9786/03
WyrokETPCz2008-03-04ECLI:CE:ECHR:2008:0304JUD000978603
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy zastosowanie specjalnego reżimu więziennego (art. 41bis) wobec skazanego za przestępstwa mafijne, w tym restrykcje dotyczące korespondencji, wizyt rodzinnych, przeszukań osobistych i nadzoru wideo, naruszyło prawa skarżącego wynikające z art. 3 i 8 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że ogólne warunki reżimu 41bis, w tym przeszukania osobiste i nadzór wideo, nie osiągnęły minimalnego progu dotkliwości wymaganego dla naruszenia art. 3, biorąc pod uwagę cel bezpieczeństwa więziennego i stopniowe łagodzenie restrykcji. Ograniczenia dotyczące wizyt rodzinnych i odległości więzienia od miejsca zamieszkania rodziny uznano za niezbędne w społeczeństwie demokratycznym dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania przestępczości. Natomiast kontrola korespondencji naruszyła art. 8, ponieważ krajowe przepisy (art. 18 ustawy o administracji penitencjarnej) nie były wystarczająco precyzyjne co do czasu trwania, powodów, zakresu i sposobu wykonywania uprawnień władz, co oznaczało, że nie były "przewidziane przez prawo".Stan faktyczny
Skarżący, skazany dwukrotnie na dożywocie za przestępstwa mafijne we Włoszech, był objęty specjalnym reżimem więziennym (art. 41bis). Reżim ten nakładał liczne restrykcje, w tym zakaz używania telefonu, ograniczone wizyty rodzinne, kontrolę korespondencji oraz rygorystyczne przeszukania osobiste i stały nadzór wideo. Skarżący skarżył się na te warunki, twierdząc, że naruszają jego godność i prawo do prywatności. Reżim był wielokrotnie przedłużany, a niektóre restrykcje były łagodzone lub ponownie wprowadzane.Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia art. 3 Konwencji.
Stwierdza brak naruszenia art. 8 Konwencji w zakresie ograniczeń wizyt rodzinnych i odległości więzienia.
Stwierdza naruszenie art. 8 Konwencji w zakresie kontroli korespondencji.
Uznaje skargę z art. 13 Konwencji za niedopuszczalną.
Stwierdza, że samo stwierdzenie naruszenia art. 8 stanowi wystarczające zadośćuczynienie.Pełny tekst orzeczenia
Camera, sentenza 4 marzo 2008, ricorso n. 9786/03, Cavallo c. Italia
FATTO Il ricorrente � detenuto a Cerinole. � stato condannato due volte all'ergastolo nel quadro di diverse procedure penali relative a crimini legati ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso operante in Sicilia, di cui egli era uno dei capi. A mezzo di un decreto del Ministro della Giustizia del 20 luglio 1992, egli veniva sottoposto al regime speciale previsto dall'art. 41bis, comma 2, Legge n. 354 del 26 luglio 1975, sull'ordinamento penitenziario. Modificata dalla legge n. 365 del 7 agosto 1992, tale disposizione permette la sospensione totale o parziale dell'applicazione del regime normale di detenzione quando lo impongano ragioni di ordine e sicurezza pubblica. In particolare, il decreto imponeva le seguenti restrizioni: divieto di usare il telefono; divieto di corrispondere con altri detenuti o internati; divieto di intrattenere una corrispondenza epistolare o telegrafica non sottoposta a controllo da parte del direttore dell'istituto penitenziario o di persone da lui delegate; divieto di tenere colloqui con persone terze; limitazioni delle visite dei familiari (al massimo una al mese per un'ora); divieto di ricevere somme di denaro al di l� di un ammontare massimo mensile; divieto di ricevere dall'esterno pi� di un pacco al mese di un peso determinato e contenente solo vestiti e biancheria; divieto di organizzare attivit� culturali, ricreative e sportive; divieto di eleggere i rappresentanti dei detenuti o di essere eletti; divieto di esercitare attivit� artigianali; divieto di comprare alimenti e di passeggiate superiori a due ore. La terza limitazione relativa alla corrispondenza era prevista dai primi due decreti, in seguito, invece, l'integralit� della corrispondenza veniva sottoposta a controllo previa autorizzazione delle autorit� competenti. Il ricorrente lamenta, altres�, di essere stato sottoposto a una serie di limitazioni e restrizioni ulteriori che, a suo avviso, avrebbero costituito una violazione della sua dignit� umana. In particolare: la perquisizione integrale, totalmente senza indumenti, dopo ogni visita del difensore o della famiglia, anche se le visite si tenevano in celle sorvegliate e il ricorrente era separato dal suo interlocutore da un vetro blindato; l'obbligo di compiere delle flessioni sulle gambe, nudo davanti gli agenti della polizia penitenziaria, perch� questi ultimi potessero controllare se, durante i predetti colloqui, egli avesse nascosto qualcosa nell'orifizio anale; l'ispezione delle piante dei piedi, della cavit� orale e della cavit� anale con l'utilizzo di un metal detector, dopo ogni partecipazione alle udienze; la costante sottoposizione a videosorveglianza 24 ore su 24 della sua cella, con evidente pregiudizio per la sua intimit�. L'applicazione del regime di detenzione al ricorrente fu prorogata per periodi successivi di sei mesi, sino al dicembre 2002 e successivamente di un anno, sino al dicembre 2003. Le restrizioni furono tuttavia rese via via meno severe, una prima volta nel febbraio 1994, con la soppressione del divieto di corrispondere con altri detenuti o internati, nel 1995, con la soppressione del divieto di eleggere un rappresentante dei detenuti e di essere eletto e la soppressione delle limitazione delle visite dei familiari, nel luglio 1997, con l'autorizzazione a utilizzare il telefono e nel luglio 1998, con la soppressione del divieto, con la soppressione del tempo limite per le passeggiate. Tale ultima restrizione fu tuttavia reintrodotta il 28 dicembre 2002, ma in maniera meno severa, in quanto il Ministro della giustizia limitava i periodi fuori dalla cella a quattro ore al giorno in gruppi di cinque persone. Nella stessa data furono, da un lato, soppressi i divieti di organizzare attivit� culturali, ricreative e sportive e di esercitare attivit� artigianali e fu, dall'altro lato, reintrodotto il divieto di utilizzare il telefono. Il ricorrente sostiene di aver presentato ricorso contro tutti i decreti ministeriali dinanzi al tribunale di sorveglianza, nel dossier tuttavia si rinviene la prova di soli 18 ricorsi su 21. Il ricorrente ha, inoltre, presentato sette ricorsi in cassazione contro le decisioni di rigetto del
tribunale di sorveglianza di Sassari e dell'Aquila. Ad eccezione di uno dei ricorsi, rigettato per mancanza di interesse, l'esito di questi ricorsi � sconosciuto alla Corte.
DIRITTO Il ricorrente, con ricorso introdotto in data 20 agosto 2001, ha lamentato dinanzi alla Corte le seguenti violazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali (di seguito la CEDU):
1. articolo 3, che tutela il diritto a non subire trattamenti inumani e degradanti, a causa dell'applicazione nei suoi confronti del regime di sorveglianza speciale. In particolare, lamenta il fatto di essere stato sottoposto a perquisizioni, che violavano la sua intimit�, prima e dopo l'incontro con i suoi familiari e con il suo avvocato, e il fatto di essere stato costantemente sottoposto a videosorveglianza. Infine, il ricorrente ha sollevato altres� la questione della sua collocazione in un settore della prigione ad Elevato Livello di Sorveglianza;
2. articolo 8, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare, a causa delle restrizioni imposte alla modalit� di visita dei suoi familiari e della lontananza del carcere dal luogo dove abita la sua famiglia. Egli lamenta, altres�, la violazione del suo diritto al rispetto della corrispondenza;
3. articolo 13, in quanto i ritardi dei giudici di sorveglianza nella presa in considerazione dei suoi ricorsi gli hanno impedito di presentare ricorso dinanzi alla Corte di cassazione in tempo utile. La Corte ritiene che, allorch� si pone una questione di accesso ad un tribunale, le garanzie dell'articolo 13 sono assorbite da quelle dell'articolo 6 CEDU e decide, quindi, di analizzare questa doglianza sotto il profilo dell'articolo 6. La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse ricevibile sia sotto il profilo dell'articolo 3, che sotto quello dell'articolo 8. Ha dichiarato invece la doglianza relativa all'articolo 13 irricevibile in quanto in parte manifestamente infondata e in parte tardiva. In particolare, con riferimento al diritto a non subire trattamenti inumani o degradanti, la Corte ha ritenuto che le misure restrittive imposte al ricorrente non raggiungessero la soglia minima di gravit� necessaria per rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 3. In relazione alle perquisizioni integrali, la Corte rileva che queste ultime sono state portate a termine nel rispetto del regolamento e della dignit� personale e solo dopo che il ricorrente aveva avuto contatto con terzi. Inoltre, questa misura era strettamente necessaria a causa del comportamento del ricorrente e in vista dell'esigenza di salvaguardare la sicurezza del carcere. In ordine alla sottoposizione della cella del ricorrente a costante videosorveglianza, la Corte richiamando la sua giurisprudenza precedente, in particolare in relazione alla rilevanza della durata del trattamento cui � stato sottoposto il ricorrente al fine di determinare se sia stata raggiunta la soglia minima di gravit� richiesta dall'articolo 3, ha ritenuto che la sottoposizione del ricorrente alle misure dell'articolo 41bis per 10 anni non costituisse una violazione dell'articolo 3. Per giungere a questa conclusione la Corte ha preso in considerazione molteplici elementi: il riferimento da parte del Ministro della giustizia alla sussistenza delle condizioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 41 bis nelle sue decisioni, la conferma della sussistenza delle stesse da parte dei giudici del tribunale di sorveglianza, la revoca del regime ogniqualvolta quest'ultimo si rivelasse non pi� necessario. La Corte nota, altres�, che il regime � stato, a pi� riprese, reso meno severo e che le modifiche apportate al regime rendono conto della volont� delle autorit� italiane di trovare il giusto equilibrio tra i diritti del ricorrente e le finalit� di tale regime speciale. Con riferimento all'articolo 8 la Corte, richiamando la sua giurisprudenza su casi analoghi, nei quali aveva ritenuto che l'allontanamento del detenuto dal luogo di residenza della famiglia si giustificava, in base al comma 2 dell'articolo 8, in quanto necessario al fine di rompere ogni
legame tra il detenuto e il contesto criminale in cui operava, ritiene che, anche in questo caso, le limitazioni al diritto del ricorrente al rispetto della vita privata e familiare fossero necessarie in una societ� democratica, alla sicurezza pubblica, all'ordine e alla prevenzione delle infrazioni penali. In relazione al diritto al rispetto della corrispondenza, la Corte, conformemente alle sue precedenti pronunce relative all'applicazione dell'articolo 18 della legge sull'amministrazione penitenziaria, ritiene che le misure restrittive di tale diritto non possano essere considerate come "previste dalla legge" in quanto il suddetto articolo non precisa n� la durata della misura, n� i motivi che possano giustificare la sua adozione, n� indica con chiarezza la portata e le modalit� di esercizio del potere di apprezzamento delle autorit� competenti. L'applicazione della misura del controllo della corrispondenza costituisce, secondo il parere della Corte, una violazione dell'articolo 8. L'entrata in vigore della legge n. 95/2004 non costituisce un rimedio valido per le violazioni poste in essere anteriormente.
APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 CEDU Il ricorrente ha richiesto alla Corte 1 000 000 EUR per i danni subiti. La Corte ha ritenuto che per la violazione del diritto al rispetto della corrispondenza la constatazione della violazione costituisce una riparazione sufficiente.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło