T-75/16

PostanowienieTSUE2017-05-03CELEX: 62016TO0075ECLI:EU:T:2017:306

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy Sąd do spraw Służby Publicznej popełnił błąd w prawie, uznając skargę pracownika EBI o stwierdzenie nieważności jego raportu oceny za rok 2010 i powiązanych decyzji za niedopuszczalną z powodu wniesienia jej po upływie rozsądnego terminu, biorąc pod uwagę wykorzystanie i późniejsze zaniechanie przez pracownika wewnętrznych procedur odwoławczych i pojednawczych EBI?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że Sąd do spraw Służby Publicznej prawidłowo zastosował pojęcie „rozsądnego terminu” do wniesienia skargi w sporach dotyczących personelu EBI. Potwierdził, że okres dłuższy niż osiem miesięcy od daty doręczenia aktu krzywdzącego może być uznany za rozsądny tylko wtedy, gdy wewnętrzne, fakultatywne procedury (przed komitetem odwoławczym lub pojednawcze) zostały wszczęte w rozsądnym terminie i prawidłowo prowadzone. W niniejszej sprawie pracownik zrezygnował z procedury przed komitetem odwoławczym (choć wszczętej w rozsądnym terminie) i wszczął procedurę pojednawczą po upływie rozsądnego terminu, co oznaczało, że nie spełnił warunków do przedłużenia rozsądnego terminu na wniesienie skargi do sądu UE.
Stan faktyczny
Pan Carlo De Nicola, pracownik EBI, otrzymał swój raport oceny za rok 2010 w dniu 25 marca 2011 r. Zaskarżył ten raport oraz brak awansu. W dniu 30 czerwca 2011 r. złożył odwołanie wewnętrzne do Komitetu Odwoławczego EBI. W dniu 2 sierpnia 2011 r. złożył wniosek o wszczęcie procedury pojednawczej, a w dniu 9 sierpnia 2011 r. zrezygnował z procedury odwoławczej. Prezydent EBI odrzucił jego wniosek o pojednanie w dniu 6 września 2011 r. Komitet Odwoławczy odnotował jego rezygnację w dniu 27 września 2011 r. W dniu 2 grudnia 2011 r. pan De Nicola wniósł skargę do Sądu do spraw Służby Publicznej, domagając się unieważnienia raportu oceny i powiązanych decyzji.
Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie zostaje oddalone. 2) Pan Carlo De Nicola pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w niniejszym postępowaniu.

Pełny tekst orzeczenia

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni) maggio 2017 (*) «Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della BEI – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione 2010 – Errori di diritto – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata» Nella causa T‑75/16 P, avente ad oggetto l’impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 18 dicembre 2015, De Nicola/BEI (F‑128/11, EU:F:2015:168), e diretta all’annullamento di tale ordinanza, Carlo De Nicola, residente a Strassen (Lussemburgo), rappresentato da G. Ferabecoli, avvocato, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata inizialmente da G. Nuvoli e T. Gilliams, successivamente da G. Nuvoli e G. Faedo, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato, convenuta in primo grado, IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni), composto da M. Jaeger (relatore), presidente, G. Berardis e S. Papasavvas, giudici, cancelliere: E. Coulon ha emesso la seguente Ordinanza 1        Con la sua impugnazione proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente, sig. Carlo De Nicola, chiede l’annullamento parziale dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 18 dicembre 2015, De Nicola/BEI (F‑128/11; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:F:2015:168), con la quale detto Tribunale ha respinto il menzionato ricorso in quanto manifestamente irricevibile, condannando il ricorrente a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).  Fatti all’origine della controversia, procedimento in primo grado e ordinanza impugnata 2        I fatti all’origine della controversia sono esposti, ai punti da 7 a 24 dell’ordinanza impugnata, nei termini seguenti: «7      Il ricorrente è stato assunto dalla BEI il 1° febbraio 1992. All’epoca dei fatti che rilevano nella presente causa, egli era inquadrato nella funzione E e lavorava presso la divisione “Studi economici e finanziari” della Banca. 8      Il 25 marzo 2011 il ricorrente ha ricevuto, da parte dei suoi superiori gerarchici, il rapporto di valutazione per il 2010. 9      Il Tribunale rileva che il rapporto di valutazione per il 2010 è il quarto rapporto di valutazione contestato dal ricorrente dinanzi a questa giurisdizione, successivamente a quello attinente all’anno 2006. Peraltro, tutte le decisioni del comitato per i ricorsi contestate dal ricorrente ai fini dell’annullamento e/o della modifica di tali rapporti di valutazione sono state annullate dal giudice dell’Unione, eccezion fatta per quella contestata nella causa iscritta al ruolo con il numero F‑13/10, riguardante il rapporto di valutazione per il 2008. 10      In considerazione di quel che precede e nell’ambito della presente ordinanza, è sufficiente ricordare altresì i seguenti fatti. 11      Il 30 giugno 2011 il ricorrente ha proposto dinanzi al comitato per i ricorsi una domanda diretta essenzialmente all’annullamento del suo rapporto di valutazione per il 2010 e alla modifica di quest’ultimo, nonché all’annullamento della sua mancata promozione alla funzione D (in prosieguo: il “ricorso interno del 30 giugno 2011”). 12      Il 1° luglio 2011 la segreteria del comitato per i ricorsi ha comunicato di aver ricevuto il ricorso interno del 30 giugno 2011 e ha invitato il ricorrente a regolarizzarlo, in conformità delle disposizioni delle linee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi. 13      Non avendo ricevuto risposta a tale invito alla regolarizzazione, il 4 luglio seguente la segreteria del comitato per i ricorsi ha invitato il ricorrente, per la seconda volta, a trasmetterle, su carta, l’originale e le copie del ricorso interno del 30 giugno 2011, corredati dei corrispondenti allegati (in prosieguo: il “messaggio di posta elettronica del 4 luglio 2011”), precisando al ricorrente che “la sanzione per la mancata produzione di tali [documenti in formato cartaceo] (conformemente alle linee direttrici relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi, punto 4) [sarebbe stata] che il [suo] caso non s[arebbe stato] preso in considerazione dal comitato per i ricorsi”. 14      Il 12 luglio 2011 il ricorrente ha informato la segreteria del comitato per i ricorsi del fatto di essere stato assente per malattia, di essere in ferie in quel momento e che avrebbe proceduto alla regolarizzazione del ricorso interno del 30 giugno 2011 al suo ritorno in ufficio. 15      Con lettera in data 2 agosto 2011 il ricorrente ha chiesto al presidente della Banca di procedere all’avvio della procedura di conciliazione ai sensi dell’articolo 41 del regolamento del personale della BEI al fine di riesaminare, nell’ambito di tale procedura, il suo rapporto di valutazione per il 2010, senza tuttavia segnalare al presidente della Banca di aver proposto il ricorso interno del 30 giugno 2011. 16      Con messaggio di posta elettronica dell’8 agosto 2011 la segreteria del comitato per i ricorsi ha comunicato al ricorrente che il comitato per i ricorsi aveva fissato l’audizione delle parti per il 12 settembre 2011. La segreteria gli ha anche chiesto di confermare la sua presenza e di indicare gli eventuali rappresentanti e/o testimoni che egli intendesse far assistere a tale audizione. 17      Con messaggio di posta elettronica in data 9 agosto 2011 il ricorrente ha comunicato alla segreteria del comitato per i ricorsi la sua decisione di non proseguire la procedura di ricorso interno dinanzi al comitato per i ricorsi e di seguire la procedura di conciliazione prevista dall’articolo 41 del regolamento del personale (in prosieguo: la “decisione di rinuncia alla procedura di ricorso interno”). 18      Con messaggio di posta elettronica del 12 agosto 2011 la segreteria del comitato per i ricorsi, su istruzione ricevuta dal suddetto comitato con messaggio di posta elettronica dello stesso giorno, ha informato il ricorrente che la data dell’audizione delle parti era stata modificata e posposta dal 12 al 13 settembre 2011, salvo il caso in cui egli avesse inteso mantenere la sua decisione di rinuncia alla procedura di ricorso interno, circostanza di cui era invitato a dare conferma con messaggio di posta elettronica (in prosieguo: il “messaggio di posta elettronica del 12 agosto 2011”). 19      Con messaggio di posta elettronica del 16 agosto 2011 il ricorrente ha confermato la sua decisione di rinuncia alla procedura di ricorso interno. Egli ha inoltre indicato quanto segue: “Qualora il comitato per i ricorsi intendesse comunque incontrarmi, desidererei venire assistito dal mio avvocato”. 20      Il 23 agosto 2011, con messaggio di posta elettronica, il presidente del comitato per i ricorsi ha comunicato al ricorrente che il comitato per i ricorsi avrebbe preso atto della sua decisione di rinuncia alla procedura di ricorso interno nel corso dell’audizione prevista per il 13 settembre 2011, senza che fosse necessaria la presenza delle parti. 21      Il ricorrente non ha risposto al messaggio di posta elettronica del 23 agosto 2011. 22      Con messaggio di posta elettronica del 2 settembre 2011 il ricorrente ha comunicato al direttore del dipartimento risorse umane della Banca (in prosieguo: il “direttore delle risorse umane”) che, non avendo ricevuto, dopo un mese, nessuna risposta alla sua richiesta di avviare una procedura di conciliazione, benché l’articolo 41 del regolamento del personale della BEI preveda, a tal proposito, il termine di una settimana, “prend[eva] atto del fallimento di tale procedura”. 23      Con lettera del 6 settembre 2011 il presidente della Banca, in risposta alla richiesta del ricorrente, in data 2 agosto 2011, di avviare una procedura di conciliazione, comunicava a quest’ultimo che tale richiesta doveva essere considerata “inopportuna e in ogni caso irricevibile” e che sarebbe stato nel suo interesse proseguire la sua domanda iniziale dinanzi al comitato per i ricorsi (in prosieguo: la “decisione del 6 settembre 2011”). 24      Con decisione in data 27 settembre 2011 il comitato per i ricorsi ha preso atto della decisione di rinuncia del ricorrente». 3        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 2 dicembre 2011, il ricorrente ha chiesto, sostanzialmente, in primo luogo, l’annullamento del messaggio di posta elettronica del 4 luglio 2011 della segreteria del comitato per i ricorsi della BEI che lo invitava a regolarizzare il ricorso interno da lui presentato il 30 giugno 2011 contro il proprio rapporto di valutazione per l’anno 2010 nonché l’annullamento del messaggio di posta elettronica della stessa segreteria, datato 12 agosto 2011, con cui veniva informato del fatto che il comitato per i ricorsi aveva preso atto della sua rinuncia alla procedura di ricorso dinanzi al suddetto comitato; in secondo luogo, l’annullamento della decisione del presidente della BEI in data 6 settembre 2011 di rigetto della sua domanda di avvio della procedura di conciliazione concernente il rapporto di valutazione summenzionato; in terzo luogo, l’annullamento delle linee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi per l’esercizio di valutazione attinente all’anno 2010 (in prosieguo: le «linee guida per il 2010»); in quarto luogo, l’annullamento del rapporto di valutazione per il 2010; in quinto luogo, l’annullamento di tutti gli «atti connessi, conseguenti e presupposti», comprese le decisioni sulle promozioni per l’anno 2010, e, in sesto luogo, la condanna della BEI al risarcimento dei danni materiali e morali che erano la conseguenza del medesimo rapporto di valutazione nonché al pagamento delle spese, agli interessi e alla rivalutazione monetaria sugli importi riconosciuti. 4        Con ordinanza del 18 dicembre 2015, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto detto ricorso in quanto manifestamente irricevibile e ha condannato il ricorrente a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla BEI.  Sull’impugnazione  Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti 5        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 febbraio 2016, il ricorrente ha proposto la presente impugnazione, ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. 6        Il 9 maggio 2016 la BEI ha depositato la comparsa di risposta. 7        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale l’8 luglio 2016, il ricorrente ha formulato una domanda al fine di essere sentito nell’ambito della fase orale del procedimento. 8        Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia: –        accogliere la presente impugnazione e, in totale riforma dell’impugnata ordinanza, annullare i capi 2 e 3 del dispositivo ed i punti 1, da 7 a 25, 51 e 52, da 63 a 76, 80, 84, 87 e 88, 97 e 98, da 101 a 115 dell’ordinanza medesima; –        annullare tutti gli atti impugnati; –        condannare la BEI a risarcirgli i danni subiti; –        rinviare la causa a un’altra sezione del Tribunale della funzione pubblica, affinché, in diversa composizione, decida nuovamente sui punti annullati; –        condannare la BEI alle spese. 9        La BEI chiede che il Tribunale voglia: –        respingere l’impugnazione in quanto irricevibile e/o infondata; –        condannare il ricorrente alle spese.  In diritto 10      In forza dell’articolo 208 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, il Tribunale può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, anche qualora una parte abbia chiesto al Tribunale di tenere un’udienza (ordinanza del 20 aprile 2016, Mikulik/Consiglio, T‑520/15 P, non pubblicata, EU:T:2016:714, punto 20). Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tale articolo, di statuire senza proseguire il procedimento. 11      A sostegno dell’impugnazione il ricorrente deduce cinque motivi, relativi, il primo, ad un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nel respingere in quanto manifestamente irricevibili le conclusioni dirette all’annullamento dei messaggi di posta elettronica della segreteria del comitato per i ricorsi della BEI del 4 luglio e del 12 agosto 2011; il secondo, ad un errore di diritto commesso da detto Tribunale nel respingere in quanto manifestamente irricevibili le conclusioni dirette all’annullamento della decisione del presidente della BEI del 6 settembre 2011; il terzo, ad un errore di diritto commesso dal Tribunale in parola nel respingere in quanto manifestamente irricevibili le conclusioni dirette all’annullamento del rapporto di valutazione del ricorrente per il 2010; il quarto, ad un errore di diritto commesso dal medesimo Tribunale nel respingere in quanto manifestamente irricevibili le conclusioni dirette all’annullamento delle linee guida per il 2010 e, il quinto, ad un errore di diritto commesso dal Tribunale di cui trattasi nel fare riferimento all’articolo 270 TFUE. 12      Occorre esaminare in primo luogo il terzo motivo.  Sul terzo motivo, relativo ad un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nel respingere in quanto manifestamente irricevibili le conclusioni dirette all’annullamento del rapporto di valutazione del ricorrente per il 2010 13      Il ricorrente sostiene che la domanda diretta ad ottenere l’annullamento del suo rapporto di valutazione attinente all’anno 2010 dinanzi al Tribunale della funzione pubblica è stata presentata in un termine ragionevole. 14      La BEI contesta il motivo dedotto dal ricorrente. 15      In via preliminare, occorre ricordare che da una costante giurisprudenza risulta che nel caso specifico del personale della BEI, in cui la durata del procedimento non è fissata dall’articolo 41 del regolamento del personale della BEI, il carattere ragionevole del termine per presentare un ricorso di annullamento dinanzi al giudice dell’Unione deve essere valutato in funzione dell’insieme delle circostanze della fattispecie e, segnatamente, della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità del procedimento e del comportamento delle parti in causa. Quindi, il carattere ragionevole di un termine non può essere determinato facendo riferimento a un limite massimo preciso, determinato astrattamente, ma deve essere valutato di volta in volta alla luce delle circostanze del caso di specie. Peraltro, riguardo al dovere di coerenza, occorre applicare la nozione di «termine ragionevole» nello stesso modo allorché essa riguarda un ricorso o una domanda per i quali nessuna disposizione del diritto dell’Unione ha previsto il termine entro il quale tale ricorso o tale domanda devono essere proposti. In entrambi i casi, il giudice dell’Unione è tenuto a prendere in considerazione le circostanze proprie della fattispecie (v. sentenze del 28 febbraio 2013, Riesame Arango Jaramillo e a./BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, punti da 25 a 46, e del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI, T‑264/11 P, EU:T:2013:461, punti da 49 a 51). 16      Nel contenzioso fra la BEI e uno dei suoi agenti, il Tribunale quindi ha giudicato che, tenuto conto delle circostanze della fattispecie, poteva considerarsi che un ricorso proposto oltre otto mesi dopo il giorno della comunicazione dell’atto lesivo non era stato presentato entro un termine ragionevole (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI, T‑264/11 P, EU:T:2013:461, punto 52). 17      Occorre nondimeno rilevare che, al punto 91 dell’ordinanza impugnata, nell’interpretare il punto 52 della sentenza del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI (T‑264/11 P, EU:T:2013:461), il Tribunale della funzione pubblica ha giudicato che, tenendo conto dei due procedimenti facoltativi previsti all’interno della BEI, ossia la procedura dinanzi al comitato per i ricorsi e quella di conciliazione, un lasso di tempo superiore a otto mesi decorrente dal giorno della comunicazione dell’atto arrecante pregiudizio poteva essere considerato un termine ragionevole, purché, tuttavia, da un lato, l’eventuale procedimento dinanzi al comitato dei ricorsi contro siffatto atto lesivo fosse stato avviato dall’agente interessato in un termine ragionevole o, d’altro lato, che l’interessato avesse proposto un’eventuale domanda di conciliazione in un termine ugualmente ragionevole, e ciò alla luce di tutte le circostanze della fattispecie. 18      Pertanto, con riserva di esaminare le circostanze della fattispecie, il giudice dell’Unione ha dichiarato che, in linea di principio, la ragionevolezza del termine di un ricorso proposto dopo oltre otto mesi a decorrere dal giorno della comunicazione dell’atto lesivo doveva essere valutata tenendo conto dell’utilizzo o meno da parte del funzionario della BEI delle procedure interne facoltative previste dalla suddetta istituzione. Peraltro, esso ha considerato che, in mancanza di un termine per avviare le suddette procedure, queste ultime dovevano essere del pari essere avviate entro un termine ragionevole. 19      Va infine ricordato che le due summenzionate procedure facoltative di contestazione interna alla BEI non devono essere esercitate in modo abusivo e a detrimento del rispetto del principio della certezza del diritto (v., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 2009, de Brito Sequeira Carvalho e Commissione/Commissione e de Brito Sequera Carvalho, T‑40/07 P e T‑62/07 P, EU:T:2009:382, punti 145 e 146). 20      Nella fattispecie, al punto 92 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha giudicato che occorresse verificare se le condizioni indicate supra al punto 17 fossero state debitamente rispettate dal ricorrente allorché, il 2 dicembre 2011, ha proposto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica un ricorso diretto, in particolare, all’annullamento del suo rapporto di valutazione per il 2010 del quale aveva avuto conoscenza a partire dal 25 marzo 2011, ossia più di otto mesi prima. 21      Quanto al procedimento dinanzi al comitato per i ricorsi, al punto 93 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha giudicato che, giacché il rapporto di valutazione per il 2010 era stato trasmesso al ricorrente il 25 marzo 2011 e che l’adizione del comitato per i ricorsi era avvenuta il 30 giugno 2011, il principio del termine ragionevole era stato rispettato. Nondimeno, ai punti da 94 a 96 dell’ordinanza impugnata, esso ha aggiunto che, in data 9 agosto 2011, allorché il procedimento sul ricorso interno del ricorrente dinanzi al comitato per i ricorsi era ancora in una fase, per così dire, di istruttoria amministrativa, il ricorrente aveva rinunciato a tale procedimento e aveva confermato al comitato per i ricorsi la sua decisione di rinuncia alla procedura di ricorso interno il 16 agosto seguente, dopo che il suddetto comitato, con messaggio di posta elettronica della sua segreteria datato 12 agosto, l’aveva informato del fatto che avrebbe sentito le parti il 13 settembre 2011, in particolare sulla questione della ricevibilità del ricorso interno del 30 giugno 2011. Di conseguenza, esso ha giudicato che, in siffatte circostanze, per stabilire se il ricorso era stato proposto in un termine ragionevole, non era necessario decidere se il procedimento interno di ricorso, avviato inizialmente dal ricorrente, fosse stato iniziato e si fosse poi svolto in un termine, in linea di principio, ragionevole. Detto Tribunale ha infatti considerato che, dopo aver adito il comitato per i ricorsi, il ricorrente aveva comunicato a quest’ultimo la sua decisione di rinuncia alla procedura di ricorso interno, mettendo con ciò fine a detta possibilità di contestazione del rapporto di valutazione in discussione. 22      Per quanto riguarda la procedura di conciliazione, ai punti 97 e 98 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha constatato che la domanda di avvio della medesima, in data 2 agosto 2011, era intervenuta oltre quattro mesi dopo il 25 marzo 2011, data di trasmissione al ricorrente del rapporto di valutazione per il 2010, benché nulla sembrasse aver impedito al ricorrente di proporre tale domanda in un termine più breve, dato che le due procedure interne di contestazione non erano alternative, ma potevano essere avviate simultaneamente o in modo indipendente. Esso ha pertanto giudicato che la domanda del ricorrente di avviare una procedura di conciliazione, datata 2 agosto 2011 e diretta a contestare la legittimità e la fondatezza del suo rapporto di valutazione per il 2010, era avvenuta in un termine superiore a quattro mesi a decorrere dal 25 marzo 2011, essendo anche pacifico che il precedente avvio della procedura di ricorso interno e la successiva rinuncia a quello stesso procedimento, in quanto atti derivanti dalla sola volontà del ricorrente, non erano idonei a poter essere presi oggettivamente in considerazione per verificare se il termine nel quale era stata proposta l’ulteriore domanda di avvio della procedura di conciliazione avesse o meno natura obiettivamente ragionevole. Detto Tribunale ha quindi giudicato che neppure tale domanda poteva essere presa in considerazione per verificare se il ricorso fosse stato proposto dal ricorrente in un termine ragionevole. 23      Al punto 101 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha constatato che, considerata l’importanza della controversia per il ricorrente, quest’ultimo, anziché impugnare senza indugio il suo rapporto di valutazione per il 2010 dinanzi al giudice dell’Unione, cosa che rispondeva al suo interesse ad ottenere, se del caso, l’annullamento o la modifica di tale rapporto in tempo utile per poter eventualmente essere preso in considerazione per la promozione, ha dapprima, il 30 giugno 2011, dato inizio, in un termine in linea di principio ragionevole, alla procedura di ricorso interno dinanzi al comitato per i ricorsi, prima di rinunciarvi definitivamente il 16 agosto seguente, pur avendo nel frattempo chiesto, il 2 agosto 2011, al presidente della BEI di avviare una procedura di conciliazione relativa al rapporto di valutazione in parola, richiesta che era stata tuttavia presentata oltre quattro mesi dopo la data del 25 marzo 2011, giorno in cui era stato trasmesso al ricorrente il medesimo rapporto di valutazione. Esso ha aggiunto che lo stesso ricorrente non aveva debitamente seguito tutte le tappe successive alla domanda di avvio della procedura di conciliazione, non avendo, infatti, designato il proprio rappresentante all’interno di tale commissione entro il termine di cui all’articolo 41 del regolamento del personale. 24      Alla luce di tali considerazioni, al punto 102 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha concluso, considerata l’importanza che il rapporto di valutazione per il 2010 presentava nella fattispecie per il ricorrente – come peraltro dallo stesso sottolineato nel corso del procedimento in primo grado – e tenuto conto della rilevanza che la validità o la fondatezza di tale rapporto rivestiva in vista di un’eventuale promozione del ricorrente, che quest’ultimo disponeva di varie possibilità di contestare il menzionato rapporto di valutazione in un termine ragionevole, direttamente dinanzi al Tribunale oppure, preliminarmente, dinanzi agli organi competenti della BEI, vale a dire il comitato per i ricorsi e/o la commissione di conciliazione a sua scelta, utilizzando pur correttamente e non invece in modo fittizio le suddette procedure interne disponibili. Esso ha aggiunto che il ricorrente, da un lato, aveva rinunciato alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi che egli aveva adito in un termine, in linea di principio, ragionevole, ossia il 30 giugno 2011, e, d’altro lato, aveva presentato una richiesta di avvio della procedura di conciliazione il 2 agosto 2011, ossia oltre quattro mesi dopo la comunicazione del medesimo rapporto di valutazione, vale a dire un termine che supera ampiamente quello nel quale aveva adito, in un primo tempo, il comitato per i ricorsi. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale della funzione pubblica ha concluso che la proposizione da parte del ricorrente, in data 2 dicembre 2011, del ricorso diretto all’annullamento del rapporto di valutazione in questione, che gli era stato trasmesso il 25 marzo 2011, era avvenuta in un termine superiore ad otto mesi a partire dalla data della comunicazione di tale rapporto di valutazione e quindi in un termine di ricorso che non era manifestamente ragionevole (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI, T‑264/11 P, EU:T:2013:461, punto 52). 25      Così facendo il Tribunale della funzione pubblica non ha commesso alcun errore di diritto. Nell’ordinanza impugnata, infatti, detto Tribunale ha correttamente giudicato che, nell’ambito delle controversie fra la BEI e i suoi agenti, un lasso di tempo superiore a otto mesi a partire dal giorno della comunicazione di un atto lesivo poteva essere considerato un termine ragionevole per presentare un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione, purché, da un lato, l’eventuale procedimento dinanzi al comitato dei ricorsi contro siffatto atto lesivo fosse stato avviato dall’agente interessato in un termine ragionevole o, d’altro lato, che l’interessato avesse proposto un’eventuale domanda di conciliazione in un termine ugualmente ragionevole, e ciò alla luce di tutte le circostanze della fattispecie. Inoltre, esso ha correttamente constatato che, nella presente causa, le menzionate procedure non potevano essere prese in considerazione per calcolare il termine ragionevole di proposizione del ricorso dinanzi al giudice. In effetti, sebbene le due procedure non siano cumulative fra loro, cosicché l’avvio entro un termine ragionevole di una delle due è sufficiente affinché un ricorso possa essere considerato proposto entro un termine ragionevole, è senza incorrere in un errore di diritto che detto Tribunale ha giudicato che, nella fattispecie, le due condizioni non erano soddisfatte. Da un lato, la procedura dinanzi al comitato per i ricorsi, avviata in un termine in linea di principio ragionevole, non ha avuto alcun esito stante la rinuncia del ricorrente e, di conseguenza, detto Tribunale non ne ha, correttamente, tenuto conto. Ammettere, infatti, che una procedura facoltativa, avviata in un termine ragionevole, ma volontariamente abbandonata dall’agente della BEI prima del compimento del suo normale svolgimento, possa essere presa in considerazione nel calcolo del termine ragionevole per proporre un ricorso giurisdizionale priverebbe tale condizione della sua portata. A tale riguardo, è del pari correttamente che, al punto 102 dell’ordinanza impugnata, il medesimo Tribunale ha precisato che le procedure facoltative istituite dalla BEI dovevano essere utilizzate correttamente dai suoi funzionari. D’altro lato, il Tribunale in parola non è incorso in un errore di diritto allorché, al punto 101 dell’ordinanza impugnata, dopo aver esaminato le circostanze della fattispecie, quali esposte al punto 22 supra, ha giudicato che la procedura di conciliazione era stata avviata in un termine non ragionevole. Di conseguenza, ha concluso, correttamente, che, depositando l’atto introduttivo oltre otto mesi dopo la data della comunicazione dell’atto lesivo, il ricorrente non aveva presentato ricorso entro un termine ragionevole. 26      Pertanto, occorre respingere il terzo motivo in quanto manifestamente infondato.  Sul primo motivo, relativo ad un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nel respingere in quanto manifestamente irricevibili le conclusioni del ricorrente dirette all’annullamento dei messaggi di posta elettronica della segreteria del comitato per i ricorsi della BEI del 4 luglio e del 12 agosto 2011 27      Il ricorrente sostiene che, a causa dell’errata qualificazione del contenuto dei messaggi di posta elettronica della segreteria del comitato per i ricorsi della BEI del 4 luglio e del 12 agosto 2011, il Tribunale della funzione pubblica ha tratto delle conseguenze parimenti errate quanto al suo interesse ad agire. Per quanto riguarda il primo messaggio di posta elettronica, infatti, egli fa valere che il suddetto messaggio di posta elettronica non conteneva inviti a regolarizzare il ricorso, bensì, al contrario, lo informava della penalità in cui era incorso per la mancata produzione di copie cartacee del suo ricorso. Con riferimento al secondo messaggio di posta elettronica, egli asserisce che detto messaggio di posta elettronica metteva in dubbio la possibilità di avvalersi del ricorso presentato il 30 giugno 2011. 28      La BEI contesta il motivo dedotto dal ricorrente. 29      In via preliminare, occorre rammentare che, relativamente all’interesse ad agire, secondo una costante giurisprudenza, la ricevibilità di un ricorso presuppone che il ricorrente detenga, al momento della presentazione del proprio ricorso, un interesse, concreto e attuale, sufficientemente rilevante a veder annullare le decisioni individuali da lui impugnate, e tale interesse presuppone che il ricorso, con il suo esito, possa procurargli un effettivo beneficio (v., in questo senso, sentenza del 18 settembre 2008, Angé Serrano e a./Parlement, T‑47/05, EU:T:2008:384, punto 65). 30      Nella fattispecie, si deve constatare che il ricorrente si basa su premesse errate. Dal fascicolo relativo al procedimento in primo grado risulta infatti, da un lato, che, per quanto attiene al messaggio di posta elettronica della segreteria del comitato per i ricorsi della BEI del 4 luglio 2011, si tratta di un atto riguardante la corretta organizzazione della procedura dinanzi al comitato per i ricorsi con il quale il ricorrente era stato invitato a regolarizzare il suo ricorso interno del 30 giugno 2011 e, dall’altro, per quanto attiene al messaggio di posta elettronica del 12 agosto 2011, che si tratta di un atto che si limitava ad informare il ricorrente del cambiamento di data della sua audizione dinanzi al comitato per i ricorsi. Il ricorrente non può pertanto validamente sostenere che il Tribunale della funzione pubblica abbia travisato la portata dei due messaggi di posta elettronica in parola. 31      Di conseguenza, poiché il Tribunale della funzione pubblica ha a giusto titolo constatato, da un lato, che il messaggio di posta elettronica della segreteria del comitato per i ricorsi della BEI del 4 luglio 2011 era un atto riguardante la corretta organizzazione della procedura dinanzi al suddetto comitato e, dall’altro, che il messaggio di posta elettronica della segreteria del comitato per i ricorsi della BEI del 12 agosto 2011 era un atto con un contenuto essenzialmente ricognitivo, si deve respingere il presente motivo in quanto manifestamente infondato.  Sul secondo motivo, relativo ad un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nel giudicare manifestamente irricevibili le conclusioni del ricorrente dirette all’annullamento della decisione del presidente della BEI del 6 settembre 2011 32      Il ricorrente censura, in sostanza, la constatazione che compare al punto 73 dell’ordinanza impugnata secondo cui, in base alla documentazione contenuta nel fascicolo, una settimana dopo aver chiesto al presidente della BEI di avviare la procedura di conciliazione, il ricorrente stesso non aveva ancora proceduto alla designazione del suo rappresentante in seno alla commissione di conciliazione. A tale riguardo egli afferma che era tenuto a nominare il suo rappresentante entro il termine di una settimana soltanto dopo la designazione di un rappresentante per la BEI. Inoltre, egli lamenta che detto Tribunale ha giudicato, al punto citato, che, nel suo messaggio del 2 settembre 2011, egli avrebbe comunicato la sua volontà di non proseguire ulteriormente la procedura di conciliazione avendone constatato il fallimento. Egli asserisce infatti di non aver comunicato la sua intenzione di non proseguire la procedura di conciliazione, ma semplicemente di aver preso atto del fallimento della procedura. 33      La BEI contesta il motivo dedotto dal ricorrente. 34      Il motivo di ricorso in parola deve essere respinto in quanto inconferente. Quand’anche, infatti, si ammettesse che il Tribunale della funzione pubblica abbia commesso, nell’ordinanza impugnata, gli errori di valutazione lamentati dal ricorrente, è sufficiente constatare che, con la lettera del 6 settembre 2011, il presidente della BEI ha informato il ricorrente che la sua domanda di avviare la procedura di conciliazione era irricevibile. Considerato, quindi che dal punto 25 supra risulta che la procedura di conciliazione è stata avviata dal ricorrente in un termine non ragionevole e pertanto era irricevibile, quand’anche si ammettesse che la lettera menzionata sia annullabile, il suo annullamento sarebbe ininfluente a causa della proposizione tardiva, ad opera del ricorrente, della domanda di conciliazione.  Sul quarto motivo, relativo ad un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nel dichiarare manifestamente irricevibili le conclusioni del ricorrente dirette all’annullamento delle linee guida per il 2010 35      Il ricorrente sostiene che il Tribunale della funzione pubblica non ha esposto le ragioni per cui ha dichiarato manifestamente irricevibili le sue conclusioni dirette all’annullamento delle linee guida per il 2010. 36      La BEI contesta il motivo dedotto dal ricorrente. 37      È sufficiente constatare che il Tribunale della funzione pubblica ha, correttamente, giudicato che il ricorrente non aveva individuato con precisione gli aspetti delle linee guida per il 2010 che sarebbero atti ad arrecargli pregiudizio. Di conseguenza, senza aver commesso errori di diritto, il suddetto Tribunale ha dichiarato che le conclusioni dirette all’annullamento delle menzionate linee erano manifestamente irricevibili. Di conseguenza, occorre respingere il quarto motivo in quanto manifestamente infondato.  Sul quinto motivo, relativo ad un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione nel fare riferimento all’articolo 270 TFUE 38      Il ricorrente sostiene che il suo ricorso sarebbe stato proposto ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento del personale della BEI e non, come dichiarato dal Tribunale della funzione pubblica, in forza dell’articolo 270 TFUE. Egli chiede pertanto di espungere tale riferimento dall’ordinanza impugnata. 39      La BEI contesta il motivo dedotto dal ricorrente. 40      Si deve rilevare che, con il presente motivo, il ricorrente chiede, in sostanza, una rettifica dell’ordinanza impugnata. 41      A questo proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 122, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, «[g]li errori materiali o di calcolo o altre evidenti inesattezze possono essere rettificati con ordinanza del Tribunale [della funzione pubblica], d’ufficio o su richiesta di una delle parti proposta nel termine di due settimane a decorrere dalla notifica della decisione da rettificare». 42      Conformemente a tale disposizione, incombeva al ricorrente presentare, eventualmente, una domanda entro il suddetto termine di due settimane. È evidente, peraltro, che tale disposizione del menzionato regolamento non è applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale, il quale è regolato esclusivamente dal suo regolamento di procedura. Il ricorrente non può dunque porre rimedio al fatto di non aver agito ai sensi dell’articolo 122, paragrafo 1, del suddetto regolamento di procedura, chiedendo al Tribunale, nell’ambito del procedimento di impugnazione, di rettificare il presunto errore riguardante il riferimento all’articolo 270 TFUE contenuto nell’ordinanza impugnata (ordinanza del 13 gennaio 2014, Lebedef/Commissione, T‑116/13 P e T‑117/13 P, EU:T:2014:21, punti 44 e 45). 43      Il quinto motivo deve essere quindi respinto in quanto manifestamente irricevibile. 44      Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, l’impugnazione dev’essere interamente respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.  Sulle spese 45      Conformemente all’articolo 211, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, il Tribunale statuisce sulle spese. 46      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 211, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 47      Poiché il ricorrente è rimasto soccombente nell’ambito dell’impugnazione, sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla BEI nell’ambito del presente giudizio, conformemente alla domanda di quest’ultima. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni) così provvede: 1)      L’impugnazione è respinta. 2)      Il sig. Carlo De Nicola sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nell’ambito del presente giudizio. Lussemburgo, 3 maggio 2017 Il cancelliere         Il presidente E. Coulon         M. Jaeger * Lingua processuale: l’italiano.

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