9907/02

WyrokETPCz2008-09-23ECLI:CE:ECHR:2008:0923JUD000990702

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy postępowanie przed turecką Radą Stanu, w którym skarżąca nie miała możliwości ustosunkowania się do opinii prokuratora, naruszyło prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji, oraz czy prawo do kontynuowania studiów wyższych ma charakter cywilny w rozumieniu tego artykułu?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że prawo do kontynuowania studiów wyższych ma charakter cywilny w rozumieniu art. 6 ust. 1 Konwencji, ponieważ spór dotyczył istnienia prawa skarżącej do kontynuowania studiów, a wynik postępowania miał bezpośredni wpływ na to prawo. Trybunał podkreślił autonomię pojęcia „praw i obowiązków o charakterze cywilnym”, jednocześnie biorąc pod uwagę prawo krajowe oraz przedmiot i cel Konwencji. Stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, powołując się na swoje wcześniejsze orzecznictwo, zgodnie z którym brak możliwości ustosunkowania się do opinii prokuratora generalnego przed Radą Stanu w Turcji narusza zasadę kontradyktoryjności i tym samym prawo do rzetelnego procesu.
Stan faktyczny
Skarżąca, Emine Araç, urodzona w 1973 roku, była studentką teologii w Turcji. We wrześniu 1998 roku złożyła wniosek o przyjęcie na wydział teologii Uniwersytetu Marmara, dołączając zdjęcie w hidżabie. Uniwersytet odmówił przyjęcia, powołując się na regulamin wymagający odkrytej głowy i szyi na zdjęciach identyfikacyjnych. Skarżąca zaskarżyła tę decyzję do sądu administracyjnego w Stambule, który oddalił jej skargę, a następnie Rada Stanu potwierdziła ten wyrok.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje pozostałą część skargi za dopuszczalną; 2. Stwierdza naruszenie artykułu 6 § 1 Konwencji; 3. Uznaje, że samo stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające zadośćuczynienie za szkodę moralną poniesioną przez skarżącą; 4. Stwierdza, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącej, w ciągu trzech miesięcy, 1 500 EUR (tysiąc pięćset euro) za koszty i wydatki, powiększone o odsetki; 5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CONSIGLIO D’EUROPA   CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO   SECONDA SEZIONE   EMİNE ARAÇ c. TURCHIA   (Ricorso no 9907/02)   SENTENZA   STRASBURGO   settembre 2008   Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni stabilite all’articolo   § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma   traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo   SENTENZA EMİNE ARAÇ c. TURCHIA   Nel caso Emine Araç c. Turchia,   La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una   Camera composta da :   Françoise Tulkens, presidente,   Antonella Mularoni,   Ireneu Cabral Barreto,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş, judici,   e da Sally Dollé, cancelliere di sezione,   Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 2 settembre 2008,   Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data :   PROCEDURA   1. Il caso trae origine da un ricorso (no 9907/02) diretto contro la   Repubblica di Turchia con il quale una cittadina di tale Stato, Emine Araç   (« la ricorrente »), ha adito la Corte il 22 ottobre 2001 in virtù dell'articolo   della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e   delle libertà fondamentali (« la Convenzione »).   2. La ricorrente é rappresentata da M. Muller, T. Otty, avvocati del foro   di Londra e Tuna del foro di Istanbul. Il Governo turco (« il Governo ») é   rappresentato dal suo agente.   3. La ricorrente sostiene che i fatti di causa sollevano un inadempimento   dello Stato convenuto ai suoi obblighi derivanti dall’articolo 6 § 1 della   Convenzione.   4. Il 19 settembre 2006, la Corte ha dichiarato il ricorso parzialmente   irricevibile ed ha deciso di comunicare la doglianza di cui all’articolo 6 § 1   della Convenzione al Governo. Come consentito dall’articolo 29 § 3 della   Convenzione, essa ha inoltre deciso di esaminare allo stesso tempo la   ricevibilità ed il merito della causa.   FATTO   I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO   5. La ricorrente è nata nel 1973 e risiede ad Istanbul.   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA EMİNE ARAÇ c. TURCHIA   6. Il 24 settembre 1998, la ricorrente, studentessa presso la facoltà di   teologia di İnönü a Malatya, ha presentato domanda di iscrizione alla facoltà   di teologia dell'Università di Marmara. A tal fine, essa ha fornito, tra l’altro,   una foto di identità nella quale appariva coperta da un velo.   7. Il 1mo ottobre 1998, la facoltà di teologia dell'Università di Marmara   ha comunicato che la foto di identità fornita dall’interessata non era   conforme al regolamento in vigore e che in caso di non-conformità dei   documenti richiesti, non sarebbe stato possibile dare seguito alla domanda   di iscrizione.   8. In una data non precisata, la ricorrente ha introdotto un ricorso per   l’annullamento dinanzi al tribunale amministrativo di Istanbul. Essa ha   richiesto, in particolare, l'annullamento del rifiuto da parte   dell’amministrazione per il mancato rispetto dei suoi diritti.   9. Con sentenza del 23 settembre 1999, il tribunale amministrativo ha   rigettato il ricorso della ricorrente, considerando il rifiuto conforme al   regolamento in vigore. Il Tribunale ha ritenuto in particolare che parte   ricorrente avesse presentato una foto di identità non conforme al detto   regolamento, secondo il quale « le foto devono mostrare il viso ed essere   state scattate in un tempo non superiore a sei mesi, di modo che la persona   in questione sia facilmente identificabile ; la testa ed il collo devono inoltre   apparire scoperti » (articolo 4 § 1 f) delle linee guida al concorso per   l’accesso all'università, adottata dal Consiglio dell’insegnamento superiore   il 17 aprile 1998).   10. Su ricorso della ricorrente, il Consiglio di Stato ha confermato la   sentenza del 23 settembre 1999, giudicando quest’ultima conforme alla   legge ed alle regole di procedura. Nelle parti rilevanti di tale sentenza così si   legge :   « Riassunto della domanda : (...)   Opinione di Serpil K. Erdoğan, giudice istruttore presso il Consiglio di Stato : lei è   del parere che conviene rigettare il ricorso in appello e confermare la sentenza di   primo grado.   Opinione di H. Hüseyin Tok, procuratore (savcı) presso il Consiglio di Stato : i   documenti presentati con la memoria di appello non corrispondono a quelli previsti   all'articolo 49 § 1 del codice di procedura amministrativa e, alla luce delle   argomentazioni giuridiche e legali sulle quali era fondata la sentenza di primo grado,   tali documenti non possono essere considerati come comportanti l’annullamento della   sentenza appellata (...) »   II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI RILEVANTI   11. L'articolo 42 della Costituzione dispone che :   « Nessuno può essere privato del suo diritto all’educazione ed all’istruzione.   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA EMİNE ARAÇ c. TURCHIA   Il contenuto del diritto all’istruzione é definito e regolamentato dalla legge.   L'educazione e l’insegnamento sono assicurati sotto la sorveglianza ed il controllo   dello Stato, conformemente ai principi ed alle riforme di Atatürk e secondo le regole   della scienza e della pedagogia contemporanee. Non possono essere create istituzioni   per l’educazione o l’insegnamento in contrasto con tali principi.   (...) »   DIRITTO   I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA   CONVENZIONE   12. La ricorrente ritiene che la procedura dinanzi al Consiglio di Stato   non sia stata equa. Essa invoca l’articolo 6 § 1 della Convenzione, che così   dispone nella sua parte rilevante :   « Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un   tribunale (...), il quale sia chiamato a pronunciarsi (...) sulle controversie sui suoi   diritti e doveri di carattere civile (...) »   13. Il Governo contrasta tale tesi.   A. Sulla ricevibilità   14. Il Governo eccepisce, a titolo principale, l’inapplicabilità   dell’articolo 6 § 1 al caso di specie, dal momento che la controversia   sottoposta alla giurisdizione amministrativa non ha avuto ad oggetto diritti e   doveri di carattere civile. La ricorrente ha introdotto un’azione al fine di   ottenere l’annullamento del regolamento adottato dalle autorità universitarie   che ha carattere di diritto pubblico. Inoltre, il Governo ricorda che nella sua   decisione André Simpson c. Regno Unito (no 14688/89, decisione della   Commissione del 4 dicembre 1989, Decisioni e rapporti (DR) 64, p. 196), la   Commissione ha concluso per l’inapplicabilità dell’articolo 6 a   procedimenti concernenti le leggi sull’educazione. In particolare, essa ha   considerato che « il diritto a non vedersi rifiutare una istruzione   elementare » rientra nel campo del diritto pubblico, considerato che tale   diritto non presenta alcuna analogia con il diritto privato ed alcuna   ripercussione su diritti e doveri di carattere civile.   15. La ricorrente sostiene che l’articolo 6 si applica al caso di specie.   16. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, i termini   « controversie su (dei) diritti e doveri di carattere civile » coprono ogni   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA EMİNE ARAÇ c. TURCHIA   procedimento il cui esito è determinante per (tali) diritti e doveri »   (Ringeisen c. Austria, sentenza del 16 luglio 1971, serie A no 13, p. 39, §   94). L'articolo 6 § 1 non si accontenta pertanto di un legame tenue né di   ripercussioni lontane: i diritti ed i doveri di carattere civile devono costituire   l’oggetto – od uno degli oggetti – della contestazione e l’esito del   procedimento deve avere un’influenza diretta su tale diritto (Le Compte,   Van Leuven e De Meyere c. Belgio, sentenza del 23 giugno 1981, serie A no   43, p. 21, § 46).   17. Nel caso di specie, sembrerebbe chiaro che la « controversia » é   sorta a seguito della decisione presa il 1mo ottobre 1998 dalla facoltà di   teologia dell'Università di Marmara, che non ha dato seguito alla domanda   di iscrizione presentata dalla ricorrente, la quale aveva fornito una foto di   identità non conforme al regolamento in vigore (paragrafo 7 più sopra). In   maniera seria e grave, tale controversia riguardava l’esistenza stessa del   diritto, rivendicata dalla ricorrente, di proseguire gli studi universitari che   aveva cominciato presso la facoltà di teologia dell’Università di İnönü.   L'esito del procedimento giudiziario poteva condurre all'annullamento della   decisione impugnata, vale a dire il rifiuto della richiesta di iscrizione; essa   era in tal modo direttamente determinante per il diritto in questione.   É sufficiente di conseguenza determinare se il diritto di Araç a proseguire   i suoi studi di teologia riveste un carattere civile ai sensi dell’articolo 6 § 1.   18. La Corte ricorda che nonostante avesse concluso per l’autonomia   della nozione di « diritti e doveri di carattere civile », essa ha ugualmente   giudicato che, in tale campo, la legislazione dello Stato coinvolto non é   senza rilevanza (König c. Germania, sentenza del 28 giugno 1978, serie A   no 27, p. 30, § 89). É infatti al riguardo non soltanto della qualificazione   giuridica, ma anche del contenuto materiale e degli effetti che gli conferisce   il diritto interno dello Stato in causa, che un diritto deve essere considerato o   meno di carattere civile ai sensi di tale espressione all’interno della   Convenzione. Inoltre, spetta alla Corte, nell’esercizio del suo controllo,   tener conto anche dell’oggetto e dello scopo della Convenzione (Perez c.   Francia [GC], no 47287/99, § 57, CEDH 2004-I).   19. La Corte osserva di primo acchito che ai sensi dell’articolo 42 della   Costituzione turca (paragrafo 11 più sopra), la ricorrente, che era   studentessa presso la facoltà di teologia dell’Università di İnönü, poteva in   maniera fondata sostenere che il diritto turco gli riconosceva il diritto di   iscriversi alla facoltà di teologia di Marmara se avesse soddisfatto le   condizioni richieste dalla legge. Tuttavia, la sua iscrizione é stata rifiutata   non in ragione della carenza di una di tali condizioni, ma a causa del   mancato rispetto di una formalità richiesta dal regolamento in questione.   20. Secondo il Governo, il regolamentare l’iscrizione nelle istituzioni di   insegnamento superiore si analizza come una competenza derivante dal   diritto pubblico. Agli occhi della Corte, tale aspetto del diritto pubblico non   basta ad escludere il diritto in causa dalla categoria dei diritti di carattere   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA EMİNE ARAÇ c. TURCHIA   civile, ai sensi dell’articolo 6 § 1. Essa ricorda inoltre che l'intervento del   potere pubblico per mezzo di una legge o di un regolamento non gli avesse   impedito, in vari casi (in particolare König; Le Compte, Van Leuven e De   Meyere; Benthem c. Paesi Bassi, sentenza del 23 ottobre 1985, serie A no   ; Feldbrugge c. Paesi Bassi, sentenza del 29 maggio 1986, serie A no   99), di concludere per il carattere privato, e dunque civile, del diritto   controverso. Infatti, procedimenti che dipendono dal « diritto pubblico » nel   diritto interno possono rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 6   § 1 quando il loro esito è determinante per dei diritti e doveri di carattere   civile.   21. Inoltre, nella sua sentenza Kök c. Turchia (no 1855/02, § 36,   ottobre 2006), la Corte ha concluso per l’applicabilità dell’articolo 6 ad   una controversia riguardante l'annullamento del rifiuto da parte   dell’amministrazione di una domanda di ammissione alla specializzazione   in medicina. In più, essa ha ritenuto che quando uno Stato accorda dei diritti   che sono suscettibili di ricorso giudiziario, tali diritti possono essere, per   principio, considerati come diritti di carattere civile ai sensi dell’articolo 6 §   (vedi, nello stesso senso, Tinnelly & Sons Ltd e altri e McElduff e altri c.   Regno Unito, sentenza del 10 luglio 1998, Raccolta di sentenza e decisioni   1998-IV, p. 1656, § 61).   22. È allo stesso modo importante sottolineare che Araç non era stata   considerata per i suoi rapporti con il potere pubblico in quanto tale,   nell’utilizzo dei poteri discrezionali, ma per la sua vita personale quale   semplice utilizzatrice di un servizio pubblico. Essa contesta quindi il   regolamento in vigore, che considera come pregiudizievole del suo diritto a   proseguire gli studi all’interno di una istituzione di insegnamento superiore.   23. Inoltre, nella sua giurisprudenza recente, lasciando la porta aperta   all’applicazione dell’articolo 6 al diritto all’insegnamento, la Corte ha   sempre esaminato la conformità dei procedimenti che traevano origine dalle   regolamentazioni dell’insegnamento superiore, alle condizioni previste   all’articolo 6 § 1 (vedi, ad esempio, Mürsel Eren c. Turchia (dec.),   no 60856/00, 6 giugno 2002 ; D.H. e altri c. Repubblica Ceca (dec.),   no 57325/00, 1mo marzo 2005 ; Mahmut Tig c. Turchi (dec.), no 8165/03,   maggio 2005).   24. Pertanto, avuto riguardo dell’importanza del diritto della ricorrente a   proseguire i suoi studi superiori (per quanto riguarda il ruolo essenziale e   l’importanza del diritto di accesso all’insegnamento superiore, vedi Leyla   Şahin c. Turchia [GC], no 44774/98, § 136, CEDH 2005-....), la Corte non   dubita che la limitazione in questione, stabilita dal regolamento per cui è   causa, rientra tra i diritti della persona della ricorrente e riveste pertanto un   carattere civile.   25. Alla luce di ciò che precede, ed essendo stabilito che la regolarità di   un procedimento su un diritto di carattere civile può essere oggetto di un   ricorso giudiziario, che è stato esercitato dalla ricorrente, si conviene nel   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA EMİNE ARAÇ c. TURCHIA   concludere che nel caso di specie è sorta una « controversia » relativa ad un   « diritto di carattere civile » ed è stata decisa da una giurisdizione   amministrativa.   L'articolo 6 § 1 si applica dunque al caso di specie.   26. La Corte constata che tale doglianza non é manifestamente infondata   ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Essa rileva inoltre che non si   scontra con nessun altro motivo di irricevibilità. Si conviene dunque nel   dichiarare la parte restante del ricorso ricevibile.   B. Sul merito   27. La Corte ricorda di avere già esaminato una doglianza simile a   quella introdotta dalla ricorrente e di aver concluso per la violazione   dell’articolo 6 § 1 della Convenzione per quanto riguarda il mancato rispetto   del diritto ad un procedimento in contraddittorio dinanzi al Consiglio di   Stato, tenuto conto della natura delle osservazioni del procuratore generale   presso il Consiglio di Stato e dell’impossibilità per l’interessato di replicare   per iscritto (vedi, mutatis mutandis, Göç c. Turchia [GC], no 36590/97, §   58, CEDH 2002-V ; Meral c. Turchia, no 33446/02, §§ 32-39, 27 novembre   2007). Essa ha esaminato il presente caso e ritiene che il Governo non abbia   fornito alcun fatto o argomento convincente che possa condurre ad una   conclusione differente nel caso di specie.   28. Pertanto, vi é stata violazione dell’articolo 6 § 1.   II. SULL'APPLICAZIONE   CONVENZIONE   DELL’ARTICOLO     DELLA   29. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,   « Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi   protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo   imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del   caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa. »   A. Danno   30. La ricorrente reclama 32 500 euro (EUR) per il danno materiale che   avrebbe subito. Essa ritiene di aver subito un pregiudizio morale ma si   rimette alla saggezza della Corte per la riparazione di quest’ultimo.   31. Il Governo contesta tali pretese.   32. La Corte non riscontra un nesso di causalità tra la violazione   constatata e il danno materiale sostenuto, e rigetta tale domanda. Essa   ritiene tuttavia che la ricorrente abbia subito un certo pregiudizio morale,   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA EMİNE ARAÇ c. TURCHIA   che la semplice constatazione di violazione è sufficiente a compensare   (Meral, cit., § 58).   B. Spese e costi   33. La ricorrente richiede un totale di 4 426,60 sterline (GBP) e di   710,40 nuove livre turche (TRY) per spese ed onorari che ha comportato il   suo ricorso. La sua richiesta comprende :   – gli onorari degli avvocati del Kurdish Human Rights Project :   K. Yıldız, 712,50 GBP (4 ore e 15 minuti di lavoro) ; L. Claridge,   437,50 GBP (16 ore e 45 minuti di lavoro) e H. Tuna, 5 940 TRY (13 ore   e 30 minuti di lavoro) ;   – i costi di traduzione : 625,40 TRY e 1 228,60 GBP ;   – le altre spese : 48 GBP e 145 TRY.   34. La ricorrente ha depositato delle fatture relative alle spese di   traduzione e ad altre spese per la procedura dinanzi alle giurisdizioni   interne. I suoi difensori richiedono la distrazione delle somme concesse a   tale titolo sul proprio conto bancario nel Regno Unito.   35. Il Governo si difende dalla richiesta avanzata dai rappresentanti della   ricorrente, che giudica eccessiva. Esso sostiene che possono essere   rimborsate soltanto le spese che sono state realmente provate; la ricorrente o   i suoi rappresentanti devono produrre dei documenti a sostegno di ogni   domanda per spese e costi. Inoltre, i riepiloghi o un ammontare complessivi   non possono essere ritenuti rilevanti e dare prova delle spese allegate.   Queste ultime devono raggiungere un ammontare ragionevole e devono   essere state necessarie. Ogni domanda afferente le spese deve fondarsi su   fatture ed ogni voce di spesa deve poggiarsi su documenti giustificativi.   36. La Corte ricorda che ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,   possono essere rimborsate soltanto le spese per le quali é stato dimostrato   che sono state realmente sostenute, che corrispondevano ad una necessità e   che sono di ammontare ragionevole (Nikolova c. Bulgaria [GC], no   31195/96, § 79, CEDH 1999-II).   37. Nel caso di specie, alla luce degli elementi forniti dalla ricorrente, la   Corte non é convinta del fatto che tutte le spese liquidate dagli avvocati del   Kurdish Human Rights Project siano state necessariamente sostenute,   considerato che al riguardo non è stata prodotta alcuna fattura relativa al   pagamento degli onorari. Pertanto, considerate le somme già riconosciute in   casi simili (voir Meral, précité, § 1) ed il lavoro svolto dinanzi ad essa, la   Corte riconosce alla ricorrente 1 500 EUR.   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA EMİNE ARAÇ c. TURCHIA   C. Interessi moratori   38. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora   sul tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di   tre punti percentuali.   PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÁ,   1. Dichiara la parte restante del ricorso ricevibile ;   2. Ritiene che vi é stata una violazione dell’articolo 6 § 1 della   Convenzione ;   3. Ritiene che la constatazione della violazione costituisce di per sé una   equa soddisfazione per il danno morale subito dalla ricorrente ;   4. Ritiene   a) che lo Stato convenuto debba versare alla ricorrente, entro tre mesi   partire dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva   conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, 1 500 EUR   (millecinquecento euro) per spese e costi, oltre ogni importo che possa   essere dovuto dal ricorrente a titolo di imposta dalla ricorrente, da   convertire in livre turche al tasso applicabile alla data del regolamento ;   b) che a partire dallo spirare del detto termine e sino al versamento, tale   importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a   quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale   periodo, aumentato di tre punti percentuali ;   5. Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione.   Redatta in francese, in seguito comunicata per iscritto il 10 luglio 2008 in   applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.   Sally Dollé   Cancelliere   Françoise Tulkens   Presidente   Copyright © 2009 UFTDU

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło