T-491/11
PostanowienieTSUE2012-11-20CELEX: 62011TO0491ECLI:EU:T:2012:608
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
1. Czy naruszenie obowiązku uzasadnienia decyzji może stanowić podstawę odpowiedzialności pozaumownej Unii Europejskiej? 2. Czy instytucja UE może skutecznie naprawić ewentualne uchybienie w uzasadnieniu decyzji poprzez odpowiednie uzasadnienie udzielone na etapie odpowiedzi na zażalenie? 3. Czy Sąd do spraw Służby Publicznej popełnił błąd w prawie, odrzucając skargę o odszkodowanie jako oczywiście bezzasadną, gdy opóźnienie w procedurze było spowodowane brakiem współpracy ze strony skarżącego? 4. Czy Sąd do spraw Służby Publicznej naruszył prawo do kontradyktoryjności i prawa do obrony, biorąc pod uwagę dokumenty załączone do odpowiedzi na skargę, na które skarżący nie mógł się wypowiedzieć? 5. Czy odwołanie dotyczące wyłącznie obciążenia i wysokości kosztów postępowania jest dopuszczalne?Ratio decidendi
Sąd (Sekcja Odwoławcza) potwierdził, że naruszenie obowiązku uzasadnienia decyzji nie rodzi odpowiedzialności pozaumownej Unii Europejskiej, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem. Stwierdził również, że ewentualne uchybienie w uzasadnieniu może zostać naprawione przez odpowiednie uzasadnienie udzielone na etapie odpowiedzi na zażalenie. Sąd uznał, że Sąd do spraw Służby Publicznej prawidłowo ocenił, iż nieuzasadnione opóźnienie w procedurze uznania niezdolności do pracy było spowodowane brakiem współpracy ze strony skarżącego, co wyklucza odpowiedzialność instytucji. Ponadto, Sąd uznał, że nie doszło do naruszenia prawa do kontradyktoryjności, ponieważ skarżący był autorem lub adresatem kwestionowanych dokumentów i miał możliwość się do nich odnieść. Wreszcie, Sąd potwierdził, że odwołanie nie może dotyczyć wyłącznie obciążenia i wysokości kosztów postępowania.Stan faktyczny
Luigi Marcuccio, urzędnik europejski, doznał wypadku w 2003 roku i wszczął procedurę na podstawie art. 73 Statutu urzędników w celu uznania częściowej stałej niezdolności do pracy. Procedura ta uległa znacznemu opóźnieniu, głównie z powodu odmowy Marcuccio nawiązania kontaktu telefonicznego z administracją w celu umówienia wizyty lekarskiej, powołując się na kwestie prywatności. Po wielu próbach ze strony administracji, badanie lekarskie odbyło się na początku 2008 roku, a w marcu 2008 roku uznano 2% stałej niezdolności do pracy. Marcuccio następnie złożył wniosek o odszkodowanie za nieuzasadnione opóźnienie w tej procedurze, który Komisja odrzuciła, przypisując opóźnienie jego brakowi współpracy.Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie zostaje oddalone.
2) Pan Luigi Marcuccio pokryje własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską w związku z niniejszym odwołaniem.Pełny tekst orzeczenia
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni) novembre 2012 (*)
«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Durata della procedura diretta al riconoscimento di un’invalidità permanente parziale – Danno asseritamente subìto dal ricorrente – Rimborso delle spese che avrebbero potuto essere evitate – Rigetto del ricorso in primo grado in quanto manifestamente infondato in diritto – Articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica»
Nella causa T‑491/11 P,
avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione
europea (Terza Sezione) del 30 giugno 2011, Marcuccio/Commissione, F‑14/10,
Luigi Marcuccio, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata da J. Currall e C. Berardis-Kayser, in qualità di agenti, assistiti da A. Del Ferro, avvocato,
convenuta in primo grado,
IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),
composto dai sigg. M. Jaeger (relatore), presidente, O. Czúcz e H. Kanninen, giudici,
cancelliere: sig. E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con il suo ricorso proposto ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea,
il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, chiede, in primo luogo, l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica
dell’Unione europea (Terza Sezione) del 30 giugno 2011, Marcuccio/Commissione (F‑14/10; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»),
con cui il Tribunale ha respinto la sua domanda diretta al risarcimento del danno subìto a causa della durata irragionevole
della procedura ex articolo 73 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), in secondo
luogo, l’accoglimento di quest’ultima domanda di risarcimento del danno, condannando la Commissione europea a versargli un’indennità
dell’importo di EUR 10 000 e, in terzo luogo, in via subordinata, il rinvio della controversia in esame dinanzi al Tribunale
della funzione pubblica, riunito in una formazione giudicante diversa.
Fatti
2 I fatti all’origine della controversia sono enunciati nell’ordinanza impugnata nei seguenti termini:
«6 Il 12 settembre 2003, il ricorrente subiva un infortunio nell’ambito della vita privata: cadeva e si feriva al ginocchio sinistro.
Il 16 settembre successivo denunciava l’infortunio per beneficiare delle prestazioni previste dall’art. 73 dello Statuto,
con nota ricevuta dall’Ufficio “Gestione e liquidazione dei diritti individuali” (PMO).
7 Il 30 gennaio 2004, l’unità “Assicurazione infortuni e malattie professionali” del PMO (in prosieguo: il “PMO 3”) dichiarava
che la caduta del 12 settembre 2003 costituiva un infortunio ai sensi dell’art. 73 dello Statuto.
8 Il 21 luglio 2004 il ricorrente inviava al PMO 3 un certificato medico di consolidamento delle sue lesioni.
9 Con lettera del 18 agosto 2004, il PMO 3 informava il ricorrente che il medico designato dall’istituzione intendeva esaminarlo,
e lo invitava a contattare il segretariato dei medici, di cui indicava il numero di telefono.
10 Poiché il ricorrente non dava seguito alla lettera del 18 agosto 2004, il PMO 3, con lettera raccomandata in data 7 febbraio
2005, lo invitava nuovamente a fissare un appuntamento con il medico incaricato della sua pratica designato dall’istituzione.
In tale lettera veniva altresì comunicato al ricorrente che, in mancanza di risposta da parte sua prima dell’8 maggio 2005,
si sarebbe desunto che non fosse più interessato alla prosecuzione della procedura avviata ai sensi dell’art. 73 dello Statuto.
11 Con nota del 10 marzo 2005 il ricorrente rispondeva che, pur dicendosi “completamente a disposizione del medico designato”,
non intendeva prendere contatto per telefono con l’amministrazione come gli era stato richiesto, giudicando tale chiamata
“inopportuna tenuto conto della massima riservatezza con la quale debbono essere trattati dati di carattere medico”.
12 Con lettera raccomandata in data 29 luglio 2005, il PMO 3 invitava nuovamente il ricorrente a fissare un appuntamento con
il medico designato dall’istituzione.
13 Con nota datata 15 settembre 2005, il ricorrente rinnovava la sua adesione formale a proseguire nella procedura avviata ai
sensi dell’art. 73 dello Statuto, confermando però il suo rifiuto di comunicare per telefono con l’amministrazione, in quanto
l’art. 18 della regolamentazione di copertura non prevedeva espressamente un contatto telefonico tra l’assicurato e l’amministrazione.
14 Con nota del 15 novembre 2005 il ricorrente chiedeva al PMO 3 di comunicargli le generalità del medico designato dall’istituzione
nonché la data e l’ora del relativo esame medico, precisando che non avrebbe mancato di sottoporvisi.
15 Con lettera raccomandata recante la data del 15 febbraio 2007, che il ricorrente asserisce aver ricevuto solo il 19 marzo
seguente, il PMO 3 invitava il ricorrente a presentarsi ad una visita presso il medico designato dall’istituzione, fissata
per il 19 aprile 2007 a Bruxelles (Belgio).
16 Il ricorrente, residente in Italia, rispondeva con nota del 31 marzo 2007, inviata per telefax il 2 aprile 2007, e per lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno pervenuta al suo destinatario il 12 aprile 2007, di non potersi presentare all’appuntamento
fissato, in quanto aveva iniziato un trattamento medico che gli impediva di intraprendere lunghi viaggi.
17 Con nota del 7 gennaio 2008 veniva allora indirizzata al ricorrente una nuova convocazione per le date del 7 gennaio e del
31 febbraio seguenti. La visita medica del ricorrente aveva effettivamente luogo in quelle date.
18 Il 27 marzo 2008 il medico designato dall’istituzione presentava le sue conclusioni. Il 28 aprile 2008 l’autorità che ha il
potere di nomina (in prosieguo: l’“APN”), sulla base di tali conclusioni, adottava un progetto di decisione che riconosceva
al ricorrente un grado di invalidità permanente del 2% (in prosieguo: il “progetto di decisione 28 aprile 2008”).
19 Il progetto di decisione 28 aprile 2008 perveniva al ricorrente il 14 maggio 2008. Con telefax e lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno del 20 giugno seguente il ricorrente comunicava il suo accordo sul progetto di decisione 28 aprile 2008,
rinviando il formulario predisposto a tal fine dal PMO 3. Tale formulario precisava, segnatamente, che il pagamento della
somma concessa sarebbe stato effettuato entro circa sei settimane dal rinvio del formulario all’amministrazione.
20 Con nota del 9 settembre 2008 il PMO 3 comunicava al ricorrente di non poter effettuare il versamento della somma dovuta,
in quanto mancavano i codici SWIFT e BIC della sua banca. Il PMO 3 chiedeva pertanto al ricorrente di fornirgli al più presto
tali informazioni.
21 Il versamento dell’indennità dovuta al ricorrente veniva effettuato alla fine del mese di settembre 2008.
22 Il 30 gennaio 2009 il ricorrente presentava, ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, una domanda di risarcimento della
totalità dei danni che lamentava essergli stati causati dalla durata irragionevole della procedura ex art. 73 dello Statuto.
23 Con nota datata 25 maggio 2009, il capo sezione del PMO 3 respingeva la domanda del ricorrente, comunicandogli che le cause
del ritardo che lamentava gli erano in tutto e per tutto imputabili. Il ricorrente asserisce di non aver ricevuto detta lettera.
24 Il 20 luglio 2009 il ricorrente proponeva un reclamo contro la decisione tacita di rigetto derivante dal silenzio dell’amministrazione
in merito alla sua domanda di risarcimento danni del 30 gennaio 2009, la quale decisione sarebbe intervenuta il 30 maggio
2009.
25 Con decisione 6 novembre 2009, che il ricorrente asserisce aver ricevuto il 16 dicembre 2009, il direttore della direzione
“Statuto: politica, gestione e consulenza” della direzione generale (DG) “Personale e amministrazione”, nella sua qualità
di APN respingeva il reclamo del ricorrente. La lettera del capo sezione del PMO 3 in data 25 maggio 2009 era allegata a tale
decisione di rigetto del reclamo».
Procedimento in primo grado e ordinanza impugnata
3 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 25 febbraio 2010, il ricorrente proponeva
un ricorso iscritto a ruolo con il numero F‑14/10.
4 Come risulta dal punto 26 dell’ordinanza impugnata, il ricorrente ha concluso in primo grado che il Tribunale della funzione
pubblica volesse:
– annullare la decisione tacita di rigetto della domanda proposta il 30 gennaio 2009;
– annullare, nella misura del necessario, l’atto, comunque formatosi, di rigetto del reclamo datato 20 luglio 2009;
– annullare, nella misura del necessario, la nota del 6 novembre 2009, firmata dal direttore della direzione «Statuto: politica,
gestione e consulenza» della DG «Personale e amministrazione»;
– accertare, nella misura del necessario, che la procedura volta a che il ricorrente ottenesse le guarentigie di legge, ex art. 73
dello Statuto, in relazione ad un infortunio da lui subìto in data 12 settembre 2003, si è protratta per più di cinque anni;
– dichiarare, nella misura del necessario, che la durata della procedura di cui trattasi ha ecceduto quella ragionevole;
– condannare la Commissione a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale, ingiustamente subìto dal ricorrente in relazione
all’irragionevole durata della procedura di cui trattasi, versandogli la somma di EUR 10 000, ovvero quella somma maggiore
ovvero minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa;
– condannare la Commissione a versare al ricorrente, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la domanda datata 30
gennaio 2009 è pervenuta alla Commissione e fino all’effettivo pagamento della somma di EUR 10 000, gli interessi su detta
somma, nella misura del 10% all’anno, con capitalizzazione annuale;
– condannare la Commissione a rimborsargli tutte le spese del procedimento.
5 La Commissione, da parte sua, ha chiesto che il ricorso sia respinto in quanto infondato ed ha invitato il Tribunale della
funzione pubblica a condannare il ricorrente alle spese.
6 Nell’ordinanza impugnata il Tribunale della funzione pubblica ha, anzitutto, rilevato che, secondo costante giurisprudenza,
la fondatezza di di un ricorso per risarcimento del danno proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE presupponeva il sussistere
di un complesso di condizioni relative all’illegittimità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, alla realtà
del danno ed all’esistenza di un nesso causale fra il comportamento e il danno asserito (sentenze della Corte del 1° giugno
1994, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., C‑136/92 P, Racc. pag. I‑1981, punto 42, e del 21 febbraio 2008, Commissione/Girardot,
C‑348/06 P, Racc. pag. I‑833, punto 52). Queste tre condizioni sono cumulative. Successivamente ha esaminato, in primo luogo,
la condizione relativa all’illegittimità del comportamento imputato all’istituzione, con riferimento ai tre motivi invocati
dal ricorrente, vertenti sulla violazione dell’obbligo di motivazione, sulla violazione di legge e sulla violazione dei doveri
di sollecitudine e di buona amministrazione.
7 Per quanto riguarda il primo motivo, il Tribunale della funzione pubblica ha affermato quanto segue:
«38 Secondo costante giurisprudenza la violazione dell’obbligo di motivazione non fa sorgere la responsabilità extracontrattuale
dell’Unione (sentenza della Corte 15 settembre 1982, causa 106/81, Kind/CEE, punto 14; sentenze del Tribunale di primo grado
12 settembre 2007, causa T‑259/03, Nikolau/Commissione, punto 271, e giurisprudenza ivi citata, e 2 dicembre 2008, cause riunite
T‑362/05 e T‑363/05, punto 90).
39 Pertanto, il presente motivo, dedotto a sostegno delle conclusioni per il risarcimento, dev’essere respinto in quanto inconferente.
40 In ogni modo, il motivo dev’essere respinto come manifestamente infondato.
41 Infatti, la domanda di risarcimento danni del 30 gennaio 2009 non è stata respinta con una decisione tacita intervenuta quattro
mesi più tardi, cioè il 30 maggio 2009, ma con la decisione 25 maggio 2009. Orbene, in tale decisione è chiaramente indicato
che la domanda di risarcimento danni del ricorrente non può essere accolta in quanto il ritardo che egli lamenta nella procedura
ex art. 73 dello Statuto gli è in tutto e per tutto imputabile, il che costituisce una motivazione sufficiente della decisione
di cui trattasi.
42 Per quanto riguarda l’argomento del ricorrente secondo cui la decisione 25 maggio 2009 non gli sarebbe pervenuta, occorre
constatare che l’interessato è venuto a conoscenza dei motivi del rigetto della sua domanda al più tardi attraverso la notificazione
della decisione di rigetto del suo reclamo, poiché la decisione 25 maggio 2009 vi era allegata.
43 Orbene, si può rimediare a un eventuale vizio di motivazione attraverso una motivazione adeguata fornita allo stadio della
risposta al reclamo, la quale deve coincidere con la motivazione della decisione contro cui è stato esperito il reclamo (sentenza
del Tribunale 23 novembre 2010, causa F‑75/09, Wenig/Commissione, punto 36, e giurisprudenza ivi citata).
44 Da quanto precede risulta che il motivo di ricorso vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione deve essere respinto».
8 Per quanto riguarda il secondo motivo, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato quanto segue:
«73 Dal complesso delle considerazioni che precedono risulta che la durata della procedura ex art. 73 dello Statuto non può essere
addebitata ad un comportamento illegittimo della Commissione, e deve, per molte ragioni, essere ricondotta alla mancanza di
cooperazione del ricorrente con l’amministrazione, cioè al comportamento ostruzionistico del medesimo».
9 Infine, per quanto riguarda il terzo motivo, il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato, al punto 80 dell’ordinanza
impugnata, che la Commissione aveva agito in conformità del principio di buona amministrazione, allorché è stata messa di
fronte al comportamento non cooperativo, per non dire ostruzionistico, del ricorrente.
10 In ragione di tali considerazioni, il Tribunale della funzione pubblica ha concluso che, in assenza di un comportamento illegittimo
dell’istituzione, le conclusioni dirette al risarcimento del danno dovevano essere respinte in quanto manifestamente prive
di qualsiasi fondamento in diritto, senza che fosse neppure necessario esaminare le altre due condizioni.
11 Il Tribunale della funzione pubblica ha condannato il ricorrente a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute
dalla Commissione e ha deciso di applicare nei suoi confronti l’articolo 94, lettera a), del suo regolamento di procedura,
che dispone che, se il Tribunale della funzione pubblica ha dovuto sopportare spese che avrebbero potuto essere evitate, in
particolare se il ricorso è manifestamente ingiustificato, esso può condannare la parte che le ha provocate a rimborsarle
integralmente o in parte, senza che l’ammontare di tale rimborso possa eccedere la somma di EUR 2000.
12 Al punto 86 dell’ordinanza impugnata il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato quanto segue:
«86 Nel caso di specie, oltre alla circostanza che il presente ricorso è stato respinto come manifestamente infondato in diritto,
occorre rilevare che il Tribunale di primo grado delle Comunità europee, nella sua ordinanza 17 maggio 2006, causa T‑241/03,
Marcuccio/Commissione (punto 65), nonché il Tribunale della funzione pubblica, nelle sue ordinanze 6 dicembre 2007, causa
F‑40/06, Marcuccio/Commissione (punto 50); 4 novembre 2008, causa F‑133/06, Marcuccio/Commissione (punto 58); 7 ottobre 2009,
causa F‑3/08, Marcuccio/Commissione (punto 43), e 25 marzo 2010, causa F‑102/08, Marcuccio/Commissione (punto 45, attualmente
oggetto di un’impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑256/10 P), hanno già dichiarato che,
in tali procedimenti, il ricorrente aveva prescelto la via contenziosa senza alcuna giustificazione. Orbene, è manifesto che
la presente causa si colloca nel solco di tale comportamento. Pertanto, in considerazione della rilevanza delle spese che
il Tribunale ha dovuto sopportare, il ricorrente dev’essere condannato a rimborsare una parte di tali spese al Tribunale per
un importo di EUR 1 000».
Sull’impugnazione
Procedimento e conclusioni delle parti
13 Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 19 settembre 2011, il ricorrente ha proposto la presente impugnazione.
14 Il ricorrente conclude, in sostanza, che il Tribunale voglia:
– annullare in toto la decisione impugnata;
– accogliere in toto le sue conclusioni in primo grado;
– condannare la Commissione alle spese.
– in via subordinata, rinviare la causa in esame dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, riunito in una formazione giudicante
diversa.
15 La Commissione, nella sua comparsa di risposta depositata il 20 dicembre 2011, conclude che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso in quanto infondato;
– condannare il ricorrente alle spese.
In diritto
16 Ai sensi dell’articolo 145 del suo regolamento di procedura, il Tribunale, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile
o manifestamente infondata, può respingerla in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, anche nel caso in cui una parte
abbia chiesto al Tribunale lo svolgimento di un’udienza (ordinanza del Tribunale del 24 settembre 2008, Van Neyghem/Commissione,
T‑105/08 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑49 e II‑B‑1‑355, punto 21). Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente
edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tale disposizione, di statuire senza proseguire il procedimento.
17 A sostegno del suo ricorso d’impugnazione, il ricorrente invoca cinque motivi, vertenti, in sostanza, in primo luogo, su un
errore di diritto, in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che la violazione dell’obbligo di motivazione
non poteva far sorgere la responsabilità extracontrattuale di un’istituzione dell’Unione; in secondo luogo, sull’interpretazione
e applicazione erronea, falsa e irragionevole della nozione di obbligo di motivazione; in terzo luogo, su un errore di diritto,
in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha rifiutato di considerare la comparsa di risposta della Commissione come
presentato fuori termine e, pertanto, irricevibile; in quarto luogo, sulla violazione dell’articolo 44 del regolamento di
procedura del Tribunale della funzione pubblica, del diritto al rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa, e,
in quinto luogo, sull’applicazione erronea, falsa e irragionevole dell’articolo 94 del regolamento di procedura del Tribunale
della funzione pubblica.
Sul primo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che la violazione
dell’obbligo di motivazione non poteva far sorgere la responsabilità extracontrattuale di un’istituzione dell’Unione
18 Con il suo primo motivo, il ricorrente sostiene, in sostanza, che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore
di diritto escludendo, senza fornire una motivazione e senza esaminare le circostanze di fatto, la responsabilità extracontrattuale
della Commissione.
19 La Commissione afferma che il motivo è inoperante e, in ogni caso, infondato.
20 È sufficiente constatare che, nel caso di specie, il Tribunale della funzione pubblica ha applicato una giurisprudenza costante
secondo cui la violazione dell’obbligo di motivazione non fa sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione (sentenza
della Corte del 15 settembre 1982, Kind/CEE, 106/81, Racc. pag. 2885, punto 14; v. sentenza del Tribunale del 12 settembre
2007, Nikolau/Commissione, T‑259/03, non pubblicata nella Raccolta, punto 271 e giurisprudenza ivi citata, e sentenza del
Tribunale del 2 dicembre 2008, Nuova Agricast/Commissione, T‑362/05 e T‑363/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 90).
Di conseguenza, il Tribunale della funzione pubblica non ha commesso un errore di diritto escludendo, su questo solo fondamento,
la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Il motivo deve quindi essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Sul secondo motivo, vertente sull’interpretazione e applicazione erronea, falsa e irragionevole della nozione di obbligo di
motivazione
21 Con il suo secondo motivo, il ricorrente afferma che il Tribunale della funzione pubblica ha erroneamente giudicato che un’istituzione
dell’Unione poteva, legittimamente, sanare il vizio di motivazione di una delle sue decisioni con una motivazione adeguata
fornita allo stadio della risposta al reclamo.
22 La Commissione ritiene il motivo manifestamente infondato.
23 Occorre rilevare che da giurisprudenza costante emerge che un’istituzione dell’Unione può sanare un eventuale vizio di motivazione,
con una motivazione adeguata fornita allo stadio della risposta ad un reclamo, la quale deve coincidere con la motizione della
decisione contro cui il reclamo è stato diretto (sentenza del Tribunale del 18 settembre 2003, Lebedef e a./Commissione, T‑221/02,
Racc. PI pagg. I‑A‑211 e II‑1037, punto 62).
24 Ciò avviene nel caso di specie, poiché il ricorrente è stato informato dei motivi per cui la sua domanda era stata respinta
non oltre il 16 dicembre 2009, attraverso la notifica della decisione che respinge il suo reclamo, cui era allegato il rigetto
della sua domanda. Pertanto, il Tribunale della funzione pubblica non ha commesso alcun errore di diritto nel dichiarare che
la Commissione aveva sanato il vizio di motivazione allo stadio del rigetto della domanda. Il motivo deve quindi essere respinto
in quanto manifestamente infondato.
Sul terzo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha rifiutato di considerare
la comparsa di risposta della Commissione come presentata fuori termine e, di conseguenza, come irricevibile
25 Con il suo terzo motivo, il ricorrente afferma che il Tribunale della funzione pubblica ha illegittimamente omesso di dichiarare
irricevibile la comparsa di risposta della Commissione, nonostante quest’ultima fosse stata presentata tardivamente.
26 La Commissione afferma che tale motivo è privo di qualsiasi fondamento.
27 Occorre ricordare che il termine per depositare la comparsa di risposta è di due mesi a partire dalla notifica del ricorso,
aumentati di un termine forfettario di dieci giorni, in conformità dell’articolo 39 e dell’articolo 100, paragrafo 3, del
regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica. Nel caso di specie risulta dagli atti del fascicolo che la
Commissione ha ricevuto la notifica del ricorso il 25 marzo 2010 e ha depositato la comparsa di risposta il 4 giugno 2000,
come lo stesso ricorrente ammette al punto 9 del ricorso d’impugnazione.
28 Di conseguenza, poiché la comparsa di risposta è stata presentata entro il termine previsto dall’articolo 39 e dall’articolo
100, paragrafo 3, del suo regolamento di procedura, il Tribunale della funzione pubblica non ha commesso alcun errore di diritto
e il motivo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Sul quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 44 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica,
del diritto al rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa
29 Con il suo quarto motivo, il ricorrente imputa al Tribunale della funzione pubblica la violazione dell’articolo 44 del suo
regolamento di procedura, il quale prevede che «il Tribunale prende in considerazione solo documenti e atti dei quali i rappresentanti
delle parti hanno potuto avere conoscenza e sui quali essi hanno potuto pronunciarsi». Infatti, il ricorrente afferma che
la Commissione ha allegato alla comparsa di risposta documenti sui quali non ha potuto pronunciarsi. Inoltre, il Tribunale
della funzione pubblica avrebbe tenuto conto di tali documenti per statuire sulla causa in esame. Peraltro, la violazione
commessa dal Tribunale della funzione pubblica comprometterebbe i diritti al rispetto del contraddittorio e i diritti della
difesa, dal momento che non potrebbe escludersi che, se il Tribunale della funzione pubblica avesse consentito al ricorrente
di prendere posizione sui documenti allegati alla comparsa di risposta, la decisione sul merito della causa in esame avrebbe
potuto essere diversa e più favorevole al ricorrente.
30 La Commissione ritiene che il presente motivo debba essere respinto. In primo luogo, il Tribunale della funzione pubblica
avrebbe applicato il suo regolamento di procedura e, in particolare, il suo articolo 76, secondo cui, «quando il ricorso è,
in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire
il procedimento, statuire con ordinanza motivata». In secondo luogo, la circostanza che il ricorrente non abbia preso posizione
circa i documenti allegati alla comparsa di risposta non avrebbe violato il diritto al rispetto del contraddittorio e i diritti
della difesa. Infatti, i documenti di cui trattasi consistevano esclusivamente nelle lettere inviate dall’ufficio competente
della Commissione (PMO) al ricorrente per invitarlo a fissare la data della visita medica indispensabile ai fini dell’applicazione
della procedura prevista all’articolo 73 dello Statuto. Si tratterebbe di lettere che il ricorrente non ha negato di aver
ricevuto e di cui pertanto avrebbe avuto conoscenza al momento in cui ha proposto ricorso nella causa F‑14/10, che ha dato
origine all’ordinanza impugnata.
31 A tale proposito occorre rilevare che, nella sentenza del 17 dicembre 2009, Réexamen M/EMEA (C‑197/09 RX‑II, Racc. pag. I‑12033,
punti 39-42), la Corte ha dichiarato che i diritti della difesa occupavano un ruolo fondamentale nell’organizzazione e nello
svolgimento di un processo equo e che i diritti della difesa comprendevano il principio del contraddittorio. Di conseguenza,
i giudici dell’Unione vigilano per far osservare dinanzi ad essi e per osservare essi stessi il principio del contraddittorio.
Tale principio implica che le parti possono dibattere in contraddittorio gli elementi sia di fatto sia di diritto decisivi
per l’esito del procedimento.
32 Nel caso di specie, è pacifico che il rigetto esplicito della domanda del 25 maggio 2009, il reclamo del ricorrente del 20
luglio 2009, il rigetto esplicito del reclamo del 6 novembre 2009, le lettere dell’unità «Assicurazione infortuni e malattie
professionali» della Commissione (in prosieguo: l’«AMA») del 18 agosto 2004, del 7 febbraio 2005 e del 29 luglio 2005, riguardanti
la fissazione di un appuntamento telefonico con il medico della Commissione, e la risposta del ricorrente in data 15 settembre
a tali lettere dell’AMA sono stati prodotti dalla Commissione a sostegno della comparsa di risposta e che il Tribunale della
funzione pubblica si è avvalso di tali documenti come fonti di fatto dell’ordinanza impugnata.
33 Tuttavia, risulta comunque dal fascicolo relativo al primo grado di giudizio che non solo il ricorrente ha avuto conoscenza
dei documenti allegati dalla Commissione alla comparsa di risposta, dal momento che ne era autore o destinatario, ma che ha
altresì espressamente commentato e preso in considerazione tali documenti ai fini dell’elaborazione del ricorso. Infatti,
per quanto riguarda il rigetto esplicito della domanda in data 25 maggio 2009 e il rigetto esplicito del reclamo del 6 novembre
2009, il ricorrente, ai punti 31-34 del ricorso in primo grado, fa valere che il secondo, cui era allegato il primo, era irragionevole
e inconferente. Il ricorrente fa peraltro riferimento alle lettere inviate dall’AMA ai punti 5 e 6 di detto ricorso, affermando
di aver risposto alle medesime e di aver preso posizione relativamente ad esse.
34 Pertanto, nel caso di specie, la circostanza che la Commissione abbia allegato tali documenti alla comparsa di risposta non
è tale da far sorgere, in forza del principio del contraddittorio, l’obbligo per il Tribunale della funzione pubblica di consentire
al ricorrente di presentare le sue osservazioni al riguardo. È necessario concludere quindi che non si può constatare alcuna
violazione del principio del contraddittorio, cosicché il motivo vertente sulla violazione dell’articolo 44 del regolamento
di procedura del Tribunale della funzione pubblica, del diritto al rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa
deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Sul quinto motivo, vertente sull’applicazione erronea, falsa e irragionevole dell’articolo 94 del regolamento di procedura
del Tribunale della funzione pubblica
35 Con il suo quinto motivo, il ricorrente sostiene, in sostanza, che il Tribunale della funzione pubblica non ha adeguatamente
motivato la condanna alle spese, ai sensi dell’articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione
pubblica, secondo cui, «se il Tribunale ha dovuto sopportare spese che avrebbero potuto essere evitate, in particolare se
il ricorso è manifestamente ingiustificato, esso può condannare la parte che le ha provocate a rimborsarle integralmente o
in parte, senza che l’ammontare di questo rimborso possa eccedere la somma di 2000 euro».
36 Il ricorrente aggiunge che, in ogni modo, il Tribunale della funzione pubblica ha fondato la sua decisione di condannarlo
alle spese sulla base dell’articolo 94, lettera a), del suo regolamento di procedura, invocando circostanze esterne alla controversia
in esame, cioè il suo presunto comportamento processuale in altre cause proposto dinanzi al Tribunale e al Tribunale della
funzione pubblica. Il ricorrente sostiene che tale motivazione è contraria alla lettera della disposizione, da cui risulterebbe
che il Tribunale della funzione pubblica può infliggere una condanna, in forza dell’articolo 94, lettera a), del suo regolamento
di procedura, esclusivamente in relazione a spese che ha sopportato durante il procedimento e non a causa di comportamenti
estranei ad esso.
37 La Commissione esprime dubbi quanto alla ricevibilità del presente motivo, in quanto non riguarda il rigetto di un ricorso
contro un atto della Commissione, ma una decisione adottata autonomamente dal giudice di primo grado. In ogni caso, la Commissione
afferma che il Tribunale della funzione pubblica ha chiaramente enunciato i motivi della decisione di condanna del ricorrente
ai sensi dell’articolo 94 del suo regolamento di procedura. Infatti, risulterebbe chiaramente dalle circostanze esposte nell’ordinanza
impugnata che le spese sostenute dal Tribunale della funzione pubblica erano «evitabili».
38 Per quanto riguarda la circostanza che il Tribunale della funzione pubblica si sarebbe asseritamente riferito a circostanze
esterne alla controversia in esame, la Commissione sostiene che il riferimento a tali circostanze non deve essere interpretato
come suggerisce il ricorrente, ma piuttosto come un elemento utile per valutare se le spese processuali sostenute in tale
procedimento avrebbero potuto essere evitate. Sempre sulla base del comportamento generale del ricorrente, che avrebbe costantemente
preferito la via contenziosa, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe giustamente confermato il carattere manifestamente
ingiustificato del ricorso.
39 A tale proposito occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato I dello Statuto della Corte,
l’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui tutti
gli altri motivi di un ricorso siano stati respinti, le conclusioni riguardanti l’asserita illegittimità della decisione del
Tribunale della funzione pubblica sulle spese devono essere respinte in quanto irricevibili (ordinanza del Tribunale del 18
ottobre 2010, Marcuccio/Commissione, T‑55/09 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 59).
40 Ne consegue che il quinto motivo deve essere dichiarato manifestamente irricevibile.
41 Risulta da quanto precede che il presente ricorso d’impugnazione va disatteso essendo in parte manifestamente irricevibile
ed in parte manifestamente infondato.
Sulle spese
42 Conformemente all’articolo 148, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è infondata, il Tribunale
statuisce sulle spese.
43 Ai sensi dell’artcolo 87, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione
ai sensi dell’articolo 144 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
44 Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato alle proprie spese nonché
a quelle sostenute dalla Commissione nel contesto del presente giudizio.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
così provvede:
1) L’impugnazione è respinta.
2) Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente
ricorso.
Lussemburgo, 20 novembre 2012
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. Jaeger
* Lingua processuale: l’italiano.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło