T-2/12

PostanowienieTSUE2012-03-29CELEX: 62012TO0002ECLI:EU:T:2012:180

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej, wniesione ponad dwa lata po upływie dwumiesięcznego terminu do jego wniesienia, jest dopuszczalne?
Ratio decidendi
Sąd (Izba Odwoławcza) stwierdził, że odwołanie zostało wniesione z opóźnieniem, ponieważ postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej zostało doręczone skarżącej 21 grudnia 2009 r., a termin do wniesienia odwołania, powiększony o dziesięciodniowy termin odległościowy, upłynął 3 marca 2010 r. Skarżąca wniosła odwołanie dopiero 3 stycznia 2012 r. Sąd podkreślił, że termin do wniesienia odwołania jest kwestią porządku publicznego, mającą na celu zapewnienie jasności i pewności sytuacji prawnej, a jego przestrzeganie musi być weryfikowane z urzędu. Skarżąca nie wykazała ani nie powołała się na istnienie siły wyższej lub przypadku losowego, które mogłyby uzasadnić odstępstwo od terminu.
Stan faktyczny
Skarżąca, Ayo Soerensen Ferraresi, wniosła skargę o odszkodowanie przeciwko Komisji Europejskiej, twierdząc, że poniosła szkodę w wyniku decyzji o jej przejściu na emeryturę z dnia 1 lutego 2003 r. Sąd do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) oddalił tę skargę jako oczywiście niedopuszczalną postanowieniem z dnia 25 listopada 2009 r. Postanowienie to zostało doręczone skarżącej 21 grudnia 2009 r.
Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie zostaje oddalone. 2) Skarżąca pokrywa własne koszty.

Pełny tekst orzeczenia

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni) 29 marzo 2012 ( *1 ) «Impugnazione — Termine di ricorso — Irricevibilità manifesta» Nel procedimento T‑2/12 P, Ayo Soerensen Ferraresi, residente in Milano, rappresentata dall’avv. Ciro Di Vuolo, ricorrente, contro Commissione europea, convenuta, avente ad oggetto un’impugnazione proposta contro l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione), del 25 novembre 2009, che respinge in quanto manifestamente irricevibile un ricorso per risarcimento danni diretto ad ottenere la condanna della Commissione a risarcire il danno che la ricorrente avrebbe subìto a causa del suo collocamento a riposo, con decisione 1o febbraio 2003, IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni), composto dai sigg. M. Jaeger (relatore), presidente, J. Azizi e S. Papasavvas, giudici, cancelliere: sig. E. Coulon ha emesso la seguente Ordinanza Procedimento e conclusioni della ricorrente Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 gennaio 2012, in forza dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la ricorrente ha proposto l’impugnazione in esame. La predetta chiede che il Tribunale voglia: — annullare la decisione impugnata; — condannare la Commissione a risarcire il danno asseritamente subìto. In diritto Ai termini dell’articolo 145 del regolamento di procedura del Tribunale, quando l’impugnazione è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, il Tribunale, su relazione del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di detto articolo, di statuire senza proseguire il procedimento. Ai termini dell’articolo 9, primo comma, dell’allegato I dello Statuto della Corte, può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica che concludono il procedimento, nonché avverso le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un’eccezione di incompetenza o di irricevibilità. A questo proposito, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura, detto termine processuale è aumentato di un termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza. Secondo giurisprudenza costante, i termini processuali e quelli in ragione della distanza non sono distinti [ordinanza della Corte, del 15 maggio 1991, Emsland-Stärke/Commissione, C‑122/90, non pubblicata nella Raccolta, punto 9; ordinanza del Tribunale, del 20 novembre 1997, Horeca-Wallonie/Commissione, T-85/97, Racc. pag. II-2113, punti 25 e 26, e ordinanza del presidente del Tribunale, del 15 luglio 2011, Collège des représentants du personnel de la BEI e a./Bömcke, T‑213/11 P(I), punto 11], di modo che, quando il termine processuale scade, occorre aumentarlo di un termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza. Inoltre, secondo giurisprudenza costante, il termine per la presentazione di un ricorso è di ordine pubblico, essendo stato istituito per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia, e spetta al giudice comunitario verificare, d’ufficio, se sia stato rispettato (v., per analogia, sentenza della Corte del 23 gennaio 1997, Coen, C-246/95, Racc. pag. I-403, punto 21, e sentenza del Tribunale del 18 settembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commissione, T-121/96 e T-151/96, Racc. pag. II-1355, punti 38 e 39). Nella fattispecie, dagli elementi del fascicolo emerge che l’ordinanza impugnata è stata notificata alla ricorrente il 21 dicembre 2009. Ne consegue che il termine di ricorso, aumentato del termine di distanza forfettario di dieci giorni, è scaduto il 3 marzo 2010. Orbene, la ricorrente ha proposto l’impugnazione contro l’ordinanza impugnata il 3 gennaio 2012. Detta impugnazione è stata quindi proposta tardivamente. Peraltro, la ricorrente non ha dimostrato e nemmeno invocato l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore che avrebbe consentito di derogare al termine di cui trattasi in base all’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53 dello stesso Statuto. Dalle considerazioni che precedono risulta che l’impugnazione in esame dev’essere respinta in quanto manifestamente irricevibile, senza che sia necessario notificarla alla convenuta. Sulle spese Essendo stata adottata la presente ordinanza prima della notifica dell’impugnazione alla convenuta e prima che questa abbia potuto sostenere le spese, è sufficiente decidere che la ricorrente sopporterà le proprie spese, a norma dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 144 dello stesso regolamento.   Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni) così provvede:   1) L’impugnazione è respinta.   2) La ricorrente sopporterà le proprie spese.   Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 marzo 2012. Il cancelliere E. Coulon Il presidente M. Jaeger ( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.

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