T-93/99
PostanowienieTSUE1999-11-12CELEX: 61999TO0093(01)ECLI:EU:T:1999:292
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy wymóg Komisji Europejskiej, aby instytucja finansowa zobowiązała się do informowania o likwidacji środków z konta oszczędnościowo-mieszkaniowego, na które pracownik transferuje część wynagrodzenia, jest zgodny z przepisami Statutu Urzędników i nie narusza tajemnicy bankowej ani prawa do prywatności?Ratio decidendi
Sąd uznał, że wymóg Komisji był uzasadniony i zgodny z przepisami Statutu Urzędników oraz regulacjami wykonawczymi. Przeniesienie części wynagrodzenia na konto oszczędnościowo-mieszkaniowe jest odstępstwem od ogólnej zasady i jest dozwolone tylko pod ściśle określonymi warunkami dotyczącymi przeznaczenia środków na cele mieszkaniowe. Instytucja ma obowiązek regularnie weryfikować, czy te warunki są nadal spełniane. Zobowiązanie banku do informowania o likwidacji środków jest niezbędne, aby instytucja mogła wypełnić ten obowiązek kontrolny. Informacja ta jest ograniczona i ujawniana za zgodą pracownika, co nie narusza tajemnicy bankowej ani prawa do prywatności.Stan faktyczny
Beatrice Bonaiti Brighina, pracowniczka Wspólnego Centrum Badawczego w Ispra, złożyła wniosek o miesięczny transfer 7600 FRF na konto oszczędnościowo-mieszkaniowe we Francji. Komisja Europejska, zgodnie z wewnętrzną dyrektywą, zażądała od niej przedstawienia zaświadczenia od banku, w którym bank zobowiąże się do informowania instytucji o każdej prośbie o likwidację środków z konta. Urzędniczka odmówiła, twierdząc, że wymóg jest nieuzasadniony, nadmierny i narusza tajemnicę bankową oraz prawo do prywatności. Jej skarga administracyjna została odrzucona, co doprowadziło do wniesienia skargi do Sądu Pierwszej Instancji.Rozstrzygnięcie
Sąd odrzuca skargę jako oczywiście bezzasadną. Każda ze stron pokrywa własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione) novembre 1999 (
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)
«Dipendenti — Trasferimenti di una parte degli emolumenti nella moneta di uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'istituzione — Contratto di risparmio — alloggio — Requisito di un impegno dell'organismo finanziario di informare l'istituzione dell'esistenza di una domanda di liquidazione dei fondi risparmiati — Ricorso manifestamente infondato»
Nella causa T-93/99,
Beatrice Bonaiti Brighina, dipendente in servizio presso il Centro comune di ricerca di Ispra, rappresentata dall'avv. Mirco Rizzoglio, del foro di Milano, e dall'avv. Franco Colussi, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Colussi, 36, rue de Wiltz,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Gianluigi Valsesia, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avete ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione con cui viene respinta la domanda di trasferimento di una parte della retribuzione della ricorrente su un conto risparmio-alloggio in mancanza di un impegno da parte della banca a comunicare qualsiasi sblocco del fondo di risparmio al fine di consentire all'istituzione di controllare la destinazione effettiva dei fondi,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
composto dai signori K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Ambito normativo
L'art. 17, n. 1, dell'allegato VII dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») prevede che le somme dovute ai dipendenti sono pagate nel luogo e nella moneta del paese dove il dipendente esercita le sue funzioni.
In base al n. 2, lett b), dello stesso articolo, il dipendente può far trasferire regolarmente, tramite l'istituzione da cui dipende, una parte dei suoi emolumenti, purché questi trasferimenti «siano destinati a coprire spese risultanti in particolare da oneri regolari e comprovati che l'interessato debba assumersi fuori dal paese sede della sua istituzione o fuori del paese in cui esercita le proprie funzioni».
Dal n. 3 dello stesso articolo risulta che tali trasferimenti sono effettuati ai tassi di cambio previsti dall'art. 63, secondo comma, dello Statuto e che alle somme trasferite si applica il coefficiente correttore fissato per il paese nella cui moneta si effettua il trasferimento ed il coefficiente correttore fissato per la sede di servizio del dipendente.
La regolamentazione che fissa le modalità relative ai trasferimenti di una parte degli emolumenti dei dipendenti delle Comunità europee (in prosieguo: la «regolamentazione») stabilisce, all'art. 2, secondo comma, quarto e quinto trattino, che sono considerate, in particolare, come spese che giustificano un trasferimento ai sensi dell'art. 17, n. 2, lett. b), dell'allegato VII dello Statuto:
«(...)
—
su presentazione dell'atto notarile e del contratto di mutuo, il rimborso di un prestito ipotecario, rimborsabile in almeno sette anni, contratto per l'acquisto di un terreno da costruzione per abitazione individuale, o per la costruzione, l'acquisto o la trasformazione di una prima abitazione o, eventualmente, di una seconda abitazione in un paese della Comunità,
—
(...) su presentazione del contratto, i premi dovuti a titolo di contratti di assicurazione vita/invalidità o di contratti di risparmio-alloggio relativi alle succitate operazioni immobiliari».
Dall'art. 6, ultimo comma, della regolamentazione risulta che l'istituzione verifica regolarmente che le condizioni che hanno giustificato l'autorizzazione di trasferimento continuino a sussistere e pone fine al trasferimento se constata che tali condizioni non sussistono più.
Una direttiva interna che stabilisce le modalità di applicazione della regolamentazione è stata adottata dalla Commissione il 30 luglio 1993 e pubblicata I'll agosto 1993 nelle «Informazioni amministrative» n. 815 (in prosieguo: la «direttiva interna»). Il n. 4 di questa direttiva interna stabilisce:
«In caso di contratto risparmio-alloggio, il dipendente è tenuto a presentare un'attestazione dell'organismo finanziario interessato, con la quale quest'ultimo s'impegna ad informare l'istituzione ogni volta che il fondo di risparmio sarà sbloccato, nonché a sottoscrivere esso stesso un impegno riguardante la destinazione dei fondi di risparmio ad operazioni immobiliari quali definite dal quarto trattino del secondo comma dell'art. 2 della regolamentazione.
Nel caso in cui questa destinazione dei fondi di risparmio non sia rispettata, l'istituzione pone fine al trasferimento e recupera la parte corrispondente alla sua partecipazione applicando il coefficiente di cui all'art. 17, n. 3, dell'allegato VII dello Statuto (recupero del guadagno derivante dalla differenza tra il tasso contabile mensile ed il tasso trasferimenti)».
I fatti all'origine della controversia
La ricorrente, dipendente della Commissione in servizio presso il Centro comune di ricerca di Ispra, con lettera 4 giugno 1998 ha inviato alla direzione generale del personale e dell'amministrazione della Commissione (in prosieguo: la «DG IX») una domanda di trasferimento mensile di un importo di FRF 7600 presso l'agenzia di Mentone (Francia) della banca San Paolo (in prosieguo: l'«organismo finanziario») ai sensi dell'art. 17, n. 2, lett. b), dell'allegato VII dello Statuto.
Questa domanda era giustificata con l'apertura di un conto presso l'organismo finanziario destinato ad alimentare un piano di risparmio-alloggio nell'ambito di un investimento immobiliare in Francia.
In conformità al punto 4 della direttiva interna, la DG IX ha chiesto alla ricorrente, in data 24 giugno 1998, un'attestazione dell'organismo finanziario, da rilasciare su un modulo-tipo, con la quale quest'ultimo s'impegna ad informare l'istituzione, al fine di controllare la destinazione dei fondi di cui trattasi, dell'esistenza di una domanda di liquidazione totale o parziale dei fondi risparmiati.
La ricorrente ha rifiutato di presentare l'attestazione richiesta e, in data 3 agosto 1998, ha introdotto un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto contro la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN»), con cui veniva respinta la sua domanda di trasferimento di una parte della sua retribuzione.
Il reclamo è stato respinto con decisione esplicita dell'APN del 22 dicembre 1998. Questa decisione è stata notificata all'interessata il 12 gennaio 1999.
Procedimento
In tale situazione la ricorrente ha introdotto il presente ricorso con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 aprile 1999.
Con atto separato, registrato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, essa ha anche presentato una domanda intesa ad ottenere, da un lato, la sospensione degli atti che ostano al trasferimento di una parte della sua retribuzione verso il conto che ha aperto presso l'organismo finanziario e, dall'altro, la contemporanea autorizzazione del trasferimento immediato di tutti gli importi che avrebbero dovuto essere trasferiti o che dovrebbero esserlo prossimamente.
Con l'ordinanza del presidente del Tribunale 1o giugno 1999 la domanda di provvedimenti urgenti della ricorrente è stata respinta.
Conclusioni delle parti
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
—
dichiarare la direttiva interna inapplicabile;
—
annullare la decisione della Commissione 24 giugno 1998 e il rigetto del reclamo;
—
constatare che essa ha diritto al trasferimento di FRF 7600 al mese sul suo conto «Piano di risparmio-alloggio» presso l'organismo finanziario;
—
attribuire un risarcimento dei danni subiti;
—
condannare la Commissione alle spese.
La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
statuire sulle spese in base alla normativa vigente.
Sul merito
Ai sensi dell'art. Ili del regolamento di procedura, quando un ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
Nella fattispecie il Tribunale si considera sufficientemente informato dagli atti del fascicolo e decide, in applicazione di tale articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.
La ricorrente lamenta il fatto che la Commissione, in risposta alla sua domanda di trasferimento di una parte della sua retribuzione, ossia un importo mensile di FRF 7600 verso il suo conto risparmio-alloggio aperto presso l'organismo finanziario, abbia richiesto nella decisione impugnata del 24 giugno 1998, in conformità al punto 4 della direttiva interna, che essa presenti un'attestazione dell'organismo finanziario, con la quale quest'ultimo s'impegna ad informare l'istituzione dell'esistenza di una domanda di liquidazione totale o parziale dei fondi risparmiati.
Essa rileva che aveva allegato alla sua domanda di trasferimento di retribuzione una dichiarazione con la quale si era impegnata, in conformità al punto 4 della direttiva interna, ad informare immediatamente l'amministrazione comunitaria di qualsiasi cambiamento che intervenisse nella destinazione dei fondi trasferiti. Non sarebbe stato quindi necessario richiedere in aggiunta la dichiarazione sopra menzionata dell'organismo finanziario. Essa ritiene che il requisito di una tale dichiarazione, che comporta l'impegno da parte di un terzo di comunicare informazioni sull'impiego delle somme di cui sopra, sia ingiustificata ed eccessiva e violi il segreto bancario ed il suo diritto alla tutela della vita privata. Essa afferma infine che il requisito contestato non sembra essere applicato uniformemente a tutti i dipendenti della Commissione e conclude per l'esistenza di una violazione del principio di parità di trattamento.
Il Tribunale fa presente che, in deroga alla norma secondo cui le somme dovute al dipendente sono pagate nel luogo e nella moneta del paese dove esso esercita le sue funzioni, l'art. 17, n. 2, dell'allegato VII dello Statuto consente il trasferimento di una parte degli emolumenti del dipendente, tramite l'istituzione da cui dipende, in un altro luogo e in un'altra moneta. Quando il trasferimento è autorizzato, alle somme trasferite si applica, in forza dell'art. 17, n. 3, dell'allegato VII dello Statuto, il coefficiente correttore fissato per il paese nella cui moneta si effettua il trasferimento ed il coefficiente correttore fissato per la sede di servizio del dipendente. Quando, come nella fattispecie, il coefficiente correttore fissato per il paese nella cui moneta il trasferimento è effettuato è superiore a quello fissato per il paese della sede di servizio del dipendente, l'applicazione del coefficiente risultante dal rapporto esistente tra i due comporta una rivalutazione dell'importo nominale trasferito. Nella fattispecie la Commissione ritiene che il trasferimento mensile progettato di FRF 7600 costituirebbe oggetto di una rivalutazione mensile di ITL 480000 (lire italiane).
In considerazione del loro carattere derogatorio, i casi in cui un trasferimento degli emolumenti è autorizzato sono elencati tassativamente dall'art. 17, n. 2, dell'allegato VII dello Statuto e dalla regolamentazione, e le loro condizioni di attuazione costituiscono oggetto di un controllo severo da parte dell'istituzione. Quest'ultima è tenuta in forza dell'art. 6, in fine, della regolamentazione a verificare regolarmente che le condizioni che hanno giustificato l'autorizzazione di trasferimento continuino a sussistere ed a porre fine al trasferimento se constata che tali condizioni non sussistono più.
Nella fattispecie la domanda della ricorrente si riferisce ad un trasferimento di premi dovuti a titolo di un contratto di risparmio-alloggio. Essa può essere accolta, in forza dell'art. 2 della regolamentazione, solo se la finalità del pagamento dei premi è costituita dal finanziamento di talune operazioni immobiliari tassativamente indicate, cioè l'acquisto di un terreno da costruzione per abitazione individuale, rispettivamente la costruzione, l'acquisto o la trasformazione di una prima abitazione o, eventualmente, di una seconda abitazione in un paese della Comunità.
L'istituzione cui viene presentata una tale domanda deve non solo verificare che queste condizioni siano rispettate nel momento in cui accoglie la domanda, ma deve inoltre, in forza dell'art. 6, in fine, della regolamentazione, essere in grado di verificare regolarmente che le condizioni che hanno giustificato l'autorizzazione continuino a sussistere.
Ne deriva che essa deve verificare che il fondo di risparmio costituito dai premi trasferiti sia effettivamente destinato alle operazioni immobiliari sopra indicate. A tal fine, è senz'altro indispensabile che il dipendente s'impegni a comunicare all'istituzione qualsiasi modifica circa la destinazione del fondo. Un tale impegno non mette tuttavia ancora l'istituzione in grado di verificare la destinazione del fondo, così come essa è obbligata dall'art. 6, in fine, della regolamentazione.
L'obbligo imposto dal punto 4 della direttiva interna al dipendente di presentare un'attestazione dell'organismo finanziario interessato, con la quale quest'ultimo s'impegna ad informare l'istituzione ogni volta che il fondo di risparmio sarà sbloccato, che mette quest'ultima in grado di verificare che le condizioni di concessione dell'autorizzazione continuino a sussistere, è quindi manifestamente conforme agli obiettivi della regolamentazione di cui trattasi.
Il Tribunale aggiunge che l'informazione che l'organismo finanziario s'impegna a fornire all'istituzione in applicazione del punto 4 della direttiva interna e del modulo-tipo da essa elaborato su tale base riguarda solo l'esistenza di una domanda di liquidazione dei fondi risparmiati, ma non il contenuto di quest'ultima.
Questa informazione, di portata molto limitata, è del resto rivelata all'istituzione dall'organismo finanziario solo perché quest'ultimo è stato invitato e quindi autorizzato a rivelarla dal dipendente stesso, il quale, intendendo usufruire della deroga prevista dall'art. 17, n. 2, dell'allegato VII dello Statuto, si è volontariamente assoggettato alle condizioni che la disciplinano.
Ne deriva che le censure rivolte contro il requisito di cui trattasi, relative al carattere ingiustificato ed eccessivo di quest'ultimo ed alla violazione del segreto bancario e del diritto alla tutela della vita privata, sono manifestamente infondate.
Per quanto riguarda infine l'argomento relativo ad una violazione del principio di parità di trattamento, è sufficiente constatare, da un lato, che la ricorrente non fa valere alcun indizio a sostegno della sua affermazione molto generica, ma soprattutto, dall'altro, che anche se l'istituzione in un caso specifico si fosse per errore discostata dai principi sopra enunciati, si tratterebbe allora di una pratica incompatibile con le disposizioni statutarie che la ricorrente non può invocare a proprio vantaggio (sentenza del Tribunale 2 luglio 1998, causa T-236/97, Ouzounoff Popoff/Commissione, Racc. PI pag. II-905, punto 51). Ne deriva che questo argomento è anch'esso manifestamente infondato.
Da quanto precede deriva che occorre respingere il ricorso in quanto manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto.
Sulle spese
Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell'art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità ed i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Pertanto ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
ordina:
1)
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto.
2)
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 12 novembre 1999
Il cancelliere
H. Jung
Il presidente
K. Lenaerts
(
*1
) Lingua processuale: l'italiano.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło