T-9/09
WyrokTSUE2010-11-24CELEX: 62009TJ0009ECLI:EU:T:2010:477
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
1. Czy Sąd do spraw Służby Publicznej naruszył obowiązek uzasadnienia, nie rozstrzygając w przedmiocie żądania stwierdzenia nieistnienia decyzji Komisji? 2. Czy decyzja Komisji, będąca dorozumianym odrzuceniem wniosku o zwrot mienia, może zostać uznana za nieistniejącą? 3. Czy doręczenie decyzji o odrzuceniu zażalenia w języku innym niż język ojczysty skarżącego lub język zażalenia, w sytuacji gdy skarżący posiadał wystarczającą znajomość tego języka, jest prawidłowe i skutkuje rozpoczęciem biegu terminu do wniesienia skargi? 4. Czy Sąd do spraw Służby Publicznej prawidłowo ocenił dopuszczalność skargi o odszkodowanie, która była ściśle związana ze skargą o stwierdzenie nieważności uznaną za niedopuszczalną? 5. Czy Sąd do spraw Służby Publicznej prawidłowo uznał zażalenie Komisji za wniesione w terminie?Ratio decidendi
Trybunał (Sąd) uznał, że Sąd do spraw Służby Publicznej naruszył obowiązek uzasadnienia, nie rozstrzygając w przedmiocie żądania stwierdzenia nieistnienia decyzji Komisji, pomimo że żądanie to zostało jasno sformułowane w skardze. Jednakże, Trybunał (Sąd), rozstrzygając sprawę merytorycznie, stwierdził, że dorozumiana decyzja odrzucająca wniosek skarżącego nie spełnia kryteriów nieistnienia aktu prawnego, które są ograniczone do absolutnie skrajnych przypadków. W kwestii doręczenia decyzji w języku francuskim, Trybunał (Sąd) potwierdził, że Sąd do spraw Służby Publicznej prawidłowo ocenił, iż skarżący posiadał wystarczającą znajomość języka francuskiego, co skutkowało rozpoczęciem biegu terminu do wniesienia skargi. W konsekwencji, skarga o stwierdzenie nieważności i związana z nią skarga o odszkodowanie zostały uznane za niedopuszczalne z powodu upływu terminu. Trybunał (Sąd) również potwierdził, że odpowiedź Komisji na skargę została złożona w terminie.Stan faktyczny
Skarżący, Luigi Marcuccio, były urzędnik Komisji Europejskiej, został przeniesiony z Angoli do Brukseli, a następnie przebywał na zwolnieniu lekarskim we Włoszech. Pozostawił swoje rzeczy osobiste w służbowym mieszkaniu w Angoli. Komisja, pomimo jego sprzeciwu, przeniosła i zdeponowała jego mienie we Włoszech. Skarżący zwrócił się do Komisji o zwrot mienia do jego obecnego miejsca zamieszkania. Brak odpowiedzi Komisji doprowadził do dorozumianej decyzji o odrzuceniu wniosku. Zażalenie skarżącego zostało odrzucone decyzją Komisji z 20 lipca 2006 r., doręczoną mu w języku francuskim 30 sierpnia 2006 r. Skarżący wniósł skargę do Sądu do spraw Służby Publicznej, żądając unieważnienia decyzji i odszkodowania, ale Sąd do spraw Służby Publicznej uznał skargę za oczywiście niedopuszczalną z powodu spóźnienia.Rozstrzygnięcie
1) Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (pierwsza izba) z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie F-133/06, Marcuccio przeciwko Komisji, zostaje uchylone w części, w której Sąd do spraw Służby Publicznej nie orzekł w przedmiocie żądania stwierdzenia nieistnienia decyzji zaskarżonej w pierwszej instancji.
2) W pozostałym zakresie odwołanie zostaje oddalone.
3) Skarga, w części, w której dotyczyła stwierdzenia nieistnienia spornej decyzji, zostaje oddalona.
4) Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską w niniejszym postępowaniu. Koszty związane z postępowaniem w pierwszej instancji, które doprowadziło do wspomnianego postanowienia Marcuccio przeciwko Komisji, zostaną pokryte zgodnie z zasadami określonymi w pkt 2 sentencji tego postanowienia.Pełny tekst orzeczenia
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni) novembre 2010 (*)
«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Rigetto del ricorso in primo grado in quanto manifestamente irricevibile – Domanda di restituzione di beni personali – Notifica della decisione di rigetto del reclamo in una lingua diversa da quella del reclamo – Ricorso tardivo – Mancata risposta a un capo della domanda presentato in primo grado»
Nel procedimento T-9/09 P,
avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione
europea (Prima Sezione) 4 novembre 2008, causa F-133/06, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta),
Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato dall’avv. G. Cipressa,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra C. Berardis-Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,
convenuta in primo grado,
IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),
composto dai sigg. M. Jaeger (relatore), presidente, J. Azizi e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka, giudici,
cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 luglio 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con la sua impugnazione, proposta ai sensi dell’art. 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, il ricorrente,
sig. Luigi Marcuccio, chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima
Sezione) 4 novembre 2008, causa F-133/06, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: l’«ordinanza
impugnata»), mediante la quale quest’ultimo ha dichiarato manifestamente irricevibile il ricorso proposto dal ricorrente per
l’annullamento, in particolare, della decisione con la quale la Commissione delle Comunità europee aveva respinto la sua domanda
diretta ad ottenere, da una parte, la consegna, al suo domicilio attuale, di beni precedentemente lasciati nell’alloggio di
servizio che gli era stato messo a disposizione quando era assegnato alla delegazione della Commissione in Angola e, dall’altra,
la condanna dell’istituzione al risarcimento danni nei suoi confronti.
Fatti, procedimento in primo grado e ordinanza impugnata
2 Il ricorrente, ex funzionario della Commissione, è stato assegnato dal 16 giugno 2000 al 1° aprile 2002 a Luanda, presso la
delegazione dell’istituzione in Angola. È stato messo a sua disposizione un alloggio di servizio, in cui ha posto i propri
effetti personali.
3 Con decisione del 18 marzo 2002, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha riassegnato il ricorrente
alla sede della Commissione a Bruxelles, mentre questi si trovava in congedo di malattia presso il suo domicilio in Italia.
4 Con lettera del 15 ottobre 2002, la Commissione ha informato il ricorrente che avrebbe risolto il contratto di locazione dell’alloggio
a Luanda e avrebbe proceduto al trasloco dei suoi effetti personali. Poiché il ricorrente si è opposto a tale decisione, i
suoi beni sono stati lasciati in deposito a Luanda.
5 In esito a numerose lettere, rimaste senza risposta, in cui si invitava il ricorrente a prendere possesso dei propri beni,
la Commissione ha proceduto al trasferimento e al deposito dei beni del ricorrente in Italia.
6 Con decisione 30 maggio 2005, mentre il ricorrente continuava ad essere in congedo malattia in Italia, l’APN ha deciso di
collocarlo a riposo e di concedergli un’indennità di invalidità.
7 Con nota datata 31 agosto 2005, pervenuta alla Commissione il successivo 8 settembre, il ricorrente ha chiesto alla Commissione,
ai sensi dell’art. 90 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto dei funzionari»), di
restituirgli i beni al proprio domicilio attuale. Il silenzio mantenuto dall’istituzione per quattro mesi ha dato luogo a
una decisione implicita di rigetto (in prosieguo: la «decisione controversa») l’8 gennaio 2006.
8 Il 20 marzo 2006, il ricorrente ha presentato reclamo, in lingua italiana, avverso la decisione controversa. Tale reclamo
è stato respinto dall’APN con decisione 20 luglio 2006, notificata al ricorrente il 30 agosto 2006 in versione francese (in
prosieguo: la «decisione notificata il 30 agosto 2006»). Una versione in lingua italiana è stata comunicata al ricorrente,
su sua domanda, solo il 6 novembre 2006.
9 Il 24 novembre 2006, il ricorrente ha presentato al Tribunale della funzione pubblica una domanda di gratuito patrocinio per
proporre ricorso avverso la decisione controversa. Con ordinanza del presidente del Tribunale della funzione pubblica 8 maggio
2007 (causa F-133/06 AJ, Marcuccio/Commissione, non pubblicata nella Raccolta), tale domanda di gratuito patrocinio è stata
respinta.
10 L’11 luglio 2007, il ricorrente ha proposto un ricorso d’annullamento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica chiedendo,
segnatamente, l’annullamento della decisione controversa e, in quanto necessario, della decisione notificata il 30 agosto
2006.
11 Con ordinanza 4 novembre 2008 (causa F-133/06, Marcuccio/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo:
l’«ordinanza impugnata»), il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato il ricorso manifestamente irricevibile sulla
base dell’art. 76 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica e dell’art. 111 del regolamento di procedura
del Tribunale, applicabile mutatis mutandis al Tribunale della funzione pubblica in forza dell’art. 3, n. 4, della decisione
del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea
(GU L 333, pag. 7), sino all’entrata in vigore del suo regolamento di procedura, il 1° novembre 2007.
12 Il Tribunale della funzione pubblica ha affermato che, se è pur vero che l’introduzione di una domanda di gratuito patrocinio
sospende il termine del ricorso, l’atto introduttivo era stato proposto tardivamente. Detto termine avrebbe iniziato a decorrere
dalla data della notifica al ricorrente della decisione comunicata il 30 agosto 2006.
13 Per determinare il dies a quo del termine di ricorso, il Tribunale della funzione pubblica, al punto 42 dell’ordinanza impugnata,
si è fondato sulla giurisprudenza secondo cui la notifica di una decisione di rigetto di un reclamo si può effettuare in una
lingua diversa dalla lingua madre dell’interessato o da quella in cui è stato redatto il reclamo, purché l’interessato possa
venirne utilmente a conoscenza (sentenza del Tribunale 7 febbraio 2001, causa T-118/99, Bonaiti Brighina/Commissione, Racc. PI
pagg. I-A-25 e II-97, punto 17, e sentenza del Tribunale della funzione pubblica 13 dicembre 2007, cause riunite F-51/05 e
F-18/06, Duyster/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 57). Ai punti 44-48 dell’ordinanza impugnata, il
Tribunale della funzione pubblica si è basato sugli elementi di fatto presentati dalla Commissione nel suo controricorso per
concludere nel senso di una sufficiente conoscenza della lingua francese da parte del ricorrente.
14 Quanto alle spese, il Tribunale della funzione pubblica, ai punti 56-58 dell’ordinanza impugnata, ha dichiarato che il ricorrente
doveva essere condannato a tutte le spese, atteso che le spese che egli aveva fatto sostenere alla Commissione dovevano essere
ritenute superflue o defatigatorie, in quanto il ricorrente si sarebbe ostinato a dar prova di ostruzionismo nei confronti
della Commissione rifiutandosi di collaborare con l’istituzione e optando senza alcuna giustificazione per la via contenziosa.
15 A tale proposito, il Tribunale della funzione pubblica ricorda che la Commissione, dopo aver informato il ricorrente che i
suoi effetti personali nonché la sua autovettura erano stati trasportati in Italia, gli aveva chiesto di avviare urgentemente
i contatti con la società che aveva in deposito i suoi beni in Italia, al fine di prendere accordi sulle modalità di consegna
degli stessi al suo domicilio. Tuttavia, il ricorrente nulla avrebbe fatto in tal senso ed avrebbe, al contrario, richiesto
all’istituzione stessa di procedere alla consegna di detti beni.
Sull’impugnazione
Procedimento e conclusioni delle parti
16 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 gennaio 2009, il ricorrente ha proposto la presente
impugnazione.
17 A seguito del deposito della comparsa di risposta della Commissione il 31 marzo 2009, il ricorrente, con lettera del 17 aprile
2009, ha chiesto di presentare una replica, conformemente all’art. 143, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
18 Atteso che il presidente della Sezione delle impugnazioni del Tribunale ha accolto tale domanda con decisione 28 aprile 2009,
ha avuto luogo un secondo scambio di memorie e la fase scritta del procedimento si è conclusa il 14 luglio 2009.
19 Con lettera del 27 luglio 2009, il ricorrente ha formulato una domanda motivata, ai sensi dell’art. 146 del regolamento di
procedura, per essere sentito nell’ambito della fase orale del procedimento.
20 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare in toto e senza eccezione alcuna l’ordinanza impugnata;
– dichiarare che il ricorso in primo grado in relazione al quale è stata emessa l’ordinanza impugnata era perfettamente ricevibile;
– accogliere in toto e senza eccezione alcuna il petitum del ricorrente contenuto nel ricorso in primo grado e condannare la
Commissione a tutte le spese relative sia al giudizio in primo grado sia all’impugnazione;
– in subordine, rinviare la causa de qua al Tribunale della funzione pubblica.
21 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare l’impugnazione irricevibile e/o respingerla in quanto infondata;
– condannare il ricorrente a sopportare tutte le spese;
– in subordine, dichiarare comunque irricevibile e/o respingere in quanto infondato il ricorso in primo grado.
In diritto
22 Il ricorrente deduce otto motivi a sostegno della sua impugnazione. Il primo motivo attiene alla carenza assoluta di istruttoria
del Tribunale della funzione pubblica ed alla omessa pronuncia sull’inesistenza ex lege della decisione controversa. Il secondo
motivo attiene al difetto di motivazione dei punti dell’ordinanza impugnata relativi all’irricevibilità della domanda del
ricorrente di condanna della Commissione a restituirgli i suoi beni personali. Il terzo motivo attiene al difetto assoluto
di motivazione dei punti dell’ordinanza impugnata relativi all’irricevibilità della domanda di annullamento della decisione
controversa. Il quarto motivo attiene al difetto assoluto di motivazione delle affermazioni del Tribunale della funzione pubblica
relative alla irricevibilità della domanda di risarcimento danni del ricorrente. Il quinto motivo attiene all’illegittimità
delle affermazioni del Tribunale della funzione pubblica relative all’irricevibilità manifesta del ricorso in primo grado
complessivamente inteso. Il sesto motivo attiene al difetto di motivazione, connesso segnatamente alla carenza assoluta di
istruttoria, con riferimento all’omessa dichiarazione, da parte del Tribunale della funzione pubblica, del fatto che il controricorso
non sarebbe stato depositato tempestivamente. Il settimo motivo attiene al difetto assoluto di motivazione delle affermazioni
relative alla condanna del ricorrente alle spese. L’ottavo motivo attiene alla violazione delle norme sul giusto processo,
in particolare dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata
a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1), motivo che deriverebbe in modo ineluttabile da quelli precedentemente
esposti.
Sul primo motivo, attinente alla carenza assoluta di istruttoria del Tribunale della funzione pubblica ed alla omessa pronuncia
sull’inesistenza ex lege della decisione controversa
– Argomenti delle parti
23 Con il suo primo motivo, il ricorrente deduce di aver concluso, nell’atto introduttivo dinanzi al Tribunale della funzione
pubblica, per l’inesistenza ex lege della decisione controversa. Tuttavia, il Tribunale della funzione pubblica non si sarebbe
pronunciato su tale capo della domanda, venendo meno in tal modo al proprio dovere di istruire la controversia.
24 Tale omissione sarebbe tanto più grave dal momento che, secondo il ricorrente, anche a voler ritenere la sua domanda di annullamento
irricevibile in quanto tardiva, la sua domanda intesa a far dichiarare l’inesistenza della decisione controversa sarebbe stata
comunque ricevibile, poiché una domanda in cui si chiede di dichiarare l’inesistenza di un atto non sarebbe sottoposta ad
alcun termine.
25 L’inesistenza della decisione controversa discenderebbe dal fatto che essa avrebbe comportato il diniego, da parte della Commissione,
di reintegrare il ricorrente nel legittimo possesso di tutti i beni di cui sarebbe stato illegittimamente privato dalla Commissione,
la quale avrebbe compiuto nei suoi confronti una violazione di domicilio appropriandosi sine titulo di detti beni. La decisione
controversa sarebbe, pertanto, in assoluto contrasto con il diritto di proprietà, e questo senza alcuna causa di pubblico
interesse ovvero pubblica utilità, fuori dai casi, dai modi e dalle condizioni previsti dalla legge nonché dai principi generali
del diritto, ed infine senza il pagamento in tempo utile di una giusta indennità al ricorrente. L’ordinamento giuridico dell’Unione
non potrebbe tollerare il fatto che la Commissione si sia appropriata dei beni del ricorrente e ancor meno che esista o sia
esistito un atto con cui la Commissione avrebbe rifiutato di lenire gli effetti di tale azione.
26 La Commissione fa valere che il ricorrente ha menzionato tale capo della domanda unicamente nella parte iniziale del ricorso,
ma ha poi omesso qualsiasi riferimento in proposito nelle proprie conclusioni, formulate nella parte finale del ricorso in
primo grado. Tale motivo sarebbe pertanto inoperante e infondato.
27 In ogni caso, secondo la Commissione, dovrebbe tenersi conto del fatto che la decisione controversa costituisce una decisione
implicita, rispetto alla quale la nozione di inesistenza non sembra potersi configurare. Peraltro, il fatto di invocare l’inesistenza
di un atto non consentirebbe al ricorrente di disattendere i termini prescritti dallo Statuto dei funzionari.
28 Infine, la Commissione afferma che la dichiarazione di inesistenza di un atto è riservata a casi del tutto estremi che non
sarebbero dimostrati nella specie. La presunta violazione del diritto di proprietà del sig. Marcuccio, infatti, oltre a non
essere connessa all’asserita illegittimità della decisione controversa, sarebbe del tutto infondata.
– Giudizio del Tribunale
29 Secondo costante giurisprudenza, il motivo attinente alla omessa statuizione, da parte del giudice di primo grado, su un capo
della domanda ovvero su un motivo dedotto dinanzi ad esso si risolve, in sostanza, nel lamentare la violazione, da parte del
Tribunale della funzione pubblica, dell’obbligo di motivazione che deriva dall’art. 36 dello Statuto della Corte, applicabile
al Tribunale della funzione pubblica ai sensi dell’art. 7, n. 1, dell’allegato I dello Statuto medesimo (sentenza del Tribunale
8 giugno 2009, causa T-498/07 P, Krcova/Corte di giustizia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 34; v., altresì, in
tal senso e per analogia, sentenze della Corte 1° ottobre 1991, causa C-283/90 P, Vidrányi/Commissione, Racc. pag. I-4339,
punto 29, e 11 settembre 2003, causa C-197/99 P, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-8461, punti 80-83).
30 Al riguardo, occorre ricordare che l’obbligo del Tribunale della funzione pubblica di motivare le proprie decisioni, se è
pur vero che non implica che detto giudice risponda dettagliatamente a ogni argomento dedotto dalla parte, in particolare
se quest’ultimo non possiede un carattere sufficientemente chiaro e preciso e non si fonda su elementi di prova circostanziati,
gli impone, quantomeno, di esaminare tutte le violazioni dinanzi ad esso dedotte (v. sentenza del Tribunale 19 novembre 2009,
causa T-50/08 P, Michail/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 42, e giurisprudenza ivi citata).
31 È giocoforza rilevare che dall’atto introduttivo del ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica risulta che il ricorrente
ha invocato l’inesistenza in diritto della decisione controversa a sostegno del suo ricorso dinanzi a detto giudice, formulando
un capo della domanda espressamente inteso alla declaratoria di inesistenza della decisione controversa da parte del Tribunale
della funzione pubblica. Inoltre, egli ha presentato i motivi a sostegno di tale censura in maniera sufficientemente chiara
e precisa.
32 Orbene, dall’ordinanza impugnata risulta che il Tribunale della funzione pubblica non si è pronunciato sulla domanda del ricorrente
di declaratoria di inesistenza della decisione controversa.
33 Anche se tale domanda non è stata ripetuta nella parte finale del ricorso, resta pur sempre che, alla luce delle circostanze
esposte supra, un’omissione di tale tipo è in contrasto con il diritto dell’Unione (v., in tal senso, ordinanza della Corte
3 giugno 2005, causa C-396/03 P, Killinger/Germania e a., Racc. pag. I-4967, punto 11).
34 Si deve pertanto accogliere il presente motivo e annullare l’ordinanza impugnata nella parte in cui non statuisce sulla domanda
del ricorrente di declaratoria di inesistenza della decisione controversa.
35 Ai sensi dell’art. 13, n. 1, dell’allegato I allo Statuto della Corte, quando l’impugnazione è accolta, il Tribunale annulla
la decisione del Tribunale della funzione pubblica e, quando la causa è matura per la decisione, statuisce sulla controversia.
36 Nel caso di specie, lo stato degli atti consente di decidere su tale punto. Occorre, pertanto, esaminare in primis la domanda
del ricorrente di declaratoria di inesistenza della decisione controversa.
37 Occorre ricordare, a questo riguardo, che gli atti delle istituzioni dell’Unione si presumono, in linea di principio, legittimi
e producono pertanto effetti giuridici, anche se sono viziati da irregolarità, finché non siano stati annullati o revocati.
Tuttavia, in deroga a tale principio, si deve ritenere che gli atti viziati da un’irregolarità la cui gravità sia così evidente
che essa non possa venire tollerata dall’ordinamento giuridico dell’Unione non abbiano prodotto alcun effetto giuridico. La
gravità delle conseguenze che discendono dalla declaratoria di inesistenza di un atto delle istituzioni dell’Unione impone
che, per ragioni di certezza del diritto, tale declaratoria sia limitata a ipotesi assolutamente estreme (v. sentenza del
Tribunale 5 ottobre 2009, cause riunite T-40/07 P e T-62/07 P, de Brito Sequeira Carvalho e Commissione/Commissione e de Brito
Sequeira Carvalho, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 150-152, e giurisprudenza ivi citata).
38 A sostegno della sua domanda di declaratoria di inesistenza, il ricorrente ha dedotto, in primo grado, che l’obbligo incombente
alla Commissione di restituirgli i suoi beni discendeva dal principio del rispetto del diritto di proprietà quale risulta
dall’art. 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU, che costituirebbe parte integrante e sostanziale dell’ordinamento
giuridico dell’Unione. La violazione asseritamente perpetrata dalla Commissione nell’astenersi dal conformarsi all’obbligo
di rispettare il diritto di proprietà avrebbe un carattere talmente grave da comportare l’inesistenza degli atti oggetto del
ricorso in primo grado, in considerazione anche dell’asserita illegittimità manifesta del trasloco d’ufficio.
39 Occorre ricordare, anzitutto, che la decisione controversa è una decisione implicita di rigetto, che si è formata de iure,
ai sensi dell’art. 90, n. 1, ultimo periodo, dello Statuto dei funzionari, in quanto l’APN non ha dato risposta entro il termine
prescritto alla domanda del ricorrente pervenuta alla Commissione l’8 settembre 2005.
40 Orbene, anche a voler ritenere che una tale decisione, che costituisce una fictio iuris, possa essere dichiarata inesistente
conformemente alla giurisprudenza ricordata supra, occorre rilevare che non può, in ogni caso, ritenersi che la violazione
del suo diritto di proprietà, invocata dal ricorrente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, ricada nelle ipotesi estreme
alle quali si riferisce detta giurisprudenza, se non altro perché, da una parte, la Commissione non ha mai negato che il ricorrente
fosse l’unico proprietario dei beni di cui era stato disposto il trasloco e perché, d’altra parte, la circostanza che quest’ultimo
non ne abbia ancora la disponibilità dipende, almeno in parte, dalla mancata cooperazione del ricorrente stesso. Peraltro,
come risulta dall’ordinanza del Tribunale 17 maggio 2006, causa T-241/03, Marcuccio/Commissione (Racc. FP pagg. I-A-2-111
e II-A-2-517, punto 39), il trasloco cui ha provveduto la Commissione deve essere considerato un atto di carattere pratico
con cui l’istituzione ha cercato di ovviare, coi propri mezzi, alle difficoltà in cui era incorso il ricorrente nell’esecuzione
del suo obbligo di liberare l’alloggio di servizio.
41 Ne consegue che la domanda di declaratoria di inesistenza della decisione impugnata dev’essere respinta. Occorre pertanto
esaminare gli altri motivi dell’impugnazione.
Sul secondo motivo, attinente al difetto di motivazione dei punti dell’ordinanza impugnata relativi all’irricevibilità della
domanda del ricorrente di condanna della Commissione a restituirgli i suoi beni personali
– Argomenti delle parti
42 Il ricorrente ritiene che il Tribunale della funzione pubblica non abbia sufficientemente motivato la propria decisione affermando,
al punto 35 dell’ordinanza impugnata, che, secondo costante giurisprudenza, non spetta al giudice dell’Unione rivolgere ingiunzioni
alle istituzioni o sostituirsi a queste ultime. Considera parimenti che l’ordinanza impugnata sia viziata dalla violazione
degli artt. 235 CE e 288 CE, come interpretati dalla giurisprudenza secondo la quale il giudice dell’Unione è competente a
imporre alle istituzioni qualsiasi forma di risarcimento conforme ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri
in materia di responsabilità extracontrattuale, incluso, se appare conforme a tali principi, il risarcimento in natura, eventualmente
anche sotto forma di ingiunzione di fare o di non fare (sentenza del Tribunale 10 maggio 2006, causa T-279/03, Galileo International
Technology e a./Commissione, Racc. pag. II-1291, punto 63).
43 La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.
– Giudizio del Tribunale
44 Occorre rilevare, anzitutto, che il punto 35 dell’ordinanza impugnata soddisfa l’obbligo di motivazione in quanto, a sostegno
della propria posizione secondo la quale non spetta al giudice dell’Unione rivolgere ingiunzioni alle istituzioni o sostituirsi
a queste ultime, il Tribunale della funzione pubblica ha richiamato la sentenza del Tribunale 11 luglio 1991, causa T-19/90,
Von Hoessle/Corte dei conti (Racc. pag. II-615, punto 30), che enuncia un principio applicabile nel caso di specie nonché
riconosciuto da costante giurisprudenza (sentenza del Tribunale 10 giugno 2004, causa T-275/01, Alvarez Moreno/Parlamento,
Racc. PI pagg. I-A-171 e II-765, punto 78; ordinanza del Tribunale 22 marzo 2006, causa T-4/05, Strack/Commissione, Racc. FP
pagg. I-A-2-83 e II-A-2-361, punto 55).
45 Peraltro, quanto al riferimento del ricorrente all’ordinanza Galileo International Technology e a./Commissione, citata supra
al punto 42, è sufficiente ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la controversia tra un funzionario e l’istituzione
alla quale appartiene o apparteneva, e vertente sul risarcimento di un danno, ricade nell’ambito dell’art. 270 TFUE e degli
artt. 90 e 91 dello Statuto dei funzionari e si colloca, segnatamente con riguardo alla sua ricevibilità, fuori dalla sfera
di applicazione degli artt. 268 TFUE e 340 TFUE (v. sentenza del Tribunale 12 giugno 2002, causa T-187/01, Mellone/Commissione,
Racc. PI pagg. I-A-81 e II-389, punto 74, e giurisprudenza ivi citata).
Sul terzo motivo, attinente al difetto assoluto di motivazione dei punti dell’ordinanza impugnata relativi all’irricevibilità
della domanda di annullamento della decisione controversa
– Argomenti delle parti
46 Il ricorrente riconosce che la notifica di una decisione di rigetto di un reclamo in una lingua diversa sia dalla lingua madre
del funzionario sia da quella in cui è stato redatto il reclamo possa essere regolare, ma sottolinea che tale possibilità
è subordinata alla condizione che l’interessato possa venire utilmente a conoscenza della decisione stessa. In tal senso,
secondo il ricorrente, se il funzionario destinatario della decisione di rigetto non padroneggia in modo approfondito la lingua
utilizzata dall’APN e qualora ne richieda con celerità una traduzione, il termine di ricorso decorre solo dalla data di ricevimento
della traduzione.
47 Il ricorrente osserva poi che, a norma dell’art. 1 quinquies, n. 1, dello Statuto dei funzionari e in conformità della giurisprudenza,
è proibita ogni discriminazione, anche indiretta, tra funzionari o ex funzionari, fondata sulla lingua madre ovvero sulle
conoscenze linguistiche. Limitazioni a tale divieto sarebbero possibili solo se sono obiettivamente e ragionevolmente giustificate,
rispondono ad obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale e non incidono sul diritto
della persona interessata a non essere oggetto di discriminazione. Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica
non avrebbe chiarito sotto qual profilo si giustificasse la limitazione applicata.
48 Secondo il ricorrente, perché una decisione redatta in un’altra lingua faccia decorrere il termine di ricorso, occorrerebbe,
segnatamente, che sia dimostrato al di là di ogni dubbio che l’interessato abbia effettivamente, perfettamente e facilmente
inteso il contenuto della decisione di rigetto del reclamo in ogni sua parte come se questa fosse stata redatta nella sua
lingua madre ovvero nella lingua in cui il reclamo è stato proposto, cosa che il Tribunale della funzione pubblica non avrebbe
fatto nell’ordinanza impugnata.
49 Infatti, il Tribunale della funzione pubblica, per valutare se il ricorrente padroneggiasse il francese alla data in cui ha
ricevuto la decisione notificata il 30 agosto 2006, avrebbe tenuto conto di dati di fatto inconferenti. Quanto alla circostanza,
riportata al punto 45 dell’ordinanza impugnata, che il ricorrente stesso avesse indicato, nel curriculum vitae allegato al
suo fascicolo di assunzione in qualità di funzionario, di possedere una buona conoscenza di cinque lingue, fra le quali il
francese, il ricorrente fa valere, in primo luogo, che le sue autovalutazioni non rilevano, poiché la valutazione dovrebbe
essere oggettiva; in secondo luogo, che una buona conoscenza non equivale, in ogni caso, al livello richiesto perché il termine
di ricorso possa decorrere fin dalla notifica della decisione notificata il 30 agosto 2006 e, in terzo luogo, che detto curriculum
vitae si riferiva al livello delle conoscenze linguistiche del ricorrente alla data in cui aveva preso servizio presso la
Commissione, e cioè nel giugno 2000, mentre nella specie rileverebbe il suo livello di conoscenza del francese al 30 agosto
2006, vale a dire più di sei anni dopo. Al riguardo, il ricorrente osserva di aver sofferto di una malattia grave, di essere
stato collocato a riposo e di risiedere in Italia, in un piccolo centro del sud, in cui non ha né avrà occasione di far uso
del francese né di alcuna altra lingua straniera.
50 Il ricorrente fa valere argomenti analoghi quanto al rapporto sul periodo di prova, redatto nel 2001, a proposito del quale
il Tribunale della funzione pubblica, ai punti 46 e 47 dell’ordinanza impugnata, ha affermato che ne risulterebbe, direttamente
per taluni profili, indirettamente per altri, che il ricorrente comprendeva il francese e utilizzava tale lingua nello svolgimento
delle sue funzioni professionali.
51 La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.
– Giudizio del Tribunale
52 In limine, occorre rilevare che la questione del rispetto dell’obbligo di motivazione, previsto dall’art. 76 del regolamento
di procedura del Tribunale della funzione pubblica con riguardo all’ordinanza che dichiari un ricorso manifestamente irricevibile,
va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legalità sostanziale dell’ordinanza
di cui trattasi (v., per analogia, sentenze della Corte 22 marzo 2001, causa C-17/99, Francia/Commissione, Racc. pag. I-2481,
punto 35, e 7 marzo 2002, causa C-310/99, Italia/Commissione, Racc. pag. I-2289, punto 48).
53 Infatti, da una parte, la motivazione di una decisione consiste nell’esprimere formalmente i motivi su cui si fonda tale decisione.
Se tali motivi sono viziati da errori, essi inficiano la legalità sostanziale della decisione, ma non la sua motivazione,
che può essere sufficiente pur contenendo motivi erronei (v. sentenza della Corte 10 luglio 2008, causa C-413/06 P, Bertelsmann
e Sony Corporation of America/Impala, Racc. pag. I-4951, punto 181, e giurisprudenza ivi citata). D’altra parte, il fatto
che il giudice di primo grado sia pervenuto, nel merito, ad une conclusione differente da quella del ricorrente non può, di
per sé, viziare l’ordinanza impugnata di un difetto di motivazione (v. sentenza della Corte 20 maggio 2010, causa C-583/08 P,
Gogos/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 35, e giurisprudenza ivi citata).
54 Orbene, il Tribunale della funzione pubblica ha sufficientemente motivato l’ordinanza impugnata, dato che, ai suoi punti 41-52,
in primo luogo, ha ricordato la giurisprudenza relativa alla notifica delle decisioni e, in particolare, ai requisiti necessari
perché la notifica possa ritenersi regolare ancorché la decisione di risposta al reclamo non sia redatta nella lingua scelta
dal ricorrente, in secondo luogo, ha esaminato se nel caso di specie ricorressero tali requisiti, concludendo in senso affermativo
e, in terzo luogo, ha tratto le conseguenze della conclusione alla quale era pervenuto.
55 Ne consegue che l’ordinanza impugnata non è viziata da un difetto di motivazione.
56 Nei limiti in cui il ricorrente contesta la valutazione degli elementi di fatto che ha indotto il Tribunale della funzione
pubblica a concludere che egli conoscesse la lingua francese, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l’impugnazione
dinanzi al Tribunale è limitata ai motivi di diritto e, pertanto, ai sensi dell’art. 11 dell’allegato I dello Statuto della
Corte, il Tribunale della funzione pubblica è il solo competente ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l’inesattezza
materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti di causa sottoposti al suo giudizio, ed a valutare tali fatti. La valutazione
dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica,
non costituisce dunque una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato del giudice dell’impugnazione (v., per analogia,
sentenze della Corte 2 ottobre 2001, causa C-449/99 P, BEI/Hautem, Racc. pag. I-6733, punto 44, e ordinanza della Corte 27
aprile 2006, causa C-230/05 P, L/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 45).
57 Inoltre, la valutazione da parte del giudice di primo grado dell’efficacia probatoria di un documento, in linea di principio,
non può essere assoggettata al controllo del Tribunale nel contesto dell’impugnazione. Il Tribunale della funzione pubblica
è, così, l’unico competente a stimare il valore da attribuire agli elementi sottoposti al suo esame. Tale valutazione non
costituisce, pertanto, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova dinanzi al Tribunale della funzione pubblica,
una questione di diritto soggetta al giudice dell’impugnazione (v. sentenza del Tribunale 8 settembre 2009, causa T-404/06 P,
ETF/Landgren, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 198, e giurisprudenza ivi citata).
58 Un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa, senza che occorra procedere ad una nuova valutazione
dei fatti e delle prove (v. sentenze del Tribunale 12 marzo 2008, causa T-107/07 P, Rossi Ferreras/Commissione, non ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 30, e 26 novembre 2008, causa T-284/07 P, UAMI/López Teruel, non ancora pubblicata nella
Raccolta, punto 47).
59 Il potere di controllo del Tribunale sugli accertamenti di fatto effettuati dal Tribunale della funzione pubblica si estende
quindi, in particolare, all’inesattezza materiale di tali accertamenti risultante dagli atti di causa, allo snaturamento degli
elementi di prova, alla qualificazione giuridica di questi ultimi e alla questione se siano state rispettate le disposizioni
in materia di onere e di produzione della prova (v., per analogia, sentenza della Corte 25 gennaio 2007, cause riunite C-403/04 P
e C-405/04 P, Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel/Commissione, Racc. pag. I-729, punto 39, e giurisprudenza ivi citata).
60 Orbene, quanto dedotto dal ricorrente nel contesto della presente impugnazione riguardo all’asserita perdita da parte sua
della conoscenza della lingua francese non consente di ritenere che il Tribunale della funzione pubblica abbia snaturato i
fatti o sia incorso in inesattezze materiali nel valutare, ai punti 44-47 dell’ordinanza impugnata, gli elementi di fatto
prodotti dalla Commissione nel suo controricorso e nei relativi allegati. Del pari, in quanto è la Commissione che ha fornito
gli elementi di prova che hanno consentito al Tribunale della funzione pubblica di concludere nel senso dell’irricevibilità
del ricorso, le disposizioni in materia di onere e di produzione della prova sono state rispettate. Quanto alla qualificazione
dei fatti operata dal Tribunale della funzione pubblica per trarne la conclusione che la notifica della decisione comunicata
il 30 agosto 2006 ha fatto decorrere il termine di ricorso, essa va confermata. Il Tribunale della funzione pubblica, infatti,
dal momento che ha ritenuto sufficientemente dimostrato dagli atti di causa che il ricorrente conoscesse il francese, poteva
legittimamente trarne le conseguenze che discendono dall’applicazione della giurisprudenza relativa alle notifiche di decisioni
redatte in una lingua diversa da quella scelta dal funzionario (sentenze del Tribunale 23 marzo 2000, causa T-197/98, Rudolph/Commissione,
Racc. PI pagg. I-A-55 e II-241, punti 42-45, e 7 febbraio 2001, Bonaiti Brighina/Commissione, cit. supra al punto 13, punti 16
e 17).
61 Da quanto precede deriva che il terzo motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Sul quarto motivo, attinente al difetto assoluto di motivazione delle affermazioni del Tribunale della funzione pubblica relative
alla irricevibilità della domanda di risarcimento danni del ricorrente
62 Il ricorrente sostiene che gli errori in diritto invocati nel contesto del suo terzo motivo d’impugnazione si riverbererebbero
ineluttabilmente sull’affermazione del Tribunale della funzione pubblica in ordine all’irricevibilità della domanda di risarcimento
danni.
63 La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.
64 È giocoforza rilevare che, atteso che dall’esame del terzo motivo risulta che il Tribunale della funzione pubblica correttamente
ha dichiarato irricevibile la domanda di annullamento presentata dal ricorrente, parimenti correttamente detto giudice ha
motivato il rigetto della domanda risarcitoria del ricorrente sul fondamento della giurisprudenza secondo la quale una domanda
siffatta è irricevibile nel caso in cui presenti un nesso stretto con una domanda di annullamento, a sua volta dichiarata
irricevibile (sentenza della Corte 14 settembre 2006, causa C-417/05 P, Commissione/Fernández Gómez, Racc. pag. I-8481, punto
51; sentenza del Tribunale 18 settembre 2008, causa T-47/05, Angé Serrano e a./Parlamento, non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 178).
Sul quinto motivo, attinente all’illegittimità delle affermazioni del Tribunale della funzione pubblica relative all’irricevibilità
manifesta del ricorso in primo grado complessivamente inteso
65 Il ricorrente censura il Tribunale della funzione pubblica per aver dichiarato irricevibile il ricorso in toto fondandosi
su argomenti viziati da errori di diritto.
66 La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.
67 È giocoforza rilevare che, essendo stati respinti i precedenti motivi, il presente motivo è manifestamente infondato in diritto
e, pertanto, deve essere parimenti respinto.
Sul sesto motivo, attinente al difetto di motivazione, connesso segnatamente alla carenza assoluta di istruttoria, con riferimento
all’omessa dichiarazione, da parte del Tribunale della funzione pubblica, del fatto che il controricorso non sarebbe stato
depositato tempestivamente
– Argomenti delle parti
68 Il ricorrente ritiene che il controricorso della Commissione sia stato depositato tardivamente e che il Tribunale della funzione
pubblica sia incorso in un vizio procedurale versandolo agli atti invece di dichiararlo irricevibile.
69 Il deposito di detto controricorso, pervenuto presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 4 ottobre 2007,
sarebbe tardivo in quanto dalla lettera del 19 luglio 2007 del cancelliere di detto Tribunale al ricorrente risulterebbe che
il ricorso era stato notificato alla Commissione in tale data, con la conseguenza che il termine previsto per presentare detto
controricorso sarebbe scaduto il 1° ottobre 2007.
70 Tale vizio procedurale avrebbe danneggiato il ricorrente, dal momento che il Tribunale della funzione pubblica, accogliendo,
al punto 49 dell’ordinanza impugnata, un argomento della Commissione formulato nel controricorso, ne avrebbe tenuto conto
mentre non avrebbe dovuto, in considerazione dell’introduzione tardiva di tale atto. Secondo il ricorrente, non può escludersi
che, se il Tribunale della funzione pubblica non avesse tenuto conto del controricorso, avrebbe potuto decidere in termini
diversi e più favorevoli al ricorrente.
71 La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.
– Giudizio del Tribunale
72 Nel caso di specie, dagli atti di causa del Tribunale della funzione pubblica risulta che il ricorrente ha depositato l’originale
del ricorso in primo grado presso la cancelleria di detto Tribunale il 16 luglio 2007. Il 19 luglio 2007, la cancelleria del
Tribunale della funzione pubblica, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ha inviato il ricorso alla Commissione,
che ne ha accusato ricezione il successivo 25 luglio. La Commissione ha depositato il suo controricorso presso la cancelleria
del Tribunale della funzione pubblica il 4 ottobre 2007.
73 Orbene, ai sensi dell’art. 46, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, applicabile mutatis mutandis al Tribunale
della funzione pubblica sino al 1° novembre 2007, letto in combinato disposto con l’art. 102, n. 2, del regolamento medesimo,
il convenuto deve presentare un controricorso nel termine di due mesi e dieci giorni dalla notifica del ricorso.
74 Inoltre, dagli atti di causa del Tribunale della funzione pubblica risulta che quest’ultimo ha notificato il ricorso alla
Commissione per plico postale raccomandato con ricevuta di ritorno al suo indirizzo. Occorre rilevare che il Tribunale della
funzione pubblica non disponeva di alcuna altra possibilità per procedere alla notifica, in quanto, trattandosi della notifica
del primo atto nel contesto di una causa nuova, la Commissione non aveva ancora avuto occasione di eleggere domicilio a Lussemburgo
né di accettare di ricevere le notifiche per telefax o con qualsivoglia altro mezzo tecnico di comunicazione.
75 Peraltro, in caso di invio per plico postale raccomandato, la data della notifica che fa decorrere i termini è quella in cui
il destinatario ha accusato ricezione del plico postale raccomandato che gli è stato inviato (v. ordinanza del Tribunale 23
marzo 2010, causa T-16/09 P, Marcuccio/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 64, e giurisprudenza ivi citata).
76 Conseguentemente, poiché la Commissione ha accusato ricezione della lettera raccomandata del Tribunale della funzione pubblica
contenente il ricorso il 25 luglio 2007, il termine di due mesi e dieci giorni per il deposito del controricorso si doveva
calcolare a partire da quest’ultima data ed è scaduto il 5 ottobre 2007. Atteso che la Commissione ha depositato il controricorso
il 4 ottobre 2007, è manifesto che essa non lo ha depositato oltre i termini. Pertanto, il presente motivo è carente in punto
di fatto.
77 Ne deriva che il Tribunale della funzione pubblica poteva tener conto del controricorso della Commissione.
78 Di conseguenza, il sesto motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Sul settimo motivo, attinente al difetto assoluto di motivazione delle affermazioni relative alla condanna del ricorrente
alle spese
– Argomenti delle parti
79 Il ricorrente contesta il fatto che il Tribunale della funzione pubblica lo abbia condannato a tutte le spese ritenendo che
la sua condotta, asseritamente ostruzionista nei confronti della Commissione, avesse esposto l’istituzione a spese superflue
o defatigatorie. Fa valere, al riguardo, che la sua condotta non può essere qualificata come ostruzionista, e che egli avrebbe
invece dato prova di disponibilità nei confronti di detta istituzione, nonostante l’incompletezza delle informazioni che la
stessa gli aveva fornito e nonostante il fatto che la Commissione avesse avuto a disposizione tutte le informazioni necessarie
per poter, eventualmente con un intermediario, reintegrare il ricorrente nel possesso dei suoi beni se ne avesse avuto l’intenzione.
Sarebbe stata la Commissione ad aver avuto un atteggiamento ostruzionista, dal momento che avrebbe omesso di rispondere alla
domanda del ricorrente del 31 agosto 2005.
80 Il ricorrente sostiene peraltro che, essendo il controricorso a suo parere irricevibile, non possa sussistere alcun diritto
della Commissione alle spese sostenute dalla medesima per la redazione di detto controricorso, unica attività difensiva dell’istituzione
nel contesto del primo grado di giudizio.
81 La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.
– Giudizio del Tribunale
82 Ai sensi dell’art. 11, n. 2, dell’allegato I dello Statuto della Corte, l’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente
l’onere e l’importo delle spese. Se ne ricava che, nell’ipotesi in cui tutti gli altri motivi di impugnazione siano stati
respinti, la domanda relativa all’asserita irregolarità della decisione del Tribunale della funzione pubblica sulle spese
deve essere dichiarata irricevibile (ordinanza del Tribunale 28 settembre 2009, causa T-46/08 P, Marcuccio/Commissione, non
ancora pubblicata nella Raccolta, punto 84; v. altresì, per analogia, sentenza della Corte 15 aprile 2010, causa C-485/08 P,
Gualtieri/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 111, e giurisprudenza ivi citata).
83 Ne consegue che il settimo motivo deve essere dichiarato manifestamente irricevibile.
Sull’ottavo motivo, attinente alla violazione delle norme sul giusto processo
– Argomenti delle parti
84 Il ricorrente sostiene che il Tribunale della funzione pubblica abbia violato le norme sul giusto processo, con particolare
riferimento all’art. 6 della CEDU, nonché all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, e osserva che tale motivo deriverebbe
in modo ineluttabile da quelli precedentemente esposti.
85 La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.
– Giudizio del Tribunale
86 Occorre ricordare che, in forza dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte, applicabile al procedimento dinanzi
al Tribunale in conformità all’art. 53, primo comma, del medesimo Statuto e all’art. 138, n. 1, lett. c), del regolamento
di procedura del Tribunale, il ricorso deve contenere, in particolare, un’esposizione sommaria dei motivi invocati. Esso deve
pertanto chiarire in che cosa consiste il motivo su cui il ricorso è fondato, in modo tale che la sua sola enunciazione astratta
non risponde alle esigenze dello Statuto della Corte e del regolamento di procedura del Tribunale. Inoltre, tale esposizione,
per quanto sommaria, deve essere sufficientemente chiara e precisa per permettere alla parte convenuta di preparare la sua
difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, all’occorrenza, senza altre informazioni a sostegno. La certezza del diritto
e una buona amministrazione della giustizia esigono, affinché un ricorso o, più specificamente, un motivo di ricorso siano
ricevibili, che gli elementi essenziali in fatto e in diritto su cui essi si basano risultino in modo coerente e comprensibile
dal testo stesso del ricorso. Al riguardo, non spetta al Tribunale esaminare, nel complesso degli elementi invocati a sostegno
di un primo motivo, se tali elementi possano essere utilizzati anche a sostegno di un secondo motivo (v. ordinanza del Tribunale
23 marzo 2010, Marcuccio/Commissione, punto 75 supra, punto 15, e giurisprudenza ivi citata).
87 Dal momento che la menzione secondo cui il «motivo di gravame deriva in modo ineluttabile da quelli che precedono» non consente
di comprendere le asserite violazioni delle norme relative all’equo processo, dell’art. 6 della CEDU e dell’art. 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’ottavo motivo deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.
88 Risulta dalle suesposte considerazioni che la presente impugnazione può essere accolta solo nella parte in cui il Tribunale
della funzione pubblica ha violato l’obbligo di motivazione allorché ha omesso di pronunciarsi sulla domanda del ricorrente
volta alla declaratoria di inesistenza della decisione controversa. L’impugnazione deve essere, in parte, dichiarata manifestamente
irricevibile e, in parte, respinta perché infondata quanto al resto.
89 Tuttavia, nel decidere sulla controversia in primo grado, ai sensi dell’art. 13, n. 1, dell’allegato I allo Statuto della
Corte, il Tribunale ha dichiarato che la domanda di declaratoria di inesistenza doveva essere respinta. Ne consegue che il
ricorso, nella parte in cui riguardava la declaratoria di inesistenza della decisione controversa, deve essere respinto.
Sulle spese
90 Conformemente all’art. 148, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta in quanto infondata
o quando l’impugnazione è fondata e il Tribunale decide in via definitiva la controversia, esso statuisce sulle spese.
91 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, primo comma, dello stesso regolamento, che si applica al procedimento di impugnazione ai sensi
del suo art. 144, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
92 Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto sostanzialmente soccombente, dev’essere condannato a sopportare
le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito del presente grado di giudizio. Per quanto riguarda
le spese collegate al procedimento di primo grado che ha condotto all’ordinanza impugnata, esse saranno sopportate secondo
le modalità stabilite al punto 2 del dispositivo di quest’ultima.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
dichiara e statuisce:
1) L’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 4 novembre 2008, causa F-133/06, Marcuccio/Commissione
(non ancora pubblicata nella Raccolta) è annullata nella parte in cui ha omesso di statuire sulla domanda di declaratoria
di inesistenza della decisione impugnata in primo grado.
2) L’impugnazione è respinta quanto al resto.
3) Il ricorso, nella parte in cui era inteso alla declaratoria di inesistenza della decisione controversa, è respinto.
4) Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente
giudizio. Le spese collegate al procedimento di primo grado che ha condotto alla menzionata ordinanza Marcuccio/Commissione
saranno sopportate secondo le modalità stabilite al punto 2 del dispositivo di quest’ultima.
Jaeger
Azizi
Wiszniewska-Białecka
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 novembre 2010.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło