuntivamente commessi da quest’ultimo – dei mezzi che permettano loro   di difendere i propri diritti. Essa ha in particolare privato il ricorrente della   possibilità di apprezzare utilmente la maniera in cui la commissione in   questione ha esercitato il suo ruolo, così come la base ed i criteri in base ai   quali l'Assemblea plenaria, organo competente a statuire in ultima istanza   sulla revoca dell'immunità parlamentare, adotterebbe una decisione.   90. Inoltre, la Corte osserva che il procedimento controverso non   risponde ad alcun imperativo di celerità e non è assolutamente circoscritto   nel tempo. Il caso del ricorrente è in tal modo rimasto iscritto sull'agenda   dell'Assemblea nazionale per più di due anni durante la 22ma legislatura   senza che quest’ultima si pronunciasse, malgrado le richieste   dell’interessato in tal senso (paragrafi 19-23 più sopra). Se, nelle sue   osservazioni sul merito, il Governo ha sostenuto che in virtù dell'articolo 49     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA KART c. TURCHIA   del suo regolamento era consentito all'Assemblea plenaria di trattare con   priorità una questione importante e determinare l'ordine di esame delle   questioni iscritte sulla sua agenda, è necessario constatare che essa si è   astenuta dall'utilizzare tale possibilità nel caso di specie, senza fornire su   tale punto una qualsiasi giustificazione o chiarimento al ricorrente.   91. La Corte ritiene per di più che la sospensione di ogni procedimento   penale contro un parlamentare durante il suo mandato implica   necessariamente il trascorrere di un lasso di tempo rilevante tra la   commissione degli atti incriminati e l’apertura dei procedimenti penali,   rendendo questi ultimi aleatori, in particolare per ciò che riguarda la prova.   In un altro contesto, la Corte ha già constatato che, il tempo necessario per   l’esame di un ricorso può mettere in discussione la sua efficacia (Tsalkitzis,   cit., § 50 ; mutatis mutandis, Ganci c. Italia, n. 41576/98, § 30, CEDH   2003-XI). Nel caso di specie, non vi è alcun dubbio ai suoi occhi che il   ricorrente abbia direttamente subito le conseguenze di un tale ritardo,   pregiudizievole non soltanto per il buon funzionamento della giustizia ma   anche per lo stesso interessato, divenendo una così lunga attesa il tempo di   ogni sospetto.   92. Al riguardo, la Corte non potrebbe ignorare che in Turchia   l’inviolabilità concessa ai parlamentari è oggetto di un approfondito   dibattito ed è fortemente contestata dalla società civile. Inoltre, l'estensione   di tale immunità parlamentare è stata riconosciuta come uno dei maggiori   problemi nel contesto della corruzione (vedi la conclusione del rapporto del   GRECO, al paragrafo 40 più sopra). Allo stesso tempo, dalla lettura   dell’elenco dei dossiers relativi alle immunità parlamentari formato dal   segretariato generale dell'Assemblea nazionale, la Corte non può ignorare lo   slittamento della procedura di revoca dell'immunità parlamentare, nella   misura in cui l'Assemblea plenaria sembra chiaramente essersi astenuta   dall’esercizio delle sue prerogative in materia (paragrafo 33 più sopra).   93. In tale contesto, la Corte comprende le proccupazioni del ricorrente   per le ripercussioni ed i rischi di discredito che possono derivare da una   procedura così lunga, dato che l'assenza di una decisione in merito al   mantenimento o meno della sua immunità parlamentare può essere percepita   come una manovra dilatoria destinata a ritardare l'azione della giustizia. Al   riguardo, essa non può che dolersi del fatto che si sia in tal modo potuto fare   a meno della sua volontà manifesta di rinunciare al beneficio della sua   inviolabilità. Del resto, l'oscurità del processo decisionale, che è sprovvisto   di criteri oggettivi che definiscano le condizioni di una revoca   dell'immunità, l'inerzia dell'Assemblea plenaria, che si è astenuta dallo   statuire sul caso del ricorrente durante la 22ma legislatura ed i ritardi   accusati da tale procedimento, sempre pendente dinanzi alle istanze   giudiziarie nazionali, costituiscono agli occhi della Corte altrettanti ostacoli   alla possibilità per l’interessato di vedere il suo caso esaminato nel merito   dalle giurisdizioni penali.     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA KART c. TURCHIA   94. Dunque, nelle circostanze di specie, il processo decisionale in causa   e le sue modalità di applicazione non potrebbero essere considerati   compatibili con le esigenze di una buona amministrazione della giustizia ed   hanno leso l’effettività del diritto di accesso del ricorrente ad un tribunale,   fino ad un punto che non si può ritenere proporzionato allo scopo legittimo   perseguito.   95. In conclusione, la Corte ritiene che il ricorrente è stato privato del   suo diritto di accesso ad un tribunale, che tale privazione non era   proporzionata e che essa ha leso nella sostanza tale diritto. Vi è stata dunque   violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.   II. SULL'APPLICAZIONE   CONVENZIONE   DELL'ARTICOLO     DELLA   96. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,   « Se la Corte dichiara che vi è stata violazione dell Convenzione o dei suoi   protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo   imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del   caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa. »   97. Il ricorrente non ha avanzato alcuna pretesa a titolo di equa   soddisfazione. Quindi, non vi è motivo di pronunciarsi sul punto.   PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE   1. Rigetta, all'unanimità, l'eccezione preliminare del Governo ;   2. Ritiene, per quattro voti contro tre, che vi è stata violazione dell'articolo   § 1 della Convenzione.   Redatta in francese, poi comunicata per iscritto l’8 luglio 2008, in   applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.   Sally Dollé   Cancelliere   Françoise Tulkens   Presidente   Alla presente sentenza sono unite, conformemente agli articoli 45 § 2   della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l'esposizione dell'opinione   dissenziente comune ai giudici Baka, Ugrekhelidze e Popović.     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA KART c. TURCHIA   F.T.   S.D.     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA KART c. TURCHIA   OPINIONE DISSENIENTE COMUNE AI GIUDICI   BAKA, UGREKHELIDZE E POPOVIĆ   Ci dispiace non poter sottoscrivere l’opinione della maggioranza secondo   la quale vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione nel   presente caso.   Allo stesso modo della maggioranza, noi riconosciamo la legittimità,   invocata dal Governo, dello scopo perseguito dal regime di inviolabilità   parlamentare, il quale mira essenzialmente a garantire che i titolari di un   mandato parlamentare possano esercitare tale mandato liberamente ed in   piena serenità. Come sottolineato dalla sentenza e come la Corte ha già   avuto occasione di affermare (A. c. Regno Unito, cit., §§ 75-77 ; Cordova   (nn. 1 e 2), cit., §§ 55 e 56 rispettivamente ; De Jorio, cit., § 49), non vi è   dubbio che l'immunità parlamentare sia un istituto che persegue uno scopo   legittimo, vale a dire assicurare la piena indipendenza dei parlamentari e   quella del Parlamento prevenendo ogni eventualità di fumus persecutionis e,   inoltre, proteggere l’organizzazione costituzionale ed il mantenimento della   separazione dei poteri legislativo e giudiziario.   D’altra parte, non possiamo sottoscrivere le conclusioni della   maggioranza per il carattere non proporzionato, secondo essa, della misura   controversa rispetto ai diritti del ricorrente derivanti dall'articolo 6 della   Convenzione.   Certamente, rileviamo che l’inviolabilità concessa ai parlamentari turchi   sembrerebbe a più riprese più ampia di quella accordata ai membri del corpo   legislativo di certi altri Stati firmatari e dei membri dell'Assemblea   parlamentare del Consiglio d'Europa o di quelli del Parlamento europeo. In   particolare, tale inviolabilita si applica sia per il penale che per il civile,   valendo tanto per gli atti commessi prima dell’ottenimento dello status di   parlamentare che per quelli commessi durante la durata del mandato   parlamentare ; essa preserva dagli interrogatori, dalle misure detentive e dai   procedimenti giudiziari. Detto ciò, noi ricordiamo che la Corte ha già avuto   occasione di affermare che l’applicazione di una regola che consacra una   immunità parlamentare assoluta non potrebbe essere considerata in sé come   eccedente il margine di apprezzamento di cui godono gli Stati per limitare il   diritto di accesso di una persona (A. c. Regno Unito, cit., § 87).   Inoltre, noi riteniamo che l’estensione dell'inviolabilità parlamentare si   attenua nella misura in cui, se il ricorrente non può rinunciarvi con pieno   diritto, gli è tuttavia concesso di chiederne la revoca all'Assemblea alla   quale appartiene ; allo stesso tempo, quest’ultima può essere adita dagli   organi giudiziari ed ha la possiblità di stabilire un termine.   Inoltre, se cosideriamo che la Corte debba pronunciarsi sui limiti   dell'immunità parlamentare con riferimento ai diritti consacrati dalla   Convenzione, non vi è dubbio ai nostri occhi che la concessione di tale   immunità dipende dal margine di apprezzamento dello Stato e che non     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA KART c. TURCHIA   spetta alla Corte sostituirvi il suo apprezzamento al fine di determinare se il   suo beneficio è o meno necessario o appropriato in un caso particolare. Gli   atti interni del Parlamento, nel novero dei quali figurano le decisioni di   revoca o meno dell'immunità, così come la fissazione dell’ordine del giorno   e delle questioni da discutere, spettano senza alcun dubbio alla sovranità di   quest’ultimo. La Corte non potrebbe essere utilizzata quale meccanismo di   controllo della rilevanza delle scelte operate dai Parlamenti nazionali al   riguardo, dal momento che la pratica di questi ultimi si concilia con gli   imperativi della preminenza del diritto quali consacrati dalla Convenzione.   Non ignoriamo che in Turchia l'inviolabilità concessa ai parlamentari è   oggetto di un dibattito approfondito ed è fortemente contestata dalla società   civile né che l’estensione di tale immunità parlamentare ha potuto essere   identificata come uno dei maggiori problemi nell’ambito della corruzione   (vedi la conclusione del rapporto del GRECO, al paragrafo 40 più sopra).   Ciò considerato, ricordiamo che non spetta alla Corte apprezzare in   abstracto le modalità di svolgimento del procedimento di revoca   dell'immunità parlamentare quanto piuttosto ricercare in concreto se tali   modalità abbiano infranto l'articolo 6 della Convenzione.   Dunque, in questo caso, osserviamo che il procedimento di revoca   dell'immunità parlamentare è definito e regolamentato dall’articolo 83 della   Costituzione e dagli articoli da 131 a 134 del regolamento dell'Assemblea   nazionale. É necessario constatare, viste tali disposizioni, che il   procedimento contenzioso garantisce al ricorrente un diritto di opposzione   ed il rispetto dei suoi diritti di difesa (paragrafo 29 più sopra). Per di più,   rimarchiamo che l’inviolabilità in causa mira solamente a sospendere ogni   procedimento avviato nei confronti di un parlamentare fino alla fine del suo   mandato, nell’interesse dell'Assemblea alla quale egli appartiene. Il   procedimento è in tal modo soltanto differito, al fine di evitare che   all’interessato sia abusivamente impedito l’esercizio delle proprie funzioni.   Al riguardo, rileviamo inoltre che il regime dell’immunità controverso è   disciplinato da regole specifiche in merito alla prescrizone dei reati penali.   Essendo tale prescrizione sospesa per tutta la durata del mandato   parlamentare, i procedimenti penali avviati nei confronti del ricorrente   potranno riprendere dal momento dello spirare del suo mandato.   L'inviolabilità in causa non costituisce dunque che un ostacolo procedurale   provvisorio ai procedimenti penali, ostacolo che non potrebbe estendersi   sino a negare all’interessato la possibilità di vedere la sua causa esaminata   nel merito. In tal senso, l'inviolabilità non conferisce al ricorrente che una   immunità parziale.   Alla luce di ciò che precede, riteniamo che l’applicazione di una regola   che consacra una inviolabilità quale quella di cui è provvisto il mandato del   ricorrente non potrebbe essere considerata come eccedente il margine di   apprezamento di cui godono gli Stati per limitare il diritto di accesso di una   persona ad un tribunale.     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA KART c. TURCHIA   Certamente, è spiacevole che la questione della revoca dell'immunità   parlamentare del ricorrente sia rimasta pendente dinanzi all'Assemblea   plenaria nel corso della 22ma legislatura, per più di due anni, senza essere   oggetto di dibattito ; tuttavia, tale circostanza non potrebbe da sola   modificare la nostra conclusione in merito alla proporzionalità   dell'immunità parlamentare in causa, poiché la creazione di eccezioni a tale   immunità, la cui applicazione sarebbe dunque di poco conto, avrebbe   necessariamente come effetto di compromettere in maniera grave i fini   perseguiti.   Riteniamo quindi che non vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della   Convenzione.     Copyright © 2008 UFTDU

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