T-173/97

PostanowienieTSUE1998-06-11CELEX: 61997TO0173ECLI:EU:T:1998:122

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy opóźnienie w sporządzeniu raportu służbowego pracownika instytucji UE może stanowić podstawę do unieważnienia decyzji o nieumieszczeniu go na liście pracowników najbardziej zasłużonych do awansu, oraz czy roszczenie o odszkodowanie z tytułu tego opóźnienia jest dopuszczalne bez uprzedniego złożenia skargi administracyjnej?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że brak raportu służbowego w momencie porównawczej oceny kandydatów do awansu nie prowadzi automatycznie do unieważnienia decyzji o awansie, chyba że zostanie wykazane, iż okoliczność ta mogła decydująco wpłynąć na procedurę awansową. W niniejszej sprawie, Trybunał stwierdził, że nawet gdyby raport był dostępny, skarżący nie zostałby umieszczony na liście najbardziej zasłużonych, ponieważ inni kandydaci mieli znacznie wyższe kwalifikacje. W związku z tym, brak raportu nie miał wpływu na decyzję. Roszczenie o odszkodowanie związane z opóźnieniem w sporządzeniu raportu zostało uznane za niedopuszczalne, ponieważ skarżący nie złożył odrębnej skargi administracyjnej na decyzję o odszkodowaniu, co jest wymagane zgodnie z art. 90 ust. 2 Statutu.
Stan faktyczny
Augusto Fichtner, pracownik Komisji Europejskiej stopnia B4, nie został umieszczony na liście pracowników najbardziej zasłużonych do awansu na stopień B3 w 1996 roku. Złożył skargę administracyjną, wskazując na szkodliwe opóźnienie w sporządzeniu jego raportu służbowego za okres 1993-1995. Komisja odrzuciła jego skargę, ale zaoferowała odszkodowanie w wysokości 15 000 BFR za opóźnienie w raporcie, podkreślając, że opóźnienie to nie miało wpływu na jego perspektywy kariery. Fichtner wniósł skargę do Trybunału, domagając się unieważnienia decyzji Komisji i wyższego odszkodowania.
Rozstrzygnięcie
1) Il ricorso è respinto. 2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Pełny tekst orzeczenia

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione) giugno 1998 ( *1 ) «Dipendenti — Rapporto informativo tardivo — Promozione — Scrutinio per merito comparativo — Risarcimento del danno — Conclusioni manifestamente irricevibili o prive di fondamento in diritto» Nella causa T-173/97, Augusto Fichtner, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Besozzo (Va), rappresentato dall'avv. Vincenzo Salvatore, del foro di Pavia, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Gianluigi Valsesia, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, convenuta, avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della decisione della Commissione pubblicata il 13 settembre 1996 in quanto in essa si rifiuta di inserire il ricorrente nell'elenco dei dipendenti più meritevoli nell'ambito dell'esercizio di promozione 1996 e, dall'altro, una domanda di risarcimento danni, IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione), composto dalla signora P. Lindh, presidente, dai signori K. Lenaerts e J.D. Cooke, giudici, cancelliere: H. Jung ha emesso la seguente Ordinanza Fatti e procedimento Il ricorrente è dipendente di grado B4 della Commissione, in servizio presso il Centro comune di ricerca di Ispra. Nell'esercizio di promozione 1996 egli non è stato inserito nell'elenco dei dipendenti più meritevoli per ottenere una promozione al grado B3, pubblicato dalla Commissione nelle Informazioni amministrative n. 946 del 13 settembre 1996 (in prosieguo: l'«elenco dei dipendenti più meritevoli»). Con nota registrata il 15 novembre 1996 egli ha presentato un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») contro la decisione con cui si rifiutava di inserirlo in tale elenco, facendo valere in tale occasione un ritardo pregiudizievole nella compilazione del suo rapporto informativo per il periodo Io luglio 1993 — 30 giugno 1995 (in prosieguo: il «rapporto informativo 1993/1995»). Con questa stessa nota egli ha chiesto alla Commissione il risarcimento del danno materiale e morale subito. Il 25 febbraio 1997 egli ha ricevuto comunicazione del suo rapporto informativo 1993/1995. Con decisione 5 marzo 1997, notificata al ricorrente il 12 marzo 1997, la Commissione ha respinto il suo reclamo. Per quanto riguarda la sua domanda di risarcimento danni essa ha fatto presente che tale questione avrebbe costituito oggetto di una distinta risposta. Il 17 marzo 1997 essa ha scritto al ricorrente nei termini seguenti: «(...) Relativamente alla Sua domanda di risarcimento del danno, mi pregio comunicarLe che è stato deciso di accoglierla, tenuto conto del ritardo che presentava effettivamente la compilazione del Suo rapporto informativo per il periodo 1993/1995. (...) Vorrei comunque sottolineare che un tale ritardo non ha la minima influenza sulla validità di questo rapporto, né sulle Sue prospettive di carriera. Unicamente a causa della situazione d'incertezza provocata dal ritardo nella trasmissione del progetto di rapporto per il 1993/1995 posso concederLe un indennizzo di 15000 BFR. (...)». Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 giugno 1997 il ricorrente ha introdotto il presente ricorso. Conclusioni delle parti Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia: — annullare la decisione della Commissione 5 marzo 1997 con cui viene respinto il suo reclamo; — condannare la Commissione a versargli, come risarcimento del danno materiale e morale subito a causa «del comportamento denunciato», l'importo che il Tribunale riterrà equo; — condannare la Commissione alle spese. La Commissione conclude che il Tribunale voglia: — respingere il ricorso; — statuire sulle spese a norma di legge. In diritto Ai sensi dell'art. Ili del regolamento di procedura, quando un ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto, il Tribunale, senza proseguire il procedimento, può statuire con ordinanza motivata. Nella fattispecie, il Tribunale ritiene di aver ricevuto sufficienti chiarimenti dagli atti del fascicolo e decide che non occorre avviare la fase orale del procedimento. Sulle conclusioni dell'annullamento Argomenti delle parti Il ricorrente sostiene in sostanza che la decisione della Commissione pubblicata il 13 settembre 1996 con la quale si rifiuta di inserirlo nell'elenco dei dipendenti più meritevoli è incompatibile con l'art. 45, n. 1, dello Statuto. Il ritardo sopravvenuto nella compilazione del suo rapporto informativo 1993/1995 avrebbe impedito all'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») di procedere, in conformità di questa disposizione dello Statuto, ad un esame comparativo dei meriti dei candidati che avevano i requisiti per ottenere la promozione controversa nonché dei rapporti di cui avevano costituito oggetto. L'APN non avrebbe potuto validamente fondare il suo esame sugli altri rapporti informativi del ricorrente. Il rapporto per il periodo 1o luglio 1989 - 30 giugno 1991 sarebbe stato «dissimulato e falsificato» dal compilatore. Il ricorrente fa presente che il suo rapporto per il periodo 1o luglio 1991 - 30 giugno 1993 ha costituito oggetto di un ricorso d'annullamento dichiarato manifestamente irricevibile con ordinanza del Tribunale 9 luglio 1997 (causa T-63/96, Fichtner/Commissione, Race. PI pag. II-563), ordinanza contro la quale egli ha presentato un ricorso dinanzi alla Corte (causa C-312/97, Fichtner/Commissione). Per il resto, l'AIPN avrebbe omesso di tener conto del fatto che, nel 1986, il ricorrente aveva ottenuto un diploma di laurea in economia e commercio che gli avrebbe consentito di accrescere le sue competenze. Infine il ricorrente sostiene che egli ha 21 anni di anzianità nel grado B4. Giudizio del Tribunale L'art. 45, n. 1, primo comma, dello Statuto stabilisce: «La promozione è fatta esclusivamente a scelta, tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto». Secondo una giurisprudenza ben consolidata, l'esistenza di un fascicolo irregolare o incompleto a causa della mancanza di un rapporto informativo all'atto dell'esame comparativo dei meriti dei candidati non è sufficiente a provocare l'annullamento di una decisione di promozione salvo che si accerti che tale circostanza abbia potuto influire in maniera decisiva sul procedimento di promozione (sentenze della Corte 10 giugno 1987, causa 7/86, Vincent/Parlamento, Race. pag. 2473, punti 16 e 17, e 17 dicembre 1992, causa C-68/91 P, Moritz/Commissione, Race. pag. I-6849, punti 16 e 17; sentenze del Tribunale 26 ottobre 1994, causa T-18/93, Marcato/Commissione, Race. PI pag. II-681, punto 73, e 8 giugno 1995, causa T-496/93, Allo/Commissione, Race. PI pag. II-405, punto 71). Ora, nella fattispecie, è pacifico che, per il periodo 1o luglio 1991 - 30 giugno 1995, i tre candidati inseriti nell'elenco dei dipendenti più meritevoli avevano meriti di gran lunga superiori a quelli del ricorrente (v. punti 27-29 del controricorso e punto 21 della replica). Giustamente la Commissione ha ritenuto che, anche se l'APN avesse disposto del suo rapporto informativo 1993/1995 al momento dell'esame comparativo dei meriti dei candidati alla promozione controversa, non avrebbe potuto inserirlo nell'elenco dei dipendenti più meritevoli. Ne deriva che la mancanza del detto rapporto non ha avuto alcuna incidenza sull'esclusione del ricorrente dall'elenco soprammenzionato. Poiché questa constatazione non può essere pregiudicata dagli altri argomenti del ricorrente, occorre respingere le sue conclusioni miranti all'annullamento in quanto manifestamente prive di qualsiasi fondamento in diritto. Sulle conclusioni per il risarcimento Il ricorrente chiede la condanna della Commissione al risarcimento del danno materiale e morale che egli ha subito. Egli afferma che l'importo di 15000 BFR già versato dall'amministrazione è «irrisorio e inadeguato». Anche queste conclusioni per il risarcimento devono essere respinte. In quanto il danno di cui viene chiesto il risarcimento deriva dal mancato inserito del ricorrente nell'elenco dei dipendenti più meritevoli, le conclusioni per il risarcimento presentano uno stretto legame con le conclusioni per l'annullamento. Poiché queste ultime sono state respinte in quanto manifestamente prive di qualsiasi fondamento in diritto, le prime devono subire la stessa sorte (sentenze del Tribunale 16 luglio 1992, causa T-l/91, Della Pietra/Commissione, Race. pag. H-2145, punto 34; 8 giugno 1993, causa T-50/92, Fiorani/Parlamento, Race. pag. II-555, punti 45 e 46, e 12 marzo 1996, causa T-361/94, Weir/Commissione, Race. PI II-381, punto 48). In quanto il danno di cui viene chiesto il risarcimento deriva dalla compilazione tardiva del rapporto informativo 1993/1995, le conclusioni per il risarcimento non presentano alcun nesso con le conclusioni per l'annullamento. In tal caso il procedimento amministrativo deve iniziarsi con una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto mirante ad ottenere il risarcimento del danno subito e proseguire eventualmente con un reclamo diretto contro la decisione di rigetto della domanda (ordinanza del Tribunale 28 gennaio 1993, causa T-53/92, Piette de Stachelski/Commissione, Race. pag. II-35, punto 18, e sentenze del Tribunale 25 settembre 1991, causa T-5/90, Marcato/Commissione, Race. pag. II-731, punti 49 e 50, e 9 luglio 1997, causa T-4/96, S/Corte di giustizia, Race, pag. II-1125, punto 106). Con la sua nota 15 novembre 1996 il ricorrente ha invitato l'APN a «risarcirlo (...) del danno materiale e morale subito». Anche se in essa non si fa riferimento esplicitamente all'art. 90, n. 1, dello Statuto, questa parte della sua nota costituisce tuttavia una domanda ai sensi di questa disposizione (sentenza della Corte 17 dicembre 1981, causa 178/80, Bellardi-Ricci e a./Commissione, Race, pag. 3187, punto 9; ordinanza del Tribunale 25 febbraio 1992, causa T-64/91, Marcato/Commissione, Race. pag. II-243, punti 44 e 45, e sentenza del Tribunale 30 aprile 1998, causa T-205/95, Cordiale/Parlamento, Race. pag. II-551, punto 35). Ora questa domanda ha costituito oggetto di una decisione intervenuta il 17 marzo 1997, ultimo giorno prima della scadenza del termine per la risposta dell'amministrazione come prorogato ai sensi dell'art. 3, n. 4, del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 3 giugno 1971, n. 1182, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124, pag. 1). Pertanto, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto il ricorrente avrebbe dovuto presentare un reclamo entro i tre mesi seguenti. In mancanza di un tale reclamo nella fattispecie, le conclusioni per il risarcimento sono manifestamente irricevibili. Di conseguenza, il ricorso dev'essere respinto nel suo insieme. Sulle spese Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia ai sensi dell'art. 88 dello stesso regolamento nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Nella fattispecie ciascuna parte sopporterà quindi le proprie spese.   Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione) così provvede:   1) Il ricorso è respinto.   2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.   Lussemburgo, 11 giugno 1998 Il cancelliere H. Jung Il presidente P. Lindh ( *1 ) Lingua processuale l'italiano

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