T-146/14
PostanowienieTSUE2014-05-22CELEX: 62014TO0146ECLI:EU:T:2014:318
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy odwołanie wniesione faksem w terminie, ale z podpisem różniącym się od podpisu na oryginale złożonym po upływie terminu, jest dopuszczalne w świetle przepisów proceduralnych dotyczących terminów i autentyczności dokumentów?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że w przypadku rozbieżności między podpisem na kopii pisma procesowego przesłanej faksem a podpisem na oryginalnym dokumencie złożonym później, data przesłania kopii nie może być brana pod uwagę dla celów zachowania terminu procesowego. W takiej sytuacji pod uwagę bierze się wyłącznie datę złożenia podpisanego oryginału. Ponieważ w niniejszej sprawie oryginał odwołania został złożony po upływie dwumiesięcznego terminu na wniesienie odwołania (powiększonego o dziesięć dni z tytułu odległości), odwołanie uznano za oczywiście niedopuszczalne. Termin procesowy jest kwestią porządku publicznego, a jego przestrzeganie jest obowiązkowe dla zapewnienia pewności prawa.Stan faktyczny
Skarżący, Luigi Marcuccio, wniósł odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie F-58/12, Marcuccio/Commissione. Postanowienie to zostało doręczone skarżącemu 12 grudnia 2013 r. Kopia odwołania została przesłana faksem 24 lutego 2014 r., czyli w ostatnim dniu terminu. Oryginał odwołania został złożony w kancelarii Sądu 4 marca 2014 r. Stwierdzono, że podpis na faksie nie był identyczny z podpisem na oryginalnym dokumencie.Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie zostaje oddalone.
2) Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
22. maggio 2014 (*)
«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Impugnazione presentata per telefax entro il termine – Firma dell’avvocato apposta sul telefax differente da quella apposta sull’originale inviato per posta – Deposito fuori termine dell’originale – Tardività – Impugnazione manifestamente irricevibile»
Nella causa T‑146/14 P,
avente ad oggetto un ricorso di impugnazione diretto all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica
dell’Unione europea (Terza Sezione) del 12 dicembre 2013, Marcuccio/Commissione, F‑58/12,
Luigi Marcuccio, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,
ricorrente,
contro
Commissione europea,
convenuta in primo grado,
IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),
composto da M. Jaeger (relatore), presidente, S. Papasavvas e S. Frimodt Nielsen, giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
Procedimento e conclusioni del ricorrente
1 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 marzo 2014, il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, ha proposto
l’impugnazione in esame.
2 Egli chiede che il Tribunale voglia:
– annullare l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 12 dicembre 2013, Marcuccio/Commissione,
F‑58/12;
– rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.
In diritto
3 Ai termini dell’articolo 145 del regolamento di procedura del Tribunale, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile,
il Tribunale può, in qualsiasi momento, respingerla con ordinanza motivata.
4 Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tale
disposizione, di statuire senza proseguire il procedimento.
5 L’articolo 9, primo comma, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea enuncia che può essere
proposta impugnazione dinanzi al Tribunale, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata,
contro le decisioni del Tribunale della funzione pubblica che concludono il procedimento. Conformemente all’articolo 102,
paragrafo 2, del regolamento di procedura, detto termine deve peraltro essere aumentato di un termine forfettario di dieci
giorni in ragione della distanza.
6 In base all’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento di procedura, poi, la data in cui una copia dell’originale firmato di
un atto processuale perviene alla cancelleria del Tribunale mediante telefax o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione
di cui dispone il Tribunale è presa in considerazione, ai fini dell’osservanza dei termini processuali, purché l’originale
firmato dell’atto sia depositato in detta cancelleria nei dieci giorni successivi, senza che a tale termine di dieci giorni
si applichi il disposto dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
7 Secondo costante giurisprudenza, il termine di ricorso è di ordine pubblico, giacché è stato istituito per garantire la chiarezza
e la certezza delle situazioni giuridiche e per evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione
della giustizia, e il giudice dell’Unione europea è tenuto a verificarne d’ufficio l’osservanza (sentenza della Corte del
23 gennaio 1997, Coen, C‑246/95, Racc. pag. I‑403, punto 21, e sentenza del Tribunale del 18 settembre 1997, Mutual Aid Administration
Services/Commissione, T‑121/96 e T‑151/96, Racc. pag. II‑1355, punti 38 e 39).
8 Nella fattispecie, emerge dagli elementi del fascicolo che, da un lato, l’atto impugnato è stato notificato al ricorrente
il 12 dicembre 2013 e, dall’altro, la firma in calce al ricorso di impugnazione depositato nella cancelleria del Tribunale
il 4 marzo 2014 non è identica a quella apposta sul documento presentato come la copia del ricorso di impugnazione trasmesso
per telefax il 24 febbraio 2014.
9 In siffatte circostanze, secondo giurisprudenza costante, la data di trasmissione della copia dell’atto non può essere presa
in considerazione ai fini dell’osservanza del termine di ricorso [v. ordinanza del Tribunale del 29 novembre 2011, ENISA/CEPD,
T‑345/11, non pubblicata nella Raccolta, punti da 15 a 17 nonché giurisprudenza citata; ordinanze del Tribunale del 3 ottobre
2012, Tecnimed/UAMI – Ecobrands (ZAPPER‑CLICK), T‑360/10, , punti da 15 a 17, e del 14 novembre 2013, Marcuccio/Commissione,
T‑229/13 P, punti 14 e 15]. Di conseguenza, conformemente all’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento di procedura, solo
la data di deposito dell’originale firmato dev’essere presa in considerazione ai fini dell’osservanza di detto termine. Siccome
quest’ultimo è scaduto il 24 febbraio 2014 a mezzanotte, è inevitabile concludere che il ricorso di impugnazione del 4 marzo
2014 è stato depositato tardivamente.
10 Occorre inoltre osservare che, al paragrafo 7 delle istruzioni pratiche alle parti, è precisato che l’originale firmato di
un atto processuale dev’essere spedito senza indugio, subito dopo l’invio della copia, senza apportarvi correzioni o modifiche,
anche solo minime, in quanto, in caso di divergenza tra l’originale firmato e la copia precedentemente trasmessa, è presa
in considerazione solo la data di deposito dell’originale firmato.
11 Orbene, nel caso di specie, il rappresentante del ricorrente, malgrado tali istruzioni precise, non ha mai segnalato alla
cancelleria del Tribunale l’esistenza di una modifica o il sopravvenire di un caso fortuito tali da costringerlo a sottoscrivere
nuovamente l’originale del ricorso di impugnazione.
12 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che l’impugnazione dev’essere respinta perché manifestamente irricevibile,
senza necessità di notificarla alla Commissione europea.
Sulle spese
13 La presente ordinanza viene emanata senza aver notificato il ricorso di impugnazione alla Commissione e senza che quest’ultima
abbia sostenuto spese; è pertanto sufficiente decidere che il ricorrente sopporti le proprie spese, come prevede l’articolo
87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile alle impugnazioni ai sensi dell’articolo 144 del medesimo regolamento.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
così provvede:
1) L’impugnazione è respinta.
2) Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 22 maggio 2014
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. Jaeger
* Lingua processuale: l’italiano.
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