T-138/96
PostanowienieTSUE1996-09-19CELEX: 61996TO0138(01)ECLI:EU:T:1996:124
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy decyzja komisji konkursowej o odrzuceniu kandydata z konkursu z powodu niespełnienia wymogu dobrej znajomości języka francuskiego powinna zostać zawieszona w trybie środków tymczasowych, biorąc pod uwagę interpretację ogłoszenia o konkursie i pilność sprawy?Ratio decidendi
Prezes Sądu Pierwszej Instancji stwierdził, że ogłoszenie o konkursie jasno określało dobrą znajomość języka francuskiego jako warunek eliminujący na etapie preselekcji (punkt III, B, 2 i V ogłoszenia). Komisja konkursowa mogła polegać na samoocenie kandydata dotyczącej znajomości języka, zwłaszcza gdy w aktach sprawy nie było innych dowodów. Przedstawione później zaświadczenia nie stanowiły obiektywnego dowodu dobrej znajomości języka. W związku z tym, argumenty wnioskodawcy dotyczące pozornej zasadności (fumus boni iuris) nie zostały uznane za wystarczające do uzasadnienia zawieszenia wykonania decyzji.Stan faktyczny
Giovanni Ballone Burini złożył kandydaturę w konkursie ogólnym CJ/A/11, ogłoszonym przez Sąd Sprawiedliwości UE w celu utworzenia listy rezerwowej administratorów z wykształceniem prawniczym. Został poinformowany o decyzji komisji konkursowej o nieprzyjęciu go do konkursu z powodu braku lub nieudowodnienia znajomości języka francuskiego na wymaganym poziomie („dobra znajomość języka francuskiego dla potrzeb służbowych”). W formularzu zgłoszeniowym wnioskodawca wskazał jedynie „dostateczną” znajomość języka francuskiego. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy, komisja podtrzymała decyzję, uznając, że wymagania językowe nie zostały spełnione w terminie składania wniosków, a przedstawione później zaświadczenia nie były wystarczające.Rozstrzygnięcie
1) Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostaje oddalony.
2) Koszty zostają zastrzeżone.Pełny tekst orzeczenia
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE settembre 1996 (
*1
)
«Dipendenti — Concorso — Diniego di ammissione — Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione»
Nel procedimento T-138/96 R,
Giovanni Ballone Burini, residente in Castelfidardo, rappresentato, nella fase scritta del procedimento, dall'avv. Giancarlo Piersimoni, del foro di Ancona, e, nella fase orale, dall'avv. Carlo Revoldini, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Marco Pantanetti, 17, rue de Dudelange, Kayl,
richiedente,
contro
Corte di giustizia delle Comunità europee, rappresentata dal signor Timothy Millett, assistito dal signor Federico Faraone, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso il signor Milieu, Palazzo della Corte di giustizia, Kirchberg, Lussemburgo,
resistente,
avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale CJ/A/11 recante rigetto della candidatura del richiedente,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti e procedimento
Il signor Ballone Burini ha presentato la sua candidatura al concorso generale CJ/A/11, bandito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee allo scopo di costituire un elenco di riserva per l'assunzione di amministratori di formazione giuridica italiana (GU 1995, C 169 A, pag. 8), nel termine prescritto dal bando di concorso e servendosi dell'atto ufficiale di candidatura.
Con lettera 23 maggio 1996, il signor Giovanni Ballone Burini è stato informato della decisione della commissione giudicatrice di non ammetterlo al concorso a motivo della «mancanza o mancata prova delle conoscenze linguistiche quali richieste al punto III, B, 2, del bando di concorso (profonda conoscenza della lingua italiana e buona conoscenza di un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea. Per esigenze di servizio, si richiede una buona conoscenza della lingua francese)».
Le suddette disposizioni del bando di concorso erano redatte nei seguenti termini:
«2.
Cognizioni linguistiche
Profonda conoscenza della lingua italiana e buona conoscenza di un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea.
Per esigenze di servizio si richiede una buona conoscenza della lingua francese».
Nel punto V, intitolato «Ammissione alla selezione per titoli», il bando di concorso disponeva, inoltre, quanto segue: «sono esclusi in questa fase i candidati sprovvisti dei requisiti indicati nei punti III, B e C, del bando di concorso o che non hanno comprovato le proprie dichiarazioni nel termine impartito mediante i pertinenti documenti in copia fotostatica».
Risulta poi dal titolo IX, concernente la prova orale, alla quale sarebbero stati ammessi a partecipare, ai sensi del bando di concorso, i candidati che, dopo essere stati selezionati per titoli, avessero ottenuto almeno il 50% dei punti in ciascuna prova scritta, che tale prova orale, consistente in un colloquio con la commissione giudicatrice, era articolata in due parti. La prima era diretta a valutare «l'esperienza professionale e il livello delle cognizioni generali, linguistiche e giuridiche del candidato; in tale occasione si terrà conto anche della lingua francese». II bando di concorso precisava che sarebbero stati eliminati i candidati che avessero ottenuto un punteggio inferiore a 10 su 20 in questa prima parte della prova orale.
Con lettera 13 giugno 1996, il signor Giovanni Ballone Burini ha chiesto il riesame della sua candidatura a norma del punto VII del bando di concorso. Egli ha allegato a tale domanda un nuovo curriculum vitae, in cui si faceva menzione di una «buona» conoscenza della lingua francese parlata, nonché due attestati relativi ai corsi di francese che egli avrebbe seguito rispettivamente in Italia, dal giugno 1995, e a Londra dal gennaio all'aprile 1996.
Egli è stato informato, con lettera 18 luglio 1996, del fatto che la commissione giudicatrice, dopo aver riesaminato il suo fascicolo di candidatura, ha confermato la decisione di non ammetterlo al concorso con la seguente motivazione: «il candidato non soddisfa il requisito delle conoscenze linguistiche di cui al punto III, B, 2, del bando di concorso, il quale specifica: “per esigenze di servizio si richiede una buona conoscenza della lingua francese”. Nell'atto di candidatura, il candidato indica, con segno nell'apposita casella, una conoscenza soltanto “discreta” della lingua francese, letta, scritta e parlata (tre volte “discreta”) e ammette, quindi, di non avere una “buona” conoscenza della suddetta lingua. Il possesso di tale requisito doveva essere dichiarato al momento della presentazione della candidatura, cioè entro il 28 settembre 1995. Tale termine è tassativo e la commissione giudicatrice non può derogarvi, prendendo in considerazione documenti prodotti successivamente».
Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 settembre 1996, il signor Ballone Burini ha chiesto l'annullamento della predetta decisione di non ammetterlo al concorso.
Con atto separato registrato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, egli ha chiesto inoltre, ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato, la sospensione dell'esecuzione dell'impugnata decisione allo scopo di essere ammesso a partecipare alla prova scritta, relativa al concorso di cui trattasi, che si inizierà il 20 settembre 1996, con riserva della pronuncia del Tribunale sul ricorso principale. La Corte di giustizia ha presentato le sue osservazioni scritte con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 settembre 1996. Le parti hanno esposto le loro spiegazioni orali dinanzi al giudice dell'urgenza il 17 settembre 1996.
In diritto
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), e dalla decisione del Consiglio 7 marzo 1994, 94/149/CECA, CE (GU L 66, pag. 29), il Tribunale, ove reputi che le circostanze lo richiedano, può disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o adottare gli altri provvedimenti provvisori necessari.
L'art. 104, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale precisa che la domanda di sospensione dell'esecuzione è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato l'atto di cui trattasi con un ricorso dinanzi al Tribunale. Il n. 2 dello stesso articolo dispone che le domande relative ai provvedimenti provvisori devono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione del provvedimento richiesto. I provvedimenti richiesti devono avere carattere provvisorio nel senso che non devono pregiudicare la decisione nel merito (v. ordinanza del presidente del Tribunale 3 giugno 1996, causa T-41/96R, Bayer/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 13).
Argomenti delle parti
Per dimostrare, prima facie, la necessità della sospensione della decisione di non ammetterlo al concorso, il richiedente sostiene che tale decisione è manifestamente viziata da eccesso di potere e da difetto di motivazione. Essa sarebbe basata su presupposti erronei e su un travisamento dei fatti. In particolare, la circostanza che il richiedente abbia dichiarato nell'atto di candidatura di avere una conoscenza «discreta» della lingua francese costituirebbe una semplice indicazione da prendere in considerazione nell'ambito della valutazione della sua conoscenza di detta lingua al momento della prova orale. Dall'esame del bando di concorso si evincerebbe che l'indicazione da parte di un candidato — in una delle apposite caselle del modulo di candidatura — del suo livello di conoscenza della lingua francese non figura fra i requisiti di ammissibilità al concorso. Infatti, il bando di concorso non richiederebbe alcun documento giustificativo rilasciato da autorità competenti e comprovante il grado delle cognizioni linguistiche del candidato, ma prevederebbe unicamente, per quanto riguarda, nella fattispecie, la conoscenza del francese, una verifica in sede di prova orale. Di conseguenza, sarebbe illogico e irrazionale tener conto, ai fini dell'ammissione al concorso, di una semplice dichiarazione del candidato che esprime un'autovalutazione meramente soggettiva del suo grado di conoscenza di detta lingua.
Nel corso dell'audizione delle parti il richiedente ha sottolineato che tale interpretazione è tanto più doverosa in quanto il requisito di una buona conoscenza del francese è prescritto unicamente, nel punto III, B, 2, «per esigenze di servizio» e non figura quindi come un requisito essenziale per concorrere. Inoltre, per quanto riguarda la prova orale soprammenzionata, il bando di concorso si limiterebbe a prevedere, nel punto IX, 2, che «si terrà conto anche della conoscenza della lingua francese», senza ricordare la necessità di una «buona conoscenza» di questa lingua. Giustamente, quindi, per tutti questi motivi, l'interessato non avrebbe attribuito importanza determinante a tale requisito.
Per quanto riguarda l'urgenza, il richiedente sottolinea l'imminenza delle prove scritte, che avranno luogo il 20 settembre 1996. Se non fosse autorizzato a parteciparvi, egli subirebbe un danno irreparabile. Durante l'audizione delle parti egli ha precisato che, avendo 33 anni di età, rischierebbe di non essere più ammesso a partecipare al prossimo concorso dello stesso tipo, dato che per l'ammissione viene previsto un limite di età.
L'istituzione resistente sostiene, dal canto suo, che gli argomenti svolti dal richiedente a sostegno della domanda di provvedimenti provvisori sono del tutto infondati. Dal bando di concorso risulterebbe chiaramente che una «buona conoscenza della lingua francese» figura tra i requisiti per l'ammissione al concorso prescritti nel punto III, B, 2, e aventi carattere eliminatorio. Infatti, nel punto V, il bando suddetto prevederebbe l'esclusione dal concorso, da parte della commissione giudicatrice, previamente alla selezione per titoli, dei candidati sprovvisti di tali requisiti.
La resistente sottolinea che, nella fattispecie, la decisione della commissione giudicatrice di respingere la candidatura del richiedente in base al giudizio «discreta» da lui espresso in merito alla propria conoscenza della lingua francese era tanto più fondata in quanto nessun elemento del suo fascicolo di candidatura contraddiceva, direttamente o indirettamente, tale dichiarazione dell'interessato.
Per quanto concerne gli attestati prodotti dal richiedente in allegato alla lettera 13 giugno 1996, che chiedeva il riesame della sua candidatura, la commissione giudicatrice non avrebbe potuto prenderli in considerazione poiché non erano stati presentati nel termine prescritto dal bando di concorso. Comunque, questi due documenti non conterrebbero alcun elemento obiettivo che indichi che l'interessato ha una buona conoscenza della lingua francese.
La resistente sostiene poi che il presupposto dell'urgenza non sussiste nel caso di specie. Nell'ipotesi in cui il richiedente risultasse vittorioso nel procedimento principale, l'AIPN sarebbe tenuta a prendere i provvedimenti necessari per l'esecuzione della sentenza del Tribunale. Spetterebbe quindi ad essa trovare una soluzione equa al caso dell'interessato.
Infine, poiché altri candidati sono stati esclusi dalle prove per gli stessi motivi per cui è stato escluso il richiedente, il raffronto degli interessi in gioco dovrebbe indurre a respingere la domanda di provvedimenti provvisori affinché sia garantito il rispetto del principio di parità di trattamento dei candidati.
Valutazione del giudice dell 'urgenza
Per valutare se la domanda di sospensione dell'esecuzione risulti fondata, occorre accertare se, a prima vista, nel sistema del bando di concorso di cui trattasi il requisito di una buona conoscenza della lingua francese costituisse una condizione preliminare all'ammissione di un candidato al concorso e, in caso affermativo, se il soddisfacimento di tale requisito potesse essere valutato dalla commissione giudicatrice in base ad una dichiarazione emessa dallo stesso interessato, considerato che nessun elemento del suo fascicolo di candidatura contraddiceva questa dichiarazione.
Si deve rilevare anzitutto che, nell'ambito della procedura di preselezione dei candidati ad opera della commissione giudicatrice, prevista dal bando di concorso nel punto V e precedente la selezione per titoli vera e propria, le disposizioni pertinenti attribuivano, a prima vista, in modo chiaro e univoco, carattere eliminatorio, già in quella fase dell'esame della candidatura, ai requisiti stabiliti nel punto III, B e C. Infatti, il testo del secondo capoverso del punto V, già citato, a tenore del quale «sono esclusi in questa fase i candidati sprovvisti dei requisiti indicati nei punti III, B e C, del bando di concorso (...)», non sembrava riservare, a tale proposito, alcun potere discrezionale alla commissione giudicatrice una volta che avesse accertato che un candidato non soddisfaceva uno dei requisiti predetti.
Orbene, fra i requisiti relativi alle cognizioni linguistiche dei candidati prescritti nel punto III, B, 2, figurava segnatamente il possesso, «per esigenze di servizio, [di] una buona conoscenza della lingua francese».
D'altra parte, come ha sostenuto il richiedente e come ha ammesso l'istituzione resistente nel corso dell'audizione delle parti, il bando di concorso non imponeva ai candidati l'obbligo di comprovare le loro dichiarazioni relative alle cognizioni linguistiche richieste nel punto III, B, 2, mediante documenti pertinenti come diplomi, certificati o attestati.
In questo contesto risulta, prima facie, che, in tale fase della procedura di esame delle candidature, per valutare le cognizioni linguistiche di ciascun candidato, la commissione giudicatrice disponeva unicamente del giudizio formulato dallo stesso interessato nell'apposita rubrica figurante nel modulo ufficiale di candidatura, che, come prescriveva il bando di concorso, doveva essere usato obbligatoriamente dai candidati, nonché, se del caso, di indicazioni eventualmente fornite da altri elementi del fascicolo di candidatura, come, ad esempio, il curriculum vitae o documenti giustificativi presentati dall'interessato a titolo puramente facoltativo e di propria iniziativa.
Ne consegue, a prima vista, che, nel sistema del bando di concorso, in mancanza, nel fascicolo di candidatura, di qualsiasi altra indicazione relativa al grado di conoscenza della lingua francese da parte del candidato, la commissione giudicatrice poteva essere indotta a basarsi, nell'ambito della procedura di preselezione prevista dal punto V del bando, sulla sola dichiarazione dell'interessato. A questo proposito, considerato il gran numero di candidature - nel caso di specie 645 fascicoli di candidatura completi erano stati trasmessi alla commissione giudicatrice dall'amministrazione, secondo le informazioni fornite dall'istituzione resistente nel corso dell'audizione delle parti —, non sembra illogico riconoscere ad un'istituzione, allorché organizza un concorso generale, la possibilità di prevedere nel bando di concorso una prima fase di preselezione dei candidati ad opera della commissione giudicatrice, allo scopo di scegliere solo coloro che possiedono i requisiti necessari per l'ammissione al concorso. A tale riguardo appare legittimo che, per quanto concerne più particolarmente le qualifiche non necessariamente legate al conseguimento di un diploma o al rilascio di attestati, come le cognizioni linguistiche, l'amministrazione possa prevedere, in ossequio alle esigenze di una razionale organizzazione del concorso e conformemente al principio di buona amministrazione, che tale preselezione si effettui sulla base delle dichiarazioni dei candidati, allo scopo di escludere i candidati manifestamente sprovvisti di uno dei requisiti per l'ammissione al concorso.
Sotto questo profilo, il fatto che il bando di concorso preveda, in una fase successiva dell'esame delle candidature, che «si terrà conto (...) della conoscenza della lingua francese» in occasione della prova orale, diretta a valutare segnatamente le cognizioni linguistiche del candidato, non consente, a prima vista, nell'ambito del bando di concorso appena analizzato, di concludere che la commissione giudicatrice dovesse tener conto del requisito di una buona conoscenza della lingua francese solo in tale fase più avanzata dell'esame delle candidature. Infatti, un'interpretazione in tal senso contrasterebbe con l'espresso disposto del punto V del bando di concorso, che prevede una procedura di preselezione basata, in parte, sulle dichiarazioni dei candidati, come si è già rilevato sopra.
Ne deriva, prima facie, che la commissione giudicatrice, applicando le condizioni di ammissione stabilite dal bando di concorso, poteva essere indotta, in mancanza di qualsiasi indicazione contraria in un fascicolo di candidatura, a respingere tale candidatura, sulla base delle dichiarazioni dell'interessato relative al suo grado di conoscenza di una lingua, quando tale grado non rispondeva ai requisiti previsti dal bando di concorso. Infatti, anche se sarebbe stato utile attirare l'attenzione dei candidati, nel bando di concorso, sul fatto che taluni requisiti - relativamente ai quali non era prescritta la produzione di documenti giustificativi entro il termine pella presentazione delle candidature e che pertanto rischiavano di essere considerati di importanza minima dagli interessati — avevano anch'essi carattere eliminatorio, un'attenta lettura delle disposizioni pertinenti del bando di concorso mostrava chiaramente che le condizioni relative alle cognizioni linguistiche menzionate nel punto III, B, 2, costituivano un requisito per l'ammissione al concorso, in applicazione del punto V del bando di concorso.
Nel caso di specie risulta, a prima vista, dal fascicolo che, per valutare se il richiedente soddisfacesse il requisito di ammissione relativo ad una buona conoscenza della lingua francese, la commissione giudicatrice disponeva soltanto del giudizio «discreta» formulato dallo stesso interessato nel modulo di candidatura. In effetti, il fascicolo di candidatura non conteneva alcun elemento atto a contraddire tale giudizio, il che non è peraltro contestato dal richiedente. Alla luce di quanto precede, la decisione della commissione giudicatrice di non ammettere l'interessato al concorso sembra, a prima vista, conforme alle condizioni espressamente stabilite dal bando di concorso nonché alla logica di un concorso che comporta più fasi consecutive di selezione dei candidati e nell'ambito del quale il superamento di ciascuna fase costituisce presupposto per l'ammissione alla fase successiva.
D'altra parte, per quanto concerne i certificati allegati dal richiedente alla lettera 13 giugno 1996 con cui chiedeva il riesame della sua candidatura, è sufficiente rilevare, senza che occorra pronunciarsi sul se essi potessero ancora essere presi in considerazione dalla commissione giudicatrice, che, in ogni caso, essi non contengono prima facie alcun elemento che consenta di presumere che il richiedente abbia una buona conoscenza della lingua francese.
Da tutte le considerazioni sopra svolte risulta che gli argomenti fatti valere dal richiedente a sostegno della domanda di provvedimenti provvisori risultano, in questa fase, privi di fondamento.
Di conseguenza, la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata dev'essere respinta, senza che occorra esaminare se sussista il presupposto dell'urgenza.
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 19 settembre 1996.
Il cancelliere
H. Jung
Il presidente
A. Saggio
(
*1
) Lingua processuale: l'italiano.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło