T-437/13
PostanowienieTSUE2013-12-12CELEX: 62013TO0437ECLI:EU:T:2013:693
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy apelacja złożona faksem w terminie, ale z inną sygnaturą niż na oryginalnym dokumencie złożonym po terminie, może być uznana za złożoną w terminie zgodnie z przepisami regulaminu postępowania przed Sądem?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że w przypadku rozbieżności między podpisem na kopii dokumentu procesowego przesłanej faksem a podpisem na oryginalnym dokumencie złożonym później, data złożenia faksu nie może być brana pod uwagę dla zachowania terminu. Zgodnie z art. 43 ust. 6 regulaminu postępowania, data złożenia faksu jest uwzględniana tylko pod warunkiem, że oryginalny dokument zostanie złożony w ciągu dziesięciu dni, a podpis na nim jest identyczny. Ponieważ w niniejszej sprawie podpisy różniły się, a oryginał został złożony po upływie terminu, apelacja została uznana za spóźnioną i oczywiście niedopuszczalną.Stan faktyczny
Luigi Marcuccio wniósł apelację do Sądu (Sekcji Odwoławczej) od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 30 maja 2013 r. Postanowienie to zostało mu doręczone 30 maja 2013 r. Apelacja została przesłana faksem 8 sierpnia 2013 r., a oryginalny dokument został złożony w kancelarii Trybunału 14 sierpnia 2013 r. Stwierdzono jednak, że podpis adwokata na kopii przesłanej faksem różnił się od podpisu na oryginalnym dokumencie.Rozstrzygnięcie
1) Apelacja zostaje oddalona.
2) Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni) dicembre 2013 (*)
«Impugnazione – Ricorso presentato mediante telefax nei termini – Firma dell’avvocato apposta sulla copia inviata per telefax diversa dalla firma apposta sull’originale depositato mediante
invio postale – Deposito dell’originale oltre i termini – Tardività – Irricevibilità manifesta»
Nella causa T‑437/13 P,
avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione
europea (Terza Sezione) del 30 maggio 2013, Marcuccio/Commissione (F‑102/11, non ancora pubblicata nella Raccolta),
Luigi Marcuccio, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea,
convenuta in primo grado,
IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),
composto da M. Jaeger (relatore), presidente, S. Papasavvas e S. Frimodt Nielsen, giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
Procedimento e conclusioni del ricorrente
1 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 agosto 2013 il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, ha proposto
la presente impugnazione.
2 Egli conclude che il Tribunale voglia:
– annullare l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 30 maggio 2013, Marcuccio/Commissione (F‑102/11, non ancora
pubblicata nella Raccolta);
– rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.
In diritto
3 Ai sensi dell’articolo 145 del regolamento di procedura del Tribunale, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile,
il Tribunale può in qualsiasi momento statuire con ordinanza motivata.
4 Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tale
articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.
5 A norma dell’articolo 9, primo comma, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, può essere
proposta impugnazione dinanzi al Tribunale, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata,
avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica che concludono il procedimento. Conformemente alle disposizioni
dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura, detto termine deve essere inoltre aumentato di un termine forfettario
in ragione della distanza di dieci giorni.
6 Inoltre, ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento di procedura, la data in cui una copia dell’originale firmato
di un atto processuale perviene alla cancelleria mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione è presa
in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali, purché l’originale firmato dell’atto sia depositato in
cancelleria entro i dieci giorni successivi, e a questo termine di dieci giorni non è applicabile l’articolo 102, paragrafo
2, del regolamento di procedura.
7 Secondo costante giurisprudenza, il termine di ricorso è di ordine pubblico, dato che esso è stato istituito per garantire
la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione
della giustizia, e incombe al giudice dell’Unione europea verificare, d’ufficio, se esso sia stato rispettato (sentenza della
Corte del 23 gennaio 1997, Coen, C‑246/95, Racc. pag. I‑403, punto 21, e sentenza del Tribunale del 18 settembre 1997, Mutual
Aid Administration Services/Commissione, T‑121/96 e T‑151/96, Racc. pag. II‑1355, punti 38 e 39).
8 Nella fattispecie dagli elementi del fascicolo risulta, da un lato, che l’atto impugnato è stato notificato al ricorrente
il 30 maggio 2013 e, d’altro lato, che la firma che compare in calce al ricorso d’impugnazione depositato presso la cancelleria
del Tribunale il 14 agosto 2013 non è identica a quella che compare nel documento, presentato come copia del ricorso, trasmesso
per telefax l’8 agosto 2013.
9 Pertanto, secondo costante giurisprudenza, la data di deposito di tale documento non può essere presa in considerazione ai
fini del rispetto del termine di ricorso [v. ordinanze del Tribunale del 29 novembre 2011, ENISA/CEPD, T‑345/11, non pubblicata
nella Raccolta, punti da 15 a 17; del 3 ottobre 2012, Tecnimed/UAMI – Ecobrands (ZAPPER‑CLICK), T‑360/10, non pubblicata nella
Raccolta, punti da 15 a 17 e giurisprudenza citata, e del 14 novembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑229/13 P, non ancora
pubblicata nella Raccolta, punti 14 e 15]. Ne consegue che, conformemente all’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento di
procedura, solo la data di deposito dell’originale firmato deve essere presa in considerazione ai fini del rispetto di siffatto
termine. Essendo quest’ultimo scaduto il 9 agosto 2013 a mezzanotte, si deve concludere che il ricorso d’impugnazione del
14 agosto 2013 è stato depositato tardivamente.
10 Per di più, occorre sottolineare che dall’articolo 7 delle Istruzioni pratiche alle parti risulta che l’originale firmato
di un atto processuale dev’essere spedito senza indugio, dopo l’invio della copia, senza apportarvi correzioni o modifiche,
anche minime, giacché, in caso di divergenza tra l’originale firmato e la copia precedentemente depositata, è presa in considerazione
solo la data di deposito dell’originale firmato.
11 Orbene, nel caso di specie, il rappresentante del ricorrente, malgrado tali istruzioni precise, non ha mai segnalato alla
cancelleria del Tribunale l’esistenza di una modifica o il sopravvenire di un caso fortuito tali da costringerlo a sottoscrivere
nuovamente l’originale del ricorso d’impugnazione.
12 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che l’impugnazione in esame dev’essere respinta in quanto manifestamente
irricevibile, senza che sia necessario notificarla alla Commissione europea.
Sulle spese
13 Poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alla Commissione e prima che quest’ultima abbia
potuto sostenere spese, è sufficiente decidere che il ricorrente sopporterà le proprie spese, a norma dell’articolo 87, paragrafo
1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 144 del medesimo regolamento.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
così provvede:
1) L’impugnazione è respinta.
2) Il sig. Luigi Marcuccio sopporta le proprie spese.
Lussemburgo, 12 dicembre 2013
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. Jaeger
* Lingua processuale: l’italiano.
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