T-93/99
PostanowienieTSUE1999-06-01CELEX: 61999TO0093ECLI:EU:T:1999:118
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy warunek pilności, niezbędny do zastosowania środków tymczasowych, jest spełniony w przypadku, gdy odmowa transferu części wynagrodzenia do konta oszczędnościowo-mieszkaniowego powoduje szkodę o charakterze czysto pieniężnym, która może być przedmiotem późniejszej rekompensaty finansowej?Ratio decidendi
Prezydent Sądu Pierwszej Instancji oddalił wniosek o zastosowanie środków tymczasowych, ponieważ nie został spełniony warunek pilności. Stwierdzono, że szkoda o charakterze czysto pieniężnym, wynikająca z niemożności dokonania transferu części wynagrodzenia, nie może być co do zasady uznana za nieodwracalną lub trudną do naprawienia, jeśli może być przedmiotem późniejszej rekompensaty finansowej. W niniejszej sprawie skarżąca mogła samodzielnie dokonywać wpłat na konto oszczędnościowo-mieszkaniowe, a w przypadku wygrania sprawy głównej, mogłaby dochodzić zwrotu od Komisji.Stan faktyczny
Skarżąca, Beatrice Bonaiti Brighina, pracownica Komisji Europejskiej w Centrum Badań JRC Ispra, złożyła wniosek o miesięczny transfer części swojego wynagrodzenia (7600 FF) na konto oszczędnościowo-mieszkaniowe we francuskiej instytucji finansowej, zgodnie z art. 17 ust. 2 lit. b) załącznika VII do regulaminu pracowniczego. Komisja odmówiła transferu, żądając od instytucji finansowej zaświadczenia o zobowiązaniu do informowania Komisji o ruchach na koncie w celu kontroli przeznaczenia środków, zgodnie z wewnętrzną dyrektywą. Skarżąca odmówiła przedstawienia takiego zaświadczenia, co doprowadziło do odrzucenia jej wniosku o transfer.Rozstrzygnięcie
1) Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostaje oddalony.
2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu końcowym.Pełny tekst orzeczenia
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
1o giugno 1999 (
*1
)
«Procedimento sommario — Urgenza — Assenza»
Nel procedimento T-93/99 R,
Beatrice Bonaiti Brighina, dipendente in servizio presso il centro comune di ricerca di Ispra, rappresentata dall'avv. Mirco Rizzoglio, del foro di Milano, e dall'avv. Franco Colussi, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Colussi, 36, rue de Wiltz,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Gianluigi Valsesia, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda intesa, da un lato, alla sospensione degli atti che ostano al trasferimento di una parte della retribuzione della ricorrente verso il conto risparmio-alloggio aperto a suo nome presso un organismo finanziario stabilito in Francia e, dall'altro, alla contemporanea autorizzazione del trasferimento immediato degli importi che avrebbero dovuto essere trasferiti o che dovrebbero esserlo prossimamente,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti all'origine della controversia e procedimento
La signora Bonaiti Brighina, dipendente della Commissione in servizio presso il Centro comune di ricerca di Ispra (in prosieguo: la «ricorrente»), ha inviato alla direzione generale del personale e dell'amministrazione della Commissione (in prosieguo: la «DG IX»), con lettera 4 giugno 1998, una domanda di trasferimento mensile di un importo di 7600 FF presso l'agenzia di Mentone (Francia) della Banca San Paolo (in prosieguo: l'«organismo finanziario») ai sensi dell'art. 17, n. 2, lett. b), dell'allegato VII dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»).
Questa domanda è stata giustificata con l'apertura di un conto presso l'organismo finanziario destinato ad alimentare un piano di risparmio-alloggio nell'ambito di un investimento immobiliare in Francia.
In conformità alla direttiva interna che stabilisce le modalità relative ai trasferimenti di una parte della retribuzione dei dipendenti (pubblicata nelle informazioni amministrative dell'11 agosto 1993, n. 815), la DG IX ha chiesto alla ricorrente, in data 24 giugno 1998, un'attestazione dell'organismo finanziario con la quale quest'ultimo si impegna ad informare l'istituzione, affinché questa controlli la destinazione dei fondi di cui trattasi, ogni volta che saranno effettuati movimenti di conto relativi al contratto di risparmio-alloggio.
Il punto 4 di questa direttiva interna stabilisce:
«In caso di contratto risparmio-alloggio, il dipendente è tenuto a presentare un'attestazione dell'organismo finanziario interessato, con la quale quest'ultimo si impegna ad informare l'istituzione ogni volta che un fondo di risparmio sarà sbloccato, nonché a sottoscrivere esso stesso un impegno riguardante la destinazione dei fondi di risparmio ad operazioni immobiliari quali definite dal quarto trattino del secondo comma dell'art. 2 della [regolamentazione che fissa le modalità relative ai trasferimenti di una parte delle retribuzioni dei dipendenti delle Comunità europee]. Nel caso in cui questa destinazione dei fondi di risparmio non sia rispettata, l'istituzione pone fine al trasferimento e recupera la parte corrispondente alla sua partecipazione applicando il coefficiente di cui all'art. 17, n. 3, dell'allegato VII, dello Statuto (recupero del guadagno derivante dalla differenza tra il tasso contabile mensile e il tasso trasferimenti)».
La ricorrente ha rifiutato di presentare l'attestazione richiesta e ha introdotto il 3 agosto 1998 un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto contro la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») con cui viene respinta la sua domanda di trasferimento di una parte della sua retribuzione.
Il reclamo è stato respinto con decisione esplicita dell'APN del 22 dicembre 1998. Questa decisione è stata notificata all'interessata il 12 gennaio 1999.
Il 19 aprile 1999 la ricorrente ha presentato al Tribunale un ricorso mirante all'annullamento della decisione dell'APN.
Con atto separato, registrato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, essa ha anche presentato una domanda intesa ad ottenere, da un lato, la sospensione degli atti che ostano al trasferimento di una parte della sua retribuzione verso il conto che essa ha aperto presso l'organismo finanziario e, dall'altro, la contemporanea autorizzazione al trasferimento immediato di tutti gli importi che avrebbero dovuto essere trasferiti o che dovrebbero esserlo prossimamente.
La Commissione ha presentato le sue osservazioni sulla domanda di provvedimenti urgenti il 4 maggio 1999.
In considerazione degli elementi del fascicolo, il giudice del procedimento sommario ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sulla presente domanda di provvedimenti provvisori, senza che occorra sentire in via preliminare le osservazioni orali delle parti.
In diritto
In forza del combinato disposto degli artt. 242 CE (ex art. 185) e 243 CE (ex art. 186) e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale, se ritiene che le circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o disporre i provvedimenti provvisori necessari.
L'art. 104, n. 1, del regolamento di procedura precisa che una domanda di sospensione è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato l'atto di cui trattasi in un ricorso dinanzi al Tribunale. Il n. 2 dello stesso articolo prevede che una tale domanda deve precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni juris) l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Queste condizioni sono cumulative, di modo che una domanda di sospensione dell'esecuzione dev'essere respinta qualora una di esse manchi (ordinanza del presidente del Tribunale 10 febbraio 1999, causa T-211/98R, Willeme/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta PI, punto 18).
Argomenti delle parti
Al fine di accertare un fumus boni juris che giustificherebbe la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti, la richiedente fa riferimento, senza alcun'altra argomentazione, alle osservazioni in fatto e diritto che ha svolto nell'ambito del suo ricorso principale.
Essa ritiene anche che la condizione relativa all'urgenza sia soddisfatta in quanto il comportamento tenuto dalla Commissione dal mese di giugno 1998 ha come conseguenza che il trasferimento mensile di una parte della sua retribuzione, per un importo di 7600 FF, non ha potuto essere effettuato. Questa situazione comporterebbe conseguenze gravi per la costituzione del piano di risparmio-alloggio e l'utilizzo delle somme di cui trattasi. Per contro l'autorizzazione, in via cautelare, ad operare questi trasferimenti non causerebbe alcun danno all'amministrazione, anche nel caso in cui il suo ricorso principale fosse respinto.
La Commissione contesta l'esistenza di un fumus boni juris e ritiene che le condizioni che giustificano l'adozione di provvedimenti d'urgenza non siano soddisfatte.
Valutazione del giudice del procedimento sommario
Il carattere urgente di una domanda di provvedimenti urgenti deve essere valutato in relazione alla necessità che vi sia di statuire in via provvisoria, al fine di evitare che un danno grave e irreparabile sia causato alla parte che chiede il provvedimento provvisorio. Spetta alla parte che chiede il provvedimento provvisorio fornire la prova che essa non può attendere la conclusione del procedimento principale senza dover subire un danno che comporterebbe conseguenze gravi e irreparabili (v., in particolare, ordinanza del presidente del Tribunale 26 febbraio 1999, causa T-203/98, Tzikis/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 49).
Occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza ben consolidata (ordinanza del presidente del Tribunale 30 novembre 1993, causa T-549/93 R, D./Commissione, Racc. pag. II-1347, punto 45, Willeme/Commissione, sopra citata, punto 37, Tzikis/Commissione, sopra menzionata, punto 50), un danno di ordine puramente pecuniario non può in via di principio essere considerato irreparabile, o anche difficilmente riparabile, qualora possa costituire oggetto di una compensazione finanziaria successiva.
Nella fattispecie è sufficiente rilevare che la ricorrente, operando personalmente il trasferimento mensile di una parte della sua retribuzione, non è per niente impossibilitata a contribuire alla costituzione di fondi sul conto di risparmio-alloggio che essa ha aperto presso un organismo finanziario e che, nel caso in cui il Tribunale accogliesse il suo ricorso nella causa principale, essa potrebbe chiedere alla Commissione di procedere al rimborso degli importi di cui sarebbe creditrice e di cui non avrebbe potuto beneficiare.
Pertanto, non essendo soddisfatta la condizione relativa all'urgenza, occorre respingere la domanda di provvedimenti provvisori, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi e argomenti dedotti dalla ricorrente.
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE così provvede:
1)
La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
2)
Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 1o giugno 1999.
Il cancelliere
H. Jung
Il presidente
Bo Vesterdorf
(
*1
) Lingua processuale: l'italiano.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 15.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło