T-16/09
PostanowienieTSUE2010-03-23CELEX: 62009TO0016ECLI:EU:T:2010:111
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej popełnił błąd w prawie, uznając za oczywiście niedopuszczalne powództwo o odszkodowanie wniesione przez byłego urzędnika, ze względu na przekroczenie rozsądnego terminu na złożenie wniosku o odszkodowanie, oraz czy prawidłowo ocenił kwestię dopuszczalności wniosków deklaratoryjnych i terminowości złożenia odpowiedzi na skargę?Ratio decidendi
Trybunał potwierdził, że roszczenia odszkodowawcze urzędników wobec instytucji UE muszą być wnoszone w rozsądnym terminie, zgodnie z ogólnymi zasadami pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań. Ocena rozsądności terminu zależy od okoliczności sprawy, w tym znaczenia sporu dla skarżącego, jego złożoności i zachowania stron, a pięcioletni termin przedawnienia z art. 46 Statutu Trybunału Sprawiedliwości jest jedynie elementem porównawczym, a nie sztywnym limitem. W niniejszej sprawie, prawie pięcioletnie opóźnienie w złożeniu wniosku o odszkodowanie, przy ograniczonej złożoności i znaczeniu sprawy, uzasadniało uznanie go za złożony po upływie rozsądnego terminu. Ponadto, Trybunał podtrzymał, że wnioski o charakterze deklaratoryjnym są niedopuszczalne, gdyż nie jest rolą sądu wydawanie deklaracji prawnych, a także stwierdził, że odpowiedź na skargę Komisji została złożona w terminie, liczonym od daty doręczenia skargi.Stan faktyczny
Luigi Marcuccio, były urzędnik Komisji Europejskiej w Angoli, złożył w sierpniu/wrześniu 2001 r. trzy zaświadczenia lekarskie, które zostały mu zwrócone z instrukcją przesłania ich bezpośrednio do służby medycznej w Brukseli. W 2003 r. złożył wniosek o uznanie choroby za chorobę zawodową, a w 2005 r. został przeniesiony w stan spoczynku z rentą inwalidzką. W sierpniu 2006 r. złożył wniosek o odszkodowanie w wysokości 50 000 EUR za rzekome bezprawne działania Komisji dotyczące zaświadczeń lekarskich. Wniosek ten został odrzucony przez organ powołujący, który uznał, że roszczenie zostało złożone z nieuzasadnionym opóźnieniem.Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie zostaje oddalone.
2) Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską w niniejszej instancji.Pełny tekst orzeczenia
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni) marzo 2010(*)
«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Termine ragionevole per presentare una domanda di risarcimento danni – Tardività – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato»
Nel procedimento T-16/09 P,
avente ad oggetto un ricorso di impugnazione diretto all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica
dell’Unione europea (Prima Sezione) 4 novembre 2008, causa F-87/07, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta),
Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente in Tricase, rappresentato dall’avv. G. Cipressa,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra C. Berardis-Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,
convenuta in primo grado,
IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),
composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, J. Azizi (relatore) e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka, giudici
cancelliere: sig. E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con il suo ricorso, proposto a norma dell’art. 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, il sig. Luigi Marcuccio,
ricorrente, chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale delle funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione)
4 novembre 2008, causa F-87/07, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»),
mediante la quale il Tribunale ha dichiarato manifestamente irricevibile, perché tardivo, il ricorso diretto principalmente
ad ottenere un risarcimento del danno che egli avrebbe subìto a causa della condotta, che asserisce illegittima, della Commissione
delle Comunità europee nel contesto del trattamento di tre certificati medici, dallo stesso prodotti nel corso dell’estate
2001.
Fatti all’origine della controversia e procedimento di primo grado
2 I fatti all’origine della controversia sono esposti nell’ordinanza impugnata nei seguenti termini:
«2 Il ricorrente, funzionario di grado A7 presso la Direzione generale (in prosieguo: la “DG”) “Sviluppo” della Commissione,
è stato assegnato a Luanda presso la delegazione della Commissione in Angola (in prosieguo: la “delegazione”), dal 16 giugno
2000 come funzionario in prova e, dal 16 marzo 2001, come funzionario di ruolo.
3 Nell’agosto del 2001 il ricorrente ha inviato alla delegazione due certificati medici datati rispettivamente 2 e 10 agosto
2001.
4 Con nota del 14 agosto 2001 il dottor S. ha restituito i suddetti certificati al ricorrente, chiedendo al medesimo alcuni
chiarimenti e invitandolo altresì a completare la sua documentazione.
5 Il ricorrente ha quindi inoltrato alla delegazione la nota datata 5 settembre 2001 con la quale ha nuovamente inviato i certificati
in questione, nonché un ulteriore certificato del 4 settembre 2001.
6 In data 10 settembre 2001 i tre certificati sono stati restituiti al ricorrente da parte della delegazione, la quale ha precisato
come fosse onere del funzionario inviare i propri certificati direttamente al servizio medico della Commissione a Bruxelles.
Il ricorrente sostiene di aver inviato i tre certificati medici al servizio medico.
7 Il 1° marzo 2003 il ricorrente ha presentato istanza per il riconoscimento della natura professionale della sua malattia,
ai sensi dell’art. 73 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo “Statuto”).
8 Con decisione del 30 maggio 2005 l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’“APN”) ha collocato il ricorrente
a riposo a far data dal 31 maggio 2005 concedendogli, conformemente all’art. 78, n. 3, dello Statuto, il beneficio di un’indennità
di invalidità (in prosieguo: la “decisione del 30 maggio 2005”).
9 Con domanda del 2 agosto 2006 il ricorrente ha denunciato all’APN il comportamento del dottor S., il quale avrebbe illegittimamente
omesso di prendere in considerazione i certificati inviati dal medesimo, nonché la condotta della delegazione che avrebbe
ingiustamente preteso che la documentazione medica venisse inviata dal funzionario al servizio medico a Bruxelles. Ai sensi
dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, il ricorrente, con la stessa domanda, ha chiesto all’APN la corresponsione della somma
di EUR 50 000 a titolo di risarcimento del preteso danno subito. Inoltre, ha chiesto all’APN di essere autorizzato, ai sensi
dell’art. 19 dello Statuto, a produrre la nota del 14 agosto 2001 a firma del dottor S. e a deporre sui fatti in questione
in sede di eventuali azioni giudiziarie promosse contro quest’ultimo.
10 Il 12 gennaio 2007 il ricorrente, assumendo che si fosse formato il rigetto implicito della sua domanda del 2 agosto 2006,
ha presentato reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto.
11 La Commissione ha risposto alla domanda del 2 agosto 2006 con decisione del 18 dicembre 2006, ricevuta dal ricorrente il 12
gennaio 2007. In primo luogo, essa ha evidenziato che il risarcimento del danno poteva eventualmente essere riconosciuto al
ricorrente solo successivamente alla chiusura del procedimento per riconoscimento di malattia professionale ex art. 73 dello
Statuto, promosso dal ricorrente con domanda del 1° marzo 2003. In secondo luogo, ha escluso che la nota del dottor S. del
14 agosto 2001 rientrasse tra gli atti per i quali è necessaria l’autorizzazione dell’APN ai sensi dell’art. 19 dello Statuto.
12 A seguito della ricezione della decisione di rigetto della sua domanda risarcitoria, del 18 dicembre 2006, il ricorrente ha
poi integrato il suddetto reclamo con lettera del 24 gennaio 2007.
13 Con nota del 27 aprile 2007, redatta in francese e ricevuta, secondo il ricorrente, il 4 giugno 2007, l’APN ha rigettato il
reclamo, ribadendo che la liquidazione del danno lamentato presupponeva in ogni caso la definizione della procedura di riconoscimento
della sua malattia come malattia professionale, ai sensi dell’art. 73 dello Statuto. Inoltre, l’APN ha specificato che nell’ipotesi
in cui i pretesi danni subiti fossero stati diversi da quelli inerenti alla procedura di riconoscimento della natura professionale
della malattia, questi ultimi sarebbero stati chiesti con “irragionevole ritardo”.
14 Con nota del 4 giugno 2007, inviata l’11 giugno 2007 e pervenuta alla Commissione il 15 giugno successivo, il ricorrente,
inter alia, ha accusato ricezione della decisione di rigetto del suo reclamo, del 27 aprile 2007, chiedendo che gli venisse
inviata la traduzione di tale nota in italiano».
3 Con atto di ricorso pervenuto nella cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 31 agosto 2007, il ricorrente ha
proposto un ricorso che è stato registrato con il numero di ruolo F-87/07.
4 Come risulta dall’ordinanza impugnata, il ricorrente ha concluso in primo grado che il Tribunale della funzione pubblica volesse:
– annullare la nota del 18 dicembre 2006;
– annullare la decisione controversa;
– annullare, per quanto necessario, la nota del 27 aprile 2007;
– dichiarare l’esistenza degli atti, fatti e comportamenti in causa nonché, quantomeno incidentalmente, la loro illiceità;
– condannare la Commissione a liquidargli la somma di EUR 100 000 o quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale della
funzione pubblica avrebbe ritenuto giusta ed equa;
– «condannare la [Commissione] a corrisponder[gli], per ogni giorno intercorrente tra quello successivo all’introduzione del
presente ricorso e quello in cui, integralmente accolte le conclusioni del ricorso medesimo, le relative decisioni [sarebbero
state] senza eccezione alcuna eseguite, la somma di EUR 20 ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale [avrebbe
ritenuto] giusta ed equa, da corrispondergli il primo giorno di ogni mese in relazione ai diritti maturati in quello precedente»;
– condannare la Commissione a corrispondergli tutte le spese di procedura, ivi incluse quelle relative alla redazione di perizie
di parte.
5 La Commissione ha chiesto, in primo grado, che il Tribunale della funzione pubblica volesse:
– dichiarare il ricorso irricevibile ovvero respingerlo in quanto infondato;
– condannare il ricorrente alle spese ai sensi dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale.
Sull’ordinanza impugnata
6 Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato il ricorso proposto dal ricorrente manifestamente
irricevibile, facendo applicazione dell’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, allora applicabile, mutatis mutandis,
al Tribunale della funzione pubblica in forza dell’art. 3, n. 4, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE,
Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7), per i seguenti motivi:
«27 In limine, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, i funzionari o gli agenti che intendono ottenere dalla
Comunità un risarcimento a causa di un danno che sarebbe imputabile a quest’ultima sono tenuti a farlo entro un termine ragionevole
decorrente dal momento in cui gli stessi sono venuti a conoscenza della situazione di cui si lamentano (sentenza del Tribunale
di primo grado 5 ottobre 2004, causa T-144/02, Eagle e a./Commissione, Racc. pag. II-3381, punti 65 e 66).
28 Il carattere ragionevole di un termine dev’essere valutato in funzione delle circostanze proprie di ciascun caso di specie
e, in particolare, della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità del caso e del comportamento delle
parti coinvolte (sentenza Eagle e a./Commissione, citata supra, punto 66).
29 Occorre parimenti, al riguardo, tener conto dell’elemento di comparazione costituito dal termine di prescrizione di cinque
anni previsto in materia di azione di responsabilità extracontrattuale dall’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia,
benché tale termine non si applichi nelle controversie tra la Comunità e i suoi agenti (v., in tal senso, sentenza della Corte
22 ottobre 1975, causa [9/75], Meyer-Burckhardt/Commissione, Racc. pag. 1171, punti 7, 10 e 11). Il Tribunale di primo grado
ne ha dedotto, al punto 71 della sentenza Eagle e a./Commissione, citata supra, che gli interessati, ritenendo di essere stati
vittima di un trattamento discriminatorio illegittimo, avrebbero dovuto presentare una domanda all’istituzione comunitaria
chiedendo di adottare le misure idonee a porvi rimedio e porvi fine entro un termine ragionevole, che non avrebbe dovuto eccedere
i cinque anni a decorrere dal momento in cui essi erano venuti a conoscenza della situazione di cui si lamentavano (v. sentenza
del Tribunale 1° febbraio 2007, causa F-125/05, Tsarnavas/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 71).
30 Tuttavia, il termine di cinque anni non può costituire un limite rigido e intangibile entro il quale ogni domanda sarebbe
ricevibile, indipendentemente dal termine entro il quale il ricorrente ha adito l’amministrazione con la propria domanda e
dalle circostanze del caso di specie (v., in tal senso, sentenza Tsarnavas/Commissione, citata, punti 76 e 77).
31 Nel caso in esame, occorre rilevare che sono trascorsi quasi cinque anni tra la data in cui il ricorrente ha avuto conoscenza
della situazione di cui si lamenta nel presente ricorso, vale a dire il 10 settembre 2001, e la domanda risarcitoria che ha
presentato alla Commissione il 2 agosto 2006.
32 La rilevanza della controversia non sembra elevata per il ricorrente, se si considera che ha messo al corrente dei propri
problemi la Commissione solo dopo un periodo di quasi cinque anni.
33 Inoltre, la questione non è complessa. Infatti, il danno lamentato attiene esclusivamente alle conseguenze della restituzione
al ricorrente di tre certificati medici da questo prodotti nel 2001 e della domanda che gli era stata rivolta, a suo avviso
illegittimamente, di trasmettere direttamente tali certificati al servizio medico della Commissione a Bruxelles.
34 Peraltro, il ricorrente non deduce alcun elemento tale da dimostrare che il termine considerevole in esito al quale ha proposto
alla Commissione la sua domanda risarcitoria troverebbe spiegazione nel comportamento di quest’ultima ovvero in un’altra ragione.
35 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, in particolare della limitata rilevanza della controversia, del carattere
circoscritto delle questioni sollevate dal ricorrente e del lungo periodo in cui lo stesso è rimasto inerte, senza giustificazione
alcuna, occorre concludere che la domanda risarcitoria dell’interessato non è stata sottoposta alla Commissione entro un termine
ragionevole. Di conseguenza, la domanda di risarcimento del danno del presente ricorso deve essere ritenuta manifestamente
irricevibile».
7 Peraltro, per quanto riguarda la ricevibilità delle conclusioni intese a che il Tribunale della funzione pubblica dichiarasse
«l’esistenza degli atti, fatti e comportamenti in causa nonché, quantomeno incidentalmente, la loro illiceità», il Tribunale
della funzione pubblica ha esposto, al punto 36 dell’ordinanza impugnata, quanto segue:
«Occorre ricordare, al riguardo, che una domanda intesa, in realtà, a far riconoscere dal Tribunale la fondatezza di alcuni
degli argomenti invocati a sostegno della domanda risarcitoria è irricevibile, atteso che non spetta al Tribunale fare dichiarazioni
in diritto (v., in tal senso, sentenza della Corte 13 luglio 1989, causa 108/88, Jaenicke Cendoya/Commissione, Racc. pag. 2711,
punti 8 e 9). Ciò premesso, detta domanda deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile».
Sull’impugnazione
Procedimento e conclusioni delle parti
8 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 gennaio 2009, il ricorrente ha proposto la presente impugnazione.
Il 30 marzo 2009, la Commissione ha depositato il suo controricorso.
9 Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 19 aprile 2009, il ricorrente ha chiesto, in conformità all’art. 143,
n. 1, del regolamento di procedura, di poter depositare una replica. Con decisione del 28 aprile 2009, il presidente della
Sezione delle impugnazioni ha respinto tale domanda.
10 Con lettera del 28 maggio 2009, il ricorrente ha formulato una domanda a norma dell’art. 146 del regolamento di procedura
per essere ascoltato nell’ambito della fase orale del procedimento.
11 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare integralmente l’ordinanza impugnata;
– in via principale, accogliere le conclusioni che egli ha formulato in primo grado e condannare la Commissione alle spese,
incluse quelle relative al presente ricorso;
– in subordine, rimettere gli atti al Tribunale della funzione pubblica, riunito in un collegio di composizione diversa, affinché
si pronunci nuovamente sul ricorso.
12 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso in quanto irricevibile e/o infondato;
– in subordine, dichiarare che il ricorso proposto dal ricorrente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica è comunque irricevibile
e/o infondato;
– condannare il ricorrente alle spese del procedimento nonché a quelle sostenute nel procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale
della funzione pubblica.
In diritto
Valutazione preliminare
13 In forza dell’art. 145 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente
infondata, il Tribunale può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, anche qualora una parte abbia chiesto
al Tribunale di tenere udienza (ordinanza del Tribunale 24 settembre 2008, causa T-105/08 P, Van Neyghem/Commissione, non
ancora pubblicata nella Raccolta, punto 21; v. anche, in tal senso, per quanto riguarda l’art. 111 del regolamento di procedura,
ordinanze della Corte 8 luglio 1999, causa C-199/98 P, Goldstein/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 18, nonché
19 febbraio 2008, causa C-262/07 P, Tokai Europe/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 25). Nella fattispecie,
il Tribunale si considera sufficientemente edotto dai documenti del fascicolo e decide, in applicazione di detto articolo,
che non occorre proseguire il procedimento.
14 Il ricorrente propone sette motivi a sostegno del suo ricorso. Ai fini del settimo motivo, vertente su una violazione commessa
dal Tribunale della funzione pubblica delle norme relative ad un equo processo, dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e dell’art. 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1), il ricorrente indica esclusivamente
che «[q]uesto motivo di gravame deriva in modo ineluttabile da quelli che precedono».
15 Orbene, in forza dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in
conformità all’art. 53, primo comma, del medesimo Statuto e all’art. 138, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del
Tribunale, il ricorso deve in particolare contenere un’esposizione sommaria dei motivi invocati. Esso deve pertanto chiarire
in cosa consiste il motivo su cui il ricorso è fondato in modo tale che la sua sola enunciazione astratta non risponde alle
esigenze dello Statuto della Corte e del regolamento di procedura del Tribunale. Inoltre, tale esposizione per quanto sommaria
deve essere sufficientemente chiara e precisa per permettere alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale
di statuire sul ricorso, all’occorrenza, senza altre informazioni a sostegno. La certezza del diritto e una buona amministrazione
della giustizia esigono, affinché un ricorso o, più specificamente, un motivo di ricorso siano ricevibili, che gli elementi
essenziali in fatto e in diritto su cui essi si basano risultino in modo coerente e comprensibile dal testo stesso del ricorso
(v., analogamente, sentenze del Tribunale 9 luglio 2003, causa T-224/00, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione,
Racc. pag. II-2597, punto 36, nonché 12 dicembre 2007, causa T-308/05, Italia/Commissione, Racc. pag. II-5089, punti 71 e
72). Al riguardo, non spetta al Tribunale esaminare, nel complesso degli elementi invocati a sostegno di un primo motivo,
se tali elementi possano essere utilizzati anche a sostegno di un secondo motivo (v., analogamente, sentenza del Tribunale
27 settembre 2006, causa T-322/01, Roquette Frères/Commissione, Racc. pag. II-3137, punti 208 e 209).
16 Dal momento che la menzione secondo cui il «motivo di gravame deriva in modo ineluttabile da quelli che precedono» non consente
di comprendere le asserite violazioni delle norme relative all’equo processo, dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
il settimo motivo deve essere respinto perché manifestamente irricevibile.
Sul primo motivo, vertente sull’omissione da parte del Tribunale della funzione pubblica di una pronuncia su un punto essenziale
della domanda del ricorrente
– Argomenti delle parti
17 Il ricorrente sostiene sostanzialmente che il Tribunale della funzione pubblica non si è pronunciato, nell’ordinanza impugnata,
sulla sua domanda di annullamento del diniego di autorizzazione a produrre, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto dei funzionari
delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), la nota del 14 agosto 2001 firmata dal dott. S. e a deporre sui fatti
in esame nel contesto di eventuali azioni giurisdizionali proposte contro di lui. Tale omissione da parte del Tribunale della
funzione pubblica costituirebbe un difetto istruttorio, un travisamento ed uno snaturamento dei fatti, nonché un difetto di
motivazione.
18 La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.
– Giudizio del Tribunale
19 Dal punto 11 dell’ordinanza impugnata risulta, senza contestazioni da parte del ricorrente, che, nella sua decisione 18 dicembre
2006, l’Autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha constatato che la produzione della nota del dott. S.
del 14 agosto 2001 non rientrava tra gli atti soggetti all’autorizzazione dell’APN ai sensi dell’art. 19 dello Statuto.
20 Infatti, in tale decisione l’APN non ha rifiutato al ricorrente, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto, l’autorizzazione a produrre
la nota del 14 agosto 2001 firmata dal dott. S. Conseguentemente, la domanda del ricorrente, formulata nel ricorso in primo
grado, di annullamento delle «decisione controversa» non poteva essere intesa allo scopo di ottenere il diniego di tale autorizzazione.
In mancanza di un siffatto diniego in tale decisione, il Tribunale della funzione pubblica non era chiamato a rifiutare espressamente
la domanda del ricorrente di annullare tale asserito rifiuto.
21 Infine, occorre ricordare che l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale della funzione pubblica di fornire una spiegazione
che segua, esaustivamente ed uno ad uno, tutti i ragionamenti articolati dalle parti della controversia e che la motivazione
può, quindi, essere implicita, a condizione che essa consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale
della funzione pubblica non ha accolto i loro argomenti e al Tribunale di disporre degli elementi sufficienti per esercitare
il suo controllo (v., in tal senso, sentenze della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P,
C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I-123, punto 372; 25 ottobre 2007, causa
C-167/06 P, Komninou e a./Commissione, punto 22, nonché 16 luglio 2009, causa C-385/07 P, Der Grüne Punkt – Duales System
Deutschland/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 114). Nella fattispecie, nei punti 9-11 dell’ordinanza
impugnata, il Tribunale della funzione pubblica espone a sufficienza che l’APN non ha rifiutato l’autorizzazione richiesta
ai sensi dell’art. 19 dello Statuto, cosicché la domanda di annullamento formulata dal ricorrente non poteva riguardare un
asserito rifiuto di autorizzazione.
22 Pertanto, il primo motivo di ricorso deve essere respinto in quanto inoperante e, in ogni caso, in quanto manifestamente infondato.
Sul secondo motivo, vertente su errori di diritto quanto all’irricevibilità della domanda di risarcimento
– Argomenti delle parti
23 Il ricorrente considera che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso errori di diritto consistenti in un difetto di
motivazione dell’ordinanza impugnata, in un difetto di provvedimenti istruttori, in un «travisamento e snaturamento dei fatti»,
in forme di incoerenza, di «irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà», nell’applicazione errata dell’art. 236 CE e dell’art. 90
dello Statuto, nonché nella violazione dei principi della certezza del diritto, della gerarchia delle norme, della separazione
dei poteri e della subordinazione del giudice alla legge, nonché del diritto alla tutela giurisdizionale, in quanto ha dichiarato
irricevibile la sua domanda di risarcimento per il fatto che era stata presentata oltre il termine ragionevole decorrente
dal momento in cui ha avuto conoscenza della situazione lamentata.
24 Anzitutto, il ricorrente ritiene sostanzialmente che sia illegittima la giurisprudenza invocata dal Tribunale della funzione
pubblica secondo cui i funzionari o gli agenti che desiderano ottenere dalla Comunità europea il risarcimento di un danno
che sarebbe ascrivibile ad essa devono formulare la domanda in un termine ragionevole a partire dal momento in cui hanno avuto
conoscenza della situazione lamentata. Infatti, secondo il ricorrente, detta giurisprudenza contravverrebbe all’art. 236 CE
e all’art. 90 dello Statuto, che costituiscono norme gerarchicamente superiori e non prevedono alcun termine per la proposizione
di tale domanda. Sarebbe, inoltre, logico che, in presenza di un nesso tra il funzionario e l’istituzione presso cui lavora,
gli importi relativi alle prestazioni reciproche delle parti possano essere saldati alla fine del rapporto di lavoro. Gli
importi versati periodicamente dal datore di lavoro al prestatore costituirebbero tutt’al più semplici acconti.
25 Il ricorrente considera poi che, anche ammettendo che una domanda di risarcimento a norma dell’art. 90 dello Statuto debba
essere redatta in un termine ragionevole, il che non è vero, tale termine, in assenza di una disposizione regolamentare specifica
al riguardo, può soltanto essere inferiore al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 46 dello Statuto della
Corte. Il ricorrente considera che la mancata applicazione o il mancato rispetto del criterio della prescrizione quinquennale
comporta una violazione del diritto alla tutela giurisdizionale ed una violazione dei principi della certezza del diritto
e della tutela del legittimo affidamento, in quanto non gli verrebbe riconosciuto il diritto a conoscere anticipatamente e
con certezza il termine che consente di ottenere la riparazione del danno ad esso inflitto da un’istituzione. Orbene, nella
fattispecie, il ricorrente considera che, poiché egli aveva introdotto la sua domanda di risarcimento del danno in un termine
inferiore a cinque anni dal momento in cui egli ha avuto conoscenza della situazione lamentata, tale domanda è stata introdotta
in tempo utile.
26 Peraltro, anche ammettendo, quod non, che il criterio della prescrizione quinquennale sia soltanto un elemento di paragone
pertinente nella valutazione della ragionevolezza del termine per proporre una domanda di risarcimento a norma dell’art. 90
dello Statuto, il ricorrente ritiene che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe dovuto esporre le ragioni precise per
le quali si discosta, nella fattispecie, dal criterio della prescrizione quinquennale. Il ricorrente reputa che l’affermazione
del Tribunale della funzione pubblica, enunciata al punto 30 dell’ordinanza impugnata, sia apodittica e immotivata.
27 Infine, comunque, anche ammettendo che la ragionevolezza del termine debba essere valutata in funzione delle circostanze proprie
a ciascun caso e, in particolare, alla posta in gioco nella controversia per l’interessato, alla complessità della causa e
al comportamento delle parti presenti, quod non, il ricorrente è dell’avviso che il Tribunale della funzione pubblica abbia
erroneamente applicato tali criteri nella fattispecie.
28 Pertanto, in primo luogo, l’argomento secondo cui la rilevanza della controversia per il ricorrente non sarebbe notevole,
per il motivo che egli ha comunicato i suoi problemi alla Commissione soltanto dopo un periodo di quasi cinque anni, sarebbe
tautologico. Esisterebbe, inoltre, una moltitudine di ragioni, che giustificano l’asserita esitazione del ricorrente, che
il Tribunale della funzione pubblica non avrebbe né menzionato né esaminato, mancando al suo dovere di svolgere un’istruttoria
corretta. Il ricorrente invoca, a titolo di esempio ed in modo non esauriente, il suo stato di salute e la sua esitazione
ad aggravare il suo rapporto difficile con la Commissione alla luce della sua evidente situazione di debolezza rispetto a
quest’ultima, che sarebbe aumentata a causa dell’ostinatezza e dell’arroganza con cui la Commissione avrebbe continuato a
violare i suoi diritti. Ne consegue, secondo il ricorrente, che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe deformato e snaturato
i fatti affermando, al punto 30 dell’ordinanza impugnata, che egli avrebbe comunicato i suoi problemi alla Commissione soltanto
al termine di un periodo di quasi cinque anni.
29 In secondo luogo, il ricorrente considera che il Tribunale della funzione pubblica non ha esaminato la complessità della controversia,
non ha motivato l’asserita assenza di complessità della controversia e ha snaturato i fatti, in quanto il danno di cui trattasi
non deriverebbe semplicemente dalla restituzione al ricorrente dei tre certificati medici che egli aveva prodotto nel 2001
e dalla domanda che gli è stata rivolta di inviare direttamente tali certificati al servizio della Commissione a Bruxelles
(Belgio), ma da una pletora di atti, fatti e comportamenti illegittimi. Tra tali atti, fatti e comportamenti, il ricorrente
invoca l’analisi effettuata dal dott. S., malgrado la sua incompetenza al riguardo, di due certificati medici a giustificazione
della sua assenza per causa di malattia, la richiesta del dott. S. di fornirgli informazioni mediche ad egli relative, il
fatto di essere stato interrogato su una questione tecnica, l’omissione del dott. S. di informarlo sulla possibilità di farsi
assistere da un medico e di chiedergli di farsi assistere e l’affermazione secondo cui i due certificati dovevano essere inviati
al servizio medico della Commissione a Bruxelles.
30 In terzo luogo, per quanto riguarda l’affermazione del Tribunale della funzione pubblica, enunciata al punto 34 dell’ordinanza
impugnata, il ricorrente ritiene che l’espressione «termine considerevole in esito al quale» sia priva di senso in italiano.
Inoltre, chi agisce in tempo utile non è tenuto a spiegare la ragione per cui non ha agito prima e il comportamento della
parte avversa dovrebbe essere preso in considerazione per valutare il ritardo in cui si è incorsi.
31 La Commissione ritiene che il secondo motivo del ricorrente sia privo di fondamento.
– Giudizio del Tribunale
32 Occorre ricordare preliminarmente che una controversia tra un funzionario e l’istituzione da cui dipende o dipendeva, intesa
al risarcimento di un danno, rientra, quando trova la sua origine nel rapporto di impiego che lega l’interessato all’istituzione,
nell’ambito di applicazione dell’art. 236 CE (divenuto art. 270 TFUE) e degli artt. 90 e 91 dello Statuto (v. ordinanza del
Tribunale 26 giugno 2009, causa T-114/08 P, Marcuccio/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 12 e giurisprudenza
ivi citata).
33 Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, poi, la circostanza che l’art. 236 CE e l’art. 90 dello Statuto non fissino
alcun termine per la proposizione di una domanda di risarcimento danni non rende illegittimo il requisito del termine ragionevole
per la proposizione di tale domanda. Infatti, l’applicazione di tali disposizioni, in particolare di una domanda per il risarcimento
di un danno, deve essere fatta nel rispetto dei principi generali del diritto comunitario che sono i principi della certezza
del diritto e della tutela del legittimo affidamento.
34 Orbene, detti principi generali, nel silenzio dei testi, ostano a che le istituzioni e le persone fisiche o giuridiche possano
agire senza alcun limite di tempo, rischiando così, soprattutto, di compromettere la stabilità delle situazioni giuridiche
consolidate, e richiedono il rispetto di un termine ragionevole (sentenze del Tribunale 6 luglio 2004, causa T-281/01, Huygens/Commissione,
Racc. PI pagg. I-A-203 e II-903, punto 47; 5 ottobre 2004, causa T-45/01, Sanders e a./Commissione, Racc. pag. II-3315, punto
59, nonché 5 ottobre 2004, causa T-144/02, Eagle e a./Commissione, Racc. pag. II-3381, punto 57).
35 Nella fattispecie, la rimessa in discussione, oltre un termine ragionevole, del fatto generatore di un danno causato dalla
Comunità nel contesto dei suoi rapporti con i suoi agenti compromette la certezza dei rapporti giuridici tra la Comunità e
i suoi agenti ed espone il bilancio comunitario a spese collegate ad un fatto generatore troppo lontano nel tempo (v., in
tal senso, sentenza Eagle e a./Commissione, punto 34 supra, punto 62). Il principio della certezza del diritto richiede pertanto
che gli agenti presentino in un termine ragionevole le loro domande di risarcimento in seguito a un danno che sarebbe stato
loro provocato dalla Comunità nel contesto dei loro rapporti con essa.
36 Pertanto, il Tribunale della funzione pubblica ha giustamente ritenuto, al punto 27 dell’ordinanza impugnata, che i funzionari
e gli agenti che intendono ottenere dalla Comunità un risarcimento a causa di un danno che sarebbe imputabile ad essa avrebbero
dovuto agire in un termine ragionevole decorrente dal momento in cui hanno avuto conoscenza della situazione lamentata.
37 Poiché il ricorrente considera il suo ricorso introdotto in un termine ragionevole in quanto è stato presentato entro un termine
inferiore a quello previsto dall’art. 46, n. 1, dello Statuto della Corte, occorre ricordare che la controversia di cui trattasi
rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 236 CE e degli artt. 90 e 91 dello Statuto (v. il precedente punto 32) in modo
che si situa al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 46 dello Statuto (v., in tal senso, ordinanza 26 giugno 2009,
Marcuccio/Commissione, punto 32 supra, punto 12). La prescrizione quinquennale prevista da quest’ultima disposizione non costituisce
pertanto il criterio di valutazione della ragionevolezza del termine di ricorso di cui trattasi, ma tutt’al più un elemento
di comparazione pertinente all’atto di tale valutazione, dato che il termine di prescrizione suddetto è anche inteso a garantire
la certezza del diritto nel contesto del ricorso di risarcimento danni proposto contro la Comunità (v., in tal senso, sentenza
Eagle e a./Commissione, punto 34 supra, punto 68). Pertanto, come il Tribunale della funzione pubblica indica al punto 30
dell’ordinanza impugnata, la circostanza che una domanda sia stata proposta entro i cinque anni a partire dalla presa di conoscenza
da parte degli interessati della situazione di cui si lamentano non è sufficiente per ritenere che tale domanda sia stata
proposta in un termine ragionevole.
38 Poiché il ricorrente asserisce il difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata quanto alle ragioni per cui il Tribunale
della funzione pubblica si è discostato dal criterio della prescrizione quinquennale, occorre osservare che risulta dai precedenti
punti 36 e 37 che tale censura si fonda su una comprensione manifestamente errata della pertinenza della prescrizione quinquennale
ai fini della valutazione del termine ragionevole nella fattispecie. Inoltre, e comunque, l’obbligo di motivazione incombente
al Tribunale della funzione pubblica deve essere considerato soddisfatto in quanto l’ordinanza impugnata lascia apparire il
ragionamento svolto da quest’ultimo in modo che il Tribunale sia in grado di esercitare il suo controllo giurisdizionale (v.,
in tal senso e analogamente, sentenze della Corte Aalborg Portland e a./Commissione, punto 21 supra, punto 372; 8 febbraio 2007,
causa C-3/06 P, Groupe Danone/Commissione, Racc. pag. I-1331, punto 46, e 4 ottobre 2007, causa C-311/05 P, Naipes Heraclio
Fournier/UAMI, non pubblicata nella Raccolta, punti 51 e 52). Orbene, il Tribunale della funzione pubblica ha chiaramente
esposto, al punto 29 dell’ordinanza impugnata, che, per valutare il termine ragionevole, occorreva anche tenere conto dell’elemento
di paragone offerto dal termine di prescrizione di cinque anni previsto dall’art. 46 dello Statuto della Corte, sebbene tale
termine non debba applicarsi nelle controversie tra la Comunità e i suoi agenti. Inoltre, al punto 30 dell’ordinanza impugnata,
il Tribunale della funzione pubblica ha esposto che era stato già statuito che tale termine di cinque anni non può costituire
un limite rigido e intangibile entro il quale qualsiasi domanda sarebbe ricevibile indipendentemente dal termine entro il
quale il ricorrente ha presentato all’amministrazione la sua domanda e dalle circostanze della fattispecie. Pertanto, la censura
del ricorrente vertente sul difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata è manifestamente infondata.
39 Infine, poiché il ricorrente contesta la valutazione fatta dal Tribunale della funzione pubblica per quanto riguarda il rispetto
del termine ragionevole per la presentazione del suo ricorso di risarcimento, occorre ricordare che la determinazione del
termine di proposizione di un ricorso è una questione di diritto e che, in mancanza di un termine previsto dalla disciplina
applicabile per proporre una domanda risarcitoria derivante dal rapporto di impiego tra un funzionario e l’istituzione da
cui dipende, tale domanda deve essere proposta in un termine ragionevole che è determinato alla luce delle circostanze della
controversia del caso di specie. Al riguardo, il Tribunale della funzione pubblica, se è vero che rileva e valuta sovranamente
i fatti pertinenti, salvo il caso di snaturamento degli stessi, esso li qualifica poi giuridicamente alla luce del principio
del rispetto del termine ragionevole, con il controllo del Tribunale (ordinanza 26 giugno 2009, Marcuccio/Commissione, punto
32 supra, punto 27).
40 Nella fattispecie, per quanto concerne il primo criterio di valutazione del termine ragionevole accolto nell’ordinanza impugnata,
cioè la rilevanza della controversia per il ricorrente, il Tribunale della funzione pubblica non ha commesso errori di diritto
né snaturamento dei fatti, considerando, al punto 32 dell’ordinanza impugnata, che il termine di quasi cinque anni decorso
prima della proposizione della domanda di risarcimento del ricorrente indicava che la rilevanza della controversia non appariva
considerevole per quest’ultimo. In effetti, la rilevanza della controversia per il ricorrente si può valutare alla luce del
periodo trascorso prima della proposizione della domanda di risarcimento. Per quanto riguarda il secondo criterio di valutazione
del termine ragionevole, cioè quello attinente alla complessità della controversia, dal punto 33 dell’ordinanza impugnata
risulta che il Tribunale della funzione pubblica ha motivato la mancanza di complessità del caso alla luce della giurisprudenza
menzionata al precedente punto 38. Peraltro, per quanto riguarda la censura relativa ad un asserito snaturamento dei fatti
nell’applicazione del secondo criterio, è necessario constatare che le attività del dott. S. si riferiscono tutte alla restituzione
dei certificati medici di cui trattasi, in modo che il Tribunale della funzione pubblica non ha snaturato i fatti considerando
che il pregiudizio derivava dalla restituzione al ricorrente dei tre certificati medici e della domanda che gli era stata
rivolta di inviarli direttamente al servizio medico della Commissione a Bruxelles. Infine, per quanto riguarda il terzo criterio
di valutazione del termine ragionevole enunciato nell’ordinanza impugnata, attinente al comportamento delle parti, va osservato
che il ricorrente non invoca nessun errore di diritto né alcuno snaturamento dei fatti che possa rimettere in discussione
la valutazione del Tribunale della funzione pubblica esposta al punto 34 dell’ordinanza impugnata.
41 Da quanto precede deriva che il secondo motivo deve essere respinto perché manifestamente infondato.
Sul terzo motivo, vertente su un difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata, sulle incoerenze, sull’irragionevolezza,
sull’illogicità, arbitrarietà, apoditticità e tautologia della dichiarazione di irricevibilità della domanda intesa a che
il Tribunale della funzione pubblica accerti l’esistenza degli atti, fatti e comportamenti di cui trattasi, nonché la loro
illiceità
– Argomenti delle parti
42 Il ricorrente contesta l’irricevibilità della domanda da esso rivolta al Tribunale della funzione pubblica, consistente nell’accertare
l’esistenza degli atti, fatti e comportamenti di cui trattasi, nonché la loro illiceità. Né l’accertamento di tali atti, fatti
e comportamenti e della loro illiceità, né la conseguente declaratoria avrebbero il valore di una dichiarazione di principio.
Essi risulterebbero prodromici alla condanna della Commissione al risarcimento dei danni di cui trattasi e sarebbero, inoltre,
necessari per poter debitamente motivare la statuizione del Tribunale della funzione pubblica nella fattispecie. Conseguentemente,
il Tribunale della funzione pubblica non avrebbe debitamente motivato il rigetto della domanda del ricorrente e avrebbe erroneamente
considerato tale domanda irricevibile.
43 La Commissione contesta la fondatezza del terzo motivo.
– Giudizio del Tribunale
44 Anzitutto, va osservato che il Tribunale della funzione pubblica ha chiaramente esposto, al punto 36 dell’ordinanza impugnata,
il ragionamento che lo ha condotto a dichiarare manifestamente irricevibile la domanda diretta a far accertare l’esistenza
degli atti, fatti e comportamenti di cui trattasi, nonché la loro illiceità. Infatti, il Tribunale della funzione pubblica
espone in tale punto, facendo valere la sentenza Jaenicke Cendoya/Commissione, punto 7 supra (punti 8 e 9), che la domanda
del ricorrente è irricevibile in quanto ad esso non compete fare dichiarazioni in diritto e in quanto le conclusioni di cui
trattasi sono in realtà intese ad ottenere da esso il riconoscimento della fondatezza di taluni argomenti invocati a sostegno
della domanda risarcitoria. Pertanto, alla luce della giurisprudenza citata al precedente punto 38, la censura del ricorrente
vertente sul difetto di motivazione del diniego della sua domanda diretta a che il Tribunale della funzione pubblica accerti
l’esistenza degli atti, fatti e comportamenti di cui trattasi, nonché la loro illiceità, è manifestamente infondata.
45 Nella sua censura, poi, relativa al fatto che le domande intese ad accertare l’esistenza degli atti, fatti e comportamenti
di cui trattasi, nonché la loro illiceità, non avrebbero valore di dichiarazione di principio, ma costituirebbero elementi
prodromici alla condanna della Commissione al risarcimento del danno di cui trattasi, il ricorrente ammette espressamente
che tali conclusioni sono dirette a far riconoscere la fondatezza dei motivi invocati a sostegno del ricorso di risarcimento.
Quindi, anche se il ricorrente le qualifica come «prodromiche», tali domande devono essere considerate come aventi lo scopo
di ottenere dal giudice dichiarazioni in diritto ai sensi della giurisprudenza Jaenicke Cendoya/Commissione (punto 7 supra).
Pertanto, il Tribunale della funzione pubblica ha giustamente concluso che siffatte domande erano irricevibili. Conseguentemente,
tale censura deve essere respinta perché manifestamente infondata.
46 Pertanto, il terzo motivo deve essere respinto perché manifestamente infondato.
Sul quarto motivo, vertente sull’illegittimità della dichiarazione di irricevibilità manifesta del ricorso di primo grado
nel suo insieme
– Argomenti delle parti
47 Il ricorrente considera che, alla luce degli errori di diritto contenuti nell’ordinanza impugnata come esposti nei primi tre
motivi, il Tribunale della funzione pubblica non poteva concludere per l’irricevibilità manifesta del ricorso di primo grado.
Peraltro, nell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica non motiverebbe il carattere manifesto dell’irricevibilità
del ricorso e talune considerazioni riportate in tale ordinanza sarebbero inconciliabili con una dichiarazione di irricevibilità
manifesta del ricorso. Il ricorrente considera sostanzialmente che la circostanza che il Tribunale della funzione pubblica
abbia, nella fattispecie, proseguito il procedimento fino allo stadio della notifica del controricorso viola i requisiti di
economia procedimentale ed è incompatibile con la conclusione che il ricorso sia manifestamente irricevibile, nonché con i
motivi presunti di siffatta conclusione.
48 La Commissione considera che il quarto motivo è destituito di qualsiasi fondamento.
– Giudizio del Tribunale
49 In forza dell’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, quando un ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente
infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
50 Poiché la disposizione summenzionata era applicabile, mutatis mutandis, al momento della proposizione del ricorso, al procedimento
dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, come quest’ultimo ha esposto ai punti 21-26 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale
della funzione pubblica, avendo giudicato il ricorso manifestamente irricevibile, ha giustamente adottato l’ordinanza impugnata
in base a tale disposizione.
51 Al riguardo, la censura del ricorrente, secondo cui il ricorso non era manifestamente irricevibile considerati gli errori
di diritto contenuti nell’ordinanza impugnata ed esposti nei primi tre motivi, è manifestamente priva di qualsiasi fondamento
per i motivi svolti ai precedenti punti 19-41.
52 Poiché il ricorrente asserisce che il Tribunale della funzione pubblica non avrebbe motivato né l’irricevibilità né il carattere
manifesto della medesima, occorre esaminare se esso abbia travisato l’obbligo di motivazione che gli incombe, come esposto
al precedente punto 38. Al riguardo, occorre constatare che, ai punti 21-26 dell’ordinanza impugnata, compare l’analisi completa,
svolta dal Tribunale della funzione pubblica, dell’applicabilità dell’art. 76 del suo regolamento di procedura, nonché dell’art. 111
del regolamento di procedura del Tribunale. Ai punti 27-36 dell’ordinanza impugnata, poi, il Tribunale della funzione pubblica
ha esposto che un ricorso di risarcimento danni come quello di cui alla fattispecie doveva essere proposto in un termine ragionevole
e che, ai fini della valutazione di tale termine, occorreva tenere conto delle circostanze proprie di ciascun caso di specie
e, in particolare, della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità del caso e del comportamento delle
parti presenti, nonché dell’elemento di comparazione offerto dal termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 46
dello Statuto della Corte, sebbene tale termine non si applichi nella fattispecie. Dopo aver precisato la portata di quest’ultimo
elemento, il Tribunale della funzione pubblica ha indicato che quasi cinque anni erano trascorsi tra la data in cui il ricorrente
aveva avuto conoscenza della situazione lamentata e la domanda di risarcimento, nonché le ragioni per cui esso considerava
che la posta in gioco nella controversia fosse di importanza limitata e riguardasse ragioni circoscritte. Inoltre, esso ha
rilevato l’assenza di motivi presentati dal ricorrente in merito all’importanza del termine di cui trattasi. Alla luce di
tutti gli elementi, il Tribunale della funzione pubblica ha concluso che la domanda di risarcimento del ricorrente non era
stata presentata in un termine ragionevole e che, conseguentemente, le pretese risarcitorie dovevano essere considerate manifestamente
irricevibili. Infine, il Tribunale della funzione pubblica ha esposto che le conclusioni intese ad ottenere che egli accertasse
l’esistenza degli atti, fatti e comportamenti di cui trattasi nonché, quantomeno incidentalmente, la loro illiceità erano
in realtà dirette a fargli riconoscere la fondatezza di taluni argomenti invocati a sostegno delle pretese risarcitorie, il
che rendeva dette conclusioni manifestamente irricevibili. Pertanto, il Tribunale della funzione pubblica è stato chiaro nell’esporre
il suo ragionamento quanto all’irricevibilità manifesta del ricorso, di modo che la censura del ricorrente vertente sul difetto
di motivazione dell’ordinanza impugnata è manifestamente infondata.
53 Peraltro, nei limiti in cui il ricorrente invoca la circostanza che il procedimento si è protratto fino alla fase della notifica
del controricorso, è sufficiente ricordare che nessuna disposizione procedimentale imponeva al Tribunale della funzione pubblica
di dichiarare il ricorso irricevibile anche prima del deposito del controricorso (ordinanza 26 giugno 2009, Marcuccio/Commissione,
punto 32 supra, punto 50).
54 Conseguentemente, il quarto motivo deve essere respinto perché manifestamente infondato.
Sul quinto motivo, vertente sul difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata nonché sul difetto di misure istruttorie in
rapporto alla data di presentazione del controricorso e dei vizi procedurali idonei a pregiudicare gli interessi del ricorrente
a causa dell’obbligo di non tenere conto del contenuto del controricorso tardivamente presentato
– Argomenti delle parti
55 Il ricorrente ritiene sostanzialmente che il Tribunale della funzione pubblica abbia commesso errori in diritto non sollevando
d’ufficio l’irricevibilità del controricorso presentato oltre i termini e tenendo conto del contenuto di detto controricorso.
I requisiti di chiarezza, di certezza del diritto e di amministrazione della giustizia in tempi ragionevoli nonché i principi
«della parità delle armi» e dell’imparzialità del giudice implicherebbero che, quando il controricorso viene presentato oltre
i termini, il giudice debba sollevare d’ufficio la sua irricevibilità, provvedere a che le parti ne siano informate, non tenerne
conto e non condannare il ricorrente alle spese ad esso relative.
56 Il ricorrente fa osservare che il controricorso è stato presentato il 21 novembre 2007 e che, dato che il ricorso è stato
notificato alla Commissione entro il 10 settembre 2007, il termine per la presentazione del controricorso scadeva, in applicazione
dell’art. 46 del regolamento di procedura del Tribunale, letto in combinato disposto con l’art. 102 di tale regolamento, non
oltre il 20 novembre 2007. Orbene, il Tribunale della funzione pubblica non avrebbe indicato né nel corso dell’istruzione
della causa né nell’ordinanza impugnata che il controricorso era stato presentato oltre i termini. Inoltre, il Tribunale della
funzione pubblica avrebbe riportato ai punti 27-36 e 40 dell’ordinanza impugnata l’argomento della Commissione che compare
nel controricorso in modo che egli avrebbe illegittimamente tenuto conto del contenuto di tale atto. Tale vizio procedimentale
sarebbe pregiudizievole per il ricorrente in quanto non si può escludere che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe
valutato più favorevolmente la sua domanda qualora egli avesse agito diversamente. Tale vizio procedimentale comporterebbe
l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
57 La Commissione contesta che il controricorso sia stato presentato oltre i termini e ritiene che, anche qualora ciò fosse accaduto,
il mancato rispetto del termine di presentazione di detto atto sia una questione che rientra nella competenza del giudice
in modo che il motivo formulato dal ricorrente è comunque inoperante.
– Giudizio del Tribunale
58 Nella fattispecie, il ricorrente ha depositato il ricorso nella cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 31 agosto
2007. Il 10 settembre 2007, la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica ha inviato, mediante lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno, il ricorso alla Commissione ed essa ne ha accusato il ricevimento il 13 settembre 2007. Infine, la
Commissione ha depositato il controricorso nella cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 23 novembre 2007.
59 Occorre, anzitutto, stabilire se la ricevibilità del controricorso sia disciplinata dal regolamento di procedura del Tribunale
o da quello del Tribunale della funzione pubblica. Al riguardo, risulta da costante giurisprudenza che le norme di procedura
si ritengono generalmente applicabili a tutte le controversie pendenti al momento in cui entrano in vigore (sentenza della
Corte 12 novembre 1981, cause riunite 212/80-217/80, Meridionale Industria Salumi e a., Racc. pag. 2735, punto 9; sentenze
del Tribunale 19 febbraio 1998, causa T-42/96, Eyckeler & Malt/Commissione, Racc. pag. II-401, punto 55, nonché 12 settembre 2007,
causa T-25/04, González y Díez/Commissione, Racc. pag. II-3121, punto 58). Risulta, inoltre, da un’applicazione analogica
della costante giurisprudenza secondo cui la ricevibilità del ricorso deve essere valutata al momento della sua proposizione
(sentenza della Corte 27 novembre 1984, causa 50/84, Bensider e a./Commissione, Racc. pag. 3991, punto 8; ordinanza del presidente
del Tribunale 8 ottobre 2001, causa T-236/00 R II, Stauner e a./Parlamento e Commissione, Racc. pag. II-2943, punto 49, nonché
sentenza del Tribunale 3 aprile 2008, causa T-229/02, PKK/Consiglio, non pubblicata nella Raccolta, punto 30) che occorre
valutare la ricevibilità degli altri atti procedimentali al momento della loro proposizione. Orbene, al momento della presentazione
del controricorso, il regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica era entrato in vigore. Infatti, in applicazione
dell’art. 121 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, tale regolamento è entrato in vigore il
1° novembre 2007 e il controricorso è stato depositato, nella fattispecie, presso la cancelleria del Tribunale della funzione
pubblica successivamente a tale data, cioè il 23 novembre 2007. Conseguentemente, è alla luce delle disposizioni del regolamento
di procedura del Tribunale della funzione pubblica che occorre apprezzare la ricevibilità del controricorso.
60 Occorre, poi, osservare che, in forza dell’art. 39, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica,
letto in combinato disposto con l’art. 100, n. 3, di tale regolamento, la convenuta presenta il controricorso nei due mesi
e dieci giorni che seguono la notifica del ricorso.
61 Poiché la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica ha proceduto alla notifica del ricorso il 10 settembre 2007, le
disposizioni dirette a disciplinare tale notifica erano quelle del regolamento di procedura del Tribunale. Orbene, in applicazione
dell’art. 100, n. 1, primo comma, di quest’ultimo regolamento, le notifiche sono fatte, a cura del cancelliere, al domicilio
eletto dal destinatario, sia mediante plico raccomandato, con ricevuta di ritorno, di una copia dell’atto da notificare, sia
rimettendone copia verso ricevuta. Al riguardo, l’art. 100, n. 2, terzo comma, nella sua versione applicabile ai fatti in
causa, precisa che, se per ragioni tecniche o a causa della natura e del volume dell’atto, una trasmissione via fax o qualsiasi
altro mezzo tecnico di comunicazione non può aver luogo, l’atto è notificato, in mancanza di elezione di domicilio del destinatario,
al recapito di quest’ultimo, secondo le modalità previste al n. 1.
62 Peraltro, l’art. 10, n. 3, secondo comma, delle istruzioni al cancelliere del Tribunale 5 luglio 2007 (GU L 232, pag. 1) prevede
che, qualora una parte abbia omesso di eleggere domicilio a Lussemburgo, senza acconsentire a notifiche mediante fax o con
qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione, le notifiche sono eseguite mediante il deposito, presso l’ufficio postale
di Lussemburgo, di una lettera raccomandata indirizzata all’agente o all’avvocato della parte interessata.
63 Nella fattispecie, risulta dal fascicolo del Tribunale della funzione pubblica che quest’ultimo, in conformità alle disposizioni
ricordate ai due punti precedenti, ha notificato il ricorso alla Commissione mediante plico postale raccomandato con ricevuta
di ritorno al suo indirizzo. Occorre osservare che il Tribunale della funzione pubblica non disponeva di nessun’altra possibilità
per procedere alla notifica, nei limiti in cui, per quanto riguarda la notifica del primo documento nel contesto della nuova
controversia, la Commissione non aveva ancora avuto occasione di eleggere domicilio a Lussemburgo né di accettare di ricevere
le notifiche mediante fax o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione.
64 Orbene, in caso di plico postale raccomandato, la data della notifica che fa decorrere i termini è quella in cui il destinatario
ha accusato ricevimento del plico postale raccomandato che gli è stato inviato [v., in tal senso, sentenza della Corte 1° giugno 2006, cause riunite C-442/03 P e C-471/03 P, P&O European Ferries (Vizcaya) e Diputación Foral de Vizcaya/Commissione,
Racc. pag. I-4845, punto 26].
65 Conseguentemente, poiché il 13 settembre 2007 la Commissione ha accusato ricevimento della lettera raccomandata del Tribunale
della funzione pubblica che contiene il ricorso, il termine di due mesi e dieci giorni per il deposito del controricorso si
calcola a partire da quest’ultima data ed è scaduto il 23 novembre 2007. Poiché la Commissione ha depositato il controricorso
il 23 novembre 2007, è manifesto che essa non lo ha depositato oltre i termini. Pertanto, il presente motivo è effettivamente
carente.
66 Pertanto, il quinto motivo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Sul sesto motivo, vertente su un difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata, sul difetto di misure istruttorie, sullo
snaturamento dei fatti, su incoerenze, su irragionevolezza, irrazionalità, illogicità, apoditticità, arbitrarietà e tautologia,
nonché su errori di interpretazione e di applicazione di norme giuridiche relative alla condanna del ricorrente alle spese
– Argomenti delle parti
67 Il ricorrente ritiene che il ragionamento del Tribunale della funzione pubblica relativo alle spese sia illegittimo. In primo
luogo, il fatto che per quasi cinque anni egli non abbia agito contro i comportamenti illegittimi della Commissione non è
pertinente ai fini della motivazione della sua condanna alle spese del procedimento. In secondo luogo, per i motivi invocati
precedentemente nell’atto di ricorso, il ricorso non sarebbe manifestamente irricevibile. In terzo luogo, l’affermazione del
Tribunale della funzione pubblica secondo cui il ricorrente non ha intrapreso nessun procedimento nel corso di quasi cinque
anni allo scopo di far rettificare le asserite violazioni sarebbe incomprensibile. Il Tribunale della funzione pubblica non
espone quali siano le azioni che avrebbero potuto far venire meno il danno di cui trattasi. In quarto luogo, i punti 9-14
e 16 dell’ordinanza impugnata dimostrerebbero che egli non ha scelto senza giustificazione la via contenziosa e lo ha fatto
in tempo utile. In quinto luogo, la Commissione non avrebbe spese esposte in quanto le sue uniche spese consisterebbero nella
redazione e nella presentazione del controricorso, ma quest’ultimo sarebbe stato irricevibile perché tardivo.
68 La Commissione ritiene che anche il sesto motivo sia privo di fondamento.
– Giudizio del Tribunale
69 Ai sensi dell’art. 11, n. 2, dell’allegato allo Statuto della Corte, «l’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere
e l’importo delle spese».
70 Poiché tutti gli altri motivi invocati dal ricorrente sono stati respinti, il motivo relativo alle spese deve essere dichiarato
irricevibile in applicazione di tale disposizione (v., in tal senso, con riferimento all’art. 58, secondo comma, dello Statuto
della Corte, sentenza della Corte 14 settembre 1995, causa C-396/93 P, Henrichs/Commissione, Racc. pag. I-2611, punti 65 e
66, nonché ordinanza della Corte 16 settembre 2005, causa C-342/04 P, Schmoldt e a./Commissione, non pubblicata nella Raccolta,
punto 65).
71 Occorre, pertanto, respingere integralmente il ricorso.
Sulle spese
72 In conformità all’art. 148, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, il Tribunale statuisce
sulle spese.
73 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, primo comma, dello stesso regolamento, applicabile alle impugnazioni in forza del suo art. 144,
la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
74 Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, dev’essere condannato a supportare le proprie
spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nella presente istanza.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
così provvede:
1) L’impugnazione è respinta.
2) Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nella presente istanza.
Lussemburgo, 23 marzo 2010
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. Jaeger
* Lingua processuale: l’italiano.
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