T-123/95

WyrokTSUE1997-07-14CELEX: 61995TJ0123ECLI:EU:T:1997:118

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy rozwiązanie umowy o pracę agenta tymczasowego zatrudnionego przez grupę polityczną Parlamentu Europejskiego na podstawie art. 2 lit. c) RAA jest niezgodne z prawem z powodu: a) naruszenia wewnętrznej procedury informowania komitetu personalnego, b) braku wystarczającego uzasadnienia, c) błędnego uzasadnienia (oczywisty błąd w ocenie, nadużycie władzy, dyskryminacja)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć Parlament Europejski dopuścił się uchybienia administracyjnego, nie informując komitetu personalnego przed rozwiązaniem umowy o pracę, to nie stanowiło to naruszenia istotnych wymogów proceduralnych. Wewnętrzna zasada informowania komitetu personalnego nie była obowiązkowa na mocy RAA ani regulaminu pracowniczego, a jej pominięcie nie mogłoby decydująco wpłynąć na wynik postępowania. Decyzja o rozwiązaniu umowy została uznana za wystarczająco uzasadnioną, ponieważ kontekst (zmiany w składzie grupy politycznej po wyborach) był znany skarżącemu. Trybunał potwierdził dyskrecjonalną władzę grup politycznych w zakresie rozwiązywania umów z agentami tymczasowymi na podstawie art. 2 lit. c) RAA, podkreślając kluczowe znaczenie wzajemnego zaufania, które może być kształtowane przez czynniki polityczne. W konsekwencji, zarzuty dotyczące oczywistego błędu w ocenie, nadużycia władzy czy dyskryminacji zostały odrzucone.
Stan faktyczny
Skarżący, B., był agentem tymczasowym Parlamentu Europejskiego, zatrudnionym przez grupę polityczną Liberalnych Demokratów i Reformatorów (LDR) na podstawie art. 2 lit. c) RAA, na podstawie umowy na czas nieokreślony od 15 lutego 1989 r. Umowa zawierała klauzulę umożliwiającą każdej ze stron jej rozwiązanie z trzymiesięcznym wypowiedzeniem. W dniu 27 września 1994 r. przewodniczący grupy LDR poinformował skarżącego o rozwiązaniu umowy, powołując się na decyzje podjęte 15 września 1994 r. w następstwie wyborów europejskich z czerwca 1994 r. Skarżący złożył zażalenie, a sekretarz generalny grupy LDR odpowiedział 23 lutego 1995 r., wyjaśniając, że zmiany w składzie grupy po wyborach doprowadziły do redukcji personelu i konieczności restrukturyzacji sekretariatu.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona. 2) Parlament zostaje obciążony kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione) luglio 1997 ( *1 ) «Agente temporaneo — Assunzione in base all'art. 2, lett. c), del RAA — Licenziamento ai sensi dell'art. 47, n. 2, lett. a), del RAA — Osservanza di una procedura interna regolarmente istituita — Motivazione della decisione di licenziamento» Nella causa T-123/95, B., ex agente temporaneo del Parlamento europeo, residente in Messina (Italia), con gli avv.ti Jean Noël Louis, del foro di Bruxelles, e Alberto Panuccio, del foro di Reggio Calabria, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaire Myson Sari, 30, rue de Cessange, ricorrente, contro Parlamento europeo, rappresentato dai signori Manfred Peter, capodivisione presso il servizio giuridico, e Antonio Caiola, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg, convenuto, avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione riguardante la risoluzione del rapporto di lavoro del ricorrente ed al risarcimento dei danni di diverso tipo che egli asserisce di aver subito a causa di tale risoluzione, IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione), composto dal signor A. Saggio, presidente, dalla signora V. Tiili e dal signor R.M. Moura Ramos, giudici, cancelliere: signor A. Mair, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 16 aprile 1997, ha pronunciato la seguente Sentenza Fatti e procedimento Con contratto firmato il 27 gennaio 1989, il Parlamento europeo, rappresentato dal presidente del gruppo politico liberale, democratico e riformatore (in prosieguo: il «gruppo LDR»), assumeva il ricorrente in base all'art. 2, lett. c), del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA») in quanto agente temporaneo della categoria B. Tale contratto prendeva effetto il 15 febbraio 1989 e veniva concluso per una durata indeterminata, in conformità all'art. 8, terzo comma, del RAA. II contratto di assunzione del ricorrente conteneva una clausola redatta come segue: «Salve restando le disposizioni degli articoli 48, 49 e 50 del [RAA], ognuna delle parti potrà recedere dal presente contratto con un preavviso di tre mesi da notificare all'altra parte». Con lettera 27 settembre 1994, ricevuta dall'interessato il 30 settembre successivo, il presidente del gruppo LDR informava il ricorrente della risoluzione del suo contratto di agente temporaneo, a seguito delle decisioni adottate dall'ufficio di presidenza del gruppo il 15 settembre 1994. Nella lettera si precisava che tale preavviso veniva notificato ai sensi dell'art. 47, n. 2, lett. a), del RAA e che il termine decorreva dal 1o ottobre 1994. Il 19 dicembre 1994, il ricorrente presentava, tramite il suo legale, un reclamo avverso la decisione di risoluzione del suo contratto di agente temporaneo presso il gruppo LDR e, in particolare, chiedeva di conoscerne la motivazione. Egli asseriva che, trattandosi di un contratto a tempo indeterminato, la decisione di porvi fine avrebbe potuto essere adottata dall'ufficio del gruppo LDR solo a fronte di un motivo valido e legittimo, che giustificasse il suo licenziamento. Con lettera 23 febbraio 1995, il segretario generale del gruppo LDR rispondeva al reclamo. Pur richiamando l'attenzione sul fatto che «l'art. 47, n. 2, lett. a), del RAA non prevede la necessità per l'autorità legittimata a stipulare i contratti di motivare la sua decisione di porre fine al contratto a tempo indeterminato di un agente temporaneo», indicava i motivi per i quali il gruppo «si è visto costretto a separarsi da un certo numero di suoi collaboratori». Secondo tale lettera, dopo le elezioni europee svoltesi nel giugno 1994, il numero dei posti messi a disposizione del gruppo LDR era stato ridotto rispetto alla precedente legislatura, a causa del minor numero di deputati iscritti al gruppo. La composizione interna del gruppo LDR era stata così modificata a seguito delle elezioni, «il che ha reso necessario ristrutturare su una base geografica diversa la segreteria del gruppo». Il contratto di agente temporaneo che vincolava il ricorrente al Parlamento europeo cessava il 31 marzo 1995. In conformità all'art. 47, n. 2, lett. a), in fine, del RAA, il termine di preavviso era stato sospeso durante tre mesi a causa di un congedo di malattia del ricorrente, il quale aveva prodotto tre certificati medici datati, rispettivamente, 21 ottobre, 18 novembre e 16 dicembre 1994. Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 maggio 1995, il' ricorrente, ai sensi dell'art. 91 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), reso applicabile agli agenti temporanei dall'art. 46 del RAA, presentava ricorso diretto all'annullamento della decisione di risoluzione del suo contratto di impiego, nonché al risarcimento dei danni di diverso tipo che egli sostiene di aver subito a causa di tale risoluzione. All'udienza del 16 aprile 1996 venivano sentite le difese orali delle parti e le risposte ai quesiti posti dal Tribunale. Conclusioni delle parti Nelle proprie memorie il ricorrente conclude che il Tribunale voglia: — dichiarare l'illegittimità del provvedimento di interruzione del contratto a tempo indeterminato tra il ricorrente e il Parlamento e, quindi: — annullare tale provvedimento; — ordinare la reintegrazione in servizio del ricorrente; — condannare il Parlamento al pagamento di tutti gli stipendi e indennità dalla data di esecuzione del provvedimento di risoluzione del rapporto fino alla reintegrazione in servizio, tenendo conto della svalutazione monetaria e degli interessi; — condannare il Parlamento al risarcimento dei pregiudizi psichici, morali e materiali, oltre agli interessi da liquidare in via equitativa; — designare un esperto al fine di accertare le conseguenze traumatiche di ordine psichico provocategli dal comportamento illegittimo del Parlamento ed accertare la loro persistenza; — condannare il Parlamento al pagamento delle spese e degli onorari di difesa. Tuttavia, nel corso della fase orale del procedimento, il ricorrente ha desistito dalla domanda diretta a che il Tribunale ordini la sua reintegrazione in servizio. Il convenuto conclude che il Tribunale voglia: — dichiarare il ricorso infondato e, di conseguenza, respingerlo; — statuire sulle spese in conformità alle disposizioni vigenti del suo regolamento di procedura. Sulla domanda di annullamento A sostegno del ricorso di annullamento, il ricorrente deduce sostanzialmente tre motivi. All'udienza ha sottolineato la gravità che riveste, a suo parere, il motivo relativo alla violazione di forme sostanziali, in quanto non sarebbe stata osservata una procedura interna regolarmente istituita. Nelle difese orali il ricorrente ha infatti svolto una tesi che poggia principalmente sulla fondatezza di tale motivo di annullamento, pur non rinunciando agli altri due motivi dedotti nella fase scritta del procedimento. Il primo motivo attiene al difetto di motivazione dell'atto impugnato e si articola in due parti, di cui la prima relativa alla violazione dell'art. 25, secondo comma, dello Statuto, reso applicabile agli agenti temporanei dall'art. 11, primo comma, del RAA, e la seconda relativa alla violazione dei principi e delle norme di diritto generalmente applicabili ai rapporti di lavoro. Con l'altro motivo di annullamento si deduce un errore nella motivazione dell'atto impugnato, in quanto le ragioni in esso addotte non sarebbero atte a giustificarne il contenuto decisionale. II Tribunale ritiene che occorre esaminare in primo luogo il motivo relativo alla pretesa violazione da parte del Parlamento di forme sostanziali, in considerazione, in particolare, della rilevanza attribuitagli dal ricorrente. Sul motivo relativo alla violazione di forme sostanziali, in quanto non sarebbe stata osservata una procedura interna regolarmente istituita Argomenti delle parti II ricorrente rileva che non è stata seguita la procedura interna prevista dall'art. 11 della regolamentazione dell'ufficio di presidenza del Parlamento 15 marzo 1989. Tale disposizione stabilisce che qualsiasi procedimento diretto a porre fine al contratto di un agente temporaneo assunto in base all'art. 2, lett. c), del RAA richiede la previa informazione del comitato del personale, che può ascoltare l'interessato ed intervenire presso l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione. Dato che il gruppo LDR ha adottato la decisione impugnata senza previamente informare il comitato del personale della sua decisione di licenziare il ricorrente, l'atto è inficiato da un vizio di forma sostanziale e dev'essere annullato. II ricorrente deduce diversi argomenti a sostegno della sua tesi, secondo la quale l'inosservanza della summenzionata procedura interna costituisce una violazione delle forme sostanziali, che comporta l'illegittimità dell'atto impugnato. In primo luogo, egli rileva che si tratta di una procedura interna regolarmente istituita e la cui osservanza si impone al Parlamento, come è stato affermato dal Tribunale nella sentenza 28 gennaio 1992, causa T-45/90, Speybrouck/Parlamento (Race. pag. II-33; in prosieguo: la «sentenza Speybrouck»). In secondo luogo, egli invoca una giurisprudenza ben consolidata della Corte, richiamata nella citata sentenza Speybrouck, in forza della quale le istituzioni comunitarie sono effettivamente tenute a rispettare le procedure interne che esse stesse hanno volontariamente introdotto con provvedimento interno, se non vogliono violare il principio della parità di trattamento (v. sentenze della Corte 30 gennaio 1974, causa 148/73, Louwage/Commissione, Race. pag. 81, e 21 aprile 1983, causa 282/81, Ragusa/Commissione, Race. pag. 1245). In terzo luogo, egli sostiene che la procedura in questione ha la natura di una procedura di conciliazione riconosciuta, oltre che dall'ordinamento giuridico comunitario, dai diritti interni di tutti gli Stati membri, al fine di consentire alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e agli stessi lavoratori di essere sentiti prima che siano adottate le decisioni di licenziamento. A questo proposito, il ricorrente si richiama alle direttive comunitarie adottate in materia di licenziamento, d'informazione e di consultazione delle organizzazioni di lavoratori, nonché alla legislazione e alla giurisprudenza francesi. In quarto luogo, il ricorrente contesta al Parlamento di non averlo messo in grado, per effetto dell'omessa osservanza della procedura interna de qua, di essere tutelato dal comitato del personale. Dato che il ricorrente non è nemmeno stato informato né sentito prima del licenziamento, egli conclude che il Parlamento gli ha negato un diritto fondamentale, e cioè il diritto alla difesa. In quinto luogo, il ricorrente contesta gli effetti giuridici che il Parlamento intende trarre dalla produzione di una lettera del 5 settembre 1995, firmata dal presidente e dal segretario del comitato del personale. Con tale lettera, il comitato del personale dichiara che, se fosse stato adito entro i termini, non avrebbe avuto nulla da obiettare al licenziamento del ricorrente. Il ricorrente ritiene che una dichiarazione del genere, rilasciata undici mesi dopo il licenziamento e cinque mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro, non possa sanare il vizio di procedura né riparare la violazione del principio della parità di trattamento commessa nei suoi confronti. Egli sostiene che il presidente del comitato è in posizione subordinata e di dipendenza rispetto all'autorità competente e non può formulare osservazioni libere e serene nei suoi confronti, a maggior ragione quando la decisione è già stata presa. Inoltre, non è possibile modificare l'ordine degli atti del procedimento, sostituendo il parere preventivo con un atto successivo e finale di ratifica. In sesto luogo, il ricorrente invoca la giurisprudenza (e, a quanto pare, le conclusioni dell'avvocato generale Warner per la sentenza 23 ottobre 1974, causa 17/74, Transocean Marine Paint/Commissione, Race. pag. 1063, e le conclusioni dell'avvocato generale Roemer per la sentenza 11 luglio 1968, causa 35/67, Van Eick/Commissione, Race. pag. 435) per concludere che la Corte impone in maniera sistematica agli organi amministrativi il rispetto dei principi generali della procedura, anche quando si tratta solo dell'esercizio di una funzione consultiva. All'udienza il ricorrente ha inoltre aggiunto che l'ufficio di presidenza del Parlamento, emanando la normativa interna che impone la consultazione preventiva del comitato del personale, ha chiaramente inteso dare agli agenti temporanei assunti in base all'art. 2, lett. c), del RAA una garanzia minima contro i licenziamenti illegittimi. Tale garanzia sarebbe ancor più rilevante in quanto, in considerazione delle disposizioni del RAA e delle clausole dei contratti normalmente stipulati tra l'istituzione e gli agenti temporanei di cui trattasi, risulterebbe effettivamente possibile per l'autorità competente risolvere in qualsiasi momento i contratti medesimi. Non rispettando l'unica procedura idonea a tutelare in una certa qual misura gli interessi del ricorrente, il Parlamento sarebbe incorso in una violazione particolarmente grave nei suoi confronti. II Parlamento, da parte sua, non nega che vi sia stata, nel caso di specie, una irregolarità nella procedura d'informazione preliminare del comitato del personale, prevista all'art. 11 della regolamentazione adottata dall'ufficio di presidenza il 15 marzo 1989. Tuttavia, tenuto conto della ratio della norma in questione nonché delle circostanze che hanno portato alla risoluzione del contratto del ricorrente e della giurisprudenza del Tribunale di primo grado sulla portata di tale disposizione, l'istituzione convenuta conclude nel senso che una siffatta irregolarità non può inficiare la validità dell'atto controverso. In via preliminare, il Parlamento osserva che la mancata informazione del comitato del personale risulta da un manifesto errore di trasmissione. Infatti, il gruppo LDR ha prodotto copia di una lettera datata 16 settembre 1994, inviata al presidente del comitato del personale, nella quale gli comunica che l'ufficio del gruppo aveva deciso, il 15 settembre, di mettere fine al contratto del ricorrente. Questa lettera non è stata mai ricevuta dal destinatario. Il Parlamento avrebbe voluto sanare questa irregolarità chiedendo al comitato del personale di confermare a posteriori che non avrebbe avuto nulla da obiettare al licenziamento del ricorrente, il che è stato dichiarato chiaramente nella lettera 5 settembre 1995. Intale contesto, il Parlamento rigetta le asserzioni del ricorrente quanto all'asserita posizione di subordinazione del presidente del comitato del personale rispetto all'autorità competente, ritenendo che tali allegazioni siano carenti in diritto e in fatto. II Parlamento eccepisce che l'obbligo d'informazione di cui all'art. 11 della soprammenzionata regolamentazione non ha la finalità di istituire una procedura di conciliazione fra le parti interessate. Lo scopo primario di tale procedura di informazione è quello di tenere al corrente il comitato del personale degli avvicendamenti del personale presso i gruppi politici. Dipende allora dall'iniziativa eventuale e facoltativa del comitato del personale decidere un intervento, in qualità di mediatore, tra un gruppo politico e un agente temporaneo. L'istituzione convenuta sostiene, di conseguenza, che l'informazione preventiva del comitato del personale non è paragonabile, ad alcun titolo, alle procedure di conciliazione giudiziale previste nel diritto del lavoro di diversi ordinamenti nazionali. Inoltre, il riferimento fatto dal ricorrente, nella replica, al diritto interno degli Stati membri è del tutto inconsistente, in ragione dell'autonomia dell'ordine giuridico comunitario. L'istituzione convenuta ritiene pure che le circostanze obiettive in cui è stata adottata la decisione dell'ufficio del gruppo LDR attenuino il ruolo dell'informazione preliminare del comitato del personale. A suo parere, la previa informazione è necessaria quando effettivamente la decisione di risolvere il contratto sia dovuta ad elementi che possono essere presi in considerazione nell'ambito di un intervento del comitato. Tale non sarebbe il caso qui in esame, giacché le ragioni che hanno determinato la risoluzione del contratto di lavoro del ricorrente sono di carattere squisitamente «politico-organizzativo» e non possono essere sindacate dal comitato del personale. Inoltre, il caso di una risoluzione del contratto avvenuta nel momento del rinnovo dell'Assemblea che precede l'inizio dei lavori di una nuova legislatura andrebbe distinto dai casi in cui il licenziamento di un agente temporaneo viene messo in atto in qualunque altro momento della legislatura. Le circostanze di fatto proprie della presente fattispecie escludono quindi una violazione del principio della parità di trattamento, il quale «esige che situazioni analoghe siano trattate in maniera identica e che situazioni oggettivamente differenti siano trattate in modo diverso» (v. sentenza della Corte 6 ottobre 1983, cause riunite 118/82 e 123/82, Celant/Commissione, Race. pag. 2995, 20 marzo 1986, causa 8/85, Bevere/Commissione, Race. pag. 1187, e 19 aprile 1988, causa 37/87, Sperber/Corte di giustizia, Race. pag. 1943, e sentenza del Tribunale 7 maggio 1991, causa 18/90, Jongen/Commissione, Race. pag. II-187). L'istituzione convenuta rileva, infine, che, nella citata sentenza Speybrouck, il Tribunale ha già avuto occasione di pronunciarsi sulla portata giuridica dell'obbligo previsto dall'art. 11 della decisione dell'ufficio di presidenza del Parlamento. Da tale sentenza si ricava che la previa informazione del comitato del personale, anche se costituisce parte integrante del procedimento di risoluzione di un contratto di agente temporaneo, non è un atto essenziale di detto iter procedimentale. Quando il procedimento amministrativo non avrebbe potuto avere diverso svolgimento, in particolare perché il comitato del personale non sarebbe comunque intervenuto presso il gruppo politico, la mancata previa informazione non inficia la validità della procedura di cui all'art. 47 del RAA né la legittimità della decisione finale. Nel caso di specie, la lettera del comitato del personale 5 settembre 1995 prova l'esistenza di tali circostanze e, di conseguenza, il ricorrente non può invocare a suo favore la suddetta irregolarità. Giudizio del Tribunale È pacifico tra le parti che, nella specie, lo svolgimento della procedura di cui all'art. 11 della normativa interna emanata con decisione del presidente del Parlamento 15 marzo 1989 è viziata da irregolarità, nella parte in cui il comitato del personale non è stato informato in tempo utile della decisione presa dal gruppo LDR di porre termine al contratto di lavoro del ricorrente. È quindi superfluo esaminare la ricevibilità e la fondatezza dell'argomento del ricorrente, dedotto unicamente nella fase orale, con cui viene posta in discussione l'autenticità della lettera che si pretende essere stata inviata dal gruppo LDR al comitato del personale in data 16 settembre 1994, con cui si informava il comitato medesimo della decisione di risolvere il contratto di lavoro del ricorrente e di un altro agente temporaneo presso il gruppo stesso. L'esistenza di tale lettera, di cui copia è stata prodotta dal Parlamento in allegato al controricorso, resta irrilevante ai fini dell'accertamento della regolarità dello svolgimento del procedimento di cui trattasi, atteso che il Parlamento riconosce che la detta lettera non è stata ricevuta dal destinatario prima della risoluzione del contratto di lavoro del ricorrente. Considerato che il Parlamento riconosce anche che tale fatto costituisce, di per sé, un'irregolarità della procedura interna di informazione preventiva del comitato del personale, non occorre che il Tribunale si pronunci in merito alle difese orali del ricorrente, vivamente contestate dall'istituzione convenuta, secondo cui questa cercherebbe di dissimulare, a posteriori, l'irregolare svolgimento della procedura medesima. La questione insita in tale motivo di annullamento dedotto dal ricorrente si estrinseca quindi nel chiedersi se il mancato rispetto della procedura interna di previa informazione del comitato del personale costituisse o meno violazione di una forma sostanziale del procedimento che ha condotto alla risoluzione del contratto di lavoro concluso tra il ricorrente e il Parlamento. Nell'ipotesi affermativa, sostenuta dal ricorrente, risulterebbe accertata l'illegittimità del licenziamento. Nell'ipotesi contraria, difesa dal Parlamento, l'irregolarità che ha viziato il procedimento non costituirebbe, alla luce delle circostanze della specie, elemento idoneo a determinare l'illegittimità della risoluzione del contratto di lavoro. Si deve rilevare che la sentenza Speybrouck, richiamata sia dal ricorrente sia dal convenuto, non fornisce che una risposta parziale alla questione sopra delineata. Certamente, il Tribunale ha sottolineato al punto 68 della detta sentenza, richiamandosi espressamente all'art. 11 della normativa interna del Parlamento, come «la detta regolamentazione (...) costituisca parte integrante, anche se non prevista dal RAA, degli obblighi di forma che il Parlamento, in quanto datore di lavoro, doveva osservare allorché intendeva porre fine al contratto di lavoro della ricorrente». Il Tribunale non ha tuttavia avuto modo di precisare le conseguenze giuridiche derivanti dal mancato rispetto di tale formalità, avendo considerato fatto accertato, in tale causa, che il comitato del personale fosse stato debitamente informato del licenziamento de quo e avesse potuto disporre di un termine ragionevole al fine di intervenire presso l'autorità competente (v. punto 78). Solamente ad abundantiam il Tribunale ha preso in considerazione, al punto 79 della stessa sentenza, le conseguenze che sarebbero potute derivare da un'irregolarità del procedimento, come quella invocata nella specie. Tuttavia, alla luce dei fatti accertati, che comprovavano come lo svolgimento del procedimento che condusse alla decisione di licenziare il ricorrente non sarebbe stato diverso, il Tribunale ha concluso che il ricorrente non avrebbe potuto in ogni caso invocare utilmente l'asserita irregolarità. Ne consegue che nella sentenza Speybrouck il Tribunale si è limitato a riconoscere che l'obbligo previsto dall'art. 11 della normativa interna del Parlamento presenta la natura di procedura interna regolarmente istituita, al cui rispetto è pertanto vincolata l'istituzione che ha volontariamente introdotto la procedura medesima (v. punto 69), senza peraltro qualificare come «sostanziale» la formalità di cui trattasi. Al fine di accertare se il mancato rispetto dell'obbligo di previa informazione del comitato del personale debba essere qualificato come «violazione di forme sostanziali» ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE, il Tribunale ritiene che si debba analizzare l'oggetto di tale formalità e gli effetti che da essa possano derivare sul contenuto dell'atto emanato dall'autorità competente. Nell'ambito di tale analisi, si deve tener conto della fonte normativa della formalità di cui trattasi e della posizione che questa occupa nella gerarchia delle norme. Per quanto attiene all'oggetto della formalità prevista all'art. 11 della normativa interna del Parlamento, il ricorrente deduce che l'obbligo di previa informazione è volto a porre il comitato del personale in grado di difendere gli agenti temporanei interessati, nell'ambito della procedura di conciliazione prevista da tale disposizione. Secondo il ricorrente, il rispetto di tale formalità costituirebbe l'unica garanzia affinché vengano presi in considerazione gli interessi degli agenti temporanei assunti sulla base dell'art. 2, lett. c), del RAA, esposti al rischio di essere licenziati dal datore di lavoro in qualsiasi momento. Si deve riconoscere al riguardo che l'art. 11 della normativa interna del Parlamento è stato emanato nell'interesse degli agenti temporanei interessati, atteso che tale disposizione consente al comitato del personale di ascoltare gli interessati e di intervenire presso l'autorità competente. Tuttavia, nessun elemento autorizza a ritenere che la procedura de qua sia diretta allo scopo di raccogliere il parere del comitato del personale sui licenziamenti previsti. In particolare, dal tenore della disposizione interna di cui trattasi non emerge che la formulazione del parere del comitato del personale costituisca condizione di validità delle decisioni di risoluzione dei contratti di lavoro degli agenti temporanei assunti sulla base dell'art. 2, lett. c), del RAA. Se così fosse, la disposizione dovrebbe fissare il termine entro il quale il comitato del personale sarebbe tenuto a pronunciarsi. È infatti escluso che il comitato del personale possa ostacolare, mediante la formulazione di un parere negativo o per effetto della sua inerzia, la risoluzione di un contratto di lavoro ai sensi dell'art. 47, n. 2, lett. a), del RAA. Il Tribunale non può parimenti accogliere la tesi del ricorrente secondo cui la normativa interna del Parlamento istituirebbe una procedura di conciliazione tra le parti e costituirebbe una garanzia contro il rischio di risoluzione dei contratti di lavoro degli agenti temporanei. Si tratta di un'interpretazione non compatibile con il complesso del sistema attuato dal RAA al fine di assicurare alle persone e ai gruppi politici di cui all'art. 2, lett. c), la libera scelta dei propri collaboratori più diretti, nel rispetto dei limiti del bilancio e di tutte le pertinenti disposizioni dello Statuto e del RAA. Tali conclusioni sono d'obbligo alla luce del principio ben consolidato secondo cui le direttive interne adottate dalle istituzioni comunitarie non possono, in nessun caso, porre norme che deroghino alle disposizioni dello Statuto (v. sentenza della Corte 1o dicembre 1983, causa 343/82, Michael/Commissione, Race. pag. 4023, punto 16). Orbene, si deve rilevare che l'obbligo per l'autorità competente di informare preventivamente il comitato del personale in caso di risoluzione del contratto di un agente temporaneo assunto sulla base dell'art. 2, lett. c), del RAA non è imposto dal RAA, né risulta da una disposizione dello Statuto applicabile per analogia agli agenti temporanei. Tale obbligo non trova nemmeno la fonte in una delle disposizioni generali di esecuzione di cui all'art. 110 dello Statuto, bensì unicamente in un provvedimento di ordine interno, istituito volontariamente dal Parlamento. Ciò premesso, il Tribunale non può riconoscere, prima facie, il carattere sostanziale della formalità prevista dalla normativa interna del Parlamento (v., in tal senso, sentenze della Corte 4 dicembre 1980, causa 782/79, Geeraerd/Commissione, Race. pag. 3651, punto 13, e 17 dicembre 1981, causa 791/79, Demont/Commissione, Race. pag. 3105, punto 8). La natura facoltativa dell'intervento del comitato del personale, nonché l'assenza di un obbligo per l'autorità competente di darvi seguito favorevole, confermano che l'art. 11 della normativa interna del Parlamento presenta un oggetto ben più limitato di quello affermato dal ricorrente. Il detto articolo istituisce una base giuridica affinché il comitato del personale, ove lo ritenga opportuno, chieda all'autorità competente di riconsiderare la propria decisione di porre termine al contratto di lavoro di un agente temporaneo. In tale contesto, l'obbligo di informazione preventiva del comitato del personale non appare essenziale, atteso che tale informazione non costituisce né una condizione sufficiente, né una condizione necessaria per l'intervento del comitato medesimo. Da un lato, il rispetto di tale obbligo da parte dell'autorità competente non garantisce all'agente temporaneo che il comitato del personale intervenga in suo favore o che determini un riesame della sua situazione. D'altro canto, l'agente interessato potrà sempre rivolgersi personalmente al comitato del personale e chiederne l'intervento presso l'autorità competente. Infine, l'intervento del comitato del personale non può minimamente ostacolare l'emanazione di una decisione di licenziamento. Si deve osservare, inoltre, che la decisione di porre termine al contratto di lavoro costituisce un atto che arreca pregiudizio al destinatario e che, alla luce dell'art. 46 del RAA, le disposizioni dello Statuto relative ai rimedi giuridici sono applicabili per analogia agli agenti temporanei. Pertanto, la procedura prevista all'art. 11 della normativa interna del Parlamento non rappresenta l'unico mezzo per invitare l'autorità competente a rivedere la propria decisione. Il destinatario dell'atto dispone infatti sempre della possibilità di proporre reclamo amministrativo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, strumento di cui il ricorrente si è d'altronde avvalso nel caso di specie. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene, in conclusione, che la formalità rappresentata dalla previa informazione del comitato del personale, prevista dalla normativa interna del Parlamento, malgrado il suo carattere obbligatorio per l'istituzione che l'ha volontariamente istituita, non possa essere qualificata come «forma sostanziale», atteso che la sua omissione, benché costitutiva di un'irregolarità da parte dell'amministrazione, non avrebbe potuto incidere in modo decisivo sullo svolgimento del procedimento che ha condotto alla risoluzione del contratto di lavoro del ricorrente (v., per analogia, la giurisprudenza della Corte e del Tribunale in materia di irregolarità nei procedimenti di promozione, ricordata da ultimo nella sentenza del Tribunale 19 settembre 1996, causa T-386/94, Allo/Commissione, Race. PI pag. II-1161, punti 60 e 61). Il Tribunale rileva, nella specie, che il rispetto dell'obbligo di informare il comitato del personale non avrebbe potuto condurre ad un risultato differente nel procedimento che ha interessato il ricorrente. Si deve infatti ricordare il contenuto della lettera 5 settembre 1995, firmata dal presidente e dal segretario del comitato del personale, con cui si dichiarava che il detto comitato non avrebbe sollevato obiezioni in merito alla risoluzione del contratto di lavoro del ricorrente. Tale lettera deve essere considerata, malgrado il suo carattere tardivo, quale indizio pertinente, atteso che altri elementi avvalorano la veridicità della posizione ivi espressa. Da un lato, si deve rilevare che il ricorrente non ha ritenuto opportuno rivolgere al comitato del personale alcuna richiesta di intervento durante tutto il periodo del preavviso. L'assenza di qualsiasi contatto con il comitato del personale non può trovare spiegazione unicamente nello stato di salute del ricorrente, che non gli ha peraltro impedito di proporre reclamo, per mezzo del proprio difensore, avverso la decisione contestata. È legittimo supporre che il ricorrente sapesse che il comitato del personale non sarebbe intervenuto nel suo caso. D'altro canto, la posizione espressa dal comitato del personale dev'essere valutata in considerazione delle circostanze che hanno determinato la risoluzione del contratto di lavoro del ricorrente. Il Parlamento ha giustamente sottolineato che tale risoluzione ha avuto luogo in circostanze tipiche del funzionamento dell'istituzione, connesse con il rinnovo dei deputati e con i cambiamenti nella composizione dei gruppi politici verificatisi a seguito delle elezioni nel giugno del 1994. Il caso del ricorrente non presentava caratteristiche eccezionali e non avrebbe quindi giustificato un intervento del comitato del personale. Ciò premesso, il Tribunale ritiene che il ricorrente non possa legittimamente invocare l'irregolarità amministrativa commessa dal Parlamento al fine di ottenere l'annullamento della decisione di risolvere il suo contratto di lavoro. Il motivo di annullamento relativo al mancato rispetto di una procedura interna regolarmente istituita dev'essere conseguentemente respinto. Sul motivo relativo all'omessa motivazione dell'atto impugnato Argomenti delle parti — Sulla prima parte del primo motivo, relativa alla violazione dell'art. 25, secondo comma, dello Statuto, reso applicabile agli agenti temporanei dall'art. 11, primo comma, del RAA II ricorrente sostiene che il Parlamento è tenuto, in forza dell'art. 25, secondo comma, dello Statuto, reso applicabile agli agenti temporanei dall'art. 11, primo comma, del RAA, a motivare ogni decisione presa a suo carico. Dato che la decisione di mettere fine al suo rapporto di lavoro non era motivata, essa va dichiarata illegittima. Il Parlamento deduce che la decisione di risolvere i contratti di agente temporaneo rientra nel potere discrezionale del gruppo politico, così come previsto nelle disposizioni del RAA e come peraltro confermato da una chiara e costante giurisprudenza dei giudici comunitari. Nella risposta al reclamo, il segretario generale del gruppo ha attirato l'attenzione del ricorrente sul fatto che l'art. 47, n. 2, lett. a), del RAA non prevede la necessità per l'autorità legittimata a stipulare i contratti di motivare la propria decisione di mettere fine al contratto di lavoro a tempo indeterminato di un agente temporaneo. L'istituzione convenuta osserva che, a differenza dei dipendenti delle istituzioni comunitarie, la cui stabilità di impiego è garantita dalla Statuto, il rapporto di lavoro degli agenti temporanei è retto da un regime giuridico specifico, a fondamento del quale si trova il contratto d'impiego concluso con l'istituzione interessata, in conformità alle norme contenute nel RAA. Il Parlamento richiama in proposito la sentenza della Corte 18 ottobre 1977, causa 25/68, Schertzer/Parlamento (Race. pag. 1729; in prosieguo: la «sentenza Schertzer»), e la sentenza Speybrouck, di cui riporta alcuni passi che precisano che il recesso unilaterale da un contratto di lavoro non necessita di essere motivato visto che esso è espressamente previsto nello stesso contratto e vi trova la sua giustificazione. Secondo il Parlamento, tale giurisprudenza è applicabile al caso del ricorrente, il quale ha concluso, in conformità alle disposizioni del RAA, un contratto di lavoro a tempo indeterminato con il gruppo LDR. Dato che tale contratto conteneva una clausola in cui era espressamente prevista la possibilità di risoluzione unilaterale ad opera di ciascuna delle parti, purché fosse rispettato il periodo di preavviso, non vi era alcun tipo di obbligo di motivazione per il gruppo LDR in caso di risoluzione del contratto. Il Parlamento aggiunge che, contrariamente alle asserzioni del ricorrente, la decisione di porre fine al suo contratto non era del tutto immotivata. Infatti, nella lettera 27 settembre 1994, indirizzata al ricorrente, il presidente del gruppo LDR gli ha indicato puntualmente e chiaramente i motivi che l'hanno indotto ad adottare tale decisione. Secondo l'istituzione convenuta, si tratta del fatto che il partito nazionale cui appartiene il ricorrente non è più rappresentato nel Parlamento europeo a seguito delle ultime elezioni. — Sulla seconda parte del primo motivo, relativa ad una violazione dei principi e delle norme di diritto generalmente applicabili ai rapporti di lavoro Il ricorrente contesta nella replica le asserzioni del Parlamento secondo cui i gruppi politici possono porre fine ai contratti di lavoro dei loro collaboratori senza dover fornire alcuna motivazione. Egli svolge in proposito un'argomentazione basata sui principi e sulle norme di diritto che, a suo parere, si applicano in genere ai rapporti di lavoro e che, di conseguenza, devono applicarsi pure ai contratti stipulati tra i gruppi politici del Parlamento e i loro agenti. Secondo il ricorrente, le legislazioni degli Stati membri, fra cui egli cita in particolare le disposizioni della legge italiana, impongono ai datori di lavoro l'obbligo di comunicare i motivi che hanno determinato il recesso ai prestatori di lavoro. Questa norma si applica a tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed anche nel caso in cui la stabilità del lavoro non sia garantita né dalla legge né dalle norme dei contratti collettivi o individuali che regolano tali rapporti. Questa regola, di generale applicazione, intende consentire il sindacato giurisdizionale del licenziamento, impedendo così la violazione di principi generali e fondamentali la cui intangibilità è riconosciuta dovunque, quali il principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazioni basate sul sesso, sulle opinioni politiche, sulla religione, sull'appartenenza ad un partito politico o a un sindacato ecc. Ne consegue che il Parlamento sarebbe stato tenuto a motivare la decisione di licenziare il ricorrente ed a rispettare tali norme e principi. II Parlamento, nel controricorso, mette in evidenza le caratteristiche peculiari di contratti di lavoro che vincolano i gruppi politici ai loro collaboratori. Così, esso rileva che i detti contratti, proprio per la particolare natura dell'autorità abilitata a concluderli, sono caratterizzati da un rapporto di reciproca fiducia tra l'agente temporaneo ed il gruppo politico in questione, basato essenzialmente sulla comune scelta ideologica e/o politica. Tale rapporto non può essere disgiunto dalle affinità politiche e dalle circostanze contingenti di un dato periodo dell'attività di ciascun gruppo politico e/o di una legislatura. Esso non può neppure essere direttamente riferito alla competenza professionale dell'agente temporaneo né all'apprezzamento manifestato per il lavoro svolto. D'altronde, è prassi ben conosciuta e fortemente comprensibile che, dopo le elezioni del Parlamento europeo, i gruppi parlamentari procedano ad un «riaggiustamento» del personale impiegato presso di loro, in ragione, appunto, della loro nuova composizione politica, cioè del numero dei loro membri e della loro nazionalità. Nel caso di specie, la risoluzione del contratto del ricorrente è una conseguenza dei significativi cambiamenti avvenuti nella composizione del gruppo LDR, il quale ha dovuto ridurre gli effettivi della sua segreteria, in ragione, in particolare, dell'appartenenza politica del suo personale. Dato che il partito cui appartiene il ricorrente non è più rappresentato in Parlamento, la decisione di mettere fine al suo contratto appare del tutto legittima. In risposta agli argomenti svolti nella replica il Parlamento eccepisce, nella controreplica, che il ricorrente commette un duplice errore. In primo luogo, egli farebbe riferimento ad una legge nazionale che non si applica nel caso di specie. In secondo luogo, sebbene il Parlamento possa condividere in astratto l'importanza dell'obbligatorietà della motivazione, risulta chiaramente dalle disposizioni pertinenti e dalla giurisprudenza che l'obbligo di motivazione dedotto dal ricorrente non riguarda la risoluzione di un contratto di agente temporaneo presso un gruppo politico. L'istituzione convenuta cita a sostegno della propria tesi alcuni passi delle citate sentenze Speybrouck e Schertzer, in cui il giudice comunitario fa in particolare riferimento alla situazione di un dipendente non di ruolo assunto per espletare mansioni speciali, d'indole essenzialmente politica, quali sono definite dall'art. 2, lett. c), del RAA, per escludere l'analogia con l'art. 25 dello Statuto, malgrado questa sia prevista in termini generali dall'art. 11 del RAA. Giudizio del Tribunale È giurisprudenza costante che una decisione è sufficientemente motivata quando l'atto impugnato è stato emanato in un contesto noto al dipendente interessato e gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (v., ad esempio, sentenza della Corte 7 marzo 1990, cause riunite C-I 16/88 e C-149/88, Hecq/Commissione, Race. pag. I-599, punto 26, e sentenze del Tribunale 16 dicembre 1993, causa T-80/92, Turner/Commissione, Race. pag. II-1465, punto 62, e 19 settembre 1996, causa T-158/94, Brunagel/Parlamento, Race. PI pag. II-1131, punto 106). Nella specie, la decisione di porre termine al contratto di lavoro del ricorrente è stata presa dall'ufficio di presidenza del gruppo LDR il 15 settembre 1994, vale a dire nel periodo successivo alle elezioni del Parlamento europeo svoltesi nel mese di giugno 1994 ed in un momento in cui la composizione dei gruppi politici era stata oggetto di modifiche dettate dai risultati di tali elezioni. Con lettera datata 27 settembre 1994, il presidente del gruppo LDR notificava la decisione summenzionata al ricorrente, esprimendogli, sia a nome dei membri del gruppo sia a titolo personale, rincrescimento per la cessazione della collaborazione e stima per le sue qualità professionali ed umane. Egli sottolineava anche l'attaccamento del ricorrente ai valori del gruppo e la dedizione «ad uno dei partiti membri della nostra famiglia politica». Il Tribunale ritiene che tale lettera rinvìi implicitamente ad un contesto conosciuto dal ricorrente, attinente alle modifiche verificatesi nella composizione del gruppo LDR successivamente alle elezioni. La lettera contiene, infatti, un'allusione al fatto che un determinato partito nazionale non è riuscito ad ottenere una rappresentanza nel Parlamento europeo ed ha quindi cessato di essere rappresentato in seno al gruppo. Tale fatto non poteva essere sfuggito al ricorrente, tenuto conto delle due circostanze sottolineate nella detta lettera, vale a dire la sua collaborazione diretta con i membri del gruppo LDR e la sua così apprezzata dedizione al partito nazionale di cui trattasi. Nella lettera del 23 febbraio 1995, rispondendo al reclamo proposto dal ricorrente, il segretario generale del gruppo LDR riprendeva in sostanza la motivazione attinente alle modifiche verificatesi nella composizione del gruppo LDR per giustificare le decisioni relative alla composizione del proprio segretariato. In considerazione del fatto che il ricorrente non poteva ignorare il contesto determinato dal risultato delle recenti elezioni, il Tribunale ritiene che egli fosse in grado di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti. Conseguentemente, e senza necessità che il Tribunale si pronunci sulla questione se al Parlamento, nel caso di specie, incombesse un obbligo di motivazione, si deve rilevare che la decisione di risolvere il contratto di lavoro del ricorrente era sufficientemente motivata. Pertanto, il motivo di annullamento relativo all'asserita assenza di motivazione dell'atto impugnato è in ogni caso infondato e dev'essere quindi respinto. Sul motivo relativo all'erronea motivazione dell'atto impugnato Argomenti delle parti II ricorrente rileva diversi vizi da cui sarebbe inficiata la motivazione dell'atto impugnato, così come gli è stata fornita dalla lettera del segretario generale del gruppo LDR datata 23 febbraio 1995. Insomma, egli fa carico al Parlamento di aver basato l'atto controverso su motivi che non ne giustificano il contenuto decisionale, e cioè la risoluzione del contratto del ricorrente. Il terzo motivo d'annullamento è quindi relativo ad un asserito errore nella motivazione dell'atto impugnato, il quale avrebbe viziato la formazione della volontà dell'autorità competente e comporterebbe l'illegittimità del licenziamento del ricorrente. Nell'atto introduttivo, il ricorrente invoca la sentenza della Corte 26 febbraio 1981, causa 25/80, De Briey/Commissione (Race. pag. 637; in prosieguo: la «sentenza De Briey»), e sostiene che la risoluzione del suo contratto a tempo indeterminato è viziata da errore manifesto e da sviamento di potere. Egli ritiene che la ragione determinante e unica del suo licenziamento sia quella precisata nella risposta al suo reclamo, e cioè la riduzione numerica dei deputati iscritti al gruppo LDR e il «riaggiustamento» dei collaboratori su base geografica. Egli si propone di dimostrare che tale motivazione si fonda su erronea valutazione o erronea rappresentazione dei fatti, al fine di provare che la volontà del Parlamento è inficiata da un vizio e che, perciò, la sua manifestazione e dichiarazione sono viziate da sviamento di potere. II ricorrente richiama l'attenzione del Tribunale sul fatto che, a seguito delle elezioni del giugno 1994, il numero totale dei deputati iscritti al LDR non è mutato rispetto alla fine del 1993. Quindi, il gruppo non avrebbe dovuto procedere ad alcuna riduzione di personale, tanto più che gli stanziamenti di bilancio per il personale dei gruppi politici, e lo stesso personale loro attribuito, sono sempre progressivamente aumentati. Quanto al numero dei deputati di lingua italiana iscritti al gruppo LDR, il ricorrente rileva che è più che raddoppiato ed è passato da 3 a 7. Di conseguenza, in forza di una prassi che si è consolidata presso i diversi gruppi politici del Parlamento, il numero di dipendenti di cittadinanza italiana attribuito al gruppo sarebbe dovuto aumentare e non diminuire, com'è invece avvenuto nel caso di specie. Il ricorrente ne conclude che l'atto impugnato, la cui finalità dichiarata era di ristabilire l'equilibrio geografico a seguito delle elezioni, ha piuttosto creato o aggravato uno squilibrio geografico. A parere del ricorrente, tale errore manifesto nell'applicazione dell'asserito criterio geografico configura uno sviamento di potere, in quanto la finalità di ovviare allo squilibrio geografico, invocata dal Parlamento, non è stata rispettata. Ne deriva pure un secondo vizio di legittimità evidenziato dal ricorrente nella replica, e cioè l'eccesso di potere, il quale si compone, fra l'altro, di elementi quali l'illogicità e la contraddittorietà dell'atto impugnato, il travisamento e l'erronea valutazione dei fatti, la disparità di trattamento e l'ingiustizia manifesta, tutti presenti nel caso di specie. II ricorrente precisa che l'istituzione convenuta commette un travisamento dei fatti quando, nel controricorso, fa riferimento alla sua supposta appartenenza politica e alla scelta ideologica e politica comune che è alla base del rapporto di fiducia tra lo stesso e il gruppo LDR. Egli ritiene che tali considerazioni, basate su ipotesi errate e non provate, non siano, comunque, pertinenti per giustificare il suo licenziamento. Infatti, il ricorrente rileva che egli apparteneva alla categoria B, la quale non è soggetta all'alea di natura politica propria della categoria A. Le sue mansioni sono state di carattere puramente tecnico, ed egli non è stato designato da partiti politici ma è stato reclutato a seguito di una procedura di concorso pubblicata sulla stampa europea. Inoltre, egli rileva che le discriminazioni su base politica sono espressamente vietate dall'art 26, quarto comma, dello Statuto, applicabile agli altri agenti, e che la legge italiana sancisce la nullità del licenziamento determinato da ragioni di credo politico. Quanto alla disparità di trattamento e all'ingiustizia manifesta, il ricorrente sostiene che la delegazione francese ha mantenuto tre (o quattro) agenti con un solo deputato iscritto al gruppo LDR e che la delegazione tedesca ha mantenuto due agenti senza aver alcun deputato iscritto. Alla luce di quanto sopra, ed anche nel caso in cui il gruppo non comprendesse più alcun deputato italiano, il ricorrente ritiene che egli avrebbe dovuto mantenere l'impiego come è stato fatto per alcuni colleghi di nazionalità francese e tedesca. Egli è stato quindi discriminato a causa della nazionalità, il che è vietato dall'art. 27 dello Statuto, applicabile agli altri agenti delle Comunità. Il Parlamento rileva, anzitutto, che l'argomento svolto su tale motivo è in contraddizione con il precedente motivo d'annullamento pure dedotto dal ricorrente, relativo al difetto di motivazione dell'atto impugnato. IL Parlamento ricorda poi che si tratta nella presente causa di un recesso ad nutum di una delle parti, che non potrebbe in quanto tale essere inficiato da un vizio di volontà o basarsi su un falso motivo. L'esercizio del potere discrezionale che il gruppo politico ricava dal RAA per risolvere i contratti dei suoi agenti temporanei esclude che uno sviamento di potere si sia verificato nel caso di specie. La nozione di sviamento di potere nel diritto comunitario implica che un'autorità amministrativa abbia fatto uso dei suoi poteri per il perseguimento di un obiettivo diverso da quello per il quale i detti poteri le sono stati conferiti. Orbene, nel caso del ricorrente vi è una perfetta concordanza tra i fini perseguiti dall'ufficio del gruppo LDR ed i poteri legittimamente adoperati per il perseguimento di detti fini. Il ricorrente commette in proposito un evidente errore di qualificazione giuridica. Inoltre, il ricorrente insiste nel richiamare disposizioni di diritto nazionale che non sono di applicazione nella causa in esame. L'istituzione convenuta eccepisce che, contrariamente a quanto il ricorrente ha creduto di capire, le considerazioni contenute nella lettera 23 febbraio 1995 non costituiscono la motivazione della decisione, adottata dall'ufficio del gruppo LDR, di mettere fine al suo contratto di impiego. Essa contesta, cionondimeno, gli argomenti che il ricorrente pone in rilievo per provare una rappresentazione erronea dei fatti da parte del gruppo LDR. Quindi, essa deduce che la riduzione del numero dei membri del gruppo (nel periodo che ha immediatamente seguito le elezioni del giugno 1994 e ha preceduto l'adesione dei tre nuovi Stati membri) è un elemento oggettivo e incontestabile. Quanto alle asserzioni del ricorrente riguardo alla natura tecnica delle sue mansioni, che dovrebbe metterlo al riparo dall'alea di natura politica e dal rischio di licenziamento, il Parlamento ritiene questa argomentazione ingiustificata e senza alcun riscontro nelle disposizioni del RAA applicabili all'assunzione e al servizio degli agenti temporanei. Inoltre, esso precisa che il ricorrente non è stato assunto in seguito ad un concorso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ma in seguito ad una selezione gestita per intero dallo stesso gruppo politico, com'è del tutto normale in questi casi. Il rapporto di fiducia «politica», in senso lato, è essenziale per la conclusione di un tale tipo di contratti. È quindi un elemento oggettivo del rapporto di lavoro che ha vincolato il ricorrente al gruppo LDR, nonostante la sua insistenza sugli aspetti tecnici di tale impiego. Il calcolo fatto dal ricorrente della proporzione che deve esistere tra il numero di deputati e il numero di agenti temporanei in un gruppo politico, seguendo criteri di ripartizione geografica e/o linguistica, è altrettanto privo di base giuridica. Infatti, la «prassi ormai consolidata presso i vari gruppi politici», dedotta dal ricorrente, deriva dalle esigenze di rappresentatività dei vari partiti e movimenti politici, nonché dalla necessità di rappresentanza delle varie nazionalità e varie provenienze linguistiche. Secondo il Parlamento, questa è una caratteristica propria delle istituzioni internazionali, ma non costituisce affatto un principio di applicazione rigida. D'altronde, il Parlamento ritiene il riferimento all'art. 27 dello Statuto del tutto irrilevante e ribadisce che il ricorrente non è stato licenziato per «motivi geografici» o legati alla sua cittadinanza. A parere dell'istituzione convenuta, le asserzioni del ricorrente riguardanti l'esistenza di un presunto sviamento o eccesso di potere mirano in realtà a contestare l'opportunità della decisione di risolvere il suo contratto, mentre tale valutazione rientra chiaramente nel potere discrezionale dell'autorità competente (v. citata sentenza De Briey). Il ricorrente rimprovera al gruppo LDR di avere esercitato il suo potere di procedere all'usuale rinnovamento del personale della sua segreteria dopo le elezioni, mentre il Parlamento giudica un rinnovamento del genere sovente indispensabile dati i cambiamenti che possono verificarsi per quanto concerne il numero, la provenienza politica e la nazionalità dei membri di un gruppo parlamentare. Per il resto, il Parlamento rinvia alle spiegazioni che ha fornito in risposta al motivo relativo alla presunta mancanza di motivazione dell'atto impugnato. Giudizio del Tribunale Si deve ricordare che, nell'ambito dell'esame del motivo precedente, il Tribunale ha già ritenuto che la lettera inviata al ricorrente dal presidente del gruppo LDR nonché la lettera inviatagli in risposta al reclamo contengono una motivazione sufficiente della decisione presa nei suoi confronti (v. supra, punti 52-54). Infatti, la decisione di risolvere il contratto di lavoro del ricorrente è stata presa in un contesto a lui conosciuto e che gli consentiva di comprenderne la portata. Inoltre, il Tribunale ha rilevato che tale decisione è stata determinata dalle modifiche intervenute nella composizione del gruppo LDR e, in particolare, dal fatto che il partito nazionale cui il ricorrente era legato non era riuscito ad avere, nelle elezioni del giugno 1994, rappresentanti eletti nel Parlamento europeo. Alla luce di tali considerazioni, si deve ritenere, in conclusione, che vari argomenti dedotti dal ricorrente a sostegno del terzo motivo di annullamento sono privi di qualsiasi pertinenza. Le censure dedotte in merito all'erronea applicazione da parte del gruppo LDR del preteso criterio geografico o di nazionalità si fondano su una lettura della lettera del 23 febbraio 1995 al di fuori del contesto in cui è stata presa la decisione contestata. Tale lettura non può essere evidentemente accolta dal Tribunale. Si deve peraltro rilevare che la contraddizione sostenuta dal ricorrente, secondo cui il contenuto decisionale dell'atto contrasterebbe con la relativa motivazione, è unicamente frutto dell'importanza che il ricorrente attribuisce ad una parte della motivazione stessa. Per eliminare qualsiasi contraddizione o ambiguità è sufficiente prendere in considerazione la motivazione complessiva ed il contesto dell'atto stesso (v., al riguardo, sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-l/89, Rhòne-Poulenc/Commissione, Race. pag. II-1034, punto 142). Sempre nell'ambito del presente motivo, il ricorrente rivela, nondimeno, di aver ben compreso i veri motivi che avevano determinato la decisione di risolvere il contratto di lavoro. Egli deduce al riguardo talune censure, di cui il Tribunale deve esaminare la fondatezza, nei limiti del proprio potere di sindacato in materia. Si deve infatti rammentare la giurisprudenza secondo cui la risoluzione di un contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 47, n. 2, del RAA nel rispetto del preavviso previsto nel contratto, rientra nel potere discrezionale dell'autorità competente. Il Tribunale non può quindi sindacare la fondatezza di tale valutazione a meno che non possa essere accertata l'esistenza di un errore manifesto o di uno sviamento di potere (v. sentenza De Briey, citata, punto 7, nonché sentenza Speybrouck, citata, punti 97 e 98). Il ricorrente sostiene che, per effetto della sua appartenenza alla categoria B e del carattere puramente tecnico delle funzioni svolte in seno al segretariato del gruppo LDR, avrebbe dovuto essere al riparo delle alee di ordine politico. Conseguentemente, il contratto di lavoro non avrebbe potuto essere risolto per motivi relativi al preteso rapporto di fiducia politica necessariamente esistente tra il ricorrente medesimo ed il gruppo. La tesi del ricorrente non trova tuttavia il minimo fondamento nelle disposizioni del RAA applicabili al contratto di lavoro concluso con il Parlamento. Il ricorrente, assunto da un gruppo politico sulla base dell'art. 2, lett. c), del RAA, non può nemmeno validamente richiamarsi alla sentenza Speybrouck per sostenere che i fattori e le alee politiche incidano sull'assunzione e sul licenziamento degli agenti temporanei della sola categoria A. Infatti, al punto 94 della detta sentenza, il Tribunale rileva che il mutuo rapporto di fiducia costituisce un elemento essenziale dei contratti di tutti gli agenti temporanei di cui all'art. 2, lett. c), del RAA. Le considerazioni successivamente svolte dal Tribunale, relative al carattere specifico delle funzioni per il cui assolvimento la ricorrente era stata assunta nella specie, sono dirette unicamente a rafforzare l'affermazione iniziale. In considerazione degli obiettivi che sono alla base dell'assunzione degli agenti temporanei ai sensi della menzionata disposizione, già ricordati dal Tribunale al precedente punto 35, si deve escludere che distinzioni al riguardo tra le singole categorie di agenti possano essere compatibili con il RAA. Si deve inoltre ritenere ininfluente l'argomento del ricorrente secondo cui il Parlamento si sarebbe fondato su semplici supposizioni, peraltro erronee, relative alla sua appartenenza politica. Il gruppo politico di cui trattasi è l'unico competente per stabilire le condizioni che esso ritenga necessarie ai fini della persistenza del rapporto di mutua fiducia alla base dell'assunzione di un agente temporaneo ai sensi dell'art. 2, lett. c), del RAA. È evidente che l'esistenza di un siffatto rapporto di fiducia non si fonda su elementi oggettivi ed esula, per sua natura, dalla sfera del sindacato giurisdizionale. Il Tribunale non può in alcun caso sostituire il proprio giudizio a quello dell'autorità competente. Il ricorrente deduce, inoltre, di essere stato vittima di una discriminazione determinata dalle sue opinioni politiche e sostiene che qualsiasi discriminazione su tale base sia vietata, in particolare dall'art. 26, quarto comma, dello Statuto, nonché dalle disposizioni della legge italiana. Si deve ricordare al riguardo che si tratta di «valutare la situazione di un dipendente non di ruolo assunto per espletare mansioni speciali, di indole essenzialmente politica, quali sono definite dall'art. 2, lett. c), del regime applicabile agli altri agenti» (v. sentenza Schertzer, punto 42). Come il Parlamento ha più volte volutamente sottolineato, i contratti tra i gruppi politici ed i loro agenti sono caratterizzati da un rapporto di mutua fiducia, basato essenzialmente su una scelta ideologica e/o politica comune. Nella specie, il Tribunale rileva che il rapporto di mutua fiducia costituisce un elemento essenziale del contratto di lavoro del ricorrente e che motivi di ordine politico, fra gli altri, potevano legittimamente determinare la sua assunzione ai sensi dell'art. 2, lett. c), del RAA. Ciò premesso, il fatto che motivi sempre di ordine politico possano avere determinato il venir meno del rapporto di fiducia e, conseguentemente, il successivo licenziamento del ricorrente è parimenti legittimo e non può essere validamente qualificato come «discriminazione» (v. sentenza Speybrouck, punti 94 e 95). Infatti, la risoluzione del contratto di lavoro decisa unilateralmente dall'autorità competente ai sensi dell'art. 47, n. 2, del RAA non costituisce un trattamento sfavorevole riservato al ricorrente senza alcuna giustificazione oggettiva. La risoluzione del contratto trova il suo fondamento nelle clausole del contratto di lavoro concluso tra le parti e nel regime ad esso applicabile (v. sentenza Schertzer, punti 38 e 39). Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il presente motivo di annullamento non può trovare accoglimento, atteso che il ricorrente non è riuscito a dimostrare che la motivazione della decisione contestata sia viziata da errore. La domanda di annullamento della decisione contestata dev'essere quindi respinta in toto. Sulla domanda risarcitoria Argomenti delle parti Il ricorrente sostiene che la decisione di metter fine al suo rapporto di lavoro, che non era per nulla prevista, né prevedibile, gli ha provocato un grave trauma psichico dal quale, alla data di proposizione del presente ricorso, non si era ancora ripreso. Nella replica, egli precisa che, secondo le statistiche mediche, casi patologici simili al suo abbisognano di cure con tempi non inferiori a cinque anni. Il suo precario stato di salute, conseguente al licenziamento, implica la necessità di terapia costante e la necessità di assumere psicofarmaci, il che viene confermato dal certificato medico allegato al ricorso trasmesso al servizio medico del Parlamento. Inoltre, il suo stato di salute, nonché l'impossibilità di giustificare logicamente, ad un possibile datore di lavoro, la perdita del suo precedente impiego, ostano alla ricerca di un nuovo impiego. A parere del ricorrente, il Parlamento deve essere condannato a risarcire i danni psichici, morali e materiali provocati dal suo comportamento abusivo, sotto forma di corresponsione degli stipendi per il periodo quinquennale summenzionato, presumibilmente occorrente per ottenere la guarigione. Tale risarcimento, il cui importo potrebbe essere aumentato in base al parere di un esperto che il ricorrente chiede al Tribunale di nominare, sarebbe adeguato per consentirgli di far fronte alle spese necessarie per tentare il recupero psico-fisico. II ricorrente sostiene che le condizioni necessarie al risarcimento da parte del Parlamento del danno che egli ha subito sono presenti. L'illegittimità dell'atto impugnato è stata pienamente dimostrata, l'esistenza di un danno reale ed effettivo e del nesso di causalità sono evidenti, dato che la prima conseguenza è la perdita dell'impiego e dello stipendio. II Parlamento ricorda che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (sentenze 28 aprile 1971, causa 4/69, Lütticke/Commissione, Race. pag. 325; 2 luglio 1974, causa 153/73, Holtz e Willemsen/Consiglio e Commissione, Race. pag. 675, e 8 dicembre 1987, causa 50/86, Grands Moulins de Paris/Consiglio e Commissione, Race. pag. 4833), le condizioni che devono sussistere perché si possa avere diritto al risarcimento dei danni sono l'illegittimità dell'atto contestato, l'esistenza di un danno reale ed effettivo, la causalità diretta e la prova del danno. Nel caso di specie, il Parlamento rileva che l'atto contestato non è illegittimo e che la causalità diretta fra la decisione adottata dall'ufficio del gruppo LDR ed il trauma psichico accusato dal ricorrente non è stata dimostrata. Non è possibile considerare provato il nesso causale stabilito sulla base di semplici asserzioni del ricorrente. Inoltre, come il Tribunale ha affermato nella citata sentenza Speybrouck, i fattori e le alee di natura politica caratterizzano tanto l'assunzione quanto il licenziamento di un agente temporaneo di un gruppo politico. Quindi, il provvedimento di interruzione del rapporto di lavoro del ricorrente non solo non era né imprevisto né imprevedibile, ma era al contrario una delle eventualità possibili in questo tipo di rapporto di lavoro. Ciò sarebbe particolarmente evidente a seguito delle elezioni europee del giugno 1994, che hanno comportato il rinnovamento di una parte dei deputati europei eletti in Italia. Il Parlamento aggiunge, nella controreplica, che il danno reale ed effettivo non può essere semplicemente identificato con la risoluzione del contratto di agente temporaneo, altrimenti ciò esporrebbe tutte le istituzioni comunitarie a conseguenze facilmente immaginabili ogniqualvolta decidessero legittimamente di porre fine a un tale tipo di rapporto di lavoro. Del resto, il Parlamento sostiene che, trattandosi di responsabilità contrattuale, sono risarcibili solo i danni prevedibili al momento in cui sorse l'obbligazione. Esso conclude che la domanda del ricorrente è infondata e, comunque, non provata. Giudizio del Tribunale Atteso che il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento proposta dal ricorrente, ne consegue che la decisione di risolvere il contratto di lavoro non è viziata da alcuna illegittimità e non può quindi far sorgere la responsabilità del Parlamento. Si deve pertanto respingere la domanda del ricorrente diretta al risarcimento dei pretesi danni di vario ordine subiti per effetto del licenziamento. Ne consegue che le domande accessorie, dirette a che il Tribunale nomini un esperto al fine di accertare l'esistenza e la persistenza nel ricorrente di un pregiudizio di ordine psichico, devono essere parimenti respinte. Sulle spese A termini dell'art. 87, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda, restando inteso che, ai sensi del successivo art. 88, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Nella specie, in considerazione del fatto che il Parlamento è incorso in un'irregolarità amministrativa non rispettando una formalità prevista dalla sua normativa interna, il Tribunale ritiene che il Parlamento debba essere condannato a sopportare le spese del ricorrente (v. sentenza Brunagel/Parlamento, citata, punto 119).   Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Prima Sezione) dichiara e statuisce:   1) Il ricorso è respinto.   2) Il Parlamento è condannato alle spese.   Saggio Tiili Moura Ramos Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 luglio 1997. Il cancelliere H. Jung Il presidente A. Saggio ( *1 ) Lingua processuale: l'italiano.

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